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Document 52014PC0586

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione)

/* COM/2014/0586 final - 2014/0272 (COD) */

52014PC0586

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione) /* COM/2014/0586 final - 2014/0272 (COD) */


RELAZIONE

1.           Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

3.           Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4.           Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5.           La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 23 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 779/98 e dello strumento di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

ê 779/1998 (adattato)

2014/0272 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'importazione Ö nell'Unione Õ di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato Ö sul funzionamento dell'Unione Õ europea, in particolare l'articolo Ö 207, paragrafo 2 Õ ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ê

(1)       Il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio[6] ha subito sostanziali modifiche[7]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

ê 779/98 considerando 1 (adattato)

(2)       La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia[8] ha definito il regime preferenziale applicabile all'importazione Ö nell'Unione Õ di prodotti agricoli originari della Turchia.

ê 779/98 considerando 2 (adattato)

(3)       Per i prodotti per i quali la normativa Ö dell'Unione Õ prevede il rispetto di un prezzo di importazione, l'applicazione del regime tariffario preferenziale subordinata al rispetto di tale prezzo.

ê 255/2014 considerando 6 (adattato)

(4)       Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione Ö del presente regolamento Õ, Ö occorre attribuire Õ alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze Ö devono Õ essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9],

ê 779/98 (adattato)

Ö HANNO Õ ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ê 255/2014 Art. 2, punto 1 (adattato)

Articolo 1

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l’applicazione del regime d’importazione per i prodotti di cui all’allegato I del trattato originari della Turchia e che sono importati nell’Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2 Ö , del presente regolamento Õ .

ê 779/98 (adattato)

Articolo 2

1. Per i prodotti per i quali la normativa Ö dell'Unione Õ prevede il rispetto di un prezzo all'importazione l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di tale prezzo.

ê 779/98

2. Per i prodotti della pesca per i quali è fissato un prezzo di riferimento, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento.

ê 255/2014 Art. 2, punto 2 (adattato)

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

ê

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 779/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

ê 779/98 (adattato)

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno Ö successivo alla Õ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ö dell'Unione europea Õ.

ê 779/98

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3]               Iscritta nel programma legislativo per il 2014.

[4]               V. allegato I della presente proposta.

[5]               GU C […] del […], pag. […].

[6]               Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1).

[7]               V. allegato I.

[8]               Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti agricoli (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).

[9]               Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[10]             Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

é

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio    (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1) || ||

|| Regolamento (UE) n. 255/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 57) || limitatamente all'articolo 2

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 779/98 || Presente regolamento

Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 2, primo paragrafo || Articolo 2, primo paragrafo

Articolo 2, secondo paragrafo || Articolo 2, secondo paragrafo

Articolo 2 bis || Articolo 3

Articolo 3 || -

Articolo 4 || -

- || Articolo 4

Articolo 5 || Articolo 5

- || Allegato I

- || Allegato II

______________

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