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Document 52013DC0023
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the voluntary ecodesign scheme for imaging equipment
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile concernente le apparecchiature per la riproduzione di immagini
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile concernente le apparecchiature per la riproduzione di immagini
/* COM/2013/023 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile concernente le apparecchiature per la riproduzione di immagini /* COM/2013/023 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sul sistema volontario di progettazione
ecocompatibile concernente le apparecchiature per la riproduzione di immagini (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione e quadro
giuridico La direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un
quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di
prodotti connessi all’energia (la direttiva sulla progettazione ecocompatibile)[1] fornisce un quadro giuridico
per la definizione di specifiche di progettazione ecocompatibile per gruppi
selezionati di prodotti prioritari. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2,
lettere da a) a c), della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, un
gruppo di prodotti prioritari è oggetto di una misura di esecuzione vincolante
(vale a dire un regolamento della Commissione) o di una misura di
autoregolamentazione (ad esempio un accordo volontario concluso
dall’industria), se soddisfa tre condizioni: (i) rappresenta un significativo
volume di vendite, (ii) ha un impatto ambientale notevole e (iii) presenta
importanti potenzialità di miglioramento. Inoltre, il considerando 18 della direttiva
sulla progettazione ecocompatibile afferma che i gruppi di prodotti prioritari
dovrebbero essere soggetti a iniziative alternative quali
l’autoregolamentazione da parte dell’industria o gli accordi volontari
piuttosto che a misure di esecuzione vincolanti, quando ciò permette di
raggiungere gli obiettivi perseguiti in maniera più rapida o meno costosa
rispetto a requisiti vincolanti. Gli accordi volontari o le altre misure di
autoregolamentazione possono essere considerati alternative alle misure di
esecuzione nel contesto della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, a
condizione che siano conformi ai criteri di cui all’allegato VIII della
direttiva sulla progettazione ecocompatibile. 2. Sistema volontario proposto
dall’industria per le apparecchiature per la riproduzione di immagini L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a) della
direttiva sulla progettazione ecocompatibile prevede che la Commissione
introduca misure di esecuzione iniziando dalle apparecchiature per ufficio e
dai prodotti di elettronica di consumo che presentano un elevato potenziale per
una riduzione, efficiente in termini di costi, delle emissioni di gas a effetto
serra. La Commissione europea ha commissionato studi
preparatori per gruppi di prodotti di elettronica di consumo e apparecchiature
da ufficio, tra cui le apparecchiature per la riproduzione di immagini. Lo studio preparatorio sulle apparecchiature
per la riproduzione di immagini[2]
ha confermato che questo gruppo di prodotti soddisfa i criteri di cui
all’articolo 15 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile. In particolare,
esso rappresenta significativi volumi di vendita, ha un notevole impatto
ambientale e presenta significative potenzialità di miglioramento. Di
conseguenza, le apparecchiature per la riproduzione di immagini possono essere
oggetto di una misura di esecuzione o di autoregolamentazione. Le imprese attive sul mercato per questo tipo
di apparecchiature hanno proposto un sistema volontario per il gruppo di
prodotti apparecchiature per la riproduzione di immagini nell’UE e, a questo
fine, hanno concluso un accordo volontario che stabilisce requisiti specifici
per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature per la riproduzione
di immagini commercializzate sul mercato UE. Il sistema volontario è stato
approvato il 16 febbraio 2011. Secondo le stime effettuate, gli impegni presi
dai firmatari dell’accordo volontario permetteranno di generare nel 2020
risparmi per 15 TWh, corrispondenti a emissioni per 4,1 Mt CO2 e
tra il 2011 e il 2020 per 130 TWh, corrispondenti a emissioni per 36 Mt CO2. Il sistema volontario proposto dall’industria
è stato oggetto di una approfondita valutazione d’impatto da parte della
Commissione[3]
e di consultazioni delle parti interessate nel corso del forum consultivo sulla
progettazione ecocompatibile[4]
istituito ai sensi dell’articolo 18 della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile. La valutazione d’impatto ha concluso che il
sistema volontario proposto avrebbe permesso di conseguire gli obiettivi
politici più rapidamente e a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti.
