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Document 52013PC0738
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EEA Joint Committee amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
/* COM/2013/0738 final - 2013/0354 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE /* COM/2013/0738 final - 2013/0354 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità
del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima
sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo
SEE. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Gli Stati membri SEE aderenti all'EFTA
accolgono con favore il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Essi
desiderano, a questo proposito, essere associati il più strettamente possibile
alle attività dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e, oltre a
conformarsi al regolamento n. 528/2012, desiderano contribuire attivamente
ai lavori previsti dallo stesso. Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) è stato redatto con
questa intenzione. La Commissione desidera sottolinearne alcuni
elementi. In Liechtenstein, la decisione del Comitato
misto entrerà in vigore in una data successiva rispetto agli altri Stati EFTA. Il Liechtenstein ha stipulato con la Svizzera
un accordo sui biocidi. Sulla base di tale accordo, la Svizzera tratta le
domande del Liechtenstein e quest'ultimo autorizza (o vieta) il biocida in
questione. La Svizzera allineerà nel prossimo futuro la
legislazione nazionale in questo settore ai nuovi sviluppi nell'UE (regolamento
n. 528/2012); per tener conto della nuova situazione, verrà quindi
aggiornato l'accordo tra il Liechtenstein e la Svizzera relativo alla
cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi. Questa soluzione garantisce un elevato livello
di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, garantendo al tempo
stesso il corretto funzionamento del mercato interno, espressamente indicato
tra gli obiettivi del regolamento. In tale contesto, è opportuno sottolineare che
la soluzione proposta non vieta l'immissione sul mercato dei biocidi e non lede
eventuali libertà garantite dall'accordo SEE, in particolare la libera
circolazione delle merci. Non ne conseguono neppure distorsioni della
concorrenza all'interno del SEE. Inoltre, gli Stati EFTA propongono adeguamenti
in particolare per quanto riguarda la loro partecipazione ai lavori del gruppo
di coordinamento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento n. 528/2012,
nonché il processo di concessione delle autorizzazioni dell'Unione e le
decisioni corrispondenti negli Stati EFTA. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Occorre integrare nell'accordo SEE il
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. La Commissione trasmette al Consiglio il
progetto di decisione del Comitato misto SEE affinché adotti la relativa
posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima
in sede di Comitato misto SEE. 2013/0354 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 114 in combinato disposto con l'articolo 218,
paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del
Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione
dell'accordo sullo Spazio economico europeo[1],
in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sullo Spazio
economico europeo[2]
("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. (2) A norma dell'articolo 98
dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro,
l'allegato II. (3) L'allegato II dell'accordo
SEE contiene disposizioni specifiche in materia di regolamentazioni tecniche,
norme, prove e certificazioni. (4) Occorre integrare nell'accordo
SEE il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi. (5) Il regolamento (UE) n. 528/2012
abroga, a decorrere dal 1º settembre 2013, la direttiva 98/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[3],
che è integrata nell'accordo SEE e che deve quindi essere abrogata ai sensi del
medesimo a decorrere dal 1º settembre 2013. (6) Occorre pertanto modificare
opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE. (7) La posizione dell'Unione in
sede di Comitato misto SEE deve basarsi sul progetto di decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell'Unione
europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato
II dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE
allegato alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente ALLEGATO Progetto
di DECISIONE
DEL COMITATO MISTO SEE
N. del che
modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e
certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico
europeo, in seguito denominato "l'accordo SEE", in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1)
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento
(UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi[4]. (2)
Il regolamento (UE) n. 528/2012 abroga, a
decorrere dal 1º settembre 2013, la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio[5],
che è integrata nell'accordo SEE e che deve quindi essere abrogata ai sensi del
medesimo a decorrere dal 1º settembre 2013. (3)
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato
II dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato II, capitolo XV, il testo del
punto 12n (Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è
sostituito dal seguente a decorrere dal 1º settembre 2013: "32012 R 0528: Regolamento (UE) n. 528/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla
messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012,
pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni
del regolamento si intendono adattate come segue: a) gli Stati EFTA partecipano ai lavori
dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in seguito "l'Agenzia",
istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio. b) Fatte salve le disposizioni del
protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i"
contenuti nel regolamento comprendono, oltre agli Stati contemplati dal
regolamento, gli Stati EFTA. c) Per quanto riguarda gli Stati EFTA,
l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il Comitato
permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti. d) All'articolo 35 è aggiunto il
paragrafo seguente: "4. Gli Stati EFTA sono autorizzati a
partecipare a pieno titolo ai lavori del gruppo di coordinamento e al suo
interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad
eccezione del diritto di voto. Il regolamento interno del gruppo di
coordinamento consente la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA." e) All'articolo 44, paragrafo 5, è
aggiunto il seguente comma: "Quando la Commissione concede un'autorizzazione
dell'Unione o decide che non è stata concessa una siffatta autorizzazione, gli
Stati EFTA adottano contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30
giorni dall'adozione dell'atto della Commissione. Il Comitato misto SEE viene
informato e pubblica periodicamente l'elenco di tali decisioni nel supplemento
SEE della Gazzetta ufficiale." f) All'articolo 48 è aggiunto il
paragrafo seguente: "4. Se la Commissione annulla o modifica
un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA annullano o modificano la
decisione corrispondente." g) All'articolo 49 è aggiunto il
comma seguente: "Se la Commissione annulla un'autorizzazione
dell'Unione, gli Stati EFTA annullano la decisione corrispondente." h) All'articolo 50 è aggiunto il
paragrafo seguente: "4. Se la Commissione modifica un'autorizzazione
dell'Unione, gli Stati EFTA modificano la decisione corrispondente." i) All'articolo 75 è aggiunto il
paragrafo seguente: "5. Gli Stati EFTA sono autorizzati a
partecipare a pieno titolo ai lavori del comitato sui biocidi e al suo interno
hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione
del diritto di voto." j) All'articolo 78 è aggiunto il
paragrafo seguente: "3. A decorrere dall'entrata in vigore
della presente decisione, gli Stati EFTA partecipano al finanziamento dell'Agenzia.
A tal fine, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui all'articolo 82,
paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo." k) In caso di disaccordo tra le Parti
contraenti in merito all'applicazione di tali disposizioni si applica, mutatis
mutandis, la parte VII dell'accordo." Articolo 2 I testi del regolamento (UE) n. 528/2012
nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il […],
a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103,
paragrafo 1, dell'accordo SEE*. Per il Liechtenstein, la presente decisione
entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell'entrata in
vigore dell'accordo tra il Liechtenstein e la Svizzera relativo alla
cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi
conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella
sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, Per
il Comitato misto SEE Il
Presidente
I segretari
del Comitato misto SEE [1] GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6. [2] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. [3] GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. [4] GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. [5] GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. * [Non è stata comunicata
l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi
costituzionali.]