Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0022

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia ad applicare livelli ridotti di tassazione per il gasolio e la benzina impiegati come carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

/* COM/2013/022 final - 2013/0018 (NLE) */

52013PC0022

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia ad applicare livelli ridotti di tassazione per il gasolio e la benzina impiegati come carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE /* COM/2013/022 final - 2013/0018 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità nell’UE è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio[1] (di seguito denominata “direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici” o “direttiva”).

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare, oltre a quanto disposto segnatamente agli articoli 5, 15 e 17, ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

La finalità della presente proposta è di consentire alla Francia di continuare ad applicare, entro determinati limiti, un livello differenziato di tassazione per la benzina senza piombo e per il gasolio, con l’esclusione del gasolio a uso commerciale. Scopo di questa differenziazione è riflettere il decentramento di talune competenze specifiche, precedentemente esercitate dal governo centrale.

La richiesta e il suo contesto generale

La decisione di esecuzione 2011/38/UE[2] del Consiglio (in appresso “decisione 2011/38/UE”), che fa seguito alla decisione 2005/767/CE[3] del Consiglio (in appresso “decisione 2005/767/CE”), autorizza la Francia ad applicare, fino al 31 dicembre 2012, livelli ridotti di tassazione per la benzina senza piombo e per il gasolio a livello regionale, al fine di attuare una riforma amministrativa che implica il decentramento di determinate competenze in precedenza esercitate a livello centrale.

Sulla base di detta decisione la Francia sta attualmente applicando un regime che consente alle regioni amministrative francesi di applicare un livello di tassazione ridotto per la benzina senza piombo e il gasolio, con l’eccezione del gasolio per uso commerciale. La tassa in esame è la tassa interna sui prodotti petroliferi (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers, TIPP), ossia un’accisa.

Con lettera datata 10 febbraio 2012 le autorità francesi hanno chiesto, in conformità dell'articolo 19 della direttiva, il rinnovo di detto regime alle medesime condizioni ma per un periodo di sei anni (1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2018). Le autorità francesi hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti in data 24 maggio 2012 e 5 ottobre 2012.

Funzionamento della misura

Il codice doganale francese stabilisce aliquote di tassazione massime uniche per la benzina senza piombo e per il gasolio.

Le regioni hanno la possibilità di ridurre dette aliquote di un importo che, come precedentemente, non può essere superiore a 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo, incluso il carburante E10, e a 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio per l’intero periodo della deroga. Questi importi costituiscono l’entrata massima per 1 000 litri spettante direttamente alle regioni. Ogni anno i consigli regionali decidono con il loro voto l'importo della riduzione, dimostrando l'autonomia decisionale delle regioni e dando un incentivo al miglioramento della qualità della loro amministrazione che non può essere conseguito mediante trasferimenti dal bilancio nazionale ai bilanci locali.

Il livello di tassazione dopo la riduzione non può comunque essere inferiore ai minimi per l’UE stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE e al gasolio commerciale non si applica alcuna riduzione.

Misure in materia di controlli e di circolazione dei prodotti in questione

La riscossione e il controllo dell'accisa sul gasolio e sulla benzina senza piombo, qualunque sia l'importo delle riduzioni adottato dalle regioni, resteranno di competenza del governo centrale.

I prodotti circoleranno nell’ambito di un regime a imposta assolta e i carburanti saranno tassati al momento dell’immissione in consumo, secondo l'aliquota di accisa in vigore nella regione in cui è effettuata la fornitura.

Di fronte allo specifico rischio di frode identificato (deviazione di una fornitura al fine di beneficiare della differenza di tassazione tra due regioni), il controllo della catena logistica sarà assicurato mediante la preventiva identificazione dei vari destinatari da parte dei loro fornitori e la comunicazione di tali informazioni all'amministrazione doganale. L'analisi del rischio porta a classificare i destinatari in tre categorie: consumatori finali con capacità di stoccaggio del prodotto sfuso, stazioni di servizio e distributori di carburante ad imposta assolta. Nel caso di un movimento nazionale di carburanti ad imposta assolta, il servizio doganale potrà verificare l'origine del prodotto e la sua destinazione regionale. In caso di percorso atipico o di inspiegabili ritardi di inoltro, il servizio potrà utilmente indagare su un'eventuale deviazione dalla destinazione regionale inizialmente dichiarata.

