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Document 52013PC0262

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)

/* COM/2013/0262 final - 2013/0137 (COD) */

52013PC0262

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) /* COM/2013/0262 final - 2013/0137 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il materiale riproduttivo vegetale è un fattore fondamentale della produttività, della diversità, della salute e della qualità dell'agricoltura, dell'orticoltura, della produzione di alimenti e mangimi nonché dell'ambiente in cui viviamo. Le foreste ricoprono una vasta superficie del territorio dell'Unione e assolvono molteplici funzioni di carattere sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. La vigente legislazione UE relativa alla messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale si fonda essenzialmente su due pilastri: l'iscrizione delle varietà/del materiale e la certificazione di singoli lotti di materiale riproduttivo vegetale delle specie vegetali specificate nelle direttive (specie inserite in elenchi UE).

Il progetto di proposta consolida e aggiorna tale legislazione abrogando e sostituendo le 12 direttive seguenti: direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione di sementi di cereali, direttiva 2002/53/CE del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, direttiva 2002/56/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, direttiva 1998/56/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, direttiva 2008/90/CE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione.

Alcune direttive del Consiglio relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale sono recenti, ma per la maggior parte sono state adottate tra il 1966 e 1971. Le prime direttive in ordine di tempo sono state aggiornate spesso e in modo sostanziale dando luogo alla necessità di chiarezza e trasparenza. Da questa evoluzione nel tempo il contesto tecnico nel quale le direttive trovano fondamento non è omogeneo, come non lo sono i vari approcci che spaziano dai controlli ufficiali sui prodotti alla supervisione ufficiale dei processi produttivi. Il controllo dei prodotti, in particolare, risulta molto impegnativo per le autorità competenti.

Inoltre la complessità e la frammentazione della legislazione vigente rischiano di far perdurare incertezze e discordanze di attuazione negli Stati membri, producendo disparità tra operatori professionali nel mercato unico. Vi è la necessità di armonizzare l'attuazione della legislazione, di ridurre costi e oneri amministrativi e sostenere l'innovazione. È altresì importante adattarsi al progresso tecnico nel campo della selezione vegetale e alla rapida evoluzione del mercato del materiale riproduttivo vegetale a livello europeo e mondiale. Tutto ciò impone l'aggiornamento e la modernizzazione del quadro legislativo. Occorre inoltre rafforzare maggiormente l'obiettivo della conservazione dell'agrobiodiversità in situ. Va aggiunto che lo scarso coordinamento orizzontale con altre normative, politiche e strategie dell'UE è un ostacolo ad un'attuazione più efficiente. La politica agricola dell'UE nel corso degli anni è andata assumendo un ruolo strategicamente importante per la sicurezza alimentare, per il valore nutrizionale degli alimenti, per l'ambiente, la biodiversità e i cambiamenti climatici. L'"intensificazione sostenibile" e la produzione agroalimentare sempre più verde, che aumentano la resa senza conseguenze negative per l'ambiente e senza un'espansione delle superfici coltivabili, sono divenute problematiche centrali. La legislazione sul materiale riproduttivo vegetale è d'importanza cruciale per il raggiungimento di tale obiettivo. La strategia UE per le foreste sottolinea l'importanza del ruolo multifunzionale delle foreste e della loro gestione sostenibile.

La coerenza e le sinergie con la legislazione fitosanitaria in materia di controlli fitosanitari che fanno parte del processo di certificazione del materiale riproduttivo vegetale o l'integrazione dei principi generali riguardanti i controlli ufficiali che figurano nel regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali sono aspetti imprescindibili.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La valutazione d'impatto della presente proposta si basa sull'analisi della normativa UE sulla commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetale (ora definito materiale riproduttivo vegetale) effettuata dal Food Chain Evaluation Consortium (FCEC) nel 2007/2008 e sullo studio riguardante l'iscrizione delle varietà condotto dallo stesso consorzio nella prima metà del 2010. Essa si basa inoltre su un vasto sondaggio tra tutte le parti interessate, in particolare le autorità competenti degli Stati membri, i rappresentanti del settore privato a livello UE e nazionale, gli organismi di normazione internazionali competenti in materia, le organizzazioni non governative e l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV). Tra il 2009 e il 2011 si sono tenute varie riunioni del gruppo di lavoro orizzontale della Commissione riguardo a tutte le specie vegetali. Nel maggio 2011 quattro task force create durante la presidenza ungherese hanno lavorato su argomenti specifici. Nel periodo 2009 – 2011 la Commissione inoltre ha consultato a più riprese il gruppo di lavoro "Sementi e materiali di moltiplicazione" del gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale. Il 18 marzo 2009 è stata organizzata la conferenza aperta "Garantire la disponibilità di sementi nel ventunesimo secolo" per presentare e discutere i risultati della valutazione con le varie parti interessate. Infine dal 19 aprile al 30 maggio 2011 è stato organizzato un sondaggio tra le parti interessate utilizzando un questionario on line per la definizione interattiva delle politiche allo scopo di raccogliere osservazioni sul documento "Options and Analysis". Il sondaggio ha fornito 257 risposte provenienti da un'ampia gamma di gruppi di parti interessate.

Il principale obiettivo delle consultazioni era raccogliere opinioni sulle prescrizioni della legislazione vigente, sulla loro applicazione e sulle necessità di modificarle. In generale le parti interessate si sono dette soddisfatte dei principi alla base delle direttive vigenti, ma hanno anche sostenuto la volontà di revisione della Commissione. In particolare è stata individuata una possibilità di miglioramento per quanto riguarda la semplificazione giuridica, la riduzione dei costi e la maggiore efficienza, la più elevata flessibilità per gli operatori professionali, il livello di armonizzazione tra Stati membri, il ruolo dei mercati di nicchia e di quelli emergenti nonché la conservazione dell'agrobiodiversità e delle risorse fitogenetiche. La maggioranza delle parti interessate ha sostenuto con forza l'importanza di mantenere i principi generali della legislazione vigente, soprattutto le procedure d'iscrizione delle varietà e la certificazione dei lotti di sementi prima della commercializzazione. Inoltre, per quanto riguarda la legislazione UE sul materiale riproduttivo forestale, le parti interessate hanno chiesto di mantenere l'impostazione attuale.

La valutazione d'impatto ha individuato le principali linee direttrici lungo le quali il sistema va modificato per adeguarlo all'evoluzione circostanze economiche, ambientali, sociali e scientifiche: i) semplificazione degli atti giuridici di base (da dodici direttive a un regolamento); ii) recupero dei costi e miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema; iii) coordinamento orizzontale con le politiche dell'UE più recenti già adottate. Per migliorare l'efficienza del sistema, sono stati considerati vari metodi, ossia una maggiore flessibilità, deregolamentazione o centralizzazione, che consentano nel contempo di garantire l'elevata qualità del materiale riproduttivo vegetale e la competitività e di affrontare nuove sfide quali la biodiversità. In base a questi tre linee direttrici sono state individuate cinque opzioni d'intervento mantenendo la semplificazione giuridica e il recupero dei costi come costanti per tutte le opzioni. Tra le varie opzioni sono stati affrontati e approfonditi gli aspetti relativi alle PMI e alle microimprese, in particolare per quanto riguarda la garanzia del loro accesso ai servizi pubblici per l'esecuzione di alcuni compiti che non possono svolgere da sole e per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo della loro flessibilità al fine di un più agevole accesso al mercato del materiale riproduttivo vegetale più agevolmente. Particolare attenzione è stata posta nella ricerca di un equilibrio tra il trasferimento di compiti operativi e la conservazione della qualità del materiale riproduttivo vegetale.

Secondo le conclusioni della valutazione d'impatto nessuna opzione da sola permette di raggiungere gli obiettivi della revisione in modo efficiente, efficace e coerente e, in linea con l'opinione delle parti interessate, si suggerisce di privilegiare un'opzione che combini elementi delle opzioni 2, 4 e 5. La proposta crea pertanto un ambiente che fornisce certezza giuridica agli operatori professionali e ai consumatori, garantendo un'elevata qualità del materiale riproduttivo vegetale e un vantaggio competitivo sui mercati interno e mondiale. Tale combinazione mira a trovare un equilibrio tra la flessibilità per gli operatori professionali (opzioni 2 e 4), la biodiversità (opzione 4) e il necessario rigore delle condizioni sanitarie e di qualità (elementi delle opzioni 2 e 5) per il corretto funzionamento del mercato e per il rispetto della qualità e della sanità del materiale riproduttivo vegetale. Questi aspetti sono associati a elementi che consentono l'accesso poco oneroso di colture minori o di colture con usi particolari a segmenti di mercato piccoli o specifici, imponendo comunque al contempo obblighi minimi di garanzia per quanto riguarda tracciabilità, salute e informazione del consumatore in modo da stabilire condizioni paritarie per tutti gli operatori professionali.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della proposta è sostituire le 12 direttive con un unico regolamento.

3.1.        Parte I – Disposizioni generali

Il campo di applicazione del regolamento proposto si estende a tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale. Esso riguarda prevalentemente le specie attualmente disciplinate dalle 12 direttive (le cosiddette "specie inserite in elenco"), tuttavia anche le specie vegetali non inserite nell'elenco e quindi non disciplinate delle attuali direttive saranno oggetto di alcune norme fondamentali (cfr. parte III, titolo III) al fine di chiarire e armonizzare l'attuale impostazione adottata dagli Stati membri rispetto a tali specie.

Il regolamento non si applica al materiale riproduttivo vegetale destinato a scopi sperimentali e scientifici e di selezione e ciò nel rispetto delle esigenze dei produttori e dei requisiti di flessibilità e proporzionalità. Inoltre è opportuno che non si applichi nemmeno al materiale destinato o mantenuto in banche genetiche, in organizzazioni e reti di conservazione di risorse genetiche in situ, ex situ e in azienda secondo le strategie nazionali in questo settore. Dal campo di applicazione del regolamento è escluso altresì il materiale riproduttivo vegetale oggetto di uno scambio in natura tra due persone diverse dagli operatori professionali.

Per quanto riguarda le definizioni, la modifica principale è data dall'introduzione di un termine che accomuna tutto il materiale riproduttivo vegetale che sia in forma di sementi o di altri tipi di materiale vegetale di moltiplicazione. Per materiale riproduttivo vegetale s'intendono le piante o le parti di piante in grado di produrre o riprodurre piante intere e destinate a tale scopo. Tale termine comprende anche le piante giovani. I tipi di materiale riproduttivo vegetale anzidetti sono tutti soggetti a principi comuni riguardanti, da un lato, la loro produzione ai fini della messa a disposizione sul mercato e, dall'altro, la messa a disposizione sul mercato in sé.

3.2.        Parte II – Operatori professionali

Nel presente regolamento la definizione di "operatore" non comprende i privati pertanto viene impiegato il termine "operatore professionale". Gli operatori professionali sono definiti in modo univoco e sono iscritti in un registro per semplificare le attività di controllo. Tale registro va abbinato al registro istituito [title of the new Plant Health Regulation]. Gli operatori professionali saranno soggetti a obblighi di base riguardanti l'identificazione del materiale riproduttivo vegetale che producono o mettono a disposizione sul mercato, la tenuta di registri, la facilitazione dei controlli e il mantenimento del materiale. Avranno inoltre l'obbligo di tenere informazioni relative alla fase precedente e a quella successiva alle loro attività commerciali, obbligo questo che garantisce la tracciabilità di qualunque materiale riproduttivo vegetale.

3.3.        Parte III – Materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale riproduttivo forestale

Titolo I – Disposizioni generali

Vengono fissate le definizioni di varietà e mantenimento della varietà, di varietà provvista di descrizione ufficiale o di descrizione ufficialmente riconosciuta, di clone, nonché delle diverse categorie di commercializzazione.

Titolo II – Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti in elenco

In generale sarà mantenuta la medesima impostazione per l'iscrizione delle varietà e del materiale nonché per la certificazione e l'ispezione di lotti prima della messa a disposizione sul mercato. Tuttavia sarà accordata una maggiore flessibilità agli operatori professionali in modo che possano decidere di svolgere gli esami per l'iscrizione delle varietà oppure le ispezioni, il prelievo di campioni e le analisi del materiale riproduttivo vegetale ai fini della certificazione sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti. Inoltre saranno adottati atti derivati per fissare prescrizioni specifiche per la produzione e la messa a disposizione sul mercato di particolari specie e delle loro categorie (materiale prebase, di base, certificato e standard). Questo aspetto è importante per conferire maggiore flessibilità rispetto ai mutamenti dovuti all'evoluzione tecnico-scientifica, rispettando al contempo i principi di proporzionalità e sostenibilità dell'approccio normativo.

Le prescrizioni per la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale possono essere riassunte come segue:

– appartenere a una varietà o a un clone iscritti in conformità delle disposizioni del presente regolamento;

– essere conforme alle prescrizioni specifiche adottate per la categoria di commercializzazione in questione per genere e specie;

– essere etichettato con un'etichetta ufficiale per materiale prebase, di base o certificato o, nel caso di materiale standard, con un'etichetta dell'operatore;

– essere conforme alle prescrizioni relative alla movimentazione;

– essere conforme alle prescrizioni in materia di certificazione e identificazione.

L'obbligo d'iscrizione della varietà non sussiste nel caso dei portainnesti che non soddisfano i requisiti di una varietà. Inoltre, onde introdurre una certa flessibilità rispetto all'evoluzione tecnico-scientifica, il materiale eterogeneo che non risponde alla definizione di una varietà potrebbe essere esentato a date condizioni dall'obbligo di appartenere a una varietà iscritta. È fissata infine una deroga specifica per materiale destinato a un mercato di nicchia.

È opportuno che taluni generi e specie di materiale riproduttivo vegetale, elencati nelle attuali direttive, continuino a essere soggetti a prescrizioni rafforzate relative alla loro produzione e messa a disposizione sul mercato (specie inserite in elenco). È necessario tuttavia stabilire criteri per decidere in merito a tali specie. Conviene inserire nell'elenco i generi o le specie di piante che rappresentano un settore e un valore produttivo importanti, che sono prodotti e messi a disposizione sul mercato da un numero rilevante di operatori professionali o contengono sostanze che richiedono norme specifiche per tutelare la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente.

Conviene che il materiale riproduttivo vegetale sia prodotto e messo a disposizione sul mercato solo come materiale prebase, di base, certificato o standard, al fine di garantire la trasparenza e permettere agli utilizzatori di compiere scelte informate. Occorre stabilire criteri dettagliati per decidere quali generi e specie vegetali non vadano messi a disposizione sul mercato come materiale standard al fine di garantire qualità e sanità maggiori, l'identità e la tracciabilità del materiale nonché la sicurezza di alimenti e mangimi. Occorre stabilire requisiti specifici per generi e specie per ognuna di tali categorie. Continueranno, infine, ad applicarsi i requisiti di identità, purezza e sanità e altre prescrizioni relative a qualità, etichettatura, lotti, imballaggio, anche di piccole dimensioni, esami di controllo posteriori alla certificazione, analisi comparative, studi e miscele.

Deroghe

Vanno mantenute le attuali deroghe permanenti relative alla limitata messa a disposizione sul mercato di varietà non ancora iscritte destinate a prove in azienda e del materiale non definitivamente certificato e quelle relative all'autorizzazione di prescrizioni nazionali più rigorose. Ciò riguarda anche le importanti deroghe temporanee relative alle misure di emergenza, alle difficoltà temporanee di approvvigionamento e agli esperimenti temporanei.

Deroga relativa al materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di nicchia

Occorre altresì fissare norme proporzionate e sostenibili riguardanti le attività su piccola scala che abbiano ad oggetto materiale riproduttivo vegetale adatto alle condizioni locali e messo a disposizione sul mercato in piccoli quantitativi. Conviene che tali varietà siano esonerate dagli obblighi d'iscrizione e dai requisiti per la messa a disposizione sul mercato. Tale materiale è definito come materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di nicchia. Occorre che l'esenzione riguardi ad esempio gli agricoltori o i giardinieri che agiscono come costitutori, in veste di operatori professionali o no. Tuttavia conviene fissare alcune norme di base in materia di etichettatura e tracciabilità del materiale. Onde evitare un abuso dell'esonero il materiale va messo a disposizione sul mercato in imballaggi di misura definita.

Importazioni ed esportazioni

Il sistema di equivalenza UE è mantenuto come condizione fondamentale per le importazioni dai paesi terzi. Le esportazioni rientrano comunque nel campo di applicazione del regolamento. È opportuno che le esportazioni avvengano conformemente al diritto, alle norme, ai codici di condotta o a qualunque altra procedure giuridica o amministrativa in vigore nel paese terzo importatore. Laddove esista un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione e il paese terzo, le esportazioni dall'Unione si conformano a tale accordo. Infine in assenza di questi ultimi si applica un accordo stipulato tra gli operatori professionali.

Titolo III – Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi o specie non inseriti nell'elenco

Anche il materiale riproduttivo vegetale non appartenente a generi e specie inseriti in elenco è soggetto ad alcune prescrizioni di base per quanto riguarda lo stato sanitario, l'idoneità allo scopo, il corretto riferimento alle varietà, ove applicabile, l'identificazione del rispettivo materiale e le importazioni.

Titolo IV – Iscrizione delle varietà nei registri nazionali delle varietà e nel registro delle varietà dell'Unione

Registri delle varietà

Per essere messe a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea, le varietà sono iscritte in un registro nazionale o nel registro dell'Unione con una procedura di domanda diretta all'UCVV. L'UCVV conserverà le informazioni aggiornate su tutte le varietà vegetali che possono essere messe a disposizione sul mercato nell'Unione, ivi incluse le varietà iscritte nei registri nazionali (banca dati delle varietà vegetali dell'Unione).

Nel caso di nuove varietà migliorate continueranno a valere i requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità. È opportuno che l'esame dell'omogeneità prenda in considerazione il tipo di varietà e il tipo di riproduzione. Inoltre può essere deciso, per mezzo di un atto derivato, per quali specie vegetali è possibile stabilire prescrizioni supplementari relative al valore agronomico e di utilizzazione. Gli Stati membri adottano criteri più dettagliati relativi all'esame del valore agronomico e di utilizzazione per queste specie vegetali, in particolare per quanto riguarda la loro resa, le loro caratteristiche qualitative, la loro resilienza e la loro idoneità per i sistemi di produzione a basso impiego di risorse, compresa la produzione biologica. Pertanto, date le caratteristiche specifiche necessarie all'agricoltura biologica, è opportuno che la metodologia e le prescrizioni fissate per l'esame delle varietà tengano in debita considerazione le esigenze specifiche.

Saranno fissate e armonizzate a livello dell'UE le norme relative al valore agronomico sostenibile mediante l'adozione di prescrizioni specifiche riguardanti la resistenza a determinati organismi nocivi, la minore necessità di impiego di risorse, il contenuto minore di sostanze indesiderate o il maggior adattamento a condizioni agroclimatiche diverse. Si tratta di un importante strumento per orientare il processo di selezione verso una maggiore sostenibilità.

È opportuno che le varietà alle quali sia stata concessa una privativa dell'Unione per ritrovati vegetali in conformità del regolamento (CE) n. 2100/1994 o a norma del diritto nazionale siano considerate distinte, omogenee e stabili e che la loro denominazione sia considerata idonea ai fini dell'iscrizione a norma del presente regolamento.

Il principio di base dell'impiego di una singola denominazione della varietà in tutta l'Unione è mantenuto. In alcuni casi specifici sarà consentito l'impiego di sinonimi. L'UCVV è l'organismo più idoneo ad avere una visione complessiva delle denominazioni delle varietà in tutta l'Unione. Pertanto onde assicurare la coerenza nell'assegnazione delle denominazioni nell'Unione, occorre che le autorità competenti consultino l'UCVV per verificare la denominazione prima d'iscrivere la rispettiva varietà in un registro nazionale.

Il regolamento fissa prescrizioni dettagliate relative alla procedura d'iscrizione delle varietà riguardanti le condizioni d'iscrizione, la presentazione e il contenuto delle domande, gli esami formali e tecnici, le relazioni d'esame, le decisioni relative all'iscrizione, il periodo di validità e i rinnovi, la revoca/cancellazione dell'iscrizione e il mantenimento delle varietà. Per coerenza, le stesse norme si applicano anche alle domande d'iscrizione al registro delle varietà dell'Unione presentate direttamente all'UCVV.

Sono stabilite prescrizioni precise riguardanti l'iscrizione nel registro delle varietà dell'Unione e la possibilità di ricorso del richiedente avverso una decisione dell'UCVV. Tali prescrizioni non sono previste per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà cui si applicano procedure amministrative nazionali.

Sarà introdotto un nuovo obbligo secondo il quale i centri nazionali di esame delle varietà dovranno essere controllati dall'UCVV al fine di garantire la qualità e l'armonizzazione del processo d'iscrizione delle varietà nell'Unione. Il centro di esame degli operatori professionali sarà controllato e approvato dalle autorità nazionali competenti. In caso di domanda presentata direttamente all'UCVV quest'ultimo controllerà i centri di esame cui si rivolge per l'esame delle varietà.

È opportuno che le autorità competenti e l'UCVV applichino tariffe per il trattamento delle domande, gli esami formali e tecnici, compresi gli audit, il nome e il mantenimento delle varietà, per ogni anno del periodo di esistenza dell'iscrizione. Occorre pertanto fissare nel presente regolamento norme armonizzate relative a tali tariffe. Prevale il principio generale di recupero dei costi. È opportuno comunque che le microimprese siano esentate dalle tariffe, in modo dal rispettare l'impegno della Commissione di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese molto piccole conformemente alla sua nuova politica che mira a ridurre l'onere normativo che grava sulle PMI e ad adattare la normativa UE alle esigenze delle microimprese. La tariffa d'iscrizione delle varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta e del materiale eterogeneo viene inoltre ridotta in modo da garantire che non costituisca un ostacolo all'iscrizione della varietà o del materiale in questione.

Antiche varietà tradizionali

Per quanto riguarda le antiche varietà , quali le varietà da conservazione (inclusi gli ecotipi) o le varietà amatoriali, è opportuno continuare a fissare requisiti meno rigorosi al fine di promuoverne la conservazione e l'impiego in azienda, come attualmente disciplinato nell'ambito delle direttive 2008/62/CE e 2009/145/CE. Le varietà continueranno, comunque, a essere iscritte in base a una "descrizione ufficialmente riconosciuta", ma non stilata, dalle autorità competenti. Per tale descrizioni non sarà più obbligatorio eseguire gli esami per verificare distinguibilità, omogeneità e stabilità. La descrizione ufficialmente riconosciuta enuncia solo le caratteristiche specifiche delle piante e parti di piante rappresentative delle varietà in questione e che rendono la varietà identificabile, ivi inclusa la regione di origine. Tale descrizione può basarsi su una descrizione ufficiale della varietà già esistente stilata in precedenza per esempio da un organismo o un'organizzazione di carattere scientifico o accademico. L'esattezza del suo contenuto può essere comprovata da precedenti ispezioni ufficiali, esami informali o da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego. Le attuali restrizioni quantitative sono soppresse. Le informazioni relative al materiale e destinate agli utilizzatori sono fornite per mezzo di un'etichetta la quale attesta che la varietà è identificata mediante una descrizione ufficialmente riconosciuta e indica la regione d'origine. È opportuno che il materiale riproduttivo vegetale appartenente a tali varietà sia messo a disposizione sul mercato solo come materiale standard.

3.4.        Parte IV – Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo forestale

La legislazione dell'UE segue un approccio specifico per il materiale riproduttivo forestale, anche dal punto di vista terminologico. A questo settore, pertanto, è dedicata una parte separata che mantiene l'attuale approccio di base. Le prescrizioni relative al materiale riproduttivo forestale riguardano l'ammissione del materiale di base, l'iscrizione nel registro nazionale e nell'elenco dell'Unione, il certificato principale, le categorie di commercializzazione, i lotti, le miscele, l'etichettatura, l'imballaggio e la fissazione di condizioni di equivalenza UE per le importazioni. Inoltre, vanno stabilite norme derogatorie nelle seguenti materie: autorizzazione di prescrizioni nazionali più rigorose, divieto di mettere a disposizione dell'utilizzatore finale determinato materiale riproduttivo forestale, temporanee difficoltà di approvvigionamento ed esperimenti temporanei.

3.5.        Parte V – Prescrizioni procedurali

Sono fissate disposizioni relative agli atti delegati e alla procedura di comitato.

3.6.        Parte VI – Disposizioni finali

Il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali è modificato per quanto concerne il nome e ruolo dell'UCVV. Il nome dell'agenzia è modificato secondo le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale in "Agenzia europea per le varietà vegetali" (AEVV). La missione dell'UCVV è estesa al settore dell'iscrizione delle varietà, in particolare alla gestione del registro delle varietà dell'Unione e all'iscrizione delle varietà vegetali mediante la procedura di domanda diretta all'UCVV. Inoltre all'UCVV sono attribuiti vari compiti nell'ambito della sua nuova missione, alcuni riguardanti le varietà ossia la formulazione di raccomandazioni in merito alle denominazioni, la banca dati delle collezioni di riferimento, l'armonizzazione dell'esame tecnico, altri riguardanti il controllo dei centri tecnici d'esame, la consulenza, la formazione e l'assistenza tecnica.

Sono fissate le necessarie norme sanzionatorie.

3.7.        Parte VII – Competenza dell'Unione, sussidiarietà e forma giuridica

Il quadro legislativo relativo al materiale riproduttivo vegetale trova fondamento nell'articolo 43 concernente l'attuazione della politica agricola comune (PAC) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, La PAC mira a incrementare la produttività agricola, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le revisioni della PAC succedutesi nel tempo hanno integrato prescrizioni relative alla sostenibilità dell'agricoltura. Il trattato di Lisbona definisce l'agricoltura quale competenza concorrente tra l'Unione europea e gli Stati membri. Ciononostante è evidente che i vari settori dell'attività agricola, come pure le attività ausiliarie a monte e a valle sono stati disciplinati in larga misura a livello UE. Ciò significa che legiferare è per lo più una funzione delle istituzioni dell'Unione europea.

La proposta si presenta sotto forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio: altri strumenti non sarebbero adeguati poiché gli obiettivi dell'azione possono essere conseguiti nel modo più efficiente per mezzo di prescrizioni armonizzate in tutta l'Unione, che garantiscono la libera circolazione del materiale riproduttivo vegetale.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Le dotazioni finanziarie per l'attuazione del regolamento fino al 31 dicembre 2020 sono presentate nel regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese dell'Unione relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

2013/0137 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[1],

considerando quanto segue:

(1)       Le seguenti direttive stabiliscono le norme per la produzione e la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle coltivazioni agricole, degli ortaggi, delle viti, delle piante da frutto, del materiale riproduttivo forestale e delle piante ornamentali:

a)      direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere[2]

b)      direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali[3]

c)      direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite[4];

d)      direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali[5];

e)      direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione[6];

f)       direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole[7];

g)       direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole[8];

h)       direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi[9];

i)       direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate[10];

j)       direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra[11];

k)      direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi[12];

l)       direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti[13].

(2)       L'obiettivo principale delle direttive anzidette è una produzione agricola, orticola e forestale sostenibile. Al fine della produttività, la sanità, la qualità e la diversità del materiale riproduttivo vegetale rimangono aspetti d'importanza primaria per l'agricoltura, l'orticoltura, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché per l'economia in generale. Per garantire la sostenibilità, occorre inoltre che la legislazione consideri la necessità di rispondere alle attese dei consumatori, di garantire l'adattabilità della produzione alle molteplici condizioni agricole, orticole e ambientali, di far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici e di favorire la protezione dell'agrobiodiversità.

(3)       L'evoluzione negli ambiti agricolo, orticolo, forestale, della selezione vegetale e della messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale ha dimostrato che occorre semplificare la legislazione e adattarla maggiormente agli sviluppi del settore. Occorre perciò sostituire le anzidette direttive con un unico regolamento relativo alla produzione ai fini della messa a disposizione sul mercato e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale riproduttivo vegetale.

(4)       Il materiale riproduttivo vegetale va definito in modo esaustivo prendendo in considerazione tutte le piante in grado di produrre piante intere e destinate a tali scopi (compresa la riproduzione in qualunque ulteriore fase della produzione). Il presente regolamento deve disciplinare quindi le sementi e tutte le altre forme di pianta, in qualunque stadio di crescita, in grado di produrre piante intere e destinate a tale scopo.

(5)       Esso deve disciplinare altresì il materiale riproduttivo vegetale impiegato per produrre materie prime agricole destinate a scopi industriali poiché tale materiale rappresenta una parte considerevole di molti settori ed è quindi necessario che rispetti determinati livelli di qualità.

(6)       Per definire il campo di applicazione di diverse disposizioni del presente regolamento è necessario definire i concetti di "operatore professionale" e di "messa a disposizione sul mercato". Alla luce dell'evoluzione commerciale del settore occorre in particolare rendere più ampia possibile la definizione di "messa a disposizione sul mercato" al fine di garantire tutte le forme di transazione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale. Occorre includere nella definizione, tra l'altro, le persone che stipulano contratti di vendita a distanza (per via telematica) e le persone che raccolgono materiale forestale di base.

(7)       Dati le esigenze dei produttori e i requisiti di flessibilità e proporzionalità è opportuno che il presente regolamento non si applichi al materiale riproduttivo destinato esclusivamente a scopi sperimentali, scientifici e selettivi, al materiale riproduttivo destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche dedicate allo scambio e alla conservazione di risorse genetiche (inclusa la conservazione in azienda) o a materiale riproduttivo scambiato in natura tra persone diverse dagli operatori professionali.

(8)       Alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale si devono applicare inoltre la direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio[14], il regolamento (CE) n. 338/97, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[15], la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio[16], il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[17], il regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE[18] e il regolamento (UE) n. …/… [Publications Office, please add number of Regulation on protective measures against pests of plants].

(9)       Al fine di garantire trasparenza e controlli più efficaci sulla produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che gli operatori professionali siano iscritti in registri appositi. Tuttavia, per ridurre l'onere amministrativo che incombe sugli operatori professionali consentendo loro di iscriversi una sola volta in un unico registro, è opportuno prevedere l'iscrizione in registri pubblici istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. …/… .

(10)     È opportuno introdurre obblighi di base per gli operatori professionali dei settori della produzione e della messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento.

(11)                 L'esperienza ha dimostrato che l'affidabilità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato possono essere compromesse laddove sia impossibile tracciare il percorso del materiale che non rispetti le norme vigenti. È necessario pertanto stabilire un sistema di tracciabilità esaustivo che consenta di procedere al ritiro dei prodotti o di informare i consumatori o le autorità competenti. Per tale ragione occorre rendere obbligatoria la tenuta delle informazioni e dei registri necessari relativi a trasferimenti che coinvolgono gli operatori professionali. In base al principio di proporzionalità, occorre che tale norma non sia applicata nel caso in cui la fornitura sia parte della messa a disposizione sul mercato al dettaglio.

(12)     Occorre assoggettare determinati generi e specie di materiale riproduttivo vegetale a prescrizioni rafforzate in materia di produzione e messa a disposizione sul mercato in ragione della loro accresciuta importanza economica, sanitaria o ambientale. È opportuno determinare tale importanza in base al settore o al valore di produzione dei generi e delle specie in questione, al numero di operatori professionali o al fatto che tali generi o specie contengono sostanze che presentano potenziali rischi per la salute o l'ambiente. La maggior parte di tali generi e specie è attualmente disciplinata dalle direttive citate sopra ed è opportuno inserirli in un elenco specifico (nel seguito "generi e specie inseriti nell'elenco").

