This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0816
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the Council's position at the first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EC) No 3821/85 on recording equipment in road Transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
/* COM/2013/0816 final - 2011/0196 (COD) */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada /* COM/2013/0816 final - 2011/0196 (COD) */
2011/0196 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il
regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2011) 451 definitivo – 2011/0196(COD)): || 19.7.2011 Data del parere del Comitato delle regioni: || Nessun parere Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || 7.12.2011 Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: || 3.7.2012 Data di adozione dell'accordo politico del Consiglio in vista di una posizione del Consiglio in prima lettura: || 29.10.2012 Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura: || 15.11.2013 (?) 2. Finalità della proposta della
Commissione La Commissione ha
presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto il
19 luglio 2011. La proposta modifica il regolamento n. 3821/85
del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada. Essa modifica anche il
regolamento n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada. La comunicazione della
Commissione "Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività
future" accompagna la proposta in oggetto ed è stata trasmessa in
parallelo al Parlamento europeo e al Consiglio. La proposta introduce alcuni miglioramenti
tecnologici al tachigrafo digitale, come un sistema di navigazione satellitare
(GNSS), una funzione di comunicazione remota per il controllo selettivo e un'interfaccia
per l'interazione con i sistemi di trasporto intelligenti in grado di
consentire l'uso dei dati trasmessi dal tachigrafo digitale da parte dei
calcolatori di bordo per scopi diversi dal controllo dei tempi di guida. Questa
nuova generazione di tachigrafi ("tachigrafi intelligenti") sarà
presumibilmente disponibile nel 2018-2019. Il regolamento proposto comprende anche misure
non tecniche, ad esempio la fissazione di nuove norme volte a migliorare l'affidabilità
delle officine, a consentire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri
sulle carte tachigrafiche rilasciate ai conducenti (sistema TACHOnet) e a
personalizzare tali carte mediante la fusione con le patenti di guida, nonché
la fissazione di norme sulla formazione del personale incaricato dell'applicazione
e sull'armonizzazione delle sanzioni. Il regolamento proposto infine considera
la stessa distanza, ossia un raggio di 100 km, per tutte le deroghe alle
disposizioni concernenti i tempi di guida che gli Stati membri possono
concedere in funzione della distanza (cfr. articolo 13 del
regolamento 561/2006). Il garante
europeo della protezione dei dati ha espresso il proprio parere sulla proposta
della Commissione il 5 ottobre 2011. Il Comitato economico e sociale
ha espresso il proprio parere il 7 dicembre 2011, mentre il Comitato
delle regioni ha deciso di non elaborare un parere o un rapporto. La commissione per i trasporti e il turismo
del Parlamento europeo ha nominato relatrice Silvia-Adriana Ticău (RO,
S&D). La votazione in sessione plenaria ha avuto luogo il
3 luglio 2012. Cfr. SP(2012) 449/2. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico
sulla questione il 29 ottobre 2012, sotto presidenza cipriota. 3. Osservazioni sulla posizione del
Consiglio 3.1. Osservazioni generali sulla
posizione del Consiglio Nel complesso la Commissione accoglie
positivamente la posizione del Consiglio in prima lettura poiché risulta in
linea con gli obiettivi principali della proposta iniziale della Commissione,
vale a dire aumentare la sicurezza del sistema tachigrafico (riducendo le frodi
e le manomissioni dell'apparecchio), ridurre gli oneri amministrativi e migliorare
l'efficacia del controllo del sistema. Gli emendamenti del Consiglio sono stati
introdotti a seguito di ulteriori analisi dell'impatto previsto di alcune delle
misure proposte dalla Commissione ed evidenziano l'importanza attribuita dagli
Stati membri all'applicazione delle misure più convenienti, alla necessità di
rafforzare la protezione dei dati personali nell'ambito del regolamento e all'esigenza
di chiarire le disposizioni concernenti i requisiti tecnici e funzionali del
tachigrafo. Dopo ampia discussione, gli emendamenti del Consiglio sono stati
approvati dalla Commissione. Sebbene non si opponga all'adozione del testo
finale risultante dai negoziati tra i colegislatori, la Commissione desidera
rilasciare alcune dichiarazioni su tre punti in merito ai quali ha
ripetutamente espresso il proprio disaccordo nel corso dei negoziati. Tali dichiarazioni
figurano in allegato. 3.2. Osservazioni dettagliate
della Commissione 3.2.1. Natura dell'atto giuridico
(atti delegati/atti di esecuzione) Al fine di adottare le specifiche tecniche del
futuro tachigrafo intelligente, la Commissione ha proposto che le venisse
delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea per
quanto concerne l'adeguamento degli allegati I,
IB e II al progresso tecnico e l'inserimento nell'allegato IB delle
specifiche tecniche necessarie per la registrazione automatica dei dati di
localizzazione, per consentire la comunicazione remota e per assicurare un'interfaccia
