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Document 52013IP0394

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi (2013/2074(INI))

GU C 181 del 19.5.2016, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/2


P7_TA(2013)0394

Corruzione nel settore pubblico e privato: impatto sui diritti umani nei paesi terzi

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi (2013/2074(INI))

(2016/C 181/01)

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), aperta alla firma a Mérida il 9 dicembre 2003,

vista la Carta delle Nazioni Unite,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, aperta alla firma a Parigi il 17 dicembre 1997, e le successive integrazioni,

vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 dicembre 2011, dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea — Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),

visti il quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, quali adottati in occasione della 3179a riunione del Consiglio «Affari esteri» del 25 giugno 2012,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'8 maggio 2001, dal titolo «Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi» (COM(2001)0252),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 ottobre 2011, dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

vista la raccolta di documenti del Consiglio dal titolo «Mainstreaming Human Rights and Gender into European Security and Defence Policy» («Integrazione dei diritti umani e delle tematiche di genere nella politica europea di sicurezza e di difesa») (1) e, in particolare, il documento del Consiglio «Generic Standards of Behaviour for ESDP Operations» («Norme generali di comportamento per le operazioni PSDC») (doc. 08373/3/2005),

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,

visto il piano d'azione globale «Mantenere la promessa: uniti per realizzare gli obiettivi di sviluppo del Millennio», adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 ottobre 2010,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 27 febbraio 2013, dal titolo "Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile (COM(2013)0092),

vista la relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) dal titolo «Politica per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, la frode, la collusione, la costrizione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nelle attività della Banca europea per gli investimenti» (politica antifrode della BEI), approvata nel 2008,

viste la politica e le procedure di applicazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), entrate in vigore nel marzo 2009,

visti i principi guida su imprese e diritti umani che attuano il quadro «Proteggere, rispettare e riparare» dell'ONU (HR/PUB/11/04),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (2),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (3),

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, quali adottati in occasione della 2914a sessione del Consiglio «Affari generali» dell'8 dicembre 2008,

visto il documento di Montreux sui pertinenti obblighi giuridici internazionali e sulle buone pratiche per gli Stati concernenti le operazioni condotte dalle imprese militari e di sicurezza private in situazioni di conflitto armato, adottato a Montreux il 17 settembre 2008,

viste la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, aperta alla firma il 27 gennaio 1999, e la Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, aperta alla firma il 4 novembre 1999, e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, approvate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e il 1o maggio 1999, che istituiscono il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO),

vista la dichiarazione di Giacarta sui principi per le agenzie anticorruzione, approvata il 26 e 27 novembre 2012,

visti i principi di Parigi per le istituzioni nazionali per i diritti umani (4),

visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali (5),

vista la dichiarazione tripartita dei principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (6),

vista l'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite (7),

visto il codice di condotta internazionale per le imprese di sicurezza private,

visto il trattato sul commercio di armi (ATT), approvato in occasione della conferenza finale delle Nazioni Unite sull'ATT tenutasi a New York dal 18 al 28 marzo 2013 (8),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0250/2013),

A.

considerando che la corruzione può essere definita come l'abuso del potere delegato per profitto personale, individuale o collettivo, diretto o indiretto, e che gli atti di corruzione includono, tra gli altri, i reati di corruzione, appropriazione indebita, traffico d'influenza, abuso d'ufficio e arricchimento illecito, conformemente alla definizione dell'UNCAC; che la frode, l'estorsione, il ricatto, l'abuso di potere discrezionale, il favoritismo, il nepotismo, il clientelismo e le donazioni politiche illegali sono strettamente legati alla corruzione; che la corruzione può essere associata alla criminalità organizzata operante sotto una leadership comune e in parallelo ai poteri ufficiali, in particolare nei casi in cui le autorità non sono in grado di far rispettare la legge;

B.

considerando che la corruzione perpetua e aggrava situazioni inique, ingiuste e discriminatorie per quanto concerne il pari godimento dei diritti umani, siano essi civili, politici ed economici oppure sociali e culturali; che la corruzione può avere ripercussioni negative sull'ambiente e colpisce in modo sproporzionato i gruppi più svantaggiati e marginalizzati della società, privandoli in particolare della parità di accesso alla vita politica, ai servizi pubblici, alla giustizia, alla sicurezza, alla terra, al lavoro, all'istruzione, alla salute e all'alloggio, e che la corruzione ostacola soprattutto i progressi volti a porre fine alle discriminazioni, a favorire la parità di genere e l'emancipazione femminile, dal momento che limita le capacità delle donne di far valere i propri diritti;

C.

considerando che la corruzione può compromettere lo sviluppo economico, ostacolando talvolta gli scambi e gli investimenti;

D.

considerando che la lotta alla corruzione fa parte del principio di buon governo, quale sostenuto e definito dall'articolo 9, paragrafo 3, e dall'articolo 97 dell'accordo di Cotonou;

E.

considerando che gli atti di corruzione e le violazioni dei diritti umani implicano generalmente l'utilizzo improprio del potere, l'assenza di un sistema di assunzione di responsabilità e l'istituzionalizzazione di varie forme di discriminazione; che la corruzione è inevitabilmente più frequente quando il rispetto dei diritti umani è scarso o assente, e che essa spesso indebolisce l'efficacia delle istituzioni e degli enti che normalmente forniscono un sistema di controlli e contrappesi e hanno lo scopo di assicurare il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, come i parlamenti, le autorità preposte all'applicazione della legge, la magistratura, gli ordinamenti giuridici e la società civile;

F.

considerando che la corruzione è in genere fortemente radicata nella mentalità delle società in cui è diffusa, e che tutti gli sforzi per combatterla devono concentrarsi in primo luogo sull'istruzione fin dalla più tenera età;

G.

considerando che gli Stati a volte non sono in grado di agire per prevenire o sanzionare la corruzione nei settori pubblico e privato, violando i rispettivi obblighi internazionali ai sensi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e degli altri pertinenti strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani;

H.

considerando che la corruzione distorce le dimensioni e la composizione della spesa pubblica e danneggia gravemente la capacità dello Stato di sfruttare al massimo le risorse disponibili ai fini della piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali, e che la corruzione dirotta grandi quantità di finanziamenti dagli investimenti nell'economia e ostacola la ripresa dei paesi in difficoltà economiche, compresi gli Stati membri dell'Unione europea;

I.

considerando che la corruzione di coloro che occupano posti di grande responsabilità può danneggiare e destabilizzare gravemente i paesi interessati, mettendo in pericolo lo Stato stesso;

J.

