Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0545

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

/* COM/2013/0545 final - 2013/0262 (NLE) */

52013PC0545

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea /* COM/2013/0545 final - 2013/0262 (NLE) */


RELAZIONE

Il 24 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con il Montenegro, al fine di concludere un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

I negoziati sono stati avviati il 22 novembre 2012, al termine di consultazioni tecniche preliminari con il Montenegro, per poi proseguire il 25 gennaio 2013 e il 7 marzo 2013. Il protocollo è stato siglato dalla Commissione e dal governo del Montenegro il 16 maggio 2013. Il testo siglato è allegato alla presente decisione.

La Commissione invita il Consiglio a decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e a concludere il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Ai fini della conclusione del protocollo a nome della Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione invita il Consiglio a dare la sua approvazione, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA.

La proposta acclusa è una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. La Commissione invita il Consiglio a:

– concludere il protocollo a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.

2013/0262 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,[1]

vista l'approvazione del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1)       Il protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a nome dell'Unione europea il [xx.xx.201x] in conformità alla decisione n.[xxx] del Consiglio[3].

(2)       La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(3)       È opportuno concludere il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione europea e degli Stati membri.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, al deposito degli strumenti di approvazione di cui all'articolo 11 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

PROTOCOLLO

all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso "gli Stati membri", e

L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso "l'Unione europea",

da un lato, e

IL MONTENEGRO

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia (in appresso "Croazia") all'Unione europea il 1º luglio 2013,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra (in appresso "l'ASA") è stato firmato a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2010.

(2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

(3) Il 1° luglio 2013, la Croazia ha aderito all'Unione europea.

(4) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA è approvata tramite un protocollo al medesimo.

(5) Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi dell'Unione europea e del Montenegro sanciti nell'accordo stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Sezione I

Parti contraenti

Articolo 1

La Croazia è parte dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 15 ottobre 2007, e adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'accordo, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Sezione II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2

Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli

1. All'articolo 27 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Montenegro applica i dazi doganali relativi alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea nell'ambito dei quantitativi indicati, elencati all'allegato III d).".

2. L'allegato I del presente protocollo è aggiunto come allegato III d) dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

Articolo 3

Prodotti della pesca

1. All'articolo 30 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Montenegro abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V bis. I prodotti di cui all'allegato V sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.".

2. L'allegato II del presente protocollo è aggiunto come allegato V bis dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

Articolo 4

Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli

L'allegato III del presente protocollo è aggiunto come allegato II bis del protocollo 1 dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

Sezione III

Norme di origine

Articolo 5

L'allegato IV del protocollo 3 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente protocollo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sezione IV

Articolo 6

OMC

Il Montenegro si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell'Unione europea.

Articolo 7

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1.           Le prove dell'origine debitamente rilasciate dal Montenegro o dalla Croazia nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi da essi applicati sono reciprocamente accettate, a condizione che:

(a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

(b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data dell'adesione;

(c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Montenegro, oppure per l'importazione in Croazia, in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra il Montenegro e la Croazia, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

2.           Il Montenegro e la Croazia possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

(a) una simile disposizione figuri anche nell'accordo concluso prima della data dell'adesione della Croazia fra il Montenegro e l'Unione europea e

(b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Entro un anno dalla data di adesione della Croazia, tali autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'ASA.

3.           Richieste di controllo a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali, del Montenegro e della Croazia, nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 8

Merci in transito

1.           Le disposizioni dell'ASA sono applicabili alle merci, esportate dal Montenegro in Croazia o dalla Croazia nel Montenegro, che rispettano le norme del protocollo 3 dell'ASA e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in zona franca in Montenegro o in Croazia.

2.           In casi simili il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione.

Articolo 9

Contingenti per il 2013

Per il 2013, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1° luglio 2013.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Sezione V

Articolo 10

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

Articolo 11

1.           L'Unione europea e i suoi Stati membri, e il Montenegro, procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2.           Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 12

1.           Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2.           Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il 1° luglio 2013, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° luglio 2013.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nella lingua ufficiale usata in Montenegro, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 15

Il testo dell'ASA, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati in lingua croata e tali testi fanno fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione dei testi menzionati.

ALLEGATO I

"Allegato III d)

Concessioni tariffarie accordate dal Montenegro ai prodotti agricoli di base originari dell'Unione europea

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3)

(A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti elencati nel presente allegato saranno applicati dazi doganali come indicato (dazi ad valorem e/o dazi specifici), nell'ambito dei quantitativi indicati per ciascun prodotto)

Codice NC 2013 || Descrizione || Quantitativo annuo (in tonnellate) || Aliquota del dazio contingentale (% del dazio NPF)

0207 11 90 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 30 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 || Pollame || 500 || 20%

0406 10 20 0406 10 80 0406 30 31 0406 40 50 0406 90 78 0406 90 88 0406 90 99 || Formaggi || 65 || 30%

1602 20 90 1602 32 11 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 41 10 1602 49 15 1602 49 30 1602 50 31 1602 50 95 || Preparazioni a base di carne || 130 || 30%

".

ALLEGATO II

"Allegato V bis

Concessioni del Montenegro relative ai prodotti della pesca dell'Unione europea di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del presente accordo.

Le importazioni in Montenegro dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette ai contingenti sotto indicati:

Codice NC 2013 || Descrizione || Quantitativo annuo (in tonnellate) || Aliquota del dazio contingentale

1604 13 11 1604 13 19 1604 13 90 || Preparazioni e conserve di sardine || 200 || 0% (esenti da dazi)

1604 14 11 1604 14 16 1604 14 18 || Preparazioni e conserve di tonni e palamite; filetti di tonno detti "loins" || 75 || 0% (esenti da dazi)

1604 15 11 1604 15 19 || Preparazioni e conserve di sgombri || 30 || 0% (esenti da dazi)

".

ALLEGATO III

(Prodotti di cui all'articolo 25 dell'ASA)

"Allegato II bis del protocollo 1

Contingenti tariffari applicabili all'importazione nel Montenegro delle merci originarie dell'Unione europea

Codice NC 2013 || Descrizione || Quantitativo annuo (in litri) || Aliquota del dazio contingentale

2201 2201 10 ex 2201 90 2201 90 00 10 || Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; Acque minerali e acque gassate Altre Acqua naturale comune in imballaggi || 240 000 430 000 || 0%

2202 || Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 || 810 000 || 0%

".

ALLEGATO IV

Allegato IV

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1[4]) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … [1]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … [2].

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … [1]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [2].

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … [1]] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … [2].

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione del Montenegro

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br.. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.

3)

(Luogo e data)

4)

(Firma dell'esportatore. Si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione.)

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU L […], del […], pag.[…].

[4]              

(1)           Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

(2)           Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3)           Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)           Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Top