Essa è giunta inoltre alla conclusione che, come richiesto dall’allegato VIII
della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, il sistema proposto è
conforme a tutte le disposizioni del trattato (in particolare le norme relative
al mercato interno e alla concorrenza), agli impegni internazionali dell’UE
(comprese le regole sugli scambi multilaterali), agli obiettivi della direttiva
sulla progettazione ecocompatibile e ai criteri di valutazione specifici, ossia
(i) partecipazione aperta, (ii) valore aggiunto, (iii) rappresentatività,
(iv) obiettivi quantificati e scaglionati, (v) coinvolgimento della società
civile, (vi) monitoraggio e relazioni, (vii) rapporto costi/efficacia della
gestione di un’iniziativa di autoregolamentazione, (viii) sostenibilità e (ix)
compatibilità con gli incentivi. 3. Elementi dell’accordo
volontario L’accordo
volontario concluso dall’industria stabilisce requisiti specifici per la
progettazione ecocompatibile delle apparecchiature per la riproduzione di
immagini immesse sul mercato UE. I prodotti oggetto dell’accordo sono soggetti
inoltre al programma di etichettatura volontario nel settore dell’energia
ENERGY STAR, che stabilisce requisiti per l’etichettatura energetica per le
diverse apparecchiature per ufficio, tra cui quelle per la riproduzione di
immagini. Come richiesto dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, i
firmatari di questo sistema volontario rappresentano la vasta maggioranza del
settore economico pertinente. A norma dell’accordo, ogni firmatario si è
impegnato a garantire che almeno il 90% di tutti i modelli di apparecchiature
per la riproduzione di immagini da esso immessi sul mercato rispetti i
requisiti minimi di efficienza in termini di TEC (consumo di energia tipico) e
OM (modo operativo). Inoltre tutti i prodotti per la stampa dovrebbero offrire
la capacità “N-up printing”[5]
come caratteristica standard e rispettare le specifiche per le cartucce (ad
esempio il progetto non dovrebbe impedire il riutilizzo/riciclaggio e
l'utilizzo di cartucce di altri fabbricanti). Tutti i nuovi prodotti dovrebbero
inoltre essere conformi alle specifiche sul riciclaggio (ad esempio facilità di
smontaggio e marcatura della plastica). Infine, i firmatari si sono impegnati a
rispettare i requisiti di informazione specifici (ad esempio fornire le
informazioni sull’efficienza in termini di energia e risorse). Oltre a fissare i
requisiti di progettazione ecocompatibile, l’accordo istituisce due organi
amministrativi: ·
il comitato direttivo, composto da rappresentanti
dei firmatari dell’accordo e della Commissione europea, che gestisce l’accordo[6], e ·
l’ispettore indipendente, che verifica il rispetto
da parte dei singoli firmatari degli impegni stabiliti nel contratto e
trasmette alla Commissione le relazioni di conformità[7]. L’accordo definisce inoltre l’obbligo di
presentare relazioni, specificando che ogni firmatario deve fornire le
informazioni richieste all’ispettore indipendente e che la società inadempiente
rischia di perdere il suo status di firmatario. Inoltre, l’accordo prevede una procedura che
consente al comitato direttivo di modificare le disposizioni dell’accordo, in
particolare di adeguare la severità dei requisiti alla situazione del mercato.