considerando che, secondo la Banca mondiale, la corruzione rappresenta il 5 % del PIL globale (2 600 miliardi di USD) e che ogni anno oltre 1 000 miliardi di USD sono versati in tangenti; che la corruzione equivale al 10 % del costo complessivo delle attività imprenditoriali a livello globale e al 25 % del costo dei contratti d'appalto nei paesi in via di sviluppo (9);

K.

considerando che, secondo le stime della Banca mondiale, ogni anno da 20 a 40 miliardi di USD, pari al 20-40 % degli aiuti ufficiali allo sviluppo, sono sottratti ai bilanci pubblici dei paesi in via di sviluppo e occultati all'estero attraverso meccanismi di corruzione ad alto livello (10);

L.

considerando che dal 2000 al 2009 i paesi in via di sviluppo hanno perso 8 440 miliardi di USD in flussi finanziari illeciti, pari a oltre 10 volte gli aiuti esteri ricevuti; che, nell'ultimo decennio, i paesi in via di sviluppo hanno perso ogni anno 585,9 miliardi di USD in flussi illeciti; che il denaro sottratto ogni anno mediante la corruzione è sufficiente a coprire 80 volte l'importo necessario a sfamare le popolazioni denutrite del mondo, mentre le tangenti e i furti contribuiscono ad aumentare del 40 % il costo complessivo dei progetti per la fornitura di acqua potabile e servizi igienici in tutto il mondo (11);

M.

considerando che, minacciando il consolidamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani, la corruzione continua ad essere una causa fondamentale e un catalizzatore dei conflitti, delle diffuse violazioni del diritto umanitario internazionale e delle impunità nei paesi in via di sviluppo, e che la situazione attuale della corruzione e dell'arricchimento illecito nelle posizioni di potere pubblico ha portato a impadronirsi del potere e a perpetuarlo, nonché a creare nuove milizie e a diffondere la violenza;

N.

considerando che la corruzione nel settore giudiziario viola il principio di non discriminazione, di accesso alla giustizia e il diritto a un giudice imparziale e a un ricorso effettivo, essenziali per il rispetto di tutti gli altri diritti umani, e che la corruzione distorce gravemente l'indipendenza, la competenza e l'imparzialità della magistratura e della pubblica amministrazione, alimentando la sfiducia nelle istituzioni pubbliche, indebolendo lo Stato di diritto e dando luogo alla violenza;

O.

considerando che l'erogazione dei servizi pubblici consente agli Stati di ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani, assicurando la fornitura di acqua, alimenti, servizi sanitari, istruzione, alloggi, sicurezza e ordine, quali elementi dello sviluppo umano, e che la corruzione negli appalti pubblici prospera in assenza di apertura, trasparenza, informazione, concorrenza, incentivi, norme e regole chiare applicate con rigore, nonché di meccanismi di monitoraggio e di applicazione delle sanzioni indipendenti;

P.

considerando che la corruzione diffusa, l'assenza di trasparenza, di accesso alle informazioni e di una partecipazione inclusiva al processo decisionale impedisce ai cittadini di chiedere conto ai governi e ai rappresentanti politici del loro operato, al fine di assicurare che le entrate generate dallo sfruttamento delle risorse e del mercato siano utilizzate per garantire il rispetto dei diritti umani; che spetta ai governi compiere ogni sforzo possibile per combattere la corruzione all'interno delle imprese pubbliche e private;

Q.

considerando che i difensori dei diritti umani, i mezzi di comunicazione, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni sindacali e i giornalisti investigativi svolgono un ruolo cruciale nella lotta alla corruzione, dal momento che esaminano attentamente i bilanci pubblici, controllano le attività del governo e delle imprese di grandi dimensioni — soprattutto le multinazionali — e i finanziamenti ricevuti dai partiti politici, offrono abilità e competenze nel rafforzamento delle capacità ed esigono trasparenza e assunzione di responsabilità; che i giornalisti che denunciano casi di corruzione e criminalità organizzata sono sempre più oggetto di azioni mirate e violenze da parte dei gruppi della criminalità organizzata, dei «poteri paralleli» e delle autorità pubbliche, specialmente nei paesi in via di sviluppo;

R.

considerando che la libertà e l'indipendenza della stampa e dei mezzi d'informazione sia online che offline sono essenziali per garantire la trasparenza e un esame attento, entrambi necessari ai fini della lotta alla corruzione, poiché offrono una piattaforma per rivelare i casi di corruzione e consentono ai cittadini e alla società di accedere alle informazioni;

S.

considerando che dati accessibili e forme di governo aperte e trasparenti conferiscono potere ai cittadini, offrendo loro l'accesso alle informazioni relative ai bilanci e alle spese del governo;

T.

considerando che gli informatori sono vitali nel denunciare casi di corruzione, frode, cattiva gestione e violazioni dei diritti umani nonostante l'elevato rischio personale al quale si espongono, e che l'assenza di tutela da ritorsioni, i controlli sulle informazioni, le leggi in materia di calunnia e diffamazione e l'inadeguatezza delle indagini relative alle denunce degli informatori sono tutti fattori in grado di dissuadere le persone dal denunciare apertamente e possono spesso compromettere la loro sicurezza personale e quella delle loro famiglie; che l'Unione europea ha il dovere di proteggere queste persone, in particolare sfruttando nel modo migliore possibile i suoi strumenti di cooperazione, come ad esempio lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR);

U.

considerando che le situazioni di emergenza e gli aiuti ricevuti offrono opportunità di corruzione data la natura delle attività e la complessità delle azioni e degli attori responsabili della loro esecuzione, e che tali «opportunità» includono corruzione, ostruzionismo, estorsione ai danni del personale dell'organismo responsabile dell'aiuto, condotta illecita da parte del suddetto personale, frode, falso in bilancio, sviamento degli aiuti ricevuti e sfruttamento delle persone bisognose, e alimentano un senso diffuso di sconforto verso qualsiasi tipo di istituzione pubblica; che l'appropriazione indebita degli aiuti umanitari è una grave violazione del diritto umanitario internazionale;

V.

considerando che il 25 % di tutte le indagini avviate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardava gli aiuti esterni dell'Europa ai paesi terzi, e che 17,5 milioni di EUR sono stati recuperati in seguito a tali indagini (12);

W.

considerando che gli aiuti dell'UE ai paesi in via di sviluppo potrebbero andare perduti in mancanza di un sistema che preveda controlli e contrappesi adeguati nei paesi beneficiari, nonché un controllo completo e indipendente del sistema di integrità che accompagna l'uso dei fondi;

X.

