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Document 52013DC0401
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS "Towards a European Horizontal Framework for Collective Redress"
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI "Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi"
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI "Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi"
/* COM/2013/0401 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI "Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi" /* COM/2013/0401 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI "Verso un quadro orizzontale europeo per
i ricorsi collettivi" 1. Introduzione 1.1. Obiettivi della presente
comunicazione In una fase economicamente difficile, un
quadro giuridico solido e sistemi giudiziari efficienti possono contribuire in
maniera determinante all'obiettivo dell'Unione europea di raggiungere una
crescita competitiva. Il principale obiettivo politico dell'Unione è conservare
la competitività a livello globale e avere un mercato unico aperto e
funzionante, come ribadito nella strategia Europa 2020 e nell'Atto per il
mercato unico. In questo contesto, la certezza giuridica e un quadro giuridico
affidabile sono di fondamentale importanza. La politica in materia di giustizia dell'Unione
europea intende sviluppare un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia al
servizio dei cittadini e delle imprese[1].
Tanto i cittadini quanto le imprese dovrebbero potersi avvalere di mezzi di
ricorso effettivi, in particolare nei casi transfrontalieri in cui sono stati
violati diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione europea. A tal fine
può essere necessario trovare soluzioni di diritto processuale fondate sul
diritto dell'Unione. Il lavoro svolto in questo ambito sino ad ora ha prodotto
una serie di soluzioni che agevolano l'accesso ad un ricorso effettivo. Il
procedimento europeo per le controversie di modesta entità[2] è un procedimento civile
europeo semplificato e a costi ridotti che facilita la risoluzione delle
controversie dei consumatori derivanti da vendite transfrontaliere. Il procedimento
europeo d'ingiunzione di pagamento[3]
contribuisce ad un rapido recupero dei crediti transfrontalieri, agevolando la
gestione delle controversie da parte delle imprese. La direttiva sulla
mediazione[4],
applicabile a tutte le controversie civili transfrontaliere, promuove la
risoluzione alternativa delle controversie secondo modalità che permettano di
ridurre i costi e l'impegno necessari e riduce i tempi del contenzioso
transfrontaliero. Nel campo della politica per i consumatori[5], la direttiva recentemente
adottata sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori[6], insieme al regolamento sulla
risoluzione delle controversie online dei consumatori[7], vanno oltre imponendo agli
Stati membri di assicurare che le controversie contrattuali tra un consumatore
e un professionista derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di
servizi possano essere presentate a un organismo di risoluzione alternativa
delle controversie. Gli strumenti giuridici citati, oltre ad altri
strumenti che contribuiscono allo sviluppo dell'acquis dell'Unione nel
settore della giustizia e della protezione dei consumatori, rispondono ad esigenze
molto concrete e chiaramente identificate di cittadini ed imprese. Nel rispetto
del principio di sussidiarietà, essi lasciano spazio anche a soluzioni
giurisdizionali e sistemi di ricorso nazionali. I ricorsi collettivi sono uno dei meccanismi
che, da vari anni a questa parte, sono analizzati dalle istituzioni dell'Unione
in base all'esperienza acquisita in diversi Stati membri sotto il profilo della
capacità di contribuire allo sviluppo di uno spazio di giustizia europeo che
garantisca un elevato livello di protezione dei consumatori e migliori l'applicazione
del diritto dell'Unione in generale, comprese le norme di concorrenza, nonché
di favorire la crescita economica e di facilitare l'accesso alla giustizia. Tra
il 2010 e il 2012 la Commissione ha portato avanti tale analisi,
approfondendola, per rispondere a tre domande fondamentali: 1) Qual è il problema che gli strumenti
vigenti non riescono a risolvere in modo soddisfacente? 2) Un dato meccanismo giuridico, come l'eventuale
meccanismo europeo di ricorso collettivo, potrebbe risolvere tale problema? 3) Come un tale meccanismo potrebbe
conciliarsi con l'obbligo dettato dall'articolo 67, paragrafo 1, del TFUE ai
sensi del quale, nel realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione
è tenuta a rispettare i diversi ordinamenti giuridici e le diverse tradizioni
giuridiche degli Stati membri, in particolare in settori (come il diritto
processuale) che a livello nazionale sono decisamente consolidati mentre sono
piuttosto recenti a livello dell'UE? Ad avviso della Commissione, qualsiasi misura
di ricorso giurisdizionale dev'essere appropriata ed efficace e saper fornire
soluzioni equilibrate che sostengano la crescita europea garantendo l'effettivo
accesso alla giustizia. Non deve pertanto trattarsi di misure che incentivano l'abuso
del contenzioso o producono effetti pregiudizievoli sui convenuti a prescindere
dagli esiti del procedimento. Esempi di detti effetti sono identificabili in
particolare nelle "class action" esistenti negli Stati Uniti.
L'approccio europeo ai ricorsi collettivi deve quindi preoccuparsi di prevenire
tali effetti negativi e di mettere a punto garanzie adeguate per evitarli. Nel 2011 la Commissione ha condotto una
consultazione pubblica orizzontale sul tema "Verso un approccio europeo
coerente in materia di ricorso collettivo", allo scopo, tra l'altro, di
individuare dei principi giuridici comuni sul ricorso collettivo e di
analizzare come tali principi possano coniugarsi con l'ordinamento giuridico
dell'Unione e con quelli dei 27 Stati membri dell'UE. La consultazione ha
inoltre sondato i settori in cui forme diverse di ricorso collettivo potrebbero
agevolare un maggior rispetto delle norme dell'UE o una migliore tutela dei
diritti dei cittadini e delle imprese dell'Unione. Il Parlamento europeo ha deciso di contribuire
al dibattito europeo adottando una risoluzione fondata su una relazione
generale di iniziativa propria sui ricorsi collettivi[8]. La presente comunicazione riporta i principali
punti di vista emersi nel corso della consultazione pubblica e riflette la
posizione della Commissione su alcuni temi centrali relativi ai ricorsi
collettivi. Ad essa si accompagna una raccomandazione della Commissione che
invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea a dotarsi di sistemi di
ricorso collettivo a livello nazionale basandosi su una serie di principi
comuni europei. La raccomandazione promuove un approccio orizzontale e il suo
contenuto si applica quindi anche al diritto della concorrenza, un settore per
il quale regole specifiche — giustificate dalle specificità di questa branca
del diritto — sono previste dalla proposta di direttiva relativa a determinate
norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della
legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea[9]. Se da un lato la
raccomandazione incoraggia tutti gli Stati membri a seguire i principi in essa
contenuti, dall'altro la proposta di direttiva lascia alla discrezione degli
Stati membri la decisione di introdurre eventuali azioni di ricorso collettivo
nell'ambito dell'applicazione delle norme di concorrenza su iniziativa dei
privati[10].
1.2. Cos'è il ricorso collettivo? Il ricorso collettivo è un meccanismo
processuale che, per ragioni di economia dei mezzi processuali e/o di
efficienza dell'applicazione delle norme, consente di riunire in un'unica
azione in giudizio varie controversie simili. Esso facilita l'accesso alla
giustizia in particolare nei casi in cui il singolo danno ha un valore così
limitato che i potenziali ricorrenti non lo ritengono tale da giustificare un'azione
individuale. Ha anche il pregio di rafforzare il potere negoziale dei
potenziali ricorrenti e di contribuire all'efficiente amministrazione della
giustizia, evitando il moltiplicarsi di procedimenti riguardanti controversie
sorte dalla stessa violazione di norme giuridiche. A seconda del tipo di controversia, il ricorso
collettivo può essere di natura inibitoria, se è destinato a produrre la
cessazione di un comportamento illecito, o di natura risarcitoria, se è
finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno subito. La presente
comunicazione e la raccomandazione che l'accompagna esaminano entrambe le
tipologie di ricorso collettivo, senza interferire con i mezzi di natura
inibitoria già in vigore negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione. Non va infatti dimenticato che le azioni per l'ottenimento
di provvedimenti inibitori o risarcitori riguardo a presunte violazioni di vari
diritti o alla cessazione di comportamenti illeciti sono controversie civili
tra due parti private[11],
anche laddove una di esse sia "collettiva", ad esempio un gruppo di
ricorrenti. Qualsiasi violazione di un diritto e qualsiasi provvedimento inibitorio
o risarcitorio ad essa relativi sono determinati solo al momento in cui il
giudice si pronuncia[12]
sulla causa[13].
