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Document 52013PC0262
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL On the production and making available on the market of plant reproductive material (plant reproductive material law)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)
/* COM/2013/0262 final - 2013/0137 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) /* COM/2013/0262 final - 2013/0137 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il materiale riproduttivo vegetale è un fattore
fondamentale della produttività, della diversità, della salute e della qualità
dell'agricoltura, dell'orticoltura, della produzione di alimenti e mangimi
nonché dell'ambiente in cui viviamo. Le foreste ricoprono una vasta superficie
del territorio dell'Unione e assolvono molteplici funzioni di carattere
sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. La vigente legislazione
UE relativa alla messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo
vegetale si fonda essenzialmente su due pilastri: l'iscrizione delle
varietà/del materiale e la certificazione di singoli lotti di materiale
riproduttivo vegetale delle specie vegetali specificate nelle direttive (specie
inserite in elenchi UE). Il progetto di proposta consolida e aggiorna tale
legislazione abrogando e sostituendo le 12 direttive seguenti: direttiva
66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di
piante foraggere, direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla
commercializzazione di sementi di cereali, direttiva 2002/53/CE del Consiglio
relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole,
direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle
sementi di barbabietole, direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla
commercializzazione delle sementi di ortaggi, direttiva 2002/56/CE del
Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate,
direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
oleaginose e da fibra, direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
direttiva 1998/56/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, direttiva 92/33/CEE del
Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, direttiva
2008/90/CE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti e direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre
1999, relativa alla commercializzazione di materiali forestali di
moltiplicazione. Alcune direttive del Consiglio relative alla messa
a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale sono recenti, ma
per la maggior parte sono state adottate tra il 1966 e 1971. Le prime direttive
in ordine di tempo sono state aggiornate spesso e in modo sostanziale dando
luogo alla necessità di chiarezza e trasparenza. Da questa evoluzione nel tempo
il contesto tecnico nel quale le direttive trovano fondamento non è omogeneo,
come non lo sono i vari approcci che spaziano dai controlli ufficiali sui
prodotti alla supervisione ufficiale dei processi produttivi. Il controllo dei
prodotti, in particolare, risulta molto impegnativo per le autorità competenti. Inoltre la complessità e la frammentazione della
legislazione vigente rischiano di far perdurare incertezze e discordanze di
attuazione negli Stati membri, producendo disparità tra operatori professionali
nel mercato unico. Vi è la necessità di armonizzare l'attuazione della
legislazione, di ridurre costi e oneri amministrativi e sostenere
l'innovazione. È altresì importante adattarsi al progresso tecnico nel campo
della selezione vegetale e alla rapida evoluzione del mercato del materiale
riproduttivo vegetale a livello europeo e mondiale. Tutto ciò impone
l'aggiornamento e la modernizzazione del quadro legislativo. Occorre inoltre
rafforzare maggiormente l'obiettivo della conservazione dell'agrobiodiversità
in situ. Va aggiunto che lo scarso coordinamento orizzontale con altre
normative, politiche e strategie dell'UE è un ostacolo ad un'attuazione più
efficiente. La politica agricola dell'UE nel corso degli anni è andata
assumendo un ruolo strategicamente importante per la sicurezza alimentare, per
il valore nutrizionale degli alimenti, per l'ambiente, la biodiversità e i
cambiamenti climatici. L'"intensificazione sostenibile" e la
produzione agroalimentare sempre più verde, che aumentano la resa senza
conseguenze negative per l'ambiente e senza un'espansione delle superfici
coltivabili, sono divenute problematiche centrali. La legislazione sul
materiale riproduttivo vegetale è d'importanza cruciale per il raggiungimento
di tale obiettivo. La strategia UE per le foreste sottolinea l'importanza del
ruolo multifunzionale delle foreste e della loro gestione sostenibile. La coerenza e le sinergie con la legislazione
fitosanitaria in materia di controlli fitosanitari che fanno parte del processo
di certificazione del materiale riproduttivo vegetale o l'integrazione dei
principi generali riguardanti i controlli ufficiali che figurano nel
regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali sono aspetti
imprescindibili. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO La valutazione d'impatto della presente proposta
si basa sull'analisi della normativa UE sulla commercializzazione delle sementi
e del materiale di moltiplicazione vegetale (ora definito materiale
riproduttivo vegetale) effettuata dal Food Chain Evaluation Consortium (FCEC)
nel 2007/2008 e sullo studio riguardante l'iscrizione delle varietà condotto
dallo stesso consorzio nella prima metà del 2010. Essa si basa inoltre su un
vasto sondaggio tra tutte le parti interessate, in particolare le autorità
competenti degli Stati membri, i rappresentanti del settore privato a livello
UE e nazionale, gli organismi di normazione internazionali competenti in
materia, le organizzazioni non governative e l'Ufficio comunitario delle
varietà vegetali (UCVV). Tra il 2009 e il 2011 si sono tenute varie riunioni
del gruppo di lavoro orizzontale della Commissione riguardo a tutte le specie
vegetali. Nel maggio 2011 quattro task force create durante la presidenza
ungherese hanno lavorato su argomenti specifici. Nel periodo 2009 – 2011 la
Commissione inoltre ha consultato a più riprese il gruppo di lavoro
"Sementi e materiali di moltiplicazione" del gruppo consultivo per la
catena alimentare e per la salute animale e vegetale. Il 18 marzo 2009 è stata
organizzata la conferenza aperta "Garantire la disponibilità di sementi
nel ventunesimo secolo" per presentare e discutere i risultati della
valutazione con le varie parti interessate. Infine dal 19 aprile al 30 maggio
2011 è stato organizzato un sondaggio tra le parti interessate utilizzando un
questionario on line per la definizione interattiva delle politiche allo scopo
di raccogliere osservazioni sul documento "Options and Analysis". Il
sondaggio ha fornito 257 risposte provenienti da un'ampia gamma di gruppi di
parti interessate. Il principale obiettivo delle consultazioni era
raccogliere opinioni sulle prescrizioni della legislazione vigente, sulla loro
applicazione e sulle necessità di modificarle. In generale le parti interessate
si sono dette soddisfatte dei principi alla base delle direttive vigenti, ma
hanno anche sostenuto la volontà di revisione della Commissione. In particolare
è stata individuata una possibilità di miglioramento per quanto riguarda la
semplificazione giuridica, la riduzione dei costi e la maggiore efficienza, la
più elevata flessibilità per gli operatori professionali, il livello di
armonizzazione tra Stati membri, il ruolo dei mercati di nicchia e di quelli
emergenti nonché la conservazione dell'agrobiodiversità e delle risorse
fitogenetiche. La maggioranza delle parti interessate ha sostenuto con forza
l'importanza di mantenere i principi generali della legislazione vigente,
soprattutto le procedure d'iscrizione delle varietà e la certificazione dei
lotti di sementi prima della commercializzazione. Inoltre, per quanto riguarda
la legislazione UE sul materiale riproduttivo forestale, le parti interessate
hanno chiesto di mantenere l'impostazione attuale. La valutazione d'impatto ha individuato le
principali linee direttrici lungo le quali il sistema va modificato per
adeguarlo all'evoluzione circostanze economiche, ambientali, sociali e
scientifiche: i) semplificazione degli atti giuridici di base (da dodici
direttive a un regolamento); ii) recupero dei costi e miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza del sistema; iii) coordinamento orizzontale
con le politiche dell'UE più recenti già adottate. Per migliorare l'efficienza
del sistema, sono stati considerati vari metodi, ossia una maggiore
flessibilità, deregolamentazione o centralizzazione, che consentano nel
contempo di garantire l'elevata qualità del materiale riproduttivo vegetale e
la competitività e di affrontare nuove sfide quali la biodiversità. In base a
questi tre linee direttrici sono state individuate cinque opzioni d'intervento
mantenendo la semplificazione giuridica e il recupero dei costi come costanti per
tutte le opzioni. Tra le varie opzioni sono stati affrontati e approfonditi gli
aspetti relativi alle PMI e alle microimprese, in particolare per quanto
riguarda la garanzia del loro accesso ai servizi pubblici per l'esecuzione di
alcuni compiti che non possono svolgere da sole e per quanto riguarda il
sostegno allo sviluppo della loro flessibilità al fine di un più agevole
accesso al mercato del materiale riproduttivo vegetale più agevolmente.
Particolare attenzione è stata posta nella ricerca di un equilibrio tra il
trasferimento di compiti operativi e la conservazione della qualità del
materiale riproduttivo vegetale. Secondo le conclusioni della valutazione d'impatto
nessuna opzione da sola permette di raggiungere gli obiettivi della revisione
in modo efficiente, efficace e coerente e, in linea con l'opinione delle parti
interessate, si suggerisce di privilegiare un'opzione che combini elementi
delle opzioni 2, 4 e 5. La proposta crea pertanto un ambiente che fornisce
certezza giuridica agli operatori professionali e ai consumatori, garantendo
un'elevata qualità del materiale riproduttivo vegetale e un vantaggio
competitivo sui mercati interno e mondiale. Tale combinazione mira a trovare un
equilibrio tra la flessibilità per gli operatori professionali (opzioni 2 e 4),
la biodiversità (opzione 4) e il necessario rigore delle condizioni sanitarie e
di qualità (elementi delle opzioni 2 e 5) per il corretto funzionamento del
mercato e per il rispetto della qualità e della sanità del materiale
riproduttivo vegetale. Questi aspetti sono associati a elementi che consentono
l'accesso poco oneroso di colture minori o di colture con usi particolari a
segmenti di mercato piccoli o specifici, imponendo comunque al contempo
obblighi minimi di garanzia per quanto riguarda tracciabilità, salute e
informazione del consumatore in modo da stabilire condizioni paritarie per
tutti gli operatori professionali. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA L'obiettivo della proposta è sostituire le 12
direttive con un unico regolamento. 3.1. Parte I – Disposizioni generali Il campo di applicazione del regolamento proposto
si estende a tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale. Esso riguarda
prevalentemente le specie attualmente disciplinate dalle 12 direttive (le
cosiddette "specie inserite in elenco"), tuttavia anche le specie
vegetali non inserite nell'elenco e quindi non disciplinate delle attuali
direttive saranno oggetto di alcune norme fondamentali (cfr. parte III, titolo
III) al fine di chiarire e armonizzare l'attuale impostazione adottata dagli
Stati membri rispetto a tali specie. Il regolamento non si applica al materiale
riproduttivo vegetale destinato a scopi sperimentali e scientifici e di
selezione e ciò nel rispetto delle esigenze dei produttori e dei requisiti di
flessibilità e proporzionalità. Inoltre è opportuno che non si applichi nemmeno
al materiale destinato o mantenuto in banche genetiche, in organizzazioni e
reti di conservazione di risorse genetiche in situ, ex situ e in azienda
secondo le strategie nazionali in questo settore. Dal campo di applicazione del
regolamento è escluso altresì il materiale riproduttivo vegetale oggetto di uno
scambio in natura tra due persone diverse dagli operatori professionali. Per quanto riguarda le definizioni, la modifica
principale è data dall'introduzione di un termine che accomuna tutto il
materiale riproduttivo vegetale che sia in forma di sementi o di altri tipi di
materiale vegetale di moltiplicazione. Per materiale riproduttivo vegetale
s'intendono le piante o le parti di piante in grado di produrre o riprodurre
piante intere e destinate a tale scopo. Tale termine comprende anche le piante
giovani. I tipi di materiale riproduttivo vegetale anzidetti sono tutti
soggetti a principi comuni riguardanti, da un lato, la loro produzione ai fini
della messa a disposizione sul mercato e, dall'altro, la messa a disposizione
sul mercato in sé. 3.2. Parte
II – Operatori professionali Nel presente regolamento la definizione di
"operatore" non comprende i privati pertanto viene impiegato il
termine "operatore professionale". Gli operatori professionali sono
definiti in modo univoco e sono iscritti in un registro per semplificare le
attività di controllo. Tale registro va abbinato al registro istituito [title
of the new Plant Health Regulation]. Gli operatori professionali saranno
soggetti a obblighi di base riguardanti l'identificazione del materiale
riproduttivo vegetale che producono o mettono a disposizione sul mercato, la
tenuta di registri, la facilitazione dei controlli e il mantenimento del
materiale. Avranno inoltre l'obbligo di tenere informazioni relative alla fase
precedente e a quella successiva alle loro attività commerciali, obbligo questo
che garantisce la tracciabilità di qualunque materiale riproduttivo vegetale. 3.3. Parte III – Materiale
riproduttivo vegetale diverso dal materiale riproduttivo forestale Titolo I – Disposizioni generali Vengono fissate le definizioni di varietà e
mantenimento della varietà, di varietà provvista di descrizione ufficiale o di
descrizione ufficialmente riconosciuta, di clone, nonché delle diverse
categorie di commercializzazione. Titolo II – Produzione e messa a disposizione
sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie
inseriti in elenco In generale sarà mantenuta la medesima
impostazione per l'iscrizione delle varietà e del materiale nonché per la
certificazione e l'ispezione di lotti prima della messa a disposizione sul
mercato. Tuttavia sarà accordata una maggiore flessibilità agli operatori
professionali in modo che possano decidere di svolgere gli esami per
l'iscrizione delle varietà oppure le ispezioni, il prelievo di campioni e le
analisi del materiale riproduttivo vegetale ai fini della certificazione sotto
la supervisione ufficiale delle autorità competenti. Inoltre saranno adottati
atti derivati per fissare prescrizioni specifiche per la produzione e la messa
a disposizione sul mercato di particolari specie e delle loro categorie
(materiale prebase, di base, certificato e standard). Questo aspetto è importante
per conferire maggiore flessibilità rispetto ai mutamenti dovuti all'evoluzione
tecnico-scientifica, rispettando al contempo i principi di proporzionalità e
sostenibilità dell'approccio normativo. Le prescrizioni per la messa a disposizione sul
mercato di materiale riproduttivo vegetale possono essere riassunte come segue:
–
appartenere a una varietà o a un clone iscritti in
conformità delle disposizioni del presente regolamento; –
essere conforme alle prescrizioni specifiche
adottate per la categoria di commercializzazione in questione per genere e
specie; –
essere etichettato con un'etichetta ufficiale per
materiale prebase, di base o certificato o, nel caso di materiale standard, con
un'etichetta dell'operatore; –
essere conforme alle prescrizioni relative alla
movimentazione; –
essere conforme alle prescrizioni in materia di
certificazione e identificazione. L'obbligo d'iscrizione della varietà non sussiste
nel caso dei portainnesti che non soddisfano i requisiti di una varietà.
Inoltre, onde introdurre una certa flessibilità rispetto all'evoluzione
tecnico-scientifica, il materiale eterogeneo che non risponde alla definizione
di una varietà potrebbe essere esentato a date condizioni dall'obbligo di
appartenere a una varietà iscritta. È fissata infine una deroga specifica per
materiale destinato a un mercato di nicchia. È opportuno che taluni generi e specie di
materiale riproduttivo vegetale, elencati nelle attuali direttive, continuino a
essere soggetti a prescrizioni rafforzate relative alla loro produzione e messa
a disposizione sul mercato (specie inserite in elenco). È necessario tuttavia
stabilire criteri per decidere in merito a tali specie. Conviene inserire
nell'elenco i generi o le specie di piante che rappresentano un settore e un
valore produttivo importanti, che sono prodotti e messi a disposizione sul
mercato da un numero rilevante di operatori professionali o contengono sostanze
che richiedono norme specifiche per tutelare la salute umana, la salute degli
animali o l'ambiente. Conviene che il materiale riproduttivo vegetale
sia prodotto e messo a disposizione sul mercato solo come materiale prebase, di
base, certificato o standard, al fine di garantire la trasparenza e permettere
agli utilizzatori di compiere scelte informate. Occorre stabilire criteri
dettagliati per decidere quali generi e specie vegetali non vadano messi a
disposizione sul mercato come materiale standard al fine di garantire qualità e
sanità maggiori, l'identità e la tracciabilità del materiale nonché la
sicurezza di alimenti e mangimi. Occorre stabilire requisiti specifici per
generi e specie per ognuna di tali categorie. Continueranno, infine, ad
applicarsi i requisiti di identità, purezza e sanità e altre prescrizioni
relative a qualità, etichettatura, lotti, imballaggio, anche di piccole
dimensioni, esami di controllo posteriori alla certificazione, analisi
comparative, studi e miscele. Deroghe Vanno mantenute le attuali deroghe permanenti
relative alla limitata messa a disposizione sul mercato di varietà non ancora
iscritte destinate a prove in azienda e del materiale non definitivamente
certificato e quelle relative all'autorizzazione di prescrizioni nazionali più
rigorose. Ciò riguarda anche le importanti deroghe temporanee relative alle
misure di emergenza, alle difficoltà temporanee di approvvigionamento e agli
esperimenti temporanei. Deroga relativa al materiale riproduttivo
vegetale destinato a un mercato di nicchia Occorre altresì fissare norme proporzionate e
sostenibili riguardanti le attività su piccola scala che abbiano ad oggetto
materiale riproduttivo vegetale adatto alle condizioni locali e messo a
disposizione sul mercato in piccoli quantitativi. Conviene che tali varietà
siano esonerate dagli obblighi d'iscrizione e dai requisiti per la messa a
disposizione sul mercato. Tale materiale è definito come materiale riproduttivo
vegetale destinato a un mercato di nicchia. Occorre che l'esenzione riguardi ad
esempio gli agricoltori o i giardinieri che agiscono come costitutori, in veste
di operatori professionali o no. Tuttavia conviene fissare alcune norme di base
in materia di etichettatura e tracciabilità del materiale. Onde evitare un
abuso dell'esonero il materiale va messo a disposizione sul mercato in
imballaggi di misura definita. Importazioni ed esportazioni Il sistema di equivalenza UE è mantenuto come
condizione fondamentale per le importazioni dai paesi terzi. Le esportazioni
rientrano comunque nel campo di applicazione del regolamento. È opportuno che
le esportazioni avvengano conformemente al diritto, alle norme, ai codici di
condotta o a qualunque altra procedure giuridica o amministrativa in vigore nel
paese terzo importatore. Laddove esista un accordo bilaterale o multilaterale
tra l'Unione e il paese terzo, le esportazioni dall'Unione si conformano a tale
accordo. Infine in assenza di questi ultimi si applica un accordo stipulato tra
gli operatori professionali. Titolo III – Produzione e messa a disposizione
sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi o specie
non inseriti nell'elenco Anche il materiale riproduttivo vegetale non
appartenente a generi e specie inseriti in elenco è soggetto ad alcune
prescrizioni di base per quanto riguarda lo stato sanitario, l'idoneità allo
scopo, il corretto riferimento alle varietà, ove applicabile, l'identificazione
del rispettivo materiale e le importazioni. Titolo IV – Iscrizione delle varietà nei
registri nazionali delle varietà e nel registro delle varietà dell'Unione Registri delle varietà Per essere messe a disposizione sul mercato in
tutta l'Unione europea, le varietà sono iscritte in un registro nazionale o nel
registro dell'Unione con una procedura di domanda diretta all'UCVV. L'UCVV
conserverà le informazioni aggiornate su tutte le varietà vegetali che possono
essere messe a disposizione sul mercato nell'Unione, ivi incluse le varietà
iscritte nei registri nazionali (banca dati delle varietà vegetali
dell'Unione). Nel caso di nuove varietà migliorate continueranno
a valere i requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità. È opportuno
che l'esame dell'omogeneità prenda in considerazione il tipo di varietà e il
tipo di riproduzione. Inoltre può essere deciso, per mezzo di un atto derivato,
per quali specie vegetali è possibile stabilire prescrizioni supplementari
relative al valore agronomico e di utilizzazione. Gli Stati membri adottano
criteri più dettagliati relativi all'esame del valore agronomico e di
utilizzazione per queste specie vegetali, in particolare per quanto riguarda la
loro resa, le loro caratteristiche qualitative, la loro resilienza e la loro
idoneità per i sistemi di produzione a basso impiego di risorse, compresa la
produzione biologica. Pertanto, date le caratteristiche specifiche necessarie
all'agricoltura biologica, è opportuno che la metodologia e le prescrizioni
fissate per l'esame delle varietà tengano in debita considerazione le esigenze
specifiche. Saranno fissate e armonizzate a livello dell'UE le
norme relative al valore agronomico sostenibile mediante l'adozione di
prescrizioni specifiche riguardanti la resistenza a determinati organismi
nocivi, la minore necessità di impiego di risorse, il contenuto minore di
sostanze indesiderate o il maggior adattamento a condizioni agroclimatiche
diverse. Si tratta di un importante strumento per orientare il processo di
selezione verso una maggiore sostenibilità. È opportuno che le varietà alle quali sia stata
concessa una privativa dell'Unione per ritrovati vegetali in conformità del
regolamento (CE) n. 2100/1994 o a norma del diritto nazionale siano considerate
distinte, omogenee e stabili e che la loro denominazione sia considerata idonea
ai fini dell'iscrizione a norma del presente regolamento. Il principio di base dell'impiego di una singola
denominazione della varietà in tutta l'Unione è mantenuto. In alcuni casi
specifici sarà consentito l'impiego di sinonimi. L'UCVV è l'organismo più
idoneo ad avere una visione complessiva delle denominazioni delle varietà in
tutta l'Unione. Pertanto onde assicurare la coerenza nell'assegnazione delle
denominazioni nell'Unione, occorre che le autorità competenti consultino l'UCVV
per verificare la denominazione prima d'iscrivere la rispettiva varietà in un
registro nazionale. Il regolamento fissa prescrizioni dettagliate
relative alla procedura d'iscrizione delle varietà riguardanti le condizioni
d'iscrizione, la presentazione e il contenuto delle domande, gli esami formali
e tecnici, le relazioni d'esame, le decisioni relative all'iscrizione, il
periodo di validità e i rinnovi, la revoca/cancellazione dell'iscrizione e il mantenimento
delle varietà. Per coerenza, le stesse norme si applicano anche alle domande
d'iscrizione al registro delle varietà dell'Unione presentate direttamente
all'UCVV. Sono stabilite prescrizioni precise riguardanti
l'iscrizione nel registro delle varietà dell'Unione e la possibilità di ricorso
del richiedente avverso una decisione dell'UCVV. Tali prescrizioni non sono
previste per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà cui si applicano
procedure amministrative nazionali. Sarà introdotto un nuovo obbligo secondo il quale
i centri nazionali di esame delle varietà dovranno essere controllati dall'UCVV
al fine di garantire la qualità e l'armonizzazione del processo d'iscrizione
delle varietà nell'Unione. Il centro di esame degli operatori professionali
sarà controllato e approvato dalle autorità nazionali competenti. In caso di
domanda presentata direttamente all'UCVV quest'ultimo controllerà i centri di
esame cui si rivolge per l'esame delle varietà. È opportuno che le autorità competenti e l'UCVV
applichino tariffe per il trattamento delle domande, gli esami formali e
tecnici, compresi gli audit, il nome e il mantenimento delle varietà, per ogni
anno del periodo di esistenza dell'iscrizione. Occorre pertanto fissare nel
presente regolamento norme armonizzate relative a tali tariffe. Prevale il
principio generale di recupero dei costi. È opportuno comunque che le
microimprese siano esentate dalle tariffe, in modo dal rispettare l'impegno
della Commissione di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese molto piccole
conformemente alla sua nuova politica che mira a ridurre l'onere normativo che
grava sulle PMI e ad adattare la normativa UE alle esigenze delle microimprese.
La tariffa d'iscrizione delle varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta
e del materiale eterogeneo viene inoltre ridotta in modo da garantire che non
costituisca un ostacolo all'iscrizione della varietà o del materiale in
questione. Antiche varietà tradizionali Per quanto riguarda le antiche varietà , quali le
varietà da conservazione (inclusi gli ecotipi) o le varietà amatoriali, è
opportuno continuare a fissare requisiti meno rigorosi al fine di promuoverne
la conservazione e l'impiego in azienda, come attualmente disciplinato
nell'ambito delle direttive 2008/62/CE e 2009/145/CE. Le varietà continueranno,
comunque, a essere iscritte in base a una "descrizione ufficialmente
riconosciuta", ma non stilata, dalle autorità competenti. Per tale
descrizioni non sarà più obbligatorio eseguire gli esami per verificare distinguibilità,
omogeneità e stabilità. La descrizione ufficialmente riconosciuta enuncia solo
le caratteristiche specifiche delle piante e parti di piante rappresentative
delle varietà in questione e che rendono la varietà identificabile, ivi inclusa
la regione di origine. Tale descrizione può basarsi su una descrizione
ufficiale della varietà già esistente stilata in precedenza per esempio da un
organismo o un'organizzazione di carattere scientifico o accademico.
L'esattezza del suo contenuto può essere comprovata da precedenti ispezioni
ufficiali, esami informali o da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica
durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego. Le attuali restrizioni
quantitative sono soppresse. Le informazioni relative al materiale e destinate
agli utilizzatori sono fornite per mezzo di un'etichetta la quale attesta che
la varietà è identificata mediante una descrizione ufficialmente riconosciuta e
indica la regione d'origine. È opportuno che il materiale riproduttivo vegetale
appartenente a tali varietà sia messo a disposizione sul mercato solo come
materiale standard. 3.4. Parte IV – Produzione e messa a
disposizione sul mercato di materiale riproduttivo forestale La legislazione dell'UE segue un approccio
specifico per il materiale riproduttivo forestale, anche dal punto di vista
terminologico. A questo settore, pertanto, è dedicata una parte separata che
mantiene l'attuale approccio di base. Le prescrizioni relative al materiale
riproduttivo forestale riguardano l'ammissione del materiale di base,
l'iscrizione nel registro nazionale e nell'elenco dell'Unione, il certificato
principale, le categorie di commercializzazione, i lotti, le miscele,
l'etichettatura, l'imballaggio e la fissazione di condizioni di equivalenza UE
per le importazioni. Inoltre, vanno stabilite norme derogatorie nelle seguenti
materie: autorizzazione di prescrizioni nazionali più rigorose, divieto di
mettere a disposizione dell'utilizzatore finale determinato materiale
riproduttivo forestale, temporanee difficoltà di approvvigionamento ed
esperimenti temporanei. 3.5. Parte V – Prescrizioni procedurali Sono fissate disposizioni relative agli atti
delegati e alla procedura di comitato. 3.6. Parte VI – Disposizioni finali Il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa
comunitaria per i ritrovati vegetali è modificato per quanto concerne il nome e
ruolo dell'UCVV. Il nome dell'agenzia è modificato secondo le raccomandazioni
del gruppo di lavoro interistituzionale in "Agenzia europea per le varietà
vegetali" (AEVV). La missione dell'UCVV è estesa al settore
dell'iscrizione delle varietà, in particolare alla gestione del registro delle
varietà dell'Unione e all'iscrizione delle varietà vegetali mediante la
procedura di domanda diretta all'UCVV. Inoltre all'UCVV sono attribuiti vari
compiti nell'ambito della sua nuova missione, alcuni riguardanti le varietà
ossia la formulazione di raccomandazioni in merito alle denominazioni, la banca
dati delle collezioni di riferimento, l'armonizzazione dell'esame tecnico,
altri riguardanti il controllo dei centri tecnici d'esame, la consulenza, la
formazione e l'assistenza tecnica. Sono fissate le necessarie norme sanzionatorie. 3.7. Parte VII – Competenza
dell'Unione, sussidiarietà e forma giuridica Il quadro legislativo relativo al materiale
riproduttivo vegetale trova fondamento nell'articolo 43 concernente
l'attuazione della politica agricola comune (PAC) del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, La PAC mira a incrementare la produttività
agricola, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola,
stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e
assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le revisioni della
PAC succedutesi nel tempo hanno integrato prescrizioni relative alla
sostenibilità dell'agricoltura. Il trattato di Lisbona definisce l'agricoltura
quale competenza concorrente tra l'Unione europea e gli Stati membri.
Ciononostante è evidente che i vari settori dell'attività agricola, come pure
le attività ausiliarie a monte e a valle sono stati disciplinati in larga
misura a livello UE. Ciò significa che legiferare è per lo più una funzione
delle istituzioni dell'Unione europea. La proposta si presenta sotto forma di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio: altri strumenti non sarebbero adeguati
poiché gli obiettivi dell'azione possono essere conseguiti nel modo più
efficiente per mezzo di prescrizioni armonizzate in tutta l'Unione, che
garantiscono la libera circolazione del materiale riproduttivo vegetale. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Le dotazioni finanziarie per l'attuazione del
regolamento fino al 31 dicembre 2020 sono presentate nel regolamento che fissa
le disposizioni per la gestione delle spese dell'Unione relative alla filiera
alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla
sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI 2013/0137 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla produzione e alla messa a disposizione
sul mercato di materiale riproduttivo vegetale
(testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria[1], considerando quanto segue: (1) Le seguenti direttive
stabiliscono le norme per la produzione e la commercializzazione delle sementi
e dei materiali di moltiplicazione delle coltivazioni agricole, degli ortaggi,
delle viti, delle piante da frutto, del materiale riproduttivo forestale e
delle piante ornamentali: a) direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
foraggere[2] b) direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali[3] c) direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9
aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite[4]; d) direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20
luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante ornamentali[5]; e) direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del
22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione[6]; f) direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle
varietà delle specie di piante agricole[7]; g) direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole[8]; h) direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi[9]; i) direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate[10]; j) direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
oleaginose e da fibra[11]; k) direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del
15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e
dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi[12]; l) direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del
29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti[13].