(13)     Per garantire la trasparenza e permettere ai consumatori di compiere scelte informate occorre che il materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco sia prodotto o messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito di categorie predefinite. È opportuno che tali categorie riflettano differenti livelli di qualità e diversi stadi di produzione e siano denominate "prebase", "di base", "certificato" e "standard".

(14)     Per garantire agli utilizzatori la disponibilità e la scelta più ampie possibili, occorre che gli operatori professionali siano in grado, in generale, di mettere a disposizione sul mercato in qualsiasi categoria il materiale riproduttivo vegetale che appartiene a generi e specie inseriti nell'elenco. Per garantire la sicurezza di alimenti e mangimi nonché un elevato livello di identità, qualità e sanità del materiale riproduttivo vegetale occorre che il materiale riproduttivo vegetale non sia messo a disposizione sul mercato quale materiale standard se i costi di certificazione sono proporzionati a tali obiettivi.

(15)     Occorre che il materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta, il materiale eterogeneo e il materiale destinato a un mercato di nicchia siano assoggettati a prescrizioni minime. È opportuno pertanto che tale materiale sia in tutti i casi prodotto e messo a disposizione sul mercato solo quale materiale standard.

(16)     Per permettere agli utilizzatori di compiere scelte informate in termini di identità e caratteristiche, è necessario che il materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco sia prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se appartiene a varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione.

(17)     Per agevolare l'adeguamento all'evoluzione nel campo della selezione vegetale e a eventuali nuove tecniche è opportuno che il materiale riproduttivo vegetale eterogeneo che non corrisponde alla definizione di una varietà ai sensi del presente regolamento possa essere prodotto o messo a disposizione sul mercato a determinate condizioni senza appartenere a una varietà iscritta e senza che rispetti i requisiti per l'iscrizione delle varietà, segnatamente la distinguibilità, l'omogeneità e la stabilità o le prescrizioni relative al valore agronomico soddisfacente o al valore agronomico sostenibile. È opportuno che l'iscrizione di tale materiale consideri il suo contributo all'incremento della variabilità genetica delle coltivazioni agricole, della base di risorse genetiche e della biodiversità nell'Unione, nonché il suo contributo alla sostenibilità dell'agricoltura e pertanto all'adattamento ai cambiamenti climatici. Occorre che la metodologia impiegata per l'iscrizione prenda particolarmente in considerazione tali caratteristiche specifiche e si fondi sul principio dell'onere minimo per gli operatori che desiderano iscrivere tale materiale. È inoltre opportuno e rispettoso del principio di proporzionalità che anche i portainnesti siano esentati dalla medesima prescrizione poiché rivestono un valore commerciale e pratico considerevole per i settori in cui sono impiegati, ma spesso non corrispondono ad alcuna definizione di varietà.

(18)     È opportuno fissare norme per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale e per le attività volte a verificare l'attendibilità della certificazione nella fase post-certificazione al fine di garantire il rispetto dei livelli qualitativi applicabili. Occorre che tali norme siano adeguate all'evoluzione tecnico-scientifica.

(19)     Occorre che le prescrizioni in materia di qualità e i sistemi di certificazione tengano in considerazione le raccomandazioni internazionali, segnatamente il Seed Scheme Rules and Regulations dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (norme e regolamenti relativi al sistema OCSE per le sementi), lo standard internazionale per la certificazione delle patate da semina della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e le norme per l'analisi delle sementi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA).

(20)     Date le soglie relative alla presenza di organismi nocivi per la qualità fissate dal regolamento (UE) n. (Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante[19], è opportune stabilire procedure d'ispezione e d'esame che conducano a una singola certificazione attestante il rispetto delle prescrizioni adottate in base al presente regolamento e al regolamento (UE) n. …/…(Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants).

(21)     Al fine di assicurare la massima purezza del materiale e l'omogeneità della produzione, occorre che il materiale riproduttivo vegetale di generi e specie inseriti nell'elenco sia tenuto in lotti separati.

(22)     In considerazione della diversità del materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che gli operatori professionali abbiano la possibilità di produrre e mettere a disposizione sul mercato il materiale riproduttivo vegetale sotto forma di piante singole, in imballaggi, in contenitori o in mazzi.

(23)     Occorre adottare norme per l'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di generi o specie inseriti nell'elenco per assicurarne la corretta identificazione. Nel caso di materiale appartenente a categorie soggette a certificazione è opportuno che l'etichetta (nel seguito l'"etichetta ufficiale") sia stilata e applicata da un operatore professionale autorizzato, sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti. Tuttavia poiché non tutti gli operatori professionali possono avere a disposizione le risorse per svolgere le attività di certificazione ed emettere le etichette ufficiali, è opportuno prevedere la possibilità del rilascio delle etichette ufficiali da parte delle autorità competenti su richiesta degli operatori professionali.

(24)     Per tutelare l'ambiente naturale conservando al tempo stesso le risorse genetiche, è auspicabile consentire miscele di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco con quello appartenente a generi o specie non inseriti nell'elenco. È opportuno che tali miscele siano consentite solo se la loro composizione è naturalmente associata a una certa regione. Inoltre per garantire la trasparenza e un miglior controllo della loro qualità, occorre subordinarne la produzione e la messa a disposizione sul mercato all'autorizzazione di autorità competenti.

(25)     Occorre stabilire norme per l'importazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale di generi e specie inseriti nell'elenco consentendo solo l'importazione del materiale riproduttivo vegetale che rispetta le stesse prescrizioni in materia di produzione e qualità stabilite per il materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione.

(26)     Per garantire la flessibilità, facilitare l'adeguamento degli operatori professionali e dei mercati a circostanze specifiche, oppure in caso di temporanee difficoltà di approvvigionamento, è opportuno prevedere talune deroghe alle norme generali del presente regolamento. Occorre che tali deroghe siano concesse a specifiche condizioni onde evitare abusi e assicurare il rispetto degli scopi generali del presente regolamento. È opportuno infine che riguardino il materiale riproduttivo vegetale di varietà in attesa d'iscrizione, il materiale non definitivamente certificato o quello non certificato come materiale che soddisfa le prescrizioni applicabili relative alla germinazione. Occorre che tale possibilità sia prevista anche per adottare misure d'emergenza per far fronte a rischi per la salute umana, animale, vegetale e per l'ambiente.

(27)     È opportuno che il materiale messo a disposizione sul mercato solo in quantità limitate da piccoli produttori ("materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di nicchia") sia esentato dall'obbligo di appartenere a una varietà iscritta. Tale deroga è necessaria per evitare limiti inutili alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale di interesse commerciale minore ma importante per la conservazione della diversità genetica. Va comunque garantito che non vi sia un ricorso regolare a tale deroga da parte di un elevato numero di operatori professionali e che vi facciano ricorso solo gli operatori professionali che non hanno la possibilità di sostenere i costi e gli oneri amministrativi dell'iscrizione della varietà. Questo aspetto è importante per evitare che si abusi di tale deroga e per garantire l'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento. Il materiale destinato a un mercato di nicchia dovrebbe pertanto essere messo a disposizione sul mercato solo da operatori professionali con un basso numero di dipendenti e con un fatturato annuo contenuto.

(28)     È auspicabile organizzare esperimenti temporanei allo scopo di trovare alternative migliori alle misure adottate in merito a generi e specie inseriti nell'elenco. Organizzando tali esperimenti occorre sia considerata l'evoluzione tecnica nell'ambito della produzione e del controllo del materiale riproduttivo vegetale.

(29)     È necessario che il materiale riproduttivo vegetale di generi o specie inseriti nell'elenco esportato in paesi terzi sia conforme alle norme riguardanti il materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione a meno che il materiale riproduttivo vegetale in causa non sia soggetto ad accordi bilaterali o multilaterali o alle norme di paesi terzi.

(30)     È necessario stabilire prescrizioni di base sul materiale riproduttivo vegetale non appartenente a generi o specie inseriti nell'elenco che garantiscano livelli minimi di qualità e identificazione per la sua produzione e messa a disposizione sul mercato.

(31)     Al fine di garantire che tutte le varietà possano essere iscritte e siano soggette a norme e condizioni comuni occorre stabilire prescrizioni per l'iscrizione delle varietà da applicare alle varietà di generi o specie inseriti nell'elenco come pure alle varietà di generi o specie non inseriti in elenco.

(32)     L'esperienza dimostra che alcuni costitutori sono interessati a mettere a disposizione le loro varietà sul mercato di tutta l'Unione o di una vasta parte di essa. È opportuno pertanto offrire ai costitutori la possibilità di registrare le loro varietà in un registro nazionale o in un registro delle varietà dell'Unione. Il compito di istituire, pubblicare e aggiornare il registro delle varietà dell'Unione va assegnato all'Agenzia europea per le varietà vegetali (nel seguito "l'Agenzia"), in precedenza denominata Ufficio comunitario delle varietà vegetali, istituito in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio, ed attualmente responsabile della concessione della privativa dell'Unione per ritrovati vegetali. Le attività dell'Agenzia ricoprirebbero pertanto tutti gli aspetti della gestione delle varietà delle piante.

(33)     In linea di massima è opportuno che le varietà siano iscritte in base a una descrizione ufficiale stilata da un'autorità competente o dall'Agenzia. Per ridurre l'onere che incomberebbe sulle autorità competenti e sull'Agenzia e per garantire la flessibilità, è opportuno prevedere tuttavia la possibilità di affidare anche ai richiedenti il compito di eseguire gli esami necessari a stilare la descrizione ufficiale.

(34)     Oltre alle prescrizioni di base relative all'iscrizione, occorre che le varietà appartenenti a specie di particolare importanza per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'orticoltura nell'Unione siano assoggettate a ulteriori prescrizioni che garantiscono un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente e sostenibile.

(35)     È opportuno che le prescrizioni volte a garantire il valore agronomico sostenibile siano stabilite a livello dell'Unione al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, orientare la selezione vegetale e soddisfare le esigenze di produttori, costitutori e consumatori relativa a quello sviluppo. Le prescrizioni che garantiscono il valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente invece possono essere stabilite solo dagli Stati membri in base alla loro situazione agro-climatica e agricola. Occorre pertanto che le rispettive varietà siano iscritte solo nei registri nazionali delle varietà. È opportuno che le prescrizioni che garantiscono il valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente riguardino le caratteristiche relative alla resa e alla qualità. Occorre che gli Stati membri nel fissare e applicare tali prescrizioni considerino i limiti che caratterizzano specifiche pratiche di gestione agricola. In particolare è utile che tengano in debito conto le esigenze specifiche dell'agricoltura biologica soprattutto rispetto alle condizioni di resilienza e di basso impiego di risorse.

(36)     Nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica di cui è parte, l'Unione si è impegnata a conservare la diversità genetica delle piante coltivate e delle specie selvatiche imparentate e ridurre al minimo l'erosione genetica. Questo impegno integra l'obiettivo dell'Unione di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020. In tale contesto è opportuno che determinate varietà siano prodotte e messe a disposizione sul mercato anche se non conformi ai requisiti di distinguibilità, omogeneità o stabilità e ciò per garantire la conservazione e l'utilizzazione sostenibile di quelle varietà e contribuire così alla sostenibilità dell'agricoltura e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Occorre pertanto che tali varietà siano iscritte solo sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta.

(37)     Occorre tuttavia che le varietà iscritte in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta siano prodotte nella zona in cui sono storicamente coltivate, e in cui si sono adattate, per garantire la loro autenticità nonché il valore aggiunto che rivestono per la conservazione della diversità genetica e per la protezione dell'ambiente. È opportuno pertanto che siano iscritte solo nei registri nazionali delle varietà. Per la medesima ragione occorre che tali varietà siano state messe a disposizione sul mercato o raccolte, per esempio in banche genetiche, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento oppure che siano state cancellate da più di cinque anni dal registro nazionale delle varietà o dal registro delle varietà dell'Unione nel caso in cui esse siano state registrate in base a un esame tecnico relativo alla loro distinguibilità, omogeneità e stabilità.

(38)     È opportuno stabilire norme riguardanti le procedure per l'iscrizione delle varietà e dei cloni nei registri nazionali delle varietà al fine di garantire condizioni uniformi per tutte le domande e un quadro trasparente per tutte le parti in causa.

(39)     Talune varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica o prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, sono già presenti in cataloghi, elenchi o registri nazionali delle varietà a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà[20], nonché a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà[21]. Tali varietà non sono state sottoposte ad esame tecnico completo riguardante la loro distinguibilità, omogeneità o stabilità. È pertanto opportuno iscriverle direttamente nei registri nazionali delle varietà senza ulteriori formalità come varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta.

(40)     Occorre che il registro delle varietà dell'Unione comprenda inoltre tutte le varietà iscritte nei registri nazionali. In tal modo si assicura che il registro delle varietà dell'Unione offra una visione d'insieme trasparente di tutte le varietà iscritte nell'Unione.

(41)     Occorre adottare norme per l'iscrizione delle varietà e dei cloni nel registro delle varietà dell'Unione. A fini di coerenza è necessario che tali norme siano analoghe a quelle relative all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà.

(42)     È opportuno che le autorità competenti nazionali e l'Agenzia applichino una tariffa per il trattamento delle domande, lo svolgimento degli esami tecnici e formali e per ogni anno del periodo d'iscrizione. Ciò è necessario per garantire le risorse necessarie al sistema d'iscrizione delle varietà nel suo complesso e per garantire che i beneficiari principali di tale iscrizione sostengano i costi di esercizio del sistema stesso. Occorre stabilire nel presente regolamento norme che fissino tali tariffe.

(43)     Per agevolare l'iscrizione di varietà utili alla lotta all'erosione genetica nell'Unione, è opportuno che gli Stati membri applichino una tariffa ridotta alle varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta e al materiale eterogeneo. Occorre che tale tariffa sia abbastanza bassa da non costituire un deterrente o un ostacolo alla messa a disposizione sul mercato di tali varietà. Per fornire sostegno alle microimprese, è opportuno esentarle dal versamento delle tariffe.

(44)     Onde tutelare gli interessi commerciali e la proprietà intellettuale degli operatori professionali, occorre che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano trattati, su domanda del costitutore, in modo riservato. Per ragioni di trasparenza è opportuno che tutte le descrizioni delle varietà che figurano nel registro nazionale o nel registro delle varietà dell'Unione siano pubbliche.

(45)     Le foreste ricoprono una vasta superficie del territorio dell'Unione e assolvono funzioni sociali, economiche, ambientali, ecologiche e culturali. Occorre pertanto prevedere azioni e approcci specifici per i diversi tipi di foreste dell'Unione considerando le molteplici condizioni che le caratterizzano.

(46)     È necessario che il materiale riproduttivo forestale di specie arboree e ibridi artificiali importanti a fini forestali siano geneticamente adatti alle condizioni locali e siano di elevata qualità. La conservazione e la promozione della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile.

(47)     È opportuno fissare prescrizioni relative al materiale riproduttivo forestale per quanto riguarda il materiale di base, le categorie nell'ambito delle quali il materiale può essere messo a disposizione sul mercato, i lotti, l'etichettatura, gli imballaggi di piccole dimensioni, al fine di assicurare livelli adeguati di qualità e commercializzazione, e adattarsi agli sviluppi tecnico-scientifici del settore.

(48)     Al fine di assicurare la flessibilità e l'adattamento a circostanze particolari, occorre prevedere deroghe, a determinate condizioni, per quanto concerne la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo forestale. È opportuno che tali deroghe riguardino la possibilità per gli Stati membri di adottare prescrizioni più rigorose, l'eventualità di temporanee difficoltà di approvvigionamento, la necessità di mettere le sementi rapidamente a disposizione sul mercato, l'esecuzione di esperimenti temporanei e l'adozione di misure d'urgenza.

(49)     Nell'interesse della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche forestali, occorre che gli Stati membri possano adottare disposizioni meno rigorose per quanto riguarda il materiale riproduttivo forestale naturalmente adattato alle condizioni locali e regionali e a rischio di erosione genetica.

(50)     È opportuno che le autorità competenti applichino tariffe per l'iscrizione e l'ammissione di materiale forestale di base e per il rilascio dei certificati principali relativi al materiale forestale derivato da materiale forestale di base iscritto ammesso. Ciò è necessario per assicurare le risorse necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo forestale e per garantire che i costi siano sostenuti dai principali beneficiari di tale certificazione. Per fornire sostegno alle microimprese, è opportuno esentarle dal versamento delle tariffe. Le norme riguardanti le tariffe vanno stabilite nel presente regolamento in quanto sono inerenti alla produzione , all'iscrizione e alla messa a disposizione sul mercato effettive di materiale riproduttivo forestale.

(51)     Occorre modificare il regolamento (CE) n. 2100/1994 per includere l'iscrizione delle varietà nella missione dell'Agenzia e modificarne l'attuale denominazione, Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

(52)     Al fine di assicurare che gli allegati del presente regolamento siano adeguati all'evoluzione tecnico-scientifica, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano gli allegati del presente regolamento.

(53)     Onde seguire l'evoluzione tecnica ed economica del settore, alla Commissione dovrebbe essere delegato potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione, per quanto riguarda la compilazione dell'elenco dei generi o delle specie il cui materiale riproduttivo vegetale non possa essere messo a disposizione sul mercato come materiale standard.

(54)     Onde seguire l'evoluzione tecnica ed economica del settore, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabiliscono il materiale riproduttivo vegetale che può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato senza appartenere a una varietà iscritta nonché le prescrizioni relative alla produzione e messa a disposizione sul mercato di tale materiale.

(55)     Al fine di garantire che il materiale riproduttivo vegetale di generi o specie inseriti nell'elenco e taluni tipi di materiale riproduttivo forestale soddisfino più elevati requisiti di identità, qualità e sanità, adeguati alle caratteristiche di generi, specie o categorie in questione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di prescrizioni in materia di produzione e qualità e in materia di sistemi di certificazione per tali generi o specie, e per quanto riguarda l'adozione di prescrizioni in materia di qualità per la messa a disposizione sul mercato di parti specifiche di piante e di postime di specie e ibridi artificiali di materiale riproduttivo forestale.

(56)     Al fine di garantire la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale a condizioni adeguate alle caratteristiche specifiche di determinati generi o specie cui appartiene, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle dimensioni massime, la composizione e l'identificazione dei lotti e le prescrizioni concernenti gli imballaggi di piccole dimensioni, di materiale riproduttivo vegetale appartenente a determinati generi o specie.

(57)     Al fine di adeguare le norme che disciplinano le etichette ufficiali e le etichette degli operatori alle caratteristiche di taluni tipi di materiale riproduttivo vegetale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di ulteriori norme riguardanti le etichette di specifiche categorie e altri gruppi di materiale riproduttivo vegetale, le indicazioni relative al numero di etichetta, le indicazioni della generazione del materiale prebase, di base, certificato e standard, l'indicazione dei tipi di varietà, compresi gli ibridi intraspecifici o interspecifici, l'indicazione delle suddivisioni in categorie che soddisfano differenti condizioni, le indicazioni, per le miscele, della percentuale in peso delle diverse componenti per specie e, ove appropriato, per varietà, e le indicazioni riguardanti la destinazione d'uso del materiale.

(58)     Al fine di consentire agli operatori professionali di poter certificare correttamente e in modo affidabile il materiale riproduttivo vegetale in questione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di prescrizioni più dettagliate in materia di qualifiche degli operatori professionali e degli ispettori ai quali può essere affidata l'attività di certificazione, idoneità dei locali e disponibilità di apparecchiature particolari ad uso di operatori professionali e laboratori.

(59)     Al fine di garantire norme aggiornate relative alla supervisione ufficiale della certificazione condotta dagli operatori secondo quanto adeguato alle caratteristiche di generi o specie particolari dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di prescrizioni più dettagliate riguardanti le modalità della supervisione della certificazione da parte delle autorità competenti.

(60)     Al fine di garantire norme aggiornate relative alla fase post-certificazione adeguate alle caratteristiche di generi o specie particolari dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di prescrizioni in materia di quota di campioni da sottoporre ad analisi e riguardo alle procedure d'analisi.

(61)     Onde garantire che le miscele di materiale riproduttivo vegetale siano prodotte e messe a disposizione sul mercato secondo le appropriate prescrizioni relative alla qualità per genere e specie e onde garantire che gli utilizzatori possano compiere scelte informate, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo all'adozione di norme relative alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di miscele di materiale riproduttivo vegetale appartenente a differenti generi o specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, o di differenti varietà di tali generi o specie e riguardo alla miscela di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie non inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, con materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie non inseriti nell'elenco di cui all'allegato I.

(62)     Al fine di garantire che il materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà in attesa d'iscrizione sia messo a disposizione sul mercato in modo trasparente e solo in misura limitata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione delle prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi e di quantitativi massimi relativi a determinati generi o specie che possono essere messi a disposizione sul mercato.

(63)     Al fine di garantire che il materiale destinato a un mercato di nicchia sia messo a disposizione sul mercato in modo limitato e trasparente, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla dimensione massima d'imballaggi, contenitori o mazzi, le prescrizioni in materia di tracciabilità, lotti ed etichettatura del materiale destinato a un mercato di nicchia.

(64)     È importante garantire che il materiale riproduttivo vegetale non definitivamente certificato e la semente i cui requisiti di germinazione non siano stati confermati possano essere prodotti e messi a disposizione sul mercato a particolari condizioni. Pertanto alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alla definizione di norme specifiche relative agli imballaggi, ai contenitori, ai mazzi e relative agli imballaggi e ai contenitori di piccole dimensioni di tale materiale riproduttivo vegetale, all'etichettatura di tale materiale, al periodo in cui tale semente può essere messa a disposizione sul mercato e al contenuto del certificato d'analisi provvisorio relativo al tasso di germinazione.

(65)     È importante garantire che il materiale riproduttivo vegetale importato da paesi terzi rispetti le prescrizioni del presente regolamento. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere delegato il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per decidere se il materiale riproduttivo vegetale di generi, specie o categorie specifici, prodotto in paesi terzi o in particolari regioni di paesi terzi rispetti prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione.

(66)     È importante assicurare che la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale di particolari generi o specie risponda alle accresciute esigenze della società per quanto riguarda i risultati delle attività agricole e le caratteristiche qualitative per la trasformazione. Onde seguire l'evoluzione tecnica ed economica del settore, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione, per quanto riguarda la compilazione dell'elenco dei generi o delle specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente e sostenibile dell'agricoltura dell'Unione.

(67)     Al fine di garantire norme aggiornate relative all'iscrizione delle varietà adeguate alle caratteristiche di generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme per l'iscrizione delle varietà di tali generi o specie relative alla resistenza a organismi nocivi, a un minor fabbisogno di risorse specifiche, a un minor contenuto di sostanze indesiderabili e un maggiore adattamento a ambienti agroclimatici diversi.

(68)     Al fine di garantire condizioni aggiornate per l'ammissibilità delle denominazioni varietali in casi particolari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme relative al rapporto tra denominazioni e marchi commerciali, al rapporto tra denominazioni e indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agricoli, al consenso scritto dei titolari di privativa preesistente volto ad eliminare le condizioni di inammissibilità di una denominazione, a criteri specifici per stabilire se una denominazione induca in errore o confonda e all'uso di una denominazione sotto forma di codice.

(69)     È importante garantire che il materiale riproduttivo vegetale appartenente a cloni possa essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se rispetta particolari prescrizioni relative alla qualità e alla sanità e appartiene anche a generi o specie che presentano un particolare valore per particolari segmenti di mercato. Pertanto dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di prescrizioni in materia di qualità e sanità dei cloni di particolari generi o specie e riguardo alla compilazione dell'elenco dei generi o delle specie ai quali i cloni devono appartenere per essere messi a disposizione sul mercato.

(70)     Al fine di garantire che le informazioni fornite nelle domande d'iscrizione delle varietà restino attuali rispetto all'evoluzione del settore e siano pertinenti rispetto alla particolarità delle varietà appartenenti a tali generi o specie dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di ulteriori elementi da includere nella domanda per determinati generi o specie.

(71)     Al fine di garantire norme aggiornate relative agli audit dei locali dove si svolgono gli esami tecnici e dell'organizzazione di tali esami, svolti dall'Agenzia e dalle autorità competenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione delle norme relative a tali audit.

(72)     Al fine di garantire norme aggiornate relative agli esami tecnici delle varietà, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme in materia di: obblighi di qualifica e formazione richieste al personale delle autorità competenti o dei richiedenti, apparecchiatura necessaria per lo svolgimento degli esami tecnici, costituzione di collezioni di varietà di riferimento, definizione dei sistemi di gestione della qualità e la realizzazione di prove di coltura e di analisi di laboratorio per particolari generi o specie.

(73)     Al fine di garantire che ai richiedenti sia richiesto il versamento di tariffe proporzionate, eque e aggiornate per le domande d'iscrizione di una varietà nel registro delle varietà nell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione delle tariffe applicabili.

(74)     Al fine di garantire che le informazioni fornite per determinate categorie o specie di materiale riproduttivo forestale siano esaurienti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione delle condizioni in base alle quali l'etichetta dell'operatore è integrata da un altro documento prodotto dall'operatore professionale.

(75)     Al fine di evitare rischi relativi alla qualità e alla sanità del materiale riproduttivo forestale in questione, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo all'integrazione delle prescrizioni definite nel presente regolamento riguardanti i cloni e le miscele di cloni, in modo da determinare il numero massimo di anni o il numero massimo di ramet entro cui limitare l'ammissione di cloni o di miscele di cloni.

(76)     Al fine di assicurare che nel caso di piccoli quantitativi di semi di materiale riproduttivo forestale l'esenzione dall'obbligo di fornire informazioni concernenti il tasso di germinazione o la vitalità sia applicata in modo proporzionato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione dei quantitativi massimi dei suddetti piccoli quantitativi per particolari tipi di materiale riproduttivo forestale.

(77)     Al fine di garantire che le voci di costo delle tariffe applicate dalle autorità competenti per l'iscrizione di materiale forestale di base ammesso e per il rilascio di certificati principali siano adeguate al lavoro svolto e aggiornate, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di tali voci.

(78)     È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(79)     È opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda:

(a) il nulla osta a che gli Stati membri adottino disposizioni più severe di quelle del presente regolamento in merito al materiale riproduttivo vegetale di generi o specie inseriti nell'elenco, al materiale riproduttivo forestale di specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco ;

(b) l'adozione di misure d'urgenza;

(c) il nulla osta a che gli Stati membri permettano, per un anno al massimo, la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà di generi o specie inseriti nell'elenco non ancora iscritti in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione;

(d) il nulla osta a che gli Stati membri permettano, per un anno al massimo, la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale di generi e specie che soddisfa requisiti meno rigorosi di quelli adottati a norma del presente regolamento;

(e) l'organizzazione di esperimenti temporanei;

(f) il formato dei registri nazionali delle varietà e del registro delle varietà dell'Unione;

(g) il formato della domanda d'iscrizione delle varietà;

(h) le modalità relative alla presentazione delle notifiche riguardanti l'iscrizione delle varietà;

(i) la forma degli elenchi nazionali relativi al materiale riproduttivo forestale;

(j) il formato della notifica d'iscrizione dei materiale riproduttivo forestale nell'elenco nazionale;

(k) il formato dei certificati principali del materiale riproduttivo forestale.

(80)     Tali competenze d'esecuzione vanno esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(81)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e segnatamente il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa e la libertà delle arti e delle scienze. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi.

(82)     Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la definizione di norme riguardanti la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale per garantire la qualità del materiale e consentire agli utilizzatori di compiere scelte informate, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri mentre, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità, del suo carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire nel rispetto del principio di sussidiarietà enunciato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina:

a)           la produzione ai fini della messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale;

b)           la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale.

Articolo 2 Esclusioni

Il presente regolamento non si applica al materiale riproduttivo vegetale:

a)           destinato esclusivamente a scopi sperimentali o scientifici;

b)           destinato esclusivamente a fini di selezione;

c)           destinato esclusivamente a, e mantenuto da, banche genetiche, organizzazioni e reti di conservazione di risorse genetiche oppure persone appartenenti a tali organizzazioni o reti;

d)           scambiato in natura tra persone diverse dagli operatori professionali.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)           "piante": le piante quali definite all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. …/… (Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

2)           "materiale riproduttivo vegetale": le piante in grado di produrre piante intere e destinate a tale scopo;

3)           "pianta madre": una determinata pianta dalla quale è prelevato del materiale riproduttivo vegetale a scopo di riproduzione di nuove piante;

4)           "generazione": un gruppo di piante che costituiscono un singolo grado di discendenza;

5)           "messa a disposizione sul mercato": la detenzione a scopo di vendita nell'Unione, con ciò intendendo anche l'offerta a fini di vendita o di qualunque altra forma di trasferimento, nonché la vendita, la distribuzione, l'importazione nell'Unione, l'esportazione dall'Unione e altre forme di trasferimento a titolo gratuito od oneroso;

6)           "operatore professionale": una persona fisica o giuridica che svolge a titolo professionale almeno una delle seguenti attività in relazione al materiale riproduttivo vegetale:

a)      produzione;

b)      selezione;

c)      mantenimento;

d)      fornitura di servizi;

e)      conservazione, ivi compreso lo stoccaggio;

f)       messa a disposizione sul mercato.

7)           "autorità competenti": le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls];

8)           "organismi geneticamente modificati": gli organismi geneticamente modificati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE;

9)           "materiale riproduttivo forestale": il materiale riproduttivo vegetale destinato a fini forestali;

10)         "lotto": un'unità di materiale riproduttivo vegetale, che può essere identificata grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

Articolo 4 Libera circolazione

La produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale sono soggette esclusivamente alle limitazioni stabilite nel presente regolamento, nella direttiva 94/62/CE, nel regolamento (CE) n. 338/97, nella direttiva 2001/18/CE, nel regolamento (CE) n. 1829/2003, nel regolamento (CE) n. 1830/2003, nel regolamento (UE) n. …/… [Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants] e nella legislazione dell'Unione che limita la produzione o la messa a disposizione sul mercato di specie esotiche invasive.

PARTE II OPERATORI PROFESSIONALI

Articolo 5 Registri degli operatori professionali

Gli operatori professionali sono iscritti nei registri di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. …/... [Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants], in conformità di quanto disposto all'articolo 63 del medesimo regolamento.

Articolo 6 Responsabilità generali degli operatori professionali

Gli operatori professionali assicurano che il materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato sotto il loro controllo ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 7 Responsabilità specifiche degli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale

Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale:

a)           sono disponibili a tenere i contatti con le autorità competenti, direttamente o per interposta persona, per agevolare i controlli ufficiali;

b)           identificano e sottopongono a monitoraggio i punti critici del processo produttivo o della messa a disposizione sul mercato che possono influire sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale;

c)           registrano i dati del monitoraggio dei punti critici di cui alla lettera b) e li mettono a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta per esaminarli;

d)           garantiscono che i lotti restino identificabili separatamente ;

e)           tengono dati aggiornati sui locali o altri siti impiegati per la produzione di materiale riproduttivo vegetale;

f)            si accertano che le autorità competenti abbiano accesso ai locali di produzione, compresi locali e terreni di terze parti appaltatrici, ai dati registrati e conservati riguardanti il monitoraggio e a tutti i relativi documenti;

g)           provvedono, ove appropriato, a mantenere l'identità del materiale riproduttivo vegetale in ottemperanza alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento;

h)           mettono a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta qualunque contratto concluso con terzi.

