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Document 52014DC0168
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Long-Term Financing of the European Economy
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea
/* COM/2014/0168 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea /* COM/2014/0168 final */
1. Introduzione
1.1 Contesto
economico La crisi
economica e finanziaria ha influenzato la capacità del settore finanziario di
incanalare fondi verso l’economia reale, in particolare verso l’investimento a
lungo termine. La pesante dipendenza dall’intermediazione bancaria, combinata
con la riduzione della leva finanziaria delle banche e la riduzione della
fiducia degli investitori, ha ridotto il finanziamento di tutti i settori dell’economia.
L’Unione ha agito con determinazione per invertire questa tendenza e
ristabilire le condizioni necessarie per livelli sostenibili di crescita e
investimento. Le finanze pubbliche sono state risanate e sono state poste in
essere procedure volte a migliorare il coordinamento delle politiche di
bilancio ed economiche. La BCE ha agito con fermezza per ristabilire la fiducia
dei mercati, e la creazione dell’Unione bancaria ha contribuito a ridurre la
frammentazione finanziaria e a ristabilire la fiducia nell’area dell’euro. Per trarre
vantaggi da questi miglioramenti occorrono investimenti a lungo termine su cui
possa fondarsi una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Essenziale
per garantire che l’Europa proceda su un sentiero di crescita sostenibile sarà
la capacità del sistema finanziario di incanalare fondi verso gli investimenti
a lungo termine. 1.2 Fabbisogno
di finanziamento a lungo termine Il finanziamento
a lungo termine presenta alcune caratteristiche fondamentali[1]:
finanzia attività produttive
che sostengono la crescita riducendo i costi, diversificando i mezzi di
produzione e creando posti di lavoro in modo intelligente, sostenibile e
inclusivo;
comporta pazienza, in quanto
gli investitori tengono conto dei risultati e dei rischi dei loro
investimenti a lungo termine, anziché delle fluttuazioni dei prezzi a
breve termine. Quest’ottica di lungo termine agisce dunque in senso
anticiclico e contribuisce alla stabilità finanziaria;
comporta impegno, in quanto
gli investitori tengono conto di aspetti di più lungo termine, quali le
questioni ambientali, sociali e di governance, nelle loro strategie di
investimento.
Le
infrastrutture e le PMI danno un contributo fondamentale alla crescita
sostenibile. Infrastrutture di alta qualità migliorano la produttività del
resto dell’economia, favorendo la crescita e agevolando l’interconnessione del
mercato interno. Il fabbisogno di investimenti per le reti infrastrutturali dei
trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni rilevanti a livello dell’UE è
stimato in mille miliardi di euro di qui al 2020[2]. Si
renderanno necessari significativi investimenti anche nel capitale umano[3] e nella
R&S, nelle nuove tecnologie e nell’innovazione, nell’ambito della strategia
Europa 2020 e del pacchetto “clima ed energia” 2030[4]. Le
PMI rappresentano circa due terzi dell’occupazione e quasi il 60% del valore
aggiunto dell’UE; danno un contributo significativo alla crescita del PIL in
virtù del loro peso complessivo nonché della capacità di innovare, crescere e
creare occupazione. Il clima d’incertezza
e avversione al rischio creato dalla crisi finanziaria ed economica ha inciso
sia sulla domanda che sull’offerta di finanziamenti. Dal lato della domanda, si
è assistito alla riduzione della domanda da parte delle PMI, dei partenariati
pubblico-privato e di altri progetti di investimento che necessitano di
finanziamenti a lungo termine, il che porta a un livello sub-ottimale di
investimento e finanziamento a lungo termine. Dal lato dell’offerta, la crisi
ha determinato un aumento dell’avversione al rischio e la conseguente
preferenza per la liquidità che, sommata alla riduzione della leva finanziaria,
ha inciso sulla capacità dell’economia di finanziarsi tramite strumenti a lunga
scadenza. I livelli sub-ottimali di finanziamento a lungo termine riflettono
anche fallimenti di mercato e inefficienze nella catena dell’intermediazione[5]. Affrontare tali
questioni è una priorità per l’Europa. La capacità dell’economia di rendere
disponibili finanziamenti a lungo termine, rafforzando la competitività dell’economia
e dell’industria europee, dipende dalla sua capacità di incanalare il risparmio
tramite un settore finanziario aperto, sicuro e competitivo. Essenziali a tal
fine sono la certezza del diritto e la fiducia degli investitori. 1.3 Libro
verde e consultazione pubblica sul finanziamento a lungo termine Il 25 marzo 2013
la Commissione Europea ha adottato un Libro verde sul finanziamento a lungo
termine, avviando un ampio dibattito sui diversi fattori che determinano la
capacità dell’economia europea di attrarre i fondi occorrenti per sostenere e
accelerare la propria ripresa. Il Libro verde mirava a esaminare come si
possano indirizzare più efficacemente i risparmi di governi, imprese e famiglie
verso l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno di investimenti a lungo termine. La
consultazione basata sul Libro verde è stata accolta molto positivamente dalle
parti interessate e ha ricevuto 292 risposte fornite da tutti i segmenti dell’economia[6]. Le
parti interessate hanno a grande maggioranza sostenuto che è necessario
ampliare le fonti di finanziamento a lungo termine in Europa, riconoscendo
peraltro l’importante ruolo che le banche continueranno a svolgere,
specialmente a favore delle PMI. Pur sottolineando la grande importanza di un
contesto normativo ben definito e stabile, molte parti interessate hanno
altresì segnalato l’esigenza che le riforme della regolamentazione siano meglio
calibrate, in modo da tenere conto degli obiettivi di finanziamento a lungo
termine. 1.4 Altre
iniziative europee e internazionali Il dibattito sul
finanziamento a lungo termine ha suscitato una vasta eco in ambito europeo e
internazionale. Il comitato economico e finanziario ha istituito un gruppo di
esperti di alto livello, il quale ha pubblicato la sua relazione nel dicembre
2013[7], focalizzata
sui temi delle PMI e delle infrastrutture. Il Parlamento europeo ha adottato il
26 febbraio 2014 una risoluzione[8]
riguardante il finanziamento a lungo termine dell’economia europea. Tale risoluzione
comprende molte questioni trattate nella presente comunicazione. A
livello internazionale il G20 ha adottato nel settembre 2013 un piano di lavoro
sul finanziamento degli investimenti[9]
e ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare ulteriormente il
tema del finanziamento a lungo termine. L’OCSE ha sviluppato principi di alto
livello per gli investitori istituzionali che si impegnano in attività di
finanziamento a lungo termine[10]. *** In questo
contesto e sulla base della consultazione imperniata sul Libro verde, la
presente comunicazione presenta un insieme di azioni concrete. Sviluppare e
diversificare le modalità di finanziamento dell’investimento a lungo termine è
un compito complesso e multidimensionale, che non può essere affrontato con
azioni singole o con la “bacchetta magica”, ma soltanto con una molteplicità di
risposte e iniziative. Le azioni proposte nella presente comunicazione si
concentrano su i) la mobilitazione delle fonti private di finanziamento a lungo
termine, ii) il miglioramento dell’utilizzazione dei finanziamenti pubblici,
iii) lo sviluppo dei mercati dei capitali, iv) il miglioramento dell’accesso
delle PMI ai finanziamenti, v) il modo di attrarre finanziamenti privati nel
settore delle infrastrutture e vi) il miglioramento del contesto generale a
favore della sostenibilità dei finanziamenti. Oggi la
Commissione presenta anche, insieme alla presente comunicazione:
la
proposta di rivedere la direttiva relativa alle attività e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (IORP),
onde sostenere l’ulteriore sviluppo degli enti pensionistici aziendali o
professionali, che rappresentano un importante gruppo di investitori
istituzionali a lungo termine nell’UE;
una
comunicazione sul crowd funding, una fonte crescente di finanziamento
delle PMI.