A norma della presente procedura, i requisiti stabiliti nell’accordo volontario
saranno riveduti tre mesi dopo la pubblicazione di una nuova versione dei
requisiti previsti dal programma ENERGY STAR relativi alle apparecchiature per
la riproduzione di immagini. Un approccio flessibile in termini di definizione
dei parametri rilevanti e delle specifiche applicabili è particolarmente
importante nel caso delle apparecchiature per la riproduzione di immagini,
poiché le loro funzioni conoscono una rapida evoluzione. Per fornire a tutte le parti interessate, e in
particolare ai potenziali firmatari, le informazioni corrette e aggiornate sui
requisiti applicabili alle apparecchiature per la riproduzione di immagini in
tempo utile, la versione più recente dell’accordo volontario sarà sempre
pubblicata assieme alla valutazione d’impatto e alla presente relazione sul
sito internet “Europa” della Commissione, dedicato alla politica di
progettazione ecocompatibile[8]
e sul sito internet dedicato a questo sistema[9]. 4. Accettazione del sistema
volontario Dato che il sistema volontario proposto
dall’industria per le apparecchiature per la riproduzione di immagini
permetterà di raggiungere gli obiettivi strategici più rapidamente e con meno
costi rispetto all’approccio di specifiche vincolanti ed è inoltre conforme a
tutti i criteri di cui all’allegato VIII della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile, la Commissione ritiene che le apparecchiature per la
riproduzione di immagini immesse sul mercato UE debbano essere soggette al
sistema volontario di progettazione ecocompatibile istituito dall’industria per
questi prodotti. Le condizioni alla base di tale sistema figurano nell’accordo
volontario concluso dall’industria. La Commissione ritiene che il suddetto sistema
volontario costituisca una valida alternativa a una misura di esecuzione per la
progettazione ecocompatibile. Di conseguenza, la Commissione si asterrà dallo
stabilire specifiche vincolanti per la progettazione ecocompatibile delle
apparecchiature per la riproduzione di immagini commercializzate sul mercato
dell’Unione europea fintanto che l’accordo volontario e le eventuali versioni
successive concluse nell’ambito del sistema volontario proposto soddisfino, a
giudizio della Commissione, gli obiettivi e i principi generali definiti nella
direttiva sulla progettazione ecocompatibile. In particolare, il sistema volontario deve
continuare a rispettare, per tutta la durata della sua applicazione, i principi
generali definiti nella direttiva sulla progettazione ecocompatibile, tra cui:
contributo agli obiettivi strategici della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile; apertura alla partecipazione di tutte le società che operano
sul mercato delle apparecchiature per la riproduzione di immagini; copertura
della maggior parte del settore economico rilevante[10]; chiarezza e assenza di ambiguità
dei suoi termini e condizioni; trasparenza; sistema di monitoraggio ben
progettato; assenza di oneri amministrativi sproporzionati. Inoltre, i
requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature
per la riproduzione di immagini commercializzate sul mercato UE, che sono
definiti nell’accordo volontario e nelle eventuali versioni successive concluse
nell’ambito del sistema volontario, devono fornire un valore aggiunto in
termini di miglioramento della prestazione ambientale complessiva dei prodotti
presi in considerazione. Inoltre, come chiesto dalla Commissione e
dalle parti interessate[11],
i firmatari del sistema volontario devono: ·
esaminare costantemente i progressi compiuti
nell’applicazione del sistema, ·
cooperare con i servizi della Commissione, gli
Stati membri e le parti interessate per migliorare in modo continuativo le
prestazioni ambientali delle apparecchiature per la riproduzione di immagini,
in particolare riducendo costantemente gli obiettivi di consumo di energia definiti
nell’accordo volontario, e includere altri aspetti ambientali rilevanti, se del
caso, ·
cooperare con i servizi della Commissione, gli
Stati membri e le parti interessate per migliorare il meccanismo di
comunicazione e le regole di monitoraggio e di audit, ·
fornire, entro i termini previsti dall’accordo
volontario, i dati rilevanti per consentire alla Commissione e alle parti
interessate di monitorare il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo, in
base al quale ogni firmatario si impegna a fornire informazioni su tutti i
modelli di apparecchiature per la riproduzione di immagini che egli ha
commercializzato sul mercato UE e sul consumo di energia e le altre
caratteristiche ambientali prese in considerazione dall’accordo volontario (ad
esempio i requisiti relativi alla facilità di riciclaggio e alle informazioni)
per ogni modello di apparecchiatura per la riproduzione di immagini oggetto
dell’accordo volontario, e ·
adoperarsi per garantire la partecipazione attiva
