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Document 52012PC0730
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 994/98 of 7 May 1998 on the application of Articles 92 and 93 of the Treaty establishing the European Community to certain categories of horizontal State aid and Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
/* COM/2012/0730 final - 2012/0344 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia /* COM/2012/0730 final - 2012/0344 (NLE) */
RELAZIONE 1. OBIETTIVO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA Per favorire l’applicazione delle norme e
semplificare le formalità amministrative senza indebolire l’azione di controllo
della Commissione, il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7
maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che
istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato
orizzontali (in appresso “il regolamento di applicazione”)[1] autorizza la Commissione a
dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono
compatibili con il mercato comune e sono dispensate dall’obbligo di notifica di
cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Le categorie in questione
comprendono gli aiuti “de minimis”[2],
gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo,
della tutela dell’ambiente, dell’occupazione e della formazione e gli aiuti che
rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione
degli aiuti a finalità regionale. Nella comunicazione sulla modernizzazione
degli aiuti di Stato dell’8 maggio 2012[3]
la Commissione ha sottolineato l’opportunità di concentrare l’applicazione
delle norme in materia di aiuti di Stato sui casi con il maggiore impatto sul
mercato interno. Ciò comporta, da un lato, un maggiore controllo degli aiuti di
entità considerevole e con potenziali effetti di distorsione e, dall’altro, un’analisi
semplificata dei casi con effetti solo limitati sugli scambi e scarse
possibilità di provocare gravi distorsioni della concorrenza. Questo secondo
obiettivo può essere raggiunto mediante una revisione del sistema di esenzioni,
in particolare del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98, che
consentirebbe alla Commissione di applicare un’esenzione per categoria a
ulteriori categorie di aiuti, oltre a quelle già previste dall’attuale
regolamento di applicazione, dispensandole dall’obbligo di notifica. La proposta di includere alcune nuove
categorie nel regolamento di applicazione non ne comporta l’immediata esenzione
per categoria, né implica che tutte le misure che rientrano in una determinata
categoria siano integralmente esentate. Si tratta piuttosto di permettere alla
Commissione di adottare le esenzioni per categoria in modo graduale, una volta
che avrà maturato un’esperienza sufficiente per poter definire criteri di
compatibilità chiari per taluni tipi di misure di aiuto, garantendo che gli
effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri siano limitati. Il
regolamento di applicazione attualmente in vigore si basa sulla stessa
impostazione: le prime esenzioni per categoria risalgono al 2001 (aiuti alla
formazione, aiuti alle PMI), mentre per altri tipi di aiuto le prime esenzioni
sono state adottate solo in una fase successiva, una volta acquisita un’esperienza
sufficiente (aiuti all’occupazione nel 2002, aiuti a finalità regionale nel 2006,
aiuti alla R&S e a favore dell’ambiente solo nel 2008 con l’adozione del
regolamento generale di esenzione per categoria[4]).
