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Document 52013PC0021
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) originating in the People's Republic of China
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese
/* COM/2013/021 final - 2013/0017 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese /* COM/2013/021 final - 2013/0017 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione
del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del
30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (nel seguito
"il regolamento di base") nel procedimento antidumping riguardante le
importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.)
originari della Repubblica popolare cinese. Contesto generale La presente proposta rientra nel quadro
dell'esecuzione di due sentenze del Tribunale sull'applicazione del regolamento
di base ed è il risultato di due inchieste svolte conformemente alle
disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Il regolamento (UE) n. 1355/2008 (GU L 350 del
30.12.2008, pag. 35.) aveva istituito misure definitive. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Le parti interessate coinvolte nel
procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante
l'inchiesta in conformità di quanto disposto dal regolamento di base. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Valutazione d'impatto La presente proposta è il risultato
dell'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non contiene
disposizioni sulla valutazione generale d'impatto, ma comprende un elenco
completo delle condizioni da valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Il 3 dicembre 2011 e, successivamente, il 19
giugno 2012, la Commissione ha annunciato, mediante avviso (nel seguito
"avviso di riapertura parziale") pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping
concernente le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati
(mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese. La prima riapertura era avvenuta in seguito
all'annullamento pronunciato dal Tribunale del regolamento (CE) n. 1355/2008
del Consiglio per la parte riguardante i produttori esportatori cinesi Zhejiang
Xinshiji Foods Co., Ltd. e Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd. e la seconda era
avvenuta in seguito all'annullamento pronunciato dal Tribunale del medesimo
regolamento del Consiglio nella sua integralità, ma per ragioni differenti. A
norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le
istituzioni dell'Unione europea sono tenute a dare esecuzione alle sentenze del
Tribunale. La Commissione europea ha quindi avviato la riapertura parziale
dell'inchiesta antidumping, in un primo tempo il 3 dicembre 2011, per quanto
riguarda i suddetti due produttori esportatori cinesi e poi il 19 giugno 2012
per quanto riguarda tutte le parti in causa. L'allegata proposta della Commissione concerne
un regolamento del Consiglio che reintroduca il dazio antidumping nei confronti
di tutte le importazioni in questione e viene presentata dopo che alle parti
interessate è stato accordato il tempo sufficiente per formulare osservazioni
sul documento d'informazione finale riveduto del 6 dicembre 2012. Si propone che il Consiglio adotti l'allegata
proposta di regolamento da pubblicarsi quanto prima nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva
dell'Unione Europea. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le ragioni esposte di seguito. Il tipo di intervento è descritto nel
regolamento di base summenzionato, senza che vi siano margini per l'adozione di
decisioni a livello nazionale. Non è necessario indicare il modo per ridurre
al minimo e adeguare all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e
amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e
regionali, degli operatori economici e dei cittadini. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo: il regolamento di base non prevede opzioni
alternative. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2013/0017 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati
(mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009
del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità
europea[1]
(nel seguito "il regolamento di base"), in particolare
l'articolo 2 paragrafo 7, lettera a) e l'articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea (nel seguito "la Commissione") dopo aver sentito il comitato
consultivo, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO (1) Il 20 ottobre 2007 la
Commissione ha annunciato mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle
importazioni nella Comunità di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati
(mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (RPC)[2]. Il 4 luglio 2008 la
Commissione con il regolamento (CE) n. 642/2008[3] (nel seguito "regolamento
provvisorio") ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle
importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.)
originari della RPC. (2) Il procedimento è stato
iniziato in seguito ad una denuncia presentata il 6 settembre 2007 dalla
Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere
(FNACV) (nel seguito "il ricorrente") per conto di produttori
rappresentanti il 100% della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di
agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.). La denuncia conteneva elementi
di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping del prodotto in esame e
del notevole pregiudizio subito, elementi considerati sufficienti per
giustificare l'apertura di un procedimento. (3) Come
indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, l'inchiesta
relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il
1° ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 (nel seguito
''periodo dell'inchiesta''o ''PI''). L'esame delle tendenze utili per la
valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il
1° ottobre 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta (nel seguito
"periodo considerato"). (4) Il 9 novembre 2007 con il
regolamento (CE) n. 1295/2007[4]
la Commissione ha assoggettato a registrazione le importazioni di prodotti
dello stesso tipo originari della RPC. (5) Va ricordato che fino all'8
novembre 2007 erano in vigore misure di salvaguardia nei confronti di tale
prodotto. Con il regolamento (CE) n. 1964/2003[5]
la Commissione ha istituito misure di salvaguardia provvisorie nei confronti
delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini
ecc.), cui hanno fatto seguito misure definitive di salvaguardia stabilite dal
regolamento (CE) n. 658/2004 (nel seguito "il regolamento di
salvaguardia")[6].
Le misure di salvaguardia sia provvisorie che definitive consistevano
nell'applicazione di un contingente tariffario, ovverosia nella riscossione di
un dazio solo una volta esaurito il volume di importazioni esenti da dazi. (6) Con il regolamento (CE) n.
1355/2008[7](nel
seguito "il regolamento originario") il Consiglio ha istituito un
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi
preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare
cinese. (7) Il dazio antidumping
definitivo ammontava tra 361,4 e 531,2 euro/tonnellata di peso netto del
prodotto. 1.1. Sentenza Xinshiji (8) Con la sentenza del 17
febbraio 2011 nella causa T-122/09 Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e Hubei
Xinshiji Foods Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea sostenuto dalla
Commissione europea[8]
(nel seguito "la sentenza Xinshiji") il Tribunale ha annullato il
regolamento originario nella parte riguardante i ricorrenti Xinshiji Foods Co.,
Ltd. e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd. (9) Secondo la motivazione della
sentenza del Tribunale la Commissione aveva violato i diritti di difesa
omettendo di fornire ai ricorrenti le informazioni necessarie per metterli in
condizione di stabilire se, considerata la struttura del mercato, l'adeguamento
del prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica risultasse in quanto
permetteva il confronto tra prezzo all'esportazione e prezzo di produzione
nell'Unione allo stesso stadio commerciale. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto
che la Commissione fosse venuta meno al proprio obbligo di motivazione in
quanto la motivazione di un provvedimento deve figurare nell'enunciato del provvedimento
stesso e non può essere esposta in spiegazioni scritte o orali date
successivamente, quando il provvedimento è già oggetto di ricorso presentato al
giudice dell'Unione. (10) In aprile 2011 la Commissione
ha proposto l'impugnazione (C-195/11P) avverso la sentenza Xinshiji. In seguito
alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 marzo 2012
(cfr. il seguente considerando 16) che dichiarava invalido il regolamento
originario, la Commissione ha ritirato l'impugnazione essendo priva di oggetto. (11) Il 3 dicembre 2011 la
Commissione ha pubblicato un avviso[9]
di riapertura parziale dell'inchiesta antidumping (nel seguito "primo
avviso di riapertura") per dare esecuzione alla sentenza Xinshiji del
Tribunale. Con tale riapertura la Commissione intendeva stabilire solamente se,
in considerazione della struttura del mercato, l'adeguamento del prezzo
all'esportazione al livello franco fabbrica dell'importatore fosse appropriato
in quanto permetteva di confrontare il prezzo all'esportazione e il prezzo
degli operatori dell'Unione allo stesso stadio commerciale. (12) Contemporaneamente tutte le
parti interessate hanno ricevuto un documento informativo, corredato di
allegati, in cui si spiegavano i motivi che avevano indotto ad adeguare i costi
successivi all'importazione considerati nel computo del prezzo di prodotti
originari della Repubblica popolare cinese. (13) La Commissione ha inoltre dato
alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e
di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso. (14) Sono state sentite tutte le
parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato e hanno dimostrato
di avere particolari motivi per essere sentite. (15) I due ricorrenti, otto
importatori, due associazioni d'importatori e un'associazione di produttori si
sono manifestati come parti interessate. 1.2. Sentenza
sulla scelta del paese di riferimento (16) Il 22 marzo 2012, nella causa
C‑338/10 – Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(nel seguito "sentenza sulla scelta del paese di riferimento") la
Corte ha dichiarato invalido il regolamento originario[10]. (17) La Corte ha ritenuto che
avendo determinato il valore normale del prodotto in causa sulla base dei
prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per un prodotto simile
senza dar prova di tutta la necessaria diligenza al fine di fissare tale valore
a partire dai prezzi praticati per lo stesso prodotto in un paese terzo retto
da un'economia di mercato, la Commissione e il Consiglio avevano violato gli
obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di
base. (18) Il 19 giugno 2012 è stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso[11] (nel seguito "secondo
avviso di riapertura") con il quale le parti sono state informate che, in
seguito all'anzidetta sentenza della Corte, le importazioni nell'Unione europea
di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari
della Repubblica popolare cinese non erano più soggette alle misure antidumping
istituite dal regolamento originario e che si doveva procedere al rimborso o
allo sgravio dei dazi antidumping definitivi versati a titolo del suddetto
regolamento per i prodotti in questione. (19) L'avviso ha inoltre annunciato
la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni
di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari
della Repubblica popolare cinese in esecuzione della predetta sentenza della
Corte. (20) Nell'avviso si precisava che
la riapertura si limitava alla scelta di un eventuale paese di riferimento e
alla determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 7,
lettera a) del regolamento di base da usare nel calcolo del margine di dumping.
