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Document 52013DC0549
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market and on Regulation (EC) No 924/2009 on cross-border payments in the Community
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’applicazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e sul regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’applicazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e sul regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità
/* COM/2013/0549 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’applicazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e sul regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità /* COM/2013/0549 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’applicazione della direttiva 2007/64/CE
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e sul regolamento (CE)
n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) I Direttiva 2007/64/CE 1. INTRODUZIONE La presente relazione riesamina le modalità di applicazione della
direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (in appresso
“PSD”) ai sensi dell’articolo 87 della stessa. Il periodo considerato dalla
relazione va dal 2009 al 2012. L’articolo 87 prevede la presentazione di una
relazione su diverse questioni: ambito di applicazione della direttiva (in
particolare strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica); operazioni
in cui una solo tappa è nel SEE (one-leg) e operazioni in tutte le
valute; requisiti in materia di autorizzazione e ostacoli all’ingresso al
mercato; requisiti prudenziali (capitale iniziale/fondi propri/tutela); concessione
di crediti da parte degli istituti di pagamento; tempo di esecuzione e mancata
esecuzione o esecuzione inesatta. Tuttavia, la relazione non si limita a tali
questioni. Il processo di riesame della PSD si basa su 2 studi dedicati esterni. Il
primo studio, “lo studio giuridico”, fornisce una valutazione di conformità giuridica
sul recepimento della PSD nei 27 Stati membri[1]. Il secondo studio, “lo studio
economico”, analizza l’impatto economico della PSD e del connesso regolamento 924/2009
relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro rispetto agli obiettivi originari[2]. Con lo stesso obiettivo, i
comitati consultivi della Commissione per la politica sui pagamenti al
dettaglio hanno raccolto i contributi forniti dagli Stati membri e dai soggetti
attivi sul mercato. La presente relazione descrive il recepimento
della PSD (sezione 2), ne prende in considerazione l’applicazione e l’impatto
(sezione 3), individua le questioni principali che emergono dall’applicazione
della PSD (sezione 4) e trae una serie di conclusioni (sezione 5). 2. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA La PSD è entrata in vigore il 25 dicembre 2007;
il termine per il recepimento da parte degli Stati membri nella legislazione
nazionale era il 1° novembre 2009, ma alcuni non l’hanno rispettato. Per
attuare la PSD la maggior parte degli Stati membri ha introdotto un nuovo atto
nel proprio corpus giuridico[3].
L’attuazione della PSD non ha sollevato
problemi di rilievo, realizzandosi nella maniera più adeguata nei diversi Stati
membri[4].
Nel corso del recepimento, i servizi della Commissione hanno collaborato con
gli Stati membri e hanno offerto assistenza per garantirne la correttezza. Tuttavia, nonostante l’approccio diretto alla piena
armonizzazione[5]
della direttiva, lo studio giuridico ha rilevato che la PSD conteneva disposizioni
sia specifiche che teoriche che ne hanno reso difficoltosa l'attuazione in
tutta l’Unione europea. Alcuni Stati membri hanno integrato le disposizioni
della PSD con norme nazionali supplementari. La PSD contiene 25 disposizioni facoltative. Se
decide di avvalersi di una di tali disposizioni, lo Stato membro deve
informarne la Commissione[6].
Il gran numero di opzioni offerte agli Stati membri deriva dalla
necessità di tener conto delle specificità dei mercati nazionali nonché dal
processo negoziale sfociato nell’adozione della PSD[7]. In generale le parti
interessate avevano un atteggiamento neutrale rispetto all’impatto delle
disposizioni facoltative. La diversità non ha portato all’arbitraggio
giurisdizionale, né da parte degli utenti, né da parte dei prestatori, riguardo
all’ubicazione delle loro attività[8].
3. APPLICAZIONE E IMPATTO DELLA
DIRETTIVA 3.1. Titolo I – Oggetto, ambito di
applicazione e definizioni 3.1.1. Ambito di applicazione L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione.