In futuro potrebbero rendersi necessarie revisioni più frequenti del
regolamento di applicazione, in particolare per tenere debito conto degli investimenti
richiesti dallo sviluppo del mercato interno e compatibili con esso, alla luce
dell’esperienza acquisita in materia. A seguito della decisione sul prossimo
quadro finanziario pluriennale, la Commissione valuterà inoltre senza indugio
le possibilità di semplificazione delle procedure relative agli aiuti di Stato
per progetti cofinanziati nell’ambito delle politiche strutturali dell’UE. Nuove categorie
che si propone di inserire nel regolamento di applicazione ·
Aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura
e la conservazione del patrimonio Il regolamento (CE)
n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione ad adottare un regolamento di
esenzione per tutte le categorie di aiuti di Stato a favore delle PMI. Su tale
base, pertanto, la Commissione potrebbe applicare l’esenzione per categoria, ai
sensi del regolamento di applicazione in vigore, agli aiuti di Stato concessi
alle PMI che operano nel settore della cultura e della conservazione del
patrimonio, quali definiti all’articolo 167 del TFUE. Tale esenzione non
sarebbe tuttavia di molta utilità in quanto i beneficiari di aiuti di Stato, in
particolare nei settori audiovisivo e cinematografico, sono spesso grandi
imprese. Questi casi determinano un considerevole carico di lavoro per la
Commissione e gli Stati membri, pur trattandosi spesso di casi di routine con
aiuti di importo limitato. Includendo questa categoria nel regolamento di
applicazione, la Commissione sarà in grado di adottare esenzioni per categoria,
ad esempio per le misure che soddisfano i criteri della nuova comunicazione sul
cinema o destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio,
che di norma hanno solo un effetto limitato sugli scambi (ad esempio numerose
notifiche individuali relative al restauro di edifici o monumenti tutelati). Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va
modificato opportunamente in modo da comprendere tali categorie di aiuti di
Stato. ·
Aiuti di Stato destinati a ovviare ai danni
arrecati dalle calamità naturali Per quanto riguarda gli aiuti di Stato volti a
ovviare ai danni arrecati dalle catastrofi naturali, come illustrato in
precedenza, il regolamento (CE) n. 994/98 autorizzerebbe la Commissione a
esentare gli aiuti concessi alle PMI, ma non quelli concessi alle grandi
imprese. L’applicazione di un’esenzione per categoria agli aiuti concessi in
caso di calamità naturali dovrebbe consentire agli Stati membri di reagire rapidamente,
in casi del genere, per ovviare ai danni che ne risultano. La Commissione ha ormai acquisito sufficiente
esperienza in merito a questo tipo di aiuti ed è in grado di definire chiare
condizioni di compatibilità ex ante. Se gli aiuti sono chiaramente definiti,
limitati ai danni materiali causati direttamente dalla calamità naturale e di
un importo verificato da un organismo indipendente, l’esenzione dall’obbligo di
notifica sarebbe giustificata. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va
opportunamente modificato in modo da comprendere tali categorie di aiuti di
Stato, anche in caso di concessione a imprese di grandi dimensioni. ·
Aiuti di Stato concessi nel settore della pesca
in caso di determinate condizioni meteorologiche avverse Gli Stati membri sono inoltre tenuti a
notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate a ovviare ai
danni arrecati da determinate condizioni climatiche avverse nel settore della
pesca. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è
possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Il regolamento (CE) n. 994/98
del Consiglio autorizza la Commissione a esentare tali aiuti dall’obbligo di
notifica solo se sono concessi a favore di PMI. Tuttavia, anche le grandi
imprese del settore della pesca possono subire danni a causa delle avverse
condizioni meteorologiche. La Commissione ha ormai acquisito sufficiente
esperienza in merito a questo tipo di aiuti ed è in grado di definire chiare
condizioni di compatibilità su tale base. Il
regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va modificato opportunamente in
modo da comprendere tale categoria di aiuti di Stato. ·
Aiuti di Stato a favore dell’innovazione Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio si
applica esplicitamente alla ricerca e allo sviluppo ma non all’innovazione, che
nel frattempo è diventata un obiettivo dell’UE nel quadro dell’iniziativa “L’Unione
dell’innovazione”. Ad esempio, gli aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione
nei servizi e gli aiuti ai poli di innovazione possono non essere distorsivi se
sono rispettate le condizioni previste. Gli aiuti per le innovazioni di
prodotto e tecnologiche, compreso il sostegno a progetti di dimostrazione e
prototipi, sono invece già contemplati dall’articolo 30 del regolamento generale
di esenzione per categoria. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va
opportunamente modificato in modo che gli aiuti a favore dell’innovazione
possano essere esentati in futuro. ·
Aiuti di Stato a favore della silvicoltura e
della promozione di prodotti non compresi nell’allegato I nel settore
alimentare Ai sensi dell’articolo
42 del TFUE, le norme in materia di concorrenza sono applicabili alla
produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata
dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Determinate
misure non contemplate dall’articolo 42 del TFUE e alle quali si applicano le
norme generali in materia di concorrenza sono tuttavia contenute nei programmi
di sviluppo rurale o favoriscono la promozione e la pubblicità di prodotti non
compresi nell’allegato I nel settore alimentare e sono soggette a specifiche
condizioni di compatibilità ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Si
tratta, in particolare, di aiuti a favore della silvicoltura e di aiuti per la
promozione di prodotti non compresi nell’allegato I nel settore alimentare.
