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Document 52013BP0392

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia) (COM(2013)0470 — C7-0206/2013 — 2013/2138(BUD))

GU C 181 del 19.5.2016, p. 98–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/98


P7_TA(2013)0392

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/025IT/Lombardia — Italia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia) (COM(2013)0470 — C7-0206/2013 — 2013/2138(BUD))

(2016/C 181/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0470 — C7-0206/2013),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006) (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0294/2013),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 31 dicembre 2011 al fine di offrire un sostegno ai lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che l'Italia ha presentato la domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito di 529 licenziamenti effettuati in Lombardia durante il periodo di riferimento compreso tra il 20 marzo 2011 e il 20 dicembre 2011, con 480 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG;

E.

considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.

rileva con rammarico che le autorità italiane hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 30 dicembre 2011 e che la Commissione europea ha comunicato la sua valutazione il 28 giugno 2013; deplora che la valutazione abbia richiesto ben 18 mesi;

3.

rileva che la Lombardia, la regione più prospera d'Italia che produce un quinto del PIL italiano, deve affrontare grandi problemi strutturali aggravati dalla crisi economica e finanziaria; si compiace del fatto che la Lombardia si avvalga per la seconda volta dell'assistenza del FEG per gestire le difficoltà economiche e sociali;

4.

invita le autorità italiane a sfruttare in tutte le sue potenzialità il sostegno a titolo del FEG e a incoraggiare il massimo numero possibile di lavoratori a partecipare alle misure; ricorda che i primi interventi del FEG in Italia sono stati compromessi da un tasso di esecuzione del bilancio relativamente modesto, dovuto principalmente ai bassi livelli di partecipazione;

5.

sottolinea che la Commissione ha già riconosciuto l'impatto della crisi economica e finanziaria sul settore delle TIC e che il FEG ha già fornito sostegno a lavoratori licenziati in questo settore (casi EGF/2011/016 IT/Agile ed EGF/2010/012 NL/Noord Holland);

6.

osserva che in Italia, nell'ultimo decennio, il settore delle TIC ha risentito della forte concorrenza dei paesi con bassi costi di produzione; osserva anche che da alcuni anni si riconosce la necessità di una riorganizzazione del settore a seguito della rapida diffusione delle nuove tecnologie, come il cloud computing, vari tipi di servizi elettronici, i social network ecc.; rileva altresì che il divario digitale fra l'Italia e i paesi europei all'avanguardia, nonché altri paesi nel mondo, si è ulteriormente aggravato a causa del rallentamento economico determinato dalla crisi e che tutti questi sviluppi hanno portato al ridimensionamento, dal 2009 in poi, del personale delle TIC nelle imprese italiane;

7.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità italiane abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure personalizzate già il 1o marzo 2012, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno a titolo del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

8.

osserva che, per limitare l'impatto sociale dei licenziamenti nel settore delle TIC, è stato fatto ampio ricorso alle reti di sicurezza sociale, come la cassa integrazione guadagni (CIG), che ha erogato prestazioni finanziarie ai lavoratori in luogo delle retribuzioni; rileva con soddisfazione che le autorità italiane non hanno mai chiesto il sostegno del FEG per finanziare le indennità di sussistenza;

9.

osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure per il reinserimento nel mondo del lavoro di 480 lavoratori quali colloqui specialistici, bilanci di competenze, definizione del percorso, monitoraggio, coordinamento e gestione del piano di intervento personalizzato, tutoring e counselling orientativo, scouting aziendale, preselezione e incontro domanda-offerta, accompagnamento al lavoro, consulenza e supporto all'autoimprenditorialità e tutoring e accompagnamento al tirocinio;

10.

osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non comprende le misure di formazione e riqualificazione professionale, dal momento che esse saranno finanziate attraverso fonti regionali;

11.

si compiace del fatto che le parti sociali — in particolare le organizzazioni sindacali coinvolte a livello locale (CGIL, CISL, UIL, CISAL) (3) — siano state consultate in merito alla progettazione delle misure del pacchetto coordinato FEG, e che durante le varie fasi dell'attuazione del FEG e nell'accesso al medesimo saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini nonché il principio di non discriminazione;

12.

ricorda quanto sia importante migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la loro carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

13.

rileva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, sul quale sono state consultate le parti sociali, comprende misure in materia di consulenza e pianificazione delle carriere, accompagnamento al lavoro, preselezione e incontro domanda-offerta e supporto all'autoimprenditorialità e al tirocinio;

14.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'UE; invita nuovamente la Commissione a presentare, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti vigenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

15.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata posta in essere dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali e il conseguimento di un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

16.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che il contributo del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione durevole e a lungo termine; ribadisce che il contributo del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

17.

si compiace dell'accordo raggiunto in seno al Consiglio in merito alla reintroduzione, nel regolamento FEG per il periodo 2014-2020, del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori in esubero a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria, oltre che a quelli che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni della struttura del commercio mondiale;

18.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), (UIL Unione Italiana del Lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione 2013/526/UE.)


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