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Document 52014PC0257
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, and provisional application of a Protocol amending the Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
/* COM/2014/0257 final - 2014/0135 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea /* COM/2014/0257 final - 2014/0135 (NLE) */
RELAZIONE 1) Contesto della proposta 110 || · Motivazione e obiettivi della proposta. Contesto generale L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio adottata nel giugno 2009 che autorizzava l'avvio dei negoziati. L'accordo è stato firmato il 2 dicembre 2010. 120 || Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Croazia si impegna ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale. Ai fini dell'adesione al summenzionato accordo con la Georgia, si applica la procedura semplificata. Pertanto dovrebbe essere firmato un protocollo in conformità a tale procedura e all'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il protocollo prevede gli adeguamenti linguistici necessari dell'accordo in seguito all'adesione della Croazia. 130 || · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni del protocollo sostituiscono o integrano le disposizioni dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. 140 || · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione L'accordo con la Georgia è stato il primo accordo globale sul trasporto aereo firmato con un importante partner nel settore del trasporto aereo nella regione del Caucaso e costituisce parte integrante del quadro della politica estera dell'Unione in materia di aviazione definita dalla comunicazione della Commissione COM(2005)79: "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" e recentemente riveduta dalla comunicazione della Commissione COM(2012)556: "La politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future" e dalle relative conclusioni del Consiglio. 2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto || · Consultazione delle parti interessate 211 || Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto Non pertinente. 212 || Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Non pertinente. 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 305 || · Sintesi delle misure proposte Il protocollo prevede le modifiche necessarie da apportare all'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013. 310 || · Base giuridica Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione. 4) Incidenza sul bilancio 409 || Nessuna. 5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 570 || · Spiegazione dettagliata della proposta Il Consiglio è invitato ad approvare la firma del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma. 2014/0135 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un
protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per
tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
e l'articolo 218, paragrafo 5, visto l'atto di adesione della
Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della
Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 14 settembre 2012, il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione
e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un
protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per
tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in
appresso "il protocollo"). (2) Tali negoziati sono stati
conclusi positivamente il 5 dicembre 2013. (3) È opportuno che il protocollo
sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua
conclusione in una data successiva. (4) In conformità a quanto
disposto nel suo articolo 3, paragrafo 2, il protocollo dovrebbe
essere applicato in via provvisoria, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La firma del protocollo che
modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione
della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione
e dei suoi Stati membri, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo. 2. Il testo del protocollo è
accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il segretariato generale del Consiglio
stabilisce gli strumenti di pieno potere che autorizzano la persona o le
persone indicate dal negoziatore del protocollo a firmare lo stesso, fatta
salva la sua conclusione. Articolo 3 Il protocollo è applicato in
via provvisoria, in conformità a quanto disposto nel suo articolo 3,
paragrafo 2, a decorrere dalla data in cui è firmato da entrambe le parti,
in attesa della sua entrata in vigore. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno
dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente PROTOCOLLO che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e
i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto
dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL
BELGIO, LA REPUBBLICA DI
BULGARIA, la Repubblica di Croazia, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA
CECA, IL REGNO DI
DANIMARCA, LA REPUBBLICA DI
ESTONIA, LA REPUBBLICA DI
FINLANDIA, LA REPUBBLICA
FRANCESE, LA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA
ELLENICA, L'UNGHERIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA
ITALIANA, LA REPUBBLICA DI
LETTONIA, LA REPUBBLICA DI
LITUANIA, IL GRANDUCATO DI
LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI
PAESI BASSI, LA REPUBBLICA DI
POLONIA, LA REPUBBLICA
PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA
SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI
SLOVENIA, IL REGNO DI
SPAGNA, IL REGNO DI
SVEZIA, IL REGNO UNITO DI
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti del
trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e Stati membri dell'Unione europea (in appresso gli "Stati membri"),
L'UNIONE EUROPEA,
da un lato, e e la Georgia, dall'altro, vista l'adesione
della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013, HANNO CONVENUTO
QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Repubblica di
Croazia è parte dell'accordo sullo spazio aereo comune firmato dall'Unione
europea e dai suoi Stati membri, da una parte, e dalla Georgia, dall'altra, il 2
dicembre 2010 (in appresso "l'accordo"). Articolo 2 Il testo dell'accordo
in lingua croata, che è allegato al presente protocollo, fa fede alle stesse
condizioni delle altre versioni linguistiche. Articolo 3 1. Il
presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure
interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo.
Tuttavia, se il protocollo viene approvato dalle parti dopo la data di entrata
in vigore dell'accordo, esso entra in vigore, a norma dell'articolo 29,
paragrafo 1, dell'accordo, un mese dopo la data dell'ultima nota trasmessa
nell'ambito di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che confermi
l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in
vigore. 2. Il
presente protocollo si applica su base provvisoria a decorrere dalla data in
cui è firmato dalle parti. Articolo 4 Fatto a...., in
duplice copia, il... 2014…in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone,
finlandese, francese, georgiana, greca, inglese, italiano, lettone, lituana,
maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola,
svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. PER GLI STATI
MEMBRI PER LA GEORGIA PER L'UNIONE
EUROPEA