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Document 52015PC0010
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013
/* COM/2015/010 final - 2015/0009 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 /* COM/2015/010 final - 2015/0009 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA A causa della
crisi economica e finanziaria, gli investimenti nell’UE hanno registrato un
calo pari al 15% circa rispetto al picco del 2007. Il livello attuale è
nettamente inferiore a quello ricavabile dalle tendenze storiche e le
proiezioni indicano che, in mancanza di interventi, nei prossimi anni il
rilancio sarà solo parziale. Quest’evoluzione incide negativamente sulla
ripresa economica, sulla creazione di posti di lavoro, sulla crescita a lungo
termine e sulla competitività. La carenza d’investimenti mette a repentaglio il
conseguimento degli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020. Negli
orientamenti politici cui s’ispira l’operato della Commissione nel periodo
2014-2019 il presidente della Commissione europea ha quindi ravvisato in questa
carenza una delle sfide politiche di fondo; alla stessa constatazione sono
giunti il Consiglio europeo del 18 dicembre 2014 (EUCO 237/14) e i leader del
G20 riuniti nel vertice del 15-16 novembre 2014. Il margine di manovra
è limitato dall’incertezza generale circa la situazione economica, dagli
elevati livelli di debito pubblico e privato in certe aree dell’economia dell’UE
e dalla loro incidenza sul rischio di credito. Tuttavia, i livelli del
risparmio sono elevati e sono disponibili volumi elevati di liquidità
finanziaria. A questo si aggiunge il fatto che, come confermano i dati raccolti
di recente da Commissione europea, Banca europea per gli investimenti e Stati
membri dell’UE, un numero cospicuo di progetti d’investimento economicamente
sostenibili non riesce a ottenere finanziamenti. Nella
comunicazione “Un piano di investimenti per l’Europa” pubblicata il 26 novembre
2014 la Commissione ha pertanto proposto un’iniziativa a livello di UE per
affrontare il problema. Il piano è incentrato su tre filoni sinergici: in primo
luogo, la mobilitazione di almeno 315 miliardi di euro di investimenti
aggiuntivi nei prossimi tre anni, in modo da massimizzare l’impatto delle
risorse pubbliche e da sbloccare gli investimenti privati; in secondo luogo,
iniziative mirate per garantire che questi investimenti aggiuntivi soddisfino i
bisogni dell’economia reale; in terzo luogo, misure volte a rafforzare la
prevedibilità normativa e a rimuovere gli ostacoli agli investimenti, per rendere
l’Europa più attraente e moltiplicare, di conseguenza, gli effetti del piano. La presente
proposta instaura il necessario quadro giuridico e prevede le dotazioni di
bilancio per i primi due filoni nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’UE.
Una volta adottato, il regolamento proposto sarà attuato congiuntamente dalla
Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) in un partenariato
strategico, con il chiaro obiettivo di coinvolgere le parti interessate a tutti
i livelli. Per il primo filone del piano di investimenti, relativo al contesto
normativo e all’abbattimento degli ostacoli agli investimenti, la Commissione
ha esposto una prima serie di interventi nel programma di lavoro adottato il 16
dicembre 2014 (COM(2014) 910). Su queste materie la Commissione lavorerà
altresì insieme alle altre istituzioni dell’UE e agli Stati membri nell’ambito
del semestre europeo. In considerazione
del ruolo essenziale che svolgono per l’economia dell’UE, specie in termini di
creazione di occupazione, le piccole e medie imprese (PMI) costituiranno uno
dei beneficiari fondamentali del sostegno previsto dalla presente proposta. Anche in questo
settore, l’impianto e le caratteristiche dei meccanismi previsti si basano sull’esperienza
maturata grazie agli strumenti finanziari innovativi impiegati congiuntamente
da UE e gruppo della BEI. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Il Presidente Juncker ha presentato il piano
di investimenti al Parlamento europeo il 26 novembre 2014 e il Consiglio
europeo lo ha avallato il 18 dicembre 2014, invitando i legislatori dell’Unione
a trovare un accordo sul necessario testo giuridico entro giugno, di modo che
si possano attivare i nuovi investimenti fin dalla metà del 2015. I concetti giuridici, economici e finanziari
su cui poggia la presente proposta sono stati discussi approfonditamente con il
gruppo della Banca europea per gli investimenti e informalmente con
rappresentanti dei settori pubblico e privato. I portatori d’interesse del
settore privato hanno sottolineato in modo particolare l’importanza di fissare
criteri qualitativi rigorosi e di assicurare una selezione in indipendenza dei
progetti ammissibili al sostegno del piano. Nello specifico, raccomandano che i
progetti: 1) siano economicamente sostenibili con il sostegno dell’iniziativa;
2) siano sufficientemente maturi per essere valutati su base globale o locale;
3) presentino un valore aggiunto europeo e siano conformi alle priorità
politiche dell’UE (quali, ad esempio, il pacchetto clima e energia per il 2030,
la strategia Europa 2020 e altre priorità strategiche a lungo termine dell’UE).
Infine, il sostegno non dovrebbe essere limitato ai progetti transnazionali,
come invece avviene nel contesto delle reti transeuropee di trasporto e di energia. La Commissione ha avuto modo di arricchire le
proprie conoscenze partecipando alla task force speciale per gli investimenti
nell’UE, formata con l’obiettivo globale di: fare il punto delle principali
tendenze e esigenze in tema di investimenti; analizzare i principali ostacoli e
strozzature che pesano sugli investimenti; proporre soluzioni concrete per
superare tali ostacoli e strozzature; individuare gli investimenti strategici
con valore aggiunto unionale che potrebbero essere avviati a breve termine;
formulare raccomandazioni per la costituzione di una riserva credibile e
trasparente di progetti a medio-lungo termine. La presente proposta tiene conto
del lavoro svolto dalla task force. La relazione finale della task force è consultabile su: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/special-task-force-report-on-investment-in-the-eu_en.pdf 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Le basi giuridiche della proposta sono gli
articoli 172 e 173, l’articolo 175, paragrafo 3, e l’articolo 182, paragrafo 1,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La proposta stabilisce il
quadro giuridico necessario all’attuazione dei primi due filoni del “piano di
investimenti per l’Europa”. In base ai principi di sussidiarietà e di
proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea,
poiché gli obiettivi dell’intervento proposto non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri, possono essere conseguiti meglio dall’UE.
A causa del diverso margine di azione che il bilancio lascia ai vari Stati
membri, l’intervento a livello dell’Unione è in grado di conseguire meglio gli
obiettivi ricercati a motivo della sua portata ed effetti. Nello specifico,
realizzerà economie di scala nell’impiego di strumenti finanziari innovativi,
catalizzando l’investimento privato in tutta l’UE e sfruttando al meglio, a tal
fine, le istituzioni europee e le relative competenze e conoscenze. Si
otterranno così un effetto moltiplicatore e un impatto concreto molto più
consistenti di quanto otterrebbe un’offensiva sugli investimenti sferrata da un
unico Stato membro o da un gruppo di Stati membri. Grazie al mercato unico dell’Unione
e al fatto che i progetti non saranno specificamente assegnati a singoli paesi
o settori, si eserciterà un maggior potere di attrazione sugli investitori, i
quali saranno nel contempo esposti a un rischio aggregato più contenuto. La
proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi
ricercati. 3,1. Istituzione
del Fondo europeo per gli investimenti strategici e creazione del Polo europeo
di consulenza sugli investimenti (articoli 1-3) L’articolo 1 della proposta autorizza la
Commissione a concludere con la BEI un accordo sull’istituzione del Fondo
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che, mettendo capacità di
rischio a disposizione della BEI, intende sostenere gli investimenti nell’Unione
e offrire un maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese che contano un
massimo di 3 000 dipendenti, prestando particolare attenzione alle
piccole e medie imprese. L’articolo 2 della proposta prevede che la garanzia
dell’UE sia prestata, mediante il FEIS, a specifiche operazioni di
finanziamento e di investimento della BEI. L’impiego della garanzia prestata dall’UE al
FEIS è disciplinato in base all’assetto di governance stabilito nell’accordo
stesso. In particolare, il FEIS sarà dotato di un comitato direttivo (articolo
3) che ne deciderà l’indirizzo strategico, l’allocazione strategica delle
attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica d’investimento
per i progetti sostenuti dal FEIS e il profilo di rischio del FEIS. Un comitato
per gli investimenti, composto di professionisti indipendenti, sarà incaricato
dell’esame delle potenziali operazioni e dell’approvazione del sostegno alle
operazioni, quale che sia l’ubicazione geografica del progetto. I membri del comitato direttivo saranno
nominati dai contributori di capacità di rischio, che dispongono di diritti di
voto proporzionali all’entità del rispettivo contributo. Finché l’Unione e la
BEI restano gli unici contributori al FEIS, il numero dei membri e dei voti in
seno al comitato direttivo è assegnato in base all’entità del rispettivo
contributo corrisposto in contanti o sotto forma di garanzia e tutte le
decisioni sono adottate per consenso. Allorquando altre parti aderiscano all’accordo
sul FEIS, il numero dei membri e dei voti in seno al comitato direttivo è
assegnato in base all’entità del contributo corrisposto da ciascun contributore
in contanti o sotto forma di garanzia. Il numero dei membri e dei voti di cui
dispongono la Commissione e la BEI è ricalcolato di conseguenza. Il comitato
direttivo si adopera per giungere a decisioni consensuali. Se non riesce a
raggiungere una decisione consensuale entro il termine fissato dal presidente,
il comitato direttivo decide a maggioranza semplice. Il comitato direttivo non
può adottare nessuna decisione con il voto contrario della Commissione o della
BEI. Il comitato per gli investimenti è composto di
sei esperti del mercato indipendenti e dell’amministratore delegato. L’amministratore
delegato è assistito da un vice. L’amministratore delegato prepara e presiede
le riunioni del comitato per gli investimenti. In entrambi gli organi le
decisioni saranno adottate a maggioranza semplice, ma il comitato direttivo si
adopererà per giungere a un consenso. Per massimizzare il valore aggiunto del
FEIS, i progetti saranno selezionati in base al merito evitando preassegnazioni
tematiche o geografiche. Il FEIS potrà altresì cofinanziare, insieme agli Stati
membri e a investitori privati, piattaforme d’investimento a livello nazionale,
regionale o settoriale. Oltre alle disposizioni specifiche che
disciplinano l’istituzione, le attività e la governance del Fondo, l’accordo
sul FEIS istituisce anche il Polo europeo di consulenza sugli investimenti
(EIAH) (articolo 2, paragrafo 2). Muovendo dagli attuali servizi di consulenza
della BEI e della Commissione, l’EIAH offrirà consulenza per l’individuazione,
la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e fungerà da polo
unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell’Unione, anche
per le questioni giuridiche. Questa funzione di supporto riguarda l’uso dell’assistenza
tecnica per la strutturazione dei progetti, l’uso di strumenti finanziari
innovativi e il ricorso a partenariati pubblico-privato. 3,2. Prestazione
della garanzia dell’UE e costituzione del Fondo di garanzia dell’UE (articoli
4-8) L’articolo 4 della proposta prevede la
costituzione di una garanzia dell’UE con un ammontare iniziale di 16 miliardi
di euro a favore delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI.