(2) L'obiettivo principale delle
direttive anzidette è una produzione agricola, orticola e forestale
sostenibile. Al fine della produttività, la sanità, la qualità e la diversità
del materiale riproduttivo vegetale rimangono aspetti d'importanza primaria per
l'agricoltura, l'orticoltura, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché
per l'economia in generale. Per garantire la sostenibilità, occorre inoltre che
la legislazione consideri la necessità di rispondere alle attese dei
consumatori, di garantire l'adattabilità della produzione alle molteplici
condizioni agricole, orticole e ambientali, di far fronte alle sfide poste dai
cambiamenti climatici e di favorire la protezione dell'agrobiodiversità. (3) L'evoluzione negli ambiti
agricolo, orticolo, forestale, della selezione vegetale e della messa a
disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale ha dimostrato che
occorre semplificare la legislazione e adattarla maggiormente agli sviluppi del
settore. Occorre perciò sostituire le anzidette direttive con un unico
regolamento relativo alla produzione ai fini della messa a disposizione sul
mercato e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale riproduttivo
vegetale. (4) Il materiale riproduttivo
vegetale va definito in modo esaustivo prendendo in considerazione tutte le
piante in grado di produrre piante intere e destinate a tali scopi (compresa la
riproduzione in qualunque ulteriore fase della produzione). Il presente
regolamento deve disciplinare quindi le sementi e tutte le altre forme di
pianta, in qualunque stadio di crescita, in grado di produrre piante intere e
destinate a tale scopo. (5) Esso deve disciplinare
altresì il materiale riproduttivo vegetale impiegato per produrre materie prime
agricole destinate a scopi industriali poiché tale materiale rappresenta una
parte considerevole di molti settori ed è quindi necessario che rispetti
determinati livelli di qualità. (6) Per definire il campo di
applicazione di diverse disposizioni del presente regolamento è necessario
definire i concetti di "operatore professionale" e di "messa a
disposizione sul mercato". Alla luce dell'evoluzione commerciale del
settore occorre in particolare rendere più ampia possibile la definizione di
"messa a disposizione sul mercato" al fine di garantire tutte le
forme di transazione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale. Occorre
includere nella definizione, tra l'altro, le persone che stipulano contratti di
vendita a distanza (per via telematica) e le persone che raccolgono materiale
forestale di base. (7) Dati le esigenze dei
produttori e i requisiti di flessibilità e proporzionalità è opportuno che il
presente regolamento non si applichi al materiale riproduttivo destinato
esclusivamente a scopi sperimentali, scientifici e selettivi, al materiale
riproduttivo destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche dedicate allo
scambio e alla conservazione di risorse genetiche (inclusa la conservazione in
azienda) o a materiale riproduttivo scambiato in natura tra persone diverse
dagli operatori professionali. (8) Alla produzione e alla messa
a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale si devono
applicare inoltre la direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi
e i rifiuti di imballaggio[14],
il regolamento (CE) n. 338/97, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio[15],
la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo
2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio[16], il
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[17], il
regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi
geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da
organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva
2001/18/CE[18]
e il regolamento (UE) n. …/… [Publications Office,
please add number of Regulation on protective measures against pests of plants]. (9) Al fine di garantire
trasparenza e controlli più efficaci sulla produzione e la messa a disposizione
sul mercato di materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che gli operatori
professionali siano iscritti in registri appositi. Tuttavia, per ridurre
l'onere amministrativo che incombe sugli operatori professionali consentendo
loro di iscriversi una sola volta in un unico registro, è opportuno prevedere
l'iscrizione in registri pubblici istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento
(UE) n. …/… . (10) È opportuno introdurre
obblighi di base per gli operatori professionali dei settori della produzione e
della messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale al
fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento. (11) L'esperienza ha
dimostrato che l'affidabilità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale
messo a disposizione sul mercato possono essere compromesse laddove sia
impossibile tracciare il percorso del materiale che non rispetti le norme
vigenti. È necessario pertanto stabilire un sistema di tracciabilità esaustivo
che consenta di procedere al ritiro dei prodotti o di informare i consumatori o
le autorità competenti. Per tale ragione occorre rendere obbligatoria la tenuta
delle informazioni e dei registri necessari relativi a trasferimenti che
coinvolgono gli operatori professionali. In base al principio di
proporzionalità, occorre che tale norma non sia applicata nel caso in cui la
fornitura sia parte della messa a disposizione sul mercato al dettaglio. (12) Occorre assoggettare
determinati generi e specie di materiale riproduttivo vegetale a prescrizioni
rafforzate in materia di produzione e messa a disposizione sul mercato in
ragione della loro accresciuta importanza economica, sanitaria o ambientale. È
opportuno determinare tale importanza in base al settore o al valore di
produzione dei generi e delle specie in questione, al numero di operatori
professionali o al fatto che tali generi o specie contengono sostanze che presentano
potenziali rischi per la salute o l'ambiente. La maggior parte di tali generi e
specie è attualmente disciplinata dalle direttive citate sopra ed è opportuno
inserirli in un elenco specifico (nel seguito "generi e specie inseriti
nell'elenco"). (13) Per garantire la trasparenza e
permettere ai consumatori di compiere scelte informate occorre che il materiale
riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco sia
prodotto o messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito di categorie
predefinite. È opportuno che tali categorie riflettano differenti livelli di
qualità e diversi stadi di produzione e siano denominate "prebase",
"di base", "certificato" e "standard". (14) Per garantire agli
utilizzatori la disponibilità e la scelta più ampie possibili, occorre che gli
operatori professionali siano in grado, in generale, di mettere a disposizione
sul mercato in qualsiasi categoria il materiale riproduttivo vegetale che
appartiene a generi e specie inseriti nell'elenco. Per garantire la sicurezza
di alimenti e mangimi nonché un elevato livello di identità, qualità e sanità
del materiale riproduttivo vegetale occorre che il materiale riproduttivo
vegetale non sia messo a disposizione sul mercato quale materiale standard se i
costi di certificazione sono proporzionati a tali obiettivi. (15) Occorre che il materiale
riproduttivo vegetale appartenente a varietà provviste di descrizione
ufficialmente riconosciuta, il materiale eterogeneo e il materiale destinato a
un mercato di nicchia siano assoggettati a prescrizioni minime. È opportuno
pertanto che tale materiale sia in tutti i casi prodotto e messo a disposizione
sul mercato solo quale materiale standard. (16) Per permettere agli
utilizzatori di compiere scelte informate in termini di identità e
caratteristiche, è necessario che il materiale riproduttivo vegetale
appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco sia prodotto e messo a
disposizione sul mercato solo se appartiene a varietà iscritte nei registri
nazionali delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione. (17) Per agevolare l'adeguamento
all'evoluzione nel campo della selezione vegetale e a eventuali nuove tecniche
è opportuno che il materiale riproduttivo vegetale eterogeneo che non
corrisponde alla definizione di una varietà ai sensi del presente regolamento
possa essere prodotto o messo a disposizione sul mercato a determinate
condizioni senza appartenere a una varietà iscritta e senza che rispetti i
requisiti per l'iscrizione delle varietà, segnatamente la distinguibilità,
l'omogeneità e la stabilità o le prescrizioni relative al valore agronomico
soddisfacente o al valore agronomico sostenibile. È opportuno che l'iscrizione
di tale materiale consideri il suo contributo all'incremento della variabilità
genetica delle coltivazioni agricole, della base di risorse genetiche e della
biodiversità nell'Unione, nonché il suo contributo alla sostenibilità
dell'agricoltura e pertanto all'adattamento ai cambiamenti climatici. Occorre
che la metodologia impiegata per l'iscrizione prenda particolarmente in
considerazione tali caratteristiche specifiche e si fondi sul principio
dell'onere minimo per gli operatori che desiderano iscrivere tale materiale. È
inoltre opportuno e rispettoso del principio di proporzionalità che anche i
portainnesti siano esentati dalla medesima prescrizione poiché rivestono un
valore commerciale e pratico considerevole per i settori in cui sono impiegati,
ma spesso non corrispondono ad alcuna definizione di varietà. (18) È opportuno fissare norme per
la certificazione del materiale riproduttivo vegetale e per le attività volte a
verificare l'attendibilità della certificazione nella fase post-certificazione
al fine di garantire il rispetto dei livelli qualitativi applicabili. Occorre
che tali norme siano adeguate all'evoluzione tecnico-scientifica. (19) Occorre che le prescrizioni in
materia di qualità e i sistemi di certificazione tengano in considerazione le
raccomandazioni internazionali, segnatamente il Seed Scheme Rules and
Regulations dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
(OCSE) (norme e regolamenti relativi al sistema OCSE per le sementi), lo
standard internazionale per la certificazione delle patate da semina della
commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e le norme per
l'analisi delle sementi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle
sementi (ISTA). (20) Date le soglie relative alla
presenza di organismi nocivi per la qualità fissate dal regolamento (UE) n. (Publications
Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests
of plants) sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi
per le piante[19],
è opportune stabilire procedure d'ispezione e d'esame che conducano a una
singola certificazione attestante il rispetto delle prescrizioni adottate in
base al presente regolamento e al regolamento (UE) n. …/…(Publications
Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests
of plants). (21) Al fine di assicurare la
massima purezza del materiale e l'omogeneità della produzione, occorre che il
materiale riproduttivo vegetale di generi e specie inseriti nell'elenco sia
tenuto in lotti separati. (22) In considerazione della
diversità del materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che gli operatori
professionali abbiano la possibilità di produrre e mettere a disposizione sul
mercato il materiale riproduttivo vegetale sotto forma di piante singole, in
imballaggi, in contenitori o in mazzi. (23) Occorre adottare norme per
l'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di generi o specie inseriti
nell'elenco per assicurarne la corretta identificazione. Nel caso di materiale
appartenente a categorie soggette a certificazione è opportuno che l'etichetta
(nel seguito l'"etichetta ufficiale") sia stilata e applicata da un
operatore professionale autorizzato, sotto la supervisione ufficiale delle
autorità competenti. Tuttavia poiché non tutti gli operatori professionali
possono avere a disposizione le risorse per svolgere le attività di certificazione
ed emettere le etichette ufficiali, è opportuno prevedere la possibilità del
rilascio delle etichette ufficiali da parte delle autorità competenti su
richiesta degli operatori professionali. (24) Per tutelare l'ambiente
naturale conservando al tempo stesso le risorse genetiche, è auspicabile
consentire miscele di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e
specie inseriti nell'elenco con quello appartenente a generi o specie non
inseriti nell'elenco. È opportuno che tali miscele siano consentite solo se la
loro composizione è naturalmente associata a una certa regione. Inoltre per
garantire la trasparenza e un miglior controllo della loro qualità, occorre
subordinarne la produzione e la messa a disposizione sul mercato
all'autorizzazione di autorità competenti. (25) Occorre stabilire norme per
l'importazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale di generi e
specie inseriti nell'elenco consentendo solo l'importazione del materiale
riproduttivo vegetale che rispetta le stesse prescrizioni in materia di
produzione e qualità stabilite per il materiale riproduttivo vegetale prodotto
e messo a disposizione sul mercato dell'Unione. (26) Per garantire la flessibilità,
facilitare l'adeguamento degli operatori professionali e dei mercati a circostanze
specifiche, oppure in caso di temporanee difficoltà di approvvigionamento, è
opportuno prevedere talune deroghe alle norme generali del presente
regolamento. Occorre che tali deroghe siano concesse a specifiche condizioni
onde evitare abusi e assicurare il rispetto degli scopi generali del presente
regolamento. È opportuno infine che riguardino il materiale riproduttivo
vegetale di varietà in attesa d'iscrizione, il materiale non definitivamente
certificato o quello non certificato come materiale che soddisfa le
prescrizioni applicabili relative alla germinazione. Occorre che tale
possibilità sia prevista anche per adottare misure d'emergenza per far fronte a
rischi per la salute umana, animale, vegetale e per l'ambiente. (27) È opportuno che il materiale
messo a disposizione sul mercato solo in quantità limitate da piccoli
produttori ("materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di
nicchia") sia esentato dall'obbligo di appartenere a una varietà iscritta.
Tale deroga è necessaria per evitare limiti inutili alla messa a disposizione
sul mercato di materiale riproduttivo vegetale di interesse commerciale minore
ma importante per la conservazione della diversità genetica. Va comunque
garantito che non vi sia un ricorso regolare a tale deroga da parte di un
elevato numero di operatori professionali e che vi facciano ricorso solo gli
operatori professionali che non hanno la possibilità di sostenere i costi e gli
oneri amministrativi dell'iscrizione della varietà. Questo aspetto è importante
per evitare che si abusi di tale deroga e per garantire l'applicazione delle
prescrizioni del presente regolamento. Il materiale destinato a un mercato di
nicchia dovrebbe pertanto essere messo a disposizione sul mercato solo da
operatori professionali con un basso numero di dipendenti e con un fatturato
annuo contenuto. (28) È auspicabile organizzare
esperimenti temporanei allo scopo di trovare alternative migliori alle misure
adottate in merito a generi e specie inseriti nell'elenco. Organizzando tali
esperimenti occorre sia considerata l'evoluzione tecnica nell'ambito della
produzione e del controllo del materiale riproduttivo vegetale. (29) È necessario che il materiale
riproduttivo vegetale di generi o specie inseriti nell'elenco esportato in
paesi terzi sia conforme alle norme riguardanti il materiale riproduttivo
vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione a meno che il
materiale riproduttivo vegetale in causa non sia soggetto ad accordi bilaterali
o multilaterali o alle norme di paesi terzi. (30) È necessario stabilire
prescrizioni di base sul materiale riproduttivo vegetale non appartenente a
generi o specie inseriti nell'elenco che garantiscano livelli minimi di qualità
e identificazione per la sua produzione e messa a disposizione sul mercato. (31) Al fine di garantire che tutte
le varietà possano essere iscritte e siano soggette a norme e condizioni comuni
occorre stabilire prescrizioni per l'iscrizione delle varietà da applicare alle
varietà di generi o specie inseriti nell'elenco come pure alle varietà di
generi o specie non inseriti in elenco. (32) L'esperienza dimostra che
alcuni costitutori sono interessati a mettere a disposizione le loro varietà
sul mercato di tutta l'Unione o di una vasta parte di essa. È opportuno pertanto
offrire ai costitutori la possibilità di registrare le loro varietà in un
registro nazionale o in un registro delle varietà dell'Unione. Il compito di
istituire, pubblicare e aggiornare il registro delle varietà dell'Unione va
assegnato all'Agenzia europea per le varietà vegetali (nel seguito
"l'Agenzia"), in precedenza denominata Ufficio comunitario delle
varietà vegetali, istituito in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.
2100/1994 del Consiglio, ed attualmente responsabile della concessione della
privativa dell'Unione per ritrovati vegetali. Le attività dell'Agenzia
ricoprirebbero pertanto tutti gli aspetti della gestione delle varietà delle
piante. (33) In linea di massima è
opportuno che le varietà siano iscritte in base a una descrizione ufficiale
stilata da un'autorità competente o dall'Agenzia. Per ridurre l'onere che
incomberebbe sulle autorità competenti e sull'Agenzia e per garantire la
flessibilità, è opportuno prevedere tuttavia la possibilità di affidare anche
ai richiedenti il compito di eseguire gli esami necessari a stilare la
descrizione ufficiale. (34) Oltre alle prescrizioni di
base relative all'iscrizione, occorre che le varietà appartenenti a specie di
particolare importanza per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'orticoltura nell'Unione
siano assoggettate a ulteriori prescrizioni che garantiscono un valore
agronomico o di utilizzazione soddisfacente e sostenibile. (35) È opportuno che le
prescrizioni volte a garantire il valore agronomico sostenibile siano stabilite
a livello dell'Unione al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, orientare la
selezione vegetale e soddisfare le esigenze di produttori, costitutori e
consumatori relativa a quello sviluppo. Le prescrizioni che garantiscono il
valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente invece possono essere
stabilite solo dagli Stati membri in base alla loro situazione agro-climatica e
agricola. Occorre pertanto che le rispettive varietà siano iscritte solo nei
registri nazionali delle varietà. È opportuno che le prescrizioni che
garantiscono il valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente riguardino
le caratteristiche relative alla resa e alla qualità. Occorre che gli Stati
membri nel fissare e applicare tali prescrizioni considerino i limiti che
caratterizzano specifiche pratiche di gestione agricola. In particolare è utile
che tengano in debito conto le esigenze specifiche dell'agricoltura biologica
soprattutto rispetto alle condizioni di resilienza e di basso impiego di
risorse. (36) Nell'ambito della convenzione
sulla diversità biologica di cui è parte, l'Unione si è impegnata a conservare
la diversità genetica delle piante coltivate e delle specie selvatiche
imparentate e ridurre al minimo l'erosione genetica. Questo impegno integra
l'obiettivo dell'Unione di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020.
In tale contesto è opportuno che determinate varietà siano prodotte e messe a
disposizione sul mercato anche se non conformi ai requisiti di distinguibilità,
omogeneità o stabilità e ciò per garantire la conservazione e l'utilizzazione
sostenibile di quelle varietà e contribuire così alla sostenibilità
dell'agricoltura e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Occorre pertanto
che tali varietà siano iscritte solo sulla base di una descrizione
ufficialmente riconosciuta. (37) Occorre tuttavia che le
varietà iscritte in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta siano
prodotte nella zona in cui sono storicamente coltivate, e in cui si sono
adattate, per garantire la loro autenticità nonché il valore aggiunto che
rivestono per la conservazione della diversità genetica e per la protezione
dell'ambiente. È opportuno pertanto che siano iscritte solo nei registri
nazionali delle varietà. Per la medesima ragione occorre che tali varietà siano
state messe a disposizione sul mercato o raccolte, per esempio in banche
genetiche, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento oppure che
siano state cancellate da più di cinque anni dal registro nazionale delle
varietà o dal registro delle varietà dell'Unione nel caso in cui esse siano
state registrate in base a un esame tecnico relativo alla loro distinguibilità,
omogeneità e stabilità. (38) È opportuno stabilire norme
riguardanti le procedure per l'iscrizione delle varietà e dei cloni nei
registri nazionali delle varietà al fine di garantire condizioni uniformi per
tutte le domande e un quadro trasparente per tutte le parti in causa. (39) Talune varietà naturalmente
adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica
o prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, ma
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, sono già presenti in
cataloghi, elenchi o registri nazionali delle varietà a norma dell'articolo 3
della direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante
deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate
alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché
per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali
ecotipi e varietà[20],
nonché a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/145/CE della
Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione
di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà
vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini
commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per
la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà[21]. Tali
varietà non sono state sottoposte ad esame tecnico completo riguardante la loro
distinguibilità, omogeneità o stabilità. È pertanto opportuno iscriverle
direttamente nei registri nazionali delle varietà senza ulteriori formalità
come varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta. (40) Occorre che il registro delle
varietà dell'Unione comprenda inoltre tutte le varietà iscritte nei registri
nazionali. In tal modo si assicura che il registro delle varietà dell'Unione
offra una visione d'insieme trasparente di tutte le varietà iscritte
nell'Unione. (41) Occorre adottare norme per
l'iscrizione delle varietà e dei cloni nel registro delle varietà dell'Unione.
A fini di coerenza è necessario che tali norme siano analoghe a quelle relative
all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà. (42) È opportuno che le autorità
competenti nazionali e l'Agenzia applichino una tariffa per il trattamento
delle domande, lo svolgimento degli esami tecnici e formali e per ogni anno del
periodo d'iscrizione. Ciò è necessario per garantire le risorse necessarie al
sistema d'iscrizione delle varietà nel suo complesso e per garantire che i
beneficiari principali di tale iscrizione sostengano i costi di esercizio del
sistema stesso. Occorre stabilire nel presente regolamento norme che fissino
tali tariffe. (43) Per agevolare l'iscrizione di
varietà utili alla lotta all'erosione genetica nell'Unione, è opportuno che gli
Stati membri applichino una tariffa ridotta alle varietà provviste di
descrizione ufficialmente riconosciuta e al materiale eterogeneo. Occorre che
tale tariffa sia abbastanza bassa da non costituire un deterrente o un ostacolo
alla messa a disposizione sul mercato di tali varietà. Per fornire sostegno
alle microimprese, è opportuno esentarle dal versamento delle tariffe. (44) Onde tutelare gli interessi
commerciali e la proprietà intellettuale degli operatori professionali, occorre
che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano
trattati, su domanda del costitutore, in modo riservato. Per ragioni di
trasparenza è opportuno che tutte le descrizioni delle varietà che figurano nel
registro nazionale o nel registro delle varietà dell'Unione siano pubbliche. (45) Le foreste ricoprono una vasta
superficie del territorio dell'Unione e assolvono funzioni sociali, economiche,
ambientali, ecologiche e culturali. Occorre pertanto prevedere azioni e
approcci specifici per i diversi tipi di foreste dell'Unione considerando le
molteplici condizioni che le caratterizzano. (46) È necessario che il materiale
riproduttivo forestale di specie arboree e ibridi artificiali importanti a fini
forestali siano geneticamente adatti alle condizioni locali e siano di elevata
qualità. La conservazione e la promozione della biodiversità delle foreste,
compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento
fondamentale della gestione forestale sostenibile. (47) È opportuno fissare
prescrizioni relative al materiale riproduttivo forestale per quanto riguarda
il materiale di base, le categorie nell'ambito delle quali il materiale può
essere messo a disposizione sul mercato, i lotti, l'etichettatura, gli
imballaggi di piccole dimensioni, al fine di assicurare livelli adeguati di
qualità e commercializzazione, e adattarsi agli sviluppi tecnico-scientifici
del settore. (48) Al fine di assicurare la
flessibilità e l'adattamento a circostanze particolari, occorre prevedere
deroghe, a determinate condizioni, per quanto concerne la produzione e la messa
a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo forestale. È opportuno che
tali deroghe riguardino la possibilità per gli Stati membri di adottare
prescrizioni più rigorose, l'eventualità di temporanee difficoltà di
approvvigionamento, la necessità di mettere le sementi rapidamente a
disposizione sul mercato, l'esecuzione di esperimenti temporanei e l'adozione
di misure d'urgenza. (49) Nell'interesse della
conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche forestali,
occorre che gli Stati membri possano adottare disposizioni meno rigorose per
quanto riguarda il materiale riproduttivo forestale naturalmente adattato alle
condizioni locali e regionali e a rischio di erosione genetica. (50) È opportuno che le autorità
competenti applichino tariffe per l'iscrizione e l'ammissione di materiale
forestale di base e per il rilascio dei certificati principali relativi al
materiale forestale derivato da materiale forestale di base iscritto ammesso.
Ciò è necessario per assicurare le risorse necessarie per la certificazione del
materiale riproduttivo forestale e per garantire che i costi siano sostenuti
dai principali beneficiari di tale certificazione. Per fornire sostegno alle
microimprese, è opportuno esentarle dal versamento delle tariffe. Le norme
riguardanti le tariffe vanno stabilite nel presente regolamento in quanto sono
inerenti alla produzione , all'iscrizione e alla messa a disposizione sul
mercato effettive di materiale riproduttivo forestale. (51) Occorre modificare il
regolamento (CE) n. 2100/1994 per includere l'iscrizione delle varietà nella
missione dell'Agenzia e modificarne l'attuale denominazione, Ufficio
comunitario delle varietà vegetali. (52) Al fine di assicurare che gli
allegati del presente regolamento siano adeguati all'evoluzione tecnico-scientifica,
dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati,
a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
che modificano gli allegati del presente regolamento. (53) Onde seguire l'evoluzione tecnica
ed economica del settore, alla Commissione dovrebbe essere delegato potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione, per quanto riguarda la compilazione dell'elenco dei generi o delle
specie il cui materiale riproduttivo vegetale non possa essere messo a
disposizione sul mercato come materiale standard. (54) Onde seguire l'evoluzione
tecnica ed economica del settore, alla Commissione dovrebbe essere delegato il
potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, che stabiliscono il materiale riproduttivo
vegetale che può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato senza
appartenere a una varietà iscritta nonché le prescrizioni relative alla
produzione e messa a disposizione sul mercato di tale materiale. (55) Al fine di garantire che il
materiale riproduttivo vegetale di generi o specie inseriti nell'elenco e
taluni tipi di materiale riproduttivo forestale soddisfino più elevati requisiti
di identità, qualità e sanità, adeguati alle caratteristiche di generi, specie
o categorie in questione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di prescrizioni in
materia di produzione e qualità e in materia di sistemi di certificazione per
tali generi o specie, e per quanto riguarda l'adozione di prescrizioni in
materia di qualità per la messa a disposizione sul mercato di parti specifiche
di piante e di postime di specie e ibridi artificiali di materiale riproduttivo
forestale. (56) Al fine di garantire la messa
a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale a condizioni
adeguate alle caratteristiche specifiche di determinati generi o specie cui
appartiene, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea riguardo alle dimensioni massime, la composizione e
l'identificazione dei lotti e le prescrizioni concernenti gli imballaggi di
piccole dimensioni, di materiale riproduttivo vegetale appartenente a
determinati generi o specie. (57) Al fine di adeguare le norme
che disciplinano le etichette ufficiali e le etichette degli operatori alle
caratteristiche di taluni tipi di materiale riproduttivo vegetale, dovrebbe
essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo
alla definizione di ulteriori norme riguardanti le etichette di specifiche
categorie e altri gruppi di materiale riproduttivo vegetale, le indicazioni
relative al numero di etichetta, le indicazioni della generazione del materiale
prebase, di base, certificato e standard, l'indicazione dei tipi di varietà,
compresi gli ibridi intraspecifici o interspecifici, l'indicazione delle
suddivisioni in categorie che soddisfano differenti condizioni, le indicazioni,
per le miscele, della percentuale in peso delle diverse componenti per specie
e, ove appropriato, per varietà, e le indicazioni riguardanti la destinazione
d'uso del materiale. (58) Al fine di consentire agli
operatori professionali di poter certificare correttamente e in modo affidabile
il materiale riproduttivo vegetale in questione, dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di
prescrizioni più dettagliate in materia di qualifiche degli operatori
professionali e degli ispettori ai quali può essere affidata l'attività di
certificazione, idoneità dei locali e disponibilità di apparecchiature
particolari ad uso di operatori professionali e laboratori. (59) Al fine di garantire norme
aggiornate relative alla supervisione ufficiale della certificazione condotta
dagli operatori secondo quanto adeguato alle caratteristiche di generi o specie
particolari dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea riguardo alla definizione di prescrizioni più dettagliate
riguardanti le modalità della supervisione della certificazione da parte delle
autorità competenti. (60) Al fine di garantire norme
aggiornate relative alla fase post-certificazione adeguate alle caratteristiche
di generi o specie particolari dovrebbe essere delegato alla Commissione il
potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di prescrizioni in
materia di quota di campioni da sottoporre ad analisi e riguardo alle procedure
d'analisi. (61) Onde garantire che le miscele
di materiale riproduttivo vegetale siano prodotte e messe a disposizione sul
mercato secondo le appropriate prescrizioni relative alla qualità per genere e
specie e onde garantire che gli utilizzatori possano compiere scelte informate,
alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti delegati,
in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo all'adozione di norme relative alla produzione e alla messa a
disposizione sul mercato di miscele di materiale riproduttivo vegetale
appartenente a differenti generi o specie inseriti nell'elenco di cui
all'allegato I, o di differenti varietà di tali generi o specie e riguardo alla
miscela di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie non
inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, con materiale riproduttivo vegetale
appartenente a generi e specie non inseriti nell'elenco di cui all'allegato I. (62) Al fine di garantire che il
materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà in attesa d'iscrizione
sia messo a disposizione sul mercato in modo trasparente e solo in misura
limitata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea riguardo alla definizione delle prescrizioni in materia di
etichettatura degli imballaggi e di quantitativi massimi relativi a determinati
generi o specie che possono essere messi a disposizione sul mercato. (63) Al fine di garantire che il
materiale destinato a un mercato di nicchia sia messo a disposizione sul
mercato in modo limitato e trasparente, dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla dimensione massima
d'imballaggi, contenitori o mazzi, le prescrizioni in materia di tracciabilità,
lotti ed etichettatura del materiale destinato a un mercato di nicchia. (64) È importante garantire che il
materiale riproduttivo vegetale non definitivamente certificato e la semente i cui
requisiti di germinazione non siano stati confermati possano essere prodotti e
messi a disposizione sul mercato a particolari condizioni. Pertanto alla
Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti delegati, in
conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
riguardo alla definizione di norme specifiche relative agli imballaggi, ai
contenitori, ai mazzi e relative agli imballaggi e ai contenitori di piccole
dimensioni di tale materiale riproduttivo vegetale, all'etichettatura di tale
materiale, al periodo in cui tale semente può essere messa a disposizione sul
mercato e al contenuto del certificato d'analisi provvisorio relativo al tasso
di germinazione. (65) È importante garantire che il
materiale riproduttivo vegetale importato da paesi terzi rispetti le
prescrizioni del presente regolamento. Alla Commissione dovrebbe pertanto
essere delegato il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 290
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per decidere se il
materiale riproduttivo vegetale di generi, specie o categorie specifici,
prodotto in paesi terzi o in particolari regioni di paesi terzi rispetti
prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale riproduttivo
vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione. (66) È importante assicurare che la
produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo
vegetale di particolari generi o specie risponda alle accresciute esigenze
della società per quanto riguarda i risultati delle attività agricole e le
caratteristiche qualitative per la trasformazione. Onde seguire l'evoluzione
tecnica ed economica del settore, dovrebbe essere delegato alla Commissione il
potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione, per quanto riguarda la compilazione dell'elenco dei
generi o delle specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente e
sostenibile dell'agricoltura dell'Unione. (67) Al fine di garantire norme
aggiornate relative all'iscrizione delle varietà adeguate alle caratteristiche
di generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile
dell'agricoltura nell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il
potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme per
l'iscrizione delle varietà di tali generi o specie relative alla resistenza a
organismi nocivi, a un minor fabbisogno di risorse specifiche, a un minor
contenuto di sostanze indesiderabili e un maggiore adattamento a ambienti
agroclimatici diversi. (68) Al fine di garantire
condizioni aggiornate per l'ammissibilità delle denominazioni varietali in casi
particolari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme relative al rapporto tra
denominazioni e marchi commerciali, al rapporto tra denominazioni e indicazioni
geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agricoli, al consenso
scritto dei titolari di privativa preesistente volto ad eliminare le condizioni
di inammissibilità di una denominazione, a criteri specifici per stabilire se una
denominazione induca in errore o confonda e all'uso di una denominazione sotto
forma di codice. (69) È importante garantire che il
materiale riproduttivo vegetale appartenente a cloni possa essere prodotto e
messo a disposizione sul mercato solo se rispetta particolari prescrizioni
relative alla qualità e alla sanità e appartiene anche a generi o specie che
presentano un particolare valore per particolari segmenti di mercato. Pertanto
dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a
norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
riguardo all'adozione di prescrizioni in materia di qualità e sanità dei cloni
di particolari generi o specie e riguardo alla compilazione dell'elenco dei
generi o delle specie ai quali i cloni devono appartenere per essere messi a
disposizione sul mercato. (70) Al fine di garantire che le
informazioni fornite nelle domande d'iscrizione delle varietà restino attuali
rispetto all'evoluzione del settore e siano pertinenti rispetto alla
particolarità delle varietà appartenenti a tali generi o specie dovrebbe essere
delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo
alla definizione di ulteriori elementi da includere nella domanda per
determinati generi o specie. (71) Al fine di garantire norme
aggiornate relative agli audit dei locali dove si svolgono gli esami tecnici e
dell'organizzazione di tali esami, svolti dall'Agenzia e dalle autorità
competenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea riguardo alla definizione delle norme relative a tali
audit. (72) Al fine di garantire norme
aggiornate relative agli esami tecnici delle varietà, dovrebbe essere delegato
alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di
norme in materia di: obblighi di qualifica e formazione richieste al personale
delle autorità competenti o dei richiedenti, apparecchiatura necessaria per lo
svolgimento degli esami tecnici, costituzione di collezioni di varietà di
riferimento, definizione dei sistemi di gestione della qualità e la
realizzazione di prove di coltura e di analisi di laboratorio per particolari
generi o specie. (73) Al fine di garantire che ai
richiedenti sia richiesto il versamento di tariffe proporzionate, eque e
aggiornate per le domande d'iscrizione di una varietà nel registro delle
varietà nell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di
adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione delle tariffe
applicabili. (74) Al fine di garantire che le
informazioni fornite per determinate categorie o specie di materiale
riproduttivo forestale siano esaurienti, dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione delle
condizioni in base alle quali l'etichetta dell'operatore è integrata da un
altro documento prodotto dall'operatore professionale. (75) Al fine di evitare rischi
relativi alla qualità e alla sanità del materiale riproduttivo forestale in
questione, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti
delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo all'integrazione delle prescrizioni definite nel presente
regolamento riguardanti i cloni e le miscele di cloni, in modo da determinare
il numero massimo di anni o il numero massimo di ramet entro cui limitare
l'ammissione di cloni o di miscele di cloni. (76) Al fine di assicurare che nel
caso di piccoli quantitativi di semi di materiale riproduttivo forestale
l'esenzione dall'obbligo di fornire informazioni concernenti il tasso di
germinazione o la vitalità sia applicata in modo proporzionato, dovrebbe essere
delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo
alla definizione dei quantitativi massimi dei suddetti piccoli quantitativi per
particolari tipi di materiale riproduttivo forestale. (77) Al fine di garantire che le
voci di costo delle tariffe applicate dalle autorità competenti per
l'iscrizione di materiale forestale di base ammesso e per il rilascio di
certificati principali siano adeguate al lavoro svolto e aggiornate, dovrebbe
essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo
alla definizione di tali voci. (78) È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate, anche presso
esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati,
occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione
corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (79) È opportuno conferire
competenze di esecuzione alla Commissione al fine di garantire condizioni
uniformi per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento per
quanto riguarda: (a)
il nulla osta a che gli Stati membri adottino
disposizioni più severe di quelle del presente regolamento in merito al
materiale riproduttivo vegetale di generi o specie inseriti nell'elenco, al
materiale riproduttivo forestale di specie e agli ibridi artificiali inseriti
nell'elenco ; (b)
l'adozione di misure d'urgenza; (c)
il nulla osta a che gli Stati membri permettano,
per un anno al massimo, la produzione e la messa a disposizione sul mercato di
materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà di generi o specie
inseriti nell'elenco non ancora iscritti in un registro nazionale delle varietà
o nel registro delle varietà dell'Unione; (d)
il nulla osta a che gli Stati membri permettano,
per un anno al massimo, la messa a disposizione sul mercato di materiale
riproduttivo vegetale di generi e specie che soddisfa requisiti meno rigorosi
di quelli adottati a norma del presente regolamento; (e)
l'organizzazione di esperimenti temporanei; (f)
il formato dei registri nazionali delle varietà e
del registro delle varietà dell'Unione; (g)
il formato della domanda d'iscrizione delle
varietà; (h)
le modalità relative alla presentazione delle
notifiche riguardanti l'iscrizione delle varietà; (i)
la forma degli elenchi nazionali relativi al
materiale riproduttivo forestale; (j)
il formato della notifica d'iscrizione dei
materiale riproduttivo forestale nell'elenco nazionale; (k)
il formato dei certificati principali del materiale
riproduttivo forestale. (80) Tali competenze d'esecuzione
vanno esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione. (81) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti, in particolare, nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e segnatamente il rispetto
della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, la protezione
dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa e la libertà delle arti e
delle scienze. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento
osservando tali diritti e principi. (82) Poiché l'obiettivo del
presente regolamento, segnatamente la definizione di norme riguardanti la
produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo
vegetale per garantire la qualità del materiale e consentire agli utilizzatori
di compiere scelte informate, non può essere conseguito in misura sufficiente
dagli Stati membri mentre, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità,
del suo carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito
meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire nel rispetto del
principio di sussidiarietà enunciato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il
conseguimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Campo di applicazione Il presente regolamento disciplina: a) la produzione ai fini della messa a
disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale; b) la messa a disposizione sul mercato
di materiale riproduttivo vegetale. Articolo 2
Esclusioni Il presente regolamento non si applica al
materiale riproduttivo vegetale: a) destinato esclusivamente a scopi
sperimentali o scientifici; b) destinato esclusivamente a fini di
selezione; c) destinato esclusivamente a, e
mantenuto da, banche genetiche, organizzazioni e reti di conservazione di
risorse genetiche oppure persone appartenenti a tali organizzazioni o reti; d) scambiato in natura tra persone
diverse dagli operatori professionali. Articolo 3
Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende
per: 1) "piante": le piante quali
definite all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. …/… (Publications Office, please insert number of Regulation on
protective measures against pests of plants) sulle misure di protezione
contro gli organismi nocivi delle piante; 2) "materiale riproduttivo
vegetale": le piante in grado di produrre piante intere e destinate a tale
scopo; 3) "pianta madre": una
determinata pianta dalla quale è prelevato del materiale riproduttivo vegetale
a scopo di riproduzione di nuove piante; 4) "generazione": un gruppo
di piante che costituiscono un singolo grado di discendenza; 5) "messa a disposizione sul mercato": la detenzione a scopo di
vendita nell'Unione, con ciò intendendo anche l'offerta a fini di vendita o di
qualunque altra forma di trasferimento, nonché la vendita, la distribuzione,
l'importazione nell'Unione, l'esportazione dall'Unione e altre forme di
trasferimento a titolo gratuito od oneroso; 6) "operatore professionale":
una persona fisica o giuridica che svolge a titolo professionale almeno una
delle seguenti attività in relazione al materiale riproduttivo vegetale: a) produzione; b) selezione; c) mantenimento; d) fornitura di servizi; e) conservazione, ivi compreso lo
stoccaggio; f) messa a disposizione sul mercato. 7) "autorità competenti": le
autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE)
n. .../... [Publications Office, please insert
number of Regulation on Official Controls]; 8) "organismi geneticamente
modificati": gli organismi geneticamente modificati quali definiti
all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE; 9) "materiale riproduttivo
forestale": il materiale riproduttivo vegetale destinato a fini forestali; 10) "lotto": un'unità di
materiale riproduttivo vegetale, che può essere identificata grazie
all'omogeneità della sua composizione e della sua origine. Articolo 4
Libera circolazione La produzione e la messa a disposizione sul
mercato di materiale riproduttivo vegetale sono soggette esclusivamente alle
limitazioni stabilite nel presente regolamento, nella direttiva 94/62/CE, nel
regolamento (CE) n. 338/97, nella direttiva 2001/18/CE, nel regolamento (CE) n.