In virtù del principio dello Stato di diritto, la parte convenuta (resistente)
nella causa civile non è considerata aver agito in modo illecito o aver violato
alcun diritto, salvo che, e fintantoché il giudice non si sia pronunciato in
tal senso[14].
1.3. Situazione del ricorso
collettivo nell'Unione europea La legislazione dell'Unione e gli accordi
internazionali da questa ratificati impongono agli Stati membri di istituire,
in alcuni settori, procedimenti collettivi di natura inibitoria. Nel campo
del diritto del consumo, in virtù della direttiva sui provvedimenti inibitori[15], le autorità di tutela dei
consumatori e le organizzazioni di consumatori legittimate sono autorizzate ad
avviare procedimenti dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche in
tutti gli Stati membri, al fine di ottenere l'interdizione di pratiche che
violano le norme nazionali e dell'UE di protezione dei consumatori. Nel campo
del diritto dell'ambiente, la convenzione di Aarhus impone agli Stati membri di
assicurare l'accesso alla giustizia in caso di violazioni di norme ambientali[16]. Tutti gli Stati membri
dispongono quindi attualmente di procedimenti che consentono alle parti
ricorrenti, che agiscono in forma collettiva o rappresentativa, di ottenere un'ingiunzione
di porre fine a comportamenti illeciti. In vari Stati membri sono stati introdotti
anche procedimenti per l'introduzione di azioni collettive di natura risarcitoria,
fino ad oggi come conseguenza di sviluppi nazionali della politica in materia
di giustizia. A livello dell'Unione non esistono ancora strumenti collettivi
per il risarcimento del danno. Variano da uno Stato membro all'altro i
meccanismi vigenti tramite i quali un gruppo di persone danneggiate da pratiche
commerciali illecite può chiedere il risarcimento del danno[17]. Le maggiori differenze tra i
meccanismi riguardano il loro campo d'applicazione, l'esperibilità da parte di
organizzazioni rappresentative o singoli in qualità di ricorrenti, l'accessibilità
alle imprese, in particolare le PMI, le modalità con cui viene formato il
gruppo dei ricorrenti ("opt-in" o "opt-out"), le modalità
di finanziamento dell'azione e di distribuzione del risarcimento accordato. La Commissione ha lavorato per vari anni allo
sviluppo di norme europee per i ricorsi collettivi di natura risarcitoria nel
settore del diritto della concorrenza e della protezione dei consumatori. Nel 2005
ha adottato un libro verde sulle azioni nel settore antitrust[18] e nel 2008 un libro bianco[19] in cui esamina l'idea di
integrare i ricorsi collettivi come ulteriore strumento di applicazione delle
norme di concorrenza dell'UE su iniziativa dei privati. Nel 2008 la Commissione
ha altresì pubblicato un libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei
consumatori[20]. I portatori di interessi hanno sollevato il
problema delle discordanze tra le varie iniziative della Commissione su questo
tema, fatto che sottolinea la necessità di un sistema più coerente. Il ricorso
collettivo è infatti uno strumento processuale che può essere pertinente per le
politiche dell'UE anche in settori diversi dalla concorrenza o dalla tutela dei
consumatori. Ne sono altrettanti esempi i servizi finanziari, la tutela
dell'ambiente, la protezione dei dati[21]
o la lotta alla discriminazione. La Commissione ritiene che sia pertanto
necessario aumentare la coerenza politica e adottare un approccio orizzontale
verso i ricorsi collettivi, sulla base della consultazione pubblica condotta
nel 2011[22]. 2. Principali risultati della consultazione
pubblica 2.1. Contributi dei portatori d'interessi La consultazione
pubblica organizzata dalla Commissione sui ricorsi collettivi ha avuto un
notevole seguito: 310 risposte sono state inviate da portatori d'interessi e 300
persone hanno assistito all'audizione pubblica del 5 aprile 2011. Inoltre, più
di 19 000 risposte sono state inviate da cittadini nella forma di un invio
in massa[23].
La qualità della maggior parte delle risposte testimonia il grande interesse
che suscita questo tema e la sua importanza. Le osservazioni hanno
contribuito a chiarire alla Commissione le diverse posizioni dei portatori d'interessi
e hanno messo in luce le questioni controverse e quelle sui cui c'è un maggior
consenso. La principale divergenza di opinioni quanto ai
benefici che potrebbero derivare dall'introduzione di nuovi meccanismi di
ricorso collettivo per l'applicazione del diritto dell'Unione si riscontra fra
cittadini/consumatori e imprese: in genere, i consumatori sono favorevoli all'introduzione
di nuovi meccanismi, mentre le imprese vi si oppongono. I rappresentanti
del mondo accademico si dicono generalmente a favore, gli avvocati sono divisi
sulla questione, anche se gli scettici o contrari superano il numero dei favorevoli. Anche gli Stati membri[24] che hanno partecipato alla
consultazione hanno espresso punti di vista divergenti, che vanno dal sostegno
a norme vincolanti dell'Unione sui ricorsi collettivi, ad un forte scetticismo. Alcuni Stati membri prenderebbero in
considerazione norme vincolanti di livello europeo solo riguardo a specifici
settori o questioni (la Danimarca, riguardo ai ricorsi collettivi
transfrontalieri; i Paesi Bassi, riguardo agli aspetti di diritto
internazionale privato dei ricorsi collettivi; la Svezia, rispetto a settori di
politica in cui vigono norme sostanziali armonizzate, come la concorrenza; il
Regno Unito, nel settore della concorrenza; la Lettonia prenderebbe in
considerazione un corpus di norme minime vincolanti nel settore del diritto
della concorrenza e della protezione dei consumatori per i casi
transfrontalieri). Vari partecipanti che rappresentano diverse
categorie di portatori d'interessi hanno sostenuto che il ricorso collettivo
come forma di applicazione delle norme su iniziativa dei privati dovrebbe
teoricamente essere indipendente dall'applicazione gestita dagli organismi
pubblici, ma che è necessario un certo livello di coordinamento tra le due
forme: dovrebbero in realtà essere complementari tra loro. Alcuni partecipanti
hanno sostenuto che il ricorso collettivo dovrebbe intervenire solo dopo l'applicazione
delle norme da parte degli organismi pubblici, nella forma di azioni
risarcitorie conseguenti ("follow-on action"). La maggior parte dei portatori d'interessi
concorda sull'opportunità di stabilire principi comuni per i ricorsi collettivi
a livello dell'Unione. Tuttavia, detti principi dovrebbero coniugarsi con il
sistema giuridico dell'UE e con quelli dei 27 Stati membri e dovrebbero tenere
conto dell'esperienza pratica dei sistemi di ricorsi collettivi già vigenti in
alcuni di questi. Secondo molti partecipanti, tali principi dovrebbero
garantire procedimenti efficaci, evitare il pericolo dell'abuso del
contenzioso, incoraggiare la risoluzione collettiva consensuale delle
controversie e prevedere un meccanismo per l'esecuzione transfrontaliera delle
sentenze. Più in particolare, molti portatori d'interessi
concordano con i seguenti parametri di base del sistema di ricorso collettivo
sotto il profilo dell'efficacia e delle garanzie: qualunque sistema di ricorso
collettivo dovrebbe innanzitutto fornire una soluzione efficace ad un gran
numero di controversie individuali che pongono le stesse questioni o questioni
comuni e riguardano un'unica presunta violazione di diritti conferiti dalle
norme dell'Unione; dovrebbe poter portare a soluzioni giuridicamente certe ed
eque in tempi ragionevoli, nel rispetto dei diritti di tutte le parti in causa;
dovrebbe al contempo prevedere garanzie contro l'abuso del contenzioso ed