Articolo 8 Tracciabilità

1.           Gli operatori professionali assicurano la tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale in tutte le fasi produttive e della messa a disposizione sul mercato.

2.           Ai fini enunciati al paragrafo 1 gli operatori professionali conservano i dati identificativi degli operatori professionali che hanno fornito loro il materiale riproduttivo vegetale e del materiale in questione.

Gli operatori professionali mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta.

3.           Ai fini enunciati al paragrafo 1 gli operatori professionali conservano i dati identificativi delle persone cui hanno fornito il materiale riproduttivo vegetale e del materiale in questione, a meno che il materiale non sia stato fornito al dettaglio.

Gli operatori professionali mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta.

4.           Nel caso di materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale riproduttivo forestale gli operatori professionali registrano e conservano i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 per tre anni dal momento in cui tale materiale è stato loro fornito o è stato da essi ricevuto.

Nel caso di materiale riproduttivo forestale il rispettivo periodo è di dieci anni.

PARTE III MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE DIVERSO DAL MATERIALE RIPRODUTTIVO FORESTALE

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 9 Campo di applicazione

La presente parte si applica alla produzione, ai fini della messa a disposizione sul mercato, e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale riproduttivo forestale.

Articolo 10 Definizioni

Ai fini della presente parte, s'intende per:

1)           "varietà": un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale soddisfa i seguenti requisiti:

a)      è definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

b)      è distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle caratteristiche di cui alla lettera a);

c)      è considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a essere riprodotto invariato;

2)           "descrizione ufficiale": la descrizione di una varietà stilata da un'autorità competente che include le caratteristiche specifiche della varietà e la rende identificabile mediante un esame delle sue caratteristiche di distinguibilità, omogeneità e stabilità;

3)           "descrizione ufficialmente riconosciuta": la descrizione di una varietà riconosciuta da un'autorità competente che include le caratteristiche specifiche della varietà, rende tale varietà identificabile ed è stata ottenuta con mezzi diversi dall'esame delle sue caratteristiche di distinguibilità, omogeneità e stabilità, in conformità alle disposizioni applicabili al momento dell'iscrizione della varietà a norma dell'articolo 79;

4)           "clone": una singola discendenza originata per via vegetativa da un'altra pianta alla quale rimane geneticamente identica;

5)           "mantenimento della varietà": l'attività svolta per garantire che la varietà rimanga coerente con la sua descrizione;

6)           "materiale prebase": il materiale riproduttivo vegetale nella prima fase di produzione e destinato alla produzione di altre categorie di materiale riproduttivo vegetale;

7)           "materiale di base": il materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase e destinato alla produzione di materiale certificato;

8)           "materiale certificato": il materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase o di base;

9)           "materiale standard": il materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale prebase, di base o certificato;

10)         "categoria": materiale prebase, di base, certificato o standard.

TITOLO II Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I

CAPO I Disposizioni introduttive

Articolo 11 Campo di applicazione

1.           Il presente titolo si applica alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

a)      rappresentano un settore produttivo importante;

b)      rappresentano un valore produttivo importante;

c)      sono prodotti o messi a disposizione sul mercato da un numero considerevole di operatori professionali nell'Unione;

d)      contengono sostanze che, per tutti i loro impieghi o per impieghi particolari, devono essere disciplinate da norme particolari in materia di tutela della salute umana e animale, e dell'ambiente.

2.           I generi e le specie di cui al paragrafo 1 sono inseriti nell'elenco di cui all'allegato I.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 140, che modificano l'allegato I per adattarlo all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei dati economici.

4.           Il presente titolo si applica altresì a portainnesti e altre parti di piante (nel seguito unitamente denominati "portainnesti") appartenenti a generi e specie non inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, qualora sia innestato su di essi materiale di generi o specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I o un loro ibrido.

Articolo 12 Categorie di materiale riproduttivo vegetale

1.           Il materiale riproduttivo vegetale può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito di una delle seguenti categorie:

a)      materiale prebase,

b)      materiale di base,

c)      materiale certificato,

d)      materiale standard.

2.           Il materiale riproduttivo vegetale non può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato come materiale standard se appartiene a generi o specie per i quali i costi e le attività di certificazione necessari per produrlo e metterlo a disposizione sul mercato come materiale prebase, di base e certificato sono proporzionati:

a)      allo scopo di garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

b)      al livello più elevato di identità, sanità e qualità del materiale riproduttivo vegetale che risulta dall'adempimento dei requisiti relativi al materiale riproduttivo vegetale prebase, di base e certificato rispetto a quelli relativi al materiale standard.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano generi o specie il cui materiale riproduttivo vegetale non può essere messo a disposizione sul mercato come materiale standard come disposto nel paragrafo 2.

4.           In deroga ai paragrafi 2 e 3, il materiale riproduttivo vegetale è prodotto e messo a disposizione sul mercato come materiale standard solo in uno o più dei seguenti casi:

a)      appartiene a una varietà provvista di descrizione ufficialmente riconosciuta;

b)      è materiale eterogeneo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;

c)      è materiale destinato a un mercato di nicchia ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

CAPO II Prescrizioni relative alla produzione e messa a disposizione sul mercato

Sezione 1 Elenco delle prescrizioni

Articolo 13 Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale prebase, di base, certificato e standard

1.           Il materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato è conforme alle seguenti prescrizioni:

a)      prescrizioni relative all'iscrizione di cui alla sezione 2;

b)      prescrizioni relative alla produzione e alla qualità fissate alla sezione 3 per la categoria di appartenenza;

c)      prescrizioni relative alla movimentazione di cui alla sezione 4;

d)      prescrizioni relative all'identificazione e, ove applicabile, alla certificazione di cui alla sezione 5.

2.           Il paragrafo 1, lettera b) non si applica alle prescrizioni relative alla produzione del materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 36.

Articolo 14 Obbligo di appartenenza a una varietà iscritta

1.           Il materiale riproduttivo vegetale può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.

2.           In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i portainnesti possono essere prodotti e messi a disposizione sul mercato senza appartenere a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che definiscono, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il materiale riproduttivo vegetale che può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato senza appartenere a una varietà ai sensi del punto 1 dell'articolo 10 (nel seguito "materiale eterogeneo") e non rispetta i requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62 e quelli relativi al valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente o al valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile di cui agli articoli 58 e 59.

Tali atti delegati possono stabilire una o più delle seguenti prescrizioni per il materiale eterogeneo:

a)      norme relative all'etichettatura e all'imballaggio;

b)      norme in materia di descrizione del materiale, ivi compresi i metodi di selezione e il materiale parentale impiegato, la descrizione del regime di produzione del materiale riproduttivo vegetale e la disponibilità di campioni di riferimento;

c)      norme relative alle informazioni e ai campioni della produzione che gli operatori professionali devono tenere e relative al mantenimento del materiale;

d)      istituzione di registri relativi al materiale eterogeneo da parte delle autorità competenti e norme relative alle modalità d'iscrizione in tali registri e al loro contenuto;

e)      definizione delle tariffe e delle voci di costo per il calcolo di tali tariffe relative all'iscrizione del materiale eterogeneo di cui alla lettera d) in modo da garantire che non costituiscano un ostacolo all'iscrizione del materiale eterogeneo in questione.

Tali atti delegati sono adottati entro [Publications Office, please insert date of application of this Regulation…]. Essi possono essere adottati per particolari generi o specie.

Articolo 15 Obbligo di appartenenza a cloni iscritti

Il materiale riproduttivo vegetale appartenente a un clone può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se tale clone è iscritto in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.

Sezione 2 Prescrizioni relative alla produzione e alla qualità

Articolo 16 Prescrizioni relative alla produzione e alla qualità del materiale riproduttivo vegetale

1.           Il materiale riproduttivo vegetale è prodotto in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla parte A dell'allegato II ed è messo a disposizione sul mercato solo se ottempera alle prescrizioni relative alla qualità cui alla parte B dell'allegato II.

2.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Ove opportuno tali atti delegati possono specificare le prescrizioni di cui alla parte D dell'allegato II.

3.           Tali atti delegati tengono in considerazione le raccomandazioni internazionali relative a norme di carattere tecnico-scientifico:

a)      Seed Scheme Rules and Regulations dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (norme e regolamenti relativi al sistema OCSE per le sementi);

b)      lo standard internazionale per la certificazione delle patate da semina della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE);

c)      le norme per l'analisi delle sementi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA);

d)      e le norme dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP).

4.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che modificano le parti A e B dell'allegato II per adeguarle all'evoluzione tecnico-scientifica.

Sezione 3 Prescrizioni relative alla movimentazione

Articolo 17 Lotti

1.           Il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato in lotti. Tali lotti sono sufficientemente omogenei e identificati distintamente rispetto ad altri lotti di materiale riproduttivo vegetale.

2.           Durante il trattamento, l'imballaggio, lo stoccaggio, il trasporto o alla consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale di origini diverse possono essere riuniti in un nuovo lotto. In tal caso l'operatore professionale registra e conserva anche i dati relativi all'origine delle varie componenti del nuovo lotto.

3.           Durate il trattamento, l'imballaggio, lo stoccaggio, il trasporto o alla consegna i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere suddivisi in due o più lotti. In tal caso l'operatore professionale registra e conserva i dati relativi all'origine dei nuovi lotti.

4.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 140, che stabiliscono ulteriori norme riguardanti generi o specie particolari in relazione a uno o più dei seguenti elementi:

a)      dimensione massima dei lotti per garantire l'omogeneità del materiale riproduttivo vegetale in questione;

b)      composizione dei lotti per garantire il mantenimento dell'identità del materiale riproduttivo vegetale in questione;

c)      identificazione dei lotti per garantire la tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale in questione.

Articolo 18 Imballaggi, contenitori e mazzi e norme relative a imballaggi e contenitori di piccole dimensioni

1.           Il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato sotto forma di piante singole oppure in imballaggi, contenitori o mazzi.

2.           Gli imballaggi e i contenitori sono chiusi in modo tale che non sia possibile aprirli senza danneggiare la chiusura e, nel caso degli imballaggi, senza lasciare segni evidenti di manomissione.

3.           I mazzi sono legati in modo tale che il materiale di cui sono composti non possa essere separato senza danneggiare i legacci.

4.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 140, che stabiliscono norme riguardanti generi o specie particolari in relazione a uno o più dei seguenti elementi:

a)      la chiusura, compresa la sigillatura o la risigillatura, di imballaggi, contenitori o mazzi per garantire l'identità del materiale riproduttivo vegetale in questione ed evitare miscele di lotti non controllate;

b)      la definizione di una norma in base alla quale il materiale riproduttivo vegetale va messo a disposizione sul mercato solo in imballaggi, contenitori o mazzi per agevolare la tracciabilità dei lotti in questione.

5.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 140, che stabiliscono norme specifiche per la produzione e la messa a disposizione sul mercato di generi o specie particolari in imballaggi, contenitori o mazzi di piccole dimensioni. Tali norme possono riguardare uno o più dei seguenti elementi:

a)      la dimensione e il volume massimi di imballaggi, contenitori o mazzi di piccole dimensioni;

b)      il colore e il contenuto delle etichette nonché i metodi di etichettatura di imballaggi, contenitori o mazzi di piccole dimensioni;

c)      l'esame di imballaggi, contenitori o mazzi di piccole dimensioni e del materiale riproduttivo vegetale in essi contenuto;

d)      la chiusura degli imballaggi di piccole dimensioni.

Sezione 4 Prescrizioni relative alla certificazione, all'identificazione e all'etichettatura

Articolo 19 Certificazione e identificazione del materiale prebase, di base o certificato e identificazione del materiale standard

1.           Il materiale prebase, di base o certificato è certificato e identificato mediante un'etichetta ufficiale (nel seguito "etichetta ufficiale").

2.           Le etichette ufficiali certificano che il materiale prebase, di base o certificato rispetta le pertinenti prescrizioni relative alla produzione e alla qualità di cui all'articolo 16.

3.           La certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata in base a ispezioni in campo, prelievi di campioni e analisi eseguiti in conformità delle norme di cui all'articolo 20 (nel seguito "sistemi di certificazione") e delle disposizioni degli articoli da 22 a 26.

4.           Il materiale standard è identificato mediante un'etichetta dell'operatore (nel seguito "etichetta dell'operatore").

5.           Le etichette degli operatori attestano che il materiale standard rispetta le pertinenti prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16.

Articolo 20 Sistemi di certificazione

1.           I sistemi di certificazione del materiale prebase, di base o certificato sono definiti nella parte C dell'allegato II.

2.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano i sistemi di certificazione. Ove opportuno, tali atti delegati possono specificare tali sistemi conformemente alla parte D dell'allegato II.

3.           Tali atti delegati tengono in considerazione le raccomandazioni internazionali applicabili delle norme di carattere tecnico-scientifico quali:

a)      le norme e i regolamenti relativi al sistema OCSE per le sementi;

b)      lo standard per la certificazione delle patate da semina dell'UNECE;

c)      le norme per l'analisi delle sementi dell'ISTA;

d)      le norme dell'OEPP.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che modificano le parti C e D dell'allegato II per adeguarle all'evoluzione tecnico-scientifica.

Articolo 21 Contenuto dell'etichetta ufficiale e dell'etichetta dell'operatore

1.           L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore contengono le informazioni enunciate nella parte A dell'allegato III.

2.           L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono scritte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Sono leggibili, indelebili, stampate su un solo lato, non utilizzate in precedenza e chiaramente visibili.

3.           L'etichetta ufficiale ha un colore distinto per ogni categoria di materiale riproduttivo vegetale.

4.           Nel caso in cui a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, e dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants] sia prescritto il rilascio di un passaporto delle piante, l'etichetta ufficiale comprende tale passaporto conformemente all'articolo 78, paragrafo 3 del medesimo regolamento.

5.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono altri requisiti delle etichette ufficiali e delle etichette dell'operatore oltre a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali requisiti riguardano uno o più dei seguenti elementi:

a)      i colori dell'etichetta per specifiche categorie e per altri gruppi di materiale riproduttivo vegetale;

b)      le indicazioni concernenti il numero di etichetta;

c)      le indicazioni relative alla generazione del materiale prebase, di base, certificato e standard;

d)      le indicazioni dei tipi di varietà compresi gli ibridi intraspecifici e interspecifici;

e)      l'indicazione di suddivisioni di categorie che soddisfi differenti condizioni;

f)       in caso di miscele l'indicazione della percentuale in peso delle diverse componenti per specie e, ove opportuno, per varietà;

g)      le indicazioni riguardanti la destinazione d'uso del materiale.

6.           Il presente articolo si applica lasciando impregiudicato l'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardante l'etichetta e i documenti di accompagnamento delle sementi conciate ai sensi del regolamento anzidetto.

7.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i formati dell'etichetta ufficiale e dell'etichetta dell'operatore. Tali formati possono essere adottati per genere e specie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Articolo 22 Responsabilità della realizzazione e dell'applicazione delle etichette ufficiali

Le etichette ufficiali sono realizzate e applicate:

a)           dall'operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente; oppure

b)           dall'autorità competente ove l'operatore professionale gliene faccia richiesta, oppure qualora l'operatore professionale non sia autorizzato a norma dell'articolo 23.

Articolo 23 Autorizzazione degli operatori professionali a eseguire certificazioni e realizzare etichette ufficiali

1.           Gli operatori professionali possono essere autorizzati dall'autorità competente ad eseguire la certificazione e a realizzare le etichette ufficiali sotto la supervisione ufficiale conformemente all'articolo 22, lettera a) soltanto se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)      possiedono le conoscenze necessarie per adempiere alle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità, per attenersi ai sistemi di certificazione adottati a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 e dell'articolo 20, paragrafo 2, nonché, se del caso, per ottemperare alle prescrizioni adottate a norma del paragrafo 3, lettera a) del presente articolo;

b)      possiedono apparecchiature e laboratori adeguati, oppure vi possono fare ricorso, per applicare correttamente e in modo efficiente le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e all'articolo 20, paragrafo 2, in particolare apparecchiature e laboratori conformi alle prescrizioni adottate a norma del paragrafo 3, lettere b) e c);

c)      hanno identificato e sono in grado di monitorare i punti critici del processo produttivo che possono influire sulla qualità e l'identità del materiale riproduttivo vegetale nonché registrano e conservano i risultati di tale monitoraggio;

d)      sono in grado di garantire che i lotti restino identificabili in conformità dell'articolo 7;

e)      dispongono di norme e sistemi per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità di cui all'articolo 8;

f)       ricorrono a personale ispettivo e di laboratorio adeguatamente qualificato che in particolare soddisfa le prescrizioni adottate a norma del paragrafo 3, lettera c).

2.           L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa per generi o specie particolari oppure per tutti i generi o tutte le specie.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano le disposizioni del paragrafo 1, per garantire la capacità degli operatori professionali a certificare correttamente e in modo attendibile il materiale riproduttivo vegetale in questione. Tali atti delegati possono riguardare uno o più dei seguenti elementi:

a)      qualifica, formazione e attività degli operatori professionali, e di altre persone da essi se del caso incaricate di svolgere le ispezioni in campo e di eseguire prelievi di campioni e analisi;

b)      idoneità dei locali e disponibilità di apparecchiature particolari ad uso degli operatori professionali in questione;

c)      requisiti dei laboratori ai quali gli operatori professionali possono affidare le analisi.

Articolo 24 Supervisione ufficiale da parte delle autorità competenti

1.           Ai fini della supervisione ufficiale di cui all'articolo 22, lettera a), le autorità competenti eseguono, almeno una volta l'anno, audit per accertare che l'operatore professionale adempia alle prescrizioni di cui all'articolo 23.

2.           Ai fini della supervisione ufficiale di cui all'articolo 22, lettera a), le autorità competenti effettuano inoltre un'ispezione ufficiale, prelievi di campioni e analisi in una parcella di coltura in pieno campo e sui lotti di materiale riproduttivo vegetale, per confermare la conformità di detto materiale alle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tale parcella è stabilita in base al potenziale rischio d'inadempimento delle anzidette prescrizioni.

3.           Oltre alle ispezioni, ai prelievi di campioni e alle analisi di cui al paragrafo 2 le autorità competenti possono condurre altre ispezioni in campo, prelevare altri campioni o eseguire altre analisi su richiesta dell'operatore professionale.

4.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti delegati possono riguardare uno o più dei seguenti elementi:

a)      la parcella di coltura in pieno campo sottoposta a ispezioni, prelievo di campioni e analisi in conformità del paragrafo 2, per particolari generi o specie;

b)      le attività di monitoraggio che vanno svolte dalle autorità competenti.

Articolo 25 Etichette ufficiali realizzate dalle autorità competenti

Nel caso in cui le etichette ufficiali siano realizzate dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 22, lettera b), le anzidette autorità competenti svolgono le necessarie ispezioni in campo, i prelievi di campioni e le analisi secondo i sistemi di certificazione adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per confermare l'osservanza delle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 26 Revoca o modifica dell'autorizzazione

1.           L'autorità competente che, dopo aver concesso l'autorizzazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, accerti che un operatore professionale non soddisfa le condizioni di cui al medesimo articolo, chiede all'operatore professionale in causa di prendere provvedimenti correttivi entro un periodo specificato.

2.           Se l'operatore professionale non adotta i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro il periodo specificato, l'autorità competente revoca senza indugio l'autorizzazione, oppure, ove opportuno, la modifica.

Articolo 27 Notifica relativa all'inizio dell'attività di produzione e certificazione del materiale prebase, di base e certificato

Gli operatori professionali informano a tempo debito le autorità competenti circa la loro intenzione di produrre materiale riproduttivo vegetale prebase, di base e certificato e di effettuare la certificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Nella notifica sono specificate le specie e le categorie di piante in questione.

Articolo 28 Realizzazione dell'etichetta dell'operatore per materiale standard

Le etichette dell'operatore sono realizzate e applicate dall'operatore professionale che abbia verificato mediante ispezioni, prelievo di campioni e analisi eseguiti per proprio conto che il materiale riproduttivo vegetale è conforme alle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità di cui all'articolo 16.

Articolo 29 Riferimento ai lotti

1.           L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono realizzate in riferimento a un lotto. Le etichette sono applicate, se del caso, alle singole piante oppure all'esterno di imballaggi, contenitori e mazzi.

2.           Se un lotto è suddiviso in più lotti, per ogni lotto è emessa una nuova etichetta ufficiale o dell'operatore. Se più lotti sono riuniti in un nuovo lotto, per tale lotto è emessa una nuova etichetta ufficiale o una nuova etichetta dell'operatore.

CAPO III Analisi

Articolo 30 Analisi successive alla certificazione di materiale prebase, di base e certificato

1.           Dopo la certificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, le autorità competenti possono sottoporre ad analisi il materiale riproduttivo vegetale (nel seguito "analisi successive alla certificazione") per accertare che sia conforme alle prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e ai sistemi di certificazione adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.

2.           Le autorità competenti prevedono e programmano le analisi successive alla certificazione in base ad un'analisi del rischio relativa alla probabilità di difformità del materiale riproduttivo vegetale rispetto alle relative prescrizioni.

3.           Le analisi successive alla certificazione avvengono mediante prelievo di campioni da parte dell'autorità competente. Esse valutano l'identità e la purezza del materiale riproduttivo vegetale in questione.

4.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che fissano norme relative alle analisi successive alla certificazione di materiale riproduttivo vegetale appartenente a determinati generi o specie. Tali norme tengono conto dell'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche Possono riguardare gli elementi seguenti:

a)      la percentuale di campioni per genere, specie e categoria sottoposti ad analisi;

b)      la procedura di analisi.

Articolo 31 Inadempimento delle prescrizioni relative alla qualità e inosservanza del sistema di certificazione da parte degli operatori professionali

1.           Le autorità competenti che, a seguito delle analisi successive alla certificazione, accertino che il materiale prebase, di base o certificato non è stato prodotto e messo a disposizione sul mercato in conformità delle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e dei sistemi di certificazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, si assicurano che l'operatore professionale in causa adotti i provvedimenti correttivi necessari. Tali provvedimenti sono volti a garantire che il materiale in questione sia conforme alle prescrizioni oppure sia ritirato dal mercato.

2.           Qualora nel corso delle analisi successive alla certificazione si accerti in più occasioni che un operatore professionale produce o mette a disposizione sul mercato materiale riproduttivo vegetale non conforme alle prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, o ai sistemi di certificazione di cui all'articolo 20, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

CAPO IV Miscele

Articolo 32 Miscele di generi e specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I

1.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che adottano norme relative alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di miscele di materiale riproduttivo vegetale appartenenti a differenti generi o specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I o a differenti varietà di tali generi o specie. Tali norme possono derogare alle seguenti disposizioni:

a)      alle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2;

b)      alle disposizioni di cui all'articolo 17 riguardante i lotti;

c)      alle disposizioni dell'articolo18 riguardante gli imballaggi, i contenitori e i mazzi e le norme relative a imballaggi e contenitori di piccole dimensioni;

d)      alle disposizioni dell'articolo 21 riguardante il contenuto e il formato dell'etichetta ufficiale e dell'etichetta dell'operatore.

2.           Le norme di cui al paragrafo 1 riguardano uno o più dei seguenti elementi:

a)      dimensioni e volume massimi di lotti, imballaggi, contenitori o mazzi;

b)      colore e contenuto delle etichette;

c)      denominazione della miscela e descrizione della sua composizione;

d)      chiusura di imballaggi, contenitori o mazzi;

e)      prescrizioni relative alla produzione e alle ispezioni di tali miscele;

f)       prescrizioni per agevolare la tracciabilità della percentuale in peso delle diverse componenti indicata per specie e, se del caso, per varietà.

Articolo 33 Miscele per la preservazione

1.           Le autorità competenti possono autorizzare la produzione e la messa a disposizione sul mercato di una miscela di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi o specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, con materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie non inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, se tale miscela soddisfa le seguenti condizioni:

a)      contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche e alla preservazione dell'ambiente naturale;

b)      è naturalmente associata a una regione particolare (nel seguito "regione d'origine"). Nel seguito tale miscela è indicata come "miscela per la preservazione".

2.           L'autorità competente che autorizza la produzione e la messa a disposizione sul mercato di una miscela per la preservazione, identifica la regione d'origine tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità od organizzazioni responsabili delle risorse fitogenetiche.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 140, che stabiliscono, per quanto riguarda tutti o particolari generi o specie, gli aspetti seguenti:

a)      una procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1;

b)      le prescrizioni per l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, oltre a quelle di cui al paragrafo 1;

c)      i requisiti di imballaggi e contenitori di miscele per la preservazione;

d)      le prescrizioni per l'etichettatura di miscele per la preservazione;

e)      le norme relative all'identificazione della regione d'origine;

f)       l'obbligo degli operatori professionali di presentare una relazione sulla produzione e la messa a disposizione sul mercato di miscele per la preservazione;

g)      l'obbligo degli Stati membri di riferire alla Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

CAPO V Deroghe

Sezione 1 Deroghe alle prescrizioni relative all'iscrizione

Articolo 34 Materiale riproduttivo vegetale di varietà in attesa d'iscrizione

1.           In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare gli operatori professionali, per un periodo specificato, a mettere a disposizione sul mercato a fini sperimentali in aziende agricole o altre sedi di produzione, quantitativi massimi di materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà che non iscritte in un registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 79 o nel registro delle varietà dell'Unione a norma dell'articolo 94, paragrafo 1.

2.           L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa solo se il materiale riproduttivo vegetale appartiene a una varietà per la quale è stata presentata una domanda d'iscrizione in un registro nazionale delle varietà, conformemente all'articolo 66 o nel registro delle varietà dell'Unione conformemente all'articolo 94.

3.           Per ottenere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'operatore professionale presenta alle autorità competenti degli Stati membri nei quali si svolgerà la sperimentazione una domanda contenente le informazioni seguenti:

a)      una descrizione della sperimentazione proposta;

b)      gli obiettivi perseguiti dalla sperimentazione proposta;

c)      le località in cui verrà svolta la sperimentazione;

d)      la denominazione provvisoria delle varietà indicata nella domanda d'iscrizione;

e)      la procedura per il mantenimento della varietà;

f)       informazioni riguardanti l'autorità presso la quale la domanda d'iscrizione della varietà è pendente e il riferimento attribuito a tale domanda;

g)      la durata dell'autorizzazione richiesta;

h)      i quantitativi di materiale da mettere a disposizione sul mercato.

4.           Gli Stati membri le cui autorità competenti hanno concesso l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 informano gli altri Stati membri, la Commissione e l'Agenzia europea delle varietà vegetali (nel seguito "l'Agenzia").

5.           Entro il 31 marzo di ogni anno l'Agenzia riferisce alla Commissione e agli Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 e comunica le informazioni presentate a norma del paragrafo 3, nel corso dell'anno precedente.

6.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano i paragrafi 1, 2 e 3 stabilendo i seguenti elementi:

a)      etichettatura degli imballaggi;

b)      quantitativi massimi di particolari generi o specie che possono essere messi a disposizione sul mercato a norma del paragrafo 1.

Articolo 35 Deroghe alle prescrizioni relative all'iscrizione nel caso di temporanea difficoltà di approvvigionamento

1.           In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, e al fine di superare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi nell'Unione, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo massimo di un anno, la produzione e la messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà che non figurano nel registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione. Tali atti di esecuzione possono stabilire i quantitativi massimi che possono essere messi a disposizione sul mercato per genere o specie.

2.           Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

3.           Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse in base a una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato.

4.           Tali autorizzazioni sono concesse solo se la deroga di cui al paragrafo 1 è necessaria e proporzionata all'obiettivo di superare le difficoltà temporanee di approvvigionamento generale del materiale riproduttivo vegetale in questione.

5.           L'etichetta del materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato a norma del paragrafo 1 è di colore marrone. Essa indica che il materiale riproduttivo vegetale in questione appartiene a una varietà non iscritta.

Articolo 36 Deroghe alle prescrizioni relative all'iscrizione nel caso di materiale riproduttivo vegetale destinato a mercati di nicchia

1.           L'articolo 14, paragrafo 1, non si applica al materiale riproduttivo vegetale laddove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)      il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato in piccole quantitativi da persone diverse dagli operatori professionali o da operatori professionali con non più di dieci dipendenti e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio non sia superiore a 2 milioni di EUR;

b)      il materiale riproduttivo vegetale riporta sull'etichetta l'indicazione "materiale destinato a un mercato di nicchia".

Tale materiale riproduttivo vegetale è nel seguito denominato "materiale destinato a un mercato di nicchia".

2.           Coloro che producono materiale destinato a un mercato di nicchia registrano e conservano i dati relativi ai quantitativi di tale materiale prodotto e messo a disposizione sul mercato, per genere, specie o tipo di materiale. Le persone anzidette mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono uno o più dei seguenti elementi per quanto riguarda la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale destinato a un mercato di nicchia appartenente a determinati generi o specie:

a)      la dimensione massima di imballaggi, contenitori o mazzi;

b)      le prescrizioni relative a tracciabilità, lotti ed etichettatura del materiale destinato a un mercato di nicchia.

c)      le modalità di messa a disposizione sul mercato.

Sezione 2 Deroghe alle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità

Articolo 37 Minori obblighi in materia di requisiti di germinazione e di altre caratteristiche qualitative nel caso di temporanee difficoltà di approvvigionamento

1.           Al fine di superare le difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro può autorizzare la messa a disposizione sul mercato di sementi con un minor tasso di germinazione, a condizione che tale tasso sia ridotto in misura inferiore al 5% rispetto al tasso di germinazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

L'autorizzazione anzidetta è concessa per un periodo massimo di quattro mesi in base a una domanda motivata presentata dall'operatore professionale interessato.

L'etichetta delle sementi di cui al paragrafo 1 indica il reale minor tasso di germinazione.

2.           Al fine di superare le difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro può autorizzare la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale con caratteristiche qualitative, diverse dal tasso di germinazione di cui al paragrafo 1, di livello inferiore rispetto alle prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

L'autorizzazione anzidetta è concessa per un periodo massimo di quattro mesi in base a una domanda motivata presentata dall'operatore professionale interessato.

L'etichetta del materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato a norma del presente paragrafo è di colore marrone. Essa indica che il livello qualitativo del materiale riproduttivo in questione è inferiore rispetto alle prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3.           Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna autorizzazione concessa a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.           Nel caso in cui le autorizzazioni non siano conformi alle condizioni dei paragrafi 1 o 2, oppure siano ritenute inadeguate o sproporzionate rispetto agli obiettivi da conseguire enunciati nei paragrafi anzidetti, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di revocare o modificare le autorizzazioni di cui ai medesimi paragrafi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Sezione 3 Deroghe dalle prescrizioni relative all'etichettatura, alla certificazione e all'identificazione

Articolo 38 Materiale riproduttivo vegetale non definitivamente certificato

1.           Il materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi di cui all'articolo 39, raccolto in uno Stato membro, ma non ancora definitivamente certificato come materiale prebase, di base o certificato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, può essere messo a disposizione sul mercato con riferimento a tali categorie se:

a)      prima della raccolta l'autorità competente ha svolto un'ispezione in campo e ha confermato la conformità del materiale alle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2;

b)      il materiale riproduttivo vegetale è identificato come non definitivamente certificato a norma dell'articolo 19;

c)      le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 sono rispettate.

