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Document 52013PC0922
Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing the Shift2Rail Joint Undertaking
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce l’impresa comune Shift2Rail
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce l’impresa comune Shift2Rail
/* COM/2013/0922 final - 2013/0445 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce l’impresa comune Shift2Rail /* COM/2013/0922 final - 2013/0445 (NLE) */
INDICE RELAZIONE............................................................................................................................. 5 1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA............................................................................. 5 1.1........ Contesto generale......................................................................................................... 5 1.2........ Ragioni e obiettivi di un’impresa
comune nel settore ferroviario................................. 5 2........... RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CON
LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO................................................................................................................ 7 2.1........ Consultazione delle parti
interessate e ricorso al parere di esperti................................ 7 2.2........ Valutazione d’impatto.................................................................................................. 7 3........... ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA........................................................ 8 3.1........ Contenuto della proposta.............................................................................................. 8 3.2........ Base giuridica............................................................................................................... 8 3.3........ Sussidiarietà e proporzionalità...................................................................................... 8 4........... INCIDENZA SUL BILANCIO.................................................................................. 9 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce
l’impresa comune Shift2Rail............... 10 SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA.......................................................................... 23 1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA................................................... 23 1.1........ Titolo della proposta/iniziativa.................................................................................... 23 1.2........ Settori interessati alla struttura
ABM/ABB................................................................ 23 1.3........ Natura della proposta/iniziativa.................................................................................. 23 1.4........ Obiettivi...................................................................................................................... 23 1.5........ Motivazione della
proposta/iniziativa......................................................................... 23 1.6........ Durata e incidenza finanziaria.................................................................................... 23 1.7........ Modalità di gestione previste...................................................................................... 23 2........... MISURE DI GESTIONE.......................................................................................... 23 2.1........ Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni................................................ 23 2.2........ Sistema di gestione e di controllo............................................................................... 23 2.3........ Misure di prevenzione delle frodi e
delle irregolarità................................................. 23 3........... INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA. 23 3.1........ Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 23 3.2........ Incidenza prevista sulle spese..................................................................................... 23 3.2.1..... Sintesi dell’incidenza prevista sulle
spese................................................................... 23 3.2.2..... Incidenza prevista sugli stanziamenti
operativi.......................................................... 23 3.2.3..... Incidenza prevista sugli stanziamenti
di natura amministrativa.................................. 23 3.2.4..... Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale........................................ 23 3.2.5..... Partecipazione di terzi al
finanziamento..................................................................... 23 3.3........ Incidenza prevista sulle entrate................................................................................... 23 1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA................................................... 24 1.1........ Titolo della proposta/iniziativa.................................................................................... 24 1.2........ Settori interessati alla struttura
ABM/ABB................................................................ 24 1.3........ Natura della proposta/iniziativa.................................................................................. 24 1.4........ Obiettivi...................................................................................................................... 24 1.4.1..... Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa 24 1.4.2..... Obiettivo/obiettivi specifici e
attività ABM/ABB interessate.................................... 24 1.4.3..... Risultati e incidenza previsti....................................................................................... 25 1.4.4..... Indicatori di risultato e di
incidenza........................................................................... 25 1.5........ Monitoraggio e rendicontazione sulla
base dei dati relativi al progetto e ai pacchetti di lavoro e monitoraggio
della qualità degli elementi da fornire sulla base di una serie di criteri di
valutazione; monitoraggio della gestione del progetto al fine di verificarne la
qualità generale e la conformità al programma di lavoro strategico Motivazione
della proposta/iniziativa...................... 25 1.5.1..... Necessità da coprire nel breve e
lungo termine........................................................... 25 1.5.2..... Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea................................................ 25 1.5.3..... Insegnamenti tratti da esperienze
analoghe................................................................ 26 1.5.4..... Coerenza ed eventuale sinergia con
altri strumenti pertinenti.................................... 26 1.6........ Durata e incidenza finanziaria.................................................................................... 27 1.7........ Modalità di gestione previste...................................................................................... 27 2........... MISURE DI GESTIONE.......................................................................................... 28 2.1........ Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni................................................ 28 2.2........ Sistema di gestione e di controllo............................................................................... 28 2.2.1..... Rischi individuati........................................................................................................ 28 2.2.2..... Istituzione di un sistema di
controllo interno............................................................. 28 2.2.3..... Costi e benefici dei controlli....................................................................................... 28 2.2.4..... Livello previsto di rischio di
inadempimento............................................................. 29 2.3........ Misure di prevenzione delle frodi e
delle irregolarità................................................. 29 3........... INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA. 30 3.1........ Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 30 3.2........ Incidenza prevista sulle spese..................................................................................... 31 3.2.1..... Sintesi dell’incidenza prevista sulle
spese................................................................... 31 3.2.2..... Incidenza prevista sugli stanziamenti
operativi.......................................................... 33 3.2.3..... Incidenza prevista sugli stanziamenti
di natura amministrativa.................................. 34 3.2.3.1.. Sintesi......................................................................................................................... 34 3.2.3.2.. Fabbisogno previsto di risorse umane......................................................................... 36 3.2.4..... Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale........................................ 38 3.2.5..... Partecipazione di terzi al
finanziamento..................................................................... 38 RELAZIONE 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto
generale Gli obiettivi ambiziosi dell’UE in materia di
cambiamenti climatici, approvvigionamento energetico e ambiente fanno sì che
nei prossimi decenni il settore ferroviario debba farsi carico di una quota
significativa di una domanda di trasporti in costante crescita. Nel suo Libro
bianco del 2011 “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti”[1] la Commissione ha
sottolineato l’importanza di creare uno spazio ferroviario europeo unico per
rendere il sistema europeo dei trasporti maggiormente competitivo ed efficiente
sul piano delle risorse. Per queste ragioni la Commissione ha adottato le
proposte per il quarto pacchetto ferroviario[2]
con l’obiettivo di rimuovere i residui ostacoli di tipo amministrativo, tecnico
e normativo che frenano il settore ferroviario in termini sia di apertura del
mercato sia di interoperabilità. Tuttavia, l’obiettivo generale di creare un
mercato interno delle ferrovie e di rendere tale settore più efficiente e
attento alle esigenze dei clienti implica la necessità di adottare nuovi
approcci lungo tutta la catena di valore ferroviaria, nei modelli economici e
nei servizi e prodotti con un drastico aumento degli sforzi in materia di
ricerca e innovazione. Uno dei principali obiettivi del programma
quadro per la ricerca e l’innovazione “Orizzonte 2020” per il periodo
2014-2020 è rafforzare l’industria europea mediante azioni a sostegno della
ricerca e dell’innovazione in una serie di settori industriali fondamentali. In
particolare, il programma consente la creazione di partenariati
pubblico-privati (PPP) a sostegno di tali settori e in grado di contribuire a
vincere alcune delle principali sfide che l’Europa deve affrontare. Nel
contesto del suo “Pacchetto investimenti per l’innovazione” annunciato nel
luglio 2013[3],
la Commissione ha già formulato una serie di proposte legislative per i PPP da
istituire nell’ambito del programma quadro Orizzonte 2020 in forma di imprese
comuni finalizzate all’attuazione di iniziative tecnologiche congiunte in
diversi settori industriali. La presente proposta è pienamente in linea con l’approccio
delle imprese comuni dell’iniziativa tecnologica congiunta del pacchetto
investimenti per l’innovazione. 1.2. Ragioni
e obiettivi di un’impresa comune nel settore ferroviario Rivitalizzare il sistema ferroviario europeo,
e metterlo in condizione di competere alla pari con altri modi di trasporto, è
uno degli obiettivi principali della politica dei trasporti dell’UE. Le nuove
tecnologie possono apportare un grande contributo alla modernizzazione delle
ferrovie europee e alla riduzione dei loro costi operativi e infrastrutturali,
creando al contempo nuove opportunità per l’industria ferroviaria europea. Nei
decenni passati gli investimenti realizzati nella ricerca e innovazione delle
ferrovie dell’UE hanno consentito all’industria ferroviaria europea di
mantenere un ruolo guida a livello mondiale, in particolare grazie allo
sviluppo dei treni ad alta velocità, dell’ERTMS, dei sistemi di metropolitana
automatizzati, ecc. Tuttavia, uno studio recente della Commissione sulla
competitività dell’industria ferroviaria europea[4]
ha evidenziato che l’Asia sta rapidamente sottraendo all’Europa lo scettro di
più grande mercato delle forniture ferroviarie, in particolare grazie a un
notevole aumento degli investimenti nella ricerca e nell’innovazione in paesi
quali la Cina e la Corea. Allo stesso tempo la ricerca e l’innovazione nel settore
ferroviario soffrono di significative disfunzioni sistemiche e del mercato che
giustificano l’intervento pubblico. Tra esse si possono citare: ·
il livello elevato di adeguamento dei prodotti
dovuto alla diversità delle norme e dei quadri operativi nazionali; ·
l’assenza di un approccio sistemico all’innovazione
a causa della limitata, o poco coordinata, partecipazione di soggetti dell’intera
catena di valore ferroviaria e della complessità delle interfacce tra
sottosistemi ferroviari; ·
i limitati investimenti privati nella ricerca e
nell’innovazione e la scarsa diffusione sul mercato delle innovazioni a causa
dei ridotti margini operativi e dei problemi di finanziamento nell’intero ciclo
dell’innovazione; ·
gli elevati rischi finanziari dovuti all’intensità
di capitale degli investimenti e del lungo ciclo di vita dei prodotti. Alla luce di tali sfide si
propone un approccio coordinato dell’UE alla ricerca e all’innovazione nel
settore ferroviario mediante la creazione di un’impresa comune a sostegno del
completamento dello spazio ferroviario europeo unico e per incrementare la
competitività del settore ferroviario europeo in rapporto ad altri modi di
trasporto e dei concorrenti extraeuropei. Di seguito sono illustrati gli obiettivi generali della
impresa comune proposta per il settore ferroviario: ·
agevolare lo sviluppo di una visione comune e la
realizzazione di un’agenda strategica; ·
definire un approccio programmatico europeo alla
ricerca e all’innovazione al fine di fissare obiettivi di ampia portata che
permettano di coinvolgere tutti i partner potenziali; ·
creare una massa critica per garantire la portata e
le dimensioni richieste; ·
garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche
e private. Più nello specifico l’impresa comune,
sviluppando, integrando, dimostrando e convalidando soluzioni e tecnologie
innovative per il materiale rotabile, l’infrastruttura e i sistemi di gestione
del traffico, contribuirà ad accelerare e facilitare la diffusione sul mercato
di innovazioni tecnologiche che possano essere misurate sulla base dei seguenti
indicatori di prestazione quantificabili: ·
costi del ciclo di vita e competitività, definiti
in particolare come riduzione dei costi complessivi del trasporto ferroviario e
conseguente riduzione dei costi per gli utenti e dei sussidi pubblici che
gravano sui contribuenti; ·
capacità e domanda degli utenti, definite in particolare
come la frequenza di treni/metropolitane/tram disponibili ogni ora su un
percorso specifico come pure i fattori di carico in termini di passeggeri e le
opzioni per quanto riguarda il trasporto di merci;
·
l’affidabilità e la qualità del servizio, definite
in particolare come miglioramento della puntualità per rispondere a un’esigenza
in tal senso espressa dagli utenti delle ferrovie e aventi un impatto sugli
investimenti necessari al rinnovamento della flotta per l’acquisizione di
veicoli più affidabili. Questi progressi, inoltre, contribuiranno a
rimuovere i residui ostacoli tecnici che frenano il settore ferroviario in
termini di interoperabilità ed efficienza e a ridurre le esternalità negative
connesse con il trasporto ferroviario. Secondo studi del settore ferroviario, un
impegno finanziario coordinato, compreso tra 800 milioni e un miliardo di euro
nel campo della ricerca e dell’innovazione e nell’ambito di una ben definita
struttura di partenariato pubblico-privato, permetterebbe di ridurre fino al
50% i costi del ciclo di vita e di incrementare la capacità fino al 100% oltre
a consentire un aumento generale dell’affidabilità fino al 50% nei diversi
segmenti del settore ferroviario. 2. RISULTATI
DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO 2.1. Consultazione
delle parti interessate e ricorso al parere di esperti Sono state organizzate intense consultazioni
con le parti interessate. Il 28 giugno 2013 è stata avviata una consultazione
aperta su internet, che è continuata per 12 settimane fino al 19 settembre 2013
e ha permesso a tutte le parti interessate di formulare le proprie
osservazioni. La consultazione ha avuto 372 risposte, di cui 152 di singoli
cittadini e 220 di rappresentanti di organizzazioni e istituzioni. Le risposte
sono pervenute da 24 differenti paesi dell’UE e sono quindi estremamente
rappresentative dell’Unione europea nel suo complesso. Il 60% delle risposte è
pervenuto dai cinque paesi che ricevono attualmente la quota maggiore del
finanziamento UE per la ricerca nel settore ferroviario, ovvero Francia,
Spagna, Italia, Germania e Regno Unito. La maggior parte dei rispondenti è costituita
da imprese private (42%), seguite dagli organismi di ricerca e dalle università
(21,8%), dalle organizzazioni industriali e dalle camere di commercio (11,5%),
dalle PMI (10%) e dagli enti pubblici (5,5%). Tra gli altri rispondenti si
possono citare ONG, lavoratori autonomi e altri. I rispondenti provenivano
soprattutto dall’industria delle forniture ferroviarie (materiale rotabile,
componenti dei veicoli, costruzione e edilizia), mentre soltanto il 5% e il 4%
rispettivamente delle risposte sono pervenute dai gestori dell’infrastruttura e
dalle imprese ferroviarie. La consultazione online è stata integrata da
riunioni individuali con i rappresentanti del settore. Il 12 settembre 2013 è stata organizzata un’audizione
cui hanno preso parte 85 rappresentanti delle parti interessate. Informazioni
più dettagliate sul processo di consultazione figurano nell’allegato V della valutazione
dell’impatto. 2.2. Valutazione
d’impatto Il regolamento proposto è stato sottoposto
alla valutazione dell’impatto da parte della Commissione, che è riportata in
allegato alla proposta. La valutazione d’impatto ha analizzato differenti
opzioni per realizzare le future attività di ricerca e innovazione nel settore
ferroviario, tra cui la prosecuzione della ricerca collaborativa, la creazione
di un partenariato pubblico-privato contrattuale, la creazione di un
partenariato pubblico-privato istituzionale in forma di impresa comune o il
coordinamento delle attività di ricerca e innovazione da parte dell’Agenzia
ferroviaria europea. La valutazione d’impatto ha concluso che, nonostante i
tempi più lunghi necessari alla sua istituzione, la creazione di un’impresa
comune, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dalle imprese comuni
esistenti, garantisce la struttura di governance più adeguata per realizzare le
future attività di ricerca e innovazione nel settore ferroviario. I principali benefici di un’impresa comune
sono dati dal fatto che il coordinamento, la programmazione e l’esecuzione di
attività di ricerca e innovazione nel settore ferroviario ricadrebbero sotto la
responsabilità di un’unica e dedicata struttura amministrativa, garantendo così
una maggiore continuità e una minore frammentazione degli sforzi di ricerca e
innovazione. L’elaborazione di un piano strategico di lungo termine e di
articolati programmi di lavoro, in stretta cooperazione con tutti i soggetti
attivi sul mercato, garantirà la qualità e la pertinenza dei progetti futuri di
ricerca e innovazione a sostegno della competitività del settore ferroviario.