(21) Le parti interessate venivano
inoltre invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e
a documentare l'esistenza di paesi terzi a economia di mercato che avrebbero
potuto essere selezionati per stabilire il valore normale a norma dell'articolo
2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, prendendo in considerazione
anche Israele, Swaziland, Turchia e Tailandia. (22) La Commissione ha informato
direttamente le associazioni degli operatori di settore dell'Unione e il settore
stesso, i produttori esportatori, i fornitori, gli importatori e le
associazioni notoriamente coinvolte, nonché le autorità dei paesi terzi con
interessi nella questione, offrendo inoltre a tali parti la possibilità di
presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il
termine indicato nell'avviso. (23) Sono state sentite tutte le
parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di
avere particolari motivi per essere sentite. (24) Otto importatori e un'associazione
di importatori si sono manifestati come parti interessate. 2. PROCEDURA DOPO LA
DIVULGAZIONE DELLE MISURE PROVVISORIE (25) In seguito all'istituzione di
dazi antidumping provvisori sulle importazioni del prodotto in questione
originario della RPC, varie parti interessate hanno presentato per iscritto le
loro osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la
possibilità di essere sentite. (26) La Commissione ha continuato a
raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini
delle conclusioni definitive. Nell'inchiesta la Commissione ha in particolare
approfondito gli aspetti relativi all'interesse dell'Unione. A tale riguardo ha
effettuato sopralluoghi di verifica nelle sedi dei seguenti importatori
indipendenti dell'Unione: –
Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH
& Co KG), Amburgo, Germania, –
Hüpeden & Co (GmbH & Co), Amburgo,
Germania, –
I. Schroeder KG. (GmbH & Co), Amburgo,
Germania, –
Zumdieck GmbH, Paderborn, Germania, –
Gaston spol. s r.o., Zlin, Repubblica ceca. (27) Tutte le parti sono state
informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si
intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni del prodotto in esame originario della RPC e la riscossione
definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato
inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare
osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. (28) In forza dell'articolo 6,
paragrafo 6, del regolamento di base alcuni importatori hanno proposto una
riunione congiunta di tutte le parti interessate; la richiesta è stata tuttavia
rifiutata da uno di essi. (29) Tutte le osservazioni orali e
scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in
considerazione se ritenute pertinenti. 3. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO
SIMILE (30) In seguito all'istituzione di
misure provvisorie, due importatori indipendenti dell'Unione hanno sostenuto la
necessità di escludere alcuni tipi di mandarini dalla definizione del prodotto
in esame a causa del contenuto zuccherino o dell'imballaggio per
l'esportazione. A questo proposito occorre osservare che tali osservazioni non
erano corredate di alcun dato e informazione verificabili a dimostrazione della
differenza tra le caratteristiche di tali tipi di mandarini e di quelle del
prodotto in esame. Occorre osservare inoltre che le differenze d'imballaggio
non possono essere considerate un elemento essenziale ai fini della definizione
del prodotto in esame, a maggior ragione perché i formati d'imballaggio sono
già stati presi in considerazione nella definizione di tale prodotto al
considerando 16 del regolamento provvisorio. Tali osservazioni non possono
pertanto essere accolte. (31) Le
misure decretate per il prodotto definito nel regolamento originale si
articolano come segue: mandarini (compresi tangerini e mandarini satsuma),
clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati,
senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati
ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90
61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69) originari della
Repubblica popolare cinese. (32) A tal
proposito nella sentenza sulla scelta del paese di riferimento la Corte ha
interpretato le statistiche comunicate dalla Commissione alla Corte il 27
luglio 2011 come dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. Occorre
tuttavia notare che tali statistiche riguardano uno spettro di prodotti più
ampio di quello dei prodotti oggetto di misure riferendosi anche ai codici NC
2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 nella loro interezza. I dati statistici che riguardano solo il prodotto in esame o il
prodotto simile (codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75), relativi ai paesi
precitati nel periodo d'inchiesta sono i seguenti: Paese || Volume delle importazioni (in tonnellate) Repubblica popolare cinese || 49 791,30 Thailandia || 666,10 Turchia || 151,20 Israele || 4,80 Swaziland || 0 (33) Nel codice NC 2008 30 90 le
statistiche riguardavano prodotti diversi da quelli in esame. Di conseguenza in
base a tale codice NC non si può trarre alcuna conclusione relativa alle
importazione del prodotto simile. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte
nel paragrafo 33 della sentenza sulla scelta del paese di riferimento, non è
possibile pertanto desumere dalle statistiche che il prodotto simile sia stato
importato da Israele, Swaziland, Tailandia e Turchia durante il periodo
d'inchiesta. 4. CAMPIONAMENTO 4.1. Campionamento dei produttori
esportatori della RPC (34) Due importatori indipendenti
dell'UE hanno contestato il fatto che i produttori esportatori cinesi
selezionati per il campione rappresentassero il 60% delle esportazioni totali
nell'UE. Essi non sono stati in grado tuttavia di fornire alcuna informazione
verificabile che mettesse in dubbio l'esattezza delle informazioni di
campionamento presentate dai produttori esportatori cinesi che hanno
collaborato all'inchiesta e ampiamente confermate nel corso dell'ulteriore
inchiesta. Tale obiezione pertanto non può essere accolta. (35) Secondo le dichiarazioni
presentate da tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta
risulta che le rispettive società collegate producono ed esportano il prodotto
in esame e dovrebbero quindi essere incluse nell'allegato in cui si elencano i
produttori esportatori che hanno collaborato. Tali osservazioni sono state
considerate giustificate e si è deciso di modificare di conseguenza il relativo
allegato. Un importatore indipendente dell'UE ha sostenuto che le esportazioni
nell'UE effettuate tramite operatori commerciali dovrebbero automaticamente
poter beneficiare delle misure applicabili ai produttori esportatori cinesi. A
questo proposito si è osservato che le misure antidumping si applicano ai
prodotti fabbricati da produttori esportatori nel paese oggetto dell'inchiesta
ed esportati nell'UE (a prescindere dalla società commerciante) e non alle
società che si occupano esclusivamente di attività commerciali. L'obiezione
quindi non è stata accolta. 5. DUMPING 5.1. Trattamento riservato alle
società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) (36) Dopo l'istituzione delle misure
provvisorie i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non hanno
presentato osservazioni riguardo alle conclusioni relative al TEM. In assenza
di osservazioni su questo punto si confermano i considerando da 29 a 33 del
regolamento provvisorio. 5.2. Trattamento individuale
(Individual treatment - IT) (37) In mancanza di osservazioni su
questo punto si confermano i considerando da 34 a 37 del regolamento
provvisorio relativi al trattamento individuale. 5.3. Valore normale 5.3.1. Osservazioni
delle parti in seguito al secondo avviso di riapertura (38) Alcuni importatori hanno
asserito che le importazioni cinesi sarebbero necessarie per soddisfare la
domanda dell'Unione, sebbene un importatore abbia indicato che la produzione
congiunta di Spagna e Turchia sarebbe sufficiente al fabbisogno del mercato
dell'Unione. Un importatore ha osservato che l'istituzione di dazi antidumping
avrebbe comportato un notevole aumento del prezzo del prodotto in esame. Anche
altri importatori hanno sostenuto l'argomento dell'aumento dei prezzi indicando
varie cause, per esempio la diminuzione della disponibilità di mandarini cinesi
nell'Unione a causa della domanda interna e della domanda di altri mercati, dei
cattivi raccolti e della scarsità di forza lavoro in Cina. Un altro fattore
indicato è stata la minor concorrenza nell'Unione (attualmente nell'Unione vi
sono solo tre produttori , mentre nel 2000 erano otto). Secondo un importatore
le misure antidumping favorirebbero le grandi imprese commerciali anziché
quelle tradizionali che hanno mantenuto rapporti commerciali con la Cina per
decenni. Questo stesso importatore si pronuncia a favore di un sistema di
licenze basato su dati precedenti al 2001. (39) Un gruppo di importatori ha
chiesto che le istituzioni dell'Unione avviino una nuova inchiesta invece di
riaprire parzialmente quella che ha portato all'istituzione delle misure
vigenti fino alla sentenza sulla scelta del paese di riferimento. Tale
richiesta era basata sul fatto che secondo gli anzidetti importatori non vi
erano prove sufficienti della sussistenza di dumping o pregiudizio nell'attuale
situazione del mercato. (40) Altri importatori hanno
espresso il loro disaccordo in merito all'impiego di dati del PI per un
eventuale ricalcolo del margine di dumping in quanto, a loro avviso, dovrebbero
essere utilizzati dati più recenti e in particolare quelli riguardanti i
periodi 2010-2011 e 2011-2012. (41) Un
gruppo di importatori ha sostenuto che la riapertura parziale dell'inchiesta
viola l'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Secondo tali importatori il richiamo alla giurisprudenza citata nel secondo
avviso[12] di riapertura avrebbe ragion d'essere solo laddove le misure siano
annullate o dichiarate invalide a causa di un'errata determinazione del
pregiudizio, ossia, per citare le loro parole "le istituzioni comunitarie
non sono incorse in errore determinando il pregiudizio, bensì nel valutare se i
prodotti in esame fossero effettivamente oggetto di dumping tout-court".
Poiché nella fattispecie il regolamento originario era stato dichiarato
invalido a causa della determinazione del valore normale, gli importatori hanno
sostenuto che la giurisprudenza citata non fosse applicabile. (42) Vari importatori hanno infine
raccomandato di utilizzare la Turchia come paese di riferimento. Nel corso di
un'audizione un importatore ha suggerito di rivolgersi alle autorità di
Giappone e Corea dove dovrebbero esserci aziende che fabbricavano il prodotto
in esame durante il PI. 5.3.2. Analisi
delle osservazioni in seguito al secondo avviso di riapertura (43) Per
quanto riguarda le varie asserzioni sintetizzate nel precedente considerando
38, va sottolineato che secondo la decisione della Commissione la riapertura
dell'inchiesta si limita alla scelta di un eventuale paese di riferimento senza
definire un nuovo periodo d'inchiesta contrariamente all'approccio seguito nel
caso che ha portato alla sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio
(causa C-458/98 P, Raccolta 2000], pag. I-8147). Ciò in considerazione del
fatto che, essendo i dazi antidumping in vigore, i dati raccolti nel corso di
un nuovo periodo d'inchiesta sarebbero stati distorti proprio da tali dazi, in
particolare per quanto riguarda la determinazione del pregiudizio. La
Commissione ritiene che le questioni sollevate dalle parti sulla presunta
assenza di dumping in questa fase possano essere affrontate in modo più
adeguato nel quadro di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11,
paragrafo 3, del regolamento di base. Mentre nell'inchiesta iniziale l'analisi
dell'esistenza del pregiudizio è effettuata ex post durante il periodo
d'inchiesta, l'analisi del pregiudizio nel corso di un riesame intermedio è
effettuata in prospettiva poiché il pregiudizio constatato durante il periodo
di riesame potrebbe essere influenzato dai dazio antidumping in vigore. (44) Si rammenta alle parti che
l'importatore, o altra parte in causa, che intenda richiedere il riesame
completo delle misure può chiedere l'apertura di un riesame intermedio, come
disposto nell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, a condizione
che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive di
cui all'articolo 11, paragrafo 3. Le parti che avevano presentato domanda di
riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, prima della sentenza sulla
scelta del paese di riferimento saranno contattate dai servizi della
Commissione per stabilire se intendano procedere con la loro richiesta. (45) Per
quanto riguarda l'asserita illegittimità della riapertura parziale, va rilevato
che la giurisprudenza menzionata non subordina necessariamente la riapertura
parziale al fatto che sia finalizzata alla determinazione del pregiudizio
subito dagli operatori dell'Unione; nelle cause T-2/95 e C-458/98 P si
chiarisce che "nel caso di un atto che conclude un procedimento che
comprende varie fasi amministrative, l'annullamento non comporta
necessariamente l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione
dell'atto impugnato a prescindere dai motivi procedurali o sostanziali, della
sentenza di annullamento"[13]. È
pertanto irrilevante che l'annullamento o la dichiarazione d'invalidità del
regolamento riguardino la determinazione del pregiudizio oppure la
determinazione del valore normale. (46) Per quanto riguarda l'utilizzo