2.           Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 può essere messo a disposizione sul mercato e scambiato una sola volta tra due operatori professionali, senza essere ulteriormente trasferito a terzi.

3.           L'operatore professionale informa anticipatamente l'autorità competente della sua intenzione di mettere a disposizione sul mercato il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1.

4.           Se lo Stato membro in cui il materiale riproduttivo vegetale è stato raccolto (nel seguito "lo Stato membro di produzione") e lo Stato membro in cui il materiale riproduttivo vegetale è certificato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 (nel seguito "lo Stato membro di certificazione") sono diversi, le autorità competenti degli Stati membri in causa s'informano vicendevolmente in merito alla messa a disposizione sul mercato di tale materiale.

5.           Lo Stato membro di produzione fornisce tutte le informazioni del caso sulla produzione allo Stato membro di certificazione che ne abbia fatto richiesta. Lo Stato membro di certificazione fornisce le informazioni sui quantitativi certificati allo Stato membro di produzione.

6.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono le norme specifiche relative al materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda i seguenti elementi:

a)      imballaggi, contenitori e mazzi e norme relative a imballaggi e contenitori di piccole dimensioni;

b)      etichettatura di tale materiale.

7.           Il materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi di cui all'articolo 39, raccolto in un paese terzo, ma non ancora definitivamente certificato come materiale prebase, di base o certificato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, può essere messo a disposizione sul mercato con riferimento a tali categorie se:

a)      è stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 44 riguardo a tale paese terzo;

b)      sono rispettate le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b e ai paragrafi 2 e 3, adottate a norma del paragrafo 6;

c)      le autorità competenti dello Stato membro e del paese terzo in questione si scambiano le informazioni pertinenti riguardanti la messa a disposizione sul mercato di tale materiale;

d)      le autorità competenti del paese terzo in questione forniscono tutte le informazioni pertinenti sulla produzione allo Stato membro di certificazione che ne faccia richiesta.

8.           A tal fine i riferimenti agli Stati membri di produzione fatti nei paragrafi anzidetti vanno intesi come riferimenti al paese terzo in questione e i riferimenti alle prescrizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, fatti nei medesimi paragrafi vanno intesi come riferimenti a prescrizioni equivalenti.

Articolo 39 Sementi non certificate conformi agli obblighi applicabili in materia di requisiti di germinazione

1.           Le autorità competenti possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato di sementi, per un periodo determinato, come materiale prebase, di base o certificato anche se i requisiti di germinazione stabiliti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, non sono ancora stati confermati qualora ciò sia necessario per rendere le sementi rapidamente disponibile sul mercato.

2.           Le sementi di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione sul mercato e scambiate una sola volta tra due operatori professionali, senza essere ulteriormente trasferite a terzi, sulla base di un certificato di analisi provvisorio relativo al tasso di germinazione.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono le condizioni in base alle quali le sementi di particolari generi o specie possono essere messe a disposizione sul mercato come materiale prebase, di base o certificato a norma dei paragrafi 1 e 2. Tali condizioni possono riguardare gli aspetti seguenti:

a)      le prescrizioni in materia di etichettatura;

b)      la durata del periodo in cui tali sementi possono essere messe a disposizione sul mercato;

c)      il contenuto dei certificati d'analisi provvisori relativi al tasso di germinazione.

Sezione 4 Deroghe da prescrizioni varie

Articolo 40 Prescrizioni relative alla qualità più rigorose

1.           La Commissione può autorizzare gli Stati membri, mediante atti di esecuzione, ad adottare prescrizioni relative alla produzione e alla qualità più rigorose di quelle di cui all'articolo 16, paragrafo 2 o norme di certificazione più rigorose di quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

2.           Per ottenere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda in cui figurino:

a)      il progetto di normativa contenente le prescrizioni proposte;

b)      una motivazione che specifichi la necessità e la proporzionalità di tali prescrizioni;

c)      la durata delle prescrizioni proposte, ossia se permanenti o temporanee.

3.           L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      l'attuazione del progetto di normativa di cui al paragrafo 2, lettera a) assicura il miglioramento della qualità del materiale riproduttivo vegetale in questione, la protezione dell'ambiente o la sostenibilità dello sviluppo agricolo;

b)      il progetto di normativa è necessario e proporzionato all'obiettivo perseguito.

Articolo 41 Misure d'emergenza

1.           Nel caso in cui il materiale riproduttivo vegetale possa comportare un grave rischio per la salute umana, animale e vegetale e per l'ambiente e che tale rischio non possa essere adeguatamente contenuto mediante misure adottate dallo Stato membro interessato, la Commissione adotta senza indugio, mediante atti di esecuzione, le opportune misure provvisorie d'emergenza. A seconda della gravità della situazione tali misure possono comportare disposizioni che limitano o vietano la messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale in causa.

2.           Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Essi sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

3.           Per imperativi motivi di urgenza, debitamente motivati, allo scopo di far fronte a un grave rischio per la salute umana, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 4.

4.           Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure d'emergenza e la Commissione non abbia deliberato conformemente al paragrafo 1, detto Stato membro può adottare opportune misure d'emergenza provvisorie. A seconda della gravità della situazione tali misure possono comportare disposizioni che limitano o vietano la messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale in causa nel territorio di tale Stato membro. Lo Stato membro in questione informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della propria decisione.

5.           La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le misure d'emergenza provvisorie nazionali di cui al paragrafo 4 vanno abrogati o modificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. Lo Stato membro in questione può mantenere in vigore le proprie misure d'emergenza provvisorie nazionali fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo.

6.           Il presente articolo si applica lasciando impregiudicate le misure adottate a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE o dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, che vietano o limitano la coltivazione di organismi geneticamente modificati.

Articolo 42 Esperimenti temporanei

1.           La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, l'organizzazione di esperimenti temporanei atti ad individuare alternative migliori alle misure stabilite nella presente parte o adottate a norma della medesima. Tali atti di esecuzione possono prevedere deroghe alle disposizioni della presente parte. Essi sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

2.           Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 specificano i generi o le specie in questione, le condizioni degli esperimenti per genere e specie , la durata degli esperimenti, e gli obblighi di monitoraggio e di notifica degli Stati membri partecipanti. Essi tengono conto dell'evoluzione delle tecniche di riproduzione, produzione e controllo del materiale riproduttivo vegetale in questione.

3.           La durata di un esperimento non supera sette cicli colturali del materiale riproduttivo vegetale in questione e non può in ogni caso essere superiore a sette anni.

CAPO VI Importazioni da paesi terzi ed esportazioni in paesi terzi

Sezione 1 Importazioni

Articolo 43 Importazioni in base all'equivalenza nell'Unione

Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato da paesi terzi soltanto se è stabilito, a norma dell'articolo 44, che esso rispetta prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione.

Articolo 44 Decisione della Commissione sull'equivalenza

1.           La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se il materiale riproduttivo vegetale di determinati generi, specie o categorie prodotto in un paese terzo o in particolare regioni di un paese terzo rispetta prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione, in base a:

a)      un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in causa a norma dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert the number of the Regulation on Official controls];

b)      l'esito soddisfacente di un controllo eseguito conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert the number of the Regulation on Official controls].

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

2.           Nell'adottare le decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se:

a)      i controlli sul mantenimento della varietà effettuati in un paese terzo offrono le stesse garanzie di quelli enunciati all'articolo 86 qualora le varietà iscritte in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione siano destinate a essere mantenute nel paese terzo in questione;

b)      le prescrizioni relative alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale vigenti nel paese terzo:

i)        offrono le stesse garanzie delle prescrizioni relative alla produzione di cui alla parte A dell'allegato II e delle prescrizioni adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2;

ii)       offrono le stesse garanzie delle prescrizioni relative alla qualità di cui alla parte B dell'allegato II e delle prescrizioni adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2;

iii)      offrono le stesse garanzie dei sistemi di certificazione di cui alla parte C dell'allegato II e delle prescrizioni adottate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;

iv)      offrono le stesse garanzie dei controlli eseguiti a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls].

3.           Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può applicare le disposizioni dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls], riguardante l'approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi.

            Articolo 45 Informazioni da fornire in caso d'importazione

1.           Il materiale riproduttivo vegetale importato da paesi terzi è messo a disposizione sul mercato con le seguenti informazioni:

a)      l'indicazione che il materiale riproduttivo vegetale in questione "soddisfa la normativa UE";

b)      la specie, la varietà, la categoria e il numero di lotto del materiale riproduttivo vegetale in questione;

c)      la data di chiusura ufficiale, in caso di messa a disposizione sul mercato in contenitori, imballaggi o mazzi;

d)      il paese terzo di produzione e le rispettive autorità competenti;

e)      l'ultimo paese terzo da cui proviene il materiale riproduttivo vegetale importato, se pertinente;

f)       il peso netto o lordo del materiale riproduttivo vegetale importato o il numero dichiarato di lotti importati;

g)      il nominativo della persona che importa il materiale riproduttivo vegetale.

2.           Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite:

a)      nel caso di materiale prebase, di base o certificato, in un documento ufficiale o mediante un'etichetta ufficiale supplementare;

b)      nel caso di materiale standard mediante l'etichetta dell'operatore.

Sezione 2 Esportazioni

Articolo 46 Esportazioni dall'Unione

1.           Le esportazioni di materiale riproduttivo vegetale in un paese terzo disciplinate da un accordo con tale paese terzo avvengono nel rispetto di tale accordo.

2.           Le esportazioni in un paese terzo di materiale riproduttivo vegetale non disciplinate da un accordo con tale paese terzo sono subordinate al rispetto delle norme del paese terzo in cui il materiale riproduttivo vegetale è esportato.

3.           Le esportazioni in un paese terzo di materiale riproduttivo vegetale non disciplinate né da un accordo con tale paese terzo né dalle sue norme interne sono disciplinate dalle prescrizioni relative alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale nel territorio dell'Unione di cui agli articoli da 13 a 42.

TITOLO III Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale non appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I

Articolo 47 Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'allegato I.

Articolo 48 Prescrizioni di base

1.           Il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato in conformità delle seguenti prescrizioni:

a)      è esente da difetti visibili che ne pregiudichino l'utilità per gli scopi cui è destinato;

b)      buona vigoria e dimensioni adeguate, a seconda dei generi e delle specie in questione, atte a garantire l'utilità per gli scopi cui è destinato;

c)      nel caso di semi la germinazione è soddisfacente, a seconda dei generi e delle specie in questione, tanto da fornire un adeguato numero di piante per parcella dopo la semina e garantire massima resa e massima qualità della produzione;

d)      se messo a disposizione sul mercato con riferimento a una varietà, esso possiede sufficienti identità e purezza varietale, in base a quanto appropriato per i generi e le specie in questione, per garantire che gli utilizzatori possano compiere scelte informate;

e)      è sostanzialmente esente, perlomeno all'ispezione visiva, da organismi nocivi che ne compromettono la qualità, come pure da relativi segni e sintomi che ne riducono l'utilità;

2.           La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) è valutata alla luce delle raccomandazioni internazionali relative alle norme applicabili:

a)      le norme e regolamenti relativi al sistema OCSE per le sementi;

b)      lo standard per la certificazione delle patate da semina dell'UNECE

c)      norme per l'analisi delle sementi dell'ISTA per i generi e le specie in questione;

d)      e le norme dell'OEPP.

3.           Laddove non esistano raccomandazioni internazionali relative alle norme per i generi e le specie in questione, la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) è valutata alla luce delle norme nazionali pertinenti dello Stato membro in cui il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato per la prima volta.

4.           Il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato in lotti. Ove i lotti di materiale riproduttivo vegetale di diverse origini confluiscano in un nuovo lotto e siano riuniti in occasione dell'imballaggio, dello stoccaggio, del trasporto o alla consegna, l'operatore professionale registra e conserva tutti i dati inclusi quelli relativi alla composizione e all'origine dei singoli componenti del nuovo lotto.

Se un lotto è suddiviso in più lotti, l'operatore professionale registra e conserva i dati relativi al nuovo lotto e alla sua origine.

Articolo 49 Etichettatura

1.           Il materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato è munito di un'etichetta contenente le informazioni di cui alla parte B dell'allegato III.

2.           L'etichetta di cui al paragrafo 1 è realizzata dall'operatore professionale ed è chiara e indelebile. È applicata all'esterno dell'imballaggio, del contenitore o del mazzo di materiale riproduttivo vegetale. L'etichetta è stampata in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

3.           Qualora il materiale riproduttivo vegetale sia messo a disposizione sul mercato con un riferimento a generi o specie piuttosto che a una varietà, l'operatore professionale indica sull'etichetta di cui al paragrafo 1 le specie o i gruppi di specie in modo da evitare qualsiasi confusione con le denominazioni varietali.

4.           Il colore e la forma dell'etichetta sono sostanzialmente diversi dal colore e dalla forma delle etichette ufficiali di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

5.           Il presente articolo si applica lasciando impregiudicato l'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardante l'etichetta e i documenti di accompagnamento delle sementi conciate ai sensi del regolamento anzidetto.

Articolo 50 Messa a disposizione sul mercato con riferimento a varietà

1.           Il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato con riferimento alla varietà solo in uno o più dei seguenti casi:

a)      la varietà è giuridicamente protetta da una privativa per ritrovati vegetali in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2100/94 o di disposizioni nazionali;

b)      la varietà è iscritta in uno dei registri nazionali delle varietà di cui all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52;

c)      la varietà è stata iscritta in altro elenco pubblico o privato con una descrizione e una denominazione ufficiale o ufficialmente riconosciute.

2.           Il materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b) reca la stessa denominazione varietale in tutti gli Stati membri.

Qualora la varietà non sia protetta da una privativa per ritrovati vegetali o non sia iscritta a norma del titolo IV, secondo quanto contemplato alle lettere a) e b) del paragrafo 1, ma sia stata inserita in un elenco privato o pubblico con una descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta e una denominazione di cui alle lettere b) e c) del medesimo paragrafo, l'operatore professionale può richiedere il parere dell'Agenzia in merito all'ammissibilità della denominazione di cui all'articolo 64. A seguito della richiesta l'Agenzia presenta al richiedente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione della varietà tenendo in considerazione quanto disposto all'articolo 64.

TITOLO IV Iscrizione delle varietà nei registri nazionali delle varietà e nel registro delle varietà dell'Unione

CAPO I Istituzione dei registri nazionali delle varietà e del registro delle varietà dell'Unione

Articolo 51 Istituzione dei registri nazionali delle varietà

1.           Ogni Stato membro istituisce, pubblica e aggiorna un unico registro nazionale delle varietà e dei cloni (nel seguito "registro nazionale delle varietà").

2.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formato dei registri nazionali delle varietà. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Articolo 52 Istituzione del registro delle varietà dell'Unione

1.           L'Agenzia istituisce, pubblica e aggiorna un registro unico delle varietà e dei cloni (nel seguito "registro delle varietà dell'Unione").

Nel registro delle varietà dell'Unione figurano:

a)      le varietà e i cloni direttamente iscritti nel registro delle varietà dell'Unione in conformità del capo V;

b)      le varietà e i cloni iscritti in registri nazionali delle varietà in conformità del capo IV, notificati dagli Stati membri all'Agenzia a norma del capo VI.

2.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formato del registro delle varietà dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

CAPO II Contenuto dei registri nazionali delle varietà e del registro delle varietà dell'Unione

Articolo 53 Dati riguardanti le varietà

1.           I registri nazionali delle varietà e il registro delle varietà dell'Unione riportano come minimo le seguenti informazioni relative alle varietà:

a)      il nome del genere o della specie cui la varietà appartiene;

b)      la denominazione della varietà e, nel caso di varietà messe a disposizione sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli eventuali sinonimi;

c)      il nome e se del caso il numero di riferimento del richiedente;

d)      la data d'iscrizione della varietà e se del caso la data di rinnovo dell'iscrizione;

e)      la data di scadenza dell'iscrizione

f)       la descrizione ufficiale della varietà o se del caso la descrizione ufficialmente riconosciuta con indicazione delle regioni in cui la varietà è coltivata per tradizione o nelle quali si è naturalmente adattata (nel seguito "la regione d'origine");

g)      il nome dell'operatore professionale responsabile del mantenimento di una varietà;

h)      se del caso l'indicazione che la varietà contiene organismi geneticamente modificati;

i)       se del caso l'indicazione che la varietà è una componente di un'altra varietà iscritta nel registro;

j)       se del caso l'indicazione che il materiale riproduttivo vegetale appartenente alla varietà è prodotto e messo a disposizione sul mercato solo sotto forma di portainnesto;

k)      se del caso una sintesi dei risultati degli esami per attestare il valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente di cui all'articolo 58, o il valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile, a norma dell'articolo 59.

2.           In deroga al paragrafo 1, lettera g), laddove del mantenimento della varietà siano responsabili vari operatori professionali, non occorre indicarne nei registri tutti i nomi. In tal caso, nei registri nazionali delle varietà e nel registro delle varietà dell'Unione è indicata l'autorità competente che detiene l'elenco dei nomi degli operatori professionali responsabili del mantenimento della varietà.

Articolo 54 Dati riguardanti i cloni

I registri nazionali delle varietà e il registro delle varietà dell'Unione riportano come minimo le seguenti informazioni relative ai cloni:

a)           il nome del genere o della specie cui i cloni appartengono;

b)           il codice di riferimento con cui la varietà alla quale appartiene il clone è iscritta nel registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione;

c)           la denominazione della varietà alla quale il clone appartiene e, per le varietà messe a disposizione sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli eventuali sinonimi;

d)           la data d'iscrizione del clone e se del caso del rinnovo dell'iscrizione;

e)           la scadenza dell'iscrizione;

f)            se del caso l'indicazione che la varietà cui appartiene il clone è stata iscritta con una descrizione ufficialmente riconosciuta nonché l'indicazione della regione di origine di tale varietà;

g)           se del caso l'indicazione che il clone contiene un organismo geneticamente modificato o ne è costituito.

Articolo 55 Altri dati da inserire nel registro delle varietà dell'Unione

Nel caso di una varietà o di un clone notificati da uno Stato membro all'Agenzia a norma del capo VI, nel registro delle varietà dell'Unione sono inseriti, oltre ai dati di cui agli articoli 53 e 54, i dati seguenti:

a)           il nome degli Stati membri che hanno istituito i relativi registri nazionali delle varietà;

b)           il codice di riferimento con cui la varietà o il clone sono stati iscritti nei registri nazionali delle varietà.

CAPO III Prescrizioni per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà e nel registro delle varietà dell'Unione

Sezione 1 Varietà

Articolo 56 Prescrizioni per l'iscrizione delle varietà

1.           Le varietà possono essere iscritte in un registro nazionale delle varietà a norma del capo IV, oppure nel registro delle varietà dell'Unione a norma del capo V, soltanto se soddisfano i seguenti requisiti:

a)      hanno una denominazione ritenuta ammissibile a norma dell'articolo 64;

b)      non costituiscono un rischio inaccettabile per la salute umana, animale e vegetale o per l'ambiente;

c)      nel caso di una varietà che appartiene a un organismo geneticamente modificato, tale organismo geneticamente modificato è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2.           Per essere iscritte in un registro nazionale delle varietà in conformità del capo IV le varietà soddisfano i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1:

a)      sono provviste di descrizione ufficiale che ne dimostra la conformità ai requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62, oppure sono provviste di una descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 57;

b)      qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 5, presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente a norma dell'articolo 58;

c)      qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 6, presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile a norma dell'articolo 59.

3.           I requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non si applicano alle seguenti varietà:

a)      varietà provviste solo di una descrizione ufficialmente riconosciuta;

b)      varietà utilizzate esclusivamente come componenti per la creazione o la produzione di altre varietà.

4.           Per essere iscritte nel registro delle varietà dell'Unione a norma del capo V, le varietà soddisfano i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1:

a)      sono provviste di una descrizione ufficiale che ne dimostra la conformità ai requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62;

b)      non appartengono a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura nell'Unione di cui al paragrafo 5;

c)      qualora appartengano a generi o specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione, di cui al paragrafo 6, presentano un valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile a norma dell'articolo 59;

d)      non sono utilizzate come semplici componenti per la creazione o la produzione di altre varietà.

5.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie di particolare importanza per lo sviluppo soddisfacente dell'agricoltura nell'Unione. Tali generi o specie sono inseriti nell'elenco secondo i criteri indicati nella parte A dell'allegato IV.

6.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie di particolare importanza per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione. Tali generi o specie sono inseriti nell'elenco in base ai criteri di cui alla parte B dell'allegato IV.

Articolo 57 Iscrizione di varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta

1.           Una varietà può essere iscritta in un registro nazionale delle varietà sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta se ricorre una delle seguenti condizioni:

a)      la varietà non è stata in precedenza iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione e il materiale riproduttivo vegetale appartenente a tale varietà è stato messo a disposizione sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

b)      la varietà è stata iscritta in precedenza in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione in base a un esame tecnico a norma dell'articolo 71, ma ne è stata cancellata più di cinque anni prima della presentazione della domanda attuale e non soddisferebbe i requisiti di cui agli articoli 60, 61 e 62 e ove applicabile, dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'articolo 59, paragrafo 1.

2.           La varietà per essere iscritta in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta soddisfa i seguenti requisiti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1:

a)      è prodotta nelle regioni d'origine;

b)      non è iscritta in un registro nazionale delle varietà né nel registro delle varietà dell'Unione come una varietà provvista di descrizione ufficiale;

c)      non è protetta da una privativa per ritrovati vegetali né a livello dell'Unione come disposto all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio né a livello nazionale e non è nemmeno oggetto di una domanda di privativa in attesa di decisione.

3.           Dopo l'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà a norma del paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono ammettere altre regioni d'origine per tale varietà.

4.           La descrizione ufficialmente riconosciuta è conforme alle seguenti prescrizioni:

a)      si basa sulle informazioni, se disponibili, fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o dalle organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri;

b)      la sua accuratezza è sostenuta dai risultati di precedenti ispezioni ufficiali o da esami non ufficiali o da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'utilizzazione.

Articolo 58 Valore agronomico e/o d'utilizzazione soddisfacente

1.           Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), le varietà si considerano dotate di un valore agronomico e/o d'utilizzazione soddisfacente se, rispetto alle altre varietà esaminate in condizioni agroclimatiche e sistemi di produzione analoghi, le loro caratteristiche, considerate complessivamente, offrono, almeno per quanto riguarda la produzione in qualsiasi regione, un chiaro miglioramento generale in termini agronomici o di utilizzazione specifica delle colture o dei prodotti da esse derivati.

2.           Gli Stati membri adottano norme riguardanti gli esami per determinare il valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente delle varietà da iscrivere nel loro registro nazionale. Tali norme riguardano le caratteristiche delle varietà in uno o più dei seguenti settori:

a)      qualità e caratteristiche agronomiche, inclusa la resa;

b)      l'idoneità ai fini della coltivazione in termini di sistemi di produzione resilienti e a basso impiego di risorse, ivi inclusa la produzione agricola biologica.

Ogni Stato membro pubblica tali norme e le notifica all'Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 59 Valore agronomico e/o d'utilizzazione sostenibile

1.           Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera c), si considera che le varietà presentano un valore agronomico e/o d'utilizzazione sostenibile se, rispetto alle altre varietà esaminate in condizioni agroclimatiche e sistemi di produzione analoghi, le loro caratteristiche, considerate complessivamente, offrono, almeno per quanto riguarda la suscettibilità agli organismi nocivi, l'impiego di risorse, la suscettibilità a sostanze indesiderabili o l'adattamento a condizioni agroclimatiche diverse, un evidente miglioramento generale in termini agronomici o di utilizzazioni specifiche delle colture o dei prodotti da esse derivati.

2.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che definiscono le norme riguardanti gli esami per determinare il valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile delle varietà. Tali norme riguardano le caratteristiche delle varietà in uno o più dei seguenti settori:

a)      resistenza agli organismi nocivi;

b)      minor necessità di impiego di risorse specifiche;

c)      minor contenuto di sostanze indesiderabili:

d)      maggiore adattamento a un ambiente agro climatico diverso.

Tali norme tengono conto, ove applicabile, dei protocolli tecnici disponibili.

Articolo 60 Distinguibilità

1.           Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà è considerata in possesso del requisito di distinguibilità quando si distingue chiaramente, mediante l'espressione delle caratteristiche risultante da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è comunemente nota alla data di presentazione della domanda determinata a norma dell'articolo 70.

2.           L'esistenza di un'altra varietà di cui al paragrafo 1 è considerata comunemente nota se alla data di presentazione della domanda, determinata a norma dell'articolo 70, ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a)      la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione;

b)      per tale varietà è stata depositata una domanda d'iscrizione in un registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 66 oppure nel registro delle varietà dell'Unione a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, oppure è stata depositata domanda per la concessione di una privativa per ritrovati vegetali nell'Unione;

c)      è stata stilata nell'Unione una descrizione ufficiale di tale varietà e l'esame tecnico è stato effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli 69, 71 e, ove applicabile, 73.

3.           Qualora sia di applicazione il paragrafo 2, lettera c), le persone responsabili degli esami tecnici mettono a disposizione delle autorità competenti e dell'Agenzia la descrizione ufficiale della varietà esaminata.

Articolo 61 Omogeneità

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione prevedibile dovuta ad aspetti particolari del suo tipo e della sua riproduzione, l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle caratteristiche utilizzate nella sua descrizione ufficiale è sufficientemente omogenea.

Articolo 62 Stabilità

Ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a), una varietà si considera stabile se l'espressione delle caratteristiche incluse nell'esame della distinguibilità nonché delle eventuali altre caratteristiche utilizzate nella sua descrizione rimane invariata dopo ripetute riproduzioni o, nel caso di cicli di riproduzione, al termine di ciascun ciclo.

Articolo 63 Ritrovati vegetali protetti da privativa

La varietà cui è stata concessa una privativa sui ritrovati vegetali a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 2100/1994 oppure a norma della legislazione di uno Stato membro è considerata distinta, omogenea e stabile ai fini della descrizione ufficiale di cui all'articolo 56, paragrafo 2), lettera a) e paragrafo 3), lettera a) e la sua denominazione è considerata ammissibile ai fini dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 64 Denominazione delle varietà

1.           Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), la denominazione di una varietà non è ritenuta ammissibile se:

a)      una privativa preesistente concessa a terzi ne vieti l'impiego sul territorio dell'Unione;

b)      sia difficilmente riconoscibile o possa essere difficilmente riprodotta dai suoi utilizzatori;

c)      sia identica o possa essere confusa con la denominazione varietale con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie strettamente apparentata è iscritta nel registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione, o con cui il materiale di un'altra varietà è stato messo a disposizione sul mercato in uno Stato membro o in uno Stato appartenente all'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, a meno che l'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcun significato particolare;

d)      sia identica o possa essere confusa con altre designazioni correntemente utilizzate per la messa a disposizione sul mercato o che debbano essere riservate in virtù di altri atti legislativi dell'Unione;

e)      possa costituire un illecito in uno degli Stati membri o possa essere contraria all'ordine pubblico;

f)       possa indurre in errore o creare confusione per quanto riguarda le caratteristiche, il valore, l'identità della varietà o l'identità del costitutore.

2.           Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se una varietà è già iscritta in altri registri nazionali delle varietà, o nel registro delle varietà dell'Unione, la denominazione è ritenuta ammissibile solo se è identica a quella che figura in tali registri.

3.           Il paragrafo 2 non si applica se:

a)      la denominazione può indurre in errore o creare confusione per quanto riguarda le rispettive varietà in uno o più Stati membri; oppure

b)      i diritti di terzi impediscono il libero uso di tale denominazione in relazione alla varietà in questione.

4.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che fissano norme specifiche riguardanti l'ammissibilità delle denominazioni varietali. Tali norme possono riguardare:

a)      il rapporto tra denominazioni varietali e marchi commerciali;

b)      il rapporto tra denominazioni varietali e indicazioni geografiche o denominazioni d'origine di prodotti agricoli;

c)      il consenso scritto dei titolari di una privativa preesistente che elimini gli impedimenti all'ammissibilità di una denominazione;

d)      i criteri specifici per stabilire se una denominazione sia ingannevole o provochi confusione come enunciato al paragrafo 1, lettera f);

e)      l'uso di una denominazione sotto forma di codice.

Sezione 2 Cloni

Articolo 65 Prescrizioni per l'iscrizione dei cloni

1.           Un clone può essere iscritto nel registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:

a)      appartiene a generi o specie che presentano un particolare valore per particolari segmenti di mercato ed è inserito nell'elenco a norma del paragrafo 3;

b)      appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà a norma del capo IV o nel registro delle varietà dell'Unione a norma del capo V;

c)      è stato sottoposto a selezione genetica;

d)      ha una denominazione ammissibile.

2.           Per stabilire se una denominazione sia ammissibile secondo quanto contemplato al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 64 con le dovute modifiche. I riferimenti alle varietà presenti all'articolo 64 vanno interpretati come riferimenti a cloni.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che elencano i generi o le specie i cui cloni presentano un particolare valore per particolari segmenti di mercato.

4.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono quanto segue:

a)      i cloni appartenenti a generi o specie particolari sono sottoposti a selezione sanitaria per l'iscrizione in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione;

b)      i requisiti della selezione sanitaria di cui alla lettera a).

CAPO IV Procedure relative al registro nazionale delle varietà

Sezione 1 Procedura per l'iscrizione delle varietà

Articolo 66 Presentazione delle domande

1.           Chiunque può presentare all'autorità competente una domanda d'iscrizione di una varietà nel registro nazionale delle varietà.

2.           La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto. La presentazione può avvenire anche per via telematica.

Articolo 67 Contenuto delle domande

1.           La domanda d'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà contiene i seguenti elementi:

a)      la richiesta d'iscrizione;

b)      l'individuazione del taxon botanico (genere o specie) cui appartiene la varietà;

c)      l'eventuale codice di riferimento del richiedente, il suo nome e l'indirizzo, oppure, se del caso, i nomi e gli indirizzi dei richiedenti congiunti, e la procura di ogni mandatario;

d)      una denominazione provvisoria;

e)      il nome e l'indirizzo della persona responsabile del mantenimento della varietà e l'eventuale codice di riferimento di tale persona;

f)       una descrizione delle principali caratteristiche della varietà e, ove disponibile, un questionario tecnico compilato;

g)      una descrizione della procedura seguita per il mantenimento della varietà;

h)      l'origine geografica della varietà;

i)       le informazioni sull'iscrizione della varietà in un altro registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione, e, ove noto al richiedente, sull'esistenza di una domanda d'iscrizione in uno di tali registri in attesa di decisione;

j)       per le varietà che contengono un organismo geneticamente modificato o ne sono costituite, la prova che l'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003;

k)      se la domanda si basa su una descrizione della varietà ufficialmente riconosciuta, un fascicolo contenente la descrizione stessa e tutta la documentazione disponibile a suo sostegno;

l)       nel caso di una domanda riguardante varietà protetta da privativa sui ritrovati vegetali di cui all'articolo 63, la prova che la varietà è protetta da tale privativa e la descrizione ufficiale corrispondente;

m)     se del caso una dichiarazione che la varietà presenta un valore agronomico e/o d'utilizzazione soddisfacente di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e/o un valore agronomico e/o d'utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1.

