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Document 52013PC0020

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di domande per l’inserimento di nuove voci negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

/* COM/2013/020 final - 2013/0011 (NLE) */

52013PC0020

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di domande per l’inserimento di nuove voci negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento /* COM/2013/020 final - 2013/0011 (NLE) */


RELAZIONE

1.           La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, adottata il 22 marzo 1989 (la “convenzione di Basilea”), istituisce una procedura di controllo per le esportazioni e le importazioni di rifiuti pericolosi tra le parti. La convenzione è entrata in vigore nel 1992 e attualmente vincola 175 parti contraenti, una delle quali è l’Unione europea.

2.           La procedura di modifica degli allegati della convenzione di Basilea è regolata dagli articoli 17 e 18 della stessa. Più specificamente, un’eventuale proposta di modifica deve essere presentata da una parte contraente e trasmessa a tutte le altre parti dal segretariato, con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla riunione nel corso della quale è prevista l’adozione. Inoltre, detta modifica deve essere adottata in occasione di una riunione della conferenza delle parti e acquista efficacia sei mesi dopo la data di emanazione di una circolare di notifica da parte del depositario.

3.           Alle domande relative all’inserimento di nuove voci negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea si applica la procedura stabilita in occasione dell’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea in virtù della decisione VIII/15, relativa alle modifiche della procedura per la revisione o l’adeguamento degli elenchi di rifiuti che figurano negli allegati VIII e IX di detta convenzione.

4.           A norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti[1], gli allegati di detto regolamento possono essere modificati in conformità della procedura prevista all’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2] al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. A norma dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, i rifiuti sono aggiunti provvisoriamente negli allegati III A, III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione C(2001)107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero.

5.           A seguito di una modifica degli allegati III A, III B, IV o V del regolamento (CE) n. 1013/2006, è necessario, per motivi di coerenza, presentare, a nome dell’Unione europea, le opportune domande per l’inserimento di voci corrispondenti negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

6.           In base alla procedura stabilita in occasione dell’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea, in virtù della decisione VIII/15, un’eventuale proposta di modifica deve essere presentata da una parte contraente ed essere trasmessa a tutte le altre parti dal segretariato, con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla riunione nel corso della quale è prevista l’adozione. Detta modifica deve essere adottata nel corso di una riunione della conferenza delle parti e acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di emanazione di una circolare di notifica da parte del depositario.

2013/0011 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di domande per l’inserimento di nuove voci negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 191, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       In quanto parte contraente della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, l’Unione europea può presentare proposte di modifica degli allegati della convenzione di Basilea.

(2)       Alle domande di inserimento di nuove voci negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea si applica la procedura stabilita in occasione dell’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea in virtù della decisione VIII/15, relativa alle modifiche della procedura per la revisione o l’adeguamento degli elenchi di rifiuti che figurano negli allegati VIII e IX di detta convenzione.

(3)       A seguito di una modifica degli allegati III A, III B, IV o V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti[3], per motivi di coerenza è necessario modificare conformemente gli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea.

(4)       L’Unione deve pertanto presentare le necessarie domande concernenti le voci degli allegati III A, III B, IV o V del regolamento (CE) n. 1013/2006 che possono essere incluse negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea.

(5)       In vista della riunione delle parti della convenzione di Basilea nella quale è presentata per adozione una modifica dell’allegato VIII o dell’allegato IX della convenzione, è opportuno che l’Unione trasmetta al segretariato della convenzione di Basilea le necessarie domande relative all’inserimento di nuove voci in questi allegati con un anticipo di almeno sei mesi rispetto a detta riunione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A seguito di una modifica intesa a inserire negli allegati III A, III B, IV o V del regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci che possono essere incluse negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, l’Unione presenta le domande necessarie in base alle disposizioni della convenzione.

Articolo 2

La Commissione trasmette queste domande al segretariato della convenzione di Basilea con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla successiva riunione delle parti aderenti a detta convenzione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

[2]               GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

[3]               GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

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