dei dati del PI, è opportuno ricordare che oggetto del secondo avviso di
riapertura era la riapertura parziale dell'inchiesta iniziale e non l'avvio di
una nuova inchiesta, quindi solo i dati del PI potevano considerarsi pertinenti
e in quanto tali dovevano essere esaminati, a fortiori per il fatto che
anche i prezzi all'esportazione utilizzati nel confronto si riferivano a tale
periodo. La richiesta di utilizzare dati più recenti non può pertanto essere
accolta. 5.3.3. Inchiesta in seguito al secondo
avviso di riapertura (47) Nella sentenza di cui al
precedente considerando 16, la Corte, basandosi su dati Eurostat, fa esplicito
riferimento a quattro paesi cui fanno capo importazioni significative
nell'Unione di prodotti rientranti sotto le voci tariffarie NC 2008 30 55, 2008
30 75 e ex 2008 30 90, ossia Israele, Swaziland, Tailandia e Turchia. In
considerazione di ciò, la Commissione ha preso contatto con le autorità di
questi paesi tramite le loro missioni permanenti presso l'Unione europea. Tutti
sono stati contattati prima della riapertura parziale dell'inchiesta e di nuovo
al momento della riapertura. Le anzidette missioni permanenti, nonché le
delegazioni dell'Unione europea presso quei quattro paesi, sono state invitate
a individuare possibili produttori nazionali di prodotti simili per ottenerne
eventualmente la cooperazione. (48) Nonostante due tentativi di
prender contatto con esse, le missioni dello Swaziland e dalla Thailandia
presso l'Unione europea non hanno dato risposta, mentre quelle di Israele e Turchia
si sono manifestate. La missione turca ha comunicato gli indirizzi di sei
probabili produttori, mentre la missione di Israele ha informato i servizi
della Commissione che non vi era durante il PI in Israele névi sarebbe stata,
per il momento, produzione di un prodotto simile. (49) I sei produttori turchi sono
stati tutti contattati, cinque di loro due volte. Tre non hanno risposto in
alcun modo e altri tre hanno comunicato che durante il PI non producevano
prodotti simili. Sebbene queste aziende si fossero quindi offerte per
cooperare, non potevano fornire alla Commissione i dati necessari. Tale
conclusione è stata confermata dalla dichiarazione pervenuta da un importatore
tedesco con interessi nella produzione turca secondo il quale durante il periodo
dell'inchiesta non vi era stata alcuna produzione di prodotti simili nel paese. (50) Nonostante l'assenza di
risposte da parte della missione della Thailandia, sono state contattate due
volte due aziende thailandesi reperite tramite la delegazione dell'Unione
europea a Bangkok. Entrambe erano già state contattate durante l'inchiesta
iniziale senza tuttavia ottenerne la cooperazione. Anche in questo caso uno dei
produttori non ha risposto affatto alle due richieste, mentre l'altro ha
comunicato che non era sua intenzione collaborare all'inchiesta. (51) Nonostante i tentativi
effettuati dalla Commissione tramite la missione permanente dello Swaziland
presso l'Unione europea e la delegazione dell'Unione europea nello Swaziland,
non è stato possibile individuare alcun produttore in quel paese. (52) In considerazione della
proposta di cui al precedente considerando 3 è stata richiesta anche la
cooperazione dalle autorità giapponesi e coreane e in parallelo delle
delegazioni dell'Unione europea in tali paesi per individuare eventuali
produttori locali di prodotti simili. Le autorità coreane non hanno risposto,
ma la Commissione è riuscita a ottenere nome e indirizzo di un produttore del
prodotto simile tramite la delegazione dell'Unione europea presso la Repubblica
di Corea. Tale produttore è stato contattato una volta, ma non ha risposto alla
richiesta di cooperazione. (53) Le autorità giapponesi hanno
contattato aziende presumibilmente produttrici le quali a detta delle medesime
autorità non hanno tuttavia accettato di collaborare né hanno acconsentito di
trasmettere i loro dati identificativi alla Commissione. 5.3.4. Conclusioni
sull'inchiesta in seguito al secondo avviso di riapertura (54) Tenuto conto delle
osservazioni delle parti e della relativa analisi nonché della mancanza di
cooperazione da parte di potenziali produttori di paesi terzi, nonostante i
notevoli sforzi compiuti dai servizi della Commissione, si è concluso che non
si poteva determinare un valore normale in base al prezzo o al valore costruito
in un paese terzo ad economia di mercato conformemente all'articolo 2,
paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. 5.3.5. Osservazioni di alcune parti in
seguito all'istituzione delle misure provvisorie (55) Si rammenta che la
determinazione del valore normale si basa sui dati forniti dagli operatori
dell'Unione verificati presso la sede dei produttori che hanno accettato di
cooperare. (56) Dopo che erano state prese le
misure provvisorie i tre produttori esportatori cinesi inseriti nel campione
che hanno collaborato all'inchiesta e due importatori indipendenti dell'Unione
hanno contestato l'utilizzo dei prezzi degli operatori dell'Unione per il
calcolo del valore normale, affermando che il valore normale avrebbe dovuto
essere calcolato in base ai costi di produzione della RPC, tenendo conto degli
adeguamenti necessari relativi alle differenze tra i mercati dell'UE e della
RPC. 5.3.6. Analisi delle osservazioni in
seguito all'istituzione delle misure provvisorie (57) A tale proposito si osserva
che l'utilizzo di informazioni provenienti da paesi non retti da un'economia di
mercato e in particolare comunicati da società che non hanno ottenuto il TEM
non è conforme all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di
base. Tale obiezione è pertanto respinta. È stato inoltre affermato che data la
mancata collaborazione del paese di riferimento sarebbe stato ragionevole
utilizzare i dati sui prezzi provenienti da tutti gli altri paesi importatori o
le informazioni pubblicate a riguardo. Così facendo però tale informazione che
riveste carattere generale, al contrario dei dati utilizzati dalla Commissione,
non avrebbe potuto essere sottoposta a controlli incrociati né se ne sarebbe
potuta accertare l'esattezza come prescritto dall'articolo 6, paragrafo 8, del
regolamento di base. Tale osservazione è pertanto respinta. Non è stata
presentata alcuna ulteriore osservazione in grado di mettere in dubbio la
conformità della metodologia seguita dalla Commissione all'articolo 2,
paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e in particolare il fatto che
essa costituisse nella fattispecie l'unica base ragionevole disponibile per
calcolare il valore normale. 5.3.7. Conclusioni sul valore normale (58) In mancanza di altre
osservazioni e tenuto conto del fatto che, nonostante i notevoli sforzi, i
servizi della Commissione non hanno potuto individuare un produttore che
collaborasse in un paese di riferimento e fornisse i dati per il periodo
dell'inchiesta, si confermano i considerando da 38 a 45 del regolamento provvisorio. 5.4. Prezzo all'esportazione (59) Dopo che erano state prese le
misure provvisorie, un produttore esportatore cinese inserito nel campione e
che ha collaborato all'inchiesta ha affermato che il suo prezzo
all'esportazione avrebbe dovuto essere modificato in modo da prendere in
considerazione alcuni elementi di costo (in particolare il nolo marittimo). A
tale proposito si osserva che tale obiezione è stata presa in esame durante le
verifiche in loco sia per l'azienda in questione che per le altre società
inserite nel campione. In tale occasione ogni società ha fornito le
informazioni riguardanti i costi in questione. L'importo ora reclamato dalla
società in questione risulta notevolmente più elevato di quello dichiarato in
origine. Si osserva che la nuova richiesta si fonda solamente sulla
dichiarazione di uno spedizioniere e non rispecchia i dati di un'effettiva
transazione. Nessuno degli altri produttori esportatori inseriti nel campione
ha contestato i costi del nolo marittimo utilizzati. A causa del ritardo nel
presentare la richiesta, quest'ultima non può venir inoltre verificata. La
modifica richiesta non si riferisce altresì ad alcun dato già acquisito al
fascicolo. In seguito alla richiesta la Commissione ha comunque riesaminato
l'importo del costo in esame tenendo conto dell'importanza di questo
particolare elemento per le transazioni di esportazione nell'UE dichiarate
dalla società. Di conseguenza la Commissione è giunta alla conclusione che è
più appropriato utilizzare il costo medio del nolo marittimo verificato in loco
per tutte le società cinesi inserite nel campione. Il prezzo all'esportazione
della società è stato pertanto modificato di conseguenza. (60) Un altro produttore
esportatore cinese inserito nel campione e che ha collaborato all'inchiesta ha
fatto notare due errori di calcolo nel computo del suo prezzo all'esportazione
rispetto ai valori all'esportazione presentati. L'obiezione è stata considerata
giustificata e si è deciso di modificare di conseguenza il relativo prezzo
all'esportazione del produttore. (61) In mancanza di altre
osservazioni a tale riguardo, si conferma il considerando 46 del regolamento
provvisorio. 5.5. Confronto (62) In mancanza di osservazioni al
proposito, si confermano i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio. 5.6. Margini di dumping (63) In base a quanto sopra
esposto, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo
cif frontiera dell'Unione senza dazio sono i seguenti: –
Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang:
139,4%, –
Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan,
Zhejiang: 86,5%, –
Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen,
Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang
City, Provincia di Hubei 136,3%, –
Produttori esportatori non inclusi nel campione che
hanno collaborato: 131%, Tutte le altre imprese 139,4%. 6. ESECUZIONE DELLA SENTENZA
XINSHIJI 6.1. Osservazioni delle parti
interessate 6.1.1. Riapertura
prematura (64) Gli
esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno contestato la riapertura
parziale prima della pronuncia della sentenza nella causa C-338/10. Essi
ritenevano che riaprendo l'inchiesta in un momento in cui la validità del
regolamento iniziale era impugnata ed inoltre, a loro parere, l'atto era
probabilmente sul punto di essere dichiarato invalido, si sono violati i
principi di proporzionalità e di buona amministrazione di cui all'articolo 41
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto si è
imposto un onere eccessivo alle parti interessate che hanno dovuto consacrare
notevoli risorse finanziarie e umane alla procedura così riaperta. (65) Le
medesime parti hanno anche sostenuto fosse prematuro e contrario agli articoli
266 e 264 del TFUE e all'articolo 60, paragrafo 2 dello Statuto della Corte di
giustizia, riaprire l'inchiesta prima che venisse pronunciata la sentenza nella
causa d'impugnazione C-195/11P, sostenendo che la Commissione aveva anticipato
il successo del proprio ricorso. La riapertura ha ignorato la relazione tra
Commissione e Consiglio, da un lato, e Corte, dall'altro, e ha pregiudicato il
diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Gli importatori
interessati hanno chiesto che la Commissione attenda la decisione definitiva
della Corte prima di riaprire il procedimento antidumping per dare così
esecuzione all'anzidetta decisione. (66) Gli
esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno obiettato che la
riapertura viola l'articolo 3 del regolamento di base poiché si basa su dati
raccolti durante il periodo dell'inchiesta (dall'1 ottobre 2006 al 30 settembre
2007) e non durante un periodo più recente. (67) Un gruppo di importatori ha
contestato che la Commissione abbia dato prova dell'equità e dell'imparzialità
di condotta della Commissione cui è tenuta a norma dell'articolo 41, paragrafo
1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, asserendo che la
Commissione avrebbe respinto la richiesta degli importatori dell'Unione di
avviare un riesame intermedio completo, anche se i dati ufficiali Eurostat già
dimostravano un aumento costante e duraturo del prezzo all'importazione. 6.1.2. Retroattività
(68) Gli
esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno asserito che riaprire
il procedimento non avrebbe risolto il problema perché alla violazione del diritto
di difesa e al difetto di motivazione nel caso di un regolamento antidumping
definitivo si può porre rimedio in maniera isolata e retroattivamente. In
particolare hanno sostenuto che i diritti di difesa delle parti interessate
andavano tutelati durante il procedimento antidumping in corso, vale a dire
prima dell'adozione della misura e che la motivazione del regolamento
antidumping definitivo doveva essere fornita entro la data d'adozione del
regolamento originario. (69) Un atto giuridico che non sia
adeguatamente motivato è inefficace fin dall'inizio e lo rimane nel seguito; il
provvedimento auspicato può divenire efficace solo grazie all'adozione di un
nuovo atto giuridico adeguatamente motivato. 6.1.3. Informazione inadeguata (70) Gli esportatori interessati e
un gruppo di importatori hanno osservato che le informazioni divulgate non
erano sufficienti a correggere gli errori rilevati dal Tribunale per i motivi
illustrati nel seguito. (71) Gli
esportatori e gli importatori già menzionati hanno sostenuto che la violazione
del diritto dell'Unione rilevata dal Tribunale concerneva tutte le conclusioni
e i risultati del calcolo del margine di pregiudizio e che pertanto andava
promosso un nuovo processo tenendo conto dei dati più recenti relativi al pregiudizio.