Finora aiuti di questo tipo potevano esentati solo se erano limitati alle sole
PMI. Vista la vasta esperienza acquisita con questo tipo di misure e la
conseguente definizione di chiari criteri di compatibilità, il regolamento del
Consiglio n. 994/98 va opportunamente modificato in modo che tali
categorie di aiuti di Stato possano essere esentate in futuro. ·
Aiuti di Stato per la conservazione delle
risorse biologiche del mare A norma dell’articolo
7 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo
al Fondo europeo per la pesca[5],
gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli
Stati membri alle imprese del settore della pesca, ad eccezione dei pagamenti
erogati dagli Stati membri a norma e in conformità di detto regolamento. Aiuti
di Stato supplementari per la conservazione delle risorse biologiche del mare
hanno solitamente effetti limitati sugli scambi all’interno dell’Unione,
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’UE nel campo della
politica marittima e della pesca e non creano gravi distorsioni della
concorrenza. Inoltre, gli importi concessi sono in genere limitati. Il
regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va opportunamente modificato in modo
che tali categorie di aiuti di Stato possano essere esentate in futuro. ·
Aiuti di Stato per attività sportive amatoriali Un numero considerevole di casi relativi ad
attività sportive amatoriali non costituisce aiuto, mentre altri casi hanno
effetti limitati sugli scambi nell’Unione e non determinano gravi distorsioni
della concorrenza; inoltre, gli importi concessi sono in genere limitati. Il
regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va opportunamente modificato in modo
che tali categorie di aiuti di Stato possano essere esentate in futuro. ·
Aiuti a carattere sociale per i trasporti a
favore dei residenti in regioni remote Nel settore dei
trasporti esistono già norme specifiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1370/2007
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia. Non vi sono tuttavia norme specifiche
applicabili agli aiuti per i trasporti aerei e marittimi. La Commissione ha
acquisito un’esperienza sufficiente in questi settori per definire criteri
generali di compatibilità per gli aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti
a favore dei residenti in regioni remote (in particolare isole e regioni
ultraperiferiche/penisole assimilabili alle isole nell’Unione europea
continentale). Si tratta in genere di aiuti di dimensioni relativamente ridotte
che non determinano significative distorsioni della concorrenza. Il regolamento
(CE) n. 994/98 del Consiglio va opportunamente modificato in modo che
tale categoria di aiuti di Stato possa essere esentata in futuro. ·
Aiuti di Stato nel settore dei trasporti ai
sensi dell’articolo 93 del TFUE L’articolo 9 del regolamento n. 1370/2007
prevede attualmente l’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo
108, paragrafo 3, del TFUE per le compensazioni di servizio pubblico per l’esercizio
di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi
tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma di detto regolamento. In base alla divisione delle competenze tra il
Consiglio e la Commissione istituita dal trattato di Lisbona e sancita dall’articolo
108, paragrafo 4, e dall’articolo 109 del TFUE, spetta al Consiglio determinare
le categorie di aiuti esentate dall’obbligo di notifica previsto per gli aiuti
di Stato ma è la Commissione che stabilisce le modalità di applicazione
relative a tale esenzione. Onde conformare l’esenzione della compensazione
degli obblighi di servizio pubblico a dette disposizioni, tale categoria
dovrebbe essere inserita nel campo di applicazione del regolamento del
Consiglio n. 994/98. L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 cessa pertanto
di avere effetti a partire da sei mesi dopo l’entrata in vigore di un
regolamento adottato dalla Commissione per questa categoria di aiuti di Stato. Attualmente
la Commissione prevede tuttavia che questa esenzione per categoria riproduca la
sostanza dell’attuale esenzione, salvo che il regolamento 1370/2007 non venga
modificato dalle proposte legislative previste relative al settore ferroviario. ·
Aiuti di Stato a favore di determinate
infrastrutture a banda larga Negli ultimi anni la Commissione ha acquisito
una vasta esperienza riguardo agli aiuti a favore del settore della banda larga
e ha elaborato orientamenti in materia. Su tale base, la Commissione è in grado
di definire precisi criteri di compatibilità che consentono l’esenzione per