L’allegato alla PSD definisce le attività coperte dai termini “servizi di
pagamento” e contiene 7 categorie di servizi di pagamento. Insieme all’articolo
3 che definisce l’esclusione dall’ambito di applicazione, questo elenco specifica
i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della PSD. Lo studio economico conclude che l’elenco
esistente è adeguato, come sostengono anche le parti interessate. Eppure, il riscontro ricevuto ha parimenti espresso preoccupazioni
in merito alle definizioni e all’esaustività dell’allegato. Si ritiene che
alcuni servizi debbano essere inclusi nell’elenco dei servizi di pagamento. Sarebbe
anche opportuno considerare i nuovi sviluppi tecnologici e commerciali. Si ritiene
altresì importante includere i terzi prestatori che offrono servizi di ordini
di pagamento. 3.1.2. Ambito di applicazione
territoriale e valutario Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, la PSD
– con le sue norme in materia di trasparenza delle condizioni, obblighi in
materia di informazione e condotta commerciale – si applica solo alle
operazioni in cui tutte le tappe avvengono all'interno dell'UE, note come “operazioni
two-leg”. Tuttavia, 13 Stati membri hanno intrapreso l’iniziativa
di estendere alcune norme della PSD alle operazioni one-leg[9] per quanto riguarda il segmento
UE delle operazioni di pagamento in entrata o in uscita, tramite la
legislazione nazionale per 11 Stati membri o consentendo deroghe contrattuali
per gli altri 2 Stati membri. La PSD limita il proprio ambito di applicazione
ai servizi di pagamento in valute dell’UE. Gli Stati membri che hanno esteso l’applicazione
della PSD alle transazioni one-leg tendono ad applicare la PSD anche a
valute di Stati non appartenenti all’UE o al SEE. Questi regimi differenti producono effetti sia
sulle parti interessate che sui consumatori. Inoltre, i consumatori ignorano
semplicemente che vengono applicati regimi normativi diversi[10]. Per quanto riguarda i
prestatori di servizi, meno del 25% utilizza sistemi e procedure diversi per
operazioni one-leg e two-leg[11].
3.1.3. Esclusione dall’ambito di
applicazione L’articolo 3 elenca una serie di operazioni o
servizi di pagamento a cui non si applica la PSD. Questa esclusione dall’ambito
di applicazione rende difficile per i consumatori capire quale attività rientri
in un determinato quadro normativo. Secondo un sondaggio svolto per conto della
Commissione, l’82% di 24 associazioni di consumatori in 20 diversi Stati membri
e 15 autorità competenti sono favorevoli a modificare le esclusioni dall’ambito
di applicazione[12].
Le parti interessate chiedono dei chiarimenti o l’annullamento di alcune esenzioni.
Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento tendono a valutare essi stessi se
le proprie operazioni rientrano nell’ambito di applicazione della PSD. Questo può
indurre a un’evasione normativa o a un’ondata di richieste d’informazioni da
parte dei prestatori di servizi nei confronti delle autorità competenti[13]. 3.1.4. Strumenti di pagamento di basso
valore e moneta elettronica Gli articoli 34 e 53 sanciscono i principi di
deroga, rispettivamente, agli obblighi in materia di informazione e alle regole
di condotta commerciale per prodotti di pagamento semplici e operazioni di
basso valore. La PSD garantisce flessibilità giacché gli Stati membri possono
scegliere di ridurre o raddoppiare, per le operazioni nazionali, gli importi
fissati nelle disposizioni, nonché di aumentarli per gli strumenti di pagamento
prepagati[14].
Molti Stati membri hanno deciso di raddoppiare l’importo e hanno innalzato la
soglia degli strumenti prepagati a 500 EUR. Secondo un sondaggio svolto per
conto della Commissione, solo 17 enti creditizi su 69 hanno dichiarato di offrire
strumenti che rientrano tra le deroghe per operazioni di basso valore. Questo
regime giuridico semplificato si pone in diretta concorrenza con altri regimi
ancor più snelli previsti dalla PSD (per esempio la deroga concessa ai piccoli
istituti di pagamento o le attività di pagamento esonerate). La soglia, gli
obblighi in materia di informazione e il limite dei diritti e degli obblighi per
operazioni di basso valore sono stati ritenuti adeguati[15]. 3.1.5. Microimprese Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, e dell’articolo
51, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere che i titoli III e IV si
applichino alle microimprese. Queste vengono definite dalla PSD in riferimento[16] alla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese[17]. Tra gli Stati membri, 9 hanno fatto ricorso all’opzione per quanto
riguarda il titolo III[18]
e 8 per quanto riguarda il titolo IV[19].
Secondo lo studio economico, le disposizioni facoltative potrebbero essere
adeguate per le microimprese più piccole ma non per quelle con un bilancio complessivo
fino a 2 milioni di EUR e fino a 10 dipendenti[20].
3.2. Titolo II – Prestatori di
servizi di pagamento 3.2.1. Regime in materia di passaporto
Il numero degli istituti di pagamento negli
Stati membri che beneficiano del “passaporto” varia notevolmente all’interno
del SEE. In alcuni paesi molti istituti di pagamento hanno richiesto
passaporti, in altri nessun istituto di pagamento ha cercato di ottenere un
passaporto per operare all’estero[21].
Per le parti interessate, il sistema del passaporto costituisce una
caratteristica importante[22].
