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Document 52014BP0057

    Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/005 FR/GAD, presentata dalla Francia) (COM(2014)0662 — C8-0226/2014 — 2014/2166(BUD))

    GU C 289 del 9.8.2016, p. 83–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 289/83


    P8_TA(2014)0057

    Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/005 FR/GAD — Francia

    Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/005 FR/GAD, presentata dalla Francia) (COM(2014)0662 — C8-0226/2014 — 2014/2166(BUD))

    (2016/C 289/16)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0662 — C8-0226/2014),

    visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

    visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

    vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

    vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

    vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0044/2014),

    A.

    considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

    B.

    considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

    C.

    considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione della gamma delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

    D.

    considerando che le autorità francesi hanno presentato la domanda EGF/2014/005 FR/GAD il 6 giugno 2014 a seguito del licenziamento di 744 lavoratori della GAD société anonyme simplifiée, società operante nel settore economico classificato alla divisione 10 della NACE Rev. 2 («Industrie alimentari»);

    E.

    considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

    F.

    considerando che le autorità locali della Bretagna non sono state coinvolte nella creazione dei servizi personalizzati (cellule de reclassement) per i lavoratori interessati, pur essendo responsabili della formazione professionale; considerando che i rappresentanti sindacali locali dei principali siti interessati non sono stati coinvolti nella negoziazione delle misure;

    1.

    rileva che le autorità francesi hanno presentato la domanda a titolo del criterio di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata presso i fornitori o i produttori a valle dell'impresa in questione;

    2.

    conviene con la Commissione che i criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatti e che, di conseguenza, la Francia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

    3.

    rileva che le autorità francesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 6 giugno 2014 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 24 ottobre 2014; si compiace che la Commissione abbia rispettato il termine ravvicinato di dodici settimane previsto dal regolamento FEG;

    4.

    osserva che, secondo le autorità francesi, la GAD, operante nel settore della macellazione e della lavorazione di carni, è stata stretta nella morsa di una duplice pressione sui prezzi: quella degli agricoltori, in difficoltà nel fronteggiare l'aumento del prezzo dei mangimi, e quella dei consumatori, alle prese con un reddito ridotto;

    5.

    conviene sul fatto che il calo del consumo di carni suine a seguito dell'aumento dei prezzi e di un deterioramento del potere d'acquisto dei consumatori sia legato alla crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 (4);

    6.

    ritiene che l'aumento dei prezzi degli alimenti per suini, che l'Unione importa in buona parte da altri continenti colpiti di recente da siccità, possa essere imputabile alla globalizzazione;

    7.

    ritiene che vi siano stati altri fattori a influire in modo rilevante sulle difficoltà della società, come ad esempio una concorrenza sleale nel mercato interno da parte di concorrenti che hanno abusato della direttiva sul distacco dei lavoratori (5) e l'assenza di un salario minimo dignitoso in tutti gli Stati membri;

    8.

    invita la Commissione a garantire parità di condizioni nel mercato interno nonché la coerenza della relativa legislazione e dei relativi strumenti;

    9.

    conclude che i fattori all'origine delle difficoltà finanziarie della GAD sono svariati, ma concorda sul fatto che la Francia abbia diritto a un contributo finanziario a titolo del FEG;

    10.

    rileva che, a tutt'oggi, il settore delle «Industrie alimentari» è stato oggetto di un'altra domanda FEG (6), anch'essa collegata alla crisi finanziaria ed economica globale;

    11.

    osserva che detti esuberi aggraveranno il problema della disoccupazione in Bretagna, dal momento che l'occupazione di questa regione dipende dal settore agroindustriale in misura maggiore rispetto alla media registrata in Francia (11 % in Bretagna contro il 5 % in media in Francia);

    12.

    rileva che, oltre ai 744 lavoratori in esubero nel periodo di riferimento, il numero totale di beneficiari ammissibili comprende anche 16 lavoratori licenziati dopo il periodo di riferimento di quattro mesi, il che porta il numero complessivo a 760 persone, e che il numero di beneficiari delle misure del FEG ammonta anch'esso a 760;