(72) Le
stesse parti hanno inoltre affermato che la Commissione ha omesso di
riconoscere correttamente portata e conseguenze della sua inadempienza e che,
contrariamente all'interpretazione dei fatti data dalla Commissione, le
violazioni del diritto rilevate dal Tribunale non riguardavano esclusivamente
il calcolo dell'incremento del 2% dei costi di importazione di prodotti cinesi
(costi successivi all'importazione) e dei costi di trasporto dei prodotti di
produttori dell'Unione, ma quanto meno l'intera determinazione del margine di
pregiudizio. (73) Le
parti hanno asserito in sostanza che la comunicazione diffusa all'atto della
riapertura ometteva la questione della comparabilità dello stadio commerciale e
non motivava il metodo scelto dalla Commissione per il confronto tra prezzi
all'importazione e prezzi dell'Unione alle condizioni del mercato in esame,
ossia se i prodotti fabbricati da produttori dell'Unione e quelli importati
fossero effettivamente in concorrenza reciproca "nel deposito degli importatori
amburghesi". Secondo gli esportatori interessati e alcuni importatori le
informazioni sulla determinazione dello stadio commerciale fornite al momento
della riapertura risultavano troppo generali per consentire alle parti di
capire perché il confronto tra il prezzo all'importazione e il prezzo degli
operatori dell'Unione era effettuato al medesimo stadio commerciale, né
fornivano alcuna spiegazione circa i fattori emersi dall'inchiesta in base ai
quali si era effettuato il calcolo. Non si spiegava Inoltre perché l'aumento
del 2% in questione, che non teneva conto né delle spese generali,
amministrative e di vendita ("SGAV") né di un margine di profitto
degli importatori, fosse appropriato per ottenere la comparabilità dei prezzi
di vendita dei produttori dell'Unione con i prezzi all'importazione dei
produttori esportatori cinesi. (74) Le stesse parti hanno
sostenuto che non è stata formulata alcuna conclusione per quanto riguarda la
supposizione che i produttori dell'Unione vendano le merci esclusivamente
attraverso importatori. Le parti inoltre confutavano il ragionamento in base al
quale era stato scelto lo stadio commerciale, ossia che i produttori
dell'Unione vendevano esclusivamente agli importatori poiché secondo le
informazioni divulgate solo il 62% delle vendite dei produttori dell'Unione era
destinato a importatori indipendenti. Secondo le parti la Commissione sembra
ignorare il fatto che presumibilmente il 38% della produzione dell'Unione non
viene venduto tramite importatori e quindi, rispetto a tali vendite, i prodotti
importati erano in concorrenza a uno stadio commerciale diverso. Per questa
quota di vendite secondo le parti il metodo utilizzato dalla Commissione per
determinare il margine di pregiudizio era inappropriato in quanto i prezzi
applicati dagli importatori avrebbero dovuto essere adeguati aggiungendo i
costi successivi all'importazione, le spese generali, amministrative e di
vendita e un congruo margine di profitto dell'importatore indipendente. Tali
adeguamenti avrebbero comportato una riduzione del margine di pregiudizio per
il 38% delle merci dell'Unione e quindi una riduzione generalizzata del margine
di pregiudizio e una sostanziale riduzione dei dazi antidumping. (75) Le
parti hanno in sostanza sostenuto che la Commissione non è riuscita a elaborare
un metodo che tenesse conto delle reali condizioni di mercato, adeguato alla
determinazione del margine di pregiudizio relativo a tutte le importazioni e
che occorresse considerare in modo differenziato le vendite di prodotti dei
produttori dell'Unione per la determinazione del margine di pregiudizio tenendo
conto dei diversi canali di distribuzione dei produttori dell'Unione. (76) Le
parti hanno invitato la Commissione a descrivere dettagliatamente, fornendone
anche un'analisi particolareggiata, i dati verificati relativi ai flussi
commerciali e ai volumi a sostegno delle sue conclusioni e a divulgare tali
informazioni in quanto non riservate. (77) Un gruppo di importatori ha
inoltre contestato il "riferimento stereotipato" alla riservatezza
dei dati che ha impedito ai produttori esportatori e agli importatori
dell'Unione di conoscere le fonti necessarie per stabilire se, tenuto conto
della struttura del mercato, l'adeguamento in questione fosse o no appropriato
in quanto permette un confronto tra il prezzo all'esportazione e il prezzo
degli operatori dell'Unione allo stesso stadio commerciale. Gli importatori
interessati hanno tenuto a precisare che il Tribunale ha confermato questa tesi
al punto 86 della sentenza Xinshiji. 6.1.4. Spese
di trasporto (78) Gli
esportatori interessati hanno contestato l'aumento del prezzo di vendita franco
fabbrica degli operatori dell'Unione per tenere conto dei costi di consegna al
deposito dell'importatore ritenendolo contrario alla nozione di mercato
interno, aggiungendo che le misure di difesa commerciale non hanno lo scopo di
porre rimedio agli svantaggi in termini di costi degli operatori dell'Unione
derivanti dall'ubicazione dei suoi impianti di produzione. (79) Gli
esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno sostenuto che la
Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che gli importatori
sostenevano costi di trasbordo più elevati, in quanto i prodotti cinesi sono
consegnati in container, mentre i prodotti dei produttori dell'Unione sono
pallettizzati per consentirne il trasporto su strada e possono perciò essere
rispediti immediatamente ai clienti finali senza alcuna ulteriore manipolazione
riducendo i costi di movimentazione del 50% ossia di 7 euro/tonnellata. (80) Un gruppo
di importatori ha osservato che la Commissione ha trascurato di considerare che
per una quota di prodotto degli operatori dell'Unione che di fatto è
distribuita tramite un importatore si sosterrebbero le spese di trasporto fino
al deposito solo se i mandarini conservati fossero materialmente consegnati al
deposito dell'importatore in questione. In realtà, invece, la maggior parte dei
prodotti venduti dai produttori dell'Unione tramite importatori viene
consegnata direttamente dai produttori dell'Unione ai clienti degli
importatori. Lo scopo di tutto ciò è ottenere un considerevole vantaggio in
termini di costi per i produttori dell'Unione rispetto ai prodotti importati;
tale situazione fosse stata adeguatamente presa in considerazione ne sarebbe
risultato un margine di pregiudizio minore rispetto a quello determinato in
base al metodo di calcolo della Commissione. (81) L'associazione
degli importatori e alcuni importatori hanno contestato la cifra di 90 euro
utilizzata come base per il calcolo delle spese di trasporto. Le parti hanno
affermato che i costi di trasporto considerati sono troppo elevati, riferendosi
probabilmente al trasporto su strada, laddove in base alle loro informazioni la
maggior parte delle merci è trasportata via nave, ossia un modo di trasporto
molto meno costoso. (82) Le parti hanno richiesto una
spiegazione in merito all'inclusione delle spese per la movimentazione al
terminale e dei costi per il trasporto delle merci su strada alla sede
dell'importatore nel computo dei costi successivi all'importazione. 6.2. Analisi delle osservazioni (83) Per quanto riguarda
l'asserzione secondo la quale l'inchiesta non avrebbe dovuto essere riaperta
mentre la validità del regolamento iniziale era impugnata nella causa C-338/10
(considerando 6.1.1), la Commissione ha spiegato di aver agito secondo il
principio della presunzione di legittimità. (84) Quanto
alle obiezioni relative alla riapertura prematura rispetto alla sentenza nella
causa d'impugnazione C-195/11P (considerando (64)), la Commissione ritiene che
la questione non sussista dato che la riapertura si basava sulle conclusioni
del Tribunale. Inoltre il ricorso nel frattempo è stato ritirato. (85) Per quanto riguarda la
questione di una nuova inchiesta occorre dar risalto al fatto che la riapertura
parziale mira solo a sanare la violazione dei diritti di difesa rilevata dal
Tribunale e non a riaprire l'intero procedimento. La Commissione comunque
informerà le parti interessate circa la possibilità di chiedere l'apertura di
un riesame intermedio, come contemplato all'articolo 11, paragrafo 3, del
regolamento di base, laddove queste desiderassero che le istituzioni
verifichino le loro asserzioni, secondo le quali in base a dati più recenti il
pregiudizio non sussiste. (86) Per quanto riguarda l'asserzione
secondo la quale l'analisi del pregiudizio deve basarsi su dati più recenti
(considerando (65)), si osserva che i dati più recenti sono influenzati
dall'esistenza di un dazio antidumping. Di conseguenza lo strumento appropriato
per analizzare dati più recenti è un riesame intermedio a norma dell'articolo
11, paragrafo 3, del regolamento di base e non una nuova inchiesta (cfr. anche
il precedente considerando 5.3.2). (87) Quanto al dubbio manifestato
in merito all'imparzialità e all'equità del procedimento (considerando (66)),
esso nasce da un equivoco circa il rifiuto della Commissione di accogliere la
richiesta di un riesame intermedio. Con lettera del 6 settembre 2011 i servizi
della Commissione hanno informato le rispettive parti che, in base alle
informazioni in loro possesso in quel momento, non poteva essere adottata
nessuna decisione sulla possibilità di avviare una revisione e contestualmente
hanno chiarito o comprovato i punti rimasti ambigui. Le parti sono state messe
al corrente in merito all'udienza del 29 febbraio 2012 e sono state invitate a
proseguire la discussione con il servizio competente della Commissione. I
servizi della Commissione le informeranno che possono dar seguito alla loro
richiesta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il termine di un anno previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento
di base non si applica nel caso di specie in quanto ciò sarebbe in contrasto
con l'obiettivo di lasciar trascorrere un periodo minimo tra il periodo
d'inchiesta iniziale e un riesame intermedio. Nella fattispecie il periodo
minimo è stato osservato. (88) Riguardo alla questione del rimedio
retroattivo della violazione dei diritti di difesa (considerando 6.1.2) la
Commissione reputa che in base alla sentenza del Tribunale l'inchiesta sia
stata riaperta allo stadio in cui si era verificato il fatto illegittimo. Le
parti hanno ora la possibilità di esercitare i diritti che, come stabilito dal
Tribunale, non avevano avuto modo di esercitare. I dazi saranno inoltre
introdotti solo in futuro. Stando così le cose la Commissione ritiene che la
retroattività del rimedio non sia in discussione, contrariamente a quanto
affermato dalle parti e pertanto la richiesta delle parti non può essere
accolta. (89) Quanto alla carenza di
motivazione (considerando (68)), la riapertura mira unicamente a porre rimedio
a tale carenza e a basare il nuovo atto giuridico su un'esauriente motivazione.