Il ruolo guida della Commissione garantirà inoltre che la strategia di ricerca
e innovazione sia coerente con gli obiettivi inerenti alla creazione di uno
spazio ferroviario europeo unico. La natura stabile dell’impresa comune e l’impegno
fermo, e giuridicamente vincolante, dell’UE e dei partner industriali
garantiranno un effetto leva superiore a quello ottenibile con altre opzioni. L’impresa
comune garantisce inoltre una partecipazione ampia ed equilibrata delle parti
interessate grazie a una gestione flessibile e trasparente delle condizioni di
partecipazione e dei ruoli consultivi. L’impresa comune è inoltre l’opzione
privilegiata stando ai risultati della consultazione pubblica. Essa è giudicata
doppiamente efficace rispetto a qualsiasi altra opzione e i quattro quinti dei
rispondenti si sono detti convinti che l’impresa comune sarebbe efficace o
molto efficace in relazione alle sfide individuate. 3. ELEMENTI
GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Contenuto
della proposta La presente
proposta riguarda la costituzione dell’impresa comune Shift2Rail (impresa
comune S2R) in conformità all’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE). L’impresa comune S2R si baserà sulle stesse disposizioni
standard delle cinque imprese comuni dell’iniziativa tecnologica congiunta
presentate nel luglio 2013. Tuttavia, rispetto alle imprese comuni dell’iniziativa
tecnologica congiunta, nell’impresa comune S2R le autorità pubbliche dovrebbero
avere un ruolo più rilevante dato che il suo obiettivo fondamentale è quello di
contribuire all’attuazione dello spazio ferroviario europeo unico; per questo
motivo la struttura di governance dell’impresa comune S2R sarà differente. È opportuno che l’impresa comune S2R sia
considerata un organismo dell’Unione e sia istituita per un periodo che termina
il 31 dicembre 2024. L’impresa comune sarà fondata dall’Unione,
rappresentata dalla Commissione europea e dai membri fondatori diversi dall’Unione
che sono elencati nell’allegato II del presente regolamento. Le attività dell’impresa
comune S2R saranno finanziate congiuntamente dall’Unione e dai membri dell’impresa
comune S2R diversi dall’Unione 3.2. Base
giuridica La base giuridica della presente proposta è l’articolo
187 del TFUE. Si applicano le norme in materia di partecipazione e divulgazione
di Orizzonte 2020. 3.3. Sussidiarietà
e proporzionalità Gli obiettivi della proposta non possono
essere realizzati adeguatamente mediante programmi nazionali poiché l’ampiezza
della sfida supera le capacità di qualsiasi Stato membro di agire da solo.
Esistono differenze significative tra i programmi nazionali. La loro
frammentazione e le sovrapposizioni occasionali impongono di intervenire in
modo più efficace a livello di UE. La messa in comune e il coordinamento delle
attività di ricerca e innovazione a livello dell’UE offrono maggiori
possibilità di successo, data la natura transnazionale delle infrastrutture e
delle tecnologie da sviluppare e la necessità di disporre di un volume
sufficiente di risorse. La partecipazione dell’Unione europea contribuirà a
razionalizzare i programmi di ricerca e a garantire l’interoperabilità dei
sistemi elaborati, non soltanto grazie alla ricerca pre-normativa comune volta
a sostenere l’elaborazione di norme, ma anche grazie alla normalizzazione de
facto che risulterà dalla stretta cooperazione in materia di ricerca e dai
progetti di dimostrazione transnazionali. Tale normalizzazione aprirà un
mercato più vasto e stimolerà la concorrenza. In conformità al principio di
proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento non vanno oltre
quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi. 4. INCIDENZA
SUL BILANCIO Il contributo finanziario massimo dell’Unione
all’iniziativa Shift2Rail è pari a 450 milioni di EUR[5], compresi i contributi
EFTA, e proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione destinati
al programma specifico Orizzonte 2020 recante attuazione del programma quadro
Orizzonte 2020. Il contributo sarà erogato nell’ambito della sfida “Trasporto
intelligente, verde e integrato”, parte integrante del pilastro “Sfide per la
società”[6].
In tale importo rientrano 52 milioni di EUR che sono stati destinati al finanziamento
di azioni di ricerca collaborativa nel settore ferroviario nell’ambito del
programma di lavoro sui trasporti (2014-2015) di Orizzonte 2020 in attesa del
varo dell’impresa comune S2R. Le azioni di ricerca collaborativa menzionate
saranno propedeutiche alle azioni di ricerca e innovazione che saranno
finanziate dall’impresa comune S2R. La gestione di tali azioni e del relativo
bilancio, come pure gli importi non impegnati dopo l’invito a presentare
proposte, possono essere assegnati all’impresa comune S2R non appena quest’ultima
disponga della capacità operativa per attuare il proprio bilancio. I contributi
erogati dall’industria devono essere quantomeno equivalenti a quelli messi a
disposizione dall’Unione a copertura dei costi operativi. I costi amministrativi dell’impresa comune
S2R, che non devono superare 27 milioni di EUR per la durata dell’impresa
comune S2R, saranno coperti da contributi finanziari di pari entità versati
dall’Unione e dai partner dell’impresa comune S2R diversi dall’Unione[7]. 2013/0445 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce
l’impresa comune Shift2Rail IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare gli articoli 187 e 188, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo[8], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[9], considerando quanto segue: (1) La strategia Europa 2020[10] sottolinea la
necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza
e nell’innovazione, compresa l’ecoinnovazione, in Europa al fine di favorire
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione europea. (2) Il Libro bianco “Tabella di
marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti”, adottato il 28 marzo
2011, (il “Libro bianco del 2011”)[11],
sottolinea la necessità di creare nell’Unione un sistema dei trasporti più
competitivo ed efficace sotto il profilo delle risorse e di affrontare i
principali aspetti che toccano la società, quali l’aumento della domanda di
trasporti, la congestione, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e i
cambiamenti climatici. Esso aggiunge inoltre che l’innovazione sarà cruciale ai
fini di tale strategia e che la ricerca nell’UE deve prendere in considerazione
l’intero ciclo di ricerca, innovazione e applicazione in modo integrato,
puntando sulle tecnologie più promettenti e coinvolgendo tutti i soggetti
interessati. (3) Il regolamento (UE) n. …/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del … 2013 che istituisce Orizzonte 2020
– il programma quadro per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020
(il “Programma quadro Orizzonte 2020”)[12]
ha l’obiettivo di esercitare un impatto maggiore sulla ricerca e l’innovazione,
combinando i fondi UE e del settore privato in partenariati pubblico-privato in
settori nei quali la ricerca e l’innovazione possono contribuire in generale
agli obiettivi più ampi di competitività dell’Unione e ad affrontare le sfide
sociali. La partecipazione dell’Unione a tali partenariati può assumere la
forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell’articolo
187 del trattato. (4) In conformità alla decisione
…/ 2013/UE del Consiglio, del… 2013, che stabilisce il programma specifico di
attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020)[13]
è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal
programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale
decisione. (5) La comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni: “Partenariati
pubblico-privato nell’ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l’innovazione
e la crescita in Europa”[14]
, individua gli specifici partenariati pubblico-privato da sostenere, comprese
le cinque imprese comuni dell’iniziativa tecnologica congiunta e l’impresa
comune SESAR (ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico
europeo).
Essa esorta inoltre a istituire un’impresa comune nel settore ferroviario viste
la portata degli interventi nel campo della ricerca e dell’innovazione
necessari per garantire all’UE una posizione di punta nelle tecnologie
ferroviarie e la necessità strategica di completare lo spazio ferroviario
europeo unico. (6) La comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni “Quarto pacchetto ferroviario
- completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività
e la crescita europee” (il “Quarto pacchetto ferroviario”)[15] sottolinea la
necessità di istituire un’impresa comune nel settore ferroviario per dare
impulso al trasporto ferroviario, promuovendo innovazioni radicali per il
materiale rotabile destinato al trasporto passeggeri, per il trasporto merci,
per i sistemi di gestione del traffico e per l’infrastruttura ferroviaria.
La comunicazione sottolinea inoltre l’importanza di realizzare un miglior
rapporto costi-benefici nel settore ferroviario, data la scarsità di fondi
pubblici disponibili, mediante la creazione di un mercato unico, ed esorta ad
adottare un approccio maggiormente europeo per incoraggiare il trasferimento
modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario. (7) L’impresa comune Shift2Rail
(di seguito “impresa comune S2R”) dovrebbe assumere la forma di partenariato
pubblico-privato finalizzato a stimolare e meglio coordinare gli investimenti
dell’Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario con l’obiettivo
di agevolare e accelerare la transizione verso un mercato ferroviario dell’Unione
più integrato, efficiente, sostenibile e attraente, in linea con le esigenze
commerciali del settore ferroviario e con l’obiettivo generale di creare uno
spazio ferroviario europeo unico. In particolare, l’impresa comune S2R dovrebbe
contribuire agli obiettivi specifici definiti nel Libro bianco del 2011 e nel
quarto pacchetto ferroviario oltre a migliorare l’efficienza del settore
ferroviario con benefici per le finanze pubbliche; conseguire una notevole
espansione o miglioramento della capacità della rete ferroviaria per consentire
al settore ferroviario di competere in modo efficace e di trasportare una quota
significativamente superiore di passeggeri e merci; migliorare la qualità dei
servizi ferroviari, tenendo conto delle esigenze dei passeggeri e degli
spedizionieri; rimuovere gli ostacoli tecnici che frenano l’interoperabilità
del sistema ferroviario; e ridurre le esternalità negative connesse con il
settore ferroviario. È opportuno che i progressi compiuti dall’impresa comune
S2R nel conseguimento di questi obiettivi sia misurato sulla base di indicatori
fondamentali di prestazione. (8) È opportuno che le modalità
organizzative e operative dell’impresa comune S2R siano stabilite nello statuto
della medesima nel quadro del presente regolamento. (9) È opportuno che i membri
fondatori dell’impresa comune S2R siano l’Unione, rappresentata dalla
Commissione europea, e i membri fondatori diversi dall’Unione, elencati nell’allegato
II, a condizione che ne accettino lo statuto di cui all’allegato I del presente
regolamento. I membri fondatori diversi dall’Unione sono soggetti giuridici
individuali finanziariamente affidabili, che hanno espresso per iscritto, dopo
estesa consultazione con le parti interessate, il proprio consenso a garantire
un cospicuo contributo finanziario per il proseguimento delle attività di
ricerca nel settore dell’impresa comune S2R (e che dispongono della capacità
economica necessaria a tal fine), nell’ambito di una struttura adeguata alla
natura di un partenariato pubblico-privato. (10) La partecipazione
significativa dell’industria costituisce un elemento essenziale dell’iniziativa
S2R. È pertanto essenziale che ai fondi pubblici destinati all’iniziativa S2R
siano affiancati contributi del mondo industriale quantomeno di pari entità. L’adesione
all’impresa comune sarà pertanto aperta a soggetti pubblici e privati disposti
a impegnare le risorse necessarie per svolgere attività di ricerca e
innovazione nel settore dell’impresa comune S2R. (11) L’impresa comune S2R ha l’obiettivo
di gestire le attività di ricerca, sviluppo e convalida dell’iniziativa S2R,
mettendo in comune i finanziamenti del settore pubblico e privato erogati dai
suoi membri e utilizzando risorse tecniche interne ed esterne. Essa mira a
creare nuove forme di collaborazione, nel rispetto della normativa in materia
di concorrenza, tra soggetti dell’intera catena di valore ferroviario ed
esterni al tradizionale settore ferroviario, avvalendosi dell’esperienza e
delle competenze dell’Agenzia ferroviaria europea per quanto riguarda gli
aspetti relativi alla sicurezza e all’interoperabilità. (12) Per conseguire i propri
obiettivi è necessario che l’impresa comune S2R garantisca un sostegno
finanziario, soprattutto in forma di sovvenzioni ai propri membri e mediante le
misure più adeguate, quali appalti o concessione di sovvenzioni a seguito di
inviti a presentare proposte. (13) È opportuno che l’impresa
comune S2R operi in modo trasparente, fornendo ai propri organismi tutte le
informazioni pertinenti disponibili e promuovendo su tale base le proprie
attività. (14) Le attività dell’impresa
comune S2R riguardano principalmente la ricerca e l’innovazione. È opportuno,
pertanto, che il finanziamento dell’Unione provenga dal programma quadro
Orizzonte 2020. Per ottenere il massimo impatto è opportuno che l’impresa
comune S2R sviluppi strette sinergie con altri programmi e strumenti di
finanziamento dell’Unione, quali il meccanismo per collegare l’Europa, i fondi
strutturali e di investimento europei o il meccanismo di finanziamento con
ripartizione dei rischi. (15) È necessario che i contributi
dei membri diversi dall’Unione siano definiti in un accordo di partenariato con
l’impresa comune S2R e che non siano limitati esclusivamente ai costi amministrativi
dell’impresa comune S2R e al cofinanziamento necessario per lo svolgimento
delle attività di ricerca e innovazione sostenute dall’impresa comune S2R.
