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Document 52015PC0010

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013

/* COM/2015/010 final - 2015/0009 (COD) */

52015PC0010

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 /* COM/2015/010 final - 2015/0009 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

A causa della crisi economica e finanziaria, gli investimenti nell’UE hanno registrato un calo pari al 15% circa rispetto al picco del 2007. Il livello attuale è nettamente inferiore a quello ricavabile dalle tendenze storiche e le proiezioni indicano che, in mancanza di interventi, nei prossimi anni il rilancio sarà solo parziale. Quest’evoluzione incide negativamente sulla ripresa economica, sulla creazione di posti di lavoro, sulla crescita a lungo termine e sulla competitività. La carenza d’investimenti mette a repentaglio il conseguimento degli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020. Negli orientamenti politici cui s’ispira l’operato della Commissione nel periodo 2014-2019 il presidente della Commissione europea ha quindi ravvisato in questa carenza una delle sfide politiche di fondo; alla stessa constatazione sono giunti il Consiglio europeo del 18 dicembre 2014 (EUCO 237/14) e i leader del G20 riuniti nel vertice del 15-16 novembre 2014.

Il margine di manovra è limitato dall’incertezza generale circa la situazione economica, dagli elevati livelli di debito pubblico e privato in certe aree dell’economia dell’UE e dalla loro incidenza sul rischio di credito. Tuttavia, i livelli del risparmio sono elevati e sono disponibili volumi elevati di liquidità finanziaria. A questo si aggiunge il fatto che, come confermano i dati raccolti di recente da Commissione europea, Banca europea per gli investimenti e Stati membri dell’UE, un numero cospicuo di progetti d’investimento economicamente sostenibili non riesce a ottenere finanziamenti.

Nella comunicazione “Un piano di investimenti per l’Europa” pubblicata il 26 novembre 2014 la Commissione ha pertanto proposto un’iniziativa a livello di UE per affrontare il problema. Il piano è incentrato su tre filoni sinergici: in primo luogo, la mobilitazione di almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nei prossimi tre anni, in modo da massimizzare l’impatto delle risorse pubbliche e da sbloccare gli investimenti privati; in secondo luogo, iniziative mirate per garantire che questi investimenti aggiuntivi soddisfino i bisogni dell’economia reale; in terzo luogo, misure volte a rafforzare la prevedibilità normativa e a rimuovere gli ostacoli agli investimenti, per rendere l’Europa più attraente e moltiplicare, di conseguenza, gli effetti del piano.

La presente proposta instaura il necessario quadro giuridico e prevede le dotazioni di bilancio per i primi due filoni nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’UE. Una volta adottato, il regolamento proposto sarà attuato congiuntamente dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) in un partenariato strategico, con il chiaro obiettivo di coinvolgere le parti interessate a tutti i livelli. Per il primo filone del piano di investimenti, relativo al contesto normativo e all’abbattimento degli ostacoli agli investimenti, la Commissione ha esposto una prima serie di interventi nel programma di lavoro adottato il 16 dicembre 2014 (COM(2014) 910). Su queste materie la Commissione lavorerà altresì insieme alle altre istituzioni dell’UE e agli Stati membri nell’ambito del semestre europeo.

In considerazione del ruolo essenziale che svolgono per l’economia dell’UE, specie in termini di creazione di occupazione, le piccole e medie imprese (PMI) costituiranno uno dei beneficiari fondamentali del sostegno previsto dalla presente proposta.

Anche in questo settore, l’impianto e le caratteristiche dei meccanismi previsti si basano sull’esperienza maturata grazie agli strumenti finanziari innovativi impiegati congiuntamente da UE e gruppo della BEI.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Il Presidente Juncker ha presentato il piano di investimenti al Parlamento europeo il 26 novembre 2014 e il Consiglio europeo lo ha avallato il 18 dicembre 2014, invitando i legislatori dell’Unione a trovare un accordo sul necessario testo giuridico entro giugno, di modo che si possano attivare i nuovi investimenti fin dalla metà del 2015.

I concetti giuridici, economici e finanziari su cui poggia la presente proposta sono stati discussi approfonditamente con il gruppo della Banca europea per gli investimenti e informalmente con rappresentanti dei settori pubblico e privato. I portatori d’interesse del settore privato hanno sottolineato in modo particolare l’importanza di fissare criteri qualitativi rigorosi e di assicurare una selezione in indipendenza dei progetti ammissibili al sostegno del piano. Nello specifico, raccomandano che i progetti: 1) siano economicamente sostenibili con il sostegno dell’iniziativa; 2) siano sufficientemente maturi per essere valutati su base globale o locale; 3) presentino un valore aggiunto europeo e siano conformi alle priorità politiche dell’UE (quali, ad esempio, il pacchetto clima e energia per il 2030, la strategia Europa 2020 e altre priorità strategiche a lungo termine dell’UE). Infine, il sostegno non dovrebbe essere limitato ai progetti transnazionali, come invece avviene nel contesto delle reti transeuropee di trasporto e di energia.

La Commissione ha avuto modo di arricchire le proprie conoscenze partecipando alla task force speciale per gli investimenti nell’UE, formata con l’obiettivo globale di: fare il punto delle principali tendenze e esigenze in tema di investimenti; analizzare i principali ostacoli e strozzature che pesano sugli investimenti; proporre soluzioni concrete per superare tali ostacoli e strozzature; individuare gli investimenti strategici con valore aggiunto unionale che potrebbero essere avviati a breve termine; formulare raccomandazioni per la costituzione di una riserva credibile e trasparente di progetti a medio-lungo termine. La presente proposta tiene conto del lavoro svolto dalla task force.

La relazione finale della task force è consultabile su:

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/special-task-force-report-on-investment-in-the-eu_en.pdf

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Le basi giuridiche della proposta sono gli articoli 172 e 173, l’articolo 175, paragrafo 3, e l’articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La proposta stabilisce il quadro giuridico necessario all’attuazione dei primi due filoni del “piano di investimenti per l’Europa”.

In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, poiché gli obiettivi dell’intervento proposto non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, possono essere conseguiti meglio dall’UE. A causa del diverso margine di azione che il bilancio lascia ai vari Stati membri, l’intervento a livello dell’Unione è in grado di conseguire meglio gli obiettivi ricercati a motivo della sua portata ed effetti. Nello specifico, realizzerà economie di scala nell’impiego di strumenti finanziari innovativi, catalizzando l’investimento privato in tutta l’UE e sfruttando al meglio, a tal fine, le istituzioni europee e le relative competenze e conoscenze. Si otterranno così un effetto moltiplicatore e un impatto concreto molto più consistenti di quanto otterrebbe un’offensiva sugli investimenti sferrata da un unico Stato membro o da un gruppo di Stati membri. Grazie al mercato unico dell’Unione e al fatto che i progetti non saranno specificamente assegnati a singoli paesi o settori, si eserciterà un maggior potere di attrazione sugli investitori, i quali saranno nel contempo esposti a un rischio aggregato più contenuto. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi ricercati.

3,1.      Istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici e creazione del Polo europeo di consulenza sugli investimenti (articoli 1-3)

L’articolo 1 della proposta autorizza la Commissione a concludere con la BEI un accordo sull’istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che, mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI, intende sostenere gli investimenti nell’Unione e offrire un maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese che contano un massimo di 3 000 dipendenti, prestando particolare attenzione alle piccole e medie imprese. L’articolo 2 della proposta prevede che la garanzia dell’UE sia prestata, mediante il FEIS, a specifiche operazioni di finanziamento e di investimento della BEI.

L’impiego della garanzia prestata dall’UE al FEIS è disciplinato in base all’assetto di governance stabilito nell’accordo stesso. In particolare, il FEIS sarà dotato di un comitato direttivo (articolo 3) che ne deciderà l’indirizzo strategico, l’allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica d’investimento per i progetti sostenuti dal FEIS e il profilo di rischio del FEIS. Un comitato per gli investimenti, composto di professionisti indipendenti, sarà incaricato dell’esame delle potenziali operazioni e dell’approvazione del sostegno alle operazioni, quale che sia l’ubicazione geografica del progetto.

I membri del comitato direttivo saranno nominati dai contributori di capacità di rischio, che dispongono di diritti di voto proporzionali all’entità del rispettivo contributo. Finché l’Unione e la BEI restano gli unici contributori al FEIS, il numero dei membri e dei voti in seno al comitato direttivo è assegnato in base all’entità del rispettivo contributo corrisposto in contanti o sotto forma di garanzia e tutte le decisioni sono adottate per consenso.

Allorquando altre parti aderiscano all’accordo sul FEIS, il numero dei membri e dei voti in seno al comitato direttivo è assegnato in base all’entità del contributo corrisposto da ciascun contributore in contanti o sotto forma di garanzia. Il numero dei membri e dei voti di cui dispongono la Commissione e la BEI è ricalcolato di conseguenza. Il comitato direttivo si adopera per giungere a decisioni consensuali. Se non riesce a raggiungere una decisione consensuale entro il termine fissato dal presidente, il comitato direttivo decide a maggioranza semplice. Il comitato direttivo non può adottare nessuna decisione con il voto contrario della Commissione o della BEI.

Il comitato per gli investimenti è composto di sei esperti del mercato indipendenti e dell’amministratore delegato. L’amministratore delegato è assistito da un vice. L’amministratore delegato prepara e presiede le riunioni del comitato per gli investimenti. In entrambi gli organi le decisioni saranno adottate a maggioranza semplice, ma il comitato direttivo si adopererà per giungere a un consenso. Per massimizzare il valore aggiunto del FEIS, i progetti saranno selezionati in base al merito evitando preassegnazioni tematiche o geografiche. Il FEIS potrà altresì cofinanziare, insieme agli Stati membri e a investitori privati, piattaforme d’investimento a livello nazionale, regionale o settoriale.