evitare gli incentivi economici alle controversie speculative. Nell'esaminare
in concreto gli elementi che assicurano efficacia e garanzie, la consultazione
pubblica ha confermato l'ampia varietà dei meccanismi di ricorso collettivo
negli Stati membri. Tali meccanismi differiscono tra loro per tipo di
azione collettiva disponibile e relative caratteristiche come la ricevibilità,
la legittimazione ad agire, l'uso di un sistema opt-in o di uno opt-out, il
ruolo del giudice nel procedimento collettivo e gli obblighi d'informazione nei
riguardi dei potenziali ricorrenti in merito all'azione collettiva. Inoltre,
ciascun meccanismo di ricorso collettivo opera in un contesto più ampio di
norme generali di diritto civile e processuale, norme che regolano la
professione forense e altre norme pertinenti, che a loro volta sono diverse tra
Stati membri. Data tale diversità, è naturale che i portatori d'interessi
esprimano punti di vista divergenti sulla capacità o meno di uno specifico
sistema nazionale di ricorso collettivo — o delle sue caratteristiche — di
prestarsi particolarmente a modello per formulare norme comuni valide in tutta
l'UE sull'efficacia e sulle garanzie. 2.2. Potenziali vantaggi e
inconvenienti dei ricorsi collettivi secondo l'esito della consultazione
pubblica In molte risposte vari partecipanti hanno
sottolineato i vantaggi e gli inconvenienti che sono inerenti ai meccanismi di
ricorso collettivo. Si tratta di aspetti che vanno visti nel contesto dei
valori e delle politiche dell'Unione europea, in particolare espressi nei
trattati e nella legislazione. Dando piena applicazione ai principi comuni
contenuti nella raccomandazione si realizzano i vantaggi e si attenuano gli
inconvenienti in questione. 2.2.1. Vantaggi: accesso alla
giustizia e maggior rispetto delle norme Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni persona i cui diritti
e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha
diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. L'effettività del mezzo di
ricorso dipende da vari fattori, compresa la sua accessibilità in concreto
offerta dall'ordinamento giuridico. Il Consiglio europeo ha sottolineato nel
programma di Stoccolma che l'accesso alla giustizia nello spazio giudiziario
europeo dovrebbe essere molto più agevole, soprattutto nell'ambito dei
procedimenti transfrontalieri. Il costo del procedimento giudiziario può
rappresentare un ostacolo all'accesso alla giustizia. Laddove un gran numero di
persone lamentano un danno causato da una presunta violazione di diritti loro
conferiti dal diritto dell'Unione, ma l'entità del danno individuale è limitata
rispetto ai potenziali costi per ricorrente, la riunione di azioni simili in
uno schema di ricorso collettivo permette a coloro che chiedono il risarcimento
di dividerne i costi, riducendo così i rispettivi oneri finanziari. La
possibilità di promuovere un'azione giudiziaria collettivamente incoraggia
molte persone che possono aver subito un danno a far valere il loro diritto al
risarcimento[25].
La disponibilità di un'azione giudiziaria collettiva negli ordinamenti
giuridici nazionali — unitamente alla possibilità di accedere a metodi di
risoluzione alternativa delle controversie su base consensuale — può quindi
contribuire ad un miglior accesso alla giustizia. Inoltre, il fatto che i potenziali ricorrenti
possano far valere più efficacemente i diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione
contro chi li avesse violati, contribuisce ad elevare il livello del rispetto
del diritto dell'Unione nel suo complesso. In settori in cui le autorità
pubbliche designate hanno poteri per far rispettare le norme nell'interesse
pubblico, l'applicazione a livello pubblico e a livello privato sono
complementari: mentre la prima mira alla prevenzione, all'individuazione e alla
deterrenza delle violazioni, la seconda ha come scopo assicurare il
risarcimento delle vittime. In settori in cui l'intervento pubblico per l'applicazione
delle norme è meno forte, le azioni collettive possono avere, oltre alla loro
funzione risarcitoria o preventiva, anche una funzione deterrente. 2.2.2. Inconvenienti: rischio di
abuso del contenzioso I principali motivi di preoccupazione citati
riguardo all'introduzione di meccanismi di ricorso collettivo giudiziario sono
che tali meccanismi rischierebbero di incentivare l'abuso del contenzioso o
avrebbero altrimenti un'incidenza negativa sulle attività economiche delle
imprese dell'UE[26].
Si può considerare che vi sia abuso del contenzioso quando la controversia è
intenzionalmente instaurata contro imprese che rispettano la legge al fine di
causare loro un danno d'immagine o di gravarle di un indebito onere
finanziario. Vi è il rischio che anche la mera presunzione
di violazioni possa avere un effetto negativo sulla percezione che i clienti
attuali o potenziali hanno dell'impresa chiamata a difendersi. Malgrado
rispettino la legge, le imprese convenute possono essere disposte a transigere
una causa al solo scopo di evitare o ridurre al minimo l'eventuale danno.
Inoltre, i costi di rappresentanza in giudizio in cause complesse possono
costituire una spesa ingente, specie per gli operatori economici di minori
dimensioni. Le "class action" dell'ordinamento
giuridico statunitense sono l'esempio più noto di ricorso collettivo, ma anche un'illustrazione
della vulnerabilità di un sistema all'abuso del contenzioso. Varie
caratteristiche dell'ordinamento giuridico statunitense hanno reso le class
action uno strumento particolarmente potente, temuto però da chi si trova
chiamato in giudizio, in particolare le imprese, poiché può essere usato per
forzare loro la mano a transigere una causa che non necessariamente è fondata.
Tra queste caratteristiche si ritrovano ad esempio gli onorari degli avvocati
calcolati sulla base del risarcimento accordato (cosiddetti "contingency
fees") o la procedura di accesso ai documenti probatori che permette
richieste generiche di informazioni (cosiddette "fishing expeditions").
Un elemento importante che caratterizza il sistema statunitense è la
possibilità di chiedere risarcimenti detti "punitivi" che fanno
lievitare gli interessi economici in gioco nelle class action. Ad
accentuare questi aspetti c'è il fatto che le class action negli Stati
Uniti sono nella maggior parte dei casi procedure "opt-out", per cui
chi rappresenta la classe può agire in giudizio per conto dell'intera classe di
ricorrenti potenzialmente interessati, a prescindere dalla loro specifica
richiesta di partecipare all'azione. Da qualche anno, la Corte Suprema degli
Stati uniti sta progressivamente limitando la possibilità di ricorrere a class
action, a motivo degli effetti economici e giuridici deleteri di un sistema
che si presta ad abusi tramite controversie pretestuose. 2.3. La risoluzione del Parlamento
europeo del 2012 La risoluzione del Parlamento europeo "
Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi", del
2 febbraio 2012[27],
tiene debito conto delle opinioni ampiamente divergenti dei portatori d'interessi
espresse sui ricorsi collettivi. Il Parlamento europeo accoglie con favore il
lavoro svolto dalla Commissione per un approccio europeo coerente ai ricorsi
collettivi, sottolineando che "le vittime di pratiche illecite — siano
essi cittadini o imprese — devono essere in grado di chiedere un risarcimento
per le perdite o i danni individuali subiti, in particolare nel caso di danni
diffusi, in cui il rischio finanziario potrebbe essere sproporzionato rispetto
al pregiudizio subito"[28].