1829/2003, nel regolamento (CE) n. 1830/2003, nel regolamento (UE) n. …/… [Publications
Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests
of plants] e nella legislazione dell'Unione che limita la produzione o la
messa a disposizione sul mercato di specie esotiche invasive. PARTE II
OPERATORI PROFESSIONALI Articolo 5
Registri degli operatori professionali Gli operatori professionali sono iscritti nei
registri di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. …/... [Publications
Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests
of plants], in conformità di quanto disposto all'articolo 63 del medesimo
regolamento. Articolo 6
Responsabilità generali degli operatori professionali Gli operatori professionali assicurano che il
materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato
sotto il loro controllo ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento. Articolo 7
Responsabilità specifiche degli operatori professionali che producono
materiale riproduttivo vegetale Gli operatori professionali che producono
materiale riproduttivo vegetale: a) sono disponibili a tenere i contatti
con le autorità competenti, direttamente o per interposta persona, per
agevolare i controlli ufficiali; b) identificano e sottopongono a
monitoraggio i punti critici del processo produttivo o della messa a
disposizione sul mercato che possono influire sulla qualità del materiale
riproduttivo vegetale; c) registrano i dati del monitoraggio
dei punti critici di cui alla lettera b) e li mettono a disposizione delle
autorità competenti che ne facciano richiesta per esaminarli; d) garantiscono che i lotti restino
identificabili separatamente ; e) tengono dati aggiornati sui locali o
altri siti impiegati per la produzione di materiale riproduttivo vegetale; f) si accertano che le autorità
competenti abbiano accesso ai locali di produzione, compresi locali e terreni
di terze parti appaltatrici, ai dati registrati e conservati riguardanti il
monitoraggio e a tutti i relativi documenti; g) provvedono, ove appropriato, a
mantenere l'identità del materiale riproduttivo vegetale in ottemperanza alle
pertinenti prescrizioni del presente regolamento; h) mettono a disposizione delle
autorità competenti che ne facciano richiesta qualunque contratto concluso con
terzi. Articolo 8
Tracciabilità 1. Gli operatori professionali
assicurano la tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale in tutte le
fasi produttive e della messa a disposizione sul mercato. 2. Ai fini enunciati al paragrafo 1 gli
operatori professionali conservano i dati identificativi degli operatori
professionali che hanno fornito loro il materiale riproduttivo vegetale e del
materiale in questione. Gli operatori professionali mettono tali dati a
disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta. 3. Ai fini enunciati al paragrafo 1 gli
operatori professionali conservano i dati identificativi delle persone cui
hanno fornito il materiale riproduttivo vegetale e del materiale in questione,
a meno che il materiale non sia stato fornito al dettaglio. Gli operatori professionali mettono tali dati a
disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta. 4. Nel caso di materiale riproduttivo
vegetale diverso dal materiale riproduttivo forestale gli operatori professionali
registrano e conservano i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 per tre anni dal
momento in cui tale materiale è stato loro fornito o è stato da essi ricevuto. Nel caso di materiale riproduttivo forestale il
rispettivo periodo è di dieci anni. PARTE III
MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE DIVERSO DAL MATERIALE RIPRODUTTIVO FORESTALE TITOLO I
Disposizioni generali Articolo 9
Campo di applicazione La presente parte si applica alla produzione,
ai fini della messa a disposizione sul mercato, e alla messa a disposizione sul
mercato di materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale riproduttivo
forestale. Articolo 10
Definizioni Ai fini della presente parte, s'intende per: 1) "varietà": un insieme
vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto,
il quale soddisfa i seguenti requisiti: a) è definito mediante l'espressione delle
caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di
genotipi; b) è distinto da qualsiasi altro insieme
vegetale mediante l'espressione di almeno una delle caratteristiche di cui alla
lettera a); c) è considerato come un'unità in relazione
alla sua idoneità a essere riprodotto invariato; 2) "descrizione ufficiale":
la descrizione di una varietà stilata da un'autorità competente che include le
caratteristiche specifiche della varietà e la rende identificabile mediante un
esame delle sue caratteristiche di distinguibilità, omogeneità e stabilità; 3) "descrizione ufficialmente
riconosciuta": la descrizione di una varietà riconosciuta da un'autorità
competente che include le caratteristiche specifiche della varietà, rende tale
varietà identificabile ed è stata ottenuta con mezzi diversi dall'esame delle
sue caratteristiche di distinguibilità, omogeneità e stabilità, in conformità
alle disposizioni applicabili al momento dell'iscrizione della varietà a norma
dell'articolo 79; 4) "clone": una singola
discendenza originata per via vegetativa da un'altra pianta alla quale rimane
geneticamente identica; 5) "mantenimento della
varietà": l'attività svolta per garantire che la varietà rimanga coerente
con la sua descrizione; 6) "materiale prebase": il
materiale riproduttivo vegetale nella prima fase di produzione e destinato alla
produzione di altre categorie di materiale riproduttivo vegetale; 7) "materiale di base": il
materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase e destinato alla
produzione di materiale certificato; 8) "materiale certificato":
il materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase o di base; 9) "materiale standard": il
materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale prebase, di base o
certificato; 10) "categoria": materiale
prebase, di base, certificato o standard. TITOLO II
Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale
appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I CAPO I
Disposizioni introduttive Articolo 11
Campo di applicazione 1. Il presente titolo si applica alla
produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo
vegetale appartenente a generi e specie che soddisfano uno o più dei seguenti
criteri: a) rappresentano un settore produttivo
importante; b) rappresentano un valore produttivo
importante; c) sono prodotti o messi a disposizione sul
mercato da un numero considerevole di operatori professionali nell'Unione; d) contengono sostanze che, per tutti i loro
impieghi o per impieghi particolari, devono essere disciplinate da norme
particolari in materia di tutela della salute umana e animale, e dell'ambiente. 2. I generi e le specie di cui al
paragrafo 1 sono inseriti nell'elenco di cui all'allegato I. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 140, che modificano
l'allegato I per adattarlo all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche
e dei dati economici. 4. Il presente titolo si applica
altresì a portainnesti e altre parti di piante (nel seguito unitamente
denominati "portainnesti") appartenenti a generi e specie non
inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, qualora sia innestato su di essi
materiale di generi o specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I o un
loro ibrido. Articolo 12
Categorie di materiale riproduttivo vegetale 1. Il materiale riproduttivo vegetale
può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito di una
delle seguenti categorie: a) materiale prebase, b) materiale di base, c) materiale certificato, d) materiale standard. 2. Il materiale riproduttivo vegetale
non può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato come materiale
standard se appartiene a generi o specie per i quali i costi e le attività di
certificazione necessari per produrlo e metterlo a disposizione sul mercato
come materiale prebase, di base e certificato sono proporzionati: a) allo scopo di garantire la sicurezza
degli alimenti e dei mangimi; b) al livello più elevato di identità,
sanità e qualità del materiale riproduttivo vegetale che risulta
dall'adempimento dei requisiti relativi al materiale riproduttivo vegetale
prebase, di base e certificato rispetto a quelli relativi al materiale
standard. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano
generi o specie il cui materiale riproduttivo vegetale non può essere messo a
disposizione sul mercato come materiale standard come disposto nel paragrafo 2. 4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, il
materiale riproduttivo vegetale è prodotto e messo a disposizione sul mercato
come materiale standard solo in uno o più dei seguenti casi: a) appartiene a una varietà provvista di
descrizione ufficialmente riconosciuta; b) è materiale eterogeneo ai sensi
dell'articolo 14, paragrafo 3; c) è materiale destinato a un mercato di
nicchia ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1. CAPO II
Prescrizioni relative alla produzione e messa a disposizione sul mercato Sezione 1
Elenco delle prescrizioni Articolo 13
Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale prebase, di base,
certificato e standard 1. Il materiale riproduttivo vegetale
prodotto e messo a disposizione sul mercato è conforme alle seguenti
prescrizioni: a) prescrizioni relative all'iscrizione di
cui alla sezione 2; b) prescrizioni relative alla produzione e
alla qualità fissate alla sezione 3 per la categoria di appartenenza; c) prescrizioni relative alla movimentazione
di cui alla sezione 4; d) prescrizioni relative all'identificazione
e, ove applicabile, alla certificazione di cui alla sezione 5. 2. Il paragrafo 1, lettera b) non si
applica alle prescrizioni relative alla produzione del materiale riproduttivo
vegetale di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 36. Articolo 14
Obbligo di appartenenza a una varietà iscritta 1. Il materiale riproduttivo vegetale
può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se appartiene a una
varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà quale definito
all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo
52. 2. In deroga al paragrafo 1 del
presente articolo, i portainnesti possono essere prodotti e messi a
disposizione sul mercato senza appartenere a una varietà iscritta in un
registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che definiscono,
in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il materiale riproduttivo
vegetale che può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato senza
appartenere a una varietà ai sensi del punto 1 dell'articolo 10 (nel seguito
"materiale eterogeneo") e non rispetta i requisiti di
distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62 e
quelli relativi al valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente o al
valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile di cui agli articoli 58 e
59. Tali atti delegati possono stabilire una o più
delle seguenti prescrizioni per il materiale eterogeneo: a) norme relative all'etichettatura e
all'imballaggio; b) norme in materia di descrizione del
materiale, ivi compresi i metodi di selezione e il materiale parentale
impiegato, la descrizione del regime di produzione del materiale riproduttivo
vegetale e la disponibilità di campioni di riferimento; c) norme relative alle informazioni e ai
campioni della produzione che gli operatori professionali devono tenere e
relative al mantenimento del materiale; d) istituzione di registri relativi al
materiale eterogeneo da parte delle autorità competenti e norme relative alle
modalità d'iscrizione in tali registri e al loro contenuto; e) definizione delle tariffe e delle voci di
costo per il calcolo di tali tariffe relative all'iscrizione del materiale
eterogeneo di cui alla lettera d) in modo da garantire che non costituiscano un
ostacolo all'iscrizione del materiale eterogeneo in questione. Tali atti delegati sono adottati entro [Publications
Office, please insert date of application of this Regulation…]. Essi possono essere adottati per particolari
generi o specie. Articolo 15
Obbligo di appartenenza a cloni iscritti Il materiale riproduttivo vegetale appartenente
a un clone può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se tale
clone è iscritto in un registro nazionale delle varietà quale definito
all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo
52. Sezione 2
Prescrizioni relative alla produzione e alla qualità Articolo 16
Prescrizioni relative alla produzione e alla qualità del materiale
riproduttivo vegetale 1. Il materiale riproduttivo vegetale è
prodotto in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla parte A dell'allegato II
ed è messo a disposizione sul mercato solo se ottempera alle prescrizioni
relative alla qualità cui alla parte B dell'allegato II. 2. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano
le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Ove opportuno tali atti delegati possono
specificare le prescrizioni di cui alla parte D dell'allegato II. 3. Tali atti delegati tengono in
considerazione le raccomandazioni internazionali relative a norme di carattere
tecnico-scientifico: a) Seed Scheme Rules and Regulations
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (norme e
regolamenti relativi al sistema OCSE per le sementi); b) lo standard internazionale per la
certificazione delle patate da semina della commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE); c) le norme per l'analisi delle sementi
dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA); d) e le norme dell'Organizzazione europea e
mediterranea per la protezione delle piante (OEPP). 4. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che
modificano le parti A e B dell'allegato II per adeguarle all'evoluzione
tecnico-scientifica. Sezione 3
Prescrizioni relative alla movimentazione Articolo 17
Lotti 1. Il materiale riproduttivo vegetale è
messo a disposizione sul mercato in lotti. Tali lotti sono sufficientemente
omogenei e identificati distintamente rispetto ad altri lotti di materiale
riproduttivo vegetale. 2. Durante il trattamento,
l'imballaggio, lo stoccaggio, il trasporto o alla consegna, i lotti di
materiale riproduttivo vegetale di origini diverse possono essere riuniti in un
nuovo lotto. In tal caso l'operatore professionale registra e conserva anche i
dati relativi all'origine delle varie componenti del nuovo lotto. 3. Durate il trattamento,
l'imballaggio, lo stoccaggio, il trasporto o alla consegna i lotti di materiale
riproduttivo vegetale possono essere suddivisi in due o più lotti. In tal caso
l'operatore professionale registra e conserva i dati relativi all'origine dei
nuovi lotti. 4. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 140, che stabiliscono
ulteriori norme riguardanti generi o specie particolari in relazione a uno o
più dei seguenti elementi: a) dimensione massima dei lotti per
garantire l'omogeneità del materiale riproduttivo vegetale in questione; b) composizione dei lotti per garantire il
mantenimento dell'identità del materiale riproduttivo vegetale in questione; c) identificazione dei lotti per garantire
la tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale in questione. Articolo 18
Imballaggi, contenitori e mazzi e norme relative a imballaggi e contenitori
di piccole dimensioni 1. Il materiale riproduttivo vegetale è
messo a disposizione sul mercato sotto forma di piante singole oppure in
imballaggi, contenitori o mazzi. 2. Gli imballaggi e i contenitori sono
chiusi in modo tale che non sia possibile aprirli senza danneggiare la chiusura
e, nel caso degli imballaggi, senza lasciare segni evidenti di manomissione. 3. I mazzi sono legati in modo tale che
il materiale di cui sono composti non possa essere separato senza danneggiare i
legacci. 4. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 140, che stabiliscono
norme riguardanti generi o specie particolari in relazione a uno o più dei
seguenti elementi: a) la chiusura, compresa la sigillatura o la
risigillatura, di imballaggi, contenitori o mazzi per garantire l'identità del
materiale riproduttivo vegetale in questione ed evitare miscele di lotti non
controllate; b) la definizione di una norma in base alla
quale il materiale riproduttivo vegetale va messo a disposizione sul mercato
solo in imballaggi, contenitori o mazzi per agevolare la tracciabilità dei
lotti in questione. 5. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 140, che stabiliscono
norme specifiche per la produzione e la messa a disposizione sul mercato di
generi o specie particolari in imballaggi, contenitori o mazzi di piccole
dimensioni. Tali norme possono riguardare uno o più dei seguenti elementi: a) la dimensione e il volume massimi di
imballaggi, contenitori o mazzi di piccole dimensioni; b) il colore e il contenuto delle etichette
nonché i metodi di etichettatura di imballaggi, contenitori o mazzi di piccole
dimensioni; c) l'esame di imballaggi, contenitori o
mazzi di piccole dimensioni e del materiale riproduttivo vegetale in essi contenuto; d) la chiusura degli imballaggi di piccole
dimensioni. Sezione 4
Prescrizioni relative alla certificazione, all'identificazione e
all'etichettatura Articolo 19
Certificazione e identificazione del materiale prebase, di base o
certificato e identificazione del materiale standard 1. Il materiale prebase, di base o
certificato è certificato e identificato mediante un'etichetta ufficiale (nel
seguito "etichetta ufficiale"). 2. Le etichette ufficiali certificano
che il materiale prebase, di base o certificato rispetta le pertinenti
prescrizioni relative alla produzione e alla qualità di cui all'articolo 16. 3. La certificazione di cui ai
paragrafi 1 e 2 è effettuata in base a ispezioni in campo, prelievi di campioni
e analisi eseguiti in conformità delle norme di cui all'articolo 20 (nel
seguito "sistemi di certificazione") e delle disposizioni degli
articoli da 22 a 26. 4. Il materiale standard è identificato
mediante un'etichetta dell'operatore (nel seguito "etichetta
dell'operatore"). 5. Le etichette degli operatori
attestano che il materiale standard rispetta le pertinenti prescrizioni
relative alla qualità di cui all'articolo 16. Articolo 20
Sistemi di certificazione 1. I sistemi di certificazione del
materiale prebase, di base o certificato sono definiti nella parte C
dell'allegato II. 2. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano
i sistemi di certificazione. Ove opportuno, tali atti delegati possono
specificare tali sistemi conformemente alla parte D dell'allegato II. 3. Tali atti delegati tengono in
considerazione le raccomandazioni internazionali applicabili delle norme di
carattere tecnico-scientifico quali: a) le norme e i regolamenti relativi al
sistema OCSE per le sementi; b) lo standard per la certificazione delle
patate da semina dell'UNECE; c) le norme per l'analisi delle sementi
dell'ISTA; d) le norme dell'OEPP. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che modificano
le parti C e D dell'allegato II per adeguarle all'evoluzione
tecnico-scientifica. Articolo 21
Contenuto dell'etichetta ufficiale e dell'etichetta dell'operatore 1. L'etichetta ufficiale e l'etichetta
dell'operatore contengono le informazioni enunciate nella parte A dell'allegato
III. 2. L'etichetta ufficiale e l'etichetta
dell'operatore sono scritte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
Sono leggibili, indelebili, stampate su un solo lato, non utilizzate in
precedenza e chiaramente visibili. 3. L'etichetta ufficiale ha un colore
distinto per ogni categoria di materiale riproduttivo vegetale. 4. Nel caso in cui a norma
dell'articolo 74, paragrafo 1, e dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on
protective measures against pests of plants] sia prescritto il rilascio di
un passaporto delle piante, l'etichetta ufficiale comprende tale passaporto
conformemente all'articolo 78, paragrafo 3 del medesimo regolamento. 5. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che
stabiliscono altri requisiti delle etichette ufficiali e delle etichette
dell'operatore oltre a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali requisiti
riguardano uno o più dei seguenti elementi: a) i colori dell'etichetta per specifiche
categorie e per altri gruppi di materiale riproduttivo vegetale; b) le indicazioni concernenti il numero di
etichetta; c) le indicazioni relative alla generazione
del materiale prebase, di base, certificato e standard; d) le indicazioni dei tipi di varietà
compresi gli ibridi intraspecifici e interspecifici; e) l'indicazione di suddivisioni di
categorie che soddisfi differenti condizioni; f) in caso di miscele l'indicazione della
percentuale in peso delle diverse componenti per specie e, ove opportuno, per
varietà; g) le indicazioni riguardanti la
destinazione d'uso del materiale. 6. Il presente articolo si applica
lasciando impregiudicato l'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1107/2009 riguardante l'etichetta e i documenti di accompagnamento delle
sementi conciate ai sensi del regolamento anzidetto. 7. La Commissione adotta, mediante atti
di esecuzione, i formati dell'etichetta ufficiale e dell'etichetta
dell'operatore. Tali formati possono essere adottati per genere e specie. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 141, paragrafo 3. Articolo 22
Responsabilità della realizzazione e dell'applicazione delle etichette
ufficiali Le etichette ufficiali sono realizzate e
applicate: a) dall'operatore professionale sotto
la supervisione ufficiale dell'autorità competente; oppure b) dall'autorità competente ove
l'operatore professionale gliene faccia richiesta, oppure qualora l'operatore
professionale non sia autorizzato a norma dell'articolo 23. Articolo 23
Autorizzazione degli operatori professionali a eseguire certificazioni e
realizzare etichette ufficiali 1. Gli operatori professionali possono
essere autorizzati dall'autorità competente ad eseguire la certificazione e a
realizzare le etichette ufficiali sotto la supervisione ufficiale conformemente
all'articolo 22, lettera a) soltanto se soddisfano tutte le condizioni
seguenti: a) possiedono le conoscenze necessarie per
adempiere alle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità, per
attenersi ai sistemi di certificazione adottati a norma dell'articolo 16,
paragrafo 2 e dell'articolo 20, paragrafo 2, nonché, se del caso, per
ottemperare alle prescrizioni adottate a norma del paragrafo 3, lettera a) del
presente articolo; b) possiedono apparecchiature e laboratori
adeguati, oppure vi possono fare ricorso, per applicare correttamente e in modo
efficiente le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e all'articolo
20, paragrafo 2, in particolare apparecchiature e laboratori conformi alle
prescrizioni adottate a norma del paragrafo 3, lettere b) e c); c) hanno identificato e sono in grado di
monitorare i punti critici del processo produttivo che possono influire sulla qualità
e l'identità del materiale riproduttivo vegetale nonché registrano e conservano
i risultati di tale monitoraggio; d) sono in grado di garantire che i lotti
restino identificabili in conformità dell'articolo 7; e) dispongono di norme e sistemi per garantire
il rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità di cui all'articolo
8; f) ricorrono a personale ispettivo e di
laboratorio adeguatamente qualificato che in particolare soddisfa le
prescrizioni adottate a norma del paragrafo 3, lettera c). 2. L'autorizzazione di cui al
paragrafo 1 può essere concessa per generi o specie particolari oppure per
tutti i generi o tutte le specie. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano
le disposizioni del paragrafo 1, per garantire la capacità degli operatori
professionali a certificare correttamente e in modo attendibile il materiale
riproduttivo vegetale in questione. Tali atti delegati possono riguardare uno o
più dei seguenti elementi: a) qualifica, formazione e attività degli
operatori professionali, e di altre persone da essi se del caso incaricate di
svolgere le ispezioni in campo e di eseguire prelievi di campioni e analisi; b) idoneità dei locali e disponibilità di
apparecchiature particolari ad uso degli operatori professionali in questione; c) requisiti dei laboratori ai quali gli
operatori professionali possono affidare le analisi. Articolo 24
Supervisione ufficiale da parte delle autorità competenti 1. Ai fini della supervisione ufficiale
di cui all'articolo 22, lettera a), le autorità competenti eseguono, almeno una
volta l'anno, audit per accertare che l'operatore professionale adempia alle
prescrizioni di cui all'articolo 23. 2. Ai fini della supervisione ufficiale
di cui all'articolo 22, lettera a), le autorità competenti effettuano inoltre
un'ispezione ufficiale, prelievi di campioni e analisi in una parcella di
coltura in pieno campo e sui lotti di materiale riproduttivo vegetale, per
confermare la conformità di detto materiale alle prescrizioni relative alla
produzione e alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tale parcella è
stabilita in base al potenziale rischio d'inadempimento delle anzidette
prescrizioni. 3. Oltre alle ispezioni, ai prelievi di
campioni e alle analisi di cui al paragrafo 2 le autorità competenti possono
condurre altre ispezioni in campo, prelevare altri campioni o eseguire altre
analisi su richiesta dell'operatore professionale. 4. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano
le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti delegati possono
riguardare uno o più dei seguenti elementi: a) la parcella di coltura in pieno campo
sottoposta a ispezioni, prelievo di campioni e analisi in conformità del
paragrafo 2, per particolari generi o specie; b) le attività di monitoraggio che vanno
svolte dalle autorità competenti. Articolo 25
Etichette ufficiali realizzate dalle autorità competenti Nel caso in cui le etichette ufficiali siano
realizzate dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 22, lettera
b), le anzidette autorità competenti svolgono le necessarie ispezioni in campo,
i prelievi di campioni e le analisi secondo i sistemi di certificazione
adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per confermare l'osservanza
delle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità adottate a norma
dell'articolo 16, paragrafo 2. Articolo 26
Revoca o modifica dell'autorizzazione 1. L'autorità competente che, dopo aver
concesso l'autorizzazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, accerti che un
operatore professionale non soddisfa le condizioni di cui al medesimo articolo,
chiede all'operatore professionale in causa di prendere provvedimenti
correttivi entro un periodo specificato. 2. Se l'operatore professionale non
adotta i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo
entro il periodo specificato, l'autorità competente revoca senza indugio
l'autorizzazione, oppure, ove opportuno, la modifica. Articolo 27
Notifica relativa all'inizio dell'attività di produzione e certificazione
del materiale prebase, di base e certificato Gli operatori professionali informano a tempo
debito le autorità competenti circa la loro intenzione di produrre materiale
riproduttivo vegetale prebase, di base e certificato e di effettuare la
certificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Nella notifica sono
specificate le specie e le categorie di piante in questione. Articolo 28
Realizzazione dell'etichetta dell'operatore per materiale standard Le etichette dell'operatore sono realizzate e
applicate dall'operatore professionale che abbia verificato mediante ispezioni,
prelievo di campioni e analisi eseguiti per proprio conto che il materiale
riproduttivo vegetale è conforme alle prescrizioni relative alla produzione e
alla qualità di cui all'articolo 16. Articolo 29
Riferimento ai lotti 1. L'etichetta ufficiale e l'etichetta
dell'operatore sono realizzate in riferimento a un lotto. Le etichette sono
applicate, se del caso, alle singole piante oppure all'esterno di imballaggi,
contenitori e mazzi. 2. Se un lotto è suddiviso in più
lotti, per ogni lotto è emessa una nuova etichetta ufficiale o dell'operatore.
Se più lotti sono riuniti in un nuovo lotto, per tale lotto è emessa una nuova
etichetta ufficiale o una nuova etichetta dell'operatore. CAPO III
Analisi Articolo 30
Analisi successive alla certificazione di materiale prebase, di base e
certificato 1. Dopo la certificazione di cui
all'articolo 19, paragrafo 1, le autorità competenti possono sottoporre ad
analisi il materiale riproduttivo vegetale (nel seguito "analisi
successive alla certificazione") per accertare che sia conforme alle
prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e ai
sistemi di certificazione adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2. 2. Le autorità competenti prevedono e
programmano le analisi successive alla certificazione in base ad un'analisi del
rischio relativa alla probabilità di difformità del materiale riproduttivo
vegetale rispetto alle relative prescrizioni. 3. Le analisi successive alla
certificazione avvengono mediante prelievo di campioni da parte dell'autorità
competente. Esse valutano l'identità e la purezza del materiale riproduttivo
vegetale in questione. 4. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che fissano
norme relative alle analisi successive alla certificazione di materiale
riproduttivo vegetale appartenente a determinati generi o specie. Tali norme
tengono conto dell'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche Possono
riguardare gli elementi seguenti: a) la percentuale di campioni per genere,
specie e categoria sottoposti ad analisi; b) la procedura di analisi. Articolo 31
Inadempimento delle prescrizioni relative alla qualità e inosservanza del
sistema di certificazione da parte degli operatori professionali 1. Le autorità competenti che, a
seguito delle analisi successive alla certificazione, accertino che il
materiale prebase, di base o certificato non è stato prodotto e messo a
disposizione sul mercato in conformità delle prescrizioni relative alla
produzione e alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e dei sistemi di
certificazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, si assicurano che
l'operatore professionale in causa adotti i provvedimenti correttivi necessari.
Tali provvedimenti sono volti a garantire che il materiale in questione sia
conforme alle prescrizioni oppure sia ritirato dal mercato. 2. Qualora nel corso delle analisi
successive alla certificazione si accerti in più occasioni che un operatore
professionale produce o mette a disposizione sul mercato materiale riproduttivo
vegetale non conforme alle prescrizioni relative alla qualità di cui
all'articolo 16, paragrafo 2, o ai sistemi di certificazione di cui
all'articolo 20, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo
2. CAPO IV
Miscele Articolo 32
Miscele di generi e specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I 1. Alla Commissione è delegato il potere
di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che adottano norme
relative alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di miscele di
materiale riproduttivo vegetale appartenenti a differenti generi o specie
inseriti nell'elenco di cui all'allegato I o a differenti varietà di tali
generi o specie. Tali norme possono derogare alle seguenti disposizioni: a) alle prescrizioni relative alla
produzione e alla qualità adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2; b) alle disposizioni di cui all'articolo 17
riguardante i lotti; c) alle disposizioni dell'articolo18
riguardante gli imballaggi, i contenitori e i mazzi e le norme relative a
imballaggi e contenitori di piccole dimensioni; d) alle disposizioni dell'articolo 21
riguardante il contenuto e il formato dell'etichetta ufficiale e dell'etichetta
dell'operatore. 2. Le norme di cui al paragrafo 1
riguardano uno o più dei seguenti elementi: a) dimensioni e volume massimi di lotti,
imballaggi, contenitori o mazzi; b) colore e contenuto delle etichette; c) denominazione della miscela e descrizione
della sua composizione; d) chiusura di imballaggi, contenitori o
mazzi; e) prescrizioni relative alla produzione e
alle ispezioni di tali miscele; f) prescrizioni per agevolare la
tracciabilità della percentuale in peso delle diverse componenti indicata per
specie e, se del caso, per varietà. Articolo 33
Miscele per la preservazione 1. Le autorità competenti possono
autorizzare la produzione e la messa a disposizione sul mercato di una miscela
di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi o specie inseriti
nell'elenco di cui all'allegato I, con materiale riproduttivo vegetale
appartenente a generi e specie non inseriti nell'elenco di cui all'allegato I,
se tale miscela soddisfa le seguenti condizioni: a) contribuisce alla conservazione delle
risorse genetiche e alla preservazione dell'ambiente naturale; b) è naturalmente associata a una regione
particolare (nel seguito "regione d'origine"). Nel seguito tale
miscela è indicata come "miscela per la preservazione". 2. L'autorità competente che autorizza
la produzione e la messa a disposizione sul mercato di una miscela per la
preservazione, identifica la regione d'origine tenendo conto delle informazioni
fornite dalle autorità od organizzazioni responsabili delle risorse
fitogenetiche. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 140, che
stabiliscono, per quanto riguarda tutti o particolari generi o specie, gli
aspetti seguenti: a) una procedura di autorizzazione di cui al
paragrafo 1; b) le prescrizioni per l'autorizzazione di
cui al paragrafo 1, oltre a quelle di cui al paragrafo 1; c) i requisiti di imballaggi e contenitori
di miscele per la preservazione; d) le prescrizioni per l'etichettatura di
miscele per la preservazione; e) le norme relative all'identificazione
della regione d'origine; f) l'obbligo degli operatori professionali
di presentare una relazione sulla produzione e la messa a disposizione sul
mercato di miscele per la preservazione; g) l'obbligo degli Stati membri di riferire
alla Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente
articolo. CAPO V
Deroghe Sezione 1
Deroghe alle prescrizioni relative all'iscrizione Articolo 34
Materiale riproduttivo vegetale di varietà in attesa d'iscrizione 1. In deroga all'articolo 14, paragrafo
1, le autorità competenti possono autorizzare gli operatori professionali, per
un periodo specificato, a mettere a disposizione sul mercato a fini
sperimentali in aziende agricole o altre sedi di produzione, quantitativi
massimi di materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà che non
iscritte in un registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 79 o nel
registro delle varietà dell'Unione a norma dell'articolo 94, paragrafo 1. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo
1 può essere concessa solo se il materiale riproduttivo vegetale appartiene a
una varietà per la quale è stata presentata una domanda d'iscrizione in un
registro nazionale delle varietà, conformemente all'articolo 66 o nel registro
delle varietà dell'Unione conformemente all'articolo 94. 3. Per ottenere l'autorizzazione di cui
al paragrafo 1, l'operatore professionale presenta alle autorità competenti
degli Stati membri nei quali si svolgerà la sperimentazione una domanda
contenente le informazioni seguenti: a) una descrizione della sperimentazione
proposta; b) gli obiettivi perseguiti dalla
sperimentazione proposta; c) le località in cui verrà svolta la
sperimentazione; d) la denominazione provvisoria delle
varietà indicata nella domanda d'iscrizione; e) la procedura per il mantenimento della
varietà; f) informazioni riguardanti l'autorità
presso la quale la domanda d'iscrizione della varietà è pendente e il
riferimento attribuito a tale domanda; g) la durata dell'autorizzazione richiesta; h) i quantitativi di materiale da mettere a
disposizione sul mercato. 4. Gli Stati membri le cui autorità
competenti hanno concesso l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 informano gli
altri Stati membri, la Commissione e l'Agenzia europea delle varietà vegetali
(nel seguito "l'Agenzia"). 5. Entro il 31 marzo di ogni anno
l'Agenzia riferisce alla Commissione e agli Stati membri in merito alle
autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 e comunica le informazioni presentate
a norma del paragrafo 3, nel corso dell'anno precedente. 6. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano
i paragrafi 1, 2 e 3 stabilendo i seguenti elementi: a) etichettatura degli imballaggi; b) quantitativi massimi di particolari
generi o specie che possono essere messi a disposizione sul mercato a norma del
paragrafo 1. Articolo 35
Deroghe alle prescrizioni relative all'iscrizione nel caso di temporanea
difficoltà di approvvigionamento 1. In deroga all'articolo 14, paragrafo
1, e al fine di superare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale
di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi nell'Unione, la
Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare gli Stati membri ad
ammettere, per un periodo massimo di un anno, la produzione e la messa a
disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale appartenente a
varietà che non figurano nel registro nazionale delle varietà o nel registro
delle varietà dell'Unione. Tali atti di esecuzione possono stabilire i
quantitativi massimi che possono essere messi a disposizione sul mercato per
genere o specie. 2. Gli atti di esecuzione di cui al
paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo
141, paragrafo 3. 3. Le autorizzazioni di cui al
paragrafo 1 sono concesse in base a una richiesta motivata presentata dallo
Stato membro interessato. 4. Tali autorizzazioni sono concesse
solo se la deroga di cui al paragrafo 1 è necessaria e proporzionata
all'obiettivo di superare le difficoltà temporanee di approvvigionamento
generale del materiale riproduttivo vegetale in questione. 5. L'etichetta del materiale
riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato a norma del paragrafo 1 è
di colore marrone. Essa indica che il materiale riproduttivo vegetale in
questione appartiene a una varietà non iscritta. Articolo 36
Deroghe alle prescrizioni relative all'iscrizione nel caso di materiale
riproduttivo vegetale destinato a mercati di nicchia 1. L'articolo 14, paragrafo 1, non si
applica al materiale riproduttivo vegetale laddove siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni: a) il materiale riproduttivo vegetale è
messo a disposizione sul mercato in piccole quantitativi da persone diverse
dagli operatori professionali o da operatori professionali con non più di dieci
dipendenti e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio non sia superiore a
2 milioni di EUR; b) il materiale riproduttivo vegetale
riporta sull'etichetta l'indicazione "materiale destinato a un mercato di
nicchia". Tale materiale riproduttivo vegetale è nel seguito
denominato "materiale destinato a un mercato di nicchia". 2. Coloro che producono materiale
destinato a un mercato di nicchia registrano e conservano i dati relativi ai
quantitativi di tale materiale prodotto e messo a disposizione sul mercato, per
genere, specie o tipo di materiale. Le persone anzidette mettono tali dati a
disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che
stabiliscono uno o più dei seguenti elementi per quanto riguarda la produzione
e la messa a disposizione sul mercato di materiale destinato a un mercato di
nicchia appartenente a determinati generi o specie: a) la dimensione massima di imballaggi,
contenitori o mazzi; b) le prescrizioni relative a tracciabilità,
lotti ed etichettatura del materiale destinato a un mercato di nicchia. c) le modalità di messa a disposizione sul mercato. Sezione 2
Deroghe alle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità Articolo 37
Minori obblighi in materia di requisiti di germinazione e di altre
caratteristiche qualitative nel caso di temporanee difficoltà di
approvvigionamento 1. Al fine di superare le difficoltà
temporanee di approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale
che possono verificarsi in uno Stato membro, l'autorità competente di tale
Stato membro può autorizzare la messa a disposizione sul mercato di sementi con
un minor tasso di germinazione, a condizione che tale tasso sia ridotto in
misura inferiore al 5% rispetto al tasso di germinazione di cui all'articolo
16, paragrafo 2. L'autorizzazione anzidetta è concessa per un
periodo massimo di quattro mesi in base a una domanda motivata presentata
dall'operatore professionale interessato. L'etichetta delle sementi di cui al paragrafo 1
indica il reale minor tasso di germinazione. 2. Al fine di superare le difficoltà
temporanee di approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale
che possono verificarsi in uno Stato membro, l'autorità competente di tale
Stato membro può autorizzare la messa a disposizione sul mercato di materiale
riproduttivo vegetale con caratteristiche qualitative, diverse dal tasso di
germinazione di cui al paragrafo 1, di livello inferiore rispetto alle
prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2. L'autorizzazione anzidetta è concessa per un
periodo massimo di quattro mesi in base a una domanda motivata presentata
dall'operatore professionale interessato. L'etichetta del materiale riproduttivo vegetale
messo a disposizione sul mercato a norma del presente paragrafo è di colore
marrone. Essa indica che il livello qualitativo del materiale riproduttivo in
questione è inferiore rispetto alle prescrizioni relative alla qualità di cui
all'articolo 16, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri notificano alla
Commissione e agli altri Stati membri ciascuna autorizzazione concessa a norma
dei paragrafi 1 e 2. 4. Nel caso in cui le autorizzazioni
non siano conformi alle condizioni dei paragrafi 1 o 2, oppure siano ritenute
inadeguate o sproporzionate rispetto agli obiettivi da conseguire enunciati nei
paragrafi anzidetti, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione,
di revocare o modificare le autorizzazioni di cui ai medesimi paragrafi. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 141, paragrafo 3. Sezione 3
Deroghe dalle prescrizioni relative all'etichettatura, alla certificazione e
all'identificazione Articolo 38
Materiale riproduttivo vegetale non definitivamente certificato 1. Il materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi di cui
all'articolo 39, raccolto in uno Stato membro, ma non ancora definitivamente
certificato come materiale prebase, di base o certificato a norma dell'articolo
19, paragrafo 1, può essere messo a disposizione sul mercato con riferimento a
tali categorie se: a) prima della raccolta l'autorità
competente ha svolto un'ispezione in campo e ha confermato la conformità del
materiale alle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità di cui
all'articolo 16, paragrafo 2; b) il materiale riproduttivo vegetale è
identificato come non definitivamente certificato a norma dell'articolo 19; c) le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2
a 6 sono rispettate. 2. Il materiale riproduttivo vegetale
di cui al paragrafo 1 può essere messo a disposizione sul mercato e scambiato
una sola volta tra due operatori professionali, senza essere ulteriormente
trasferito a terzi. 3. L'operatore
professionale informa anticipatamente l'autorità competente della sua
intenzione di mettere a disposizione sul mercato il materiale riproduttivo
vegetale di cui al paragrafo 1. 4. Se lo Stato membro in cui il
materiale riproduttivo vegetale è stato raccolto (nel seguito "lo Stato
membro di produzione") e lo Stato membro in cui il materiale riproduttivo
vegetale è certificato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 (nel seguito
"lo Stato membro di certificazione") sono diversi, le autorità
competenti degli Stati membri in causa s'informano vicendevolmente in merito
alla messa a disposizione sul mercato di tale materiale. 5. Lo Stato membro di produzione
fornisce tutte le informazioni del caso sulla produzione allo Stato membro di
certificazione che ne abbia fatto richiesta. Lo Stato membro di certificazione
fornisce le informazioni sui quantitativi certificati allo Stato membro di
produzione. 6. Alla
Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo
140, che stabiliscono le norme specifiche relative al materiale riproduttivo
vegetale di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda i seguenti elementi: a) imballaggi,
contenitori e mazzi e norme relative a imballaggi e contenitori di piccole dimensioni; b) etichettatura
di tale materiale. 7. Il materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi di cui
all'articolo 39, raccolto in un paese terzo, ma non ancora definitivamente
certificato come materiale prebase, di base o certificato a norma dell'articolo
19, paragrafo 1, può essere messo a disposizione sul mercato con riferimento a
tali categorie se: a) è stata adottata una decisione di
equivalenza a norma dell'articolo 44 riguardo a tale paese terzo; b) sono rispettate le prescrizioni di cui al
paragrafo 1, lettere a) e b e ai paragrafi 2 e 3, adottate a norma del
paragrafo 6; c) le autorità competenti dello Stato membro
e del paese terzo in questione si scambiano le informazioni pertinenti
riguardanti la messa a disposizione sul mercato di tale materiale; d) le autorità competenti del paese terzo in
questione forniscono tutte le informazioni pertinenti sulla produzione allo
Stato membro di certificazione che ne faccia richiesta. 8. A tal fine i riferimenti agli Stati membri di produzione fatti nei
paragrafi anzidetti vanno intesi come riferimenti al paese terzo in questione e
i riferimenti alle prescrizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, fatti nei
medesimi paragrafi vanno intesi come riferimenti a prescrizioni equivalenti. Articolo 39
Sementi non certificate conformi agli obblighi applicabili in materia di
requisiti di germinazione 1. Le autorità competenti possono
autorizzare la messa a disposizione sul mercato di sementi, per un periodo
determinato, come materiale prebase, di base o certificato anche se i requisiti
di germinazione stabiliti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, non sono
ancora stati confermati qualora ciò sia necessario per rendere le sementi
rapidamente disponibile sul mercato. 2. Le sementi di cui al paragrafo 1 possono
essere messe a disposizione sul mercato e scambiate una sola volta tra due
operatori professionali, senza essere ulteriormente trasferite a terzi, sulla
base di un certificato di analisi provvisorio relativo al tasso di
germinazione. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che
stabiliscono le condizioni in base alle quali le sementi di particolari generi
o specie possono essere messe a disposizione sul mercato come materiale
prebase, di base o certificato a norma dei paragrafi 1 e 2. Tali condizioni
possono riguardare gli aspetti seguenti: a) le prescrizioni in materia di
etichettatura; b) la durata del periodo in cui tali sementi
possono essere messe a disposizione sul mercato; c) il contenuto dei certificati d'analisi
provvisori relativi al tasso di germinazione. Sezione 4
Deroghe da
prescrizioni varie Articolo 40
Prescrizioni relative alla qualità più rigorose 1. La Commissione può autorizzare gli
Stati membri, mediante atti di esecuzione, ad adottare prescrizioni relative
alla produzione e alla qualità più rigorose di quelle di cui all'articolo 16,
paragrafo 2 o norme di certificazione più rigorose di quelle di cui
all'articolo 20, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. 2. Per ottenere l'autorizzazione di cui
al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda in
cui figurino: a) il progetto di normativa contenente le
prescrizioni proposte; b) una motivazione che specifichi la
necessità e la proporzionalità di tali prescrizioni; c) la durata delle prescrizioni proposte,
ossia se permanenti o temporanee. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo
1 è concessa solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'attuazione del progetto di normativa di
cui al paragrafo 2, lettera a) assicura il miglioramento della qualità del
materiale riproduttivo vegetale in questione, la protezione dell'ambiente o la
sostenibilità dello sviluppo agricolo; b) il progetto di normativa è necessario e
proporzionato all'obiettivo perseguito. Articolo 41
Misure d'emergenza 1. Nel caso in cui il materiale
riproduttivo vegetale possa comportare un grave rischio per la salute umana,
animale e vegetale e per l'ambiente e che tale rischio non possa essere
adeguatamente contenuto mediante misure adottate dallo Stato membro
interessato, la Commissione adotta senza indugio, mediante atti di esecuzione,
le opportune misure provvisorie d'emergenza. A seconda della gravità della
situazione tali misure possono comportare disposizioni che limitano o vietano
la messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale in
causa. 2. Le misure di cui al paragrafo 1
possono essere adottate su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno
Stato membro. Essi sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 141, paragrafo 3. 3. Per imperativi motivi di urgenza,
debitamente motivati, allo scopo di far fronte a un grave rischio per la salute
umana, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili
secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 4. 4. Qualora uno Stato membro informi
ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure d'emergenza e
la Commissione non abbia deliberato conformemente al paragrafo 1, detto Stato
membro può adottare opportune misure d'emergenza provvisorie. A seconda della
gravità della situazione tali misure possono comportare disposizioni che
limitano o vietano la messa a disposizione sul mercato del materiale
riproduttivo vegetale in causa nel territorio di tale Stato membro. Lo Stato
membro in questione informa immediatamente gli altri Stati membri e la
Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della propria
decisione. 5. La Commissione può decidere,
mediante atti di esecuzione, che le misure d'emergenza provvisorie nazionali di
cui al paragrafo 4 vanno abrogati o modificati. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. Lo
Stato membro in questione può mantenere in vigore le proprie misure d'emergenza
provvisorie nazionali fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione
di cui al presente paragrafo. 6. Il presente articolo si applica
lasciando impregiudicate le misure adottate a norma dell'articolo 23, paragrafo
2, della direttiva 2001/18/CE o dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.