Pertanto l'asserzione delle parti è stata debitamente esaminata. (90) Per
quanto riguarda la portata della sentenza (considerando (71)), lo scopo della
riapertura è stabilire un adeguato stadio commerciale e in particolare chiarire
per quale motivo sia necessario l'adeguamento del prezzo all'esportazione cif
aggiungendo i costi successivi all'importazione per garantire che il confronto
tra il prezzo all'esportazione e il prezzo di vendita degli operatori
dell'Unione sia effettuato allo stesso stadio commerciale. L'obiezione delle
parti non può pertanto essere accolta. (91) Quanto alla carenza della
comunicazione del 5 dicembre 2011 relativamente alla spiegazione dello stadio
commerciale scelto nel caso di specie (in particolare i considerando da (72) a (75)),
alle parti sono state fornite ulteriori informazioni e spiegazioni in varie occasioni
e, nello specifico, ai punti 4 e 5 della comunicazione del 5 dicembre 2011,
nonché durante le audizioni del 29 febbraio 2012. (92) Per fare piena chiarezza su
questo punto, si sintetizzano nel seguito le conclusioni relative allo stadio
commerciale: i) dall'inchiesta è risultato che le conserve di mandarini sono
prodotte solo in una regione della Spagna (Valencia) e vengono vendute
principalmente in Germania e nel Regno Unito. Secondo i calcoli la quota di
vendite dell'Unione alla Germania e al Regno Unito ammonta al 62% del totale
delle vendite dell'Unione. ii) In base ai dati verificati, è stato accertato
che durante il PI i produttori dell'Unione e gli esportatori cinesi hanno
venduto essenzialmente agli stessi clienti, vale a dire operatori economici o
distributori. iii) Per questi motivi il confronto dei prezzi tra importazioni
provenienti da produttori esportatori e vendite dei produttori dell'Unione è
stato effettuato per i produttori esportatori franco frontiera (cif) e per i
produttori dell'Unione franco fabbrica con adeguamento in considerazione del
costo di trasporto ai depositi degli importatori. iv) Tale metodologia ha
imposto i seguenti adeguamenti: da un lato un adeguamento dei prezzi
all'esportazione cif cinesi in considerazione dei costi successivi
all'importazione, in particolare il trasporto delle merci dal porto ai depositi
degli importatori; tale adeguamento, fissato al 2%, è stato calcolato in base
alle fatture raccolte e verificate e i rispettivi calcoli sono stati comunicati
alle parti interessate mediante il documento allegato alla comunicazione del 5
dicembre 2011. D'altro canto, i prezzi franco fabbrica dell'Unione sono stati
aumentati in considerazione del costo del nolo richiesto per trasportare le
merci dai produttori (Valencia) alle sedi degli importatori (Germania e Regno
Unito). Tale adeguamento è stato calcolato in base al costo consolidato del
trasporto da Valencia ad Amburgo. Siccome non tutte le vendite dei produttori
dell'Unione erano destinate a Germania e Regno Unito, tale media è stata
ridotta proporzionalmente alla quota di vendite in Germania e nel Regno Unito
(62%) e alla quota di vendite dirette. (93) Per quanto riguarda la quota
di vendite dirette dei produttori dell'Unione nel corso del PI, essa si è attestata
tra il 2% e il 12%. Il dato preciso non può essere divulgato per motivi di
riservatezza. (94) Le parti hanno sostenuto inoltre che nel determinare
l'appropriato stadio commerciale si sarebbe dovuto operare una distinzione
rispetto alle vendite dirette dei produttori dell'Unione (considerando (71)). A
tal proposito occorre osservare che secondo i risultati verificati in nessun
caso, nel PI, le importazioni cinesi sono state vendute direttamente. In
assenza di riscontri in questo senso non è stato possibile operare distinzioni
per stabilire uno stadio commerciale per la quota di vendita diretta dei
produttori dell'Unione. Ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, invece,
le vendite dirette dei produttori dell'Unione sono state riadeguate allo stadio
franco fabbrica e ad esse sono stati applicati gli adeguamenti relativi al
trasporto merci di cui al precedente considerando (90) punto iv. In tali
circostanze la relativa obiezione delle parti non può essere accolta. (95) Per quanto riguarda
l'obiezione delle parti in merito al fatto che l'adeguamento del prezzo
all'esportazione cif avrebbero dovuto includere le SGAV e un ragionevole
margine di profitto (considerando (72)) si osserva che se la Commissione avesse
adeguato i prezzi all'esportazione cif aggiungendo SGAV e profitto avrebbe
portato le vendite di merci importate allo stadio del dettaglio. In tal caso il
confronto fra prezzi all'esportazione cinesi e prezzi di vendita dell'Unione
sarebbe stato effettuato a stadi commerciali diversi. Per questo motivo
l'obiezione delle parti non può essere accolta. (96) Per quanto riguarda
l'asserzione delle parti secondo la quale dalla comunicazione del 5 dicembre
2011si evince che il 38% delle vendite dei produttori dell'Unione durante il PI
sono dirette (considerando (73)) è stato spiegato alle parti nel corso delle
audizioni del 29 febbraio 2012 che tale conclusione è errata. La quota pari al
62% di vendite del settore dell'Unione effettuate in Germania e Regno Unito
riguarda la distribuzione geografica delle vendite e non ha alcuna rilevanza
per quanto riguarda l'identificazione del tipo di clienti e quindi del tipo di
vendita, diretta o no. Da questo fatto si può solo dedurre, come è stato
confermato, che la restante quota di vendite dei produttori dell'Unione pari al
38% è stata effettuata altrove rispetto alla Germania e al Regno Unito. Stando
il fatto che il presupposto delle parti circa lo stadio commerciale del 38%
delle vendite dei produttori dell'Unione è errato, la richiesta che ne discende
basata sulla necessità di ricalcolare il margine di pregiudizio non può essere
accolta. (97) Quanto alla richiesta di
pubblicare i dati dettagliati sul flusso commerciale e sui relativi volumi
(considerando (75)), si rammenta che i fatti e le cifre sottostanti la scelta
del metodo per determinare lo stadio commerciale in questo caso sono stati
discussi nei punti da 3 a 7 della comunicazione del 5 dicembre 2011. Si
rinviano le parti alle informazioni contenute in tale comunicazione nonché ai
chiarimenti forniti delle audizioni del 29 febbraio 2012. Per maggiore
chiarezza i flussi commerciali sono illustrati in dettaglio al precedente
considerando (90). (98) Per
quanto riguarda il "riferimento stereotipato alla riservatezza"
(considerando (76)), la Commissione fa notare che le informazioni mantenute
riservate riguardavano i) la quota di vendite dirette e ii) le informazioni
utilizzate per il calcolo dell'aumento del 2% tratte dalle fatture e dai dati
raccolti durante la visita di verifica. A questo proposito va osservato che le
fatture costituiscono per loro natura informazioni di carattere riservato. La
sintesi non riservata di queste ultime è stata fornita nell'allegato della
comunicazione del 5 dicembre 2011. Per quanto riguarda le vendite dirette,
durante l'audizione congiunta del 29 febbraio 2012 il consigliere-auditore ha
confermato che i dati effettivi riguardanti le vendite dirette sono
informazioni riservate e ha proposto di dare la possibilità alle parti che ne
facciano richiesta di verificare come i servizi della Commissione responsabili
dell'inchiesta abbiano utilizzato i dati contenuti nei fascicoli riservati,
offrendosi inoltre di rendere noto alle parti il suo parere sull'esattezza
delle conclusioni rispetto a tali dati. Le parti non hanno avanzato alcuna richiesta
in merito. Per tali motivi la Commissione ritiene di aver ottemperato alla
disposizione che le impone di divulgare le informazioni, salvo quelle
riservate. In più, risalendo i dati da valutare a 5 anni fa, la Commissione
ritiene di poter ora divulgare il dato relativo alla quota di vendite dirette
che si attesta tra 2% e 12%. (99) Per quanto riguarda la
contestazione dell'adeguamento del prezzo di vendita franco fabbrica tenendo
conto dei costi di trasporto (considerando 6.1.4) la Commissione osserva che
tale adeguamento è stato effettuato per considerare le merci allo stesso stadio
commerciale delle esportazioni cinesi, ossia nel deposito dell'importatore.
Esso ha trovato ragione nelle circostanze specifiche del mercato in questione
in cui le conserve di mandarini sono prodotte solamente in una zona della
Spagna (Valencia) e sono vendute principalmente in Germania e Regno Unito. È
stato effettuato per confrontare in modo equo il prezzo all'esportazione e il
prezzo dell'Unione allo stesso stadio commerciale e non per compensare il
presunto svantaggio in termini di costi dei produttori dell'Unione derivante
dall'ubicazione delle loro strutture di produzione. L'obiezione delle parti
pertanto non può essere accolta. (100) Per quanto riguarda
l'asserzione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto tener conto dei
costi più elevati sostenuti dagli importatori perché i prodotti cinesi sono
consegnati in container mentre i prodotti degli operatori dell'Unione sono
pallettizzati e quindi i costi di movimentazione sostenuti dai produttori
dell'Unione sono inferiori (considerando (78)), va osservato che gli
adeguamenti applicati interessavano soltanto il costo per portare la merce allo
stadio di deposito dell'importatore. I costi successivi riferibili alle operazioni
di spedizione delle merci presso i dettaglianti sono sostenuti ad uno stadio
commerciale posteriore a quello definito e non possono pertanto essere presi in
considerazione. Per questo motivo l'asserzione delle parti non può essere
accolta. (101) Per quanto riguarda
l'osservazione secondo la quale i costi di trasporto sostenuti dai produttori
dell'Unione avrebbero dovuto essere ridotti per tener conto dei casi in cui i
prodotti sono consegnati direttamente ai clienti degli importatori, come
sostenuto da questi ultimi (considerando (79)), si rammenta che l'adeguamento
dei prezzi di vendita franco fabbrica dell'Unione in considerazione dei costi
di trasporto è stato calcolato in base al costo consolidato della consegna
materiale al deposito di Amburgo (90 euro) dedotto dalle fatture raccolte,
essendo tale deposito lo stadio commerciale idoneo per confrontare il prezzo
all'esportazione e i prezzi del prodotto nell'Unione. L'adeguamento anzidetto
non è motivato dal fatto che esso comprende tutti i costi di trasporto tra il
produttore dell'Unione e il dettagliante (che sarebbe superiore a quello per la
consegna al deposito), ma dal fatto che, date le specificità del mercato per il
prodotto in esame, il deposito di Amburgo è lo stadio commerciale idoneo. In tale
contesto la contestazione delle parti risulta irrilevante. (102) Le parti hanno asserito che
l'adeguamento dei costi di trasporto delle merci è troppo elevato in quanto
fondato sui costi di trasporto su strada (considerando (80)). Va peraltro
ricordato che l'adeguamento anzidetto si fonda sulla consegna materiale delle
merci ad Amburgo, che prevede sia il trasporto via terra sia per via
navigabile. L'adeguamento richiesto dalle parti, pertanto, è già compreso nel
calcolo dei costi di trasporto ad Amburgo. Non è stato necessario quindi
verificare i dati presentati dalle parti durante l'audizione poiché nel corso
dell'inchiesta iniziale, i costi di trasporto per la consegna delle merci ad
Amburgo erano stati calcolati in base ai dati verificati dei produttori
dell'UE. (103) Per quanto riguarda l'osservazione formulata dal ricorrente in
merito al calcolo dei costi successivi all'importazione (considerando (81)),
come spiegato al paragrafo 9 della comunicazione inviata il 5 dicembre 2011,
sia i costi di movimentazione al terminale sia i costi di trasporto su strada
alla sede dell'importatore sono stati inclusi nel calcolo. Nei costi di
movimentazione al terminale non sono stati inclusi né noli marittimi né
assicurazioni perché compaiono già nel prezzo cif rilevato e verificato nel
corso degli accertamenti presso la sede dell'esportatore. Se la Commissione
avesse incluso tali spese nel calcolo dei costi successivi all'importazione le
avrebbe contabilizzate due volte. 6.3. Procedura (104) Il 5 dicembre 2011 la Commissione
ha rilasciato una comunicazione con fatti e cifre riguardante i motivi su cui
si base l'annullamento delle misure da parte del Tribunale. Tutte le parti
interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni. (105) Il 29 febbraio 2012 la
Commissione ha proceduto alle audizioni di tutte le parti che ne avevano fatto
richiesta, compresa un'audizione congiunta con il consigliere-auditore degli
esportatori interessati e un gruppo di importatori. (106) Il 26 marzo 2012 una delle
parti interessate ha informato la Commissione che, in considerazione della
sentenza nella causa C-338/10 riteneva senza oggetto la riapertura parziale per
quanto riguardava i costi successivi all'importazione. (107) Il 17 luglio 2012 la
Commissione ha risposto che, data la riapertura del 19 giugno 2012, entrambe le
riaperture parziali erano ancora pendenti e che le inchieste continuavano ad
avere uno scopo ben determinato. 6.4. Conclusioni (108) La Commissione ha provveduto a
dare esecuzione alla sentenza Xinshiji del Tribunale fornendo una motivazione
più approfondita nonché maggiori informazioni e spiegazioni alle parti in
merito ai punti dell'inchiesta iniziale riaperti. Le parti hanno avuto la
possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Tutte le
obiezioni sono già state esaminate e debitamente prese in considerazione. (109) In base alle osservazioni delle
parti e alla relativa analisi si è giunti alla conclusione che né le
argomentazioni dalle parti né i fatti addotti dimostravano la necessità di
modificare il calcolo del margine di pregiudizio contestato. (110) Il margine di pregiudizio
stabilito nell'inchiesta iniziale è pertanto confermato. (111) In base a quanto precede, si è
concluso che per dare esecuzione alla sentenza Xinshiji si dovrebbe reimporre
il dazio antidumping definitivo ai ricorrenti nella causa in questione. 7. PREGIUDIZIO 7.1. Produzione dell'Unione e
industria dell'Unione (112) In mancanza di osservazioni
documentate si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 54 del
regolamento provvisorio. 7.2. Consumo nell'Unione (113) Una delle parti esportatrici ha
indicato una discrepanza tra il livello di consumo menzionato nel regolamento
di salvaguardia n. 658/2004 e il livello menzionato nel regolamento provvisorio.
