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Document 52016IR1460

Parere del Comitato europeo delle regioni — Aiuti di Stato e servizi d’interesse economico generale

GU C 88 del 21.3.2017, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 88/22


Parere del Comitato europeo delle regioni — Aiuti di Stato e servizi d’interesse economico generale

(2017/C 088/05)

Relatore:

Markus Töns (DE/PSE), membro del parlamento del Land Renania settentrionale – Vestfalia

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

Il presente parere d’iniziativa verte sulle seguenti iniziative della Commissione: 1) la comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (1); 2) la procedura di consultazione in merito al progetto di estensione del regolamento generale di esenzione per categoria (2) a determinati aiuti agli investimenti per porti e aeroporti, che verrebbero così esentati dal controllo sugli aiuti di Stato effettuato dalla Commissione; e 3) il riesame che la Commissione prevede di condurre sul «pacchetto Almunia», nonché la prevista introduzione di nuove norme «de minimis» sui servizi di interesse economico generale (SIEG) in sostituzione di quelle in scadenza;

2.

sottolinea che la normativa europea sui SIEG non può basarsi soltanto sui principi in materia di concorrenza, ma deve anche tenere pienamente conto dell’ampio margine di discrezionalità lasciato dai Trattati agli Stati membri nel determinare che cosa si intenda per SIEG, nonché dei principi dell’autonomia locale e regionale, della coesione economica, sociale e territoriale e della neutralità riguardo al regime della proprietà negli Stati membri (articolo 3 TUE, artt. 14, 106 e 345 TFUE e protocollo n. 26 dei due Trattati). I SIEG devono rispecchiare le differenze in termini di esigenze, preferenze degli utenti e appalti pubblici, differenze che possono derivare dalla diversità delle condizioni geografiche, delle situazioni sociali o culturali e dei processi democratici negli Stati membri. Il CdR rammenta che un aiuto di Stato può essere sottoposto a verifica soltanto nei casi in cui una regolamentazione nazionale, regionale o locale o il finanziamento di un SIEG produca conseguenze a livello transfrontaliero oppure abbia un impatto sul mercato interno;

3.

tiene a sottolineare che i SIEG svolgono un ruolo di primo piano ai fini della crescita e dell’occupazione, e costituiscono spesso il presupposto per ulteriori investimenti pubblici e privati, ragion per cui devono essere considerati anche nell’ottica dell’agenda dell’UE per gli investimenti. In proposito, nella sua analisi annuale della crescita 2016 la Commissione osserva che «è […] fondamentale che gli Stati membri promuovano gli investimenti sociali in misura più ampia, anche in ambiti quali l’assistenza sanitaria, l’assistenza all’infanzia, l’assistenza in materia di alloggi e i servizi rieducativi al fine di rafforzare le capacità attuali e future delle persone di partecipare al mercato del lavoro e adattarvisi. […] Gli investimenti sociali generano ricadute economiche e sociali col passare del tempo, in particolare in termini di prospettive occupazionali, redditi da lavoro e produttività, prevenzione della povertà e una più forte coesione sociale»;

4.

chiede pertanto di condurre un’ulteriore riflessione sui modi in cui i SIEG possono essere sostenuti con finanziamenti europei in maniera conforme alle regole sugli aiuti di Stato, valutando ad esempio l’opportunità di semplificare ulteriormente l’applicazione di tali regole, magari introducendo una presunzione legale di conformità ad esse di un determinato finanziamento a titolo dei fondi SIE basata su criteri semplici quali la congruenza con i programmi operativi adottati. La disparità di trattamento tra i fondi dell’UE gestiti direttamente, come il FEIS e Orizzonte 2020, e i fondi SIE nel settore degli aiuti di Stato, infatti, non è giustificata, accresce gli oneri di gestione e ostacola la creazione di sinergie tra i diversi fondi perseguita dalla stessa Commissione europea;

5.

