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Document 52013DC0023

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile concernente le apparecchiature per la riproduzione di immagini

/* COM/2013/023 final */

52013DC0023

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile concernente le apparecchiature per la riproduzione di immagini /* COM/2013/023 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile concernente le apparecchiature per la riproduzione di immagini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.           Introduzione e quadro giuridico

La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all’energia (la direttiva sulla progettazione ecocompatibile)[1] fornisce un quadro giuridico per la definizione di specifiche di progettazione ecocompatibile per gruppi selezionati di prodotti prioritari.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, un gruppo di prodotti prioritari è oggetto di una misura di esecuzione vincolante (vale a dire un regolamento della Commissione) o di una misura di autoregolamentazione (ad esempio un accordo volontario concluso dall’industria), se soddisfa tre condizioni: (i) rappresenta un significativo volume di vendite, (ii) ha un impatto ambientale notevole e (iii) presenta importanti potenzialità di miglioramento.

Inoltre, il considerando 18 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile afferma che i gruppi di prodotti prioritari dovrebbero essere soggetti a iniziative alternative quali l’autoregolamentazione da parte dell’industria o gli accordi volontari piuttosto che a misure di esecuzione vincolanti, quando ciò permette di raggiungere gli obiettivi perseguiti in maniera più rapida o meno costosa rispetto a requisiti vincolanti.

Gli accordi volontari o le altre misure di autoregolamentazione possono essere considerati alternative alle misure di esecuzione nel contesto della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, a condizione che siano conformi ai criteri di cui all’allegato VIII della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

2.           Sistema volontario proposto dall’industria per le apparecchiature per la riproduzione di immagini

L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a) della direttiva sulla progettazione ecocompatibile prevede che la Commissione introduca misure di esecuzione iniziando dalle apparecchiature per ufficio e dai prodotti di elettronica di consumo che presentano un elevato potenziale per una riduzione, efficiente in termini di costi, delle emissioni di gas a effetto serra.

La Commissione europea ha commissionato studi preparatori per gruppi di prodotti di elettronica di consumo e apparecchiature da ufficio, tra cui le apparecchiature per la riproduzione di immagini.

Lo studio preparatorio sulle apparecchiature per la riproduzione di immagini[2] ha confermato che questo gruppo di prodotti soddisfa i criteri di cui all’articolo 15 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile. In particolare, esso rappresenta significativi volumi di vendita, ha un notevole impatto ambientale e presenta significative potenzialità di miglioramento. Di conseguenza, le apparecchiature per la riproduzione di immagini possono essere oggetto di una misura di esecuzione o di autoregolamentazione.

Le imprese attive sul mercato per questo tipo di apparecchiature hanno proposto un sistema volontario per il gruppo di prodotti apparecchiature per la riproduzione di immagini nell’UE e, a questo fine, hanno concluso un accordo volontario che stabilisce requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature per la riproduzione di immagini commercializzate sul mercato UE. Il sistema volontario è stato approvato il 16 febbraio 2011.

Secondo le stime effettuate, gli impegni presi dai firmatari dell’accordo volontario permetteranno di generare nel 2020 risparmi per 15 TWh, corrispondenti a emissioni per 4,1 Mt CO2 e tra il 2011 e il 2020 per 130 TWh, corrispondenti a emissioni per 36 Mt CO2.

Il sistema volontario proposto dall’industria è stato oggetto di una approfondita valutazione d’impatto da parte della Commissione[3] e di consultazioni delle parti interessate nel corso del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile[4] istituito ai sensi dell’articolo 18 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

La valutazione d’impatto ha concluso che il sistema volontario proposto avrebbe permesso di conseguire gli obiettivi politici più rapidamente e a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti. Essa è giunta inoltre alla conclusione che, come richiesto dall’allegato VIII della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, il sistema proposto è conforme a tutte le disposizioni del trattato (in particolare le norme relative al mercato interno e alla concorrenza), agli impegni internazionali dell’UE (comprese le regole sugli scambi multilaterali), agli obiettivi della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e ai criteri di valutazione specifici, ossia (i) partecipazione aperta, (ii) valore aggiunto, (iii) rappresentatività, (iv) obiettivi quantificati e scaglionati, (v) coinvolgimento della società civile, (vi) monitoraggio e relazioni, (vii) rapporto costi/efficacia della gestione di un’iniziativa di autoregolamentazione, (viii) sostenibilità e (ix) compatibilità con gli incentivi.