    13.

    rileva che il costo totale stimato della domanda in esame è pari a 1 530 000 EUR, di cui 30 000 EUR sono destinati all'esecuzione, e che il contributo finanziario a valere sul FEG ammonta a 918 000 EUR, ovvero il 60 % dei costi totali;

    14.

    valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità francesi abbiano deciso di erogare i servizi personalizzati ai lavoratori interessati già il 3 gennaio 2014, in anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto e persino rispetto alla domanda di contributo finanziario a titolo del FEG;

    15.

    osserva che le autorità francesi hanno segnalato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato dopo che il comitato aziendale centrale della GAD era stato informato, il 28 giugno 2013, che era previsto il taglio di 889 posti di lavoro nell'impresa;

    16.

    si rammarica, tuttavia, dell'insufficiente coinvolgimento delle autorità politiche e dei sindacati locali; propone che, nell'ambito di una futura revisione del regolamento FEG, sia inclusa una consultazione formale delle autorità politiche e dei sindacati locali nel fascicolo contenente la domanda di mobilitazione presentata dalle autorità nazionali alla Commissione; ritiene necessaria una maggiore integrazione del FEG nei programmi e nei processi di riconversione del tessuto economico locale;

    17.

    si compiace del fatto che i lavoratori sono già supportati mediante varie misure che li aiutano a trovare una nuova occupazione e che, al 20 maggio 2014, 108 lavoratori disponevano già di contratti di durata superiore ai sei mesi e altri 66 di contratti di durata inferiore ai sei mesi, mentre tre lavoratori avevano avviato un'attività in proprio e quasi tutti avevano scelto di rimanere nella regione;

    18.

    si rammarica che i servizi personalizzati da erogare consistano in un'unica azione che deve essere attuata da uno sportello unico (cellule de reclassement) che è gestito da due agenzie appaltatrici; rileva che la Francia chiede il finanziamento del FEG soltanto per lo sportello unico; esprime preoccupazione per l'importo contenuto dei fondi per lavoratore (circa 1 200 EUR); invita le autorità francesi a presentare un programma più ambizioso, che includa una più ampia gamma di misure, quali un centro di accoglienza e istruzione di pratiche, consulenza da parte di esperti esterni, seminari tematici, formazione, indennità di formazione e sovvenzioni per la creazione di imprese, nella domanda di mobilitazione del FEG che intendono presentare per gli altri siti della GAD di cui è prevista la chiusura;

    19.

    si attende che la Commissione e le autorità francesi seguano rigorosamente il principio secondo cui i pagamenti alle agenzie saranno effettuati a rate e in base ai risultati conseguiti;

    20.

    ritiene che il monitoraggio delle attività delle agenzie mediante relazioni scritte periodiche garantisca l'uso corretto dei fondi per offrire ai partecipanti un percorso professionale personalizzato, un numero sufficiente di proposte di lavoro e un orientamento per la creazione di imprese nell'ambito del sistema dello sportello unico;

    21.

    ricorda che i fondi devono essere destinati ad aiutare i lavoratori e in nessun caso a sostenere le agenzie;

    22.

    accoglie positivamente il fatto che le agenzie appaltatrici sono pagate secondo una scala definita in base ai risultati conseguiti;

    23.

    rileva che il 17,50 % dei lavoratori licenziati sono di età compresa tra i 55 e i 64 anni; osserva inoltre che questa fascia d'età è esposta a un più elevato rischio di disoccupazione di lunga durata e di esclusione dal mercato del lavoro; ritiene pertanto che questi lavoratori potrebbero avere esigenze particolari in termini di servizi personalizzati;

    24.

    accoglie positivamente il fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

    25.

    ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

    26.

    rileva che le autorità francesi non hanno chiesto fondi per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità;

    27.

    approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

    28.

    incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    29.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

    (3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (4)  Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

    (5)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.12.1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

    (6)  EGF/2014/001 EL/Nutriart, riferita a prodotti da forno.


    ALLEGATO

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/005 FR/GAD, presentata dalla Francia)

    (Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/876/UE.)


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