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Document 52013DC0148
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL in accordance with Article 395 of Council Directive 2006/112/EC
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
/* COM/2013/0148 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio /* COM/2013/0148 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO a norma dell’articolo 395 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio
1.
CONTESTO
A norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto (“la direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità
su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre
misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di
semplificare la riscossione dell’IVA o di evitare talune forme di evasione o
elusione fiscale. Poiché tale procedura prevede deroghe ai principi generali
dell’IVA, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione
europea tali deroghe devono essere proporzionate e avere una portata limitata. Con lettera protocollata dalla Commissione il 7
gennaio 2013, l’Ungheria ha chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura di
deroga all’articolo 193 della direttiva IVA. A norma dell’articolo 395 di tale
direttiva, la Commissione, con lettera del 12 febbraio 2013, ha informato
gli altri Stati membri della domanda presentata dall’Ungheria. Con lettera del 13 febbraio 2013
la Commissione ha comunicato all’Ungheria che disponeva di tutte le
informazioni ritenute utili per valutare la richiesta. L’Ungheria chiede di essere autorizzata ad
applicare il meccanismo dell’inversione contabile con riguardo a una serie di
beni agricoli, principalmente quelli prodotti e ceduti nel settore dell’allevamento
suino e degli alimenti per animali. L’elenco dettagliato dei prodotti cui fa
riferimento la domanda dell’Ungheria è riportato al successivo punto 3. Recentemente l’Ungheria è stata autorizzata ad
applicare il meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di determinati
cereali e semi oleosi[1]. La deroga è stata concessa dal Consiglio in
circostanze molto particolari, nelle quali l’Ungheria si è impegnata ad
attuare, nel periodo di applicazione della deroga, misure di controllo
appropriate ed efficaci e obblighi in materia di dichiarazione che dovrebbero
rendere possibile il ritorno al regime normale dopo tale periodo di
transizione. L’Ungheria è tenuta a notificare alla Commissione l’introduzione
di tali obblighi e misure, obbligo al quale tale paese non si è ancora
conformato. Questo approccio è stato in particolare
giustificato dal rischio di spostamento della frode in altri Stati membri, in
un settore che per diversi di essi ha un’importanza economica piuttosto
rilevante. Vale la pena ricordare i timori formulati da
diversi Stati membri in occasione di negoziati svoltisi recentemente in sede di
Consiglio su deroghe dello stesso tipo. Tali paesi hanno fatto presente che
qualsiasi deroga al sistema di pagamento frazionato va utilizzata soltanto come
ultimo rimedio e misura di emergenza in casi accertati di frode e deve offrire
garanzie quanto alla necessità e alla natura eccezionale della deroga concessa,
alla durata della misura e alla natura specifica dei prodotti interessati. Essi
hanno inoltre sottolineato che il meccanismo dell’inversione contabile comporta
sempre un rischio di spostamento della frode in altri Stati membri e hanno
rammentato che tale procedura non deve essere utilizzata sistematicamente per
ovviare a carenze di controllo da parte delle autorità fiscali di uno Stato
membro. L’Ungheria ha confermato di accettare queste
condizioni. Tale impegno è stato in particolare menzionato nel primo
considerando della decisione di esecuzione 2012/624/UE del Consiglio, del 4
ottobre 2012, in cui si afferma che l’Ungheria “ha precisato che non chiederà
una proroga di tale autorizzazione.”
2.
L’INVERSIONE CONTABILE
Ai sensi dell’articolo 193 della direttiva IVA, il
debitore dell’IVA è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una
prestazione di servizi. Scopo del meccanismo dell’inversione contabile è
trasferire tale responsabilità al soggetto passivo destinatario della cessione
o della prestazione. La frode “dell’operatore inadempiente” avviene
allorché i rivenditori evadono il pagamento dell’IVA all’erario dopo aver venduto
i loro prodotti. I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di beneficiare
di una detrazione fiscale in quanto sono in possesso di fatture valide. Nei
casi più gravi di questo genere di evasione fiscale gli stessi beni o servizi
sono ceduti o prestati più volte senza alcun versamento di IVA all’erario,
mediante un meccanismo di “carosello” (che prevede che i beni o servizi siano
rivenduti tra vari Stati membri). In tali casi, designando il destinatario dei
beni o servizi forniti quale persona tenuta al pagamento dell’IVA, si è
constatato che il meccanismo d’inversione contabile elimina, in particolare, la
possibilità di praticare questa forma di evasione fiscale.
