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Document 52013PC0545
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
/* COM/2013/0545 final - 2013/0262 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea /* COM/2013/0545 final - 2013/0262 (NLE) */
RELAZIONE Il 24 settembre 2012, il Consiglio ha
autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e
dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con il Montenegro, al fine
di concludere un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea. I negoziati sono stati avviati
il 22 novembre 2012, al termine di consultazioni tecniche preliminari con
il Montenegro, per poi proseguire il 25 gennaio 2013 e il 7 marzo 2013. Il
protocollo è stato siglato dalla Commissione e dal governo del Montenegro il 16
maggio 2013. Il testo siglato è allegato alla presente decisione. La Commissione invita il Consiglio a decidere
in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione
europea e a concludere il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi
Stati membri. Ai fini della conclusione del protocollo a nome della Comunità
europea dell'energia atomica, la Commissione invita il Consiglio a dare la sua
approvazione, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che
istituisce la CEEA. La proposta acclusa è una decisione
del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. La Commissione invita
il Consiglio a: –
concludere il protocollo a nome dell’Unione europea
e dei suoi Stati membri. 2013/0262 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo
all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte,e
la Repubblica del Montenegro, dall'altra,
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e, in particolare, l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 6, lettera a) e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo
comma, visto l'atto relativo alle condizioni di
adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea,[1] vista l'approvazione del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Il protocollo all'accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener
conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato
firmato a nome dell'Unione europea il [xx.xx.201x] in conformità alla decisione
n.[xxx] del Consiglio[3].
(2) La firma e la conclusione del
protocollo sono oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le
questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica. (3) È opportuno concludere il
protocollo, DECIDE: Articolo 1 Il protocollo all'accordo di stabilizzazione e
di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione europea
e degli Stati membri. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, al
deposito degli strumenti di approvazione di cui all'articolo 11 del protocollo.
Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente PROTOCOLLO all'accordo
di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per
tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD, Parti contraenti del trattato sull'Unione
europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso "gli
Stati membri", e L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA, in appresso "l'Unione europea", da un lato, e IL MONTENEGRO dall'altro, vista l'adesione della Repubblica di Croazia
(in appresso "Croazia") all'Unione europea il 1º luglio 2013, considerando quanto segue: (1)
L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Montenegro, dall'altra (in appresso "l'ASA") è stato firmato a
Lussemburgo il 15 ottobre 2007 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2010. (2)
Il trattato relativo all'adesione della Repubblica
di Croazia all'Unione europea (in appresso "il trattato di adesione")
è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (3)
Il 1° luglio 2013, la Croazia ha aderito all'Unione
europea. (4)
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di
adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA è approvata tramite un
protocollo al medesimo. (5)
Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'ASA,
si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi dell'Unione
europea e del Montenegro sanciti nell'accordo stesso, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Sezione I Parti contraenti Articolo
1 La Croazia è parte dell'accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, firmato a
Lussemburgo il 15 ottobre 2007, e adotta e prende atto, alla stregua degli
altri Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'accordo, nonché delle
dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale
firmato lo stesso giorno. ADEGUAMENTI
DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI Sezione II PRODOTTI AGRICOLI Articolo
2 Concessioni
del Montenegro relative ai prodotti agricoli 1.
All'articolo 27 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente protocollo, il Montenegro applica i dazi doganali relativi alle
importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea
nell'ambito dei quantitativi indicati, elencati all'allegato III d).". 2.
L'allegato I del presente protocollo è aggiunto
come allegato III d) dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo. Articolo 3 Prodotti della pesca 1.
All'articolo 30 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente protocollo, il Montenegro abolisce tutti i dazi doganali e le misure
di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della
Comunità europea ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V bis.
I prodotti di cui all'allegato V sono soggetti alle disposizioni ivi
contenute.". 2.