deplora il fatto che la Commissione continui a rifiutare di utilizzare l’articolo 14 del TFUE come base giuridica per le disposizioni in materia di aiuti di Stato per i SIEG, quando tale norma comporterebbe il ricorso a una procedura legislativa ordinaria e quindi garantirebbe una maggiore certezza del diritto e maggiore legittimità democratica;

6.

osserva che, data la complessità della materia, ma anche a causa della diversa interpretazione dei termini impiegati e per i vari adeguamenti susseguitisi negli anni, la normativa europea sugli aiuti di Stato a favore dei SIEG è diventata troppo vasta, troppo dettagliata e di conseguenza confusa. I costi amministrativi per gli enti pubblici che concedono gli aiuti e le imprese devono essere ulteriormente ridotti, e la Commissione dovrebbe concentrare le proprie risorse sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno. Sottolinea inoltre che un’altra possibile conseguenza della complessità delle norme vigenti è il fatto che i SIEG non siano sufficientemente conosciuti e che quindi le possibilità di agevolazione disponibili per tali servizi non vengano sfruttate. Esorta pertanto la Commissione a formulare in maniera più precisa — e, ove possibile, a riunire — il gran numero di atti di diritto secondario e di testi non vincolanti (regolamenti, comunicazioni, orientamenti ecc.) emanati in materia di aiuti di Stato;

7.

ribadisce la sua contrarietà di fondo all’inclusione di ulteriori criteri di qualità ed efficienza ai fini della «valutazione di compatibilità», da parte della Commissione, del finanziamento dei SIEG. Tra le competenze della Commissione definite nel capo del TFUE dedicato alla concorrenza non rientra la fissazione di criteri di qualità ed efficienza, che limitano ulteriormente il margine di discrezionalità dei soggetti locali e regionali che erogano gli aiuti. Le decisioni in merito alla qualità e all’efficienza devono rimanere di competenza delle autorità locali e regionali (3);

8.

sottolinea che gli accordi commerciali conclusi dall’UE non pregiudicano il diritto dell’UE, dei suoi Stati membri e dei loro enti regionali e locali di regolamentare, garantire o sostenere essi stessi determinati servizi. E si aspetta che le garanzie accordate dalla Commissione nel quadro dei negoziati sul TTIP valgano anche per tutti gli altri negoziati relativi ad accordi commerciali, ossia che non venga compromessa la facoltà degli Stati di introdurre o mantenere disposizioni volte a garantire l’elevata qualità dei servizi e assicurare importanti obiettivi di interesse pubblico generale, quali la tutela della salute, la pubblica sicurezza o la protezione dell’ambiente, che non venga imposta la privatizzazione di servizi, che il settore pubblico possa ampliare la gamma di servizi prestati al pubblico, e che le pubbliche amministrazioni possano offrire servizi pubblici precedentemente forniti da operatori privati (4);

9.

ribadisce, alla luce della stretta interconnessione tra i SIEG e gli investimenti pubblici, la propria preoccupazione per il fatto che, nei principi contabili del nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010) di Eurostat, in vigore dal settembre 2014, non si distingua tra spesa pubblica e investimenti pubblici. In taluni Stati membri, inoltre, il recepimento di tali principi nel diritto nazionale comporta, per gli enti locali e regionali, l’obbligo di applicare dei massimali agli investimenti pubblici per anno e per abitante, e impedisce quindi anche agli enti territoriali subnazionali che dispongono di una riserva finanziaria di avviare importanti progetti di investimento in materia di SIEG. Il Comitato esorta pertanto la Commissione europea a presentare una relazione sull’attuazione del SEC 2010 (5);

Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato  (6)

10.

fa presente che spetta agli Stati membri qualificare un’attività come «servizio di interesse economico generale», in considerazione delle strutture culturali e politiche sviluppatesi e della necessità di continua evoluzione di tali attività, e che gli enti locali e regionali devono poter decidere in piena autonomia quali servizi essi considerino d’interesse economico generale;

11.

