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Document 52013PC0922

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce l’impresa comune Shift2Rail

/* COM/2013/0922 final - 2013/0445 (NLE) */

52013PC0922

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce l’impresa comune Shift2Rail /* COM/2013/0922 final - 2013/0445 (NLE) */


INDICE

RELAZIONE............................................................................................................................. 5

1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA............................................................................. 5

1.1........ Contesto generale......................................................................................................... 5

1.2........ Ragioni e obiettivi di un’impresa comune nel settore ferroviario................................. 5

2........... RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO................................................................................................................ 7

2.1........ Consultazione delle parti interessate e ricorso al parere di esperti................................ 7

2.2........ Valutazione d’impatto.................................................................................................. 7

3........... ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA........................................................ 8

3.1........ Contenuto della proposta.............................................................................................. 8

3.2........ Base giuridica............................................................................................................... 8

3.3........ Sussidiarietà e proporzionalità...................................................................................... 8

4........... INCIDENZA SUL BILANCIO.................................................................................. 9

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce l’impresa comune Shift2Rail............... 10

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA.......................................................................... 23

1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA................................................... 23

1.1........ Titolo della proposta/iniziativa.................................................................................... 23

1.2........ Settori interessati alla struttura ABM/ABB................................................................ 23

1.3........ Natura della proposta/iniziativa.................................................................................. 23

1.4........ Obiettivi...................................................................................................................... 23

1.5........ Motivazione della proposta/iniziativa......................................................................... 23

1.6........ Durata e incidenza finanziaria.................................................................................... 23

1.7........ Modalità di gestione previste...................................................................................... 23

2........... MISURE DI GESTIONE.......................................................................................... 23

2.1........ Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni................................................ 23

2.2........ Sistema di gestione e di controllo............................................................................... 23

2.3........ Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità................................................. 23

3........... INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA. 23

3.1........ Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate    23

3.2........ Incidenza prevista sulle spese..................................................................................... 23

3.2.1..... Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese................................................................... 23

3.2.2..... Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.......................................................... 23

3.2.3..... Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa.................................. 23

3.2.4..... Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale........................................ 23

3.2.5..... Partecipazione di terzi al finanziamento..................................................................... 23

3.3........ Incidenza prevista sulle entrate................................................................................... 23

1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA................................................... 24

1.1........ Titolo della proposta/iniziativa.................................................................................... 24

1.2........ Settori interessati alla struttura ABM/ABB................................................................ 24

1.3........ Natura della proposta/iniziativa.................................................................................. 24

1.4........ Obiettivi...................................................................................................................... 24

1.4.1..... Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa        24

1.4.2..... Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate.................................... 24

1.4.3..... Risultati e incidenza previsti....................................................................................... 25

1.4.4..... Indicatori di risultato e di incidenza........................................................................... 25

1.5........ Monitoraggio e rendicontazione sulla base dei dati relativi al progetto e ai pacchetti di lavoro e monitoraggio della qualità degli elementi da fornire sulla base di una serie di criteri di valutazione; monitoraggio della gestione del progetto al fine di verificarne la qualità generale e la conformità al programma di lavoro strategico Motivazione della proposta/iniziativa...................... 25

1.5.1..... Necessità da coprire nel breve e lungo termine........................................................... 25

1.5.2..... Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea................................................ 25

1.5.3..... Insegnamenti tratti da esperienze analoghe................................................................ 26

1.5.4..... Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti.................................... 26

1.6........ Durata e incidenza finanziaria.................................................................................... 27

1.7........ Modalità di gestione previste...................................................................................... 27

2........... MISURE DI GESTIONE.......................................................................................... 28

2.1........ Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni................................................ 28

2.2........ Sistema di gestione e di controllo............................................................................... 28

2.2.1..... Rischi individuati........................................................................................................ 28

2.2.2..... Istituzione di un sistema di controllo interno............................................................. 28

2.2.3..... Costi e benefici dei controlli....................................................................................... 28

2.2.4..... Livello previsto di rischio di inadempimento............................................................. 29

2.3........ Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità................................................. 29

3........... INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA. 30

3.1........ Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate    30

3.2........ Incidenza prevista sulle spese..................................................................................... 31

3.2.1..... Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese................................................................... 31

3.2.2..... Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.......................................................... 33

3.2.3..... Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa.................................. 34

3.2.3.1.. Sintesi......................................................................................................................... 34

3.2.3.2.. Fabbisogno previsto di risorse umane......................................................................... 36

3.2.4..... Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale........................................ 38

3.2.5..... Partecipazione di terzi al finanziamento..................................................................... 38

RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Contesto generale

Gli obiettivi ambiziosi dell’UE in materia di cambiamenti climatici, approvvigionamento energetico e ambiente fanno sì che nei prossimi decenni il settore ferroviario debba farsi carico di una quota significativa di una domanda di trasporti in costante crescita. Nel suo Libro bianco del 2011 “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti”[1] la Commissione ha sottolineato l’importanza di creare uno spazio ferroviario europeo unico per rendere il sistema europeo dei trasporti maggiormente competitivo ed efficiente sul piano delle risorse. Per queste ragioni la Commissione ha adottato le proposte per il quarto pacchetto ferroviario[2] con l’obiettivo di rimuovere i residui ostacoli di tipo amministrativo, tecnico e normativo che frenano il settore ferroviario in termini sia di apertura del mercato sia di interoperabilità. Tuttavia, l’obiettivo generale di creare un mercato interno delle ferrovie e di rendere tale settore più efficiente e attento alle esigenze dei clienti implica la necessità di adottare nuovi approcci lungo tutta la catena di valore ferroviaria, nei modelli economici e nei servizi e prodotti con un drastico aumento degli sforzi in materia di ricerca e innovazione.

Uno dei principali obiettivi del programma quadro per la ricerca e l’innovazione “Orizzonte 2020” per il periodo 2014-2020 è rafforzare l’industria europea mediante azioni a sostegno della ricerca e dell’innovazione in una serie di settori industriali fondamentali. In particolare, il programma consente la creazione di partenariati pubblico-privati (PPP) a sostegno di tali settori e in grado di contribuire a vincere alcune delle principali sfide che l’Europa deve affrontare. Nel contesto del suo “Pacchetto investimenti per l’innovazione” annunciato nel luglio 2013[3], la Commissione ha già formulato una serie di proposte legislative per i PPP da istituire nell’ambito del programma quadro Orizzonte 2020 in forma di imprese comuni finalizzate all’attuazione di iniziative tecnologiche congiunte in diversi settori industriali. La presente proposta è pienamente in linea con l’approccio delle imprese comuni dell’iniziativa tecnologica congiunta del pacchetto investimenti per l’innovazione.

1.2.        Ragioni e obiettivi di un’impresa comune nel settore ferroviario

Rivitalizzare il sistema ferroviario europeo, e metterlo in condizione di competere alla pari con altri modi di trasporto, è uno degli obiettivi principali della politica dei trasporti dell’UE. Le nuove tecnologie possono apportare un grande contributo alla modernizzazione delle ferrovie europee e alla riduzione dei loro costi operativi e infrastrutturali, creando al contempo nuove opportunità per l’industria ferroviaria europea. Nei decenni passati gli investimenti realizzati nella ricerca e innovazione delle ferrovie dell’UE hanno consentito all’industria ferroviaria europea di mantenere un ruolo guida a livello mondiale, in particolare grazie allo sviluppo dei treni ad alta velocità, dell’ERTMS, dei sistemi di metropolitana automatizzati, ecc. Tuttavia, uno studio recente della Commissione sulla competitività dell’industria ferroviaria europea[4] ha evidenziato che l’Asia sta rapidamente sottraendo all’Europa lo scettro di più grande mercato delle forniture ferroviarie, in particolare grazie a un notevole aumento degli investimenti nella ricerca e nell’innovazione in paesi quali la Cina e la Corea.

Allo stesso tempo la ricerca e l’innovazione nel settore ferroviario soffrono di significative disfunzioni sistemiche e del mercato che giustificano l’intervento pubblico. Tra esse si possono citare:

· il livello elevato di adeguamento dei prodotti dovuto alla diversità delle norme e dei quadri operativi nazionali;

· l’assenza di un approccio sistemico all’innovazione a causa della limitata, o poco coordinata, partecipazione di soggetti dell’intera catena di valore ferroviaria e della complessità delle interfacce tra sottosistemi ferroviari;

· i limitati investimenti privati nella ricerca e nell’innovazione e la scarsa diffusione sul mercato delle innovazioni a causa dei ridotti margini operativi e dei problemi di finanziamento nell’intero ciclo dell’innovazione;

· gli elevati rischi finanziari dovuti all’intensità di capitale degli investimenti e del lungo ciclo di vita dei prodotti.

Alla luce di tali sfide si propone un approccio coordinato dell’UE alla ricerca e all’innovazione nel settore ferroviario mediante la creazione di un’impresa comune a sostegno del completamento dello spazio ferroviario europeo unico e per incrementare la competitività del settore ferroviario europeo in rapporto ad altri modi di trasporto e dei concorrenti extraeuropei.

Di seguito sono illustrati gli obiettivi generali della impresa comune proposta per il settore ferroviario:

· agevolare lo sviluppo di una visione comune e la realizzazione di un’agenda strategica;

· definire un approccio programmatico europeo alla ricerca e all’innovazione al fine di fissare obiettivi di ampia portata che permettano di coinvolgere tutti i partner potenziali;

· creare una massa critica per garantire la portata e le dimensioni richieste;

· garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche e private.

Più nello specifico l’impresa comune, sviluppando, integrando, dimostrando e convalidando soluzioni e tecnologie innovative per il materiale rotabile, l’infrastruttura e i sistemi di gestione del traffico, contribuirà ad accelerare e facilitare la diffusione sul mercato di innovazioni tecnologiche che possano essere misurate sulla base dei seguenti indicatori di prestazione quantificabili:

· costi del ciclo di vita e competitività, definiti in particolare come riduzione dei costi complessivi del trasporto ferroviario e conseguente riduzione dei costi per gli utenti e dei sussidi pubblici che gravano sui contribuenti;

· capacità e domanda degli utenti, definite in particolare come la frequenza di treni/metropolitane/tram disponibili ogni ora su un percorso specifico come pure i fattori di carico in termini di passeggeri e le opzioni per quanto riguarda il trasporto di merci;

· l’affidabilità e la qualità del servizio, definite in particolare come miglioramento della puntualità per rispondere a un’esigenza in tal senso espressa dagli utenti delle ferrovie e aventi un impatto sugli investimenti necessari al rinnovamento della flotta per l’acquisizione di veicoli più affidabili.

Questi progressi, inoltre, contribuiranno a rimuovere i residui ostacoli tecnici che frenano il settore ferroviario in termini di interoperabilità ed efficienza e a ridurre le esternalità negative connesse con il trasporto ferroviario.

Secondo studi del settore ferroviario, un impegno finanziario coordinato, compreso tra 800 milioni e un miliardo di euro nel campo della ricerca e dell’innovazione e nell’ambito di una ben definita struttura di partenariato pubblico-privato, permetterebbe di ridurre fino al 50% i costi del ciclo di vita e di incrementare la capacità fino al 100% oltre a consentire un aumento generale dell’affidabilità fino al 50% nei diversi segmenti del settore ferroviario.

2.           RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

2.1.        Consultazione delle parti interessate e ricorso al parere di esperti

Sono state organizzate intense consultazioni con le parti interessate. Il 28 giugno 2013 è stata avviata una consultazione aperta su internet, che è continuata per 12 settimane fino al 19 settembre 2013 e ha permesso a tutte le parti interessate di formulare le proprie osservazioni. La consultazione ha avuto 372 risposte, di cui 152 di singoli cittadini e 220 di rappresentanti di organizzazioni e istituzioni. Le risposte sono pervenute da 24 differenti paesi dell’UE e sono quindi estremamente rappresentative dell’Unione europea nel suo complesso. Il 60% delle risposte è pervenuto dai cinque paesi che ricevono attualmente la quota maggiore del finanziamento UE per la ricerca nel settore ferroviario, ovvero Francia, Spagna, Italia, Germania e Regno Unito.