categoria degli aiuti a favore di determinati tipi di infrastruttura a banda
larga a condizioni specifiche. Si tratta di aiuti relativi alla banda larga di
base in regioni in cui non esistono infrastrutture a banda larga e dove è
improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro (le
cosiddette aree “bianche”) e di misure di aiuto individuali di entità limitata
che riguardano reti di accesso di nuova generazione ad altissima velocità (“NGA”)
nelle cosiddette aree “bianche NGA”. Inoltre, gli aiuti per opere di ingegneria
civile relative alla banda larga e per infrastrutture passive a banda larga
potrebbero essere oggetto di un’esenzione per categoria. Il sostegno ad opere
di ingegneria civile costituisce in molti casi un aiuto se riguarda l’installazione
di infrastrutture di telecomunicazione dedicate (cavidotti). L’infrastruttura
passiva a banda larga comprende l’installazione sia di cavidotti che di fibra spenta
e favorisce la concorrenza poiché può essere usata da operatori diversi (fissi,
senza fili, mobili), non ha accessi o tecnologia predefiniti ed è, in genere,
di proprietà di autorità pubbliche che non hanno interesse a praticare
discriminazioni tra gli operatori. Un’esenzione per categoria per opere di
ingegneria civile e per infrastrutture passive a banda larga potrebbe
accelerare gli investimenti in quanto le (piccole) autorità locali preferiscono
spesso sostenere tali opere piuttosto che adottare regimi relativi alla banda
larga e dover dunque ottemperare a condizioni più ampie in materia di aiuti di
Stato. La Commissione ha acquisito un’adeguata esperienza nel campo degli aiuti
a favore dell’infrastruttura passiva. Un’esenzione per categoria può
determinare un uso crescente nelle zone rurali prive di un’adeguata infrastruttura
passiva. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va
opportunamente modificato in modo che tali categorie di aiuti di Stato possano
essere esentate in futuro. Specificazione delle categorie di
aiuti a cui si applica un’esenzione per categoria All’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), si
precisa che, per ogni categoria di aiuto che benefici di un’esenzione per
categoria, i massimali devono essere “espressi o in termini di intensità dell’aiuto
in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi”. In considerazione dello sviluppo di nuove
forme di sostegno statale, quali gli strumenti di ingegneria finanziaria o
forme diverse di capitale di rischio, la Commissione ritiene che la definizione
dei massimali debba essere aggiornata per comprendere la possibilità di
esentare anche queste nuove forme di sostegno. Dovrebbe pertanto essere
possibile definire i massimali non solo in termini di intensità dell’aiuto o di
importi massimi di aiuto, ma anche in termini di livelli massimi di sostegno
statale, sia che si tratti di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107,
paragrafo 1, del TFUE oppure no. Occorre pertanto modificare in tal senso il
regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio. Disposizioni in materia di trasparenza Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 994/98, “[n]on appena sono messi in atto regimi di aiuti o
singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei
suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una
sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti
che non rientrano in un regime di aiuto esentato”. Nel 1998, al momento dell’adozione del
regolamento n. 994/98, la pubblicazione di tali sintesi nella Gazzetta
ufficiale era il mezzo più appropriato. Tuttavia, in considerazione dell’aumento
delle lingue ufficiali e dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione, la
pubblicazione delle sintesi sul sito Internet della Commissione dovrebbe
aumentare la trasparenza, ridurre i termini per la pubblicazione e diminuire il
carico di lavoro amministrativo, in quanto è divenuto altrettanto semplice per
le parti interessate, in particolare le imprese, consultare il sito Internet
della Commissione che la Gazzetta ufficiale. L’obbligo di pubblicare le suddette sintesi
nella Gazzetta ufficiale dovrebbe essere pertanto sostituito dall’obbligo di
pubblicazione sul sito Internet della Commissione. Occorre pertanto modificare
in tal senso il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio. Disposizioni
relative alla procedura di adozione dei regolamenti di esenzione da parte della
Commissione A norma dell’articolo
8 del regolamento (CE) n. 994/98, la Commissione deve consultare il comitato
consultivo in materia di aiuti di Stato prima di pubblicare un progetto
di regolamento di esenzione per categoria. La Commissione ritiene che i