Osservazioni della Francia concernenti l’impatto sul mercato interno e aspetti connessi all’aiuto di Stato

Secondo le autorità francesi, la misura non comprometterà il buon funzionamento del mercato interno segnatamente perché il campo d’applicazione della misura è limitato ai carburanti a uso non commerciale. Inoltre, le differenze del prezzo di vendita dei carburanti non commerciali tra una rete di distribuzione e un'altra sono superiori all’importo delle differenze che possono essere indotte dalla misura. Secondo le autorità francesi, nel periodo di vigenza della misura non sono pervenute denunce relative ad effetti distortivi della stessa.

Quanto all'esclusione del gasolio commerciale dall'ambito della misura, i trasportatori stradali nazionali o dell’UE che soddisfano le condizioni per beneficiare di un rimborso parziale dell'accisa sul gasolio commerciale saranno assoggettati alla stessa aliquota di accisa, indipendentemente dalla regione di acquisto. Il dispositivo previsto manterrà la procedura di rimborso attualmente in vigore, che permette di neutralizzare del tutto gli effetti delle riduzioni di aliquota decise dalle regioni diminuendo in misura equivalente l'importo del rimborso dovuto sul gasolio commerciale. Pertanto il regime non darà luogo a distorsioni della concorrenza nel settore dei trasporti e non inciderà sugli scambi all’interno dell’UE. Le autorità francesi ritengono che questo regime non costituisca un aiuto di Stato, in quanto per il gasolio a uso commerciale alle imprese di trasporto su strada si applicherà la stessa aliquota di accisa, indipendentemente dalla regione di acquisto.

Osservazioni della Francia riguardanti il periodo di applicazione della misura

Con riguardo alla durata del regime, la Francia sottolinea che per consentire l’applicazione per un certo periodo di tempo delle politiche perseguite dalle regioni, la deroga dovrebbe essere rinnovata per un periodo di sei anni. Il periodo di tre anni stabilito dalla decisione 2011/38/UE, che si è rivelato particolarmente breve, era giustificato soltanto dalla particolare natura della misura e dalle preoccupazioni degli Stati membri relative alla possibilità che questa causasse distorsioni della concorrenza. Inizialmente la misura in questione doveva accompagnare in Francia il processo di transizione verso il decentramento. In questo contesto, un periodo di applicazione di tre anni risulta particolarmente breve e inadeguato agli obiettivi perseguiti, poiché non consente alle regioni la necessaria chiarezza. Dal momento che non si è materializzata alcuna delle presunte difficoltà connesse con la misura, le autorità francesi chiedono che il rinnovo di questa deroga sia previsto per un periodo di sei anni.

Valutazione della misura ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

Considerazioni politiche specifiche

L’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Secondo la decisione 2011/38/UE, la misura nazionale in questione rispetta tale condizione. Dalla decisione consegue che la differenziazione delle aliquote su base regionale, nell’ambito di una più vasta politica di decentramento, ha lo scopo di conseguire l’obiettivo politico specifico di una maggiore efficacia amministrativa. Si è infatti ritenuto che la possibilità di differenziazione su base regionale costituisca un ulteriore incentivo per le regioni a migliorare in modo trasparente la qualità della loro gestione. La stessa decisione stabilisce che le riduzioni devono essere collegate alle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate.

Al riguardo, le informazioni fornite dalla Francia confermano l’esistenza di un collegamento tra l’applicazione di aliquote regionali ridotte rispetto a quella nazionale e le condizioni socioeconomiche delle regioni interessate.

Nei tre anni in cui la decisione 2011/38/UE è stata applicata, cioè il 2010, il 2011 e il 2012, le regioni che hanno applicato una differenziazione delle aliquote al ribasso sono state rispettivamente due (Poitou-Charentes e Corse), cinque (Ile-de-France, Poitou-Charentes, Rhone-Alps, Provence-Alps-Cote d'Azur e Corse) e tre (Poitou-Charentes, Rhone-Alps e Corse).

Nella maggior parte delle regioni che applicano un adeguamento al ribasso il PIL procapite risulta inferiore alla media nazionale. In una delle regioni è stato inoltre rilevato un tasso di disoccupazione più elevato rispetto alla media nazionale.