Le autorità competenti tendono ad applicare approcci divergenti. Tuttavia,
l’introduzione del regime in materia rappresenta un cambiamento significativo
e, benché non siano stati ancora osservati effetti in tal senso sul mercato, la
PSD istituisce un quadro stabile per lo sviluppo paneuropeo degli istituti di
pagamento[23].
3.2.2. Requisiti in materia di
autorizzazione Alcuni Stati membri hanno richiesto ulteriori informazioni e maggiori
dettagli sul modulo della domanda[24]
che gli istituti di pagamento devono presentare per poter operare. È opportuno notare che in 6 paesi il numero dei nuovi istituti di
pagamento creati dopo il 2007 rappresenta il 50% o più di tutti gli istituti di
pagamento attualmente esistenti[25].
3.2.3. Requisiti prudenziali (capitale
iniziale/fondi propri/tutela) La PSD sancisce norme per i requisiti prudenziali degli istituti di
pagamento, tra cui i requisiti concernenti il capitale iniziale[26], i fondi propri[27] e la tutela[28]. 3.2.3.1. Requisiti concernenti il
capitale iniziale Il capitale iniziale necessario varia da 20 000 EUR a 125 000
EUR a seconda delle operazioni intraprese dal prestatore di servizi. 3.2.3.2. Fondi propri 12 Stati membri hanno deciso di ricorrere all’opzione prevista dall’articolo
7, paragrafo 3[29],
in virtù della quale gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i
metodi fissati dall’articolo 8, in relazione al calcolo dei fondi propri, agli
istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell’ente
creditizio impresa madre[30].
L’importo dei fondi propri può essere superiore o inferiore fino al 20%
rispetto all’importo che risulta dal metodo di calcolo scelto[31]. Solo 2 Stati membri non hanno
optato per questa possibilità. 2 paesi hanno fatto ricorso a questa possibilità
soltanto per aumentare l’importo dei requisiti dei fondi propri; gli altri
Stati membri hanno previsto entrambe le possibilità[32]. La stragrande maggioranza delle
autorità di regolamentazione non ha tuttavia concretato l’opzione pur
mantenendo l’autorità giuridica per farlo[33].
Le parti interessate in generale (tra cui 16 autorità nazionali) sembrano
concordare sul fatto che i requisiti in materia di fondi propri sono
sufficientemente alti[34].
3.2.3.3. Requisiti in materia di tutela Per quanto riguarda la tutela dei fondi sono previste due possibilità: gli
istituti di pagamento possono depositare i fondi su un conto distinto oppure
sottoscrivere una polizza assicurativa. Gran parte degli istituti di pagamento
del SEE tende a ricorrere alla prima opzione poiché viene ritenuta più chiara,
funzionale, efficace in termini di costi e conforme alle legislazioni e alle
pratiche nazionali. I requisiti in materia di tutela hanno fissato un elevato livello
di protezione per gli utenti[35].
3.2.4. Istituti di pagamento che
beneficiano di deroghe Gli articoli 26 e 27 prevedono la possibilità di iscrivere persone
fisiche e giuridiche nel registro dei prestatori di servizi[36] e applicare loro norme
prudenziali meno rigorose. Questa opzione è stata recepita in 15 Stati membri
ma finora è stata utilizzata solo in 9 di essi. 2 203 cosiddetti piccoli
istituti di pagamento – o istituti di pagamento che hanno beneficiato di
deroghe/istituti di pagamento registrati – hanno finora usufruito di tale
regime più snello. Se non fosse offerta l'opzione della deroga, alcuni prestatori
di servizi opererebbero all’esterno del quadro normativo[37]. 3.2.5. Accesso ai sistemi di pagamento La maggior parte degli Stati membri ha recepito letteralmente l’articolo
28[38]. Il fatto che questa
disposizione non si applichi a tutti i sistemi di pagamento determina una disparità
di condizioni tra gli istituti di pagamento e, in particolare, tra gli enti
creditizi. Le risposte ricevute dalla Commissione durante la consultazione sul
libro verde “Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte,
internet e telefono mobile”[39]
mostrano che gli istituti di pagamento nutrono preoccupazioni per l’impatto
della PSD sull’accesso ai sistemi di pagamento. D’altro canto, gli enti
creditizi tendono a ritenere che i sistemi di pagamento debbano essere protetti
da qualsiasi rischio che può produrre effetti avversi sui sistemi in generale,
motivo per cui, a loro avviso, devono rimanere soggetti a vigilanza ed essere
caratterizzati da un accesso limitato. 3.3. Titolo III – Trasparenza e
requisiti informativi 3.3.1. Condizioni standardizzate e
trasparenza per quanto riguarda le informazioni sui prezzi e il calcolo delle
commissioni per gli utenti e i prestatori di servizi Sono stati individuati problemi specifici per
i consumatori[40],
concernenti l’ambito di applicazione, la qualità, l’eccessivo contenuto
tecnico, l’opacità e la disponibilità. Le norme sulla trasparenza delle condizioni e
i requisiti informativi si applicano sia ai servizi di pagamento semplici
(“singola operazione di pagamento”, per esempio il pagamento di una bolletta o la
rimessa di denaro una tantum), sia a servizi più complessi basati su contratti
quadro (nell’ambito dei quali si effettuano “singole operazioni di pagamento”).