2. Mobilitazione
delle fonti private di finanziamento a lungo termine
Importanza
cruciale rivestono il sostegno di forme responsabili di prestito bancario e la
promozione delle fonti non bancarie di finanziamento, quali gli investitori
istituzionali, compresi imprese di assicurazione, fondi pensionistici, fondi di
investimento tradizionali o alternativi, fondi o fondazioni sovrani: mentre le
banche continueranno a svolgere un ruolo significativo, la diversificazione dei
finanziamenti è importante nel breve periodo per accrescere la disponibilità di
finanziamenti, come pure nel lungo periodo per aiutare l’economia europea ad
affrontare meglio le crisi future. Banche
Nel
contesto del regolamento dei requisiti patrimoniali (CRR) e della direttiva sui
requisiti patrimoniali IV (CRD IV)[11]
che entrano gradualmente in applicazione a partire dal gennaio 2014, le
banche sono obbligate a detenere livelli più elevati di capitale, migliorando
così la propria capacità di assorbire perdite potenziali. L’appropriatezza dei
requisiti previsti dal CRR per il finanziamento a lungo termine sarà valutata
dalla Commissione in due fasi, nel 2014 e nel 2015. Le
banche saranno altresì assoggettate a nuovi requisiti di gestione della
liquidità per consentire loro di assorbire improvvisi shock di liquidità. Anche
se probabilmente questa misura accrescerà la fiducia nel sistema finanziario,
si è affermato che il rafforzamento delle norme in materia di liquidità può
avere un impatto sulla capacità delle banche di concedere prestiti a lunga
scadenza. L’attuazione del coefficiente di copertura della liquidità (LCR, un
coefficiente di liquidità con un orizzonte temporale di un mese) in Europa e le
discussioni internazionali in corso sulla definizione del coefficiente netto di
finanziamento stabile (NSFR, un coefficiente di liquidità con un orizzonte
temporale di un anno) devono trovare il giusto equilibrio fra l’esigenza di
migliorare la resistenza del settore bancario agli shock di liquidità e quella
di evitare restrizioni eccessive sulla trasformazione delle scadenze, che
scoraggiano il finanziamento a lungo termine[12].
Inoltre il CRR prevede la graduale attuazione dell’LCR e dispone che la
presentazione di qualsiasi proposta legislativa relativa all’NSFR debba essere
preceduta da un lungo periodo di osservazione. Le
riforme del sistema bancario e, in particolare, la creazione dell’Unione
bancaria sono cruciali per il ripristino della fiducia nel settore finanziario
e per la riduzione dell’attuale frammentazione del mercato che incide in
particolare sul finanziamento delle PMI. Una volta completate queste riforme, i
mutuatari e gli investitori beneficeranno di un mercato più ampio, più spesso e
soggetto a forme migliori di regolamentazione e vigilanza. Anche la
recente proposta di riforma strutturale del settore bancario europeo[13] riveste
importanza, giacché mira a salvaguardare attività finanziarie essenziali, quali
la concessione di prestiti all’economia, separandole dalle rischiose attività
di negoziazione. Ciò porrà inoltre un freno alle attuali pratiche di
sovvenzionamento incrociato delle attività di negoziazione per mezzo dei
depositi, accrescendo così gli incentivi delle banche a prestare all’economia
reale. Azioni
La
Commissione preparerà le relazioni sull’appropriatezza dei requisiti di
cui al CRR relativi al finanziamento a lungo termine entro il 2014[14] e
il 2015[15].
Nel preparare l’atto delegato
relativo all’LCR[16]
(previsto per la prima metà del 2014) e la calibrazione finale dell’NSFR[17],
la Commissione terrà pienamente conto dell’esigenza di non limitare
indebitamente il finanziamento a lungo termine da parte delle banche.
Inoltre ci si dovrà avvalere dell’intero periodo di monitoraggio previsto
dal CRR per ovviare alle potenziali conseguenze non intenzionali della
nuova normativa in materia di liquidità per gli investimenti a lungo
termine.
Imprese
di assicurazione Gli
investitori istituzionali, quali le imprese di assicurazioni, sono fornitori
appropriati di finanziamenti a lungo termine. Per quanto l’investimento degli
investitori istituzionali in attività meno liquide, come quelle collegate all’infrastruttura,
sia limitato, la ricerca di rendimenti più elevati in contesti di bassi tassi d’interesse
sta accrescendo la loro propensione verso tali attività. La
direttiva solvibilità II[18],
applicabile dal 1°gennaio 2016, abrogherà talune disposizioni esistenti
attualmente negli Stati membri che sono di ostacolo agli investimenti,
segnatamente per le classi di attività meno liquide. Le imprese di
assicurazione saranno libere di investire in qualsiasi tipo di attività nel
rispetto del principio della “persona prudente”, in base al quale dovrebbero essere
in grado di “identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e
comunicare adeguatamente”[19]
i rischi associati a tali attività. Si
è affermato che il rafforzamento dei requisiti patrimoniali volto a catturare
tutti i rischi quantificabili, compreso il rischio di mercato (che non era
stato preso in considerazione nel regime solvibilità I vigente in precedenza)
può influenzare il comportamento e la prospettiva a lungo termine delle imprese
di assicurazione in quanto investitori istituzionali[20]. Per
questo motivo, nel settembre 2012 la Commissione ha chiesto all’Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
di esaminare se la calibrazione e la struttura dei requisiti patrimoniali
necessitino di qualche adeguamento, fatta salva l’efficacia prudenziale del
regime, specie per quanto concerne gli investimenti nelle infrastrutture, nelle
PMI e nelle imprese sociali (compresa la cartolarizzazione dei debiti
finalizzata a tali scopi). L’analisi dell’EIOPA è stata presentata nel dicembre
2013[21].
Essa raccomanda criteri volti a definire le cartolarizzazioni di alta qualità e
delinea un trattamento più favorevole di tali strumenti, alleggerendone i fattori
di stress[22].
Si tratta di un passo fondamentale del più ampio programma volto a favorire i
mercati della cartolarizzazione sostenibile (cfr. il paragrafo 4 sulla
cartolarizzazione). La Commissione terrà conto dell’ultima relazione dell’EIOPA
nel formulare i pertinenti atti delegati relativi alla direttiva solvibilità
II, compresi i possibili adeguamenti del trattamento di classi di attività
diverse dalla cartolarizzazione (infrastrutture, PMI e imprese sociali), di cui
all’originario mandato conferito all’EIOPA. Inoltre
la direttiva Omnibus II[23]
introdurrà nella direttiva solvibilità II misure destinate specificamente a
rafforzare gli attuali incentivi ad allineare le passività e le attività a
lungo termine e a detenere queste ultime fino alla scadenza. L’elenco delle
attività ammissibili ai fini dell’adeguamento dell’allineamento è stato
ampliato in modo da includervi fondamentali investimenti a lungo termine, come
l’emissione di obbligazioni per il finanziamento di progetti infrastrutturali. Azioni
La
Commissione intende adottare al più tardi nel settembre 2014 l’atto
delegato per la direttiva solvibilità II, compresa una serie di incentivi
atti a stimolare l’investimento a lungo termine delle imprese di
assicurazione.
