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Document 52012PC0730

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

/* COM/2012/0730 final - 2012/0344 (NLE) */

52012PC0730

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia /* COM/2012/0730 final - 2012/0344 (NLE) */


RELAZIONE

1.           OBIETTIVO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Per favorire l’applicazione delle norme e semplificare le formalità amministrative senza indebolire l’azione di controllo della Commissione, il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (in appresso “il regolamento di applicazione”)[1] autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono dispensate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Le categorie in questione comprendono gli aiuti “de minimis”[2], gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell’ambiente, dell’occupazione e della formazione e gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale.

Nella comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell’8 maggio 2012[3] la Commissione ha sottolineato l’opportunità di concentrare l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno. Ciò comporta, da un lato, un maggiore controllo degli aiuti di entità considerevole e con potenziali effetti di distorsione e, dall’altro, un’analisi semplificata dei casi con effetti solo limitati sugli scambi e scarse possibilità di provocare gravi distorsioni della concorrenza. Questo secondo obiettivo può essere raggiunto mediante una revisione del sistema di esenzioni, in particolare del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98, che consentirebbe alla Commissione di applicare un’esenzione per categoria a ulteriori categorie di aiuti, oltre a quelle già previste dall’attuale regolamento di applicazione, dispensandole dall’obbligo di notifica.

La proposta di includere alcune nuove categorie nel regolamento di applicazione non ne comporta l’immediata esenzione per categoria, né implica che tutte le misure che rientrano in una determinata categoria siano integralmente esentate. Si tratta piuttosto di permettere alla Commissione di adottare le esenzioni per categoria in modo graduale, una volta che avrà maturato un’esperienza sufficiente per poter definire criteri di compatibilità chiari per taluni tipi di misure di aiuto, garantendo che gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri siano limitati. Il regolamento di applicazione attualmente in vigore si basa sulla stessa impostazione: le prime esenzioni per categoria risalgono al 2001 (aiuti alla formazione, aiuti alle PMI), mentre per altri tipi di aiuto le prime esenzioni sono state adottate solo in una fase successiva, una volta acquisita un’esperienza sufficiente (aiuti all’occupazione nel 2002, aiuti a finalità regionale nel 2006, aiuti alla R&S e a favore dell’ambiente solo nel 2008 con l’adozione del regolamento generale di esenzione per categoria[4]). In futuro potrebbero rendersi necessarie revisioni più frequenti del regolamento di applicazione, in particolare per tenere debito conto degli investimenti richiesti dallo sviluppo del mercato interno e compatibili con esso, alla luce dell’esperienza acquisita in materia. A seguito della decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione valuterà inoltre senza indugio le possibilità di semplificazione delle procedure relative agli aiuti di Stato per progetti cofinanziati nell’ambito delle politiche strutturali dell’UE.

Nuove categorie che si propone di inserire nel regolamento di applicazione

· Aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio

Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione ad adottare un regolamento di esenzione per tutte le categorie di aiuti di Stato a favore delle PMI. Su tale base, pertanto, la Commissione potrebbe applicare l’esenzione per categoria, ai sensi del regolamento di applicazione in vigore, agli aiuti di Stato concessi alle PMI che operano nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, quali definiti all’articolo 167 del TFUE. Tale esenzione non sarebbe tuttavia di molta utilità in quanto i beneficiari di aiuti di Stato, in particolare nei settori audiovisivo e cinematografico, sono spesso grandi imprese. Questi casi determinano un considerevole carico di lavoro per la Commissione e gli Stati membri, pur trattandosi spesso di casi di routine con aiuti di importo limitato.

Includendo questa categoria nel regolamento di applicazione, la Commissione sarà in grado di adottare esenzioni per categoria, ad esempio per le misure che soddisfano i criteri della nuova comunicazione sul cinema o destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, che di norma hanno solo un effetto limitato sugli scambi (ad esempio numerose notifiche individuali relative al restauro di edifici o monumenti tutelati).

Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va modificato opportunamente in modo da comprendere tali categorie di aiuti di Stato.