2.           Alla domanda d'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà è allegato un campione della varietà di qualità e quantità sufficiente, secondo le modalità definite dall'autorità competente.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono altri elementi da includere nella domanda per particolari generi o specie relativi alle caratteristiche particolari delle varietà ad essi appartenenti.

Articolo 68 Formato della domanda

La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, il formato della domanda di cui all'articolo 66. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Articolo 69 Esame formale della domanda

1.           L'autorità competente registra ogni domanda d'iscrizione nel registro nazionale delle varietà e procede all'esame formale della domanda. L'esame formale della domanda accerta se essa rispetta:

a)      i requisiti relativi al contenuto di cui all'articolo 67;

b)      il formato adottato a norma dell'articolo 68.

2.           Se la domanda non rispetta i requisiti di cui all'articolo 67 o il formato adottato a norma dell'articolo 68, l'autorità competente permette al richiedente di rendere la domanda conforme entro termini prestabiliti.

Articolo 70 Data della domanda

La data della domanda d'iscrizione è la data di presentazione presso l'autorità competente di una domanda che rispetta i requisiti di contenuto di cui all'articolo 67 e di formato adottati a norma dell'articolo 68.

Articolo 71 Esame tecnico

1.           Se a seguito dell'esame formale la domanda risulta conforme ai requisiti relativi al contenuto di cui all'articolo 67 e al formato adottato a norma dell'articolo 68, è effettuato un esame tecnico della varietà allo scopo di stilare una descrizione ufficiale.

2.           L'esame tecnico di cui al paragrafo 1 verifica:

a)      la conformità ai requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità della varietà, di cui agli articoli 60, 61 e 62;

b)      se del caso che la varietà presenti un valore agronomico e/o d'utilizzazione soddisfacente, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1 e un valore agronomico e/o d'utilizzazione sostenibile a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

3.           L'esame tecnico di cui al paragrafo 1 è effettuato dalle autorità competenti conformemente a quanto disposto all'articolo 74.

Il richiedente può, previa domanda alle autorità competenti, eseguire l'esame tecnico, o parte di esso in conformità di quanto disposto all'articolo 73 e dei requisiti di cui all'articolo 74.

4.           Qualora sia già disponibile una descrizione ufficiale della varietà stilata dall'Agenzia o da un'autorità competente, l'autorità competente decide che l'esame tecnico di cui al paragrafo 1 non è necessario.

5.           In deroga al paragrafo 4, l'autorità competente può decidere che l'esame tecnico di cui al paragrafo 1 è necessario nel caso di una varietà la cui iscrizione è richiesta a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 72 Audit dei locali e dell'organizzazione delle autorità competenti

1.           L'autorità competente può effettuare l'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, soltanto se i locali destinati a tale scopo e la sua organizzazione sono stati sottoposti all'audit dell'Agenzia.

L'audit verifica che i locali e l'organizzazione dell'autorità competente siano idonei allo svolgimento dell'esame tecnico per quanto riguarda:

a)      la conformità ai requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62;

b)      la conformità ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, relativi al valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile.

2.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono le norme relative all'audit di cui al paragrafo 1.

3.           In base all'audit di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può raccomandare all'autorità competente, ove necessario, azioni volte a garantire l'idoneità dei locali e dell'organizzazione. Successivamente all'audit di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può svolgere altri audit e, ove necessario, raccomandare alle autorità competenti azioni correttive per garantire l'idoneità dei locali e dell'organizzazione.

Articolo 73 Esame tecnico svolto dal richiedente

1.           Il richiedente può svolgere l'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, o parte di esso, soltanto se autorizzato dall'autorità competente. L'esame tecnico a cura dal richiedente va svolto in locali appositi, destinati a tale scopo.

2.           Prima di concedere l'autorizzazione allo svolgimento dell' esame tecnico, l'autorità competente sottopone ad audit i locali e l'organizzazione del richiedente. L'audit verifica che i locali e l'organizzazione siano idonei allo svolgimento dell'esame tecnico per quanto riguarda:

a)      la conformità ai requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62;

b)      la conformità ai requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, relativi al valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente.

c)      la conformità ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, relativi al valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono le norme relative all'audit di cui al paragrafo 2.

4.           In base all'audit di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può raccomandare al richiedente, ove necessario, azioni volte a garantire l'idoneità dei locali e dell'organizzazione.

5.           Successivamente alla concessione dell'autorizzazione e all'audit di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può eseguire altri audit e, ove necessario, raccomandare al richiedente di adottare, entro un termine specifico, azioni correttive riguardanti i suoi locali e la sua organizzazione.

L'autorità competente può revocare o modificare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, qualora concluda che i locali e l'organizzazione del richiedente non sono idonei.

Articolo 74 Altre norme relative all'esame tecnico

1.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano le prescrizioni relative all'esame tecnico di cui agli articoli 71, 72 e 73. Tali atti delegati possono riguardare:

a)      le qualifiche, la formazione e le attività del personale dell'autorità competente, o del richiedente, ai fini dell'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1;

b)      l'apparecchiatura necessaria per svolgere l'esame tecnico, ivi inclusi i laboratori d'analisi delle caratteristiche di resistenza alle malattie;

c)      la costituzione di una collezione di riferimento per valutare la distinguibilità e la gestione dello stoccaggio di tale collezione di riferimento;

d)      l'istituzione di sistemi di gestione della qualità, ivi inclusi la documentazione dell'attività, i protocolli e le linee guida, da utilizzare per l'esame tecnico;

e)      lo svolgimento di prove di coltura e di analisi di laboratorio per particolari generi o specie.

Tali atti delegati tengono conto dei protocolli tecnico-scientifici disponibili.

2.           In assenza di prescrizioni adottate a norma del paragrafo 1, gli esami tecnici sono effettuati in conformità dei protocolli nazionali per quanto riguarda gli elementi di cui alle lettere da a) ad e) del paragrafo 1.

Articolo 75 Riservatezza

1.           Qualora nell'ambito dell'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, si renda necessario l'esame dei componenti genealogici, i risultati di tale esame e la descrizione dei componenti genealogici sono trattati, su domanda del richiedente, in modo riservato.

2.           Nel caso delle varietà il cui materiale riproduttivo vegetale sia destinato esclusivamente alla produzione di materie prime agricole per scopi industriali, su domanda del richiedente, i risultati dell'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e la destinazione d'uso di tali varietà sono trattati in modo riservato.

Articolo 76 Relazione d'esame provvisoria e descrizione ufficiale provvisoria

1.           Dopo l'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, l'autorità competente stende una relazione d'esame provvisoria e, laddove ritenga che i requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità, di cui agli articoli 60, 61 e 62, siano rispettati, redige una descrizione ufficiale provvisoria della varietà sulla base di tale relazione.

2.           La relazione d'esame provvisoria può fare riferimento ai risultati di altre relazioni d'esame della varietà in questione redatte dall'autorità competente in causa, da altre autorità competenti o dall'Agenzia.

3.           L'autorità competente trasmette al richiedente la relazione d'esame provvisoria e la descrizione ufficiale provvisoria della varietà.

4.           Qualora l'autorità competente ritenga che la relazione d'esame non costituisca una base sufficiente per una decisione in merito all'iscrizione della varietà, provvede di propria iniziativa a un esame complementare, previa consultazione del richiedente o su richiesta di quest'ultimo. Qualunque esame complementare eseguito prima di giungere a una decisione a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, va considerato parte dell'esame tecnico di cui all'articolo 71, paragrafo 1.

Articolo 77 Relazione d'esame e descrizione ufficiale

1.           L'autorità competente stende una relazione d'esame e una descrizione ufficiale definitive dopo aver dato al richiedente la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione d'esame e sulla descrizione ufficiale provvisorie.

2.           Le autorità competenti provvedono, su richiesta motivata, a mettere le relazioni d'esame a disposizione di terzi subordinatamente alle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di protezione dei dati e alle norme vigenti in materia di riservatezza.

Articolo 78 Esame della denominazione

1.           Dopo l'esame formale della domanda di cui all'articolo 69 e prima dell'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 79, l'autorità competente consulta l'Agenzia circa la denominazione varietale proposta dal richiedente.

2.           L'Agenzia presenta all'autorità competente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione varietale proposta dal richiedente, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 64. L'autorità competente informa il richiedente in merito a tale raccomandazione.

Articolo 79 Decisione in merito all'iscrizione

1.           L'autorità competente decide d'iscrivere la varietà nel registro nazionale delle varietà se in base alla procedura di cui agli articoli da 66 a 78 conclude che la varietà è conforme alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 56.

2.           L'autorità competente decide di rifiutare l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà nei seguenti casi:

a)      l'autorità stabilisce che le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 56 non sono state rispettate;

b)      il richiedente non ha rispettato gli obblighi stabiliti negli articoli da 66 a 74.

3.           Le decisioni di rifiuto dell'iscrizione sono motivate.

4.           L'autorità competente trasmette al richiedente una copia della decisione di cui al paragrafo 1 e 2.

Articolo 80 Varietà e cloni già iscritti

1.           In deroga agli articoli da 66 a 79, le autorità competenti registrano nei loro registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE, dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/90/CE e dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE; le autorità competenti iscrivono altresì tutti i cloni iscritti a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/90/CE, del capo II della direttiva 2008/62/CE e del capo II, sezione I, e del capo III, sezione I della direttiva 2009/145/CE.

2.           Le varietà ammesse in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/145/CE, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà provviste di una descrizione ufficialmente riconosciuta.

Articolo 81 Nuova denominazione dopo l'iscrizione

Qualora, dopo l'iscrizione di una varietà, l'autorità competente accerti che al momento dell'iscrizione la denominazione della varietà non era ammissibile ai sensi dell'articolo 64, il richiedente presenta domanda per una nuova denominazione. L'autorità competente decide in merito a tale domanda sentito il parere dell'Agenzia. L'autorità competente può consentire l'utilizzo temporaneo della denominazione precedente.

Sezione 2 Periodo d'iscrizione e mantenimento della varietà

Articolo 82 Durata del periodo d'iscrizione

1.           Il periodo d'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà è di trent'anni.

2.           Nel caso di varietà che contengono organismi geneticamente modificati o ne sono costituite il periodo d'iscrizione è limitato al periodo per il quale tale organismo geneticamente modificato è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 83 Durata del periodo di rinnovo dell'iscrizione

1.           L'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà può essere rinnovato per ulteriori periodi di trent'anni, secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 84.

2.           Nel caso di una varietà che contiene un organismo geneticamente modificato o ne è costituita, l'iscrizione è rinnovata limitatamente al periodo per il quale tale organismo geneticamente modificato è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 84 Procedura e condizioni di rinnovo dell'iscrizione

1.           La persona che intende rinnovare l'iscrizione di una varietà presenta una domanda non prima di dodici mesi dalla scadenza del periodo d'iscrizione di cui all'articolo 82 e non oltre sei mesi prima di tale scadenza.

2.           La domanda è presentata per iscritto e la presentazione può avvenire anche per via telematica. La domanda è corredata da documenti che dimostrano che le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono soddisfatte.

3.           Il rinnovo dell'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà è concesso solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)      la varietà rispetta ancora le prescrizioni dell'articolo 56 e, ove applicabile, dell'articolo 57;

b)      l'autorità competente appura l'esistenza di una persona responsabile del mantenimento della varietà, conformemente alle disposizioni dell'articolo 86.

4.           L'autorità competente può rinnovare l'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà senza previa presentazione di una domanda di rinnovo a norma dei paragrafi 1 e 2, qualora ritenga che il rinnovo di tale iscrizione sia utile per una produzione agricola sostenibile e per la conservazione della diversità genetica e che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano soddisfatte.

Articolo 85 Cancellazione dai registri nazionali delle varietà

1.           L'autorità competente decide di cancellare una varietà dal registro nazionale delle varietà, nei seguenti casi:

a)      se conclude, sulla base di nuove prove, che le prescrizioni relative all'iscrizione di cui all'articolo 56 non sono più rispettate;

b)      se un richiedente ha depositato domanda di cancellazione della varietà dal registro nazionale delle varietà;

c)      se il richiedente non paga la tariffa annuale a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera e);

d)      se la persona responsabile del mantenimento della varietà di cui all'articolo 86, paragrafo 1, presenta una richiesta in tal senso, a meno che il mantenimento della varietà non sia assicurato da un'altra persona;

e)      se la varietà non è più mantenuta a norma delle prescrizioni di cui all'articolo 86;

f)       se la varietà è mantenuta in un paese terzo e tale paese terzo non ha fornito assistenza per i controlli sul mantenimento a norma dell'articolo 86, paragrafo 8;

g)      se la domanda d'iscrizione era corredata di dati falsi o fraudolenti riguardanti i fatti in base ai quali è stata decisa l'iscrizione;

h)      se il richiedente non ha depositato domanda entro il termine utile per la richiesta di rinnovo di cui all'articolo 84, paragrafo 1, e il periodo d'iscrizione di cui all'articolo 82, paragrafo 1, è scaduto.

2.           L'autorità competente può consentire, su domanda del richiedente, che una varietà cancellata dal registro nazionale delle varietà a norma del paragrafo 1, lettera b), continui a essere messa a disposizione sul mercato fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla cancellazione dal registro.

La domanda va presentata entro la data di scadenza del periodo d'iscrizione.

3.           In seguito alla cancellazione di una varietà dal registro nazionale delle varietà, l'autorità competente ne presenta un campione e la descrizione a una banca genetica per la conservazione delle risorse genetiche.

Articolo 86 Mantenimento della varietà

1.           Le varietà iscritte in un registro nazionale delle varietà sono mantenute dal richiedente o da un terzo che agisce di comune accordo con il richiedente stesso. Il richiedente provvede a comunicare il nominativo della terza persona all'autorità competente.

2.           Il mantenimento delle varietà avviene in base a metodi accettati riguardanti generi, specie o tipi di varietà a seconda del caso.

3.           Le persone di cui al paragrafo 1 registrano e conservano i dati relativi al mantenimento della varietà. Le autorità competenti hanno la possibilità di controllare il mantenimento della varietà in qualunque momento mediante tali dati. Tali dati si riferiscono anche alla produzione di materiale prebase, di base, certificato e standard nonché alle fasi della produzione precedenti il materiale prebase.

4.           Le varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta sono mantenute nelle loro regioni di origine.

5.           L'autorità competente controlla i metodi di mantenimento delle varietà e, a tal fine, può prelevare campioni delle varietà in questione.

6.           Qualora l'autorità competente concluda che la persona responsabile del mantenimento della varietà non ottemperi alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, essa invita tale persona ad adottare misure correttive.

7.           Qualora una varietà sia mantenuta in uno Stato membro diverso da quello nel cui registro nazionale delle varietà è stata iscritta, le autorità competenti dei due Stati membri interessati si assistono reciprocamente nello svolgimento dei controlli relativi al mantenimento.

8.           Qualora una varietà sia mantenuta in paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro nel cui registro nazionale delle varietà è stata iscritta la varietà in questione richiede alle autorità del paese terzo l'assistenza nello svolgimento dei controlli relativi al mantenimento di tale varietà.

Sezione 3 Tariffe d'iscrizione

Articolo 87 Tariffe d'iscrizione

1.           Le autorità competenti applicano tariffe a copertura dei costi sostenuti per le seguenti attività:

a)      esame formale della domanda di cui all'articolo 69;

b)      esame tecnico e audit di cui all'articolo 71 e all'articolo 73, paragrafo 1;

c)      esame della denominazione delle varietà di cui all'articolo 78;

d)      decisione d'iscrizione di cui all'articolo 79, nonché ricorsi amministrativi contro tale decisione presentati in virtù del diritto nazionale;

e)      inserimento della varietà o, ove pertinente, del clone, nel registro nazionale delle varietà per ogni anno del periodo d'iscrizione;

f)       controlli relativi al mantenimento di cui all'articolo 86, paragrafo 5.

2.           Le attività di cui al paragrafo 1 sono effettuate solo su domanda del richiedente all'autorità competente e dopo aver versato le relative tariffe. Una domanda non è debitamente presentata qualora il richiedente non versi le tariffe dovute entro un mese dalla data di messa in mora da parte dell'autorità competente che abbiano indicato nella messa in mora le conseguenze del mancato versamento.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 140, che specificano gli elementi di costo da coprire a norma del paragrafo 1, lettere da a) a f).

Articolo 88 Tariffe per varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta

1.           Nel caso di varietà provviste di una descrizione ufficialmente riconosciuta, la tariffa per l'attività di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettera e) non si applica.

2.           Nel caso di varietà provviste di una descrizione ufficialmente riconosciuta, le autorità competenti applicano tariffe ridotte per le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 1, lettere a), c), d), ed f) . La riduzione è tale da assicurare che la tariffa non costituisca un ostacolo all'iscrizione della varietà in questione.

Articolo 89 Esenzioni dall'obbligo di versamento delle tariffe d'iscrizione

1.           Le tariffe di cui agli articoli 87 e 88 non sono rimborsate, né direttamente né indirettamente, salvo laddove indebitamente riscosse.

2.           I richiedenti che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o hanno un bilancio annuo totale non superiore a 2 milioni di EUR sono esentati dal versamento delle tariffe di cui agli articoli 87 e 88.

3.           I costi di cui agli articoli 87 e 88 non comprendono quelli sostenuti per l'esecuzione di controlli ufficiali nei confronti dei richiedenti di al paragrafo 2.

Sezione 4 Iscrizione dei cloni

Articolo 90 Disposizioni applicabili

1.           L'iscrizione di un clone in un registro nazionale delle varietà è disciplinata dalle sezioni 1, 2 e 3 con le dovute modifiche, escluse le seguenti disposizioni:

a)      le disposizioni relative al contenuto delle domande di cui all'articolo 67;

b)      le disposizioni relative alle varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta;

c)      le disposizioni relative alle varietà con valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile o soddisfacente.

2.           Per quanto riguarda il contenuto delle domande si applica l'articolo 92 in luogo dell'articolo 67.

Articolo 91 Riferimenti

Nell'applicare le sezioni 1, 2 e 3 all'iscrizione di un clone in un registro nazionale delle varietà, i riferimenti vanno intesi nel modo seguente:

a)           i riferimenti alla varietà vanno intesi come riferimenti ai cloni;

b)           i riferimenti all'articolo 56 vanno intesi come riferimenti all'articolo 65;

c)           i riferimenti ai requisiti di cui agli articoli 60, 61 e 62 vanno intesi come riferimenti alle condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3);

d)           i riferimenti all'articolo 67, relativo al contenuto delle domande, vanno intesi come riferimenti all'articolo 92.

Articolo 92 Contenuto delle domande

1.           Le domande d'iscrizione di un clone in un registro nazionale delle varietà contengono i seguenti elementi:

a)      la richiesta d'iscrizione;

b)      l'identificazione della varietà cui il clone appartiene;

c)      il nome e l'indirizzo del richiedente o, se del caso, dei richiedenti congiunti e la procura di ogni mandatario;

d)      una denominazione provvisoria;

e)      il nome e l'indirizzo della persona responsabile del mantenimento del clone e l'eventuale codice di riferimento di tale persona;

f)       una descrizione delle principali caratteristiche del clone e, ove disponibile, un questionario tecnico compilato;

g)      l'origine geografica del clone;

h)      informazioni sull'eventuale iscrizione del clone in un altro registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione, e, qualora il richiedente ne sia a conoscenza, sull'esistenza di una domanda attesa di decisione relativa all'iscrizione del clone in uno di tali registri;

i)       per il clone che contiene un organismo geneticamente modificato o ne è costituito, la prova che l'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2.           Alla domanda d'iscrizione di un clone in un registro nazionale delle varietà è allegato un campione del clone di qualità e quantità sufficienti.

CAPO V Procedure relative al registro delle varietà dell'Unione

Sezione 1 Campo di applicazione

Articolo 93 Varietà e cloni interessati

Il presente capo si applica a varietà e cloni non iscritti in alcun registro nazionale delle varietà a norma all'articolo 79.

Sezione 2 Procedura d'iscrizione

Articolo 94 Disposizioni applicabili

1.           All'iscrizione di una varietà o di un clone nel registro delle varietà dell'Unione si applica, con le dovute modifiche, il capo IV, escluse le seguenti disposizioni:

a)      le disposizioni relative all'esame della denominazione di cui all'articolo 78;

b)      le disposizioni relative al mantenimento della varietà di cui all'articolo 86;

c)      le disposizioni relative alle varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta;

d)      le disposizioni relative alle esenzioni dalle tariffe d'iscrizione di cui all'articolo 89, paragrafi 2 e 3.

2.           All'esame delle denominazioni, al mantenimento di varietà e cloni e alle esenzioni dalle tariffe d'iscrizione si applicano gli articoli 95, 96 e 97 in luogo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

3.           Nell'applicare il capo IV all'iscrizione di una varietà o di un clone nel registro delle varietà dell'Unione, i riferimenti vanno intesi come segue:

a)      i riferimenti all'autorità competente vanno intesi come riferimenti all'Agenzia;

b)      i riferimenti ai registri nazionali delle varietà vanno intesi come riferimenti al registro delle varietà dell'Unione;

c)      i riferimenti all'articolo 78 vanno intesi come riferimenti all'articolo 95;

d)      i riferimenti all'articolo 86 vanno intesi come riferimenti all'articolo 96;

e)      i riferimenti al ricorso amministrativo contro una decisione presentato in virtù del diritto nazionale vanno intesi come riferimenti al ricorso di cui all'articolo 98.

Articolo 95 Esame della denominazione

1.           L'Agenzia esamina la denominazione della varietà o del clone proposti dal richiedente previo esame formale della domanda di cui all'articolo 69 applicato a norma dell'articolo 94 e prima dell'iscrizione di tale varietà o clone nel registro delle varietà dell'Unione.

2.           L'Agenzia decide in merito all'ammissibilità della denominazione della varietà o del clone in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 64.

Articolo 96 Mantenimento delle varietà e dei cloni

1.           Le varietà e i cloni iscritti nel registro delle varietà dell'Unione sono mantenute dal richiedente o da un soggetto terzo che agisce di comune accordo con il richiedente stesso. Il nome del terzo soggetto è comunicato all'Agenzia.

2.           Il mantenimento avviene in base a metodi accettati riguardanti generi, specie o tipi di varietà a seconda del caso.

3.           I soggetti di cui al paragrafo 1 registrano e conservano i dati relativi al mantenimento della varietà o del clone. Le autorità competenti hanno la possibilità di controllare il mantenimento della varietà o del clone in qualunque momento mediante tali dati. Tali dati si riferiscono anche alla produzione di materiale prebase, di base, certificato e standard nonché alle fasi della produzione precedenti il materiale prebase.

4.           L'Agenzia controlla le modalità di esecuzione del mantenimento e, a questo fine, essa può prelevare campioni di varietà e di cloni.

5.           L'autorità competente dello Stato membro in cui avviene il mantenimento della varietà o del clone assiste l'Agenzia nello svolgimento dei controlli relativi a tale mantenimento.

6.           Qualora l'Agenzia concluda che il soggetto responsabile del mantenimento non ottemperi alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 essa invita tale soggetto ad adottare misure correttive.

Articolo 97 Importo delle tariffe

1.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 140, che stabiliscono l'importo delle tariffe conformemente all'articolo 87, paragrafo 1 applicato a norma dell'articolo 94.

2.           L'importo delle tariffe definito a norma del paragrafo 1 riflette il principio della sana gestione finanziaria per permettere all'Agenzia di mantenere il bilancio in pareggio.

Sezione 3 Ricorsi

Articolo 98 Diritto di ricorso

Le decisioni dell'Agenzia adottate a norma della sezione 2 possono formare oggetto di ricorso. Tali ricorsi sono esaminati dalla commissione di ricorso dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2100/1994.

Articolo 99 Disposizioni applicabili ai ricorsi

1.           Ai ricorsi di cui all'articolo 98 si applica con le dovute modifiche, la parte quarta, ai capitoli V e VI, del regolamento (CE) n. 2100/1994.

2.           In deroga al paragrafo 1 del presente articolo ai ricorsi di cui all'articolo 98 non si applicano gli articoli seguenti della parte quarta, capitoli V e VI, del regolamento (CE) n. 2100/1994:

a)      articolo 67, paragrafi 1 e 3;

b)      articolo 74;

c)      articolo 80, paragrafo 5.

Articolo100 Riferimenti

Ai fini dell'articolo 99, paragrafo 1, i riferimenti contenuti nella parte quarta, capitoli V e VI, del regolamento (CE) n. 2100/1994 vanno intesi nel modo seguente:

a)           il riferimento all'articolo 82 contenuto nell'articolo 68 è omesso;

b)           il riferimento contenuto nell'articolo 70, paragrafo 1, al "servizio dell'Ufficio che ha predisposto la decisione" va inteso come riferimento all'Agenzia;

c)           il riferimento contenuto nell'articolo 76 laddove si legge "oggetto dell'esame conformemente agli articoli 54 e 55" va inteso come riferimento all'esame tecnico della domanda d'iscrizione eseguito dall'Agenzia a norma dal presente regolamento;

d)           il riferimento all'articolo 90, paragrafo 2 contenuto nell'articolo 78, paragrafi 3 e 4, è omesso;

e)           il riferimento contenuto nell'articolo 79 ai "competenti uffici" va inteso come riferimento alle autorità competenti;

f)            il riferimento contenuto nell'articolo 80, paragrafo 1, a "il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare" va inteso come riferimento al richiedente l'iscrizione;

g)           il riferimento contenuto nell'articolo 80, paragrafo 3, ai "termini contemplati all'articolo 52, paragrafi 2, 4 e 5" è omesso;

h)           il riferimento contenuto nell'articolo 81 al "personale degli uffici d'esame" è omesso.

CAPO VI Notifica delle varietà al registro delle varietà dell'Unione

Articolo 101 Procedura di notifica

1.           Entro un termine di cinque giorni lavorativi ogni autorità competente notifica all'Agenzia la domanda d'iscrizione di una varietà, la decisione adottata di cui all'articolo 79, la nuova denominazione dopo l'iscrizione a norma dell'articolo 81, il rinnovo dell'iscrizione a norma dell'articolo 83 e la cancellazione di una varietà a norma dell'articolo 85.

2.           Ogni autorità competente notifica all'agenzia la persona responsabile del mantenimento della varietà in adempimento dell'articolo 86. Tale notifica va effettuata entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità competente è venuta a conoscenza del nominativo anzidetto.

3.           La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le procedure per la presentazione della notifica di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

CAPO VII Tenuta e gestione delle informazioni

Articolo 102 Documentazione relativa ai registri nazionali delle varietà e al registro delle varietà dell'Unione

1.           L'autorità competente tiene un fascicolo per ogni varietà iscritta nel registro nazionale delle varietà, contenente la descrizione ufficiale, la relazione d'esame e di ogni altro esame complementare eseguiti in adempimento dell'articolo 76. Se del caso il fascicolo contiene solo la descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà e i documenti a sostegno di tale descrizione.

2.           L'Agenzia tiene un fascicolo per ciascuna varietà iscritta nel registro delle varietà dell'Unione, contenente la descrizione ufficiale e la relazione d'esame rilasciati secondo quanto disposto all'articolo 94, paragrafo 1.

Articolo 103 Accesso alle informazioni dei registri nazionali delle varietà

1.           Ogni Stato membro informa gli altri Stati membri, l'Agenzia e la Commissione in merito all'accesso al proprio registro nazionale delle varietà.

2.           Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna autorità competente comunica alle altre autorità competenti e alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi registri nazionali delle varietà nel corso dell'anno precedente.

3.           Ogni autorità competente mette a disposizione delle autorità competenti, dell'Agenzia o della Commissione che ne facciano richiesta:

a)      ove applicabile, le relazioni d'esame delle varietà iscritte nel rispettivo registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 77, paragrafo 1;

b)      ove applicabile, i risultati degli esami tecnici di cui all'articolo 71, paragrafo 1;

c)      l'elenco delle varietà per le quali la domanda d'iscrizione è in attesa di decisione;

d)      qualsiasi altra informazione disponibile relativa a varietà iscritte o cancellate dal registro.

4.           L'autorità competente adotta le misure appropriate per rendere disponibili le informazioni contenute nei fascicoli del registro nazionale delle varietà a chiunque ne faccia richiesta. Questa disposizione non si applica laddove le informazioni debbano essere trattate in modo riservato a norma dell'articolo 75.

Articolo 104 Accesso alle informazioni del registro delle varietà dell'Unione

1.           L'Agenzia notifica alle autorità competenti e alla Commissione le informazioni necessarie per accedere al registro delle varietà dell'Unione.

2.           Entro il 31 marzo di ogni anno l'Agenzia comunica alle autorità competenti e alla Commissione le modifiche apportate al registro delle varietà dell'Unione nel corso dell'anno precedente per quanto riguarda la varietà iscritte a norma dell'articolo 94, paragrafo 1.

3.           L'Agenzia mette a disposizione della Commissione o delle autorità competenti che ne facciano richiesta le seguenti informazioni relative alle varietà iscritte nel registro delle varietà dell'Unione a norma dell'articolo 94, paragrafo 1:

a)      le relazioni d'esame o la descrizione ufficiale delle varietà iscritte;

b)      i risultati degli esami tecnici;

c)      l'elenco delle varietà per le quali la domanda d'iscrizione è in attesa di decisione;

d)      qualsiasi altra informazione relativa a varietà iscritte o cancellate dal registro.

4.           L'Agenzia adotta le misure appropriate per rendere disponibili le informazioni contenute nei fascicoli del registro delle varietà dell'Unione a qualsiasi persona che ne faccia richiesta. Questa disposizione non si applica laddove le informazioni debbano essere trattate in modo riservato a norma dell'articolo 75.

PARTE IV PRODUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI MATERIALE RIPRODUTTIVO FORESTALE

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 105 Campo di applicazione

La presente parte si applica alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo forestale.

Articolo 106 Definizioni

1.           Ai fini della presente parte, s'intende per:

a)      "materiale forestale di base": fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme, genitori, cloni o miscela di cloni;

b)      "fonte di semi": alberi di una zona delimitata da cui si raccolgono i semi;

c)      "soprassuolo": popolazione di alberi delimitata, che presenta una sufficiente omogeneità di composizione;

d)      "arboreto da seme": piantagione di cloni o famiglie selezionati, isolata o trattata in modo da evitare o ridurre l'impollinazione da fonti esterne e gestita al fine di ottenere facilmente raccolte di semi frequenti e abbondanti;

e)      "genitori": alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (discendenti biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (discendenti monoparentali);

f)       "clone": gruppo di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, propaggine o divisione;

g)      "miscela di cloni": una miscela di cloni identificati in proporzioni note;

h)      "soprassuolo autoctono" o "fonte di semi autoctona": soprassuolo o fonte di semi:

i)        continuamente rigenerata tramite rigenerazione naturale; oppure

ii)       rigenerata in modo artificiale con materiale riproduttivo raccolto nello stesso soprassuolo o nella stessa fonte di semi; oppure

iii)      rigenerata in modo artificiale con materiale riproduttivo raccolto in soprassuoli o fonti di semi confinanti rispondenti alla definizione di cui ai punti i) e ii);

i)       "soprassuolo indigeno" o "fonte di semi indigena": un soprassuolo o una fonte di semi prodotti artificialmente per semina, la cui origine è situata nella stessa regione di provenienza;

j)       "origine":

i)        rispetto a un soprassuolo o a una fonte di semi autoctoni, il luogo dove si trovano gli alberi;

ii)       rispetto a un soprassuolo o a una fonte di semi non autoctoni, il luogo da cui i semi o le piante sono stati originariamente introdotti;

k)      "provenienza": il luogo in cui si trova un soprassuolo;

l)       "regione di provenienza": per una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe, delimitati, ove appropriato, da limiti altimetrici;

m)     "categoria": uno dei seguenti gruppi di materiale riproduttivo forestale derivato: materiale riproduttivo identificato alla fonte, selezionato, qualificato o controllato;

n)      "identificato alla fonte": derivato da materiale forestale di base che può essere una fonte di semi o un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza;

o)      "selezionato": derivato da materiale forestale di base consistente in soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionato a livello di popolazione;

p)      "qualificato": derivato da materiale forestale di base consistente in arboreti da seme, genitori, cloni o miscele di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale;

q)      "controllato": derivato da materiale forestale di base prodotto da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscele di cloni di qualità superiore;

r)       "postime":

i)        piante derivate da unità seminali; oppure

ii)       piante derivate da parti di piante; oppure

iii)      piante prodotte per rigenerazione naturale;

s)       "unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e semi destinati alla produzione di postime;

t)       "parti di piante": talee di ramo, di foglia e di radice, espianti o embrioni per la micropropagazione, gemme, propaggini, radici, marze, piantoni e ogni parte di una pianta destinata alla produzione di postime;

u)      "superficie di utilizzazione": zona in cui il materiale riproduttivo forestale è utilizzato per un determinato scopo.