Si fa notare che la differenza nel livello di consumo è sostanzialmente dovuta
alla diversa definizione del prodotto oggetto dell'attuale inchiesta e al
diverso numero di Stati membri partecipanti alle due inchieste. A tale riguardo
non sono state ricevute nuove informazioni documentate. Sono quindi confermate
le conclusioni di cui ai considerando da 55 a 57 del regolamento provvisorio.
Di conseguenza anche le successive parti dell'analisi che fanno riferimento al
consumo risultano confermate. 7.3. Importazioni dal paese in
questione 7.3.1. Volume
e quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame (114) Per quanto riguarda la quota di
mercato, alcune parti hanno contestato quanto affermato dalla Commissione al
considerando 58 del regolamento provvisorio ossia un aumento della quota di
mercato delle importazioni oggetto di dumping. Le parti hanno asserito che,
contrariamente alle conclusioni della Commissione, la quota di mercato delle
importazioni dalla Cina è diminuita. La valutazione delle importazioni dalla
RPC, espresse in volume e in quota di mercato, è stata verificata. Come
affermato nell'anzidetto considerando soltanto per un anno la quota di mercato
delle importazioni dalla Cina è diminuita. Nel resto del periodo in esame la
quota di mercato delle importazioni dalla Cina si è mantenuta elevata. Di
conseguenza i risultati indicati nella fase provvisoria sono confermati. (115) Alcune parti hanno affermato
che per valutare un eventuale aumento delle importazioni cinesi si sarebbero
dovuti esaminare anche i volumi successivi al PI. Si deve sottolineare che
l'andamento delle importazioni dalla Cina, valutato per il periodo compreso tra
il 2002/2003 e il 2006/2007, ha mostrato un chiaro aumento. Conformemente alle
disposizioni del regolamento di base, gli sviluppi successivi al PI vengono
presi in considerazione solamente in circostanze eccezionali. In ogni caso,
come indicato nel seguente considerando 9.1, il livello delle importazioni
successive al PI è stato esaminato e considerato significativo. 7.3.2. Sottoquotazione
dei prezzi (price undercutting) (116) Tre produttori esportatori che
hanno collaborato all'inchiesta hanno contestato le conclusioni della
Commissione relative alla sottoquotazione. Uno di essi ha contestato la
metodologia utilizzata per il calcolo e ha richiesto una modifica che
riflettesse i costi sostenuti dagli operatori commerciali per le vendite
indirette. I calcoli sono stati adattati ove del caso. Dal confronto è emerso
che, durante il PI, le importazioni del prodotto in esame sono state vendute
nell'Unione a prezzi inferiori a quelli degli operatori dell'Unione, con una
differenza in percentuale compresa tra il 18,4% e il 35,2%, sulla base dei dati
forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e
inseriti nel campione. 7.4. Situazione degli operatori
dell'Unione (117) Due importatori e
l'associazione degli importatori hanno contestato la durata del periodo di
messa in conserva di cui al considerando 79 del regolamento provvisorio. Essi
hanno affermato che tale periodo in Spagna dura solo tre mesi invece di quattro
o cinque come indicato nel regolamento provvisorio. Tale periodo tuttavia
dipende dal raccolto (variabile per natura) e dalla quantità prodotta e in ogni
caso non ha effetti sui fattori di pregiudizio quali analizzati dai servizi
della Commissione. (118) In assenza di ulteriori
informazioni o obiezioni documentate relative alla situazione degli operatori
dell'Unione, si confermano i considerando da 63 a 86 del regolamento
provvisorio. 7.5. Conclusioni relative al
pregiudizio (119) In seguito alla pubblicazione
del regolamento provvisorio alcuni importatori e alcuni produttori esportatori
hanno sostenuto, in riferimento ai considerando da 83 a 86 dell'anzidetto
regolamento, che la Commissione aveva basato le proprie conclusioni relative al
livello di pregiudizio su dati non corretti né valutati oggettivamente. Le
parti hanno sostenuto che quasi tutti gli indicatori di pregiudizio
presentavano un andamento positivo e quindi il pregiudizio non era comprovato. (120) A tale riguardo, si osserva
che, nonostante alcuni indicatori mostrino leggeri miglioramenti, la situazione
degli operatori dell'Unione va valutata nel suo complesso e considerando che le
misure di salvaguardia sono state in vigore fino al termine del periodo
d'inchiesta. La questione è esaminata approfonditamente nei considerando da 51
a 86 del regolamento provvisorio. Il processo di profonda ristrutturazione
permesso da queste misure, che ha comportato una forte riduzione della produzione
e della capacità, avrebbe portato in circostanze normali ad un miglioramento
significativo della situazione generale dei produttori dell'Unione, con effetti
positivi sulla produzione, sull'utilizzo delle capacità, sulle vendite e sugli
scarti tra prezzo e costo. Gli indicatori di volume sono invece rimasti deboli,
le scorte sono aumentate notevolmente, gli indicatori finanziari hanno
mantenuto valori negativi e in alcuni casi sono peggiorati. (121) In base a tali dati si ritiene
che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardanti il pregiudizio
materiale subito dall'industria dell'Unione non debbano essere modificate. In
assenza di altre informazioni o obiezioni documentate, tali conclusioni sono
definitivamente confermate. 8. NESSO DI CAUSALITÀ 8.1. Effetto delle importazioni
oggetto di dumping (122) Alcune delle parti hanno
sostenuto che il volume delle importazioni cinesi si è mantenuto stabile dal
1982 cosicché tali importazioni non avrebbero potuto essere causa di
pregiudizio, come affermato nel regolamento provvisorio (cfr. considerando 58).