Fondi
pensione I
fondi pensione sono investitori istituzionali con passività a lungo termine. In
quanto tali, sono investitori capaci di essere “pazienti”. La Commissione
apprezza che i fondi pensione si stiano orientando in misura crescente verso
investimenti alternativi, quali il private equity e il finanziamento delle
infrastrutture, per diversificare i portafogli ed ottenere rendimenti più
elevati[24].
La proposta IORP 2 adottata oggi potrebbe contribuire ad accrescere il volume
degli investimenti a lungo termine da parte dei fondi pensioni aziendali o professionali
limitando la possibilità degli Stati membri di restringere taluni tipi di
investimento a lungo termine. Oltre
ai fondi pensione aziendali o professionali, anche i prodotti pensionistici
personali sono suscettibili di favorire gli investimenti a lungo termine. Nel
novembre 2012 la Commissione ha invitato l’EIOPA a preparare un parere tecnico
sullo sviluppo di un quadro normativo a livello dell’UE per le attività e la vigilanza
degli schemi pensionistici personali[25].
Ciò darebbe l’opportunità di mobilitare una maggiore quantità di risparmio per
finanziare gli investimenti a lungo termine, favorendo così sia l’adeguatezza
del reddito pensionistico che la crescita economica. All’EIOPA è stato chiesto
di considerare almeno due approcci: i) sviluppare regole comuni per consentire
lo svolgimento di attività transfrontaliere degli schemi pensionistici
personali; oppure ii) sviluppare un 29° regime in cui le norme unionali non
sostituiscono quelle nazionali ma rappresentano un’alternativa facoltativa ad
esse. L’EIOPA ha fornito un rapporto preliminare sui prodotti pensionistici
personali nel febbraio 2014. Azioni
Nella
seconda metà del 2014 la Commissione chiederà all’EIOPA di fornire un
parere esauriente, mirato alla creazione di un mercato unico dei prodotti
pensionistici personali, onde mobilitare un volume potenzialmente maggiore
di risparmio legato ai fondi previdenziali personali e orientato al
finanziamento a lungo termine.
Conti
di risparmio privati Alcune
parti interessate hanno collaborato con gli autori del Libro verde a esaminare
i modi per accrescere i flussi transfrontalieri di risparmio, anche tramite l’introduzione
di un conto di risparmio unionale, volto a offrire un quadro standardizzato che
stimoli i risparmiatori a contribuire al finanziamento a lungo termine. Tale
esercizio prenderebbe innanzitutto in considerazione i modelli nazionali e ne
esaminerebbe alcuni aspetti, quali i tassi di remunerazione, la protezione nazionale
dei depositi, la complementarità rispetto ai regimi nazionali esistenti, la
raccolta dei fondi e i criteri di prestito. Azioni
Entro
la fine del 2014 i servizi della Commissione eseguiranno uno studio dei
possibili fallimenti di mercato e di altre carenze riguardanti i flussi
transfrontalieri di risparmio, fra cui una rassegna dei modelli di conti
di risparmio nazionali e una valutazione dell’opportunità di introdurre un
conto di risparmio unionale.
3. Utilizzare meglio i fondi pubblici Il
settore pubblico dà un contributo fondamentale alla formazione di capitale
lordo sotto forma di investimenti materiali e immateriali. È necessario
compiere ulteriori sforzi per garantire una maggiore trasparenza ed efficienza
nell’impiego dei fondi pubblici, per massimizzare il rendimento degli
investimenti pubblici, il loro contributo alla crescita e la loro capacità di
fare da leva per gli investimenti privati. Nel semestre europeo la Commissione
continuerà a controllare le politiche fiscali dell’UE-28, compresa la qualità
della spesa pubblica e la conformità con la procedura per i disavanzi
eccessivi. Occorre in aggiunta eseguire un’ampia disamina che comprenda anche l’attività
delle banche di promozione nazionali e delle agenzie di credito all’esportazione.
Banche
di promozione nazionali (NPB) Le
banche di promozione nazionali e regionali svolgono un ruolo importante nel
catalizzare il finanziamento di lungo termine, insieme a BEI/FEI e altre banche
multilaterali di sviluppo (MDB) come la BERS. In anni recenti esse hanno
accelerato le proprie attività, nell’intento di controbilanciare la contrazione
dei bilanci dei prestatori commerciali. Data la stabilizzazione della
situazione economica e la limitata capacità di prestito di tali istituzioni, è
necessario concentrarsi sui fallimenti di mercato e sulle operazioni a valore
aggiunto. Durante la consultazione sono stati auspicati l’aumento delle
iniziative congiunte UE/nazionali o multinazionali e la semplificazione delle
procedure di promozione della cooperazione e delle sinergie fra il bilancio
dell’UE e BEI/FEI, MDB e NPB, nonché un maggiore coinvolgimento delle NPB nelle
politiche dell’UE e nell’accesso ai fondi unionali. Tali politiche comprendono
l’ambiente, le esternalità in campo climatico, l’innovazione e lo sviluppo del
capitale sociale e umano. Inoltre la questione del coordinamento fra banche
multilaterali e NPB è stata ritenuta importante al fine di ottimizzare le
sinergie e le complementarità, e di evitare la sovrapposizione delle azioni e
la duplicazione dei finanziamenti. Azioni
Nel
2014 la Commissione emetterà una comunicazione riguardante le banche di
promozione, che fornirà orientamenti sui principi generali; su governance
e trasparenza, in quanto fattori fondamentali per garantire la fiducia
degli investitori e creare condizioni di finanziamento favorevoli; su aspetti
relativi alla vigilanza e alla regolamentazione; e sul ruolo delle NPB nel
coinvestimento e nella fornitura di fondi di bilancio dell’UE destinati a
sostenere le priorità della politica europea per il 2020 e oltre.
La
Commissione incoraggerà e controllerà la cooperazione delle NPB con
BEI/FEI e possibilmente con altre MDB, come richiesto dal Consiglio
europeo nel giugno 2013, e riferirà al Consiglio del dicembre 2014.
Agenzie
di credito all’esportazione Le
agenzie di credito all’esportazione sono sia investitori che
garanti/sottoscrittori del rischio cui è esposto il finanziamento a lungo
termine. In quanto tali, esse potrebbero svolgere un importante ruolo di
sostegno degli investimenti transfrontalieri nell’UE, nonché delle esportazioni
di beni capitali verso l’esterno. Si tratta di un’area in cui le tensioni inerenti
al rischio sovrano hanno un impatto immediato sul finanziamento a lungo
termine, specie nel caso delle garanzie a lungo termine. Azioni
I
servizi della Commissione pubblicheranno una relazione sul miglioramento
del coordinamento e della cooperazione fra gli attuali regimi nazionali di
credito all’esportazione.
4.