accoglie con favore il fatto che il 19 maggio 2016, due anni dopo la procedura di consultazione del 1o semestre 2014 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione abbia pubblicato una comunicazione che chiarisce entro quali limiti le norme UE sugli aiuti di Stato si applichino alle misure di sostegno agli investimenti pubblici. Il Comitato europeo delle regioni dà atto dell’intenzione della Commissione di concentrare le sue risorse sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno; nel contempo, però, osserva che la comunicazione si limita a fornire un’interpretazione della nozione di aiuto di Stato negli ambiti in cui si è già sviluppata una giurisprudenza dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e invita pertanto a chiedersi se un approccio di questo tipo non sia troppo restrittivo, nonché in controtendenza rispetto alle dinamiche con cui si evolvono gli investimenti pubblici, ad esempio in relazione agli aspetti fiscali e allo sviluppo di nuovi servizi sociali;

12.

esprime soddisfazione per il fatto che, nella comunicazione, si sia adottata una nozione restrittiva di «pregiudizio per gli scambi all’interno dell’UE». In pratica, sulla scorta delle sette decisioni su singoli casi adottate dalla Commissione il 29 aprile 2015 (7) e in linea con la richiesta formulata dal CdR nel progetto di parere iniziale, d’ora in poi le sovvenzioni a favore di infrastrutture o servizi locali, che assai difficilmente possono essere utilizzati in altri Stati membri e hanno un impatto solo marginale sugli investimenti transfrontalieri, non dovrebbero più ricadere nell’ambito di applicazione delle norme UE sugli aiuti di Stato (8);

13.

prende atto dell’opinione della Commissione secondo cui gli investimenti pubblici per la costruzione o l’ammodernamento di infrastrutture non costituiscono aiuti di Stato se l’infrastruttura in questione non è direttamente in concorrenza con altre infrastrutture dello stesso tipo. Al riguardo, però, non condivide la visione semplicistica della Commissione secondo cui ciò vale di regola per le infrastrutture stradali e ferroviarie, le vie navigabili interne nonché le reti idriche e fognarie, ma non in settori quali l’energia, la banda larga, gli aeroporti o i porti;

14.

accoglie con favore la precisazione secondo cui le sovvenzioni pubbliche a favore di determinate attività culturali che non hanno carattere commerciale, ma sono offerte al pubblico a titolo gratuito o dietro versamento di una somma che copre solo fino al 50 % dei costi, non sono soggette alle norme sugli aiuti di Stato; tale precisazione, infatti, ridurrà significativamente gli elevati oneri di verifica a carico degli enti locali e regionali — fermo restando che una verifica rimarrà necessaria in singoli casi — e aumenterà la certezza del diritto nella gestione dei finanziamenti pubblici alla cultura;

15.

si aspetta pertanto che la Commissione europea chiarisca che, quando si tratta di un servizio di rilievo locale, non vi è alcun rischio di pregiudicare gli scambi, e si aspetta inoltre che sia il denunciante e/o la Commissione stessa a dimostrare che gli scambi all’interno dell’UE risultano, o possono risultare, compromessi;

16.

si aspetta che, in futuro, gli enti locali e regionali possano decidere in condizioni di certezza giuridica quando possono adottare misure di sostegno conformi alle norme sugli aiuti di Stato;

17.

con riferimento al piano d’azione Verso uno spazio unico europeo dell’IVA, presentato nell’aprile 2016 ed esaminato dal CdR in un parere specifico, si dichiara contrario a restringere l’esenzione delle attività dei SIEG da tale imposta;

Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)

18.

sottolinea l’utilità della «guida pratica» all’applicazione del RGEC in vigore (9), nella quale sono state riunite le domande delle autorità nazionali e le risposte della Commissione europea, ma rileva che queste ultime, a volte, non sono sufficienti a fugare pienamente i dubbi di interpretazione degli Stati membri;

19.

accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di condurre una prima consultazione, aperta fino al 30 maggio 2016, in merito a una nuova revisione del RGEC (10) che si prefigge l’obiettivo di esonerare dall’obbligo di notifica gli aiuti per infrastrutture portuali e aeroportuali, dato che i costi amministrativi per le autorità pubbliche e i beneficiari finali risulteranno tanto più ridotti quanto più sarà ampliato il campo di applicazione del RGEC;

