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Document 52014JC0034

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

/* JOIN/2014/034 final - 2014/0271 (NLE) */

52014JC0034

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate /* JOIN/2014/034 final - 2014/0271 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio[1] tutti i capitali e le altre risorse finanziarie detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Iugoslavia devono essere sequestrati ed è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di tali persone, elencate all’allegato I del regolamento.

(2) Con decisione […] del Consiglio, il Consiglio ha abrogato la posizione comune 2000/696/PESC. Il Consiglio ha deciso che non sussistono motivi per continuare ad applicare tali misure restrittive poiché le persone elencate all’allegato non rappresentano più una minaccia al consolidamento della democrazia.

(3) L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di abrogare il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio con effetto immediato.

2014/0271 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione […] del Consiglio[2] che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate,

vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio[3] tutti i capitali e le altre risorse finanziarie detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Iugoslavia devono essere sequestrati ed è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di tali persone, elencate all’allegato I del regolamento.

(2) Con decisione […] del Consiglio[4], il Consiglio ha abrogato la posizione comune 2000/696/PESC[5]. Il Consiglio ha deciso che non sussistono motivi per continuare ad applicare tali misure restrittive poiché le persone elencate all’allegato non rappresentano più una minaccia al consolidamento della democrazia.

(3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2488/2000 con effetto immediato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Regolamento (CE) n. 2488/2000 del 10 novembre 2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relative a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 (GU L 287 del 14.11.2000, pag.19).

[2]               […]

[3]               Regolamento (CE) n. 2488/2000 del 10 novembre 2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relative a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 (GU L 287 del 14.11.2000, pag.19).

[4]               […]

[5]               Posizione comune 2000/696/PESC, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1)

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