considerando che le banche pubbliche europee, in qualità di istituzioni dell'UE (BEI) o la cui maggioranza di azionisti è rappresentata da Stati membri dell'UE (BERS), sono state asseritamente coinvolte in scandali legati alla corruzione in relazione alle attività svolte al di fuori dell'Unione europea;

Y.

considerando che i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali (IFI), come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (FMI), dovrebbero incoraggiare un'efficace riforma della governance nei paesi debitori e contribuire in modo opportuno alla lotta alla corruzione, anche esaminando attentamente e affrontando i rischi manifesti di corruzione e umiliazione dei diritti umani associati a molte misure imposte nell'ambito dei programmi di aggiustamento strutturale (SAP), quali la privatizzazione delle imprese e delle risorse statali;

Z.

considerando che la tratta di esseri umani dipende fortemente da reti complesse e corrotte che trascendono tutti i rami del governo, la pubblica amministrazione, le autorità preposte all'applicazione della legge e il settore privato nei paesi d'origine, di transito e di destinazione delle vittime, e che la corruzione indebolisce le azioni di coloro che combattono tale tratta, dal momento che la corruzione investe la polizia, la magistratura e le procedure per l'arresto e per intentare un'azione penale nei confronti dei responsabili della tratta, nonché la prestazione di assistenza legale e protezione dei testimoni nel caso di coloro che sono stati vittima della tratta;

AA.

considerando che la corruzione e la condotta illecita da parte delle forze armate, del settore della difesa, delle autorità preposte all'applicazione della legge e delle forze di pace provocano gravi rischi alla vita, all'integrità fisica, alla protezione e alla libertà e ai diritti dei cittadini nei paesi in via di sviluppo, e che il settore della difesa e l'approvvigionamento di materiali in questo settore continuano a essere caratterizzati da livelli inaccettabili di corruzione e sono protetti in special modo dalla segretezza sulla base della sicurezza nazionale; che è opportuno sottoporre allo stesso esame attento gli appalti pubblici per l'approvvigionamento di materiale nel settore della sicurezza;

AB.

considerando che il ricorso alle imprese militari e di sicurezza private (PMSC) da parte di attori sia pubblici che privati è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi vent'anni, e che, data la natura delle loro attività, le PMSC sono particolarmente esposte alla corruzione e sono state accusate di gravi violazioni dei diritti umani, nonostante operino prevalentemente in un settore al di fuori di una rigida regolamentazione e senza che vi sia assunzione di responsabilità nei confronti del pubblico, come è generalmente richiesto alle forze armate;

AC.

considerando che il livello di attuazione, utilizzo ed efficienza dell'assistenza giuridica reciproca e dei meccanismi di recupero dei beni ai sensi dei capitoli IV e V dell'UNCAC continua a essere esiguo negli Stati firmatari della Convenzione, e che tali Stati firmatari non hanno ancora ottemperato pienamente agli obblighi derivanti dai capitoli IV («Cooperazione internazionale») e V («Recupero dei beni») della Convenzione per quanto concerne la cooperazione internazionale e, più specificamente, non hanno ancora adempiuto in modo sufficiente agli obblighi di assistenza giuridica reciproca di cui all'articolo 46 dell'UNCAC;

AD.

considerando che l'insufficiente regolamentazione e l'opacità del commercio mondiale delle armi convenzionali e delle munizioni alimentano conflitti, corruzione, povertà, violazioni dei diritti umani e impunità;

AE.

considerando che la corruzione su vasta scala nei paesi in via di sviluppo avviene soprattutto con la complicità e persino l'assistenza di alcuni imprenditori, avvocati, istituzioni finanziarie e funzionari pubblici dei paesi sviluppati, compresi gli Stati membri dell'UE, e che, in evidente violazione della normativa antiriciclaggio a livello internazionale e dell'UE, tali istituzioni e imprese hanno fornito i canali per riciclare i proventi della corruzione nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo, per creare strutture poco chiare e occultare i beni nelle giurisdizioni in cui vige il segreto bancario;

AF.

considerando che un approccio alle politiche anticorruzione basato sui diritti umani rafforza la consapevolezza generale che, oltre ai fondi pubblici, anche i diritti individuali e le opportunità dei cittadini sono inficiati dalla corruzione; che la stretta associazione tra movimenti internazionali anticorruzione e dei diritti umani sensibilizzerà l'opinione pubblica e richiederà apertura, assunzione di responsabilità e giustizia, e che tramite il collegamento degli atti di corruzione alle violazioni dei diritti umani si creano nuove possibilità di azione, in particolare nei casi in cui la corruzione può essere combattuta utilizzando meccanismi nazionali, regionali e internazionali già esistenti per controllare il rispetto dei diritti umani;

Coerenza tra le politiche interne ed esterne

1.

ritiene che l'UE possa diventare un leader credibile e influente nella lotta alla corruzione soltanto se affronterà adeguatamente i problemi legati alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro all'interno dei suoi stessi confini; plaude, in tal senso, alla relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione che sarà pubblicata dalla Commissione; auspica che l'identificazione, da parte della Commissione, dei settori vulnerabili alla corruzione negli Stati membri contribuisca a intensificare gli sforzi volti a combattere la corruzione, facilitare lo scambio di migliori pratiche, identificare le tendenze dell'Unione e a stimolare l'apprendimento tra pari e l'ulteriore adempimento degli obblighi internazionali e unionali; invita la Commissione a presentare iniziative politiche a livello dell'UE nel settore della lotta alla corruzione, come ad esempio un piano d'azione dell'UE contro la corruzione;

2.

accoglie con favore, in tal senso, la rinegoziazione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, intesa a porre di fatto fine al segreto bancario; ritiene che il rafforzamento della regolamentazione e della trasparenza riguardo ai registri delle imprese e ai registri delle fiduciarie in tutti gli Stati membri dell'UE costituisca un requisito fondamentale per combattere la corruzione, sia nell'UE che nei paesi terzi; ritiene che le norme dell'UE debbano sancire l'obbligo di registrare tutte le strutture giuridiche e i dati sui relativi titolari effettivi, e che tali informazioni debbano essere pubblicate online, munite di un'etichetta elettronica e presentate in un formato consultabile, in modo tale da essere accessibili gratuitamente;

3.