L'allegato II del presente protocollo è aggiunto
come allegato V bis dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo. Articolo
4 Concessioni
del Montenegro relative ai prodotti agricoli L'allegato III del presente protocollo è
aggiunto come allegato II bis del protocollo 1 dell'ASA e forma
parte integrante di detto accordo. Sezione III Norme di origine Articolo
5 L'allegato IV del protocollo 3 dell'ASA è
sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente protocollo. DISPOSIZIONI
TRANSITORIE Sezione IV Articolo
6 OMC Il Montenegro si impegna a non formulare
richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna
concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con
riferimento al presente allargamento dell'Unione europea. Articolo
7 Prova
dell'origine e cooperazione amministrativa 1. Le prove dell'origine
debitamente rilasciate dal Montenegro o dalla Croazia nel quadro di accordi
preferenziali o di regimi autonomi da essi applicati sono reciprocamente
accettate, a condizione che: (a)
l'acquisizione di tale origine conferisca il
diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie
preferenziali contenute nell'ASA; (b)
la prova dell'origine e i documenti di trasporto
siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data dell'adesione; (c)
la prova dell'origine sia presentata alle autorità
doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione. Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione
in Montenegro, oppure per l'importazione in Croazia, in data precedente a
quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi
applicabili in quel momento tra il Montenegro e la Croazia, la prova dell'origine
rilasciata a posteriori nell'ambito di tali accordi o regimi può ugualmente
essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro
mesi dalla data dell'adesione. 2. Il Montenegro e la Croazia
possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di "esportatore
autorizzato" nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra
loro applicati, a condizione che: (a)
una simile disposizione figuri anche nell'accordo
concluso prima della data dell'adesione della Croazia fra il Montenegro e l'Unione
europea e (b)
gli esportatori autorizzati applichino le norme di
origine in vigore nel quadro di tale accordo. Entro un anno dalla data di adesione della
Croazia, tali autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni
rilasciate alle condizioni dell'ASA. 3. Richieste di controllo a
posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi
preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate
dalle competenti autorità doganali, del Montenegro e della Croazia, nei tre
anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere
presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della
prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione. Articolo
8 Merci
in transito 1. Le disposizioni dell'ASA sono
applicabili alle merci, esportate dal Montenegro in Croazia o dalla Croazia nel
Montenegro, che rispettano le norme del protocollo 3 dell'ASA e che, alla data
di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea, presso un
deposito doganale o in zona franca in Montenegro o in Croazia. 2. In casi simili il trattamento
preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data di
adesione della Croazia, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle
autorità doganali del paese di esportazione venga presentata alle autorità
doganali del paese di importazione. Articolo
9 Contingenti
per il 2013 Per il 2013, i volumi dei nuovi contingenti
tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono
calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del
periodo trascorsa prima del 1° luglio 2013. DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI Sezione V Articolo
10 Il presente protocollo e i relativi allegati
formano parte integrante dell'ASA. Articolo
11 1. L'Unione europea e i suoi
Stati membri, e il Montenegro, procedono all'approvazione del presente
protocollo secondo le rispettive procedure. 2. Le Parti si notificano
reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al
paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il
Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo
12 1. Il presente protocollo entra
in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo
strumento di approvazione. 2. Qualora non tutti gli
strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro
il 1° luglio 2013, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con
effetto dal 1° luglio 2013. Articolo
13 Il presente protocollo è redatto in duplice
esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese,
olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese,
tedesca, ungherese e nella lingua ufficiale usata in Montenegro, ciascun testo
facente ugualmente fede. Articolo
15 Il testo dell'ASA, gli allegati e i protocolli
che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso
allegate sono stilati in lingua croata e tali testi fanno fede alla stregua dei
testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione
dei testi menzionati. ALLEGATO I "Allegato III d) Concessioni tariffarie accordate dal Montenegro ai prodotti agricoli di
base originari dell'Unione europea (di cui all'articolo 27, paragrafo 3) (A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo,
ai prodotti elencati nel presente allegato saranno applicati dazi doganali come
indicato (dazi ad valorem e/o dazi specifici), nell'ambito dei quantitativi
indicati per ciascun prodotto) Codice NC 2013 || Descrizione || Quantitativo annuo (in tonnellate) || Aliquota del dazio contingentale (% del dazio NPF) 0207 11 90 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 30 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 || Pollame || 500 || 20% 0406 10 20 0406 10 80 0406 30 31 0406 40 50 0406 90 78 0406 90 88 0406 90 99 || Formaggi || 65 || 30% 1602 20 90 1602 32 11 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 41 10 1602 49 15 1602 49 30 1602 50 31 1602 50 95 || Preparazioni a base di carne || 130 || 30% ". ALLEGATO II "Allegato V bis Concessioni del Montenegro relative ai prodotti della pesca dell'Unione