Ai sensi dell’articolo 5, tali operazioni devono andare a sostegno di una delle
priorità seguenti: sviluppo delle infrastrutture; investimenti nei settori dell’istruzione,
sanità, ricerca, sviluppo, tecnologie dell’informazione e della comunicazione e
innovazione; espansione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;
progetti infrastrutturali nei settori dell’ambiente, risorse naturali e
sviluppo urbano e in ambito sociale; PMI e imprese a media capitalizzazione,
anche sotto forma di finanziamento del capitale di esercizio con capitale di
rischio. Il sostegno può essere erogato direttamente dalla BEI o tramite il
Fondo europeo per gli investimenti, che forniranno entrambi finanziamenti a
elevata capacità di assorbimento del rischio finanziario (partecipazioni
azionarie, quasi-azionarie, ecc.) in grado di indurre il settore privato a
associarsi all’investimento. Ai fini dell’esecuzione ordinata del bilancio
dell’UE anche in caso di attivazione della garanzia, l’articolo 8 prevede la
costituzione di un Fondo di garanzia. Dall’esperienza maturata riguardo alla
natura degli investimenti destinati ad essere sostenuti dal FEIS emerge che
sarebbe adeguato un rapporto del 50% tra pagamenti attinti al bilancio dell’Unione
e obblighi totali di garanzia dell’Unione. A regime, concorreranno a conseguire
quest’obiettivo del 50% il bilancio dell’UE, gli importi dovuti all’Unione come
risultato degli investimenti, le somme ricevute dagli eventuali debitori
inadempienti e il rendimento ottenuto investendo le risorse del Fondo di
garanzia. Nel periodo iniziale, 8 miliardi di EUR saranno tuttavia ottenuti
esclusivamente attingendo al bilancio. A partire dal 2016, i pagamenti attinti
al bilancio andranno a alimentare gradualmente tale fondo, fino a raggiungere,
nelle previsioni, l’ammontare complessivo di 8 miliardi di euro entro il 2020.
In caso di attivazione della garanzia dell’UE, per contenere il potenziale
impatto sul bilancio dell’UE è tuttavia opportuno inserire nel calcolo del
livello obiettivo anche le fonti alternative di alimentazione del Fondo di
garanzia, seppur limitatamente all’importo della garanzia dell’UE di cui è
stata chiesta l’attivazione. Per assicurare la massima efficacia in termini
di costo, la Commissione è incaricata di investire le risorse del Fondo di
garanzia. Dopo il 2018 è altresì abilitata a modificare, mediante atto
delegato, l’importo obiettivo del Fondo di una percentuale del 10%. Si
permetterebbe così alla Commissione di mettere a frutto l’esperienza pratica
maturata per evitare sollecitazioni innecessarie sul bilancio assicurandone
sempre la tutela. Tranne nell’eventualità di perdite sul
capitale, per le quali la BEI può decidere l’attivazione immediata, la garanzia
dovrebbe essere attivata soltanto una volta l’anno previa compensazione dei
profitti e delle perdite risultanti dalle operazioni in essere. L’eventuale attivazione farebbe scendere il
volume della garanzia dell’UE al di sotto dell’importo originario di 16
miliardi di euro, ma le entrate future dell’Unione derivanti dalle attività del
FEIS dovrebbero reintegrarla all’ammontare iniziale. 3,3. Costituzione
di una riserva di progetti di investimento europei (articolo 9) Come sottolineato spesso dai portatori d’interesse,
uno degli ostacoli che bloccano il livello degli investimenti nell’UE è la
disinformazione sui progetti d’investimento attuali e futuri al suo interno. In
parallelo con le attività del FEIS, la proposta prevede la costituzione di una
riserva di progetti di investimento europei che metta a disposizione degli
investitori informazioni trasparenti sui potenziali progetti. 3,4. Informazione,
obbligo di rendiconto, valutazione e riesame delle operazioni del FEIS
(articoli 10-12) Poiché si vale della garanzia dell’UE, è
opportuno che la BEI riferisca periodicamente a Parlamento europeo, Consiglio e
Commissione sulle operazioni che conduce con la copertura di tale garanzia. L’articolo 12 prevede che la BEI e la
Commissione procedano a varie valutazioni periodiche per verificare che il
FEIS, la garanzia dell’UE e il Fondo di garanzia siano utilizzati conformemente
ai criteri prefissi. Particolarmente importante in questo contesto è l’obbligo
di rendiconto nei confronti del Parlamento europeo. 3,5. Disposizioni
generali (articoli 13-17) È opportuno stabilire una serie di norme
generali che si applichino all’impiego della garanzia dell’UE da parte della
BEI. L’articolo 13 obbliga a mettere a disposizione del pubblico informazioni
sulle attività assistite dalla garanzia dell’UE. Gli articoli 14 e 15 trattano
delle competenze, rispettivamente, della Corte dei conti e dell’OLAF, mentre l’articolo
16 prevede l’esclusione di determinati tipi di attività. L’articolo 17
conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo la
procedura del caso. 3,6. Modifiche
(articoli 18 e 19) Gli articoli 18 e 19 prevedono lo storno di
parte degli stanziamenti operativi attualmente assegnati al programma Orizzonte
2020 (regolamento (UE) n. 1291/2013) e al Meccanismo per collegare l’Europa
(regolamento (UE) n. 1316/2013). 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La garanzia prestata dall’UE al FEIS ammonta a
16 miliardi di euro ed è disponibile in toto dall’entrata in vigore del
regolamento. Ai fini dell’esecuzione ordinata del bilancio anche in caso di
attivazione della garanzia, è costituito un Fondo di garanzia, la cui dotazione
dovrà raggiungere, entro il 2020, il 50% degli obblighi totali di garanzia dell’UE.
Saranno versati al Fondo di garanzia: 500 milioni di euro nel 2016, 1
miliardo di euro nel 2017 e 2 miliardi di euro nel 2018. Nel 2019 e il 2020 i
2,25 miliardi di euro l’anno saranno versati se dopo il 2018 l’importo
obiettivo del Fondo di garanzia resterà invariato al 50%. Gli stanziamenti d’impegno
ammonteranno a 1,35 miliardi di euro nel 2015, 2,03 miliardi di euro nel 2016,
2,641 miliardi di euro nel 2017 e 1,979 miliardi di euro nel 2018. L’alimentazione
graduale del Fondo di garanzia non dovrebbe comportare rischi per il bilancio
dell’UE nei primi anni, perché gli effetti concreti delle eventuali attivazioni
della garanzia a copertura di perdite subite si manifesteranno soltanto più
avanti nel tempo. Come avviene per le attuali attività della
Banca, i costi delle operazioni della BEI nell’ambito del FEIS saranno a carico
dei beneficiari. Dall’impiego della garanzia da parte della BEI e dall’investimento
delle risorse del Fondo di garanzia dovrebbe scaturire un utile netto positivo.
Gli utili del FEIS saranno distribuiti proporzionalmente tra i contributori di
capacità di rischio. L’eccedenza di risorse riversata nel Fondo di garanzia può
essere impiegata per reintegrare la garanzia dell’UE all’importo iniziale. Due elementi determineranno tuttavia per la
BEI costi che non possono essere posti a carico dei beneficiari: 1. il Polo europeo di consulenza sugli
investimenti, creato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della proposta,
sarà finanziato principalmente con le esistenti dotazioni per l’assistenza
tecnica della BEI previste da programmi dell’UE vigenti (Meccanismo per
collegare l’Europa, Orizzonte 2020, ...). Potrà tuttavia risultare necessario
un supplemento di finanziamento dell’importo massimo di 20 milioni di euro l’anno
(10 milioni nel 2015), che sarà imputato al bilancio come indicato nella scheda
finanziaria acclusa alla presente proposta. Saranno coperti anche i potenziali
costi della riserva di progetti; 2. per aumentare i finanziamenti alle
piccole e medie imprese erogati tramite il FEI, la BEI dovrà sostenere spese
amministrative. In base alle attuali ipotesi circa la tipologia di strumenti e
il ritmo di sottoscrizione delle nuove operazioni, occorrerà sostenere spese
per un ammontare complessivo di 105 milioni di euro, di cui 48 milioni da
qui al 2020. Dato che è possibile una dilazione del pagamento (fino al momento
in cui gli utili ottenuti potranno essere usati a tale scopo), queste spese non
sono ancora contabilizzate in bilancio, ma solo indicate nell’allegato della
scheda finanziaria. È possibile coprire con la garanzia dell’UE,
entro il limite complessivo dell’1% degli importi in essere, le spese della BEI
non recuperate presso i beneficiari né detratte dalla remunerazione della
garanzia concessa dall’UE. Gli stanziamenti operativi che implica la
proposta devono essere finanziati in toto nell’ambito del quadro
finanziario pluriennale 2014-2020: 6 miliardi di euro saranno riassegnati all’interno
della rubrica 1a, mentre 2,11 miliardi di euro saranno finanziati mediante
ricorso al margine non assegnato, compreso il margine globale per gli impegni.
Sebbene venga ridotto il finanziamento sotto forma di sovvenzioni nel quadro
del Meccanismo per collegare l’Europa e del programma Orizzonte 2020,
globalmente l’effetto moltiplicatore generato dal FEIS permetterà di aumentare
sensibilmente gli investimenti nei settori politici contemplati da questi due
programmi. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI La dotazione finanziaria della presente
proposta non comprende espressamente i contributi degli Stati membri o di altri
terzi a nessuna delle strutture che la proposta crea; tuttavia, l’articolo 1,
paragrafo 2, prevede esplicitamente che i terzi interessati possano aderire all’accordo
sul FEIS versando al fondo contributi in capitale. La Commissione ha dichiarato che, se uno Stato
membro decide di contribuire al fondo, il contributo sarà considerato in un’ottica
favorevole nella valutazione delle finanze pubbliche ai sensi dell’articolo 126
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del regolamento (CE) n.
