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Document 52014PC0697
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of fishing opportunities under the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cape Verde
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
/* COM/2014/0697 final - 2014/0330 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde /* COM/2014/0697 final - 2014/0330 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il Consiglio ha autorizzato la Commissione
europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il rinnovo del protocollo dell'accordo
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica
del Capo Verde. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è
stato siglato dai negoziatori il 28 agosto 2014. Il nuovo protocollo copre
un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria
fissata all'articolo 15, cioè dalla data della firma. L'obiettivo principale del protocollo di
accordo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella
zona di pesca del Capo Verde nel rispetto dei migliori pareri scientifici
disponibili e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e, se pertinente, entro i
limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare,
sui risultati di una valutazione ex post del precedente protocollo realizzata
da esperti esterni. L'obiettivo generale è rafforzare la
cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde ai fini dell'istituzione
di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca
sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona
di pesca capoverdiana, nell'interesse di entrambe le Parti. Il protocollo prevede possibilità di pesca
nelle categorie seguenti: – 28 tonniere con reti a
circuizione – 30 pescherecci con palangari
di superficie – 13 tonniere con lenze e canne. Occorre definire il criterio di ripartizione
delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Tenuto conto di
quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il presente
regolamento. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Le Parti interessate sono state consultate
nell'ambito della valutazione del protocollo 2011‑2014. Gli esperti degli
Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche.
Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di
pesca con la Repubblica del Capo Verde. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente procedura è avviata
contemporaneamente alle procedure inerenti alla decisione del Consiglio
relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore
della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde, nonché alla
decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria del
protocollo stesso. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La contropartita finanziaria annua, pari a
550 000 EUR per i primi 2 anni e a 500 000 EUR per gli ultimi 2 anni,
comprende: a) un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate, per un
importo di 275 000 EUR per i diritti di accesso per i primi 2 anni e di
250 000 EUR per gli ultimi 2 anni, e b) un sostegno allo sviluppo
della politica settoriale della pesca della Repubblica del Capo Verde, pari a
275 000 EUR all'anno per i primi 2 anni e a 250 000 EUR all'anno
per gli ultimi 2 anni. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica
nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica del
Capo Verde in materia di lotta contro la pesca illegale. 2014/0330 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità
di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore
della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 19 dicembre 2006 il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 relativo alla
conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde[1]. (2) Un nuovo protocollo dell'accordo
di partenariato è stato siglato il 28 agosto 2014. Tale nuovo protocollo
conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di
pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde. (3) Il […] il Consiglio ha
adottato la decisione 2014/…/UE[2]
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo. (4) È opportuno definire il
metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il
periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo. (5) Conformemente all'articolo
10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio[3], qualora risulti che le
possibilità di pesca concesse all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non
siano pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri
interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da
considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non
fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale
termine deve essere stabilito dal Consiglio. (6) Al fine di garantire il
proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 15 del
nuovo protocollo prevede che esso si applichi in via provvisoria a decorrere
dalla data della firma. È quindi opportuno che il presente regolamento si
applichi a decorrere dalla medesima data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 (1)
Le possibilità di pesca di cui al protocollo che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica
del Capo Verde sono così ripartite tra gli Stati membri: (a)
tonniere con reti a circuizione: Spagna || 16 unità Francia || 12 unità (b)
pescherecci con palangari di superficie: Spagna || 23 unità Portogallo || 7 unità (c)
tonniere con lenze e canne: Spagna || 7 unità Francia || 4 unità Portogallo || 2 unità (2)
Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto
salvo l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea
e la Repubblica del Capo Verde. (3)
Se le domande di autorizzazione di pesca degli
Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di
pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di
autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro
conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. (4)
Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a
confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate, quale
previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è
fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione
li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dalla data della
firma del protocollo. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 414 del 19.12.2006, pag. 1. [2] GU L [...] del [...], pag. [...]. [3] Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei
pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle
navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE)
n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).