europea di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del presente accordo. Le importazioni
in Montenegro dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette ai
contingenti sotto indicati: Codice NC 2013 || Descrizione || Quantitativo annuo (in tonnellate) || Aliquota del dazio contingentale 1604 13 11 1604 13 19 1604 13 90 || Preparazioni e conserve di sardine || 200 || 0% (esenti da dazi) 1604 14 11 1604 14 16 1604 14 18 || Preparazioni e conserve di tonni e palamite; filetti di tonno detti "loins" || 75 || 0% (esenti da dazi) 1604 15 11 1604 15 19 || Preparazioni e conserve di sgombri || 30 || 0% (esenti da dazi) ". ALLEGATO III (Prodotti di cui all'articolo 25 dell'ASA) "Allegato II bis del protocollo 1 Contingenti tariffari applicabili all'importazione nel Montenegro delle
merci originarie dell'Unione europea Codice NC 2013 || Descrizione || Quantitativo annuo (in litri) || Aliquota del dazio contingentale 2201 2201 10 ex 2201 90 2201 90 00 10 || Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; Acque minerali e acque gassate Altre Acqua naturale comune in imballaggi || 240 000 430 000 || 0% 2202 || Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 || 810 000 || 0% ". ALLEGATO IV Allegato IV TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo è
riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di
pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione bulgara Износителят
на
продуктите,
обхванати от
този документ
(митническо
разрешение
№ … (1[4])
декларира, че
освен където
ясно е отбелязано
друго, тези
продукти са с
…. преференциален
произход (2). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el
presente documento (autorización aduanera no … [1]) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen
preferencial … [2]. Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto
dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě
zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční
původ v …(2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af
nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … [1]), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [2]. Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer;
Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte
… (2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete
eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti. Versione
greca Ο
εξαγωγέας των
προϊόντων που
καλύπτονται
από το παρόν
έγγραφο (άδεια
τελωνείου
υπ’αριθ. … (1))
δηλώνει ότι,
εκτός εάν
δηλώνεται
σαφώς άλλως, τα
προϊόντα αυτά
είναι
προτιμησιακής
καταγωγής … (2). Versione inglese The exporter of the products covered by
this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential
origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document
(autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du
contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko
ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je
drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog
podrijetla. Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel
presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che,
salvo indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale … (2). Versione lettone To produktu eksportētājs, kuri
ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)),
deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem
produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). Versione lituana Šiame dokumente išvardytų prekių
eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu
kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk
exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő
egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan
id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief
fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’
oriġini preferenzjali … (2). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit
document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferentiële … oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym
dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z
wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te
mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo-assinado, exportador dos produtos
abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° … (1)), declara
que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem
preferencial … (2). Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul
acestui document [autorizația vamală nr. … [1]] declară că,
exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt
de origine preferențială … [2]. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente
(číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom
(pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni
drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden
viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin
ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta
dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa
varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Versione del Montenegro Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim
dokumentom (carinsko odoborenje br.. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju
kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog
porijekla. 3) (Luogo e data) 4) (Firma dell'esportatore. Si deve inoltre
indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la
dichiarazione.) [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L […], del […], pag.[…]. [4] (1) Quando la dichiarazione su
fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero
dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio.
Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore
autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in
bianco. (2) Indicazione dell'origine
dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in
parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a
indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". (3) Queste indicazioni possono
essere omesse se contenute nel documento stesso. (4) Nei casi in cui
l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma
implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.