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Document 52015DP0356

Decisione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács (2014/2044(IMM))

GU C 349 del 17.10.2017, pp. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/81


P8_TA(2015)0356

Richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács

Decisione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács (2014/2044(IMM))

(2017/C 349/13)

Il Parlamento europeo,

visti la richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács in relazione ad un'indagine che dovrà svolgere la Procura generale ungherese, trasmessa il 12 maggio 2014 dal Dr. Péter Polt, Procuratore generale ungherese, e comunicata in plenaria il 3 luglio 2014; gli ulteriori chiarimenti forniti dal Dr. Polt nelle lettere in data 16 ottobre 2014 e 23 marzo 2015 e lo scambio di opinioni avuto con il Dr. Polt in occasione della riunione della commissione giuridica del 14 luglio 2015,

avendo ascoltato Béla Kovács, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visti l'articolo 4, paragrafo 2 della Legge fondamentale ungherese, la Sezione 10, paragrafo 2, e la Sezione 12, paragrafo 1 della legge LVII del 2004 sullo status dei membri ungheresi al Parlamento europeo, nonché la Sezione 74, paragrafi 1 e 3 della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale ungherese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0291/2015),

A.

considerando che il Procuratore generale ungherese ha chiesto la revoca dell'immunità del deputato al Parlamento europeo Béla Kovács, al fine di poter effettuare indagini, sulla base di ragionevoli sospetti, per determinare se possa sussistere un'accusa a suo carico in merito al reato di spionaggio contro le istituzioni dell'Unione europea a titolo della Sezione 261/A della legge C del 2012 sul Codice penale ungherese; che, in base a tale sezione, chiunque effettui attività di intelligence ai danni del Parlamento europeo, della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea per conto di un paese extra-Unione è punibile in conformità con la Sezione 261; che, ai sensi della Sezione 261, paragrafo 1, chiunque effettui attività di intelligence ai danni dell'Ungheria per conto di una potenza straniera o di un'organizzazione straniera è colpevole di un reato sanzionabile con una pena detentiva compresa tra i due e gli otto anni;

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.

considerando che, in base all'articolo 4, paragrafo 2 della Legge fondamentale ungherese, i membri dell'Assemblea nazionale sono titolari dell'immunità parlamentare; che, in base alla Sezione 10, paragrafo 2 della legge LVII del 2004 sullo status dei membri ungheresi al Parlamento europeo, questi ultimi godono di immunità equivalente all'immunità dei membri del parlamento ungherese; che, ai sensi della Sezione 74, paragrafo 1 della Legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale, un procedimento penale può essere istruito o condotto e che una misura coercitiva nel quadro di un procedimento penale può essere applicata nei confronti di un deputato unicamente con il consenso preventivo dell'Assemblea nazionale; che, in base alla Sezione 74, paragrafo 3 della stessa legge, la richiesta di revoca di immunità deve essere effettuata dal Procuratore generale al fine di avviare l'indagine;

D.

considerando che, nella causa Bf.I.2782/2002, la Corte suprema ungherese ha dichiarato che l'immunità parlamentare è limitata al procedimento penale e non si estende a misure non disciplinate dal Codice di procedura penale volte a prevenire, individuare o provare un crimine;

E.

considerando che, in base alla Sezione 261/A della legge C del 2012 sul Codice penale ungherese, il reato penale per il quale possono essere effettuate indagini a carico di Béla Kovács è punibile dal 1o gennaio 2014;

F.

considerando che, di conseguenza, l'indagine e l'eventuale successiva incriminazione per le quali è chiesta la revoca dell'immunità si limitano agli eventi occorsi dopo il 1o gennaio 2014;

G.

considerando che, in base alla giurisprudenza della Corte suprema ungherese, la raccolta di prove ai sensi della legge CXXV del 1995 sui servizi di sicurezza nazionale prima di tale data era legittima e non richiedeva revoca dell'immunità;

H.

considerando che l'indagine penale sarà effettuata dagli Uffici della procura; che, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 della Legge fondamentale ungherese, il Procuratore generale e tali uffici sono indipendenti, espletano i loro compiti costituzionali indipendentemente da organizzazioni esterne e agiscono nel rispetto del principio di presunzione di innocenza;

I.

considerando che la revoca dell'immunità di Béla Kovács dovrebbe essere soggetta alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento;

J.

considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un indizio sufficientemente grave e preciso che la richiesta di revoca dell'immunità sia stata effettuata in relazione a procedure avviate con l'intento di ledere politicamente il deputato interessato;

1.

decide di revocare l'immunità di Béla Kovács;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente ungherese e a Béla Kovács.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


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