1829/2003, che vietano o limitano la coltivazione di organismi geneticamente
modificati. Articolo 42
Esperimenti temporanei 1. La Commissione può decidere,
mediante atti di esecuzione, l'organizzazione di esperimenti temporanei atti ad
individuare alternative migliori alle misure stabilite nella presente parte o
adottate a norma della medesima. Tali atti di esecuzione possono prevedere
deroghe alle disposizioni della presente parte. Essi sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. 2. Gli atti di esecuzione di cui al
paragrafo 1 specificano i generi o le specie in questione, le condizioni degli
esperimenti per genere e specie , la durata degli esperimenti, e gli obblighi
di monitoraggio e di notifica degli Stati membri partecipanti. Essi tengono
conto dell'evoluzione delle tecniche di riproduzione, produzione e controllo
del materiale riproduttivo vegetale in questione. 3. La durata di un esperimento non
supera sette cicli colturali del materiale riproduttivo vegetale in questione e
non può in ogni caso essere superiore a sette anni. CAPO VI
Importazioni da paesi terzi ed esportazioni in paesi terzi Sezione 1
Importazioni Articolo 43
Importazioni in base all'equivalenza nell'Unione Il materiale riproduttivo vegetale può essere
importato da paesi terzi soltanto se è stabilito, a norma dell'articolo 44, che
esso rispetta prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale
riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione. Articolo 44
Decisione della Commissione sull'equivalenza 1. La Commissione può decidere,
mediante atti di esecuzione, se il materiale riproduttivo vegetale di
determinati generi, specie o categorie prodotto in un paese terzo o in
particolare regioni di un paese terzo rispetta prescrizioni equivalenti a
quelle applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a
disposizione sul mercato dell'Unione, in base a: a) un esame approfondito delle informazioni
e dei dati forniti dal paese terzo in causa a norma dell'articolo 124,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [Publications
Office, please insert the number of the Regulation on Official controls]; b) l'esito soddisfacente di un controllo
eseguito conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
.../... [Publications Office, please insert the
number of the Regulation on Official controls]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. 2. Nell'adottare le decisioni di cui al
paragrafo 1, la Commissione valuta se: a) i controlli sul mantenimento della
varietà effettuati in un paese terzo offrono le stesse garanzie di quelli
enunciati all'articolo 86 qualora le varietà iscritte in un registro nazionale
delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione siano destinate a essere
mantenute nel paese terzo in questione; b) le prescrizioni relative alla produzione
e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale
vigenti nel paese terzo: i) offrono le stesse garanzie delle
prescrizioni relative alla produzione di cui alla parte A dell'allegato II e
delle prescrizioni adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2; ii) offrono le stesse garanzie delle
prescrizioni relative alla qualità di cui alla parte B dell'allegato II e delle
prescrizioni adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2; iii) offrono le stesse garanzie dei sistemi
di certificazione di cui alla parte C dell'allegato II e delle prescrizioni
adottate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1; iv) offrono le stesse garanzie dei controlli
eseguiti a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications
Office, please insert number of Regulation on Official Controls]. 3. Ai fini dell'adozione delle
decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può applicare le disposizioni
dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office,
please insert number of Regulation on Official Controls], riguardante
l'approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi. Articolo 45
Informazioni da fornire in caso d'importazione 1. Il materiale riproduttivo vegetale
importato da paesi terzi è messo a disposizione sul mercato con le seguenti
informazioni: a) l'indicazione che il materiale
riproduttivo vegetale in questione "soddisfa la normativa UE"; b) la specie, la varietà, la categoria e il
numero di lotto del materiale riproduttivo vegetale in questione; c) la data di chiusura ufficiale, in caso di
messa a disposizione sul mercato in contenitori, imballaggi o mazzi; d) il paese terzo di produzione e le
rispettive autorità competenti; e) l'ultimo paese terzo da cui proviene il
materiale riproduttivo vegetale importato, se pertinente; f) il peso netto o lordo del materiale
riproduttivo vegetale importato o il numero dichiarato di lotti importati; g) il nominativo della persona che importa
il materiale riproduttivo vegetale. 2. Le informazioni di cui al paragrafo
1 sono fornite: a) nel caso di materiale prebase, di base o
certificato, in un documento ufficiale o mediante un'etichetta ufficiale
supplementare; b) nel caso di materiale standard mediante
l'etichetta dell'operatore. Sezione 2
Esportazioni Articolo 46
Esportazioni dall'Unione 1. Le esportazioni di materiale
riproduttivo vegetale in un paese terzo disciplinate da un accordo con tale
paese terzo avvengono nel rispetto di tale accordo. 2. Le esportazioni in un paese terzo di
materiale riproduttivo vegetale non disciplinate da un accordo con tale paese
terzo sono subordinate al rispetto delle norme del paese terzo in cui il
materiale riproduttivo vegetale è esportato. 3. Le esportazioni in un paese terzo di
materiale riproduttivo vegetale non disciplinate né da un accordo con tale
paese terzo né dalle sue norme interne sono disciplinate dalle prescrizioni
relative alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale
riproduttivo vegetale nel territorio dell'Unione di cui agli articoli da 13 a
42. TITOLO III
Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo
vegetale non appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco di cui
all'allegato I Articolo 47
Campo di applicazione Il presente titolo si applica alla produzione
e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale
appartenente a generi e specie diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui
all'allegato I. Articolo 48
Prescrizioni di base 1. Il materiale riproduttivo vegetale è
messo a disposizione sul mercato in conformità delle seguenti prescrizioni: a) è esente da difetti visibili che ne
pregiudichino l'utilità per gli scopi cui è destinato; b) buona vigoria e dimensioni adeguate, a
seconda dei generi e delle specie in questione, atte a garantire l'utilità per
gli scopi cui è destinato; c) nel caso di semi la germinazione è
soddisfacente, a seconda dei generi e delle specie in questione, tanto da
fornire un adeguato numero di piante per parcella dopo la semina e garantire
massima resa e massima qualità della produzione; d) se messo a disposizione sul mercato con
riferimento a una varietà, esso possiede sufficienti identità e purezza
varietale, in base a quanto appropriato per i generi e le specie in questione,
per garantire che gli utilizzatori possano compiere scelte informate; e) è sostanzialmente esente, perlomeno
all'ispezione visiva, da organismi nocivi che ne compromettono la qualità, come
pure da relativi segni e sintomi che ne riducono l'utilità; 2. La conformità alle prescrizioni di
cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) è valutata alla luce delle
raccomandazioni internazionali relative alle norme applicabili: a) le norme e regolamenti relativi al
sistema OCSE per le sementi; b) lo standard per la certificazione delle
patate da semina dell'UNECE c) norme per l'analisi delle sementi
dell'ISTA per i generi e le specie in questione; d) e le norme dell'OEPP. 3. Laddove non esistano raccomandazioni
internazionali relative alle norme per i generi e le specie in questione, la
conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed
e) è valutata alla luce delle norme nazionali pertinenti dello Stato membro in
cui il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato per
la prima volta. 4. Il materiale riproduttivo vegetale è
messo a disposizione sul mercato in lotti. Ove i lotti di materiale
riproduttivo vegetale di diverse origini confluiscano in un nuovo lotto e siano
riuniti in occasione dell'imballaggio, dello stoccaggio, del trasporto o alla
consegna, l'operatore professionale registra e conserva tutti i dati inclusi
quelli relativi alla composizione e all'origine dei singoli componenti del
nuovo lotto. Se un lotto è suddiviso in più lotti, l'operatore
professionale registra e conserva i dati relativi al nuovo lotto e alla sua
origine. Articolo 49
Etichettatura 1. Il materiale riproduttivo vegetale
messo a disposizione sul mercato è munito di un'etichetta contenente le
informazioni di cui alla parte B dell'allegato III. 2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è
realizzata dall'operatore professionale ed è chiara e indelebile. È applicata
all'esterno dell'imballaggio, del contenitore o del mazzo di materiale
riproduttivo vegetale. L'etichetta è stampata in almeno una delle lingue
ufficiali dell'Unione. 3. Qualora il materiale riproduttivo
vegetale sia messo a disposizione sul mercato con un riferimento a generi o
specie piuttosto che a una varietà, l'operatore professionale indica
sull'etichetta di cui al paragrafo 1 le specie o i gruppi di specie in modo da
evitare qualsiasi confusione con le denominazioni varietali. 4. Il colore e la forma dell'etichetta
sono sostanzialmente diversi dal colore e dalla forma delle etichette ufficiali
di cui all'articolo 19, paragrafo 1. 5. Il presente articolo si applica
lasciando impregiudicato l'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1107/2009 riguardante l'etichetta e i documenti di accompagnamento delle
sementi conciate ai sensi del regolamento anzidetto. Articolo 50
Messa a disposizione sul mercato con riferimento a varietà 1. Il materiale riproduttivo vegetale è
messo a disposizione sul mercato con riferimento alla varietà solo in uno o più
dei seguenti casi: a) la varietà è giuridicamente protetta da
una privativa per ritrovati vegetali in conformità delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 2100/94 o di disposizioni nazionali; b) la varietà è iscritta in uno dei registri
nazionali delle varietà di cui all'articolo 51 o nel registro delle varietà
dell'Unione di cui all'articolo 52; c) la varietà è stata iscritta in altro
elenco pubblico o privato con una descrizione e una denominazione ufficiale o
ufficialmente riconosciute. 2. Il materiale riproduttivo vegetale
messo a disposizione sul mercato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b) reca
la stessa denominazione varietale in tutti gli Stati membri. Qualora la varietà non sia protetta da una
privativa per ritrovati vegetali o non sia iscritta a norma del titolo IV,
secondo quanto contemplato alle lettere a) e b) del paragrafo 1, ma sia stata
inserita in un elenco privato o pubblico con una descrizione ufficiale o
ufficialmente riconosciuta e una denominazione di cui alle lettere b) e c) del
medesimo paragrafo, l'operatore professionale può richiedere il parere
dell'Agenzia in merito all'ammissibilità della denominazione di cui
all'articolo 64. A seguito della richiesta l'Agenzia presenta al richiedente
una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione della varietà
tenendo in considerazione quanto disposto all'articolo 64. TITOLO IV
Iscrizione delle varietà nei registri nazionali delle varietà e nel registro
delle varietà dell'Unione CAPO I
Istituzione dei registri nazionali delle varietà e del registro delle
varietà dell'Unione Articolo 51
Istituzione dei registri nazionali delle varietà 1. Ogni Stato membro istituisce,
pubblica e aggiorna un unico registro nazionale delle varietà e dei cloni (nel
seguito "registro nazionale delle varietà"). 2. La Commissione adotta, mediante atti
di esecuzione, il formato dei registri nazionali delle varietà. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo
3. Articolo 52
Istituzione del registro delle varietà dell'Unione 1. L'Agenzia istituisce, pubblica e
aggiorna un registro unico delle varietà e dei cloni (nel seguito "registro
delle varietà dell'Unione"). Nel registro delle varietà dell'Unione figurano: a) le varietà e i cloni direttamente
iscritti nel registro delle varietà dell'Unione in conformità del capo V; b) le varietà e i cloni iscritti in registri
nazionali delle varietà in conformità del capo IV, notificati dagli Stati
membri all'Agenzia a norma del capo VI. 2. La Commissione adotta, mediante atti
di esecuzione, il formato del registro delle varietà dell'Unione. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141,
paragrafo 3. CAPO II
Contenuto dei registri nazionali delle varietà e del registro delle varietà
dell'Unione Articolo 53
Dati riguardanti le varietà 1. I registri nazionali delle varietà e
il registro delle varietà dell'Unione riportano come minimo le seguenti
informazioni relative alle varietà: a) il nome del genere o della specie cui la
varietà appartiene; b) la denominazione della varietà e, nel
caso di varietà messe a disposizione sul mercato prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento, gli eventuali sinonimi; c) il nome e se del caso il numero di
riferimento del richiedente; d) la data d'iscrizione della varietà e se
del caso la data di rinnovo dell'iscrizione; e) la data di scadenza dell'iscrizione f) la descrizione ufficiale della varietà o
se del caso la descrizione ufficialmente riconosciuta con indicazione delle
regioni in cui la varietà è coltivata per tradizione o nelle quali si è
naturalmente adattata (nel seguito "la regione d'origine"); g) il nome dell'operatore professionale
responsabile del mantenimento di una varietà; h) se del caso l'indicazione che la varietà
contiene organismi geneticamente modificati; i) se del caso l'indicazione che la varietà
è una componente di un'altra varietà iscritta nel registro; j) se del caso l'indicazione che il
materiale riproduttivo vegetale appartenente alla varietà è prodotto e messo a
disposizione sul mercato solo sotto forma di portainnesto; k) se del caso una sintesi dei risultati
degli esami per attestare il valore agronomico e/o di utilizzazione
soddisfacente di cui all'articolo 58, o il valore agronomico e/o di
utilizzazione sostenibile, a norma dell'articolo 59. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera
g), laddove del mantenimento della varietà siano responsabili vari operatori
professionali, non occorre indicarne nei registri tutti i nomi. In tal caso,
nei registri nazionali delle varietà e nel registro delle varietà dell'Unione è
indicata l'autorità competente che detiene l'elenco dei nomi degli operatori
professionali responsabili del mantenimento della varietà. Articolo 54
Dati riguardanti i cloni I registri nazionali delle varietà e il
registro delle varietà dell'Unione riportano come minimo le seguenti
informazioni relative ai cloni: a) il nome del genere o della specie
cui i cloni appartengono; b) il codice di riferimento con cui la
varietà alla quale appartiene il clone è iscritta nel registro nazionale delle
varietà o nel registro delle varietà dell'Unione; c) la denominazione della varietà alla
quale il clone appartiene e, per le varietà messe a disposizione sul mercato
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli eventuali sinonimi; d) la data d'iscrizione del clone e se
del caso del rinnovo dell'iscrizione; e) la scadenza dell'iscrizione; f) se del caso l'indicazione che la
varietà cui appartiene il clone è stata iscritta con una descrizione
ufficialmente riconosciuta nonché l'indicazione della regione di origine di
tale varietà; g) se del caso l'indicazione che il
clone contiene un organismo geneticamente modificato o ne è costituito. Articolo 55
Altri dati da inserire nel registro delle varietà dell'Unione Nel caso di una varietà o di un clone
notificati da uno Stato membro all'Agenzia a norma del capo VI, nel registro
delle varietà dell'Unione sono inseriti, oltre ai dati di cui agli articoli 53
e 54, i dati seguenti: a) il nome degli Stati membri che hanno
istituito i relativi registri nazionali delle varietà; b) il codice di riferimento con cui la
varietà o il clone sono stati iscritti nei registri nazionali delle varietà. CAPO III
Prescrizioni per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà e nel
registro delle varietà dell'Unione Sezione 1
Varietà Articolo 56
Prescrizioni per l'iscrizione delle varietà 1. Le varietà possono essere iscritte
in un registro nazionale delle varietà a norma del capo IV, oppure nel registro
delle varietà dell'Unione a norma del capo V, soltanto se soddisfano i seguenti
requisiti: a) hanno una denominazione ritenuta
ammissibile a norma dell'articolo 64; b) non costituiscono un rischio
inaccettabile per la salute umana, animale e vegetale o per l'ambiente; c) nel caso di una varietà che appartiene a
un organismo geneticamente modificato, tale organismo geneticamente modificato
è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o
del regolamento (CE) n. 1829/2003. 2. Per essere iscritte in un registro
nazionale delle varietà in conformità del capo IV le varietà soddisfano i
seguenti requisiti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1: a) sono provviste di descrizione ufficiale
che ne dimostra la conformità ai requisiti di distinguibilità, omogeneità e
stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62, oppure sono provviste di una
descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 57; b) qualora appartengano a generi o specie di
particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura
nell'Unione, di cui al paragrafo 5, presentano un valore agronomico e/o di
utilizzazione soddisfacente a norma dell'articolo 58; c) qualora appartengano a generi o specie di
particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura
nell'Unione, di cui al paragrafo 6, presentano un valore agronomico e/o di
utilizzazione sostenibile a norma dell'articolo 59. 3. I requisiti di cui al paragrafo 2,
lettere b) e c), non si applicano alle seguenti varietà: a) varietà provviste solo di una descrizione
ufficialmente riconosciuta; b) varietà utilizzate esclusivamente come
componenti per la creazione o la produzione di altre varietà. 4. Per essere iscritte nel registro
delle varietà dell'Unione a norma del capo V, le varietà soddisfano i seguenti
requisiti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1: a) sono provviste di una descrizione
ufficiale che ne dimostra la conformità ai requisiti di distinguibilità,
omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62; b) non appartengono a generi o specie di
particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura
nell'Unione di cui al paragrafo 5; c) qualora appartengano a generi o specie di
particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura
nell'Unione, di cui al paragrafo 6, presentano un valore agronomico e/o di
utilizzazione sostenibile a norma dell'articolo 59; d) non sono utilizzate come semplici
componenti per la creazione o la produzione di altre varietà. 5. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano
i generi o le specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente
dell'agricoltura nell'Unione. Tali generi o specie sono inseriti nell'elenco
secondo i criteri indicati nella parte A dell'allegato IV. 6. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano
i generi o le specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile
dell'agricoltura nell'Unione. Tali generi o specie sono inseriti
nell'elenco in base ai criteri di cui alla parte B dell'allegato IV. Articolo 57
Iscrizione di varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta 1. Una varietà può essere iscritta in
un registro nazionale delle varietà sulla base di una descrizione ufficialmente
riconosciuta se ricorre una delle seguenti condizioni: a) la varietà non è stata in precedenza
iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà
dell'Unione e il materiale riproduttivo vegetale appartenente a tale varietà è
stato messo a disposizione sul mercato prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento; b) la varietà è stata iscritta in precedenza
in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione
in base a un esame tecnico a norma dell'articolo 71, ma ne è stata cancellata
più di cinque anni prima della presentazione della domanda attuale e non
soddisferebbe i requisiti di cui agli articoli 60, 61 e 62 e ove applicabile,
dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'articolo 59, paragrafo 1. 2. La varietà per essere iscritta in
base a una descrizione ufficialmente riconosciuta soddisfa i seguenti
requisiti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1: a) è prodotta nelle regioni d'origine; b) non è iscritta in un registro nazionale
delle varietà né nel registro delle varietà dell'Unione come una varietà
provvista di descrizione ufficiale; c) non è protetta da una privativa per ritrovati
vegetali né a livello dell'Unione come disposto all'articolo 62 del regolamento
(CE) n. 2100/94 del Consiglio né a livello nazionale e non è nemmeno oggetto di
una domanda di privativa in attesa di decisione. 3. Dopo l'iscrizione di una varietà in
un registro nazionale delle varietà a norma del paragrafo 2, lettera a), le
autorità competenti possono ammettere altre regioni d'origine per tale varietà. 4. La
descrizione ufficialmente riconosciuta è conforme alle seguenti prescrizioni: a) si basa
sulle informazioni, se disponibili, fornite dalle autorità responsabili delle
risorse fitogenetiche o dalle organizzazioni riconosciute a tal fine dagli
Stati membri; b) la sua accuratezza è sostenuta dai
risultati di precedenti ispezioni ufficiali o da esami non ufficiali o da
conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la
riproduzione e l'utilizzazione. Articolo 58
Valore agronomico e/o d'utilizzazione soddisfacente 1. Ai fini dell'articolo 56, paragrafo
2, lettera b), le varietà si considerano dotate di un valore agronomico e/o
d'utilizzazione soddisfacente se, rispetto alle altre varietà esaminate in
condizioni agroclimatiche e sistemi di produzione analoghi, le loro
caratteristiche, considerate complessivamente, offrono, almeno per quanto
riguarda la produzione in qualsiasi regione, un chiaro miglioramento generale
in termini agronomici o di utilizzazione specifica delle colture o dei prodotti
da esse derivati. 2. Gli Stati membri adottano norme
riguardanti gli esami per determinare il valore agronomico e/o di utilizzazione
soddisfacente delle varietà da iscrivere nel loro registro nazionale. Tali
norme riguardano le caratteristiche delle varietà in uno o più dei seguenti
settori: a) qualità e caratteristiche agronomiche,
inclusa la resa; b) l'idoneità ai fini della coltivazione in
termini di sistemi di produzione resilienti e a basso impiego di risorse, ivi
inclusa la produzione agricola biologica. Ogni Stato membro pubblica tali norme e le
notifica all'Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri. Articolo 59
Valore agronomico e/o d'utilizzazione sostenibile 1. Ai fini dell'articolo 56, paragrafo
2, lettera c), e paragrafo 3, lettera c), si considera che le varietà
presentano un valore agronomico e/o d'utilizzazione sostenibile se, rispetto
alle altre varietà esaminate in condizioni agroclimatiche e sistemi di
produzione analoghi, le loro caratteristiche, considerate complessivamente,
offrono, almeno per quanto riguarda la suscettibilità agli organismi nocivi,
l'impiego di risorse, la suscettibilità a sostanze indesiderabili o
l'adattamento a condizioni agroclimatiche diverse, un evidente miglioramento
generale in termini agronomici o di utilizzazioni specifiche delle colture o
dei prodotti da esse derivati. 2. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che
definiscono le norme riguardanti gli esami per determinare il valore agronomico
e/o di utilizzazione sostenibile delle varietà. Tali norme riguardano le
caratteristiche delle varietà in uno o più dei seguenti settori: a) resistenza agli organismi nocivi; b) minor necessità di impiego di risorse
specifiche; c) minor contenuto di sostanze
indesiderabili: d) maggiore adattamento a un ambiente agro
climatico diverso. Tali norme tengono conto, ove applicabile, dei
protocolli tecnici disponibili. Articolo 60
Distinguibilità 1. Ai fini della descrizione ufficiale,
di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a),
una varietà è considerata in possesso del requisito di distinguibilità quando
si distingue chiaramente, mediante l'espressione delle caratteristiche
risultante da un particolare genotipo o una particolare combinazione di
genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è comunemente nota alla
data di presentazione della domanda determinata a norma dell'articolo 70. 2. L'esistenza di un'altra varietà di
cui al paragrafo 1 è considerata comunemente nota se alla data di presentazione
della domanda, determinata a norma dell'articolo 70, ricorrono una o più delle
seguenti condizioni: a) la varietà è iscritta in un registro
nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione; b) per tale varietà è stata depositata una
domanda d'iscrizione in un registro nazionale delle varietà a norma
dell'articolo 66 oppure nel registro delle varietà dell'Unione a norma
dell'articolo 95, paragrafo 1, oppure è stata depositata domanda per la
concessione di una privativa per ritrovati vegetali nell'Unione; c) è stata stilata nell'Unione una descrizione
ufficiale di tale varietà e l'esame tecnico è stato effettuato conformemente
alle disposizioni degli articoli 69, 71 e, ove applicabile, 73. 3. Qualora sia di applicazione il
paragrafo 2, lettera c), le persone responsabili degli esami tecnici mettono a
disposizione delle autorità competenti e dell'Agenzia la descrizione ufficiale
della varietà esaminata. Articolo 61
Omogeneità Ai fini della descrizione ufficiale di cui
all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una
varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione prevedibile dovuta
ad aspetti particolari del suo tipo e della sua riproduzione, l'espressione
delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle
caratteristiche utilizzate nella sua descrizione ufficiale è sufficientemente
omogenea. Articolo 62
Stabilità Ai fini della descrizione ufficiale di cui
all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una
varietà si considera stabile se l'espressione delle caratteristiche incluse
nell'esame della distinguibilità nonché delle eventuali altre caratteristiche
utilizzate nella sua descrizione rimane invariata dopo ripetute riproduzioni o,
nel caso di cicli di riproduzione, al termine di ciascun ciclo. Articolo 63
Ritrovati vegetali protetti da privativa La varietà cui è stata concessa una privativa
sui ritrovati vegetali a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n.
2100/1994 oppure a norma della legislazione di uno Stato membro è considerata
distinta, omogenea e stabile ai fini della descrizione ufficiale di cui
all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a) e la sua
denominazione è considerata ammissibile ai fini dell'articolo 56, paragrafo 1,
lettera a). Articolo 64
Denominazione delle varietà 1. Ai fini dell'articolo 56, paragrafo
1, lettera a), la denominazione di una varietà non è ritenuta ammissibile se: a) una privativa preesistente concessa a
terzi ne vieti l'impiego sul territorio dell'Unione; b) sia difficilmente riconoscibile o possa
essere difficilmente riprodotta dai suoi utilizzatori; c) sia identica o possa essere confusa con
la denominazione varietale con cui un'altra varietà della stessa specie o di
una specie strettamente apparentata è iscritta nel registro nazionale delle
varietà o nel registro delle varietà dell'Unione, o con cui il materiale di
un'altra varietà è stato messo a disposizione sul mercato in uno Stato membro o
in uno Stato appartenente all'Unione internazionale per la protezione delle
nuove varietà vegetali, a meno che l'altra varietà non esista più e la sua
denominazione non abbia assunto alcun significato particolare; d) sia identica o possa essere confusa con
altre designazioni correntemente utilizzate per la messa a disposizione sul
mercato o che debbano essere riservate in virtù di altri atti legislativi
dell'Unione; e) possa costituire un illecito in uno degli
Stati membri o possa essere contraria all'ordine pubblico; f) possa indurre in errore o creare
confusione per quanto riguarda le caratteristiche, il valore, l'identità della
varietà o l'identità del costitutore. 2. Fatte salve le disposizioni del
paragrafo 1, se una varietà è già iscritta in altri registri nazionali delle
varietà, o nel registro delle varietà dell'Unione, la denominazione è ritenuta
ammissibile solo se è identica a quella che figura in tali registri. 3. Il paragrafo 2 non si applica se: a) la denominazione può indurre in errore o
creare confusione per quanto riguarda le rispettive varietà in uno o più Stati
membri; oppure b) i diritti di terzi impediscono il libero
uso di tale denominazione in relazione alla varietà in questione. 4. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che fissano
norme specifiche riguardanti l'ammissibilità delle denominazioni varietali.
