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Document 52013IP0024

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'attuazione dell'accordo di partenariato economico interinale (APEI) tra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa orientale e australe alla luce dell'attuale situazione nello Zimbabwe (2013/2515(RSP))

GU C 440 del 30.12.2015, p. 89–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/89


P7_TA(2013)0024

Attuazione di APEI tra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa orientale e australe alla luce dell'attuale situazione nello Zimbabwe

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'attuazione dell'accordo di partenariato economico interinale (APEI) tra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa orientale e australe alla luce dell'attuale situazione nello Zimbabwe (2013/2515(RSP))

(2015/C 440/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, applicato in via provvisoria dal 14 maggio 2012,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou),

visto l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XXIV,

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che fissa gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2009 sull'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1),

visto il comunicato del vertice straordinario della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe del 1o giugno 2012,

viste le conclusioni del Consiglio sullo Zimbabwe del 23 luglio 2012 e la decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il capitolo relativo alla cooperazione allo sviluppo dell'accordo di Cotonou, a norma del quale l'Unione europea ha esteso le preferenze commerciali non reciproche ai paesi ACP, è scaduto il 31 dicembre 2007 e che da allora la situazione non è conforme alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio;

B.

considerando che gli accordi di partenariato economico (APE) sono accordi compatibili con l'OMC intesi a sostenere l'integrazione regionale attraverso lo sviluppo del commercio, la crescita sostenibile e la riduzione della povertà, promuovendo nel contempo la graduale integrazione delle economie ACP nell'economia mondiale;

C.

considerando che Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe sono firmatari dell'accordo di Cotonou; che il rispetto dei diritti umani è un elemento essenziale dell'accordo di cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e i paesi ACP;

D.

considerando che gli accordi di partenariato economico interinali (APEI) possono essere considerati un primo passo verso accordi di partenariato economico completi, grazie all'inclusione non soltanto di norme sullo scambio delle merci, ma anche di capitoli sulle norme di origine e la protezione delle nuove industrie;

E.

considerando che le disposizioni sul buon governo, la trasparenza nelle cariche politiche e i diritti umani, conformemente agli articoli 8, 11B, 96 e 97 dell'accordo di Cotonou, devono essere considerate parte di questo APEI tra la Comunità europea, da una parte, e Seychelles, Madagascar, Maurizio e Zimbabwe, dall'altra;

F.

considerando che, benché la situazione attuale nello Zimbabwe, per quanto riguarda i diritti umani e la democrazia, abbia mostrato segni di miglioramento, restano numerose sfide da affrontare per quanto concerne la futura cooperazione tra l'Unione e lo Zimbabwe, in particolare la piena attuazione dell'accordo politico globale (APG) e l'eliminazione di ogni forma di molestia e abuso dei diritti umani;

G.

considerando che la ripresa economica dello Zimbabwe è tuttora fragile e che alcune politiche dello Stato rappresentano una minaccia per le future relazioni economiche tra l'Unione e lo Zimbabwe;

H.

considerando che lo Zimbabwe sta disattendendo in modo flagrante gli accordi internazionali e le sue stesse leggi nazionali continuando a permettere la vendita di avorio d'elefante di provenienza illegale;

1.

osserva che l'UE deve promuovere il commercio equo con i paesi in via di sviluppo, fondato sul pieno rispetto e sull'attuazione delle norme in materia di lavoro e delle condizioni lavorative definite dall'OIL, nonché garantire l'applicazione delle più elevate norme sociali e ambientali; ritiene che ciò includa il pagamento di un prezzo equo per le risorse e i prodotti agricoli provenienti dai paesi in via di sviluppo;

2.

sottolinea che la provvisoria entrata in vigore dell'APEI rappresenta un passo importante per il consolidamento del partenariato tra l'Unione europea e i quattro paesi africani interessati, in un quadro giuridico stabile; evidenzia l'importanza di continuare le negoziazioni allo scopo di concludere un accordo completo volto a promuovere scambi aperti ed equi, gli investimenti e l'integrazione regionale;

3.