20.

rileva tuttavia che, nel caso dei porti, manca qualsiasi precedente base giuridica relativa ai criteri di compatibilità degli aiuti agli investimenti che possa aver consentito alla Commissione di sviluppare una casistica su basi di maggior certezza giuridica, ed invita pertanto la Commissione ad approfondire il tema della presenza o meno di aiuto di Stato sia con riferimento alle tipologie d’investimento che alle dimensioni dei porti, nonché a tener conto delle specificità dell’organizzazione dei porti nei diversi Stati membri, in considerazione anche della loro missione pubblica;

21.

rileva che, nel settore dei porti di navigazione interna, varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un’attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto per infrastrutture portuali interne che hanno un carattere puramente locale o in relazione ad infrastrutture di porti interni che, non avendo sbocco diretto sul mare né permettendo scambi o comunicazioni con altri Stati membri per vie navigabili, non comportano alcuna distorsione della concorrenza;

22.

chiede che nel RGEC sia inclusa anche un’esenzione per gli aiuti al funzionamento a favore dei porti o comunque a determinate categorie di porti, in parallelo a quanto si intende richiedere per alcuni aeroporti (cfr. il punto 28 del presente parere);

23.

manifesta la sua preoccupazione per il fatto che, una volta inserita la fattispecie delle infrastrutture portuali nel RGEC, ogni intervento pubblico che rientri nella definizione di aiuto di Stato e non possa beneficiare dell’esenzione diventi soggetto ad una valutazione estremamente complessa e dagli esiti incerti, in vista dell’eventuale approvazione diretta sulla base del trattato, e sollecita pertanto la Commissione a proporre l’adozione di linee guida specifiche per tali aiuti, se questi superano la soglia di esenzione;

24.

condivide appieno, per quanto attiene al regime degli aiuti agli investimenti per gli aeroporti regionali, l’approccio della Commissione europea secondo cui «non è opportuno fissare una soglia di notifica in termini di importo dell’aiuto, in quanto l’impatto di una misura di aiuto sulla concorrenza dipende in larga misura dalle dimensioni dell’aeroporto e non dalla portata dell’investimento»;

25.

si aspetta che, per quanto attiene alle «definizioni relative agli aiuti a favore di aeroporti regionali», la Commissione ne garantisca l’allineamento alla legislazione dell’UE già in vigore;

26.

ribadisce la posizione già espressa secondo cui gli sforzi della Commissione dovrebbero concentrarsi sulle grandi realtà aeroportuali e gli interventi a sostegno dei piccoli aeroporti aventi un traffico medio annuo inferiore ai 300 000 passeggeri dovrebbero esulare dall’ambito di applicazione degli aiuti di Stato perché incapaci di incidere in modo significativo sugli scambi tra Stati membri e in quanto tali aeroporti sono strutturalmente incapaci di coprire i costi operativi e di capitali (11), nonché in quanto il sostegno pubblico è destinato allo sviluppo di infrastrutture di trasporto aereo sicure ed economicamente sostenibili in regioni servite da collegamenti insufficienti (12); a tale disposizione dovrebbe naturalmente accompagnarsi un significativo innalzamento della soglia di esenzione per gli aiuti agli aeroporti che forniscono SIEG (attualmente fissata a 200 000 passeggeri/anno), che andrebbe riportata a quella già in vigore prima dell’adozione del c.d. «pacchetto Almunia» sui SIEG, ovvero ad un milione di passeggeri/anno. Condizione indispensabile per l’innalzamento della soglia deve tuttavia essere l’impossibilità di realizzare collegamenti adeguati ricorrendo ad altri mezzi;

27.

dubita che i piccoli aeroporti possano, da soli, sostenere una quota minima del 25 % dei costi degli investimenti. E al riguardo invita la Commissione a tenere conto del fatto che, di norma, gli aiuti in questione non sono diretti ad aumentare la capacità, bensì utilizzati principalmente per rispondere ad esigenze infrastrutturali;