3.           Elementi dell’accordo volontario

L’accordo volontario concluso dall’industria stabilisce requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature per la riproduzione di immagini immesse sul mercato UE. I prodotti oggetto dell’accordo sono soggetti inoltre al programma di etichettatura volontario nel settore dell’energia ENERGY STAR, che stabilisce requisiti per l’etichettatura energetica per le diverse apparecchiature per ufficio, tra cui quelle per la riproduzione di immagini. Come richiesto dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, i firmatari di questo sistema volontario rappresentano la vasta maggioranza del settore economico pertinente. A norma dell’accordo, ogni firmatario si è impegnato a garantire che almeno il 90% di tutti i modelli di apparecchiature per la riproduzione di immagini da esso immessi sul mercato rispetti i requisiti minimi di efficienza in termini di TEC (consumo di energia tipico) e OM (modo operativo). Inoltre tutti i prodotti per la stampa dovrebbero offrire la capacità “N-up printing”[5] come caratteristica standard e rispettare le specifiche per le cartucce (ad esempio il progetto non dovrebbe impedire il riutilizzo/riciclaggio e l'utilizzo di cartucce di altri fabbricanti). Tutti i nuovi prodotti dovrebbero inoltre essere conformi alle specifiche sul riciclaggio (ad esempio facilità di smontaggio e marcatura della plastica). Infine, i firmatari si sono impegnati a rispettare i requisiti di informazione specifici (ad esempio fornire le informazioni sull’efficienza in termini di energia e risorse).

Oltre a fissare i requisiti di progettazione ecocompatibile, l’accordo istituisce due organi amministrativi:

· il comitato direttivo, composto da rappresentanti dei firmatari dell’accordo e della Commissione europea, che gestisce l’accordo[6], e

· l’ispettore indipendente, che verifica il rispetto da parte dei singoli firmatari degli impegni stabiliti nel contratto e trasmette alla Commissione le relazioni di conformità[7].

L’accordo definisce inoltre l’obbligo di presentare relazioni, specificando che ogni firmatario deve fornire le informazioni richieste all’ispettore indipendente e che la società inadempiente rischia di perdere il suo status di firmatario.

Inoltre, l’accordo prevede una procedura che consente al comitato direttivo di modificare le disposizioni dell’accordo, in particolare di adeguare la severità dei requisiti alla situazione del mercato. A norma della presente procedura, i requisiti stabiliti nell’accordo volontario saranno riveduti tre mesi dopo la pubblicazione di una nuova versione dei requisiti previsti dal programma ENERGY STAR relativi alle apparecchiature per la riproduzione di immagini. Un approccio flessibile in termini di definizione dei parametri rilevanti e delle specifiche applicabili è particolarmente importante nel caso delle apparecchiature per la riproduzione di immagini, poiché le loro funzioni conoscono una rapida evoluzione.

Per fornire a tutte le parti interessate, e in particolare ai potenziali firmatari, le informazioni corrette e aggiornate sui requisiti applicabili alle apparecchiature per la riproduzione di immagini in tempo utile, la versione più recente dell’accordo volontario sarà sempre pubblicata assieme alla valutazione d’impatto e alla presente relazione sul sito internet “Europa” della Commissione, dedicato alla politica di progettazione ecocompatibile[8] e sul sito internet dedicato a questo sistema[9].

4.           Accettazione del sistema volontario

Dato che il sistema volontario proposto dall’industria per le apparecchiature per la riproduzione di immagini permetterà di raggiungere gli obiettivi strategici più rapidamente e con meno costi rispetto all’approccio di specifiche vincolanti ed è inoltre conforme a tutti i criteri di cui all’allegato VIII della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione ritiene che le apparecchiature per la riproduzione di immagini immesse sul mercato UE debbano essere soggette al sistema volontario di progettazione ecocompatibile istituito dall’industria per questi prodotti. Le condizioni alla base di tale sistema figurano nell’accordo volontario concluso dall’industria.

La Commissione ritiene che il suddetto sistema volontario costituisca una valida alternativa a una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile. Di conseguenza, la Commissione si asterrà dallo stabilire specifiche vincolanti per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature per la riproduzione di immagini commercializzate sul mercato dell’Unione europea fintanto che l’accordo volontario e le eventuali versioni successive concluse nell’ambito del sistema volontario proposto soddisfino, a giudizio della Commissione, gli obiettivi e i principi generali definiti nella direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

In particolare, il sistema volontario deve continuare a rispettare, per tutta la durata della sua applicazione, i principi generali definiti nella direttiva sulla progettazione ecocompatibile, tra cui: contributo agli obiettivi strategici della direttiva sulla progettazione ecocompatibile; apertura alla partecipazione di tutte le società che operano sul mercato delle apparecchiature per la riproduzione di immagini; copertura della maggior parte del settore economico rilevante[10]; chiarezza e assenza di ambiguità dei suoi termini e condizioni; trasparenza; sistema di monitoraggio ben progettato; assenza di oneri amministrativi sproporzionati. Inoltre, i requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature per la riproduzione di immagini commercializzate sul mercato UE, che sono definiti nell’accordo volontario e nelle eventuali versioni successive concluse nell’ambito del sistema volontario, devono fornire un valore aggiunto in termini di miglioramento della prestazione ambientale complessiva dei prodotti presi in considerazione.