Oltre alle disposizioni specifiche che disciplinano l’istituzione, le attività e la governance del Fondo, l’accordo sul FEIS istituisce anche il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) (articolo 2, paragrafo 2). Muovendo dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione, l’EIAH offrirà consulenza per l’individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e fungerà da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell’Unione, anche per le questioni giuridiche. Questa funzione di supporto riguarda l’uso dell’assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, l’uso di strumenti finanziari innovativi e il ricorso a partenariati pubblico-privato.

3,2.      Prestazione della garanzia dell’UE e costituzione del Fondo di garanzia dell’UE (articoli 4-8)

L’articolo 4 della proposta prevede la costituzione di una garanzia dell’UE con un ammontare iniziale di 16 miliardi di euro a favore delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI. Ai sensi dell’articolo 5, tali operazioni devono andare a sostegno di una delle priorità seguenti: sviluppo delle infrastrutture; investimenti nei settori dell’istruzione, sanità, ricerca, sviluppo, tecnologie dell’informazione e della comunicazione e innovazione; espansione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica; progetti infrastrutturali nei settori dell’ambiente, risorse naturali e sviluppo urbano e in ambito sociale; PMI e imprese a media capitalizzazione, anche sotto forma di finanziamento del capitale di esercizio con capitale di rischio. Il sostegno può essere erogato direttamente dalla BEI o tramite il Fondo europeo per gli investimenti, che forniranno entrambi finanziamenti a elevata capacità di assorbimento del rischio finanziario (partecipazioni azionarie, quasi-azionarie, ecc.) in grado di indurre il settore privato a associarsi all’investimento.

Ai fini dell’esecuzione ordinata del bilancio dell’UE anche in caso di attivazione della garanzia, l’articolo 8 prevede la costituzione di un Fondo di garanzia. Dall’esperienza maturata riguardo alla natura degli investimenti destinati ad essere sostenuti dal FEIS emerge che sarebbe adeguato un rapporto del 50% tra pagamenti attinti al bilancio dell’Unione e obblighi totali di garanzia dell’Unione. A regime, concorreranno a conseguire quest’obiettivo del 50% il bilancio dell’UE, gli importi dovuti all’Unione come risultato degli investimenti, le somme ricevute dagli eventuali debitori inadempienti e il rendimento ottenuto investendo le risorse del Fondo di garanzia. Nel periodo iniziale, 8 miliardi di EUR saranno tuttavia ottenuti esclusivamente attingendo al bilancio. A partire dal 2016, i pagamenti attinti al bilancio andranno a alimentare gradualmente tale fondo, fino a raggiungere, nelle previsioni, l’ammontare complessivo di 8 miliardi di euro entro il 2020. In caso di attivazione della garanzia dell’UE, per contenere il potenziale impatto sul bilancio dell’UE è tuttavia opportuno inserire nel calcolo del livello obiettivo anche le fonti alternative di alimentazione del Fondo di garanzia, seppur limitatamente all’importo della garanzia dell’UE di cui è stata chiesta l’attivazione.

Per assicurare la massima efficacia in termini di costo, la Commissione è incaricata di investire le risorse del Fondo di garanzia. Dopo il 2018 è altresì abilitata a modificare, mediante atto delegato, l’importo obiettivo del Fondo di una percentuale del 10%. Si permetterebbe così alla Commissione di mettere a frutto l’esperienza pratica maturata per evitare sollecitazioni innecessarie sul bilancio assicurandone sempre la tutela.

Tranne nell’eventualità di perdite sul capitale, per le quali la BEI può decidere l’attivazione immediata, la garanzia dovrebbe essere attivata soltanto una volta l’anno previa compensazione dei profitti e delle perdite risultanti dalle operazioni in essere.

L’eventuale attivazione farebbe scendere il volume della garanzia dell’UE al di sotto dell’importo originario di 16 miliardi di euro, ma le entrate future dell’Unione derivanti dalle attività del FEIS dovrebbero reintegrarla all’ammontare iniziale.

3,3.      Costituzione di una riserva di progetti di investimento europei (articolo 9)

Come sottolineato spesso dai portatori d’interesse, uno degli ostacoli che bloccano il livello degli investimenti nell’UE è la disinformazione sui progetti d’investimento attuali e futuri al suo interno. In parallelo con le attività del FEIS, la proposta prevede la costituzione di una riserva di progetti di investimento europei che metta a disposizione degli investitori informazioni trasparenti sui potenziali progetti.

3,4.      Informazione, obbligo di rendiconto, valutazione e riesame delle operazioni del FEIS (articoli 10-12)

Poiché si vale della garanzia dell’UE, è opportuno che la BEI riferisca periodicamente a Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulle operazioni che conduce con la copertura di tale garanzia.

L’articolo 12 prevede che la BEI e la Commissione procedano a varie valutazioni periodiche per verificare che il FEIS, la garanzia dell’UE e il Fondo di garanzia siano utilizzati conformemente ai criteri prefissi. Particolarmente importante in questo contesto è l’obbligo di rendiconto nei confronti del Parlamento europeo.

3,5.      Disposizioni generali (articoli 13-17)

È opportuno stabilire una serie di norme generali che si applichino all’impiego della garanzia dell’UE da parte della BEI. L’articolo 13 obbliga a mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle attività assistite dalla garanzia dell’UE. Gli articoli 14 e 15 trattano delle competenze, rispettivamente, della Corte dei conti e dell’OLAF, mentre l’articolo 16 prevede l’esclusione di determinati tipi di attività. L’articolo 17 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo la procedura del caso.

3,6.      Modifiche (articoli 18 e 19)

Gli articoli 18 e 19 prevedono lo storno di parte degli stanziamenti operativi attualmente assegnati al programma Orizzonte 2020 (regolamento (UE) n. 1291/2013) e al Meccanismo per collegare l’Europa (regolamento (UE) n. 1316/2013).

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La garanzia prestata dall’UE al FEIS ammonta a 16 miliardi di euro ed è disponibile in toto dall’entrata in vigore del regolamento. Ai fini dell’esecuzione ordinata del bilancio anche in caso di attivazione della garanzia, è costituito un Fondo di garanzia, la cui dotazione dovrà raggiungere, entro il 2020, il 50% degli obblighi totali di garanzia dell’UE. Saranno versati al Fondo di garanzia: 500 milioni di euro      nel 2016, 1 miliardo di euro nel 2017 e 2 miliardi di euro nel 2018. Nel 2019 e il 2020 i 2,25 miliardi di euro l’anno saranno versati se dopo il 2018 l’importo obiettivo del Fondo di garanzia resterà invariato al 50%. Gli stanziamenti d’impegno ammonteranno a 1,35 miliardi di euro nel 2015, 2,03 miliardi di euro nel 2016, 2,641 miliardi di euro nel 2017 e 1,979 miliardi di euro nel 2018. L’alimentazione graduale del Fondo di garanzia non dovrebbe comportare rischi per il bilancio dell’UE nei primi anni, perché gli effetti concreti delle eventuali attivazioni della garanzia a copertura di perdite subite si manifesteranno soltanto più avanti nel tempo.

Come avviene per le attuali attività della Banca, i costi delle operazioni della BEI nell’ambito del FEIS saranno a carico dei beneficiari. Dall’impiego della garanzia da parte della BEI e dall’investimento delle risorse del Fondo di garanzia dovrebbe scaturire un utile netto positivo. Gli utili del FEIS saranno distribuiti proporzionalmente tra i contributori di capacità di rischio. L’eccedenza di risorse riversata nel Fondo di garanzia può essere impiegata per reintegrare la garanzia dell’UE all’importo iniziale.

Due elementi determineranno tuttavia per la BEI costi che non possono essere posti a carico dei beneficiari:

1.           il Polo europeo di consulenza sugli investimenti, creato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della proposta, sarà finanziato principalmente con le esistenti dotazioni per l’assistenza tecnica della BEI previste da programmi dell’UE vigenti (Meccanismo per collegare l’Europa, Orizzonte 2020, ...). Potrà tuttavia risultare necessario un supplemento di finanziamento dell’importo massimo di 20 milioni di euro l’anno (10 milioni nel 2015), che sarà imputato al bilancio come indicato nella scheda finanziaria acclusa alla presente proposta. Saranno coperti anche i potenziali costi della riserva di progetti;

2.           per aumentare i finanziamenti alle piccole e medie imprese erogati tramite il FEI, la BEI dovrà sostenere spese amministrative. In base alle attuali ipotesi circa la tipologia di strumenti e il ritmo di sottoscrizione delle nuove operazioni, occorrerà sostenere spese per un ammontare complessivo di 105 milioni di euro, di cui 48 milioni da qui al 2020. Dato che è possibile una dilazione del pagamento (fino al momento in cui gli utili ottenuti potranno essere usati a tale scopo), queste spese non sono ancora contabilizzate in bilancio, ma solo indicate nell’allegato della scheda finanziaria.

È possibile coprire con la garanzia dell’UE, entro il limite complessivo dell’1% degli importi in essere, le spese della BEI non recuperate presso i beneficiari né detratte dalla remunerazione della garanzia concessa dall’UE.

Gli stanziamenti operativi che implica la proposta devono essere finanziati in toto nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020: 6 miliardi di euro saranno riassegnati all’interno della rubrica 1a, mentre 2,11 miliardi di euro saranno finanziati mediante ricorso al margine non assegnato, compreso il margine globale per gli impegni. Sebbene venga ridotto il finanziamento sotto forma di sovvenzioni nel quadro del Meccanismo per collegare l’Europa e del programma Orizzonte 2020, globalmente l’effetto moltiplicatore generato dal FEIS permetterà di aumentare sensibilmente gli investimenti nei settori politici contemplati da questi due programmi.

5.           INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La dotazione finanziaria della presente proposta non comprende espressamente i contributi degli Stati membri o di altri terzi a nessuna delle strutture che la proposta crea; tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 2, prevede esplicitamente che i terzi interessati possano aderire all’accordo sul FEIS versando al fondo contributi in capitale.

La Commissione ha dichiarato che, se uno Stato membro decide di contribuire al fondo, il contributo sarà considerato in un’ottica favorevole nella valutazione delle finanze pubbliche ai sensi dell’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del regolamento (CE) n. 1467/1997. Le considerazioni valide in tale ipotesi sono esposte nei particolari nella comunicazione della Commissione (“Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita”) del 13 gennaio 2015.