è del parere che l'UE debba seguire l'esempio degli Stati Uniti con la promulgazione della legge Magnitsky del 2012 («Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act 2012») e adottare una legislazione analoga a livello dell'UE, quale quadro emblematico e operativo che stabilisca un nesso tra corruzione e violazioni dei diritti umani; invita pertanto il Consiglio ad approvare una decisione che istituisca un elenco UE comune di funzionari coinvolti nella morte di Sergei Magnitsky, nel successivo occultamento dei fatti sul piano giudiziario e nelle continue e prolungate vessazioni nei confronti della sua famiglia; aggiunge che la decisione del Consiglio deve imporre sanzioni mirate nei confronti di tali funzionari, quali ad esempio un divieto di visto a livello dell'Unione e un provvedimento di blocco di qualunque attività finanziaria eventualmente detenuta dai funzionari o dai loro familiari diretti all'interno dell'Unione europea; invita la Commissione a elaborare un piano d'azione per la creazione di un meccanismo che elenchi e imponga simili sanzioni mirate ai funzionari di paesi terzi (compresi i funzionari di polizia, i pubblici ministeri e i giudici) coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani e in «manipolazioni» giudiziarie a danno di informatori, giornalisti che si occupano di corruzione e attivisti dei diritti umani nei paesi terzi; sottolinea che i criteri di inclusione nell'elenco devono essere elaborati sulla base di fonti ben documentate, convergenti e indipendenti e di prove convincenti, e prevedere meccanismi di ricorso per i soggetti interessati;

Rendicontabilità e trasparenza degli aiuti esteri e dei bilanci pubblici

4.

sostiene pienamente l'impegno dell'UE a fare proprio e integrare in tutte le sue politiche di sviluppo il concetto di titolarità democratica, ossia la piena ed effettiva partecipazione dei cittadini alla progettazione, all'attuazione e al monitoraggio delle strategie e delle politiche di sviluppo dei donatori e dei governi partner; è del parere che tale politica favorisca la partecipazione dei beneficiari dei programmi e contribuisca, pertanto, a un maggior controllo e a una maggiore assunzione di responsabilità nella lotta alla corruzione; esorta la Commissione e gli Stati membri ad applicare ai loro programmi di aiuto allo sviluppo il principio di condizionalità alle norme internazionali in materia di corruzione, e a introdurre una clausola anticorruzione nei contratti pubblici di appalto, conformemente alle raccomandazioni dell'OCSE; chiede che la Commissione continui a promuovere livelli elevati di trasparenza degli aiuti in formati digitali e a lettura ottica, e a utilizzare uno standard comune per garantire la comparabilità con altri donatori e, in particolare, con le esigenze dei governi beneficiari;

5.

sottolinea che, al fine di assicurare che la combinazione di strumenti aumenti l'efficacia del finanziamento allo sviluppo, è opportuno riesaminare la governance di tali strumenti allo scopo di assicurare una maggiore trasparenza nei criteri di selezione dei progetti e di assunzione della responsabilità nei confronti della società nel suo insieme; ricorda che definire un numero essenziale di requisiti minimi per la selezione, il controllo e la valutazione dei progetti potrebbe favorire la comparabilità e fornire una base coerente per le informazioni sul rendimento delle attività; rileva che è opportuno comunicare in modo sistematico, non solo ai donatori e alle istituzioni finanziarie europee coinvolte, ma anche all'opinione pubblica, l'impatto in termini di progresso e sviluppo dei progetti al fine di giustificare l'uso delle risorse destinate agli aiuti provenienti dalla combinazione di strumenti;

6.

è del parere che la Commissione debba imporre i più alti livelli di integrità nelle procedure d'appalto per l'esecuzione di progetti finanziati dall'UE, soprattutto promuovendo una maggiore accessibilità ai bandi da parte delle organizzazioni locali; sottolinea che un approccio agli appalti basato sui diritti umani trae vantaggio dalla partecipazione di una gamma più ampia di attori, segnatamente quelli coinvolti nel processo di presentazione delle offerte (quali le associazioni dei proprietari di terreni e i gruppi svantaggiati); ritiene che un approccio agli appalti basato sui diritti umani incoraggi altresì le autorità a conferire potere ai gruppi svantaggiati affinché partecipino direttamente alle procedure d'appalto e ad ampliare i criteri con i quali le aziende sono valutate in dette procedure; ricorda che controllare i risultati dei progetti di concerto con la società civile e chiedere conto alle autorità locali del loro operato è essenziale per stabilire se i fondi dell'UE siano utilizzati in modo appropriato; esorta la Commissione a non assegnare i progetti a contraenti i cui titolari effettivi siano sconosciuti o che abbiano una struttura societaria che consenta loro di impegnarsi facilmente in pratiche di determinazione dei prezzi di trasferimento;

7.

invita l'UE a migliorare ulteriormente la trasparenza sostenendo la creazione di un sistema globale che tenga traccia degli impegni di aiuto, al fine di garantire che i paesi donatori rispettino le loro promesse e siano responsabili dei progetti, delle istituzioni o dei gruppi che sostengono;

8.

ricorda, inoltre, la necessità di impedire il ricorso a tecniche corrotte, quali, tra gli altri, l'aumento esagerato dei costi dei progetti, i pagamenti per progetti e lavoratori fittizi, l'utilizzo inappropriato e corrotto di compensazioni economiche e/o industriali, il furto integrale di fondi statali, l'aumento esagerato delle spese di viaggio e le tangenti nell'esecuzione dei progetti finanziati dall'UE; insiste, pertanto, sulla necessità di monitorare l'intera durata della catena dei finanziamenti dell'UE, inclusa l'elaborazione delle politiche e la regolamentazione, la pianificazione e la formazione dei bilanci, il finanziamento, i trasferimenti fiscali, la gestione e lo sviluppo dei programmi, gli appalti e gli acquisti, la costruzione, l'operatività e la manutenzione nonché il pagamento dei servizi resi;

9.

raccomanda alla Commissione di rendere pubblico il meccanismo di rendicontazione all'interno dell'OLAF per quanto concerne l'utilizzo improprio dei fondi dell'UE tra i partecipanti alle gare pubbliche e i beneficiari degli aiuti dell'Unione, nonché di elaborare orientamenti politici sul trattamento delle informazioni fornite dagli informatori riguardo a questi abusi nei paesi terzi, garantendo un seguito e un feedback adeguati, nonché la protezione dalle ritorsioni, e prestando particolare attenzione alla situazione dei gruppi più vulnerabili della popolazione, soprattutto le donne, in molti paesi in via di sviluppo, dal momento che sono particolarmente soggetti a diventare bersaglio della corruzione e propensi a collaborare per denunciarla, oltre a essere anche più esposti e stigmatizzati a causa della loro collaborazione;

10.

