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Document 52013PC0022
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising France to apply reduced levels of taxation to petrol and gas oil used as motor fuels in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia ad applicare livelli ridotti di tassazione per il gasolio e la benzina impiegati come carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia ad applicare livelli ridotti di tassazione per il gasolio e la benzina impiegati come carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
/* COM/2013/022 final - 2013/0018 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia ad applicare livelli ridotti di tassazione per il gasolio e la benzina impiegati come carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE /* COM/2013/022 final - 2013/0018 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La tassazione dei prodotti energetici e
dell’elettricità nell’UE è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del
Consiglio[1]
(di seguito denominata “direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici” o
“direttiva”). A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della
direttiva il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della
Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare, oltre a quanto
disposto segnatamente agli articoli 5, 15 e 17, ulteriori esenzioni o riduzioni
del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche. La finalità della presente proposta è di
consentire alla Francia di continuare ad applicare, entro determinati limiti,
un livello differenziato di tassazione per la benzina senza piombo e per il
gasolio, con l’esclusione del gasolio a uso commerciale. Scopo di questa
differenziazione è riflettere il decentramento di talune competenze specifiche,
precedentemente esercitate dal governo centrale. La richiesta
e il suo contesto generale La decisione di esecuzione 2011/38/UE[2] del Consiglio (in appresso
“decisione 2011/38/UE”), che fa seguito alla decisione 2005/767/CE[3] del Consiglio (in appresso
“decisione 2005/767/CE”), autorizza la Francia ad applicare, fino al 31
dicembre 2012, livelli ridotti di tassazione per la benzina senza piombo e per
il gasolio a livello regionale, al fine di attuare una riforma amministrativa
che implica il decentramento di determinate competenze in precedenza esercitate
a livello centrale. Sulla base di detta decisione la Francia sta
attualmente applicando un regime che consente alle regioni amministrative
francesi di applicare un livello di tassazione ridotto per la benzina senza
piombo e il gasolio, con l’eccezione del gasolio per uso commerciale. La tassa
in esame è la tassa interna sui prodotti petroliferi (Taxe Intérieure sur
les Produits Pétroliers, TIPP), ossia un’accisa. Con lettera datata 10 febbraio 2012 le
autorità francesi hanno chiesto, in conformità dell'articolo 19 della
direttiva, il rinnovo di detto regime alle medesime condizioni ma per un
periodo di sei anni (1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2018). Le autorità francesi
hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti in data 24 maggio 2012 e 5
ottobre 2012. Funzionamento
della misura Il codice doganale francese stabilisce
aliquote di tassazione massime uniche per la benzina senza piombo e per il
gasolio. Le regioni hanno la possibilità di ridurre
dette aliquote di un importo che, come precedentemente, non può essere
superiore a 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo, incluso il
carburante E10, e a 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio per l’intero periodo
della deroga. Questi importi costituiscono l’entrata massima per 1 000
litri spettante direttamente alle regioni. Ogni anno i consigli regionali
decidono con il loro voto l'importo della riduzione, dimostrando l'autonomia
decisionale delle regioni e dando un incentivo al miglioramento della qualità
della loro amministrazione che non può essere conseguito mediante trasferimenti
dal bilancio nazionale ai bilanci locali. Il livello di tassazione dopo la riduzione non
può comunque essere inferiore ai minimi per l’UE stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE
e al gasolio commerciale non si applica alcuna riduzione. Misure in
materia di controlli e di circolazione dei prodotti in questione La riscossione e il controllo dell'accisa sul
gasolio e sulla benzina senza piombo, qualunque sia l'importo delle riduzioni