Tali norme possono riguardare: a) il rapporto tra denominazioni varietali e
marchi commerciali; b) il rapporto tra denominazioni varietali e
indicazioni geografiche o denominazioni d'origine di prodotti agricoli; c) il consenso scritto dei titolari di una
privativa preesistente che elimini gli impedimenti all'ammissibilità di una
denominazione; d) i criteri specifici per stabilire se una
denominazione sia ingannevole o provochi confusione come enunciato al paragrafo
1, lettera f); e) l'uso di una denominazione sotto forma di
codice. Sezione 2
Cloni Articolo 65
Prescrizioni per l'iscrizione dei cloni 1. Un clone può essere iscritto nel
registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione
soltanto se soddisfa le seguenti condizioni: a) appartiene a generi o specie che
presentano un particolare valore per particolari segmenti di mercato ed è
inserito nell'elenco a norma del paragrafo 3; b) appartiene a una varietà iscritta in un
registro nazionale delle varietà a norma del capo IV o nel registro delle
varietà dell'Unione a norma del capo V; c) è stato sottoposto a selezione genetica; d) ha una denominazione ammissibile. 2. Per stabilire se una denominazione
sia ammissibile secondo quanto contemplato al paragrafo 1, lettera d), del
presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 64 con le dovute
modifiche. I riferimenti alle varietà presenti all'articolo 64 vanno
interpretati come riferimenti a cloni. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano
i generi o le specie i cui cloni presentano un particolare valore per
particolari segmenti di mercato. 4. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che
stabiliscono quanto segue: a) i cloni appartenenti a generi o specie
particolari sono sottoposti a selezione sanitaria per l'iscrizione in un
registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione; b) i requisiti della selezione sanitaria di
cui alla lettera a). CAPO IV
Procedure relative al registro nazionale delle varietà Sezione 1
Procedura per l'iscrizione delle varietà Articolo 66
Presentazione delle domande 1. Chiunque può presentare all'autorità
competente una domanda d'iscrizione di una varietà nel registro nazionale delle
varietà. 2. La domanda di cui al paragrafo 1 è
presentata per iscritto. La presentazione può avvenire anche per via
telematica. Articolo 67
Contenuto delle domande 1. La domanda d'iscrizione di una
varietà in un registro nazionale delle varietà contiene i seguenti elementi: a) la richiesta d'iscrizione; b) l'individuazione del taxon botanico
(genere o specie) cui appartiene la varietà; c) l'eventuale codice di riferimento del
richiedente, il suo nome e l'indirizzo, oppure, se del caso, i nomi e gli
indirizzi dei richiedenti congiunti, e la procura di ogni mandatario; d) una denominazione provvisoria; e) il nome e l'indirizzo della persona
responsabile del mantenimento della varietà e l'eventuale codice di riferimento
di tale persona; f) una descrizione delle principali
caratteristiche della varietà e, ove disponibile, un questionario tecnico
compilato; g) una descrizione della procedura seguita
per il mantenimento della varietà; h) l'origine geografica della varietà; i) le informazioni sull'iscrizione della
varietà in un altro registro nazionale delle varietà o nel registro delle
varietà dell'Unione, e, ove noto al richiedente, sull'esistenza di una domanda
d'iscrizione in uno di tali registri in attesa di decisione; j) per le varietà che contengono un
organismo geneticamente modificato o ne sono costituite, la prova che
l'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzato ai fini della
coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n.
1829/2003; k) se la domanda si basa su una descrizione
della varietà ufficialmente riconosciuta, un fascicolo contenente la
descrizione stessa e tutta la documentazione disponibile a suo sostegno; l) nel caso di una domanda riguardante
varietà protetta da privativa sui ritrovati vegetali di cui all'articolo 63, la
prova che la varietà è protetta da tale privativa e la descrizione ufficiale
corrispondente; m) se del caso una dichiarazione che la
varietà presenta un valore agronomico e/o d'utilizzazione soddisfacente di cui
all'articolo 58, paragrafo 1, e/o un valore agronomico e/o d'utilizzazione
sostenibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1. 2. Alla domanda d'iscrizione di una
varietà in un registro nazionale delle varietà è allegato un campione della
varietà di qualità e quantità sufficiente, secondo le modalità definite
dall'autorità competente. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che
stabiliscono altri elementi da includere nella domanda per particolari generi o
specie relativi alle caratteristiche particolari delle varietà ad essi
appartenenti. Articolo 68
Formato della domanda La Commissione decide, mediante atti di
esecuzione, il formato della domanda di cui all'articolo 66. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141,
paragrafo 3. Articolo 69
Esame formale della domanda 1. L'autorità competente registra ogni
domanda d'iscrizione nel registro nazionale delle varietà e procede all'esame formale
della domanda. L'esame formale della domanda accerta se essa rispetta: a) i requisiti relativi al contenuto di cui
all'articolo 67; b) il formato adottato a norma dell'articolo
68. 2. Se la domanda non rispetta i
requisiti di cui all'articolo 67 o il formato adottato a norma dell'articolo
68, l'autorità competente permette al richiedente di rendere la domanda
conforme entro termini prestabiliti. Articolo 70
Data della domanda La data della domanda d'iscrizione è la data
di presentazione presso l'autorità competente di una domanda che rispetta i
requisiti di contenuto di cui all'articolo 67 e di formato adottati a norma
dell'articolo 68. Articolo 71
Esame tecnico 1. Se a seguito dell'esame formale la
domanda risulta conforme ai requisiti relativi al contenuto di cui all'articolo
67 e al formato adottato a norma dell'articolo 68, è effettuato un esame
tecnico della varietà allo scopo di stilare una descrizione ufficiale. 2. L'esame tecnico di cui al paragrafo
1 verifica: a) la conformità ai requisiti di
distinguibilità, omogeneità e stabilità della varietà, di cui agli articoli 60,
61 e 62; b) se del caso che la varietà presenti un
valore agronomico e/o d'utilizzazione soddisfacente, a norma dell'articolo 58,
paragrafo 1 e un valore agronomico e/o d'utilizzazione sostenibile a norma
dell'articolo 59, paragrafo 1. 3. L'esame tecnico di cui al paragrafo
1 è effettuato dalle autorità competenti conformemente a quanto disposto
all'articolo 74. Il richiedente può, previa domanda alle autorità
competenti, eseguire l'esame tecnico, o parte di esso in conformità di quanto
disposto all'articolo 73 e dei requisiti di cui all'articolo 74. 4. Qualora sia già disponibile una
descrizione ufficiale della varietà stilata dall'Agenzia o da un'autorità
competente, l'autorità competente decide che l'esame tecnico di cui al
paragrafo 1 non è necessario. 5. In deroga al paragrafo 4, l'autorità
competente può decidere che l'esame tecnico di cui al paragrafo 1 è necessario
nel caso di una varietà la cui iscrizione è richiesta a norma dell'articolo 57,
paragrafo 1, lettera b). Articolo 72
Audit dei locali e dell'organizzazione delle autorità competenti 1. L'autorità competente può effettuare
l'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, soltanto se i locali
destinati a tale scopo e la sua organizzazione sono stati sottoposti all'audit
dell'Agenzia. L'audit verifica che i locali e l'organizzazione
dell'autorità competente siano idonei allo svolgimento dell'esame tecnico per
quanto riguarda: a) la conformità ai requisiti di
distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62; b) la conformità ai requisiti di cui
all'articolo 59, paragrafo 1, relativi al valore agronomico e/o di
utilizzazione sostenibile. 2. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che
stabiliscono le norme relative all'audit di cui al paragrafo 1. 3. In base all'audit di cui al
paragrafo 1, l'Agenzia può raccomandare all'autorità competente, ove
necessario, azioni volte a garantire l'idoneità dei locali e
dell'organizzazione. Successivamente all'audit di cui al paragrafo 1, l'Agenzia
può svolgere altri audit e, ove necessario, raccomandare alle autorità
competenti azioni correttive per garantire l'idoneità dei locali e dell'organizzazione. Articolo 73
Esame tecnico svolto dal richiedente 1. Il richiedente può svolgere l'esame
tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, o parte di esso, soltanto se
autorizzato dall'autorità competente. L'esame tecnico a cura dal richiedente va
svolto in locali appositi, destinati a tale scopo. 2. Prima di concedere l'autorizzazione
allo svolgimento dell' esame tecnico, l'autorità competente sottopone ad audit
i locali e l'organizzazione del richiedente. L'audit verifica che i locali e
l'organizzazione siano idonei allo svolgimento dell'esame tecnico per quanto
riguarda: a) la conformità ai requisiti di
distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62; b) la conformità ai requisiti di cui
all'articolo 58, paragrafo 1, relativi al valore agronomico e/o di
utilizzazione soddisfacente. c) la conformità ai requisiti di cui
all'articolo 59, paragrafo 1, relativi al valore agronomico e/o di
utilizzazione sostenibile. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che
stabiliscono le norme relative all'audit di cui al paragrafo 2. 4. In base all'audit di cui al
paragrafo 1, l'autorità competente può raccomandare al richiedente, ove
necessario, azioni volte a garantire l'idoneità dei locali e
dell'organizzazione. 5. Successivamente alla concessione
dell'autorizzazione e all'audit di cui al paragrafo 1, l'autorità competente
può eseguire altri audit e, ove necessario, raccomandare al richiedente di
adottare, entro un termine specifico, azioni correttive riguardanti i suoi
locali e la sua organizzazione. L'autorità competente può revocare o
modificare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, qualora concluda che i
locali e l'organizzazione del richiedente non sono idonei. Articolo 74
Altre norme relative all'esame tecnico 1. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano
le prescrizioni relative all'esame tecnico di cui agli articoli 71, 72 e 73.
Tali atti delegati possono riguardare: a) le qualifiche, la formazione e le
attività del personale dell'autorità competente, o del richiedente, ai fini
dell'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1; b) l'apparecchiatura necessaria per svolgere
l'esame tecnico, ivi inclusi i laboratori d'analisi delle caratteristiche di
resistenza alle malattie; c) la costituzione di una collezione di
riferimento per valutare la distinguibilità e la gestione dello stoccaggio di
tale collezione di riferimento; d) l'istituzione di sistemi di gestione
della qualità, ivi inclusi la documentazione dell'attività, i protocolli e le
linee guida, da utilizzare per l'esame tecnico; e) lo svolgimento di prove di coltura e di
analisi di laboratorio per particolari generi o specie. Tali atti delegati tengono conto dei protocolli
tecnico-scientifici disponibili. 2. In assenza di prescrizioni adottate
a norma del paragrafo 1, gli esami tecnici sono effettuati in conformità dei
protocolli nazionali per quanto riguarda gli elementi di cui alle lettere da a)
ad e) del paragrafo 1. Articolo 75
Riservatezza 1. Qualora nell'ambito dell'esame
tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, si renda necessario l'esame dei
componenti genealogici, i risultati di tale esame e la descrizione dei
componenti genealogici sono trattati, su domanda del richiedente, in modo
riservato. 2. Nel caso delle varietà il cui
materiale riproduttivo vegetale sia destinato esclusivamente alla produzione di
materie prime agricole per scopi industriali, su domanda del richiedente, i
risultati dell'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e la
destinazione d'uso di tali varietà sono trattati in modo riservato. Articolo 76
Relazione d'esame provvisoria e descrizione ufficiale provvisoria 1. Dopo l'esame tecnico di cui
all'articolo 71, paragrafo 1, l'autorità competente stende una relazione
d'esame provvisoria e, laddove ritenga che i requisiti di distinguibilità,
omogeneità e stabilità, di cui agli articoli 60, 61 e 62, siano rispettati,
redige una descrizione ufficiale provvisoria della varietà sulla base di tale
relazione. 2. La relazione d'esame provvisoria può
fare riferimento ai risultati di altre relazioni d'esame della varietà in
questione redatte dall'autorità competente in causa, da altre autorità
competenti o dall'Agenzia. 3. L'autorità competente trasmette al
richiedente la relazione d'esame provvisoria e la descrizione ufficiale
provvisoria della varietà. 4. Qualora l'autorità competente
ritenga che la relazione d'esame non costituisca una base sufficiente per una
decisione in merito all'iscrizione della varietà, provvede di propria
iniziativa a un esame complementare, previa consultazione del richiedente o su
richiesta di quest'ultimo. Qualunque esame complementare eseguito prima di
giungere a una decisione a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, va considerato
parte dell'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1. Articolo 77
Relazione d'esame e descrizione ufficiale 1. L'autorità competente stende una
relazione d'esame e una descrizione ufficiale definitive dopo aver dato al
richiedente la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione d'esame e
sulla descrizione ufficiale provvisorie. 2. Le autorità competenti provvedono,
su richiesta motivata, a mettere le relazioni d'esame a disposizione di terzi
subordinatamente alle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di
protezione dei dati e alle norme vigenti in materia di riservatezza. Articolo 78
Esame della denominazione 1. Dopo l'esame formale della domanda
di cui all'articolo 69 e prima dell'iscrizione di una varietà in un registro
nazionale delle varietà a norma dell'articolo 79, l'autorità competente
consulta l'Agenzia circa la denominazione varietale proposta dal richiedente. 2. L'Agenzia presenta all'autorità
competente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione varietale
proposta dal richiedente, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 64.
L'autorità competente informa il richiedente in merito a tale raccomandazione. Articolo 79
Decisione in merito all'iscrizione 1. L'autorità competente decide
d'iscrivere la varietà nel registro nazionale delle varietà se in base alla
procedura di cui agli articoli da 66 a 78 conclude che la varietà è conforme
alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 56. 2. L'autorità competente decide di
rifiutare l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà nei seguenti casi: a) l'autorità stabilisce che le prescrizioni
applicabili di cui all'articolo 56 non sono state rispettate; b) il richiedente non ha rispettato gli
obblighi stabiliti negli articoli da 66 a 74. 3. Le decisioni di rifiuto
dell'iscrizione sono motivate. 4. L'autorità competente trasmette al
richiedente una copia della decisione di cui al paragrafo 1 e 2. Articolo 80
Varietà e cloni già iscritti 1. In deroga agli articoli da 66 a 79,
le autorità competenti registrano nei loro registri nazionali delle varietà
tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte, prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento, nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti
dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE,
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, dell'articolo 7,
paragrafo 4, della direttiva 2008/90/CE e dell'articolo 5 della direttiva
68/193/CEE; le autorità competenti iscrivono altresì tutti i cloni iscritti a
norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 7, paragrafo 4,
della direttiva 2008/90/CE, del capo II della direttiva 2008/62/CE e del capo
II, sezione I, e del capo III, sezione I della direttiva 2009/145/CE. 2. Le varietà ammesse in conformità
dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE e dell'articolo 3, paragrafo 1,
della direttiva 2009/145/CE, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà
provviste di una descrizione ufficialmente riconosciuta. Articolo 81
Nuova denominazione dopo l'iscrizione Qualora, dopo l'iscrizione di una varietà,
l'autorità competente accerti che al momento dell'iscrizione la denominazione
della varietà non era ammissibile ai sensi dell'articolo 64, il richiedente
presenta domanda per una nuova denominazione. L'autorità competente decide in
merito a tale domanda sentito il parere dell'Agenzia. L'autorità competente può
consentire l'utilizzo temporaneo della denominazione precedente. Sezione 2
Periodo d'iscrizione e mantenimento della varietà Articolo 82
Durata del periodo d'iscrizione 1. Il periodo d'iscrizione di una
varietà in un registro nazionale delle varietà è di trent'anni. 2. Nel caso di varietà che contengono
organismi geneticamente modificati o ne sono costituite il periodo d'iscrizione
è limitato al periodo per il quale tale organismo geneticamente modificato è
autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del
regolamento (CE) n. 1829/2003. Articolo 83
Durata del periodo di rinnovo dell'iscrizione 1. L'iscrizione di una varietà in un
registro nazionale delle varietà può essere rinnovato per ulteriori periodi di
trent'anni, secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 84. 2. Nel caso di una varietà che contiene
un organismo geneticamente modificato o ne è costituita, l'iscrizione è
rinnovata limitatamente al periodo per il quale tale organismo geneticamente
modificato è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva
2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Articolo 84
Procedura e condizioni di rinnovo dell'iscrizione 1. La persona che intende rinnovare
l'iscrizione di una varietà presenta una domanda non prima di dodici mesi dalla
scadenza del periodo d'iscrizione di cui all'articolo 82 e non oltre sei mesi
prima di tale scadenza. 2. La domanda è presentata per iscritto
e la presentazione può avvenire anche per via telematica. La domanda è
corredata da documenti che dimostrano che le condizioni di cui ai paragrafi 3 e
4 sono soddisfatte. 3. Il rinnovo dell'iscrizione di una
varietà in un registro nazionale delle varietà è concesso solo se sono
soddisfatte le condizioni seguenti: a) la varietà rispetta ancora le
prescrizioni dell'articolo 56 e, ove applicabile, dell'articolo 57; b) l'autorità competente appura l'esistenza
di una persona responsabile del mantenimento della varietà, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 86. 4. L'autorità competente può rinnovare
l'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà senza previa
presentazione di una domanda di rinnovo a norma dei paragrafi 1 e 2, qualora
ritenga che il rinnovo di tale iscrizione sia utile per una produzione agricola
sostenibile e per la conservazione della diversità genetica e che le condizioni
di cui al paragrafo 3 siano soddisfatte. Articolo 85
Cancellazione dai registri nazionali delle varietà 1. L'autorità competente decide di
cancellare una varietà dal registro nazionale delle varietà, nei seguenti casi: a) se conclude, sulla base di nuove prove,
che le prescrizioni relative all'iscrizione di cui all'articolo 56 non sono più
rispettate; b) se un richiedente ha depositato domanda
di cancellazione della varietà dal registro nazionale delle varietà; c) se il richiedente non paga la tariffa
annuale a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera e); d) se la persona responsabile del
mantenimento della varietà di cui all'articolo 86, paragrafo 1, presenta una
richiesta in tal senso, a meno che il mantenimento della varietà non sia
assicurato da un'altra persona; e) se la varietà non è più mantenuta a norma
delle prescrizioni di cui all'articolo 86; f) se la varietà è mantenuta in un paese
terzo e tale paese terzo non ha fornito assistenza per i controlli sul
mantenimento a norma dell'articolo 86, paragrafo 8; g) se la domanda d'iscrizione era corredata
di dati falsi o fraudolenti riguardanti i fatti in base ai quali è stata decisa
l'iscrizione; h) se il richiedente non ha depositato
domanda entro il termine utile per la richiesta di rinnovo di cui all'articolo
84, paragrafo 1, e il periodo d'iscrizione di cui all'articolo 82, paragrafo 1,
è scaduto. 2. L'autorità competente può
consentire, su domanda del richiedente, che una varietà cancellata dal registro
nazionale delle varietà a norma del paragrafo 1, lettera b), continui a essere
messa a disposizione sul mercato fino al 30 giugno del terzo anno successivo
alla cancellazione dal registro. La domanda va presentata entro la data di scadenza
del periodo d'iscrizione. 3. In seguito alla cancellazione di una
varietà dal registro nazionale delle varietà, l'autorità competente ne presenta
un campione e la descrizione a una banca genetica per la conservazione delle
risorse genetiche. Articolo 86
Mantenimento della varietà 1. Le varietà iscritte in un registro
nazionale delle varietà sono mantenute dal richiedente o da un terzo che agisce
di comune accordo con il richiedente stesso. Il richiedente provvede a
comunicare il nominativo della terza persona all'autorità competente. 2. Il mantenimento delle varietà
avviene in base a metodi accettati riguardanti generi, specie o tipi di varietà
a seconda del caso. 3. Le persone di cui al paragrafo 1
registrano e conservano i dati relativi al mantenimento della varietà. Le
autorità competenti hanno la possibilità di controllare il mantenimento della
varietà in qualunque momento mediante tali dati. Tali dati si riferiscono anche
alla produzione di materiale prebase, di base, certificato e standard nonché
alle fasi della produzione precedenti il materiale prebase. 4. Le varietà provviste di descrizione
ufficialmente riconosciuta sono mantenute nelle loro regioni di origine. 5. L'autorità competente controlla i
metodi di mantenimento delle varietà e, a tal fine, può prelevare campioni
delle varietà in questione. 6. Qualora l'autorità competente
concluda che la persona responsabile del mantenimento della varietà non
ottemperi alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, essa invita tale persona ad
adottare misure correttive. 7. Qualora una varietà sia mantenuta in
uno Stato membro diverso da quello nel cui registro nazionale delle varietà è
stata iscritta, le autorità competenti dei due Stati membri interessati si
assistono reciprocamente nello svolgimento dei controlli relativi al
mantenimento. 8. Qualora una varietà sia mantenuta in
paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro nel cui registro
nazionale delle varietà è stata iscritta la varietà in questione richiede alle
autorità del paese terzo l'assistenza nello svolgimento dei controlli relativi
al mantenimento di tale varietà. Sezione 3
Tariffe d'iscrizione Articolo 87
Tariffe d'iscrizione 1. Le autorità competenti applicano
tariffe a copertura dei costi sostenuti per le seguenti attività: a) esame formale della domanda di cui
all'articolo 69; b) esame tecnico e audit di cui all'articolo
71 e all'articolo 73, paragrafo 1; c) esame della denominazione delle varietà
di cui all'articolo 78; d) decisione d'iscrizione di cui
all'articolo 79, nonché ricorsi amministrativi contro tale decisione presentati
in virtù del diritto nazionale; e) inserimento della varietà o, ove
pertinente, del clone, nel registro nazionale delle varietà per ogni anno del
periodo d'iscrizione; f) controlli relativi al mantenimento di
cui all'articolo 86, paragrafo 5. 2. Le attività di cui al paragrafo 1
sono effettuate solo su domanda del richiedente all'autorità competente e dopo
aver versato le relative tariffe. Una domanda non è debitamente presentata
qualora il richiedente non versi le tariffe dovute entro un mese dalla data di
messa in mora da parte dell'autorità competente che abbiano indicato nella
messa in mora le conseguenze del mancato versamento. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 140, che specificano gli elementi di costo da coprire a norma del
paragrafo 1, lettere da a) a f). Articolo 88
Tariffe per varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta 1. Nel caso di varietà provviste di una
descrizione ufficialmente riconosciuta, la tariffa per l'attività di cui
all'articolo 87, paragrafo 1, lettera e) non si applica. 2. Nel caso di varietà provviste di una
descrizione ufficialmente riconosciuta, le autorità competenti applicano
tariffe ridotte per le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettere
a), c), d), ed f) . La riduzione è tale da assicurare che la tariffa non
costituisca un ostacolo all'iscrizione della varietà in questione. Articolo 89
Esenzioni dall'obbligo di versamento delle tariffe d'iscrizione 1. Le tariffe di cui agli articoli 87 e
88 non sono rimborsate, né direttamente né indirettamente, salvo laddove
indebitamente riscosse. 2. I richiedenti che occupano meno di
dieci persone e realizzano un fatturato annuo o hanno un bilancio annuo totale
non superiore a 2 milioni di EUR sono esentati dal versamento delle tariffe di
cui agli articoli 87 e 88. 3. I costi di cui agli articoli 87 e 88
non comprendono quelli sostenuti per l'esecuzione di controlli ufficiali nei
confronti dei richiedenti di al paragrafo 2. Sezione 4
Iscrizione dei cloni Articolo 90
Disposizioni applicabili 1. L'iscrizione di un clone in un
registro nazionale delle varietà è disciplinata dalle sezioni 1, 2 e 3 con le
dovute modifiche, escluse le seguenti disposizioni: a) le disposizioni relative al contenuto
delle domande di cui all'articolo 67; b) le disposizioni relative alle varietà
provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta; c) le disposizioni relative alle varietà con
valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile o soddisfacente. 2. Per quanto riguarda il contenuto
delle domande si applica l'articolo 92 in luogo dell'articolo 67. Articolo 91
Riferimenti Nell'applicare le sezioni 1, 2 e 3
all'iscrizione di un clone in un registro nazionale delle varietà, i
riferimenti vanno intesi nel modo seguente: a) i riferimenti alla varietà vanno
intesi come riferimenti ai cloni; b) i riferimenti all'articolo 56 vanno
intesi come riferimenti all'articolo 65; c) i riferimenti ai requisiti di cui
agli articoli 60, 61 e 62 vanno intesi come riferimenti alle condizioni di cui
all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3); d) i riferimenti all'articolo 67,
relativo al contenuto delle domande, vanno intesi come riferimenti all'articolo
92. Articolo 92
Contenuto delle domande 1. Le domande d'iscrizione di un clone
in un registro nazionale delle varietà contengono i seguenti elementi: a) la richiesta d'iscrizione; b) l'identificazione della varietà cui il
clone appartiene; c) il nome e l'indirizzo del richiedente o,
se del caso, dei richiedenti congiunti e la procura di ogni mandatario; d) una denominazione provvisoria; e) il nome e l'indirizzo della persona
responsabile del mantenimento del clone e l'eventuale codice di riferimento di
tale persona; f) una descrizione delle principali
caratteristiche del clone e, ove disponibile, un questionario tecnico
compilato; g) l'origine geografica del clone; h) informazioni sull'eventuale iscrizione
del clone in un altro registro nazionale delle varietà o nel registro delle
varietà dell'Unione, e, qualora il richiedente ne sia a conoscenza,
sull'esistenza di una domanda attesa di decisione relativa all'iscrizione del
clone in uno di tali registri; i) per il clone che contiene un organismo
geneticamente modificato o ne è costituito, la prova che l'organismo
geneticamente modificato in questione è autorizzato ai fini della coltivazione
a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 2. Alla domanda d'iscrizione di un
clone in un registro nazionale delle varietà è allegato un campione del clone
di qualità e quantità sufficienti. CAPO V
Procedure relative al registro delle varietà dell'Unione Sezione 1
Campo di applicazione Articolo 93
Varietà e cloni interessati Il presente capo si applica a varietà e cloni
non iscritti in alcun registro nazionale delle varietà a norma all'articolo 79. Sezione 2
Procedura d'iscrizione Articolo 94
Disposizioni applicabili 1. All'iscrizione di una varietà o di
un clone nel registro delle varietà dell'Unione si applica, con le dovute
modifiche, il capo IV, escluse le seguenti disposizioni: a) le disposizioni relative all'esame della
denominazione di cui all'articolo 78; b) le disposizioni relative al mantenimento
della varietà di cui all'articolo 86; c) le disposizioni relative alle varietà
provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta; d) le disposizioni relative alle esenzioni
dalle tariffe d'iscrizione di cui all'articolo 89, paragrafi 2 e 3. 2. All'esame delle denominazioni, al
mantenimento di varietà e cloni e alle esenzioni dalle tariffe d'iscrizione si
applicano gli articoli 95, 96 e 97 in luogo delle disposizioni di cui al
paragrafo 1, lettere a), b) e d). 3. Nell'applicare il capo IV
all'iscrizione di una varietà o di un clone nel registro delle varietà
dell'Unione, i riferimenti vanno intesi come segue: a) i riferimenti all'autorità competente vanno
intesi come riferimenti all'Agenzia; b) i riferimenti ai registri nazionali delle
varietà vanno intesi come riferimenti al registro delle varietà dell'Unione; c) i riferimenti all'articolo 78 vanno
intesi come riferimenti all'articolo 95; d) i riferimenti all'articolo 86 vanno
intesi come riferimenti all'articolo 96; e) i riferimenti al ricorso amministrativo
contro una decisione presentato in virtù del diritto nazionale vanno intesi
come riferimenti al ricorso di cui all'articolo 98. Articolo 95
Esame della denominazione 1. L'Agenzia esamina la denominazione
della varietà o del clone proposti dal richiedente previo esame formale della
domanda di cui all'articolo 69 applicato a norma dell'articolo 94 e prima
dell'iscrizione di tale varietà o clone nel registro delle varietà dell'Unione. 2. L'Agenzia decide in merito
all'ammissibilità della denominazione della varietà o del clone in conformità
delle prescrizioni di cui all'articolo 64. Articolo 96
Mantenimento delle varietà e dei cloni 1. Le varietà e i cloni iscritti nel
registro delle varietà dell'Unione sono mantenute dal richiedente o da un
soggetto terzo che agisce di comune accordo con il richiedente stesso. Il nome
del terzo soggetto è comunicato all'Agenzia. 2. Il mantenimento avviene in base a metodi
accettati riguardanti generi, specie o tipi di varietà a seconda del caso. 3. I soggetti di cui al paragrafo 1
registrano e conservano i dati relativi al mantenimento della varietà o del
clone. Le autorità competenti hanno la possibilità di controllare il
mantenimento della varietà o del clone in qualunque momento mediante tali dati.
Tali dati si riferiscono anche alla produzione di materiale prebase, di base,
certificato e standard nonché alle fasi della produzione precedenti il
materiale prebase. 4. L'Agenzia controlla le modalità di
esecuzione del mantenimento e, a questo fine, essa può prelevare campioni di
varietà e di cloni. 5. L'autorità competente dello Stato
membro in cui avviene il mantenimento della varietà o del clone assiste
l'Agenzia nello svolgimento dei controlli relativi a tale mantenimento. 6. Qualora l'Agenzia concluda che il
soggetto responsabile del mantenimento non ottemperi alle disposizioni dei
paragrafi 1, 2 e 3 essa invita tale soggetto ad adottare misure correttive. Articolo 97
Importo delle tariffe 1. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 140, che stabiliscono l'importo delle tariffe conformemente
all'articolo 87, paragrafo 1 applicato a norma dell'articolo 94. 2. L'importo delle tariffe definito a
norma del paragrafo 1 riflette il principio della sana gestione finanziaria per
permettere all'Agenzia di mantenere il bilancio in pareggio. Sezione 3
Ricorsi Articolo 98
Diritto di ricorso Le
decisioni dell'Agenzia adottate a norma della sezione 2 possono formare oggetto
di ricorso. Tali ricorsi sono esaminati dalla commissione di ricorso
dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2100/1994. Articolo 99
Disposizioni applicabili ai ricorsi 1. Ai ricorsi di cui all'articolo 98 si
applica con le dovute modifiche, la parte quarta, ai capitoli V e VI, del
regolamento (CE) n. 2100/1994. 2. In deroga al paragrafo 1 del
presente articolo ai ricorsi di cui all'articolo 98 non si applicano gli
articoli seguenti della parte quarta, capitoli V e VI, del regolamento (CE) n.
2100/1994: a) articolo 67, paragrafi 1 e 3; b) articolo 74; c) articolo 80, paragrafo 5. Articolo100
Riferimenti Ai fini
dell'articolo 99, paragrafo 1, i riferimenti contenuti nella parte quarta,
capitoli V e VI, del regolamento (CE) n. 2100/1994 vanno intesi nel modo
seguente: a) il riferimento all'articolo 82
contenuto nell'articolo 68 è omesso; b) il riferimento contenuto
nell'articolo 70, paragrafo 1, al "servizio dell'Ufficio che ha
predisposto la decisione" va inteso come riferimento all'Agenzia; c) il riferimento contenuto
nell'articolo 76 laddove si legge "oggetto dell'esame conformemente agli
articoli 54 e 55" va inteso come riferimento all'esame tecnico della
domanda d'iscrizione eseguito dall'Agenzia a norma dal presente regolamento; d) il riferimento all'articolo 90, paragrafo 2 contenuto nell'articolo 78,
paragrafi 3 e 4, è omesso; e) il riferimento contenuto
nell'articolo 79 ai "competenti uffici" va inteso come riferimento alle
autorità competenti; f) il riferimento contenuto nell'articolo 80, paragrafo 1, a "il
richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il
titolare" va inteso come riferimento al richiedente l'iscrizione; g) il riferimento contenuto nell'articolo
80, paragrafo 3, ai "termini contemplati all'articolo 52, paragrafi 2, 4 e
5" è omesso; h) il riferimento contenuto
nell'articolo 81 al "personale degli uffici d'esame" è omesso. CAPO VI
Notifica delle varietà al registro delle varietà dell'Unione Articolo 101
Procedura di notifica 1. Entro un termine di cinque giorni
lavorativi ogni autorità competente notifica all'Agenzia la domanda
d'iscrizione di una varietà, la decisione adottata di cui all'articolo 79, la
nuova denominazione dopo l'iscrizione a norma dell'articolo 81, il rinnovo
dell'iscrizione a norma dell'articolo 83 e la cancellazione di una varietà a
norma dell'articolo 85. 2. Ogni autorità competente notifica
all'agenzia la persona responsabile del mantenimento della varietà in adempimento
dell'articolo 86. Tale notifica va effettuata entro il termine di cinque giorni
lavorativi dalla data in cui l'autorità competente è venuta a conoscenza del
nominativo anzidetto. 3. La Commissione stabilisce, mediante
atti di esecuzione, le procedure per la presentazione della notifica di cui al
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame
di cui all'articolo 141, paragrafo 3. CAPO VII
Tenuta e gestione delle informazioni Articolo 102
Documentazione relativa ai registri nazionali delle varietà e al registro
delle varietà dell'Unione 1. L'autorità competente tiene un
fascicolo per ogni varietà iscritta nel registro nazionale delle varietà,
contenente la descrizione ufficiale, la relazione d'esame e di ogni altro esame
complementare eseguiti in adempimento dell'articolo 76. Se del caso il
fascicolo contiene solo la descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà
e i documenti a sostegno di tale descrizione. 2. L'Agenzia tiene un fascicolo per
ciascuna varietà iscritta nel registro delle varietà dell'Unione, contenente la
descrizione ufficiale e la relazione d'esame rilasciati secondo quanto disposto
all'articolo 94, paragrafo 1. Articolo 103
Accesso alle informazioni dei registri nazionali delle varietà 1. Ogni Stato membro informa gli altri
Stati membri, l'Agenzia e la Commissione in merito all'accesso al proprio
registro nazionale delle varietà. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno
ciascuna autorità competente comunica alle altre autorità competenti e alla
Commissione le modifiche apportate ai rispettivi registri nazionali delle
varietà nel corso dell'anno precedente. 3. Ogni autorità competente mette a
disposizione delle autorità competenti, dell'Agenzia o della Commissione che ne
facciano richiesta: a) ove applicabile, le relazioni d'esame
delle varietà iscritte nel rispettivo registro nazionale delle varietà a norma
dell'articolo 77, paragrafo 1; b) ove applicabile, i risultati degli esami
tecnici di cui all'articolo 71, paragrafo 1; c) l'elenco delle varietà per le quali la
domanda d'iscrizione è in attesa di decisione; d) qualsiasi altra informazione disponibile
relativa a varietà iscritte o cancellate dal registro. 4. L'autorità competente adotta le
misure appropriate per rendere disponibili le informazioni contenute nei
fascicoli del registro nazionale delle varietà a chiunque ne faccia richiesta.