· Aiuti di Stato destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato volti a ovviare ai danni arrecati dalle catastrofi naturali, come illustrato in precedenza, il regolamento (CE) n. 994/98 autorizzerebbe la Commissione a esentare gli aiuti concessi alle PMI, ma non quelli concessi alle grandi imprese. L’applicazione di un’esenzione per categoria agli aiuti concessi in caso di calamità naturali dovrebbe consentire agli Stati membri di reagire rapidamente, in casi del genere, per ovviare ai danni che ne risultano.

La Commissione ha ormai acquisito sufficiente esperienza in merito a questo tipo di aiuti ed è in grado di definire chiare condizioni di compatibilità ex ante. Se gli aiuti sono chiaramente definiti, limitati ai danni materiali causati direttamente dalla calamità naturale e di un importo verificato da un organismo indipendente, l’esenzione dall’obbligo di notifica sarebbe giustificata. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va opportunamente modificato in modo da comprendere tali categorie di aiuti di Stato, anche in caso di concessione a imprese di grandi dimensioni.

· Aiuti di Stato concessi nel settore della pesca in caso di determinate condizioni meteorologiche avverse

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate a ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni climatiche avverse nel settore della pesca. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare tali aiuti dall’obbligo di notifica solo se sono concessi a favore di PMI. Tuttavia, anche le grandi imprese del settore della pesca possono subire danni a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

La Commissione ha ormai acquisito sufficiente esperienza in merito a questo tipo di aiuti ed è in grado di definire chiare condizioni di compatibilità su tale base. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va modificato opportunamente in modo da comprendere tale categoria di aiuti di Stato.

· Aiuti di Stato a favore dell’innovazione

Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio si applica esplicitamente alla ricerca e allo sviluppo ma non all’innovazione, che nel frattempo è diventata un obiettivo dell’UE nel quadro dell’iniziativa “L’Unione dell’innovazione”. Ad esempio, gli aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi e gli aiuti ai poli di innovazione possono non essere distorsivi se sono rispettate le condizioni previste. Gli aiuti per le innovazioni di prodotto e tecnologiche, compreso il sostegno a progetti di dimostrazione e prototipi, sono invece già contemplati dall’articolo 30 del regolamento generale di esenzione per categoria. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va opportunamente modificato in modo che gli aiuti a favore dell’innovazione possano essere esentati in futuro.

· Aiuti di Stato a favore della silvicoltura e della promozione di prodotti non compresi nell’allegato I nel settore alimentare

Ai sensi dell’articolo 42 del TFUE, le norme in materia di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Determinate misure non contemplate dall’articolo 42 del TFUE e alle quali si applicano le norme generali in materia di concorrenza sono tuttavia contenute nei programmi di sviluppo rurale o favoriscono la promozione e la pubblicità di prodotti non compresi nell’allegato I nel settore alimentare e sono soggette a specifiche condizioni di compatibilità ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Si tratta, in particolare, di aiuti a favore della silvicoltura e di aiuti per la promozione di prodotti non compresi nell’allegato I nel settore alimentare. Finora aiuti di questo tipo potevano esentati solo se erano limitati alle sole PMI. Vista la vasta esperienza acquisita con questo tipo di misure e la conseguente definizione di chiari criteri di compatibilità, il regolamento del Consiglio n. 994/98 va opportunamente modificato in modo che tali categorie di aiuti di Stato possano essere esentate in futuro.

· Aiuti di Stato per la conservazione delle risorse biologiche del mare

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca[5], gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca, ad eccezione dei pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità di detto regolamento. Aiuti di Stato supplementari per la conservazione delle risorse biologiche del mare hanno solitamente effetti limitati sugli scambi all’interno dell’Unione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’UE nel campo della politica marittima e della pesca e non creano gravi distorsioni della concorrenza. Inoltre, gli importi concessi sono in genere limitati. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va opportunamente modificato in modo che tali categorie di aiuti di Stato possano essere esentate in futuro.

· Aiuti di Stato per attività sportive amatoriali

Un numero considerevole di casi relativi ad attività sportive amatoriali non costituisce aiuto, mentre altri casi hanno effetti limitati sugli scambi nell’Unione e non determinano gravi distorsioni della concorrenza; inoltre, gli importi concessi sono in genere limitati. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va opportunamente modificato in modo che tali categorie di aiuti di Stato possano essere esentate in futuro.

· Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

Nel settore dei trasporti esistono già norme specifiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Non vi sono tuttavia norme specifiche applicabili agli aiuti per i trasporti aerei e marittimi. La Commissione ha acquisito un’esperienza sufficiente in questi settori per definire criteri generali di compatibilità per gli aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti a favore dei residenti in regioni remote (in particolare isole e regioni ultraperiferiche/penisole assimilabili alle isole nell’Unione europea continentale). Si tratta in genere di aiuti di dimensioni relativamente ridotte che non determinano significative distorsioni della concorrenza. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va opportunamente modificato in modo che tale categoria di aiuti di Stato possa essere esentata in futuro.

· Aiuti di Stato nel settore dei trasporti ai sensi dell’articolo 93 del TFUE

L’articolo 9 del regolamento n. 1370/2007 prevede attualmente l’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per le compensazioni di servizio pubblico per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma di detto regolamento.

In base alla divisione delle competenze tra il Consiglio e la Commissione istituita dal trattato di Lisbona e sancita dall’articolo 108, paragrafo 4, e dall’articolo 109 del TFUE, spetta al Consiglio determinare le categorie di aiuti esentate dall’obbligo di notifica previsto per gli aiuti di Stato ma è la Commissione che stabilisce le modalità di applicazione relative a tale esenzione. Onde conformare l’esenzione della compensazione degli obblighi di servizio pubblico a dette disposizioni, tale categoria dovrebbe essere inserita nel campo di applicazione del regolamento del Consiglio n. 994/98. L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 cessa pertanto di avere effetti a partire da sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento adottato dalla Commissione per questa categoria di aiuti di Stato. Attualmente la Commissione prevede tuttavia che questa esenzione per categoria riproduca la sostanza dell’attuale esenzione, salvo che il regolamento 1370/2007 non venga modificato dalle proposte legislative previste relative al settore ferroviario.

· Aiuti di Stato a favore di determinate infrastrutture a banda larga

Negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza riguardo agli aiuti a favore del settore della banda larga e ha elaborato orientamenti in materia. Su tale base, la Commissione è in grado di definire precisi criteri di compatibilità che consentono l’esenzione per categoria degli aiuti a favore di determinati tipi di infrastruttura a banda larga a condizioni specifiche. Si tratta di aiuti relativi alla banda larga di base in regioni in cui non esistono infrastrutture a banda larga e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro (le cosiddette aree “bianche”) e di misure di aiuto individuali di entità limitata che riguardano reti di accesso di nuova generazione ad altissima velocità (“NGA”) nelle cosiddette aree “bianche NGA”.

Inoltre, gli aiuti per opere di ingegneria civile relative alla banda larga e per infrastrutture passive a banda larga potrebbero essere oggetto di un’esenzione per categoria. Il sostegno ad opere di ingegneria civile costituisce in molti casi un aiuto se riguarda l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione dedicate (cavidotti). L’infrastruttura passiva a banda larga comprende l’installazione sia di cavidotti che di fibra spenta e favorisce la concorrenza poiché può essere usata da operatori diversi (fissi, senza fili, mobili), non ha accessi o tecnologia predefiniti ed è, in genere, di proprietà di autorità pubbliche che non hanno interesse a praticare discriminazioni tra gli operatori. Un’esenzione per categoria per opere di ingegneria civile e per infrastrutture passive a banda larga potrebbe accelerare gli investimenti in quanto le (piccole) autorità locali preferiscono spesso sostenere tali opere piuttosto che adottare regimi relativi alla banda larga e dover dunque ottemperare a condizioni più ampie in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha acquisito un’adeguata esperienza nel campo degli aiuti a favore dell’infrastruttura passiva. Un’esenzione per categoria può determinare un uso crescente nelle zone rurali prive di un’adeguata infrastruttura passiva.

Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va opportunamente modificato in modo che tali categorie di aiuti di Stato possano essere esentate in futuro.

Specificazione delle categorie di aiuti a cui si applica un’esenzione per categoria

All’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), si precisa che, per ogni categoria di aiuto che benefici di un’esenzione per categoria, i massimali devono essere “espressi o in termini di intensità dell’aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi”.