progetti di regolamento dovrebbero essere pubblicati nel momento in cui avviene
la consultazione del comitato consultivo onde consentire alle parti interessate
di presentare le proprie osservazioni e garantire in tal modo un livello più
elevato di trasparenza. Alla luce dello sviluppo dei nuovi mezzi di
comunicazione elettronici, la Commissione ritiene che il metodo più rapido ed
efficace di pubblicare progetti di regolamenti sia sul proprio sito Internet
anziché nella Gazzetta ufficiale. Questo dà alle parti interessate maggiori
opportunità di presentare osservazioni e riduce gli oneri amministrativi e i
ritardi. Occorre pertanto modificare in tal senso le
disposizioni summenzionate di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/98
del Consiglio. 2. COERENZA CON ALTRI OBIETTIVI E POLITICHE
DELL’UNIONE La presente proposta costituisce un elemento
chiave dell’iniziativa relativa alla modernizzazione degli aiuti di Stato,
avviata mediante la comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2012[6], che definisce un ambizioso
programma di riforma degli aiuti di Stato. Questa proposta intende contribuire
al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’Unione, in particolare
quello di concentrare l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sui casi
con il maggiore impatto sul mercato interno e sulla strategia UE 2020 per
stimolare la crescita in un mercato interno rafforzato, dinamico e competitivo. Per conseguire gli obiettivi di tale
strategia, la Commissione propone di aumentare il numero delle categorie di
aiuto che possono essere esentate dall’obbligo di notifica e, di conseguenza,
ridurre la burocrazia e diminuire il numero delle misure di aiuto con obbligo
di notifica. Per le categorie interessate e per le previste esenzioni per
categoria dovrebbero essere definiti criteri di compatibilità relativi alle
tipologie di aiuti che contribuiscono effettivamente al conseguimento degli
obiettivi della strategia UE 2020. 3. ASPETTI GIURIDICI ·
Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l’articolo
109 del trattato, a norma del quale il Consiglio può stabilire tutti i
regolamenti utili e fissare, in particolare, le condizioni per l’applicazione
dell’articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono
dispensate da tale procedura. Il
Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento europeo. ·
Sussidiarietà e proporzionalità La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione.
Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. La presente iniziativa non va oltre quanto
necessario per conseguire il suo obiettivo e rispetta pertanto il principio di
proporzionalità. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Il regolamento è l’unico strumento giuridico
adeguato per modificare il regolamento (CE) n. 994/98. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non
ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell’Unione. 2012/0344 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 994/98
del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e
93 del trattato che istituisce la Comunità europea
a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia
(Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 109, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo[7], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8], visto il parere del Comitato delle regioni[9], considerando quanto segue: (1) il regolamento (CE) n. 994/98
del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del
trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di
Stato orizzontali[10],
autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate
categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono dispensate
dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del
trattato. (2) Il regolamento (CE) n. 994/98
autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell’articolo 107 del
trattato, che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato
interno e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108,
paragrafo 3, del trattato gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese
(PMI), della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell’ambiente, dell’occupazione
e della formazione e gli aiuti conformi alla mappa approvata dalla Commissione
per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale. (3) Il regolamento (CE) n. 994/98
del Consiglio autorizza la Commissione a esentare dall’obbligo di notifica gli
aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo ma non quelli a favore dell’innovazione.
