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Document 52014PC0559
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930, of the International Labour Organisation with regard to matters related to judicial cooperation in criminal matters
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale
/* COM/2014/0559 final - 2014/0258 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale /* COM/2014/0559 final - 2014/0258 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Le proposte di decisione del Consiglio
consentiranno agli Stati membri di ratificare il Protocollo della Convenzione
sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL), di seguito "il Protocollo". La Convenzione (n. 29) del 1930 dell'OIL
sul lavoro forzato ("la Convenzione"), è una delle otto Convenzioni
fondamentali dell'OIL che rappresentano le norme internazionali fondamentali
sul lavoro ed è considerata uno strumento essenziale in materia di diritti
umani. All'atto dell'adozione della Convenzione nel 1930 la Conferenza
internazionale del lavoro ("la Conferenza") esortò gli Stati aderenti
ad interrompere il ricorso al lavoro forzato nel più breve tempo possibile e a
renderne lo sfruttamento passibile di sanzioni penali. Eppure, ad oltre 80 anni
di distanza e nonostante la ratifica pressoché universale della Convenzione, il
lavoro forzato esiste ancora, seppure in forme differenti da quelle che hanno
suscitato simili preoccupazioni all'inizio del ventesimo secolo. Secondo le
stime dell'OIL, almeno 20,9 milioni di persone nel mondo sono vittime del
lavoro forzato. Il Protocollo, adottato in occasione della 103a
sessione della Conferenza, intende colmare le lacune nell'attuazione e rendere
più efficaci la prevenzione della tratta di essere umani a fini di sfruttamento
della manodopera e la protezione e il risarcimento delle vittime del lavoro
forzato. L'Unione europea (UE) è impegnata a promuovere
i diritti umani e il lavoro dignitoso e ad eradicare la tratta degli esseri
umani, sia a livello interno che nelle relazioni esterne. Di particolare
importanza nel contesto del Protocollo è anche l'impegno dell'UE alla
promozione della tutela dei diritti dei minori e all'uguaglianza di genere, dal
momento che le donne possono essere particolarmente vulnerabili ad alcune forme
di lavoro forzato. I diritti nel lavoro rappresentano un elemento fondamentale
del lavoro dignitoso. Ratificando le convenzioni dell'OIL e i relativi
protocolli gli Stati membri dell'UE inviano un segnale importante a
testimonianza della coerenza della politica dell'UE al fine di promuovere i
principi e i diritti fondamentali nel lavoro e di migliorare le condizioni di
lavoro in tutto il mondo. Inoltre nell'ambito della strategia dell'UE
per l'eradicazione della tratta degli esseri umani[1], la Commissione ha
invitato gli Stati membri dell'UE a ratificare tutti gli strumenti
internazionali, gli accordi e gli obblighi giuridici pertinenti. Ciò
contribuirà a contrastare la tratta degli esseri umani in maniera più efficace,
coordinata e coerente. Anche il rafforzamento dei diritti delle vittime nell'UE
è stata negli ultimi anni una priorità strategica della Commissione. La
direttiva orizzontale sui diritti delle vittime garantirà che le vittime di
reato beneficino di norme minime comuni in materia di diritti durante le
indagini di polizia e i procedimenti giudiziari. È opportuno fare rientrare il
Protocollo in tale approccio. È pertanto necessario che qualsiasi ostacolo
giuridico a livello di UE alla ratifica del Protocollo da parte degli Stati
membri sia rimosso a livello di UE. La sostanza del Protocollo non desta alcuna
preoccupazione alla luce dell'attuale acquis dell'UE. Le disposizioni del Protocollo rafforzano il
quadro giuridico internazionale stabilendo obblighi per impedire il lavoro
forzato e offrire alle vittime protezione e accesso ai mezzi di ricorso, come
il risarcimento. Il Protocollo, nei suoi
articoli 1 e 6, fa obbligo agli Stati aderenti all'OIL di
elaborare una politica nazionale e un piano d'azione per l'efficace e duratura
eliminazione del lavoro forzato e di adottare misure per applicare le
disposizioni del Protocollo, in consultazione con le organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori. L'articolo 2 del Protocollo stabilisce le
misure che gli Stati aderenti all'OIL devono adottare per impedire il lavoro
forzato, vale a dire: ·
educare e informare le persone, in particolare
quelle particolarmente vulnerabili, e i datori di lavoro; ·