2015/0009 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l’articolo 175, paragrafo 3, e l’articolo 182, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La crisi economica e finanziaria ha causato un calo degli investimenti nell’Unione, che sono scesi di circa il 15% rispetto al picco del 2007. La carenza di investimenti di cui risente l’Unione è dovuta in particolare all’incertezza che pesa sui mercati circa il futuro dell’economia e ai vincoli di bilancio imposti agli Stati membri. Questa carenza rallenta la ripresa economica e incide negativamente sulla creazione di posti di lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo termine e sulla competitività.

(2)       Per spezzare il circolo vizioso indotto dalla carenza di investimenti è necessario un intervento a tutto campo. Lo stimolo degli investimenti passa necessariamente per le riforme strutturali e la responsabilità di bilancio, presupposti che, associati a uno slancio rinnovato verso il finanziamento degli investimenti, sono in grado di contribuire all’instaurazione di un circolo virtuoso in cui i progetti d’investimento concorrano al sostegno dell’occupazione e della domanda e determinino un miglioramento duraturo delle potenzialità di crescita.

(3)       Con la Global Infrastructure Initiative (iniziativa globale per le infrastrutture) il G20 ha affermato l’importanza degli investimenti ai fini dello stimolo della domanda e del miglioramento della produttività e della crescita e si è impegnato a instaurare un contesto propizio all’incremento degli investimenti.

(4)       Durante l’intero periodo della crisi economica e finanziaria l’Unione si è adoperata per promuovere la crescita, in particolare tramite le iniziative previste dalla strategia Europa 2020, in cui si concreta un percorso mirato alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha potenziato la propria funzione di stimolo e promozione degli investimenti nell’Unione, in parte grazie all’aumento di capitale del gennaio 2013. Sono necessari ulteriori interventi per assicurare il soddisfacimento dei bisogni d’investimento dell’Unione, l’impiego efficiente della liquidità disponibile sul mercato e il suo incanalamento verso il finanziamento di progetti d’investimento economicamente sostenibili.

(5)       Il 15 luglio 2014 l’allora Presidente eletto della Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo gli orientamenti politici che avrebbero ispirato l’operato della sua Commissione, nei quali esortava a “destinare, nei prossimi tre anni, fino a 300 miliardi di euro a ulteriori investimenti pubblici e privati nell’economia reale” per stimolare gli investimenti nell’intento di creare occupazione.

(6)       Il 26 novembre 2014 la Commissione ha pubblicato la comunicazione “Un piano di investimenti per l’Europa”[1], nella quale prospettava l’istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e di una riserva trasparente di progetti d’investimento a livello europeo, la creazione di un polo di consulenza (Polo europeo di consulenza sugli investimenti - EIAH) e un programma ambizioso di abbattimento degli ostacoli agli investimenti e di completamento del mercato unico.

(7)       Nell’affermare che “promuovere gli investimenti e affrontare le carenze del mercato in Europa costituiscono una sfida strategica essenziale” e che “il rinnovato accento posto sugli investimenti unitamente all’impegno degli Stati membri ad intensificare le riforme strutturali e a perseguire un risanamento di bilancio favorevole alla crescita getteranno le fondamenta della crescita e dell’occupazione in Europa”, il Consiglio europeo del 18 dicembre 2014 ha chiesto “l’istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in seno al Gruppo BEI al fine di mobilitare 315 miliardi di euro in nuovi investimenti tra il 2015 e il 2017”.

(8)       Il FEIS è uno degli snodi di un’impostazione globale volta a superare l’incertezza che circonda l’attività pubblica e privata d’investimento. La strategia poggia su tre assi portanti: mobilitazione di fondi da destinare agli investimenti, capacità degli investimenti di arrivare all’economia reale e miglioramento del contesto d’investimento nell’Unione.

(9)       Il contesto d’investimento nell’Unione andrebbe migliorato tramite la rimozione degli ostacoli agli investimenti, il rafforzamento del mercato unico e l’aumento della prevedibilità della normativa, in un lavoro di accompagnamento che dovrebbe giovare sia all’operato del FEIS sia, in genere, agli investimenti in tutta Europa.

(10)     L’obiettivo del FEIS dovrebbe consistere nell’aiutare a superare le difficoltà di finanziamento e di realizzazione di investimenti produttivi nell’Unione aprendo un maggiore accesso ai finanziamenti, che si suppone vada a particolare vantaggio delle piccole e medie imprese. È altresì opportuno allargare il beneficio di tale maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese a media capitalizzazione, ossia imprese che contano un massimo di 3000 dipendenti. Il superamento delle difficoltà d’investimento che si rilevano attualmente in Europa dovrebbe contribuire a rinsaldare la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione.

(11)     Il FEIS dovrebbe sostenere investimenti strategici che presentino, sotto il profilo economico, un elevato valore aggiunto in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione.

(12)     Nell’Unione molte piccole e medie imprese e molte imprese a media capitalizzazione hanno bisogno di assistenza per poter ottenere finanziamenti dal mercato, soprattutto per gli investimenti a più elevato rischio. Il FEIS dovrebbe aiutarle a colmare la carenza di capitali consentendo alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di operare, direttamente e indirettamente, iniezioni di capitale, di prestar garanzie per una cartolarizzazione di elevata qualità dei prestiti e di offrire altri prodotti disponibili per il perseguimento delle finalità del FEIS.

(13)     È opportuno istituire il FEIS nel contesto della BEI affinché possa beneficiare della sua comprovata esperienza e affinché le operazioni del Fondo possano produrre effetti positivi in tempi il più possibile brevi. È opportuno incanalare l’attività del FEIS di finanziamento delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione tramite del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in modo da fruire dell’esperienza da questo maturata nel settore.

(14)     Il FEIS dovrebbe puntare su progetti in grado di dispiegare un elevato valore sociale ed economico, in particolare progetti che favoriscano la creazione di posti di lavoro, la crescita a lungo termine e la competitività. Per rispondere al meglio ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS dovrebbe sostenere un’ampia gamma di prodotti finanziari - tra cui capitale, debito e garanzie - in modo da potersi adattare alle esigenze del mercato incoraggiando nel contempo gli investimenti privati nei progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al finanziamento sul mercato privato bensì catalizzarlo colmando le carenze del mercato, in modo da garantire un impiego massimamente efficiente e strategico dei fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro contribuire anche l’obbligo di conformità ai principi che regolano gli aiuti di Stato.

(15)     Per apportare un valore aggiunto rispetto alle operazioni già esistenti, il FEIS dovrebbe puntare su progetti che presentano un rapporto fra rischio e rendimento più elevato dei vigenti strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS dovrebbe finanziare progetti in tutta l’Unione, anche nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando non sono disponibili, a condizioni ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

(16)     Il FEIS dovrebbe interessare gli investimenti considerati sostenibili sul piano economico e fattibili sotto il profilo tecnico che, pur sempre soddisfacendo le condizioni specifiche per ottenere i finanziamenti del Fondo, possono comportare un grado appropriato di rischio.

(17)     È opportuno che un comitato per gli investimenti decida in merito al conferimento del sostegno del FEIS ai progetti infrastrutturali e ai progetti delle imprese a media capitalizzazione di grandi dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere composto di esperti indipendenti dotati di conoscenze ed esperienza nel settore dei progetti di investimento. Il comitato per gli investimenti dovrebbe rispondere al comitato direttivo del FEIS, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del Fondo. Per mettere efficacemente a frutto l’esperienza del FEI, il FEIS dovrebbe sostenerne il finanziamento in modo da permettergli di realizzare singoli progetti che coinvolgano piccole e medie imprese e imprese a media capitalizzazione.

(18)     Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti è opportuno che l’Unione conceda una garanzia per un importo di 16 000 000 000 EUR. Se concessa sulla base del portafoglio, la copertura della garanzia dovrebbe essere soggetta a un massimale dipendente dal tipo di strumento (debito, capitale o garanzia) fissato in percentuale del volume del portafoglio di impegni in essere. Nelle previsioni, una volta che alla garanzia si abbineranno i 5 000 000 000 EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 60 800 000 000 EUR. Si prevede che questi 60 800 000 000 EUR sostenuti dal FEIS generino nell’Unione investimenti per 315 000 000 000 EUR nel triennio dal 2015 al 2017. Le garanzie associate a progetti ultimati senza ricorso alla garanzia sono messe a disposizione per il sostegno di nuove operazioni.

(19)     Per aumentare ulteriormente le risorse del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla partecipazione di terzi, tra cui Stati membri e, col consenso dei contributori esistenti, banche di promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi controllati, soggetti del settore privato e soggetti extraunionali. I terzi possono contribuire direttamente al FEIS ed essere inseriti nel suo assetto di governance.

(20)     A livello di progetti, i terzi possono cofinanziare con il FEIS singoli progetti o piattaforme d’investimento relative a particolari aree geografiche o settori tematici.

(21)     A condizione che siano soddisfatti tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili assistiti dalla garanzia dell’UE. Questa flessibilità di approccio dovrebbe massimizzare le potenzialità di attrazione degli investitori verso i comparti d’investimento su cui punta il FEIS.

(22)     In conformità al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli investimenti in infrastrutture e in progetti sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di Stato. A tal fine la Commissione ha preannunciato che definirà una serie di principi di base per le valutazioni degli aiuti di Stato, che i progetti dovranno rispettare per poter beneficiare del sostegno del FEIS. Ha specificato che gli eventuali contributi nazionali complementari ai progetti che rispettano questi criteri e ricevono sostegno dal FEIS saranno oggetto di una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli aiuti di Stato, nel cui ambito l’unico aspetto supplementare verificato dalla Commissione sarà la proporzionalità del sostegno pubblico (assenza di sovraccompensazioni). Ha preannunciato altresì che, nell’ottica di un impiego efficiente dei fondi pubblici, preciserà i principi di base in ulteriori linee guida.