TITOLO II Materiale forestale di base

Articolo 107 Ammissione del materiale forestale di base

1.           Il materiale forestale di base è ammesso dall'autorità competente per la produzione delle pertinenti categorie di materiale riproduttivo forestale se soddisfa i requisiti di cui agli allegati V, VI, VII o VIII.

2.           Ogni unità di materiale forestale di base ammessa (nel seguito "unità di ammissione") è identificata da un riferimento univoco al registro quale definito all'articolo 112, paragrafo 1.

3.           L'ammissione è revocata ove non sussistano più i requisiti di cui al paragrafo 1.

4.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che integrano i requisiti di cui al punto 3 dell'allegato VII concernenti i cloni, e al punto 4 dell'allegato VII concernenti le miscele di cloni, determinando il numero massimo di anni o il numero massimo di ramet ai quali è limitata l'ammissione dei cloni o della miscela di cloni.

Articolo 108 Ammissione provvisoria di materiale forestale di base destinato alla produzione di materiale controllato

1.           Le autorità competenti possono ammettere in via provvisoria per un periodo non superiore a dieci anni il materiale forestale di base destinato alla produzione di materiale riproduttivo forestale appartenente alla categoria "controllato" la cui conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, non sia stata accertata, solo se è possibile presumere che al termine degli esami tale materiale forestale di base soddisferà i requisiti di ammissione. Tale ipotesi si fonda sui risultati provvisori della valutazione genetica o sulle prove comparative di cui all'allegato VIII.

2.           L'ammissione provvisoria di cui al paragrafo 1 può riguardare tutto o parte del territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 109 Ispezioni successive all'ammissione

Successivamente all'ammissione di cui agli articoli 107 e 108, il materiale forestale di base destinato alla produzione di materiale riproduttivo forestale appartenente alle categorie "selezionato", "qualificato" e "controllato" è nuovamente sottoposto a ispezioni periodiche dall'autorità competente per accertarne la conformità agli articoli anzidetti.

Articolo 110 Delimitazione delle regioni di provenienza

1.           Gli Stati membri delimitano le regioni di provenienza del materiale forestale di base costituito da soprassuoli o fonti di semi e destinato alla produzione di materiale riproduttivo forestale nelle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato".

2.           Gli Stati membri provvedono alla realizzazione e alla pubblicazione di mappe che riproducano la delimitazione delle regioni di provenienza. Tali mappe sono trasmesse alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 111 Notifica riguardante l'intenzione di raccogliere materiale forestale di base ammesso

Gli operatori professionali informano l'autorità competente in tempo utile della loro intenzione di raccogliere materiale proveniente da materiale forestale di base ammesso.

Articolo 112 Registro ed elenco nazionali del materiale forestale di base ammesso

1.           Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale del materiale forestale di base ammesso nel proprio territorio a norma degli articoli 107 e 108. Tale registro contiene le informazioni relative all'unità di ammissione e il suo riferimento univoco di registro.

2.           Ogni Stato membro istituisce, pubblica e aggiorna una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco nazionale.

3.           L'elenco nazionale di cui al paragrafo 2 è redatto in un formato comune. Esso elenca ciascuna unità di ammissione. Nel caso di materiale forestale di base destinato alle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato" è tuttavia consentita un'ulteriore sintesi in funzione delle regioni di provenienza.

4.           L'elenco nazionale di cui al paragrafo 2 contiene le seguenti informazioni:

a)      nome botanico;

b)      categoria alla cui produzione è destinato il materiale forestale di base;

c)      destinazione del materiale riproduttivo forestale che deriverà dal materiale forestale di base;

d)      tipo di materiale forestale di base (fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme, genitori, cloni o miscela di cloni);

e)      riferimento di registro all'unità di ammissione oppure, ove appropriato, una sua sintesi oppure il codice d'identificazione della regione di provenienza;

f)       posizione: un breve appellativo, se del caso, nonché uno dei seguenti gruppi di dati:

i)        nel caso di materiale forestale di base destinato alla produzione della categoria "identificato alla fonte", regione di provenienza e posizione geografica definita dall'estensione latitudinale e longitudinale;

ii)       nel caso di materiale forestale di base destinato alla produzione della categoria "selezionato", regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine e longitudine o estensione latitudinale e longitudinale;

iii)      nel caso di materiale forestale di base destinato alla produzione della categoria "qualificato", le posizioni geografiche esatte in cui è mantenuto il materiale di base;

iv)      nel caso di materiale forestale di base destinato alla produzione della categoria "controllato", le posizioni geografiche esatte in cui è mantenuto il materiale di base;

g)      altitudine o estensione altimetrica;

h)      superficie: le dimensioni delle fonti di semi, dei soprassuoli o degli arboreti da seme;

i)       origine: l'indicazione se il materiale di base è autoctono o indigeno, non autoctono o non indigeno oppure di origine sconosciuta. Nel caso di materiale di base non autoctono o non indigeno, l'origine, se conosciuta, va dichiarata;

j)       nel caso di materiale forestale di base destinato alla categoria "controllato", l'indicazione se è geneticamente modificato.

5.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formato comune in base al quale sono istituiti gli elenchi nazionali di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Articolo 113 Elenco dell'Unione del materiale forestale di base ammesso

1.           Entro cinque giorni lavorativi gli Stati membri notificano all'Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco nazionale di cui all'articolo 112, paragrafo 2, e gli eventuali aggiornamenti.

2.           In base agli elenchi nazionali notificati dagli Stati membri, l'Agenzia istituisce, pubblica e aggiorna un registro denominato "Elenco dell'Unione del materiale forestale di base ammesso per la produzione di materiale riproduttivo forestale".

L'Agenzia inserisce in tale registro tutti gli elementi dell'"Elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione", pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 1999/105/CE.

3.           L'elenco dell'Unione contiene i dati che figurano negli elenchi nazionali di cui all'articolo 112 e indica la superficie di utilizzazione e le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 128.

4.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formato della notifica di cui al paragrafo 1 e del registro di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

TITOLO III Messa a disposizione sul mercato di materiale derivato da materiale forestale di base

Articolo 114 Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo forestale derivato da materiale forestale di base.

CAPO I Elenco delle prescrizioni

Articolo 115 Prescrizioni per la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo forestale

Il materiale riproduttivo forestale può essere messo a disposizione sul mercato solo se è conforme:

a)           alle prescrizioni relative all'iscrizione di cui al capo II;

b)           alle prescrizioni relative alla qualità di cui al capo III per la categoria pertinente;

c)           alle prescrizioni relative alla movimentazione di cui al capo IV;

d)           alle prescrizioni relative alla certificazione e all'identificazione di cui al capo V.

CAPO II Prescrizioni relative all'iscrizione

Articolo 116 Materiale riproduttivo forestale derivato da materiale forestale di base iscritto in un registro nazionale

Il materiale riproduttivo forestale può essere messo a disposizione sul mercato solo se è derivato da materiale forestale di base ammesso e iscritto in un registro nazionale a norma dell'articolo 112, paragrafo 1 e se è ammesso per la categoria pertinente a norma del titolo II.

CAPO III Prescrizioni relative alla qualità

Articolo 117 Prescrizioni relative alla qualità

1.           Il materiale riproduttivo forestale è messo a disposizione sul mercato nelle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", qualificato" o "controllato".

2.           Il materiale riproduttivo forestale appartenente alle specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX non può essere messo a disposizione sul mercato nella categoria "identificato alla fonte" se è stato ottenuto per via vegetativa da altro materiale riproduttivo forestale.

3.           Il materiale riproduttivo forestale appartenente agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX è messo a disposizione sul mercato solo nelle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato".

4.           Il materiale riproduttivo forestale appartenente alle specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX può essere messo a disposizione sul mercato nella categoria "selezionato" solo se è ottenuto da propagazione in massa da seme.

5.           In deroga ai paragrafi 1 e 2, il materiale riproduttivo forestale appartenente alle specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX, costituiti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, può essere messo a disposizione sul mercato solo nella categoria "controllato".

6.           I tipi di materiale forestale utilizzabili per la produzione delle varie categorie di materiale riproduttivo forestale appartenente alla specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX sono indicati all'allegato X.

Articolo 118 Altre prescrizioni per determinate forme di materiale riproduttivo forestale

Il materiale riproduttivo forestale, appartenente alla specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX, e richiamato all'allegato XI, può essere messo a disposizione sul mercato solo se soddisfa sia i requisiti qualitativi di cui all'allegato XI sia le prescrizioni di cui all'articolo 117.

Articolo 119 Altri requisiti per determinate parti di piante e per il postime

Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono le prescrizioni in materia di qualità per la messa a disposizione sul mercato di parti specifiche di piante e di postime di specie e ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX e integrano le prescrizioni di cui agli articoli 117 e 118. Tali requisiti tengono conto dell'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

CAPO IV Prescrizioni relative alla movimentazione

Articolo 120 Lotti

1.           Durante tutte le fasi della produzione il materiale riproduttivo forestale è tenuto in lotti suddivisi per riferimento alle singole unità di ammissione da cui è derivato.

2.           Il materiale riproduttivo forestale è messo a disposizione sul mercato in lotti.

Articolo 121 Imballaggio di unità seminali

Le unità seminali sono messe a disposizione sul mercato solo in imballaggi sigillati. Il sistema di chiusura ermetica deve essere tale da divenire inservibile dopo l'apertura dell'imballaggio.

CAPO V Prescrizioni relative alla certificazione e all'identificazione

Articolo 122 Certificato principale

1.           Dopo la raccolta l'autorità competente rilascia un certificato principale che indichi il riferimento di registro di cui all'articolo 112, paragrafo 4, lettera e) per tutto il materiale riproduttivo forestale derivato da materiale forestale di base ammesso.

2.           Il certificato principale contiene le informazioni pertinenti stabilite a seconda dei casi nelle parti A, B e C dell'allegato XII.

3.           In caso di riproduzione per via vegetativa successiva eseguita in conformità dell'articolo 117, paragrafo 2, è rilasciato un nuovo certificato principale.

4.           Laddove la miscela venga effettuata in conformità dell'articolo 126, paragrafi 1, 2, 3 o 5, viene rilasciato un nuovo certificato principale o altro documento che citi i certificati principali precedenti relativi al materiale che compone la miscela.

5.           La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello di formato del certificato principale di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Articolo 123 Identificazione dei lotti

1.           Ciascun lotto rimane chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale.

2.           Ciascun lotto di materiale riproduttivo forestale è identificato mediante le seguenti informazioni:

a)      codice e numero del certificato principale;

b)      nome botanico;

c)      categoria di materiale riproduttivo forestale;

d)      destinazione d'uso;

e)      tipo di materiale forestale di base da cui il materiale riproduttivo forestale deriva (fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme, genitori, cloni o miscela di cloni);

f)       riferimento di registro del materiale forestale di base o codice d'identificazione della regione di provenienza del materiale forestale di base;

g)      indicazione se il materiale forestale di base da cui deriva il materiale riproduttivo forestale è autoctono o indigeno, non autoctono o non indigeno oppure di origine sconosciuta;

h)      anno di maturazione, nel caso di unità seminali;

i)       età del postime, delle plantule o delle talee;

j)       tipo di postime (a radice nuda, trapianti o in contenitore);

k)      indicazione, se del caso, del fatto che si tratta di materiale geneticamente modificato;

l)       indicazione, se del caso, del fatto che la riproduzione è avvenuta per via vegetativa.

Articolo 124 Etichettatura

1.           Ciascun lotto reca un'etichetta realizzata dall'operatore professionale (nel seguito "etichetta dell'operatore"). L'etichetta dell'operatore, oltre alle informazioni di cui all'articolo 123, contiene i seguenti elementi:

a)      i numeri dei certificati principali rilasciati a norma dell'articolo 122, paragrafo 1, o il riferimento ad altro documento disponibile in conformità dell'articolo 122, paragrafo 4;

b)      il numero di riferimento e, ove applicabile, il nome dell'operatore professionale;

c)      il quantitativo fornito;

d)      nel caso di materiale riproduttivo forestale di categoria "controllato" derivato da materiale forestale di base ammesso in via provvisoria a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, la dicitura "ammesso in via provvisoria".

2.           Nel caso di semi l'etichetta dell'operatore contiene le seguenti informazioni:

a)      la percentuale in peso di seme puro, seme estraneo e materia inerte;

b)      il tasso di germinazione del seme puro o, laddove la valutazione ne risulti difficile o poco pratica, il tasso di vitalità valutato in relazione a un metodo specificato;

c)      il peso di 1 000 unità di seme puro;

d)      il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto messo a disposizione sul mercato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di semi vitali per chilogrammo.

3.           Il colore dell'etichetta dell'operatore è giallo per il materiale riproduttivo "identificato alla fonte", verde per il materiale riproduttivo "selezionato", rosa per il materiale riproduttivo "qualificato" e blu per il materiale riproduttivo "controllato".

4.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che precisano le condizioni in base alle quali l'etichetta dell'operatore è integrata da un altro documento prodotto dall'operatore professionale. Tali atti delegati stabiliscono le informazioni da includere in tale documento.

Articolo 125 Etichettatura del materiale riproduttivo forestale appartenente alle specie di Populus spp.

Nel caso del Populus spp. le parti di piante sono messe a disposizione sul mercato solo se il numero di classificazione dell'Unione conformemente alla parte C, punto 2, lettera b) dell'allegato XI è indicato sull'etichetta dell'operatore.

Articolo 126 Miscele di materiale riproduttivo forestale

1.           Le miscele di materiale riproduttivo forestale sono prodotte e messe a disposizione sul mercato in conformità delle disposizioni del presente articolo.

2.           La miscela di materiale riproduttivo forestale derivato da due o più unità di ammissione nelle categorie "identificato alla fonte" o "selezionato" è consentita se le unità di ammissione sono situate nella stessa regione di provenienza.

3.           Nel caso in cui il materiale riproduttivo forestale derivato da fonti di seme e soprassuoli diversi sia miscelato secondo quanto disposto al paragrafo 2 nell'ambito della categoria "identificato alla fonte", il nuovo lotto ottenuto è certificato come "materiale riproduttivo derivato da una fonte di semi".

4.           Nel caso in cui il materiale riproduttivo forestale derivato da materiale forestale di base non autoctono o non indigeno sia miscelato secondo quanto disposto al paragrafo 2 con materiale riproduttivo forestale derivato da materiale forestale di base di origine sconosciuta, il nuovo lotto ottenuto è certificato come "di origine sconosciuta".

5.           Nel caso in cui la miscela avvenga a norma del paragrafo 4, il codice d'identificazione della regione di provenienza non può sostituire il riferimento di registro di cui all'articolo 123, lettera f).

6.           La miscela di materiale riproduttivo forestale derivato da una singola unità di ammissione con anni di maturazione diversi è consentita a condizione che gli anni effettivi di maturazione e la percentuale di materiale di ciascun anno siano registrati dall'operatore professionale.

Articolo 127 Modifiche degli allegati da V a XII

Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che modificano gli allegati da V a XII. Tali modifiche tengono conto dell'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei dati economici.

TITOLO IV Deroghe

Articolo 128 Prescrizioni e divieti più rigorosi

1.           La Commissione può autorizzare gli Stati membri mediante atti di esecuzione:

a)      ad adottare prescrizioni relative alla qualità più rigorose di quelle stabilite agli articoli 117 e 118;

b)      a vietare la messa a disposizione sul mercato a fini di semina o impianto in tutto o in parte del proprio territorio di determinato materiale riproduttivo forestale.

Il divieto di cui alla lettera b), può essere limitato solo alla messa a disposizione sul mercato per gli utilizzatori finali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

2.           Per ottenere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda in cui figurino:

a)      il progetto di normativa riguardante le prescrizioni o i divieti proposti;

b)      una motivazione relativa alla necessità e alla proporzionalità di tali prescrizioni o divieti;

c)      la durata delle prescrizioni o dei divieti proposti, ossia se permanenti o temporanei.

3.           L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa alle seguenti condizioni:

a)      l'attuazione delle prescrizioni o dei divieti di cui al paragrafo 1 garantisce il miglioramento della qualità del materiale riproduttivo forestale in questione, la protezione dell'ambiente o la conservazione delle risorse genetiche;

b)      le prescrizioni o i divieti di cui al paragrafo 1 sono necessari e proporzionati all'obiettivo perseguito.

4.           L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa in base ai seguenti elementi:

a)      prove relative alla regione di provenienza o all'origine del materiale e la documentazione che dimostra le differenze nei rispettivi dati climatici ed ecologici; oppure

b)      i risultati noti di esperimenti, ricerche scientifiche oppure i risultati ottenuti dalle pratiche forestali sulla sopravvivenza e lo sviluppo di postime, compresa la crescita, in relazione alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche.

Articolo 129 Difficoltà temporanee di approvvigionamento

1.           L'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo forestale appartenente alle specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX con prescrizioni meno restrittive rispetto a quelle di cui all'articolo 117 e, ove applicabili, agli articoli 118 e 119, al fine di superare difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale riproduttivo forestale che possono presentarsi nello Stato membro in questione.

Tale autorizzazione è concessa per un periodo determinato, su richiesta motivata presentata dall'operatore professionale.

L'etichetta del materiale riproduttivo forestale messo a disposizione sul mercato a norma del presente paragrafo è marrone. Essa indica che il materiale riproduttivo forestale è conforme a prescrizioni relative alla qualità meno rigorose rispetto a quelle di cui all'articolo 117 e, ove applicabile, agli articoli 118 e 119.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo.

2.           La Commissione può richiedere a uno Stato membro mediante atti d'esecuzione di revocare o modificare un'autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 se giunge alla conclusione che tale autorizzazione non è necessaria o non è proporzionata all'obiettivo del superamento delle difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiale riproduttivo forestale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Articolo 130 Messa a disposizione sul mercato di sementi in tempi rapidi

Al fine di mettere rapidamente a disposizione la semente del raccolto stagionale corrente, il materiale riproduttivo forestale può essere messo a disposizione sul mercato per quanto riguarda il primo acquirente, senza che l'etichetta dell'operatore rechi le informazioni sul tasso di germinazione o sulla vitalità di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettere b) e d). Le informazioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettere b) e d), sono fornite dall'operatore professionale nel più breve tempo possibile.

Articolo 131 Esenzione per piccoli quantitativi

1.           Nel caso di sementi messe a disposizione sul mercato in piccoli quantitativi, le prescrizioni relative alle informazioni sul tasso di germinazione o sulla vitalità di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera b) e d), non si applicano.

2.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che indicano l'ammontare massimo dei piccoli quantitativi di cui al paragrafo 1 per particolari categorie o specie di materiale riproduttivo forestale per garantire che l'esenzione di cui al paragrafo 1 sia applicata in modo proporzionato.

Articolo 132 Misure d'emergenza

1.           Laddove sia manifesto che un determinato materiale riproduttivo forestale può costituire un grave rischio per la salute umana, animale e vegetale o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente contenuto mediante misure adottate dagli Stati membri interessati, la Commissione adotta senza indugio, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, le opportune misure provvisorie di emergenza, comprese misure per limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale in questione, secondo la gravità della situazione. Tali misure sono adottate mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

2.           Per imperativi motivi di urgenza, debitamente motivati, allo scopo di far fronte a un grave rischio per la salute umana, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 4.

3.           Qualora uno Stato membro abbia informato ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure di emergenza e la Commissione ometta di agire in conformità del paragrafo 1, lo Stato membro in questione può adottare tutte le misure di emergenza provvisori che ritenga opportuni al fine di limitare o vietare, a seconda della gravità della situazione, sul suo territorio la messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo forestale in causa. Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi della propria decisione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che impongono allo Stato membro di modificare o abrogare le misure d'emergenza provvisori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3. Lo Stato membro può mantenere in vigore le proprie misure d'emergenza provvisorie nazionali fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo.

4.           Il presente articolo si applica lasciando impregiudicate le misure adottate a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE o dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, che limitano o vietano la coltivazione di organismi geneticamente modificati.

Articolo 133 Esperimenti temporanei

1.           La Commissione può decidere mediante atti di esecuzione di organizzare esperimenti temporanei al fine di individuare migliori alternative alle norme di cui agli articoli 107,117 e, ove applicabili, agli articoli 118 e 119. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

2.           Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 indicano i generi o le specie interessati, le condizioni dell'esperimento per genere o specie, la durata degli esperimenti, e gli obblighi di monitoraggio e di notifica degli Stati membri partecipanti. Essi tengono conto dell'evoluzione delle tecniche per la riproduzione, la produzione ed il controllo dei materiali in questione.

Un esperimento non dura più di sette anni.

Articolo 134 Prescrizioni per la conservazione delle risorse genetiche meno rigorose

1.           Gli Stati membri possono adottare prescrizioni meno rigorose di quelle stabilite agli articoli 107, 117 e, ove applicabili, agli articoli 118 e 119, nell'interesse della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali. Nel far ciò considerano l'esigenza di produrre e mettere a disposizione sul mercato materiale riproduttivo forestale che sia naturalmente adattato alle condizioni locali e regionali e sia a rischio di erosione genetica.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una notifica motivata di tali misure.

2.           La Commissione può, mediante atti di esecuzione, chiedere a uno Stato membro di modificare o abrogare le misure di cui al paragrafo 1, se giunge alla conclusione che essi non sono necessari o non sono proporzionati all'obiettivo della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

TITOLO V Tariffe

Articolo 135 Tariffe d'iscrizione e certificazione

1.           Le autorità competenti applicano tariffe nei seguenti casi:

a)      iscrizione di materiale forestale di base ammesso a norma dell'articolo 112;

b)      rilascio di un certificato principale a norma dell'articolo 122.

2.           Gli atti di cui al paragrafo 1 vengono compiuti esclusivamente su domanda dell'operatore professionale all'autorità competente. Una domanda non è debitamente presentata qualora il richiedente non versi le tariffe dovute entro un mese dalla data di messa in mora da parte dell'autorità competente che abbiano indicato nella messa in mora le conseguenze del mancato versamento.

3.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 140, che specificano gli elementi di costo da coprire a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 136 Esenzioni dall'obbligo di versamento delle tariffe d'iscrizione

1.           Le tariffe di cui all'articolo 135, paragrafo 1, non sono rimborsate, né direttamente né indirettamente, salvo laddove indebitamente riscosse.

2.           I richiedenti che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o hanno un bilancio annuo totale non superiore a 2 milioni di EUR sono esentati dal versamento delle tariffe di cui all'articolo 135, paragrafo 1.

3.           I costi di cui all'articolo 135, paragrafo 3, non comprendono quelli sostenuti per l'iscrizione di materiale forestale di base ammesso e per il rilascio dei certificati principali di cui al paragrafo 2.

TITOLO VI Importazioni da paesi terzi ed esportazioni in paesi terzi di materiale riproduttivo forestale

Articolo 137 Importazioni in base all'equivalenza nell'Unione

1.           Il materiale riproduttivo forestale può essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato, a norma dell'articolo 138, che esso rispetta prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale riproduttivo forestale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione.

2.           Nel caso d'importazione nell'Unione di semi e postime, l'operatore professionale che li importa informa la rispettiva autorità competente prima dell'importazione.

3.           Il materiale riproduttivo forestale importato è accompagnato da un certificato principale o un certificato ufficiale, rilasciato dal paese terzo di origine, e dalla documentazione relativa al materiale in questione fornita dall'operatore professionale del paese terzo.

Articolo 138 Decisione della Commissione sull'equivalenza

1.           La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se il materiale riproduttivo forestale di determinati generi, specie o categorie prodotto in un paese terzo o in regioni particolari di un paese terzo rispetta prescrizioni equivalenti a quelle applicabili al materiale riproduttivo forestale prodotto e messo a disposizione sul mercato dell'Unione, in base ai seguenti elementi:

a)      un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in causa a norma dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls];

b)      l'esito soddisfacente di un controllo eseguito conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls].

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

2.           Nell'adottare le decisioni di cui al paragrafo 1 la Commissione valuta se i sistemi di ammissione e iscrizione del materiale forestale di base e di successiva produzione di materiale riproduttivo forestale derivato da tale materiale forestale di base, applicati nel paese terzo in questione, offrono le stesse garanzie di quelle di cui agli articoli 107 e 117, e, ove applicabile, agli articoli 118 e 119, per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato".

3.           Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può applicare le disposizioni dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls], riguardante l'approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi.

Articolo 139 Esportazioni dall'Unione

1.           Le esportazioni di materiale riproduttivo forestale in un paese terzo disciplinate da un accordo con tale paese terzo avvengono nel rispetto di tale accordo.

2.           Le esportazioni in un paese terzo di materiale riproduttivo forestale non disciplinate da un accordo con tale paese terzo sono subordinate al rispetto delle norme del paese terzo in cui il materiale riproduttivo vegetale è esportato.

3.           Le esportazioni in un paese terzo di materiale riproduttivo forestale non disciplinate né da un accordo con tale paese terzo né dalle sue norme interne sono disciplinate dalle prescrizioni relative alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo forestale nel territorio dell'Unione di cui agli articoli da 105 a 134.

PARTE V PRESCRIZIONI PROCEDURALI

Articolo 140 Atti delegati

1.           Il potere di adottare atti delegati è delegato alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 6, all'articolo 20, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 65, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 119, all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127, all'articolo 131, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 4 e all'articolo 138, paragrafo 1, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.           La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 6, all'articolo 20, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 65, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 119, all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127, all'articolo 131, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 4 e all'articolo 138, paragrafo 1, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 4 e 6, all'articolo 20, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 56, paragrafi 5 e 6, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 65, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 2, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 119, all'articolo 124, paragrafo 4, all'articolo 127, all'articolo 131, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 4 e all'articolo 138, paragrafo 1, entra in vigore solo se, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 141 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il parere del comitato debba essere reso mediante procedura scritta, tale procedura è conclusa senza esito quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il parere del comitato debba essere reso mediante procedura scritta, tale procedura è conclusa senza esito quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

4.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 142 Modifica del regolamento (CE) n. 2100/94

Il regolamento (CE) n. 2100/94 è così modificato:

1)           L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'Articolo 4 Agenzia dell'Unione

1.      Per l'applicazione del presente regolamento è istituito un'Agenzia europea per le varietà vegetali, nel seguito "l'Agenzia".

2.      L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a)       formula su richiesta raccomandazioni in merito alle denominazioni varietali a norma dell'articolo 50, paragrafo 2 e dell'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of this Regulation];

b)      promuove e coordina lo sviluppo di un esame tecnico uniforme delle varietà, ivi compreso lo sviluppo di protocolli, effettuati a norma dell'articolo 71 e, ove applicabile, degli atti adottati a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of this Regulation]

c)       esegue l'audit delle autorità competenti, controllandone i locali e l'organizzazione del lavoro e svolgendo gli esami tecnici di cui all'articolo 72 del regolamento relativo al materiale riproduttivo vegetale;

d)      propone e partecipa all'offerta di formazioni nel settore di sua competenza;

e)       assiste tecnicamente la Commissione nei settori di sua competenza;

f)       commissiona studi necessari all'espletamento dei suoi compiti;

g)       ricerca, raccoglie, confronta, analizza e sintetizza i dati tecnici nei settori di sua competenza;

h)       si accerta che i cittadini e le parti interessate ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di sua competenza;

i)        fornisce, su richiesta della Commissione, assistenza scientifica e tecnica allo scopo di migliorare la collaborazione tra l'Unione, i paesi candidati, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi nei settori di sua competenza;

j)       costituisce, pubblica e aggiorna una banca dati sulle collezioni di riferimento delle varietà."

3.      L'Agenzia inoltre gestisce e sostiene il registro delle varietà dell'Unione, istituito a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of this Regulation]. Essa attua e applica la procedura d'iscrizione delle varietà nel registro delle varietà dell'Unione conformemente al titolo IV, capo V del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of this Regulation]."

2)           È inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis Riferimenti all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Ufficio)

I riferimenti fatti nel presente regolamento all'Ufficio e i riferimenti fatti nella legislazione dell'Unione all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali si intendono fatti all'Agenzia europea per le varietà vegetali di cui all'articolo 4."

Articolo 143 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e notificano senza indugio le eventuali successive modifiche.

Articolo 144 Abrogazioni

1.           Gli atti di cui all'allegato XIII sono abrogati.

2.           I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV.

Articolo 145

Disposizioni transitorie

1.           Gli Stati membri riesaminano entro il [Publications Office, please insert date of application of this Regulation] le misure adottate a norma dell'articolo 5 della direttiva 66/401/CEE, dell'articolo 5 della direttiva 66/402/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 7 della direttiva 2002/54/CE, dell'articolo 24 della direttiva 2002/55/CE, dell'articolo 5 della direttiva 2002/56/CE e dell'articolo 7 della direttiva 2002/57/CE e provvedono in uno dei modi seguenti:

a)      abrogano tali misure; oppure

b)      modificano tali misure rendendole conformi alla legislazione vigente dell'Unione relativa al materiale riproduttivo vegetale in questione.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri:

a)      tutte le misure adottate a norma delle direttive di cui al paragrafo 1 entro [Publications Office, please insert date of application of this Regulation];

b)      qualsiasi azione intrapresa a norma del paragrafo 1, lettera a) o b).

Articolo 146 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal [Publications Office please insert date counting 36 months from the entry into force].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I GENERI E SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 11

Abies alba Mill.

Abies cephalonica Loudon

Abies grandis Lindl.

Abies pinsapo Boiss.

Acer platanoides L.

Acer pseudoplatanus L.

Agrostis canina L.

Agrostis capillaris L.

Agrostis gigantea Roth.

Agrostis stolonifera L.

Allium cepa L.

Allium fistulosum L.

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Allium schoenoprasum L.

Alnus glutinosa Gaertn.

Alnus incana Moench.

Alopecurus pratensis L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Apium graveolens L.

Arachis hypogaea L.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.

Asparagus officinalis L.

Avena nuda L.

Avena sativa L.(compresa A. byzantina K. Koch)

Avena strigosa Schreb.

Beta vulgaris L.

Betula pendula Roth.

Betula pubescens Ehrh.

Brassica juncea (L.) Czern.