Inoltre, osserva che "le azioni giudiziarie collettive, evitando
controversie parallele su questioni simili, possono apportare benefici dal
punto di vista di una riduzione dei costi e di un aumento della certezza
giuridica per i ricorrenti, i convenuti e il sistema giudiziario"[29]. D'altro canto, però, il Parlamento invita la
Commissione prima di tutto ad effettuare un'approfondita valutazione d'impatto
prima di adottare qualunque ulteriore iniziativa regolamentare[30]. A suo avviso, la Commissione
dovrebbe dimostrare nella valutazione d'impatto che, "nel rispetto del
principio di sussidiarietà, è necessario intervenire a livello di Unione
europea per migliorare il quadro normativo dell'UE in vigore in modo da
consentire alle vittime di violazioni del diritto dell'Unione di essere
risarcite per il danno subito, contribuendo in tal modo alla fiducia dei
consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno". Il
Parlamento europeo ricorda altresì che "attualmente solo gli Stati membri
legiferano sulle regole nazionali per il computo dell'importo del risarcimento
da versare"[31]
e invita la Commissione a "valutare con attenzione la base giuridica
idonea per le misure in materia di ricorsi collettivi"[32]. Il Parlamento europeo conclude chiedendo che, "qualora
dopo attenta valutazione si decida che un sistema UE di ricorso collettivo è
necessario e auspicabile, qualsiasi proposta in materia di ricorso collettivo
assuma la forma di un quadro orizzontale dotato di principi comuni, che
assicuri un accesso uniforme alla giustizia all'interno dell'UE mediante il
ricorso collettivo e che consideri in particolare le violazioni dei diritti dei
consumatori, senza però limitarsi ad esse"[33]. Esso sottolinea altresì "la
necessità di tenere in debita considerazione le tradizioni e gli orientamenti
giuridici dei singoli Stati membri e di rafforzare il coordinamento di buone
prassi tra essi"[34]. In merito al campo d'applicazione di un
eventuale quadro orizzontale sui ricorsi collettivi, il Parlamento europeo
ritiene che l'intervento dell'Unione produrrebbe i maggiori benefici nei casi
transfrontalieri e in quelli che riguardano violazioni del diritto dell'Unione. Il Parlamento ritiene anche che alle azioni
collettive dovrebbero applicarsi le norme europee di diritto internazionale
privato, ma che il quadro orizzontale dovrebbe esso stesso definire norme che
impediscano la scelta opportunistica del foro competente (forum shopping);
richiama altresì l'esigenza di esaminare le disposizioni sul conflitto
di leggi. Inoltre, il Parlamento europeo solleva alcuni
aspetti legati a specifiche caratteristiche del ricorso collettivo: si dice
favorevole al principio dell'"opt-in", che considera l'unico
approccio europeo adeguato al ricorso collettivo; dovrebbero essere legittimate
ad agire organizzazioni rappresentative qualificate in via preliminare;
dovrebbero essere chiaramente vietati i risarcimenti "punitivi" e l'intero
risarcimento dovrebbe essere distribuito agli interessati una volta che il
giudice ha confermato la fondatezza delle loro pretese. A suo avviso, un modo per contrastare l'abuso
del contenzioso è escludere alcune caratteristiche dal campo d'applicazione del
quadro orizzontale, in particolare i risarcimenti "punitivi", il
finanziamento dei ricorsi collettivi da parte di terzi e gli onorari degli
avvocati proporzionati al risarcimento ottenuto ("contingency fees").
Trattandosi di una garanzia fondamentale contro l'abuso del contenzioso, il
principio "chi perde paga" comunemente valido nelle controversie
civili dovrebbe, ad avviso del Parlamento europeo, applicarsi anche alle
cause collettive. La definizione di condizioni o linee guida a livello di
Unione relative al finanziamento privato delle richieste di risarcimento non è
vista con favore dal Parlamento europeo. 3. Aspetti di un quadro orizzontale europeo
per i ricorsi collettivi Grazie ad un'attenta analisi delle opinioni e
degli argomenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica, in
particolare la posizione del Parlamento europeo, unitamente all'esperienza
maturata dalla Commissione nei settori della protezione dei consumatori e della
concorrenza, è possibile individuare i principali temi che richiedono una
trattazione coerente nell'ambito di un quadro europeo orizzontale sui ricorsi
collettivi. In particolare, è assodato che qualunque
approccio europeo debba: –
essere in grado di risolvere in maniera efficace un
gran numero di ricorsi individuali per il risarcimento del danno, promuovendo
così l'economia dei mezzi processuali; –
essere in grado di portare a soluzioni
giuridicamente certe ed eque in tempi ragionevoli, nel rispetto dei diritti di
tutte le parti in causa; –
fornire solide garanzie contro l'abuso del
contenzioso; ed –
evitare gli incentivi economici alle controversie
speculative. 3.1. Rapporto tra l'applicazione
delle norme a livello pubblico e il ricorso collettivo privato — il
risarcimento come obiettivo dell'azione collettiva Vi è un certo consenso tra i portatori d'interessi
quanto al fatto che l'applicazione ad opera dei pubblici poteri e quello su
iniziativa dei privati costituiscono due mezzi diversi che dovrebbero
perseguire, a rigor di logica, obiettivi diversi. Se da un lato l'intervento
pubblico ha come compito principale di far rispettare il diritto dell'Unione
nell'interesse pubblico, d'imporre sanzioni a scopo punitivo su chi viola le
norme e di dissuaderlo dal commettere violazioni in futuro, dall'altro il
ricorso collettivo su iniziativa dei privati è visto in primo luogo come uno
strumento per fornire l'accesso alla giustizia a chi subisce le conseguenze di
una violazione (nella misura in cui si tratta di ricorso collettivo
risarcitorio) e la possibilità di chiedere il risarcimento per il danno subito.
In tal senso, l'applicazione a livello pubblico e quella a livello privato sono
tra loro complementari. Le azioni risarcitorie collettive dovrebbero
servire a garantire il risarcimento del danno la cui causa accertata è una
violazione delle norme. Le funzioni sanzionatoria e deterrente dovrebbero
essere demandate all'applicazione da parte dei pubblici poteri. Non serve che
le iniziative dell'Unione in materia di ricorsi collettivi vadano oltre l'obiettivo
risarcitorio: risarcimenti a carattere punitivo non dovrebbero far parte di un
sistema europeo di ricorsi collettivi. 3.2. Ricevibilità del ricorso
collettivo Le condizioni di ricevibilità delle azioni
collettive variano tra gli Stati membri a seconda dei tipi di meccanismo di
ricorso collettivo. Di regola, le condizioni di base sono definite dalla legge
che regola un dato tipo di azione collettiva. Esistono altri sistemi che
demandano la valutazione della ricevibilità alla discrezionalità del giudice,
che a sua volta varia da uno Stato membro all'altro, anche nei casi in cui i
requisiti sono codificati in un testo legislativo. Alcuni tipi di azioni collettive sono
esperibili per tutti i tipi di pretese risarcitorie civili, altri lo sono solo
per richieste di risarcimento del danno causato da presunte violazioni di
specifiche norme, come quelle di protezione dei consumatori, di tutela dell'ambiente,
di tutela degli investitori, di diritto della concorrenza, ecc. Vi sono altresì
ordinamenti in cui determinati tipi di azione collettiva sono ricevibili solo
una volta che un'autorità pubblica ha accertato una violazione delle norme
pertinenti, ossia le azioni risarcitorie conseguenti[35]. Occorre far sì che azioni collettive per danni
(di natura risarcitoria) possano essere esperite solo in presenza di
determinate condizioni di ricevibilità. Ad ogni modo il giudice dovrebbe
pronunciarsi sulla ricevibilità di una data azione collettiva nelle primissime
fasi del procedimento. 3.3. Legittimazione ad agire La legittimazione ad esperire un'azione
collettiva negli Stati membri dipende dal tipo di meccanismo di ricorso
collettivo. Per certi tipi di azioni collettive come le azioni di gruppo in cui
l'iniziativa è congiuntamente presa da coloro che pretendono di aver subito un
danno, la questione della legittimazione ad agire è relativamente semplice. Nel
contesto di azioni rappresentative, invece, essa deve essere definita. Un'azione
risarcitoria rappresentativa è un'azione intentata da un'organizzazione
rappresentativa (che in alcuni ordinamenti può anche essere un'autorità
pubblica) per conto di un gruppo definito di persone fisiche o giuridiche che
pretendono di aver subito un danno dalla stessa presunta violazione. I singoli
non sono parti in causa nel procedimento; solo l'organizzazione rappresentativa
agisce in quanto ricorrente. Occorre quindi assicurare che quest'ultima agisca
realmente nell'interesse del gruppo rappresentato e non per il proprio lucro.