3.
LA DOMANDA
L’Ungheria chiede, a norma dell’articolo 395 della
direttiva IVA, che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, la
autorizzi ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della
stessa direttiva per quanto riguarda l’applicazione del meccanismo dell’inversione
contabile alla cessione dei seguenti beni: Codice NC[2] || Designazione delle merci 0103 1000 0103 9110 0103 9211 0103 9219 || Animali vivi della specie suina: riproduttori di razza pura Animali vivi della specie suina domestica di peso inferiore a 50 kg Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg Altri animali vivi della specie suina domestica di peso pari o superiore a 50 kg 0203 1110 0203 2110 || Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate 1103 || Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali 2302 || Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi 2304 || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia 2306 || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 2309 90 || Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto La presente domanda deve essere considerata alla
luce della deroga recentemente concessa all’Ungheria, in virtù della quale tale
paese è già autorizzato ad applicare il meccanismo dell’inversione contabile
alle cessioni di determinati cereali e semi oleosi[3]. L’applicabilità della deroga è limitata a un
periodo di due anni. Inoltre l’Ungheria si è impegnata ad attuare misure di
controllo appropriate ed efficaci e obblighi in materia di dichiarazione con
riguardo ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni a cui si applica
tale misura speciale, nonché a notificare alla Commissione l’introduzione di
tali obblighi e misure. L’Ungheria ha informato la Commissione di aver
rilevato un certo numero di attività fraudolente con riguardo alle cessioni dei
beni elencati nella tabella che precede, le quali hanno comportato la mancata
riscossione di importi elevati di IVA. In base alle informazioni trasmesse dall’Ungheria,
il fatto che vengano individuati tali casi di frode all’IVA si deve anche a un
aumento significativo del numero di ispezioni effettuate in Ungheria. L’Ungheria sottolinea però che tali ispezioni
richiedono generalmente molto tempo e chiede pertanto di essere autorizzata ad
applicare alle transazioni in questione il meccanismo dell’inversione
contabile, al fine di prevenire le frodi in materia di IVA.
4.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE
Quando la Commissione riceve una richiesta a norma
dell’articolo 395 della direttiva IVA, la esamina per verificare che sussistano
le condizioni fondamentali per accoglierla, ovvero che la misura specifica
proposta semplifichi le procedure per i soggetti passivi e/o per l’amministrazione
fiscale o che consenta di evitare talune forme di evasione o di elusione
fiscale. In questo contesto la Commissione ha sempre adottato un’impostazione
moderata e prudente affinché le deroghe non compromettano il funzionamento del
regime generale dell’IVA, siano di portata limitata, necessarie e
proporzionate. In primo luogo la Commissione ritiene che i beni
in questione, di cui è riportato l’elenco dettagliato nella tabella che
precede, siano di natura tale da rendere possibile una verifica effettuata con
mezzi di controllo convenzionali, senza che sia necessario ricorrere al
meccanismo dell’inversione contabile. La deroga di cui ha recentemente
beneficiato l’Ungheria per i cereali e i semi oleosi[4] è stata accordata in condizioni
eccezionali per dare a tale paese il tempo per attuare determinate riforme
intese a combattere la frode. In secondo luogo, la misura applicabile ai cereali
e ai semi oleosi non è mai stata considerata una soluzione a lungo termine o
uno strumento per compensare il controllo inadeguato dei soggetti passivi in
questi mercati estremamente importanti. La deroga era giustificata in quanto
parte di un pacchetto di misure che l’Ungheria doveva attuare ed era nel
contempo limitata a un periodo di tempo determinato. Le stesse condizioni erano
contemplate nella deroga concessa alla Romania[5]. L’Ungheria non ha ancora notificato alla
Commissione l’introduzione delle misure di controllo appropriate ed efficaci e
degli obblighi di dichiarazione con riguardo alle cessioni di beni cui si
applica la deroga recentemente concessa. Considerata la natura rigorosamente
limitata della deroga, la Commissione ritiene che nella fase attuale non sia
giustificato ampliare in misura significativa l’elenco dei beni a cui si
applica il meccanismo dell’inversione contabile, come richiesto dall’Ungheria.