Inoltre, come chiesto dalla Commissione e dalle parti interessate[11], i firmatari del sistema volontario devono:

· esaminare costantemente i progressi compiuti nell’applicazione del sistema,

· cooperare con i servizi della Commissione, gli Stati membri e le parti interessate per migliorare in modo continuativo le prestazioni ambientali delle apparecchiature per la riproduzione di immagini, in particolare riducendo costantemente gli obiettivi di consumo di energia definiti nell’accordo volontario, e includere altri aspetti ambientali rilevanti, se del caso,

· cooperare con i servizi della Commissione, gli Stati membri e le parti interessate per migliorare il meccanismo di comunicazione e le regole di monitoraggio e di audit,

· fornire, entro i termini previsti dall’accordo volontario, i dati rilevanti per consentire alla Commissione e alle parti interessate di monitorare il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo, in base al quale ogni firmatario si impegna a fornire informazioni su tutti i modelli di apparecchiature per la riproduzione di immagini che egli ha commercializzato sul mercato UE e sul consumo di energia e le altre caratteristiche ambientali prese in considerazione dall’accordo volontario (ad esempio i requisiti relativi alla facilità di riciclaggio e alle informazioni) per ogni modello di apparecchiatura per la riproduzione di immagini oggetto dell’accordo volontario, e

· adoperarsi per garantire la partecipazione attiva nel sistema da parte dei potenziali firmatari.

5.           Monitoraggio del sistema volontario

Come previsto al punto 6 dell’allegato VIII della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione, assistita dal forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile e dal comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della stessa direttiva, monitorerà l’applicazione del sistema volontario, in particolare il rispetto dei principi generali, nonché l’adeguatezza dei requisiti di progettazione ecocompatibile specificati nell’accordo volontario e nelle eventuali versioni successive.

La Commissione rivolgerà una particolare attenzione agli obblighi di comunicazione e alle regole di monitoraggio previsti dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, dalle vigenti linee guida della Commissione e dallo stesso accordo. In particolare, la Commissione verificherà se le disposizioni dell’accordo e la loro applicazione da parte dei firmatari consentano alla Commissione e alle parti interessate (comprese le autorità nazionali) di controllare adeguatamente l’efficacia dell’accordo e in che misura esso raggiunga gli obiettivi fissati.

Se la Commissione giunge alla conclusione che gli obiettivi e i principi generali della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, come previsti dal sistema volontario, non saranno raggiunti e/o i firmatari del sistema volontario non ridurranno in modo costante nel tempo gli obiettivi di consumo energetico, non miglioreranno i requisiti relativi ad aspetti collegati ad aspetti non energetici, come viene specificato nell’accordo volontario o non includeranno, se del caso, altri aspetti ambientali rilevanti nelle versioni successive, essa adotterà specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature per la riproduzione di immagini attraverso una misura di esecuzione vincolante.

6.           Conclusioni

Il sistema di progettazione ecocompatibile volontario proposto dall’industria per le apparecchiature per la riproduzione di immagini è conforme a tutte le disposizioni del trattato, agli impegni internazionali dell’Unione europea e ai criteri di valutazione specifici, pertanto è considerato valido ai sensi della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

Dalla valutazione della Commissione si evince che il presente sistema di progettazione ecocompatibile volontario permetterà di conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente e a minor costo rispetto a specifiche vincolanti.

La Commissione riconosce che le apparecchiature per la riproduzione di immagini immesse sul mercato dell’UE dovrebbero essere soggette al sistema volontario di progettazione ecocompatibile. Le condizioni di tale sistema sono stabilite nell’accordo volontario concluso dall’industria.

La Commissione ritiene tale sistema volontario una valida alternativa a una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile, pertanto si asterrà, per il momento, dallo stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile vincolanti per le apparecchiature per la riproduzione di immagini immesse sul mercato dell’UE.

La Commissione monitorerà l’applicazione del sistema volontario. Qualora tale monitoraggio dovesse rivelare che gli obiettivi e i principi generali della direttiva sulla progettazione ecocompatibile non vengono rispettati, la Commissione stabilirà delle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature per la riproduzione di immagini in una misura di esecuzione vincolante.

[1]               GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

[2]               Studio preparatorio EuP “Lotto 4 – Apparecchiature per la riproduzione di immagini, fotocopiatrici, fax, scanners, MFD” effettuato da un consorzio di sei società, tra cui Fraunhofer IZM, Öko-Institut, Bio Intelligence Service, Deutsche Umwelthilfe, PE Europe, CODDE. Le relazioni finali sono state pubblicate nel dicembre 2007 e nel maggio 2008. La documentazione è disponibile sul sito internet http://www.ecoimaging.org/.

[3]               Il comitato per la valutazione d’impatto ha espresso il proprio parere favorevole il 21 settembre 2012.

[4]               Il sistema volontario relativo alle apparecchiature per la riproduzione di immagini è stato discusso in due occasioni dal Forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, vale a dire nelle riunioni del 12 ottobre 2009 e del 9 ottobre 2012.

[5]               Capacità di stampare diverse pagine di un documento su un solo foglio di carta, quando il prodotto è gestito dal software originale fornito da un fabbricante.

[6]               I rappresentanti degli Stati membri dell’UE, dei paesi EFTA/SEE e delle ONG hanno lo status di osservatore.

[7]               Le relazioni di conformità sono messe a disposizione e discusse con le parti interessate.

[8]               http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/agreements_en.htm.

[9]               www.eurovaprint.eu

[10]             Almeno il 70% dei prodotti immessi sul mercato.

[11]             Riunione del Forum di consultazione sulla progettazione ecocompatibile del 9 ottobre 2012.

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