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Document 52014PC0586
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the import into the Union of agricultural products originating in Turkey (codification)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione)
/* COM/2014/0586 final - 2014/0272 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione) /* COM/2014/0586 final - 2014/0272 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
dell'Unione sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1]
di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti
gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un
requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i
testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la
chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2],
sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del
diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione nessuna
modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne
fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno
concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di
lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è
quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio,
del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di
prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n.
4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95[3]. Il nuovo regolamento
sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la
sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che
riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini
dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 23 lingue ufficiali,
del regolamento (CE) n. 779/98 e dello strumento di modifica dello stesso,
effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema
di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione
agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta
in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato. ê 779/1998
(adattato) 2014/0272 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo all'importazione Ö nell'Unione Õ di prodotti agricoli
originari della Turchia (codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell'Unione Õ europea, in
particolare l'articolo Ö 207,
paragrafo 2 Õ , vista la proposta
della Commissione europea, previa
trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere
del Comitato economico e sociale europeo[5], deliberando
conformemente alla procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CE) n. 779/98
del Consiglio[6]
ha subito sostanziali modifiche[7].
A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale
regolamento. ê 779/98
considerando 1 (adattato) (2) La decisione n. 1/98 del
Consiglio di associazione CE-Turchia[8]
ha definito il regime preferenziale applicabile all'importazione Ö nell'Unione Õ di prodotti agricoli
originari della Turchia. ê 779/98
considerando 2 (adattato) (3) Per i prodotti per i quali la
normativa Ö dell'Unione Õ prevede il rispetto
di un prezzo di importazione, l'applicazione del regime tariffario
preferenziale subordinata al rispetto di tale prezzo. ê 255/2014
considerando 6 (adattato) (4) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione Ö del presente
regolamento Õ, Ö occorre
attribuire Õ alla Commissione
competenze di esecuzione. Tali competenze Ö devono Õ essere esercitate
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio[9], ê 779/98 (adattato) Ö HANNO Õ ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO: ê 255/2014 Art.
2, punto 1 (adattato) Articolo 1 La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, le norme necessarie per l’applicazione del regime d’importazione
per i prodotti di cui all’allegato I del trattato originari della Turchia e che
sono importati nell’Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98
del Consiglio di associazione CE-Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2 Ö , del presente
regolamento Õ . ê 779/98
(adattato) Articolo 2 1. Per i prodotti per i quali la normativa Ö dell'Unione Õ prevede il rispetto
di un prezzo all'importazione l'applicazione della tariffa preferenziale è
subordinata al rispetto di tale prezzo. ê 779/98 2. Per i prodotti della pesca per i quali è
fissato un prezzo di riferimento, l'applicazione della tariffa preferenziale è
subordinata al rispetto del prezzo di riferimento. ê 255/2014 Art.
2, punto 2 (adattato) Articolo 3 1. La Commissione è assistita dal Comitato per
l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. Esso è un comitato ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Laddove il parere del comitato debba essere
ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando,
entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato
decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda. ê Articolo 4 Il regolamento (CE) n. 779/98 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato II. ê 779/98 (adattato) Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno Ö successivo alla Õ pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale Ö dell'Unione
europea Õ. ê 779/98 Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle
conclusioni. [3] Iscritta nel programma legislativo
per il 2014. [4] V. allegato I della presente proposta. [5] GU C […]
del […], pag. […]. [6] Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile
1998 relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari
della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il
regolamento (CE) n. 3010/95 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1). [7] V. allegato I. [8] Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione
CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti
agricoli (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1). [9] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [10] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 671). é ALLEGATO I Regolamento
abrogato e relativa modifica Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1) || || || Regolamento (UE) n. 255/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 57) || limitatamente all'articolo 2 _____________ ALLEGATO II Tavola
di concordanza Regolamento (CE) n. 779/98 || Presente regolamento Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2, primo paragrafo || Articolo 2, primo paragrafo Articolo 2, secondo paragrafo || Articolo 2, secondo paragrafo Articolo 2 bis || Articolo 3 Articolo 3 || - Articolo 4 || - - || Articolo 4 Articolo 5 || Articolo 5 - || Allegato I - || Allegato II ______________