In considerazione dello sviluppo di nuove forme di sostegno statale, quali gli strumenti di ingegneria finanziaria o forme diverse di capitale di rischio, la Commissione ritiene che la definizione dei massimali debba essere aggiornata per comprendere la possibilità di esentare anche queste nuove forme di sostegno. Dovrebbe pertanto essere possibile definire i massimali non solo in termini di intensità dell’aiuto o di importi massimi di aiuto, ma anche in termini di livelli massimi di sostegno statale, sia che si tratti di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE oppure no. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Disposizioni in materia di trasparenza

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 994/98, “[n]on appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato”.

Nel 1998, al momento dell’adozione del regolamento n. 994/98, la pubblicazione di tali sintesi nella Gazzetta ufficiale era il mezzo più appropriato. Tuttavia, in considerazione dell’aumento delle lingue ufficiali e dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione, la pubblicazione delle sintesi sul sito Internet della Commissione dovrebbe aumentare la trasparenza, ridurre i termini per la pubblicazione e diminuire il carico di lavoro amministrativo, in quanto è divenuto altrettanto semplice per le parti interessate, in particolare le imprese, consultare il sito Internet della Commissione che la Gazzetta ufficiale.

L’obbligo di pubblicare le suddette sintesi nella Gazzetta ufficiale dovrebbe essere pertanto sostituito dall’obbligo di pubblicazione sul sito Internet della Commissione. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Disposizioni relative alla procedura di adozione dei regolamenti di esenzione da parte della Commissione

A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/98, la Commissione deve consultare il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato prima di pubblicare un progetto di regolamento di esenzione per categoria. La Commissione ritiene che i progetti di regolamento dovrebbero essere pubblicati nel momento in cui avviene la consultazione del comitato consultivo onde consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni e garantire in tal modo un livello più elevato di trasparenza.

Alla luce dello sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione elettronici, la Commissione ritiene che il metodo più rapido ed efficace di pubblicare progetti di regolamenti sia sul proprio sito Internet anziché nella Gazzetta ufficiale. Questo dà alle parti interessate maggiori opportunità di presentare osservazioni e riduce gli oneri amministrativi e i ritardi.

Occorre pertanto modificare in tal senso le disposizioni summenzionate di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

2.           COERENZA CON ALTRI OBIETTIVI E POLITICHE DELL’UNIONE

La presente proposta costituisce un elemento chiave dell’iniziativa relativa alla modernizzazione degli aiuti di Stato, avviata mediante la comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2012[6], che definisce un ambizioso programma di riforma degli aiuti di Stato. Questa proposta intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’Unione, in particolare quello di concentrare l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno e sulla strategia UE 2020 per stimolare la crescita in un mercato interno rafforzato, dinamico e competitivo.

Per conseguire gli obiettivi di tale strategia, la Commissione propone di aumentare il numero delle categorie di aiuto che possono essere esentate dall’obbligo di notifica e, di conseguenza, ridurre la burocrazia e diminuire il numero delle misure di aiuto con obbligo di notifica. Per le categorie interessate e per le previste esenzioni per categoria dovrebbero essere definiti criteri di compatibilità relativi alle tipologie di aiuti che contribuiscono effettivamente al conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020.

3.           ASPETTI GIURIDICI

· Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 109 del trattato, a norma del quale il Consiglio può stabilire tutti i regolamenti utili e fissare, in particolare, le condizioni per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

· Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo e rispetta pertanto il principio di proporzionalità.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Il regolamento è l’unico strumento giuridico adeguato per modificare il regolamento (CE) n. 994/98.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell’Unione.

2012/0344 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[7],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

visto il parere del Comitato delle regioni[9],

considerando quanto segue:

(1)       il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali[10], autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono dispensate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(2)       Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell’articolo 107 del trattato, che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell’ambiente, dell’occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale.

(3)       Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo ma non quelli a favore dell’innovazione. L’innovazione è diventata una priorità politica dell’Unione europea nel quadro de “L’Unione dell’innovazione”, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molti aiuti a favore dell’innovazione hanno inoltre dimensioni relativamente ridotte e non determinano significative distorsioni della concorrenza.

