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Document 52013PC0436
Proposal for a COUNCIL DECISION on subjecting 5-(2-aminopropyl)indole to control measures
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo
/* COM/2013/0436 final - 2013/0207 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo /* COM/2013/0436 final - 2013/0207 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La decisione 2005/387/GAI del Consiglio
relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al
controllo delle nuove sostanze psicoattive[1]
prevede una procedura in tre fasi che può sfociare nell'assoggettamento di una
nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo nell'Unione europea. Il 22 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della sopra
menzionata decisione, il Consiglio ha chiesto[2]
una valutazione in ordine ai rischi provocati dall'uso,
dalla fabbricazione e dal traffico di 5-(2-amminopropil)indolo, alla
partecipazione di organizzazioni criminali e alle eventuali conseguenze delle
misure di controllo introdotte relativamente a questa sostanza. I rischi del 5-(2-amminopropil)indolo
sono stati valutati dal Comitato scientifico dell'Osservatorio
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) conformemente
all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della decisione del Consiglio. Il 16 aprile
2013 il Presidente del Comitato scientifico ha presentato la relazione di
valutazione dei rischi alla Commissione e al Consiglio. I risultati fondamentali della valutazione
sono i seguenti: (1)
il 5-(2-amminopropil)indolo è un derivato sintetico
dell'indolo, sostituito dalla parte del fenile dell'anello dell'indolo. Risulta essere una sostanza stimolante che può anche avere effetti
allucinogeni. Nonostante le somiglianze strutturali con
altri composti più conosciuti come la α-metiltriptamina (AMT), il 5-(2‑aminopropil)benzofurano
(5-APB), e la 3,4-metilenediossianfetamina (MDA), droga controllata a livello
internazionale, gli effetti del 5-(2-amminopropil)indolo non sono comparabili a quelli di queste sostanze date le potenziali
differenze nei meccanismi d'azione; (2)
l'acuta tossicità del 5-(2-amminopropil)indolo
risulta provocare effetti nocivi sull'uomo come
tachicardia e ipertermia, e può anche provocare midriasi, agitazione e tremore.
Il 5-(2-amminopropil)indolo può
inoltre interagire con altre sostanze, fra cui medicinali e stimolanti che
agiscono sul sistema monoaminergico; (3)
dal 2012 sette Stati membri, insieme alla Croazia e
alla Norvegia, hanno rilevato la presenza del 5-(2-amminopropil)indolo
e hanno comunicato informazioni in merito all'OEDT e all'Europol.
Fra aprile e agosto 2012 quattro Stati membri hanno riferito 24 casi di
mortalità nell'ambito dei quali l'autopsia ha rilevato tracce di 5-(2-amminopropil)indolo, solo o combinato con
altre sostanze, e tre Stati membri hanno riferito 21 casi di intossicazioni non
mortali legate a questa nuova sostanza psicoattiva. Se questa nuova sostanza psicoattiva
dovesse diventare più ampiamente disponibile e dovesse essere utilizzata
maggiormente, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità
pubblica potrebbero essere considerevoli; (4)
il 5-(2-amminopropil)indolo non ha proprietà o usi
terapeutici noti, provati o riconosciuti e, a parte l'utilizzo come campione
analitico e nella ricerca scientifica, nulla indica che venga utilizzato per altri
scopi. Ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1 della decisione del Consiglio, entro sei settimane
dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi la
Commissione presenta al Consiglio un'iniziativa per sottoporre la nuova
sostanza psicoattiva a misure di controllo nell'Unione europea, oppure una
relazione in cui motiva perché non si ritiene necessario presentare una tale
iniziativa. Benché a questo stadio le prove scientifiche
relative ai rischi generali del 5-(2-amminopropil)indolo siano limitate, la
Commissione ritiene che vi siano motivi per assoggettare questa sostanza a
misure di controllo in tutta l'Unione. Il motivo principale è che, stando alle
informazioni disponibili nella relazione di valutazione dei rischi, la
tossicità acuta del 5-(2-amminopropil)indolo è tale da nuocere gravemente alla
salute. È stato inoltre segnalato che alcuni consumatori utilizzano il
5-(2-amminopropil)indolo a loro insaputa, insieme ad altre sostanze stimolanti
o al loro posto, e questo amplifica i rischi. L'obiettivo della presente proposta di
decisione del Consiglio è quello di esortare gli Stati membri a sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo e
alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, conformemente agli
obblighi che loro incombono in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite del
1971 sulle sostanze psicotrope. 2013/0207 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sottopone a misure di controllo il
5-(2-amminopropil)indolo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio,
del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei
rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive[3] in particolare l'articolo 8,
paragrafo 3, vista l'iniziativa della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 6
della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il Comitato scientifico integrato dell'Osservatorio
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione
straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sulla nuova
sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo. Tale relazione è stata presentata alla Commissione e al Consiglio il