1467/1997. Le considerazioni valide in tale ipotesi sono esposte nei
particolari nella comunicazione della Commissione (“Sfruttare al meglio la
flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita”)
del 13 gennaio 2015. 2015/0009 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli
investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e
1316/2013 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l’articolo 175, paragrafo 3, e
l’articolo 182, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visti i pareri del Comitato economico e
sociale europeo e del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La crisi economica e
finanziaria ha causato un calo degli investimenti nell’Unione, che sono scesi
di circa il 15% rispetto al picco del 2007. La carenza di investimenti di cui
risente l’Unione è dovuta in particolare all’incertezza che pesa sui mercati
circa il futuro dell’economia e ai vincoli di bilancio imposti agli Stati
membri. Questa carenza rallenta la ripresa economica e incide negativamente
sulla creazione di posti di lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo
termine e sulla competitività. (2) Per spezzare il circolo
vizioso indotto dalla carenza di investimenti è necessario un intervento a
tutto campo. Lo stimolo degli investimenti passa necessariamente per le riforme
strutturali e la responsabilità di bilancio, presupposti che, associati a uno
slancio rinnovato verso il finanziamento degli investimenti, sono in grado di
contribuire all’instaurazione di un circolo virtuoso in cui i progetti d’investimento
concorrano al sostegno dell’occupazione e della domanda e determinino un
miglioramento duraturo delle potenzialità di crescita. (3) Con la Global
Infrastructure Initiative (iniziativa globale per le infrastrutture) il G20
ha affermato l’importanza degli investimenti ai fini dello stimolo della
domanda e del miglioramento della produttività e della crescita e si è
impegnato a instaurare un contesto propizio all’incremento degli investimenti. (4) Durante l’intero periodo
della crisi economica e finanziaria l’Unione si è adoperata per promuovere la
crescita, in particolare tramite le iniziative previste dalla strategia Europa
2020, in cui si concreta un percorso mirato alla crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. Anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha
potenziato la propria funzione di stimolo e promozione degli investimenti nell’Unione,
in parte grazie all’aumento di capitale del gennaio 2013. Sono necessari
ulteriori interventi per assicurare il soddisfacimento dei bisogni d’investimento
dell’Unione, l’impiego efficiente della liquidità disponibile sul mercato e il
suo incanalamento verso il finanziamento di progetti d’investimento
economicamente sostenibili. (5) Il 15 luglio 2014 l’allora
Presidente eletto della Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo
gli orientamenti politici che avrebbero ispirato l’operato della sua
Commissione, nei quali esortava a “destinare, nei prossimi tre anni, fino a 300
miliardi di euro a ulteriori investimenti pubblici e privati nell’economia
reale” per stimolare gli investimenti nell’intento di creare occupazione. (6) Il 26 novembre 2014 la
Commissione ha pubblicato la comunicazione “Un piano di investimenti per l’Europa”[1], nella quale
prospettava l’istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici
(FEIS) e di una riserva trasparente di progetti d’investimento a livello
europeo, la creazione di un polo di consulenza (Polo europeo di consulenza
sugli investimenti - EIAH) e un programma ambizioso di abbattimento degli
ostacoli agli investimenti e di completamento del mercato unico. (7) Nell’affermare che “promuovere
gli investimenti e affrontare le carenze del mercato in Europa costituiscono
una sfida strategica essenziale” e che “il rinnovato accento posto sugli
investimenti unitamente all’impegno degli Stati membri ad intensificare le
riforme strutturali e a perseguire un risanamento di bilancio favorevole alla
crescita getteranno le fondamenta della crescita e dell’occupazione in Europa”,
il Consiglio europeo del 18 dicembre 2014 ha chiesto “l’istituzione di un Fondo
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in seno al Gruppo BEI al fine di
mobilitare 315 miliardi di euro in nuovi investimenti tra il 2015 e il 2017”. (8) Il FEIS è uno degli snodi di
un’impostazione globale volta a superare l’incertezza che circonda l’attività
pubblica e privata d’investimento. La strategia poggia su tre assi portanti:
mobilitazione di fondi da destinare agli investimenti, capacità degli
investimenti di arrivare all’economia reale e miglioramento del contesto d’investimento
nell’Unione. (9) Il contesto d’investimento
nell’Unione andrebbe migliorato tramite la rimozione degli ostacoli agli
investimenti, il rafforzamento del mercato unico e l’aumento della
prevedibilità della normativa, in un lavoro di accompagnamento che dovrebbe
giovare sia all’operato del FEIS sia, in genere, agli investimenti in tutta
Europa. (10) L’obiettivo del FEIS dovrebbe
consistere nell’aiutare a superare le difficoltà di finanziamento e di
realizzazione di investimenti produttivi nell’Unione aprendo un maggiore
accesso ai finanziamenti, che si suppone vada a particolare vantaggio delle
piccole e medie imprese. È altresì opportuno allargare il beneficio di tale
maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese a media capitalizzazione, ossia
imprese che contano un massimo di 3000 dipendenti. Il superamento delle
difficoltà d’investimento che si rilevano attualmente in Europa dovrebbe
contribuire a rinsaldare la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione. (11) Il FEIS dovrebbe sostenere investimenti
strategici che presentino, sotto il profilo economico, un elevato valore
aggiunto in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione. (12) Nell’Unione molte piccole e
medie imprese e molte imprese a media capitalizzazione hanno bisogno di
assistenza per poter ottenere finanziamenti dal mercato, soprattutto per gli
investimenti a più elevato rischio. Il FEIS dovrebbe aiutarle a colmare la
carenza di capitali consentendo alla BEI e al Fondo europeo per gli
investimenti (FEI) di operare, direttamente e indirettamente, iniezioni di
capitale, di prestar garanzie per una cartolarizzazione di elevata qualità dei
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili per il perseguimento delle
finalità del FEIS. (13) È opportuno istituire il FEIS
nel contesto della BEI affinché possa beneficiare della sua comprovata
esperienza e affinché le operazioni del Fondo possano produrre effetti positivi
in tempi il più possibile brevi. È opportuno incanalare l’attività del FEIS di
finanziamento delle piccole e medie imprese e delle imprese a media
capitalizzazione tramite del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in modo
da fruire dell’esperienza da questo maturata nel settore. (14) Il FEIS dovrebbe puntare su
progetti in grado di dispiegare un elevato valore sociale ed economico, in
particolare progetti che favoriscano la creazione di posti di lavoro, la
crescita a lungo termine e la competitività. Per rispondere al meglio ai
bisogni dei singoli progetti, il FEIS dovrebbe sostenere un’ampia gamma di
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito e garanzie - in modo da potersi
adattare alle esigenze del mercato incoraggiando nel contempo gli investimenti
privati nei progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al finanziamento sul
mercato privato bensì catalizzarlo colmando le carenze del mercato, in modo da
garantire un impiego massimamente efficiente e strategico dei fondi pubblici,
al quale dovrebbe peraltro contribuire anche l’obbligo di conformità ai
principi che regolano gli aiuti di Stato. (15) Per apportare un valore
aggiunto rispetto alle operazioni già esistenti, il FEIS dovrebbe puntare su
progetti che presentano un rapporto fra rischio e rendimento più elevato dei
vigenti strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS dovrebbe finanziare progetti
in tutta l’Unione, anche nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi
finanziaria. Dovrebbe essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando non sono
disponibili, a condizioni ragionevoli, finanziamenti da altre fonti. (16) Il FEIS dovrebbe interessare gli
investimenti considerati sostenibili sul piano economico e fattibili sotto il
profilo tecnico che, pur sempre soddisfacendo le condizioni specifiche per
ottenere i finanziamenti del Fondo, possono comportare un grado appropriato di
rischio. (17) È opportuno che un comitato
per gli investimenti decida in merito al conferimento del sostegno del FEIS ai
progetti infrastrutturali e ai progetti delle imprese a media capitalizzazione
di grandi dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere composto di esperti indipendenti
dotati di conoscenze ed esperienza nel settore dei progetti di investimento. Il
comitato per gli investimenti dovrebbe rispondere al comitato direttivo del
FEIS, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del Fondo. Per
mettere efficacemente a frutto l’esperienza del FEI, il FEIS dovrebbe
sostenerne il finanziamento in modo da permettergli di realizzare singoli
progetti che coinvolgano piccole e medie imprese e imprese a media
capitalizzazione. (18) Affinché il FEIS sia in grado
di sostenere gli investimenti è opportuno che l’Unione conceda una garanzia per
un importo di 16 000 000 000 EUR. Se concessa sulla base del
portafoglio, la copertura della garanzia dovrebbe essere soggetta a un
massimale dipendente dal tipo di strumento (debito, capitale o garanzia) fissato
in percentuale del volume del portafoglio di impegni in essere. Nelle
previsioni, una volta che alla garanzia si abbineranno i 5 000 000 000
EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori
investimenti della BEI e del FEI per un importo di
60 800 000 000 EUR. Si prevede che questi
60 800 000 000 EUR sostenuti dal FEIS generino nell’Unione
investimenti per 315 000 000 000 EUR nel triennio dal 2015
al 2017. Le garanzie associate a progetti ultimati senza ricorso alla
garanzia sono messe a disposizione per il sostegno di nuove operazioni. (19) Per aumentare ulteriormente le
risorse del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla partecipazione di terzi, tra
cui Stati membri e, col consenso dei contributori esistenti, banche di
promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi
controllati, soggetti del settore privato e soggetti extraunionali. I terzi
possono contribuire direttamente al FEIS ed essere inseriti nel suo assetto di
governance. (20) A livello di progetti, i terzi
possono cofinanziare con il FEIS singoli progetti o piattaforme d’investimento
relative a particolari aree geografiche o settori tematici. (21) A condizione che siano
soddisfatti tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, gli Stati membri
possono ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per
contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili assistiti dalla garanzia
dell’UE. Questa flessibilità di approccio dovrebbe massimizzare le potenzialità
di attrazione degli investitori verso i comparti d’investimento su cui punta il
FEIS. (22) In conformità al trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, gli investimenti in infrastrutture e in
progetti sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di
Stato. A tal fine la Commissione ha preannunciato che definirà una serie di
principi di base per le valutazioni degli aiuti di Stato, che i progetti
dovranno rispettare per poter beneficiare del sostegno del FEIS. Ha specificato
che gli eventuali contributi nazionali complementari ai progetti che rispettano
questi criteri e ricevono sostegno dal FEIS saranno oggetto di una procedura
semplificata e accelerata di valutazione degli aiuti di Stato, nel cui ambito l’unico
aspetto supplementare verificato dalla Commissione sarà la proporzionalità del
sostegno pubblico (assenza di sovraccompensazioni). Ha preannunciato altresì
che, nell’ottica di un impiego efficiente dei fondi pubblici, preciserà i
principi di base in ulteriori linee guida. (23) Data la necessità d’intervenire
con urgenza nell’Unione, è possibile che nel corso del 2015 la BEI e il
FEI finanzino altri progetti, che esulano dal consueto profilo, anteriormente
all’entrata in vigore del presente regolamento. Per sfruttare al massimo i
benefici delle misure previste dal presente regolamento, dovrebbe essere
possibile inserire questi altri progetti nella copertura della garanzia dell’UE,
sempre che soddisfino i criteri materiali stabiliti dal presente regolamento. (24) È opportuno gestire le
operazioni di finanziamento e di investimento della BEI sostenute dal FEIS in
base alle regole e procedure proprie della BEI, comprese adeguate misure di
controllo e misure di contrasto dell’evasione fiscale, e in base alle
applicabili norme e procedure relative all’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti, compreso l’accordo tripartito tra la
Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli
investimenti. (25) A cadenza periodica la BEI
dovrebbe valutare le attività sostenute dal FEIS per verificarne pertinenza,
prestazioni e impatto e per individuare gli aspetti in grado di migliorarne le
attività in futuro. Le valutazioni in questo senso dovrebbero contribuire all’assolvimento
dell’obbligo di resoconto e all’analisi della sostenibilità. (26) In parallelo alle operazioni
di finanziamento che si espleteranno tramite il FEIS è opportuno creare un Polo
europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) che offra un supporto
potenziato allo sviluppo e alla preparazione di progetti in tutta l’UE muovendo
dalle competenze della Commissione, della BEI, delle banche di promozione
nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento
europei. Il Polo dovrebbe configurarsi come sportello unico per le questioni
inerenti all’assistenza tecnica agli investimenti nell’Unione. (27) A copertura dei rischi legati
alla garanzia che l’UE offre alla BEI, è opportuno costituire un Fondo di
garanzia, che dovrebbe essere alimentato da pagamenti graduali attinti al
bilancio dell’Unione. In un secondo tempo il Fondo di garanzia dovrebbe
incamerare anche le entrate e i rimborsi provenienti dai progetti beneficiari
del sostegno del FEIS e gli importi recuperati dai debitori inadempienti
laddove abbia già onorato la garanzia nei confronti della BEI. (28) Il Fondo di garanzia è inteso
a offrire al bilancio dell’Unione una riserva di liquidità per le eventuali
perdite subite dal FEIS nel perseguimento degli obiettivi fissati. Dall’esperienza
maturata riguardo alla natura degli investimenti destinati ad essere sostenuti
dal FEIS emerge che sarebbe adeguato un rapporto del 50% tra pagamenti attinti
al bilancio dell’Unione e obblighi totali di garanzia dell’Unione. (29) Per finanziare parzialmente il
contributo a carico del bilancio dell’Unione, è opportuno ridurre la dotazione
disponibile, rispettivamente, per il Programma quadro di ricerca e innovazione
2014-2020 “Orizzonte 2020”, di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio[2],
e per il Meccanismo per collegare l’Europa, di cui al regolamento (UE) n.