adottato dalle regioni, resteranno di competenza del governo centrale. I prodotti circoleranno nell’ambito di un
regime a imposta assolta e i carburanti saranno tassati al momento
dell’immissione in consumo, secondo l'aliquota di accisa in vigore nella
regione in cui è effettuata la fornitura. Di fronte allo specifico rischio di frode
identificato (deviazione di una fornitura al fine di beneficiare della
differenza di tassazione tra due regioni), il controllo della catena logistica
sarà assicurato mediante la preventiva identificazione dei vari destinatari da
parte dei loro fornitori e la comunicazione di tali informazioni
all'amministrazione doganale. L'analisi del rischio porta a classificare i
destinatari in tre categorie: consumatori finali con capacità di stoccaggio del
prodotto sfuso, stazioni di servizio e distributori di carburante ad imposta
assolta. Nel caso di un movimento nazionale di carburanti ad imposta assolta,
il servizio doganale potrà verificare l'origine del prodotto e la sua
destinazione regionale. In caso di percorso atipico o di inspiegabili ritardi
di inoltro, il servizio potrà utilmente indagare su un'eventuale deviazione
dalla destinazione regionale inizialmente dichiarata. Osservazioni
della Francia concernenti l’impatto sul mercato interno e aspetti connessi
all’aiuto di Stato Secondo le autorità francesi, la misura non
comprometterà il buon funzionamento del mercato interno segnatamente perché il
campo d’applicazione della misura è limitato ai carburanti a uso non
commerciale. Inoltre, le differenze del prezzo di vendita dei carburanti non
commerciali tra una rete di distribuzione e un'altra sono superiori all’importo
delle differenze che possono essere indotte dalla misura. Secondo le autorità
francesi, nel periodo di vigenza della misura non sono pervenute denunce
relative ad effetti distortivi della stessa. Quanto all'esclusione del gasolio commerciale
dall'ambito della misura, i trasportatori stradali nazionali o dell’UE che
soddisfano le condizioni per beneficiare di un rimborso parziale dell'accisa
sul gasolio commerciale saranno assoggettati alla stessa aliquota di accisa,
indipendentemente dalla regione di acquisto. Il dispositivo previsto manterrà
la procedura di rimborso attualmente in vigore, che permette di neutralizzare
del tutto gli effetti delle riduzioni di aliquota decise dalle regioni diminuendo
in misura equivalente l'importo del rimborso dovuto sul gasolio commerciale.
Pertanto il regime non darà luogo a distorsioni della concorrenza nel settore
dei trasporti e non inciderà sugli scambi all’interno dell’UE. Le autorità
francesi ritengono che questo regime non costituisca un aiuto di Stato, in
quanto per il gasolio a uso commerciale alle imprese di trasporto su strada si
applicherà la stessa aliquota di accisa, indipendentemente dalla regione di
acquisto. Osservazioni
della Francia riguardanti il periodo di applicazione della misura Con riguardo alla durata del regime, la
Francia sottolinea che per consentire l’applicazione per un certo periodo di
tempo delle politiche perseguite dalle regioni, la deroga dovrebbe essere
rinnovata per un periodo di sei anni. Il periodo di tre anni stabilito dalla
decisione 2011/38/UE, che si è rivelato particolarmente breve, era giustificato
soltanto dalla particolare natura della misura e dalle preoccupazioni degli
Stati membri relative alla possibilità che questa causasse distorsioni della
concorrenza. Inizialmente la misura in questione doveva accompagnare in Francia
il processo di transizione verso il decentramento. In questo contesto, un
periodo di applicazione di tre anni risulta particolarmente breve e inadeguato
agli obiettivi perseguiti, poiché non consente alle regioni la necessaria
chiarezza. Dal momento che non si è materializzata alcuna delle presunte
difficoltà connesse con la misura, le autorità francesi chiedono che il rinnovo
di questa deroga sia previsto per un periodo di sei anni. Valutazione
della misura ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE Considerazioni politiche specifiche L’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della
direttiva recita: Oltre a quanto disposto dagli articoli che
precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando
all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri
ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche
specifiche. Secondo la decisione 2011/38/UE, la misura
nazionale in questione rispetta tale condizione. Dalla decisione consegue che
la differenziazione delle aliquote su base regionale, nell’ambito di una più