sottolinea che l'UE deve enfatizzare l'importanza di attuare il diritto di partecipazione e il diritto di accesso alle informazioni e ai meccanismi di rendicontazione pubblica, come i dati aperti, quali principi democratici fondamentali in tutte le piattaforme di dialogo con i paesi terzi, compresi i rapporti bilaterali e al più alto livello; mette in rilievo che la libertà di stampa e dei mezzi d'informazione sia online sia offline è essenziale a tale proposito; propone che l'UE finanzi progetti nei paesi terzi per sostenere l'applicazione di tali principi, in particolare nei paesi che affrontano processi di democratizzazione, e assicuri l'integrazione di genere, garantisca il coinvolgimento in questi processi della società civile, segnatamente i difensori dei diritti umani, le organizzazioni sindacali, le donne e i gruppi più vulnerabili della popolazione, e fornisca assistenza nella formulazione delle leggi per un'efficace protezione degli informatori;

11.

rileva, in tal senso, che l'UE deve dare l'esempio; pone l'accento sul fatto che l'Unione e i suoi Stati membri devono partecipare attivamente alle iniziative internazionali per una maggiore trasparenza di bilancio, quali l'Open Government Partnership, l'Open Budget Initiative e l'iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali, così da promuovere il coinvolgimento dei paesi partner, quali imperativi delle norme internazionali in materia di diritti umani;

12.

invita la Commissione a proporre un ampliamento della definizione di difensori dei diritti umani negli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, onde includere gli attivisti che militano contro la corruzione, i giornalisti investigativi e, in particolare, gli informatori;

13.

rileva che l'Unione, quale donatore leader a livello mondiale, dovrebbe dar seguito e aumentare le recenti richieste di collegamento della fornitura di aiuti esterni dell'UE a riforme di bilancio volte a una maggiore trasparenza, all'accessibilità dei dati e dei processi partecipativi, e armonizzare gli orientamenti in materia con gli altri donatori; è del parere che l'UE debba stabilire parametri e criteri chiari e pubblici, nell'ambito di un approccio basato sugli incentivi, nei confronti dei governi beneficiari affinché aprano le rispettive procedure di bilancio e integrino nelle loro azioni le componenti della trasparenza, della partecipazione pubblica e del controllo, attraverso la formazione o l'assistenza tecnica; esorta l'UE a promuovere e sostenere lo sviluppo di un ambiente che consenta agli organismi di controllo nei paesi in via di sviluppo (inclusi i parlamenti, le corti dei conti, le organizzazioni della società civile e i mezzi di comunicazione) di svolgere le loro funzioni fondamentali e, quindi, di combattere la corruzione;

14.

rileva, d'altro canto, che l'Unione europea dovrebbe ricorrere al quadro dei «partenariati avanzati» con i paesi terzi per fare pressione in modo efficace sui regimi che patiscono la corruzione endemica, affinché adottino riforme tese ad attuare i summenzionati principi; ritiene che il dialogo politico, la pressione e la cooperazione dell'Unione sulla necessità di riforme debbano essere visibili e trasparenti e integrare meccanismi di controllo adeguati e ambiziosi; è del parere che l'UE debba pubblicamente condannare la promulgazione di leggi che limitano la libertà dei mezzi di comunicazione e le attività della società civile quali fondamenti dell'assunzione di responsabilità e della trasparenza, e che debba elaborare strategie tese ad adattare le relazioni con questi paesi per promuovere le riforme in maniera visibile; sottolinea la necessità che gli accordi con i paesi terzi contengano clausole sui diritti umani chiaramente definite e controllate, che possano portare alla sospensione di qualsiasi accordo di partenariato nel caso di gravi violazioni dei diritti umani;

15.

sostiene una maggiore trasparenza nel processo decisionale sull'investimento dei fondi pubblici europei, in particolare nei progetti della BEI e della BERS che possono avere un effetto negativo sui diritti umani; esorta la BEI e la BERS a rafforzare le rispettive politiche antifrode e anticorruzione, al fine di assicurare la piena trasparenza degli investimenti al di fuori dell'Unione europea; sottolinea la necessità che la BEI e la BERS manifestino la volontà di evitare investimenti rischiosi, in particolare per il tramite di intermediari finanziari, adottino un approccio basato sul rischio e migliori valutazioni dell'impatto sui diritti umani dei progetti sostenuti, e applichino la corretta dovuta diligenza nel rispetto dei diritti umani e dell'integrità a tutte le operazioni dei loro clienti; è del parere che occorra prestare particolare attenzione in modo da garantire la partecipazione pubblica e consultazioni preliminari libere e informate delle comunità interessate in tutte le fasi della pianificazione, dell'attuazione, del controllo e della valutazione dei progetti finanziati; esorta gli Stati membri e la Commissione a utilizzare la loro influenza in qualità di membri esclusivi della BEI e principali azionisti della BERS, al fine di promuovere una riforma significativa di queste istituzioni, in modo tale da consentire un maggiore controllo democratico delle loro decisioni e un maggiore obbligo di rendicontazione;

16.

ritiene che le istituzioni finanziarie internazionali, come ad esempio l'FMI e il gruppo della Banca mondiale, debbano condurre una valutazione del rischio di corruzione nelle misure proposte ai paesi debitori attraverso i programmi di aggiustamento strutturale (SAP), oltre a una valutazione dell'impatto di tali programmi sui diritti umani; è del parere che i SAP debbano includere riforme volte a migliorare la governance e la trasparenza; insiste affinché sistemi di controllo adeguati, dotati delle risorse necessarie e indipendenti, accompagnino l'attuazione dei programmi mediante verifiche e ispezioni frequenti; aggiunge che occorre prestare particolare attenzione all'accaparramento dei terreni, alle espulsioni forzate, agli appalti nel settore della difesa, ai bilanci separati per la difesa e al finanziamento delle attività militari e paramilitari nei paesi debitori; esorta gli Stati membri a utilizzare la loro influenza in qualità di membri dell'FMI e della Banca mondiale in modo da fare pressione per favorire una maggiore trasparenza e meccanismi di partecipazione nei negoziati dei SAP e di altri programmi di finanziamento e promuovere un maggiore controllo democratico delle loro decisioni e un maggiore obbligo di rendicontazione;

17.

invita le istituzioni finanziarie bilaterali e multilaterali, inclusi il gruppo della Banca mondiale, l'FMI, le banche di sviluppo regionali, gli enti di crediti all'esportazione e le banche del settore privato, a richiedere alle imprese del settore estrattivo e ai governi di ottemperare ai requisiti dell'iniziativa «Publish What You Pay» e/o alle norme dell'EITI (iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive) in materia di trasparenza dei pagamenti, quale condizione necessaria per qualunque sostegno ai progetti;