1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3].
Benché il FEIS non ricalchi le finalità perseguite da questi due programmi, si
prevede che la riduzione delle relative dotazioni per finanziare il Fondo di
garanzia assicuri, in determinati settori che rientrano nel rispettivo mandato,
un volume di investimenti maggiore di quello reso possibile dai programmi
attuali. Il FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare un effetto leva grazie
alla garanzia dell’UE, moltiplicando le ricadute finanziarie nei settori della
ricerca, sviluppo e innovazione e delle infrastrutture di trasporto,
telecomunicazione ed energia con incidenza maggiore rispetto a quanto si
verificherebbe se le risorse fossero devolute a sovvenzioni nel quadro dei
previsti programmi Orizzonte 2020 e Meccanismo per collegare l’Europa. È
pertanto opportuno stornare verso il FEIS parte dei fondi attualmente destinati
a tali programmi. (30) Data la natura della
rispettiva costituzione, né la garanzia dell’UE alla BEI né il Fondo di
garanzia sono “strumenti finanziari” ai sensi del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. (31) Esiste nell’Unione un numero
cospicuo di progetti potenzialmente sostenibili sul piano economico che non
ottengono finanziamenti a causa dell’incertezza e della scarsa trasparenza che
li circondano: spesso gli investitori privati non sono al corrente dell’esistenza
del progetto o dispongono al riguardo di informazioni insufficienti per una
valutazione dei rischi d’investimento. Contando sull’ausilio degli Stati
membri, la Commissione e la BEI dovrebbero promuovere la costituzione di una
riserva trasparente di progetti di investimento nell’Unione, attuali e futuri,
idonei a essere finanziati. Questa riserva di progetti dovrebbe assicurare la
divulgazione pubblica, periodica e strutturata, delle informazioni sui progetti
di investimento, affinché gli investitori possano disporre di dati attendibili
sui quali fondare le decisioni d’investimento. (32) Anche gli Stati membri si sono
attivati sul piano nazionale per costituire e promuovere riserve di progetti
per i progetti di rilevanza nazionale. Le informazioni preparate dalla
Commissione e dalla BEI dovrebbero riportare i link alle corrispondenti riserve
di progetti costituite sul piano nazionale. (33) Benché la BEI possa servirsi
della riserva di progetti per individuare e selezionare i progetti che saranno
sostenuti dal FEIS, detta riserva dovrebbe servire l’obiettivo più ampio di
individuare i progetti in tutta l’Unione, ricomprendendo progetti in grado di
essere finanziati totalmente dal settore privato o con l’ausilio di altri
strumenti di livello europeo o nazionale. Il FEIS dovrebbe poter sostenere il
finanziamento di progetti inclusi nella riserva e l’investimento negli stessi,
ma non dovrebbe esistere alcun automatismo tra inserimento nell’elenco e
accesso al sostegno del FEIS, che dovrebbe comunque godere del potere
discrezionale di selezionare e sostenere progetti non inseriti nell’elenco. (34) Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
di rendiconto nei confronti dei cittadini europei, la BEI dovrebbe riferire
periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio circa l’evoluzione del FEIS
e gli effetti da esso prodotti. (35) Al fine di assicurare una
copertura adeguata degli obblighi di garanzia dell’UE e la disponibilità
permanente di tale garanzia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea riguardo all’adeguamento degli importi da
attingere al bilancio generale dell’Unione, e di modificare di conseguenza l’allegato
I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione
svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e
nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (36) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento, ossia sostenere gli investimenti nell’Unione e offrire
alle imprese che contano un massimo di 3 000 dipendenti un maggiore
accesso ai finanziamenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente
dagli Stati membri a causa del diverso margine di azione che il bilancio lascia
loro, ma, a motivo della loro portata ed effetti, possono essere conseguiti
meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio
di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I - Fondo europeo per gli
investimenti strategici Articolo 1
Fondo europeo per gli investimenti strategici 1. La Commissione conclude con
la Banca europea per gli investimenti (BEI) un accordo sull’istituzione del
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (“accordo sul FEIS”). Mettendo capacità di rischio a disposizione della
BEI, il FEIS intende sostenere gli investimenti nell’Unione e offrire un
maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese che contano un massimo di 3 000
dipendenti, con particolare attenzione per le piccole e medie imprese. 2. L’accordo sul FEIS è aperto
all’adesione degli Stati membri. Col consenso dei contributori esistenti, l’accordo
sul FEIS è aperto anche all’adesione di altri terzi, tra cui banche di
promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi
controllati, e soggetti del settore privato. Articolo 2
Termini dell’accordo sul FEIS 1. L’accordo sul FEIS stabilisce
in particolare: (a)
le disposizioni che disciplinano l’istituzione del
FEIS quale meccanismo di garanzia distinto, chiaramente identificabile e
trasparente gestito dalla BEI in separazione contabile; (b)
l’ammontare e i termini del contributo finanziario
fornito dalla BEI tramite il FEIS; (c)
i termini del finanziamento che la BEI eroga al Fondo
europeo per gli investimenti (FEI) tramite il FEIS; (d)
l’assetto di governance del FEIS, a norma dell’articolo
3, fatto salvo lo statuto della BEI; (e)
le modalità della prestazione della garanzia dell’UE,
a norma dell’articolo 7, ivi compresi i massimali di copertura dei portafogli
composti di determinati tipi di strumenti, le attivazioni della garanzia dell’UE
- che, tranne nell’eventualità di perdite sul capitale, è attivata soltanto una
volta l’anno previa compensazione dei profitti e delle perdite risultanti dalle
operazioni -e la relativa remunerazione, e l’obbligo di distribuire tra i
contributori la remunerazione per l’assunzione di rischi in proporzione alla
rispettiva quota di rischio; (f)
le disposizioni e procedure inerenti al recupero
dei crediti; (g)
le condizioni che disciplinano l’impiego della
garanzia dell’UE, compresi gli specifici termini di tempo e gli indicatori
essenziali di prestazione; (h)
le disposizioni sui finanziamenti necessari per il
Polo europeo di consulenza sugli investimenti, a norma del paragrafo 2, terzo
comma; (i)
le disposizioni che disciplinano le modalità con
cui i terzi possono coinvestire nelle operazioni di finanziamento e di
investimento della BEI sostenute dal FEIS; (j)
le modalità di copertura della garanzia dell’UE. L’accordo sul FEIS prevede che le operazioni
effettuate con il sostegno del FEIS siano nettamente distinte dalle altre
operazioni della BEI. L’accordo sul FEIS prevede che le attività del
FEIS condotte dal FEI siano disciplinate dagli organi direttivi del FEI. L’accordo sul FEIS prevede che la remunerazione
spettante all’Unione per le operazioni sostenute dal FEIS sia corrisposta
previa deduzione dei pagamenti dovuti alle attivazioni della garanzia dell’UE
e, quindi, dei costi di cui al paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 5,
paragrafo 3. 2. L’accordo sul FEIS prevede la
creazione del Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) nel quadro
della BEI. L’EIAH è volto a offrire, muovendo dagli attuali servizi di
consulenza della BEI e della Commissione, consulenza per l’individuazione, la
preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e a fungere da polo
unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell’Unione. Questa
funzione di supporto riguarda l’uso dell’assistenza tecnica per la strutturazione
dei progetti, l’uso di strumenti finanziari innovativi, il ricorso a
partenariati pubblico-privato e l’opportuna consulenza sull’applicabile
normativa dell’UE. Per conseguire l’obiettivo fissato l’EIAH si
avvale delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche di
promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di
investimento europei. Per i servizi aggiuntivi che presta rispetto all’attuale
assistenza tecnica offerta dalla BEI, l’EIAH è cofinanziato dall’Unione con un
importo massimo di 20 000 000 EUR l’anno per il periodo fino al 31
dicembre 2020. Per gli anni successivi al 2020 il contributo finanziario dell’Unione
dipende direttamente dalle disposizioni che saranno previste nei futuri quadri
finanziari pluriennali. 3. Gli Stati membri che
aderiscono all’accordo sul FEIS possono corrispondere il contributo, in
particolare, in contanti o sotto forma di garanzia accettabile per la BEI. Gli
altri terzi possono corrispondere il contributo solo il contanti. Articolo 3
Governance del FEIS 1. L’accordo sul FEIS prevede
che questo sia guidato da un comitato direttivo, che ne decide l’indirizzo
strategico, l’allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure
operative, tra cui la politica d’investimento per i progetti ammessi al
sostegno e il profilo di rischio, in linea con gli obiettivi di cui all’articolo
5, paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi
membri. 2. Finché l’Unione e la BEI
restano gli unici contributori al FEIS, il numero dei membri e dei voti in seno
al comitato direttivo è assegnato in base all’entità del rispettivo contributo
corrisposto in contanti o sotto forma di garanzia. Il comitato
direttivo decide per consenso. 3. Allorquando altre parti
aderiscano all’accordo sul FEIS a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, il numero
dei membri e dei voti in seno al comitato direttivo è assegnato in base all’entità
del contributo corrisposto da ciascun contributore in contanti o sotto forma di
garanzia. Il numero dei membri e dei voti di cui la Commissione e la BEI
dispongono ai sensi del paragrafo 2 è ricalcolato di conseguenza. Il comitato
direttivo si adopera per giungere a decisioni consensuali. Se non riesce a
raggiungere una decisione consensuale entro il termine fissato dal presidente,
il comitato direttivo decide a maggioranza semplice. Il comitato
direttivo non può adottare nessuna decisione con il voto contrario della
Commissione o della BEI. 4. L’accordo sul FEIS prevede
che questo abbia un amministratore delegato, responsabile della gestione
quotidiana del Fondo e della preparazione e presidenza delle riunioni del
comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 5. L’amministratore
delegato è assistito da un vice. L’amministratore delegato riferisce ogni trimestre
al comitato direttivo in merito alle attività del FEIS. L’amministratore delegato e il suo vice sono
nominati dal comitato direttivo, su proposta congiunta della Commissione e
della BEI, per un mandato di tre anni rinnovabile. 5. L’accordo sul FEIS prevede
che questo abbia un comitato per gli investimenti, responsabile dell’esame
delle potenziali operazioni, in linea con le politiche d’investimento del FEIS,
e dell’approvazione dell’assistenza della garanzia dell’UE ad operazioni
conformi all’articolo 5, a prescindere dall’ubicazione geografica. Il comitato per gli investimenti è composto da sei
esperti indipendenti e dall’amministratore delegato. Gli esperti indipendenti,
che vantano una vasta e pertinente esperienza di mercato nel finanziamento di
progetti, sono nominati dal comitato direttivo per un mandato di tre anni
rinnovabile. Il comitato per gli investimenti decide a
maggioranza semplice. CAPO II - Garanzia dell’UE e Fondo di
garanzia dell’UE Articolo 4
Garanzia dell’UE L’Unione presta alla BEI una garanzia (“garanzia
dell’UE”) per le operazioni di finanziamento o di investimento nell’Unione
contemplate dal presente regolamento. La garanzia dell’UE è concessa a
copertura degli strumenti di cui all’articolo 6 sotto forma di garanzia su
richiesta. Articolo 5
Condizioni d’impiego della garanzia dell’UE 1. La concessione della garanzia
dell’UE è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo sul FEIS. 2. La garanzia dell’UE è
concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate
dal comitato per gli investimenti previsto all’articolo 3, paragrafo 5, o per
il finanziamento del FEI finalizzato all’esecuzione di operazioni di
finanziamento o di investimento della BEI a norma dell’articolo 7, paragrafo 2.