16 aprile 2013. (2) Il 5-(2-amminopropil)indolo è
un derivato sintetico dell'indolo, sostituito dalla parte del fenile
dell'anello dell'indolo. Risulta essere una sostanza
stimolante che può anche avere effetti allucinogeni. Il
5-(2-amminopropil)indolo è stato rilevato per lo più in forma di polvere ma
anche in forma di compressa e capsula. È disponibile alla vendita su Internet e
nei negozi specializzati in sostanze psicotrope (head shop), ed è
commercializzato come "sostanza chimica sperimentale". È stato anche
rilevato in campioni di un prodotto venduto come sostanza psicoattiva legale (legal
high), denominata "Benzo Fury", e in compresse somiglianti all'ecstasy. (3) Le informazioni e i dati
esistenti indicano che l'acuta tossicità del 5-(2-amminopropil)indolo può
provocare effetti nocivi nell'uomo, come tachicardia e ipotermia, e può anche
causare midriasi, agitazione e tremore. Il 5-(2-amminopropil)indolo può
interagire con altre sostanze, fra cui medicinali e stimolanti che agiscono sul
sistema monoaminergico. Gli specifici effetti fisici del
5-(2-amminopropil)indolo nell'uomo sono difficili da stabilire, poiché non sono
stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli
effetti psicologici e comportamentali e il potenziale di dipendenza, e anche a
causa del fatto che le informazioni e i dati disponibili sono limitati. (4) Fra aprile e agosto del 2012
in quattro Stati membri è stato registrato un numero complessivo di 24 casi di
mortalità, nell'ambito dei quali l'autopsia ha rilevato tracce di
5-(2-amminopropil)indolo, solo o combinato con altre sostanze. Dalle
informazioni disponibili non è possibile stabilire con certezza il ruolo del
5-(2-amminopropil)indolo in tutti questi casi di mortalità; in alcuni casi
tuttavia questa sostanza è stata specificamente constatata fra le cause del
decesso. Se questa nuova sostanza psicoattiva dovesse diventare più ampiamente
disponibile e dovesse essere utilizzata maggiormente, le ripercussioni in
termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere
considerevoli. Non sono disponibili informazioni sui rischi sociali che
comporta il 5-(2-amminopropil)indolo. (5) Casi di rilevamento del
5-(2-amminopropil)indolo sono stati segnalati all’Osservatorio europeo delle
droghe e delle tossicodipendenze e all'Europol da nove paesi europei. Non sono
disponibili dati sulla prevalenza d'uso del 5-(2-amminopropil)indolo, ma le
limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in
ambienti analoghi a quelli di altri stimolanti (a casa, nei bar, nei locali
notturni, nei festival di musica). (6) Nessun elemento indica che il
5-(2-amminopropil)indolo sia prodotto dell'Unione e non vi sono prove che
portino a presupporre il coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione,
distribuzione o fornitura di questa nuova sostanza psicoattiva. (7) Il 5-(2-amminopropil)indolo
non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti, e non è
oggetto di un'autorizzazione alla commercializzazione nell'Unione. A parte l'utilizzo
come campione analitico e nella ricerca scientifica, nulla indica che venga
utilizzato per altri scopi. (8) Il 5-(2-amminopropil)indolo
non è stato valutato e non è attualmente oggetto di alcuna valutazione nel
quadro delle Nazioni Unite. In due Stati membri questa nuova sostanza
psicoattiva è soggetta a misure di controllo nel quadro della legislazione
nazionale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione delle
Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Per controllare il 5-(2-amminopropil)indolo,
cinque Stati membri applicano una legislazione relativa alle nuove sostanze
psicoattive, alle merci pericolose o alle medicine. (9) La relazione di valutazione
dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sul 5-(2-amminopropil)indolo
e aggiunge che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi
di salute e sociali che pone questa sostanza. Tuttavia, gli elementi e le
informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per assoggettare il
5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo in tutta l'Unione. Alla luce dei
rischi alla salute che comporta, come documentato dalla sua presenza in vari
casi di decesso segnalati, alla luce del fatto che può essere assunto senza
saperlo, e per la mancanza di proprietà o usi terapeutici, il
5-(2-amminopropil)indolo dovrebbe essere oggetto di misure di controllo
nell'insieme dell'Unione. (10) Poiché sei Stati membri già
controllano il 5-(2-amminopropil)indolo con disposizioni legislative di varia
natura, assoggettare questa sostanza a misure di controllo nell'insieme
dell'Unione contribuirebbe ad evitare il sorgere di ostacoli nel quadro della
cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e giudiziarie, e a
proteggere dai rischi che può porre la sua assunzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La nuova sostanza psicoattiva
5-(2-amminopropil)indolo è sottoposta a misure di controllo in tutta l’Unione. Articolo 2 Entro [un anno dalla di pubblicazione della
presente decisione], gli Stati membri adottano le misure necessarie in base
al loro diritto interno al fine di assoggettare il 5-(2-amminopropil)indolo a
misure di controllo ed a sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale
in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della Convenzione
delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente [1] GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32. [2] Documento del Consiglio 5284/13. [3] GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.