adoperarsi per garantire che la copertura e
l'attuazione della legislazione pertinente per la prevenzione del lavoro
forzato si estenda a tutti i lavoratori e a tutti i settori dell'economia e che
siano rafforzati i servizi di ispezione del lavoro; ·
proteggere le persone, in particolare i lavoratori
migranti, dalle pratiche di assunzione e di collocamento potenzialmente
vessatorie e fraudolente; ·
sostenere la debita diligenza da parte dei settori
pubblico e privato; e ·
affrontare le cause profonde che incrementano il
rischio del lavoro forzato. Per quanto riguarda le vittime del lavoro
forzato, l'articolo 3 prevede che siano adottate misure efficaci per
l'identificazione, la liberazione , la protezione, il recupero e la
riabilitazione e altre forme di assistenza e sostegno. L'articolo 4
obbliga gli Stati aderenti all'OIL a garantire che tutte le vittime abbiano
accesso a vie di ricorso, come il risarcimento, e che le autorità competenti
siano autorizzate a non perseguire le vittime di attività illecite che sono
state costrette a compiere. Inoltre l'articolo 5 prevede la
cooperazione internazionale per la prevenzione e l'eliminazione del lavoro
forzato e l'articolo 7 sopprime le disposizioni transitorie della
Convenzione. Il Protocollo affronta settori del diritto
dell'UE che sono già soggetti ad un avanzato grado di regolamentazione. Nelle sue disposizioni sulla prevenzione del
lavoro forzato, il Protocollo tratta aspetti contemplati dalla politica sociale
dell'UE, per la quale il diritto dell'Unione stabilisce norme minime in materia
di condizioni di lavoro[2]. Nelle sue disposizioni sulla protezione delle
vittime e l'accesso ai mezzi di ricorso, il Protocollo tratta aspetti relativi
alla cooperazione giudiziaria in materia penale, per la quale il diritto
dell'UE stabilisce norme minime in materia di lotta contro la tratta e diritti
delle vittime[3]. Alcune parti del Protocollo inoltre
interagiscono con la libera circolazione dei lavoratori[4] e con le norme in
materia di asilo e immigrazione[5]. Il Protocollo interagisce inoltre con le norme
della politica commerciale comune, con gli accordi internazionali dell'UE e gli
strumenti commerciali e di cooperazione allo sviluppo che rimandano alle norme
fondamentali sul lavoro e alla ratifica e all'attuazione efficace delle
Convenzioni fondamentali dell'OIL da parte di paesi terzi e nell'UE. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Non pertinente. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Il Protocollo è un accordo internazionale
vincolante, soggetto a ratifica e collegato alla Convenzione. Esso crea
obblighi giuridici applicabili agli Stati che lo ratificano e può essere
ratificato solo dagli Stati che hanno ratificato la Convenzione ad esso
collegata. In sede OIL si ricorre ad un protocollo per
rivedere parzialmente o integrare una Convenzione, onde adeguarla a condizioni
mutate e renderla più pertinente. L'articolo 19, paragrafo 4, della
Costituzione dell'OIL sull'adozione e la ratifica delle convenzioni si applica
anche ad un protocollo. In linea con la giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE)[6]
e più in particolare quella in materia di conclusione e ratifica di una
Convenzione dell'OIL[7],
gli Stati membri non sono in misura di decidere di ratificare il Protocollo al
di fuori del contesto delle istituzioni dell'UE, in quanto parti del Protocollo
rientrano in settori di competenza dell'UE. Tuttavia, l'UE in quanto tale non può
ratificare un protocollo dell'OIL poiché in base alle norme dell'OIL solo gli
Stati possono essere parti di tali protocolli. Dal momento che l'oggetto del presente
Protocollo rientra in parte nelle competenze dell'UE e in parte in quelle degli
Stati membri, le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono adottare le
misure necessarie per collaborare alla ratifica del Protocollo e all'attuazione
degli impegni derivanti da detto Protocollo[8]. Nel corso dell'ultimo decennio, il Consiglio
ha già autorizzato gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'UE,
cinque convenzioni dell'OIL, parti delle quali rientravano in settori di
competenza dell'UE[9]. In riferimento al Protocollo, la
regolamentazione è in fase avanzata in relazione ai diversi aspetti della lotta
alla tratta degli esseri umani, della protezione delle vittime e delle
politiche del lavoro contemplati dal Protocollo, al punto che gli Stati membri
non sono più in grado di operare al riguardo come Stati sovrani nei confronti
di parti esterne[10].