Una questione fondamentale relativa all’operazione singola è l’offerta di
informazioni sui tassi di cambio applicabili alle operazioni effettuate tramite
carte[41].
La PSD prevede che il consumatore venga informato anticipatamente dei tassi di
cambio applicati o, qualora si utilizzino tassi di cambio di riferimento, della
data pertinente per determinare il tasso di cambio. In pratica, spesso non è
così. Altri ambiti di preoccupazione sono la suddivisione delle spese e le
informazioni sulla data valuta dell’accredito nei casi in cui il conto di
pagamento non prevede alcun tasso d’interesse oppure non esiste alcun conto di
pagamento. Le norme armonizzate sui contratti quadro
prevedono esaustive informazioni precontrattuali, informazioni precedenti e
successive all’operazione, modalità di comunicazione delle informazioni (comunicazioni
dirette e comunicazioni a distanza), costante disponibilità dei termini
contrattuali, modifica del contratto quadro e quindi anche del tasso d’interesse
e della valuta, e infine recesso. Le questioni problematiche sono rare e riguardano
soprattutto le modifiche del contratto quadro. Non sempre l'obbligo di
comunicazione di informazioni sulle modifiche proposte e di un periodo di due
mesi tra la notifica delle modifiche e la loro entrata in vigore pare rispettato
adeguatamente. Un esempio specifico di modifica del contratto quadro è la
modifica del tasso d’interesse e delle commissioni. La PSD non disciplina esaurientemente i casi
di mancato consenso dell’utente alla modifica del contratto quadro. 3.4. Titolo IV – Diritti e obblighi 3.4.1. Maggiorazioni La PSD considera le maggiorazioni uno
strumento di indirizzo a disposizione degli Stati membri. 14 di essi hanno vietato
ogni tipo di maggiorazione, 1 ne ha vietato l'applicazione per l’utilizzo delle
carte di debito ma non per le carte di credito e 12 non le hanno vietate in
generale, consentendone l'applicazione su tutti i tipi di carta, mentre 1 le ammette
solo sulle carte di credito[42].
Negli Stati membri in cui le maggiorazioni
sono autorizzate, si pone il problema che il costo connesso all’utilizzo della
carta viene spesso comunicato al consumatore in una fase avanzata. Il controllo
delle maggiorazioni sembra anche legato al controllo di ciò che avviene più
avanti nella filiera dei servizi di pagamento. Occorre inoltre rammentare che
la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE) limiterà il diritto di applicare
maggiorazioni a partire dalla metà del 2014. 3.4.2. Responsabilità (operazione di
pagamento non autorizzata) L’articolo 60 sancisce un diritto di rimborso
in relazione alle operazioni di pagamento non autorizzate. Il principio di
rimborso immediato per tutte le operazioni non autorizzate si applica
incondizionatamente a tutti gli utenti. L’articolo 61, paragrafo 1, prevede una deroga
secondo cui i pagatori, e non i prestatori di servizi di pagamento, sostengono le
perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate. Questa
responsabilità si basa sull’uso di strumenti di pagamento smarriti o rubati o
sulla loro appropriazione indebita. La disposizione della PSD fissa inoltre un
importo massimo di 150 EUR. L’attuazione mostra approcci differenti: laddove
non tutti gli aspetti previsti dalla disposizione della PSD vengono replicati,
in alcuni Stati membri la responsabilità degli utenti o dei consumatori è
fissata al di sotto dei 150 EUR, mentre in altri essi continuano a sostenere l’intera
perdita. 3.4.3. Diritto di rimborso Ai sensi dell’articolo 62 e seguenti, i
pagatori possono richiedere il rimborso di un’operazione di pagamento autorizzata
per un periodo di otto settimane ad alcune condizioni, in particolare se il
pagatore dissente dal beneficiario in merito all’importo addebitato. Come
annunciato in una dichiarazione nell’ambito del regolamento sui termini per l’area
unica dei pagamenti in euro (SEPA), la Commissione ha valutato se la norma sul
rimborso armonizzato si sia rivelata adeguata allo scopo. Le norme sono
concepite per offrire un’ampia protezione ai pagatori. Nel contempo, le norme
vigenti sono talvolta ritenute meno favorevoli di alcune norme nazionali
preesistenti. Di conseguenza, alcuni Stati membri hanno esteso il diritto di
rimborso a tutti gli addebiti diretti senza imporre alcuna condizione. Poiché
anche l'attuale sistema principale di addebito diretto SEPA (SEPA Core
Direct Debit Rulebook) prevede il diritto di rimborso incondizionato per
gli addebiti diretti, alcuni prestatori di servizi applicano anch'essi un
diritto incondizionato su base volontaria. Alcuni prestatori hanno espresso
gravi preoccupazioni in merito all’applicazione dei diritti di rimborso. Mentre
il limite di 10 giorni per il rimborso è generalmente considerato adeguato per
gli addebiti diretti, questo lasso di tempo viene ritenuto problematico per le
operazioni con carte, dal momento che, di solito, il prestatore di servizi non
è in grado di decidere nel merito di una richiesta di rimborso entro 10 giorni
lavorativi[43].
