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Document 52013PC0020
Proposal for a COUNCIL DECISION on the submission, on behalf of the European Union, of applications for new entries in Annex VIII or IX to the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di domande per l’inserimento di nuove voci negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di domande per l’inserimento di nuove voci negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
/* COM/2013/020 final - 2013/0011 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di domande per l’inserimento di nuove voci negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento /* COM/2013/020 final - 2013/0011 (NLE) */
RELAZIONE 1. La convenzione di Basilea sul
controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro
smaltimento, adottata il 22 marzo 1989 (la “convenzione di Basilea”),
istituisce una procedura di controllo per le esportazioni e le importazioni di
rifiuti pericolosi tra le parti. La convenzione è entrata in vigore nel 1992 e
attualmente vincola 175 parti contraenti, una delle quali è l’Unione europea. 2. La procedura di modifica
degli allegati della convenzione di Basilea è regolata dagli articoli 17 e 18
della stessa. Più specificamente, un’eventuale proposta di modifica deve essere
presentata da una parte contraente e trasmessa a tutte le altre parti dal
segretariato, con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla riunione nel
corso della quale è prevista l’adozione. Inoltre, detta modifica deve essere
adottata in occasione di una riunione della conferenza delle parti e acquista
efficacia sei mesi dopo la data di emanazione di una circolare di notifica da
parte del depositario. 3. Alle domande relative all’inserimento
di nuove voci negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea si applica
la procedura stabilita in occasione dell’ottava riunione della conferenza delle
parti della convenzione di Basilea in virtù della decisione VIII/15,
relativa alle modifiche della procedura per la revisione o l’adeguamento degli
elenchi di rifiuti che figurano negli allegati VIII e IX di detta convenzione. 4. A norma dell’articolo 58 del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti[1],
gli allegati di detto regolamento possono essere modificati in conformità della
procedura prevista all’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[2]
al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. A norma dell’articolo 58,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, i rifiuti sono aggiunti
provvisoriamente negli allegati III A, III B, IV o V, in attesa di una
decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di
Basilea o della decisione C(2001)107 def. del Consiglio OCSE relativa alla
revisione della decisione C(92)39 def. sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero. 5. A seguito di una modifica
degli allegati III A, III B, IV o V del regolamento (CE) n. 1013/2006, è
necessario, per motivi di coerenza, presentare, a nome dell’Unione europea, le
opportune domande per l’inserimento di voci corrispondenti negli allegati VIII
o IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri
di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. 6. In base alla procedura
stabilita in occasione dell’ottava riunione della conferenza delle parti della
convenzione di Basilea, in virtù della decisione VIII/15, un’eventuale proposta
di modifica deve essere presentata da una parte contraente ed essere trasmessa
a tutte le altre parti dal segretariato, con un anticipo di almeno sei mesi
rispetto alla riunione nel corso della quale è prevista l’adozione. Detta
modifica deve essere adottata nel corso di una riunione della conferenza delle
parti e acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di emanazione di una
circolare di notifica da parte del depositario. 2013/0011 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell’Unione
europea, di domande per l’inserimento di nuove voci negli allegati VIII o IX
della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di
rifiuti pericolosi e del loro smaltimento IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 191, paragrafo 1, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) In quanto parte contraente
della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di
rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, l’Unione europea può presentare
proposte di modifica degli allegati della convenzione di Basilea. (2) Alle domande di inserimento
di nuove voci negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea si applica
la procedura stabilita in occasione dell’ottava riunione della conferenza delle
parti della convenzione di Basilea in virtù della decisione VIII/15, relativa
alle modifiche della procedura per la revisione o l’adeguamento degli elenchi
di rifiuti che figurano negli allegati VIII e IX di detta convenzione. (3) A seguito di una modifica
degli allegati III A, III B, IV o V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle
spedizioni di rifiuti[3],
per motivi di coerenza è necessario modificare conformemente gli allegati VIII
o IX della convenzione di Basilea. (4) L’Unione deve pertanto presentare
le necessarie domande concernenti le voci degli allegati III A, III B, IV o V
del regolamento (CE) n. 1013/2006 che possono essere incluse negli
allegati VIII o IX della convenzione di Basilea. (5) In vista della riunione delle
parti della convenzione di Basilea nella quale è presentata per adozione una
modifica dell’allegato VIII o dell’allegato IX della convenzione, è opportuno
che l’Unione trasmetta al segretariato della convenzione di Basilea le
necessarie domande relative all’inserimento di nuove voci in questi allegati
con un anticipo di almeno sei mesi rispetto a detta riunione. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A seguito di una modifica intesa a inserire
negli allegati III A, III B, IV o V del regolamento (CE) n. 1013/2006
nuove voci che possono essere incluse negli allegati VIII o IX della
convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
pericolosi e del loro smaltimento, l’Unione presenta le domande necessarie in
base alle disposizioni della convenzione. Articolo 2 La Commissione trasmette queste domande al
segretariato della convenzione di Basilea con un anticipo di almeno sei mesi
rispetto alla successiva riunione delle parti aderenti a detta convenzione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. [2] GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3. [3] GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.