La maggior parte dei rispondenti è costituita da imprese private (42%), seguite dagli organismi di ricerca e dalle università (21,8%), dalle organizzazioni industriali e dalle camere di commercio (11,5%), dalle PMI (10%) e dagli enti pubblici (5,5%). Tra gli altri rispondenti si possono citare ONG, lavoratori autonomi e altri. I rispondenti provenivano soprattutto dall’industria delle forniture ferroviarie (materiale rotabile, componenti dei veicoli, costruzione e edilizia), mentre soltanto il 5% e il 4% rispettivamente delle risposte sono pervenute dai gestori dell’infrastruttura e dalle imprese ferroviarie.

La consultazione online è stata integrata da riunioni individuali con i rappresentanti del settore.

Il 12 settembre 2013 è stata organizzata un’audizione cui hanno preso parte 85 rappresentanti delle parti interessate. Informazioni più dettagliate sul processo di consultazione figurano nell’allegato V della valutazione dell’impatto.

2.2.        Valutazione d’impatto

Il regolamento proposto è stato sottoposto alla valutazione dell’impatto da parte della Commissione, che è riportata in allegato alla proposta. La valutazione d’impatto ha analizzato differenti opzioni per realizzare le future attività di ricerca e innovazione nel settore ferroviario, tra cui la prosecuzione della ricerca collaborativa, la creazione di un partenariato pubblico-privato contrattuale, la creazione di un partenariato pubblico-privato istituzionale in forma di impresa comune o il coordinamento delle attività di ricerca e innovazione da parte dell’Agenzia ferroviaria europea. La valutazione d’impatto ha concluso che, nonostante i tempi più lunghi necessari alla sua istituzione, la creazione di un’impresa comune, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dalle imprese comuni esistenti, garantisce la struttura di governance più adeguata per realizzare le future attività di ricerca e innovazione nel settore ferroviario.

I principali benefici di un’impresa comune sono dati dal fatto che il coordinamento, la programmazione e l’esecuzione di attività di ricerca e innovazione nel settore ferroviario ricadrebbero sotto la responsabilità di un’unica e dedicata struttura amministrativa, garantendo così una maggiore continuità e una minore frammentazione degli sforzi di ricerca e innovazione. L’elaborazione di un piano strategico di lungo termine e di articolati programmi di lavoro, in stretta cooperazione con tutti i soggetti attivi sul mercato, garantirà la qualità e la pertinenza dei progetti futuri di ricerca e innovazione a sostegno della competitività del settore ferroviario. Il ruolo guida della Commissione garantirà inoltre che la strategia di ricerca e innovazione sia coerente con gli obiettivi inerenti alla creazione di uno spazio ferroviario europeo unico. La natura stabile dell’impresa comune e l’impegno fermo, e giuridicamente vincolante, dell’UE e dei partner industriali garantiranno un effetto leva superiore a quello ottenibile con altre opzioni. L’impresa comune garantisce inoltre una partecipazione ampia ed equilibrata delle parti interessate grazie a una gestione flessibile e trasparente delle condizioni di partecipazione e dei ruoli consultivi.

L’impresa comune è inoltre l’opzione privilegiata stando ai risultati della consultazione pubblica. Essa è giudicata doppiamente efficace rispetto a qualsiasi altra opzione e i quattro quinti dei rispondenti si sono detti convinti che l’impresa comune sarebbe efficace o molto efficace in relazione alle sfide individuate.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Contenuto della proposta

La presente proposta riguarda la costituzione dell’impresa comune Shift2Rail (impresa comune S2R) in conformità all’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’impresa comune S2R si baserà sulle stesse disposizioni standard delle cinque imprese comuni dell’iniziativa tecnologica congiunta presentate nel luglio 2013. Tuttavia, rispetto alle imprese comuni dell’iniziativa tecnologica congiunta, nell’impresa comune S2R le autorità pubbliche dovrebbero avere un ruolo più rilevante dato che il suo obiettivo fondamentale è quello di contribuire all’attuazione dello spazio ferroviario europeo unico; per questo motivo la struttura di governance dell’impresa comune S2R sarà differente.

È opportuno che l’impresa comune S2R sia considerata un organismo dell’Unione e sia istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2024. L’impresa comune sarà fondata dall’Unione, rappresentata dalla Commissione europea e dai membri fondatori diversi dall’Unione che sono elencati nell’allegato II del presente regolamento. Le attività dell’impresa comune S2R saranno finanziate congiuntamente dall’Unione e dai membri dell’impresa comune S2R diversi dall’Unione

3.2.        Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 187 del TFUE. Si applicano le norme in materia di partecipazione e divulgazione di Orizzonte 2020.

3.3.        Sussidiarietà e proporzionalità

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati adeguatamente mediante programmi nazionali poiché l’ampiezza della sfida supera le capacità di qualsiasi Stato membro di agire da solo. Esistono differenze significative tra i programmi nazionali. La loro frammentazione e le sovrapposizioni occasionali impongono di intervenire in modo più efficace a livello di UE. La messa in comune e il coordinamento delle attività di ricerca e innovazione a livello dell’UE offrono maggiori possibilità di successo, data la natura transnazionale delle infrastrutture e delle tecnologie da sviluppare e la necessità di disporre di un volume sufficiente di risorse. La partecipazione dell’Unione europea contribuirà a razionalizzare i programmi di ricerca e a garantire l’interoperabilità dei sistemi elaborati, non soltanto grazie alla ricerca pre-normativa comune volta a sostenere l’elaborazione di norme, ma anche grazie alla normalizzazione de facto che risulterà dalla stretta cooperazione in materia di ricerca e dai progetti di dimostrazione transnazionali. Tale normalizzazione aprirà un mercato più vasto e stimolerà la concorrenza. In conformità al principio di proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Il contributo finanziario massimo dell’Unione all’iniziativa Shift2Rail è pari a 450 milioni di EUR[5], compresi i contributi EFTA, e proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione destinati al programma specifico Orizzonte 2020 recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020. Il contributo sarà erogato nell’ambito della sfida “Trasporto intelligente, verde e integrato”, parte integrante del pilastro “Sfide per la società”[6]. In tale importo rientrano 52 milioni di EUR che sono stati destinati al finanziamento di azioni di ricerca collaborativa nel settore ferroviario nell’ambito del programma di lavoro sui trasporti (2014-2015) di Orizzonte 2020 in attesa del varo dell’impresa comune S2R. Le azioni di ricerca collaborativa menzionate saranno propedeutiche alle azioni di ricerca e innovazione che saranno finanziate dall’impresa comune S2R. La gestione di tali azioni e del relativo bilancio, come pure gli importi non impegnati dopo l’invito a presentare proposte, possono essere assegnati all’impresa comune S2R non appena quest’ultima disponga della capacità operativa per attuare il proprio bilancio. I contributi erogati dall’industria devono essere quantomeno equivalenti a quelli messi a disposizione dall’Unione a copertura dei costi operativi.

I costi amministrativi dell’impresa comune S2R, che non devono superare 27 milioni di EUR per la durata dell’impresa comune S2R, saranno coperti da contributi finanziari di pari entità versati dall’Unione e dai partner dell’impresa comune S2R diversi dall’Unione[7].

2013/0445 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce l’impresa comune Shift2Rail

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[8],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9],

considerando quanto segue:

(1)       La strategia Europa 2020[10] sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione, compresa l’ecoinnovazione, in Europa al fine di favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione europea.

(2)       Il Libro bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti”, adottato il 28 marzo 2011, (il “Libro bianco del 2011”)[11], sottolinea la necessità di creare nell’Unione un sistema dei trasporti più competitivo ed efficace sotto il profilo delle risorse e di affrontare i principali aspetti che toccano la società, quali l’aumento della domanda di trasporti, la congestione, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e i cambiamenti climatici. Esso aggiunge inoltre che l’innovazione sarà cruciale ai fini di tale strategia e che la ricerca nell’UE deve prendere in considerazione l’intero ciclo di ricerca, innovazione e applicazione in modo integrato, puntando sulle tecnologie più promettenti e coinvolgendo tutti i soggetti interessati.

(3)       Il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del … 2013 che istituisce Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020 (il “Programma quadro Orizzonte 2020”)[12] ha l’obiettivo di esercitare un impatto maggiore sulla ricerca e l’innovazione, combinando i fondi UE e del settore privato in partenariati pubblico-privato in settori nei quali la ricerca e l’innovazione possono contribuire in generale agli obiettivi più ampi di competitività dell’Unione e ad affrontare le sfide sociali. La partecipazione dell’Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell’articolo 187 del trattato.

(4)       In conformità alla decisione …/ 2013/UE del Consiglio, del… 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020)[13] è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.

(5)       La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: “Partenariati pubblico-privato nell’ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l’innovazione e la crescita in Europa”[14] , individua gli specifici partenariati pubblico-privato da sostenere, comprese le cinque imprese comuni dell’iniziativa tecnologica congiunta e l’impresa comune SESAR (ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo).  Essa esorta inoltre a istituire un’impresa comune nel settore ferroviario viste la portata degli interventi nel campo della ricerca e dell’innovazione necessari per garantire all’UE una posizione di punta nelle tecnologie ferroviarie e la necessità strategica di completare lo spazio ferroviario europeo unico.

(6)       La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Quarto pacchetto ferroviario - completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee” (il “Quarto pacchetto ferroviario”)[15] sottolinea la necessità di istituire un’impresa comune nel settore ferroviario per dare impulso al trasporto ferroviario, promuovendo innovazioni radicali per il materiale rotabile destinato al trasporto passeggeri, per il trasporto merci, per i sistemi di gestione del traffico e per l’infrastruttura ferroviaria.  La comunicazione sottolinea inoltre l’importanza di realizzare un miglior rapporto costi-benefici nel settore ferroviario, data la scarsità di fondi pubblici disponibili, mediante la creazione di un mercato unico, ed esorta ad adottare un approccio maggiormente europeo per incoraggiare il trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario.

(7)       L’impresa comune Shift2Rail (di seguito “impresa comune S2R”) dovrebbe assumere la forma di partenariato pubblico-privato finalizzato a stimolare e meglio coordinare gli investimenti dell’Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario con l’obiettivo di agevolare e accelerare la transizione verso un mercato ferroviario dell’Unione più integrato, efficiente, sostenibile e attraente, in linea con le esigenze commerciali del settore ferroviario e con l’obiettivo generale di creare uno spazio ferroviario europeo unico. In particolare, l’impresa comune S2R dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici definiti nel Libro bianco del 2011 e nel quarto pacchetto ferroviario oltre a migliorare l’efficienza del settore ferroviario con benefici per le finanze pubbliche; conseguire una notevole espansione o miglioramento della capacità della rete ferroviaria per consentire al settore ferroviario di competere in modo efficace e di trasportare una quota significativamente superiore di passeggeri e merci; migliorare la qualità dei servizi ferroviari, tenendo conto delle esigenze dei passeggeri e degli spedizionieri; rimuovere gli ostacoli tecnici che frenano l’interoperabilità del sistema ferroviario; e ridurre le esternalità negative connesse con il settore ferroviario. È opportuno che i progressi compiuti dall’impresa comune S2R nel conseguimento di questi obiettivi sia misurato sulla base di indicatori fondamentali di prestazione.

(8)       È opportuno che le modalità organizzative e operative dell’impresa comune S2R siano stabilite nello statuto della medesima nel quadro del presente regolamento.