SVILUPPO DEI MERCATI EUROPEI DEI CAPITALI In
Europa occorre compiere sforzi per diversificare con apposite misure i canali
di finanziamento. I mercati dei capitali europei sono relativamente
sottosviluppati e attualmente risultano insufficienti a colmare il deficit di
finanziamento creato dalla riduzione della leva finanziaria. Occorrono anche strumenti
finanziari idonei a consentire ai mercati finanziari di svolgere un attivo ed
efficace ruolo di incanalamento dei fondi verso l’investimento a lungo termine,
compresi taluni strumenti finanziari innovativi atti a fronteggiare le
fondamentali sfide poste dalla crescita sostenibile in Europa, quali le
emissioni di obbligazioni a sostegno di progetti nel settore delle
infrastrutture, in campo climatico, e ad alto impatto sociale (si veda il
paragrafo 6). Mercati
azionari e mercati delle obbligazioni societarie Il finanziamento ad opera del
mercato dei capitali ha risentito significativamente della crisi, ma la
tendenza al declino risale agli anni ‘90. Rispetto al periodo anteriore al 1999
il numero delle offerte pubbliche iniziali (IPO) in Europa e negli USA è
diminuito di circa cinque volte[26].
Studi effettuati negli USA mostrano inoltre che il tempo che trascorre
mediamente prima del lancio dell’IPO è raddoppiato, passando da 4,8 anni all’inizio
degli anni ‘80 a oltre 9 anni a partire dal 2007[27]. Anche
tenendo conto della natura ciclica delle IPO queste tendenze sono preoccupanti,
specie per quanto concerne la creazione di posti di lavoro, giacché gli stessi
studi statunitensi mostrano che il 92% della crescita di un’impresa si verifica
successivamente all’IPO. L’istituzione da parte di varie associazioni di
mercato di una task force IPO che si occupa di tali questioni è un’iniziativa
positiva[28].
All’emissione di obbligazioni
societarie ricorrono grandi imprese provviste di rating, con obbligazioni di
valore nominale elevato acquistate da istituti finanziari. Negli ultimi anni
questo mercato è andato crescendo. Questi strumenti non sono però di regola
disponibili per le PMI e le società a media capitalizzazione, sebbene negli
ultimi anni siano stati creati diversi mercati di obbligazioni al dettaglio in
Germania (il mercato BondM lanciato nel 2010), nel Regno Unito (ORB
lanciato nel 2010), in Francia (IBO lanciato nel 2012) e in Italia (ExtraMOT
PRO lanciato nel 2013). Nonostante tali iniziative
nazionali, i mercati europei dei capitali, sia azionari che obbligazionari,
rimangono frammentati, non risultano sufficientemente attraenti per le PMI e le
società a media capitalizzazione, e finanziano bassi livelli di investimenti
transfrontalieri in titoli diversi dalle blue chips. Persistono importanti
ostacoli quali le differenze nelle normative in materia mobiliare e nel diritto
fallimentare. Azioni
L’atto
delegato della Commissione per la MiFID 2[29]
garantirà che i requisiti per i mercati di crescita delle PMI minimizzino
gli oneri amministrativi per gli emittenti in tali mercati, mantenendo al
tempo stesso elevati i livelli di protezione degli investitori. I
requisiti in questione comprenderanno la proporzione minima di PMI
emittenti in tali mercati, i criteri appropriati per l’ammissione alle
contrattazioni, le informazioni agli investitori e l’informativa
finanziaria.
I
servizi della Commissione eseguiranno uno studio per stabilire se, a
seguito dei miglioramenti introdotti dalla direttiva MiFID II per gli
strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di rischio, siano
necessarie ulteriori misure che consentano la creazione di un mercato
secondario liquido e trasparente per la contrattazione delle obbligazioni
societarie nell’UE.
La
Commissione valuterà le implicazioni e gli effetti delle norme di cui alla
direttiva sui prospetti entro la fine del 2015[30],
compresa la valutazione del regime di informativa proporzionato per le PMI
emittenti e per le imprese con ridotte capitalizzazioni di mercato.
La
Commissione valuterà se i criteri di ammissibilità stabiliti per gli
investimenti degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) possano essere estesi ai titoli quotati nei mercati di crescita
delle PMI che dimostrino di possedere certe caratteristiche di liquidità,
in vista dell’attuazione del quadro MiFID 2. Se anche i fondi di
investimento europei a lungo termine (ELTIF) debbano essere in grado di
investire nelle PMI quotate è una questione fondamentale attualmente
dibattuta nel contesto della proposta della Commissione relativa ai fondi
ELTIF[31].
La proposta della Commissione comprende già le PMI non quotate nell’ambito
delle classi di attività che sarebbero ammissibili a investimenti dei
fondi ELTIF.
Cartolarizzazione
Le
operazioni di cartolarizzazione consentono alle banche di rifinanziare i
prestiti aggregando attività e convertendole in titoli attraenti per gli
investitori istituzionali. Nella prospettiva delle banche, tali transazioni
sbloccano risorse di capitale, aumentando la capacità delle banche di espandere
i propri prestiti e finanziare la crescita economica. Per gli investitori
istituzionali tali titoli, se di dimensioni sufficienti, offrono l’opportunità
di investimenti liquidi in classi di attività in cui essi non investono
direttamente, ad esempio PMI o mutui ipotecari. In passato alcuni modelli
di cartolarizzazione erano regolamentati inadeguatamente. Le carenze di questi
modelli sono state identificate tempestivamente e affrontate nella conseguente
riforma finanziaria attuata dall’UE. I requisiti relativi alla conservazione di
una parte del rischio (“skin-in-the-game”) sono in essere nel settore bancario
unionale dal 2011 e sono stati estesi a tutti i settori finanziari.
Inoltre gli obblighi di divulgazione delle informazioni sono stati rafforzati
per consentire agli investitori di acquisire una conoscenza completa degli
strumenti in cui investono. Le
autorità stanno attuando molte azioni concrete per rendere più uniformi e
trasparenti le operazioni di cartolarizzazione, aumentando così la fiducia degli
investitori[32].
