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Document 52013PC0738

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

/* COM/2013/0738 final - 2013/0354 (NLE) */

52013PC0738

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE /* COM/2013/0738 final - 2013/0354 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Gli Stati membri SEE aderenti all'EFTA accolgono con favore il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Essi desiderano, a questo proposito, essere associati il più strettamente possibile alle attività dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e, oltre a conformarsi al regolamento n. 528/2012, desiderano contribuire attivamente ai lavori previsti dallo stesso. Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) è stato redatto con questa intenzione.

La Commissione desidera sottolinearne alcuni elementi.

In Liechtenstein, la decisione del Comitato misto entrerà in vigore in una data successiva rispetto agli altri Stati EFTA.

Il Liechtenstein ha stipulato con la Svizzera un accordo sui biocidi. Sulla base di tale accordo, la Svizzera tratta le domande del Liechtenstein e quest'ultimo autorizza (o vieta) il biocida in questione.

La Svizzera allineerà nel prossimo futuro la legislazione nazionale in questo settore ai nuovi sviluppi nell'UE (regolamento n. 528/2012); per tener conto della nuova situazione, verrà quindi aggiornato l'accordo tra il Liechtenstein e la Svizzera relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi.

Questa soluzione garantisce un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, garantendo al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno, espressamente indicato tra gli obiettivi del regolamento.

In tale contesto, è opportuno sottolineare che la soluzione proposta non vieta l'immissione sul mercato dei biocidi e non lede eventuali libertà garantite dall'accordo SEE, in particolare la libera circolazione delle merci. Non ne conseguono neppure distorsioni della concorrenza all'interno del SEE.

Inoltre, gli Stati EFTA propongono adeguamenti in particolare per quanto riguarda la loro partecipazione ai lavori del gruppo di coordinamento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento n. 528/2012, nonché il processo di concessione delle autorizzazioni dell'Unione e le decisioni corrispondenti negli Stati EFTA.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

La Commissione trasmette al Consiglio il progetto di decisione del Comitato misto SEE affinché adotti la relativa posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

2013/0354 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo[1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L'accordo sullo Spazio economico europeo[2] ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)       A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II.

(3)       L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.

(4)       Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

(5)       Il regolamento (UE) n. 528/2012 abroga, a decorrere dal 1º settembre 2013, la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3], che è integrata nell'accordo SEE e che deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1º settembre 2013.

(6)       Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE.

(7)       La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE deve basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato II dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo SEE", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi[4].

(2) Il regolamento (UE) n. 528/2012 abroga, a decorrere dal 1º settembre 2013, la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], che è integrata nell'accordo SEE e che deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1º settembre 2013.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XV, il testo del punto 12n (Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente a decorrere dal 1º settembre 2013:

"32012 R 0528: Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)           gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in seguito "l'Agenzia", istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

b)           Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" contenuti nel regolamento comprendono, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, gli Stati EFTA.

c)           Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il Comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti.

d)           All'articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.     Gli Stati EFTA sono autorizzati a partecipare a pieno titolo ai lavori del gruppo di coordinamento e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. Il regolamento interno del gruppo di coordinamento consente la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA."

e)           All'articolo 44, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

"Quando la Commissione concede un'autorizzazione dell'Unione o decide che non è stata concessa una siffatta autorizzazione, gli Stati EFTA adottano contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni dall'adozione dell'atto della Commissione. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente l'elenco di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale."

f)            All'articolo 48 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.      Se la Commissione annulla o modifica un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA annullano o modificano la decisione corrispondente."

g)           All'articolo 49 è aggiunto il comma seguente:

"Se la Commissione annulla un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA annullano la decisione corrispondente."

h)           All'articolo 50 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.      Se la Commissione modifica un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA modificano la decisione corrispondente."

i)            All'articolo 75 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.      Gli Stati EFTA sono autorizzati a partecipare a pieno titolo ai lavori del comitato sui biocidi e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto."

j)            All'articolo 78 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.      A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati EFTA partecipano al finanziamento dell'Agenzia. A tal fine, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo."

k)           In caso di disaccordo tra le Parti contraenti in merito all'applicazione di tali disposizioni si applica, mutatis mutandis, la parte VII dell'accordo."

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 528/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Per il Liechtenstein, la presente decisione entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Liechtenstein e la Svizzera relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

            Per il Comitato misto SEE

            Il Presidente                                                 I segretari             del Comitato misto SEE

[1]               GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

[2]               GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

[3]               GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

[4]               GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

[5]               GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

*              [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

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