Le operazioni sono conformi alle politiche dell’Unione e funzionali a uno degli
obiettivi generali seguenti: (a)
sviluppo delle infrastrutture, compreso nel settore
dei trasporti, specialmente negli agglomerati industriali, nel settore dell’energia,
soprattutto in termini di interconnessioni energetiche, e nel settore digitale;
(b)
investimenti nei settori dell’istruzione e
formazione, sanità, ricerca e sviluppo, tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, e innovazione; (c)
espansione delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica e delle risorse; (d)
progetti infrastrutturali nei settori dell’ambiente,
risorse naturali, sviluppo urbano e società; (e)
sostegno finanziario alle imprese di cui all’articolo
1, paragrafo 1, anche sotto forma di finanziamento del capitale di esercizio
con capitale di rischio. La garanzia dell’UE è concessa inoltre per il
sostegno di piattaforme d’investimento dedicate e di banche di promozione
nazionali, per il tramite della BEI, che investono in operazioni conformi ai
requisiti stabiliti dal presente regolamento. In tal caso, il comitato
direttivo traccia la linea politica relativa alle piattaforme d’investimento
ammissibili. 3. In conformità all’articolo 17
del suo statuto, la BEI imputa ai beneficiari delle operazioni di finanziamento
le spese da essa sostenute in relazione al FEIS. Fatti salvi il secondo e
il terzo comma, nessuna spesa amministrativa o di altra natura sostenuta dalla
BEI per le attività di finanziamento e di investimento condotte a norma del
presente regolamento è coperta dal bilancio dell’Unione. Entro un limite complessivo
massimo pari all’1% degli obblighi totali di garanzia dell’UE in essere, la BEI
può attivare la garanzia dell’UE a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera
e), a copertura delle spese che, sebbene imputate ai beneficiari delle
operazioni di finanziamento, non sono state recuperate. Possono essere coperte dal
bilancio dell’Unione le spese sostenute dalla BEI per erogare al FEI, per conto
del FEIS, un finanziamento assistito dalla garanzia dell’UE a norma dell’articolo
7, paragrafo 2. 4. A condizione che siano
soddisfatti tutti i pertinenti criteri di ammissibilità, gli Stati membri
possono ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per
contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili nei quali la BEI investe
con l’assistenza della garanzia dell’UE. Articolo 6
Strumenti ammissibili Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 2, di norma
la BEI impiega la garanzia dell’UE a copertura dei rischi sugli strumenti in
base al portafoglio. Sono ammissibili alla copertura i singoli
strumenti seguenti ovvero i portafogli composti dagli strumenti seguenti: (a)
prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie,
strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di
strumento di supporto di credito, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.
Detti strumenti sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni
effettuate nell’Unione a norma del presente regolamento, comprese operazioni
transnazionali tra uno Stato membro e un paese terzo, laddove il finanziamento
della BEI sia stato concesso in base a un accordo sottoscritto che non è
scaduto né è stato annullato; (b)
finanziamenti della BEI al FEI grazie ai quali
questo può sottoscrivere prestiti, garanzie, controgaranzie, qualsiasi altra
forma di strumento di supporto di credito, strumenti del mercato dei capitali e
partecipazioni azionarie o quasi-azionarie. Detti strumenti sono concessi,
acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni effettuate nell’Unione a norma
del presente regolamento, laddove il finanziamento del FEI sia stato concesso
in base a un accordo sottoscritto che non è scaduto né è stato annullato. Articolo 7
Copertura e termini della garanzia dell’UE 1. La garanzia dell’UE alla BEI
ammonta a 16 000 000 000 EUR, di cui un importo massimo di 2 500 000 000
EUR può essere assegnato al finanziamento del FEI da parte della BEI ai sensi
del paragrafo 2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 9, l’importo complessivo
dei pagamenti effettuati dall’UE nell’ambito della garanzia prestata alla BEI
non supera l’ammontare della garanzia. 2. La copertura della garanzia
per un dato tipo di portafoglio di strumenti di cui all’articolo 6 è stabilita
in funzione del rischio insito nel portafoglio. La garanzia dell’UE si configura
come garanzia sulle prime perdite in base al portafoglio ovvero come garanzia
integrale. La garanzia dell’UE può essere concessa in base alla parità di rango
con altri contributori. Laddove la BEI finanzi il FEI per l’esecuzione di
operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell’UE
copre integralmente il finanziamento della BEI a condizione che questa eroghi
un finanziamento di pari importo senza garanzia dell’UE. L’importo coperto
dalla garanzia dell’UE non supera 2 500 000 000 EUR. 3. Quando la BEI attiva la
garanzia dell’UE in virtù dell’accordo sul FEIS, l’Unione paga su richiesta in
conformità ai termini di detto accordo. 4. Quando l’Unione effettua un
pagamento nell’ambito della garanzia dell’UE, la BEI si occupa di recuperare il
credito corrispondente all’importo pagato e rimborsa l’Unione attingendo alla
somma recuperata. Articolo 8
Fondo di garanzia dell’UE 1. È costituito un Fondo di
garanzia dell’UE (“Fondo di garanzia”) cui è possibile attingere per pagare la
BEI in caso di attivazione della garanzia dell’UE. 2. Il Fondo di garanzia è
alimentato con: (a)
pagamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione; (b)
rendimenti ottenuti dalle risorse del Fondo di
garanzia investite; (c)
importi recuperati dai debitori inadempienti secondo
la procedura di recupero stabilita dall’accordo sul FEIS di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera f); (d)
pagamenti di altra natura ricevuti dall’Unione in
virtù dell’accordo sul FEIS. 3. Le risorse che alimentano il
Fondo di garanzia previste al paragrafo 2, lettere c) e d), costituiscono
entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 966/2012. 4. Le risorse che alimentano il
Fondo di garanzia a norma del paragrafo 2 sono gestite direttamente dalla
Commissione, sono investite secondo il principio di sana gestione finanziaria e
rispettano adeguate norme prudenziali. 5. Le risorse che alimentano il
Fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento
di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell’UE (“importo
obiettivo”). L’importo obiettivo è fissato al 50% degli obblighi totali di
garanzia dell’UE. Inizialmente l’importo obiettivo è raggiunto mediante il versamento
graduale delle risorse di cui al paragrafo 2, lettera a). Se nel periodo di
costituzione iniziale del Fondo di garanzia è stata attivata la garanzia, anche
le risorse di alimentazione di detto fondo di cui al paragrafo 2, lettere b),
c) e d), concorrono al raggiungimento dell’importo obiettivo per un importo
massimo pari all’ammontare attivato della garanzia. 6. Entro il 31 dicembre 2018 e
successivamente ogni anno, la Commissione esamina l’adeguatezza del livello del
Fondo di garanzia tenendo conto delle eventuali riduzioni delle risorse dovute
all’attivazione della garanzia e della valutazione presentata dalla BEI ai
sensi dell’articolo 10, paragrafo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 17 per adeguare, di un massimo del
10%, l’importo obiettivo previsto al paragrafo 5 affinché rispecchi meglio il
rischio potenziale di attivazione della garanzia dell’UE. 7. A seguito dell’adeguamento,
nell’esercizio n, dell’importo obiettivo ovvero in esito alla
valutazione dell’adeguatezza del livello del Fondo di garanzia compiuta in base
all’esame di cui al paragrafo 6: (a)
l’eccedenza è versata in un’unica operazione a una
rubrica speciale dello stato delle entrate del bilancio generale dell’Unione
europea dell’esercizio n+1; (b)
il contributo per ripristinare il Fondo di garanzia
è corrisposto in quote annuali nell’arco di un periodo di al massimo tre anni
con inizio nell’esercizio n+1. 8. A partire dal 1o
gennaio 2019, qualora le attivazioni della garanzia facciano scendere il
livello del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell’importo obiettivo, la
Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali
necessarie per ripristinarne l’integralità. 9. A seguito
di un’attivazione della garanzia dell’UE, le risorse di alimentazione del Fondo
di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), che vanno oltre l’importo
obiettivo sono impiegate per riportare la garanzia dell’UE all’ammontare
iniziale. CAPO III - Riserva di progetti di
investimento europei Articolo 9
Riserva di progetti di investimento europei 1. La Commissione e la BEI
promuovono, con l’ausilio degli Stati membri, la costituzione di una riserva
trasparente di progetti di investimento attuali e potenzialmente futuri nell’Unione.