Questa disposizione non si applica laddove le informazioni debbano essere
trattate in modo riservato a norma dell'articolo 75. Articolo 104
Accesso alle informazioni del registro delle varietà dell'Unione 1. L'Agenzia notifica alle autorità
competenti e alla Commissione le informazioni necessarie per accedere al
registro delle varietà dell'Unione. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno
l'Agenzia comunica alle autorità competenti e alla Commissione le modifiche
apportate al registro delle varietà dell'Unione nel corso dell'anno precedente
per quanto riguarda la varietà iscritte a norma dell'articolo 94, paragrafo 1. 3. L'Agenzia mette a disposizione della
Commissione o delle autorità competenti che ne facciano richiesta le seguenti
informazioni relative alle varietà iscritte nel registro delle varietà
dell'Unione a norma dell'articolo 94, paragrafo 1: a) le relazioni d'esame o la descrizione
ufficiale delle varietà iscritte; b) i risultati degli esami tecnici; c) l'elenco delle varietà per le quali la
domanda d'iscrizione è in attesa di decisione; d) qualsiasi altra informazione relativa a
varietà iscritte o cancellate dal registro. 4. L'Agenzia adotta le misure
appropriate per rendere disponibili le informazioni contenute nei fascicoli del
registro delle varietà dell'Unione a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.
Questa disposizione non si applica laddove le informazioni debbano essere
trattate in modo riservato a norma dell'articolo 75. PARTE IV
PRODUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI MATERIALE RIPRODUTTIVO
FORESTALE TITOLO I
Disposizioni generali Articolo 105
Campo di applicazione La presente parte si applica alla produzione e
alla messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo forestale. Articolo 106
Definizioni 1. Ai fini della presente parte,
s'intende per: a) "materiale forestale di base":
fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme, genitori, cloni o miscela di
cloni; b) "fonte di semi": alberi di una
zona delimitata da cui si raccolgono i semi; c) "soprassuolo": popolazione di
alberi delimitata, che presenta una sufficiente omogeneità di composizione; d) "arboreto da seme": piantagione
di cloni o famiglie selezionati, isolata o trattata in modo da evitare o
ridurre l'impollinazione da fonti esterne e gestita al fine di ottenere
facilmente raccolte di semi frequenti e abbondanti; e) "genitori": alberi utilizzati
per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una
pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra
pianta (discendenti biparentali) o di un certo numero di altre piante
identificate o no (discendenti monoparentali); f) "clone": gruppo di individui
(ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet),
per esempio per talea, micropropagazione, innesto, propaggine o divisione; g) "miscela di cloni": una miscela
di cloni identificati in proporzioni note; h) "soprassuolo autoctono" o
"fonte di semi autoctona": soprassuolo o fonte di semi: i) continuamente rigenerata tramite
rigenerazione naturale; oppure ii) rigenerata in modo artificiale con
materiale riproduttivo raccolto nello stesso soprassuolo o nella stessa fonte
di semi; oppure iii) rigenerata in modo artificiale con
materiale riproduttivo raccolto in soprassuoli o fonti di semi confinanti
rispondenti alla definizione di cui ai punti i) e ii); i) "soprassuolo indigeno" o
"fonte di semi indigena": un soprassuolo o una fonte di semi prodotti
artificialmente per semina, la cui origine è situata nella stessa regione di
provenienza; j) "origine": i) rispetto a un soprassuolo o a una fonte
di semi autoctoni, il luogo dove si trovano gli alberi; ii) rispetto a un soprassuolo o a una fonte
di semi non autoctoni, il luogo da cui i semi o le piante sono stati
originariamente introdotti; k) "provenienza": il luogo in cui
si trova un soprassuolo; l) "regione di provenienza": per
una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme dei territori soggetti a
condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano
soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche o genetiche
analoghe, delimitati, ove appropriato, da limiti altimetrici; m) "categoria": uno dei seguenti
gruppi di materiale riproduttivo forestale derivato: materiale riproduttivo
identificato alla fonte, selezionato, qualificato o controllato; n) "identificato alla fonte":
derivato da materiale forestale di base che può essere una fonte di semi o un
soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza; o) "selezionato": derivato da
materiale forestale di base consistente in soprassuolo ubicato in una singola
regione di provenienza, fenotipicamente selezionato a livello di popolazione; p) "qualificato": derivato da
materiale forestale di base consistente in arboreti da seme, genitori, cloni o
miscele di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a
livello individuale; q) "controllato": derivato da
materiale forestale di base prodotto da soprassuoli, arboreti da seme, genitori,
cloni o miscele di cloni di qualità superiore; r) "postime": i) piante derivate da unità seminali;
oppure ii) piante derivate da parti di piante;
oppure iii) piante prodotte per rigenerazione
naturale; s) "unità seminali": strobili,
infruttescenze, frutti e semi destinati alla produzione di postime; t) "parti di piante": talee di
ramo, di foglia e di radice, espianti o embrioni per la micropropagazione,
gemme, propaggini, radici, marze, piantoni e ogni parte di una pianta destinata
alla produzione di postime; u) "superficie di utilizzazione":
zona in cui il materiale riproduttivo forestale è utilizzato per un determinato
scopo. TITOLO II
Materiale forestale di base Articolo 107
Ammissione del materiale forestale di base 1. Il materiale forestale di base è
ammesso dall'autorità competente per la produzione delle pertinenti categorie
di materiale riproduttivo forestale se soddisfa i requisiti di cui agli
allegati V, VI, VII o VIII. 2. Ogni unità di materiale forestale di
base ammessa (nel seguito "unità di ammissione") è identificata da un
riferimento univoco al registro quale definito all'articolo 112, paragrafo 1. 3. L'ammissione è revocata ove non
sussistano più i requisiti di cui al paragrafo 1. 4. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano
i requisiti di cui al punto 3 dell'allegato VII concernenti i cloni, e al punto
4 dell'allegato VII concernenti le miscele di cloni, determinando il numero
massimo di anni o il numero massimo di ramet ai quali è limitata l'ammissione
dei cloni o della miscela di cloni. Articolo 108
Ammissione provvisoria di materiale forestale di base destinato alla
produzione di materiale controllato 1. Le autorità competenti possono
ammettere in via provvisoria per un periodo non superiore a dieci anni il
materiale forestale di base destinato alla produzione di materiale riproduttivo
forestale appartenente alla categoria "controllato" la cui conformità
ai requisiti stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, non sia stata accertata,
solo se è possibile presumere che al termine degli esami tale materiale
forestale di base soddisferà i requisiti di ammissione. Tale ipotesi si fonda
sui risultati provvisori della valutazione genetica o sulle prove comparative
di cui all'allegato VIII. 2. L'ammissione provvisoria di cui al
paragrafo 1 può riguardare tutto o parte del territorio dello Stato membro
interessato. Articolo 109
Ispezioni successive all'ammissione Successivamente all'ammissione di cui agli
articoli 107 e 108, il materiale forestale di base destinato alla produzione di
materiale riproduttivo forestale appartenente alle categorie
"selezionato", "qualificato" e "controllato" è
nuovamente sottoposto a ispezioni periodiche dall'autorità competente per
accertarne la conformità agli articoli anzidetti. Articolo 110
Delimitazione delle regioni di provenienza 1. Gli Stati membri delimitano le
regioni di provenienza del materiale forestale di base costituito da
soprassuoli o fonti di semi e destinato alla produzione di materiale
riproduttivo forestale nelle categorie "identificato alla fonte" e
"selezionato". 2. Gli Stati membri provvedono alla
realizzazione e alla pubblicazione di mappe che riproducano la delimitazione
delle regioni di provenienza. Tali mappe sono trasmesse alla Commissione e agli
altri Stati membri. Articolo 111
Notifica riguardante l'intenzione di raccogliere materiale forestale di base
ammesso Gli operatori professionali informano
l'autorità competente in tempo utile della loro intenzione di raccogliere materiale
proveniente da materiale forestale di base ammesso. Articolo 112
Registro ed elenco nazionali del materiale forestale di base ammesso 1. Gli Stati membri istituiscono un
registro nazionale del materiale forestale di base ammesso nel proprio territorio
a norma degli articoli 107 e 108. Tale registro contiene le informazioni
relative all'unità di ammissione e il suo riferimento univoco di registro. 2. Ogni Stato membro istituisce,
pubblica e aggiorna una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco
nazionale. 3. L'elenco nazionale di cui al
paragrafo 2 è redatto in un formato comune. Esso elenca ciascuna unità di
ammissione. Nel caso di materiale forestale di base destinato alle categorie
"identificato alla fonte" e "selezionato" è tuttavia consentita
un'ulteriore sintesi in funzione delle regioni di provenienza. 4. L'elenco nazionale di cui al
paragrafo 2 contiene le seguenti informazioni: a) nome botanico; b) categoria alla cui produzione è destinato
il materiale forestale di base; c) destinazione del materiale riproduttivo
forestale che deriverà dal materiale forestale di base; d) tipo di materiale forestale di base
(fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme, genitori, cloni o miscela di
cloni); e) riferimento di registro all'unità di ammissione
oppure, ove appropriato, una sua sintesi oppure il codice d'identificazione
della regione di provenienza; f) posizione: un breve appellativo, se del
caso, nonché uno dei seguenti gruppi di dati: i) nel caso di materiale forestale di base
destinato alla produzione della categoria "identificato alla fonte",
regione di provenienza e posizione geografica definita dall'estensione
latitudinale e longitudinale; ii) nel caso di materiale forestale di base
destinato alla produzione della categoria "selezionato", regione di
provenienza e posizione geografica definita da latitudine e longitudine o
estensione latitudinale e longitudinale; iii) nel caso di materiale forestale di base
destinato alla produzione della categoria "qualificato", le posizioni
geografiche esatte in cui è mantenuto il materiale di base; iv) nel caso di materiale forestale di base
destinato alla produzione della categoria "controllato", le posizioni
geografiche esatte in cui è mantenuto il materiale di base; g) altitudine o estensione altimetrica; h) superficie: le dimensioni delle fonti di
semi, dei soprassuoli o degli arboreti da seme; i) origine: l'indicazione se il materiale
di base è autoctono o indigeno, non autoctono o non indigeno oppure di origine
sconosciuta. Nel caso di materiale di base non autoctono o non indigeno,
l'origine, se conosciuta, va dichiarata; j) nel caso di materiale forestale di base
destinato alla categoria "controllato", l'indicazione se è
geneticamente modificato. 5. La Commissione adotta, mediante atti
di esecuzione, il formato comune in base al quale sono istituiti gli elenchi
nazionali di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. Articolo 113
Elenco dell'Unione del materiale forestale di base ammesso 1. Entro cinque giorni lavorativi gli
Stati membri notificano all'Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri
l'elenco nazionale di cui all'articolo 112, paragrafo 2, e gli eventuali
aggiornamenti. 2. In base agli elenchi nazionali
notificati dagli Stati membri, l'Agenzia istituisce, pubblica e aggiorna un
registro denominato "Elenco dell'Unione del materiale forestale di base
ammesso per la produzione di materiale riproduttivo forestale". L'Agenzia inserisce in tale registro tutti gli
elementi dell'"Elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la
produzione di materiali forestali di moltiplicazione", pubblicato a norma
dell'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 1999/105/CE. 3. L'elenco dell'Unione contiene i dati
che figurano negli elenchi nazionali di cui all'articolo 112 e indica la
superficie di utilizzazione e le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo
128. 4. La Commissione adotta, mediante atti
di esecuzione, il formato della notifica di cui al paragrafo 1 e del registro
di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. TITOLO III
Messa a disposizione sul mercato di materiale derivato da materiale forestale
di base Articolo 114
Campo di applicazione Il presente titolo si applica alla messa a
disposizione sul mercato di materiale riproduttivo forestale derivato da
materiale forestale di base. CAPO I
Elenco delle prescrizioni Articolo 115
Prescrizioni per la messa a disposizione sul mercato di materiale
riproduttivo forestale Il materiale riproduttivo forestale può essere
messo a disposizione sul mercato solo se è conforme: a) alle prescrizioni relative
all'iscrizione di cui al capo II; b) alle prescrizioni relative alla
qualità di cui al capo III per la categoria pertinente; c) alle prescrizioni relative alla
movimentazione di cui al capo IV; d) alle prescrizioni relative alla
certificazione e all'identificazione di cui al capo V. CAPO II
Prescrizioni relative all'iscrizione Articolo 116
Materiale riproduttivo forestale derivato da materiale forestale di base
iscritto in un registro nazionale Il materiale riproduttivo forestale può essere
messo a disposizione sul mercato solo se è derivato da materiale forestale di
base ammesso e iscritto in un registro nazionale a norma dell'articolo 112,
paragrafo 1 e se è ammesso per la categoria pertinente a norma del titolo II. CAPO III
Prescrizioni relative alla qualità Articolo 117
Prescrizioni relative alla qualità 1. Il materiale riproduttivo forestale
è messo a disposizione sul mercato nelle categorie "identificato alla
fonte", "selezionato", qualificato" o
"controllato". 2. Il materiale riproduttivo forestale
appartenente alle specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui
all'allegato IX non può essere messo a disposizione sul mercato nella categoria
"identificato alla fonte" se è stato ottenuto per via vegetativa da
altro materiale riproduttivo forestale. 3. Il materiale riproduttivo forestale
appartenente agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato
IX è messo a disposizione sul mercato solo nelle categorie
"selezionato", "qualificato" o "controllato". 4. Il materiale riproduttivo forestale
appartenente alle specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui
all'allegato IX può essere messo a disposizione sul mercato nella categoria
"selezionato" solo se è ottenuto da propagazione in massa da seme. 5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il
materiale riproduttivo forestale appartenente alle specie e agli ibridi
artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX, costituiti in tutto o
in parte di organismi geneticamente modificati, può essere messo a disposizione
sul mercato solo nella categoria "controllato". 6. I tipi di materiale forestale
utilizzabili per la produzione delle varie categorie di materiale riproduttivo
forestale appartenente alla specie e agli ibridi artificiali inseriti
nell'elenco di cui all'allegato IX sono indicati all'allegato X. Articolo 118
Altre prescrizioni per determinate forme di materiale riproduttivo forestale Il materiale riproduttivo forestale,
appartenente alla specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui
all'allegato IX, e richiamato all'allegato XI, può essere messo a disposizione
sul mercato solo se soddisfa sia i requisiti qualitativi di cui all'allegato XI
sia le prescrizioni di cui all'articolo 117. Articolo 119
Altri requisiti per determinate parti di piante e per il postime Alla Commissione è delegato il potere di
adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono le
prescrizioni in materia di qualità per la messa a disposizione sul mercato di
parti specifiche di piante e di postime di specie e ibridi artificiali inseriti
nell'elenco di cui all'allegato IX e integrano le prescrizioni di cui agli
articoli 117 e 118. Tali requisiti tengono conto dell'evoluzione delle
conoscenze tecnico-scientifiche. CAPO IV
Prescrizioni relative alla movimentazione Articolo 120
Lotti 1. Durante tutte le fasi della
produzione il materiale riproduttivo forestale è tenuto in lotti suddivisi per
riferimento alle singole unità di ammissione da cui è derivato. 2. Il materiale riproduttivo forestale
è messo a disposizione sul mercato in lotti. Articolo 121
Imballaggio di unità seminali Le unità seminali sono messe a disposizione
sul mercato solo in imballaggi sigillati. Il sistema di chiusura ermetica deve
essere tale da divenire inservibile dopo l'apertura dell'imballaggio. CAPO V
Prescrizioni relative alla certificazione e all'identificazione Articolo 122
Certificato principale 1. Dopo la raccolta l'autorità
competente rilascia un certificato principale che indichi il riferimento di
registro di cui all'articolo 112, paragrafo 4, lettera e) per tutto il
materiale riproduttivo forestale derivato da materiale forestale di base
ammesso. 2. Il certificato principale contiene
le informazioni pertinenti stabilite a seconda dei casi nelle parti A, B e C
dell'allegato XII. 3. In caso di riproduzione per via
vegetativa successiva eseguita in conformità dell'articolo 117, paragrafo 2, è
rilasciato un nuovo certificato principale. 4. Laddove la miscela venga effettuata
in conformità dell'articolo 126, paragrafi 1, 2, 3 o 5, viene rilasciato un
nuovo certificato principale o altro documento che citi i certificati principali
precedenti relativi al materiale che compone la miscela. 5. La Commissione stabilisce, mediante
atti di esecuzione, il modello di formato del certificato principale di cui al
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame
di cui all'articolo 141, paragrafo 3. Articolo 123
Identificazione dei lotti 1. Ciascun lotto rimane chiaramente
identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna
all'utilizzatore finale. 2. Ciascun lotto di materiale riproduttivo
forestale è identificato mediante le seguenti informazioni: a) codice e numero del certificato
principale; b) nome botanico; c) categoria di materiale riproduttivo
forestale; d) destinazione d'uso; e) tipo di materiale forestale di base da
cui il materiale riproduttivo forestale deriva (fonte di semi, soprassuolo,
arboreto da seme, genitori, cloni o miscela di cloni); f) riferimento di registro del materiale
forestale di base o codice d'identificazione della regione di provenienza del
materiale forestale di base; g) indicazione se il materiale forestale di
base da cui deriva il materiale riproduttivo forestale è autoctono o indigeno,
non autoctono o non indigeno oppure di origine sconosciuta; h) anno di maturazione, nel caso di unità
seminali; i) età del postime, delle plantule o delle
talee; j) tipo di postime (a radice nuda,
trapianti o in contenitore); k) indicazione, se del caso, del fatto che
si tratta di materiale geneticamente modificato; l) indicazione, se del caso, del fatto che
la riproduzione è avvenuta per via vegetativa. Articolo 124
Etichettatura 1. Ciascun lotto reca un'etichetta
realizzata dall'operatore professionale (nel seguito "etichetta
dell'operatore"). L'etichetta dell'operatore, oltre alle informazioni di
cui all'articolo 123, contiene i seguenti elementi: a) i numeri dei certificati principali
rilasciati a norma dell'articolo 122, paragrafo 1, o il riferimento ad altro
documento disponibile in conformità dell'articolo 122, paragrafo 4; b) il numero di riferimento e, ove applicabile,
il nome dell'operatore professionale; c) il quantitativo fornito; d) nel caso di materiale riproduttivo
forestale di categoria "controllato" derivato da materiale forestale
di base ammesso in via provvisoria a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, la
dicitura "ammesso in via provvisoria". 2. Nel caso di
semi l'etichetta dell'operatore contiene le seguenti informazioni: a) la percentuale in peso di seme puro, seme
estraneo e materia inerte; b) il tasso di germinazione del seme puro o,
laddove la valutazione ne risulti difficile o poco pratica, il tasso di
vitalità valutato in relazione a un metodo specificato; c) il peso di 1 000 unità di seme puro; d) il numero di semi germinabili per
chilogrammo di prodotto messo a disposizione sul mercato come seme o, laddove
la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di
semi vitali per chilogrammo. 3. Il colore dell'etichetta
dell'operatore è giallo per il materiale riproduttivo "identificato alla
fonte", verde per il materiale riproduttivo "selezionato", rosa
per il materiale riproduttivo "qualificato" e blu per il materiale
riproduttivo "controllato". 4. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che precisano
le condizioni in base alle quali l'etichetta dell'operatore è integrata da un
altro documento prodotto dall'operatore professionale.
Tali atti delegati stabiliscono le informazioni da includere in tale documento.
Articolo 125
Etichettatura del materiale riproduttivo forestale appartenente alle specie
di Populus spp. Nel caso del Populus spp. le parti di
piante sono messe a disposizione sul mercato solo se il numero di
classificazione dell'Unione conformemente alla parte C, punto 2, lettera b)
dell'allegato XI è indicato sull'etichetta dell'operatore. Articolo 126
Miscele di materiale riproduttivo forestale 1. Le miscele di materiale riproduttivo
forestale sono prodotte e messe a disposizione sul mercato in conformità delle
disposizioni del presente articolo. 2. La miscela di materiale riproduttivo
forestale derivato da due o più unità di ammissione nelle categorie
"identificato alla fonte" o "selezionato" è consentita se
le unità di ammissione sono situate nella stessa regione di provenienza. 3. Nel caso in cui il materiale riproduttivo
forestale derivato da fonti di seme e soprassuoli diversi sia miscelato secondo
quanto disposto al paragrafo 2 nell'ambito della categoria "identificato
alla fonte", il nuovo lotto ottenuto è certificato come "materiale
riproduttivo derivato da una fonte di semi". 4. Nel caso in cui il materiale
riproduttivo forestale derivato da materiale forestale di base non autoctono o
non indigeno sia miscelato secondo quanto disposto al paragrafo 2 con materiale
riproduttivo forestale derivato da materiale forestale di base di origine
sconosciuta, il nuovo lotto ottenuto è certificato come "di origine
sconosciuta". 5. Nel caso in cui la miscela avvenga a
norma del paragrafo 4, il codice d'identificazione della regione di provenienza
non può sostituire il riferimento di registro di cui all'articolo 123, lettera
f). 6. La miscela di materiale riproduttivo
forestale derivato da una singola unità di ammissione con anni di maturazione
diversi è consentita a condizione che gli anni effettivi di maturazione e la percentuale
di materiale di ciascun anno siano registrati dall'operatore professionale. Articolo 127
Modifiche degli allegati da V a XII Alla Commissione è delegato il potere di
adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che modificano gli
allegati da V a XII. Tali modifiche tengono conto dell'evoluzione delle
conoscenze tecnico-scientifiche e dei dati economici. TITOLO IV
Deroghe Articolo 128
Prescrizioni e divieti più rigorosi 1. La Commissione può autorizzare gli
Stati membri mediante atti di esecuzione: a) ad adottare prescrizioni relative alla
qualità più rigorose di quelle stabilite agli articoli 117 e 118; b) a vietare la messa a disposizione sul
mercato a fini di semina o impianto in tutto o in parte del proprio territorio
di determinato materiale riproduttivo forestale. Il divieto di cui alla lettera b), può essere
limitato solo alla messa a disposizione sul mercato per gli utilizzatori
finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. 2. Per ottenere l'autorizzazione di cui
al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri trasmettono alla Commissione
una domanda in cui figurino: a) il progetto di normativa riguardante le
prescrizioni o i divieti proposti; b) una motivazione relativa alla necessità e
alla proporzionalità di tali prescrizioni o divieti; c) la durata delle prescrizioni o dei
divieti proposti, ossia se permanenti o temporanei. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo
1 è concessa alle seguenti condizioni: a) l'attuazione delle prescrizioni o dei
divieti di cui al paragrafo 1 garantisce il miglioramento della qualità del
materiale riproduttivo forestale in questione, la protezione dell'ambiente o la
conservazione delle risorse genetiche; b) le prescrizioni o i divieti di cui al
paragrafo 1 sono necessari e proporzionati all'obiettivo perseguito. 4. L'autorizzazione di cui al paragrafo
1 è concessa in base ai seguenti elementi: a) prove relative alla regione di
provenienza o all'origine del materiale e la documentazione che dimostra le
differenze nei rispettivi dati climatici ed ecologici; oppure b) i risultati noti di esperimenti, ricerche
scientifiche oppure i risultati ottenuti dalle pratiche forestali sulla
sopravvivenza e lo sviluppo di postime, compresa la crescita, in relazione alle
caratteristiche morfologiche e fisiologiche. Articolo 129
Difficoltà temporanee di approvvigionamento 1. L'autorità competente dello Stato
membro interessato può autorizzare la messa a disposizione sul mercato di
materiale riproduttivo forestale appartenente alle specie e agli ibridi
artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX con prescrizioni meno
restrittive rispetto a quelle di cui all'articolo 117 e, ove applicabili, agli
articoli 118 e 119, al fine di superare difficoltà temporanee
nell'approvvigionamento generale di materiale riproduttivo forestale che
possono presentarsi nello Stato membro in questione. Tale autorizzazione è concessa per un periodo
determinato, su richiesta motivata presentata dall'operatore professionale. L'etichetta del materiale riproduttivo forestale
messo a disposizione sul mercato a norma del presente paragrafo è marrone. Essa
indica che il materiale riproduttivo forestale è conforme a prescrizioni
relative alla qualità meno rigorose rispetto a quelle di cui all'articolo 117
e, ove applicabile, agli articoli 118 e 119. Gli Stati membri notificano alla Commissione e
agli altri Stati membri ciascuna autorizzazione concessa a norma del presente
paragrafo. 2. La Commissione può richiedere a uno
Stato membro mediante atti d'esecuzione di revocare o modificare
un'autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 se giunge alla conclusione
che tale autorizzazione non è necessaria o non è proporzionata all'obiettivo
del superamento delle difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di
materiale riproduttivo forestale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. Articolo 130
Messa a disposizione sul mercato di sementi in tempi rapidi Al fine di mettere rapidamente a disposizione
la semente del raccolto stagionale corrente, il materiale riproduttivo
forestale può essere messo a disposizione sul mercato per quanto riguarda il
primo acquirente, senza che l'etichetta dell'operatore rechi le informazioni
sul tasso di germinazione o sulla vitalità di cui all'articolo 124, paragrafo
2, lettere b) e d). Le informazioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2,
lettere b) e d), sono fornite dall'operatore professionale nel più breve tempo
possibile. Articolo 131
Esenzione per piccoli quantitativi 1. Nel caso di sementi messe a
disposizione sul mercato in piccoli quantitativi, le prescrizioni relative alle
informazioni sul tasso di germinazione o sulla vitalità di cui all'articolo
124, paragrafo 2, lettera b) e d), non si applicano. 2. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che indicano
l'ammontare massimo dei piccoli quantitativi di cui al paragrafo 1 per
particolari categorie o specie di materiale riproduttivo forestale per
garantire che l'esenzione di cui al paragrafo 1 sia applicata in modo
proporzionato. Articolo 132
Misure d'emergenza 1. Laddove sia manifesto che un
determinato materiale riproduttivo forestale può costituire un grave rischio per
la salute umana, animale e vegetale o per l'ambiente e che tale rischio non può
essere adeguatamente contenuto mediante misure adottate dagli Stati membri
interessati, la Commissione adotta senza indugio, di propria iniziativa o su
richiesta di uno Stato membro, le opportune misure provvisorie di emergenza,
comprese misure per limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del
materiale riproduttivo vegetale in questione, secondo la gravità della
situazione. Tali misure sono adottate mediante atti di esecuzione secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. 2. Per imperativi motivi di urgenza,
debitamente motivati, allo scopo di far fronte a un grave rischio per la salute
umana, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili
secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 4. 3. Qualora uno Stato membro abbia
informato ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure di
emergenza e la Commissione ometta di agire in conformità del paragrafo 1, lo
Stato membro in questione può adottare tutte le misure di emergenza provvisori
che ritenga opportuni al fine di limitare o vietare, a seconda della gravità
della situazione, sul suo territorio la messa a disposizione sul mercato del
materiale riproduttivo forestale in causa. Lo Stato membro ne informa
immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi
della propria decisione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che
impongono allo Stato membro di modificare o abrogare le misure d'emergenza
provvisori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame
di cui all'articolo 141, paragrafo 3. Lo Stato membro può mantenere in vigore
le proprie misure d'emergenza provvisorie nazionali fino alla data di applicazione
degli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo. 4. Il presente articolo si applica
lasciando impregiudicate le misure adottate a norma dell'articolo 23, paragrafo
2, della direttiva 2001/18/CE o dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003,
che limitano o vietano la coltivazione di organismi geneticamente modificati. Articolo 133
Esperimenti temporanei 1. La Commissione può decidere mediante
atti di esecuzione di organizzare esperimenti temporanei al fine di individuare
migliori alternative alle norme di cui agli articoli 107,117 e, ove
applicabili, agli articoli 118 e 119. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. 2. Gli atti di esecuzione di cui al
paragrafo 1 indicano i generi o le specie interessati, le condizioni
dell'esperimento per genere o specie, la durata degli esperimenti, e gli
obblighi di monitoraggio e di notifica degli Stati membri partecipanti. Essi
tengono conto dell'evoluzione delle tecniche per la riproduzione, la produzione
ed il controllo dei materiali in questione. Un esperimento non dura più di sette anni. Articolo 134
Prescrizioni per la conservazione delle risorse genetiche meno rigorose 1. Gli Stati membri possono adottare
prescrizioni meno rigorose di quelle stabilite agli articoli 107, 117 e, ove
applicabili, agli articoli 118 e 119, nell'interesse della conservazione e
dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali. Nel far ciò
considerano l'esigenza di produrre e mettere a disposizione sul mercato
materiale riproduttivo forestale che sia naturalmente adattato alle condizioni
locali e regionali e sia a rischio di erosione genetica. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e
agli altri Stati membri una notifica motivata di tali misure. 2. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, chiedere a uno Stato membro di modificare o abrogare le misure di
cui al paragrafo 1, se giunge alla conclusione che essi non sono necessari o
non sono proporzionati all'obiettivo della conservazione e dell'utilizzazione
sostenibile delle risorse genetiche forestali. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. TITOLO V
Tariffe Articolo 135
Tariffe d'iscrizione e certificazione 1. Le autorità competenti applicano
tariffe nei seguenti casi: a) iscrizione di materiale forestale di base
ammesso a norma dell'articolo 112; b) rilascio di un certificato principale a
norma dell'articolo 122. 2. Gli atti di cui al paragrafo 1
vengono compiuti esclusivamente su domanda dell'operatore professionale
all'autorità competente. Una domanda non è debitamente presentata qualora il
richiedente non versi le tariffe dovute entro un mese dalla data di messa in
mora da parte dell'autorità competente che abbiano indicato nella messa in mora
le conseguenze del mancato versamento. 3. Alla Commissione è delegato il
potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 140, che specificano gli elementi di costo da coprire a norma del
paragrafo 1, lettere a) e b). Articolo 136
Esenzioni dall'obbligo di versamento delle tariffe d'iscrizione 1. Le tariffe di cui all'articolo 135,
paragrafo 1, non sono rimborsate, né direttamente né indirettamente, salvo
laddove indebitamente riscosse. 2. I richiedenti che occupano meno di
dieci persone e realizzano un fatturato annuo o hanno un bilancio annuo totale
non superiore a 2 milioni di EUR sono esentati dal versamento delle tariffe di
cui all'articolo 135, paragrafo 1. 3. I costi di cui all'articolo 135,
paragrafo 3, non comprendono quelli sostenuti per l'iscrizione di materiale
forestale di base ammesso e per il rilascio dei certificati principali di cui
al paragrafo 2. TITOLO VI
Importazioni da paesi terzi ed esportazioni in paesi terzi di materiale
riproduttivo forestale Articolo 137
Importazioni in base all'equivalenza nell'Unione 1. Il materiale riproduttivo forestale
può essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato, a norma
dell'articolo 138, che esso rispetta prescrizioni equivalenti a quelle
applicabili al materiale riproduttivo forestale prodotto e messo a disposizione
sul mercato dell'Unione. 2. Nel caso d'importazione nell'Unione
di semi e postime, l'operatore professionale che li importa informa la
rispettiva autorità competente prima dell'importazione. 3. Il materiale riproduttivo forestale
importato è accompagnato da un certificato principale o un certificato
ufficiale, rilasciato dal paese terzo di origine, e dalla documentazione
relativa al materiale in questione fornita dall'operatore professionale del
paese terzo. Articolo 138
Decisione della Commissione sull'equivalenza 1. La Commissione può decidere,
mediante atti di esecuzione, se il materiale riproduttivo forestale di
determinati generi, specie o categorie prodotto in un paese terzo o in regioni
particolari di un paese terzo rispetta prescrizioni equivalenti a quelle
applicabili al materiale riproduttivo forestale prodotto e messo a disposizione
sul mercato dell'Unione, in base ai seguenti elementi: a) un esame approfondito delle informazioni
e dei dati forniti dal paese terzo in causa a norma dell'articolo 124,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [Publications
Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; b) l'esito soddisfacente di un controllo
eseguito conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
.../... [Publications Office, please insert number
of Regulation on Official Controls]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. 2. Nell'adottare le decisioni di cui al
paragrafo 1 la Commissione valuta se i sistemi di ammissione e iscrizione del
materiale forestale di base e di successiva produzione di materiale
riproduttivo forestale derivato da tale materiale forestale di base, applicati
nel paese terzo in questione, offrono le stesse garanzie di quelle di cui agli
articoli 107 e 117, e, ove applicabile, agli articoli 118 e 119, per le
categorie "identificato alla fonte", "selezionato",
"qualificato" e "controllato". 3. Ai fini dell'adozione delle
decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può applicare le disposizioni
dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office,
please insert number of Regulation on Official Controls], riguardante
l'approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi. Articolo 139
Esportazioni dall'Unione
1. Le esportazioni di materiale
riproduttivo forestale in un paese terzo disciplinate da un accordo con tale
paese terzo avvengono nel rispetto di tale accordo. 2. Le esportazioni in un paese terzo di
materiale riproduttivo forestale non disciplinate da un accordo con tale paese
terzo sono subordinate al rispetto delle norme del paese terzo in cui il
materiale riproduttivo vegetale è esportato. 3. Le esportazioni in un paese terzo di
materiale riproduttivo forestale non disciplinate né da un accordo con tale
paese terzo né dalle sue norme interne sono disciplinate dalle prescrizioni
relative alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale
riproduttivo forestale nel territorio dell'Unione di cui agli articoli da 105 a
134. PARTE V
PRESCRIZIONI PROCEDURALI Articolo 140
Atti delegati 1. Il potere di adottare atti delegati
è delegato alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14,
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 2,
all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 6, all'articolo
20, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3,
all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33,
paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo
38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 1,
all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo
64, paragrafo 4, all'articolo 65, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 2,
all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 119,
all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127, all'articolo 131, paragrafo 2,
all'articolo 135, paragrafo 4 e all'articolo 138, paragrafo 1, è conferita alla
Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14,
paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 2,
all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 6, all'articolo
20, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3,
all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33,
paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 4,
all'articolo 38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 44,
paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo 59, paragrafo 2,
all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 65, paragrafo 3, all'articolo 67,
paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 1,
all'articolo 119, all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127, all'articolo
131, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 4 e all'articolo 138, paragrafo 1,
può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una
data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. Un atto delegato adottato in
conformità all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3,
all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16,
paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 6,
all'articolo 20, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 23,
paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1,
all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36,
paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 3,
all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo
59, paragrafo 2, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 65, paragrafo 3,
all'articolo 67, paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 74,
paragrafo 1, all'articolo 119, all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127,
all'articolo 131, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 4 e all'articolo
138, paragrafo 1, entra in vigore solo se, né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 141
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal
comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito
a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio è un comitato ai sensi del regolamento
(UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n.