vasta politica di decentramento, ha lo scopo di conseguire l’obiettivo politico
specifico di una maggiore efficacia amministrativa. Si è infatti ritenuto che
la possibilità di differenziazione su base regionale costituisca un ulteriore
incentivo per le regioni a migliorare in modo trasparente la qualità della loro
gestione. La stessa decisione stabilisce che le riduzioni devono essere
collegate alle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate. Al riguardo, le informazioni fornite dalla
Francia confermano l’esistenza di un collegamento tra l’applicazione di
aliquote regionali ridotte rispetto a quella nazionale e le condizioni
socioeconomiche delle regioni interessate. Nei tre anni in cui la decisione 2011/38/UE è
stata applicata, cioè il 2010, il 2011 e il 2012, le regioni che hanno
applicato una differenziazione delle aliquote al ribasso sono state
rispettivamente due (Poitou-Charentes e Corse), cinque (Ile-de-France,
Poitou-Charentes, Rhone-Alps, Provence-Alps-Cote d'Azur e Corse) e tre
(Poitou-Charentes, Rhone-Alps e Corse). Nella maggior parte delle regioni che
applicano un adeguamento al ribasso il PIL procapite risulta inferiore alla
media nazionale. In una delle regioni è stato inoltre rilevato un tasso di
disoccupazione più elevato rispetto alla media nazionale. Si può pertanto ritenere che la possibilità di
modulare verso il basso l’aliquota nazionale abbia consentito agli enti
regionali di utilizzare l’accisa in questione secondo modalità adeguate alle
condizioni socioeconomiche prevalenti nel loro territorio. Coerenza con gli altri obiettivi e
politiche dell’Unione A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, terzo
comma, della direttiva, ogni richiesta deve essere esaminata tenendo conto, tra
l’altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato
interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche
comunitarie in materia di ambiente, di sanità, di energia e di trasporti. Detto esame è già stato effettuato in
occasione della precedente richiesta della Francia, che ha portato all’adozione
della decisione 2005/767/CE e della decisione 2011/38/UE. Come indicato in
queste decisioni, non è stato individuato nel meccanismo generale della misura
alcun ostacolo agli scambi all'interno dell'UE. Nel contempo sono state fissate
diverse condizioni intese a garantire che l’applicazione della deroga non
comporti alcun problema per il funzionamento del mercato interno e non
comprometta il raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE, in particolar
modo nei settori dell’energia, del cambiamento climatico e dell’ambiente. Nella prospettiva dell’eventuale proroga del
regime in base alla richiesta della Francia, la Commissione deve pertanto
valutare se, alla luce delle condizioni previste all’articolo 1, paragrafi 2 e 3,
della precedente decisione, nel corso dell’applicazione di detto regime siano
stati rispettati gli obiettivi e le politiche di cui all’articolo 19, paragrafo
1, terzo comma, della direttiva, cosicché una situazione analoga possa essere
prevista, in linea di principio, per il periodo a partire dal 1° gennaio 2013. A tal fine occorre inoltre verificare se il
contesto delle politiche dell’UE abbia subito un mutamento significativo in
seguito all’adozione della decisione 2011/38/UE o se rischi di subire, in
futuro, un mutamento rilevante ai fini della valutazione. Mercato interno e concorrenza leale Il rischio di distorsione della concorrenza è
stato ritenuto limitato in quanto la decisione 2005/767/CE e la decisione 2011/38/UE
hanno stabilito per le riduzioni importi massimi limitati. Di conseguenza la
differenziazione delle aliquote tra regioni rimane modesta e potrebbe
addirittura non superare le differenze di prezzo esistenti tra le reti di
distribuzione. Inoltre, il gasolio per uso commerciale è escluso dal campo di
applicazione della misura. È stato posto un limite rigoroso ai livelli di
differenziazione, ossia le riduzioni non debbono superare 35,4 EUR per 1 000
litri di benzina senza piombo e 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio. Tale
condizione è stata rispettata dalla Francia. L’esperienza acquisita con l’applicazione
della deroga non sembra sollevare dubbi sulla valutazione datane nel 2005 e nel
2011. La Commissione non è a conoscenza di denunce presentate in merito a
effetti distorsivi della misura sugli scambi all'interno dell'UE. Non sono stati individuati ostacoli al buon
funzionamento del mercato interno, neppure per quanto concerne più in