18.

accoglie con favore il piano d'azione contro la corruzione del G20 di Seoul, e ritiene che lo slancio creato debba essere mantenuto al fine di garantire uno sforzo internazionale coordinato volto a contrastare la corruzione in settori chiave;

Corruzione e politiche di sviluppo

19.

sottolinea che le persone più povere nei paesi in via di sviluppo, dipendendo in larga misura dai servizi pubblici, sono colpite in modo sproporzionato dalla piccola corruzione, compresa la cosiddetta «corruzione silenziosa», che si verifica quando funzionari pubblici non forniscono servizi o prestazioni che sono stati pagati dallo Stato (come ad esempio, l'assenteismo degli insegnanti nelle scuole pubbliche o dei medici nelle cliniche di assistenza primaria);

20.

sottolinea che la corruzione ostacola gli investimenti esteri diretti (IED) e trattiene i soggetti esterni dall'avviare una collaborazione economica con i paesi in via di sviluppo;

21.

ritiene che la lotta alla corruzione, compresi i paradisi fiscali, l'evasione fiscale e la fuga illecita di capitali, si inserisca in uno sforzo di più ampio respiro teso a promuovere la buona governance, considerata una delle principali priorità per potenziare l'efficacia della politica di sviluppo dell'UE nel programma di cambiamento 2011 (COM(2011)0637); insiste sulla necessità di applicare pienamente e senza indugio la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

22.

evidenzia che tutti gli sforzi tesi a contrastare la corruzione devono essere accompagnati dal sostegno a programmi che mirano a prevenire la corruzione attraverso campagne didattiche e di sensibilizzazione;

23.

ricorda gli impegni assunti nell'ambito del partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo, e invita l'Unione e gli Stati membri a darvi attuazione al fine di intensificare gli sforzi comuni nella lotta alla corruzione e ai flussi illeciti di denaro;

24.

ritiene che per combattere e sradicare la corruzione sia fondamentale garantire la coerenza delle politiche di sviluppo; sottolinea altresì la necessità di aumentare, nell'ambito dello strumento alla cooperazione allo sviluppo (DCI) e del Fondo europeo di sviluppo (FES), l'assistenza dell'Unione nei settori della governance fiscale e delle azioni contro la frode fiscale;

Rafforzamento della competenza giurisdizionale degli Stati membri

25.

chiede agli Stati membri di modificare il rispettivo diritto penale, ove necessario, per far rientrare nella loro competenza giurisdizionale i cittadini di qualunque nazionalità, individuati sul loro territorio, che abbiano commesso atti di corruzione o appropriazione indebita di fondi pubblici, indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso il reato, purché i proventi di tali attività criminali si trovino o siano stati riciclati nello Stato membro in questione o la persona abbia un «legame stretto» con esso, ossia attraverso la nazionalità, la residenza o la titolarità effettiva di una società avente sede o filiali nello Stato membro in questione;

26.

indica, tuttavia, che gli Stati membri devono agire con cauto discernimento nel fornire informazioni ai paesi terzi in merito a individui accusati di corruzione, appropriazione indebita o evasione fiscale, al fine di non coinvolgere ingiustamente i difensori dei diritti umani, come è avvenuto nel caso di Ales Bialiatski;

27.

è del parere che le leggi sulla diffamazione/calunnia possano essere un deterrente per eventuali denunce di casi di corruzione nei paesi terzi; esorta, quindi, tutti gli Stati membri a dare l'esempio e a depenalizzare le leggi sulla diffamazione/calunnia nei rispettivi ordinamenti giuridici, almeno per i casi che implicano accuse di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro negli Stati membri e all'estero;

28.

esorta gli Stati membri, come raccomandato dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ad adottare misure legislative e di altra natura volte a definire reato l'arricchimento illecito intenzionale, vale a dire un aumento significativo del patrimonio di un pubblico ufficiale che quest'ultimo non possa ragionevolmente giustificare rispetto al suo reddito legittimo;

Sviluppo delle capacità delle istituzioni impegnate nella lotta alla corruzione

29.

accoglie con favore la dichiarazione di Giacarta sui principi per le agenzie anticorruzione del novembre 2012; incoraggia l'UE e gli Stati membri a compiere ulteriori progressi e dare slancio, a livello internazionale, alla necessità di far fronte all'assenza di efficacia nella lotta alla corruzione delle istituzioni impegnate in questo settore in molti paesi in via di sviluppo, dovuta principalmente ai loro sistemi istituzionali, all'assenza di indipendenza funzionale dal potere esecutivo, alla mancanza di sostegno politico, alla provenienza dei fondi a loro disposizione, alle norme per la selezione e la nomina dei funzionari e ai loro poteri di esecuzione;

30.

invita l'Unione europea e gli Stati membri ad avviare la predisposizione di norme internazionali in materia di indipendenza ed efficacia delle autorità anticorruzione, che dovranno essere elaborate a livello intergovernativo, allo scopo di essere sottoposte all'approvazione definitiva dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e che dovranno essere equivalenti ai principi di Parigi per le istituzioni nazionali per i diritti umani e avere la stessa solida portata di questi ultimi; sottolinea che tali principi devono essere utilizzati come parametri di rendicontazione attraverso valutazioni dei risultati basate sulla revisione tra pari;

31.

invita la Commissione a consolidare la cooperazione con altri donatori e con l'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo, finalizzata a sviluppare le capacità delle Istituzioni superiori di controllo nei paesi destinatari degli aiuti, in modo da dare attuazione ai principi internazionali delle summenzionate istituzioni nei paesi in via di sviluppo;

32.

esorta l'UE e i suoi Stati membri promuovere e a sostenere la creazione di una commissione internazionale per la lotta alla corruzione, istituita attraverso un trattato internazionale o un protocollo dell'UNCAC, che porterebbe alla nascita di un organismo internazionale di investigatori penali dotati degli stessi poteri delle forze di polizia e delle procure nazionali per indagare e perseguire i reati di corruzione sul territorio degli Stati firmatari e con la facoltà di incriminare gli individui dinanzi ai tribunali penali nazionali;

33.

invita gli Stati membri dell'UE a sostenere l'istituzione di un Relatore speciale delle Nazioni Unite sui crimini finanziari, la corruzione e i diritti umani con un mandato globale, compresi un piano orientato agli obiettivi e una valutazione periodica delle misure anticorruzione adottate dagli Stati; invita gli Stati membri che hanno firmato ma non ancora ratificato la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, aperta alla firma il 27 gennaio 1999, a procedere in tal senso quanto prima;