Occorre che le istituzioni e le agenzie dell’UE intensifichino la loro
cooperazione e sviluppino sinergie, ad esempio sotto il profilo della
standardizzazione dei moduli di segnalazione. Anche le iniziative guidate dall’industria,
quali l’attuazione delle norme in materia di etichettatura (labelling),
contribuiscono alla realizzazione di questi obiettivi. Nonostante tali misure, sinora
questo mercato non ha dato segni sostanziali di ripresa. Ciò dipende in gran
parte dallo stigma ancora associato a queste operazioni, nonché dalla loro
regolamentazione. Molte parti interessate hanno auspicato che si differenzino i
prodotti di cartolarizzazione per fini prudenziali, allo scopo di favorire lo
sviluppo di mercati della cartolarizzazione sostenibili. La relazione tecnica dell’EIOPA per la direttiva solvibilità II e la proposta della
Commissione di una riforma strutturale del settore bancario introducono una
differenziazione per i prodotti di cartolarizzazione di “alta” qualità. Azioni ·
La Commissione si adopererà
per differenziare i prodotti di cartolarizzazione di “alta” qualità, al fine di
assicurare coerenza fra i settori finanziari e di esplorare la possibilità di
una regolamentazione preferenziale compatibile con i principi prudenziali. La
Commissione considererà l’ipotesi di introdurre questo approccio nella
legislazione comunitaria pertinente per tutti i settori finanziari. La
Commissione terrà particolarmente conto dei possibili incrementi futuri della
liquidità di una serie di prodotti di cartolarizzazione, a seguito della loro
ulteriore differenziazione e standardizzazione. ·
La Commissione lavorerà inoltre insieme a organismi
internazionali di normazione, in particolare il comitato di Basilea e l’International
Organisation of Securities Commissions (IOSCO) per sviluppare e attuare norme
internazionali, specie in materia di conservazione del rischio, di
standardizzazione di alta qualità e di trasparenza, onde garantire coerenza ed
evitare il ricorso all’arbitraggio regolamentare. Obbligazioni
garantite Le obbligazioni garantite
costituiscono uno strumento standard di finanziamento sul mercato dei capitali
coperto da attività di buona qualità. Questo strumento offre agli investitori
sicurezza e liquidità rispetto ai titoli senior non garantiti, mentre gli
emittenti ne traggono vari benefici, quali l’efficienza in termini di costo e
la diversificazione del finanziamento. Benché varie norme dell’UE riguardino le
obbligazioni garantite, non esiste in materia un quadro normativo unico
armonizzato. In alcuni Stati membri non vigono norme pertinenti. Si è tuttavia
verificata una certa convergenza dovuta al fatto che i criteri di ammissibilità
per i regimi di requisiti patrimoniali preferenziali del settore bancario sono diventati
una norma di mercato ampiamente accettata[33]. Azioni ·
La Commissione rivedrà il trattamento delle
obbligazioni garantite di cui al CRR entro il 2014[34], nell’ottica
di costruire la base di un mercato europeo integrato di tali obbligazioni. La
revisione considererà la qualità creditizia, l’idoneità delle garanzie e la
trasparenza. Potrà altresì prendere in considerazione il rafforzamento della
vigilanza e gli aspetti connessi all’esecutività dei diritti di prelazione e
alla separazione delle attività in caso di fallimento. ·
Tenendo conto dei risultati della revisione
suddetta, i servizi della Commissione avvieranno uno studio sull’opportunità di
introdurre un quadro normativo unionale per le obbligazioni garantite. Collocamento
privato Il collocamento privato
può offrire un’alternativa al prestito bancario e all’emissione pubblica di
obbligazioni societarie, ed è potenzialmente in grado di ampliare il volume di
mezzi finanziari a disposizione delle imprese di dimensioni medie/grandi non
quotate e dei progetti infrastrutturali. Il contesto normativo esistente
consente il collocamento privato e taluni Stati membri hanno già sviluppato
tali mercati (ad esempio, il mercato “Schuldschein” in Germania e il mercato “Euro
PP” in Francia). L’offerta e la domanda relative a questo canale di finanziamento
stanno crescendo, come è evidenziato dalla crescita dei rispettivi mercati
esistenti nell’UE e dal numero di emittenti europei che accedono al mercato del
collocamento privato statunitense[35].
Su scala europea questa
attività non è però cresciuta. Fra i motivi vi sono la mancanza di
documentazione e di informazioni standardizzate sul merito creditizio degli
emittenti e la mancanza di liquidità nel mercato secondario. Poiché le
informazioni sul recupero crediti sono particolarmente importanti per gli
investitori in questi prodotti, anche le differenze esistenti nel diritto
fallimentare europeo sono state citate come ostacoli allo sviluppo di un più
ampio mercato transfrontaliero del collocamento privato. Azioni ·
I servizi della Commissione eseguiranno entro il
2014 uno studio volto a individuare i mercati del collocamento privato in
Europa in contrapposizione ad altre localizzazioni/pratiche, ad analizzare i
fattori determinanti del loro successo e a raccomandare politiche atte a
replicare tale successo su scala europea. Saranno anche valutati i potenziali
rischi relativi, poiché i mercati del collocamento privato sono, per
definizione, meno trasparenti dei mercati pubblici dei capitali e sono
altamente illiquidi. Lo studio si baserà sulla consultazione pubblica e sulla
valutazione d’impatto eseguita nel 2007/2008[36]. 5.
Migliorare l’accesso delle PMI al finanziamento A
causa della particolare dipendenza dal finanziamento bancario, le PMI hanno
risentito con particolare forza degli effetti della crisi. Esse trovano tuttora
difficile ottenere prestiti, specie nelle economie periferiche, in parte a
causa della frammentazione del settore bancario[37]. Una
questione cruciale per il finanziamento delle PMI è quella di agevolare la
transizione da start-up a PMI e poi a imprese a media capitalizzazione, il
cosiddetto “funding escalator”. Progredendo lungo il ciclo di vita, le
PMI si avvalgono di una combinazione di fonti finanziarie comprendenti il
credito bancario, il capitale proprio fornito da business angels, il venture
capital, i fondi di private equity e, in ultima istanza, i mercati dei
capitali. Per le PMI risulta spesso difficile passare da una combinazione di
fonti di finanziamento all’altra. Nella transizione da uno stadio di crescita
all’altro, le imprese si trovano solitamente di fronte a “deficit di
finanziamento” e “deficit di formazione”. Questa situazione prevale in
particolare nello stadio dell’avviamento e in quello della crescita, ed è in
parte dovuta al limitato finanziamento a mezzo di venture capital in Europa. Nel
2011 la Commissione ha adottato un piano di azione per il finanziamento delle
PMI. Molte di tali azioni sono state già eseguite, compresi l’adozione di
misure regolamentari, programmi finanziari e iniziative di facilitazione. Una
rassegna dell’attuazione del piano di azione è fornita dal documento di lavoro
dei servizi della Commissione, che accompagna la presente comunicazione. Alcune
di tali azioni sono tuttora in fase di attuazione, come le iniziative volte ad
ovviare ai deficit di formazione e di informazione tramite la rete Enterprise
Europe Network. La futura rete, che diverrà operativa nel 2015[38],
fornirà alle PMI pareri e assistenza più ampi sull’accesso ai finanziamenti e
collaborerà strettamente con altri fornitori locali di servizi, quali
intermediari finanziari ed esperti contabili. A livello nazionale esistono vari
programmi di formazione, soprattutto per preparare le PMI all’accesso ai
mercati dei capitali (come il programma ELITE sviluppato da Borsa italiana)[39]. La
mancanza di informazioni adeguate, confrontabili, attendibili e prontamente
disponibili sul merito di credito delle PMI è un problema strutturale che viene
spesso citato come un ostacolo che ha tradizionalmente accresciuto la
dipendenza delle PMI dal finanziamento bancario locale. Nel novembre 2013 la
Commissione ha organizzato un workshop con la partecipazione di una
molteplicità di parti interessate per discutere le nuove pratiche e le nuove
iniziative nazionali private e pubbliche, al fine di trovare il modo per
migliorare le informazioni sulle PMI. Il workshop ha confermato che esistono
evidenti ostacoli all’accesso di investitori e fornitori di servizi finanziari
a informazioni attendibili, disponibili e comparabili sulle PMI nell’intera UE.
Tali ostacoli sono dovuti in parte alle profonde differenze esistenti nel grado
di informazione pubblica e della rispettiva divulgazione negli Stati membri,
legate soprattutto ai quadri giuridici nazionali. Azioni
Nel
2014 i servizi della Commissione eseguiranno una mappatura delle
legislazioni e delle pratiche unionali e nazionali che incidono sulla
disponibilità di informazioni creditizie relative alle PMI, al fine di
considerare possibili orientamenti dell’UE nei confronti delle società di
classificazione del merito creditizio e di valutare la fattibilità dell’armonizzazione/incremento
della comparabilità dei dati sulle PMI in Europa.