Si può pertanto ritenere che la possibilità di modulare verso il basso l’aliquota nazionale abbia consentito agli enti regionali di utilizzare l’accisa in questione secondo modalità adeguate alle condizioni socioeconomiche prevalenti nel loro territorio.

Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell’Unione

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva, ogni richiesta deve essere esaminata tenendo conto, tra l’altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanità, di energia e di trasporti.

Detto esame è già stato effettuato in occasione della precedente richiesta della Francia, che ha portato all’adozione della decisione 2005/767/CE e della decisione 2011/38/UE. Come indicato in queste decisioni, non è stato individuato nel meccanismo generale della misura alcun ostacolo agli scambi all'interno dell'UE. Nel contempo sono state fissate diverse condizioni intese a garantire che l’applicazione della deroga non comporti alcun problema per il funzionamento del mercato interno e non comprometta il raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE, in particolar modo nei settori dell’energia, del cambiamento climatico e dell’ambiente.

Nella prospettiva dell’eventuale proroga del regime in base alla richiesta della Francia, la Commissione deve pertanto valutare se, alla luce delle condizioni previste all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della precedente decisione, nel corso dell’applicazione di detto regime siano stati rispettati gli obiettivi e le politiche di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva, cosicché una situazione analoga possa essere prevista, in linea di principio, per il periodo a partire dal 1° gennaio 2013.

A tal fine occorre inoltre verificare se il contesto delle politiche dell’UE abbia subito un mutamento significativo in seguito all’adozione della decisione 2011/38/UE o se rischi di subire, in futuro, un mutamento rilevante ai fini della valutazione.

Mercato interno e concorrenza leale

Il rischio di distorsione della concorrenza è stato ritenuto limitato in quanto la decisione 2005/767/CE e la decisione 2011/38/UE hanno stabilito per le riduzioni importi massimi limitati. Di conseguenza la differenziazione delle aliquote tra regioni rimane modesta e potrebbe addirittura non superare le differenze di prezzo esistenti tra le reti di distribuzione. Inoltre, il gasolio per uso commerciale è escluso dal campo di applicazione della misura.

È stato posto un limite rigoroso ai livelli di differenziazione, ossia le riduzioni non debbono superare 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio. Tale condizione è stata rispettata dalla Francia.

L’esperienza acquisita con l’applicazione della deroga non sembra sollevare dubbi sulla valutazione datane nel 2005 e nel 2011. La Commissione non è a conoscenza di denunce presentate in merito a effetti distorsivi della misura sugli scambi all'interno dell'UE.

Non sono stati individuati ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, neppure per quanto concerne più in particolare la circolazione dei prodotti di cui trattasi in quanto prodotti soggetti ad accisa.

Con riguardo all’aspetto di aiuto di Stato, occorre in primo luogo ribadire che il gasolio per uso commerciale è escluso dalla misura. Tuttavia, nel caso in cui altri utilizzatori commerciali che non rientrano nella definizione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulla tassazione dell’energia beneficino delle aliquote ridotte per la benzina senza piombo, o qualora la concorrenza a livello di fabbricanti di prodotti petroliferi ne venga pregiudicata, la misura potrebbe costituire un aiuto di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Poiché le aliquote ridotte sono superiori ai livelli minimi dell'UE, la misura, nel caso costituisca un aiuto di Stato, è coperta dall'articolo 25 del regolamento 800/2008/CE[4] (il “regolamento generale di esenzione per categoria”) e sarebbe quindi considerata compatibile con il mercato interno. Tuttavia, poiché il periodo di validità del regolamento generale di esenzione per categoria termina il 31 dicembre 2013, nel caso la Commissione non adotti un nuovo regolamento paragonabile al regolamento generale di esenzione per categoria o qualora detto nuovo regolamento non contenga una norma equivalente a quella attualmente prevista all’articolo 25, gli aspetti inerenti ad aiuti della misura devono essere notificati alla Commissione in conformità delle norme sugli aiuti di Stato.

Politiche dell’Unione europea in materia di energia, cambiamento climatico e ambiente

Le tasse sui prodotti energetici hanno come effetto di ridurre la domanda di tali prodotti e pertanto anche di ridurre le emissioni collegate al loro consumo. La Commissione deve pertanto valutare se la riduzione delle aliquote applicate in talune regioni non comporti un aumento del consumo di carburante (e quindi delle relative emissioni), in contrasto con gli obiettivi in precedenza citati.