3.4.4. Tempo di esecuzione I prestatori non hanno riferito difficoltà
sostanziali nel rispettare il tempo di esecuzione o la data valuta previsti
dalla PSD per le operazioni di pagamento [44].
La maggior parte degli Stati membri ha attuato adeguatamente la PSD per quanto
riguarda la norma sul limite di tempo per l’accreditamento e le deroghe
possibili su accordo tra pagatori e relativi prestatori di servizi, nonché
quelle concernenti le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. A
quanto pare, però, non tutti gli Stati membri hanno adottato queste due
deroghe. Benché la PSD consenta momenti limite per le operazioni
in uscita soltanto verso la fine della giornata operativa, i momenti limite
applicati dagli enti creditizi variano notevolmente. Il concetto viene
interpretato in modo diverso. Pertanto, questo potrebbe incidere sui tempi
effettivi di esecuzione dei pagamenti. 3.4.5. Mancata esecuzione o esecuzione
inesatta Ai sensi dell’articolo 75, il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore è responsabile e risarcisce quindi
senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o
eseguita in modo inesatto. I prestatori hanno espresso preoccupazioni in
merito alla propria responsabilità oggettiva in alcuni settori, soprattutto per
quanto riguarda la trasparenza delle condizioni e la comunicazione di
informazioni. La PSD prevede che il rimborso – da intendersi come credito a
favore del conto del prestatore di servizi del beneficiario – costituisca
rimedio in tutti i casi di esecuzione inesatta. Interpretata letteralmente, la
norma della PSD potrebbe significare che l’esecuzione inesatta copre anche l’esecuzione
tardiva. A questo proposito, un fattore chiave nell’efficacia delle
disposizioni concernenti la responsabilità è la velocità con cui gli utenti
possono ottenere un rimedio. La PSD non prevede alcuna scadenza specifica per l’adempimento
del rimedio. 4. RIESAME DEL FUNZIONAMENTO
DELLA PSD: PROBLEMI EMERSI La PSD ha già consentito considerevoli progressi
per quanto attiene all’integrazione generale del mercato dei pagamenti al
dettaglio, un mercato tuttavia molto dinamico che ha registrato una
significativa innovazione negli ultimi anni. Settori importanti di questo
mercato, soprattutto pagamenti effettuati con carte e nuovi mezzi di pagamento,
come internet e dispositivo mobile, sono spesso ancora frammentati lungo i
confini nazionali così che diventa difficile sviluppare efficacemente servizi
di pagamento digitali innovativi e di facile utilizzo e offrire a consumatori e
dettaglianti metodi di pagamento efficaci, comodi e sicuri (con l’eventuale eccezione
delle carte di credito) a livello paneuropeo per l’acquisto di una crescente
varietà di beni e servizi. I recenti sviluppi di questi mercati hanno anche evidenziato
alcune lacune normative e carenze del mercato che riguardano i pagamenti con carta,
via internet e tramite dispositivo mobile. Per affrontare adeguatamente questi
problemi occorre prevedere un approccio armonizzato a livello europeo. 5. CONCLUSIONI L’armonizzazione dei diritti e degli obblighi
dei prestatori di servizi di pagamento nella PSD ha contribuito a favorire l’offerta
di servizi di pagamento standardizzati in tutta l’UE e, per molti prestatori di
servizi di pagamento, a ridurre i costi di produzione e di conformità giuridica.