(4)       Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, gli Stati membri sono attualmente tenuti a notificare alla Commissione tutti i progetti di misure di aiuto di Stato. Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti concessi alle PMI, ma nel settore della cultura tale esenzione è di scarsa utilità in quanto i beneficiari sono spesso grandi imprese. Tuttavia, i piccoli progetti relativi alla cultura e alla conservazione del patrimonio, anche se realizzati da grandi imprese, di norma non danno luogo ad una distorsione significativa della concorrenza e hanno effetti limitati sugli scambi, come dimostrato recentemente da alcuni casi.

(5)       Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Il regolamento del Consiglio n. 994/98 autorizza la Commissione ad esentare tali aiuti dall’obbligo di notifica solo se sono concessi a favore di PMI. Tuttavia, anche le grandi imprese possono subire danni a causa delle calamità naturali. In base all’esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell’esperienza acquisita.

(6)       Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate ad ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni metereologiche avverse nel settore della pesca. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare tali aiuti dall’obbligo di notifica solo se sono concessi a favore di PMI. Tuttavia, anche le grandi imprese del settore della pesca possono subire danni a causa delle avverse condizioni meteorologiche. In base all’esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell’esperienza acquisita.

(7)       Ai sensi dell’articolo 42 del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano, a determinate condizioni, a talune misure di aiuto a favore di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato. L’articolo 42 non si applica tuttavia alla silvicoltura e ai prodotti non compresi nell’allegato I. Attualmente, a norma del regolamento (CE) n. 994/98, gli aiuti a favore della silvicoltura e dei prodotti non compresi nell’allegato I nel settore alimentare possono pertanto beneficiare di un’esenzione soltanto se sono concessi a PMI. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di esentare taluni tipi di aiuti a favore della silvicoltura contenuti nei programmi di sviluppo rurale e di aiuti che favoriscono la promozione e la pubblicità di prodotti non compresi nell’allegato I nel settore alimentare qualora, in base all’esperienza della Commissione, le distorsioni della concorrenza siano limitate e sia possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(8)       A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca[11], gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca, ad eccezione dei pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità di detto regolamento. Aiuti di Stato supplementari per la conservazione delle risorse biologiche del mare hanno solitamente effetti limitati sugli scambi all’interno dell’Unione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’UE nel campo della politica marittima e della pesca, e non creano gravi distorsioni della concorrenza. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(9)       Nel settore delle attività sportive amatoriali, le misure di sostegno pubblico, nella misura in cui non costituiscono aiuto di Stato, hanno in genere effetti limitati sugli scambi nell’Unione e non determinano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiaramente criteri di compatibilità sulla base dell’esperienza maturata in modo da garantire che gli aiuti a favore di attività sportive amatoriali non diano luogo ad una distorsione significativa della concorrenza.

(10)     Per quanto riguarda gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo, in base all’esperienza della Commissione e a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore di residenti in regioni remote non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(11)     Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, l’articolo 93 del trattato stabilisce che sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia[12], prevede attualmente l’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per le compensazioni di servizio pubblico per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma di detto regolamento. Al fine di armonizzare l’approccio riguardo ai regolamenti di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato, e secondo le procedure di cui all’articolo 108, paragrafo 4, e all’articolo 109 del trattato, gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, di cui all’articolo 93 del trattato, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98. L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 deve essere pertanto cessare di avere effetti a partire da sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento adottato dalla Commissione per questa categoria di aiuti di Stato.

(12)     Per quanto riguarda gli aiuti a favore della banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia[13]. In base all’esperienza della Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero beneficiare di un’esenzione per categoria a condizione che siano rispettate determinate condizioni di compatibilità. Si tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base in regioni in cui non esistono infrastrutture a banda larga e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro (le cosiddette aree “bianche”) e di misure di aiuto individuali di entità limitata che riguardano reti di accesso di nuova generazione ad altissima velocità (“NGA”) nelle cosiddette aree “bianche NGA” e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro. Lo stesso dicasi per gli aiuti alle opere di ingegneria civile e alle infrastrutture passive a banda larga, per i quali la Commissione ha acquisito una notevole esperienza e possono essere definite chiare condizioni di compatibilità.

(13)     Il campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbe pertanto essere esteso per comprendere queste categorie di aiuti.