Detti contributi dovrebbero essere destinati anche ad ulteriori attività
intraprese dagli stessi al fine di garantire un cospicuo effetto leva. Tali
attività ulteriori dovrebbero garantire un contributo all’iniziativa S2R nel
suo complesso. (16) La partecipazione ad azioni
indirette finanziate dall’impresa comune S2R dovrebbe essere conforme alle
disposizioni del regolamento (UE) n…/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione
nell’ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 2020”
(2014-2020).[16]
(17) Il contributo finanziario dell’Unione
all’impresa comune S2R dovrebbe essere gestito in conformità al principio di
sana gestione finanziaria e alle regole applicabili sulla gestione indiretta
stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio[17]
e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione.[18] (18) È necessario che i controlli
sui beneficiari dei fondi dell’Unione previsti dal presente regolamento siano
realizzati in modo da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità a quanto
stabilito dal regolamento (UE) n…/2013 [il programma quadro Orizzonte 2020]. (19) Gli interessi finanziari dell’Unione
e degli altri membri dell’impresa comune S2R dovrebbero essere tutelati
mediante misure proporzionate per l’intero ciclo di spesa, anche attraverso la
prevenzione e l’individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini
sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non
correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e
pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. (20) È opportuno che il revisore
contabile interno della Commissione eserciti sull’impresa comune S2R le stesse
competenze che esercita nei confronti della Commissione. (21) Ai sensi dell’articolo 287,
paragrafo 1, del trattato, l’atto costitutivo di organismi, uffici o agenzie
istituiti dall’Unione europea può escludere la possibilità di esaminare i conti
di tutte le entrate e le spese di tali organismi, uffici o agenzie da parte
della Corte dei conti. Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi di cui all’articolo 209
del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono soggetti all’esame di un
organismo di revisione contabile indipendente che è tenuto a esprimere un
parere, inter alia, sull’affidabilità dei conti e sulla legittimità e
regolarità delle operazioni sottostanti. Per evitare la duplicazione del
controllo dei conti è giustificato prevedere che i conti dell’impresa comune S2R
non siano soggetti all’esame della Corte dei conti. (22) Per agevolare la costituzione
dell’impresa comune S2R, è opportuno che la Commissione sia responsabile dell’istituzione
e del funzionamento iniziale dell’impresa comune S2R fino a che questa non abbia
la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. (23) Poiché gli obiettivi dell’impresa
comune S2R finalizzati al rafforzamento della ricerca industriale e dell’innovazione
nell’Unione europea non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli
Stati membri, ma possono, a motivo della necessità di evitare sovrapposizioni,
mantenendo una massa critica e garantendo l’utilizzo ottimale dei finanziamenti
pubblici, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può
adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo
5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto
è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 – Istituzione 1. Al fine di coordinare e
gestire gli investimenti dell’Unione nella ricerca e innovazione nel settore
ferroviario, è istituita, fino al 31 dicembre 2024, un’impresa comune (“impresa
comune Shift2Rail” o “impresa comune S2R”) a norma dell’articolo 187 del
trattato. 2. L’impresa comune S2R
costituisce un organismo incaricato dell’attuazione di un partenariato
pubblico-privato ai sensi dell’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[19]. 3. L’impresa comune S2R è dotata
di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia
capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di
detto Stato. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e
mobili e può stare in giudizio. 4. L’impresa comune S2R ha sede
a Bruxelles (Belgio). 5. Lo statuto dell’impresa
comune S2R è riportato nell’allegato I. Articolo 2 - Obiettivi 1. L’impresa comune S2R persegue
i seguenti obiettivi: (a)
contribuire all’attuazione del regolamento (UE) n.
…/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che istituisce il
programma quadro Orizzonte 2020, in particolare per quanto riguarda la sfida “Trasporto
intelligente, verde e integrato”, parte integrante del pilastro “Sfide per la
società” di cui alla decisione …/2013/UE del Consiglio, del… 2013, che
istituisce il programma specifico Orizzonte 2020; (b)
contribuire alla realizzazione dello spazio
ferroviario europeo unico, a una transizione più rapida ed economica verso un
sistema ferroviario europeo più attraente, competitivo, efficiente e
sostenibile e al trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello
ferroviario, mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle
necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti.
Questo approccio riguarda il materiale rotabile, la gestione dell’infrastruttura
e del traffico per i segmenti di mercato del trasporto merci e del trasporto
passeggeri di lunga distanza e a livello regionale, locale e urbano, come pure
i collegamenti intermodali tra la ferrovia e altri modi di trasporto, al fine
di garantire agli utenti una soluzione completa e integrata per le loro
necessità di trasporto in generale e per ferrovia - da un sostegno per le
transazioni all’assistenza in viaggio; (c)
mettere a punto un piano strategico generale (il “piano
strategico S2R”), quale indicato al punto 1, paragrafo 4, dello statuto di cui
all’allegato I, e garantirne un’applicazione efficace ed efficiente; (d)
agire come punto di riferimento principale per le
azioni di ricerca e innovazione in campo ferroviario finanziate a livello dell’Unione,
garantendo il coordinamento tra i progetti e fornendo informazioni pertinenti a
tutti i soggetti interessati; (e)
promuovere attivamente la partecipazione e il pieno
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia all’interno dell’intera
catena di valore del settore ferroviario sia all’esterno dell’industria
ferroviaria tradizionale. In particolare, i fabbricanti di attrezzature
ferroviarie (sia materiale rotabile sia sistemi di controllo dei treni) e la
loro catena di approvvigionamento, i gestori dell’infrastruttura, gli operatori
ferroviari (sia passeggeri che merci), le società di leasing di vetture
ferroviarie, gli organismi di certificazione, le associazioni del personale e
degli utenti (sia passeggeri che merci) come pure la comunità scientifica e le
sue istituzioni. Viene incoraggiata la partecipazione delle piccole e medie
imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione[20]. 2. Più nello specifico, l’impresa
comune S2R mira a sviluppare, integrare, dimostrare e convalidare soluzioni e
tecnologie innovative che permettano di mantenere i più rigorosi standard di
sicurezza e il valore delle quali possa essere misurato sulla base dei seguenti
indicatori fondamentali di prestazione (l’elenco non è esaustivo): (a)
una riduzione del 50% dei costi del ciclo di vita
del sistema di trasporto ferroviario da conseguire grazie alla riduzione dei
costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e ammodernamento dell’infrastruttura
e del materiale rotabile; (b)
un aumento del 100% della capacità del sistema di
trasporto ferroviario per soddisfare la crescente domanda di servizi ferroviari
per il trasporto di merci e passeggeri; (c)
un aumento del 50% dell’affidabilità e della
puntualità dei servizi ferroviari; (d)
l’eliminazione dei residui ostacoli tecnici che
frenano l’interoperabilità e l’efficienza del settore ferroviario, in particolare
cercando di definire i punti ancora in sospeso nelle specifiche tecniche di
interoperabilità (STI) a causa dell’assenza di soluzioni tecnologiche e
assicurandosi che tutti i sistemi e le soluzioni messi a punto dall’impresa
comune S2R siano pienamente interoperabili; (e)
la riduzione delle esternalità negative connesse
con il trasporto ferroviario, in particolare rumore, vibrazioni, emissioni e
altri impatti sull’ambiente. Articolo 3 – Contributo finanziario dell’Unione 1. Il contributo finanziario
massimo dell’Unione all’iniziativa Shift2Rail, pari a 450 milioni di EUR
compresi i contributi EFTA, proviene dagli stanziamenti del bilancio generale
dell’Unione europea assegnato al programma specifico “Orizzonte 2020” recante
attuazione del programma quadro “Orizzonte 2020”, conformemente alle
disposizioni dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli
articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di
cui all’articolo 209 di detto regolamento. In tale importo rientrano: (a)
un contributo massimo all’impresa comune S2R a
copertura dei costi amministrativi e operativi 398 milioni di EUR. L’importo
massimo del contributo dell’Unione per le spese amministrative è pari a 13,5
milioni di EUR; (b)
un contributo supplementare pari a un massimo di 52
milioni di EUR a titolo del programma di lavoro sui trasporti (2014-2015) di
Orizzonte 2020. La gestione di tale contributo supplementare può essere assunta
dall’impresa comune S2R non appena quest’ultima disponga della capacità operativa
per attuare il proprio bilancio. 2. Fondi supplementari a
complemento del contributo di cui al paragrafo 1 possono essere prelevati da
altri strumenti dell’Unione per finanziare le azioni mirate alla diffusione dei
risultati maturi scaturiti dall’impresa comune S2R. 3. Le modalità del contributo
dell’Unione sono stabilite in un accordo di delega e in convenzioni annuali per
il trasferimento di fondi che devono essere concluse tra la Commissione, per
conto dell’Unione, e l’impresa comune S2R. 4. L’accordo di delega di cui al
paragrafo 3, riguarda gli elementi indicati all’articolo 58, paragrafo 3, e
agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all’articolo
40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione e, tra l’altro,
i seguenti aspetti: (a)
le condizioni del contributo dell’impresa comune
S2R per quanto riguarda gli indicatori di prestazione di cui all’allegato II
della decisione .../UE [il programma specifico di attuazione del programma
quadro Orizzonte 2020]; (b)
le condizioni del contributo dell’impresa comune
S2R ai fini del monitoraggio di cui all’allegato III della decisione .../UE [il
programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020]; (c)
gli indicatori specifici di prestazione connessi al
funzionamento dell’impresa comune S2R; (d)
le disposizioni concernenti la messa a disposizione
di dati necessari per consentire alla Commissione di elaborare la propria
politica di ricerca e innovazione e di far fronte ai propri obblighi di
diffusione e comunicazione; (e)
l’impiego delle risorse umane e modifiche alla loro
composizione, in particolare reclutamento per gruppo di funzione, grado e
categoria, attività di riclassificazione ed eventuali modifiche al numero degli
addetti. Articolo 4 – Contributi di membri diversi
dall’Unione 1. I membri dell’impresa comune
S2R diversi dall’Unione apportano, o fanno in modo che le loro entità affiliate
apportino, il relativo contributo. Il contributo dei membri diversi dall’Unione
deve essere di almeno 470 milioni di euro nel periodo di cui all’articolo 1. 2. Il contributo di cui al
paragrafo 1 è ripartito come segue: (a)
contributi all’impresa comune S2R di almeno 350
milioni di EUR, come indicato al punto 15, paragrafo 2 e al punto 15, paragrafo
3, lettera b), dello statuto di cui all’allegato I, compresi almeno 200 milioni
di EUR versati dai membri fondatori diversi dall’Unione, e dalle rispettive
entità affiliate, e almeno 150 milioni di EUR versati dai membri associati e
dalle rispettive entità affiliate; (b)
contributi in natura pari ad almeno 120 milioni di
EUR, di cui almeno 70 milioni di EUR provenienti dai membri fondatori diversi
dall’Unione e dalle rispettive entità affiliate e almeno 50 milioni di EUR dai
membri associati e dalle rispettive entità affiliate, comprendenti i costi da
essi sostenuti nell’attuazione di ulteriori attività non comprese nel piano di
lavoro dell’impresa comune S2R ma che sono complementari a tale piano e
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano strategico generale
S2R. Gli altri programmi di finanziamento dell’Unione possono sostenere tali
costi conformemente alle norme e alle procedure applicabili. In questi casi, il
finanziamento dell’Unione non sostituisce i contributi in natura dei membri
diversi dall’Unione e dei loro soggetti affiliati. I costi di cui alla lettera b) non sono
ammissibili al sostegno finanziario dell’impresa comune S2R. Le attività
corrispondenti sono riportate nell’accordo di partecipazione di cui al punto 3,
paragrafo 2, dello statuto di cui all’allegato I, che indica anche il valore
stimato di tali contributi. 3. I membri dell’impresa comune
S2R diversi dall’Unione comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno
al consiglio di direzione dell’impresa comune il valore dei contributi di cui
al paragrafo 2 erogati in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti. 4. Al fine di valutare i
contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), e al punto 15,
paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui all’allegato I, i costi sono
determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i
principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i
vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di
informativa finanziaria. I costi vengono certificati da un revisore
indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. La valutazione dei
contributi è verificata dall’impresa comune S2R. Qualora permangano incertezze
sulla valutazione, l’impresa comune S2R può procedere a una revisione
contabile, come previsto dal punto 20 dello statuto. 5. I membri dell’impresa comune
S2R diversi dall’Unione che vengano meno al proprio impegno di erogare i
contributi di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dal termine fissato nell’accordo
di partecipazione perdono il diritto di voto in seno al consiglio di direzione
fino a quando non adempiano ai loro obblighi. Qualora tali membri non abbiano
regolarizzato la loro posizione al termine di un ulteriore periodo di sei mesi,
la loro appartenenza all’impresa comune viene revocata. 6. In aggiunta a quanto sancito
al paragrafo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o
sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune S2R o
avviare la procedura di liquidazione di cui al punto 23, paragrafo 2, dello
statuto di cui all’allegato I, se tali membri o le loro entità affiliate non
mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 o li forniscono
parzialmente o in ritardo. Articolo 5 – Regolamento finanziario L’impresa comune S2R adotta il proprio
regolamento finanziario specifico a norma dell’articolo 209 del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE)
n. … [regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per gli
organismi di cui all’articolo 209 del regolamento finanziario]. Articolo 6 – Personale 1. Al personale dell’impresa
comune S2R si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli
altri agenti dell’Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom,
CECA) n. 259/68 del Consiglio[21],
e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione ai fini
dell’applicazione di detto statuto e di detto regime. 2. Il consiglio di direzione
esercita nei confronti del personale dell’impresa comune S2R i poteri conferiti
dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal
regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i
contratti di assunzione (in seguito “poteri dell’autorità che ha il potere di
nomina”). Il consiglio di direzione adotta, in conformità
all’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo
2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime
applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri
pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di
sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a
subdelegare tali poteri. Laddove circostanze eccezionali lo richiedano, il
consiglio di direzione può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente
i poteri dell’autorità di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i
poteri subdelegati da quest’ultimo, per esercitarli direttamente o delegarli,
per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del
personale dell’impresa comune S2R diverso dal direttore esecutivo. 3. Il consiglio di direzione
adotta le opportune disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari
dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione
europea in conformità all’articolo 110 dello statuto dei funzionari. 4. Il numero degli effettivi è
determinato nella tabella dell’organico dell’impresa comune S2R che indica il
numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di
agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il
bilancio annuale dell’impresa comune. 5. Il personale dell’impresa
comune S2R è costituito da personale temporaneo e a contratto. 6. Tutte le spese per il
personale sono a carico dell’impresa comune S2R. Articolo 7 – Esperti nazionali distaccati e
tirocinanti 1. L’impresa comune S2R può
avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle
dipendenze dell’impresa comune S2R. Il dato relativo al numero di esperti
nazionali distaccati espressi in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno è
aggiunto alle informazioni sul personale di cui all’articolo 6, paragrafo 4,
del presente regolamento in linea con il bilancio annuale. 2. Il consiglio di direzione
adotta una decisione che stabilisce regole relative al distacco di esperti
nazionali presso l’impresa comune S2R e all’impiego di tirocinanti. Articolo 8 – Privilegi e immunità All’impresa comune S2R e al suo personale si
applica il protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione. Articolo 9 – Responsabilità dell’impresa
comune S2R 1. La responsabilità
contrattuale dell’impresa comune S2R è disciplinata dalle pertinenti
disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all’accordo, alla decisione
o al contratto in questione. 2. In materia di responsabilità
extracontrattuale, l’impresa comune S2R risarcisce, conformemente ai principi
generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale
nell’esercizio delle sue funzioni. 3. Qualsiasi pagamento
effettuato dall’impresa comune S2R destinato a coprire la responsabilità di cui
ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è
considerato come spesa dell’impresa comune ed è coperto dalle sue risorse. 4. L’impresa comune S2R è la
sola responsabile dell’adempimento delle proprie obbligazioni. Articolo 10 – Competenza della Corte di
giustizia e diritto applicabile 1. La Corte di giustizia è
competente a pronunciarsi alle condizioni previste dal trattato e nei seguenti
casi: (a)
nelle controversie che possono insorgere tra i
membri in ordine al contenuto del presente regolamento; (b)
in base a ogni clausola compromissoria contenuta in
convenzioni, decisioni e contratti conclusi dall’impresa comune S2R; (c)
sulle controversie relative al risarcimento dei danni
causati dal personale dell’impresa comune S2R nell’esercizio delle sue
funzioni. (d)
sulle controversie tra l’impresa comune S2R e il
suo personale nei limiti e alle condizioni stabilite dallo statuto dei
funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. 2. Per tutte le questioni non
contemplate dal presente regolamento o da un altro atto del diritto dell’Unione,
si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune S2R. Articolo 11 – Valutazione 1. Entro il 31 dicembre 2017 la
Commissione esegue una valutazione intermedia dell’impresa comune S2R. La
Commissione comunica le conclusioni della valutazione e le sue osservazioni al
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018. 2. Sulla base delle conclusioni
della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione ha la
facoltà di agire in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, ovvero di adottare
altre azioni ritenute opportune. 3. Entro sei mesi dalla
liquidazione dell’impresa comune S2R, ma in ogni caso non oltre i due anni
successivi all’avvio della procedura di liquidazione di cui alla clausola 23
dello statuto di cui all’allegato I, la Commissione esegue una valutazione
finale dell’impresa comune S2R. I risultati della valutazione finale sono
comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 12 – Discarico 1. Il discarico per l’esecuzione
del bilancio riguardo al contributo dell’Unione all’impresa comune S2R fa parte
del discarico dato alla Commissione dal Parlamento europeo, su raccomandazione
del Consiglio, secondo la procedura prevista dall’articolo 319 del
trattato. 2. L’impresa comune S2R
collabora pienamente con le istituzioni che intervengono nella procedura di
discarico e fornisce, se del caso, ogni altra informazione necessaria. In tale
contesto, può essere invitata a farsi rappresentare in riunioni con le
istituzioni o gli organismi competenti e ad assistere l’ordinatore delegato
della Commissione. Articolo 13 – Revisione contabile
ex post 1. Le revisioni contabili ex
post delle spese relative alle azioni indirette sono eseguite dall’impresa
comune S2R conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) n. …
[il programma quadro Orizzonte 2020] nell’ambito delle azioni indirette
del programma quadro Orizzonte 2020. 2. Per garantire la coerenza, la
Commissione può decidere di condurre le revisioni contabili di cui al paragrafo
1. Articolo 14 – Tutela degli interessi
finanziari dei membri 1. Fatto salvo il punto 19,
paragrafo 4, dello statuto, di cui all’allegato I, l’impresa comune S2R concede
al personale della Commissione o ad altre persone autorizzate dalla stessa
impresa comune, o dalla Commissione, oltre che alla Corte dei conti, l’accesso
ai propri siti e locali nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in
formato elettronico, necessarie per lo svolgimento delle revisioni contabili. 2. L’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche
in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio[22]
e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell’11 novembre 1996, del
Consiglio[23]
al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra
attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a
una convenzione o decisione o all’aggiudicazione di un appalto finanziato a
norma del presente regolamento. 3. Fatti salvi i
paragrafi 1 e 2, i contratti, le convenzioni e le decisioni derivanti dall’attuazione
del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente
la Commissione, l’impresa comune S2R, la Corte dei conti e l’OLAF a eseguire
tali audit e indagini, nei limiti delle loro rispettive competenze. 4. L’impresa comune S2R
garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente
tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed
esterni. 5. L’impresa comune S2R aderisce
all’Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento
Europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte
dall’OLAF[24].
L’impresa comune S2R adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento
di indagini interne da parte dell’OLAF. Articolo 15 – Riservatezza Fatto salvo l’articolo 16,
l’impresa comune S2R protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione
potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue
attività. Articolo 16 – Trasparenza 1. Il regolamento (CE)
n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001,
relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione[25]
si applica ai documenti in possesso dell’impresa comune S2R. 2. L’impresa comune S2Radotta le
modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3. Fatto salvo l’articolo 10, le
decisioni adottate dall’impresa comune S2R a norma dell’articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al
mediatore europeo alle condizioni stabilite dall’articolo 228 del trattato. 4. L’impresa comune S2R adotta
le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1367/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione
alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione
di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale[26]. Articolo 17 – Norme relative alla
partecipazione e alla diffusione Alle azioni finanziate dall’impresa comune S2R
si applica il regolamento (UE) n. ...[regole di partecipazione e di
diffusione nell’ambito di Orizzonte 2020]. In conformità a tale
regolamento l’impresa comune S2R è considerata un organismo di finanziamento e
fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette come stabilito al punto
2 dello statuto di cui all’allegato I. Articolo 18 – Sostegno da parte dello Stato
ospitante Tra l’impresa comune S2R e lo Stato in cui
essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i
privilegi e le immunità ed altre agevolazioni che detto Stato deve concedere
all’impresa comune S2R. Articolo 19 – Azioni iniziali 1. La Commissione è responsabile
dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune S2R fino a
che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La
Commissione svolge, conformemente al diritto dell’Unione, tutte le attività
necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli
organi competenti dell’impresa comune S2R. 2. A tal fine: (a)
fino a quando il direttore esecutivo non assuma le
proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione, a
norma del punto 9 dello statuto di cui all’allegato I, la Commissione può
distaccare un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo ad
interim ed esercitare i compiti assegnati al direttore esecutivo e che può
essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione; (b)
in deroga all’articolo 6, paragrafo 2, del presente
regolamento, il direttore ad interim esercita i poteri dell’autorità che ha il
potere di nomina; (c)
la Commissione può distaccare ad interim un numero
limitato di suoi funzionari. 3. Il direttore esecutivo ad
interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti
nel bilancio annuale dell’impresa comune S2R previa approvazione del consiglio
di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche
relativi al personale, in seguito all’adozione dell’organigramma dell’impresa
comune S2R. 4. Il direttore esecutivo ad
interim, di comune accordo con il direttore esecutivo dell’impresa comune S2R e
fatta salva l’approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla
quale l’impresa comune ha la capacità di eseguire il proprio bilancio. A
partire da tale data la Commissione si astiene dall’assumere impegni e dall’eseguire
pagamenti per le attività dell’impresa comune S2R. Articolo 20 – Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa 1.2. Settori
interessati alla struttura ABM/ABB 1.3. Natura della
proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.6. Durata e
incidenza finanziaria 1.7. Modalità di
gestione previste 2. MISURE
DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in
materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema di
gestione e di controllo 2.3. Misure di
prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA
FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza
prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo
della proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Consiglio che istituisce l’impresa comune Shift2Rail 1.2. Settori
interessati alla struttura ABM/ABB[27] Settore:
Titolo 6 – Trasporti Attività:
Capitolo 06 03 “Orizzonte 2020: ricerca e innovazione nel settore dei
trasporti” 1.3. Natura
della proposta/iniziativa X La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un’azione preparatoria[28] ¨La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi
strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa L’iniziativa
proposta ha l’obiettivo generale di coordinare in modo più efficace le attività
di ricerca e innovazione dell’UE nel settore ferroviario a sostegno del
completamento dello spazio ferroviario europeo unico, accelerando al contempo
la diffusione sul mercato di soluzioni innovative a beneficio della
competitività del settore ferroviario dell’UE. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi
specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. (1)
Promuovere investimenti mirati, coordinati e di
lungo termine nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario dell’UE (2)
Aumentare l’effetto leva dei finanziamenti alla
ricerca e innovazione nel settore ferroviario dell’UE (3)
Dare maggiore impulso agli scambi a livello di reti
e conoscenze tra le diverse parti interessate (4)
Ridurre i rischi connessi con l’innovazione (5)
Incrementare le prestazioni e l’efficienza
operativa della ricerca e dell’innovazione in campo ferroviario Attività ABM/ABB interessate 06.03.03.01,
Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle
risorse, rispettoso dell’ambiente, sicuro e privo di criticità 1.4.3. Risultati
e incidenza previsti Si
prevede che l’iniziativa consenta di accelerare la penetrazione delle
innovazioni tecnologiche a sostegno della creazione di un mercato ferroviario
UE genuinamente integrato e interoperabile così da incrementare la
competitività del settore ferroviario dell’UE in rapporto sia ad altri modi di
trasporto sia ai concorrenti stranieri, contribuendo, al contempo, a migliorare
la qualità, l’affidabilità e il rapporto costi-efficacia dei servizi ferroviari
nell’UE. 1.4.4. Indicatori
di risultato e di incidenza Il
quadro specifico a fini di monitoraggio e valutazione, che sarà messo a punto
dall’impresa comune S2R, comprenderà un monitoraggio a livello di progetto e
pacchetti di lavoro e una rendicontazione con cadenze periodiche (trimestrali)
sulla base di una serie concisa di affidabili indicatori fondamentali di
prestazione. 1.5. Monitoraggio
e rendicontazione sulla base dei dati relativi al progetto e ai pacchetti di
lavoro e monitoraggio della qualità degli elementi da fornire sulla base di una
serie di criteri di valutazione; monitoraggio della gestione del progetto al
fine di verificarne la qualità generale e la conformità al programma di lavoro
strategico Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità
da coprire nel breve e lungo termine Creare
l’impresa comune in quanto nuova forma di partenariato tra la Commissione e l’industria
per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione. Definire,
in un piano generale strategico, le priorità in materia di attività di ricerca
e innovazione, comprese le attività di dimostrazione su larga scala, necessarie
per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune. Mobilitare
fondi del settore pubblico e privato per finanziare le attività del piano
strategico generale. Organizzare
inviti a presentare proposte concorrenziali, valutazione e selezione di
progetti. Effettuare
il controllo e follow-up degli aspetti scientifici e finanziari dei progetti. Definire
e attuare tutte le procedure dell’impresa comune S2R, compreso l’audit
finanziario. Organizzare
tutte le altre attività legate all’impresa comune S2R. 1.5.2. Valore
aggiunto dell’intervento dell’Unione europea Il
livello dei finanziamenti alla ricerca e innovazione nel settore ferroviario
sono a un livello storicamente basso e, laddove realizzati, gli investimenti
sono penalizzati da frammentazione e inefficienze determinate da significative
differenze tra i programmi e i sistemi ferroviari nazionali. La messa in comune
e il coordinamento delle attività di ricerca e innovazione a livello dell’UE
offrono maggiori possibilità di successo, data la natura transnazionale delle
infrastrutture e delle tecnologie da sviluppare a sostegno dello spazio
ferroviario europeo unico e la necessità di disporre di un volume sufficiente
di risorse. Un’azione a livello UE consentirà di razionalizzare i programmi di
ricerca e di garantire l’interoperabilità dei sistemi messi a punto. Tale