28.

chiede che nel RGEC sia inclusa anche un’esenzione per gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti, dato che gli Orientamenti per il settore dell’aviazione della Commissione (orientamenti del 2014, punto 112 e seguenti) contengono disposizioni chiare in merito a tali aiuti — ad esempio riguardo al calcolo dei deficit iniziali di finanziamento — che possono essere attuate anche nel quadro di un’esenzione;

29.

reputa necessario adattare le attuali disposizioni sui porti e gli aeroporti alla realtà delle regioni ultraperiferiche, per quanto riguarda sia gli aiuti agli investimenti che gli aiuti al funzionamento, visti i grandi problemi di accessibilità che queste regioni presentano e la loro totale dipendenza dal settore marittimo e da quello aereo, che costituiscono l’unica alternativa valida di trasporto per questi territori isolati;

30.

invoca, per quanto concerne gli aiuti agli investimenti e al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio, un aumento del 100 % — anziché solo del 50 % — delle soglie per il RGEC riveduto (la Commissione ha infatti proposto di aumentare le soglie da 100 a 150 milioni di EUR per progetto per la cultura e da 50 a 75 milioni di EUR per impresa e per anno per la conservazione del patrimonio); e sollecita un maggior allineamento delle norme e dei principi del RGEC con il testo della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato: la comunicazione, infatti, ha sì chiarito una serie di punti fondamentali, ma tali chiarimenti — per quanto salutati con soddisfazione dagli Stati membri — non hanno certo la medesima forza cogente delle disposizioni di un atto normativo, perdipiù direttamente applicabile, come il RGEC;

31.

in coerenza con l’aumento della soglia richiesto nel punto precedente, si chiede altresì, sempre per quanto concerne gli aiuti agli investimenti e al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio, un innalzamento da 1 a 2 milioni di EUR della soglia entro la quale è possibile applicare il metodo di calcolo dell’aiuto di cui al paragrafo 8 dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 (in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 6 e 7 dello stesso articolo), ossia fissare l’importo massimo dell’aiuto all’80 % dei costi ammissibili del progetto;

32.

chiede inoltre alla Commissione di chiarire, nel RGEC riveduto, il regime degli aiuti pubblici agli investimenti riguardanti misure infrastrutturali. Sulla scorta della decisione Propapier/Eisenhüttenstadt, del 1o ottobre 2014 (13), nel caso di misure infrastrutturali generali si dovrebbe sempre valutare se gli effetti positivi dell’aiuto sullo sviluppo regionale non prevalgano sugli effetti negativi sulla concorrenza;

33.

si attende che, nel RGEC riveduto, le infrastrutture ricreative multifunzionali siano equiparate alle infrastrutture sportive, in modo tale che anche gli aiuti al funzionamento delle infrastrutture ricreative multifunzionali siano esentati per un importo fino a 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno;

Servizi di interesse economico generale

34.

è favorevole a un ampliamento dinamico della nozione di SIEG: servizi sociali emergenti, come ad esempio quelli relativi alla prima accoglienza e all’integrazione dei profughi e dei migranti, o l’infrastruttura digitale nelle regioni in cui si sono constatate carenze del mercato, come ad esempio le regioni confrontate alle sfide poste dai cambiamenti demografici, potrebbero, data la necessità di assicurare l’accesso universale dei cittadini a questi servizi, essere considerati parte dei servizi pubblici essenziali; e anche i futuri, nuovi sviluppi andrebbero valutati con cadenza regolare e in maniera appropriata affinché, ove necessario, anche questi nuovi servizi possano essere considerati SIEG a livello dei singoli Stati membri;

35.

critica il fatto che, nell’attuale comunicazione sui SIEG, la Commissione abbia cercato di ampliare il proprio margine di discrezionalità riguardo a quali servizi possano essere definiti SIEG tramite il riferimento alle «normali regole del mercato» (14). Ciò, infatti, non solo è in contrasto con i principi dell’autonomia locale e regionale, ma è anche una condizione praticamente quasi impossibile da dimostrare per le autorità pubbliche;