La Commissione ritiene che, nel quadro europeo orizzontale sui ricorsi
collettivi, sia auspicabile che le azioni collettive siano accessibili in tutti
gli Stati membri alle persone fisiche e giuridiche come strumento per chiedere
collettivamente interventi inibitori o risarcitori per danni causati da
violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione. Esistono sistemi diversi per stabilire i
criteri che qualificano le organizzazioni rappresentative diverse dalle
autorità pubbliche. Un possibile metodo è lasciare al giudice il compito di
verificare caso per caso l'adeguatezza dell'organizzazione rappresentativa
rispetto alla finalità in questione (certificazione ad hoc). Un altro
metodo consiste nel definire per legge alcuni criteri di legittimazione,
definendola quindi a monte. La verifica del rispetto di detti criteri può
essere poi demandata al giudice o può essere introdotto un sistema di
autorizzazione con cui un'autorità pubblica è incaricata della stessa verifica.
Le situazioni di danno collettivo potrebbero oltrepassare le frontiere, specie
nel contesto di un mercato unico digitale ulteriormente sviluppato, per cui
dovrebbe essere possibile che organizzazioni rappresentative originarie di
Stati membri diversi da quello in cui è avviata un'azione in giudizio
collettiva continuino a svolgere il loro ruolo. Mentre alcuni portatori d'interessi, in
particolare imprese, sono decisamente favorevoli a concedere la legittimazione
per azioni rappresentative solo ad organizzazioni qualificate che soddisfano
criteri specifici, altri si oppongono ad una definizione della legittimazione
per legge, sostenendo che ciò potrebbe inutilmente ostacolare l'accesso alle
controversie per l'ottenimento del risarcimento a tutti coloro che possono aver
subito un danno. La Commissione è dell'avviso che sia auspicabile definire
nella sua raccomandazione le condizioni per la legittimazione ad agire in
azioni rappresentative[36]. 3.4. "Opt-in" contro "opt-out" Esistono di fatto due approcci al modo in cui
si compone il gruppo rappresentato: l'"opt-in" secondo cui il gruppo
comprende solo le persone fisiche o giuridiche che in maniera attiva optano per
partecipare al gruppo rappresentato, e l'"opt-out" con cui il gruppo
è composto da tutti coloro che appartengono al gruppo definito e pretendono di
aver subito un danno a causa della stessa violazione o di una simile, salvo che
in maniera attiva optino per escludersi dal gruppo. Nel modello "opt-in"
la pronuncia vincola coloro che hanno optato per l'adesione, mentre tutti gli
altri soggetti potenzialmente lesi dalla stessa violazione o da una simile
conservano la facoltà di presentare individualmente la loro richiesta di
risarcimento. Al contrario, nel modello "opt-out", la pronuncia
vincola tutti i soggetti che appartengono ad un gruppo definito salvo coloro
che hanno esplicitamente optato per non rientrarvi. Il modello "opt-in"
è quello usato dalla maggior parte degli Stati membri che ammettono i ricorsi
collettivi. Il modello "opt-out" è utilizzato in Portogallo, in
Bulgaria e nei Paesi Bassi (nelle transazioni collettive) oltre che
in Danimarca in determinati casi relativi a consumatori nella forma di azioni
rappresentative[37]. Un consistente numero di portatori d'interessi,
in particolare imprese, è fortemente contrario al modello "opt-out",
sostenendone la maggior vulnerabilità agli abusi e la potenziale
incostituzionalità, o quanto meno incompatibilità con le tradizioni giuridiche,
in alcuni Stati membri. D'altro canto, alcune organizzazioni di
consumatori ritengono che i sistemi "opt-in" rischino di non
garantire un effettivo accesso alla giustizia per tutti i consumatori che hanno
subito un danno[38].
A loro avviso, è quindi auspicabile che sia possibile applicare l'opt-out
almeno a titolo facoltativo nei casi opportuni e fatta salva l'approvazione del
giudice. Ad avviso della Commissione dovrebbe garantirsi
che il gruppo rappresentato sia chiaramente definito in modo da consentire al
giudice di condurre il procedimento in modo coerente rispetto ai diritti di
tutte le parti, in particolare i diritti della difesa. Il sistema "opt-in" rispetta i diritti
del singolo di decidere se partecipare o meno e preserva quindi in modo più
adeguato l'autonomia delle parti nello scegliere se prendere parte alla
controversia o no. In tale sistema è più agevole determinare il valore della
controversia collettiva, che consiste nella somma delle pretese individuali. Il
giudice è in grado di valutare meglio tanto il merito della causa che la
ricevibilità dell'azione collettiva. Il sistema "opt-in" garantisce
inoltre che la sentenza non avrà effetti vincolanti su coloro che, pur
potenzialmente legittimati a ricorrere, non hanno aderito all'azione. Il sistema "opt-out" solleva
problemi più sostanziali legati alla libertà dei potenziali ricorrenti di
decidere se intendono agire in giudizio. Il diritto ad un ricorso effettivo non
può essere interpretato in un modo che impedisce alle persone di decidere (con
cognizione di causa) se intendono chiedere il risarcimento del danno o meno.