(9)       È opportuno che i membri fondatori dell’impresa comune S2R siano l’Unione, rappresentata dalla Commissione europea, e i membri fondatori diversi dall’Unione, elencati nell’allegato II, a condizione che ne accettino lo statuto di cui all’allegato I del presente regolamento. I membri fondatori diversi dall’Unione sono soggetti giuridici individuali finanziariamente affidabili, che hanno espresso per iscritto, dopo estesa consultazione con le parti interessate, il proprio consenso a garantire un cospicuo contributo finanziario per il proseguimento delle attività di ricerca nel settore dell’impresa comune S2R (e che dispongono della capacità economica necessaria a tal fine), nell’ambito di una struttura adeguata alla natura di un partenariato pubblico-privato.

(10)     La partecipazione significativa dell’industria costituisce un elemento essenziale dell’iniziativa S2R. È pertanto essenziale che ai fondi pubblici destinati all’iniziativa S2R siano affiancati contributi del mondo industriale quantomeno di pari entità. L’adesione all’impresa comune sarà pertanto aperta a soggetti pubblici e privati disposti a impegnare le risorse necessarie per svolgere attività di ricerca e innovazione nel settore dell’impresa comune S2R.

(11)     L’impresa comune S2R ha l’obiettivo di gestire le attività di ricerca, sviluppo e convalida dell’iniziativa S2R, mettendo in comune i finanziamenti del settore pubblico e privato erogati dai suoi membri e utilizzando risorse tecniche interne ed esterne. Essa mira a creare nuove forme di collaborazione, nel rispetto della normativa in materia di concorrenza, tra soggetti dell’intera catena di valore ferroviario ed esterni al tradizionale settore ferroviario, avvalendosi dell’esperienza e delle competenze dell’Agenzia ferroviaria europea per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza e all’interoperabilità.

(12)     Per conseguire i propri obiettivi è necessario che l’impresa comune S2R garantisca un sostegno finanziario, soprattutto in forma di sovvenzioni ai propri membri e mediante le misure più adeguate, quali appalti o concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte.

(13)     È opportuno che l’impresa comune S2R operi in modo trasparente, fornendo ai propri organismi tutte le informazioni pertinenti disponibili e promuovendo su tale base le proprie attività.

(14)     Le attività dell’impresa comune S2R riguardano principalmente la ricerca e l’innovazione. È opportuno, pertanto, che il finanziamento dell’Unione provenga dal programma quadro Orizzonte 2020. Per ottenere il massimo impatto è opportuno che l’impresa comune S2R sviluppi strette sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento dell’Unione, quali il meccanismo per collegare l’Europa, i fondi strutturali e di investimento europei o il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi.

(15)     È necessario che i contributi dei membri diversi dall’Unione siano definiti in un accordo di partenariato con l’impresa comune S2R e che non siano limitati esclusivamente ai costi amministrativi dell’impresa comune S2R e al cofinanziamento necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca e innovazione sostenute dall’impresa comune S2R. Detti contributi dovrebbero essere destinati anche ad ulteriori attività intraprese dagli stessi al fine di garantire un cospicuo effetto leva. Tali attività ulteriori dovrebbero garantire un contributo all’iniziativa S2R nel suo complesso.

(16)     La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall’impresa comune S2R dovrebbe essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n…/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020).[16]

(17)     Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune S2R dovrebbe essere gestito in conformità al principio di sana gestione finanziaria e alle regole applicabili sulla gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione.[18]

(18)     È necessario che i controlli sui beneficiari dei fondi dell’Unione previsti dal presente regolamento siano realizzati in modo da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n…/2013 [il programma quadro Orizzonte 2020].

(19)     Gli interessi finanziari dell’Unione e degli altri membri dell’impresa comune S2R dovrebbero essere tutelati mediante misure proporzionate per l’intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l’individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(20)     È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti sull’impresa comune S2R le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

(21)     Ai sensi dell’articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l’atto costitutivo di organismi, uffici o agenzie istituiti dall’Unione europea può escludere la possibilità di esaminare i conti di tutte le entrate e le spese di tali organismi, uffici o agenzie da parte della Corte dei conti. Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono soggetti all’esame di un organismo di revisione contabile indipendente che è tenuto a esprimere un parere, inter alia, sull’affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Per evitare la duplicazione del controllo dei conti è giustificato prevedere che i conti dell’impresa comune S2R non siano soggetti all’esame della Corte dei conti.

(22)     Per agevolare la costituzione dell’impresa comune S2R, è opportuno che la Commissione sia responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune S2R fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

(23)     Poiché gli obiettivi dell’impresa comune S2R finalizzati al rafforzamento della ricerca industriale e dell’innovazione nell’Unione europea non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della necessità di evitare sovrapposizioni, mantenendo una massa critica e garantendo l’utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 – Istituzione

1.           Al fine di coordinare e gestire gli investimenti dell’Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario, è istituita, fino al 31 dicembre 2024, un’impresa comune (“impresa comune Shift2Rail” o “impresa comune S2R”) a norma dell’articolo 187 del trattato.

2.           L’impresa comune S2R costituisce un organismo incaricato dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[19].

3.           L’impresa comune S2R è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

4.           L’impresa comune S2R ha sede a Bruxelles (Belgio).

5.           Lo statuto dell’impresa comune S2R è riportato nell’allegato I.

Articolo 2 - Obiettivi

1.           L’impresa comune S2R persegue i seguenti obiettivi:

(a) contribuire all’attuazione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che istituisce il programma quadro Orizzonte 2020, in particolare per quanto riguarda la sfida “Trasporto intelligente, verde e integrato”, parte integrante del pilastro “Sfide per la società” di cui alla decisione …/2013/UE del Consiglio, del… 2013, che istituisce il programma specifico Orizzonte 2020;

(b) contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico, a una transizione più rapida ed economica verso un sistema ferroviario europeo più attraente, competitivo, efficiente e sostenibile e al trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario, mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti. Questo approccio riguarda il materiale rotabile, la gestione dell’infrastruttura e del traffico per i segmenti di mercato del trasporto merci e del trasporto passeggeri di lunga distanza e a livello regionale, locale e urbano, come pure i collegamenti intermodali tra la ferrovia e altri modi di trasporto, al fine di garantire agli utenti una soluzione completa e integrata per le loro necessità di trasporto in generale e per ferrovia - da un sostegno per le transazioni all’assistenza in viaggio;

(c) mettere a punto un piano strategico generale (il “piano strategico S2R”), quale indicato al punto 1, paragrafo 4, dello statuto di cui all’allegato I, e garantirne un’applicazione efficace ed efficiente;

(d) agire come punto di riferimento principale per le azioni di ricerca e innovazione in campo ferroviario finanziate a livello dell’Unione, garantendo il coordinamento tra i progetti e fornendo informazioni pertinenti a tutti i soggetti interessati;

(e) promuovere attivamente la partecipazione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia all’interno dell’intera catena di valore del settore ferroviario sia all’esterno dell’industria ferroviaria tradizionale. In particolare, i fabbricanti di attrezzature ferroviarie (sia materiale rotabile sia sistemi di controllo dei treni) e la loro catena di approvvigionamento, i gestori dell’infrastruttura, gli operatori ferroviari (sia passeggeri che merci), le società di leasing di vetture ferroviarie, gli organismi di certificazione, le associazioni del personale e degli utenti (sia passeggeri che merci) come pure la comunità scientifica e le sue istituzioni. Viene incoraggiata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[20].

2.           Più nello specifico, l’impresa comune S2R mira a sviluppare, integrare, dimostrare e convalidare soluzioni e tecnologie innovative che permettano di mantenere i più rigorosi standard di sicurezza e il valore delle quali possa essere misurato sulla base dei seguenti indicatori fondamentali di prestazione (l’elenco non è esaustivo):

(a) una riduzione del 50% dei costi del ciclo di vita del sistema di trasporto ferroviario da conseguire grazie alla riduzione dei costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e ammodernamento dell’infrastruttura e del materiale rotabile;

(b) un aumento del 100% della capacità del sistema di trasporto ferroviario per soddisfare la crescente domanda di servizi ferroviari per il trasporto di merci e passeggeri;

(c) un aumento del 50% dell’affidabilità e della puntualità dei servizi ferroviari;

(d) l’eliminazione dei residui ostacoli tecnici che frenano l’interoperabilità e l’efficienza del settore ferroviario, in particolare cercando di definire i punti ancora in sospeso nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) a causa dell’assenza di soluzioni tecnologiche e assicurandosi che tutti i sistemi e le soluzioni messi a punto dall’impresa comune S2R siano pienamente interoperabili;

(e) la riduzione delle esternalità negative connesse con il trasporto ferroviario, in particolare rumore, vibrazioni, emissioni e altri impatti sull’ambiente.

Articolo 3 – Contributo finanziario dell’Unione

1.           Il contributo finanziario massimo dell’Unione all’iniziativa Shift2Rail, pari a 450 milioni di EUR compresi i contributi EFTA, proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione europea assegnato al programma specifico “Orizzonte 2020” recante attuazione del programma quadro “Orizzonte 2020”, conformemente alle disposizioni dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all’articolo 209 di detto regolamento. In tale importo rientrano:

(a) un contributo massimo all’impresa comune S2R a copertura dei costi amministrativi e operativi 398 milioni di EUR. L’importo massimo del contributo dell’Unione per le spese amministrative è pari a 13,5 milioni di EUR;

(b) un contributo supplementare pari a un massimo di 52 milioni di EUR a titolo del programma di lavoro sui trasporti (2014-2015) di Orizzonte 2020. La gestione di tale contributo supplementare può essere assunta dall’impresa comune S2R non appena quest’ultima disponga della capacità operativa per attuare il proprio bilancio.

2.           Fondi supplementari a complemento del contributo di cui al paragrafo 1 possono essere prelevati da altri strumenti dell’Unione per finanziare le azioni mirate alla diffusione dei risultati maturi scaturiti dall’impresa comune S2R.

3.           Le modalità del contributo dell’Unione sono stabilite in un accordo di delega e in convenzioni annuali per il trasferimento di fondi che devono essere concluse tra la Commissione, per conto dell’Unione, e l’impresa comune S2R.

4.           L’accordo di delega di cui al paragrafo 3, riguarda gli elementi indicati all’articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione e, tra l’altro, i seguenti aspetti:

(a) le condizioni del contributo dell’impresa comune S2R per quanto riguarda gli indicatori di prestazione di cui all’allegato II della decisione .../UE [il programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];

(b) le condizioni del contributo dell’impresa comune S2R ai fini del monitoraggio di cui all’allegato III della decisione .../UE [il programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];

(c) gli indicatori specifici di prestazione connessi al funzionamento dell’impresa comune S2R;

(d) le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di elaborare la propria politica di ricerca e innovazione e di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione;

(e) l’impiego delle risorse umane e modifiche alla loro composizione, in particolare reclutamento per gruppo di funzione, grado e categoria, attività di riclassificazione ed eventuali modifiche al numero degli addetti.

Articolo 4 – Contributi di membri diversi dall’Unione

1.           I membri dell’impresa comune S2R diversi dall’Unione apportano, o fanno in modo che le loro entità affiliate apportino, il relativo contributo. Il contributo dei membri diversi dall’Unione deve essere di almeno 470 milioni di euro nel periodo di cui all’articolo 1.