Brassica napus L.

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L.

Bromus catharticus Vahl

Bromus sitchensis Trin.

Cannabis sativa L.

Capsicum annuum L.

Carpinus betulus L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Castanea sativa Mill.

Castanea Mill. (portainnesti)

Cedrus atlantica (Endl) Manetti ex Carr.

Cedrus libani A. Richard

Cichorium endivia L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Citrus L.

Corylus avellana L.

Corylus L. (portainnesti)

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita pepo L.

Cydonia oblonga Mill.

Cynara cardunculus L.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Dactylis glomerata L.

Daucus carota L.

Fagus sylvatica L.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca filiformis Pourr.

Festuca ovina L.

Festuca pratensis Huds.

Festuca rubra L.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

xFestulolium Asch. et Graebn.

Ficus carica L.

Foeniculum vulgare Mill.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Fraxinus excelsior L.

Galega orientalis Lam.

Glycine max (L.) Merrill

Gossypium L.

Hedysarum coronarium L.

Helianthus annuus L.

Hordeum vulgare L.

Juglans regia L.

Juglans L. (portainnesti)

Lactuca sativa L.

Larix decidua Mill.

Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

Larix sibirica Ledeb.

Larix x eurolepis Henry

Linum usitatissimum L.

Lolium × boucheanum Kunth

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lotus corniculatus L.

Lupinus albus L.

Lupinus angustifolius L.

Lupinus luteus L.

Malus domestica Borkh.

Malus Mill. (portainnesti)

Medicago lupulina L.

Medicago sativa L.

Medicago × varia T. Martyn

Olea europaea L.

Onobrychis viciifolia Scop.

Oryza sativa L.

Papaver somniferum L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phalaris aquatica L.

Phalaris canariensis L.

Phaseolus coccineus L.

Phaseolus vulgaris L.

Phleum nodosum L. (ex Phleum bertolonii DC.)

Phleum pratense L.

Picea abies (L.) H. Karst.

Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Pinus brutia Ten.

Pinus canariensis C. Smith

Pinus cembra L.

Pinus contorta Douglas ex Loud.

Pinus halepensis Mill.

Pinus leucodermis Antoine

Pinus nigra Arnold

Pinus pinaster Aiton

Pinus pinea L.

Pinus radiata D. Don

Pinus sylvestris L.

Pistacia vera L.

Pistacia L. (portainnesti)

Pisum sativum L.

Poa annua L.

Poa nemoralis L.

Poa palustris L.

Poa pratensis L.

Poa trivialis L.

Poncirus Raf.

Populus spp. e ibridi artificiali tra tali specie

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Prunus L. (portainnesti)

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Pyrus communis L.

Pyrus L. (portainnesti)

Quercus cerris L.

Quercus ilex L.

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

Quercus pubescens Willd.

Quercus robur L.

Quercus rubra L.

Quercus suber L.

Raphanus sativus L.

Rheum rhabarbarum L.

Ribes L.

Robinia pseudoacacia L.

Rubus L.

Scorzonera hispanica L.

Secale cereale L.

Sicyos angulatus L. (portainnesti)

Sinapis alba L.

Solanum lycopersicum Lam. (ex Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum lycopersicum Lam.x Solanum spp. (portainnesti)

Solanum melongena L.

Solanum tuberosum L.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Spinacia oleracea L.

Tilia cordata Mill.

Tilia platyphyllos Scop.

Trifolium alexandrinum L.

Trifolium hybridum L.

Trifolium incarnatum L.

Trifolium pratense L.

Trifolium repens L.

Trifolium resupinatum L.

Trigonella foenum-graecum L.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Triticum aestivum L.

Triticum durum Desf.

Triticum spelta L.

Vaccinium L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vicia faba L.

Vicia pannonica Crantz

Vicia sativa L.

Vicia villosa Roth.

Vitis L.

Zea mays L.

ALLEGATO II PRESCRIZIONI RELATIVE AL MATERIALE PREBASE, DI BASE, CERTIFICATO E STANDARD ED ELEMENTI PER L'ADOZIONE DI TALI PRESCRIZIONI

PARTE A

Prescrizioni relative alla produzione di materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 16, paragrafo 2

Le seguenti prescrizioni si applicano a campi e colture in base alle caratteristiche del genere o della specie.

1.           Semina o impianto:

a)      è determinata l'identità del materiale riproduttivo vegetale, e se possibile anche della pianta madre, per garantire la tracciabilità del materiale stesso. L'etichetta del materiale o i dati registrati relativi alla pianta madre vanno conservati;

b)      il materiale è messo a dimora e/o seminato in modo che vi sia:

i)        una distanza sufficiente fra fonti di polline della stessa specie e/o delle stesse varietà, nel rispetto delle regole d'isolamento per ogni caratteristica botanica e delle tecniche di coltura, per garantire la protezione da impollinazione estranea indesiderata ed evitare l'impollinazione incrociata con altre colture;

ii)       una fonte e un livello adeguati di impollinazione per garantire la riproduzione successiva;

iii)      un'adeguata rotazione (colture precedenti e durata tra periodi di coltura della stessa specie) per evitare le impurità;

c)      è posta la debita diligenza nell'utilizzo di macchinari e attrezzature per garantire l'assenza di piante infestanti o di altre specie difficili da individuare nelle sementi durante le analisi di laboratorio;

d)      il materiale è seminato e messo a dimora in modo da garantire che la presenza di organismi nocivi per la qualità nell'Unione o di loro vettori, elencati in conformità di quanto disposto nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) sia conforme alle disposizioni dell'atto anzidetto.

2.           Coltivazione:

a)      le piante fuori tipo sono assenti per garantire l'identità e la purezza della varietà, e una produzione efficiente. Laddove l'assenza di fuori tipo non sia possibile a causa delle caratteristiche del materiale riproduttivo vegetale in questione, la loro presenza è mantenuta al livello più basso possibile.

In caso di presenza di piante fuori tipo o di altre specie di piante va eseguito un trattamento adeguato e/o si procede all'eliminazione, per garantire l'identità e la purezza della varietà.

b)      Nel caso di analisi positive o sintomi visibili della presenza di organismi nocivi o di difetti, le piante madri sono trattate o sono escluse quali fonti di materiale riproduttivo vegetale.

c)      Raccolta:

il materiale riproduttivo vegetale è raccolto alla rinfusa o sotto forma di singole piante, a seconda del caso, per garantire l'identità e la purezza del materiale raccolto;

d)      Mantenimento:

il materiale riproduttivo vegetale, comprese, ove applicabile, le piante madri, è mantenuto in modo da garantire l'identità della varietà. Tale mantenimento si basa sulla descrizione ufficiale o sulla descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà.

e)      Organismi nocivi per la qualità nell'Unione

Il materiale riproduttivo vegetale è coltivato in modo da garantire che la presenza di organismi nocivi per la qualità nell'Unione, elencati in conformità di quanto disposto nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants), in tale materiale riproduttivo vegetale sia conforme alle disposizioni dell'atto anzidetto.

f)       Ove opportuno, la coltivazione di materiale riproduttivo vegetale è tenuta separata dalla coltivazione di materiale appartenente agli stessi generi o specie destinati all'alimentazione umana o animale, per garantire la sanità del materiale stesso.

g)      La riproduzione di materiale riproduttivo vegetale può anche avvenire, ove applicabile, per micropropagazione.

PARTE B

Prescrizioni relative alla qualità del materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 16, paragrafo 2

Il materiale riproduttivo vegetale soddisfa uno o più dei seguenti requisiti qualitativi, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o specie:

a)           possiede un tasso minimo di germinazione per produrre dopo la semina un adeguato numero di piante per metro quadrato (m²) e garantire di conseguenza la resa e la qualità della produzione;

b)           contiene una quantità massima di semi duri per consentire un adeguato numero di piante per metro quadrato (m2);

c)           presenta una purezza minima per garantire il massimo livello di identità varietale;

d)           presenta un'umidità massima per assicurarne la conservazione durante il trattamento, lo stoccaggio e la messa a disposizione sul mercato;

e)           contiene un quantitativo massimo di materiale riproduttivo vegetale di altri generi o specie per garantire la presenza minima di piante indesiderate nel lotto;

f)            presenta un livello minimo di vigoria, dimensioni definite e una specifica calibrazione per garantire l'adeguatezza del materiale e un'omogeneità del lotto sufficiente per la semina o la messa a dimora;

g)           presenta un contenuto massimo di terra o corpi estranei per impedire pratiche fraudolente e impurità tecniche;

h)           è esente da difetti e danni specifici per garantirne la qualità e la sanità;

i)            la presenza di organismi nocivi per la qualità nell'Unione, elencati in conformità di quanto disposto nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi, deve essere conforme alle disposizioni dell'atto di esecuzione anzidetto.

PARTE C

Prescrizioni relative alla certificazione del materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 20, paragrafo 1

A.           Frequenza e metodi di svolgimento delle ispezioni in campo

La frequenza delle ispezioni e gli stadi di crescita del materiale riproduttivo vegetale da ispezionare garantiscono osservazioni e ispezioni efficaci.

I metodi d'ispezione garantiscono l'affidabilità delle osservazioni.

Ove applicabile, le piante madri sono ispezionate, almeno mediante ispezione visiva, nei periodi dell'anno più opportuni, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi o di loro vettori.

Le piante madri sono mantenute in tutte le fasi di coltivazione in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale e permettano la verifica dell'identità in base alla descrizione della varietà.

Le ispezioni riguardano, ove opportuno, la conformità alle norme di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against plants] per quanto riguarda la presenza di organismi nocivi per la qualità sul materiale riproduttivo vegetale in questione. È controllata altresì la qualità del suolo, del substrato, delle piante madri e dell'ambiente immediatamente circostante per accertare che sia evitata la presenza di organismi nocivi e di loro vettori.

B.           Prelievo di campioni e analisi

1.      Il metodo di prelievo dei campioni soddisfa i seguenti requisiti:

a)       il peso minimo del campione prelevato da un lotto è adeguato alla determinazione del contenuto di erbe infestanti onde assicurare la rappresentatività e l'idoneità delle dimensioni del campione per l'analisi del materiale e valutare se le caratteristiche qualitative sono state soddisfatte;

b)      l'intensità di campionamento, l'apparecchiatura e i metodi impiegati per il prelievo sono tali da garantire che i campioni da sottoporre ad analisi siano affidabili.

2.      Le analisi sono eseguite secondo metodi, con apparecchiature e substrati colturali definiti per ciascuna specie, nonché per collezione di riferimento per l'analisi della purezza onde garantire che i requisiti qualitativi siano stati soddisfatti. Le analisi comprendono, ove appropriato, nuove analisi per stabilire il tasso di germinazione onde garantire un'adeguata germinazione dopo un certo periodo o dopo la miscela di materiale riproduttivo vegetale.

3.      Le ispezioni riguardano, ove opportuno, la conformità alle norme di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against plants] per quanto riguarda la presenza di organismi nocivi per la qualità sul materiale riproduttivo vegetale in questione. È controllata altresì la qualità del suolo, del substrato, delle piante madri e dell'ambiente immediatamente circostante per accertare che sia evitata la presenza di organismi nocivi e di loro vettori.

PARTE D

Elementi per l'adozione delle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità del materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e per la certificazione di materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 20, paragrafo 1

Le prescrizioni relative alla produzione e alla qualità di cui alle parti A e B nonché le prescrizioni relative ai sistemi di certificazione di cui alla parte C, sono stabiliti per uno o più dei seguenti elementi:

a)           generi, specie, categorie, suddivisioni all'interno della categoria, comprese le generazioni;

b)           i tipi di varietà o di materiale riproduttivo vegetale (materiale eterogeneo o destinato a un mercato di nicchia), compresi gli ibridi intraspecifici e interspecifici;

c)           gli utilizzi specifici di generi, specie o tipi del materiale riproduttivo vegetale in questione;

d)           tipo di riproduzione.

ALLEGATO III

PARTE A

Contenuto delle etichette ufficiali e dell'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 21, paragrafo 1

L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore contengono le informazioni seguenti:

a)           il nome botanico, o i nomi se si tratta di miscela, della specie vegetale in questione, in caratteri latini;

b)           il nome comune, oppure i nomi se si tratta di miscela, della specie in questione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;

c)           il codice a due lettere di cui alla norma ISO 3166-1 alpha 2[22] relativo allo Stato membro e, se del caso, il nome o la sigla delle rispettive autorità competente presso la quale l'operatore professionale è iscritto;

d)           il numero d'iscrizione al registro dell'operatore professionale oppure, in assenza di tale numero, il nome e l'indirizzo dell'operatore;

e)           il numero di lotto del materiale riproduttivo vegetale in questione, nonché, ove opportuno, un riferimento a un supporto univoco di dati di tracciabilità, quali un codice a barre, un chip o un ologramma;

f)            l'indicazione della denominazione della varietà, oppure delle denominazioni se si tratta di componenti di miscele, quando il materiale è messo a disposizione sul mercato in riferimento alle varietà;

g)           la dicitura "normativa UE";

h)           i riferimenti al paese di produzione oppure ai paesi di produzione se si tratta di miscela, mediante i codici a due lettere di cui alla lettera c);

i)            i riferimenti al numero dichiarato di semi, portainnesti o altre unità di materiale riproduttivo, oppure, ove applicabile, al peso netto o lordo;

j)            le indicazioni riguardanti la categoria di materiale riproduttivo vegetale e, ove del caso, alle suddivisioni delle categorie;

k)           i riferimenti al mese e all'anno di etichettatura o al mese e all'anno in cui è stato effettuato l'ultimo prelievo di campioni;

l)            l'indicazione, ove del caso, dell'appartenenza del materiale riproduttivo vegetale a una varietà provvista solo di descrizione ufficialmente riconosciuta e l'indicazione della regione di origine di tale varietà;

m)          l'indicazione, ove del caso, che il rispettivo materiale riproduttivo vegetale è un clone o un portainnesto;

n)           l'indicazione, ove applicabile, che il materiale riproduttivo vegetale contiene o è costituita da organismi geneticamente modificati.

PARTE B

Informazioni presenti sull'etichetta di generi o specie diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, richiamati all'articolo 47

L'etichetta contiene le seguenti informazioni:

a)           la specie, indicata con il nome botanico e in caratteri latini;

b)           il nome comune in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

c)           il nome della varietà, nel caso in cui il materiale riproduttivo vegetale sia messo a disposizione sul mercato con riferimento a una varietà;

d)           il nome e l'indirizzo dell'operatore professionale e il suo numero d'iscrizione al registro;

e)           il numero di riferimento del lotto attribuito dall'operatore;

f)            il numero dichiarato di semi, portainnesti o altre unità di materiale riproduttivo, oppure, ove applicabile, al peso netto o lordo;

g)           l'indicazione "qualità UE";

h)           la data di emissione dell'etichetta;

i)            in caso di importazione da paesi terzi, l'indicazione del paese di raccolta, con il codice a due lettere di cui alla parte A, lettera h);

j)            il luogo di produzione;

k)           l'indicazione, ove applicabile, che il rispettivo materiale riproduttivo vegetale appartiene a un clone o a un portainnesto e la denominazione della varietà alla quale il clone o il portainnesto può appartenere;

l)            laddove il materiale riproduttivo vegetale sia prodotto e messo a disposizione sul mercato insieme a materiale riproduttivo forestale, l'etichetta del materiale riproduttivo vegetale riporta la dicitura "non destinato a scopi forestali".

ALLEGATO IV

PARTE A

Criteri relativi a generi o specie con valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente

Le prescrizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 2, relative al valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente si applicano ai generi e alle specie che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

a)           sono di vitale importanza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

b)           sono di vitale importanza per la trasformazione alimentare, la trasformazione di mangimi o la trasformazione industriale;

c)           sono di vitale importanza per un'agricoltura resiliente e a basso impiego di risorse, ivi inclusa la produzione agricola biologica.

PARTE B

Criteri relativi a generi o specie con valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile

Le prescrizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, relativi al valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile si applica ai generi e alle specie che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

a)           sono notevolmente suscettibili agli organismi nocivi;

b)           sono soggetti a prescrizioni particolari riguardanti l'efficienza delle risorse;

c)           sono suscettibili alla presenza di sostanze indesiderate;

d)           sono suscettibili di adeguamento a condizioni agroclimatiche diverse.

ALLEGATO V PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE RIPRODUTTIVO FORESTALE DA CERTIFICARSI QUALE MATERIALE "IDENTIFICATO ALLA FONTE"

1.           Il materiale di base consiste in una fonte di semi o un soprassuolo situati in una singola regione di provenienza. Laddove il materiale sia destinato a un uso forestale specifico è d'obbligo un'ispezione formale.

2.           L'operatore professionale in causa deve dichiarare all'autorità competente la regione di provenienza, la posizione e l'altitudine, o l'estensione altimetrica, dei luoghi in cui il materiale riproduttivo viene raccolto. Va dichiarato se il materiale di base è:

a)      autoctono, non autoctono o di origine sconosciuta; oppure

b)      indigeno, non indigeno o di origine sconosciuta. Nel caso di materiale di base non autoctono o non indigeno deve essere dichiarata l'origine, se nota.

ALLEGATO VI PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE RIPRODUTTIVO FORESTALE DA CERTIFICARSI QUALE MATERIALE "SELEZIONATO"

Generalità. Il soprassuolo è valutato rispetto alla destinazione d'uso specifica dichiarata del materiale riproduttivo e, in base a tale destinazione specifica, è attribuita la debita importanza ai requisiti di cui ai punti da 1 a 9. I criteri di selezione del materiale riproduttivo forestale e la sua destinazione sono indicati nel registro nazionale.

1.           Origine: va stabilito mediante prove storiche o altri mezzi appropriati se il soprassuolo è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; nel caso di materiale di base non autoctono o non indigeno deve essere dichiarata l'origine, se nota.

2.           Isolamento: i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie, ivi inclusi i soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta, o da soprassuoli di una specie o varietà che può dar origine ad ibridazioni con la specie in questione.

3.           Entità della popolazione: i soprassuoli devono comprendere uno o più gruppi di alberi ben distribuiti e abbastanza numerosi da consentire un'interfecondazione sufficiente. I soprassuoli selezionati devono comprendere un numero e una densità sufficienti di individui su una determinata superficie, onde evitare gli effetti sfavorevoli dell'inincrocio.

4.           Età e sviluppo: i soprassuoli devono comprendere alberi che abbiano raggiunto un'età o una fase di sviluppo tali da permettere una valutazione chiara dei criteri di selezione.

5.           Omogeneità: i soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici. Laddove necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.

6.           Adattamento: l'adattamento alle condizioni ecologiche prevalenti nella regione di provenienza deve essere evidente.

7.           Produzione di volume legnoso: per l'ammissione dei soprassuoli selezionati, la produzione legnosa deve essere in linea generale superiore a quella che si considera come media in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.

8.           Qualità del legno: la qualità del legno deve essere presa in considerazione.

9.           Forma o portamento: gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteri morfologicamente corretti, per esempio dirittezza e circolarità del fusto, ramificazione favorevole, finezza dei rami e potatura naturale. Inoltre la porzione di fusti biforcati e di quelli con fibratura elicoidale deve essere minima.

ALLEGATO VII PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE RIPRODUTTIVO FORESTALE DA CERTIFICARSI QUALE MATERIALE "QUALIFICATO"

1.           Arboreto da seme

a)      Il tipo, l'obiettivo, lo schema dell'incrocio e la disposizione in campo, i componenti, l'isolamento, la posizione e qualsiasi cambiamento di tali elementi devono essere approvati e registrati presso l'autorità competente;

b)      i cloni o le famiglie componenti sono selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III;

c)      i cloni o le famiglie componenti sono, o sono stati, piantati secondo un piano approvato dall'autorità competente e definiti in modo tale che ogni componente possa essere identificato;

d)      la diramatura effettuata negli arboreti da seme è descritta, insieme ai criteri di selezione utilizzati per tale diramatura, e registrata presso l'autorità competente;

e)      gli arboreti da seme sono gestiti, e i semi raccolti, in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale riproduttivo deve essere stabilita mediante un'analisi di verifica.

2.           Genitori

a)      I genitori sono selezionati per i loro caratteri particolari, conformemente ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III, oppure selezionati per la loro capacità di combinazione;

b)      l'obiettivo, lo schema dell'incrocio e il sistema d'impollinazione, i componenti, l'isolamento, la posizione e qualsiasi cambiamento rilevante di tali elementi devono essere ammessi e registrati presso l'autorità competente;

c)      l'identità, il numero e la proporzione dei genitori in una miscela devono essere approvati e registrati presso l'autorità competente;

d)      nel caso di genitori destinati alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale riproduttivo deve essere stabilita mediante un'analisi di verifica.

3.           Cloni

a)      I cloni sono identificabili mediante caratteri distintivi che sono stati approvati e registrati presso l'autorità competente;

b)      il valore del singolo clone è stabilito in base all'esperienza o è dimostrato da una sperimentazione di durata sufficiente;

c)      gli ortet destinati alla produzione di cloni sono selezionati per le loro caratteri particolari, conformemente ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III.

4.           Miscele di cloni

a)      Le miscele di cloni sono conformi ai requisiti di cui al precedente punto 3, lettere a), b) e c);

b)      l'identità, il numero e la proporzione di cloni che compongono una miscela, il metodo di selezione e il materiale primario devono essere approvati e registrati presso l'autorità competente. Ogni miscela deve presentare una diversità genetica sufficiente.

ALLEGATO VIII REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEL MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE RIPRODUTTIVO FORESTALE DA CERTIFICARSI QUALE MATERIALE "CONTROLLATO"

1.           Requisiti per tutte le analisi

a)      Aspetti generali

Il materiale di base deve essere conforme ai requisiti applicabili di cui agli allegati V o VI.

Le analisi per l'ammissione di materiale di base vanno predisposte, organizzate, condotte e i relativi risultati interpretati conformemente a procedure riconosciute a livello internazionale. Nel caso di analisi comparative il materiale riproduttivo forestale sottoposto ad analisi deve essere confrontato con uno o preferibilmente più campioni di riferimento ammessi o scelti in precedenza.

b)      Caratteri da esaminare

i)        Le analisi devono consentire di valutare caratteri specifici, che devono essere indicati per ciascuna analisi;

ii)       aspetti su cui deve vertere l'esame sono l'adattamento, la crescita, i fattori biotici e abiotici importanti. Inoltre altri caratteri, ritenuti importanti rispetto alla destinazione d'uso specifica, sono valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo l'analisi.

c)      Documentazione

I dati registrati devono descrivere i siti in cui si è svolta l'analisi. Essi comprendono la posizione, il clima, il suolo, l'utilizzazione precedente, l'impianto, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. Tali dati sono a disposizione dell'autorità competente. L'età del materiale e i risultati ottenuti all'atto della valutazione devono essere registrati presso l'autorità competente.

d)      Predisposizione delle analisi

i)        Ogni campione di materiale riproduttivo costituito, piantato e gestito in modo identico, per quanto lo consentono i diversi tipi di materiale vegetale;

ii)       ogni esperimento deve essere condotto secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente da esaminare.

e)      Analisi e validità dei risultati

i)        I dati sperimentali devono essere analizzati con metodi statistici riconosciuti a livello internazionale; devono essere presentati per ogni carattere esaminato;

ii)       il metodo applicato per l'analisi e i risultati dettagliati sono liberamente accessibili;

iii)      deve essere inoltre proposta la regione di probabile adattamento all'interno del paese in cui è stata effettuata l'analisi e devono essere indicate le caratteristiche che potrebbero limitarne l'utilità;

iv)      il materiale riproduttivo che, secondo i risultati delle analisi, non possiede almeno le caratteristiche del materiale di base è eliminato.

2.           Requisiti per la valutazione genetica dei componenti del materiale di base

a)      Possono essere sottoposti a valutazione genetica i componenti del seguente materiale di base: arboreti da seme, genitori, cloni e miscele di cloni.

b)      Documentazione

Per l'ammissione del materiale di base è richiesta la seguente documentazione supplementare:

i)        l'identità, l'origine e l'albero genealogico dei componenti valutati;

ii)       lo schema dell'incrocio utilizzato per ottenere il materiale riproduttivo impiegato nelle analisi di valutazione.

c)      Procedure di analisi

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

i)        il valore genetico di ciascun componente deve essere valutato in due o più siti, almeno uno dei quali deve trovarsi in un ambiente adatto all'uso proposto per il materiale riproduttivo;

ii)       la superiorità stimata del materiale riproduttivo da mettere a disposizione sul mercato è calcolata in base a tali valori genetici e allo schema specifico dell'incrocio;

iii)      le analisi di valutazione e i calcoli genetici devono essere approvati dall'autorità competente.

d)      Interpretazione

i)        La superiorità stimata del materiale riproduttivo deve essere calcolata rispetto a una popolazione di riferimento per un carattere o un gruppo di caratteri;

ii)       per ogni carattere importante va indicato se il valore genetico stimato del materiale riproduttivo è inferiore alla popolazione di riferimento.

3.           Requisiti relativi alle analisi comparative del materiale riproduttivo

a)      Prelievo di campioni di materiale riproduttivo

i)        Il campione di materiale riproduttivo sottoposto ad analisi comparativa deve essere effettivamente rappresentativo del materiale riproduttivo derivato dal materiale di base che deve essere ammesso;

ii)       il materiale riproduttivo utilizzato per le analisi comparative, ottenuto per riproduzione gamica è:

raccolto in anni di buona fioritura e di buona produzione di semi e frutti e può essere utilizzata l'impollinazione artificiale,

raccolto secondo metodi che garantiscono la rappresentatività dei campioni ottenuti.

b)      Campioni di riferimento

i)        Le prestazioni dei campioni di riferimento impiegati nelle analisi a fini comparativi sono, ove possibile, note da tempo nella regione in cui l'analisi è svolta. I campioni di riferimento rappresentano materiale che si è dimostrato utile a fini forestali al momento in cui l'analisi ha avuto inizio e nelle condizioni ecologiche per le quali si propone la certificazione del materiale. Provengono, per quanto possibile, da soprassuoli selezionati secondo i criteri di cui all'allegato III o da materiale di base ufficialmente ammesso per la produzione di materiale controllato;

ii)       per le analisi comparative di ibridi artificiali, se possibile entrambe le specie parentali devono essere comprese tra i campioni di riferimento;

iii)      laddove possibile vanno utilizzati più campioni di riferimento. Se necessario e giustificato i campioni di riferimento possono essere sostituiti dal materiale riproduttivo più adatto tra quelli sottoposti ad analisi o dalla media dei componenti analizzati;

iv)      gli stessi campioni di riferimento sono utilizzati in tutte le analisi per una serie di condizioni del sito più ampia possibile.

c)      Interpretazione

i)        Va dimostrata una superiorità statisticamente significativa rispetto ai campioni di riferimento per almeno un carattere importante.

ii)       Va indicato chiaramente se vi sono caratteri d'importanza economica o ambientale che risultano significativamente inferiori rispetto a quelli dei campioni di riferimento e i loro effetti devono essere compensati da caratteri favorevoli.

4.           Ammissione condizionata

Un'ammissione condizionata può basarsi sulla valutazione preliminare di analisi su giovani piante. Le affermazioni di superiorità basate su una valutazione precoce devono essere riesaminate al massimo dopo dieci anni.

5.           Analisi precoci

Le analisi in vivaio, in serra e in laboratorio possono essere ammessi dall'autorità competente ai fini di un'ammissione condizionata o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra le peculiarità misurate e i caratteri che sarebbero normalmente valutati nelle analisi in ambiente forestale. Gli altri caratteri da esaminare devono essere conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3.

ALLEGATO IX ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI

Abies alba Mill.

Abies cephalonica Loud.

Abies grandis Lindl.

Abies pinsapo Boiss.

Acer platanoides L.

Acer pseudoplatanus L.

Alnus glutinosa Gaertn.

Alnus incana Moench.

Betula pendula Roth.

Betula pubescens Ehrh.

Carpinus betulus L.

Castanea sativa Mill.

Cedrus atlantica Carr.

Cedrus libani A. Richard

Fagus sylvatica L.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Fraxinus excelsior L.

Larix decidua Mill.

Larix x eurolepis Henry

Larix kaempferi Carr.

Larix sibirica Ledeb.

Picea abies Karst.

Picea sitchensis Carr.

Pinus brutia Ten.

Pinus canariensis C. Smith

Pinus cembra L.

Pinus contorta Loud.

Pinus halepensis Mill.

Pinus leucodermis Antoine

Pinus nigra Arnold

Pinus pinaster Ait.

Pinus pinea L.

Pinus radiata D. Don

Pinus sylvestris L.

Populus spp. e ibridi artificiali tra tali specie

Prunus avium L.

Pseudotsuga menziesii Franco

Quercus cerris L.

Quercus ilex L.

Quercus petraea Liebl.

Quercus pubescens Willd.

Quercus robur L.

Quercus rubra L.

Quercus suber L.

Robinia pseudoacacia L.

Tilia cordata Mill.

Tilia platyphyllos Scop.

ALLEGATO X CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI IL MATERIALE RIPRODUTTIVO DERIVATO DA DIVERSI TIPI DI MATERIALE DI BASE PUÒ ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE SUL MERCATO

Tipo di materiale di base || Categoria di materiale riproduttivo forestale (Colore dell'etichetta, se si utilizzano un'etichetta o un documento a colori)

Identificato alla fonte (giallo) || Selezionato (verde) || Qualificato (rosa) || Controllato (blu)

Fonte di semi || x || || ||

Soprassuolo || x || x || || x

Arboreto da seme || || || x || x

Genitori || || || x || x

Clone || || || x || x

Miscela di cloni || || || x || x

ALLEGATO XI

PARTE A Requisiti dei lotti di frutti e semi delle specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX

1.           I lotti di frutti e semi delle specie inserite nell'elenco di cui all'allegato IX possono essere messi a disposizione sul mercato solo se il livello di purezza della specie è pari almeno al 99 %.

2.           Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, nel caso di specie strettamente imparentate di cui all'allegato IX, esclusi gli ibridi artificiali, va dichiarata la purezza della specie del lotto di frutti o di semi, se inferiore al 99 %.

PARTE B Requisiti delle parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX

Le parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX devono essere di qualità leale e mercantile. La qualità leale e mercantile è determinata da criteri morfologici, sanitari e dimensionali. Nel caso del Populus spp., si può dichiarare che sono soddisfatti i requisiti supplementari di cui alla parte C del presente allegato.

PARTE C Requisiti relativi alla qualità esteriore del Populus spp. moltiplicato mediante talea di ramo o piantoni

1.           Talea di ramo

a.       Le talee di ramo non sono considerate di qualità leale e mercantile, a norma della parte B, se presentano uno dei seguenti difetti:

i)        il loro legno ha più di due anni di età,

ii)       presentano meno di due gemme ben conformate,

iii)      sono colpite da necrosi,

iv)      presentano segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa o decomposizione.

b.      Dimensioni minime delle talee di ramo:

-           lunghezza minima: 20 cm, ||

-           diametro minimo della cima: || Classe CE 1: 8 mm Classe CE 2: 10 mm.