Inoltre, un sistema "opt-out" non è coerente con la finalità
principale del ricorso collettivo, ossia ottenere il risarcimento di un danno
subito, dal momento che le persone in questione non sono identificate e
pertanto la somma accordata non verrà loro distribuita. Nella sua raccomandazione la Commissione
ritiene quindi che, nel quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi, la
parte ricorrente dovrebbe essere costituita in base al metodo "opt-in"
e che eccezioni a tale principio, ex lege o previste dal giudice,
dovrebbero essere debitamente giustificate da motivi di buona amministrazione
della giustizia. 3.5. Effettiva informazione ai
potenziali ricorrenti Un'effettiva informazione sull'azione
collettiva è una condizione essenziale per garantire che coloro che potrebbero
sostenere di essere stati lesi dalla stessa violazione o da una simile vengano
a conoscenza della possibilità di aderire ad un'azione rappresentativa o di
gruppo e si servano quindi di questo strumento di accesso alla giustizia. D'altro
canto, non si può ignorare che la pubblicizzazione (ad esempio, in televisione
o attraverso volantini) dell'intenzione di esperire un'azione collettiva può
avere un effetto negativo sulla reputazione del convenuto che potrebbe
ripercuotersi sulla sua situazione economica. I portatori d'interessi concordano sull'importanza
di norme che dispongano che un'organizzazione rappresentativa è tenuta ad
informare in maniera efficace i potenziali partecipanti del gruppo
rappresentato. Molti portatori d'interessi suggeriscono che il giudice svolga
un ruolo attivo nel verificare l'effettivo adempimento di questo obbligo. Per qualunque tipo di azione collettiva, le
norme relative alle informazioni ai potenziali ricorrenti dovrebbero conciliare
le rivendicazioni in merito alla libertà di espressione e al diritto di accesso
all'informazione con la tutela della reputazione del convenuto. I tempi e i
modi con cui le informazioni sono fornite avranno un'importanza decisiva nel
mantenere tale equilibrio. 3.6. Interazione fra il ricorso
collettivo e l'applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche in
settori specifici Rispetto a politiche settoriali dell'UE in cui
l'applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche svolge un ruolo
preponderante — come la concorrenza, la tutela dell'ambiente, la protezione dei
dati o i servizi finanziari — la maggior parte dei portatori d'interessi
ritiene necessarie norme specifiche sia per disciplinare l'interazione tra l'applicazione
delle norme su iniziativa dei privati e quella a livello pubblico, che per
garantire l'efficacia di quest'ultima[39]. Le azioni risarcitorie collettive in settori
regolamentati solitamente fanno seguito a decisioni d'infrazione adottate da
autorità pubbliche e si fondano sull'accertamento di un'infrazione che è spesso
vincolante nei confronti del giudice civile dinanzi al quale è presentata un'azione
risarcitoria collettiva. Ad esempio, nel settore della concorrenza, il
regolamento (CE) n. 1/2003 prevede che i giudici nazionali, che si
pronunciano su questioni relative alle norme UE antitrust che sono già state
oggetto di una decisione della Commissione, non possano adottare decisioni che
contraddicono quella adottata dalla Commissione. In questi casi, le azioni conseguenti
accertano essenzialmente se il danno sia stato causato dall'infrazione e, in
caso affermativo, a chi sia stato causato e a quanto ammonti. È necessario fare in modo che l'efficacia dell'applicazione
delle norme da parte delle autorità pubbliche non venga messa a repentaglio a
seguito di azioni risarcitorie collettive o di azioni esperite mentre è ancora
in corso l'indagine dell'autorità pubblica. A tal fine possono essere
necessarie norme che disciplinano l'accesso dei ricorrenti ai documenti
ottenuti o prodotti dall'autorità pubblica nel corso dell'indagine, o norme
specifiche sui termini di prescrizione che consentano ai ricorrenti di
sospendere l'azione collettiva fino a che l'autorità pubblica non abbia
adottato la decisione sull'infrazione. Oltre a proteggere l'applicazione delle
norme da parte delle autorità pubbliche, norme di questo tipo agevolano anche
il ricorso effettivo ed efficiente attraverso le azioni risarcitorie
collettive. In particolare, i ricorrenti in un'azione conseguente possono fare
ampio affidamento sugli esiti dell'intervento dell'autorità pubblica e, quindi
evitare di (ri)contestare certe questioni. Dovrebbe essere tenuto conto delle
specificità delle azioni risarcitorie collettive in settori in cui l'applicazione
delle norme da parte delle autorità pubbliche svolge un ruolo preponderante,
sia per garantirne l'efficacia che per agevolare il ricorso collettivo dei
privati, in particolare nella forma di azioni collettive conseguenti. 3.7. Applicazione efficace delle
norme nelle azioni collettive transfrontaliere attraverso le disposizioni di
diritto internazionale privato I principi generali di diritto europeo
internazionale privato prevedono che una controversia che ha implicazioni
transfrontaliere sia trattata dal giudice competente in base alle norme europee
sulla giurisdizione, comprese quelle che prevedono la scelta del foro, al fine
di evitare che questa sia dettata da motivi di opportunismo (forum shopping).
Le norme europee di diritto processuale civile e quelle sulla legge applicabile
dovrebbero funzionare nella pratica in modo efficiente così da garantire l'adeguato
coordinamento tra procedure nazionali di ricorso collettivo nei casi
transfrontalieri. Riguardo alle norme sulla giurisdizione, molti
partecipanti alla consultazione hanno chiesto espressamente che i procedimenti
collettivi vengano disciplinati a livello europeo. Le opinioni divergono,
tuttavia, quanto all'elemento di collegamento opportuno tra il giudice e la
causa. Un primo gruppo di partecipanti chiede una nuova norma che, nelle
situazioni di danno collettivo, attribuisca la competenza al giudice del luogo
in cui è domiciliata la maggior parte di coloro che pretendono di aver subito
un danno, e/o un'estensione della giurisdizione sui contratti dei consumatori
alle organizzazioni rappresentative che introducono un'azione collettiva. Un
secondo gruppo sostiene che sia più adeguato assegnare la giurisdizione al
luogo del domicilio del convenuto in quanto è facilmente identificabile e
garantisce certezza giuridica. Un terzo gruppo suggerisce di istituire un panel
di giudici ad hoc per le azioni collettive transfrontaliere presso la Corte
di giustizia dell'Unione europea. A questo riguardo, la Commissione ritiene che
andrebbero sfruttate appieno le norme vigenti del regolamento (CE) n. 44/2001
del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (regolamento "Bruxelles I")[40]. In vista di ulteriori
esperienze di casi transfrontalieri, la prevista relazione sull'applicazione
del regolamento Bruxelles I dovrebbe includere l'effettiva applicazione
nelle azioni collettive transfrontaliere. Infine, alcuni portatori d'interessi hanno
sollevato la questione secondo cui, ai sensi delle vigenti norme dell'UE sul
conflitto di leggi[41],
un giudice che venga adito per una controversia collettiva in una causa che
vede coinvolti ricorrenti in più Stati membri si troverebbe a dover applicare
in alcuni casi leggi diverse al merito stesso della causa. La regola generale
per le obbligazioni che derivano da fatto illecito è che la legge loro
applicabile è quella del paese in cui si è prodotto l'evento che ha dato
origine al danno. Nei casi di fatti illeciti relativi a responsabilità da
prodotto, la legge è determinata in base alla residenza abituale della persona
che ha subito il danno. Inoltre, nei casi di concorrenza sleale, la legge
applicabile è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o
rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei
consumatori. Obiettivamente, vi possono essere situazioni in cui le norme sul conflitto
di leggi rischiano di complicare le controversie transfrontaliere, in
particolare se il giudice deve applicare varie leggi in materia di risarcimento
a ciascun gruppo di persone che hanno subito il danno. Tuttavia, la Commissione
non è ancora persuasa dell'opportunità di introdurre una norma specifica per le
azioni collettive che obbligherebbe il giudice ad applicare un'unica legge alla
causa. Questo potrebbe portare ad incertezza qualora non si tratti della legge
del paese di colui che chiede il risarcimento. 3.8. Accessibilità della
risoluzione collettiva consensuale delle controversie I portatori di interessi concordano sul fatto
che la risoluzione consensuale delle controversie può offrire alle parti uno
strumento celere, economico e semplice per risolvere le loro liti. La risoluzione
consensuale delle controversie può altresì ridurre la necessità di rivolgersi
all'autorità giudiziaria. Le parti di procedimenti collettivi dovrebbero perciò
avere la possibilità di risolvere le loro controversie collettivamente mediante
mezzi stragiudiziali, con l'intervento di una parte terza (ad esempio, usando
meccanismi come l'arbitrato o la mediazione) o senza (ad esempio, mediante
transazioni tra le parti coinvolte). La gran parte dei partecipanti alla consultazione
comprese le piccole e medie imprese (PMI) sono dell'avviso che la risoluzione
collettiva consensuale delle controversie non dovrebbe essere imposta come
condizione preliminare alla possibilità di accedere alla giustizia ordinaria.
Un tale approccio, infatti, potrebbe comportare costi e ritardi ingiustificati
e, in certe situazioni, può anche pregiudicare il diritto fondamentale dell'accesso
alla giustizia[42].