2.           Il contributo di cui al paragrafo 1 è ripartito come segue:

(a) contributi all’impresa comune S2R di almeno 350 milioni di EUR, come indicato al punto 15, paragrafo 2 e al punto 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto di cui all’allegato I, compresi almeno 200 milioni di EUR versati dai membri fondatori diversi dall’Unione, e dalle rispettive entità affiliate, e almeno 150 milioni di EUR versati dai membri associati e dalle rispettive entità affiliate;

(b) contributi in natura pari ad almeno 120 milioni di EUR, di cui almeno 70 milioni di EUR provenienti dai membri fondatori diversi dall’Unione e dalle rispettive entità affiliate e almeno 50 milioni di EUR dai membri associati e dalle rispettive entità affiliate, comprendenti i costi da essi sostenuti nell’attuazione di ulteriori attività non comprese nel piano di lavoro dell’impresa comune S2R ma che sono complementari a tale piano e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano strategico generale S2R. Gli altri programmi di finanziamento dell’Unione possono sostenere tali costi conformemente alle norme e alle procedure applicabili. In questi casi, il finanziamento dell’Unione non sostituisce i contributi in natura dei membri diversi dall’Unione e dei loro soggetti affiliati.

I costi di cui alla lettera b) non sono ammissibili al sostegno finanziario dell’impresa comune S2R. Le attività corrispondenti sono riportate nell’accordo di partecipazione di cui al punto 3, paragrafo 2, dello statuto di cui all’allegato I, che indica anche il valore stimato di tali contributi.

3.           I membri dell’impresa comune S2R diversi dall’Unione comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell’impresa comune il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 erogati in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti.

4.           Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui all’allegato I, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. I costi vengono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. La valutazione dei contributi è verificata dall’impresa comune S2R. Qualora permangano incertezze sulla valutazione, l’impresa comune S2R può procedere a una revisione contabile, come previsto dal punto 20 dello statuto.

5.           I membri dell’impresa comune S2R diversi dall’Unione che vengano meno al proprio impegno di erogare i contributi di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dal termine fissato nell’accordo di partecipazione perdono il diritto di voto in seno al consiglio di direzione fino a quando non adempiano ai loro obblighi. Qualora tali membri non abbiano regolarizzato la loro posizione al termine di un ulteriore periodo di sei mesi, la loro appartenenza all’impresa comune viene revocata.

6.           In aggiunta a quanto sancito al paragrafo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune S2R o avviare la procedura di liquidazione di cui al punto 23, paragrafo 2, dello statuto di cui all’allegato I, se tali membri o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 o li forniscono parzialmente o in ritardo.

Articolo 5 – Regolamento finanziario

L’impresa comune S2R adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. … [regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per gli organismi di cui all’articolo 209 del regolamento finanziario].

Articolo 6 – Personale

1.           Al personale dell’impresa comune S2R si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio[21], e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.           Il consiglio di direzione esercita nei confronti del personale dell’impresa comune S2R i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in seguito “poteri dell’autorità che ha il potere di nomina”).

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Laddove circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell’autorità di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest’ultimo, per esercitarli direttamente o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell’impresa comune S2R diverso dal direttore esecutivo.

3.           Il consiglio di direzione adotta le opportune disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea in conformità all’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4.           Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell’organico dell’impresa comune S2R che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell’impresa comune.

5.           Il personale dell’impresa comune S2R è costituito da personale temporaneo e a contratto.

6.           Tutte le spese per il personale sono a carico dell’impresa comune S2R.

Articolo 7 – Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1.           L’impresa comune S2R può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell’impresa comune S2R. Il dato relativo al numero di esperti nazionali distaccati espressi in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento in linea con il bilancio annuale.

2.           Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce regole relative al distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune S2R e all’impiego di tirocinanti.

Articolo 8 – Privilegi e immunità

All’impresa comune S2R e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione.

Articolo 9 – Responsabilità dell’impresa comune S2R

1.           La responsabilità contrattuale dell’impresa comune S2R è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all’accordo, alla decisione o al contratto in questione.

2.           In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune S2R risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.

3.           Qualsiasi pagamento effettuato dall’impresa comune S2R destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.

4.           L’impresa comune S2R è la sola responsabile dell’adempimento delle proprie obbligazioni.

Articolo 10 – Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1.           La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi alle condizioni previste dal trattato e nei seguenti casi:

(a) nelle controversie che possono insorgere tra i membri in ordine al contenuto del presente regolamento;

(b) in base a ogni clausola compromissoria contenuta in convenzioni, decisioni e contratti conclusi dall’impresa comune S2R;

(c) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune S2R nell’esercizio delle sue funzioni.

(d) sulle controversie tra l’impresa comune S2R e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

2.           Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto del diritto dell’Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune S2R.

Articolo 11 – Valutazione

1.           Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione esegue una valutazione intermedia dell’impresa comune S2R. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione e le sue osservazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.

2.           Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione ha la facoltà di agire in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, ovvero di adottare altre azioni ritenute opportune.

3.           Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune S2R, ma in ogni caso non oltre i due anni successivi all’avvio della procedura di liquidazione di cui alla clausola 23 dello statuto di cui all’allegato I, la Commissione esegue una valutazione finale dell’impresa comune S2R. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12 – Discarico

1.           Il discarico per l’esecuzione del bilancio riguardo al contributo dell’Unione all’impresa comune S2R fa parte del discarico dato alla Commissione dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dall’articolo 319 del trattato.

2.           L’impresa comune S2R collabora pienamente con le istituzioni che intervengono nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni altra informazione necessaria. In tale contesto, può essere invitata a farsi rappresentare in riunioni con le istituzioni o gli organismi competenti e ad assistere l’ordinatore delegato della Commissione.

Articolo 13 – Revisione contabile ex post

1.           Le revisioni contabili ex post delle spese relative alle azioni indirette sono eseguite dall’impresa comune S2R conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) n. … [il programma quadro Orizzonte 2020] nell’ambito delle azioni indirette del programma quadro Orizzonte 2020.

2.           Per garantire la coerenza, la Commissione può decidere di condurre le revisioni contabili di cui al paragrafo 1.

Articolo 14 – Tutela degli interessi finanziari dei membri

1.           Fatto salvo il punto 19, paragrafo 4, dello statuto, di cui all’allegato I, l’impresa comune S2R concede al personale della Commissione o ad altre persone autorizzate dalla stessa impresa comune, o dalla Commissione, oltre che alla Corte dei conti, l’accesso ai propri siti e locali nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento delle revisioni contabili.

2.           L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[22] e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell’11 novembre 1996, del Consiglio[23] al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione o decisione o all’aggiudicazione di un appalto finanziato a norma del presente regolamento.

3.           Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, le convenzioni e le decisioni derivanti dall’attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l’impresa comune S2R, la Corte dei conti e l’OLAF a eseguire tali audit e indagini, nei limiti delle loro rispettive competenze.

4.           L’impresa comune S2R garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

5.           L’impresa comune S2R aderisce all’Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF[24]. L’impresa comune S2R adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.

Articolo 15 – Riservatezza

Fatto salvo l’articolo 16, l’impresa comune S2R protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16 – Trasparenza

1.           Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[25] si applica ai documenti in possesso dell’impresa comune S2R.

2.           L’impresa comune S2Radotta le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.           Fatto salvo l’articolo 10, le decisioni adottate dall’impresa comune S2R a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore europeo alle condizioni stabilite dall’articolo 228 del trattato.

4.           L’impresa comune S2R adotta le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale[26].

Articolo 17 – Norme relative alla partecipazione e alla diffusione

Alle azioni finanziate dall’impresa comune S2R si applica il regolamento (UE) n. ...[regole di partecipazione e di diffusione nell’ambito di Orizzonte 2020]. In conformità a tale regolamento l’impresa comune S2R è considerata un organismo di finanziamento e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette come stabilito al punto 2 dello statuto di cui all’allegato I.

Articolo 18 – Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra l’impresa comune S2R e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità ed altre agevolazioni che detto Stato deve concedere all’impresa comune S2R.

Articolo 19 – Azioni iniziali

1.           La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune S2R fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell’Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti dell’impresa comune S2R.

2.           A tal fine:

(a) fino a quando il direttore esecutivo non assuma le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione, a norma del punto 9 dello statuto di cui all’allegato I, la Commissione può distaccare un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed esercitare i compiti assegnati al direttore esecutivo e che può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione;

(b) in deroga all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, il direttore ad interim esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina;

(c) la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.

3.           Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell’impresa comune S2R previa approvazione del consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione dell’organigramma dell’impresa comune S2R.

4.           Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo dell’impresa comune S2R e fatta salva l’approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l’impresa comune ha la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data la Commissione si astiene dall’assumere impegni e dall’eseguire pagamenti per le attività dell’impresa comune S2R.

Articolo 20 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settori interessati alla struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’impresa comune Shift2Rail

1.2.        Settori interessati alla struttura ABM/ABB[27]

Settore: Titolo 6 – Trasporti

Attività: Capitolo 06 03 “Orizzonte 2020: ricerca e innovazione nel settore dei trasporti”

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[28]

¨La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L’iniziativa proposta ha l’obiettivo generale di coordinare in modo più efficace le attività di ricerca e innovazione dell’UE nel settore ferroviario a sostegno del completamento dello spazio ferroviario europeo unico, accelerando al contempo la diffusione sul mercato di soluzioni innovative a beneficio della competitività del settore ferroviario dell’UE.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

(1) Promuovere investimenti mirati, coordinati e di lungo termine nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario dell’UE

(2) Aumentare l’effetto leva dei finanziamenti alla ricerca e innovazione nel settore ferroviario dell’UE

(3) Dare maggiore impulso agli scambi a livello di reti e conoscenze tra le diverse parti interessate

(4) Ridurre i rischi connessi con l’innovazione

(5) Incrementare le prestazioni e l’efficienza operativa della ricerca e dell’innovazione in campo ferroviario

Attività ABM/ABB interessate

06.03.03.01, Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell’ambiente, sicuro e privo di criticità

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Si prevede che l’iniziativa consenta di accelerare la penetrazione delle innovazioni tecnologiche a sostegno della creazione di un mercato ferroviario UE genuinamente integrato e interoperabile così da incrementare la competitività del settore ferroviario dell’UE in rapporto sia ad altri modi di trasporto sia ai concorrenti stranieri, contribuendo, al contempo, a migliorare la qualità, l’affidabilità e il rapporto costi-efficacia dei servizi ferroviari nell’UE.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Il quadro specifico a fini di monitoraggio e valutazione, che sarà messo a punto dall’impresa comune S2R, comprenderà un monitoraggio a livello di progetto e pacchetti di lavoro e una rendicontazione con cadenze periodiche (trimestrali) sulla base di una serie concisa di affidabili indicatori fondamentali di prestazione.

1.5.        Monitoraggio e rendicontazione sulla base dei dati relativi al progetto e ai pacchetti di lavoro e monitoraggio della qualità degli elementi da fornire sulla base di una serie di criteri di valutazione; monitoraggio della gestione del progetto al fine di verificarne la qualità generale e la conformità al programma di lavoro strategico Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Creare l’impresa comune in quanto nuova forma di partenariato tra la Commissione e l’industria per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione.

Definire, in un piano generale strategico, le priorità in materia di attività di ricerca e innovazione, comprese le attività di dimostrazione su larga scala, necessarie per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune.

Mobilitare fondi del settore pubblico e privato per finanziare le attività del piano strategico generale.

Organizzare inviti a presentare proposte concorrenziali, valutazione e selezione di progetti.

Effettuare il controllo e follow-up degli aspetti scientifici e finanziari dei progetti.

Definire e attuare tutte le procedure dell’impresa comune S2R, compreso l’audit finanziario.