Applicare tale meccanismo al lungo elenco di beni proposto dall’Ungheria in
aggiunta ai beni già autorizzati significherebbe escludere dal normale regime
dell’IVA un cospicuo numero di cessioni effettuate nel settore agricolo. La
Commissione ha motivo di dubitare che tale approccio globale possa ancora
costituire una “misura speciale” ai sensi dell’articolo 395 della direttiva
IVA. Inoltre dalle informazioni circostanziate
trasmesse dall’Ungheria a corredo della domanda di deroga si evince che tale
paese ha già avviato con successo le misure necessarie per contrastare
efficacemente le attività fraudolente osservate nei settori interessati. Dalle
statistiche che l’Ungheria ha fatto pervenire alla Commissione risulta che nel 2012
tale paese ha pressoché raddoppiato, rispetto al 2011, il numero di ispezioni
fiscali effettuate ed è inoltre riuscito a rafforzare l’efficacia delle
ispezioni nell’individuare casi di evasione fraudolenta dell’IVA nei settori
maggiormente interessati da tale fenomeno. La Commissione riconosce gli sforzi
profusi e incoraggia l’Ungheria a proseguire l’attuazione di tali misure, che
la Commissione ritiene appropriate per prevenire i casi osservati di frode in
materia di IVA. La Commissione è inoltre del parere che occorra
innanzi tutto attuare pienamente le cosiddette misure convenzionali intese a
contrastare le frodi “carosello” ed è disposta ad assistere a tal fine le
autorità ungheresi. Considerata la situazione, la Commissione non ritiene che l’introduzione
di un’ulteriore misura transitoria basata sull’articolo 395 della direttiva
IVA, intesa a consentire l’applicazione del meccanismo dell’inversione
contabile, costituisca l’approccio adeguato. Inoltre tale meccanismo potrebbe avere in questo
settore un impatto negativo sulle frodi nel commercio al dettaglio.
Diversamente da quanto avviene per i cereali, la cui trasformazione è quasi
sempre effettuata allo stadio industriale, la lavorazione delle carcasse di
animali è spesso realizzata nello stesso luogo in cui le carni sono vendute ai
consumatori privati. Il rischio di trasferire tutti gli obblighi in materia di
IVA all’ultimo anello della catena è quindi molto più elevato. Infine vi sono indicazioni che la frode in questi
settori si è spostata, in particolare, in altri Stati membri dell’Europa
sudorientale. Alla luce di quanto precede, l’applicazione del meccanismo dell’inversione
contabile ad un maggior numero di beni nei settori agricoli considerati
rappresenterebbe un rischio di frode per tali Stati membri, rischio che non può
essere sottovalutato considerata l’importanza di tali settori nella regione.
5.
CONCLUSIONE
Sulla base degli elementi che precedono, la
Commissione si oppone alla richiesta presentata dall’Ungheria. [1] Decisione di esecuzione 2012/624/UE del Consiglio, del 4 ottobre
2012, che autorizza l’Ungheria ad introdurre una misura speciale in deroga
all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 26). [2] Codice della nomenclatura combinata stabilito dal
regolamento (CEE) n. 2658/87. [3] Cfr. nota in calce n. 1. [4] Cfr. nota in calce n. 1. [5] Decisione di esecuzione 2011/363/UE del Consiglio, del 20
giugno 2011, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in
deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto (GU L 163 del 23.6.2011, pag. 26).