36.

fa notare che il quarto criterio stabilito nella sentenza Altmark ha costituito per gli Stati membri soltanto un incentivo ad avvalersi delle disposizioni in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici anziché a scegliere un approccio basato sui SIEG. Di fatto, per quanto riguarda il secondo requisito alternativo posto dal quarto criterio Altmark, ossia quello di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata delle risorse necessarie, gli enti locali e regionali devono far fronte alla difficoltà consistente nel non disporre di alcun parametro di riferimento nei casi in cui nel settore in questione non operi alcuna impresa privata. Invita, pertanto, la Commissione a elaborare in materia orientamenti dettagliati ai fini del rispetto del quarto criterio Altmark riguardo a cosa debba intendersi per «impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata delle risorse necessarie», anche sulla base di studi di mercato con i quali si riescano ad individuare determinati costi standard, in modo da facilitare il compito delle autorità pubbliche ed esentare così una determinata attività di SIEG dall’indagine volta ad accertare l’esistenza di aiuti di Stato;

37.

ritiene essenziale rivedere la definizione di «margine di utile ragionevole» per l’adempimento di un SIEG, in particolare al fine di tener conto, anche attraverso forme incentivanti o mediante un aumento della percentuale di utile ragionevole riconoscibile, del fatto che, in molti casi, tale utile viene reinvestito in SIEG;

38.

ribadisce il suo appello a favore di un aumento delle soglie per le norme «de minimis» in materia di sovvenzioni ai SIEG. La soglia oltre la quale scatta il controllo di ammissibilità delle sovvenzioni ai SIEG dovrebbe essere, per ogni singolo caso, di un milione di EUR per periodo di tre esercizi fiscali. Al di sotto di questa soglia, si ritiene che tali sovvenzioni non soddisfino tutti i criteri per essere considerate aiuti di Stato, dato che, in ragione della dimensione spesso solo locale dei SIEG in questione, non possono avere alcuna incidenza sugli scambi né dar luogo a una distorsione della concorrenza che pregiudichi il mercato interno;

39.

è dell’avviso che la soglia entro cui le compensazioni erogate a imprese incaricate della fornitura di SIEG sono esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE dovrebbe essere innalzata dall’importo attuale — non più di 15 milioni di EUR all’anno — all’importo originario, in vigore prima del 2011, di 30 milioni di EUR all’anno;

40.

è favorevole a un’estensione della durata normale degli atti di incarico ad oltre dieci anni, in modo da tener meglio conto dei costi dell’incarico stesso e dell’ammortamento degli investimenti da parte dei soggetti incaricati di SIEG;

41.

invoca inoltre un ampliamento della definizione di «edilizia sociale» contenuta nella decisione della Commissione del 20 dicembre 2011. Infatti, per lasciare agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nel pianificare, eseguire, finanziare e organizzare la costruzione di alloggi di edilizia sociale, nonché per garantire la libertà democratica di decidere al riguardo, bisognerebbe ampliare l’attuale definizione che restringe i beneficiari di tale edilizia ai «cittadini svantaggiati» e ai «gruppi sociali più svantaggiati». Al diritto ad un alloggio adeguato e a prezzi accessibili bisognerebbe accordare una maggiore priorità, dato che l’incapacità del mercato immobiliare di soddisfare il fabbisogno abitativo totale incide non solo sulla situazione di coloro che non hanno accesso ad alcun alloggio, ma anche su quella di chi abita in alloggi insalubri, non idonei o sovraffollati, nonché su quella di chi deve destinare la maggior parte del proprio reddito al pagamento del canone di locazione o della rata mensile del mutuo;

42.

invoca un rafforzamento delle capacità, tra la Commissione europea e gli Stati membri, allo scopo di garantire una migliore comprensione delle sovvenzioni per i SIEG. La Commissione deve anche dialogare direttamente con gli enti locali e regionali, e fornire loro assistenza;