Organizzare tutte le altre attività legate all’impresa comune S2R.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Il livello dei finanziamenti alla ricerca e innovazione nel settore ferroviario sono a un livello storicamente basso e, laddove realizzati, gli investimenti sono penalizzati da frammentazione e inefficienze determinate da significative differenze tra i programmi e i sistemi ferroviari nazionali. La messa in comune e il coordinamento delle attività di ricerca e innovazione a livello dell’UE offrono maggiori possibilità di successo, data la natura transnazionale delle infrastrutture e delle tecnologie da sviluppare a sostegno dello spazio ferroviario europeo unico e la necessità di disporre di un volume sufficiente di risorse. Un’azione a livello UE consentirà di razionalizzare i programmi di ricerca e di garantire l’interoperabilità dei sistemi messi a punto. Tale normalizzazione aprirà un mercato più vasto e stimolerà la concorrenza.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

In passato le attività di ricerca e innovazione a livello UE nel settore ferroviario non sono riuscite a sostenere le nuove tecnologie atte a consentire un’ulteriore integrazione dei diversi ecosistemi delle ferrovie nazionali e di sottosistemi ferroviari tra loro divergenti. Inoltre, la diffusione sul mercato e l’impatto dei progetti di ricerca e innovazione in campo ferroviario a livello UE nell’ambito dei precedenti programmi quadro sono risultati lenti e di ridotta entità.

Orizzonte 2020, il nuovo programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione, sottolinea la necessità di migliorare l’efficienza dei finanziamenti UE mettendo in comune, mediante la creazione di partenariati pubblico-privato, le attività e le competenze esistenti in materia di ricerca e innovazione. A livello UE i partenariati pubblico-privato nel campo della ricerca e dell’innovazione sono stati introdotti per la prima volta dal Settimo programma quadro di ricerca (7° PQ) in forma di imprese comuni istituite in conformità all’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Le valutazioni successive di tali esperienze hanno messo in luce l’impatto positivo per l’economia e la società europee di un migliore coordinamento delle attività di ricerca e innovazione a livello UE.

Le valutazione delle imprese comuni in corso hanno inoltre messo in luce l’esigenza di un maggiore coinvolgimento dei partner industriali - e di strumenti per valutare l’incidenza di tale impegno e del corrispondente effetto leva - come pure la necessità di prospettare a tali partner obiettivi chiari e di garantire una maggiore apertura nei confronti dei nuovi partecipanti.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Sono possibili sinergie tra il finanziamento di azioni nell’ambito di Orizzonte 2020 e il finanziamento da parte degli Stati membri e delle regioni. La stabilità garantita dall’impresa comune costituisce un elemento rassicurante per i potenziali partner esterni e contribuirà ad attirare finanziamenti da altre fonti.

Possono inoltre essere prese in considerazione sinergie con altri strumenti di portata UE, quali il meccanismo per collegare l’Europa.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

– X  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014 fino al 31.12.2024

– X  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 per gli stanziamenti di impegno e dal 2014 al 2024 per gli stanziamenti di pagamento.

¨Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[29]

¨Gestione diretta da parte della Commissione

– ¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

– ¨ a opera delle agenzie esecutive;

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ¨alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– X organismi di cui all’articolo 209 del regolamento finanziario

– ¨ enti di diritto pubblico;

– ¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ enti di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che forniscono opportune garanzie finanziarie;

– ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nell’ambito della PESC di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

nessuna osservazione

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L’impresa comune S2R sarà monitorata attraverso contatti intermediari e come previsto dal punto 19 del suo statuto.

In quanto partenariato pubblico-privato a norma dell’articolo 209 del regolamento finanziario, l’impresa comune S2R è soggetta a rigorose norme di controllo. Il monitoraggio è effettuato attraverso:

- la sorveglianza del consiglio di direzione;

- valutazioni intermedie e finali da parte di esperi esterni (ogni 3 anni e alla fine del programma, sotto la supervisione della Commissione).

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

La valutazione del rischio figura nella relazione sulla valutazione d’impatto. La tabella 8 del documento di lavoro dei servizi della Commissione fornisce una panoramica dei diversi rischi e la loro valutazione (pagg. 39-40).

2.2.2.     Istituzione di un sistema di controllo interno

Attraverso l’ordinatore delegato la Commissione assicurerà che le norme applicabili all’impresa comune S2R siano pienamente conformi alle disposizioni degli articoli 60 e 61 del regolamento finanziario.

Il quadro di controllo interno dell’impresa comune S2R si basa sui seguenti elementi:

- l’attuazione delle norme di controllo interno con garanzie almeno equivalenti a quelle offerte dalla Commissione;

- le procedure di selezione dei progetti migliori mediante una valutazione indipendente e loro traduzione in strumenti giuridici;

- la gestione del progetto e del contratto per tutta la durata di ciascun progetto;

- i controlli ex ante sul 100% delle dichiarazioni, compresa la ricezione dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di costo;

- audit ex post su un campione di dichiarazioni nell’ambito degli audit ex post di Orizzonte 2020;

- e la valutazione scientifica dei risultati del progetto.

2.2.3.     Costi e benefici dei controlli

Il revisore interno della Commissione esercita sull’impresa comune le medesime competenze che esercita nei confronti della Commissione. Inoltre, il consiglio di direzione può disporre, se del caso, l’istituzione di una capacità di revisione interna dell’impresa comune.

Il direttore esecutivo dell’impresa comune S2R, in qualità di ordinatore, è tenuto a stabilire un sistema di gestione e di controllo interno efficace sotto il profilo dei costi. È tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.

La Commissione monitora il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che svilupperà, come pure seguendo i risultati delle revisioni ex post dei beneficiari dei fondi dell’UE dall’impresa comune S2R nell’ambito delle revisioni ex post relative all’intero programma “Orizzonte 2020”.

Il sistema di controllo istituito dovrà tener conto dell’opinione, espressa con forza dai beneficiari di fondi UE, come pure dall’autorità legislativa, che l’onere dei controlli necessari per ottenere un limite d’errore del 2% è diventato decisamente eccessivo. In questo modo si rischia di indebolire l’attrattiva dei programmi di ricerca dell’Unione, incidendo negativamente sulla ricerca e l’innovazione dell’Unione.

2.2.4.     Livello previsto di rischio di inadempimento

Poiché le norme di partecipazione all’impresa comune S2R sono sostanzialmente identiche a quelle che la Commissione utilizzerà, e poiché i beneficiari presentano un profilo di rischio simile a quello della Commissione, si può prevedere che il livello di errore sarà simile a quello definito dalla Commissione per il programma Orizzonte 2020, ovvero tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa, su base annua, si assesti tra il 2 e il 5%, allo scopo ultimo di giungere ad un livello di errore residuo il più possibile vicino al 2% al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell’impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione provvederà a che siano adottati provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Conformemente al punto 2.2.1 della strategia antifrode della Commissione (COM(2011) 376 definitivo), la Commissione porrà in essere una stretta cooperazione e sinergie e promuoverà altresì le norme pertinenti indicate nella strategia antifrode presso le istituzioni dell’UE, comprese le imprese comuni.

L’impresa comune S2R collaborerà con i servizi della Commissione in materia di frodi e irregolarità. L’impresa comune S2R adotterà una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare. Inoltre, la Corte dei conti ha potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero 1A [Denominazione Competitività per la crescita e l’occupazione] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1 A || 06.03.07.33 – Impresa comune Shift2Rail (S2R) – Spese di supporto 06.03.07.34 – Impresa comune Shift2Rail (S2R) || Diss. || SÌ || SÌ || SÌ || SÌ

Il contributo a tali linee di bilancio è atteso dalle seguenti voci:

DG MOVE (linee di bilancio 06.03 03 01 e 06.01.05.03): 70%

DG RTD (linee di bilancio 08.02.03.04 e 08.01.05.03): 30%

Il contributo finanziario annuale per linea di bilancio è riportato nella tabella che segue*:

Linea di bilancio || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

06.03.03.01 || 36,000 || 31,000 || 31,000 || 36,400 || 49,000 || 58,800 || 65,834** || 308,034

06.01.05.03[30] || 0,336 || 0,947 || 1,137 || 1,136 || 1,137 || 1,136 || 1,137 || 6,966

08.02.03.04 || 16,000 || 13,000 || 13,000 || 15,600 || 21,000 || 25,200 || 28,215** || 132,015

08.01.05.03 || 0,144 || 0,406 || 0,487 || 0,487 || 0,487 || 0,487 || 0,487 || 2,985

TOTALE || 52,480 || 45,353 || 45,623 || 53,624 || 71,624 || 85,623 || 95,673 || 450,000

*La tabelle include l’importo di 52 milioni di EUR (il 70% del quale è finanziato dalla DG MOVE e il 30% dalla DG RTD) che sarà impegnato nel 2014 per finanziare le azioni di ricerca collaborativa in ambito ferroviario nell’ambito del programma di lavoro sui trasporti (2014-2015) di Orizzonte 2020 in attesa dell’avvio dell’impresa comune S2R. La gestione di tali azioni e del relativo bilancio, come pure gli importi non impegnati dopo l’invito a presentare proposte, possono essere assegnati all’impresa comune S2R non appena quest’ultima disponga della capacità operativa per attuare il proprio bilancio.

**Compresi 2,484 milioni di EUR della linea 06.03.03.01 e 1,065 milioni di EUR della linea 08.01.05.03, per un totale di 3,594 milioni di EUR da anticipare nel 2020 per le spese amministrative del periodo 2021-2024.

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 A || Rubrica 1A — Competitività per la crescita e l’occupazione

|| || || || || || || || || || || || || ||

Impresa comune S2R || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || TOTALE

Titolo 1 — Spese di personale || Impegni || (1) || 0,080 || 0,453 || 0,524 || 0,523 || 0,524 || 0,523 || 1,527 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 4,154

Pagamenti || (2) || 0,080 || 0,453 || 0,524 || 0,523 || 0,524 || 0,523 || 0,524 || 0,430 || 0,305 || 0,179 || 0,089 || 4,154

Titolo 2 - Infrastrutture e spese di funzionamento || Impegni || (1a) || 0,400 || 0,900 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 3,646 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 9,346

Pagamenti || (2 a) || 0,400 || 0,900 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 0,900 || 0,700 || 0,500 || 0,446 || 9,346

Titolo 3 - Spese di esercizio || Impegni || (3 a) || 52,000 || 44,000 || 44,000 || 52,000 || 70,000 || 84,000 || 90,500 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 436,500

Pagamenti || (3b) || 0,000 || 50,000 || 58,000 || 58,000 || 58,000 || 58,000 || 58,000 || 44,000 || 30,000 || 16,000 || 6,500 || 436,500

TOTALE degli stanziamenti per l’impresa comune S2R || Impegni || 1+1a +3a || 52,480 || 45,353 || 45,624 || 53,623 || 71,624 || 85,623 || 95,673 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 450,000

Pagamenti || 2+2a+3b || 0,480 || 51,353 || 59,624 || 59,623 || 59,624 || 59,623 || 59,624 || 45,330 || 31,005 || 16,679 || 7,035 || 450,000

|| || || || || || || || || || || || || ||

L’impresa comune S2R si basa sulla condivisione dei costi con l’industria. La spesa riportata nelle tabelle precedenti si riferisce esclusivamente al contributo dell’Unione all’impresa comune S2R.

L’ERA avrà un ruolo di osservatore, per il quale saranno utilizzate risorse esistenti. Per tali compiti non saranno richiesti stanziamenti o personale supplementari

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 A || Spesa amministrativa della Commissione

|| || || || || || || || || ||

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 e segg. || TOTALE

DG MOVE

Ÿ Risorse umane || 0,419 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || p.m. || 2,376

Ÿ Altre spese amministrative || || || || 0,07 || || || 0,07 || || 0,14

TOTALE DG MOVE || Stanziamenti || 0,419 || 0,326 || 0,326 || 0,396 || 0,326 || 0,326 || 0,396 || p.m. || 2,516

DG RTD

Ÿ Risorse umane || 0,179 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || p.m. || 1,018

Ÿ Altre spese amministrative || || || || 0,03 || || || 0,03 || || 0,06

TOTALE DG RTD || Stanziamenti || 0,179 || 0,140 || 0,140 || 0,170 || 0,140 || 0,140 || 0,170 || p.m. || 1,078

TOTALE DG MOVE E RTD || Stanziamenti || 0,598 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || p.m. || 3,594

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,598 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || p.m. || 3,594 || || || ||

Il contributo dell’Unione all’impresa comune è suddiviso tra la DG MOVE (70%) e la DG RTD (30%).