Come già spiegato nel considerando 7.3.1, nel periodo in esame le importazioni
dalla Cina sono in realtà aumentate in modo significativo a danno della quota
di mercato del settore dell'UE. D'altronde siccome l'obiezione si riferisce
all'andamento delle importazioni nell'arco di un periodo che supera largamente
quello in esame, essa è respinta. (123) Come affermato nel precedente
considerando 7.3.2, si è concluso in via definitiva che, durante il PI, i
prezzi all'importazione applicati dai produttori esportatori cinesi inclusi nel
campione erano inferiori ai prezzi medi degli operatori dell'Unione in
percentuali comprese tra il 18,4% e il 35,2%. La revisione del margine
di sottoquotazione non modifica le conclusioni sull'effetto delle importazioni
oggetto di dumping dei considerando 100 e 101 del regolamento provvisorio. 8.2. Fluttuazioni dei tassi di
cambio (124) Dopo che sono stati imposti i
dazi provvisori alcuni importatori hanno sostenuto l'esistenza di un'influenza
negativa del tasso di cambio sul livello dei prezzi sostenendo altresì che tale
tasso costituisce il fattore di pregiudizio principale. La valutazione della
Commissione comunque si riferisce semplicemente a una differenza tra prezzi senza
alcuna necessità di analizzare i fattori che ne determinano il livello. Di
conseguenza esiste un chiaro nesso di causalità tra elevati livelli di dumping
e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e si conferma pertanto il
considerando 95 del regolamento provvisorio. 8.3. Disponibilità e prezzi delle
materie prime (125) Alcune parti hanno affermato
che il pregiudizio non è causato dalle importazioni oggetto di dumping ma dalla
scarsa disponibilità di frutta fresca, vale a dire delle materie prime per le
conserve di mandarini. (126) Dati ufficiali del ministero
spagnolo dell'Agricoltura confermano tuttavia che la quantità disponibile per
l'industria conserviera è più che sufficiente a coprire l'intera capacità di
produzione dei produttori spagnoli. (127) Entro
una certa misura i produttori sono in concorrenza per la frutta fresca con il
mercato del consumo diretto di prodotti freschi. Tale concorrenza tuttavia non
inficia il nesso di causalità. Una chiara e importante ragione del basso
livello di produzione, delle vendite contenute e di una quota di mercato
ridotta del settore dell'Unione è piuttosto la pressione esercitata dalle
massicce importazioni dalla Cina a prezzi bassissimi. Data tale situazione,
considerando altresì che il prezzo di mercato è dettato dalle importazioni che
costituiscono oltre il 70% del mercato, fenomeno che causa sottoquotazione,
compressione e depressione dei prezzi, risulterebbe antieconomico aumentare la
produzione senza concrete prospettive di vendita del prodotto a prezzi che
permettono di realizzare un profitto normale. Gli operatori spagnoli quindi
potrebbero fornire quantità di prodotto notevolmente maggiori se il prezzo di
mercato non penalizzasse i risultati economici. (128) Un
ulteriore fatto a conferma di questa analisi è la costante presenza di ingenti
quantitativi di scorte accumulate da produttori dell'Unione, il che mostra che
la situazione pregiudizievole per l'industria dell'Unione non deriva da una
produzione insufficiente bensì da una produzione invendibile a causa della
pressione esercitata dalle importazioni cinesi. (129) Trattandosi di un prodotto
agricolo, il prezzo delle materie prime è soggetto a fluttuazioni stagionali
dovute alla natura del prodotto. Nel corso del quinquennio preso in esame,
caratterizzato da raccolti con prezzi variabili, la Commissione osserva che il
pregiudizio (sotto forma di perdite finanziarie) è presente indipendentemente
da queste fluttuazioni e che pertanto i risultati economici degli operatori
dell'Unione non sono direttamente correlati a dette fluttuazioni stagionali. 8.4. Differenze qualitative (130) Alcune parti hanno asserito che
il prodotto cinese era di qualità superiore rispetto alla produzione
dell'Unione. Le eventuali differenze di prezzo non sono state tuttavia comprovate
in modo sufficiente e nulla indica che la presunta preferenza dei consumatori
per i prodotti cinesi sia così forte da costituire la causa della situazione
negativa del settore dell'Unione. In ogni caso, tali presunte differenze di
prezzo favorirebbero il prodotto cinese, aumentando il livello di
sottoquotazione/vendita sotto costo. In mancanza di nuove informazioni o
obiezioni documentate, si confermano le conclusioni di cui al considerando 99
del regolamento provvisorio. 8.5. Aumenti dei costi (131) Alcune parti hanno asserito che
il pregiudizio derivava dall'aumento anomalo dei costi dichiarati da alcuni
produttori. Non sono però state addotte prove sufficienti ad avvalorare tali
asserzioni. L'analisi della Commissione non ha riscontrato eventi che potessero
capovolgere la valutazione del nesso di causalità o influenzare il calcolo del
livello di eliminazione del pregiudizio. (132) Alcune parti hanno presentato
osservazioni sull'aumento dei costi di produzione e sull'incapacità degli
operatori dell'Unione di ridurli. Alcune voci di costo (ad esempio l'energia)
sono aumentate, ma il loro impatto non è tale da invalidare il nesso di
causalità in un contesto in cui ingenti quantitativi di importazioni cinesi
oggetto di dumping provocano sia una riduzione delle vendite e della produzione
(aumentando in tal modo i costi unitari ) sia una compressione e una
depressione dei prezzi del settore dell'Unione. 8.6. Regimi di aiuti (133) È stato asserito che i regimi
di aiuti UE hanno causato un aumento artificiale delle attività di
trasformazione nell'Unione, contribuendo così a una riduzione della
disponibilità delle materie prime per il prodotto in esame. Tale asserzione è
di natura generale e non è stata comprovata in modo sufficiente. In ogni caso,
i regimi in questione sono stati modificati nel 1996, quando gli aiuti sono
stati destinati agli agricoltori invece che ai trasformatori del prodotto in
esame. L'analisi della Commissione non ha evidenziato durante il periodo
d'inchiesta nessun effetto residuo tale da interrompere il nesso di causalità.
Per quanto riguarda la disponibilità si rimanda ai precedenti considerando (127)
e (128). 8.7. Conclusioni relative al nesso
di causalità (134) In mancanza di ulteriori
informazioni o obiezioni documentate, sono confermate le conclusioni di cui ai
considerando da 87 a 101 del regolamento provvisorio. (135) In considerazione di quanto
precede, sono confermate le conclusioni provvisorie circa l'esistenza di un
nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall'industria
dell'Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping. 9. INTERESSE DELL'UNIONE 9.1. Sviluppi
successivi al periodo d'inchiesta (136) Dal 9 novembre 2007 le
importazioni dalla RPC sono soggette a registrazione a norma del regolamento
(CE) n. 1295/2007 della Commissione, del 5 novembre 2007, che sottopone a
registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati
(mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese ("regolamento
relativo alla registrazione")[14].
Tale decisione è stata adottata in vista di una possibile imposizione
retroattiva di dazi antidumping. Di conseguenza e in via eccezionale si sono
analizzati anche gli sviluppi successivi al PI. Dati Eurostat, corroborati da
alcuni importatori, confermano che le importazioni dalla Cina rimangono
significative. Il volume registrato negli ultimi dieci mesi successivi al PI
ammontava a 74 000 tonnellate a prezzi bassi stabili. 9.2. Capacità dei produttori
dell'Unione di rifornire il mercato dell'Unione (137) Diverse parti hanno osservato
che a causa del suo basso livello di produzione, gli operatori spagnoli non
sono in grado di soddisfare interamente la domanda dell'Unione. Pur essendo
corretto affermare che nella situazione attuale gli operatori dell'Unione non soddisfano
l'intera domanda dell'UE, occorre osservare che questa è la conseguenza delle
importazioni pregiudizievoli, come chiarito in precedenza. In ogni caso,
l'effetto auspicato delle misure non è quello di chiudere il mercato
dell'Unione alle importazioni cinesi, bensì di eliminare gli effetti del
dumping pregiudizievole. Fra l'altro si sottolinea che, data l'esistenza di due
sole fonti di approvvigionamento di questi prodotti, se fossero prese misure
definitive i prodotti cinesi continuerebbero ad essere oggetto di una notevole
domanda nell'Unione. 9.3. Interesse
degli operatori e dei fornitori dell'Unione (138) Un'associazione
di importatori ha affermato che qualsiasi misura antidumping priva di
limitazione quantitativa non aiuterebbe a proteggere gli operatori spagnoli ma
scatenerebbe automaticamente attività commerciali illecite. Tale osservazione
pone l'accento sull'esigenza che le istituzioni assicurino un adeguato
monitoraggio dell'applicazione delle misure piuttosto che mettere in dubbio i
benefici delle misure stesse per i produttori dell'Unione. (139) Un altro importatore ha
asserito che l'istituzione di misure antidumping non migliorerebbe la
situazione dei produttori spagnoli, giacché le ingenti scorte accumulate dagli
importatori nell'UE sarebbero in grado di soddisfare la domanda del mercato
nell'immediato futuro. I fenomeni della costituzione di scorte e della loro
consistenza sono stati corroborati da un secondo importatore. Queste
osservazioni confermano l'analisi della Commissione contenuta nel regolamento
provvisorio e nel presente regolamento. Si rammenta tuttavia che le misure sono
finalizzate a porre rimedio al dumping pregiudizievole nell'arco di cinque anni
e non soltanto di un anno. (140) In assenza di altre
informazioni o di nuove obiezioni documentate, si confermano le conclusioni
riportate nei considerando da 103 a 106 e 115 del regolamento provvisorio per
quanto riguarda l'interesse degli operatori dell'Unione. 9.4. Interesse degli
importatori/operatori commerciali indipendenti dell'Unione (141) Gli importatori che hanno
collaborato all'inchiesta hanno espresso un interesse generale per il
mantenimento di due fonti di approvvigionamento del prodotto in esame, vale a
dire Spagna e Cina, al fine di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento a
prezzi competitivi. (142) Nel caso in cui fossero prese
misure definitive, la maggioranza degli importatori preferirebbe tuttavia un
provvedimento che contenga anche elementi quantitativi. Come precisato di
seguito al considerando (155) si ritiene che ciò non sia appropriato. (143) La verifica dei dati degli
importatori che hanno collaborato all'inchiesta e inseriti nel campione ha
confermato che il settore delle conserve di mandarini rappresenta meno del 6%
del loro fatturato totale e che il livello medio di redditività ottenuto supera
il 10% sia nel periodo dell'inchiesta che nel periodo 2004-2008. (144) Risulta evidente, da quanto
precede, che nel complesso il potenziale impatto delle misure sugli
importatori/operatori commerciali non sarebbe sproporzionato rispetto agli
effetti positivi da esse derivanti. 9.5. Interesse degli
utilizzatori/dettaglianti (145) Un utilizzatore che rappresenta
meno dell'1% del consumo ha presentato osservazioni generali in merito alla
scarsa offerta di mandarini nell'UE e alla qualità superiore del prodotto
cinese. Invitato a collaborare ulteriormente fornendo dati individuali, ha
tuttavia declinato tale proposta e non ha addotto valide prove a sostegno delle
sue osservazioni. Un altro dettagliante, membro della principale associazione
di importatori, si è dichiarato generalmente contrario all'aumento di prezzo.