con i sistemi di trasporto intelligenti (articoli 4, 5, 6 e 38 della
proposta della Commissione). A seguito di negoziati con il Parlamento, i
colegislatori hanno deciso di includere le caratteristiche tecniche principali
di cui ai suddetti allegati nel testo del regolamento, sulla cui base la
Commissione dovrebbe stabilire le pertinenti disposizioni di applicazione
mediante atti di esecuzione in una fase successiva per assicurare l'applicazione
uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE. Al testo del regolamento, con cui
la Commissione concorda, sono state pertanto aggiunte disposizioni sulle
definizioni, sui requisiti tecnici e i dati da registrare, sulle funzioni del
tachigrafo digitale e sui display e i segnali di avvertimento. Nel corso dei
negoziati la Commissione ha ribadito la necessità di ricorrere agli atti
delegati. La Commissione non si
opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Tuttavia, la
Commissione ricorda nella dichiarazione allegata che la questione della
delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame
della Corte di giustizia nel caso "biocidi". 3.2.2. Modifiche tecniche La Commissione accoglie
gli emendamenti concordati tra il Consiglio e il Parlamento europeo sulle
seguenti questioni tecniche: (a)
Registrazione dei dati di localizzazione
(articolo 8) La Commissione accoglie con favore la
registrazione dei punti di localizzazione ogni tre ore di periodo complessivo
di guida al fine di migliorare l'osservanza della legislazione in vigore da
parte dei conducenti professionisti del trasporto su strada. (b)
Tecnologia per la diagnosi precoce remota in
dotazione agli addetti al controllo (articolo 9) Quindici anni dopo l'introduzione del tachigrafo
intelligente, gli Stati membri dovranno dotare in misura adeguata le loro
autorità di controllo dell'apparecchiatura per la diagnosi remota, tenendo
anche conto delle strategie nazionali di controllo degli Stati membri. Fino a
tale data, dotare le autorità di controllo di dispositivi di accesso remoto
sarà facoltativo. (c)
Interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti
(articolo 10) Il Consiglio ha ritenuto fondamentale mantenere un
sufficiente livello di flessibilità in modo che le imprese di trasporto
rimangano in grado di scegliere se collegare il tachigrafo a dispositivi
esterni. Il Consiglio ha pertanto previsto che i tachigrafi possano essere
dotati di interfacce standardizzate che consentano, a determinate condizioni, l'uso
da parte di un dispositivo esterno dei dati registrati o generati dal
tachigrafo. Inoltre, il testo del Consiglio precisa che l'accesso ai dati
personali mediante un dispositivo esterno connesso all'interfaccia può essere
consentito solo previo consenso esplicito del conducente cui i dati si
riferiscono. La Commissione ha accettato gli emendamenti di cui
sopra considerandoli un passo nella giusta direzione, facendo tuttavia notare
ai colegislatori che rendere facoltativa l'interfaccia che consente l'interazione
con i sistemi di trasporto intelligenti riduce in misura significativa l'intenzione
della proposta iniziale. (d)
Inserimento di sensori di peso nel tachigrafo
intelligente (considerando 6) Come il Consiglio, la Commissione non condivide la
valutazione del Parlamento europeo secondo la quale vi è un legame diretto tra
l'inserimento di sensori di peso nei tachigrafi intelligenti e un miglioramento
del controllo dei periodi di guida e di riposo. La Commissione pertanto si
ritiene soddisfatta dell'inserimento nel testo di un unico considerando facente
riferimento, in termini generici, a una futura valutazione che dovrà effettuare
riguardo al contributo che i sensori di peso possono offrire a un migliore
rispetto della normativa in materia di trasporto stradale. (e)
Carte tachigrafiche del conducente per i conducenti
non residenti (articolo 26, paragrafo 4) La Commissione concorda con la nuova disposizione
che consente agli Stati membri, a condizioni restrittive, di rilasciare carte
del conducente temporanee e non rinnovabili, valide per un periodo massimo di
185 giorni. Questa nuova disposizione fornisce una soluzione pratica a un
problema non operativo, in quanto riguarda il caso dei trasportatori
provenienti da paesi terzi o da paesi che non hanno contratto l'accordo AETR
(Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei
veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada) che effettuano
operazioni di trasporto occasionali nell'UE o il caso dei trasportatori che
possiedono la cittadinanza europea ma hanno perso lo status di residenti dell'UE
e di conseguenza hanno difficoltà a ottenere una regolare carta di conducente. (f)
Installazione a posteriori dei tachigrafi digitali
sui veicoli (articolo 3, paragrafo 4) La proposta iniziale della Commissione non
comprende alcuna disposizione concernente l'installazione a posteriori dei
tachigrafi digitali sui veicoli ma può accettarne il principio, come convenuto
nella posizione del Consiglio, tenuto conto del fatto che le implicazioni
pratiche dovrebbero essere gestibili. 3.2.3. Modifiche non tecniche
relative al funzionamento del sistema tachigrafico (a)
Soppressione dell'obbligo per i conducenti di
presentare moduli attestanti le loro attività nei periodi in cui si allontanano
dal veicolo (articolo 34, paragrafo 3, ultimo comma). La Commissione è favorevole a tale disposizione in
quanto riduce ulteriormente gli oneri amministrativi. (b)
Apparecchiature e formazione adeguate per gli