Nella decisione 2011/38/CE il Consiglio ha rilevato che l'introduzione della possibilità di un adeguamento al ribasso delle aliquote è stata accompagnata in Francia da un aumento dell’aliquota nazionale di riferimento. Esso ha concluso che vi erano scarse possibilità che l'effetto complessivo del nuovo regime potesse consistere in un minore incentivo all'efficienza energetica dei carburanti, dato che l’applicazione della deroga non consente alle regioni di scendere al di sotto dell’aliquota prevista a livello nazionale prima dell'introduzione del regime. Nella suindicata decisione 2011/38/UE, il Consiglio giudicava inoltre limitato il rischio che le variazioni regionali portassero a differenze di prezzo al dettaglio tali da indurre deviazioni di traffico, in quanto la differenziazione era lieve e tali variazioni risultavano comunque inferiori alle differenze di prezzo al dettaglio esistenti tra le reti di distribuzione. Esso riteneva pertanto che, in linea di massima, la misura non sarebbe risultata in contrasto con le politiche dell’UE in materia di energia, di cambiamento climatico e di ambiente.

Poiché nessun nuovo elemento relativo a queste problematiche è stato portato all’attenzione della Commissione, detta valutazione rimane valida.

Periodo di applicazione della misura e sviluppo del quadro fiscale dell’UE in materia di energia

La proposta della Commissione del 13 aprile 2011, relativa alla revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia[5], stabilisce una deroga permanente che consentirebbe alla Francia di applicare, entro certi limiti, aliquote differenziate a livello delle regioni francesi. Di conseguenza, la Commissione ritiene necessario limitare a tre anni il periodo di applicazione di una nuova decisione del Consiglio e stabilire che detta decisione cessi in ogni caso di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.

Indipendentemente da quanto precede, è opportuno rammentare che, in base alla suddetta proposta, la tassazione sull'energia deve essere suddivisa in due elementi. Questo sistema sarebbe diverso da quello previsto dalla direttiva 2003/96/CE, sul quale si basa la presente decisione di autorizzazione. È importante non pregiudicare futuri sviluppi in tal senso del quadro giuridico in vigore. Di conseguenza è altresì opportuno prevedere che qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con il quale la presente autorizzazione non sarebbe compatibile, la presente decisione cesserà di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni delle parti interessate

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Francia e concerne unicamente questo Stato membro.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su una richiesta.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta ha lo scopo di concedere alla Francia l’autorizzazione a derogare alle disposizioni generali della direttiva 2003/96/CE del Consiglio e ad applicare, entro determinati limiti, livelli differenziati di tassazione per il gasolio e la benzina senza piombo.

Base giuridica

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

Principio di sussidiarietà

Il settore della tassazione indiretta, di cui all’articolo 113 del TFUE, non è di per sé di esclusiva competenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 del TFUE.

L'esercizio delle competenze concorrenti degli Stati membri in tale settore è tuttavia rigorosamente determinato e limitato dalla vigente legislazione dell’UE. A norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, soltanto il Consiglio è abilitato ad autorizzare uno Stato membro ad applicare altre esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono sostituirsi al Consiglio.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non va al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo in questione.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

L’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta oneri finanziari e amministrativi per l'UE. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

2013/0018 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia ad applicare livelli ridotti di tassazione per il gasolio e la benzina impiegati come carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità[6], in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       La decisione di esecuzione 2011/38/CE del Consiglio (in appresso “decisione 2011/38/CE”) autorizza la Francia ad applicare, per un periodo di tre anni, livelli differenziati di tassazione per il gasolio e la benzina senza piombo nel quadro di una riforma amministrativa concernente il decentramento di determinate competenze in precedenza esercitate a livello centrale. La decisione 2011/38/CE cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2012.

(2)       Con lettera datata 10 febbraio 2012 la Francia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare aliquote differenziate di tassazione alle medesime condizioni per sei ulteriori anni a decorrere dal 31 dicembre 2012.