(23)     Data la necessità d’intervenire con urgenza nell’Unione, è possibile che nel corso del 2015 la BEI e il FEI finanzino altri progetti, che esulano dal consueto profilo, anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento. Per sfruttare al massimo i benefici delle misure previste dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile inserire questi altri progetti nella copertura della garanzia dell’UE, sempre che soddisfino i criteri materiali stabiliti dal presente regolamento.

(24)     È opportuno gestire le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI sostenute dal FEIS in base alle regole e procedure proprie della BEI, comprese adeguate misure di controllo e misure di contrasto dell’evasione fiscale, e in base alle applicabili norme e procedure relative all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti, compreso l’accordo tripartito tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti.

(25)     A cadenza periodica la BEI dovrebbe valutare le attività sostenute dal FEIS per verificarne pertinenza, prestazioni e impatto e per individuare gli aspetti in grado di migliorarne le attività in futuro. Le valutazioni in questo senso dovrebbero contribuire all’assolvimento dell’obbligo di resoconto e all’analisi della sostenibilità.

(26)     In parallelo alle operazioni di finanziamento che si espleteranno tramite il FEIS è opportuno creare un Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) che offra un supporto potenziato allo sviluppo e alla preparazione di progetti in tutta l’UE muovendo dalle competenze della Commissione, della BEI, delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei. Il Polo dovrebbe configurarsi come sportello unico per le questioni inerenti all’assistenza tecnica agli investimenti nell’Unione.

(27)     A copertura dei rischi legati alla garanzia che l’UE offre alla BEI, è opportuno costituire un Fondo di garanzia, che dovrebbe essere alimentato da pagamenti graduali attinti al bilancio dell’Unione. In un secondo tempo il Fondo di garanzia dovrebbe incamerare anche le entrate e i rimborsi provenienti dai progetti beneficiari del sostegno del FEIS e gli importi recuperati dai debitori inadempienti laddove abbia già onorato la garanzia nei confronti della BEI.

(28)     Il Fondo di garanzia è inteso a offrire al bilancio dell’Unione una riserva di liquidità per le eventuali perdite subite dal FEIS nel perseguimento degli obiettivi fissati. Dall’esperienza maturata riguardo alla natura degli investimenti destinati ad essere sostenuti dal FEIS emerge che sarebbe adeguato un rapporto del 50% tra pagamenti attinti al bilancio dell’Unione e obblighi totali di garanzia dell’Unione.

(29)     Per finanziare parzialmente il contributo a carico del bilancio dell’Unione, è opportuno ridurre la dotazione disponibile, rispettivamente, per il Programma quadro di ricerca e innovazione 2014-2020 “Orizzonte 2020”, di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], e per il Meccanismo per collegare l’Europa, di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Benché il FEIS non ricalchi le finalità perseguite da questi due programmi, si prevede che la riduzione delle relative dotazioni per finanziare il Fondo di garanzia assicuri, in determinati settori che rientrano nel rispettivo mandato, un volume di investimenti maggiore di quello reso possibile dai programmi attuali. Il FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare un effetto leva grazie alla garanzia dell’UE, moltiplicando le ricadute finanziarie nei settori della ricerca, sviluppo e innovazione e delle infrastrutture di trasporto, telecomunicazione ed energia con incidenza maggiore rispetto a quanto si verificherebbe se le risorse fossero devolute a sovvenzioni nel quadro dei previsti programmi Orizzonte 2020 e Meccanismo per collegare l’Europa. È pertanto opportuno stornare verso il FEIS parte dei fondi attualmente destinati a tali programmi.

(30)     Data la natura della rispettiva costituzione, né la garanzia dell’UE alla BEI né il Fondo di garanzia sono “strumenti finanziari” ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].

(31)     Esiste nell’Unione un numero cospicuo di progetti potenzialmente sostenibili sul piano economico che non ottengono finanziamenti a causa dell’incertezza e della scarsa trasparenza che li circondano: spesso gli investitori privati non sono al corrente dell’esistenza del progetto o dispongono al riguardo di informazioni insufficienti per una valutazione dei rischi d’investimento. Contando sull’ausilio degli Stati membri, la Commissione e la BEI dovrebbero promuovere la costituzione di una riserva trasparente di progetti di investimento nell’Unione, attuali e futuri, idonei a essere finanziati. Questa riserva di progetti dovrebbe assicurare la divulgazione pubblica, periodica e strutturata, delle informazioni sui progetti di investimento, affinché gli investitori possano disporre di dati attendibili sui quali fondare le decisioni d’investimento.

(32)     Anche gli Stati membri si sono attivati sul piano nazionale per costituire e promuovere riserve di progetti per i progetti di rilevanza nazionale. Le informazioni preparate dalla Commissione e dalla BEI dovrebbero riportare i link alle corrispondenti riserve di progetti costituite sul piano nazionale.

(33)     Benché la BEI possa servirsi della riserva di progetti per individuare e selezionare i progetti che saranno sostenuti dal FEIS, detta riserva dovrebbe servire l’obiettivo più ampio di individuare i progetti in tutta l’Unione, ricomprendendo progetti in grado di essere finanziati totalmente dal settore privato o con l’ausilio di altri strumenti di livello europeo o nazionale. Il FEIS dovrebbe poter sostenere il finanziamento di progetti inclusi nella riserva e l’investimento negli stessi, ma non dovrebbe esistere alcun automatismo tra inserimento nell’elenco e accesso al sostegno del FEIS, che dovrebbe comunque godere del potere discrezionale di selezionare e sostenere progetti non inseriti nell’elenco.

(34)     Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendiconto nei confronti dei cittadini europei, la BEI dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio circa l’evoluzione del FEIS e gli effetti da esso prodotti.

(35)     Al fine di assicurare una copertura adeguata degli obblighi di garanzia dell’UE e la disponibilità permanente di tale garanzia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’adeguamento degli importi da attingere al bilancio generale dell’Unione, e di modificare di conseguenza l’allegato I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(36)     Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia sostenere gli investimenti nell’Unione e offrire alle imprese che contano un massimo di 3 000 dipendenti un maggiore accesso ai finanziamenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del diverso margine di azione che il bilancio lascia loro, ma, a motivo della loro portata ed effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I - Fondo europeo per gli investimenti strategici

Articolo 1 Fondo europeo per gli investimenti strategici

1.           La Commissione conclude con la Banca europea per gli investimenti (BEI) un accordo sull’istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (“accordo sul FEIS”).

Mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI, il FEIS intende sostenere gli investimenti nell’Unione e offrire un maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le piccole e medie imprese.

2.           L’accordo sul FEIS è aperto all’adesione degli Stati membri. Col consenso dei contributori esistenti, l’accordo sul FEIS è aperto anche all’adesione di altri terzi, tra cui banche di promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi controllati, e soggetti del settore privato.

Articolo 2 Termini dell’accordo sul FEIS

1.           L’accordo sul FEIS stabilisce in particolare:

(a) le disposizioni che disciplinano l’istituzione del FEIS quale meccanismo di garanzia distinto, chiaramente identificabile e trasparente gestito dalla BEI in separazione contabile;

(b) l’ammontare e i termini del contributo finanziario fornito dalla BEI tramite il FEIS;

(c) i termini del finanziamento che la BEI eroga al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) tramite il FEIS;

(d) l’assetto di governance del FEIS, a norma dell’articolo 3, fatto salvo lo statuto della BEI;

(e) le modalità della prestazione della garanzia dell’UE, a norma dell’articolo 7, ivi compresi i massimali di copertura dei portafogli composti di determinati tipi di strumenti, le attivazioni della garanzia dell’UE - che, tranne nell’eventualità di perdite sul capitale, è attivata soltanto una volta l’anno previa compensazione dei profitti e delle perdite risultanti dalle operazioni -e la relativa remunerazione, e l’obbligo di distribuire tra i contributori la remunerazione per l’assunzione di rischi in proporzione alla rispettiva quota di rischio;

(f) le disposizioni e procedure inerenti al recupero dei crediti;

(g) le condizioni che disciplinano l’impiego della garanzia dell’UE, compresi gli specifici termini di tempo e gli indicatori essenziali di prestazione;

(h) le disposizioni sui finanziamenti necessari per il Polo europeo di consulenza sugli investimenti, a norma del paragrafo 2, terzo comma;

(i) le disposizioni che disciplinano le modalità con cui i terzi possono coinvestire nelle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI sostenute dal FEIS;

(j) le modalità di copertura della garanzia dell’UE.

L’accordo sul FEIS prevede che le operazioni effettuate con il sostegno del FEIS siano nettamente distinte dalle altre operazioni della BEI.

L’accordo sul FEIS prevede che le attività del FEIS condotte dal FEI siano disciplinate dagli organi direttivi del FEI.

L’accordo sul FEIS prevede che la remunerazione spettante all’Unione per le operazioni sostenute dal FEIS sia corrisposta previa deduzione dei pagamenti dovuti alle attivazioni della garanzia dell’UE e, quindi, dei costi di cui al paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 5, paragrafo 3.

2.           L’accordo sul FEIS prevede la creazione del Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) nel quadro della BEI. L’EIAH è volto a offrire, muovendo dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione, consulenza per l’individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e a fungere da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell’Unione. Questa funzione di supporto riguarda l’uso dell’assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, l’uso di strumenti finanziari innovativi, il ricorso a partenariati pubblico-privato e l’opportuna consulenza sull’applicabile normativa dell’UE.

Per conseguire l’obiettivo fissato l’EIAH si avvale delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Per i servizi aggiuntivi che presta rispetto all’attuale assistenza tecnica offerta dalla BEI, l’EIAH è cofinanziato dall’Unione con un importo massimo di 20 000 000 EUR l’anno per il periodo fino al 31 dicembre 2020. Per gli anni successivi al 2020 il contributo finanziario dell’Unione dipende direttamente dalle disposizioni che saranno previste nei futuri quadri finanziari pluriennali.

