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Document 52013PC0436

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo

    /* COM/2013/0436 final - 2013/0207 (NLE) */

    52013PC0436

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo /* COM/2013/0436 final - 2013/0207 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    La decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive[1] prevede una procedura in tre fasi che può sfociare nell'assoggettamento di una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo nell'Unione europea.

    Il 22 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della sopra menzionata decisione, il Consiglio ha chiesto[2] una valutazione in ordine ai rischi provocati dall'uso, dalla fabbricazione e dal traffico di 5-(2-amminopropil)indolo, alla partecipazione di organizzazioni criminali e alle eventuali conseguenze delle misure di controllo introdotte relativamente a questa sostanza.

    I rischi del 5-(2-amminopropil)indolo sono stati valutati dal Comitato scientifico dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) conformemente all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della decisione del Consiglio. Il 16 aprile 2013 il Presidente del Comitato scientifico ha presentato la relazione di valutazione dei rischi alla Commissione e al Consiglio.

    I risultati fondamentali della valutazione sono i seguenti:

    (1) il 5-(2-amminopropil)indolo è un derivato sintetico dell'indolo, sostituito dalla parte del fenile dell'anello dell'indolo. Risulta essere una sostanza stimolante che può anche avere effetti allucinogeni. Nonostante le somiglianze strutturali con altri composti più conosciuti come la α-metiltriptamina (AMT), il 5-(2‑aminopropil)benzofurano (5-APB), e la 3,4-metilenediossianfetamina (MDA), droga controllata a livello internazionale, gli effetti del 5-(2-amminopropil)indolo non sono comparabili a quelli di queste sostanze date le potenziali differenze nei meccanismi d'azione;

    (2) l'acuta tossicità del 5-(2-amminopropil)indolo risulta provocare effetti nocivi sull'uomo come tachicardia e ipertermia, e può anche provocare midriasi, agitazione e tremore. Il 5-(2-amminopropil)indolo può inoltre interagire con altre sostanze, fra cui medicinali e stimolanti che agiscono sul sistema monoaminergico;

    (3) dal 2012 sette Stati membri, insieme alla Croazia e alla Norvegia, hanno rilevato la presenza del 5-(2-amminopropil)indolo e hanno comunicato informazioni in merito all'OEDT e all'Europol. Fra aprile e agosto 2012 quattro Stati membri hanno riferito 24 casi di mortalità nell'ambito dei quali l'autopsia ha rilevato tracce di 5-(2-amminopropil)indolo, solo o combinato con altre sostanze, e tre Stati membri hanno riferito 21 casi di intossicazioni non mortali legate a questa nuova sostanza psicoattiva. Se questa nuova sostanza psicoattiva dovesse diventare più ampiamente disponibile e dovesse essere utilizzata maggiormente, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli;

    (4) il 5-(2-amminopropil)indolo non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti e, a parte l'utilizzo come campione analitico e nella ricerca scientifica, nulla indica che venga utilizzato per altri scopi.

    Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 della decisione del Consiglio, entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi la Commissione presenta al Consiglio un'iniziativa per sottoporre la nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo nell'Unione europea, oppure una relazione in cui motiva perché non si ritiene necessario presentare una tale iniziativa.

    Benché a questo stadio le prove scientifiche relative ai rischi generali del 5-(2-amminopropil)indolo siano limitate, la Commissione ritiene che vi siano motivi per assoggettare questa sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione. Il motivo principale è che, stando alle informazioni disponibili nella relazione di valutazione dei rischi, la tossicità acuta del 5-(2-amminopropil)indolo è tale da nuocere gravemente alla salute. È stato inoltre segnalato che alcuni consumatori utilizzano il 5-(2-amminopropil)indolo a loro insaputa, insieme ad altre sostanze stimolanti o al loro posto, e questo amplifica i rischi.

    L'obiettivo della presente proposta di decisione del Consiglio è quello di esortare gli Stati membri a sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

    2013/0207 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive[3] in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    vista l'iniziativa della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il Comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sulla nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo. Tale relazione è stata presentata alla Commissione e al Consiglio il 16 aprile 2013.