(14)     Il regolamento (CE) n. 994/98 prevede, per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un regolamento di esenzione per categoria, che i massimali siano espressi o in termini di intensità dell’aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi. Questa condizione rende difficile applicare un’esenzione per categoria alle misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare impostazione, non possono essere espresse in termini di intensità dell’aiuto o di importi massimi, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli investimenti in capitale di rischio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli (beneficiari diretti, intermedi e indiretti). Vista l’importanza crescente di tali misure e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione, occorrerebbe una maggiore flessibilità per consentire di esentare tali misure dall’obbligo di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile definire i massimali in termini di livelli massimi di sostegno statale sia che si tratti di un aiuto di Stato o meno.

(15)     Ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98, gli Stati membri devono trasmettere una sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto da essi attuati ai quali si applica un regolamento di esenzione. La pubblicazione di tali sintesi è necessario per garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri. La loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rappresentava il mezzo più efficace per garantire la trasparenza al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 994/98. Tuttavia, con l’aumento dei mezzi di comunicazione elettronici, la pubblicazione delle sintesi sul sito Internet della Commissione è un metodo altrettanto rapido e più efficace che garantisce una maggiore trasparenza a beneficio delle parti interessate. Anziché essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale, tali sintesi dovrebbero pertanto essere pubblicate sul sito Internet della Commissione.

(16)     Analogamente, i progetti di regolamenti e altri documenti che devono essere esaminati dal comitato consultivo in materia di aiuti di Stato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbero essere pubblicato sul sito Internet della Commissione, anziché nella Gazzetta ufficiale, in modo da garantire una maggiore trasparenza e ridurre l’onere amministrativo e i ritardi di pubblicazione.

(17)     La procedura di consultazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/98 prevede che il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato venga consultato prima della pubblicazione di un progetto di regolamento. Tuttavia, ai fini di una maggiore trasparenza, è opportuno che il progetto di regolamento venga pubblicato su Internet nel momento in cui la Commissione consulta il comitato consultivo per la prima volta.

(18)     Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 994/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 994/98 è così modificato:

(1) l’articolo 1 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) gli aiuti

i)        a favore delle piccole e medie imprese,

ii)       a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione,

iii)      a favore della tutela dell’ambiente,

iv)      a favore dell’occupazione e della formazione,

v)       a favore della cultura e della conservazione del patrimonio,

vi)      destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali,

vii)     destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni metereologiche avverse nel settore della pesca,

viii)    a favore della silvicoltura e della promozione di prodotti non compresi nell’allegato I nel settore alimentare,

ix)      a favore della conservazione delle risorse biologiche del mare,

x)       a favore delle attività sportive amatoriali,

xi)      per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e vengano erogati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore,

xii)     per il coordinamento dei trasporti ovvero per il rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 93 del trattato,

xiii)    per misure relative a infrastrutture a banda larga di base o singole infrastrutture di piccole dimensioni che coprano le reti di accesso di nuova generazione in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che vengano sviluppate nel prossimo futuro; e per opere di ingegneria civile relative alla banda larga e per infrastrutture passive a banda larga.”;

(b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) i massimali espressi o in termini di intensità dell’aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi di aiuto o di livelli massimi di sostegno statale;”.

(2) All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della Commissione, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.”.

(3) L’articolo 8 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) al momento di pubblicare un progetto di regolamento a norma dell’articolo 6;”

(b) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“I progetti e i documenti da esaminare sono allegati a tale invito e possono essere pubblicati sul sito Internet della Commissione.”.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato:

L’articolo 9 cessa di avere effetti a partire da sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento della Commissione relativo alla categoria di aiuti di Stato di cui all’articolo 1, lettera a), punto xii) del regolamento (CE) n. 994/98.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

[1]               GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

[2]               In questo caso l’esenzione è possibile ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98.

[3]               COM(2012) 209 final.

[4]               Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

[5]               GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

[6]               COM(2012) 209 final.

[7]               GU C […] del […], pag. […].

[8]               GU C […] del […], pag. […].

[9]               GU C […] del […], pag. […].

[10]             GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

[11]             GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

[12]             GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

[13]             Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7.

Sus