2.           Piantoni

a.       I piantoni non sono considerati di qualità leale e mercantile se presentano uno dei seguenti difetti:

i)        il loro legno ha più di tre anni di età,

ii)       presentano meno di cinque gemme ben conformate,

iii)      sono colpiti da necrosi,

iv)      presentano segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa o decomposizione,

v)       presentano ferite diverse da quelle prodotte dalla potatura,

vi)      presentano ramificazioni,

vii)     presentano un'eccessiva curvatura.

b.      Classi di dimensioni dei piantoni:

Classe || Diametro minimo a metà lunghezza (mm) || Altezza minima (m)

Regioni non mediterranee || ||

N1 || 6 || 1,50

N2 || 15 || 3,00

Regioni mediterranee || ||

S1 || 25 || 3,00

S2 || 30 || 4,00

PARTE D Requisiti del postime delle specie e degli ibridi artificiali inseriti nell'elenco di cui all'allegato IX

Il postime è di qualità leale e mercantile. La qualità leale e mercantile è determinata da criteri morfologici e sanitari, dalla vitalità e dalla qualità fisiologica.

PARTE E Requisiti del postime da mettere a disposizione sul mercato nelle regioni a clima mediterraneo e destinato all'utilizzatore finale

Il postime è messo a disposizione sul mercato solo se il 95 % di ciascun lotto è di qualità leale e mercantile.

1.           Il postime non è considerato di qualità leale e mercantile se presenta uno dei seguenti difetti:

a)      ferite diverse da quelle prodotte dalla potatura o dovute a danni causati dal sollevamento;

b)      assenza di gemme in grado di formare un getto apicale;

c)      ramificazioni;

d)      sistema radicale deformato;

e)      segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa o decomposizione;

f)       piante non ben equilibrate.

2.           Dimensioni delle piante

Specie || Età massima (anni) || Altezza minima (cm) || Altezza massima (cm) || Diametro minimo colletto della radice (mm)

|| || || ||

Pinus halepensis || 1 || 8 || 25 || 2

|| 2 || 12 || 40 || 3

|| || || ||

Pinus leucodermis || 1 || 8 || 25 || 2

|| 2 || 10 || 35 || 3

|| || || ||

Pinus nigra || 1 || 8 || 15 || 2

|| 2 || 10 || 20 || 3

|| || || ||

Pinus pinaster || 1 || 7 || 30 || 2

|| 2 || 15 || 45 || 3

|| || || ||

Pinus pinea || 1 || 10 || 30 || 3

|| 2 || 15 || 40 || 4

|| || || ||

Quercus ilex || 1 || 8 || 30 || 2

|| 2 || 15 || 50 || 3

|| || || ||

Quercus suber || 1 || 13 || 60 || 3

3.           Dimensioni del contenitore, se utilizzato

Specie || Volume minimo del contenitore (cm³)

Pinus pinaster Altre specie || 120 200

ALLEGATO XII

PARTE A Informazioni che devono figurare nel certificato principale d'identità del materiale riproduttivo derivato da fonti di semi e soprassuoli

1.           Titolo con dicitura "Rilasciato a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of this Regulation]"

2.           Stato membro

3.           Numero di certificato e codice dello Stato membro

4.           La seguente dicitura: "Si certifica che il materiale riproduttivo forestale descritto di seguito è stato prodotto: a) a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of this Regulation]; b) in applicazione di disposizioni transitorie."

5.           Nome botanico

6.           Natura del materiale riproduttivo forestale (unità seminale, parti di piante o postime)

7.           Categoria del materiale riproduttivo forestale (identificato alla fonte, selezionato o controllato)

8.           Tipo di materiale di base (fonte di semi o soprassuolo)

9.           Destinazione d'uso

10.         Riferimento del registro nazionale o identità del materiale di base nel registro nazionale

11.         Indicazione "autoctono", "non autoctono", "indigeno", "non indigeno" o "origine non conosciuta"

12.         Origine del materiale di base (per il materiale non autoctono/non indigeno, se nota)

13.         Stato membro e regione di provenienza del materiale di base

14.         Altitudine o fascia altimetrica del sito del materiale di base

15.         Anno di maturazione dei semi

16.         Quantità di materiale riproduttivo forestale

17.         Nota che indica se il materiale oggetto del certificato deriva da suddivisione di un lotto più grande oggetto di un precedente certificato dell'Unione e, se del caso, indicazione del numero del precedente certificato o della quantità del lotto iniziale.

18.         Durata della permanenza in vivaio

19.         Nota che indica se vi è stata una successiva riproduzione per via vegetativa del materiale derivato da semi

20.         Altre informazioni pertinenti

21.         Nome e indirizzo dell'operatore professionale

22.         Nome e indirizzo dell'autorità competente

23.         Timbro dell'autorità competente e data

PARTE B Informazioni che devono figurare nel certificato d'identità principale del materiale riproduttivo derivato da arboreto da seme o genitori

1.           Titolo con dicitura "Rilasciato a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of this Regulation]"

2.           Stato membro

3.           Numero di certificato e codice dello Stato membro

4.           La seguente dicitura: "Si certifica che il materiale riproduttivo forestale descritto di seguito è stato prodotto: a) a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of this Regulation]; b) in applicazione di disposizioni transitorie."

5.           Nome botanico

6.           Natura del materiale di base (quale indicato nel catalogo)

7.           Natura del materiale riproduttivo forestale (unità seminale, parte di piante o postime)

8.           Categoria del materiale riproduttivo forestale (qualificato o controllato)

9.           Tipo di materiale di base (arboreto da seme o genitori)

10.         Destinazione d'uso

11.         Riferimento del registro nazionale o identità del materiale di base nel registro nazionale

12.         Se del caso, indicazione "autoctono", "non autoctono", "indigeno", "non indigeno" o "origine non conosciuta"

13.         Origine del materiale di base (per il materiale non autoctono/non indigeno, se nota)

14.         Stato membro e regione di provenienza o posizione del materiale di base

15.         Nota che indica se i semi sono derivati da impollinazione libera, impollinazione supplementare o impollinazione controllata

16.         Anno di maturazione dei semi

17.         Quantità di materiale riproduttivo forestale

18.         Nota che indica se il materiale oggetto del certificato deriva da suddivisione di un lotto più grande oggetto di un precedente certificato dell'Unione (con riferimento al precedente numero di certificato e alla quantità del lotto iniziale)

19.         Durata della permanenza in vivaio

20.         Numero di componenti rappresentati, compresa l'indicazione delle famiglie e dei cloni

21.         Altitudine o fascia altimetrica del sito del materiale di base

22.         Nota che indica se nella produzione del materiale di base si è fatto ricorso a modificazione genetica

23.         Nel caso di materiale riproduttivo forestale derivato da genitori indicazione dello schema d'incrocio e dell'intervallo percentuale relativo alle famiglie componenti

24.         Nota che indica se vi è stata successiva riproduzione per via vegetativa del materiale derivato da semi, compresa l'indicazione del metodo di riproduzione e del numero di cicli di riproduzione

25.         Indicazione "Altre informazioni utili"

26.         Nome e indirizzo dell'operatore professionale

27.         Nome e indirizzo dell'autorità competente

28.         Timbro dell'autorità competente e data

29.         Nome e firma del funzionario responsabile

PARTE C Informazioni che devono figurare nel certificato principale d'identità del materiale riproduttivo derivato da cloni e miscele di cloni

1.           Titolo con dicitura "Rilasciato a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of this Regulation]"

2.           Stato membro

3.           Numero di certificato e codice dello Stato membro

4.           La seguente dicitura: "Si certifica che il materiale riproduttivo forestale descritto di seguito è stato prodotto: a) a norma del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of this Regulation]; b) in applicazione di disposizioni transitorie."

5.           Nome botanico

6.           Nome del clone o della miscela di cloni

7.           Natura del materiale riproduttivo forestale (parti di piante o postime)

8.           Categoria del materiale riproduttivo forestale (qualificato o controllato)

9.           Tipo di materiale di base (cloni o miscele di cloni)

10.         Destinazione d'uso

11.         Riferimento del registro nazionale o identità del materiale di base nel registro nazionale

12.         Se del caso, indicazione "autoctono", "non autoctono", "indigeno", "non indigeno" o "origine non conosciuta"

13.         Origine del materiale di base (per il materiale non autoctono/non indigeno, se nota)

14.         Stato membro e regione di provenienza o posizione del materiale di base

15.         Nota che indica se i semi derivano da impollinazione libera, impollinazione supplementare o impollinazione controllata

16.         Anno di maturazione dei semi

17.         Quantità di materiale riproduttivo forestale

18.         Nota che indica se il materiale oggetto del certificato deriva da suddivisione di un lotto più grande oggetto di un precedente certificato dell'Unione e, se del caso, indicazione del numero del precedente certificato o della quantità del lotto iniziale.

19.         Durata della permanenza in vivaio

20.         Altitudine o fascia altimetrica del sito del materiale di base

21.         Nota che indica se nella produzione del materiale di base si è fatto ricorso a modificazione genetica

22.         Nel caso di materiale riproduttivo forestale che deriva da genitori indicazione dello schema d'incrocio e dell'intervallo della composizione percentuale relativa alle famiglie componenti

23.         Nota che indica se vi è stata una successiva moltiplicazione per via vegetativa del materiale derivato da semi

24.         Indicazione "Altre informazioni utili"

25.         Nome e indirizzo dell'operatore professionale

26.         Nome e indirizzo dell'autorità competente

27.         Timbro dell'autorità competente e data

ALLEGATO XIII ATTI ABROGATI DI CUI ALL'ARTICOLO 144

1.           Direttiva 66/401/CEE

2.           Direttiva 66/402/CEE

3.           Direttiva 68/193/CEE

4.           Direttiva 98/56/CE

5.           Direttiva 1999/105/CE

6.           Direttiva 2002/53/CE

7.           Direttiva 2002/54/CE

8.           Direttiva 2002/55/CE

9.           Direttiva 2002/56/CE

10.         Direttiva 2002/57/CE

11.         Direttiva 2008/72/CE

12.         Direttiva 2008/90/CE

ALLEGATO XIV TAVOLE DI CONCORDANZA

1.           Direttiva 66/401/CEE del Consiglio

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

Articolo 1 Articolo 1bis Articolo 2, paragrafo 1, lettera A Articolo 2, paragrafo 1, lettere B, C, D, E Articolo 2, paragrafo 1, lettere F, G Articolo 2, paragrafo 1bis. Articolo 2, paragrafo 1ter. Articolo 2, paragrafo 1quinquies. Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafi 3 e 4 Articolo 3, paragrafo 1. Articolo 3, paragrafo 1bis. Articolo 3, paragrafo 2. Articolo 3, paragrafo 3. Articolo 3, paragrafo 4. Articolo 3bis Articolo 4bis Articolo 4ter. Articolo 4bis, paragrafo 1, primo comma Articolo 4bis, paragrafo 1, secondo comma Articolo 4bis, paragrafo 2. Articolo 4bis, paragrafo 3. Articolo 5 Articolo 5bis Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1. Articolo 8, paragrafo 2. Articolo 9 Articolo 10 Articolo 10bis Articolo 10ter Articolo 10quater Articolo 10quinquies Articolo 11 Articolo 11bis Articolo 12 Articolo 13 Articolo 13bis Articolo 14, paragrafo 1. Articolo 14, paragrafo 1bis. Articolo 14bis Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1. Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 21bis Articolo 22 Articolo 23 Articolo 23bis Articolo 24 || Articolo 1 Articolo 3, articolo 2 Articolo 11, paragrafi 1 e 2; Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 18, paragrafo 5. Articolo 11, paragrafo 3. ─ ─ ─ Articolo 20, paragrafo 2, articolo 24 Articolo 12, paragrafo 1 ─ Articolo 12, paragrafo 2 articolo 12, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 2 Articolo 4 ─ ─ Articolo 40 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 75 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 24 Articolo 17, paragrafo 1. Articolo 17, paragrafo 4, articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18 Articolo 19, Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 5. Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18, paragrafo 4 Articolo 19, paragrafi 4 e 5 Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 32, Articolo 33 Articolo 42 Articolo 4 Articolo 40 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 21 Articolo 38 Articolo 44 Articolo 35, Articolo 37 Articolo 46 ─ ─ ─ Articolo 141 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) Articolo 145, paragrafi 1 e 2 ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

2.           Direttiva 66/402/CEE del Consiglio

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

Articolo 1 Articolo 1 bis Articolo 2, paragrafo 1, lettera A Articolo 2, paragrafo 1, lettera B Articolo 2, paragrafo 1, lettere C, C bis, D, E, F, G, H Articolo 2, paragrafo 1bis. Articolo 2, paragrafo 1ter. Articolo 2, paragrafo 1quater Articolo 2, paragrafo 1 sexies Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafi 3 e 4 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3 bis Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a) Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b) Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 4bis, paragrafo 1, primo comma Articolo 4bis, paragrafo 1, secondo comma Articolo 4bis, paragrafo 2 Articolo 4bis, paragrafo 3 Articolo 5 Articolo 5 bis Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 10bis Articolo 11 Articolo 11bis Articolo 12 Articolo 13 Articolo 13bis Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 1bis. Articolo 14bis Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 21bis, articolo 21ter Articolo 22 Articolo 22bis Articolo 23 Articolo 23bis Articolo 24 || Articolo 1 Articolo 3, Articolo 2 Articolo 11, paragrafi 1 e 2 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 articolo 11 paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 ─ ─ Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 24 Articolo 12, paragrafi 1 e 2 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 39 Articolo 2 Articolo 4 ─ ─ Articolo 40 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 75 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 24 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 4, articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18 Articolo 19, Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 19, paragrafi 4 e 5 Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 32, Articolo 33 Articolo 42 Articolo 4 Articolo 40 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 21 Articolo 38 Articolo 44 Articolo 35, Articolo 37 Articolo 46 ─ ─ ─ Articolo 141 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) Articolo 57 Articolo 145, paragrafi 1 e 2 ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 20, lettera c) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

3.           Direttiva 68/193/CEE del Consiglio

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b) e secondo comma Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere c) Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5bis Articolo 5ter, paragrafo 1 Articolo 5ter, paragrafo 2 Articolo 5ter, paragrafo 3 Articolo 5ter bis Articolo 5quater Articolo 5 quinto, paragrafi 1 e 2 Articolo 5 quinto, paragrafo 3 Articolo 5 sesto, paragrafo 1 Articolo 5 sesto, paragrafo 2, prima frase Articolo 5 sesto, paragrafo 2, seconda frase Articolo 5septies Articolo 5octies Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 9 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 10, paragrafo 6 Articolo 10bis Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 12 Articolo 12bis Articolo 13 Articolo 14 Articolo 14 bis Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 16 Articolo 16bis Articolo 16ter Articolo 17 Articolo 17bis Articolo 18 Articolo 18bis Articolo 18ter Articolo 19 Articolo 20 || Articolo 1 Articolo 3 ─ Articolo 12, paragrafi 1 e 2 ─ Articolo 12, paragrafi 1 e 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafi 1 e 2 Articolo 40 Articolo 51 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 1, articolo 51 Articolo 56, paragrafo 2, lettera a) Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 Articolo 4, articolo 56, paragrafo 1, lettera b) Articolo 4 Articolo 71, articolo 74 Articolo 64, paragrafo 2 Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 103, paragrafo 3 Articolo 52 Articolo 53, paragrafo 1, lettera h) Articolo 86 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 4 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1, articolo 22; Articolo 17, paragrafo 2, articolo 29, paragrafo 2 ─ Articolo 21, paragrafo 4 ─ ─ Articolo 21, paragrafo 1 ─ Articolo 45 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 38 Articolo 35, articolo 36 Articolo 42 Articolo 46 Articolo 44 ─ ─ ─ Articolo 141 ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 145 || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

4.           Direttiva 98/56/CE del Consiglio

Direttiva 98/56/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafi 2 e 3 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafi 3 e 4 Articolo 5, paragrafo 5 Articolo 6 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafi 2 e 3 Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 10 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 || Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 6 Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 48, paragrafo 1 Articolo 64, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 ─ Articolo 5 Articolo 7 ─ Articolo 8 ─ Articolo 17, Articolo 48, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 4, articolo 49; ─ Articolo 50 Articolo 50, paragrafo 2, articolo 64, paragrafo 4 ─ ─ Articolo 35, articolo 37 Articolo 44 Articolo 43 ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 4 ─ Articolo 141 Articolo 141 ─ ─ Articolo 145 || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 Articolo 64, paragrafo 1 Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 9 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5.           Direttiva 1999/105/CE del Consiglio

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3, primo comma Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) Articolo 4, paragrafo 3, lettera b) Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 5 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3, primo comma Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafo 5 Articolo 6, paragrafo 6 Articolo 6, paragrafo 7 Articolo 6, paragrafo 8 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafi 1 e 2; Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafo 5 Articolo 14, paragrafo 6 Articolo 14, paragrafo 7 Articolo 15 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafi 3, 4, 5 Articolo 16, paragrafo 6 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 3 Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 || Articolo 105 Articolo 106 Articolo 119 Articolo 4 Articolo 105, Articolo 3, paragrafo 9 Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 139 Articolo 114 Articolo 107, paragrafi 1 e 2 Articolo 107, paragrafo 3 Articolo 109 Articolo 134 Articolo 108 Articolo 4 Articolo 115, lettera b) Articolo 117, paragrafo 5 Articolo 118 ─ Articolo 5 Articolo 2, lettera a) ─ Articolo 134 ─ Articolo 128 ─ Articolo 110 Articolo 112 Articolo 113 Articolo 122 Articolo 123 Articolo 117, paragrafo 2 Articolo 126 Articolo 124, paragrafi 1 e 2 Articolo 130 Articolo 131 Articolo 125 Articolo 124, paragrafo 3 Articolo 4 Articolo 121 ─ ─ ─ ─ Articolo 4 Articolo 128 ─ Articolo 128, paragrafo 1, lettera b) Articolo 129 Articolo 137, articolo 138 ─ Articolo 133 Articolo 4 Articolo 127 ─ ─ Articolo 141 ─ ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafi 1 e 2 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 Articolo 100, paragrafo 1. ─ Articolo 106, paragrafo 2. ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6.           Direttiva 2002/54/CE del Consiglio

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

Articolo 1, primo comma Articolo 1, secondo comma Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3, lettera A Articolo 2, paragrafo 3, lettera B Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 4 Articolo 5, primo comma, lettera a) Articolo 5, primo comma, lettera b) Articolo 5, secondo comma Articolo 5, terzo comma Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 1bis. Articolo 9, paragrafo 1ter. Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 12bis Articolo 12ter. Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22, paragrafo 1. Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 22, paragrafo 3 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25, paragrafo 1 Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30, paragrafo 1, lettera a) Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) Articolo 30, paragrafo 1, lettera c) Articolo 30, paragrafo 2 Articolo 30bis Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 || Articolo 1 Articolo 46 Articolo 3, articolo 10 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 23; Articolo 20, paragrafo 2, articolo 143; Articolo 24 Articolo 12, paragrafi 1 e 2 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 37 Articolo 39 ─ ─ Articolo 2, lettere a) e b) Articolo 34, paragrafo 1 Articolo 4 Articolo 34, paragrafo 6 ─ Articolo 40 Articolo 75, paragrafo 1 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 24; Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 18 Articolo 18, paragrafo 4 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 19, articolo 21 ─ Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18 ─ Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 42 Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 38, paragrafo 1 Articolo 38, paragrafo 6 Articolo 44, paragrafo 2, lettera b), punto iii) Articolo 44 Articolo 37 ─ ─ ─ Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 141 Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) ─ ─ ─ ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafo 1 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 100 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

7.           Direttiva 2002/55/CE del Consiglio

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

Articolo 1, primo comma Articolo 1, secondo comma Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafi 2 e 3 Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 6 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafi 4 e 5 Articolo 8 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafi 2 e 3 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 9, paragrafo 6 Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafi 1 e 2 Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 20, paragrafo 4 Articolo 21 Articolo 22bis Articolo 22ter. Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) Articolo 23, paragrafo 1, lettera b) Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 23, paragrafo 3 Articolo 24 Articolo 25, paragrafo 1 Articolo 25, paragrafo 1bis. Articolo 25, paragrafo 1ter. Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 26, paragrafo 1 Articolo 26, paragrafo 2 Articolo 26, paragrafo 3 Articolo 27 Articolo 28, paragrafo 1 Articolo 28, paragrafo 2 Articolo 28, paragrafo 3 Articolo 28, paragrafo 4 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34, paragrafo 1 Articolo 34, paragrafo 2 Articolo 35 Articolo 36, paragrafo 1 Articolo 36, paragrafo 2 Articolo 36, paragrafo 3 Articolo 37 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 40 Articolo 41 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 Articolo 48, paragrafo 1, lettera b) Articolo 49 Articolo 50 Articolo 51 Articolo 52 Articolo 53 || Articolo 1 Articolo 46 Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 7 Articolo 10, paragrafo 8 Articolo 10, paragrafo 9 ─ Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 53, paragrafo 1, lettera i) Articolo 16, paragrafo 2, articolo 24, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 51 Articolo 52 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 56, paragrafo 2, lettera a) Articolo 4 Articolo 57 Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 71 Articolo 74 Articolo 75 Articolo 4 Articolo 66, articolo 67 Articolo 51, articolo 86 Articolo 64 Articolo 102, paragrafo 1 Articolo 53, paragrafo 1, lettera h) Articolo 64, paragrafo 1 Articolo 103 Articolo 76, paragrafi 3 e 4 Articolo 86 Articolo 82 Articolo 83 Articolo 84, paragrafo 4 ─ Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 81 ─ Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 85, paragrafo 2 ─ Articolo 4 Articolo 4, articolo 56, paragrafo 1, lettera c) Articolo 52, articolo 53 Articolo 41 ─ Articolo 12 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 2 Articolo 37 Articolo 39 Articolo 2 Articolo 34, paragrafo 1 Articolo 34, paragrafo 6 ─ Articolo 40 Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 32, paragrafo 1 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1, articolo 21; Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 19, paragrafo 4 ─ Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 21, paragrafo 5 Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 42 Articolo 4 Articolo 12, paragrafi 1 e 2 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 21, paragrafo 1 ─ Articolo 19, paragrafi 1 e 2; ─ Articolo 44 Articolo 35, articolo 37 ─ Articolo 30 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 28; Articolo 31 ─ Articolo 14, paragrafo 4, articolo 56; Articolo 16, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 2 Articolo 141 Articolo 4 Articolo 32, articolo 33 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) ─ ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafi 1 e 2; ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ ─ ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8            Direttiva 2002/56/CE del Consiglio

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n / [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n / (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants)

Articolo 1, primo comma Articolo 1, secondo comma Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, prima frase Articolo 3, paragrafo 1, seconda frase Articolo 3, paragrafo 1, prima frase Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1, primo comma Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2, prima frase Articolo 17, paragrafo 2, seconda frase Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 22, paragrafo 3 Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) Articolo 27, paragrafo 1, lettera b) Articolo 27, paragrafo 1, lettera c) Articolo 27, paragrafo 2 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 || Articolo 1 Articolo 46 Articolo 3 Articolo 12, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 2 ─ ─ Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 40 Articolo 2 Articolo 4 ─ ─ Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 17, articolo 18 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18, paragrafi 2 e 4 Articolo 18, paragrafo 4 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 19, paragrafo 3, articolo 21; Articolo 18, paragrafo 5 ─ Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 4 Articolo 40 ─ Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 42 ─ Articolo 44 Articolo 35, articolo 37 Articolo 34 ─ ─ Articolo 45 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 141 Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) ─ Articolo 16, paragrafo 2 ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafo 1 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 93 ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 16, articolo 31 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

9            Direttiva 2002/57/CE del Consiglio

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

Articolo 1, primo comma || Articolo 1 || ─ || ─

Articolo 1, secondo comma || Articolo 46 || ─ || ─

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 3, articolo 10 || ─ || ─

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 4 || ─ || ─

Articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) || Articolo 16, articolo 20 || ─ || ─

Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 11, paragrafo 3 || ─ || ─

Articolo 2, paragrafo 3 || ─ || ─ || ─

Articolo 2, paragrafo 3bis. || ─ || ─ || ─

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 16, paragrafo 2 || ─ || ─

Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 20, paragrafo 2 || ─ || ─

Articolo 2, paragrafo 5 || Articolo 20, paragrafo 2 || ─ || ─

Articolo 2, paragrafo 6 || Articolo 20, paragrafo 2 || ─ || ─

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3; || Articolo 12, paragrafo 3 || ─ || ─

Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 4 Articolo 5, primo comma, lettera a) Articolo 5, primo comma, lettera b) Articolo 5, secondo comma Articolo 5, terzo comma Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) Articolo 6, primo comma, lettera b) Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 19bis Articolo 20 Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 2 Articolo 21, paragrafo 3 Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) Articolo 27, paragrafo 1, lettera b) Articolo 27, paragrafo 1, lettera c) Articolo 27, paragrafo 2 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 || Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 37 Articolo 39 Articolo 44 ─ Articolo 2 Articolo 4 Articolo 34 ─ ─ Articolo 40 Articolo 75, paragrafo 1 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 1, articolo 18, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 1 ─ Articolo 21, paragrafo 5, lettera g) ─ Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 42 Articolo 4 Articolo 20, paragrafo 2 ─ Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 42 Articolo 37 Articolo 19 ─ ─ ─ ─ Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 141 Articolo 4 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) ─ Articolo 57, paragrafo 2 ─ ─ ─ Articolo 144 Articolo 145 Articolo 145 || ─ ─ ─ ─ Articolo 100, paragrafo 1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

10          Direttiva 2008/90/CE del Consiglio

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1 || ─ || ─

Articolo 1, paragrafo 2 || Articolo 11, paragrafo 2 || ─ || ─

Articolo 1, paragrafo 3 || Articolo 4 || ─ || ─

Articolo 1, paragrafo 4 || Articolo 46 || ─ || ─

Articolo 2 || Articolo 3 || ─ || ─

Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 12, paragrafo 1 || ─ || ─

Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 4 || ─ || ─

Articolo 3, paragrafo 3 || Articolo 4 || ─ || ─

Articolo 3, paragrafo 4 || Articolo 2 || ─ || ─

Articolo 4 || Articolo 16, articolo 20 || ─ || ─

Articolo 5 || Articolo 5 || ─ || ─

Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 7 || ─ || ─

Articolo 6, paragrafo 2 || ─ || ─ || Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3 || Articolo 8 || ─ || ─

Articolo 6, paragrafo 4 || ─ || ─ || ─

Articolo 7, paragrafo 1 || Articolo 14, Articolo 50, paragrafo 1 || ─ || ─

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma || Articolo 14, Articolo 50, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) || ─ || ─

Articolo 7, paragrafo 3 || Articolo 50, paragrafo 2 || ─ || ─

Articolo 7, paragrafo 4 || Articolo 57 || ─ || ─

Articolo 7, paragrafo 5 || Articolo 56 || ─ || ─

Articolo 7, paragrafo 6 || Articolo 51, articolo 52 || ─ || ─

Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 17, paragrafo 1 || ─ || ─

Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 17, paragrafo 2 || ─ || ─

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 19, paragrafi 4 e 5 || ─ || ─

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 19, paragrafi 1 e 2; || ─ || ─

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma || Articolo 21, paragrafo 5 || ─ || ─

Articolo 9, paragrafo 2 || ─ || ─ || ─

Articolo 9, paragrafo 3 || Articolo 21, paragrafo 1 || ─ || ─

Articolo 10 || ─ || ─ || ─

Articolo 11 || Articolo 37 || ─ || ─

Articolo 12 || Articolo 44 || ─ || ─

Articolo 13 || ─ || Articolo 8, articolo 20, lettera b) || ─

Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 2 || ─ ─ || Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 93 || ─ ─

Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafo 5 Articolo 14, paragrafo 6 Articolo 14, paragrafo 7 Articolo 15 || ─ || Articolo 93, paragrafo 3, lettera d) Articolo 93, paragrafo 3, lettera b) Articolo 161, lettera a), punto ii), lettera b) Articolo 161, lettera a), punto ii), lettera b) Articolo 93 Articolo 115 || ─

Articolo 16 || ─ || Articolo 118 || ─

Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 4 || ─ || ─

Articolo 17, paragrafo 2 || Articolo 40 || ─ || ─

Articolo 18 || Articolo 11, paragrafo 3 || ─ || ─

Articolo 19 || Articolo 141 || ─ || ─

Articolo 20 || ─ || ─ || ─

Articolo 21 || ─ || ─ || ─

Articolo 22 || Articolo 144 || ─ || ─

Articolo 23 || Articolo 145, paragrafi 1 e 2; || ─ || ─

Articolo 24 ||  ─ || ─ || ─

11          Direttiva 2002/53/CE del Consiglio

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafi 4 e 5 Articolo 4, paragrafo 6 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 6 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 8 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafi 2 e 3 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 9, paragrafo 6 Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20, paragrafo 1 Articolo 20, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) Articolo 20, paragrafo 3, lettera b) Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 || Articolo 52, paragrafo 1 Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) Articolo 46 ─ Articolo 51 Articolo 56, paragrafi 3 e 4; Articolo 4 Articolo 56 Articolo 56, paragrafo 2 ─ Articolo 4 Articolo 57 Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 Articolo 58 Articolo 4 Articolo 71 Articolo 74 Articolo 75 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 67, paragrafo 1, lettera i) Articolo 53, paragrafo 1 Articolo 64 Articolo 102, paragrafo 1 Articolo 53, paragrafo 1, lettera g) Articolo 64, paragrafo 1 Articolo 103 Articolo 76, paragrafo 3 Articolo 86 Articolo 82 Articolo 83, paragrafo 11, articolo 84; Articolo 84, paragrafo 4 ─ Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 81 ─ Articolo 85 Articolo 85 Articolo 4 Articolo 4, Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 52, articolo 55 Articolo 45, Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 84, paragrafo 4 ─ Articolo 57 ─ ─ Articolo 44 Articolo 141 ─ ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafi 1 e 2; ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

12        Direttiva 2008/72/CE del Consiglio

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on Official Controls]; || Regolamento (UE) n. .../... (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafi 1 e 2; Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 1, primo comma Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 || Articolo 1 Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 4; Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 46 Articolo 3, articolo 10 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 6 Articolo 7, articolo 8 ─ ─ Articolo 5 ─ ─ Articolo 24 ─ Articolo 5 Articolo 2 Articolo 12, paragrafo 4, lettera a) ─ Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 52 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2 ─ Articolo 17, paragrafo 1, articolo 28; ─ ─ ─ Articolo 35, articolo 37 Articolo 4 Articolo 4, articolo 40 Articolo 43, articolo 44 Articolo 24 ─ Articolo 20, lettera d) ─ Articolo 141 ─ ─ Articolo 4 ─ Articolo 144 Articolo 145, paragrafi 1 e 2; ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 36 ─ ─ Articolo 115 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 8, articolo 13 Articolo 20 ─ Articolo 93 ─ ─ Articolo 8 ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Articolo 9, articolo 15 ─ ─ ─ Articolo 64 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

[1]               Posizione del Parlamento europeo del … e posizione del Consiglio in prima lettura del ... Posizione del Parlamento europeo del … e decisione del Consiglio del ....

[2]               GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298.

[3]               GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.

[4]               GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

[5]               GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

[6]               GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

[7]               GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

[8]               GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

[9]               GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

[10]             GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

[11]             GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

[12]             GU L 205 dell' 1.8.2008, pag. 28.

[13]             GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

[14]             GU L 365 del 31.12.1994, pagg. 10 – 23.

[15]             GU L 61 del 3.3.1997, pagg. 1 – 69.

[16]             GU L 106 del 17.4.2001, pagg. 1 – 39.

[17]             GU L 268 del 18.10.2003, pagg. 1 – 23.

[18]             GU L 268 del 18.10.2003, pagg. 24 – 28.

[19]             (Publications Office, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

[20]             GU L 162 del 21.6.2008, pagg. 13 – 19.

[21]             GU L 312 del 27.11.2009, pagg. 44 – 54.

[22]             ISO 3166-1:2006, Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni – Parte 1: codici paese. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, Ginevra.

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