particolare la circolazione dei prodotti di cui trattasi in quanto prodotti
soggetti ad accisa. Con riguardo all’aspetto di aiuto di Stato,
occorre in primo luogo ribadire che il gasolio per uso commerciale è escluso
dalla misura. Tuttavia, nel caso in cui altri utilizzatori commerciali che non
rientrano nella definizione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva
sulla tassazione dell’energia beneficino delle aliquote ridotte per la benzina
senza piombo, o qualora la concorrenza a livello di fabbricanti di prodotti
petroliferi ne venga pregiudicata, la misura potrebbe costituire un aiuto di
Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Poiché le aliquote
ridotte sono superiori ai livelli minimi dell'UE, la misura, nel caso
costituisca un aiuto di Stato, è coperta dall'articolo 25 del regolamento 800/2008/CE[4] (il “regolamento generale di
esenzione per categoria”) e sarebbe quindi considerata compatibile con il
mercato interno. Tuttavia, poiché il periodo di validità del regolamento
generale di esenzione per categoria termina il 31 dicembre 2013, nel caso la
Commissione non adotti un nuovo regolamento paragonabile al regolamento
generale di esenzione per categoria o qualora detto nuovo regolamento non
contenga una norma equivalente a quella attualmente prevista all’articolo 25,
gli aspetti inerenti ad aiuti della misura devono essere notificati alla
Commissione in conformità delle norme sugli aiuti di Stato. Politiche
dell’Unione europea in materia di energia, cambiamento climatico e ambiente Le tasse sui
prodotti energetici hanno come effetto di ridurre la domanda di tali prodotti e
pertanto anche di ridurre le emissioni collegate al loro consumo. La Commissione
deve pertanto valutare se la riduzione delle aliquote applicate in talune
regioni non comporti un aumento del consumo di carburante (e quindi delle
relative emissioni), in contrasto con gli obiettivi in precedenza citati. Nella decisione 2011/38/CE il Consiglio ha
rilevato che l'introduzione della possibilità di un adeguamento al ribasso
delle aliquote è stata accompagnata in Francia da un aumento dell’aliquota
nazionale di riferimento. Esso ha concluso che vi erano scarse possibilità che
l'effetto complessivo del nuovo regime potesse consistere in un minore
incentivo all'efficienza energetica dei carburanti, dato che l’applicazione
della deroga non consente alle regioni di scendere al di sotto dell’aliquota
prevista a livello nazionale prima dell'introduzione del regime. Nella
suindicata decisione 2011/38/UE, il Consiglio giudicava inoltre limitato il
rischio che le variazioni regionali portassero a differenze di prezzo al
dettaglio tali da indurre deviazioni di traffico, in quanto la differenziazione
era lieve e tali variazioni risultavano comunque inferiori alle differenze di
prezzo al dettaglio esistenti tra le reti di distribuzione. Esso riteneva
pertanto che, in linea di massima, la misura non sarebbe risultata in contrasto
con le politiche dell’UE in materia di energia, di cambiamento climatico e di
ambiente. Poiché nessun nuovo elemento relativo a queste
problematiche è stato portato all’attenzione della Commissione, detta
valutazione rimane valida. Periodo di
applicazione della misura e sviluppo del quadro fiscale dell’UE in materia di
energia La proposta della Commissione del 13 aprile 2011,
relativa alla revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia[5], stabilisce una deroga
permanente che consentirebbe alla Francia di applicare, entro certi limiti,
aliquote differenziate a livello delle regioni francesi. Di conseguenza, la
Commissione ritiene necessario limitare a tre anni il periodo di applicazione
di una nuova decisione del Consiglio e stabilire che detta decisione cessi in
ogni caso di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme
modificate. Indipendentemente da quanto precede, è
opportuno rammentare che, in base alla suddetta proposta, la tassazione
sull'energia deve essere suddivisa in due elementi. Questo sistema sarebbe
diverso da quello previsto dalla direttiva 2003/96/CE, sul quale si basa la
presente decisione di autorizzazione. È importante non pregiudicare futuri
sviluppi in tal senso del quadro giuridico in vigore. Di conseguenza è altresì
opportuno prevedere che qualora il Consiglio, deliberando ai sensi
dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di
tassazione dei prodotti energetici con il quale la presente autorizzazione non