normalizzazione aprirà un mercato più vasto e stimolerà la concorrenza. 1.5.3. Insegnamenti
tratti da esperienze analoghe In
passato le attività di ricerca e innovazione a livello UE nel settore
ferroviario non sono riuscite a sostenere le nuove tecnologie atte a consentire
un’ulteriore integrazione dei diversi ecosistemi delle ferrovie nazionali e di
sottosistemi ferroviari tra loro divergenti. Inoltre, la diffusione sul mercato
e l’impatto dei progetti di ricerca e innovazione in campo ferroviario a
livello UE nell’ambito dei precedenti programmi quadro sono risultati lenti e
di ridotta entità. Orizzonte
2020, il nuovo programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione, sottolinea la
necessità di migliorare l’efficienza dei finanziamenti UE mettendo in comune,
mediante la creazione di partenariati pubblico-privato, le attività e le
competenze esistenti in materia di ricerca e innovazione. A livello UE i
partenariati pubblico-privato nel campo della ricerca e dell’innovazione sono
stati introdotti per la prima volta dal Settimo programma quadro di ricerca (7°
PQ) in forma di imprese comuni istituite in conformità all’articolo 187 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le
valutazioni successive di tali esperienze hanno messo in luce l’impatto
positivo per l’economia e la società europee di un migliore coordinamento delle
attività di ricerca e innovazione a livello UE. Le
valutazione delle imprese comuni in corso hanno inoltre messo in luce l’esigenza
di un maggiore coinvolgimento dei partner industriali - e di strumenti per
valutare l’incidenza di tale impegno e del corrispondente effetto leva - come
pure la necessità di prospettare a tali partner obiettivi chiari e di garantire
una maggiore apertura nei confronti dei nuovi partecipanti. 1.5.4. Coerenza
ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti Sono
possibili sinergie tra il finanziamento di azioni nell’ambito di Orizzonte 2020
e il finanziamento da parte degli Stati membri e delle regioni. La stabilità
garantita dall’impresa comune costituisce un elemento rassicurante per i
potenziali partner esterni e contribuirà ad attirare finanziamenti da altre
fonti. Possono
inoltre essere prese in considerazione sinergie con altri strumenti di portata
UE, quali il meccanismo per collegare l’Europa. 1.6. Durata
e incidenza finanziaria X Proposta/iniziativa di durata limitata –
X Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014
fino al 31.12.2024 –
X Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 per gli
stanziamenti di impegno e dal 2014 al 2024 per gli stanziamenti di
pagamento. ¨Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità
di gestione previste[29] ¨Gestione diretta da parte della Commissione –
¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;
–
¨ a opera delle agenzie esecutive; ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri X Gestione indiretta con delega delle
funzioni di esecuzione a: –
¨ a paesi terzi o organismi da questi designati; –
¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti; –
X organismi di cui all’articolo 209 del regolamento
finanziario –
¨ enti di diritto pubblico; –
¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ enti di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell’attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che forniscono opportune garanzie
finanziarie; –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nell’ambito della PESC
di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere
indicate nel pertinente atto di base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni nessuna
osservazione 2. MISURE
DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e condizioni. L’impresa
comune S2R sarà monitorata attraverso contatti intermediari e come previsto dal
punto 19 del suo statuto. In
quanto partenariato pubblico-privato a norma dell’articolo 209 del regolamento
finanziario, l’impresa comune S2R è soggetta a rigorose norme di controllo. Il
monitoraggio è effettuato attraverso: -
la sorveglianza del consiglio di direzione; -
valutazioni intermedie e finali da parte di esperi esterni (ogni 3 anni e alla
fine del programma, sotto la supervisione della Commissione). 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi
individuati La
valutazione del rischio figura nella relazione sulla valutazione d’impatto. La
tabella 8 del documento di lavoro dei servizi della Commissione fornisce una
panoramica dei diversi rischi e la loro valutazione (pagg. 39-40). 2.2.2. Istituzione
di un sistema di controllo interno Attraverso
l’ordinatore delegato la Commissione assicurerà che le norme applicabili all’impresa
comune S2R siano pienamente conformi alle disposizioni degli articoli 60 e 61
del regolamento finanziario. Il
quadro di controllo interno dell’impresa comune S2R si basa sui seguenti
elementi: -
l’attuazione delle norme di controllo interno con garanzie almeno equivalenti a
quelle offerte dalla Commissione; -
le procedure di selezione dei progetti migliori mediante una valutazione
indipendente e loro traduzione in strumenti giuridici; -
la gestione del progetto e del contratto per tutta la durata di ciascun
progetto; -
i controlli ex ante sul 100% delle dichiarazioni, compresa la ricezione dei
certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di costo; -
audit ex post su un campione di dichiarazioni nell’ambito degli audit ex post
di Orizzonte 2020; -
e la valutazione scientifica dei risultati del progetto. 2.2.3. Costi
e benefici dei controlli Il
revisore interno della Commissione esercita sull’impresa comune le medesime
competenze che esercita nei confronti della Commissione. Inoltre, il consiglio
di direzione può disporre, se del caso, l’istituzione di una capacità di
revisione interna dell’impresa comune. Il
direttore esecutivo dell’impresa comune S2R, in qualità di ordinatore, è tenuto
a stabilire un sistema di gestione e di controllo interno efficace sotto il
profilo dei costi. È tenuto a riferire alla Commissione in merito al
quadro di controllo interno adottato. La
Commissione monitora il rischio di non conformità attraverso il sistema di
comunicazione che svilupperà, come pure seguendo i risultati delle revisioni
ex post dei beneficiari dei fondi dell’UE dall’impresa comune S2R nell’ambito
delle revisioni ex post relative all’intero programma “Orizzonte 2020”. Il
sistema di controllo istituito dovrà tener conto dell’opinione, espressa con
forza dai beneficiari di fondi UE, come pure dall’autorità legislativa, che l’onere
dei controlli necessari per ottenere un limite d’errore del 2% è diventato
decisamente eccessivo. In questo modo si rischia di indebolire l’attrattiva dei
programmi di ricerca dell’Unione, incidendo negativamente sulla ricerca e l’innovazione
dell’Unione. 2.2.4. Livello
previsto di rischio di inadempimento Poiché
le norme di partecipazione all’impresa comune S2R sono sostanzialmente
identiche a quelle che la Commissione utilizzerà, e poiché i beneficiari presentano
un profilo di rischio simile a quello della Commissione, si può prevedere che
il livello di errore sarà simile a quello definito dalla Commissione per il
programma Orizzonte 2020, ovvero tale da offrire ragionevoli garanzie che il
rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa, su base annua, si
assesti tra il 2 e il 5%, allo scopo ultimo di giungere ad un livello di errore
residuo il più possibile vicino al 2% al termine dei programmi pluriennali,
dopo aver tenuto conto dell’impatto finanziario di tutti gli audit e delle
misure correttive e di recupero. 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. La
Commissione provvederà a che siano adottati provvedimenti opportuni volti a
garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del
presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati
mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e
ogni altra attività illecita mediante controlli efficaci e, ove fossero
rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate
e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Conformemente
al punto 2.2.1 della strategia antifrode della Commissione (COM(2011) 376
definitivo), la Commissione porrà in essere una stretta cooperazione e sinergie
e promuoverà altresì le norme pertinenti indicate nella strategia antifrode
presso le istituzioni dell’UE, comprese le imprese comuni. L’impresa
comune S2R collaborerà con i servizi della Commissione in materia di frodi e
irregolarità. L’impresa comune S2R adotterà una strategia antifrode
proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle
misure da attuare. Inoltre, la Corte dei conti ha potere di revisione
contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i
beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto
finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente regolamento. L’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul
posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente
interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi
di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione
in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai
finanziamenti stessi. 3. INCIDENZA
FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero 1A [Denominazione Competitività per la crescita e l’occupazione] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 1 A || 06.03.07.33 – Impresa comune Shift2Rail (S2R) – Spese di supporto 06.03.07.34 – Impresa comune Shift2Rail (S2R) || Diss. || SÌ || SÌ || SÌ || SÌ Il contributo a tali linee
di bilancio è atteso dalle seguenti voci: DG MOVE (linee di bilancio 06.03 03 01 e 06.01.05.03): 70% DG RTD (linee di bilancio 08.02.03.04 e
08.01.05.03): 30% Il contributo finanziario annuale per linea di
bilancio è riportato nella tabella che segue*: Linea di bilancio || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 06.03.03.01 || 36,000 || 31,000 || 31,000 || 36,400 || 49,000 || 58,800 || 65,834** || 308,034 06.01.05.03[30] || 0,336 || 0,947 || 1,137 || 1,136 || 1,137 || 1,136 || 1,137 || 6,966 08.02.03.04 || 16,000 || 13,000 || 13,000 || 15,600 || 21,000 || 25,200 || 28,215** || 132,015 08.01.05.03 || 0,144 || 0,406 || 0,487 || 0,487 || 0,487 || 0,487 || 0,487 || 2,985 TOTALE || 52,480 || 45,353 || 45,623 || 53,624 || 71,624 || 85,623 || 95,673 || 450,000 *La tabelle include l’importo
di 52 milioni di EUR (il 70% del quale è finanziato dalla DG MOVE e il 30%
dalla DG RTD) che sarà impegnato nel 2014 per finanziare le azioni di ricerca
collaborativa in ambito ferroviario nell’ambito del programma di lavoro sui
trasporti (2014-2015) di Orizzonte 2020 in attesa dell’avvio dell’impresa comune
S2R. La gestione di tali azioni e del relativo bilancio, come pure gli importi
non impegnati dopo l’invito a presentare proposte, possono essere assegnati all’impresa
comune S2R non appena quest’ultima disponga della capacità operativa per
attuare il proprio bilancio. **Compresi 2,484
milioni di EUR della linea 06.03.03.01 e 1,065 milioni di EUR della linea
08.01.05.03, per un totale di 3,594 milioni di EUR da anticipare nel 2020 per
le spese amministrative del periodo 2021-2024. 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell’incidenza prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 A || Rubrica 1A — Competitività per la crescita e l’occupazione || || || || || || || || || || || || || || Impresa comune S2R || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || TOTALE Titolo 1 — Spese di personale || Impegni || (1) || 0,080 || 0,453 || 0,524 || 0,523 || 0,524 || 0,523 || 1,527 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 4,154 Pagamenti || (2) || 0,080 || 0,453 || 0,524 || 0,523 || 0,524 || 0,523 || 0,524 || 0,430 || 0,305 || 0,179 || 0,089 || 4,154 Titolo 2 - Infrastrutture e spese di funzionamento || Impegni || (1a) || 0,400 || 0,900 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 3,646 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 9,346 Pagamenti || (2 a) || 0,400 || 0,900 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 0,900 || 0,700 || 0,500 || 0,446 || 9,346 Titolo 3 - Spese di esercizio || Impegni || (3 a) || 52,000 || 44,000 || 44,000 || 52,000 || 70,000 || 84,000 || 90,500 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 436,500 Pagamenti || (3b) || 0,000 || 50,000 || 58,000 || 58,000 || 58,000 || 58,000 || 58,000 || 44,000 || 30,000 || 16,000 || 6,500 || 436,500 TOTALE degli stanziamenti per l’impresa comune S2R || Impegni || 1+1a +3a || 52,480 || 45,353 || 45,624 || 53,623 || 71,624 || 85,623 || 95,673 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 450,000 Pagamenti || 2+2a+3b || 0,480 || 51,353 || 59,624 || 59,623 || 59,624 || 59,623 || 59,624 || 45,330 || 31,005 || 16,679 || 7,035 || 450,000 || || || || || || || || || || || || || || L’impresa comune S2R
si basa sulla condivisione dei costi con l’industria. La spesa riportata nelle
tabelle precedenti si riferisce esclusivamente al contributo dell’Unione all’impresa
comune S2R. L’ERA avrà un ruolo
di osservatore, per il quale saranno utilizzate risorse esistenti. Per tali
compiti non saranno richiesti stanziamenti o personale supplementari Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 A || Spesa amministrativa della Commissione || || || || || || || || || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 e segg. || TOTALE DG MOVE Risorse umane || 0,419 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || p.m. || 2,376 Altre spese amministrative || || || || 0,07 || || || 0,07 || || 0,14 TOTALE DG MOVE || Stanziamenti || 0,419 || 0,326 || 0,326 || 0,396 || 0,326 || 0,326 || 0,396 || p.m. || 2,516 DG RTD Risorse umane || 0,179 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || p.m. || 1,018 Altre spese amministrative || || || || 0,03 || || || 0,03 || || 0,06 TOTALE DG RTD || Stanziamenti || 0,179 || 0,140 || 0,140 || 0,170 || 0,140 || 0,140 || 0,170 || p.m. || 1,078 TOTALE DG MOVE E RTD || Stanziamenti || 0,598 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || p.m. || 3,594 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,598 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || p.m. || 3,594 || || || || Il contributo dell’Unione
all’impresa comune è suddiviso tra la DG MOVE (70%) e la DG RTD (30%). Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 e segg. || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || 53,078 || 45,819 || 46,090 || 54,189 || 72,090 || 86,089 || 96,239 || 0,000 || 453,594 Pagamenti || || 1,078 || 51,819 || 60,090 || 60,189 || 60,090 || 60,089 || 60,190 || 100,049 || 453,594 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || Totale Obiettivo specifico: Coordinamento di tutte le pertinenti attività di ricerca e innovazione in campo ferroviario nell’UE in linea con il piano generale dell’S2R || 52,000 || 44,000 || 44,000 || 52,000 || 70,000 || 84,000 || 90,500 || 0 || 0 || 0 || 0 || 436,500 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
X La proposta/iniziativa comporta l’uso di
stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Membri