La riserva lascia impregiudicata la selezione dei progetti ammessi al sostegno
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5. 2. La Commissione e la BEI
sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le
informazioni sugli investimenti attuali e futuri che apportano un contributo
materiale verso il conseguimento degli obiettivi politici dell’UE. 3. Gli Stati membri sviluppano,
aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le informazioni
sui progetti di investimento attuali e futuri nel rispettivo territorio. CAPO IV - Informazione, obbligo di
rendiconto e valutazione Articolo 10
Informazione e obbligo di rendiconto 1. A cadenza semestrale la BEI
presenta alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una
relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte
a norma del presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del
rispetto delle condizioni per l’impiego della garanzia dell’UE e gli indicatori
essenziali di prestazione stabiliti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1,
lettera g). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e
contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento
della BEI sia alla loro aggregazione. 2. A cadenza annuale la BEI
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso in cooperazione con
il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da
essa condotte. La relazione, che è resa pubblica, riporta: (a)
una valutazione delle operazioni di finanziamento e
di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di
regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento,
unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra i diversi
obiettivi previsti all’articolo 5, paragrafo 2; (b)
una valutazione, in termini aggregati, del valore
aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato e dei risultati,
realizzazioni e impatti stimati ed effettivi ottenuti con le operazioni di
finanziamento e di investimento della BEI; (c)
una valutazione, in termini aggregati, del
vantaggio finanziario trasferito ai beneficiari delle operazioni di
finanziamento e di investimento della BEI; (d)
una valutazione qualitativa delle operazioni di
finanziamento e di investimento della BEI; (e)
informazioni particolareggiate sulle attivazioni
della garanzia dell’UE; (f)
il bilancio del FEIS. 3. Ai fini dell’assolvimento da
parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi
coperti dalla garanzia dell’Unione e sulla gestione del Fondo di garanzia, la
BEI le trasmette ogni anno, se del caso in cooperazione con il FEI: (a)
la valutazione del rischio di BEI e FEI e le
informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento e
di investimento da essa condotte; (b)
l’obbligo finanziario dell’UE in essere per le
garanzie prestate per operazioni di finanziamento e di investimento della BEI,
ripartito per singola operazione; (c)
il totale dei profitti o delle perdite derivanti
dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI nei portafogli
previsti dall’accordo sul FEIS ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera
e). 4. La BEI comunica alla
Commissione, su richiesta, qualsiasi altra informazione a questa necessaria per
assolvere gli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento. 5. La BEI, e se del caso il FEI,
si fa carico delle spese sostenute per trasmettere le informazioni previste ai
paragrafi da 1 a 4. 6. Entro il 30 giugno di ogni
anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte
dei conti una relazione annuale sull’andamento del Fondo di garanzia e la
relativa gestione nell’anno civile precedente. Articolo 11
Obbligo di rendiconto 1. Su richiesta del Parlamento
europeo, l’amministratore delegato partecipa a un’audizione del Parlamento
europeo dedicata alle prestazioni del FEIS. 2. L’amministratore delegato
risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal
Parlamento europeo entro cinque settimane dal ricevimento dell’interrogazione. 3. Su richiesta del Parlamento
europeo, la Commissione gli riferisce in merito all’applicazione del presente
regolamento. Articolo 12
Valutazione e riesame 1. Entro il [UP inserire
data: 18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento] la BEI
valuta il funzionamento del FEIS. La BEI trasmette la sua valutazione al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Entro il [UP inserire data: 18 mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l’impiego della
garanzia dell’UE e il funzionamento del Fondo di garanzia, compreso l’impiego
delle risorse che lo alimentano a norma dell’articolo 8, paragrafo 9. La
Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 2. Entro il 30 giugno 2018 e
successivamente ogni tre anni: (a)
la BEI pubblica una relazione completa sul
funzionamento del FEIS; (b)
la Commissione pubblica una relazione completa sull’impiego
della garanzia dell’UE e sul funzionamento del Fondo di garanzia. 3. La BEI, se del caso in
cooperazione con il FEI, concorre e fornisce alla Commissione le informazioni a
questa necessarie a svolgere la valutazione e la relazione di cui ai paragrafi
1 e 2. 4. La BEI e il FEI trasmettono
periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le
rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sui risultati pratici
conseguiti con le rispettive specifiche attività condotte a norma del presente
regolamento. 5. Entro il [UP inserire
data: tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento] la
Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione
del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte. CAPO V - Disposizioni generali Articolo 13
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni Conformemente alla propria politica di
trasparenza in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI
mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet le informazioni
relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento e al
contributo che esse apportano al conseguimento degli obiettivi generali di cui
all’articolo 5, paragrafo 2. Articolo 14
Revisione contabile della Corte dei conti La garanzia dell’Unione e i pagamenti e i
recuperi crediti effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio
generale dell’Unione sono sottoposti alla revisione contabile della Corte dei
conti. Articolo 15
Misure antifrode 1. La BEI notifica prontamente
all’OLAF e fornisce ad esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi
fase della preparazione, dell’attuazione o della chiusura di operazioni
soggette alla garanzia dell’Unione, abbia motivo di sospettare che vi sia un
potenziale caso di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altra attività
illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione. 2. L’OLAF può svolgere indagini,
inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e
delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio[5],
dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[6] e dal regolamento (CE,
Euratom) n. 2988/95 del Consiglio[7],
al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, con l’intento di
determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o
qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione
in relazione ad operazioni assistite dalla garanzia dell’UE. L’OLAF può
trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati le
informazioni ottenute nel corso delle indagini. Qualora tali attività illecite siano dimostrate,
la BEI provvede agli sforzi di recupero riguardo alle sue operazioni assistite
dalla garanzia dell’UE. 3. Gli accordi di finanziamento
sottoscritti in relazione a operazioni sostenute a titolo del presente regolamento
includono clausole che consentono l’esclusione dalle operazioni di
finanziamento e di investimento della BEI e, se necessario, adeguate misure di
recupero, in conformità all’accordo sul FEIS, alle politiche della BEI e agli
applicabili obblighi normativi, nei casi di frode, corruzione o altra attività
illecita. L’eventuale decisione di applicare l’esclusione dalle operazioni di
finanziamento e di investimento della BEI è adottata in conformità al
corrispondente accordo di finanziamento o di investimento. Articolo 16
Attività escluse e giurisdizioni non cooperative 1. Nelle operazioni di
finanziamento e di investimento la BEI non sostiene alcuna attività esercitata
a fini illeciti, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo, la frode e l’evasione fiscali, la corruzione o la frode lesiva
degli interessi finanziari dell’Unione. In particolare, la BEI non partecipa ad
alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo
ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in linea con la sua politica in
materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata
sulle politiche dell’Unione, dell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economici o della Task force “Azione finanziaria”. 2. Nelle operazioni di
finanziamento e di investimento la BEI applica i principi e le norme stabiliti
dal diritto unionale in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo, compreso l’obbligo di adottare misure ragionevoli per
identificare, ove applicabile, i proprietari effettivi. Articolo 17
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per
un periodo di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente
regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più
tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di
potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il
Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi
tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 8, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. CAPO VI - Modifiche Articolo 18
Modifica del regolamento (UE) n. 1291/2013 Il regolamento (UE) n. 1291/2013 è così
modificato: 1) all’articolo 6, i paragrafi 1, 2 e
3 sono sostituiti dai seguenti: “1. La dotazione finanziaria per l’attuazione
di Orizzonte 2020 è fissata a 74 328,3 milioni di EUR a prezzi correnti,
dei quali un massimale di 71 966,9 milioni di EUR è destinato alle
attività del titolo XIX del TFUE. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal
Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario
pluriennale. 2. Gli importi destinati alle attività
del titolo XIX del TFUE sono distribuiti fra le priorità di cui all’articolo 5,
paragrafo 2, del presente regolamento con le seguenti modalità: a) Eccellenza scientifica, 23 897,0
milioni di EUR a prezzi correnti; b) Leadership industriale, 16 430,5
milioni di EUR a prezzi correnti; c) Sfide per la società, 28 560,7 milioni
di EUR a prezzi correnti. L’importo complessivo massimo del contributo
finanziario dell’Unione proveniente da Orizzonte 2020 agli obiettivi specifici
stabiliti all’articolo 5, paragrafo 3, e per le azioni dirette non nucleari del
CCR è il seguente: i) Diffondere l’eccellenza e ampliare la
partecipazione, 782,3 milioni di EUR a prezzi correnti; ii) Scienza con e per la società, 443,8
milioni di EUR a prezzi correnti; iii) Azioni dirette non nucleari del CCR, 1
852,6 milioni di EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa per le priorità e
gli obiettivi specifici di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, è stabilita all’allegato
II. 3. L’EIT è finanziato mediante un
contributo massimo proveniente da Orizzonte 2020 pari a 2 361,4 milioni di
EUR a prezzi correnti, come stabilito all’allegato II.”; 2) l’allegato II è sostituito dall’allegato
I del presente regolamento. Articolo 19
Modifica del regolamento (UE) n. 1316/2013 L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 1316/2013 è sostituito dal seguente: “1. La dotazione finanziaria per l’attuazione
dell’MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 29 942 259 000 (*)
EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue: a) settore dei trasporti: 23 550 582 000
EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione
e destinati ad essere spesi in conformità alle disposizioni del presente
regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del
Fondo di coesione; b) settore delle telecomunicazioni: 1 041 602 000
EUR; c) settore dell’energia: 5 350 075 000 EUR. Tali importi
non pregiudicano l’applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal
regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(*). Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del
Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).”. CAPO VII - Disposizioni transitorie e
finali Articolo 20
Disposizione transitoria La BEI o il FEI possono sottoporre alla
Commissione le operazioni di finanziamento e di investimento da essi
sottoscritte nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la
conclusione dell’accordo sul FEIS per ottenerne la copertura nell’ambito della
garanzia dell’UE. La Commissione esamina dette operazioni e,
laddove ne riscontri la conformità alle condizioni materiali stabilite all’articolo
5 e nell’accordo sul FEIS, decide di estendere loro la copertura della garanzia
dell’UE. Articolo 21
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo
per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013
e 1316/2013 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[8]
Settore:
Economia e finanza Attività
ABB: Operazioni e strumenti finanziari Per
il resoconto dettagliato sulle attività ABB, cfr. punto 3.2. Settore:
Mobilità e trasporti Settore:
Reti, contenuti e tecnologie della comunicazione Settore:
Energia 1.3. Natura della
proposta/iniziativa X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un’azione preparatoria[9] ¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente X La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Sostegno ad investimenti di stimolo della crescita
in linea con le priorità di bilancio dell’Unione, specie nei settori seguenti: 1) infrastrutture strategiche (investimenti
nel digitale e nell’energia in linea con le politiche dell’UE) 2) infrastrutture di trasporto in
agglomerati industriali, istruzione, ricerca e innovazione 3) investimenti di stimolo dell’occupazione,
in particolare mediante finanziamenti alle PMI e misure a favore dell’occupazione
giovanile 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico 1 Aumento
del numero e dell’entità delle operazioni di finanziamento e di investimento
della Banca europea per gli investimenti (BEI) nei settori prioritari Obiettivo specifico 2 Aumento
del volume dei finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) a
favore delle piccole e medie imprese Obiettivo specifico 3 Creazione
del Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) Attività ABM/ABB interessate ECFIN:
Operazioni e strumenti finanziari 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. L’iniziativa
dovrebbe permettere alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo
per gli investimenti di eseguire operazioni di finanziamento e di investimento
nei settori previsti al punto 1.4.1 implicando un volume più ingente di
finanziamento e, per la BEI, progetti più rischiosi seppur sempre sostenibili
sotto il profilo economico. Grazie
alla prestazione della garanzia dell’UE alla BEI, dovrebbe verificarsi un
effetto moltiplicatore che potrebbe generare, per ogni euro della garanzia dell’UE
in quest’iniziativa, un investimento di 15 euro nei progetti. L’iniziativa
dovrebbe quindi contribuire a mobilitare, da qui al 2020, finanziamenti a
progetti per un importo di almeno 315 miliardi di euro, contribuendo a
innalzare il livello globale degli investimenti nell’Unione e aumentando quindi
la crescita potenziale ed effettiva e l’occupazione. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa. L’obiettivo
è aumentare gli investimenti nei settori strategici elencati al punto 1.4.1. In
tale contesto si applicheranno gli indicatori seguenti: -
numero di progetti/PMI che hanno beneficiato di finanziamenti della BEI/del FEI
nell’ambito dell’iniziativa; -
effetto moltiplicatore medio ottenuto. Nelle previsioni l’effetto
moltiplicatore si aggira intorno a 15 in termini di impiego della garanzia dell’UE
rispetto all’investimento totale ottenuto dai progetti sostenuti dall’iniziativa
e ai termini delle operazioni; -
volume complessivo dei finanziamenti ottenuti dai progetti sostenuti. I
risultati saranno monitorati in base alle relazioni della BEI e a ricerche di
mercato. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea L’iniziativa
realizzerà economie di scala nell’impiego di strumenti finanziari innovativi,
catalizzando l’investimento privato in tutta l’Unione e sfruttando al meglio, a
tal fine, le istituzioni europee e le relative competenze e conoscenze.