addetti al controllo (articoli 38 e 39) La Commissione accetta l'esito dei negoziati tra i
colegislatori su questo punto. La Commissione aderisce a questa posizione e, in
seguito all'adozione del regolamento, adotterà misure specifiche precisando i
contenuti della formazione iniziale e continua degli addetti al controllo. La
formazione impartita agli addetti al controllo negli Stati membri includerà
tali contenuti. (c)
Rafforzare l'affidabilità delle officine
(articolo 24) La Commissione concorda con la riduzione da 1 a 2
anni della frequenza delle verifiche regolari delle procedure applicate dalle
officine durante la manipolazione del tachigrafo, in quanto mantiene la
percentuale del 10% per le verifiche tecniche a sorpresa delle officine e il
periodo di validità della carta dell'officina (un anno) indicati nella proposta
iniziale della Commissione. 3.2.4. Modifiche non tecniche
relative alle disposizioni in materia di protezione dei dati, infrazioni e data
di entrata in vigore (a)
Rafforzamento della protezione dei dati
(articolo 7) La Commissione concorda con le nuove disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. (b)
Armonizzazione delle violazioni e delle sanzioni
(articolo 41) La Commissione accetta l'esito dei negoziati tra i
colegislatori su questo punto. (c)
Responsabilità delle imprese di trasporto
(articolo 33) La Commissione accetta l'esito dei negoziati tra i
colegislatori su questo punto. (d)
Entrata in vigore (articolo 48) La Commissione accetta l'esito dei negoziati tra i
colegislatori su questo punto. Il tachigrafo intelligente sarebbe obbligatorio,
per i veicoli immatricolati per la prima volta, quaranta mesi dopo l'entrata in
vigore delle specifiche tecniche relative al tachigrafo intelligente. La
Commissione intende stabilire tali specifiche al più tardi entro due anni dalla
pubblicazione del nuovo regolamento. 3.2.5. Modifiche del regolamento
n. 561/2006 relative all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada La Commissione accoglie con favore il fatto
che siano state mantenute le sue proposte di emendamento dell'articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, che consente agli Stati
membri di concedere deroghe, a determinate condizioni, alle disposizioni del
regolamento applicabili ai trasporti effettuati entro un raggio di 100 km
dal luogo ove ha sede l'impresa e concorda con l'introduzione della cosiddetta "deroga
artigiani" all'articolo 3 del regolamento 561/2006, che precisa
l'ambito di applicazione del regolamento. 4. Conclusioni della Commissione La proposta in questione è particolarmente
importante al fine di conseguire gli obiettivi elencati nella comunicazione "Tabella
di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei
trasporti competitiva e sostenibile", adottata il 28 marzo 2011. Nonostante l'indebolimento di varie
disposizioni, la Commissione è del parere che la posizione del Consiglio
rifletta i principali obiettivi della sua proposta e ritiene pertanto che il
processo legislativo debba concludersi con l'adozione rapida in seconda lettura
da parte del Parlamento europeo della sua posizione
che, a seguito dei risultati del trilogo informale del
14 maggio 2013, dovrebbe coincidere con la posizione del Consiglio. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE 1) Dichiarazione della Commissione
concernente il regolamento (CE) n. 561/2006 Allo scopo di assicurare un'attuazione
effettiva e uniforme della normativa sui periodi di guida e di riposo, la Commissione
continuerà a monitorare da vicino l'attuazione della suddetta normativa e, se
necessario, adotterà le iniziative appropriate. 2) Dichiarazione della Commissione
concernente gli atti di esecuzione La Commissione ritiene che gli atti futuri che
essa può adottare con atto legislativo al fine di definire le disposizioni
dettagliate e le specifiche tecniche per tachigrafo, carte tachigrafiche e
fogli di registrazione, nonché i requisiti di omologazione, mirano a integrare
le specifiche tecniche precisate nell'atto di base e dovrebbero essere pertanto
atti delegati da adottare sulla base dell'articolo 290 del TFUE. La
Commissione non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori.
Tuttavia, la Commissione ricorda che la questione della delimitazione tra gli
articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di
giustizia nel caso "biocidi". 3) Dichiarazione della Commissione
concernente l'utilizzo dell'articolo 5, paragrafo 4, comma 2,
lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 La Commissione sottolinea che è contrario alla
lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55
del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente alla deroga ivi
prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b).
Il ricorso a tale disposizione deve rispondere a una necessità specifica a
derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare
un progetto di atto di esecuzione quando non viene comunicato nessun parere.
Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5,
paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso
paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere
discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera
restrittiva e deve quindi essere giustificato. Mentre la Commissione prende atto dell'accordo
raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul ricorso a tale
disposizione si rammarica che tale giustificazione non sia oggetto di un
considerando.