(3)       La decisione 2011/38/CE è stata adottata in considerazione del fatto che la misura richiesta dalla Francia soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, che consente esenzioni o riduzioni fiscali, ma non aumenti dell’imposta, in base a considerazioni politiche specifiche. In particolare si è tenuto presente che la misura non avrebbe ostacolato il corretto funzionamento del mercato interno e che risultava conforme alle pertinenti politiche comunitarie.

(4)       La misura nazionale rientra nel quadro di una politica volta ad aumentare l’efficacia amministrativa tramite il miglioramento della qualità e la riduzione del costo dei servizi pubblici, nonché di una politica di sussidiarietà. Essa offre alle regioni un ulteriore incentivo a migliorare in modo trasparente la qualità della loro gestione. A questo proposito, la decisione 2011/38/CE impone che le riduzioni siano stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate. Di conseguenza, un certo numero di regioni che hanno un PIL inferiore o una disoccupazione superiore alla media nazionale hanno applicato aliquote più basse. Nel complesso, la misura nazionale si basa su considerazioni politiche specifiche.

(5)                   In conseguenza dei rigidi limiti posti alla riduzione delle aliquote su base regionale e dell'esclusione del gasolio commerciale dal campo di applicazione della misura, il rischio di distorsioni della concorrenza sul mercato interno è molto limitato. Inoltre, fino ad oggi l’applicazione della misura ha evidenziato una forte tendenza da parte delle regioni ad applicare l’aliquota massima consentita, fatto che ha ulteriormente ridotto la possibilità di distorsioni della concorrenza.

(6)       Non sono stati individuati ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, con riguardo segnatamente alla circolazione dei prodotti di cui trattasi in quanto prodotti soggetti ad accisa.

(7)       All’epoca della richiesta iniziale, la misura nazionale era stata preceduta da un aumento dell’accisa pari al margine fissato per le riduzioni regionali. In questo contesto e alla luce delle condizioni dell’autorizzazione, nonché in virtù dell’esperienza maturata, attualmente la misura nazionale non sembra essere in contrasto con le politiche dell’UE in materia di energia e di cambiamento climatico.

(8)       A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Inoltre, la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità[7], prevede una norma permanente che consente alla Francia di applicare, entro determinati limiti, aliquote differenziate a livello delle regioni francesi. È quindi opportuno limitare il periodo di applicazione della presente decisione a tre anni e prevedere che, in ogni caso, la presente decisione cesserà di produrre effetti alla data in cui detta norma permanente diventerà applicabile. Inoltre, al fine di non compromettere gli sviluppi generali futuri del quadro giuridico in vigore, è altresì importante prevedere che, qualora il Consiglio adotti un sistema generale modificato per la tassazione dei prodotti energetici con il quale la presente autorizzazione non risulti compatibile, la presente decisione cesserà di produrre effetti alla data in cui diventeranno applicabili le norme di detto sistema modificato.

(9)       Occorre garantire alla Francia la possibilità di applicare senza soluzione di continuità la riduzione specifica cui si riferisce la presente decisione, sulla base della situazione esistente prima del 1° gennaio 2013 in virtù della decisione 2011/38/UE. È pertanto necessario concedere l'autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(10)     La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.           La Francia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzati come carburante. Il gasolio per uso commerciale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, non beneficia di tale possibilità di riduzione.

2.           Le regioni amministrative possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)           le riduzioni non superano 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio;

b)           le riduzioni non sono superiori alla differenza del livello di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale e il gasolio per uso commerciale;

c)           le riduzioni sono stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui sono applicate;

d)           l’applicazione di riduzioni regionali non comporta la concessione a determinate regioni di un vantaggio competitivo negli scambi all’interno dell’UE.

3.           Le aliquote ridotte devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2013 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2015.

Tuttavia, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data in cui diviene applicabile una delle seguenti modifiche alla direttiva 2003/96/CE:

- modifica del sistema generale di tassazione dei prodotti energetici, in base a modalità con le quali la presente autorizzazione non è compatibile;

- modifica che autorizza la Francia ad applicare aliquote d'imposta differenziate a livello delle regioni francesi.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

[2]               GU L 19 del 22.1.2011, pag. 13.

[3]               GU L 290 del 4.11.2005, pag. 25.

[4]               Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, GU L 214 del 9.8.2008, pag.3.

[5]               COM(2011) 169

[6]               GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

[7]               COM(2011) 169 del 13 aprile 2011.

Top