L'articolo 82, paragrafi 2 e 153, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la principale base
giuridica per la legislazione UE nella materia ed è più dettagliata dei
principi generali stabiliti nel Protocollo. Non sussiste alcuna incompatibilità tra le
disposizioni del Protocollo e i requisiti minimi in tali settori previsti dall'acquis
dell'UE. In linea con l'articolo 19, paragrafo 8,
della Costituzione dell'OIL, il Protocollo fissa norme minime. L'acquis
dell'UE adotta lo stesso approccio. Ciò significa che il diritto dell'UE può
essere più rigoroso delle norme dell'OIL e viceversa[11]. Le proposte di decisione del Consiglio autorizzeranno
perciò gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'UE, quelle parti del
Protocollo che rientrano in settori di competenza dell'UE, raccomandando loro
di impegnarsi a farlo entro la fine del 2016. Le proposte di decisione del Consiglio si basano
da un lato sull'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, in combinato
disposto con l'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, che costituisce la
principale base giuridica del diritto dell'UE per la cooperazione giudiziaria
in materia penale con riferimento alla lotta alla tratta di esseri umani e ai
diritti delle vittime, e dall'altro sull'articolo 153, paragrafo 2,
secondo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218,
paragrafo 6, del TFUE, che costituisce la principale base giuridica del
diritto dell'UE per la protezione e il miglioramento delle condizioni di
lavoro, con riferimento alla prevenzione del lavoro forzato. Il Protocollo persegue più obiettivi tra loro
inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta
rispetto all'altro. In particolare, il Protocollo mira a garantire condizioni
di lavoro decorose, da un lato, e a proteggere le vittime del lavoro forzato od
obbligatorio e a sanzionare i responsabili, dall'altro. Esso deve pertanto
fondarsi sia sull'articolo 82, paragrafo 2, che
sull'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), del
TFUE. Non è possibile adottare un'unica decisione sulla base di una duplice
base giuridica qualora le procedure previste da ciascuna base giuridica siano
incompatibili l'una con l'altra[12].
Tale è il caso di specie, in considerazione del fatto che le questioni inerenti
alla cooperazione giudiziaria in materia penale non vincolano la Danimarca, il
che comporta una divergenza di diritti di voto in seno al Consiglio. Di
conseguenza sono necessarie due distinte decisioni del Consiglio. Per quanto riguarda l'obiettivo di proteggere
le vittime del lavoro forzato od obbligatorio e di sanzionare i responsabili,
l'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE costituisce l'unica base
giuridica su cui dovrebbe fondarsi la presente proposta. È vero che il
Protocollo prende in considerazione anche lo status in materia di soggiorno
delle vittime del lavoro forzato od obbligatorio, nella misura in cui ciò è
necessario per consentire a tali vittime di disporre di adeguati ed efficaci
mezzi di ricorso (cfr., in particolare, l'articolo 4 del Protocollo).
Tuttavia, tale questione in relazione all'articolo 79 del TFUE è solo
accessoria, mentre la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani
e la protezione le vittime di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del
TFUE[13]
sono identificabili quali scopi e componenti dominanti. La Commissione ricorda in tale contesto che il
14 aprile 2014, a norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
del TFUE, ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del
Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati e le direttive di negoziato
concernenti un protocollo che integra la Convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro n. 29 sul lavoro forzato, del 1930, in occasione
della 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro
[COM(2014)238 del 14.4.2014]. La Commissione ricorda inoltre che tale
raccomandazione è stata discussa nel corso di riunioni del gruppo di lavoro del
Consiglio del 5 maggio, del 14 maggio e del 16 maggio 2014, e che, nonostante i
numerosi tentativi di giungere ad una soluzione accettabile, alla riunione del
Coreper del 23 maggio 2014 è stato deciso di non dare ulteriore seguito alla
questione e, pertanto, di non sottoporre il progetto di decisione al Consiglio
per adozione. Di conseguenza, la Commissione ha rilasciato la seguente
dichiarazione riportata nel verbale del Coreper: "La Commissione ricorda l'obbligo di
leale cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in tutte le circostanze.