I benefici previsti non si sono ancora interamente materializzati a causa delle
differenze che sussistono in altre leggi e regolamenti applicabili nell’UE (antiriciclaggio,
protezione dei dati, protezione dei consumatori). Quanto ai consumatori, i
problemi principali riguardano i diversi approcci utilizzati dai prestatori di
servizi di pagamento e dagli Stati membri allorché la direttiva ha offerto loro
un certo margine di manovra e di discrezionalità relativamente all’attuazione[45]. II Regolamento (CE) n. 924/2009 1. Introduzione Il regolamento (CE) n. 924/2009 abolisce le
differenze tra le commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri e a quelli
nazionali in euro, e si applica ai pagamenti in euro effettuati in tutti gli
Stati membri dell’UE. Il principio fondamentale è che le commissioni sulle
operazioni di pagamento offerte da qualsiasi prestatore di servizi di pagamento
nell’Unione devono essere uguali, per un pagamento dello stesso valore,
indipendentemente dal fatto che il pagamento sia nazionale o transfrontaliero. Il
regolamento si applica a tutti i pagamenti elaborati elettronicamente, tra cui
bonifici, addebiti diretti, prelievi di contanti, pagamenti mediante carte di debito
e di credito e rimesse di denaro. Il regolamento (CE) n. 924/2009 e il suo
precursore, il regolamento n. 2560/2001, hanno portato a una considerevole
riduzione delle commissioni pagate dai consumatori (e dagli altri utilizzatori
di servizi di pagamento) per i servizi di pagamento regolamentati. Ad esempio, le
commissioni per un bonifico di 100 EUR si sono ridotte passando da una media UE
di 23,60 EUR nel 2001 a 2,46 EUR nel 2005. Analogamente, le commissioni
per i prelievi transfrontalieri in euro dagli sportelli ATM si sono ridotte ai
livelli registrati dai titolari di carta nel proprio paese. Grazie al
regolamento, quindi, milioni di cittadini dell’Unione europea hanno realizzato
importanti risparmi. 2. Clausola di riesame L’articolo 15 del regolamento prevede la
presentazione di due relazioni. La prima deve proporsi di discutere l’opportunità di sopprimere gli obblighi nazionali di segnalazione
basati sui pagamenti a fini statistici ed è connessa all’articolo 5 del
regolamento. La seconda deve proporsi di valutare l’applicazione
generale del regolamento e riesaminare in modo più dettagliato tre questioni
specifiche: –
l’uso dei codici IBAN e BIC in relazione all’automazione
dei pagamenti; –
l’adeguatezza del massimale di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, ossia il massimale di 50 000 EUR fino al quale si applica il
regolamento; –
gli sviluppi di mercato in relazione all’applicazione
degli articoli 6, 7 e 8, vale a dire su commissioni interbancarie per operazioni
di addebito diretto e sulla raggiungibilità per gli addebiti diretti. Le questioni per
le quali, a parere dei colegislatori, è necessario elaborare relazioni sono
state affrontate nel frattempo nella nuova proposta di regolamento presentata dalla
Commissione nel dicembre 2010. 3. Modifiche apportate dal
regolamento (UE) n. 260/2012 (regolamento per la migrazione alla SEPA) Il regolamento
per la migrazione alla SEPA, entrato in vigore il 31 marzo 2012, apporta diverse
modifiche al testo del regolamento sui pagamenti transfrontalieri. In particolare: –
a partire dal 1° febbraio 2016 gli obblighi
nazionali di segnalazione basati sui pagamenti vengono soppressi per i
pagamenti di qualsiasi valore; –
l’uso dei codici IBAN e BIC in relazione all’automazione
dei pagamenti è soggetto alle norme generali del regolamento per la migrazione
alla SEPA; –
viene rimosso il massimale di applicazione di 50 000
EUR, di cui all’articolo 3, paragrafo 1; –
è contemplata la situazione giuridica delle
commissioni interbancarie per operazioni di addebito diretto (articoli 6 e 7 del
regolamento sui pagamenti transfrontalieri); –
si conferma la raggiungibilità per le operazioni di
addebito diretto (articolo 8 del regolamento sui pagamenti transfrontalieri). 4. Conclusioni L’adozione del regolamento per la migrazione
alla SEPA è stata accompagnata da una revisione completa delle questioni esposte
all’articolo 15 del regolamento sui pagamenti transfrontalieri. Di conseguenza,
non occorre rivedere il regolamento su questi punti. È opportuno sottolineare
che la rimozione del massimale di 50 000 EUR rappresenta un progresso
importante e apprezzato per l’integrazione europea del mercato dei pagamenti al
dettaglio. Sebbene nel contesto dello studio economico
siano state sollevate alcune questioni sull’applicazione del regolamento, i risultati
dell'esercizio confermano sostanzialmente che il regolamento sembra funzionare
in modo efficace. Ad esempio, le commissioni applicate ai bonifici di 100 EUR hanno
seguito un’ulteriore tendenza al ribasso, raggiungendo una media di 0,50 EUR
nell’area dell’euro per gli ordini di bonifico online e sono rimaste basse, a 3,10 EUR,
per quelli effettuati allo sportello bancario[46].