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 e segg. || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || 53,078 || 45,819 || 46,090 || 54,189 || 72,090 || 86,089 || 96,239 || 0,000 || 453,594

Pagamenti || || 1,078 || 51,819 || 60,090 || 60,189 || 60,090 || 60,089 || 60,190 || 100,049 || 453,594

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || Totale

Obiettivo specifico: Coordinamento di tutte le pertinenti attività di ricerca e innovazione in campo ferroviario nell’UE in linea con il piano generale dell’S2R || 52,000 || 44,000 || 44,000 || 52,000 || 70,000 || 84,000 || 90,500 || 0 || 0 || 0 || 0 || 436,500

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– X  La proposta/iniziativa comporta l’uso di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Membri del personale (in ETP)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || TOTALE

Totale agenti temporanei || 0,5 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 3 || 2 || 1 || 34,5

Di cui di grado AD || 0,5 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 3 || 2 || 1 || 34,5

Di cui di grado AST || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Agenti contrattuali || 2 || 10 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 9 || 6 || 3 || 1,5 || 96,5

Esperti nazionali distaccati || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE || 2,5 || 14 || 17 || 17 || 17 || 17 || 17 || 13 || 9 || 5 || 2,5 || 131

* In caso di organismi PPP ai sensi dell’articolo 209 del regolamento finanziario, la presente sezione è riportata a fini informativi. Le implicazioni in termini di personale delle imprese comuni sono state prese in considerazione nelle decisioni in materia di risorse relative alle nuove modalità di gestione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale. Il risultato garantisce la neutralità di bilancio in relazione alle spese amministrative previste per l’attuazione di Orizzonte 2020. I dati sul fabbisogno di personale sono stati calcolati tenendo conto della situazione delle imprese comuni esistenti. Il personale aumenterà gradualmente nel periodo 2014-2016 per poi rimanere stabile fino al 2020. Il personale sarà quindi gradualmente ridotto a partire dal 2021, data in cui l’impresa comune avvierà le procedure di chiusura e gestione dei risultati. È chiaro che, in caso di decisione di prorogare la durata dell’impresa comune S2R, negli anni compresi tra il 2021 e il 2024 i costi per il personale rimarranno simili ai livelli del 2020. A regime il personale avrà probabilmente la seguente composizione: · Il direttore esecutivo e un consulente/assistente è2 ETP · Un capo unità e un segretario per l’unità Finanze e amministrazione e per l’unità Programmazione è4 ETP · Il personale dell’unità Finanze e amministrazione, comprendente almeno un contabile, un responsabile delle risorse umane con competenze amministrative generali, un responsabile della comunicazione e delle relazioni con le parti interessate, un informatico e un responsabile delle questioni legali e contrattuali è5 ETP · Il personale dell’unità Programmazione, comprendente almeno un responsabile di progetto per ciascuno dei cinque programmi di innovazione e un responsabile delle questioni intersettoriali è6 ETP Si stima che nel 2014 il personale sarà costituito da 6 membri (compresi il direttore esecutivo e un capo unità (agenti temporanei di grado AD 6) e 4 agenti contrattuali) che saranno assunti tra giugno e ottobre 2014, ovvero 2,5 ETP. Per il 2024 il numero di ETP è calcolato supponendo che alcuni membri del personale non saranno in servizio per tutto l’anno in caso di chiusura dell’impresa comune.

Mio EUR (al terzo decimale)

Milioni di EUR || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || TOTALE

Totale agenti temporanei || 0,066 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,327 || 0,218 || 0,109 || 3,772

Di cui di grado AD || 0,066 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,327 || 0,218 || 0,109 || 3,772

Di cui di grado AST || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

Agenti contrattuali || 0,094 || 0,470 || 0,611 || 0,611 || 0,611 || 0,611 || 0,611 || 0,423 || 0,282 || 0,141 || 0,071 || 4,536

Esperti nazionali distaccati || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

TOTALE || 0,160 || 0,906 || 1,047 || 1,047 || 1,047 || 1,047 || 1,047 || 0,859 || 0,609 || 0,359 || 0,180 || 8,308

I costi per il personale sono basati sui costi medi del personale calcolati dalla DG BUDG, al netto delle spese generali per il personale, per un totale di costi diretti del personale di 109 000 EUR per gli agenti temporanei e di 47 000 EUR per gli agenti contrattuali, fatta eccezione per il 2014 in cui il calcolo contempla l’integralità dei costi dei funzionari di grado AD (132 000 EUR), dato il livello più elevato di tali posizioni.

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno

DG di riferimento || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 ||

Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) ||

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || ||

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || ||

08 01 05 01 (ricerca indiretta) || 1,5 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 ||

06 01 05 01 (ricerca indiretta) || 2,5 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || ||

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[1] ||

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || ||

XX 01 04 yy[2] || in sede[3] || || || || || || || ||

nelle delegazioni || || || || || || || ||

06 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 ||

10 01 05 02 (AC, END e SNE — ricerca diretta) || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || ||

TOTALE || 5* || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 ||

* Nel 2014 il dato relativo al personale della Commissione è più elevato che negli anni successivi; ciò si spiega con il fatto che la Commissione deve istituire l’impresa comune S2R e deve inoltre gestire i progetti di ricerca collaborativa nell’ambito del programma di lavoro sui trasporti (2014-2015). Tali compiti saranno in seguito assunti dall’impresa comune.

Tra il 2015 e il 2020 saranno necessari 4 ETP, di cui 3 di grado AD e un agente contrattuale. *L’organico per il periodo successivo al 2020 sarà deciso in una fase ulteriore.

Impresa comune S2R || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024

Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

Agenti temporanei (gradi AD) || 0,5 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 3 || 2 || 1

Agenti temporanei (gradi AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[1]

AC || 2 || 10 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 9 || 6 || 3 || 1,5

END || || || || || || || || || || ||

INT || || || || || || || || || || ||

TOTALE || 2,5 || 14 || 17 || 17 || 17 || 17 || 17 || 13 || 9 || 5 || 2,5

In caso di organismi PPP ai sensi dell’articolo 209 del regolamento finanziario, la presente sezione è riportata a fini informativi.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e personale temporaneo || Come indicato nello statuto dell’impresa comune S2R

Personale esterno || Come indicato nello statuto dell’impresa comune S2R

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[31].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– ¨ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– X  La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 e segg. || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento — contributo in denaro alle spese amministrative || 0,480 || 1,353 || 1,624 || 1,623 || 1,624 || 1,623 || 1,624 || 3,549 || 13,500

Specificare l’organismo di cofinanziamento — contributo in natura ai costi operativi* || 0,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 90,500 || 336,500

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || 0,480 || 42,353 || 42,624 || 42,623 || 42,624 || 42,623 || 42,624 || 94,049 || 350,000

Attività supplementari || 0,000 || 10,000 || 12,000 || 12,000 || 12,000 || 12,000 || 12,000 || 50,000 || 120,000

TOTALE degli impegni da parte di terzi || 0,480 || 52,353 || 54,624 || 54,623 || 54,624 || 54,623 || 54,624 || 144,049 || 470,000

Incidenza prevista sulle entrate

– X  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨ sulle risorse proprie

– ¨ sulle entrate varie

[1]               Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile, COM/2011/0144 definitivo.

[2]               Quarto pacchetto ferroviario - Completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee, COM (2013) 25 final

[3]               COM(2013) 494 final

[4]               EC, Sector Overview and Competitiveness Survey of the Railway Supply Industry, maggio 2012, pag. 100

[5]               Importo indicativo a prezzi correnti. L’importo dipenderà dalla somma finale decisa per la DG MOVE e la DG RTD per il tema “Trasporti intelligenti, verdi e integrati”, che sarà approvata dall’autorità di bilancio nella versione finale della scheda finanziaria e legislativa.

[6]               Fatta eccezione per il contributo dell’Unione ai costi amministrativi.

[7]               Le risorse necessarie a coprire il contributo dell’Unione ai costi amministrativi dell’impresa comune S2R saranno prelevate dalle linee amministrative di Orizzonte 2020.

[8]               GU C […] del […], pag. […].

[9]               GU C […] del […], pag. […].

[10]             COM(2010) 2020 definitivo

[11]             Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile, COM/2011/0144 definitivo.

[12]             GU… [PQ Orizzonte 2020].

[13]             GU … [PS Orizzonte 2020].

[14]             COM(2013) 494 final

[15]             COM(2013) 25 final

[16]             GU … [Regole di partecipazione Orizzonte 2020]

[17]             Regolamento (UE, Euratom) n.°966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

[18]             GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

[19]             GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[20]             Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

[21]             GU 56 del 4.3.1968, pag. 1.

[22]             GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

[23]             GU L 292 del 15.11.1996, pagg. 2-5.

[24]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

[25]             GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[26]             GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

[27]             Activity Based Management (gestione per attività) — ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[28]             A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[29]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[30]             Qualora non vi siano sufficienti risorse sulla linea di bilancio 06 01 05 03, come fonte di finanziamento sono utilizzate le linee di bilancio 06 01 05 01 e 06 01 05 02.

[31]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

ALLEGATI

alla

Proposta di regolamento del Consiglio

che istituisce l’impresa comune Shift2Rail

ALLEGATO 1 - STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE

1 – Definizioni

1. “Membro associato”, un soggetto giuridico, oppure un raggruppamento o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020, che è stato selezionato in base alla procedura di cui al punto 4, paragrafo 2, che soddisfa le condizioni di cui al punto 4, paragrafi 3 e 4, e che ha accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;

2. “membro fondatore diverso dall’Unione”, i contribuenti elencati nell’allegato II che si sono impegnati singolarmente a versare un contributo di almeno 30 milioni di EUR per tutta la durata dell’impresa comune S2R e hanno accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;

3. “programmi di innovazione” o “PI”, le aree tematiche attorno alle quali è strutturato il piano generale di S2R, di cui al paragrafo 4. I programmi di innovazione sono selezionati in base alla loro capacità di generare risultati ottimali in termini di benefici delle prestazioni per uno o più ambienti operativi e di riflettere un approccio del sistema ferroviario. Fatta salva un’eventuale decisione del consiglio di direzione intesa a modificare questa struttura, il piano generale di S2R dovrebbe prevedere almeno la creazione dei cinque programmi di innovazione seguenti:

(a) treni ad alta capacità affidabili ed efficienti in termini di costi;

(b) sistemi avanzati di gestione e controllo del traffico;

(c) infrastrutture ad alta capacità affidabili ed efficienti sotto il profilo dei costi;

(d) soluzioni IT per migliorare l’attrattiva dei servizi ferroviari;

(e) tecnologie per un trasporto merci europeo sostenibile e attraente.

4. “piano generale di S2R”, una tabella di marcia strategica comune e lungimirante che dovrà essere sviluppata dall’impresa comune S2R in collaborazione con l’Agenzia ferroviaria europea e la piattaforma tecnologica del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC), e dovrà guidare l’innovazione nel settore ferroviario a lungo termine. Il piano individua le priorità fondamentali e le innovazioni operative e tecnologiche essenziali richieste da tutti i portatori d’interesse per raggiungere gli obiettivi dell’impresa comune S2R di cui all’articolo 2. Deve essere orientato alle prestazioni e imperniato su un numero limitato di settori tematici principali, i cosiddetti programmi di innovazione, di cui al paragrafo 3. Una volta approvato dal consiglio di direzione dell’impresa comune S2R, il piano deve essere approvato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, e comunicato al Parlamento europeo.