L'assenza di queste decisioni condurrà ad una situazione non conforme con i
trattati, in quanto legalmente gli Stati membri non sono liberi di assumere
impegni giuridici su questioni di competenza dell'Unione nei negoziati
internazionali al di fuori del contesto di decisioni dell'Unione. La
Commissione valuterà le misure appropriate da adottare al riguardo. La
Commissione ricorda la necessità che siano rispettate le competenze
dell'Unione, al fine di evitare eventuali incompatibilità tra l'acquis
dell'Unione e gli strumenti dell'OIL oggetto dei negoziati e che gli Stati
membri agiscano nell'interesse dell'UE presso l'OIL." La Commissione osserva poi che, malgrado la
mancata adozione di tale progetto di decisione, gli Stati membri hanno portato
avanti i negoziati e hanno adottato, in seno all'OIL, il Protocollo del 2014
della Convenzione sul lavoro forzato. Considerata l'importanza del Protocollo
del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato, la Commissione in questa sede
avanza la proposta, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE,
di autorizzare gli Stati membri a ratificare detto Protocollo, agendo
congiuntamente nell'interesse dell'Unione. La Commissione evidenzia al contempo
che questa proposta non può in alcun modo essere considerata come un'accettazione
da parte della Commissione della legittimità della procedura che ha condotto
all'adozione di detto protocollo in seno all'OIL. 2014/0258 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare,
nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione
sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per
quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[14], considerando quanto segue: (1) L'Unione europea promuove la
ratifica delle convenzioni internazionali sul lavoro che sono state
classificate dall'Organizzazione internazionale del lavoro come aggiornate, per
contribuire agli sforzi dell'Unione europea volti a promuovere i diritti umani
e condizioni di lavoro dignitose per tutti, nonché ad eradicare la tratta degli
esseri umani sia all'interno che all'esterno dell'Unione. La protezione dei
principi e diritti fondamentali nel lavoro ne costituisce un elemento essenziale. (2) Parti del Protocollo del 2014
della Convenzione sul lavoro forzato (1930) dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL), di seguito "il Protocollo", rientrano nelle
competenze dell'Unione a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del
TFUE. Inoltre, alcune norme del Protocollo sono già contemplate dall'acquis
dell'UE nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale[15]. (3) Di conseguenza gli Stati
membri non possono assumere impegni in relazione a tali parti al di fuori del
contesto delle istituzioni dell'Unione europea[16]. (4) L'articolo 19,
paragrafo 4, della Costituzione dell'OIL, sull'adozione e la ratifica
delle convenzioni, si applica per analogia ad un protocollo, che è un accordo
internazionale vincolante, con riserva di ratifica e collegato ad una
convenzione. (5) Poiché solo gli Stati possono
essere parti del Protocollo, l'Unione europea non può ratificarlo. (6) È pertanto necessario che gli
Stati membri siano autorizzati a ratificare il Protocollo, agendo
congiuntamente nell'interesse dell'Unione europea, per le parti di competenza
dell'Unione europea, a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE. (7) L'articolo 82,
paragrafo 2, del TFUE costituisce l'unica base giuridica su cui
dovrebbe fondarsi la presente decisione. È vero che il Protocollo prende in
considerazione anche lo status in materia di soggiorno delle vittime del lavoro
forzato od obbligatorio, nella misura in cui ciò è necessario per consentire a
tali vittime di disporre di adeguati ed efficaci mezzi di ricorso (cfr., in
particolare, l'articolo 4 del Protocollo). Tuttavia, tale questione in
relazione all'articolo 79 del TFUE è solo accessoria, mentre gli obiettivi
di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE sono identificabili
quali scopi e componenti dominanti. (8) A norma degli
articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca,
allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la Danimarca è vincolata dalla presente decisione, né è
soggetta alla sua applicazione nei settori della cooperazione giudiziaria in
materia penale. (9) Il Regno Unito e l'Irlanda
sono vincolati dalla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e dalla
direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato, e partecipano pertanto
all'adozione della presente decisione. (10) Le disposizioni del progetto
di Protocollo diverse dalle disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria
in materia penale saranno l'oggetto di una decisione adottata parallelamente
alla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare
il Protocollo della Convenzione sul lavoro forzato (1930) dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, per le parti che rientrano nella competenza
conferita all'Unione dall'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE. Articolo 2 È opportuno che gli Stati membri adottino
tutte le misure necessarie a depositare quanto prima, e preferibilmente entro
il 31 dicembre 2016, i loro strumenti di ratifica del Protocollo
presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Articolo 4 Nella presente
decisione, per "Stato membro" si intende qualsiasi Stato membro ad
eccezione della Danimarca. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli
esseri umani 2012-2016, COM(2012) 286 del 19.6.2012. [2] Comprese la direttiva 91/533/CEE relativa
all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ("dichiarazione
scritta"), la direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite
agenzia interinale, nonché le direttive che disciplinano la salute e la
sicurezza sul lavoro, tra le quali la direttiva quadro 89/391/CEE, la
direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro, la direttiva 94/33/CEE
sulla protezione dei giovani sul lavoro e la direttiva 92/85/CEE sulla
tutela della maternità. [3] Direttiva 2011/36/UE ("contro la
tratta"); direttiva 2012/29/UE ("diritti delle vittime"). [4] Articolo 45 del TFUE e regolamento n. 492/2011
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione. [5] Direttiva 2004/81/CE ("titolo di soggiorno per
le vittime") e direttiva 2009/52/CE ("sanzioni nei confronti dei
datori di lavoro"). Anche la direttiva 2008/115/CE
("rimpatrio"), la direttiva 2011/98/UE ("permesso unico")
e la direttiva 2014/36/UE ("lavoratori stagionali") sono interessate
da alcune disposizioni del Protocollo e della relativa raccomandazione. [6] Sentenza AETS della Corte di giustizia nella
causa 22/70 del 31 marzo 1971, Racc. 1971, pag. 263;
cfr. anche l'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, che codifica tali
principi. [7] Parere 2/91 della Corte di giustizia del
19 marzo 1993 relativo alla convenzione n. 170 sulle sostanze
chimiche, Racc. 1993, pag. I-1061. [8] Parere 2/91 della Corte di giustizia, punti 36, 37 e 38. [9] Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2005, che
autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea,
la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, relativa ai
documenti d'identità dei marittimi (Convenzione n. 185),
GU L 136 del 30.5.2005, pag. 1;
decisione del Consiglio, del giugno 2007, che autorizza gli Stati membri a
ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione sul lavoro
marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
(GU L 161 del 22.6.2007, pag. 63);
decisione del Consiglio, del 7 giugno 2010, che autorizza gli Stati membri a
ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione sul lavoro nella
pesca – 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n.
188), GU L 145 dell'11.6.2010;
decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che autorizza gli Stati membri a
ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione in materia di
sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 170)
(2014/52/UE);
decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che autorizza gli Stati membri a
ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione sul lavoro
dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 189)
(2014/51/UE). [10] Parere 2/91 della Corte di giustizia,
punti 25 e 26. [11] Parere 2/91 della Corte di giustizia, punto 18. [12] Cfr., recentemente, la sentenza della Corte di giustizia
dell'11 giugno 2014, causa C-377/12, punto 34. [13] Cfr, in particolare, la direttiva 2012/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato,
basata sull'articolo 82, paragrafo 2 del TFUE, e la direttiva
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011,
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime, basata sull'articolo 82, paragrafo 2, e
sull'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. L'articolo 1,
paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 2,
lettere a) e c), l'articolo 3 e l'articolo 4,
paragrafi 1 e 2, del Protocollo sono di diretta rilevanza per le
materie disciplinate da tali direttive. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] Diverse disposizioni contenute nel Protocollo sono disciplinate
dalla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della
tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ("direttiva contro la
tratta di esseri umani") e dalla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
("diritti delle vittime"). [16] Corte di giustizia, causa 22/70, Commissione contro Consiglio
("AETR") Racc. 1971, pag. 263, punto 22,
parere 2/91 ("OIL"), Racc. 1993, pag. I‑1061,
punto 26, e causa C‑45/07, Commissione contro Repubblica
ellenica Racc. 2009 pag. I‑ 701, punto 31.