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Document 52014PC0257

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

/* COM/2014/0257 final - 2014/0135 (NLE) */

52014PC0257

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea /* COM/2014/0257 final - 2014/0135 (NLE) */


RELAZIONE

1) Contesto della proposta

110 || · Motivazione e obiettivi della proposta. Contesto generale L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio adottata nel giugno 2009 che autorizzava l'avvio dei negoziati. L'accordo è stato firmato il 2 dicembre 2010.

120 || Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Croazia si impegna ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale. Ai fini dell'adesione al summenzionato accordo con la Georgia, si applica la procedura semplificata. Pertanto dovrebbe essere firmato un protocollo in conformità a tale procedura e all'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il protocollo prevede gli adeguamenti linguistici necessari dell'accordo in seguito all'adesione della Croazia.

130 || · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni del protocollo sostituiscono o integrano le disposizioni dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

140 || · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione L'accordo con la Georgia è stato il primo accordo globale sul trasporto aereo firmato con un importante partner nel settore del trasporto aereo nella regione del Caucaso e costituisce parte integrante del quadro della politica estera dell'Unione in materia di aviazione definita dalla comunicazione della Commissione COM(2005)79: "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" e recentemente riveduta dalla comunicazione della Commissione COM(2012)556: "La politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future" e dalle relative conclusioni del Consiglio.

2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

|| · Consultazione delle parti interessate

211 || Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto Non pertinente.

212 || Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Non pertinente.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

305 || · Sintesi delle misure proposte Il protocollo prevede le modifiche necessarie da apportare all'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013.

310 || · Base giuridica Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

4) Incidenza sul bilancio

409 || Nessuna.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

570 || · Spiegazione dettagliata della proposta Il Consiglio è invitato ad approvare la firma del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

2014/0135 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 14 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso "il protocollo").

(2)       Tali negoziati sono stati conclusi positivamente il 5 dicembre 2013.

(3)       È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(4)       In conformità a quanto disposto nel suo articolo 3, paragrafo 2, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.           La firma del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

2.           Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio stabilisce gli strumenti di pieno potere che autorizzano la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo a firmare lo stesso, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, in conformità a quanto disposto nel suo articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dalla data in cui è firmato da entrambe le parti, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

PROTOCOLLO

che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

la Repubblica di Croazia,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

L'UNGHERIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL REGNO DI SPAGNA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (in appresso gli "Stati membri"),

L'UNIONE EUROPEA,

da un lato, e

e la Georgia,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo sullo spazio aereo comune firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, da una parte, e dalla Georgia, dall'altra, il 2 dicembre 2010 (in appresso "l'accordo").

Articolo 2

Il testo dell'accordo in lingua croata, che è allegato al presente protocollo, fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

Articolo 3

1.         Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, se il protocollo viene approvato dalle parti dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, esso entra in vigore, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo, un mese dopo la data dell'ultima nota trasmessa nell'ambito di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

2.         Il presente protocollo si applica su base provvisoria a decorrere dalla data in cui è firmato dalle parti.

Articolo 4

Fatto a...., in duplice copia, il... 2014…in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, georgiana, greca, inglese, italiano, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER GLI STATI MEMBRI                                                   PER LA GEORGIA

PER L'UNIONE EUROPEA

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