3.           Gli Stati membri che aderiscono all’accordo sul FEIS possono corrispondere il contributo, in particolare, in contanti o sotto forma di garanzia accettabile per la BEI. Gli altri terzi possono corrispondere il contributo solo il contanti.

Articolo 3 Governance del FEIS

1.           L’accordo sul FEIS prevede che questo sia guidato da un comitato direttivo, che ne decide l’indirizzo strategico, l’allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica d’investimento per i progetti ammessi al sostegno e il profilo di rischio, in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri.

2.           Finché l’Unione e la BEI restano gli unici contributori al FEIS, il numero dei membri e dei voti in seno al comitato direttivo è assegnato in base all’entità del rispettivo contributo corrisposto in contanti o sotto forma di garanzia.

Il comitato direttivo decide per consenso.

3.           Allorquando altre parti aderiscano all’accordo sul FEIS a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, il numero dei membri e dei voti in seno al comitato direttivo è assegnato in base all’entità del contributo corrisposto da ciascun contributore in contanti o sotto forma di garanzia. Il numero dei membri e dei voti di cui la Commissione e la BEI dispongono ai sensi del paragrafo 2 è ricalcolato di conseguenza.

Il comitato direttivo si adopera per giungere a decisioni consensuali. Se non riesce a raggiungere una decisione consensuale entro il termine fissato dal presidente, il comitato direttivo decide a maggioranza semplice.

Il comitato direttivo non può adottare nessuna decisione con il voto contrario della Commissione o della BEI.

4.           L’accordo sul FEIS prevede che questo abbia un amministratore delegato, responsabile della gestione quotidiana del Fondo e della preparazione e presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 5. L’amministratore delegato è assistito da un vice.

L’amministratore delegato riferisce ogni trimestre al comitato direttivo in merito alle attività del FEIS.

L’amministratore delegato e il suo vice sono nominati dal comitato direttivo, su proposta congiunta della Commissione e della BEI, per un mandato di tre anni rinnovabile.

5.           L’accordo sul FEIS prevede che questo abbia un comitato per gli investimenti, responsabile dell’esame delle potenziali operazioni, in linea con le politiche d’investimento del FEIS, e dell’approvazione dell’assistenza della garanzia dell’UE ad operazioni conformi all’articolo 5, a prescindere dall’ubicazione geografica.

Il comitato per gli investimenti è composto da sei esperti indipendenti e dall’amministratore delegato. Gli esperti indipendenti, che vantano una vasta e pertinente esperienza di mercato nel finanziamento di progetti, sono nominati dal comitato direttivo per un mandato di tre anni rinnovabile.

Il comitato per gli investimenti decide a maggioranza semplice.

CAPO II - Garanzia dell’UE e Fondo di garanzia dell’UE

Articolo 4 Garanzia dell’UE

L’Unione presta alla BEI una garanzia (“garanzia dell’UE”) per le operazioni di finanziamento o di investimento nell’Unione contemplate dal presente regolamento. La garanzia dell’UE è concessa a copertura degli strumenti di cui all’articolo 6 sotto forma di garanzia su richiesta.

Articolo 5 Condizioni d’impiego della garanzia dell’UE

1.           La concessione della garanzia dell’UE è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo sul FEIS.

2.           La garanzia dell’UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti previsto all’articolo 3, paragrafo 5, o per il finanziamento del FEI finalizzato all’esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell’articolo 7, paragrafo 2. Le operazioni sono conformi alle politiche dell’Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:

(a) sviluppo delle infrastrutture, compreso nel settore dei trasporti, specialmente negli agglomerati industriali, nel settore dell’energia, soprattutto in termini di interconnessioni energetiche, e nel settore digitale;

(b) investimenti nei settori dell’istruzione e formazione, sanità, ricerca e sviluppo, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e innovazione;

(c) espansione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica e delle risorse;

(d) progetti infrastrutturali nei settori dell’ambiente, risorse naturali, sviluppo urbano e società;

(e) sostegno finanziario alle imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, anche sotto forma di finanziamento del capitale di esercizio con capitale di rischio.

La garanzia dell’UE è concessa inoltre per il sostegno di piattaforme d’investimento dedicate e di banche di promozione nazionali, per il tramite della BEI, che investono in operazioni conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. In tal caso, il comitato direttivo traccia la linea politica relativa alle piattaforme d’investimento ammissibili.

3.           In conformità all’articolo 17 del suo statuto, la BEI imputa ai beneficiari delle operazioni di finanziamento le spese da essa sostenute in relazione al FEIS. Fatti salvi il secondo e il terzo comma, nessuna spesa amministrativa o di altra natura sostenuta dalla BEI per le attività di finanziamento e di investimento condotte a norma del presente regolamento è coperta dal bilancio dell’Unione.

             Entro un limite complessivo massimo pari all’1% degli obblighi totali di garanzia dell’UE in essere, la BEI può attivare la garanzia dell’UE a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), a copertura delle spese che, sebbene imputate ai beneficiari delle operazioni di finanziamento, non sono state recuperate.

             Possono essere coperte dal bilancio dell’Unione le spese sostenute dalla BEI per erogare al FEI, per conto del FEIS, un finanziamento assistito dalla garanzia dell’UE a norma dell’articolo 7, paragrafo 2.

4.           A condizione che siano soddisfatti tutti i pertinenti criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili nei quali la BEI investe con l’assistenza della garanzia dell’UE.

Articolo 6 Strumenti ammissibili

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 2, di norma la BEI impiega la garanzia dell’UE a copertura dei rischi sugli strumenti in base al portafoglio.

Sono ammissibili alla copertura i singoli strumenti seguenti ovvero i portafogli composti dagli strumenti seguenti:

(a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie. Detti strumenti sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni effettuate nell’Unione a norma del presente regolamento, comprese operazioni transnazionali tra uno Stato membro e un paese terzo, laddove il finanziamento della BEI sia stato concesso in base a un accordo sottoscritto che non è scaduto né è stato annullato;

(b) finanziamenti della BEI al FEI grazie ai quali questo può sottoscrivere prestiti, garanzie, controgaranzie, qualsiasi altra forma di strumento di supporto di credito, strumenti del mercato dei capitali e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie. Detti strumenti sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni effettuate nell’Unione a norma del presente regolamento, laddove il finanziamento del FEI sia stato concesso in base a un accordo sottoscritto che non è scaduto né è stato annullato.

Articolo 7 Copertura e termini della garanzia dell’UE

1.           La garanzia dell’UE alla BEI ammonta a 16 000 000 000 EUR, di cui un importo massimo di 2 500 000 000 EUR può essere assegnato al finanziamento del FEI da parte della BEI ai sensi del paragrafo 2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 9, l’importo complessivo dei pagamenti effettuati dall’UE nell’ambito della garanzia prestata alla BEI non supera l’ammontare della garanzia.

2.           La copertura della garanzia per un dato tipo di portafoglio di strumenti di cui all’articolo 6 è stabilita in funzione del rischio insito nel portafoglio. La garanzia dell’UE si configura come garanzia sulle prime perdite in base al portafoglio ovvero come garanzia integrale. La garanzia dell’UE può essere concessa in base alla parità di rango con altri contributori.

Laddove la BEI finanzi il FEI per l’esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell’UE copre integralmente il finanziamento della BEI a condizione che questa eroghi un finanziamento di pari importo senza garanzia dell’UE. L’importo coperto dalla garanzia dell’UE non supera 2 500 000 000 EUR.

3.           Quando la BEI attiva la garanzia dell’UE in virtù dell’accordo sul FEIS, l’Unione paga su richiesta in conformità ai termini di detto accordo.

4.           Quando l’Unione effettua un pagamento nell’ambito della garanzia dell’UE, la BEI si occupa di recuperare il credito corrispondente all’importo pagato e rimborsa l’Unione attingendo alla somma recuperata.

Articolo 8 Fondo di garanzia dell’UE

1.           È costituito un Fondo di garanzia dell’UE (“Fondo di garanzia”) cui è possibile attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell’UE.

2.           Il Fondo di garanzia è alimentato con:

(a) pagamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione;

(b) rendimenti ottenuti dalle risorse del Fondo di garanzia investite;

(c) importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita dall’accordo sul FEIS di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f);

(d) pagamenti di altra natura ricevuti dall’Unione in virtù dell’accordo sul FEIS.

3.           Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia previste al paragrafo 2, lettere c) e d), costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 966/2012.

4.           Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia a norma del paragrafo 2 sono gestite direttamente dalla Commissione, sono investite secondo il principio di sana gestione finanziaria e rispettano adeguate norme prudenziali.

5.           Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell’UE (“importo obiettivo”). L’importo obiettivo è fissato al 50% degli obblighi totali di garanzia dell’UE.

Inizialmente l’importo obiettivo è raggiunto mediante il versamento graduale delle risorse di cui al paragrafo 2, lettera a). Se nel periodo di costituzione iniziale del Fondo di garanzia è stata attivata la garanzia, anche le risorse di alimentazione di detto fondo di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), concorrono al raggiungimento dell’importo obiettivo per un importo massimo pari all’ammontare attivato della garanzia.

6.           Entro il 31 dicembre 2018 e successivamente ogni anno, la Commissione esamina l’adeguatezza del livello del Fondo di garanzia tenendo conto delle eventuali riduzioni delle risorse dovute all’attivazione della garanzia e della valutazione presentata dalla BEI ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 per adeguare, di un massimo del 10%, l’importo obiettivo previsto al paragrafo 5 affinché rispecchi meglio il rischio potenziale di attivazione della garanzia dell’UE.

7.           A seguito dell’adeguamento, nell’esercizio n, dell’importo obiettivo ovvero in esito alla valutazione dell’adeguatezza del livello del Fondo di garanzia compiuta in base all’esame di cui al paragrafo 6:

(a) l’eccedenza è versata in un’unica operazione a una rubrica speciale dello stato delle entrate del bilancio generale dell’Unione europea dell’esercizio n+1;

(b) il contributo per ripristinare il Fondo di garanzia è corrisposto in quote annuali nell’arco di un periodo di al massimo tre anni con inizio nell’esercizio n+1.

