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Document 52014IP0045

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2014 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua l'accordo europeo concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne (COM(2014)0452 — 2014/2860(RSP))

GU C 274 del 27.7.2016, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/31


P8_TA(2014)0045

Orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2014 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua l'accordo europeo concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne (COM(2014)0452 — 2014/2860(RSP))

(2016/C 274/05)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Consiglio che attua l'accordo europeo concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne (COM(2014)0452),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2,

visto l'accordo concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne,

vista la richiesta congiunta contenuta nell'accordo in cui si invita la Commissione ad attuarlo in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, in conformità dell'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE,

visto l'articolo 101, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.

considerando che l'articolo 155, paragrafo 1, del TFUE dà la possibilità alle parti sociali a livello dell'Unione, se queste lo desiderano, di avviare un dialogo che può condurre a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi;

B.

considerando che l'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE prevede la possibilità che siano attuati accordi conclusi a livello dell'Unione, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;

1.

si compiace del fatto che, sebbene l'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE non preveda la consultazione del Parlamento in merito a richieste presentate alla Commissione dalle parti sociali, la Commissione abbia presentato la sua proposta al Parlamento, chiedendogli di comunicare il proprio parere alla Commissione e al Consiglio;

2.

accoglie con favore il fatto che l'accordo concluso dalle parti sociali e la proposta della Commissione prevedano soltanto requisiti minimi, lasciando agli Stati membri e/o alle parti sociali la libertà di adottare misure che siano più favorevoli ai lavoratori nel settore interessato;

3.

raccomanda l'adozione della direttiva del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle parti sociali.


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