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Document 52014AP0113

    P7_TA(2014)0113 Adeguamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)0452 — C7-0197/2013 — 2013/0220(COD)) P7_TC1-COD(2013)0220 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

    GU C 285 del 29.8.2017, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 285/190


    P7_TA(2014)0113

    Adeguamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)0452 — C7-0197/2013 — 2013/0220(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria — prima lettura)

    (2017/C 285/30)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0452),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2013),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 (1),

    vista la lettera inviata dal Presidente del Comitato delle regioni al Presidente del Parlamento europeo in data 11 ottobre 2013,

    vista l'intesa comune sugli atti delegati, approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti,

    visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2), in particolare il punto 15 e l'allegato 1,

    vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (3),

    vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4),

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A7-0480/2013),

    A.

    considerando che la Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare l'adeguamento al nuovo quadro giuridico; che l'obiettivo annunciato consisteva nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli strumenti legislativi; che la Commissione ha presentato le proposte che soddisfano tale impegno, anche se molto più tardi del previsto,

    1.

    adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

    (2)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

    (3)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.

    (4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0127.


    P7_TC1-COD(2013)0220

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità per il legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo.

    (2)

    Le misure che possono essere interessate dalla delega dei poteri di cui all’articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE (3).

    (3)

    Occorre adattare all’articolo 290 TFUE gli atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.

    (4)

    Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

    (5)

    È di particolare importanza che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti giuridici adattati dal presente regolamento, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (6)

    Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dagli atti giuridici di cui all’allegato e partecipano pertanto all’adozione e applicazione del presente regolamento.

    (7)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Laddove gli atti giuridici elencati nell’allegato del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo l’articolo 2 del presente regolamento.

    Articolo 2

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

    3.   La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L’atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 3

    Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 104.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014.

    (3)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

    ALLEGATO

    Atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati

    1.

    Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (1)

    2.

    Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (2)

    3.

    Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (3)

    4.

    Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (4)

    5.

    Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (5).


    (1)   GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

    (2)   GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

    (3)   GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

    (4)   GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.

    (5)   GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.


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