sarebbe compatibile, la presente decisione cesserà di produrre effetti alla
data di entrata in vigore delle norme modificate. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazioni delle parti
interessate La presente
proposta si basa su una richiesta presentata dalla Francia e concerne unicamente
questo Stato membro. Ricorso al parere di esperti Non è stato
necessario ricorrere al parere di esperti esterni. Valutazione d'impatto La presente
proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su una
richiesta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente proposta ha lo scopo di concedere alla Francia
l’autorizzazione a derogare alle disposizioni generali della direttiva 2003/96/CE
del Consiglio e ad applicare, entro determinati limiti, livelli differenziati
di tassazione per il gasolio e la benzina senza piombo. Base giuridica Articolo 19
della direttiva 2003/96/CE del Consiglio. Principio di sussidiarietà Il settore
della tassazione indiretta, di cui all’articolo 113 del TFUE, non è di per sé
di esclusiva competenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 del TFUE. L'esercizio
delle competenze concorrenti degli Stati membri in tale settore è tuttavia
rigorosamente determinato e limitato dalla vigente legislazione dell’UE. A
norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, soltanto il Consiglio è
abilitato ad autorizzare uno Stato membro ad applicare altre esenzioni o
riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono
sostituirsi al Consiglio. La proposta è
pertanto conforme al principio di sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta
rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non va al di là
di quanto necessario per conseguire l’obiettivo in questione. Scelta dello strumento Strumento
proposto: decisione del Consiglio. L’articolo 19
della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La misura non
comporta oneri finanziari e amministrativi per l'UE. La proposta non ha
pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. 2013/0018 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia ad applicare livelli
ridotti di tassazione per il gasolio e la benzina impiegati come carburanti, in
conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio,
del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione
dei prodotti energetici e dell'elettricità[6],
in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione 2011/38/CE
del Consiglio (in appresso “decisione 2011/38/CE”) autorizza la Francia ad
applicare, per un periodo di tre anni, livelli differenziati di tassazione per
il gasolio e la benzina senza piombo nel quadro di una riforma amministrativa
concernente il decentramento di determinate competenze in precedenza esercitate
a livello centrale. La decisione 2011/38/CE cessa di produrre effetti il 31
dicembre 2012. (2) Con lettera datata 10
febbraio 2012 la Francia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare
aliquote differenziate di tassazione alle medesime condizioni per sei ulteriori
anni a decorrere dal 31 dicembre 2012. (3) La decisione 2011/38/CE è
stata adottata in considerazione del fatto che la misura richiesta dalla
Francia soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE,
che consente esenzioni o riduzioni fiscali, ma non aumenti dell’imposta, in
base a considerazioni politiche specifiche. In particolare si è tenuto presente
che la misura non avrebbe ostacolato il corretto funzionamento del mercato
interno e che risultava conforme alle pertinenti politiche comunitarie. (4) La misura nazionale rientra
nel quadro di una politica volta ad aumentare l’efficacia amministrativa
tramite il miglioramento della qualità e la riduzione del costo dei servizi
pubblici, nonché di una politica di sussidiarietà. Essa offre alle regioni un
ulteriore incentivo a migliorare in modo trasparente la qualità della loro
gestione. A questo proposito, la decisione 2011/38/CE impone che le riduzioni
siano stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche delle regioni in
cui sono applicate. Di conseguenza, un certo numero di regioni che hanno un PIL
inferiore o una disoccupazione superiore alla media nazionale hanno applicato
aliquote più basse. Nel complesso, la misura nazionale si basa su
considerazioni politiche specifiche. (5) In conseguenza
dei rigidi limiti posti alla riduzione delle aliquote su base regionale e
dell'esclusione del gasolio commerciale dal campo di applicazione della misura,
il rischio di distorsioni della concorrenza sul mercato interno è molto