Il ricorso alla risoluzione collettiva consensuale delle controversie
dovrebbe pertanto restare facoltativo, tenuto conto delle norme di diritto dell'Unione
vigenti nel settore della risoluzione alternativa delle controversie. D'altro
canto, però, ai giudici nei procedimenti di ricorso collettivo non dovrebbe
essere impedito di invitare le parti a tentare una risoluzione collettiva
consensuale della loro lite[43]. La verifica della legittimità dell'esito della
risoluzione collettiva consensuale della controversia e della sua esecutività è
estremamente importante nelle cause collettive, dal momento che non tutti i
membri del gruppo che pretendono di aver subito un danno a causa di una
presunta pratica illecita sono sempre in misura di partecipare direttamente
alla risoluzione collettiva consensuale della controversia. L'esito dovrebbe
pertanto essere confermato dal giudice, cosa che la Commissione raccomanda
vivamente agli Stati membri[44]. La Commissione ritiene quindi che i meccanismi
di risoluzione consensuale delle controversie possano svolgere un utile ruolo
complementare. Partendo da quanto è già stato realizzato in questa direzione,
segnatamente la direttiva sulla mediazione, la direttiva sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori e il regolamento sulla
risoluzione online delle controversie dei consumatori, la Commissione considera
che sia utile raccomandare ora agli Stati membri di sviluppare meccanismi di
risoluzione consensuale collettiva delle controversie[45]. 3.9. Finanziamento del ricorso
collettivo Nei ricorsi collettivi, i costi[46] solitamente sostenuti dalle
parti della causa civile potrebbero essere particolarmente elevati, specie
quando i ricorrenti sono numerosi. La mancanza di fondi non dovrebbe essere un
ostacolo all'accesso alla giustizia[47],
ma i meccanismi di finanziamento per i ricorsi collettivi non dovrebbero incentivare
l'abuso del contenzioso. 3.9.1. Finanziamento da parte di
terzi Il contributo finanziario da parte di terzi
privati che non partecipano al procedimento potrebbe assumere forme diverse. Il
finanziamento diretto di azioni collettive da parte di terzi è considerato come
un fattore che può portare ad abusi del contenzioso, se non è opportunamente
regolamentato. L'assicurazione per le spese legali è vista da alcuni come uno
strumento più neutro e un'assicurazione "a posteriori" potrebbe
essere pertinente nel caso delle azioni collettive. Gli onorari calcolati sulla base dell'importo
ottenuto nella causa, a copertura non solo della rappresentanza in giudizio ma
anche del lavoro preparatorio, della raccolta delle prove e della gestione
generale della causa, costituiscono di fatto un finanziamento da parte di
terzi. La varietà delle soluzioni adottate in questo campo dagli Stati
membri va dal divieto all'accettazione. Alcuni portatori d'interessi
considerano l'abolizione degli onorari calcolati in percentuale all'esito della
causa come un'importante garanzia contro l'abuso del contenzioso, mentre altri
li ritengono un metodo utile di finanziare le azioni collettive. Il finanziamento da parte di terzi è una
materia che dev'essere regolata in modo tale da essere proporzionata all'obiettivo
di garantire l'accesso alla giustizia. Nella sua raccomandazione la Commissione
ritiene quindi che esso dovrebbe essere soggetto a determinate condizioni. Un sistema
di finanziamento da parte di terzi che non sia appropriato e trasparente
rischia di incentivare l'abuso del contenzioso o favorire controversie
contrarie agli interessi delle parti in causa. 3.9.2. Finanziamento pubblico Durante la consultazione pubblica alcuni
partecipanti, specie associazioni di consumatori e alcuni avvocati, si sono
espressi in favore della creazione di fondi pubblici per il supporto
finanziario dei potenziali ricorrenti in cause collettive. Tuttavia, poiché il ricorso collettivo è
concepito come un procedimento avviato nell'ambito di una lite di natura civile
tra due parti, anche se una di esse si compone di una pluralità di ricorrenti,
e uno dei suoi effetti secondari dovrebbe essere la deterrenza, la Commissione
non ritiene necessario raccomandare un sostegno diretto attraverso fondi
pubblici, dato che ove il giudice accerti che è stato subito un danno, la parte
lesa otterrà il risarcimento dalla parte soccombente, comprese le spese legali.
3.9.3. Principio "chi perde paga" Il principio secondo cui la parte soccombente
sopporta le spese del procedimento è ben radicato nella tradizione giuridica
europea, anche se non è presente in ogni giurisdizione dell'Unione europea e il
modo in cui viene applicato varia tra le giurisdizioni. Durante la consultazione pubblica tutti i
partecipanti hanno sostenuto che il principio "chi perde paga"
dovrebbe applicarsi ai casi di ricorso collettivo. La Commissione non ha dubbi
quanto al fatto che tale principio debba rientrare nell'approccio europeo al
ricorso collettivo e raccomanda quindi di seguirlo nelle azioni collettive[48]. 4. Conclusioni La consultazione pubblica della Commissione
del 2011, la risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 e le
analisi che la Commissione ha condotto direttamente hanno permesso d'individuare
specifiche questioni da affrontare nell'elaborazione di un quadro orizzontale
europeo per i ricorsi collettivi. Come principale conclusione, la Commissione
rileva il vantaggio di adottare un approccio orizzontale per evitare il rischio
di iniziative settoriali non coordinate a livello dell'UE e per assicurare l'interazione
meno invasiva possibile con le norme processuali nazionali, nell'interesse del
buon funzionamento del mercato interno. Tenuto conto, da un lato, della complessità e,
dall'altro, della necessità di adottare un approccio coerente ai ricorsi
collettivi, la Commissione adotta, in parallelo alla presente comunicazione,
una raccomandazione ai sensi dell'articolo 292 del TFUE che suggerisce principi
comuni orizzontali per i ricorsi collettivi nell'Unione europea che
tutti gli Stati membri dovrebbero rispettare. In seguito all'adozione e alla
pubblicazione della raccomandazione della Commissione, gli Stati membri
dovrebbero avere due anni di tempo per applicare i principi in essa contenuti
ai sistemi nazionali di ricorso collettivo. Sulla base dell'esperienza pratica
che sarà tratta dall'applicazione della raccomandazione, la Commissione
valuterà, quattro anni dopo la sua pubblicazione, se debbano essere proposte
ulteriori misure legislative per consolidare e rafforzare l'approccio
orizzontale descritto nella presente comunicazione e che ispira la
raccomandazione. In particolare, la Commissione valuterà l'applicazione della
raccomandazione e i relativi effetti sull'accesso alla giustizia, sul diritto
al risarcimento, sulla necessità di evitare l'abuso del contenzioso e sul
funzionamento del mercato unico, sull'economia dell'Unione europea e sulla
fiducia dei consumatori. [1] Si veda la comunicazione della Commissione "Piano
d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma" (COM(2010) 171 del
20.4.2010; Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a
tutela dei cittadini, adottato dal Consiglio europeo il 9.12.2009 (GU C 115 del
4.5.2010, pag. 1). [2] Regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un
procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del
31.7.2007, pag. 1). [3] Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un
procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006). [4] Direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3). [5] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo "Strategia
per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 Maggiori poteri per i
consumatori, più benessere e tutela più efficace" (COM(2007) 99 definitivo
{SEC(2007) 321}, {SEC(2007) 322}, {SEC(2007) 323}, del 13.3.2007);
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni "Un'agenda europea dei consumatori — Stimolare la
fiducia e la crescita" (COM(2012) 225 final, {SWD(2012) 132
final}, del 22.5.2012). [6] P7_TA(2013)0066 — Risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, commissione per il mercato interno e la tutela
dei consumatori PE487.749 — Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del
12 marzo 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori,
recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva
2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (COM(2011)0793 — C7-0454/2011
— 2011/0373(COD)) [7] P7_TA(2013)0065 — Risoluzione delle controversie online
dei consumatori, commissione per il mercato interno e la tutela dei consumatori
PE487.752 — Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento
sull'ODR per i consumatori) (COM(2011)0794 — C7-0453/2011 — 2011/0374(COD))
(procedura legislativa ordinaria: prima lettura). [8] Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012
"Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi
collettivi". [9] [AGGIUNGERE riferimento COM(2013) XXX quando
disponibile] [10] Per la Commissione, la raccomandazione orizzontale e la
direttiva settoriale costituiscono un "pacchetto" che, nel suo
complesso, riflette un approccio equilibrato da essa deliberatamente scelto.