Responsabilità sociale delle imprese

34.

richiama l'attenzione sull'esistenza di un manuale basato sulla Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, che permette alle imprese di adottare misure efficaci di controllo interno, deontologia e conformità ai fini della prevenzione e dell'individuazione della corruzione transfrontaliera;

35.

chiede a tutte le imprese dell'UE di onorare la propria responsabilità societaria nei confronti del rispetto dei diritti umani in linea con i principi guida delle Nazioni Unite; accoglie con favore la sollecitudine della Commissione a mettere a punto orientamenti in materia di diritti umani per le piccole e medie imprese; invita gli Stati membri dell'Unione a redigere i propri piani nazionali per l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite e a insistere sulla necessità che anche i paesi partner rispettino le norme in materia di responsabilità sociale delle imprese riconosciute a livello internazionale, quali gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e la dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale;

36.

chiede l'elaborazione di norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità per le imprese dell'UE attive nel settore tecnologico riguardo all'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per violare i diritti umani, favorire la corruzione o agire contro gli interessi di sicurezza dell'UE;

37.

rileva che la maggior parte delle iniziative finalizzate al miglioramento delle pratiche aziendali nei paesi terzi, specialmente nelle zone di conflitto, come l'iniziativa «Global Compact» dell'ONU e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, non prevedono una piattaforma comune e un'applicazione adeguata dei principi guida, ma si basano sull'iniziativa volontaria delle imprese di rispettarli; invita l'Unione a porsi alla guida delle azioni internazionali tese a stabilire tali standard normativi, almeno nell'ambito della competenza unionale, con particolare riguardo all'assunzione di responsabilità dei dirigenti delle imprese multinazionali e ai meccanismi di ricorso per le vittime;

38.

esorta la Commissione a proporre una legislazione che imponga alle imprese dell'Unione di garantire che i loro acquisti non sostengono i responsabili di corruzione, di conflitti e di gravi violazioni dei diritti umani, segnatamente mediante controlli e verifiche delle loro catene di approvvigionamento delle materie prime e la pubblicazione dei risultati; è del parere che una dovuta diligenza obbligatoria delle aziende dell'UE, in linea con gli orientamenti pubblicati dall'OCSE, darebbe slancio alle imprese europee e garantirebbe maggiore coerenza alle politiche in materia di diritti umani e di sviluppo dell'Unione, soprattutto nelle zone devastate dai conflitti;

39.

sottolinea nuovamente la necessità che l'UE e gli Stati membri adottino misure adeguate per controllare e alla fine sanzionare, anche penalmente, le società con sede sociale nel loro territorio che sono coinvolte in casi di corruzione nei paesi terzi; invita la Commissione a elaborare un elenco pubblico di imprese condannate per casi di corruzione o i cui dirigenti siano stati incriminati per corruzione negli Stati membri o in paesi terzi; è del parere che tale elenco debba vietare a queste imprese di partecipare alle procedure di appalti pubblici o di beneficiare dei fondi dell'UE negli Stati membri dell'Unione o in paesi terzi in caso di condanna e fino a una sentenza di proscioglimento passata in giudicato; evidenzia che l'elaborazione di una «lista nera» può dissuadere efficacemente le imprese dall'intraprendere attività corruttive e fornisce un buon incentivo affinché migliorino e rafforzino le loro procedure interne in materia di integrità;

40.

plaude agli accordi raggiunti tra il Parlamento europeo e il Consiglio che richiedono alle imprese del settore estrattivo e a quelle utilizzatrici di aree forestali primarie di pubblicare i pagamenti erogati ai governi su base nazionale e di progetto; esorta i governi di tutti i paesi partner a richiedere la pubblicazione equivalente dei pagamenti delle imprese transnazionali registrate o quotate sui mercati finanziari nella propria giurisdizione; invita l'UE a promuovere tale norma di rendicontazione nell'ambito delle sue relazioni con i paesi partner; ritiene che la Commissione, nella prossima revisione della legislazione in questione, debba considerare la possibilità di ampliare la portata della rendicontazione per paese, al fine di includere le società transnazionali di tutti i settori e la comunicazione di maggiori informazioni, quali vendite, beni, dipendenti, profitti e imposte;

Operazioni di pace e stabilità

41.

sottolinea che spesso la corruzione alimenta la criminalità e contribuisce a creare conflitti e fragilità, e ritiene che occorra dare maggior peso alla lotta alla corruzione nell'ambito delle iniziative dell'UE in materia di prevenzione dei conflitti e nelle sue azioni volte a risolvere situazioni di fragilità;

42.

sottolinea il ruolo cruciale di elevati livelli di integrità tra le forze di pace nell'ONU e nell'Unione africana (UA), segnatamente nel contesto del Fondo per la pace in Africa; sostiene le richieste di riforma del sistema di misure di integrità delle Nazioni Unite, in particolare la necessità di consolidare tutte le indagini sulla condotta illecita dei funzionari, comprese quelle sul campo, in un unico organismo di controllo interno; invita, pertanto, l'ONU a intraprendere misure tese a garantire che le vittime di atti commessi dalle forze di mantenimento della pace godano del diritto al ricorso, e a migliorare i meccanismi di denuncia e la politica di protezione degli informatori;

43.

sottolinea la necessità di sviluppare e aggiornare le norme generali di comportamento e il codice di condotta per le missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'UE, così da riflettere adeguatamente le azioni anticorruzione sia nelle missioni che nelle zone delle missioni; invita l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere misure tese a garantire che le vittime di atti commessi dal personale europeo nelle missioni di pace e in quelle inerenti allo Stato di diritto godano di un efficace diritto al ricorso; esorta il Consiglio a stabilire meccanismi di denuncia sicuri e adeguati e un'efficace politica di protezione degli informatori; sottolinea che tali meccanismi devono tenere conto delle tematiche di genere;

44.

plaude a iniziative quali il documento di Montreux e il codice di condotta internazionale per le imprese di sicurezza private; accoglie con favore il recente sostegno dimostrato dall'Unione europea al documento di Montreux e al numero elevato e crescente di approvazioni da parte dei suoi Stati membri; sottolinea, tuttavia, la necessità di una migliore attuazione dei principi ivi stabiliti; esorta tutti gli Stati membri dell'UE a sviluppare ulteriormente le rispettive leggi e regolamentazioni nazionali in linea con le norme del documento di Montreux, e raccomanda loro e all'Unione di concludere contratti solo con le imprese militari e di sicurezza private (PMSC) che sostengono i principi delle iniziative; invita l'UE e i suoi Stati membri ad appoggiare la creazione del meccanismo di controllo del codice di condotta internazionale, che deve essere un organo di garanzia della conformità capace di gestire denunce e comminare sanzioni dissuasive (incluse le modifiche ai contratti che impongono limiti aggiuntivi, l'emissione di richiami ufficiali, le sanzioni finanziarie e la rimozione temporanea o permanente della PMSC dal sistema del codice di condotta internazionale), onde garantire il rispetto degli impegni assunti ai sensi del codice di condotta internazionale e chiedere all'impresa conto del proprio operato in tal senso;