2 – Compiti

L’impresa comune S2R svolge i seguenti compiti:

(a) definire, nel piano generale di S2R di cui al punto 1, paragrafo 4, le attività di ricerca e di innovazione prioritarie, comprese le attività di dimostrazione su vasta scala, utili ad accelerare la penetrazione delle innovazioni tecnologiche integrate, interoperabili e standardizzate necessarie a sostenere lo spazio ferroviario europeo unico e a raggiungere l’eccellenza operativa del sistema ferroviario, aumentando al contempo la capacità e l’affidabilità e riducendo i costi del trasporto ferroviario;

(b) mobilitare fondi pubblici e privati per finanziare le attività in ciascuno dei programmi di innovazione definiti nel piano generale di S2R;

(c) tradurre il piano generale di S2R in piani di lavoro annuali dettagliati e orientati ai risultati, accompagnati da piani di investimento dettagliati che consentano continuità, sincronismo e investimenti a lungo termine;

(d) garantire la supervisione delle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano generale di S2R;

(e) sostenere finanziariamente le azioni indirette di ricerca e innovazione, soprattutto mediante sovvenzioni ai membri e ai partecipanti attraverso le misure più appropriate, quali gli appalti o l’aggiudicazione di sovvenzioni in seguito a inviti a presentare proposte per il conseguimento degli obiettivi del programma, a norma del regolamento (UE) n. […] che stabilisce le norme di partecipazione e diffusione in Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l’innovazione (2014-2020);

(f) organizzare il lavoro tecnico di ricerca e sviluppo, di convalida e di studio che sarà realizzato sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività;

(g) garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività di ricerca e innovazione in ambito ferroviario e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune S2R attraverso procedure di monitoraggio e valutazione adeguate;

(h) riunire le esigenze degli utilizzatori e definire le norme di interoperabilità per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e all’innovazione verso soluzioni operative e commercializzabili;

(i) sviluppare una stretta collaborazione e garantire il coordinamento con le attività di ricerca e innovazione europee, nazionali e transnazionali correlate nel settore ferroviario, in particolare nell’ambito dei precedenti programmi quadro e del programma quadro Orizzonte 2020, consentendo in tal modo all’impresa comune S2R di diventare un punto di riferimento unico per tutti i finanziamenti a favore della ricerca e dell’innovazione nel settore ferroviario a livello dell’UE;

(j) istituire e sviluppare una stretta collaborazione a lungo termine tra l’Unione, l’industria ferroviaria e gli altri portatori d’interessi cui viene richiesto di sviluppare innovazioni all’avanguardia e garantire una solida commercializzazione di soluzioni innovative, compresi i fornitori di servizi ferroviari e gli altri portatori d’interessi del settore, nonché gli attori esterni al settore ferroviario tradizionale;

(k) assicurare il collegamento con le attività nazionali e internazionali di ricerca e innovazione nel settore tecnico ferroviario, in particolare tramite la piattaforma tecnologica del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC) e con quelle in altri settori come il Consiglio consultivo europeo per la ricerca sui trasporti stradali (ERTRAC), il Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica e l’innovazione in Europa (ACARE), la piattaforma tecnologica europea delle vie navigabili, la piattaforma per le tecnologie di produzione del futuro (Manufuture), la piattaforma sui materiali e le tecnologie di punta (EuMaT), ed altri;

(l) incentivare il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi del programma quadro “Orizzonte 2020”;

(m) garantire una partecipazione geograficamente equilibrata dei membri e dei partner nelle proprie attività;

(n) condurre attività di informazione, comunicazione e diffusione mediante l’attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. …/2013 [programma quadro “Orizzonte 2020”];

(o) svolgere qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

3 –Membri

1. I seguenti soggetti sono membri dell’impresa comune S2R:

(a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione,

(b) previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di approvazione, i membri fondatori dell’impresa comune S2R diversi dall’Unione, elencati all’allegato II del presente regolamento e i membri associati da selezionare in conformità al punto 4. Tali membri sono congiuntamente definiti come membri diversi dall’Unione.

2. Il ruolo e il contributo dei membri diversi dall’Unione sono definiti in un accordo associativo con l’impresa comune S2R. L’accordo è negoziato con il direttore esecutivo e trasmesso al consiglio di direzione per l’approvazione. Esso fornisce una descrizione qualitativa e quantitativa del contributo del membro all’impresa comune S2R, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), nonché il piano delle attività complementari di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e comprende le disposizioni relative alla rappresentanza dei membri in seno al consiglio di direzione.

4 – Modifiche nella composizione dei membri

1. Qualunque soggetto giuridico, gruppo o consorzio di soggetti giuridici stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 può chiedere di diventare un membro associato dell’impresa comune S2R, a condizione che accetti lo statuto dell’impresa comune S2R e si impegni a contribuire al finanziamento di cui al paragrafo 4 per realizzare gli obiettivi dell’impresa comune S2R di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

2. I membri associati dell’impresa comune S2R devono essere selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e competitivo. Il primo invito per i membri associati deve essere presentato entro tre mesi dalla costituzione dell’impresa comune S2R. Eventuali altri inviti devono essere giustificati dalla necessità di capacità fondamentali per l’attuazione del piano generale di S2R. Tutti gli inviti devono essere pubblicati sul sito internet di S2R e comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati e altri canali, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell’interesse del conseguimento degli obiettivi del piano generale di S2R. L’impresa comune S2R incoraggia la partecipazione delle PMI e di attori provenienti da tutta la catena di valore ferroviaria, nonché da ambiti diversi dal settore ferroviario tradizionale.

3. Il consiglio di direzione esamina le domande per diventare membro associato, tenendo conto, tra l’altro, della rilevanza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune S2R, della solidità finanziaria del candidato e di tutti i potenziali conflitti di interessi, dopodiché decide in merito alla richiesta stessa.

4. Il contributo minimo necessario per diventare un membro associato è pari al 2,5% del bilancio totale del programma di innovazione a cui il membro partecipa.

5. Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all’impresa comune S2R. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l’ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall’impresa comune S2R prima del recesso.

6. La qualità di membro dell’impresa comune S2R non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di direzione.

7. Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione ai sensi del presente punto, l’impresa comune S2R pubblica sul proprio sito internet un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data da cui decorre tale modifica.

5 – Organizzazione dell’impresa comune

1. Gli organi dell’impresa comune S2R sono:

(a) il consiglio di direzione;

(b) il direttore esecutivo;

(c) il comitato scientifico;

(d) il gruppo di rappresentanti degli Stati.

2. Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell’impresa comune S2R.

6 – Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto da un massimo di venti membri, tra cui:

(a) due rappresentanti della Commissione;

(b) un rappresentante di ciascuno dei membri fondatori dell’impresa comune S2R diversi dall’Unione;

(c) almeno un rappresentante dei membri associati per programma di innovazione, di cui al punto 1, paragrafo 3. Tali rappresentanti saranno nominati dal consiglio di direzione dell’impresa comune S2R, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata fra i protagonisti dell’intera catena di valore ferroviaria e quelli provenienti da ambiti diversi rispetto al tradizionale settore ferroviario.

7 – Funzionamento del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione.

2. I membri dell’impresa comune S2R dispongono di un numero di voti proporzionale al loro contributo al capitale dell’impresa comune. In deroga alla prima frase del presente paragrafo, la Commissione dispone del 50% dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile e riflette la posizione dell’Unione in seno al consiglio di direzione.

3. I rappresentanti si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso e in deroga al paragrafo 4, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con la maggioranza di almeno due terzi dei voti, compresi i voti dei membri non presenti, salvo diversa disposizione del presente statuto.

4. Sulle decisioni relative all’adesione di membri associati e alla rappresentanza dei membri associati nel consiglio di direzione, la Commissione esprime il voto decisivo se la maggioranza dei due terzi non può essere raggiunta.

5. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento che garantisce il corretto ed efficace svolgimento delle procedure. Le norme del regolamento includono procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi.

Il consiglio di direzione si riunisce almeno tre volte l’anno. Le riunioni straordinarie si svolgono su richiesta di un terzo dei membri del consiglio di direzione che rappresentino almeno il 30% dei diritti di voto, o su richiesta della Commissione o del direttore esecutivo.

Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell’impresa comune.

Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Un rappresentante dell’Agenzia ferroviaria europea e il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati partecipano alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori.

Il consiglio di direzione può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori.

8 – Compiti del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell’orientamento strategico e dell’operato dell’impresa comune S2R e supervisiona lo svolgimento delle sue attività. In particolare, il consiglio di direzione ha i compiti seguenti:

(a) adottare il piano generale di S2R e le eventuali proposte di modifica;

(b) approvare il piano di lavoro annuale dell’impresa comune S2R e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;

(c) valutare, accettare o respingere le domande di nuove adesioni in conformità al punto 4;

(d) decidere di porre fine all’adesione all’impresa comune S2R di qualsiasi membro inadempiente e le condizioni di tale cessazione della partecipazione;

(e) approvare gli accordi di adesione di cui al punto 3, paragrafo 2, dopo aver consultato, se del caso, un gruppo consultivo ad hoc;

(f) adottare il regolamento finanziario dell’impresa comune, conformemente all’articolo 5 del presente regolamento;

(g) adottare il bilancio annuale dell’impresa comune S2R, in base alla proposta del direttore esecutivo, compresa la tabella dell’organico con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

(h) esercitare i poteri dell’autorità di nomina relativamente al personale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

(i) nominare, destituire o sostituire il direttore esecutivo, fornirgli orientamenti e controllarne le prestazioni;

(j) approvare l’organigramma su raccomandazione del direttore esecutivo;

(k) approvare i conti annuali;

(l) approvare il rapporto annuale d’attività e le voci di spesa corrispondenti;

(m) se del caso, provvedere all’istituzione di una struttura di revisione contabile interna dell’impresa comune S2R;

(n) sviluppare procedure per definire inviti a presentare proposte aperti e trasparenti, approvare gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;

(o) approvare l’elenco delle azioni ammesse al finanziamento;

(p) se del caso, costituire gruppi consultivi di cui al punto 14 che affiancano gli organi dell’impresa comune S2R;

(q) se del caso, adottare norme in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, nonché regole per il distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune S2R e per il ricorso a tirocinanti a norma dell’articolo 7 del presente regolamento;

(r) se del caso, sottoporre alla Commissione eventuali richieste di modifica del presente regolamento presentate da membri dell’impresa comune S2R;

(s) decidere in merito alle proposte della Commissione sull’estensione e sullo scioglimento dell’impresa comune;

(t) esercitare qualsiasi compito non espressamente assegnato a uno degli organi dell’impresa comune S2R e assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

9 – Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

2. Il direttore esecutivo fa parte dell’organico ed è assunto in qualità di agente temporaneo dell’impresa comune S2R ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

3. Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l’impresa comune S2R è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

4. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dell’operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell’impresa comune S2R.

5. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

6. Il direttore esecutivo, il cui mandato sia stato prorogato, non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di direzione presa su proposta della Commissione.

10 – Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune S2R, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’impresa comune S2R. Egli/Ella è responsabile dinanzi al comitato di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell’ambito delle proprie competenze.

3. Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’impresa comune S2R e fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni necessarie per l’adempimento delle sue funzioni.