del personale (in ETP) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || TOTALE Totale agenti temporanei || 0,5 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 3 || 2 || 1 || 34,5 Di cui di grado AD || 0,5 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 3 || 2 || 1 || 34,5 Di cui di grado AST || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Agenti contrattuali || 2 || 10 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 9 || 6 || 3 || 1,5 || 96,5 Esperti nazionali distaccati || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE || 2,5 || 14 || 17 || 17 || 17 || 17 || 17 || 13 || 9 || 5 || 2,5 || 131 * In caso di organismi PPP ai sensi dell’articolo 209 del regolamento finanziario, la presente sezione è riportata a fini informativi. Le implicazioni in termini di personale delle imprese comuni sono state prese in considerazione nelle decisioni in materia di risorse relative alle nuove modalità di gestione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale. Il risultato garantisce la neutralità di bilancio in relazione alle spese amministrative previste per l’attuazione di Orizzonte 2020. I dati sul fabbisogno di personale sono stati calcolati tenendo conto della situazione delle imprese comuni esistenti. Il personale aumenterà gradualmente nel periodo 2014-2016 per poi rimanere stabile fino al 2020. Il personale sarà quindi gradualmente ridotto a partire dal 2021, data in cui l’impresa comune avvierà le procedure di chiusura e gestione dei risultati. È chiaro che, in caso di decisione di prorogare la durata dell’impresa comune S2R, negli anni compresi tra il 2021 e il 2024 i costi per il personale rimarranno simili ai livelli del 2020. A regime il personale avrà probabilmente la seguente composizione: · Il direttore esecutivo e un consulente/assistente è2 ETP · Un capo unità e un segretario per l’unità Finanze e amministrazione e per l’unità Programmazione è4 ETP · Il personale dell’unità Finanze e amministrazione, comprendente almeno un contabile, un responsabile delle risorse umane con competenze amministrative generali, un responsabile della comunicazione e delle relazioni con le parti interessate, un informatico e un responsabile delle questioni legali e contrattuali è5 ETP · Il personale dell’unità Programmazione, comprendente almeno un responsabile di progetto per ciascuno dei cinque programmi di innovazione e un responsabile delle questioni intersettoriali è6 ETP Si stima che nel 2014 il personale sarà costituito da 6 membri (compresi il direttore esecutivo e un capo unità (agenti temporanei di grado AD 6) e 4 agenti contrattuali) che saranno assunti tra giugno e ottobre 2014, ovvero 2,5 ETP. Per il 2024 il numero di ETP è calcolato supponendo che alcuni membri del personale non saranno in servizio per tutto l’anno in caso di chiusura dell’impresa comune. Mio EUR (al terzo decimale) Milioni di EUR || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || TOTALE Totale agenti temporanei || 0,066 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,327 || 0,218 || 0,109 || 3,772 Di cui di grado AD || 0,066 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,327 || 0,218 || 0,109 || 3,772 Di cui di grado AST || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 Agenti contrattuali || 0,094 || 0,470 || 0,611 || 0,611 || 0,611 || 0,611 || 0,611 || 0,423 || 0,282 || 0,141 || 0,071 || 4,536 Esperti nazionali distaccati || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 TOTALE || 0,160 || 0,906 || 1,047 || 1,047 || 1,047 || 1,047 || 1,047 || 0,859 || 0,609 || 0,359 || 0,180 || 8,308 I costi per il
personale sono basati sui costi medi del personale calcolati dalla DG BUDG, al
netto delle spese generali per il personale, per un totale di costi diretti del
personale di 109 000 EUR per gli agenti temporanei e di 47 000 EUR
per gli agenti contrattuali, fatta eccezione per il 2014 in cui il calcolo
contempla l’integralità dei costi dei funzionari di grado AD (132 000
EUR), dato il livello più elevato di tali posizioni. Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG
già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della
stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno
previsto di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane. –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in unità equivalenti a
tempo pieno DG di riferimento || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || 08 01 05 01 (ricerca indiretta) || 1,5 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 06 01 05 01 (ricerca indiretta) || 2,5 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[1] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[2] || in sede[3] || || || || || || || || nelle delegazioni || || || || || || || || 06 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 01 05 02 (AC, END e SNE — ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 5* || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || * Nel 2014 il dato
relativo al personale della Commissione è più elevato che negli anni
successivi; ciò si spiega con il fatto che la Commissione deve istituire l’impresa
comune S2R e deve inoltre gestire i progetti di ricerca collaborativa nell’ambito
del programma di lavoro sui trasporti (2014-2015). Tali compiti saranno in
seguito assunti dall’impresa comune. Tra il 2015 e il 2020
saranno necessari 4 ETP, di cui 3 di grado AD e un agente contrattuale. *L’organico
per il periodo successivo al 2020 sarà deciso in una fase ulteriore. Impresa comune S2R || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) Agenti temporanei (gradi AD) || 0,5 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 3 || 2 || 1 Agenti temporanei (gradi AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[1] AC || 2 || 10 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 9 || 6 || 3 || 1,5 END || || || || || || || || || || || INT || || || || || || || || || || || TOTALE || 2,5 || 14 || 17 || 17 || 17 || 17 || 17 || 13 || 9 || 5 || 2,5 In caso
di organismi PPP ai sensi dell’articolo 209 del regolamento finanziario, la
presente sezione è riportata a fini informativi. Il fabbisogno di
risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e personale temporaneo || Come indicato nello statuto dell’impresa comune S2R Personale esterno || Come indicato nello statuto dell’impresa comune S2R 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[31]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento –
¨ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi –
X La proposta/iniziativa prevede il
cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 e segg. || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento — contributo in denaro alle spese amministrative || 0,480 || 1,353 || 1,624 || 1,623 || 1,624 || 1,623 || 1,624 || 3,549 || 13,500 Specificare l’organismo di cofinanziamento — contributo in natura ai costi operativi* || 0,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 90,500 || 336,500 TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || 0,480 || 42,353 || 42,624 || 42,623 || 42,624 || 42,623 || 42,624 || 94,049 || 350,000 Attività supplementari || 0,000 || 10,000 || 12,000 || 12,000 || 12,000 || 12,000 || 12,000 || 50,000 || 120,000 TOTALE degli impegni da parte di terzi || 0,480 || 52,353 || 54,624 || 54,623 || 54,624 || 54,623 || 54,624 || 144,049 || 470,000
Incidenza prevista sulle entrate –
X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria
sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie [1] Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico
europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e
sostenibile, COM/2011/0144 definitivo. [2] Quarto pacchetto ferroviario - Completare lo spazio
ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee,
COM (2013) 25 final [3] COM(2013) 494 final [4] EC, Sector Overview and Competitiveness Survey of the
Railway Supply Industry, maggio 2012, pag. 100 [5] Importo indicativo a prezzi correnti. L’importo
dipenderà dalla somma finale decisa per la DG MOVE e la DG RTD per il tema
“Trasporti intelligenti, verdi e integrati”, che sarà approvata dall’autorità
di bilancio nella versione finale della scheda finanziaria e legislativa. [6] Fatta eccezione per il contributo dell’Unione ai costi
amministrativi. [7] Le risorse necessarie a coprire il contributo
dell’Unione ai costi amministrativi dell’impresa comune S2R saranno prelevate
dalle linee amministrative di Orizzonte 2020. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] GU C […] del […], pag. […]. [10] COM(2010) 2020 definitivo [11] Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico
europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e
sostenibile, COM/2011/0144 definitivo. [12] GU… [PQ Orizzonte 2020]. [13] GU … [PS Orizzonte 2020]. [14] COM(2013) 494 final [15] COM(2013) 25 final [16] GU … [Regole di partecipazione Orizzonte 2020] [17] Regolamento (UE, Euratom) n.°966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1) [18] GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1. [19] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [20] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). [21] GU 56 del 4.3.1968, pag. 1. [22] GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1. [23] GU L 292 del 15.11.1996, pagg. 2-5. [24] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. [25] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. [26] GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13. [27] Activity Based Management (gestione per attività) — ABB:
Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [28] A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [29] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [30] Qualora non vi siano sufficienti risorse sulla linea di
bilancio 06 01 05 03, come fonte di finanziamento sono utilizzate le linee di
bilancio 06 01 05 01 e 06 01 05 02. [31] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale (per il
periodo 2007-2013). ALLEGATI alla Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’impresa comune
Shift2Rail ALLEGATO 1 - STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE 1 – Definizioni 1.
“Membro associato”, un soggetto giuridico, oppure
un raggruppamento o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato
membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020, che è stato
selezionato in base alla procedura di cui al punto 4, paragrafo 2, che soddisfa
le condizioni di cui al punto 4, paragrafi 3 e 4, e che ha accettato il
presente statuto, firmando una lettera di approvazione; 2.
“membro fondatore diverso dall’Unione”, i
contribuenti elencati nell’allegato II che si sono impegnati singolarmente a
versare un contributo di almeno 30 milioni di EUR per tutta la durata dell’impresa
comune S2R e hanno accettato il presente statuto, firmando una lettera di
approvazione; 3.
“programmi di innovazione” o “PI”, le aree
tematiche attorno alle quali è strutturato il piano generale di S2R, di cui al
paragrafo 4. I programmi di innovazione sono selezionati in base alla loro
capacità di generare risultati ottimali in termini di benefici delle
prestazioni per uno o più ambienti operativi e di riflettere un approccio del
sistema ferroviario. Fatta salva un’eventuale decisione del consiglio di direzione
intesa a modificare questa struttura, il piano generale di S2R dovrebbe
prevedere almeno la creazione dei cinque programmi di innovazione seguenti: (a)
treni ad alta capacità affidabili ed efficienti in
termini di costi; (b)
sistemi avanzati di gestione e controllo del
traffico; (c)
infrastrutture ad alta capacità affidabili ed
efficienti sotto il profilo dei costi; (d)
soluzioni IT per migliorare l’attrattiva dei
servizi ferroviari; (e)
tecnologie per un trasporto merci europeo
sostenibile e attraente. 4.
“piano generale di S2R”, una tabella di marcia
strategica comune e lungimirante che dovrà essere sviluppata dall’impresa
comune S2R in collaborazione con l’Agenzia ferroviaria europea e la piattaforma
tecnologica del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria
(ERRAC), e dovrà guidare l’innovazione nel settore ferroviario a lungo termine.
Il piano individua le priorità fondamentali e le innovazioni operative e
tecnologiche essenziali richieste da tutti i portatori d’interesse per
raggiungere gli obiettivi dell’impresa comune S2R di cui all’articolo 2.
Deve essere orientato alle prestazioni e imperniato su un numero limitato di
settori tematici principali, i cosiddetti programmi di innovazione, di cui al
paragrafo 3. Una volta approvato dal consiglio di direzione dell’impresa comune
S2R, il piano deve essere approvato dal Consiglio, che delibera su proposta
della Commissione, e comunicato al Parlamento europeo. 2 – Compiti L’impresa comune S2R svolge i seguenti
compiti: (a)
definire, nel piano generale di S2R di cui al punto
1, paragrafo 4, le attività di ricerca e di innovazione prioritarie, comprese
le attività di dimostrazione su vasta scala, utili ad accelerare la
penetrazione delle innovazioni tecnologiche integrate, interoperabili e
standardizzate necessarie a sostenere lo spazio ferroviario europeo unico e a
raggiungere l’eccellenza operativa del sistema ferroviario, aumentando al
contempo la capacità e l’affidabilità e riducendo i costi del trasporto
ferroviario; (b)
mobilitare fondi pubblici e privati per finanziare
le attività in ciascuno dei programmi di innovazione definiti nel piano
generale di S2R; (c)
tradurre il piano generale di S2R in piani di
lavoro annuali dettagliati e orientati ai risultati, accompagnati da piani di
investimento dettagliati che consentano continuità, sincronismo e investimenti
a lungo termine; (d)
garantire la supervisione delle attività connesse
allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano generale di
S2R; (e)
sostenere finanziariamente le azioni indirette di
ricerca e innovazione, soprattutto mediante sovvenzioni ai membri e ai
partecipanti attraverso le misure più appropriate, quali gli appalti o l’aggiudicazione
di sovvenzioni in seguito a inviti a presentare proposte per il conseguimento
degli obiettivi del programma, a norma del regolamento (UE) n. […] che
stabilisce le norme di partecipazione e diffusione in Orizzonte 2020 – il
programma quadro per la ricerca e l’innovazione (2014-2020); (f)
organizzare il lavoro tecnico di ricerca e
sviluppo, di convalida e di studio che sarà realizzato sotto la sua autorità,
evitando al contempo la frammentazione delle attività; (g)
garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività
di ricerca e innovazione in ambito ferroviario e monitorare i progressi
compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune S2R
attraverso procedure di monitoraggio e valutazione adeguate; (h)
riunire le esigenze degli utilizzatori e definire
le norme di interoperabilità per orientare gli investimenti destinati alla
ricerca e all’innovazione verso soluzioni operative e commercializzabili; (i)
sviluppare una stretta collaborazione e garantire
il coordinamento con le attività di ricerca e innovazione europee, nazionali e
transnazionali correlate nel settore ferroviario, in particolare nell’ambito
dei precedenti programmi quadro e del programma quadro Orizzonte 2020,
consentendo in tal modo all’impresa comune S2R di diventare un punto di
riferimento unico per tutti i finanziamenti a favore della ricerca e dell’innovazione
nel settore ferroviario a livello dell’UE; (j)
istituire e sviluppare una stretta collaborazione a
lungo termine tra l’Unione, l’industria ferroviaria e gli altri portatori d’interessi
cui viene richiesto di sviluppare innovazioni all’avanguardia e garantire una
solida commercializzazione di soluzioni innovative, compresi i fornitori di
servizi ferroviari e gli altri portatori d’interessi del settore, nonché gli
attori esterni al settore ferroviario tradizionale; (k)
assicurare il collegamento con le attività
nazionali e internazionali di ricerca e innovazione nel settore tecnico
ferroviario, in particolare tramite la piattaforma tecnologica del Consiglio
consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC) e con quelle in altri
settori come il Consiglio consultivo europeo per la ricerca sui trasporti stradali
(ERTRAC), il Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica e l’innovazione in
Europa (ACARE), la piattaforma tecnologica europea delle vie navigabili, la
piattaforma per le tecnologie di produzione del futuro (Manufuture), la
piattaforma sui materiali e le tecnologie di punta (EuMaT), ed altri; (l)
incentivare il coinvolgimento delle PMI nelle sue
attività, in linea con gli obiettivi del programma quadro “Orizzonte 2020”; (m)
garantire una partecipazione geograficamente equilibrata
dei membri e dei partner nelle proprie attività; (n)
condurre attività di informazione, comunicazione e
diffusione mediante l’attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni
dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. …/2013 [programma quadro “Orizzonte
2020”]; (o)
svolgere qualsiasi altro compito necessario per
conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento. 3 –Membri 1.