8.           A partire dal 1o gennaio 2019, qualora le attivazioni della garanzia facciano scendere il livello del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell’importo obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ripristinarne l’integralità.

9.           A seguito di un’attivazione della garanzia dell’UE, le risorse di alimentazione del Fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), che vanno oltre l’importo obiettivo sono impiegate per riportare la garanzia dell’UE all’ammontare iniziale.

CAPO III - Riserva di progetti di investimento europei

Articolo 9 Riserva di progetti di investimento europei

1.           La Commissione e la BEI promuovono, con l’ausilio degli Stati membri, la costituzione di una riserva trasparente di progetti di investimento attuali e potenzialmente futuri nell’Unione. La riserva lascia impregiudicata la selezione dei progetti ammessi al sostegno ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

2.           La Commissione e la BEI sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le informazioni sugli investimenti attuali e futuri che apportano un contributo materiale verso il conseguimento degli obiettivi politici dell’UE.

3.           Gli Stati membri sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le informazioni sui progetti di investimento attuali e futuri nel rispettivo territorio.

CAPO IV - Informazione, obbligo di rendiconto e valutazione

Articolo 10 Informazione e obbligo di rendiconto

1.           A cadenza semestrale la BEI presenta alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte a norma del presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l’impiego della garanzia dell’UE e gli indicatori essenziali di prestazione stabiliti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.

2.           A cadenza annuale la BEI presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

(a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra i diversi obiettivi previsti all’articolo 5, paragrafo 2;

(b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato e dei risultati, realizzazioni e impatti stimati ed effettivi ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

(c) una valutazione, in termini aggregati, del vantaggio finanziario trasferito ai beneficiari delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

(d) una valutazione qualitativa delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

(e) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell’UE;

(f) il bilancio del FEIS.

3.           Ai fini dell’assolvimento da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell’Unione e sulla gestione del Fondo di garanzia, la BEI le trasmette ogni anno, se del caso in cooperazione con il FEI:

(a)  la valutazione del rischio di BEI e FEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte;

(b) l’obbligo finanziario dell’UE in essere per le garanzie prestate per operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, ripartito per singola operazione;

(c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI nei portafogli previsti dall’accordo sul FEIS ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e).

4.           La BEI comunica alla Commissione, su richiesta, qualsiasi altra informazione a questa necessaria per assolvere gli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

5.           La BEI, e se del caso il FEI, si fa carico delle spese sostenute per trasmettere le informazioni previste ai paragrafi da 1 a 4.

6.           Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sull’andamento del Fondo di garanzia e la relativa gestione nell’anno civile precedente.

Articolo 11 Obbligo di rendiconto

1.           Su richiesta del Parlamento europeo, l’amministratore delegato partecipa a un’audizione del Parlamento europeo dedicata alle prestazioni del FEIS.

2.           L’amministratore delegato risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo entro cinque settimane dal ricevimento dell’interrogazione.

3.           Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione gli riferisce in merito all’applicazione del presente regolamento.

Articolo 12 Valutazione e riesame

1.           Entro il [UP inserire data: 18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento] la BEI valuta il funzionamento del FEIS. La BEI trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Entro il [UP inserire data: 18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l’impiego della garanzia dell’UE e il funzionamento del Fondo di garanzia, compreso l’impiego delle risorse che lo alimentano a norma dell’articolo 8, paragrafo 9. La Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.           Entro il 30 giugno 2018 e successivamente ogni tre anni:

(a) la BEI pubblica una relazione completa sul funzionamento del FEIS;

(b) la Commissione pubblica una relazione completa sull’impiego della garanzia dell’UE e sul funzionamento del Fondo di garanzia.

3.           La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, concorre e fornisce alla Commissione le informazioni a questa necessarie a svolgere la valutazione e la relazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.           La BEI e il FEI trasmettono periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sui risultati pratici conseguiti con le rispettive specifiche attività condotte a norma del presente regolamento.

5.           Entro il [UP inserire data: tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

CAPO V - Disposizioni generali

Articolo 13 Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

Conformemente alla propria politica di trasparenza in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento e al contributo che esse apportano al conseguimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 14 Revisione contabile della Corte dei conti

La garanzia dell’Unione e i pagamenti e i recuperi crediti effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio generale dell’Unione sono sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti.

Articolo 15 Misure antifrode

1.           La BEI notifica prontamente all’OLAF e fornisce ad esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell’attuazione o della chiusura di operazioni soggette alla garanzia dell’Unione, abbia motivo di sospettare che vi sia un potenziale caso di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione.

2.           L’OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[6] e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio[7], al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, con l’intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione ad operazioni assistite dalla garanzia dell’UE. L’OLAF può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini.

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, la BEI provvede agli sforzi di recupero riguardo alle sue operazioni assistite dalla garanzia dell’UE.

3.           Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a operazioni sostenute a titolo del presente regolamento includono clausole che consentono l’esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero, in conformità all’accordo sul FEIS, alle politiche della BEI e agli applicabili obblighi normativi, nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L’eventuale decisione di applicare l’esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI è adottata in conformità al corrispondente accordo di finanziamento o di investimento.

Articolo 16 Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

1.           Nelle operazioni di finanziamento e di investimento la BEI non sostiene alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l’evasione fiscali, la corruzione o la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in linea con la sua politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell’Unione, dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force “Azione finanziaria”.

2.           Nelle operazioni di finanziamento e di investimento la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto unionale in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, compreso l’obbligo di adottare misure ragionevoli per identificare, ove applicabile, i proprietari effettivi.

Articolo 17 Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.           La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VI - Modifiche

Articolo 18 Modifica del regolamento (UE) n. 1291/2013

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 è così modificato:

1)         all’articolo 6, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1.       La dotazione finanziaria per l’attuazione di Orizzonte 2020 è fissata a 74 328,3 milioni di EUR a prezzi correnti, dei quali un massimale di 71 966,9 milioni di EUR è destinato alle attività del titolo XIX del TFUE.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.         Gli importi destinati alle attività del titolo XIX del TFUE sono distribuiti fra le priorità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento con le seguenti modalità:

a) Eccellenza scientifica, 23 897,0 milioni di EUR a prezzi correnti;

b) Leadership industriale, 16 430,5 milioni di EUR a prezzi correnti;

c) Sfide per la società, 28 560,7 milioni di EUR a prezzi correnti.

L’importo complessivo massimo del contributo finanziario dell’Unione proveniente da Orizzonte 2020 agli obiettivi specifici stabiliti all’articolo 5, paragrafo 3, e per le azioni dirette non nucleari del CCR è il seguente:

i) Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione, 782,3 milioni di EUR a prezzi correnti;

ii) Scienza con e per la società, 443,8 milioni di EUR a prezzi correnti;

iii) Azioni dirette non nucleari del CCR, 1 852,6 milioni di EUR a prezzi correnti.

La ripartizione indicativa per le priorità e gli obiettivi specifici di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, è stabilita all’allegato II.

3.         L’EIT è finanziato mediante un contributo massimo proveniente da Orizzonte 2020 pari a 2 361,4 milioni di EUR a prezzi correnti, come stabilito all’allegato II.”;

2)         l’allegato II è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 19 Modifica del regolamento (UE) n. 1316/2013

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1316/2013 è sostituito dal seguente:

“1.       La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 29 942 259 000 (*) EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:

a) settore dei trasporti: 23 550 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati ad essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

b) settore delle telecomunicazioni: 1 041 602 000 EUR;

c) settore dell’energia: 5 350 075 000 EUR.

Tali importi non pregiudicano l’applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(*).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).”.

CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20 Disposizione transitoria

La BEI o il FEI possono sottoporre alla Commissione le operazioni di finanziamento e di investimento da essi sottoscritte nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la conclusione dell’accordo sul FEIS per ottenerne la copertura nell’ambito della garanzia dell’UE.

La Commissione esamina dette operazioni e, laddove ne riscontri la conformità alle condizioni materiali stabilite all’articolo 5 e nell’accordo sul FEIS, decide di estendere loro la copertura della garanzia dell’UE.

Articolo 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[8]

Settore: Economia e finanza

Attività ABB: Operazioni e strumenti finanziari

Per il resoconto dettagliato sulle attività ABB, cfr. punto 3.2.

Settore: Mobilità e trasporti

Settore: Reti, contenuti e tecnologie della comunicazione

Settore: Energia

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[9]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

X La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Sostegno ad investimenti di stimolo della crescita in linea con le priorità di bilancio dell’Unione, specie nei settori seguenti:

1)       infrastrutture strategiche (investimenti nel digitale e nell’energia in linea con le politiche dell’UE)

2)       infrastrutture di trasporto in agglomerati industriali, istruzione, ricerca e innovazione

3)       investimenti di stimolo dell’occupazione, in particolare mediante finanziamenti alle PMI e misure a favore dell’occupazione giovanile

1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Aumento del numero e dell’entità delle operazioni di finanziamento e di investimento della Banca europea per gli investimenti (BEI) nei settori prioritari

Obiettivo specifico 2

Aumento del volume dei finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) a favore delle piccole e medie imprese

Obiettivo specifico 3

Creazione del Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH)

Attività ABM/ABB interessate

ECFIN: Operazioni e strumenti finanziari

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L’iniziativa dovrebbe permettere alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti di eseguire operazioni di finanziamento e di investimento nei settori previsti al punto 1.4.1 implicando un volume più ingente di finanziamento e, per la BEI, progetti più rischiosi seppur sempre sostenibili sotto il profilo economico.

Grazie alla prestazione della garanzia dell’UE alla BEI, dovrebbe verificarsi un effetto moltiplicatore che potrebbe generare, per ogni euro della garanzia dell’UE in quest’iniziativa, un investimento di 15 euro nei progetti.