Anche se le procedure di adozione ai sensi dei trattati differiscono per le due
misure, delle modifiche profonde all'equilibrio di detto approccio porterebbero
la Commissione a dover rivedere la propria proposta. [11] Anche un'autorità pubblica potrebbe configurarsi come
ricorrente o resistente in controversie civili qualora non eserciti la sua
potestà d'imperio ma agisca nell'ambito del diritto civile. [12] Salvo che si tratti di un'azione risarcitoria
"conseguente" che dipende dal precedente accertamento di una
violazione da parte di un'autorità pubblica come l'autorità di concorrenza. [13] Per questo motivo non è opportuno parlare di
"vittime", "danno" o "violazioni" nell'ambito di
azioni collettive su iniziativa di privati, prima che il giudice abbia
stabilito che il danno è stato causato da una determinata violazione delle
norme. [14] Una ricerca condotta in Germania ha mostrato che, in un
dato lasso di tempo, circa il 60% delle azioni di natura inibitoria promosse da
autorità o associazioni di tutela dei consumatori sono andate a buon fine.
Questa percentuale è elevata in quanto i ricorrenti scelgono attentamente le
cause; ciononostante, nel 40% dei casi non è stata riscontrata da parte del
giudice alcuna violazione o attività illecita. Si veda Meller-Hannich:
Effektivität kollektiver Rechtschutzinstrumente, 2010. [15] Direttiva 2009/22/CE (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30). [16] Gli Stati membri hanno dato attuazione a tale norma
riconoscendo a organizzazioni non governative la legittimazione attiva per
impugnare dinanzi agli organi giurisdizionali decisioni amministrative in
materia ambientale. [17] Si veda ad esempio lo studio realizzato nel 2008 su
richiesta della Commissione "Evaluation of the effectiveness and
efficiency of collective redress mechanisms in the European Union" e
disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm#Studies. [18] COM(2005) 672 del 19.12.2005. [19] COM(2008) 165 del 2.4.2008. [20] COM(2008) 794 del 27.11.2008. [21] Nella sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati), la Commissione ha introdotto
una forma di ricorso collettivo in forma rappresentativa. Il mezzo di ricorso
giurisdizionale per violazioni della protezione dei dati potrebbe essere
utilizzato da qualunque organismo, organizzazione o associazione che tuteli i
diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro
dati personali, se agiscono per conto di uno o più interessati (si veda
COM(2012) 11 del 25.1.2012, articolo 73, paragrafo 2 e articolo 76). In questi
casi, quindi, l'azione è avviata per conto dell'interessato rappresentato e ha
la stessa portata che avrebbe quella esperibile da parte dell'interessato
stesso. [22] COM(2010) 135 del 31.3.2010. [23] Quasi tutte erano risposte uniformi da parte di cittadini
francesi e tedeschi. [24] 15 Stati membri hanno risposto alla consultazione pubblica
(AT, BG, CZ, DE, DK, EL, FR, HU, IT, LV, NL, PL, PT, SE, UK). [25] Secondo un sondaggio Eurobarometro del 2011, il 79% degli
intervistati nei 27 Stati membri ha affermato che sarebbe più motivato a
difendere i propri diritti in tribunale se potesse unirsi ad altri consumatori.
Si veda il Flash Eurobarometro, "Consumers'
attitudes towards cross-border trade and consumer protection",
marzo 2011. [26] Opinione espressa dalla maggioranza dei partecipanti, in
particolare imprese. [27] Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012
"Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi
collettivi" (2011/2089(INI)). [28] Punto 1 della risoluzione. [29] Punto 5 della risoluzione. [30] Punto 4 della risoluzione. [31] Punto 7 della risoluzione. [32] Punto 8 della risoluzione. [33] Punto 15 della risoluzione. [34] Punto 16 della risoluzione. [35] Ad esempio, nel Regno Unito, l'azione rappresentativa
risarcitoria conseguente a violazioni del diritto della concorrenza che sono
state accertate dalle autorità competenti. [36] Si vedano i punti da 6 a 9 della raccomandazione della
Commissione. [37] Il sistema "opt-out" presenta due vantaggi che
spiegano perché sia stato adottato da alcuni Stati membri: in primo luogo,
agevola l'accesso alla giustizia in casi in cui il danno individuale è così
modesto che alcuni dei potenziali ricorrenti non opterebbero per aderire al
procedimento; in secondo luogo, i procedimenti "opt-out" assicurano
una maggior certezza giuridica al convenuto, dal momento che la sentenza sarà
priva di forza vincolante solo per coloro che avranno scelto di non aderire. [38] L'associazione di consumatori del Regno Unito, "Which?"
fa riferimento alla sua esperienza nella causa Replica Football Shirts,
nella quale un'azione collettiva basata sul modello "opt-in" (azione
risarcitoria conseguente nel settore della concorrenza) ha portato in ultimo al
risarcimento solo di una minima percentuale di coloro che erano stati
danneggiati secondo la decisione dell'autorità competente. [39] Per quanto riguarda il settore della concorrenza, molti
partecipanti alla consultazione insistono sulla necessità di tutelare
l'efficacia dei programmi di trattamento favorevole utilizzati dalla
Commissione e dalle autorità nazionali della concorrenza nell'applicare le
norme UE contro i cartelli. Tra gli altri problemi menzionati spesso in questo
contesto rientra l'effetto vincolante delle decisioni d'infrazione adottate
dalle autorità della concorrenza nazionali rispetto ad azioni risarcitorie
conseguenti e la fissazione di specifici termini di prescrizione per
l'introduzione di tali azioni. [40] Come modificato dal regolamento (CE) n. 1215/2012 che
si applicherà a partire dal 10 gennaio 2015 (GU L 351 del 20.12.2012). [41] Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali ("Roma I") (GU L 177
del 4.7.2008) e regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali ("Roma II") (GU L 199 del 31.7.2007). [42] Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. [43] È quanto già accade nel caso della mediazione nelle
controversie transfrontaliere, in cui, conformemente all'articolo 5 della
direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia
civile e commerciale, il giudice investito della causa può invitare le parti a
ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. [44] Si veda il punto 30 della raccomandazione della
Commissione. Ai sensi della direttiva 2008/52/CE, nelle controversie
transfrontaliere in materia civile e commerciale il contenuto di un accordo
risultante dalla mediazione deve essere reso esecutivo dal giudice adito, salvo
che tale contenuto sia contrario alle norme di legge dello Stato membro in cui
viene presentata la richiesta di esecutività, o che la legge di detto Stato
membro non ne preveda l'esecutività. [45] Si vedano i punti da 27 a 30 della raccomandazione della
Commissione. La direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre
procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie che trattino
congiuntamente controversie identiche o simili tra un professionista e più
consumatori, permettendo quindi che si possano sviluppare procedimenti
collettivi di risoluzione alternativa delle controversie. [46] Tali costi comprendono le spese di giudizio, gli onorari
dei rappresentanti legali, i costi di partecipazione all'udienza, quelli di gestione
generale della causa e quelli di perizie di esperti. [47] Per evitare questo problema, dovrebbero essere
opportunamente usati i sistemi nazionali di patrocinio a spese dello Stato. [48] Si veda il punto 15 della raccomandazione della
Commissione.