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Document 52014PC0697

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

/* COM/2014/0697 final - 2014/0330 (NLE) */

52014PC0697

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde /* COM/2014/0697 final - 2014/0330 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 28 agosto 2014. Il nuovo protocollo copre un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 15, cioè dalla data della firma.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca del Capo Verde nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e, se pertinente, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post del precedente protocollo realizzata da esperti esterni.

L'obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca capoverdiana, nell'interesse di entrambe le Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

–          28 tonniere con reti a circuizione

–          30 pescherecci con palangari di superficie

–          13 tonniere con lenze e canne.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il presente regolamento.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2011‑2014. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Repubblica del Capo Verde.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure inerenti alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde, nonché alla decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo stesso.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 550 000 EUR per i primi 2 anni e a 500 000 EUR per gli ultimi 2 anni, comprende: a) un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate, per un importo di 275 000 EUR per i diritti di accesso per i primi 2 anni e di 250 000 EUR per gli ultimi 2 anni, e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica del Capo Verde, pari a 275 000 EUR all'anno per i primi 2 anni e a 250 000 EUR all'anno per gli ultimi 2 anni. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica del Capo Verde in materia di lotta contro la pesca illegale.

2014/0330 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde[1].

(2)       Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato è stato siglato il 28 agosto 2014. Tale nuovo protocollo conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde.

(3)       Il […] il Consiglio ha adottato la decisione 2014/…/UE[2] relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)       È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.

(5)       Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio[3], qualora risulti che le possibilità di pesca concesse all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non siano pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine deve essere stabilito dal Consiglio.

(6)       Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 15 del nuovo protocollo prevede che esso si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1) Le possibilità di pesca di cui al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sono così ripartite tra gli Stati membri:

(a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna ||                   16   unità

Francia ||                   12   unità

(b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna ||                   23   unità

Portogallo ||                     7   unità

(c) tonniere con lenze e canne:

Spagna ||                     7   unità

Francia ||                     4   unità

Portogallo ||                     2   unità

(2) Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.

(3) Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

(4) Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 414 del 19.12.2006, pag. 1.

[2]               GU L [...] del [...], pag. [...].

[3]               Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

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