45.

chiede che l'UE e i suoi Stati membri sostengano la creazione di un quadro internazionale che disciplini le attività delle PMSC, garantendo parità di condizioni che permettano agli Stati ospitanti di avere l'autorità di regolamentare tali imprese e agli Stati contraenti di usare il loro potere per proteggere i diritti umani e prevenire la corruzione; sottolinea che tale quadro deve includere sanzioni dissuasive per le violazioni, l'assunzione di responsabilità per chi le commette e l'accesso efficace al ricorso per le vittime, oltre a un sistema di licenze e monitoraggio che richieda a tutte le PMSC di sottoporsi a verifiche indipendenti e di partecipare alla formazione obbligatoria in materia di diritti umani per tutto il personale;

Assistenza e cooperazione internazionale

46.

raccomanda agli Stati membri di migliorare l'attuazione dei capitoli IV (Cooperazione internazionale) e V (Recupero dei beni) dell'UNCAC, soprattutto per garantire una maggiore efficienza dell'assistenza giuridica reciproca richiesta dai paesi terzi, in particolare interpretando la legislazione nazionale in un modo tale da agevolare l'assistenza richiesta, svincolando la confisca dalla condanna nello Stato richiedente per offrire assistenza giuridica reciproca e fornendo ai propri sistemi giuridici le risorse umane e finanziarie necessarie per una corretta e tempestiva gestione delle cause; esorta l'UE a dare priorità a questa tematica di estrema rilevanza nei paesi terzi che affrontano processi di democratizzazione, soprattutto affrontando gli ostacoli giuridici e la mancanza di disponibilità a collaborare da parte dei centri finanziari nell'UE, che spesso mantengono un regime di assistenza giuridica reciproca non reattivo e inefficiente;

47.

è del parere che la clausola standard sui diritti umani introdotta in tutti gli accordi con i paesi terzi debba anche prevedere un impegno verso la protezione e la promozione della buona governance;

48.

incoraggia la Commissione a proporre, nella prossima revisione dell'accordo di Cotonou, il rispetto della buona governance quale elemento essenziale dell'accordo e ad ampliare la portata della definizione di corruzione, in modo da consentire l'applicazione di sanzioni alle violazioni della clausola di buona governance in tutte le circostanze gravi e non solo nel caso in cui vi sia correlazione con politiche e programmi economici e settoriali, per i quali l'Unione europea è un partner importante in termini di sostegno finanziario;

49.

plaude alla decisione presa dalle task force UE-Egitto e UE-Tunisia di concludere una tabella di marcia per la restituzione dei beni acquisiti indebitamente che si trovano a tutt'oggi congelati in diversi paesi terzi; esorta l'UE e i suoi Stati membri a rispettare appieno le esistenti norme internazionali che disciplinano il recupero dei beni, quali il capitolo V dell'UNCAC, il piano d'azione per il recupero dei beni promosso dal partenariato Deauville nell'ambito del G8 con i paesi della Primavera araba in transizione e il nuovo quadro normativo messo a punto dal Consiglio il 26 novembre 2012; ritiene che le disposizioni in materia di recupero dei beni sosterranno gli sforzi dei paesi volti a porre rimedio agli effetti peggiori della corruzione, ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi in modo significativo per favorire il rientro di beni sottratti indebitamente dagli ex regimi ai cittadini dei paesi della Primavera araba; sottolinea l'importanza di un approccio basato sui diritti umani al trattamento del recupero dei beni e al debito sovrano da parte degli Stati che emergono da regimi in cui la corruzione è endemica; sostiene le iniziative volte a controllare il debito sovrano interno ed esterno, al fine di individuare la corruzione e il suo impatto sui diritti umani; invita gli Stati membri a sostenere le iniziative di verifica ispettiva del debito;

50.

invita l'UE e gli Stati membri a fornire assistenza giuridica e tecnica ai paesi in via di sviluppo che desiderano recuperare i beni sottratti indebitamente (o beni accumulati illegalmente dalle dittature) che sono detenuti nel territorio dell'Unione europea;

51.

segnala che la corruzione nel commercio delle armi rappresenta un'ampia quota della corruzione nelle transazioni a livello mondiale; accoglie con favore il trattato sul commercio delle armi approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, il quale stabilisce norme e criteri vincolanti comuni per valutare i trasferimenti internazionali di armi; accoglie con favore l'impegno degli Stati membri a firmare quanto prima il trattato sul commercio delle armi, e li invita altresì a porsi alla guida degli sforzi dell'ONU per la rapida ratifica e attuazione del trattato internazionale sulle armi da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU; incoraggia l'Unione europea a garantire una maggiore vigilanza in relazione alle esportazioni dei produttori di armi europei e a contrastare la mancanza di chiarezza nel settore del commercio delle armi, in particolare per quanto riguarda l'uso di intermediari e le compensazioni economiche/industriali, in linea con la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni che disciplinano il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;

o

o o

52.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, dei paesi candidati e dei paesi associati, al Consiglio d'Europa, all'Unione africana, al Fondo monetario internazionale, alla Banca mondiale, alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e alle Nazioni Unite.


(1)  Consiglio dell'Unione europea, 2008.

(2)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 165.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0470.

(4)  Cfr. risoluzione A/RES/48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(5)  OCSE (2011), «OECD Guidelines for Multinational Enterprises» (Orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali), OECD Publishing.

(6)  Organizzazione internazionale del lavoro, 2006 ISBN 92-2-119010-2 e 978-92-2-119010-3.

(7)  New York, sede delle Nazioni Unite, 26 luglio 2000.

(8)  Assemblea generale dell'ONU, A/CONF.217/2013/L.3.

(9)  Iniziativa CleanGovBiz, OCSE 2013.

(10)  Iniziativa CleanGovBiz, OCSE 2013.

(11)  «Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the Decade Ending 2009» (Flussi finanziari illeciti provenienti dai paesi in via di sviluppo nel decennio chiuso al 2009), Global Financial Integrity.

(12)  Relazione annuale OLAF 2011.


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