182/2011. Qualora il parere del comitato debba essere reso
mediante procedura scritta, tale procedura è conclusa senza esito quando, entro
il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato lo
decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.
182/2011. Qualora il parere del comitato debba essere reso
mediante procedura scritta, tale procedura è conclusa senza esito quando, entro
il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato lo
decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5. PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 142
Modifica del regolamento (CE) n. 2100/94 Il regolamento (CE) n. 2100/94 è così
modificato: 1) L'articolo 4 è sostituito dal
seguente: 'Articolo 4
Agenzia dell'Unione 1. Per l'applicazione del presente
regolamento è istituito un'Agenzia europea per le varietà vegetali, nel seguito
"l'Agenzia". 2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti: a) formula su richiesta raccomandazioni in
merito alle denominazioni varietali a norma dell'articolo 50, paragrafo 2 e
dell'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... [Publications
Office, please insert number of this Regulation]; b) promuove e coordina lo sviluppo di un
esame tecnico uniforme delle varietà, ivi compreso lo sviluppo di protocolli,
effettuati a norma dell'articolo 71 e, ove applicabile, degli atti adottati a
norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office,
please insert number of this Regulation] c) esegue l'audit delle autorità
competenti, controllandone i locali e l'organizzazione del lavoro e svolgendo
gli esami tecnici di cui all'articolo 72 del regolamento relativo al materiale
riproduttivo vegetale; d) propone e partecipa all'offerta di
formazioni nel settore di sua competenza; e) assiste tecnicamente la Commissione nei
settori di sua competenza; f) commissiona studi necessari
all'espletamento dei suoi compiti; g) ricerca, raccoglie, confronta, analizza
e sintetizza i dati tecnici nei settori di sua competenza; h) si accerta che i cittadini e le parti
interessate ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili
nei settori di sua competenza; i) fornisce, su richiesta della
Commissione, assistenza scientifica e tecnica allo scopo di migliorare la
collaborazione tra l'Unione, i paesi candidati, le organizzazioni
internazionali e i paesi terzi nei settori di sua competenza; j) costituisce, pubblica e aggiorna una
banca dati sulle collezioni di riferimento delle varietà." 3. L'Agenzia inoltre gestisce e sostiene il
registro delle varietà dell'Unione, istituito a norma dell'articolo 52 del
regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of
this Regulation]. Essa attua e applica la procedura d'iscrizione delle
varietà nel registro delle varietà dell'Unione conformemente al titolo IV, capo
V del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number
of this Regulation]." 2) È inserito il seguente articolo 4 bis: "Articolo 4 bis
Riferimenti all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Ufficio) I riferimenti fatti nel presente regolamento
all'Ufficio e i riferimenti fatti nella legislazione dell'Unione all'Ufficio
comunitario delle varietà vegetali si intendono fatti all'Agenzia europea per
le varietà vegetali di cui all'articolo 4." Articolo 143
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente
regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.
Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni
alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento
e notificano senza indugio le eventuali successive modifiche. Articolo 144
Abrogazioni 1. Gli atti di cui all'allegato XIII
sono abrogati. 2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente
regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato
XIV. Articolo
145 Disposizioni transitorie 1. Gli Stati membri riesaminano entro il [Publications Office, please
insert date of application of this Regulation] le misure adottate a norma
dell'articolo 5 della direttiva 66/401/CEE, dell'articolo 5 della direttiva
66/402/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 68/193/CEE,
dell'articolo 7 della direttiva 2002/54/CE, dell'articolo 24 della direttiva
2002/55/CE, dell'articolo 5 della direttiva 2002/56/CE e dell'articolo 7 della
direttiva 2002/57/CE e provvedono in uno dei modi seguenti: a) abrogano tali misure; oppure b) modificano
tali misure rendendole conformi alla legislazione vigente dell'Unione relativa
al materiale riproduttivo vegetale in questione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri: a) tutte le misure adottate a norma delle
direttive di cui al paragrafo 1 entro [Publications Office, please insert
date of application of this Regulation]; b) qualsiasi azione intrapresa a norma del
paragrafo 1, lettera a) o b). Articolo 146
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica dal [Publications Office
please insert date counting 36 months from the entry into force]. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I
GENERI E SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 Abies alba Mill. Abies cephalonica Loudon Abies grandis Lindl. Abies pinsapo Boiss. Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Agrostis canina L. Agrostis capillaris L. Agrostis gigantea Roth. Agrostis stolonifera L. Allium cepa L.
Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Allium schoenoprasum L. Alnus glutinosa Gaertn. Alnus incana Moench. Alopecurus pratensis L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Arachis hypogaea L. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl. Asparagus officinalis L. Avena nuda L.
Avena sativa L.(compresa A. byzantina K. Koch) Avena strigosa Schreb. Beta vulgaris L. Betula pendula Roth. Betula pubescens Ehrh. Brassica juncea (L.) Czern. Brassica napus L. Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Brassica oleracea L.
Brassica rapa L. Bromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin.
Cannabis sativa L. Capsicum annuum L. Carpinus betulus L. Carthamus tinctorius L. Carum carvi L. Castanea sativa Mill. Castanea Mill.
(portainnesti) Cedrus atlantica (Endl)
Manetti ex Carr. Cedrus libani A.
Richard Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai Citrus L. Corylus avellana L. Corylus L.
(portainnesti) Cucumis melo L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Cydonia oblonga Mill. Cynara cardunculus L. Cynodon dactylon (L.) Pers. Dactylis glomerata L. Daucus carota L. Fagus sylvatica L. Festuca arundinacea Schreb. Festuca filiformis Pourr. Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina xFestulolium Asch.
et Graebn. Ficus carica L. Foeniculum vulgare Mill. Fortunella Swingle Fragaria L. Fraxinus angustifolia Vahl. Fraxinus excelsior L. Galega orientalis Lam.
Glycine max (L.)
Merrill Gossypium L. Hedysarum coronarium L. Helianthus annuus L. Hordeum vulgare L. Juglans regia L. Juglans L.
(portainnesti) Lactuca sativa L. Larix decidua Mill. Larix kaempferi (Lamb.) Carr. Larix sibirica Ledeb. Larix x eurolepis Henry Linum usitatissimum L. Lolium × boucheanum Kunth Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Malus domestica Borkh. Malus Mill. (portainnesti) Medicago lupulina L.
Medicago sativa L. Medicago × varia T.
Martyn Olea europaea L. Onobrychis viciifolia Scop. Oryza sativa L. Papaver somniferum L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phacelia tanacetifolia Benth. Phalaris aquatica L. Phalaris canariensis L. Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Phleum nodosum L. (ex Phleum bertolonii DC.) Phleum pratense L. Picea abies (L.)
H. Karst. Picea sitchensis (Bong.) Carr. Pinus brutia Ten. Pinus canariensis C. Smith Pinus cembra L. Pinus contorta Douglas ex Loud. Pinus halepensis Mill. Pinus leucodermis Antoine Pinus nigra Arnold Pinus pinaster Aiton Pinus pinea L. Pinus radiata D.
Don Pinus sylvestris L. Pistacia vera L. Pistacia L.
(portainnesti) Pisum sativum L.
Poa annua L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Poncirus Raf. Populus spp. e
ibridi artificiali tra tali specie Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L. Prunus avium (L.)
L. Prunus cerasus L. Prunus domestica L. Prunus persica (L.)
Batsch Prunus salicina Lindley Prunus L. (portainnesti) Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Pyrus communis L.
Pyrus L.
(portainnesti) Quercus cerris L. Quercus ilex L. Quercus petraea (Matt.)
Liebl. Quercus pubescens Willd. Quercus robur L. Quercus rubra L. Quercus suber L. Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Ribes L. Robinia pseudoacacia L. Rubus L. Scorzonera hispanica L. Secale cereale L.
Sicyos angulatus L.
(portainnesti) Sinapis alba L.
Solanum lycopersicum Lam. (ex Lycopersicon esculentum Mill.) Solanum lycopersicum Lam.x Solanum spp. (portainnesti) Solanum melongena L.
Solanum tuberosum L.
Sorghum bicolor (L.)
Moench Sorghum bicolor (L.)
Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sorghum sudanense (Piper)
Stapf Spinacia oleracea L. Tilia cordata Mill. Tilia platyphyllos Scop. Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trifolium resupinatum L. Trigonella foenum-graecum L. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. xTriticosecale Wittm.
ex A. Camus Triticum aestivum L. Triticum durum Desf.
Triticum spelta L. Vaccinium L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Vicia faba L. Vicia pannonica Crantz
Vicia sativa L. Vicia villosa Roth. Vitis L. Zea mays L. ALLEGATO II
PRESCRIZIONI RELATIVE AL MATERIALE PREBASE, DI BASE, CERTIFICATO E STANDARD ED
ELEMENTI PER L'ADOZIONE DI TALI PRESCRIZIONI PARTE A Prescrizioni relative alla produzione di
materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 16, paragrafo 2 Le seguenti prescrizioni si applicano a campi
e colture in base alle caratteristiche del genere o della specie. 1. Semina o impianto: a) è determinata l'identità del materiale
riproduttivo vegetale, e se possibile anche della pianta madre, per garantire
la tracciabilità del materiale stesso. L'etichetta del materiale o i dati
registrati relativi alla pianta madre vanno conservati; b) il materiale è messo a dimora e/o
seminato in modo che vi sia: i) una distanza sufficiente fra fonti di
polline della stessa specie e/o delle stesse varietà, nel rispetto delle regole
d'isolamento per ogni caratteristica botanica e delle tecniche di coltura, per
garantire la protezione da impollinazione estranea indesiderata ed evitare
l'impollinazione incrociata con altre colture; ii) una fonte e un livello adeguati di
impollinazione per garantire la riproduzione successiva; iii) un'adeguata rotazione (colture precedenti e durata tra periodi di
coltura della stessa specie) per evitare le impurità; c) è posta la debita diligenza nell'utilizzo
di macchinari e attrezzature per garantire l'assenza di piante infestanti o di
altre specie difficili da individuare nelle sementi durante le analisi di
laboratorio; d) il materiale è seminato e messo a dimora
in modo da garantire che la presenza di organismi nocivi per la qualità
nell'Unione o di loro vettori, elencati in conformità di quanto disposto
nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. .../... (Publications Office, please insert
number of Regulation on protective measures against pests of plants) sia
conforme alle disposizioni dell'atto anzidetto. 2. Coltivazione: a) le piante fuori tipo sono assenti per
garantire l'identità e la purezza della varietà, e una produzione efficiente.
Laddove l'assenza di fuori tipo non sia possibile a causa delle caratteristiche
del materiale riproduttivo vegetale in questione, la loro presenza è mantenuta
al livello più basso possibile. In caso di presenza di piante fuori tipo o di
altre specie di piante va eseguito un trattamento adeguato e/o si procede
all'eliminazione, per garantire l'identità e la purezza della varietà. b) Nel caso di analisi positive o sintomi
visibili della presenza di organismi nocivi o di difetti, le piante madri sono
trattate o sono escluse quali fonti di materiale riproduttivo vegetale. c) Raccolta: il materiale riproduttivo vegetale è raccolto alla
rinfusa o sotto forma di singole piante, a seconda del caso, per garantire
l'identità e la purezza del materiale raccolto; d) Mantenimento: il materiale riproduttivo vegetale, comprese, ove
applicabile, le piante madri, è mantenuto in modo da garantire l'identità della
varietà. Tale mantenimento si basa sulla descrizione ufficiale o sulla
descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà. e) Organismi nocivi per la qualità nell'Unione Il materiale riproduttivo vegetale è coltivato in
modo da garantire che la presenza di organismi nocivi per la qualità
nell'Unione, elencati in conformità di quanto disposto nell'atto di esecuzione
di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... (Publications
Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests
of plants), in tale materiale riproduttivo vegetale sia conforme alle
disposizioni dell'atto anzidetto. f) Ove opportuno, la coltivazione di
materiale riproduttivo vegetale è tenuta separata dalla coltivazione di
materiale appartenente agli stessi generi o specie destinati all'alimentazione
umana o animale, per garantire la sanità del materiale stesso. g) La riproduzione di materiale riproduttivo
vegetale può anche avvenire, ove applicabile, per micropropagazione. PARTE B Prescrizioni relative alla qualità del
materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 16, paragrafo 2 Il materiale riproduttivo vegetale soddisfa
uno o più dei seguenti requisiti qualitativi, a seconda delle caratteristiche
di ciascun genere o specie: a) possiede un tasso minimo di
germinazione per produrre dopo la semina un adeguato numero di piante per metro
quadrato (m²) e garantire di conseguenza la resa e la qualità della produzione; b) contiene una quantità massima di
semi duri per consentire un adeguato numero di piante per metro quadrato (m2); c) presenta una purezza minima per
garantire il massimo livello di identità varietale; d) presenta un'umidità massima per
assicurarne la conservazione durante il trattamento, lo stoccaggio e la messa a
disposizione sul mercato; e) contiene un quantitativo massimo di
materiale riproduttivo vegetale di altri generi o specie per garantire la
presenza minima di piante indesiderate nel lotto; f) presenta un livello minimo di
vigoria, dimensioni definite e una specifica calibrazione per garantire
l'adeguatezza del materiale e un'omogeneità del lotto sufficiente per la semina
o la messa a dimora; g) presenta un contenuto massimo di
terra o corpi estranei per impedire pratiche fraudolente e impurità tecniche; h) è esente da difetti e danni
specifici per garantirne la qualità e la sanità; i) la presenza di organismi nocivi per
la qualità nell'Unione, elencati in conformità di quanto disposto nell'atto di
esecuzione di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../...
concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi, deve
essere conforme alle disposizioni dell'atto di esecuzione anzidetto. PARTE C Prescrizioni relative alla certificazione del
materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 20, paragrafo 1 A. Frequenza e metodi di svolgimento delle ispezioni in campo La frequenza delle ispezioni e gli stadi di
crescita del materiale riproduttivo vegetale da ispezionare garantiscono osservazioni
e ispezioni efficaci. I metodi d'ispezione garantiscono l'affidabilità
delle osservazioni. Ove applicabile, le piante madri sono ispezionate,
almeno mediante ispezione visiva, nei periodi dell'anno più opportuni, al fine
di verificare la presenza di organismi nocivi o di loro vettori. Le piante madri sono mantenute in tutte le fasi di
coltivazione in condizioni che consentano la produzione di materiale
riproduttivo vegetale e permettano la verifica dell'identità in base alla
descrizione della varietà. Le ispezioni riguardano, ove opportuno, la
conformità alle norme di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on
protective measures against plants] per quanto riguarda la presenza di
organismi nocivi per la qualità sul materiale riproduttivo vegetale in
questione. È controllata altresì la qualità del suolo, del substrato, delle
piante madri e dell'ambiente immediatamente circostante per accertare che sia
evitata la presenza di organismi nocivi e di loro vettori. B. Prelievo di campioni e analisi 1. Il metodo di prelievo dei campioni soddisfa i seguenti requisiti: a) il peso minimo del campione prelevato da
un lotto è adeguato alla determinazione del contenuto di erbe infestanti onde
assicurare la rappresentatività e l'idoneità delle dimensioni del campione per
l'analisi del materiale e valutare se le caratteristiche qualitative sono state
soddisfatte; b) l'intensità di campionamento,
l'apparecchiatura e i metodi impiegati per il prelievo sono tali da garantire
che i campioni da sottoporre ad analisi siano affidabili. 2. Le analisi sono eseguite secondo metodi,
con apparecchiature e substrati colturali definiti per ciascuna specie, nonché
per collezione di riferimento per l'analisi della purezza onde garantire che i
requisiti qualitativi siano stati soddisfatti. Le analisi comprendono, ove
appropriato, nuove analisi per stabilire il tasso di germinazione onde
garantire un'adeguata germinazione dopo un certo periodo o dopo la miscela di
materiale riproduttivo vegetale. 3. Le ispezioni riguardano, ove opportuno,
la conformità alle norme di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on
protective measures against plants] per quanto riguarda la presenza di
organismi nocivi per la qualità sul materiale riproduttivo vegetale in
questione. È controllata altresì la qualità del suolo, del substrato, delle
piante madri e dell'ambiente immediatamente circostante per accertare che sia
evitata la presenza di organismi nocivi e di loro vettori. PARTE D Elementi per l'adozione delle prescrizioni
relative alla produzione e alla qualità del materiale riproduttivo vegetale di
cui all'articolo 16, paragrafo 2, e per la certificazione di materiale
riproduttivo vegetale di cui all'articolo 20, paragrafo 1 Le prescrizioni relative alla produzione e
alla qualità di cui alle parti A e B nonché le prescrizioni relative ai sistemi
di certificazione di cui alla parte C, sono stabiliti per uno o più dei
seguenti elementi: a) generi, specie, categorie,
suddivisioni all'interno della categoria, comprese le generazioni; b) i tipi di varietà o di materiale
riproduttivo vegetale (materiale eterogeneo o destinato a un mercato di nicchia),
compresi gli ibridi intraspecifici e interspecifici; c) gli utilizzi specifici di generi,
specie o tipi del materiale riproduttivo vegetale in questione; d) tipo di riproduzione. ALLEGATO III PARTE A Contenuto delle etichette ufficiali e
dell'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 21, paragrafo 1 L'etichetta ufficiale e l'etichetta
dell'operatore contengono le informazioni seguenti: a) il nome botanico, o i nomi se si
tratta di miscela, della specie vegetale in questione, in caratteri latini; b) il nome comune, oppure i nomi se si
tratta di miscela, della specie in questione in una delle lingue ufficiali
dell'Unione europea; c) il codice a due lettere di cui alla
norma ISO 3166-1 alpha 2[22]
relativo allo Stato membro e, se del caso, il nome o la sigla delle rispettive
autorità competente presso la quale l'operatore professionale è iscritto; d) il numero d'iscrizione al registro
dell'operatore professionale oppure, in assenza di tale numero, il nome e
l'indirizzo dell'operatore; e) il numero di lotto del materiale
riproduttivo vegetale in questione, nonché, ove opportuno, un riferimento a un
supporto univoco di dati di tracciabilità, quali un codice a barre, un chip o
un ologramma; f) l'indicazione della denominazione
della varietà, oppure delle denominazioni se si tratta di componenti di
miscele, quando il materiale è messo a disposizione sul mercato in riferimento
alle varietà; g) la dicitura "normativa
UE"; h) i riferimenti al paese di produzione
oppure ai paesi di produzione se si tratta di miscela, mediante i codici a due
lettere di cui alla lettera c); i) i riferimenti al numero dichiarato
di semi, portainnesti o altre unità di materiale riproduttivo, oppure, ove
applicabile, al peso netto o lordo; j) le indicazioni riguardanti la
categoria di materiale riproduttivo vegetale e, ove del caso, alle suddivisioni
delle categorie; k) i riferimenti al mese e all'anno di
etichettatura o al mese e all'anno in cui è stato effettuato l'ultimo prelievo
di campioni; l) l'indicazione, ove del caso, dell'appartenenza
del materiale riproduttivo vegetale a una varietà provvista solo di descrizione
ufficialmente riconosciuta e l'indicazione della regione di origine di tale
varietà; m) l'indicazione, ove del caso, che il
rispettivo materiale riproduttivo vegetale è un clone o un portainnesto; n) l'indicazione, ove applicabile, che
il materiale riproduttivo vegetale contiene o è costituita da organismi
geneticamente modificati. PARTE B Informazioni presenti sull'etichetta di generi
o specie diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'allegato I,
richiamati all'articolo 47 L'etichetta
contiene le seguenti informazioni: a) la
specie, indicata con il nome botanico e in caratteri latini; b) il nome comune in una delle lingue
ufficiali dell'Unione; c) il nome della varietà, nel caso in
cui il materiale riproduttivo vegetale sia messo a disposizione sul mercato con
riferimento a una varietà; d) il nome e l'indirizzo dell'operatore
professionale e il suo numero d'iscrizione al registro; e) il numero di riferimento del lotto
attribuito dall'operatore; f) il numero dichiarato di semi,
portainnesti o altre unità di materiale riproduttivo, oppure, ove applicabile,
al peso netto o lordo; g) l'indicazione "qualità
UE"; h) la data di emissione dell'etichetta; i) in caso di importazione da paesi
terzi, l'indicazione del paese di raccolta, con il codice a due lettere di cui
alla parte A, lettera h); j) il luogo di produzione; k) l'indicazione, ove applicabile, che
il rispettivo materiale riproduttivo vegetale appartiene a un clone o a un
portainnesto e la denominazione della varietà alla quale il clone o il
portainnesto può appartenere; l) laddove il materiale riproduttivo
vegetale sia prodotto e messo a disposizione sul mercato insieme a materiale
riproduttivo forestale, l'etichetta del materiale riproduttivo vegetale riporta
la dicitura "non destinato a scopi forestali". ALLEGATO IV PARTE A Criteri
relativi a generi o specie con valore agronomico e/o di utilizzazione
soddisfacente Le prescrizioni di cui all'articolo 58, paragrafo
2, relative al valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente si
applicano ai generi e alle specie che soddisfano uno o più dei seguenti
criteri: a) sono di vitale importanza per la
sicurezza degli alimenti e dei mangimi; b) sono di vitale importanza per la
trasformazione alimentare, la trasformazione di mangimi o la trasformazione
industriale; c) sono di vitale importanza per
un'agricoltura resiliente e a basso impiego di risorse, ivi inclusa la
produzione agricola biologica. PARTE B Criteri
relativi a generi o specie con valore agronomico e/o di utilizzazione
sostenibile Le prescrizioni di cui all'articolo 59,
paragrafo 1, relativi al valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile si
applica ai generi e alle specie che soddisfano uno o più dei seguenti criteri: a) sono notevolmente suscettibili agli
organismi nocivi; b) sono soggetti a prescrizioni
particolari riguardanti l'efficienza delle risorse; c) sono suscettibili alla presenza di
sostanze indesiderate; d) sono suscettibili di adeguamento a
condizioni agroclimatiche diverse. ALLEGATO V
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA
PRODUZIONE DI MATERIALE RIPRODUTTIVO FORESTALE DA CERTIFICARSI QUALE MATERIALE
"IDENTIFICATO ALLA FONTE" 1. Il materiale di base consiste in una
fonte di semi o un soprassuolo situati in una singola regione di provenienza.
Laddove il materiale sia destinato a un uso forestale specifico è d'obbligo
un'ispezione formale. 2. L'operatore professionale in causa
deve dichiarare all'autorità competente la regione di provenienza, la posizione
e l'altitudine, o l'estensione altimetrica, dei luoghi in cui il materiale
riproduttivo viene raccolto. Va dichiarato se il materiale di base è: a) autoctono, non autoctono o di origine
sconosciuta; oppure b) indigeno, non indigeno o di origine
sconosciuta. Nel caso di materiale di base non autoctono o non indigeno deve
essere dichiarata l'origine, se nota. ALLEGATO VI
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE
DI MATERIALE RIPRODUTTIVO FORESTALE DA CERTIFICARSI QUALE MATERIALE
"SELEZIONATO" Generalità. Il
soprassuolo è valutato rispetto alla destinazione d'uso specifica dichiarata
del materiale riproduttivo e, in base a tale destinazione specifica, è attribuita
la debita importanza ai requisiti di cui ai punti da 1 a 9. I criteri di
selezione del materiale riproduttivo forestale e la sua destinazione sono
indicati nel registro nazionale. 1. Origine: va stabilito
mediante prove storiche o altri mezzi appropriati se il soprassuolo è
autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; nel
caso di materiale di base non autoctono o non indigeno deve essere dichiarata
l'origine, se nota. 2. Isolamento: i soprassuoli
devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della
stessa specie, ivi inclusi i soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di
origine sconosciuta, o da soprassuoli di una specie o varietà che può dar
origine ad ibridazioni con la specie in questione. 3. Entità della popolazione: i
soprassuoli devono comprendere uno o più gruppi di alberi ben distribuiti e
abbastanza numerosi da consentire un'interfecondazione sufficiente. I
soprassuoli selezionati devono comprendere un numero e una densità sufficienti
di individui su una determinata superficie, onde evitare gli effetti
sfavorevoli dell'inincrocio. 4. Età e sviluppo: i soprassuoli
devono comprendere alberi che abbiano raggiunto un'età o una fase di sviluppo
tali da permettere una valutazione chiara dei criteri di selezione. 5. Omogeneità: i soprassuoli
devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri
morfologici. Laddove necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati. 6. Adattamento: l'adattamento
alle condizioni ecologiche prevalenti nella regione di provenienza deve essere
evidente. 7. Produzione di volume legnoso: per
l'ammissione dei soprassuoli selezionati, la produzione legnosa deve essere in
linea generale superiore a quella che si considera come media in analoghe
condizioni ecologiche e di gestione. 8. Qualità del legno: la qualità
del legno deve essere presa in considerazione. 9. Forma o portamento: gli
alberi nei soprassuoli devono presentare caratteri morfologicamente corretti,
per esempio dirittezza e circolarità del fusto, ramificazione favorevole,
finezza dei rami e potatura naturale. Inoltre la porzione di fusti biforcati e
di quelli con fibratura elicoidale deve essere minima. ALLEGATO VII
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE
DI MATERIALE RIPRODUTTIVO FORESTALE DA CERTIFICARSI QUALE MATERIALE
"QUALIFICATO" 1. Arboreto da seme a) Il tipo, l'obiettivo, lo schema
dell'incrocio e la disposizione in campo, i componenti, l'isolamento, la
posizione e qualsiasi cambiamento di tali elementi devono essere approvati e
registrati presso l'autorità competente; b) i cloni o le famiglie componenti sono
selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione
ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III; c) i cloni o le famiglie componenti sono, o
sono stati, piantati secondo un piano approvato dall'autorità competente e
definiti in modo tale che ogni componente possa essere identificato; d) la diramatura effettuata negli arboreti
da seme è descritta, insieme ai criteri di selezione utilizzati per tale
diramatura, e registrata presso l'autorità competente; e) gli arboreti da seme sono gestiti, e i
semi raccolti, in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi.
Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido
artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale riproduttivo deve essere
stabilita mediante un'analisi di verifica. 2. Genitori a) I genitori sono selezionati per i loro
caratteri particolari, conformemente ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9
e 10 dell'allegato III, oppure selezionati per la loro capacità di
combinazione; b) l'obiettivo, lo schema dell'incrocio e il
sistema d'impollinazione, i componenti, l'isolamento, la posizione e qualsiasi
cambiamento rilevante di tali elementi devono essere ammessi e registrati
presso l'autorità competente; c) l'identità, il numero e la proporzione
dei genitori in una miscela devono essere approvati e registrati presso
l'autorità competente; d) nel caso di genitori destinati alla
produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale
riproduttivo deve essere stabilita mediante un'analisi di verifica. 3. Cloni a) I cloni sono identificabili mediante
caratteri distintivi che sono stati approvati e registrati presso l'autorità
competente; b) il valore del singolo clone è stabilito
in base all'esperienza o è dimostrato da una sperimentazione di durata
sufficiente; c) gli ortet destinati alla produzione di
cloni sono selezionati per le loro caratteri particolari, conformemente ai
requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III. 4. Miscele
di cloni a) Le miscele
di cloni sono conformi ai requisiti di cui al precedente punto 3, lettere a),
b) e c); b) l'identità, il numero e la proporzione di
cloni che compongono una miscela, il metodo di selezione e il materiale
primario devono essere approvati e registrati presso l'autorità competente.
Ogni miscela deve presentare una diversità genetica sufficiente. ALLEGATO VIII
REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEL MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI
MATERIALE RIPRODUTTIVO FORESTALE DA CERTIFICARSI QUALE MATERIALE
"CONTROLLATO" 1. Requisiti
per tutte le analisi a) Aspetti generali Il materiale di base deve essere conforme ai
requisiti applicabili di cui agli allegati V o VI. Le analisi per l'ammissione di materiale di base
vanno predisposte, organizzate, condotte e i relativi risultati interpretati
conformemente a procedure riconosciute a livello internazionale. Nel caso di
analisi comparative il materiale riproduttivo forestale sottoposto ad analisi
deve essere confrontato con uno o preferibilmente più campioni di riferimento
ammessi o scelti in precedenza. b) Caratteri da esaminare i) Le analisi devono consentire di
valutare caratteri specifici, che devono essere indicati per ciascuna analisi; ii) aspetti su cui deve vertere l'esame
sono l'adattamento, la crescita, i fattori biotici e abiotici importanti.
Inoltre altri caratteri, ritenuti importanti rispetto alla destinazione d'uso
specifica, sono valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione
in cui ha luogo l'analisi. c) Documentazione I dati registrati devono descrivere i siti in cui
si è svolta l'analisi. Essi comprendono la posizione, il clima, il suolo,
l'utilizzazione precedente, l'impianto, la gestione ed eventuali danni dovuti a
fattori abiotici o biotici. Tali dati sono a disposizione dell'autorità
competente. L'età del materiale e i risultati ottenuti all'atto della
valutazione devono essere registrati presso l'autorità competente. d) Predisposizione delle analisi i) Ogni campione di materiale riproduttivo
costituito, piantato e gestito in modo identico, per quanto lo consentono i
diversi tipi di materiale vegetale; ii) ogni esperimento deve essere condotto
secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per
poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente da esaminare. e) Analisi e validità dei risultati i) I dati sperimentali devono essere
analizzati con metodi statistici riconosciuti a livello internazionale; devono
essere presentati per ogni carattere esaminato; ii) il metodo applicato per l'analisi e i
risultati dettagliati sono liberamente accessibili; iii) deve essere inoltre proposta la regione
di probabile adattamento all'interno del paese in cui è stata effettuata
l'analisi e devono essere indicate le caratteristiche che potrebbero limitarne
l'utilità; iv) il materiale riproduttivo che, secondo i
risultati delle analisi, non possiede almeno le caratteristiche del materiale
di base è eliminato. 2. Requisiti
per la valutazione genetica dei componenti del materiale di base a) Possono essere sottoposti a valutazione
genetica i componenti del seguente materiale di base: arboreti da seme,
genitori, cloni e miscele di cloni. b) Documentazione Per l'ammissione del materiale di base è richiesta
la seguente documentazione supplementare: i) l'identità, l'origine e l'albero
genealogico dei componenti valutati; ii) lo schema dell'incrocio utilizzato per
ottenere il materiale riproduttivo impiegato nelle analisi di valutazione. c) Procedure di analisi Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: i) il valore genetico di ciascun
componente deve essere valutato in due o più siti, almeno uno dei quali deve
trovarsi in un ambiente adatto all'uso proposto per il materiale riproduttivo; ii) la superiorità stimata del materiale
riproduttivo da mettere a disposizione sul mercato è calcolata in base a tali
valori genetici e allo schema specifico dell'incrocio; iii) le analisi di valutazione e i calcoli
genetici devono essere approvati dall'autorità competente. d) Interpretazione i) La superiorità stimata del materiale
riproduttivo deve essere calcolata rispetto a una popolazione di riferimento
per un carattere o un gruppo di caratteri; ii) per ogni carattere importante va
indicato se il valore genetico stimato del materiale riproduttivo è inferiore
alla popolazione di riferimento. 3. Requisiti
relativi alle analisi comparative del materiale riproduttivo a) Prelievo di campioni di materiale
riproduttivo i) Il campione di materiale riproduttivo
sottoposto ad analisi comparativa deve essere effettivamente rappresentativo
del materiale riproduttivo derivato dal materiale di base che deve essere
ammesso; ii) il materiale riproduttivo utilizzato
per le analisi comparative, ottenuto per riproduzione gamica è: raccolto in anni di buona fioritura e di buona
produzione di semi e frutti e può essere utilizzata l'impollinazione
artificiale, raccolto secondo metodi che garantiscono la
rappresentatività dei campioni ottenuti. b) Campioni
di riferimento i) Le
prestazioni dei campioni di riferimento impiegati nelle analisi a fini
comparativi sono, ove possibile, note da tempo nella regione in cui l'analisi è
svolta. I campioni di riferimento rappresentano materiale che si è dimostrato
utile a fini forestali al momento in cui l'analisi ha avuto inizio e nelle
condizioni ecologiche per le quali si propone la certificazione del materiale.
Provengono, per quanto possibile, da soprassuoli selezionati secondo i criteri
di cui all'allegato III o da materiale di base ufficialmente ammesso per la
produzione di materiale controllato; ii) per le analisi comparative di ibridi
artificiali, se possibile entrambe le specie parentali devono essere comprese
tra i campioni di riferimento; iii) laddove possibile vanno utilizzati più
campioni di riferimento. Se necessario e giustificato i campioni di riferimento
possono essere sostituiti dal materiale riproduttivo più adatto tra quelli
sottoposti ad analisi o dalla media dei componenti analizzati; iv) gli stessi campioni di riferimento sono
utilizzati in tutte le analisi per una serie di condizioni del sito più ampia
possibile. c) Interpretazione i) Va dimostrata una superiorità
statisticamente significativa rispetto ai campioni di riferimento per almeno un
carattere importante. ii) Va indicato chiaramente se vi sono
caratteri d'importanza economica o ambientale che risultano significativamente
inferiori rispetto a quelli dei campioni di riferimento e i loro effetti devono
essere compensati da caratteri favorevoli. 4. Ammissione
condizionata Un'ammissione condizionata può basarsi sulla
valutazione preliminare di analisi su giovani piante. Le affermazioni di
superiorità basate su una valutazione precoce devono essere riesaminate al
massimo dopo dieci anni. 5. Analisi
precoci Le analisi in vivaio, in serra e in laboratorio
possono essere ammessi dall'autorità competente ai fini di un'ammissione
condizionata o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta
correlazione tra le peculiarità misurate e i caratteri che sarebbero
normalmente valutati nelle analisi in ambiente forestale. Gli altri caratteri
da esaminare devono essere conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3. ALLEGATO IX
ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI Abies alba Mill. Abies cephalonica Loud. Abies grandis Lindl. Abies pinsapo Boiss. Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Alnus glutinosa Gaertn. Alnus incana Moench. Betula pendula Roth. Betula pubescens Ehrh. Carpinus betulus L. Castanea sativa Mill. Cedrus atlantica Carr. Cedrus libani A.
Richard Fagus sylvatica L. Fraxinus angustifolia Vahl. Fraxinus excelsior L. Larix decidua Mill. Larix x eurolepis Henry Larix kaempferi Carr. Larix sibirica Ledeb. Picea abies Karst. Picea sitchensis Carr. Pinus brutia Ten. Pinus canariensis C. Smith Pinus cembra L. Pinus contorta Loud. Pinus halepensis Mill. Pinus leucodermis Antoine Pinus nigra Arnold Pinus pinaster Ait. Pinus pinea L. Pinus radiata D.