    (2)       Il 5-(2-amminopropil)indolo è un derivato sintetico dell'indolo, sostituito dalla parte del fenile dell'anello dell'indolo. Risulta essere una sostanza stimolante che può anche avere effetti allucinogeni. Il 5-(2-amminopropil)indolo è stato rilevato per lo più in forma di polvere ma anche in forma di compressa e capsula. È disponibile alla vendita su Internet e nei negozi specializzati in sostanze psicotrope (head shop), ed è commercializzato come "sostanza chimica sperimentale". È stato anche rilevato in campioni di un prodotto venduto come sostanza psicoattiva legale (legal high), denominata "Benzo Fury", e in compresse somiglianti all'ecstasy.

    (3)       Le informazioni e i dati esistenti indicano che l'acuta tossicità del 5-(2-amminopropil)indolo può provocare effetti nocivi nell'uomo, come tachicardia e ipotermia, e può anche causare midriasi, agitazione e tremore. Il 5-(2-amminopropil)indolo può interagire con altre sostanze, fra cui medicinali e stimolanti che agiscono sul sistema monoaminergico. Gli specifici effetti fisici del 5-(2-amminopropil)indolo nell'uomo sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici e comportamentali e il potenziale di dipendenza, e anche a causa del fatto che le informazioni e i dati disponibili sono limitati.

    (4)       Fra aprile e agosto del 2012 in quattro Stati membri è stato registrato un numero complessivo di 24 casi di mortalità, nell'ambito dei quali l'autopsia ha rilevato tracce di 5-(2-amminopropil)indolo, solo o combinato con altre sostanze. Dalle informazioni disponibili non è possibile stabilire con certezza il ruolo del 5-(2-amminopropil)indolo in tutti questi casi di mortalità; in alcuni casi tuttavia questa sostanza è stata specificamente constatata fra le cause del decesso. Se questa nuova sostanza psicoattiva dovesse diventare più ampiamente disponibile e dovesse essere utilizzata maggiormente, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli. Non sono disponibili informazioni sui rischi sociali che comporta il 5-(2-amminopropil)indolo.

    (5)       Casi di rilevamento del 5-(2-amminopropil)indolo sono stati segnalati all’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e all'Europol da nove paesi europei. Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso del 5-(2-amminopropil)indolo, ma le limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in ambienti analoghi a quelli di altri stimolanti (a casa, nei bar, nei locali notturni, nei festival di musica).

    (6)       Nessun elemento indica che il 5-(2-amminopropil)indolo sia prodotto dell'Unione e non vi sono prove che portino a presupporre il coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, distribuzione o fornitura di questa nuova sostanza psicoattiva.

    (7)       Il 5-(2-amminopropil)indolo non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti, e non è oggetto di un'autorizzazione alla commercializzazione nell'Unione. A parte l'utilizzo come campione analitico e nella ricerca scientifica, nulla indica che venga utilizzato per altri scopi.

    (8)       Il 5-(2-amminopropil)indolo non è stato valutato e non è attualmente oggetto di alcuna valutazione nel quadro delle Nazioni Unite. In due Stati membri questa nuova sostanza psicoattiva è soggetta a misure di controllo nel quadro della legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Per controllare il 5-(2-amminopropil)indolo, cinque Stati membri applicano una legislazione relativa alle nuove sostanze psicoattive, alle merci pericolose o alle medicine.

    (9)       La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sul 5-(2-amminopropil)indolo e aggiunge che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi di salute e sociali che pone questa sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per assoggettare il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo in tutta l'Unione. Alla luce dei rischi alla salute che comporta, come documentato dalla sua presenza in vari casi di decesso segnalati, alla luce del fatto che può essere assunto senza saperlo, e per la mancanza di proprietà o usi terapeutici, il 5-(2-amminopropil)indolo dovrebbe essere oggetto di misure di controllo nell'insieme dell'Unione.

    (10)     Poiché sei Stati membri già controllano il 5-(2-amminopropil)indolo con disposizioni legislative di varia natura, assoggettare questa sostanza a misure di controllo nell'insieme dell'Unione contribuirebbe ad evitare il sorgere di ostacoli nel quadro della cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e giudiziarie, e a proteggere dai rischi che può porre la sua assunzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo è sottoposta a misure di controllo in tutta l’Unione.

    Articolo 2

    Entro [un anno dalla di pubblicazione della presente decisione], gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo ed a sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il Presidente

    [1]               GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

    [2]               Documento del Consiglio 5284/13.

    [3]               GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

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