L’iniziativa dovrebbe quindi contribuire a mobilitare, da qui al 2020, finanziamenti a progetti per un importo di almeno 315 miliardi di euro, contribuendo a innalzare il livello globale degli investimenti nell’Unione e aumentando quindi la crescita potenziale ed effettiva e l’occupazione.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

L’obiettivo è aumentare gli investimenti nei settori strategici elencati al punto 1.4.1.

In tale contesto si applicheranno gli indicatori seguenti:

- numero di progetti/PMI che hanno beneficiato di finanziamenti della BEI/del FEI nell’ambito dell’iniziativa;

- effetto moltiplicatore medio ottenuto. Nelle previsioni l’effetto moltiplicatore si aggira intorno a 15 in termini di impiego della garanzia dell’UE rispetto all’investimento totale ottenuto dai progetti sostenuti dall’iniziativa e ai termini delle operazioni;

- volume complessivo dei finanziamenti ottenuti dai progetti sostenuti.

I risultati saranno monitorati in base alle relazioni della BEI e a ricerche di mercato.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

L’iniziativa realizzerà economie di scala nell’impiego di strumenti finanziari innovativi, catalizzando l’investimento privato in tutta l’Unione e sfruttando al meglio, a tal fine, le istituzioni europee e le relative competenze e conoscenze. Rispetto a quanto sarebbe possibile nei singoli Stati membri, l’assenza di limitazioni geografiche all’interno dell’Unione eserciterà maggiore attrazione e presenterà minori rischi per i progetti sostenuti nel loro complesso.

1.5.2.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La Commissione ha maturato valide esperienze nel settore degli strumenti finanziari innovativi, in particolare grazie alla fase pilota dell’iniziativa sui prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e grazie all’impiego degli strumenti finanziari UE-BEI esistenti, come quelli sviluppati nell’ambito di COSME, di Orizzonte 2020 o della citata iniziativa sui prestiti obbligazionari.

1.5.3.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L’iniziativa è perfettamente compatibile con programmi vigenti nel quadro della rubrica 1a, in particolare Meccanismo per collegare l’Europa, Orizzonte 2020 e COSME.

Saranno sfruttate le possibili sinergie valendosi delle competenze della Commissione nella gestione delle risorse finanziarie e dell’esperienza maturata con i vigenti strumenti finanziari UE-BEI.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[10]

X Gestione diretta a opera della Commissione

– X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

– ¨  a opera delle agenzie esecutive.

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– ¨  a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ¨  a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– ¨  alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ¨  agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨  a organismi di diritto pubblico;

– ¨  a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨  a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨  alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Il Fondo di garanzia sarà gestito direttamente dalla Commissione.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

A norma dell’articolo 10 della proposta, a cadenza semestrale la BEI presenta alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte. A cadenza annuale la BEI presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sull’andamento del Fondo di garanzia e la relativa gestione nell’anno precedente.

A norma dell’articolo 12 della proposta, la BEI valuta il funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e trasmette la valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La Commissione valuta inoltre l’impiego della garanzia dell’UE e il funzionamento del Fondo di garanzia e trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro il 30 giugno 2018 e successivamente ogni tre anni devono essere pubblicate una relazione completa sul funzionamento del FEIS e una relazione completa sull’impiego della garanzia dell’UE e sul funzionamento del Fondo di garanzia.

2.1.1.     Sistema di gestione e di controllo

Ai sensi dell’articolo 14 della proposta, la garanzia dell’Unione e i pagamenti e i recuperi crediti effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio generale dell’Unione sono sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti.

La BEI gestisce le operazioni di finanziamento e di investimento che conduce in base alle regole e procedure sue proprie, comprese adeguate misure di revisione contabile, di controllo e di monitoraggio. In linea con lo statuto della BEI, spetta al comitato di verifica della BEI, che è coadiuvato da revisori contabili esterni, accertare la regolarità delle operazioni e dei conti della BEI. I conti della BEI sono approvati ogni anno dal consiglio dei governatori.

Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, nel quale la Commissione è rappresentata da un amministratore e da un sostituto, approva ogni singola operazione di finanziamento e di investimento della Banca e controlla che questa sia gestita in conformità con le disposizioni dello statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.

Il vigente accordo tripartito dell’ottobre 2003 tra la Commissione, la Corte dei conti e la BEI stabilisce le regole che disciplinano le verifiche contabili della Corte dei conti sulle operazioni di finanziamento condotte dalla BEI con la garanzia dell’UE.

2.1.2.     Rischi individuati

Le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI coperte dalla garanzia dell’UE comportano un rischio finanziario non trascurabile e l’attivazione della garanzia è una probabilità reale. Si stima tuttavia che il Fondo di garanzia offra la necessaria tutela al bilancio dell’Unione. Gli stessi progetti possono subire ritardi nella fase esecutiva e sforare i costi.

Anche se fondata su ipotesi prudenti, l’efficacia dell’iniziativa in termini di costi potrebbe essere minata da una presa insufficiente degli strumenti sul mercato e dal mutare nel tempo della situazione di mercato, con conseguente attenuazione dell’effetto moltiplicatore ipotizzato.

A norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della proposta, le risorse del Fondo di garanzia devono essere investite. Questi investimenti comportano sia un rischio prettamente d’investimento (ad es., rischio di mercato e di credito) sia un certo rischio operativo.

2.1.3.     Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Il FEIS sarà guidato dal comitato direttivo, che ne decide l’indirizzo strategico, l’allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica d’investimento per i progetti sostenuti dal FEIS e il profilo di rischio del FEIS.

Un comitato per gli investimenti dovrà decidere in merito al conferimento del sostegno del FEIS ai progetti infrastrutturali e ai progetti delle imprese a media capitalizzazione di dimensioni più grandi. Il comitato per gli investimenti, che dovrebbe essere composto di esperti indipendenti dotati di conoscenze ed esperienza nel settore dei progetti di investimento, risponderà al comitato direttivo del FEIS, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del Fondo.

È previsto anche un amministratore delegato, responsabile della gestione quotidiana del FEIS e della preparazione delle riunioni del comitato per gli investimenti. L’amministratore delegato risponde direttamente al comitato direttivo, al quale riferisce ogni trimestre in merito alle attività del FEIS. L’amministratore delegato sarà nominato dal comitato direttivo, su proposta congiunta della Commissione e della BEI, per un mandato di tre anni rinnovabile.

La Commissione gestirà le attività del Fondo di garanzia in conformità al regolamento e secondo le proprie norme interne e procedure vigenti.

2.2.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L’articolo 15 della proposta precisa la competenza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a indagare sulle operazioni sostenute dalla presente iniziativa. Conformemente alla decisione del consiglio dei governatori della BEI, del 27 luglio 2004, sulla cooperazione della Banca con l’OLAF, la BEI ha stabilito norme precise sulla cooperazione con l’OLAF in merito agli eventuali casi di frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

Si applicano inoltre le norme e procedure della BEI, tra cui, in particolare, le procedure d’indagine interna approvate dal comitato direttivo nel marzo 2013. Nel settembre 2013 la BEI ha adottato inoltre la Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities (Politica di prevenzione e deterrenza delle pratiche illecite nelle attività della Banca europea per gli investimenti) (“politica antifrode della BEI”).

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Per le linee di bilancio esistenti, cfr. punto 3.2.

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Tipo di spesa || Partecipazione

|| Diss./Non diss.[11] || di paesi EFTA[12] || di paesi candidati[13] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1a || 01 04 04 – Garanzia per il FEIS || Diss. || NO || NO || NO || NO

1a || 01 04 05 – Dotazione del Fondo di garanzia del FEIS || Diss. || NO || NO || NO || NO

1a || 01 04 06 - Polo europeo di consulenza sugli investimenti || Diss. || NO || NO || NO || NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Fonti di finanziamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA, di cui || 790 || 770 || 770 || 970 || || || 3300

06 02 01 01 – Eliminare le strozzature, accrescere l’interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e migliorare le tratte transfrontaliere 06 02 01 02 – Garantire sistemi di trasporto efficienti e sostenibili 06 02 01 03 – Ottimizzare l’integrazione e l’interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l’interoperabilità || 560,3 34,9 104,8 || 520,3 32,4 97,3 || 480,3 29,9 89,8 || 600,3 37,4 112,3 || || || 2161,2 134,6 404,2

09 03 03 – Promuovere l’interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l’aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo || || || 50 || 50 || || || 100

32 02 01 01 – Ulteriore integrazione del mercato interno dell’energia e dell’interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas   32 02 01 02 – Miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione             32 02 01 03 – Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell’ambiente || 30 30 30 || 40 40 40 || 40 40 40 || 56,7 56,6 56,7 || || || 166,7 166,6 166,7

ORIZZONTE 2020, di cui || 70 || 860 || 871 || 479 || 150 || 270 || 2700

02 04 02 01 – Leadership nello spazio 02 04 02 03 – Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 02 04 03 01 – Conseguire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime 02 04 03 02 – Promuovere società europee sicure || 11 1,8 3,7 7,5 || 29,9 2,1 7,0 25 || 27,9 6,1 7 25 || 11,6 6,5 17,5 10,4 || || || 80,4 16,5 35,2 67,9

05 09 03 01 – Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotti || || 30 || 37 || 33 || || || 100

06 03 03 01 – Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell’ambiente, sicuro e continuo || || 37 || 37 || 26 || || || 100

08 02 01 01 – Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca      08 02 01 03 – Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche              08 02 02 01 – Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate   08 02 02 03 – Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)                08 02 03 01 – Migliorare la salute e il benessere nell’intero arco della vita         08 02 03 02 – Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotti 08 02 03 03 – Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo 08 02 03 04 – Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell’ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità 08 02 03 05 – Conseguire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime 08 02 03 06 – Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive              08 02 04 – Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione 08 02 06 – La scienza con e per la società                || || 91,3 17,7 38,3 3,4 51,3 8,5 30,9 12,5 28,1 10,7 9,3 5,1 || 91,0 17,6 38,5 3,4 43,3 10,7 31,2 17,6 27,9 10,6 10,1 5,1 || 14,2 3,9 10,0 0,8 11,9 3,3 6,5 4,2 5,8 2,3 2,0 1,1 || 0,5 8,8 32,6 1,7 26,8 12,6 14,7 26,9 13,0 5,3 4,6 2,6 || 24,2 15,4 49,6 3,0 47,6 18,2 25,9 41,4 22,8 9,3 8,1 4,5 || 221,2 63,3 169,1 12,3 180,9 53,2 109,1 102,4 97,7 38,3 34,2 18,4