I
servizi della Commissione daranno inoltre nuovo impulso al dialogo fra le
banche e le PMI con l’obiettivo di migliorare le conoscenze finanziarie
delle PMI, in particolare per quanto riguarda il feedback dato dalle
banche sulle richieste di prestito. I servizi della Commissione valuteranno
anche le migliori pratiche sotto il profilo dell’aiuto fornito alle PMI ad
accedere ai mercati dei capitali.
6. Attrarre finanziamenti privati nel settore
delle infrastrutture nell’attuare Europa 2020 In
origine il finanziamento infrastrutturale era per lo più integrato a progetti d’investimento
di grandi dimensioni, quali reti stradali e ferroviarie, strutture per la
fornitura di energia e reti di trasmissione, nonché strutture nazionali di
telecomunicazioni. Il nuovo approccio adottato nell’ambito del meccanismo per
collegare l’Europa (CEF) e dei fondi strutturali e d’investimento europei
(fondi ESI) accentua la sostenibilità, l’efficienza energetica, l’innovazione,
l’interoperabilità e le connessioni di un’infrastruttura europea multimodale.
Ciò comporta uno spostamento verso la ferrovia e la gestione intelligente del
traffico nel settore dei trasporti, la generazione di energia a bassa emissione
di carbonio, l’efficienza energetica degli edifici e le connessioni nei settori
energetico e delle TIC. Molte parti interessate hanno sottolineato che l’Iniziativa
prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti (PBI)[40] dell’UE
costituisce un esempio positivo di buona pratica atta ad attrarre capitali
privati in progetti infrastrutturali; i servizi della Commissione stanno
valutando una serie di miglioramenti per la PBI e la possibile estensione di
questa soluzione ad altri settori infrastrutturali, compresi il trasporto
sostenibile, le fonti energetiche rinnovabili e le reti intelligenti. In
particolare si possono esaminare le modalità pratiche di un possibile
contributo dei fondi ESI in linea con i rispettivi regolamenti. In questo contesto la Commissione incoraggerà le
autorità aggiudicatrici in tutta l’UE a prendere in considerazione, ove sia
economicamente vantaggioso, il coinvolgimento del settore privato nell’esecuzione
di progetti infrastrutturali; incoraggerà altresì le autorità ad avvalersi di
analisi basate sul ciclo di vita completo e sul rapporto costi-benefici, e a
promuovere offerte basate su un ventaglio più ampio di opzioni di
finanziamento, in piena linea con le recenti modifiche delle direttive sugli
appalti pubblici. Anche la migliore disponibilità di informazioni e dati
trasparenti sui nuovi progetti dei partenariati pubblico privato (PPP) potrebbe
attrarre investitori istituzionali verso i progetti europei. Nonostante l’importanza dell’investimento in
infrastrutture, vi è una scarsa disponibilità di coerenti dati paneuropei sui
risultati dei prestiti che finanziano i progetti infrastrutturali. Nella
relazione alla Commissione del dicembre 2013 l’EIOPA ha segnalato la carenza di
dati come un ostacolo che impediva di eseguire le analisi necessarie per poter
raccomandare di abbassare la calibrazione dei requisiti patrimoniali per le
attività infrastrutturali. Le attività infrastrutturali hanno dimensioni
elevate e i campioni sono di conseguenza più piccoli di quelli dei tipici
prestiti a imprese. Le informazioni sono spesso di proprietà esclusiva di
banche ed equity sponsors e assoggettabili a clausole che le rendono
strettamente confidenziali. Mettendo questi dati a disposizione di un mercato
più ampio, oltre a contribuire ad ampliare la base degli investitori
istituzionali, si aiuterebbero le autorità di regolamentazione a esaminare l’opportunità
di adottare un regime prudenziale specifico per gli investimenti
infrastrutturali. Azioni
Nel 2014 i servizi della
Commissione valuteranno la possibilità di mettere a disposizione
volontariamente, possibilmente tramite un portale unico, le informazioni
esistenti sui piani e i progetti di investimenti infrastrutturali delle
autorità nazionali, regionali e municipali.
Nel 2014 i servizi della
Commissione valuteranno la fattibilità e le modalità pratiche sia della
raccolta e, ove possibile, della messa a disposizione di dati statistici
esaurienti e standardizzati sui prestiti al settore delle infrastrutture
presso un unico punto di accesso. Questo esercizio sosterrebbe il lavoro
svolto nel contesto dell’FSB e del G20 e potrebbe coinvolgere la BEI, la
BERS, le NPB e gli investitori istituzionali.
7.
Sostenere l’ampliamento del
quadro della finanza sostenibile La
capacità dell’economia di incanalare fondi verso il finanziamento a lungo
termine dipende altresì da una serie di fattori trasversali, compresi il
governo societario, il quadro contabile e il contesto fiscale e giuridico. Il
quadro economico e regolamentare generale riveste importanza sia per gli
investimenti interni che per quelli transfrontalieri. Governo
societario Le
modalità di gestione degli attivi possono svolgere un ruolo importante nel
finanziamento a lungo termine sotto due aspetti: l’allineamento degli incentivi
afferenti agli investitori istituzionali, ai gestori di attività e alle
imprese, che influiscono sulle rispettive strategie di lungo termine; e l’attenuazione
delle preoccupazioni suscitate dalla predilezione per il breve termine, dalla
speculazione e dal rapporto di agenzia. Molte
parti interessate, come pure un gran numero di studi e relazioni di natura
empirica, hanno sottolineato i potenziali benefici della partecipazione
finanziaria dei dipendenti (EFP) e della loro partecipazione azionaria (ESO) in
termini di aumento della produttività e della competitività, da un lato, e
della motivazione e della conservazione del personale dall’altro. Inoltre tali
programmi consentono alle imprese di poter contare su azionisti orientati e impegnati a lungo
termine. Esistono
inoltre sostanziali prove dell’importanza delle questioni ambientali, sociali e
di governance (ESG) per la sostenibilità di lungo termine della performance di
imprese e investitori la cui attività li coinvolge in tali questioni. La
Commissione ha già lavorato a diverse iniziative volte ad accrescere la
trasparenza societaria da parte delle imprese, quali la proposta di estendere
gli obblighi di informativa a questioni di natura non finanziaria[41]. Tuttavia
soltanto pochi investitori tengono conto delle questioni suddette (ESG) nel
formare i propri portafogli e certi investitori ritengono persino che integrare
tali fattori nelle proprie politiche sarebbe contrario al loro dovere di
fiduciari di massimizzare il rendimento a favore dei beneficiari. Azioni
La
Commissione prenderà in considerazione la possibilità di presentare una
proposta di revisione della direttiva sui diritti degli azionisti per
allineare meglio gli interessi di lungo termine di investitori
istituzionali, gestori di attività e imprese.
Nel
contesto del progetto pilota del Parlamento europeo su “Promozione della
proprietà e della partecipazione dei dipendenti”, nel 2014 la Commissione
procederà a valutare l’ESO in tutta l’UE, al fine di individuare i
problemi relativi all’attuazione transfrontaliera dei regimi EFP/ESO, e di
prospettare possibili azioni unionali per promuovere l’EFP e in
particolare l’ESO.
La
Commissione prenderà in considerazione la possibilità di emanare una
raccomandazione mirante a migliorare la qualità dell’informativa sul
governo societario, una relazione sull’incentivazione di investitori
istituzionali e gestori di attività a prestare maggiore attenzione alle
informazioni ambientali (ad esempio, l’impronta di carbonio e i rischi
climatici), nonché a quelle sociali e relative al governo societario
(ESG), nelle loro decisioni di investimento, nonché uno studio sui doveri
del fiduciario e la sostenibilità.