Durante l'inchiesta non sono pervenute altre osservazioni riguardanti
l'interesse di utilizzatori/dettaglianti. In tale situazione e in assenza di
osservazioni comprovate da parte di utilizzatori/dettaglianti, sono confermate
le conclusioni di cui ai considerando da 109 a 112 del regolamento provvisorio. 9.6. Interesse dei consumatori (146) Contrariamente a quanto
sostenuto da un importatore, l'interesse dei consumatori è stato preso in
considerazione nella fase provvisoria. Le conclusioni della Commissione sono
delineate ai considerando 113 e 114 del regolamento provvisorio. Altre parti
hanno indicato che l'impatto sui consumatori sarebbe significativo. Non è stata
addotta tuttavia alcuna informazione tale da mettere in dubbio le conclusioni
dei considerando sopra citati. Anche se i dazi dovessero portare ad un aumento
del prezzo al consumo, nessuna delle parti ha contestato il fatto che il
prodotto in esame rappresenti una minima parte delle spese alimentari di una
famiglia. In assenza di osservazioni dei consumatori e di ulteriori
informazioni nuove e documentate, si confermano i considerando di cui sopra. 9.7. Conclusioni relative
all'interesse dell'Unione (147) L'ulteriore analisi di cui
sopra concernente gli interessi in gioco non ha modificato le conclusioni
provvisorie a tale riguardo. La verifica dei dati degli importatori che hanno
collaborato all'inchiesta e inclusi nel campione ha confermato che il settore
delle conserve di mandarini è pari a meno del 6% del loro fatturato totale e
che essi, in media, hanno ottenuto risultati soddisfacenti sia durante il
periodo dell'inchiesta che durante il periodo 2004-2008 in esame; l'impatto
delle misure sugli importatori sarà pertanto minimo. Si è inoltre accertato che
l'impatto finanziario sul consumatore finale sarebbe trascurabile, considerando
che nei paesi consumatori le quantità pro capite acquistate sono marginali. Si
ritiene che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardo all'interesse
dell'Unione non siano cambiate. In assenza di altre osservazioni, le
conclusioni indicate nel regolamento provvisorio sono quindi confermate in via
definitiva. 10. MISURE DEFINITIVE 10.1. Livello di eliminazione del
pregiudizio (148) Un importatore ha affermato che
il margine di profitto pari al 6,8% utilizzato come riferimento nella fase
provvisoria è sopravvalutato. A tale riguardo si osserva che la stessa
percentuale è stata utilizzata ed accettata per le misure di salvaguardia in
quanto utile effettivamente registrato dall'industria dell'Unione nel periodo
compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002. Essa si riferisce all'utile dei
produttori dell'Unione in una normale situazione commerciale precedente
all'aumento delle importazioni causa di pregiudizio nel settore. L'obiezione è
stata quindi respinta. (149) I produttori dell'Unione hanno
affermato che i dazi provvisori non tenevano conto della particolare situazione
del mercato delle conserve di mandarini, in cui la produzione è concentrata
soltanto in un paese e la stragrande maggioranza delle vendite e delle
importazioni è concentrata in un altro paese europeo. Si è richiesto pertanto
che i calcoli finali fossero effettuati prendendo in considerazione i costi di
trasporto dal paese produttore al paese consumatore. Essendo la richiesta
giustificata e comprovata, i calcoli sono stati adattati di conseguenza per
riflettere la concentrazione delle vendite nelle aree interessate dell'Unione. (150) Una parte ha presentato osservazioni
relative ai calcoli di sottoquotazione e vendita sottocosto. Nei casi
giustificati sono stati operati adeguamenti nella fase definitiva. (151) I risultanti margini di
pregiudizio, tenendo conto ove giustificato delle richieste delle parti interessate,
espressi come percentuale del valore totale cif all'importazione di ogni
esportatore cinese inserito nel campione, erano inferiori ai margini di dumping
rilevati, come segue: –
Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang
100,1%, –
Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan,
Zhejiang: 48,4%, –
Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen,
Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang
City, Provincia di Hubei 92,0%, –
Produttori esportatori che hanno collaborato
all'inchiesta, non costituenti il campione 90,6%, Tutte le altre imprese 100,1%. 10.2. Retroattività (152) Come specificato al considerando (3), il 9 novembre 2007 la
Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni dei prodotti in esame
originari della RPC in base a una richiesta degli operatori dell'Unione. La
richiesta è stata ritirata e pertanto la questione non è stata ulteriormente
esaminata. 10.3. Misure definitive (153) Alla luce delle conclusioni
raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità
e l'interesse dell'Unione e in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del
regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo di
importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di
pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso
presente l'aliquota del dazio va pertanto fissata al livello del pregiudizio
accertato. (154) In base a quanto precede e
conformemente alla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 258[15], il dazio definitivo deve
essere fissato come segue: –
Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang
531,2 EUR/t, –
Huangyan No.1 Canned Food
Factory Zhejiang, Huangyan 361,4 EUR/t –
Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen,
Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co.,
Ltd., Dangyang City, Provincia di Hubei: 490,7 EUR/t, –
Produttori esportatori che
hanno collaborato all'inchiesta, non costituenti il campione 499,6 EUR/t, Tutte le altre imprese 531,2
EUR/t, 10.4. Forma delle misure (155) Diverse
parti hanno richiesto misure che combinassero elementi quantitativi e di
prezzo, in modo tale che un volume iniziale di importazione fosse esente da
dazi o soggetto a dazi ridotti. In alcuni casi in connessione a un sistema di
licenze. (156) L'opzione è stata considerata
ma respinta, in particolare per le seguenti ragioni. I dazi antidumping sono
imposti laddove il prezzo all'esportazione risulta inferiore al valore normale.
I quantitativi esportati nell'Unione sono utili per analizzare se le
importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio. Tali quantitativi sono
tuttavia di norma irrilevanti per determinare il livello di dazio da istituire.
Se si determina cioè che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio,
il dumping può essere compensato da un dazio applicabile a partire dalla prima
spedizione di merce importata successivamente all'entrata in vigore del dazio.
Infine, qualora si accerti che sia nell'interesse dell'Unione importare
prodotti per un determinato periodo senza l'imposizione di dazi antidumping,
l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base permette di sospendere il
dazio a determinate condizioni. (157) Alcune parti hanno asserito che
qualsiasi tipo di misura priva di una limitazione quantitativa porterebbe
all'elusione del dazio e hanno nuovamente fatto riferimento alla costituzione
di scorte avvenuta in seguito all'allargamento dell'Unione europea del
1° maggio 2004. L'analisi dei servizi della Commissione ha confermato che
si trattava di un chiaro tentativo di eludere i dazi. Date queste affermazioni
e i fatti descritti nel regolamento provvisorio ai considerando 123 e 125, la
Commissione seguirà l'evolversi della situazione al fine di prendere i
provvedimenti necessari ad assicurare una corretta applicazione delle misure. (158) Altre parti hanno affermato che
le misure dovrebbero escludere i volumi già soggetti a contratti di vendita
esistenti. Ciò equivarrebbe in pratica ad un'esenzione dai dazi che
indebolirebbe l'effetto riparatore delle misure; la richiesta è pertanto
respinta. Si rinvia inoltre ai precedenti considerando 9.3 e (138). (159) Il regolamento provvisorio ha
istituito un dazio antidumping sotto forma di dazio specifico per ogni società,
risultante dall'applicazione del margine di eliminazione del pregiudizio ai
prezzi all'esportazione utilizzati nel calcolo del dumping durante il PI. Tale
metodo è confermato a livello delle misure definitive. 10.5. Impegni (160) In una fase avanzata
dell'inchiesta diversi produttori esportatori della RPC hanno offerto impegni
sui prezzi che non sono stati giudicati accettabili in considerazione dell'alta
volatilità dei prezzi del prodotto in esame, del rischio di mancato pagamento
dei dazi e di elusione delle misure (cfr. considerando 124 e 125 del
regolamento provvisorio) come pure del fatto che le offerte non contengono
alcuna garanzia da parte delle autorità cinesi di un adeguato monitoraggio, in
un contesto in cui le società non hanno ottenuto il trattamento riservato alle
imprese operanti in economia di mercato. 11. REGISTRAZIONE (161) Le importazioni del prodotto in
esame sono state assoggettate a registrazione con il regolamento n. 572/2012. È
opportuno porre termine tale registrazione. La possibilità di riscuotere i dazi
retroattivamente sarà valutata in una fase successiva, quando saranno
disponibili dati statistici esaustivi. 12. COMUNICAZIONE DELLE
CONCLUSIONI (162) Tutte le parti sono state
informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si
intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del
prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. È stato inoltre
fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in
merito alla comunicazione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la
possibilità di essere sentite. Due gruppi di importatori hanno richiesto e
ottenuto audizioni in presenza del consigliere-auditore della direzione
generale del Commercio. (163) Le osservazioni presentate in
merito alla sentenza Xinshiji sono già state esaminate e risolte nel documento
informativo generale. Nessuna delle anzidette osservazioni ha condotto alla
modifica delle considerazioni e dei fatti essenziali in base a cui è stato
deciso di confermare il margine di pregiudizio calcolato nell'inchiesta
iniziale. Per quanto riguarda il paese di riferimento, un gruppo di importatori
ha ribadito le osservazioni già formulate nel corso dell'inchiesta riguardo
alla portata della riapertura parziale dell'inchiesta, all'utilizzazione di
dati e alla determinazione del valore normale. A tali osservazioni si è
risposto, rispettivamente, nei precedenti considerando 43, 46 e 54. Lo stesso
gruppo di importatori si è espresso in favore di un sistema di misure di
salvaguardia con contingenti invece di dazi antidumping. Il motivo del rifiuto
di un sistema di contingenti è già spiegato al considerando 156. Occorre
inoltre notare che in forza del regolamento n. 260/2009 del 26 febbraio 2009 le
misure di salvaguardia possono essere prese soltanto in determinate situazioni
e a condizioni molto specifiche. Si ritiene che i dazi antidumping
costituiscano lo strumento più idoneo per contrastare le pratiche di dumping
pregiudizievoli. L'anzidetto gruppo di importatori ha inoltre messo in evidenza
il fatto che, in relazione alle questioni sollevate nei precedenti considerando
da 44 a 85, la Commissione non ha aperto un riesame intermedio come le era
stato richiesto. Si ribadisce che alla data della sentenza sulla scelta del
paese di riferimento non era più possibile effettuare un riesame intermedio
poiché il dazio non era più in vigore. La Commissione probabilmente riprenderà
a considerare le richieste in attesa di riesame intermedio a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. Se dall'esame della domanda
risulta che le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento
di base sono rispettate, il riesame intermedio sarà avviato quanto prima. (164) In sintesi, dopo aver preso in
considerazione tutte le osservazioni presentate dopo la comunicazione delle
conclusioni dell'inchiesta alle parti interessate, si è ritenuto che nessuna di
esse fosse di natura tale da modificare le conclusioni raggiunte durante
l'inchiesta. 13. DURATA DELLE MISURE (165) In deroga all'articolo 11,
paragrafo 2, del regolamento di base, il presente regolamento scade cinque anni
dopo l'entrata in vigore del regolamento originario. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È reistituito un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o
sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o
conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati
ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90
61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69) originari della
Repubblica popolare cinese. 2. L'importo del dazio antidumping
definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle
seguenti società è fissato come segue: Società || EUR/tonnellata di peso netto del prodotto || Codice addizionale TARIC Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang || 531,2 || A886 Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang || 361,4 || A887 Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Provincia di Hubei || 490,7 || A888 Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non costituenti il campione, figuranti nell'allegato || 499,6 || A889 Tutte le altre società || 531,2 || A999 Articolo 2 1. Qualora le merci siano state
danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo
effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini
della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[16],
l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati
all'articolo 1, va ridotto di una percentuale che corrisponda all'adeguamento
del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 2. Salvo diversa indicazione, si
applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 3 Le autorità doganali sono invitate a sospendere
la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 1 del regolamento
(UE) n. 572/2012. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 5 Il presente regolamento scade il 31 dicembre
2013, in deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Articolo 6 In deroga all'articolo 11, paragrafo 3, del
regolamento di base le richieste di riesame sono ammissibili a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente
ALLEGATO Produttori esportatori che hanno collaborato
all'inchiesta, non inclusi nel campione (codice addizionale TARIC A889) Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou,
Hunan Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd.,
Xiangshan, Ningbo Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd.,
Yichang, Hubei Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo,
Zhejiang Huangyan No.2 Canned Food Factory,
Huangyan, Zhejiang Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd.,
Xinchang, Zhejiang Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu,
Hubei Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou,
Zhejiang Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua,
Zhejiang Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd.,
Yongzhou, Hunan Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade &
Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd.,
Guilin, Guangxi Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd.,
Mingzhou, Ningbo [1] GU L 343 del 22.12.09, pag. 51. [2] GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15. [3] GU L 178 del 5.7.2008, pag. 19. [4] GU L 288 del 6.11.2007, pag. 22. [5] GU L 290 dell'8.11.2003, pag. 3. [6] GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 67. [7] GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35. [8] GU C 103 del 2.4.2011, pag. 21. [9] GU C 353 del 3.12.2011, pag. 15. [10] Sentenza della Corte (terza Sezione) del 22 marzo 2012
nella causa C-338/10, GLS/Hauptzollamt Hamburg-Stadt. [11] GU C 175 del 19.6.2012, pag. 19. [12] Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques
(IPS)/Consiglio, (Raccolta 1998, pag. II-3939) e causa C-458/98 P, Industrie
des poudres sphériques (IPS)/ Consiglio, (Raccolta 2000, pag. I-08147). [13] Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques
(IPS)/Consiglio, (Raccolta 1998, pag. II-3941). [14] GU L 288 del 6.11.2007, pag. 22. [15] GU L 258 del 26.9.2008, pag. 74. [16] GU
L 253 dell'11.1.1993, pag. 3.