09 04 01 01 – Rafforzare la ricerca sulle tecnologie emergenti e future   09 04 01 02 – Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche              09 04 02 01 – Leadership nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 09 04 03 01 – Migliorare la salute e il benessere nell’intero arco della vita         09 04 03 02 – Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive              09 04 03 03 – Promuovere società europee sicure || || 35 15,9 120,3 19,2 6,1 7,4 || 45,4 15,3 114,8 15,5 5,8 7,1 || 37,4 10,4 71,7 13,6 3,9 4,9 || || || 117,9 41,6 306,8 48,3 15,9 19,5

10 02 01 – Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell’Unione || 11 || 12 || 13 || 14 || || || 50

15 03 01 01 – Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione                15 03 05 – Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Integrare il triangolo della conoscenza dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione || 25 || 30 136 || 60 107 || 70 22 || -30 30 || -30 30 || 100 350

32 04 03 01 – Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo || 10 || 40 || 40 || 60 || || || 150

RIPROGRAMMAZIONE DI ITER NEL 2015 – 2020 08 04 01 02 – Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l’energia (F4E) || 490 || || || -70 || -150 || -270 || -

Margine non assegnato (compreso il margine globale per gli impegni) || || 400 || 1000 || 600 || || || 2000

Totale delle fonti di finanziamento per la dotazione del Fondo di garanzia del FEIS || 1350 || 2030 || 2641 || 1979 || || || 8000

Finanziamento del Polo europeo di consulenza sugli investimenti – 08 04 01 02 – Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l’energia (F4E) || 10 || || || -10 || || || -

Finanziamento del Polo europeo di consulenza sugli investimenti – Margine non assegnato || || 20 || 20 || 30 || 20 || 20 || 110

CONTRIBUTO TOTALE AL FEIS || 1360 || 2050 || 2661 || 1999 || 20 || 20 || 8110

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1a || Competitività per la crescita e l’occupazione

DG: ECFIN || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

ŸStanziamenti operativi || || || || || || ||

01 04 05 || Impegni || (1) || 1350 || 2030 || 2641 || 1979 || 0 || 0 || 8000

Pagamenti || (2) || 0 || 500 || 1000 || 2000 || 2250 || 2250 || 8000

01 04 06 || Impegni || (1a) || 10 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 110

Pagamenti || (2a) || 10 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 110

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[14] || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG ECFIN || Impegni || =1+1a +3 || 1360 || 2050 || 2661 || 1999 || 20 || 20 || 8110

Pagamenti || =2+2a +3 || 10 || 520 || 1020 || 2020 || 2270 || 2270 || 8110

ŸTOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 1360 || 2050 || 2661 || 1999 || 20 || 20 || 8110

Pagamenti || (5) || 10 || 520 || 1020 || 2020 || 2270 || 2270 || 8110

ŸTOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 1360 || 2050 || 2661 || 1999 || 20 || 20 || 8110*

Pagamenti || =5+ 6 || 10 || 520 || 1020 || 2020 || 2270 || 2270 || 8110*

*NB: Possono risultare necessari stanziamenti supplementari secondo quanto indicato nell’allegato della presente scheda finanziaria.

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

ŸTOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || ||

ŸTOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

DG: ECFIN ||

ŸRisorse umane || 0,264 || 0,528 || 0,792 || 0,924 || 0,924 || 1,056 || 4,488

ŸAltre spese amministrative || 0,36 || 0,725 || 0,495 || 0,615 || 0,4 || 0,42 || 3,015

TOTALE DG ECFIN || || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1360,624 || 2051,253 || 2662,287 || 2000,539 || 21,324 || 21,476 || 8117,503

Pagamenti || 10,624 || 521,253 || 1021,287 || 2021,539 || 2271,324 || 2271,476 || 8117,503

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

– X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE ||

||

Tipo[15] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale ||

Obiettivi specifici 1: aumento del numero e dell’entità delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI nei settori prioritari e 2: aumento del volume dei finanziamenti del FEI a favore delle piccole e medie imprese ||

|| || || || 1350 || || 2030 || || 2641 || || 1979 || || || || || || 8000 ||

3: creazione del Polo europeo di consulenza sugli investimenti ||

|| || || || 10 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 110 ||

COSTO TOTALE || || 1360 || || 2050 || || 2661 || || 1999 || || 20 || || 20 || || 8110 ||

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || ||

Risorse umane || 0,264 || 0,528 || 0,792 || 0,924 || 0,924 || 1,056 || 4,488

Altre spese amministrative || 0,36 || 0,725 || 0,495 || 0,615 || 0,4 || 0,42 || 3,015

Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503

esclusa la RUBRICA 5[16] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || ||

TOTALE || 0,624 || 1,253 || 1,287 || 1,539 || 1,324 || 1,476 || 7,503

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

|| || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

|| Ÿ Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) || || ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2 || 4 || 6 || 7 || 7 || 8

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[17] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || ||

|| XX 01 04 yy [18] || - in sede || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || ||

|| TOTALE || 2 || 4 || 6 || 7 || 7 || 8

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || · Gestione delle attività: gestione del portafoglio, analisi quantitativa, anche supporto all’attività di analisi del rischio · funzione di supporto legata alla gestione diretta, in particolare funzioni di gestione del rischio e di pagamento di middle-office · gestione, informazione e follow-up delle garanzie (riserva di progetti) · attività di informativa finanziaria/contabilità e segnalazione

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– ¨  La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– X  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[19]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[…]

Allegato della

scheda finanziaria legislativa

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della proposta, le entrate derivanti dalle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo europeo per gli investimenti strategici sono assegnate al Fondo di garanzia.

I seguenti obblighi di pagamento sono assolti mediante dette entrate. Tuttavia, se tali risorse non sono sufficienti ad assolvere detti obblighi, è fatto ricorso al bilancio dell’Unione. È quindi possibile che tali obblighi vengano ad aggiungersi agli stanziamenti di pagamento e di impegno indicati nella presente scheda finanziaria.

Mio EUR

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

Aumento dell’assistenza mediante il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)

|| 11,5 || 3,6 || 5,7 || 6,8 || 9,0 || 11,7 || 48,3*

*NB: Spese amministrative che la BEI è tenuta a corrispondere al FEI nel quadro della garanzia dell’UE. Nel periodo successivo al 2020 sono previste spese supplementari dell’ordine di circa 57 milioni di EUR. Le cifre si basano su ipotesi relative alla combinazione di prodotti del FEI e su ipotesi valide al momento della stesura della presente scheda finanziaria, che potranno tuttavia variare sensibilmente in futuro.

[1]               Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti “Un piano di investimenti per l’Europa” - COM(2014) 903 final.

[2]               Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

[3]               Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

[4]               Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

[5]               Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

[6]               Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

[7]               Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

[8]               ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

[9]               A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[10]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[11]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[12]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[13]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[14]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[15]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

[16]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[17]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[18]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[19]             Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Allegato I

Allegato II

Ripartizione del bilancio

La ripartizione indicativa per Orizzonte 2020 è la seguente:

|| Milioni di EUR a prezzi correnti

I Eccellenza scientifica, di cui: || 23 897,0

   1. Consiglio europeo della ricerca (CER) || 12 873,6

   2. Tecnologie emergenti e future (TEF) || 2 578,1

   3. Azioni Marie Skłodowska-Curie || 6 062,3

   4. Infrastrutture di ricerca || 2 383,1

II Leadership industriale, di cui: || 16 430,5

   1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali (*), (****) || 13 000,7

   2. Accesso al capitale di rischio (**) || 2 842,3

   3. Innovazione nelle PMI (***) || 587,4

III Sfide per la società, di cui (****): || 28 560,7

   1. Salute, evoluzione demografica e benessere || 7 242,6

   2. Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia || 3 698,2

   3. Energia sicura, pulita ed efficiente || 5 672,1

   4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati || 6 137,0

   5. Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime || 2 948,3

   6. L’Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive || 1 255,2

   7. Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell’Europa e dei suoi cittadini || 1 607,3

IV Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione || 782,3

V Scienza con e per la società || 443,8

VI Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR) || 1 852,6

VII Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) || 2 361,4

TOTALE || 74 328,3

(*) Compresi 7 404 milioni di EUR per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), di cui 1 539 milioni di EUR per la fotonica, la microelettronica e la nanoelettronica, 3 716 milioni di EUR per le nanotecnologie, i materiali avanzati e la fabbricazione e trasformazione avanzate, 498 milioni di EUR per le biotecnologie e 1 399 milioni di EUR per il settore spaziale. Di conseguenza, 5 753 milioni di EUR saranno disponibili per sostenere le tecnologie abilitanti fondamentali.

(**) Circa 959 milioni di EUR di tale importo possono essere destinati all’attuazione dei progetti del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET). Circa un terzo di tale importo può essere destinato alle PMI.

(***) Nel quadro dell’obiettivo di destinare alle PMI almeno il 20% del totale degli stanziamenti combinati per l’obiettivo specifico “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” e la priorità “Sfide per la società”, almeno il 5% di tali stanziamenti combinati sarà inizialmente attribuito allo strumento riservato alle PMI. In media, nel corso della durata di Orizzonte 2020, almeno il 7% del totale degli stanziamenti dell’obiettivo specifico “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” e della priorità “Sfide per la società” sarà attribuito allo strumento riservato alle PMI.

(****) Le azioni pilota della “corsia veloce per l’innovazione” (CVI) saranno finanziate dall’obiettivo specifico “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” e dagli obiettivi specifici pertinenti della priorità “Sfide per la società”. Sarà avviato un numero sufficiente di progetti al fine di consentire una piena valutazione dell’azione pilota CVI. “

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