limitato. Inoltre, fino ad oggi l’applicazione della misura ha evidenziato una
forte tendenza da parte delle regioni ad applicare l’aliquota massima
consentita, fatto che ha ulteriormente ridotto la possibilità di distorsioni
della concorrenza. (6) Non sono stati individuati
ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, con riguardo
segnatamente alla circolazione dei prodotti di cui trattasi in quanto prodotti
soggetti ad accisa. (7) All’epoca della richiesta
iniziale, la misura nazionale era stata preceduta da un aumento dell’accisa
pari al margine fissato per le riduzioni regionali. In questo contesto e alla
luce delle condizioni dell’autorizzazione, nonché in virtù dell’esperienza
maturata, attualmente la misura nazionale non sembra essere in contrasto con le
politiche dell’UE in materia di energia e di cambiamento climatico. (8) A norma dell’articolo 19, paragrafo
2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a
detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Inoltre, la
proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per
la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità[7], prevede una norma permanente
che consente alla Francia di applicare, entro determinati limiti, aliquote
differenziate a livello delle regioni francesi. È quindi opportuno limitare il
periodo di applicazione della presente decisione a tre anni e prevedere che, in
ogni caso, la presente decisione cesserà di produrre effetti alla data in cui
detta norma permanente diventerà applicabile. Inoltre, al fine di non
compromettere gli sviluppi generali futuri del quadro giuridico in vigore, è
altresì importante prevedere che, qualora il Consiglio adotti un sistema
generale modificato per la tassazione dei prodotti energetici con il quale la
presente autorizzazione non risulti compatibile, la presente decisione cesserà
di produrre effetti alla data in cui diventeranno applicabili le norme di detto
sistema modificato. (9) Occorre garantire alla
Francia la possibilità di applicare senza soluzione di continuità la riduzione
specifica cui si riferisce la presente decisione, sulla base della situazione
esistente prima del 1° gennaio 2013 in virtù della decisione 2011/38/UE. È
pertanto necessario concedere l'autorizzazione richiesta con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2013. (10) La presente decisione non
pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Francia è autorizzata ad
applicare aliquote di accisa ridotte sulla benzina senza piombo e sul gasolio
utilizzati come carburante. Il gasolio per uso commerciale, ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, non beneficia di tale
possibilità di riduzione. 2. Le regioni amministrative
possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano
rispettate le seguenti condizioni: a) le riduzioni non superano 35,4 EUR
per 1 000 litri di benzina senza piombo e 23,0 EUR per 1 000
litri di gasolio; b) le riduzioni non sono
superiori alla differenza del livello di tassazione tra il gasolio per uso non
commerciale e il gasolio per uso commerciale; c) le riduzioni sono stabilite
in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui
sono applicate; d) l’applicazione di riduzioni
regionali non comporta la concessione a determinate regioni di un vantaggio
competitivo negli scambi all’interno dell’UE. 3. Le aliquote ridotte devono
rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i
livelli minimi di cui all’articolo 7. Articolo 2 La presente decisione è applicabile a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2015. Tuttavia, la presente decisione cessa di
produrre effetti alla data in cui diviene applicabile una delle seguenti
modifiche alla direttiva 2003/96/CE: - modifica del sistema generale di tassazione
dei prodotti energetici, in base a modalità con le quali la presente
autorizzazione non è compatibile; - modifica che autorizza la Francia ad
applicare aliquote d'imposta differenziate a livello delle regioni francesi. Articolo 3 La Repubblica francese è destinataria della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003,
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici
e dell’elettricità - GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. [2] GU L 19 del 22.1.2011, pag. 13. [3] GU L 290 del 4.11.2005, pag. 25. [4] Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, GU L 214 del 9.8.2008,
pag.3. [5] COM(2011) 169 [6] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. [7] COM(2011) 169 del 13 aprile 2011.