Principi
contabili Il
Libro Verde ha esaminato la questione di far quadrare l’accuratezza delle
informazioni fornite agli investitori con la presenza di incentivi sufficienti
a far sì che gli investimenti a lungo termine vengano mantenuti e gestiti. In
questo contesto la contabilità al fair value è stata criticata da varie parti
interessate poiché introduceva la volatilità di mercato nelle relazioni
finanziarie, favorendo così comportamenti orientati al breve termine. Molti
rispondenti hanno commentato l’importanza che il quadro concettuale dello IASB
riveste nel garantire che i futuri principi contabili siano sviluppati in modo
da non risultare pregiudizievoli per l’investimento a lungo termine. Essi hanno
anche sottolineato il riesame che lo IASB sta eseguendo in merito al
trattamento degli strumenti finanziari (IFRS 9). È
oggetto di valutazione il regolamento adottato nel 2002 relativo all’applicazione
di principi contabili internazionali (IAS), anche in merito alla questione se i
criteri di omologazione stabiliti nel 2002 siano ancora oggi adeguati e
sufficientemente robusti per l’Europa e se lo siano anche per il futuro[42]. Il
trattamento contabile delle PMI svolge un ruolo importante a tale riguardo. Molte
parti interessate hanno sollecitato la creazione di una versione semplificata
per le PMI quotate dell’intera serie di principi IFRS applicabili a tutte le
imprese quotate, pur riconoscendo che occorrono principi robusti per conservare
la fiducia degli investitori[43].
Inoltre un completo quadro contabile a sé stante per le PMI non quotate
potrebbe essere utile ai gruppi transfrontalieri. Oggi le PMI non quotate sono
soggette alle norme contabili nazionali basate sulla direttiva contabile dell’UE
rivista recentemente, che stabilisce i principi comuni basilari che gli Stati
membri devono applicare nel progettare i quadri contabili nazionali per le PMI
(si veda il documento di lavoro dei servizi della Commissione). Azioni
Nel
contesto dell’omologazione dell’IFRS 9 sottoposto a revisione, la
Commissione considererà se l’applicazione del criterio del fair value sia
appropriata per quel principio, in particolare per quanto concerne i
modelli di investimento aziendale a lungo termine.
La
Commissione inviterà lo IASB a considerare debitamente l’effetto che le
sue decisioni hanno sugli orizzonti temporali degli investitori, sia nel
caso degli specifici progetti per cui tale effetto è rilevante, sia nello
sviluppo del suo stesso quadro concettuale, prestando particolare
attenzione alla reintroduzione del concetto di prudenza.
Nel
valutare il regolamento IAS, nel corso del 2014 i servizi della
Commissione esamineranno con le parti interessate l’adeguatezza dei
criteri di omologazione, tenendo conto del fabbisogno dell’Europa di
finanziamenti a lungo termine.
Nel
2014 i servizi della Commissione indiranno una consultazione per esaminare
i) l’opportunità di introdurre un principio contabile semplificato
per il bilancio consolidato delle PMI quotate, e ii) l’utilità di un
quadro contabile completo a sé stante per le PMI non quotate, atto a
integrare la direttiva contabile dell’UE.
Contesto
fiscale e giuridico La
maggior parte dei sistemi europei (e internazionali) di tassazione delle
imprese privilegia il finanziamento tramite capitale di prestito rispetto al
finanziamento tramite capitale proprio, in quanto consente la deduzione delle
spese per interessi, mentre non esiste alcun analogo trattamento dei costi
della raccolta di capitale proprio. Questa preferenza del sistema fiscale per
il finanziamento tramite debito può indurre le imprese a contrarre volumi di
debito particolarmente elevati e può penalizzare le imprese innovative e le
start-up, che si finanziano tramite capitale di rischio. Questo punto ha
suscitato notevole interesse nel corso della consultazione pubblica. Per
quanto concerne il contesto giuridico del finanziamento a lungo termine le
discrepanze fra le normative nazionali in materia di insolvenza, sommate all’inflessibilità
di tali normative, danno luogo a costi elevati per gli investitori, bassi
rendimenti per i creditori e difficoltà per le imprese che svolgono attività
transfrontaliere o detengono proprietà in altri paesi dell’UE. Queste
inefficienze incidono sulla disponibilità di finanziamenti, come pure sulla
capacità delle imprese – in particolare delle PMI – di consolidarsi e crescere.
Esistono per di più ostacoli giuridici attinenti al trasferimento dei crediti, fattispecie
nota nel lessico giuridico come cessione dei crediti e comune a molte
operazioni di finanziamento transfrontaliero, quali la cartolarizzazione e il
factoring. L’assenza di una chiara regolamentazione a livello dell’UE[44]
genera incertezza riguardo alle norme giuridiche che si applicano alle cessioni
transfrontaliere di crediti. Azioni ·
La Commissione continuerà a incentivare gli
investimenti in equity, tramite le raccomandazioni specifiche per paese nel
processo del semestre europeo, in particolare per gli Stati membri il cui
regime di tassazione delle imprese favorisce notevolmente il finanziamento
tramite debito.
Come
stabilito nella sua raccomandazione del marzo 2014[45]
sui principi delle migliori pratiche che permettano ad imprese sostenibili
di ristrutturarsi in una fase precoce e di dare agli imprenditori falliti
una seconda opportunità, la Commissione rivedrà l’attuazione della
raccomandazione e valuterà l’opportunità di ulteriori misure.
·
Nel 2014 i servizi della Commissione pubblicheranno
una relazione sul diritto applicabile agli aspetti concernenti le terze parti
nella cessione di crediti.