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che
in questo momento non è necessario né raccomandabile modificare in alcun modo il
testo del regolamento (CE) n. 924/2009. III CONCLUSIONI FINALI La PSD si propone
di “istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi
di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante dall’iniziativa
del settore finanziario a favore della creazione di un’area di pagamento unica
in euro, che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per
tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei
consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i
consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente
esistenti a livello nazionale”[47].
Complessivamente la PSD risponde all’obiettivo fissato e qualsiasi eventuale
modifica futura dovrà seguire un approccio evolutivo e non rivoluzionario. Dall’analisi
della PSD e dei suoi effetti si deduce che vi si potrebbero apportare alcune
modifiche per migliorarne gli effetti, chiarirne alcuni aspetti[48], garantire condizioni paritarie
e tener conto di alcuni sviluppi tecnologici. A tale riguardo, la PSD si
applica solo ai pagamenti per i quali entrambi i prestatori finali siano
ubicati nel SEE ma non, ad esempio, alle operazioni dirette verso paesi terzi o
da essi provenienti (le cosiddette “operazioni one-leg”). All'atto dell'adozione
alcune attività connesse ai pagamenti sono state escluse dall’ambito di applicazione
della PSD. È venuta quindi a crearsi una situazione in cui gli utenti dei
servizi di pagamento non godono della protezione della PSD per un volume sempre
più grande di operazioni, in cui si riscontrano incertezze sull’effettivo
ambito di applicazione della direttiva e in cui si è introdotta una disparità
di condizioni. La flessibilità offerta dalla PSD per consentire ai commercianti
di applicare una commissione o di offrire uno sconto per orientare il
consumatore verso il mezzo di pagamento più efficiente, combinata alla
possibilità offerta agli Stati membri di vietare o limitare siffatte maggiorazioni
sul proprio territorio, ha determinato un’estrema eterogeneità nel mercato. Per
rafforzare la protezione dei consumatori e promuovere la certezza del diritto, si
potrebbe considerare un’ulteriore armonizzazione delle norme sul rimborso per
quanto riguarda gli addebiti diretti, al fine di superare le attuali disparità
che vigono in Europa in questo settore. Si potrebbero anche prevedere una
riduzione dell’ambito di applicazione del “regime semplificato” per i
cosiddetti “piccoli istituti di pagamento” e alcuni adeguamenti alle
disposizioni sulla responsabilità. È altresì
necessario tener conto degli sviluppi tecnologici. Nel mercato sono emersi
nuovi soggetti (i cosiddetti “terzi prestatori di servizi di pagamento”) che
offrono essenzialmente soluzioni di pagamento a basso costo su internet utilizzando
l’applicazione online di home banking dei clienti, con il loro consenso, e
informando i commercianti sull’arrivo del denaro: favoriscono così gli acquisti
online. Alcuni soggetti offrono anche informazioni consolidate sui diversi
conti di un utente di servizi di pagamento (“servizi di informazioni sui conti”).
Benché questi nuovi soggetti rechino indubbi benefici sia agli utenti di servizi
di pagamento in generale – commercianti e consumatori – che al mercato in
termini di concorrenza, è necessario affrontare a livello di Unione europea una
serie di questioni concernenti la sicurezza, l’accesso alle informazioni sui
conti di pagamento o la riservatezza dei dati, così come la possibilità di sottoporre
questi soggetti a un sistema di licenze e vigilanza nella loro veste di
istituti di pagamento in conformità della PSD. Quanto al
regolamento n. 924/2009, come già affermato, non occorre rivederne l’ambito
di applicazione né perfezionarlo ulteriormente. Allegato 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009 apportate dal regolamento (UE)
n. 260/2012 Regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri || Disposizione originaria || Regolamento per la migrazione alla SEPA || Disposizione modificata Articolo 3, paragrafo 1 || Le commissioni applicate per pagamenti transfrontalieri in euro fino a 50 000 EUR sono uguali a quelle applicate per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore. || Articolo 17, paragrafo 2 || Le commissioni applicate per pagamenti transfrontalieri in euro di qualsiasi valore sono uguali a quelle applicate per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore. Articolo 5 || Gli Stati membri sopprimono gli obblighi di segnalazione basati sui pagamenti a fini statistici relativamente a operazioni di pagamento non superiori a 50 000 EUR. || Articolo 17, paragrafo 4 || Gli Stati membri sopprimono gli obblighi di segnalazione basati sui pagamenti a fini statistici