Rispetto a quanto sarebbe possibile nei singoli Stati membri, l’assenza di
limitazioni geografiche all’interno dell’Unione eserciterà maggiore attrazione
e presenterà minori rischi per i progetti sostenuti nel loro complesso. 1.5.2. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe La
Commissione ha maturato valide esperienze nel settore degli strumenti
finanziari innovativi, in particolare grazie alla fase pilota dell’iniziativa
sui prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e grazie all’impiego
degli strumenti finanziari UE-BEI esistenti, come quelli sviluppati nell’ambito
di COSME, di Orizzonte 2020 o della citata iniziativa sui prestiti
obbligazionari. 1.5.3. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti L’iniziativa
è perfettamente compatibile con programmi vigenti nel quadro della rubrica 1a,
in particolare Meccanismo per collegare l’Europa, Orizzonte 2020 e COSME. Saranno
sfruttate le possibili sinergie valendosi delle competenze della Commissione
nella gestione delle risorse finanziarie e dell’esperienza maturata con i
vigenti strumenti finanziari UE-BEI. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA X Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA –
e successivo funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[10] X Gestione diretta a opera della
Commissione –
X a opera dei suoi servizi, compreso il personale
delle delegazioni dell’Unione; –
¨ a opera delle agenzie esecutive. ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati: –
¨ a paesi terzi o organismi da questi designati; –
¨ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare); –
¨ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ a organismi di diritto pubblico; –
¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; –
¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore
della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel
pertinente atto di base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Il Fondo di
garanzia sarà gestito direttamente dalla Commissione. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. A
norma dell’articolo 10 della proposta, a cadenza semestrale la BEI presenta
alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle
operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte. A cadenza
annuale la BEI presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio, se del
caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di
finanziamento e di investimento da essa condotte. Entro il 30 giugno di ogni
anno la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio
e alla Corte dei conti una relazione annuale sull’andamento del Fondo di
garanzia e la relativa gestione nell’anno precedente. A
norma dell’articolo 12 della proposta, la BEI valuta il funzionamento del Fondo
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e trasmette la valutazione al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La Commissione valuta
inoltre l’impiego della garanzia dell’UE e il funzionamento del Fondo di
garanzia e trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro
il 30 giugno 2018 e successivamente ogni tre anni devono essere
pubblicate una relazione completa sul funzionamento del FEIS e una relazione
completa sull’impiego della garanzia dell’UE e sul funzionamento del Fondo di
garanzia. 2.1.1. Sistema di gestione e di
controllo Ai
sensi dell’articolo 14 della proposta, la garanzia dell’Unione e i pagamenti e
i recuperi crediti effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio
generale dell’Unione sono sottoposti alla revisione contabile della Corte dei
conti. La
BEI gestisce le operazioni di finanziamento e di investimento che conduce in
base alle regole e procedure sue proprie, comprese adeguate misure di revisione
contabile, di controllo e di monitoraggio. In linea con lo statuto della BEI,
spetta al comitato di verifica della BEI, che è coadiuvato da revisori
contabili esterni, accertare la regolarità delle operazioni e dei conti della
BEI. I conti della BEI sono approvati ogni anno dal consiglio dei governatori. Inoltre,
il consiglio di amministrazione della BEI, nel quale la Commissione è
rappresentata da un amministratore e da un sostituto, approva ogni singola
operazione di finanziamento e di investimento della Banca e controlla che
questa sia gestita in conformità con le disposizioni dello statuto e con le
direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori. Il
vigente accordo tripartito dell’ottobre 2003 tra la Commissione, la Corte dei
conti e la BEI stabilisce le regole che disciplinano le verifiche contabili
della Corte dei conti sulle operazioni di finanziamento condotte dalla BEI con
la garanzia dell’UE. 2.1.2. Rischi individuati Le
operazioni di finanziamento e di investimento della BEI coperte dalla garanzia
dell’UE comportano un rischio finanziario non trascurabile e l’attivazione
della garanzia è una probabilità reale. Si stima tuttavia che il Fondo di
garanzia offra la necessaria tutela al bilancio dell’Unione. Gli stessi progetti
possono subire ritardi nella fase esecutiva e sforare i costi. Anche
se fondata su ipotesi prudenti, l’efficacia dell’iniziativa in termini di costi
potrebbe essere minata da una presa insufficiente degli strumenti sul mercato e
dal mutare nel tempo della situazione di mercato, con conseguente attenuazione
dell’effetto moltiplicatore ipotizzato. A
norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della proposta, le risorse del Fondo di
garanzia devono essere investite. Questi investimenti comportano sia un rischio
prettamente d’investimento (ad es., rischio di mercato e di credito) sia un
certo rischio operativo. 2.1.3. Informazioni riguardanti il
sistema di controllo interno istituito Il
FEIS sarà guidato dal comitato direttivo, che ne decide l’indirizzo strategico,
l’allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative,
tra cui la politica d’investimento per i progetti sostenuti dal FEIS e il
profilo di rischio del FEIS. Un
comitato per gli investimenti dovrà decidere in merito al conferimento del
sostegno del FEIS ai progetti infrastrutturali e ai progetti delle imprese a
media capitalizzazione di dimensioni più grandi. Il comitato per gli
investimenti, che dovrebbe essere composto di esperti indipendenti dotati di
conoscenze ed esperienza nel settore dei progetti di investimento, risponderà
al comitato direttivo del FEIS, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi
del Fondo. È
previsto anche un amministratore delegato, responsabile della gestione
quotidiana del FEIS e della preparazione delle riunioni del comitato per gli
investimenti. L’amministratore delegato risponde direttamente al comitato
direttivo, al quale riferisce ogni trimestre in merito alle attività del FEIS.
L’amministratore delegato sarà nominato dal comitato direttivo, su proposta
congiunta della Commissione e della BEI, per un mandato di tre anni
rinnovabile. La
Commissione gestirà le attività del Fondo di garanzia in conformità al
regolamento e secondo le proprie norme interne e procedure vigenti. 2.2. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. L’articolo
15 della proposta precisa la competenza dell’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) a indagare sulle operazioni sostenute dalla presente
iniziativa. Conformemente alla decisione del consiglio dei governatori della
BEI, del 27 luglio 2004, sulla cooperazione della Banca con l’OLAF,
la BEI ha stabilito norme precise sulla cooperazione con l’OLAF in merito agli
eventuali casi di frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli
interessi finanziari dell’Unione. Si
applicano inoltre le norme e procedure della BEI, tra cui, in particolare, le
procedure d’indagine interna approvate dal comitato direttivo nel marzo 2013.