ritiene che l'entrata in vigore della legge che istituisce la commissione per i diritti umani nello Zimbabwe rappresenti una misura incoraggiante attuata dal governo per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese, nonché un progresso nel quadro della tabella di marcia concordata per elezioni pacifiche e credibili;

4.

invita la Commissione a intensificare le negoziazioni con i sette paesi rimanenti della regione e ad adottare un approccio favorevole allo sviluppo in linea con gli obiettivi strategici e le priorità della regione e dei suoi paesi e in conformità delle norme dell'OMC;

5.

esprime tuttavia la sua preoccupazione per i continui abusi dei diritti umani e delle libertà fondamentali nello Zimbabwe, che compromettono gli impegni assunti negli ultimi anni dal governo di unità nazionale dello Zimbabwe, e in particolare per i recenti episodi di molestie nei confronti di difensori dei diritti umani, giornalisti e membri della società civile nel paese; invita il governo dello Zimbabwe ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che nessuno sia oggetto di molestie o intimidazioni a causa del proprio impegno a favore di questioni relative ai diritti umani;

6.

deplora l'assenza di una clausola rigorosa sui diritti umani nell'APEI e ribadisce la sua richiesta di introdurre negli accordi commerciali conclusi dall'UE clausole vincolanti in materia; si rammarica per l'omissione di un capitolo sullo sviluppo sostenibile e dell'obbligo di rispettare le norme ambientali e del lavoro;

7.

sottolinea che la libertà di riunione, di associazione e di espressione sono elementi fondamentali della democrazia, rispetto ai quali lo Zimbabwe si è impegnato pienamente nel quadro dell'APG; richiama l'attenzione sull'attuale procedura di approvazione, sottolineando che la ratifica dell'APEI con l'Unione europea costituisce un'ulteriore opportunità per ribadire la necessità di attuare pienamente tali impegni e obblighi;

8.

sottolinea che, nelle attuali circostanze, la sospensione della cooperazione allo sviluppo dell'Unione (a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou) dovrebbe essere mantenuta, ma che l'UE conferma il suo impegno di sostenere la popolazione locale;

9.

appoggia le misure mirate attualmente applicate dall'UE in risposta alla situazione politica e dei diritti umani nello Zimbabwe, nonché le decisioni annuali che consentono all'Unione di mantenere sotto costante controllo esponenti di spicco del governo zimbabwano; sottolinea inoltre che l'APEI non avrà ripercussioni su tali misure;

10.

Invita il governo dello Zimbabwe a intraprendere le iniziative necessarie — fra cui il ripristino della legalità, della democrazia e del rispetto dei diritti umani e in particolare un referendum costituzionale credibile e pacifico e preparativi elettorali conformi agli standard internazionali riconosciuti — affinché le misure mirate possano essere sospese;

11.

ribadisce la sua disponibilità a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione nel caso di un significativo deterioramento della situazione dei diritti umani, compresa, tra l'altro, la possibilità di ricorrere alle disposizioni previste dall'articolo 65 dell'accordo (la cosiddetta clausola di «non esecuzione»);

12.

invita la delegazione dell'Unione europea a Harare a continuare a fornire assistenza al governo di unità nazionale dello Zimbabwe per migliorare la situazione dei diritti umani nell'ottica di organizzare elezioni pacifiche e credibili in linea con le norme che l'Unione europea si aspetta da tutti i suoi partner commerciali;

13.

invita il governo dello Zimbabwe a procedere all'individuazione e al perseguimento delle persone coinvolte nell'esportazione e nel commercio illegali di avorio e, inoltre, a operare per una maggiore trasparenza delle industrie estrattive dello Zimbabwe, al fine di garantire che le ricchezze derivanti dallo sfruttamento legale delle risorse naturali del paese siano correttamente contabilizzate e vadano a beneficio di tutti i cittadini dello Zimbabwe;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Servizio europeo per l'azione esterna, al governo e al parlamento dello Zimbabwe e ai governi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe.


(1)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 129.

(2)  GU L 54 del 28.2.2012, pag. 20.


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