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Document 52013PC0764

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

/* COM/2013/0764 final - 2013/0382 (NLE) */

52013PC0764

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti /* COM/2013/0764 final - 2013/0382 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base dell’autorizzazione conferitale dal Consiglio[1], la Commissione europea ha avviato negoziati con l’Unione delle Comore per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 5 luglio 2013. Il nuovo protocollo copre un periodo di 3 anni decorrente dalla data di applicazione provvisoria fissata all’articolo 13 (1º gennaio 2014).

L’obiettivo principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, entro i limiti dell’eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni.

L’obiettivo generale è quello di rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore ai fini dell’istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, nell’interesse di entrambe le Parti.

Nello specifico, il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

– 42 tonniere congelatrici con reti a circuizione

– 20 pescherecci con palangari di superficie.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il presente regolamento.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate nell’ambito della valutazione del protocollo 2011‑2013. Gli esperti degli Stati membri sono inoltre stati consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato l’utilità di mantenere un protocollo di pesca con l’Unione delle Comore.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che adotta l’applicazione provvisoria del protocollo nonché alla decisione del Consiglio recante conclusione del protocollo stesso.

2013/0382 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1563/2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore[2].

(2)       La Comunità europea e l’Unione delle Comore si sono reciprocamente notificate, il 3 maggio 2007 e il 6 marzo 2008, l’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore[3].

(3)       Un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato (di seguito: “il nuovo protocollo”) è stato siglato il 5 luglio 2013. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione dell’Unione delle Comore.

(4)       Il […] il Consiglio ha adottato la decisione n. …/2013/UE[4] relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(5)       È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

(6)       Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio[5], se risulta che le possibilità di pesca assegnate all’Unione europea nell’ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

(7)       Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione europea, l’articolo 13 del nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle Parti a decorrere dal 1º gennaio 2014.

(8)       È opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla data di applicazione provvisoria del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.           Le possibilità di pesca previste dal protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti (in prosieguo: “il protocollo”) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

– 42 tonniere con reti a circuizione

– Spagna: 21 unità

– Francia: 21 unità

– 20 pescherecci con palangari di superficie

– Spagna: 8 unità

– Francia: 9 unità

– Portogallo:        3 unità.

2.           Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando il protocollo e l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore.

3.           Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell’accordo, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Adottata il 18 marzo 2013 dal Consiglio “Agricoltura e pesca”.

[2]               GU L 290 del 20.10.2006.

[3]               GU L 125 del 9.5.2008.

[4]               GU C [ ] del [ ]*

[5]               Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

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