Nel settembre 2013 la BEI ha adottato inoltre la Policy on preventing and
deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities
(Politica di prevenzione e deterrenza delle pratiche illecite nelle attività
della Banca europea per gli investimenti) (“politica antifrode della BEI”). 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Per le linee di bilancio esistenti, cfr. punto 3.2. · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Tipo di spesa || Partecipazione || Diss./Non diss.[11] || di paesi EFTA[12] || di paesi candidati[13] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 1a || 01 04 04 – Garanzia per il FEIS || Diss. || NO || NO || NO || NO 1a || 01 04 05 – Dotazione del Fondo di garanzia del FEIS || Diss. || NO || NO || NO || NO 1a || 01 04 06 - Polo europeo di consulenza sugli investimenti || Diss. || NO || NO || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese Mio EUR (al terzo decimale) Fonti di finanziamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA, di cui || 790 || 770 || 770 || 970 || || || 3300 06 02 01 01 – Eliminare le strozzature, accrescere l’interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e migliorare le tratte transfrontaliere 06 02 01 02 – Garantire sistemi di trasporto efficienti e sostenibili 06 02 01 03 – Ottimizzare l’integrazione e l’interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l’interoperabilità || 560,3 34,9 104,8 || 520,3 32,4 97,3 || 480,3 29,9 89,8 || 600,3 37,4 112,3 || || || 2161,2 134,6 404,2 09 03 03 – Promuovere l’interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l’aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo || || || 50 || 50 || || || 100 32 02 01 01 – Ulteriore integrazione del mercato interno dell’energia e dell’interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas 32 02 01 02 – Miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione 32 02 01 03 – Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell’ambiente || 30 30 30 || 40 40 40 || 40 40 40 || 56,7 56,6 56,7 || || || 166,7 166,6 166,7 ORIZZONTE 2020, di cui || 70 || 860 || 871 || 479 || 150 || 270 || 2700 02 04 02 01 – Leadership nello spazio 02 04 02 03 – Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 02 04 03 01 – Conseguire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime 02 04 03 02 – Promuovere società europee sicure || 11 1,8 3,7 7,5 || 29,9 2,1 7,0 25 || 27,9 6,1 7 25 || 11,6 6,5 17,5 10,4 || || || 80,4 16,5 35,2 67,9 05 09 03 01 – Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotti || || 30 || 37 || 33 || || || 100 06 03 03 01 – Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell’ambiente, sicuro e continuo || || 37 || 37 || 26 || || || 100 08 02 01 01 – Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca 08 02 01 03 – Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche 08 02 02 01 – Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate 08 02 02 03 – Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 08 02 03 01 – Migliorare la salute e il benessere nell’intero arco della vita 08 02 03 02 – Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotti 08 02 03 03 – Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo 08 02 03 04 – Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell’ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità 08 02 03 05 – Conseguire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime 08 02 03 06 – Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive 08 02 04 – Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione 08 02 06 – La scienza con e per la società || || 91,3 17,7 38,3 3,4 51,3 8,5 30,9 12,5 28,1 10,7 9,3 5,1 || 91,0 17,6 38,5 3,4 43,3 10,7 31,2 17,6 27,9 10,6 10,1 5,1 || 14,2 3,9 10,0 0,8 11,9 3,3 6,5 4,2 5,8 2,3 2,0 1,1 || 0,5 8,8 32,6 1,7 26,8 12,6 14,7 26,9 13,0 5,3 4,6 2,6 || 24,2 15,4 49,6 3,0 47,6 18,2 25,9 41,4 22,8 9,3 8,1 4,5 || 221,2 63,3 169,1 12,3 180,9 53,2 109,1 102,4 97,7 38,3 34,2 18,4 09 04 01 01 – Rafforzare la ricerca sulle tecnologie emergenti e future 09 04 01 02 – Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche 09 04 02 01 – Leadership nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 09 04 03 01 – Migliorare la salute e il benessere nell’intero arco della vita 09 04 03 02 – Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive 09 04 03 03 – Promuovere società europee sicure || || 35 15,9 120,3 19,2 6,1 7,4 || 45,4 15,3 114,8 15,5 5,8 7,1 || 37,4 10,4 71,7 13,6 3,9 4,9 || || || 117,9 41,6 306,8 48,3 15,9 19,5 10 02 01 – Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell’Unione || 11 || 12 || 13 || 14 || || || 50 15 03 01 01 – Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione 15 03 05 – Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Integrare il triangolo della conoscenza dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione || 25 || 30 136 || 60 107 || 70 22 || -30 30 || -30 30 || 100 350 32 04 03 01 – Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo || 10 || 40 || 40 || 60 || || || 150 RIPROGRAMMAZIONE DI ITER NEL 2015 – 2020 08 04 01 02 – Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l’energia (F4E) || 490 || || || -70 || -150 || -270 || - Margine non assegnato (compreso il margine globale per gli impegni) || || 400 || 1000 || 600 || || || 2000 Totale delle fonti di finanziamento per la dotazione del Fondo di garanzia del FEIS || 1350 || 2030 || 2641 || 1979 || || || 8000 Finanziamento del Polo europeo di consulenza sugli investimenti – 08 04 01 02 – Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l’energia (F4E) || 10 || || || -10 || || || - Finanziamento del Polo europeo di consulenza sugli investimenti – Margine non assegnato || || 20 || 20 || 30 || 20 || 20 || 110 CONTRIBUTO TOTALE AL FEIS || 1360 || 2050 || 2661 || 1999 || 20 || 20 || 8110 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1a || Competitività per la crescita e l’occupazione DG: ECFIN || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || 01 04 05 || Impegni || (1) || 1350 || 2030 || 2641 || 1979 || 0 || 0 || 8000 Pagamenti || (2) || 0 || 500 || 1000 || 2000 || 2250 || 2250 || 8000 01 04 06 || Impegni || (1a) || 10 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 110 Pagamenti || (2a) || 10 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 110 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[14] || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG ECFIN || Impegni || =1+1a +3 || 1360 || 2050 || 2661 || 1999 || 20 || 20 || 8110 Pagamenti || =2+2a +3 || 10 || 520 || 1020 || 2020 || 2270 || 2270 || 8110 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 1360 || 2050 || 2661 || 1999 || 20 || 20 || 8110 Pagamenti || (5) || 10 || 520 || 1020 || 2020 || 2270 || 2270 || 8110 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 1360 || 2050 || 2661 || 1999 || 20 || 20 || 8110* Pagamenti || =5+ 6 || 10 || 520 || 1020 || 2020 || 2270 || 2270 || 8110* *NB: Possono risultare necessari
stanziamenti supplementari secondo quanto indicato nell’allegato della presente
scheda finanziaria. Se la proposta/iniziativa
incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE DG: ECFIN || Risorse umane || 0,264 || 0,528 || 0,792 || 0,924 || 0,924 || 1,056 || 4,488 Altre spese amministrative || 0,36 || 0,725 || 0,495 || 0,615 || 0,4 || 0,42 || 3,015 TOTALE DG ECFIN || || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1360,624 || 2051,253 || 2662,287 || 2000,539 || 21,324 || 21,476 || 8117,503 Pagamenti || 10,624 || 521,253 || 1021,287 || 2021,539 || 2271,324 || 2271,476 || 8117,503 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi. –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE || || Tipo[15] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale || Obiettivi specifici 1: aumento del numero e dell’entità delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI nei settori prioritari e 2: aumento del volume dei finanziamenti del FEI a favore delle piccole e medie imprese || || || || || 1350 || || 2030 || || 2641 || || 1979 || || || || || || 8000 || 3: creazione del Polo europeo di consulenza sugli investimenti || || || || || 10 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 110 || COSTO TOTALE || || 1360 || || 2050 || || 2661 || || 1999 || || 20 || || 20 || || 8110 || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa. –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti
di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || Risorse umane || 0,264 || 0,528 || 0,792 || 0,924 || 0,924 || 1,056 || 4,488 Altre spese amministrative || 0,36 || 0,725 || 0,495 || 0,615 || 0,4 || 0,42 || 3,015 Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503 esclusa la RUBRICA 5[16] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || TOTALE || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503 Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura
amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla
gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati
dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito
della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane. –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) || || || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2 || 4 || 6 || 7 || 7 || 8 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[17] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy [18] || - in sede || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 2 || 4 || 6 || 7 || 7 || 8 XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || · Gestione delle attività: gestione del portafoglio, analisi quantitativa, anche supporto all’attività di analisi del rischio · funzione di supporto legata alla gestione diretta, in particolare funzioni di gestione del rischio e di pagamento di middle-office · gestione, informazione e follow-up delle garanzie (riserva di progetti) · attività di informativa finanziaria/contabilità e segnalazione Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
–
X La proposta/iniziativa non prevede
cofinanziamenti da terzi. –
¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di
seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria
sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR
(al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[19] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. […] Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. […] Allegato
della scheda
finanziaria legislativa della Proposta
di REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo
al Fondo europeo per gli investimenti strategici A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della
proposta, le entrate derivanti dalle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo
europeo per gli investimenti strategici sono assegnate al Fondo di garanzia. I seguenti obblighi di pagamento sono assolti
mediante dette entrate. Tuttavia, se tali risorse non sono sufficienti ad
assolvere detti obblighi, è fatto ricorso al bilancio dell’Unione. È quindi
possibile che tali obblighi vengano ad aggiungersi agli stanziamenti di
pagamento e di impegno indicati nella presente scheda finanziaria. Mio EUR || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Aumento dell’assistenza mediante il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) || 11,5 || 3,6 || 5,7 || 6,8 || 9,0 || 11,7 || 48,3* *NB: Spese
amministrative che la BEI è tenuta a corrispondere al FEI nel quadro della
garanzia dell’UE. Nel periodo successivo al 2020 sono previste spese
supplementari dell’ordine di circa 57 milioni di EUR. Le cifre si basano
su ipotesi relative alla combinazione di prodotti del FEI e su ipotesi valide
al momento della stesura della presente scheda finanziaria, che potranno
tuttavia variare sensibilmente in futuro. [1] Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato
delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti “Un piano di
investimenti per l’Europa” - COM(2014) 903 final. [2] Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di
ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n.
1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104). [3] Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per
collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga
i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag.
129). [4] Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). [5] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle
indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga
il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag.
1). [6] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio,
dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto
effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del
15.11.1996, pag. 2). [7] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). [8] ABM: activity-based management (gestione per
attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività). [9] A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [10] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [11] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [12] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [13] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [14] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [15] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada
costruiti ecc.). [16] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [17] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED =
giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [18] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [19] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali,
contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al
netto del 25% per spese di riscossione. Allegato
I Allegato
II Ripartizione del
bilancio La ripartizione
indicativa per Orizzonte 2020 è la seguente: || Milioni di EUR a prezzi correnti I Eccellenza scientifica, di cui: || 23 897,0 1. Consiglio europeo della ricerca (CER) || 12 873,6 2. Tecnologie emergenti e future (TEF) || 2 578,1 3. Azioni Marie Skłodowska-Curie || 6 062,3 4. Infrastrutture di ricerca || 2 383,1 II Leadership industriale, di cui: || 16 430,5 1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali (*), (****) || 13 000,7 2. Accesso al capitale di rischio (**) || 2 842,3 3. Innovazione nelle PMI (***) || 587,4 III Sfide per la società, di cui (****): || 28 560,7 1. Salute, evoluzione demografica e benessere || 7 242,6 2. Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia || 3 698,2 3. Energia sicura, pulita ed efficiente || 5 672,1 4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati || 6 137,0 5. Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime || 2 948,3 6. L’Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive || 1 255,2 7. Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell’Europa e dei suoi cittadini || 1 607,3 IV Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione || 782,3 V Scienza con e per la società || 443,8 VI Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR) || 1 852,6 VII Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) || 2 361,4 TOTALE || 74 328,3 (*) Compresi 7 404
milioni di EUR per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC),
di cui 1 539 milioni di EUR per la fotonica, la microelettronica e la
nanoelettronica, 3 716 milioni di EUR per le nanotecnologie, i materiali
avanzati e la fabbricazione e trasformazione avanzate, 498 milioni di EUR per
le biotecnologie e 1 399 milioni di EUR per il settore spaziale. Di
conseguenza, 5 753 milioni di EUR saranno disponibili per sostenere le
tecnologie abilitanti fondamentali. (**) Circa 959
milioni di EUR di tale importo possono essere destinati all’attuazione dei
progetti del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano
SET). Circa un terzo di tale importo può essere destinato alle PMI. (***) Nel quadro
dell’obiettivo di destinare alle PMI almeno il 20% del totale degli
stanziamenti combinati per l’obiettivo specifico “Leadership nelle tecnologie
abilitanti e industriali” e la priorità “Sfide per la società”, almeno il 5% di
tali stanziamenti combinati sarà inizialmente attribuito allo strumento
riservato alle PMI. In media, nel corso della durata di Orizzonte 2020, almeno
il 7% del totale degli stanziamenti dell’obiettivo specifico “Leadership nelle
tecnologie abilitanti e industriali” e della priorità “Sfide per la società”
sarà attribuito allo strumento riservato alle PMI. (****) Le azioni
pilota della “corsia veloce per l’innovazione” (CVI) saranno finanziate dall’obiettivo
specifico “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” e dagli
obiettivi specifici pertinenti della priorità “Sfide per la società”. Sarà
avviato un numero sufficiente di progetti al fine di consentire una piena
valutazione dell’azione pilota CVI. “