Don Pinus sylvestris L. Populus spp. e
ibridi artificiali tra tali specie Prunus avium L. Pseudotsuga menziesii Franco Quercus cerris L. Quercus ilex L. Quercus petraea Liebl. Quercus pubescens Willd. Quercus robur L. Quercus rubra L. Quercus suber L. Robinia pseudoacacia L. Tilia cordata Mill. Tilia platyphyllos Scop. ALLEGATO X
CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI IL MATERIALE RIPRODUTTIVO DERIVATO DA DIVERSI
TIPI DI MATERIALE DI BASE PUÒ ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE SUL MERCATO Tipo di materiale di base || Categoria di materiale riproduttivo forestale (Colore dell'etichetta, se si utilizzano un'etichetta o un documento a colori) Identificato alla fonte (giallo) || Selezionato (verde) || Qualificato (rosa) || Controllato (blu) Fonte di semi || x || || || Soprassuolo || x || x || || x Arboreto da seme || || || x || x Genitori || || || x || x Clone || || || x || x Miscela di cloni || || || x || x ALLEGATO XI PARTE
A
Requisiti dei lotti di frutti e semi delle specie inseriti nell'elenco di cui
all'allegato IX 1. I lotti di frutti e semi delle
specie inserite nell'elenco di cui all'allegato IX possono essere messi a
disposizione sul mercato solo se il livello di purezza della specie è pari
almeno al 99 %. 2. Ferme restando le disposizioni del
paragrafo 1, nel caso di specie strettamente imparentate di cui all'allegato
IX, esclusi gli ibridi artificiali, va dichiarata la purezza della specie del
lotto di frutti o di semi, se inferiore al 99 %. PARTE
B
Requisiti delle parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali
inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX Le parti di piante delle specie e degli ibridi
artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX devono essere di
qualità leale e mercantile. La qualità leale e mercantile è determinata da
criteri morfologici, sanitari e dimensionali. Nel caso del Populus spp.,
si può dichiarare che sono soddisfatti i requisiti supplementari di cui alla
parte C del presente allegato. PARTE
C
Requisiti relativi alla qualità esteriore del Populus spp. moltiplicato
mediante talea di ramo o piantoni 1. Talea di ramo a. Le talee di ramo non sono considerate di
qualità leale e mercantile, a norma della parte B, se presentano uno dei
seguenti difetti: i) il loro legno ha più di due anni di
età, ii) presentano meno di due gemme ben
conformate, iii) sono colpite da necrosi, iv) presentano segni di disseccamento,
surriscaldamento, muffa o decomposizione. b. Dimensioni minime delle talee di ramo: - lunghezza minima: 20 cm, || - diametro minimo della cima: || Classe CE 1: 8 mm Classe CE 2: 10 mm. 2. Piantoni a. I piantoni non sono considerati di
qualità leale e mercantile se presentano uno dei seguenti difetti: i) il loro legno ha più di tre anni di
età, ii) presentano meno di cinque gemme ben
conformate, iii) sono colpiti da necrosi, iv) presentano segni di disseccamento,
surriscaldamento, muffa o decomposizione, v) presentano ferite diverse da quelle prodotte
dalla potatura, vi) presentano ramificazioni, vii) presentano un'eccessiva curvatura. b. Classi di dimensioni dei piantoni: Classe || Diametro minimo a metà lunghezza (mm) || Altezza minima (m) Regioni non mediterranee || || N1 || 6 || 1,50 N2 || 15 || 3,00 Regioni mediterranee || || S1 || 25 || 3,00 S2 || 30 || 4,00 PARTE D
Requisiti del postime delle specie e degli ibridi artificiali inseriti
nell'elenco di cui all'allegato IX Il postime è di qualità leale e mercantile. La
qualità leale e mercantile è determinata da criteri morfologici e sanitari,
dalla vitalità e dalla qualità fisiologica. PARTE
E
Requisiti del postime da mettere a disposizione sul mercato nelle regioni a
clima mediterraneo e destinato all'utilizzatore finale Il postime è messo a disposizione sul mercato
solo se il 95 % di ciascun lotto è di qualità leale e mercantile. 1. Il postime non è considerato di
qualità leale e mercantile se presenta uno dei seguenti difetti: a) ferite diverse da quelle prodotte dalla
potatura o dovute a danni causati dal sollevamento; b) assenza di gemme in grado di formare un
getto apicale; c) ramificazioni; d) sistema radicale deformato; e) segni di disseccamento, surriscaldamento,
muffa o decomposizione; f) piante non ben equilibrate. 2. Dimensioni delle piante Specie || Età massima (anni) || Altezza minima (cm) || Altezza massima (cm) || Diametro minimo colletto della radice (mm) || || || || Pinus halepensis || 1 || 8 || 25 || 2 || 2 || 12 || 40 || 3 || || || || Pinus leucodermis || 1 || 8 || 25 || 2 || 2 || 10 || 35 || 3 || || || || Pinus nigra || 1 || 8 || 15 || 2 || 2 || 10 || 20 || 3 || || || || Pinus pinaster || 1 || 7 || 30 || 2 || 2 || 15 || 45 || 3 || || || || Pinus pinea || 1 || 10 || 30 || 3 || 2 || 15 || 40 || 4 || || || || Quercus ilex || 1 || 8 || 30 || 2 || 2 || 15 || 50 || 3 || || || || Quercus suber || 1 || 13 || 60 || 3 3. Dimensioni del contenitore, se
utilizzato Specie || Volume minimo del contenitore (cm³) Pinus pinaster Altre specie || 120 200 ALLEGATO XII PARTE
A
Informazioni che devono figurare nel certificato principale d'identità del
materiale riproduttivo derivato da fonti di semi e soprassuoli 1. Titolo con dicitura "Rilasciato
a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert
number of this Regulation]" 2. Stato membro 3. Numero di certificato e codice dello
Stato membro 4. La seguente dicitura: "Si
certifica che il materiale riproduttivo forestale descritto di seguito è stato
prodotto: a) a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications
Office, please insert number of this Regulation]; b) in applicazione di
disposizioni transitorie." 5. Nome botanico 6. Natura del materiale riproduttivo
forestale (unità seminale, parti di piante o postime) 7. Categoria del materiale riproduttivo
forestale (identificato alla fonte, selezionato o controllato) 8. Tipo di materiale di base (fonte di
semi o soprassuolo) 9. Destinazione d'uso 10. Riferimento del registro nazionale o
identità del materiale di base nel registro nazionale 11. Indicazione "autoctono",
"non autoctono", "indigeno", "non indigeno" o
"origine non conosciuta" 12. Origine del materiale di base (per il
materiale non autoctono/non indigeno, se nota) 13. Stato membro e regione di provenienza
del materiale di base 14. Altitudine o fascia altimetrica del
sito del materiale di base 15. Anno di maturazione dei semi 16. Quantità di materiale riproduttivo
forestale 17. Nota che indica se il materiale
oggetto del certificato deriva da suddivisione di un lotto più grande oggetto
di un precedente certificato dell'Unione e, se del caso, indicazione del numero
del precedente certificato o della quantità del lotto iniziale. 18. Durata della permanenza in vivaio 19. Nota che indica se vi è stata una
successiva riproduzione per via vegetativa del materiale derivato da semi 20. Altre informazioni pertinenti 21. Nome e indirizzo dell'operatore
professionale 22. Nome e indirizzo dell'autorità
competente 23. Timbro dell'autorità competente e
data PARTE B
Informazioni che devono figurare nel certificato d'identità principale del
materiale riproduttivo derivato da arboreto da seme o genitori 1. Titolo con dicitura "Rilasciato
a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert
number of this Regulation]" 2. Stato membro 3. Numero di certificato e codice dello
Stato membro 4. La seguente dicitura: "Si
certifica che il materiale riproduttivo forestale descritto di seguito è stato
prodotto: a) a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications
Office, please insert number of this Regulation]; b) in applicazione di
disposizioni transitorie." 5. Nome botanico 6. Natura del materiale di base (quale
indicato nel catalogo) 7. Natura del materiale riproduttivo
forestale (unità seminale, parte di piante o postime) 8. Categoria del materiale riproduttivo
forestale (qualificato o controllato) 9. Tipo di materiale di base (arboreto
da seme o genitori) 10. Destinazione d'uso 11. Riferimento del registro nazionale o
identità del materiale di base nel registro nazionale 12. Se del caso, indicazione
"autoctono", "non autoctono", "indigeno",
"non indigeno" o "origine non conosciuta" 13. Origine del materiale di base (per il
materiale non autoctono/non indigeno, se nota) 14. Stato membro e regione di provenienza
o posizione del materiale di base 15. Nota che indica se i semi sono
derivati da impollinazione libera, impollinazione supplementare o
impollinazione controllata 16. Anno di maturazione dei semi 17. Quantità di materiale riproduttivo
forestale 18. Nota che indica se il materiale
oggetto del certificato deriva da suddivisione di un lotto più grande oggetto
di un precedente certificato dell'Unione (con riferimento al precedente numero
di certificato e alla quantità del lotto iniziale) 19. Durata della permanenza in vivaio 20. Numero di componenti rappresentati,
compresa l'indicazione delle famiglie e dei cloni 21. Altitudine o fascia altimetrica del
sito del materiale di base 22. Nota che indica se nella produzione
del materiale di base si è fatto ricorso a modificazione genetica 23. Nel caso di materiale riproduttivo
forestale derivato da genitori indicazione dello schema d'incrocio e
dell'intervallo percentuale relativo alle famiglie componenti 24. Nota che indica se vi è stata
successiva riproduzione per via vegetativa del materiale derivato da semi,
compresa l'indicazione del metodo di riproduzione e del numero di cicli di
riproduzione 25. Indicazione "Altre informazioni
utili" 26. Nome e indirizzo dell'operatore
professionale 27. Nome e indirizzo dell'autorità
competente 28. Timbro dell'autorità competente e
data 29. Nome e firma del funzionario
responsabile PARTE C
Informazioni che devono figurare nel certificato principale d'identità del
materiale riproduttivo derivato da cloni e miscele di cloni 1. Titolo con dicitura "Rilasciato
a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert
number of this Regulation]" 2. Stato membro 3. Numero di certificato e codice dello
Stato membro 4. La seguente dicitura: "Si
certifica che il materiale riproduttivo forestale descritto di seguito è stato
prodotto: a) a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications
Office, please insert number of this Regulation]; b) in applicazione di
disposizioni transitorie." 5. Nome botanico 6. Nome del clone o della miscela di
cloni 7. Natura del materiale riproduttivo
forestale (parti di piante o postime) 8. Categoria del materiale riproduttivo
forestale (qualificato o controllato) 9. Tipo di materiale di base (cloni o
miscele di cloni) 10. Destinazione d'uso 11. Riferimento del registro nazionale o
identità del materiale di base nel registro nazionale 12. Se del caso, indicazione
"autoctono", "non autoctono", "indigeno",
"non indigeno" o "origine non conosciuta" 13. Origine del materiale di base (per il
materiale non autoctono/non indigeno, se nota) 14. Stato membro e regione di provenienza
o posizione del materiale di base 15. Nota che indica se i semi derivano da
impollinazione libera, impollinazione supplementare o impollinazione
controllata 16. Anno di maturazione dei semi 17. Quantità di materiale riproduttivo
forestale 18. Nota che indica se il materiale
oggetto del certificato deriva da suddivisione di un lotto più grande oggetto
di un precedente certificato dell'Unione e, se del caso, indicazione del numero
del precedente certificato o della quantità del lotto iniziale. 19. Durata della permanenza in vivaio 20. Altitudine o fascia altimetrica del
sito del materiale di base 21. Nota che indica se nella produzione
del materiale di base si è fatto ricorso a modificazione genetica 22. Nel caso di materiale riproduttivo
forestale che deriva da genitori indicazione dello schema d'incrocio e
dell'intervallo della composizione percentuale relativa alle famiglie
componenti 23. Nota che indica se vi è stata una
successiva moltiplicazione per via vegetativa del materiale derivato da semi 24. Indicazione "Altre informazioni
utili" 25. Nome e indirizzo dell'operatore
professionale 26. Nome e indirizzo dell'autorità
competente 27. Timbro dell'autorità competente e
data ALLEGATO XIII
ATTI ABROGATI DI CUI ALL'ARTICOLO 144 1. Direttiva 66/401/CEE 2. Direttiva 66/402/CEE 3. Direttiva 68/193/CEE 4. Direttiva 98/56/CE 5. Direttiva 1999/105/CE 6. Direttiva 2002/53/CE 7. Direttiva 2002/54/CE 8. Direttiva 2002/55/CE 9. Direttiva 2002/56/CE 10. Direttiva 2002/57/CE 11. Direttiva 2008/72/CE 12. Direttiva 2008/90/CE ALLEGATO XIV
TAVOLE DI CONCORDANZA 1. Direttiva 66/401/CEE del Consiglio Direttiva 66/401/CEE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants). Articolo 1 Articolo 1bis Articolo 2, paragrafo 1, lettera A Articolo 2, paragrafo 1, lettere B, C, D, E Articolo 2, paragrafo 1, lettere F, G Articolo 2, paragrafo 1bis. Articolo 2, paragrafo 1ter. Articolo 2, paragrafo 1quinquies. Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafi 3 e 4 Articolo 3, paragrafo 1. Articolo 3, paragrafo 1bis. Articolo 3, paragrafo 2. Articolo 3, paragrafo 3. Articolo 3, paragrafo 4. Articolo 3bis Articolo 4bis Articolo 4ter. Articolo 4bis, paragrafo 1, primo comma Articolo 4bis, paragrafo 1, secondo comma Articolo 4bis, paragrafo 2. Articolo 4bis, paragrafo 3. Articolo 5 Articolo 5bis Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1. Articolo 8, paragrafo 2. Articolo 9 Articolo 10 Articolo 10bis Articolo 10ter Articolo 10quater Articolo 10quinquies Articolo 11 Articolo 11bis Articolo 12 Articolo 13 Articolo 13bis Articolo 14, paragrafo 1. Articolo 14, paragrafo 1bis. Articolo 14bis Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1. Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 21bis Articolo 22 Articolo 23 Articolo 23bis Articolo 24 || Articolo 1 Articolo 3, articolo 2 Articolo 11, paragrafi 1 e 2; Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 18, paragrafo 5. Articolo 11, paragrafo 3. ─ ─ ─ Articolo 20, paragrafo 2, articolo 24 Articolo 12, paragrafo 1 ─ Articolo 12, paragrafo 2 articolo 12, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 2 Articolo 4 ─ ─ Articolo 40 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 75 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 24 Articolo 17, paragrafo 1. Articolo 17, paragrafo 4, articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18 Articolo 19, Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 5. Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18, paragrafo 4 Articolo 19, paragrafi 4 e 5 Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 32, Articolo 33 Articolo 42 Articolo 4 Articolo 40 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 21 Articolo 38 Articolo 44 Articolo 35, Articolo 37 Articolo 46 ─ ─ ─ Articolo 141 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) Articolo 145, paragrafi 1 e 2 ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2. Direttiva 66/402/CEE del Consiglio Direttiva 66/402/CEE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants). Articolo 1 Articolo 1 bis Articolo 2, paragrafo 1, lettera A Articolo 2, paragrafo 1, lettera B Articolo 2, paragrafo 1, lettere C, C bis, D, E, F, G, H Articolo 2, paragrafo 1bis. Articolo 2, paragrafo 1ter. Articolo 2, paragrafo 1quater Articolo 2, paragrafo 1 sexies Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafi 3 e 4 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3 bis Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a) Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b) Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 4bis, paragrafo 1, primo comma Articolo 4bis, paragrafo 1, secondo comma Articolo 4bis, paragrafo 2 Articolo 4bis, paragrafo 3 Articolo 5 Articolo 5 bis Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 10bis Articolo 11 Articolo 11bis Articolo 12 Articolo 13 Articolo 13bis Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 1bis. Articolo 14bis Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 21bis, articolo 21ter Articolo 22 Articolo 22bis Articolo 23 Articolo 23bis Articolo 24 || Articolo 1 Articolo 3, Articolo 2 Articolo 11, paragrafi 1 e 2 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 articolo 11 paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 ─ ─ Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 24 Articolo 12, paragrafi 1 e 2 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 39 Articolo 2 Articolo 4 ─ ─ Articolo 40 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 75 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 24 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 4, articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18 Articolo 19, Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 19, paragrafi 4 e 5 Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 32, Articolo 33 Articolo 42 Articolo 4 Articolo 40 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 21 Articolo 38 Articolo 44 Articolo 35, Articolo 37 Articolo 46 ─ ─ ─ Articolo 141 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) Articolo 57 Articolo 145, paragrafi 1 e 2 ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 20, lettera c) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 3. Direttiva 68/193/CEE del Consiglio Direttiva 68/193/CEE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants). Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b) e secondo comma Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere c) Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5bis Articolo 5ter, paragrafo 1 Articolo 5ter, paragrafo 2 Articolo 5ter, paragrafo 3 Articolo 5ter bis Articolo 5quater Articolo 5 quinto, paragrafi 1 e 2 Articolo 5 quinto, paragrafo 3 Articolo 5 sesto, paragrafo 1 Articolo 5 sesto, paragrafo 2, prima frase Articolo 5 sesto, paragrafo 2, seconda frase Articolo 5septies Articolo 5octies Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 9 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 10, paragrafo 6 Articolo 10bis Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 12 Articolo 12bis Articolo 13 Articolo 14 Articolo 14 bis Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 16 Articolo 16bis Articolo 16ter Articolo 17 Articolo 17bis Articolo 18 Articolo 18bis Articolo 18ter Articolo 19 Articolo 20 || Articolo 1 Articolo 3 ─ Articolo 12, paragrafi 1 e 2 ─ Articolo 12, paragrafi 1 e 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafi 1 e 2 Articolo 40 Articolo 51 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 1, articolo 51 Articolo 56, paragrafo 2, lettera a) Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 Articolo 4, articolo 56, paragrafo 1, lettera b) Articolo 4 Articolo 71, articolo 74 Articolo 64, paragrafo 2 Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 103, paragrafo 3 Articolo 52 Articolo 53, paragrafo 1, lettera h) Articolo 86 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 4 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1, articolo 22; Articolo 17, paragrafo 2, articolo 29, paragrafo 2 ─ Articolo 21, paragrafo 4 ─ ─ Articolo 21, paragrafo 1 ─ Articolo 45 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 38 Articolo 35, articolo 36 Articolo 42 Articolo 46 Articolo 44 ─ ─ ─ Articolo 141 ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 145 || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 4. Direttiva 98/56/CE del Consiglio Direttiva 98/56/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants). Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafi 2 e 3 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafi 3 e 4 Articolo 5, paragrafo 5 Articolo 6 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafi 2 e 3 Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 10 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 || Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 6 Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 48, paragrafo 1 Articolo 64, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 ─ Articolo 5 Articolo 7 ─ Articolo 8 ─ Articolo 17, Articolo 48, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 4, articolo 49; ─ Articolo 50 Articolo 50, paragrafo 2, articolo 64, paragrafo 4 ─ ─ Articolo 35, articolo 37 Articolo 44 Articolo 43 ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 4 ─ Articolo 141 Articolo 141 ─ ─ Articolo 145 || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 Articolo 64, paragrafo 1 Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 9 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 5. Direttiva 1999/105/CE del Consiglio Direttiva 1999/105/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants). Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3, primo comma Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) Articolo 4, paragrafo 3, lettera b) Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 5 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3, primo comma Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafo 5 Articolo 6, paragrafo 6 Articolo 6, paragrafo 7 Articolo 6, paragrafo 8 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafi 1 e 2; Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafo 5 Articolo 14, paragrafo 6 Articolo 14, paragrafo 7 Articolo 15 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafi 3, 4, 5 Articolo 16, paragrafo 6 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 3 Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 || Articolo 105 Articolo 106 Articolo 119 Articolo 4 Articolo 105, Articolo 3, paragrafo 9 Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 139 Articolo 114 Articolo 107, paragrafi 1 e 2 Articolo 107, paragrafo 3 Articolo 109 Articolo 134 Articolo 108 Articolo 4 Articolo 115, lettera b) Articolo 117, paragrafo 5 Articolo 118 ─ Articolo 5 Articolo 2, lettera a) ─ Articolo 134 ─ Articolo 128 ─ Articolo 110 Articolo 112 Articolo 113 Articolo 122 Articolo 123 Articolo 117, paragrafo 2 Articolo 126 Articolo 124, paragrafi 1 e 2 Articolo 130 Articolo 131 Articolo 125 Articolo 124, paragrafo 3 Articolo 4 Articolo 121 ─ ─ ─ ─ Articolo 4 Articolo 128 ─ Articolo 128, paragrafo 1, lettera b) Articolo 129 Articolo 137, articolo 138 ─ Articolo 133 Articolo 4 Articolo 127 ─ ─ Articolo 141 ─ ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafi 1 e 2 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 Articolo 100, paragrafo 1. ─ Articolo 106, paragrafo 2. ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 6. Direttiva
2002/54/CE del Consiglio Direttiva 2002/54/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants). Articolo 1, primo comma Articolo 1, secondo comma Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3, lettera A Articolo 2, paragrafo 3, lettera B Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 4 Articolo 5, primo comma, lettera a) Articolo 5, primo comma, lettera b) Articolo 5, secondo comma Articolo 5, terzo comma Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 1bis. Articolo 9, paragrafo 1ter. Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 12bis Articolo 12ter. Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22, paragrafo 1. Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 22, paragrafo 3 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25, paragrafo 1 Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30, paragrafo 1, lettera a) Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) Articolo 30, paragrafo 1, lettera c) Articolo 30, paragrafo 2 Articolo 30bis Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 || Articolo 1 Articolo 46 Articolo 3, articolo 10 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 23; Articolo 20, paragrafo 2, articolo 143; Articolo 24 Articolo 12, paragrafi 1 e 2 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 37 Articolo 39 ─ ─ Articolo 2, lettere a) e b) Articolo 34, paragrafo 1 Articolo 4 Articolo 34, paragrafo 6 ─ Articolo 40 Articolo 75, paragrafo 1 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 24; Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 18 Articolo 18, paragrafo 4 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 19, articolo 21 ─ Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18 ─ Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 42 Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 38, paragrafo 1 Articolo 38, paragrafo 6 Articolo 44, paragrafo 2, lettera b), punto iii) Articolo 44 Articolo 37 ─ ─ ─ Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 141 Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) ─ ─ ─ ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafo 1 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 100 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 7. Direttiva 2002/55/CE del Consiglio Direttiva 2002/55/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants). Articolo 1, primo comma Articolo 1, secondo comma Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafi 2 e 3 Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 6 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafi 4 e 5 Articolo 8 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafi 2 e 3 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 9, paragrafo 6 Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafi 1 e 2 Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 20, paragrafo 4 Articolo 21 Articolo 22bis Articolo 22ter. Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) Articolo 23, paragrafo 1, lettera b) Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 23, paragrafo 3 Articolo 24 Articolo 25, paragrafo 1 Articolo 25, paragrafo 1bis. Articolo 25, paragrafo 1ter. Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 26, paragrafo 1 Articolo 26, paragrafo 2 Articolo 26, paragrafo 3 Articolo 27 Articolo 28, paragrafo 1 Articolo 28, paragrafo 2 Articolo 28, paragrafo 3 Articolo 28, paragrafo 4 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34, paragrafo 1 Articolo 34, paragrafo 2 Articolo 35 Articolo 36, paragrafo 1 Articolo 36, paragrafo 2 Articolo 36, paragrafo 3 Articolo 37 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 40 Articolo 41 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 Articolo 48, paragrafo 1, lettera b) Articolo 49 Articolo 50 Articolo 51 Articolo 52 Articolo 53 || Articolo 1 Articolo 46 Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 7 Articolo 10, paragrafo 8 Articolo 10, paragrafo 9 ─ Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 53, paragrafo 1, lettera i) Articolo 16, paragrafo 2, articolo 24, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 51 Articolo 52 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 56, paragrafo 2, lettera a) Articolo 4 Articolo 57 Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 71 Articolo 74 Articolo 75 Articolo 4 Articolo 66, articolo 67 Articolo 51, articolo 86 Articolo 64 Articolo 102, paragrafo 1 Articolo 53, paragrafo 1, lettera h) Articolo 64, paragrafo 1 Articolo 103 Articolo 76, paragrafi 3 e 4 Articolo 86 Articolo 82 Articolo 83 Articolo 84, paragrafo 4 ─ Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 81 ─ Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 85, paragrafo 2 ─ Articolo 4 Articolo 4, articolo 56, paragrafo 1, lettera c) Articolo 52, articolo 53 Articolo 41 ─ Articolo 12 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 2 Articolo 37 Articolo 39 Articolo 2 Articolo 34, paragrafo 1 Articolo 34, paragrafo 6 ─ Articolo 40 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 32, paragrafo 1 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1, articolo 21; Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 19, paragrafo 4 ─ Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 21, paragrafo 5 Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 42 Articolo 4 Articolo 12, paragrafi 1 e 2 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 21, paragrafo 1 ─ Articolo 19, paragrafi 1 e 2; ─ Articolo 44 Articolo 35, articolo 37 ─ Articolo 30 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 28; Articolo 31 ─ Articolo 14, paragrafo 4, articolo 56; Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 141 Articolo 4 Articolo 32, articolo 33 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) ─ ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafi 1 e 2; ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ ─ ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 8 Direttiva 2002/56/CE del Consiglio Direttiva 2002/56/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n / [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n / (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants) Articolo 1, primo comma Articolo 1, secondo comma Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, prima frase Articolo 3, paragrafo 1, seconda frase Articolo 3, paragrafo 1, prima frase Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1, primo comma Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2, prima frase Articolo 17, paragrafo 2, seconda frase Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 22, paragrafo 3 Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) Articolo 27, paragrafo 1, lettera b) Articolo 27, paragrafo 1, lettera c) Articolo 27, paragrafo 2 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 || Articolo 1 Articolo 46 Articolo 3 Articolo 12, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 2 ─ ─ Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 40 Articolo 2 Articolo 4 ─ ─ Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 17, articolo 18 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18, paragrafi 2 e 4 Articolo 18, paragrafo 4 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 19, paragrafo 3, articolo 21; Articolo 18, paragrafo 5 ─ Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 4 Articolo 40 ─ Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 42 ─ Articolo 44 Articolo 35, articolo 37 Articolo 34 ─ ─ Articolo 45 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 141 Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) ─ Articolo 16, paragrafo 2 ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafo 1 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 16, articolo 31 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 9 Direttiva
2002/57/CE del Consiglio Direttiva 2002/57/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants). Articolo 1, primo comma || Articolo 1 || ─ || ─ Articolo 1, secondo comma || Articolo 46 || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 3, articolo 10 || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 4 || ─ || ─ Articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) || Articolo 16, articolo 20 || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 11, paragrafo 3 || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 3 || ─ || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 3bis. || ─ || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 16, paragrafo 2 || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 20, paragrafo 2 || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 5 || Articolo 20, paragrafo 2 || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 6 || Articolo 20, paragrafo 2 || ─ || ─ Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3; || Articolo 12, paragrafo 3 || ─ || ─ Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 4 Articolo 5, primo comma, lettera a) Articolo 5, primo comma, lettera b) Articolo 5, secondo comma Articolo 5, terzo comma Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) Articolo 6, primo comma, lettera b) Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 19bis Articolo 20 Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 2 Articolo 21, paragrafo 3 Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) Articolo 27, paragrafo 1, lettera b) Articolo 27, paragrafo 1, lettera c) Articolo 27, paragrafo 2 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 || Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 37 Articolo 39 Articolo 44 ─ Articolo 2 Articolo 4 Articolo 34 ─ ─ Articolo 40 Articolo 75, paragrafo 1 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 1, articolo 18, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 1 ─ Articolo 21, paragrafo 5, lettera g) ─ Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 42 Articolo 4 Articolo 20, paragrafo 2 ─ Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 42 Articolo 37 Articolo 19 ─ ─ ─ ─ Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 141 Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) ─ Articolo 57, paragrafo 2 ─ ─ ─ Articolo 144 Articolo 145 Articolo 145 || ─ ─ ─ ─ Articolo 100, paragrafo 1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 10 Direttiva
2008/90/CE del Consiglio Direttiva 2008/90/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants). Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1 || ─ || ─ Articolo 1, paragrafo 2 || Articolo 11, paragrafo 2 || ─ || ─ Articolo 1, paragrafo 3 || Articolo 4 || ─ || ─ Articolo 1, paragrafo 4 || Articolo 46 || ─ || ─ Articolo 2 || Articolo 3 || ─ || ─ Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 12, paragrafo 1 || ─ || ─ Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 4 || ─ || ─ Articolo 3, paragrafo 3 || Articolo 4 || ─ || ─ Articolo 3, paragrafo 4 || Articolo 2 || ─ || ─ Articolo 4 || Articolo 16, articolo 20 || ─ || ─ Articolo 5 || Articolo 5 || ─ || ─ Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 7 || ─ || ─ Articolo 6, paragrafo 2 || ─ || ─ || Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 3 || Articolo 8 || ─ || ─ Articolo 6, paragrafo 4 || ─ || ─ || ─ Articolo 7, paragrafo 1 || Articolo 14, Articolo 50, paragrafo 1 || ─ || ─ Articolo 7, paragrafo 2, primo comma Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma || Articolo 14, Articolo 50, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) || ─ || ─ Articolo 7, paragrafo 3 || Articolo 50, paragrafo 2 || ─ || ─ Articolo 7, paragrafo 4 || Articolo 57 || ─ || ─ Articolo 7, paragrafo 5 || Articolo 56 || ─ || ─ Articolo 7, paragrafo 6 || Articolo 51, articolo 52 || ─ || ─ Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 17, paragrafo 1 || ─ || ─ Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 17, paragrafo 2 || ─ || ─ Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 19, paragrafi 4 e 5 || ─ || ─ Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 19, paragrafi 1 e 2; || ─ || ─ Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma || Articolo 21, paragrafo 5 || ─ || ─ Articolo 9, paragrafo 2 || ─ || ─ || ─ Articolo 9, paragrafo 3 || Articolo 21, paragrafo 1 || ─ || ─ Articolo 10 || ─ || ─ || ─ Articolo 11 || Articolo 37 || ─ || ─ Articolo 12 || Articolo 44 || ─ || ─ Articolo 13 || ─ || Articolo 8, articolo 20, lettera b) || ─ Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 2 || ─ ─ || Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 93 || ─ ─ Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafo 5 Articolo 14, paragrafo 6 Articolo 14, paragrafo 7 Articolo 15 || ─ || Articolo 93, paragrafo 3, lettera d) Articolo 93, paragrafo 3, lettera b) Articolo 161, lettera a), punto ii), lettera b) Articolo 161, lettera a), punto ii), lettera b) Articolo 93 Articolo 115 || ─ Articolo 16 || ─ || Articolo 118 || ─ Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 4 || ─ || ─ Articolo 17, paragrafo 2 || Articolo 40 || ─ || ─ Articolo 18 || Articolo 11, paragrafo 3 || ─ || ─ Articolo 19 || Articolo 141 || ─ || ─ Articolo 20 || ─ || ─ || ─ Articolo 21 || ─ || ─ || ─ Articolo 22 || Articolo 144 || ─ || ─ Articolo 23 || Articolo 145, paragrafi 1 e 2; || ─ || ─ Articolo 24 || ─ || ─ || ─ 11 Direttiva 2002/53/CE del Consiglio Direttiva 2002/53/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants). Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafi 4 e 5 Articolo 4, paragrafo 6 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 6 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 8 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafi 2 e 3 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 9, paragrafo 6 Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20, paragrafo 1 Articolo 20, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) Articolo 20, paragrafo 3, lettera b) Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 || Articolo 52, paragrafo 1 Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) Articolo 46 ─ Articolo 51 Articolo 56, paragrafi 3 e 4; Articolo 4 Articolo 56 Articolo 56, paragrafo 2 ─ Articolo 4 Articolo 57 Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 Articolo 58 Articolo 4 Articolo 71 Articolo 74 Articolo 75 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 67, paragrafo 1, lettera i) Articolo 53, paragrafo 1 Articolo 64 Articolo 102, paragrafo 1 Articolo 53, paragrafo 1, lettera g) Articolo 64, paragrafo 1 Articolo 103 Articolo 76, paragrafo 3 Articolo 86 Articolo 82 Articolo 83, paragrafo 11, articolo 84; Articolo 84, paragrafo 4 ─ Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 81 ─ Articolo 85 Articolo 85 Articolo 4 Articolo 4, Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 52, articolo 55 Articolo 45, Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 84, paragrafo 4 ─ Articolo 57 ─ ─ Articolo 44 Articolo 141 ─ ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafi 1 e 2; ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 12 Direttiva 2008/72/CE del Consiglio Direttiva 2008/72/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants). Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafi 1 e 2; Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 1, primo comma Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 || Articolo 1 Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 4; Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 46 Articolo 3, articolo 10 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 6 Articolo 7, articolo 8 ─ ─ Articolo 5 ─ ─ Articolo 24 ─ Articolo 5 Articolo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) ─ Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 52 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2 ─ Articolo 17, paragrafo 1, articolo 28; ─ ─ ─ Articolo 35, articolo 37 Articolo 4 Articolo 4, articolo 40 Articolo 43, articolo 44 Articolo 24 ─ Articolo 20, lettera d) ─ Articolo 141 ─ ─ Articolo 4 ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafi 1 e 2; ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 36 ─ ─ Articolo 115 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8, articolo 13 Articolo 20 ─ Articolo 93 ─ ─ Articolo 8 ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 9, articolo 15 ─ ─ ─ Articolo 64 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ [1] Posizione
del Parlamento europeo del … e posizione del Consiglio in prima lettura del ...
Posizione del Parlamento europeo del … e decisione del Consiglio del .... [2] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298. [3] GU 125 dell'11.7.1966,
pag. 2309. [4] GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. [5] GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. [6] GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17. [7] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. [8] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. [9] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. [10] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. [11] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. [12] GU L 205 dell' 1.8.2008, pag. 28. [13] GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8. [14] GU L 365
del 31.12.1994, pagg. 10 – 23. [15] GU L 61
del 3.3.1997, pagg. 1 – 69. [16] GU L 106 del 17.4.2001, pagg. 1 – 39. [17] GU L 268 del 18.10.2003, pagg. 1 – 23. [18] GU L 268 del 18.10.2003, pagg. 24 – 28. [19] (Publications
Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures
against pest of plants). [20] GU L 162
del 21.6.2008, pagg. 13 – 19. [21] GU L 312
del 27.11.2009, pagg. 44 – 54. [22] ISO
3166-1:2006, Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro
suddivisioni – Parte 1: codici paese. Organizzazione internazionale per la
standardizzazione, Ginevra.