43.

esorta tutti gli Stati membri a collaborare con la Commissione europea per creare meccanismi di comunicazione e coordinamento adeguati ed elaborare orientamenti per gli enti regionali e locali in modo da facilitare le complesse valutazioni delle sovvenzioni relative ai SIEG. Si aspetta inoltre che gli Stati membri coinvolgano gli enti locali e regionali e le rispettive associazioni nell’elaborazione delle relazioni nazionali sull’attuazione del «pacchetto Almunia», in modo da garantire una valutazione realistica delle difficoltà e delle sfide concrete riguardanti i SIEG;

44.

chiede di garantire agli enti locali e regionali la certezza del diritto fissando per le denunce un termine di prescrizione di cinque anni dall’inizio del pagamento della compensazione o dell’investimento. Il termine attuale entro cui la Commissione può avviare un procedimento che sfoci in una decisione di recupero (dieci anni dalla data in cui l’aiuto illegale è stato messo a disposizione del beneficiario), che di fatto funge anche da termine di prescrizione per le denunce in materia di aiuti di Stato, è eccessivamente lungo. Gli enti locali e regionali, come anche le imprese che ricevono la sovvenzione, hanno bisogno di maggiore certezza giuridica. Un termine di prescrizione di dieci anni, al quale vanno ad aggiungersi i tempi necessari per le procedure cosicché si può arrivare a dover recuperare aiuti concessi anche 20 o 25 anni prima, è sproporzionato e disattende un’esigenza fondamentale sia degli enti locali e regionali che delle imprese beneficiarie, che in molti casi non possono permettersi una consulenza legale. Esso, anzi, vanifica una delle finalità del recupero degli aiuti di Stato: quella di ripristinare la situazione concorrenziale ex ante;

45.

ritiene necessario che a presentare denuncia possa essere soltanto chi può subire un pregiudizio economico diretto. Il novero dei soggetti attualmente legittimati a presentare denuncia — ossia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 1, lettera h), del regolamento di procedura sugli aiuti, «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali» — è ancora troppo ampio.

Bruxelles, 11 ottobre 2016

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Cfr. la comunicazione del 19 maggio 2016 (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html)

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-622_it.htm

(3)  Cfr. il punto 29 del parere del CdR, del 30 novembre 2012, sul tema Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE.

(4)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4646_it.htm

(5)  Cfr. il punto 20 del parere del CdR, del 3 dicembre 2014, sul tema Promuovere la qualità della spesa pubblica in ambiti oggetto d’intervento dell’UE (BUDG-V-009).

(6)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_it.html

(7)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_it.htm I casi in questione riguardavano rispettivamente gli ospedali pubblici della regione di Hradec Králové (Repubblica ceca) (SA.37432), il centro medico di Durmersheim (Germania) (SA.37904), il centro di servizi gratuiti alle imprese di Kiel (Germania) (SA.33149), la clinica Landgrafen di Bad Nenndorf (Germania) (SA.38035), gli aiuti agli investimenti nel porto di Lauwersoog (Paesi Bassi) (SA.39403), il centro di formazione sportiva «Glenmore Lodge» (Regno Unito) (SA. 37963) e circoli golfistici amatoriali di proprietà dei soci (Regno Unito) (SA.38208).

(8)  Cfr. i punti 196 e 197 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(9)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_it.pdf

(10)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_gber_review/index_it.html

(11)  Parere del Comitato delle regioni, del 28 novembre 2013, in merito agli orientamenti dell’UE sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (COTER-V-043).

(12)  Cfr. la decisione della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa all’aeroporto di Angoulême (Francia): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-498_it.htm

(13)  Pubblicata nel Registro degli aiuti di Stato della DG Concorrenza sotto il numero SA.23827.

(14)  Cfr. il punto 48 della comunicazione, secondo cui «non sarebbe opportuno attribuire obblighi specifici di servizio pubblico ad un’attività che è già fornita o che può essere fornita in modo soddisfacente e a condizioni, quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti secondo le normali regole del mercato».


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