relativamente a operazioni di pagamento di qualsiasi valore a partire dal 1° febbraio 2016. Articolo 6 || Si applica una commissione interbancaria multilaterale pari a 0,088 EUR ad ogni operazione transfrontaliera di addebito diretto eseguita fino al 1° novembre 2012, salvo che sia stata concordata una commissione interbancaria inferiore. || Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 8 || Si applica una commissione interbancaria multilaterale ad ogni operazione transfrontaliera di addebito diretto eseguita fino al 1° novembre 2012. A partire dal 1° febbraio 2014, una commissione interbancaria multilaterale per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto si può applicare alle operazioni R, secondo criteri rigorosamente definiti (approccio basato sui costi). Articolo 7 || Si applica una commissione interbancaria multilaterale per operazioni nazionali di addebito diretto fino al 1° novembre 2012, ma soltanto se esistente nello Stato membro prima del 1° novembre 2009. || Articolo 6, paragrafo 3, articolo 8 e articolo 17, paragrafo 5 || Si applica una commissione interbancaria multilaterale per operazioni nazionali di addebito diretto fino al 1° febbraio 2017, ma soltanto se esistente nello Stato membro prima del 1° novembre 2009. A partire dal 1° febbraio 2014 si può applicare alle operazioni R, secondo criteri rigorosamente definiti (approccio basato sui costi) Articolo 8 || La raggiungibilità per le operazioni di addebito diretto è garantita entro il 1° novembre 2010 dai prestatori di servizi di pagamento negli Stati membri della zona euro. Entro il 1° novembre 2014 è garantita dai prestatori di servizi di pagamento negli Stati membri al di fuori della zona euro. || Articolo 3, articolo 16, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 6 || La raggiungibilità per operazioni di (bonifico e) addebito diretto è garantita immediatamente dai prestatori di servizi di pagamento negli Stati membri della zona euro. Entro il 31 ottobre 2016 è garantita dai prestatori di servizi di pagamento negli Stati membri al di fuori della zona euro. Articolo 15, paragrafo 2 || Uso dei codici (IBAN e) BIC in relazione all’automazione dei pagamenti. || Articolo 5, paragrafo 4, articolo 5, paragrafo 5, e articolo 17, paragrafo 3, + allegato || Gli utilizzatori dei servizi di pagamento devono usare il codice BIC, ma soltanto se necessario, fino al 1° febbraio 2014 per i pagamenti nazionali e fino al 1° febbraio 2016 per i pagamenti transfrontalieri. A partire dal 1° febbraio 2016 è richiesto soltanto l’IBAN. [1] http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/psd_transposition_study_report_en.pdf [2] Studio effettuato da London
Economics e Iff in associazione con PaySys. [3] Tipik – pag. 4. [4] Tipik– pag. 5. [5] Articolo 86, paragrafo 1, della
PSD. [6] http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/options_en.htm
[7] Iff, London Economics e PaySys –
pag.169. [8] Iff, London Economics e PaySys –
pag.171. [9] Iff, London Economics e PaySys –
pagg. 136-139. [10] Iff, London Economics e PaySys – pag.141. [11] Iff, London Economics e PaySys – pag.
148. [12] Iff, London Economics e PaySys – pagg.
130-131. [13] Iff, London Economics e PaySys – pag.
131. [14] Articolo 34, paragrafo 2, della
PSD. [15] Iff, London Economics e PaySys –
pag. 152-153. [16] Articolo 4, punto 26, della PSD. [17] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:IT:PDF
[18] Tipik– pag. 31. [19] Tipik– pag. 42. [20] Iff, London Economics e PaySys – pag.
165. [21] Iff, London Economics e PaySys – pag.
175. [22] Iff, London Economics e PaySys –
pagg. 180-83. [23] Secondo i dati disponibili in 13
Stati membri - Iff, London Economics e PaySys – pag. 177. [24] Tipik– pag. 10. [25] Iff, London Economics e PaySys –
pag. 192. [26] Articolo 6 della PSD. [27] Articolo 7 della PSD. [28] Articolo 9 della PSD. [29] Tipik– pag.12. [30] Ai sensi della direttiva 2006/48/CE.
[31] Articolo 8, paragrafo 3, della PSD. [32] Tipik– pag.13. [33] Iff, London Economics e PaySys –
pag.198. [34] Iff, London Economics e PaySys –
pag. 200. [35] Iff, London Economics e PaySys –
pag. 197. [36] Ai sensi dell’articolo 13 della
PSD. [37] Iff, London Economics e PaySys –
pag. 207. [38] Tipik – pag. 30. [39] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/%20LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:IT:PDF
– Le risposte sono reperibili al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp. [40] Iff, London Economics e PaySys –
pag. 295. [41] Iff, London Economics e PaySys –
pag. 246. [42] Tipik– pag. 44. [43] Iff, London Economics e PaySys –
pag. 267. [44] Iff, London Economics e PaySys – pag.
270. [45] Iff, London Economics e PaySys –
pag. 288. [46] Dati relativi a settembre 2012. [47] Considerando (4)
della PSD. [48] Iff, London
Economics e PaySys – pag. 275.