L’innovazione è diventata una priorità politica dell’Unione europea nel quadro
de “L’Unione dell’innovazione”, una delle iniziative faro della strategia Europa
2020. Molti aiuti a favore dell’innovazione hanno inoltre dimensioni
relativamente ridotte e non determinano significative distorsioni della
concorrenza. (4) Nel settore della cultura e
della conservazione del patrimonio, gli Stati membri sono attualmente tenuti a
notificare alla Commissione tutti i progetti di misure di aiuto di Stato. Il
regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a esentare dall’obbligo di
notifica gli aiuti concessi alle PMI, ma nel settore della cultura tale
esenzione è di scarsa utilità in quanto i beneficiari sono spesso grandi
imprese. Tuttavia, i piccoli progetti relativi alla cultura e alla
conservazione del patrimonio, anche se realizzati da grandi imprese, di norma
non danno luogo ad una distorsione significativa della concorrenza e hanno
effetti limitati sugli scambi, come dimostrato recentemente da alcuni casi. (5) Gli Stati membri sono inoltre
tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate a
ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Gli importi concessi in
questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni
di compatibilità. Il regolamento del Consiglio n. 994/98 autorizza la
Commissione ad esentare tali aiuti dall’obbligo di notifica solo se sono concessi
a favore di PMI. Tuttavia, anche le grandi imprese possono subire danni a causa
delle calamità naturali. In base all’esperienza della Commissione, tali aiuti
non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile
definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell’esperienza
acquisita. (6) Gli Stati membri sono inoltre
tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate ad
ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni metereologiche avverse nel
settore della pesca. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere
limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Il
regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare
tali aiuti dall’obbligo di notifica solo se sono concessi a favore di PMI.
Tuttavia, anche le grandi imprese del settore della pesca possono subire danni
a causa delle avverse condizioni meteorologiche. In base all’esperienza della
Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della
concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla
base dell’esperienza acquisita. (7) Ai sensi dell’articolo 42 del
trattato, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano, a determinate
condizioni, a talune misure di aiuto a favore di prodotti agricoli elencati
nell’allegato I del trattato. L’articolo 42 non si applica tuttavia alla silvicoltura
e ai prodotti non compresi nell’allegato I. Attualmente,
a norma del regolamento (CE) n. 994/98, gli aiuti a favore della silvicoltura e
dei prodotti non compresi nell’allegato I nel settore alimentare possono
pertanto beneficiare di un’esenzione soltanto se sono concessi a PMI. La
Commissione dovrebbe avere la possibilità di esentare taluni tipi di aiuti a
favore della silvicoltura contenuti nei programmi di sviluppo rurale e di aiuti
che favoriscono la promozione e la pubblicità di prodotti non compresi nell’allegato
I nel settore alimentare qualora, in base all’esperienza della Commissione, le
distorsioni della concorrenza siano limitate e sia possibile definire chiare
condizioni di compatibilità. (8) A norma dell’articolo 7 del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
relativo al Fondo europeo per la pesca[11],
gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli
Stati membri alle imprese del settore della pesca, ad eccezione dei pagamenti
erogati dagli Stati membri a norma e in conformità di detto regolamento. Aiuti
di Stato supplementari per la conservazione delle risorse biologiche del mare
hanno solitamente effetti limitati sugli scambi all’interno dell’Unione,
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’UE nel campo della
politica marittima e della pesca, e non creano gravi distorsioni della concorrenza.
Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile
definire chiare condizioni di compatibilità. (9) Nel settore delle attività
sportive amatoriali, le misure di sostegno pubblico, nella misura in cui non
costituiscono aiuto di Stato, hanno in genere effetti limitati sugli scambi
nell’Unione e non determinano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli
importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiaramente
criteri di compatibilità sulla base dell’esperienza maturata in modo da
garantire che gli aiuti a favore di attività sportive amatoriali non diano
luogo ad una distorsione significativa della concorrenza. (10) Per quanto riguarda gli aiuti nel
settore del trasporto aereo e marittimo, in base all’esperienza della
Commissione e a condizione che siano accordati senza discriminazioni
determinate dall’identità del vettore, gli aiuti a carattere sociale per i
trasporti a favore di residenti in regioni remote non danno luogo a distorsioni
significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di
compatibilità. (11) Per quanto riguarda gli aiuti
concessi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via
navigabile, l’articolo 93 del trattato stabilisce che sono compatibili con i
trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti
ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di
pubblico servizio. L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai
servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia[12], prevede attualmente l’esenzione
dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del
TFUE per le compensazioni di servizio pubblico per l’esercizio di servizi di
trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari
stabiliti da norme generali, erogate a norma di detto regolamento. Al fine di
armonizzare l’approccio riguardo ai regolamenti di esenzione per categoria in
materia di aiuti di Stato, e secondo le procedure di cui all’articolo 108,
paragrafo 4, e all’articolo 109 del trattato, gli aiuti richiesti dalle
necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di
talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, di cui all’articolo 93
del trattato, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento
(CE) n. 994/98. L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 deve essere
pertanto cessare di avere effetti a partire da sei mesi dopo l’entrata in
vigore di un regolamento adottato dalla Commissione per questa categoria di
aiuti di Stato. (12) Per quanto riguarda gli aiuti
a favore della banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una
vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia[13]. In base all’esperienza della
Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non
danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero
beneficiare di un’esenzione per categoria a condizione che siano rispettate
determinate condizioni di compatibilità. Si
tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base
in regioni in cui non esistono infrastrutture a banda larga e dove è
improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro (le
cosiddette aree “bianche”) e di misure di aiuto individuali di entità limitata
che riguardano reti di accesso di nuova generazione ad altissima velocità (“NGA”)
nelle cosiddette aree “bianche NGA” e dove è improbabile che tali
infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro. Lo stesso dicasi per gli
aiuti alle opere di ingegneria civile e alle infrastrutture passive a banda
larga, per i quali la Commissione ha acquisito una notevole esperienza e possono
essere definite chiare condizioni di compatibilità. (13) Il campo d’applicazione del
regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbe pertanto essere esteso per comprendere
queste categorie di aiuti. (14) Il regolamento (CE) n. 994/98
prevede, per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un
regolamento di esenzione per categoria, che i massimali siano espressi o in
termini di intensità dell’aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili
o in termini di importi massimi. Questa condizione rende difficile applicare un’esenzione
per categoria alle misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare
impostazione, non possono essere espresse in termini di intensità dell’aiuto o
di importi massimi, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria
finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli
investimenti in capitale di rischio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che
tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli (beneficiari
diretti, intermedi e indiretti). Vista l’importanza crescente di tali misure e
il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione, occorrerebbe
una maggiore flessibilità per consentire di esentare tali misure dall’obbligo
di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile definire i massimali in termini
di livelli massimi di sostegno statale sia che si tratti di un aiuto di Stato o
meno. (15) Ai sensi del regolamento (CE)
n. 994/98, gli Stati membri devono trasmettere una sintesi delle informazioni
relative ai regimi di aiuto da essi attuati ai quali si applica un regolamento
di esenzione. La pubblicazione di tali sintesi è necessario per garantire la
trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri. La loro pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rappresentava il mezzo più
efficace per garantire la trasparenza al momento dell’adozione del regolamento
(CE) n. 994/98. Tuttavia, con l’aumento dei mezzi di comunicazione
elettronici, la pubblicazione delle sintesi sul sito Internet della Commissione
è un metodo altrettanto rapido e più efficace che garantisce una maggiore
trasparenza a beneficio delle parti interessate. Anziché essere pubblicate
nella Gazzetta ufficiale, tali sintesi dovrebbero pertanto essere pubblicate
sul sito Internet della Commissione. (16) Analogamente, i progetti di
regolamenti e altri documenti che devono essere esaminati dal comitato
consultivo in materia di aiuti di Stato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98
dovrebbero essere pubblicato sul sito Internet della Commissione, anziché nella
Gazzetta ufficiale, in modo da garantire una maggiore trasparenza e ridurre l’onere
amministrativo e i ritardi di pubblicazione. (17) La procedura di consultazione
di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/98 prevede che il comitato
consultivo in materia di aiuti di Stato venga consultato prima della
pubblicazione di un progetto di regolamento. Tuttavia, ai fini di una maggiore
trasparenza, è opportuno che il progetto di regolamento venga pubblicato su
Internet nel momento in cui la Commissione consulta il comitato consultivo per
la prima volta. (18) Occorre pertanto modificare in
tal senso il regolamento (CE) n. 994/98, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 994/98 è così
modificato: (1)
l’articolo 1 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla
seguente: “a) gli aiuti i) a favore delle piccole e medie imprese, ii) a favore della ricerca, dello sviluppo
e dell’innovazione, iii) a favore della tutela dell’ambiente, iv) a favore dell’occupazione e della
formazione, v) a favore della cultura e della
conservazione del patrimonio, vi) destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamità naturali, vii) destinati a ovviare ai danni arrecati da
determinate condizioni metereologiche avverse nel settore della pesca, viii) a favore della silvicoltura e della
promozione di prodotti non compresi nell’allegato I nel settore alimentare, ix) a favore della conservazione delle
risorse biologiche del mare, x) a favore delle attività sportive amatoriali, xi) per i trasporti a favore dei residenti
in regioni remote, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e vengano
erogati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore, xii) per il coordinamento dei trasporti
ovvero per il rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico
servizio ai sensi dell’articolo 93 del trattato, xiii) per misure relative a infrastrutture a
banda larga di base o singole infrastrutture di piccole dimensioni che coprano
le reti di accesso di nuova generazione in aree in cui non esistono tali
infrastrutture e dove è improbabile che vengano sviluppate nel prossimo futuro;
e per opere di ingegneria civile relative alla banda larga e per infrastrutture
passive a banda larga.”; (b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla
seguente: “c) i massimali espressi o in termini di intensità
dell’aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili o in termini di
importi massimi di aiuto o di livelli massimi di sostegno statale;”. (2)
All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente: Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o
singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei
suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini
della pubblicazione sul sito Internet della Commissione, una sintesi delle
informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non
rientrano in un regime di aiuto esentato.”. (3)
L’articolo 8 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: “a) al momento di pubblicare un progetto di
regolamento a norma dell’articolo 6;” (b)
al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla
seguente: “I progetti e i documenti da esaminare sono
allegati a tale invito e possono essere pubblicati sul sito Internet della
Commissione.”. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato: L’articolo 9 cessa di avere effetti a partire da
sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento della Commissione relativo
alla categoria di aiuti di Stato di cui all’articolo 1, lettera a), punto xii)
del regolamento (CE) n. 994/98. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente [1] GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. [2] In questo caso l’esenzione è possibile ai sensi dell’articolo
2 del regolamento (CE) n. 994/98. [3] COM(2012) 209 final. [4] Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale
di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3. [5] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1. [6] COM(2012) 209 final. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] GU C […] del […], pag. […]. [10] GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. [11] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1. [12] GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1. [13] Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle
norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a
banda larga, GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7.