nel sistema da parte dei potenziali firmatari. 5. Monitoraggio del sistema
volontario Come previsto al punto 6 dell’allegato VIII
della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione, assistita
dal forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile e dal comitato di cui
all’articolo 19, paragrafo 1, della stessa direttiva, monitorerà l’applicazione
del sistema volontario, in particolare il rispetto dei principi generali,
nonché l’adeguatezza dei requisiti di progettazione ecocompatibile specificati
nell’accordo volontario e nelle eventuali versioni successive. La Commissione rivolgerà una particolare
attenzione agli obblighi di comunicazione e alle regole di monitoraggio
previsti dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, dalle vigenti
linee guida della Commissione e dallo stesso accordo. In particolare, la
Commissione verificherà se le disposizioni dell’accordo e la loro applicazione
da parte dei firmatari consentano alla Commissione e alle parti interessate
(comprese le autorità nazionali) di controllare adeguatamente l’efficacia
dell’accordo e in che misura esso raggiunga gli obiettivi fissati. Se la Commissione giunge alla conclusione che
gli obiettivi e i principi generali della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile, come previsti dal sistema volontario, non saranno raggiunti e/o
i firmatari del sistema volontario non ridurranno in modo costante nel tempo
gli obiettivi di consumo energetico, non miglioreranno i requisiti relativi ad
aspetti collegati ad aspetti non energetici, come viene specificato
nell’accordo volontario o non includeranno, se del caso, altri aspetti
ambientali rilevanti nelle versioni successive, essa adotterà specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle apparecchiature per la riproduzione di
immagini attraverso una misura di esecuzione vincolante. 6. Conclusioni Il sistema di progettazione ecocompatibile
volontario proposto dall’industria per le apparecchiature per la riproduzione
di immagini è conforme a tutte le disposizioni del trattato, agli impegni
internazionali dell’Unione europea e ai criteri di valutazione specifici,
pertanto è considerato valido ai sensi della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile. Dalla valutazione della Commissione si evince
che il presente sistema di progettazione ecocompatibile volontario permetterà
di conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente e a minor costo rispetto
a specifiche vincolanti. La Commissione riconosce che le
apparecchiature per la riproduzione di immagini immesse sul mercato dell’UE
dovrebbero essere soggette al sistema volontario di progettazione
ecocompatibile. Le condizioni di tale sistema sono stabilite nell’accordo
volontario concluso dall’industria. La Commissione ritiene tale sistema volontario
una valida alternativa a una misura di esecuzione per la progettazione
ecocompatibile, pertanto si asterrà, per il momento, dallo stabilire specifiche
di progettazione ecocompatibile vincolanti per le apparecchiature per la
riproduzione di immagini immesse sul mercato dell’UE. La Commissione monitorerà l’applicazione del
sistema volontario. Qualora tale monitoraggio dovesse rivelare che gli
obiettivi e i principi generali della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile non vengono rispettati, la Commissione stabilirà delle
specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature per la
riproduzione di immagini in una misura di esecuzione vincolante. [1] GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. [2] Studio preparatorio EuP “Lotto 4 – Apparecchiature per
la riproduzione di immagini, fotocopiatrici, fax, scanners, MFD” effettuato da
un consorzio di sei società, tra cui Fraunhofer IZM, Öko-Institut, Bio
Intelligence Service, Deutsche Umwelthilfe, PE Europe, CODDE. Le relazioni
finali sono state pubblicate nel dicembre 2007 e nel maggio 2008. La
documentazione è disponibile sul sito internet http://www.ecoimaging.org/. [3] Il comitato per la valutazione d’impatto ha espresso il
proprio parere favorevole il 21 settembre 2012. [4] Il sistema volontario relativo alle apparecchiature per
la riproduzione di immagini è stato discusso in due occasioni dal Forum
consultivo sulla progettazione ecocompatibile, vale a dire nelle riunioni del 12 ottobre
2009 e del 9 ottobre 2012. [5] Capacità di stampare diverse pagine di un documento su
un solo foglio di carta, quando il prodotto è gestito dal software originale
fornito da un fabbricante. [6] I rappresentanti degli Stati membri dell’UE, dei paesi
EFTA/SEE e delle ONG hanno lo status di osservatore. [7] Le relazioni di conformità sono messe a disposizione e
discusse con le parti interessate. [8] http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/agreements_en.htm. [9] www.eurovaprint.eu
[10] Almeno il 70% dei prodotti immessi
sul mercato. [11] Riunione del Forum di consultazione sulla progettazione
ecocompatibile del 9 ottobre 2012.