4. In particolare il direttore esecutivo:

(a) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell’organico con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

(b) predispone e presenta all’approvazione del consiglio di direzione i piani di lavoro annuali e le previsioni di spesa corrispondenti dell’impresa comune;

(c) presenta la contabilità annuale al consiglio di direzione per l’approvazione;

(d) prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione la relazione annuale di attività di cui al punto 19, paragrafo 2, nonché qualsiasi altra relazione che potrebbe essere richiesta dal comitato direttivo;

(e) gestisce la composizione delle controversie in seconda istanza all’interno dei programmi di innovazione;

(f) gestisce la composizione delle controversie in prima istanza tra i programmi di innovazione;

(g) gestisce gli inviti e presenta per approvazione al consiglio di direzione l’elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;

(h) firma singoli accordi o decisioni;

(i) firma i contratti di appalto;

(j) provvede affinché siano rispettati gli obblighi assunti dall’impresa comune in forza dei contratti e degli accordi che questa ha concluso;

(k) assicura il coordinamento fra i diversi programmi di innovazione e interviene in modo adeguato per gestire le interfacce, evitare indebite sovrapposizioni tra progetti e favorire le sinergie fra i programmi di innovazione;

(l) propone al consiglio di direzione adeguamenti del contenuto tecnico e assegnazioni di bilancio tra i programmi di innovazione;

(m) assicura il conseguimento degli obiettivi previsti e il rispetto del calendario fissato, coordina le attività dei programmi di innovazione e ne assicura il seguito e propone eventuali e opportune valutazioni degli obiettivi e del relativo calendario;

(n) monitora i progressi realizzati dai programmi di innovazione verso il conseguimento degli obiettivi;

(o) elabora e attua la politica di comunicazione dell’impresa comune S2R;

(p) presenta al consiglio di direzione le proposte relative all’organigramma;

(q) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell’impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento;

(r) provvede affinché le attività dell’impresa comune si svolgano in assoluta indipendenza e senza alcun conflitto di interessi;

(s) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne garantisce il funzionamento e comunica ogni eventuale modifica significativa apportata a tale sistema al consiglio di direzione;

(t) garantisce l’esecuzione della valutazione e della gestione dei rischi;

(u) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall’impresa comune S2R nel perseguimento dei suoi obiettivi;

(v) organizza lo scambio di informazioni con il gruppo di rappresentanti degli Stati e con l’Agenzia ferroviaria europea;

(w) svolge ogni altro compito affidato o delegato al direttore esecutivo dal consiglio di direzione.

5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all’esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L’ufficio di programma è composto dal personale dell’impresa comune S2R e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

(a) coadiuva alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario dell’impresa comune S2R;

(b) gestisce gli inviti come previsto dal piano di lavoro annuale e amministra gli accordi o decisioni e il relativo coordinamento;

(c) fornisce ai membri e agli altri organi dell’impresa comune S2R tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all’espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;

(d) funge da segretariato per gli organi dell’impresa comune S2R e fornisce sostegno ai gruppi consultivi eventualmente creati dal consiglio di direzione.

11 – Agenzia ferroviaria europea:

L’Agenzia ferroviaria europea svolge il compito di osservatore nel consiglio di direzione e contribuisce alla definizione e all’attuazione del piano generale di S2R, in particolare mediante l’esercizio delle seguenti funzioni di consulenza:

(a) proporre eventuali modifiche al piano generale di S2R e ai programmi di lavoro annuali, in particolare per garantire che siano soddisfatte le esigenze di ricerca riguardanti la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico;

(b) proporre, previa consultazione con i portatori di interessi, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, norme tecniche per le attività di ricerca, sviluppo e convalida, al fine di garantire l’interoperabilità e la sicurezza dei risultati;

(c) esaminare gli sviluppi comuni del futuro sistema e contribuire alla definizione di sistemi definitivi nei requisiti normativi;

(d) riesaminare le attività e i risultati del progetto, al fine di accertarne la pertinenza rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e per garantire l’interoperabilità e la sicurezza dei risultati della ricerca.

12 – Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da dodici membri al massimo ed elegge un presidente tra i suoi membri.

2. I membri riflettono una rappresentanza equilibrata di scienziati e tecnici riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dall’industria, da piccole e medie imprese, da organizzazioni non governative e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche nel settore tecnico necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica all’impresa comune S2R.

3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati, dal Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC) e dall’Agenzia ferroviaria europea.

4. Il comitato scientifico svolge i seguenti compiti:

(a) dà il proprio parere circa le priorità scientifiche e tecnologiche da individuare nei piani di lavoro annuali;

(b) dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche e tecnologiche descritte nel rapporto annuale di attività;

(c) suggerisce possibili ambiti di ricerca avanzata che potrebbero essere soggetti a ulteriori sviluppi;

(d) suggerisce possibili sinergie con le attività di ricerca e innovazione, nazionali e internazionali, nel settore tecnico ferroviario, in particolare tramite la piattaforma tecnologica del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC), nonché con quelle di altri settori, come individuato al punto 2, lettera k).

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.

6. Il comitato scientifico può, con l’accordo del presidente, invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni.

7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

13 – Gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato al programma quadro Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri.

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo, il presidente del consiglio di direzione o i loro rappresentanti partecipano alle riunioni.

3. I membri del comitato per lo spazio ferroviario unico europeo istituito dall’articolo 62 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1], o i loro rappresentanti possono partecipare alle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati.

4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati viene consultato ed esamina, in particolare, le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

(a) aggiornamento dell’orientamento strategico e del piano generale di S2R e progressi compiuti per il conseguimento dei suoi obiettivi;

(b) piani di lavoro annuali dell’impresa comune S2R;

(c) collegamenti con il programma quadro Orizzonte 2020 e con altri strumenti di finanziamento dell’UE e degli Stati membri, compreso il meccanismo per collegare l’Europa e i Fondi strutturali europei;

(d) collegamenti con il quarto pacchetto ferroviario e con l’obiettivo di realizzare uno spazio ferroviario europeo unico;

(e) coinvolgimento delle PMI e dei pertinenti attori esterni al settore ferroviario tradizionale.

5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce inoltre informazioni all’impresa comune S2R e agisce da interfaccia con essa in merito ai seguenti aspetti:

(a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie;

(b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di diffusione, seminari tecnici specializzati e attività di comunicazione.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può presentare, di propria iniziativa, raccomandazioni all’impresa comune S2R su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali. L’impresa comune S2R informa il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni.

7. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

14 – Gruppi di lavoro

1. Per l’esecuzione dei compiti di cui al punto 2, l’impresa comune S2R può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere le attività a essa delegate dal consiglio di direzione. I gruppi devono essere composti da professionisti e operano in modo trasparente.

2. Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro non appartengono al personale dell’impresa comune S2R.

3. Al fine di garantire la più ampia gamma di competenze, l’impresa comune S2R incoraggia e agevola la partecipazione ai gruppi di lavoro di PMI, organizzazioni di ricerca e attori esterni al settore ferroviario tradizionale.

4. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell’impresa comune S2R. La Commissione e l’Agenzia ferroviaria europea prestano assistenza nei gruppi di lavoro in qualità di osservatori.

15 – Fonti di finanziamento

1. L’impresa comune S2R è finanziata congiuntamente dall’Unione, dai membri diversi dall’Unione e dalle loro entità costitutive mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura corrispondenti ai costi da essi sostenuti per la realizzazione delle azioni indirette che non sono rimborsate dall’impresa comune S2R.

2. Le spese amministrative dell’impresa comune S2R non superano i 27 milioni di EUR e sono coperte da contributi finanziari ugualmente ripartiti su base annua tra l’Unione e i membri dell’impresa comune S2R diversi dall’Unione, che non siano centri di ricerca e università. Il contributo dei membri diversi dall’Unione deve essere determinato in modo proporzionale al loro rispettivo impegno di bilancio. Qualora una parte del contributo destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell’impresa comune S2R.

3. I costi operativi dell’impresa comune S2R sono coperti mediante:

(a) un contributo finanziario dell’Unione;

(b) contributi in natura dei membri diversi dall’Unione, o delle loro entità costitutive, che consistono nei costi da essi sostenuti per l’attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell’impresa comune e di qualunque altro contributo dell’Unione a tali costi.

4. Le risorse dell’impresa comune S2R iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

(a) i contributi finanziari dei membri ai costi amministrativi;

(b) il contributo finanziario dell’Unione ai costi operativi;

(c) eventuali entrate generate dall’impresa comune;

(d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

5. Gli interessi maturati dai contributi versati dai membri dell’impresa comune S2R sono considerati un suo reddito.

6. Tutte le risorse dell’impresa comune S2R sono destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

7. L’impresa comune S2R è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

8. Fatto salvo il punto 22, paragrafo 4, le eventuali eccedenze delle entrate sulle spese non sono ridistribuite ai membri dell’impresa comune S2R.

16 – Ripartizione del contributo dell’Unione

1. Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune S2R destinato ai costi operativi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e il contributo supplementare di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono assegnati come segue:

(a) fino al 40% è assegnato ai membri fondatori diversi dall’Unione e alle loro entità costitutive;

(b) fino al 30% è assegnato ai membri associati e alle loro entità costitutive;

(c) almeno il 30% è assegnato mediante inviti a presentare proposte e bandi di gara.

2. Il finanziamento di cui al paragrafo 1 è assegnato sulla base della valutazione delle proposte da parte di esperti indipendenti.

3. Gli impegni finanziari dell’impresa comune S2R non superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

17 – Esercizio finanziario

L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

18 – Pianificazione finanziaria e operativa

1. Il direttore esecutivo redige e sottopone all’approvazione del consiglio di direzione una proposta di piano di lavoro annuale, sulla base del piano generale di S2R, composta da un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, dalle attività amministrative e dalle previsioni di spesa corrispondenti per l’anno successivo. Il progetto di piano di lavoro comprende inoltre il valore stimato dei contributi forniti in conformità al punto 15, paragrafo 3, lettera b).

2. Il piano di lavoro annuale di un dato anno è approvato entro la fine dell’anno precedente ed è messo a disposizione del pubblico.

3. Il direttore esecutivo elabora la proposta annuale di bilancio per l’anno successivo e la presenta per adozione al consiglio di direzione.

4. Il consiglio di direzione adotta il bilancio annuale per un determinato esercizio entro la fine dell’esercizio precedente.

5. Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell’importo del contributo dell’Unione iscritto nel bilancio dell’Unione.

19 – Relazioni operative e finanziarie

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune S2R.

2. Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi effettuati dall’impresa comune S2R nell’anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell’anno. La relazione comprende tra l’altro le informazioni sui seguenti aspetti:

(a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, nonché le spese corrispondenti;

(b) le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

(c) le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l’indicazione del contributo erogato dall’impresa comune S2R ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è trasmesso al gruppo dei rappresentanti degli Stati e reso pubblico.

3. L’impresa comune S2R riferisce annualmente alla Commissione a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4. A norma dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell’impresa comune S2R sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente.

I conti dell’impresa comune S2R non sono soggetti all’esame della Corte dei conti.

20 – Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull’impresa comune S2R le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

21 – Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’impresa comune S2R si limita al contributo da essi già versato per le spese amministrative.

2. L’impresa comune S2R sottoscrive le assicurazioni necessarie.

22 – Conflitti di interessi

1. L’impresa comune S2R, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.

2. Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi, il personale e il personale distaccato della stessa. Esse contengono disposizioni specifiche per evitare un conflitto di interessi da parte dei rappresentanti dei membri che siedono nel consiglio di direzione.

23 – Scioglimento

1. L’impresa comune S2R è sciolta alla scadenza del periodo di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

2. La procedura di scioglimento è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione o tutti i membri diversi dall’Unione si ritirino dall’impresa comune S2R.

3. Ai fini della procedura di scioglimento dell’impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni da esso stabilite.

4. Durante la procedura di liquidazione dell’impresa comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all’impresa comune S2R. Qualsiasi eccedenza a favore dell’Unione è restituita al bilancio dell’Unione.

5. È avviata una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall’impresa comune S2R, nonché di qualsiasi contratto d’appalto la cui durata sia superiore a quella dell’impresa comune.

ALLEGATO II –MEMBRI FONDATORI DELL’IMPRESA COMUNE S2R DIVERSI DALL’UNIONE

1. ALSTOM TRANSPORT

2. ANSALDO STS

3. BOMBARDIER TRANSPORTATION

4. CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES

5. NETWORK RAIL

6. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

7. THALES

8. TRAFIKVERKET

[1]               Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

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