8. Conclusione
Promuovere il
finanziamento a lungo termine è essenziale per la crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva dell’Europa. La presente comunicazione espone un ampio ventaglio di
iniziative su diversi fronti. Alcune si riferiscono alla legislazione vigente,
mentre altre sono di natura più propriamente esplorativa. Tutte intendono
migliorare la capacità del sistema di incanalare risorse verso gli investimenti
a lungo termine. La Commissione è
impegnata ad attuare il presente piano di azione. A tal fine si incontrerà
regolarmente, se del caso, con tutte le parti interessate. La Commissione
invita gli Stati membri e il Parlamento europeo a sostenere le iniziative
esposte nella presente comunicazione. [1] Termini introdotti
dall’OCSE in “Promoting Longer-Term Investment by Institutional Investors:
Selected Issues and Policies”, 2011, http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/48616812.pdf. [2] Connecting Europe
Facility: circa 500 miliardi di euro nei trasporti, 200 miliardi nel settore
energetico e 270 miliardi nelle reti a banda larga (http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/connecting/doc/connecting/2012-10-02-cef-brochure.pdf). [3] Cfr il pacchetto sugli
investimento sociali, COM (2013)83 del 20.2.2013. [4] Comunicazione relativa
al quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al
2030, http://ec.europa.eu/energy/doc/2030/com_2014_15_en.pdf. [5] Per una
spiegazione particolareggiata, cfr. il documento di lavoro dei servizi della
Commissione che accompagna il Libro verde sul finanziamento a lungo termine: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0076:FIN:EN:PDF. [6] Per un sommario particolareggiato
delle risposte non confidenziali, cfr.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/long-term-financing/docs/summary-of-responses_en.pdf. [7] http://europa.eu/efc/working_groups/hleg_report_2013.pdf [8] http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2175(INI)&l=en
[9] Cfr. http://en.g20russia.ru/news/20130906/782782178.html. [10] Cfr. http://www.oecd.org/finance/private-pensions/G20-OECD-Principles-LTI-Financing.pdf. [11] Regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e direttiva 2013/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle
imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. [12] Cfr
il considerando 100 del regolamento n. 575/2013. [13] COM/2014/043. [14] Articolo 505: Entro il
31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e
al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, in merito all’“adeguatezza
degli obblighi del presente regolamento alla luce della necessità di assicurare
livelli adeguati di finanziamento per tutte le forme di finanziamento a lungo
termine per l’economia, compresi progetti infrastrutturali critici nell’Unione
nel settore dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni”. [15] Articolo 516: Entro il
31 dicembre 2015 la Commissione presenta una relazione sull’impatto del
presente regolamento sullo stimolo agli investimenti a lungo termine
nell’infrastruttura a favore della promozione della crescita. [16] Articolo 460 del CRR. [17] Articolo 510, paragrafo
3 del CRR. [18] Direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilità II). [19] Articolo 132 della
direttiva solvibilità II. [20] I requisiti patrimoniali
sono soltanto uno dei fattori di decisione dell’investimento, insieme ai regimi
fiscali, ai principi contabili o alla scarsa esperienza degli assicuratori in
fatto di prodotti meno liquidi. [21] Cfr. https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/EIOPA-13-163/2013-12-19_LTI_Report.pdf. [22] Diversamente dal settore
bancario, i requisiti patrimoniali dipendono dal profilo di rischio di ciascun
assicuratore e sono molto più bassi dei fattori di stress, poiché il calcolo
non si basa esclusivamente sui fattori. I requisiti patrimoniali corrispondono
alla potenziale perdita degli assicuratori in condizioni di stress del mercato,
tenuto conto di una serie di fattori di attenuazione specifici di ciascuna
impresa di assicurazione (riduzione dei future bonus agli assicurati, crediti
d’imposta differiti, hedging, diversificazione del rischio fra più fonti,
ecc.). Sulla base dei più recenti studi d’impatto quantitativo a livello
europeo, la Commissione stima che i requisiti patrimoniali relativi alla
copertura del rischio di mercato di una tipica impresa di assicurazione vita
con passività a lungo termine siano da due a tre volte più bassi dei fattori di
stress per ciascun tipo di investimento. [23] Una direttiva proposta
nel 2011 (COM 2011/0008) per adattare la direttiva solvibilità II al nuovo
quadro normativo per le misure di esecuzione introdotto dal trattato di
Lisbona, nonché alla creazione dell’EIOPA. [24] Ad esempio, una recente
indagine OCSE relativa a 86 grandi fondi pensione e fondi di riserva pubblici
per le pensioni (http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/survey-large-pension-funds.htm)
ha trovato che soltanto l’1% delle attività era investito in strumenti non
quotati collegati a infrastrutture, contro il 12-15% collocato in altri
investimenti alternativi (il resto delle attività era investito in strumenti a
reddito fisso, liquidità e azioni quotate). [25] http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/docs/calls/072012_call_en.pdf [26] Le IPO di Regno Unito,
Germania, Francia, Italia e Spagna sono scese da circa 350 all’anno nel periodo
1996-2000 a circa 70 all’anno nel periodo 2008-2012 (cfr. OECD Working Paper
“Making Stock Markets Work to Support Economic Growth” http://www.oecd-ilibrary.org/governance/making-stock-markets-work-to-support-economic-growth_5k43m4p6ccs3-en).
Un calo analogo è stato registrato negli USA, da circa 500 IPO all’anno
anteriormente al 1999, a circa 100 nel periodo successivo al 1999 (cfr. http://www.sec.gov/info/smallbus/acsec/ipotaskforceslides.pdf). [27] Cfr. http://www.sec.gov/info/smallbus/acsec/ipotaskforceslides.pdf. [28] The Federation of European
Securities Exchanges (FESE), EuropeanIssuers and the European Private Equity
and Venture Capital Association (EVCA). See http://www.fese.eu/en/?inc=cat&id=8. [29] Secondo l’articolo 35
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati
degli strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2004/39/CE (MiFID 2) così
come formulata nel testo definitivo di compromesso. [30] Articolo 4 della
direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al
prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione
di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari
sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. [31] Cfr. ad esempio,
Parlamento europeo, Kratsa-Tsagaropoulou, progetto di relazione sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di
investimento europei a lungo termine. [32] Le principali iniziative
sono quelle previste dalle disposizioni legislative di cui al regolamento sulle
agenzie di rating del credito, che richiedono all’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di istituire un sito web pubblico
(CRA3, art. 8b), e dalla centralised European DataWarehouse (EDW) sponsorizzata
dalla BCE. [33] Le disposizioni incluse
nella CRD a partire dal 2006 e ora il CRR hanno già introdotto un’importante
armonizzazione per quanto concerne la serie di attività ammissibili a copertura
delle obbligazioni garantite. Anche per quanto concerne la trasparenza, il CRR
ha già fissato uno standard minimo. [34] Cfr. CRR articolo 503. [35] Nel 2012, 36 imprese
europee (fra le quali 11 di dimensioni particolarmente modeste, con ricavi
inferiori a 500 milioni di dollari) ricorsero al mercato USA del collocamento
privato, ottenendone quasi 20 miliardi di dollari. Cfr. http://www.thecityuk.com/research/our-work/reports-list/alternative-finance-for-smes-and-mid-market-companies/. [36] Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/investment/private_placement/index_en.htm. [37] Cfr. l’indagine della
BCE sull’accesso al finanziamento delle PMI nell’area dell’euro, da aprile 2013
a settembre 2013 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201311en.pdf?acff8de81a1d9e6fd0d9d3b38809a7a0.
Fra le PMI che domandano credito soltanto il 33% ottengono l’intero importo
richiesto in Grecia e soltanto il 50% in Spagna e in Italia (contro la media
del 65% nell’area dell’euro e l’87% in Germania). Si nota però qualche timido
segno di miglioramento: in Irlanda il 60% delle PMI riferisce di avere ottenuto
l’intero importo richiesto, contro il 30% del semestre precedente, mentre anche
in Spagna si segnala un aumento dal 40% al 50%. [38] Cfr.
il recente invito della Commissione a presentare proposte (http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm). [39] Cfr. http://elite.borsaitaliana.it/en. [40] Il PBI è uno strumento
di condivisione del rischio creato dalla Commissione e dalla BEI allo scopo di
consentire alle imprese beneficiarie di un progetto di finanziarlo emettendo
obbligazioni che siano attraenti per gli investitori di capitale di prestito
nei settori delle rete transeuropee dei trasporti (TEN-T), dell’energia (TEN-E)
e delle reti delle telecomunicazioni e della banda larga. [41] COM(2013) 207 [42] Cfr. la relazione di
Philippe Maystadt “Should IFRS Standards be More European?”, http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/governance/reform/131112_report_en.pdf. [43] L’organismo
internazionale di normazione contabile (IASB) ha sviluppato una serie di
principi semplificati, i cosiddetti IFRS per le PMI. Questi riguardano però le
imprese non quotate. [44] Attualmente il
regolamento CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Roma I) non regolamenta espressamente questo aspetto. [45] C(2014) 1500.