I seguenti soggetti sono membri dell’impresa comune
S2R: (a)
l’Unione, rappresentata dalla Commissione, (b)
previa accettazione del presente statuto mediante
una lettera di approvazione, i membri fondatori dell’impresa comune S2R diversi
dall’Unione, elencati all’allegato II del presente regolamento e i membri
associati da selezionare in conformità al punto 4. Tali membri sono
congiuntamente definiti come membri diversi dall’Unione. 2.
Il ruolo e il contributo dei membri diversi dall’Unione
sono definiti in un accordo associativo con l’impresa comune S2R. L’accordo è
negoziato con il direttore esecutivo e trasmesso al consiglio di direzione per
l’approvazione. Esso fornisce una descrizione qualitativa e quantitativa del
contributo del membro all’impresa comune S2R, di cui all’articolo 4,
paragrafo 2, lettera a), nonché il piano delle attività complementari
di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e comprende le
disposizioni relative alla rappresentanza dei membri in seno al consiglio di
direzione. 4 – Modifiche nella composizione dei membri 1.
Qualunque soggetto giuridico, gruppo o consorzio di
soggetti giuridici stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al
programma quadro Orizzonte 2020 può chiedere di diventare un membro associato
dell’impresa comune S2R, a condizione che accetti lo statuto dell’impresa
comune S2R e si impegni a contribuire al finanziamento di cui al paragrafo 4
per realizzare gli obiettivi dell’impresa comune S2R di cui all’articolo 2
del presente regolamento. 2.
I membri associati dell’impresa comune S2R devono
essere selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e
competitivo. Il primo invito per i membri associati deve essere presentato
entro tre mesi dalla costituzione dell’impresa comune S2R. Eventuali altri
inviti devono essere giustificati dalla necessità di capacità fondamentali per
l’attuazione del piano generale di S2R. Tutti gli inviti devono essere
pubblicati sul sito internet di S2R e comunicati attraverso il gruppo di
rappresentanti degli Stati e altri canali, al fine di garantire la
partecipazione più ampia possibile nell’interesse del conseguimento degli
obiettivi del piano generale di S2R. L’impresa comune S2R incoraggia la
partecipazione delle PMI e di attori provenienti da tutta la catena di valore
ferroviaria, nonché da ambiti diversi dal settore ferroviario tradizionale. 3.
Il consiglio di direzione esamina le domande per
diventare membro associato, tenendo conto, tra l’altro, della rilevanza e del
potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi
dell’impresa comune S2R, della solidità finanziaria del candidato e di tutti i
potenziali conflitti di interessi, dopodiché decide in merito alla richiesta
stessa. 4.
Il contributo minimo necessario per diventare un
membro associato è pari al 2,5% del bilancio totale del programma di
innovazione a cui il membro partecipa. 5.
Qualsiasi membro può porre fine alla sua
partecipazione all’impresa comune S2R. La risoluzione acquista efficacia e
diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere
di questo termine l’ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da
quelli approvati o assunti dall’impresa comune S2R prima del recesso. 6.
La qualità di membro dell’impresa comune S2R non
può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di
direzione. 7.
Immediatamente dopo qualsiasi modifica della
composizione ai sensi del presente punto, l’impresa comune S2R pubblica sul
proprio sito internet un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla
data da cui decorre tale modifica. 5 – Organizzazione dell’impresa comune 1.
Gli organi dell’impresa comune S2R sono: (a)
il consiglio di direzione; (b)
il direttore esecutivo; (c)
il comitato scientifico; (d)
il gruppo di rappresentanti degli Stati. 2.
Il comitato scientifico e il gruppo di
rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell’impresa comune S2R. 6 – Composizione del consiglio di direzione Il consiglio di direzione è composto da un
massimo di venti membri, tra cui: (a)
due rappresentanti della Commissione; (b)
un rappresentante di ciascuno dei membri fondatori
dell’impresa comune S2R diversi dall’Unione; (c)
almeno un rappresentante dei membri associati per
programma di innovazione, di cui al punto 1, paragrafo 3. Tali rappresentanti
saranno nominati dal consiglio di direzione dell’impresa comune S2R, al fine di
garantire una rappresentanza equilibrata fra i protagonisti dell’intera catena
di valore ferroviaria e quelli provenienti da ambiti diversi rispetto al
tradizionale settore ferroviario. 7 – Funzionamento del consiglio di
direzione 1.
Il consiglio di direzione è presieduto dalla
Commissione. 2.
I membri dell’impresa comune S2R dispongono di un
numero di voti proporzionale al loro contributo al capitale dell’impresa
comune. In deroga alla prima frase del presente paragrafo, la Commissione
dispone del 50% dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile e
riflette la posizione dell’Unione in seno al consiglio di direzione. 3.
I rappresentanti si adoperano al meglio per
raggiungere un consenso. In mancanza di consenso e in deroga al paragrafo 4, le
decisioni del consiglio di direzione sono adottate con la maggioranza di almeno
due terzi dei voti, compresi i voti dei membri non presenti, salvo diversa
disposizione del presente statuto. 4.
Sulle decisioni relative all’adesione di membri
associati e alla rappresentanza dei membri associati nel consiglio di
direzione, la Commissione esprime il voto decisivo se la maggioranza dei due
terzi non può essere raggiunta. 5.
Il consiglio di direzione adotta il proprio
regolamento che garantisce il corretto ed efficace svolgimento delle procedure.
Le norme del regolamento includono procedure specifiche per individuare ed
evitare i conflitti di interessi. Il consiglio di direzione si riunisce almeno tre
volte l’anno. Le riunioni straordinarie si svolgono su richiesta di un terzo
dei membri del consiglio di direzione che rappresentino almeno il 30% dei
diritti di voto, o su richiesta della Commissione o del direttore esecutivo. Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell’impresa
comune. Il direttore esecutivo ha il diritto di
partecipare alle deliberazioni ma non ha diritto di voto. Un rappresentante dell’Agenzia ferroviaria europea
e il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati
partecipano alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori.
Il consiglio di direzione può invitare altre
persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori. 8 – Compiti del consiglio di direzione Il consiglio di direzione ha la responsabilità
generale dell’orientamento strategico e dell’operato dell’impresa comune S2R e
supervisiona lo svolgimento delle sue attività. In particolare, il consiglio di
direzione ha i compiti seguenti: (a)
adottare il piano generale di S2R e le eventuali
proposte di modifica; (b)
approvare il piano di lavoro annuale dell’impresa
comune S2R e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del
direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo
di rappresentanti degli Stati; (c)
valutare, accettare o respingere le domande di
nuove adesioni in conformità al punto 4; (d)
decidere di porre fine all’adesione all’impresa
comune S2R di qualsiasi membro inadempiente e le condizioni di tale cessazione
della partecipazione; (e)
approvare gli accordi di adesione di cui al punto
3, paragrafo 2, dopo aver consultato, se del caso, un gruppo consultivo ad hoc; (f)
adottare il regolamento finanziario dell’impresa
comune, conformemente all’articolo 5 del presente regolamento; (g)
adottare il bilancio annuale dell’impresa comune
S2R, in base alla proposta del direttore esecutivo, compresa la tabella dell’organico
con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per
grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali
distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno; (h)
esercitare i poteri dell’autorità di nomina
relativamente al personale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente
regolamento; (i)
nominare, destituire o sostituire il direttore
esecutivo, fornirgli orientamenti e controllarne le prestazioni; (j)
approvare l’organigramma su raccomandazione del
direttore esecutivo; (k)
approvare i conti annuali; (l)
approvare il rapporto annuale d’attività e le voci
di spesa corrispondenti; (m)
se del caso, provvedere all’istituzione di una
struttura di revisione contabile interna dell’impresa comune S2R; (n)
sviluppare procedure per definire inviti a
presentare proposte aperti e trasparenti, approvare gli inviti a presentare
proposte e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione,
valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione; (o)
approvare l’elenco delle azioni ammesse al
finanziamento; (p)
se del caso, costituire gruppi consultivi di cui al
punto 14 che affiancano gli organi dell’impresa comune S2R; (q)
se del caso, adottare norme in conformità all’articolo
6, paragrafo 3, del presente regolamento, nonché regole per il distacco di
esperti nazionali presso l’impresa comune S2R e per il ricorso a tirocinanti a
norma dell’articolo 7 del presente regolamento; (r)
se del caso, sottoporre alla Commissione eventuali
richieste di modifica del presente regolamento presentate da membri dell’impresa
comune S2R; (s)
decidere in merito alle proposte della Commissione
sull’estensione e sullo scioglimento dell’impresa comune; (t)
esercitare qualsiasi compito non espressamente
assegnato a uno degli organi dell’impresa comune S2R e assegnare tali compiti a
uno degli organi suddetti. 9 – Nomina, destituzione o proroga del mandato
del direttore esecutivo 1.
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di
direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a una
procedura di selezione aperta e trasparente. 2.
Il direttore esecutivo fa parte dell’organico ed è assunto
in qualità di agente temporaneo dell’impresa comune S2R ai sensi dell’articolo 2,
lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. 3.
Ai fini della stipula del contratto di lavoro del
direttore esecutivo, l’impresa comune S2R è rappresentata dal presidente del
consiglio di direzione. 4.
Il mandato del direttore esecutivo è di cinque
anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione
che tiene conto dell’operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e
delle sfide futuri dell’impresa comune S2R. 5.
Agendo su proposta della Commissione, la quale
tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di
direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per
non più di cinque anni. 6.
Il direttore esecutivo, il cui mandato sia stato
prorogato, non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso
posto alla fine del periodo complessivo. 7.
Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo
incarico solo su decisione del consiglio di direzione presa su proposta della
Commissione. 10 – Compiti del direttore esecutivo 1.
Il direttore esecutivo è il responsabile principale
della gestione quotidiana dell’impresa comune S2R, conformemente alle decisioni
del consiglio di direzione. 2.
Il direttore esecutivo è il rappresentante legale
dell’impresa comune S2R. Egli/Ella è responsabile dinanzi al comitato di
direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell’ambito
delle proprie competenze. 3.
Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del
bilancio dell’impresa comune S2R e fornisce al consiglio di direzione tutte le
informazioni necessarie per l’adempimento delle sue funzioni. 4.
In particolare il direttore esecutivo: (a)
prepara e presenta per adozione al consiglio di
direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell’organico
con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per
grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali
distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno; (b)
predispone e presenta all’approvazione del
consiglio di direzione i piani di lavoro annuali e le previsioni di spesa
corrispondenti dell’impresa comune; (c)
presenta la contabilità annuale al consiglio di
direzione per l’approvazione; (d)
prepara e presenta per approvazione al consiglio di
direzione la relazione annuale di attività di cui al punto 19, paragrafo 2,
nonché qualsiasi altra relazione che potrebbe essere richiesta dal comitato
direttivo; (e)
gestisce la composizione delle controversie in
seconda istanza all’interno dei programmi di innovazione; (f)
gestisce la composizione delle controversie in
prima istanza tra i programmi di innovazione; (g)
gestisce gli inviti e presenta per approvazione al
consiglio di direzione l’elenco delle azioni selezionate per il finanziamento; (h)
firma singoli accordi o decisioni; (i)
firma i contratti di appalto; (j)
provvede affinché siano rispettati gli obblighi
assunti dall’impresa comune in forza dei contratti e degli accordi che questa
ha concluso; (k)
assicura il coordinamento fra i diversi programmi
di innovazione e interviene in modo adeguato per gestire le interfacce, evitare
indebite sovrapposizioni tra progetti e favorire le sinergie fra i programmi di
innovazione; (l)
propone al consiglio di direzione adeguamenti del
contenuto tecnico e assegnazioni di bilancio tra i programmi di innovazione; (m)
assicura il conseguimento degli obiettivi previsti
e il rispetto del calendario fissato, coordina le attività dei programmi di
innovazione e ne assicura il seguito e propone eventuali e opportune
valutazioni degli obiettivi e del relativo calendario; (n)
monitora i progressi realizzati dai programmi di
innovazione verso il conseguimento degli obiettivi; (o)
elabora e attua la politica di comunicazione dell’impresa
comune S2R; (p)
presenta al consiglio di direzione le proposte
relative all’organigramma; (q)
organizza, dirige e supervisiona le attività e il
personale dell’impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal
consiglio di direzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 del
presente regolamento; (r)
provvede affinché le attività dell’impresa comune
si svolgano in assoluta indipendenza e senza alcun conflitto di interessi; (s)
istituisce un sistema di controllo interno efficace
ed efficiente, ne garantisce il funzionamento e comunica ogni eventuale modifica
significativa apportata a tale sistema al consiglio di direzione; (t)
garantisce l’esecuzione della valutazione e della
gestione dei rischi; (u)
prende ogni altro provvedimento necessario per
valutare i progressi realizzati dall’impresa comune S2R nel perseguimento dei
suoi obiettivi; (v)
organizza lo scambio di informazioni con il gruppo
di rappresentanti degli Stati e con l’Agenzia ferroviaria europea; (w)
svolge ogni altro compito affidato o delegato al
direttore esecutivo dal consiglio di direzione. 5.
Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di
programma addetto all’esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le
mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L’ufficio di programma
è composto dal personale dell’impresa comune S2R e svolge, in particolare, i
seguenti compiti: (a)
coadiuva alla costituzione e alla gestione di un
idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario dell’impresa
comune S2R; (b)
gestisce gli inviti come previsto dal piano di
lavoro annuale e amministra gli accordi o decisioni e il relativo
coordinamento; (c)
fornisce ai membri e agli altri organi dell’impresa
comune S2R tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all’espletamento
delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche; (d)
funge da segretariato per gli organi dell’impresa
comune S2R e fornisce sostegno ai gruppi consultivi eventualmente creati dal
consiglio di direzione. 11 – Agenzia ferroviaria europea: L’Agenzia ferroviaria europea svolge il
compito di osservatore nel consiglio di direzione e contribuisce alla
definizione e all’attuazione del piano generale di S2R, in particolare mediante
l’esercizio delle seguenti funzioni di consulenza: (a)
proporre eventuali modifiche al piano generale di
S2R e ai programmi di lavoro annuali, in particolare per garantire che siano
soddisfatte le esigenze di ricerca riguardanti la realizzazione dello spazio
ferroviario europeo unico; (b)
proporre, previa consultazione con i portatori di
interessi, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del
presente regolamento, norme tecniche per le attività di ricerca, sviluppo e
convalida, al fine di garantire l’interoperabilità e la sicurezza dei
risultati; (c)
esaminare gli sviluppi comuni del futuro sistema e
contribuire alla definizione di sistemi definitivi nei requisiti normativi; (d)
riesaminare le attività e i risultati del progetto,
al fine di accertarne la pertinenza rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, del presente regolamento e per garantire l’interoperabilità e
la sicurezza dei risultati della ricerca. 12 – Comitato scientifico 1.
Il comitato scientifico è composto da dodici membri
al massimo ed elegge un presidente tra i suoi membri. 2.
I membri riflettono una rappresentanza equilibrata
di scienziati e tecnici riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo
accademico, dall’industria, da piccole e medie imprese, da organizzazioni non
governative e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del
comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche nel
settore tecnico necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica
all’impresa comune S2R. 3.
Il consiglio di direzione stabilisce i criteri
specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato
scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei
potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati, dal
Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC) e dall’Agenzia
ferroviaria europea. 4.
Il comitato scientifico svolge i seguenti compiti: (a)
dà il proprio parere circa le priorità scientifiche
e tecnologiche da individuare nei piani di lavoro annuali; (b)
dà il proprio parere sulle realizzazioni
scientifiche e tecnologiche descritte nel rapporto annuale di attività; (c)
suggerisce possibili ambiti di ricerca avanzata che
potrebbero essere soggetti a ulteriori sviluppi; (d)
suggerisce possibili sinergie con le attività di
ricerca e innovazione, nazionali e internazionali, nel settore tecnico
ferroviario, in particolare tramite la piattaforma tecnologica del Consiglio
consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC), nonché con quelle di
altri settori, come individuato al punto 2, lettera k). 5.
Il comitato scientifico si riunisce almeno due
volte l’anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. 6.
Il comitato scientifico può, con l’accordo del
presidente, invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni. 7.
Il comitato scientifico adotta il proprio
regolamento interno. 13 – Gruppo di rappresentanti degli Stati 1.
Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto
da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato al
programma quadro Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente e un
vicepresidente fra i suoi membri. 2.
Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce
almeno due volte l’anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il
direttore esecutivo, il presidente del consiglio di direzione o i loro
rappresentanti partecipano alle riunioni. 3.
I membri del comitato per lo spazio ferroviario
unico europeo istituito dall’articolo 62 della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio[1],
o i loro rappresentanti possono partecipare alle riunioni del gruppo di
rappresentanti degli Stati. 4.
Il gruppo di rappresentanti degli Stati viene
consultato ed esamina, in particolare, le informazioni e fornisce pareri sui
seguenti aspetti: (a)
aggiornamento dell’orientamento strategico e del
piano generale di S2R e progressi compiuti per il conseguimento dei suoi
obiettivi; (b)
piani di lavoro annuali dell’impresa comune S2R; (c)
collegamenti con il programma quadro Orizzonte 2020
e con altri strumenti di finanziamento dell’UE e degli Stati membri, compreso
il meccanismo per collegare l’Europa e i Fondi strutturali europei; (d)
collegamenti con il quarto pacchetto ferroviario e
con l’obiettivo di realizzare uno spazio ferroviario europeo unico; (e)
coinvolgimento delle PMI e dei pertinenti attori
esterni al settore ferroviario tradizionale. 5.
Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce
inoltre informazioni all’impresa comune S2R e agisce da interfaccia con essa in
merito ai seguenti aspetti: (a)
stato di avanzamento dei pertinenti programmi
nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali
settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie; (b)
misure specifiche adottate a livello nazionale o
regionale riguardo a manifestazioni di diffusione, seminari tecnici
specializzati e attività di comunicazione. 6.
Il gruppo di rappresentanti degli Stati può
presentare, di propria iniziativa, raccomandazioni all’impresa comune S2R su
questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste
riguardano interessi nazionali o regionali. L’impresa comune S2R informa il
gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni. 7.
Il gruppo dei rappresentanti degli Stati adotta il
proprio regolamento interno. 14 – Gruppi di lavoro 1.
Per l’esecuzione dei compiti di cui al punto 2, l’impresa
comune S2R può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere le
attività a essa delegate dal consiglio di direzione. I gruppi devono essere
composti da professionisti e operano in modo trasparente. 2.
Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro non
appartengono al personale dell’impresa comune S2R. 3.
Al fine di garantire la più ampia gamma di competenze,
l’impresa comune S2R incoraggia e agevola la partecipazione ai gruppi di lavoro
di PMI, organizzazioni di ricerca e attori esterni al settore ferroviario
tradizionale. 4.
I gruppi di lavoro sono presieduti da un
rappresentante dell’impresa comune S2R. La Commissione e l’Agenzia ferroviaria
europea prestano assistenza nei gruppi di lavoro in qualità di osservatori. 15 – Fonti di finanziamento 1.
L’impresa comune S2R è finanziata congiuntamente
dall’Unione, dai membri diversi dall’Unione e dalle loro entità costitutive
mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura
corrispondenti ai costi da essi sostenuti per la realizzazione delle azioni
indirette che non sono rimborsate dall’impresa comune S2R. 2.
Le spese amministrative dell’impresa comune S2R non
superano i 27 milioni di EUR e sono coperte da contributi finanziari
ugualmente ripartiti su base annua tra l’Unione e i membri dell’impresa comune
S2R diversi dall’Unione, che non siano centri di ricerca e università. Il
contributo dei membri diversi dall’Unione deve essere determinato in modo
proporzionale al loro rispettivo impegno di bilancio. Qualora una parte del
contributo destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, può
essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell’impresa comune S2R. 3.
I costi operativi dell’impresa comune S2R sono
coperti mediante: (a)
un contributo finanziario dell’Unione; (b)
contributi in natura dei membri diversi dall’Unione,
o delle loro entità costitutive, che consistono nei costi da essi sostenuti per
l’attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell’impresa
comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a tali costi. 4.
Le risorse dell’impresa comune S2R iscritte a
bilancio si compongono dei seguenti contributi: (a)
i contributi finanziari dei membri ai costi
amministrativi; (b)
il contributo finanziario dell’Unione ai costi
operativi; (c)
eventuali entrate generate dall’impresa comune; (d)
eventuali altri contributi finanziari, risorse ed
entrate. 5.
Gli interessi maturati dai contributi versati dai
membri dell’impresa comune S2R sono considerati un suo reddito. 6.
Tutte le risorse dell’impresa comune S2R sono
destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 del
presente regolamento. 7.
L’impresa comune S2R è proprietaria di tutti gli
attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli
obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento. 8.
Fatto salvo il punto 22, paragrafo 4, le eventuali
eccedenze delle entrate sulle spese non sono ridistribuite ai membri dell’impresa
comune S2R. 16 – Ripartizione del contributo dell’Unione 1.
Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa
comune S2R destinato ai costi operativi di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), e il contributo supplementare di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, lettera b), sono assegnati come segue: (a)
fino al 40% è assegnato ai membri fondatori diversi
dall’Unione e alle loro entità costitutive; (b)
fino al 30% è assegnato ai membri associati e alle
loro entità costitutive; (c)
almeno il 30% è assegnato mediante inviti a
presentare proposte e bandi di gara. 2.
Il finanziamento di cui al paragrafo 1 è assegnato
sulla base della valutazione delle proposte da parte di esperti indipendenti. 3.
Gli impegni finanziari dell’impresa comune S2R non
superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio
dai suoi membri. 17 – Esercizio finanziario L’esercizio ha
inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 18 – Pianificazione finanziaria e operativa 1.
Il direttore esecutivo redige e sottopone all’approvazione
del consiglio di direzione una proposta di piano di lavoro annuale, sulla base
del piano generale di S2R, composta da un piano dettagliato delle attività di
ricerca e innovazione, dalle attività amministrative e dalle previsioni di
spesa corrispondenti per l’anno successivo. Il progetto di piano di lavoro
comprende inoltre il valore stimato dei contributi forniti in conformità al
punto 15, paragrafo 3, lettera b). 2.
Il piano di lavoro annuale di un dato anno è
approvato entro la fine dell’anno precedente ed è messo a disposizione del
pubblico. 3.
Il direttore esecutivo elabora la proposta annuale
di bilancio per l’anno successivo e la presenta per adozione al consiglio di
direzione. 4.
Il consiglio di direzione adotta il bilancio
annuale per un determinato esercizio entro la fine dell’esercizio precedente. 5.
Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell’importo
del contributo dell’Unione iscritto nel bilancio dell’Unione. 19 – Relazioni operative e finanziarie 1.
Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al
consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al
regolamento finanziario dell’impresa comune S2R. 2.
Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore
esecutivo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione una relazione
annuale di attività sui progressi effettuati dall’impresa comune S2R nell’anno
civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale
relativo a quell’anno. La relazione comprende tra l’altro le informazioni sui
seguenti aspetti: (a)
ricerca, innovazione e altre azioni condotte,
nonché le spese corrispondenti; (b)
le azioni presentate, suddivise per tipo di
partecipante, comprese le PMI, e per paese; (c)
le azioni selezionate per finanziamento, suddivise
per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l’indicazione del
contributo erogato dall’impresa comune S2R ai singoli partecipanti e alle
singole azioni. Una volta approvato dal consiglio di direzione, il
rapporto annuale di attività è trasmesso al gruppo dei rappresentanti degli
Stati e reso pubblico. 3.
L’impresa comune S2R riferisce annualmente alla
Commissione a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012. 4.
A norma dell’articolo 60, paragrafo 5, del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell’impresa comune S2R
sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente. I conti dell’impresa comune S2R non sono soggetti
all’esame della Corte dei conti. 20 – Revisione contabile interna Il revisore
contabile interno della Commissione esercita sull’impresa comune S2R le stesse
competenze che esercita nei confronti della Commissione. 21 – Responsabilità dei membri e
assicurazioni 1.
La responsabilità finanziaria dei membri per i
debiti dell’impresa comune S2R si limita al contributo da essi già versato per
le spese amministrative. 2.
L’impresa comune S2R sottoscrive le assicurazioni
necessarie. 22 – Conflitti di interessi 1.
L’impresa comune S2R, i suoi organi e il suo
personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività. 2.
Il consiglio di direzione adotta norme per la
prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i
membri, gli organi, il personale e il personale distaccato della stessa. Esse
contengono disposizioni specifiche per evitare un conflitto di interessi da
parte dei rappresentanti dei membri che siedono nel consiglio di direzione. 23 – Scioglimento 1.
L’impresa comune S2R è sciolta alla scadenza del
periodo di cui all’articolo 1 del presente regolamento. 2.
La procedura di scioglimento è avviata
automaticamente nel caso in cui la Commissione o tutti i membri diversi dall’Unione
si ritirino dall’impresa comune S2R. 3.
Ai fini della procedura di scioglimento dell’impresa
comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si
attengono alle decisioni da esso stabilite. 4.
Durante la procedura di liquidazione dell’impresa
comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese
relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri
esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo
finanziario all’impresa comune S2R. Qualsiasi eccedenza a favore dell’Unione è
restituita al bilancio dell’Unione. 5.
È avviata una procedura ad hoc per garantire l’adeguata
gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall’impresa
comune S2R, nonché di qualsiasi contratto d’appalto la cui durata sia superiore
a quella dell’impresa comune. ALLEGATO II –MEMBRI FONDATORI DELL’IMPRESA
COMUNE S2R DIVERSI DALL’UNIONE 1.
ALSTOM TRANSPORT 2.
ANSALDO STS 3.
BOMBARDIER TRANSPORTATION 4.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES 5.
NETWORK RAIL 6.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 7.
THALES 8.
TRAFIKVERKET [1] Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo
unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).