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Document 52014PC0203
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Republic of Tunisia on the general principles for the participation of the Republic of Tunisia in Union programmes
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione
/* COM/2014/0203 final - 2014/0118 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione /* COM/2014/0203 final - 2014/0118 (NLE) */
RELAZIONE Tra le numerose misure della politica europea
di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la
transizione nel vicinato dell'Unione europea figura l'apertura graduale di
determinati programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da
detta politica. La Commissione tratta questo aspetto strategico in modo più
esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all'impostazione
generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica
europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari[1]. Il Consiglio ha approvato tale impostazione
nelle conclusioni del 5 marzo 2007[2].
Sulla base della comunicazione e delle proprie
conclusioni, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla
Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità
palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco,
Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro
partecipazione ai programmi comunitari[3].
Il Consiglio europeo del giugno 2007[4] ha ribadito l'importanza
fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato
dei lavori[5],
che era stata presentata al Consiglio il 18 e il 19 giugno 2007, e le relative
conclusioni del Consiglio.[6]
La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei
pertinenti protocolli aggiuntivi. La comunicazione congiunta della Commissione e
dell'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento"[7], avallata dalle
conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l'intenzione
dell'UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell'UE. Finora sono stati firmati protocolli con
Armenia, Georgia, Israele, Giordania, Moldova, Marocco e Ucraina. Nel dicembre 2013 la Tunisia si è detta
interessata a partecipare all'ampia varietà di programmi aperti ai paesi
partner della politica europea di vicinato. Il testo del protocollo negoziato
con la Tunisia è allegato alla presente decisione. La Commissione presenta una proposta di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. Quest'ultimo
contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione della
Tunisia ai programmi dell'Unione. Le disposizioni standard che vi figurano
saranno applicate a tutti i partner della politica europea di vicinato con cui
devono essere conclusi simili protocolli. A norma dell'articolo 218, paragrafo 6,
lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si chiederà al
Parlamento europeo di esprimere parere conforme in merito alla conclusione del
protocollo. La Commissione presenta contemporaneamente una
proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione
provvisoria del protocollo. Si invita il Consiglio ad adottare la seguente
proposta di decisione. 2014/0118 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra,
riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui
principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi
dell'Unione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218,
paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo[8], considerando quanto segue: (1) Il protocollo dell'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra,
riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui
principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi
dell'Unione (in appresso "il protocollo") è stato firmato a nome dell'Unione
il ... (2) L'obiettivo del protocollo è
stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano alla Tunisia di
partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal
protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e
tecnica che consente l'accesso all'assistenza, soprattutto finanziaria, che l'Unione
deve prestare a norma dei suoi programmi. Tale quadro si applica unicamente ai
programmi dell'Unione i cui atti giuridici istitutivi consentono la
partecipazione della Tunisia. La firma e l'applicazione provvisoria del
protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie
politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati
all'atto d'istituire i programmi. (3) È opportuno approvare il
protocollo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra,
riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui
principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi
dell'Unione (in appresso "il protocollo")[9]. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a
nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo
10 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri ad essere vincolati dal protocollo. La data di entrata in vigore del protocollo
sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del
Segretariato generale del Consiglio. Articolo 3 La Commissione è
autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni
specifiche applicabili alla partecipazione della Tunisia a un determinato
programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. La Commissione
informerà al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio. Articolo
4 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] COM(2006) 724 def. del 4 dicembre 2006. [2] Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni
esterne del 5 marzo 2007. [3] Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la
Commissione a negoziare protocolli […], doc. 10412/07. [4] Conclusioni della Presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno
2007, doc. 11177/07. [5] Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori dal
titolo "Rafforzamento della politica europea di vicinato", doc. 10874/07. [6] Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della
politica europea di vicinato adottate dal Consiglio (Affari generali e
relazioni esterne) il 18 giugno 2007, doc. 11016/07. [7] COM(2011) 303 def. del 25 maggio 2011. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] ALLEGATO
PROTOCOLLO
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra,
riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui
principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi
dell'Unione
L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione", da una parte, e la REPUBBLICA TUNISINA, in appresso " la
Tunisia", dall'altra, in appresso
denominate congiuntamente "le Parti" considerando
quanto segue: (1) La Tunisia ha concluso un
accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e la Tunisia, dall'altra (in appresso "l'accordo"),
entrato in vigore il 1° marzo 1998. (2) Il Consiglio europeo tenutosi
a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della
Commissione relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le
conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004. (3) In numerose altre occasioni
il Consiglio ha adottato conclusioni a favore di tale politica. (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio
ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale e globale esposta
nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 (COM(2006) 724
def.), per consentire ai paesi partner della politica europea di vicinato di
partecipare in funzione dei loro meriti, e qualora le basi giuridiche lo
consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari. (5) La Tunisia ha espresso il desiderio
di partecipare a una serie di programmi dell'Unione. (6) Le modalità e le condizioni
specifiche relative alla partecipazione della Tunisia a ciascun programma
specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione
e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la
Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione, e la Tunisia, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Tunisia è
autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione
aperti alla partecipazione della Tunisia a norma delle pertinenti disposizioni
di adozione di tali programmi. Articolo 2 La Tunisia fornisce
un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea
corrispondente ai programmi specifici cui partecipa. Articolo 3 I rappresentanti
della Tunisia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che
riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al controllo dei
programmi ai quali la Tunisia contribuisce finanziariamente. Articolo 4 Alle iniziative e ai
progetti presentati dai partecipanti della Tunisia si applicano, per quanto
possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri
per i programmi in questione. Articolo 5 Le modalità e le
condizioni specifiche relative alla partecipazione della Tunisia a ciascun
programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di
relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un accordo
tra la Commissione europea e le autorità tunisine competenti, sulla base dei
criteri stabiliti nei programmi in questione. Qualora la Tunisia
chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato
programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno
strumento europeo di vicinato, o conformemente a qualsiasi analogo regolamento
che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Tunisia l'assistenza
esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali la Tunisia beneficia dell'assistenza
dell'Unione dovranno essere stabilite nel quadro di una convenzione di
finanziamento. Articolo 6 Ciascuna convenzione
conclusa a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il
controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le
indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio
europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la
loro autorità. Occorre adottare disposizioni
dettagliate in materia di controllo e audit finanziario, misure amministrative,
sanzioni e recupero che permettano di conferire alla Commissione europea, all'Ufficio
europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a
quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti
nell'Unione. Articolo 7 Il presente
protocollo relativo a un accordo quadro è applicabile fintantoché rimane in
vigore l'accordo euromediterraneo. Il presente
protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive
procedure. Ciascuna Parte può
denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte
contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data
della notifica. L'estinzione del
presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle Parti non incide
sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli
articoli 5 e 6. Articolo 8 Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con
scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del
protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione della Tunisia ai programmi
dell'Unione. Articolo 9 Il presente
protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato
sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle
condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Tunisia. Articolo 10 In
attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via
provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con
riserva dell'espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presente
protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui
le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto
espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Articolo 11 Il presente protocollo forma parte integrante
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra. Articolo 12 Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua
bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese,
croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba, ciascun
testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles,
Per l'Unione europea
Per la Repubblica tunisina