This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0705
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature of the Agreement between the European Union and the Republic of Armenia on the facilitation of the issuance of visas
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia
/* COM/2012/0705 final - 2012/0333 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia /* COM/2012/0705 final - 2012/0333 (NLE) */
RELAZIONE I. CONTESTO POLITICO E
GIURIDICO Nella dichiarazione rilasciata in occasione
del vertice del 7 maggio 2009 sul partenariato orientale, l’Unione europea e i
paesi partner hanno espresso il loro sostegno politico alla liberalizzazione
del regime dei visti in condizioni di sicurezza e hanno ribadito l’intenzione
di procedere per gradi verso la piena liberalizzazione dei visti per i loro
cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito. Su tale base, la Commissione ha preso una
prima iniziativa concreta presentando al Consiglio, il 16 settembre 2011, una
raccomandazione affinché quest’ultimo la autorizzasse ad avviare negoziati con
la Repubblica d’Armenia su un accordo di facilitazione del rilascio dei visti. A seguito dell’autorizzazione concessa dal
Consiglio il 19 dicembre 2011, i negoziati con la Repubblica d’Armenia per un
accordo di facilitazione del rilascio dei visti sono iniziati il 27 febbraio
2012 a Erevan. Due ulteriori cicli di
negoziati si sono svolti il 24 aprile 2012 a Bruxelles e il 28 giugno 2012 a
Erevan. Il testo finale dell’accordo è stato
siglato dai capi negoziatori a Bruxelles il 18 ottobre 2012. Con una decisione adottata dal governo il 4
ottobre 2012, l’Armenia ha esonerato dall’obbligo del visto tutti i cittadini
dell’UE, nonché dei paesi associati Schengen, a partire dal 10 gennaio 2013.
In tutte le fasi dei negoziati gli Stati
membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati dell’ambito dei
pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Per quanto riguarda l’Unione europea, la base
giuridica dell’accordo è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in
combinato disposto con l’articolo 218, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE). La proposta allegata costituisce lo strumento
giuridico per la firma dell’accordo, sul quale
il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. II. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione ritiene che gli obiettivi
stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati raggiunti e
che il progetto di accordo sia accettabile per l’Unione. Il contenuto definitivo dell’accordo può
essere sintetizzato nei seguenti punti. –
In linea di principio, per tutti i richiedenti il
visto, la decisione sul suo eventuale rilascio dovrà essere adottata entro 10
giorni di calendario. Tale termine potrà essere prorogato fino a 30 giorni di
calendario, qualora sia necessario un ulteriore esame della domanda, o essere
ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore, in caso di urgenza.
Di norma, i richiedenti possono ottenere un appuntamento per la presentazione
della domanda entro due settimane dalla data della richiesta; in caso di
urgenza, possono ottenerlo immediatamente o presentare la domanda senza
chiedere appuntamento. –
I diritti per il trattamento delle domande di visto
dei cittadini armeni ammontano a 35 EUR. Tali diritti, che saranno
applicati a tutti i richiedenti il visto armeni, riguardano sia i visti per un
solo ingresso che quelli per ingressi multipli. Inoltre, sono esonerate dai
diritti di rilascio talune categorie di persone: pensionati, parenti stretti,
membri di governi nazionali e regionali, membri di delegazioni ufficiali che
partecipano ad attività governative, studenti di scuole inferiori e superiori,
persone con disabilità, giornalisti e il personale tecnico che li accompagna,
rappresentanti della società civile e persone invitate da organizzazioni senza
scopo di lucro della comunità armena, minori di età inferiore a 12 anni,
persone che viaggiano per motivi umanitari o che partecipano ad attività
scientifiche, culturali e artistiche o ad eventi sportivi. –
I documenti da presentare in relazione alla
finalità del viaggio sono stati semplificati per talune categorie di persone:
parenti stretti, persone che viaggiano per affari, membri di delegazioni
ufficiali, studenti di scuole inferiori e superiori, persone che partecipano ad
eventi scientifici, culturali e sportivi, giornalisti, persone in visita a
cimiteri militari o civili, rappresentanti della società civile e partecipanti
a organizzazioni senza scopo di lucro della comunità panarmena, liberi
professionisti, autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto
internazionale di merci o di passeggeri e persone in visita per ragioni
mediche. Per tali categorie possono essere richiesti, a giustificazione del viaggio,
solo i documenti indicati nell’accordo, mentre non sono richiesti inviti,
convalide o altre giustificazioni previsti dalla normativa degli Stati membri. –
Sono stati inoltre semplificati i criteri per il
rilascio dei visti per ingressi multipli a favore delle seguenti categorie di
persone: (a)
membri di governi nazionali e regionali, membri
della Corte costituzionale e della Corte suprema, membri permanenti di
delegazioni ufficiali, coniugi e figli in visita a cittadini armeni che
soggiornano legalmente negli Stati membri o a cittadini dell’UE che risiedono
nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza: nei casi citati
sono rilasciati visti di validità quinquennale (o di validità più breve,
limitata al periodo di validità del mandato o dell’autorizzazione di soggiorno
regolare); (b)
persone partecipanti a programmi di scambi
ufficiali scientifici e culturali e ad eventi sportivi, giornalisti, studenti,
persone che viaggiano per affari, rappresentanti della società civile e di
organizzazioni senza scopo di lucro della diaspora panarmena, liberi
professionisti e autotrasportatori, a condizione che durante i due anni
precedenti alla domanda di visto il richiedente abbia fatto buon uso di un
visto per ingressi multipli della durata di un anno e che i motivi per
richiedere un visto per ingressi multipli siano ancora validi: nei casi citati
sono rilasciati visti con validità minima di due anni e massima di cinque. –
I cittadini dell’Armenia titolari di passaporto
diplomatico valido sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve
durata. –
Un protocollo disciplina la situazione specifica
degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen
e del loro riconoscimento unilaterale dei visti o dei permessi di soggiorno
Schengen rilasciati a cittadini dell’Armenia ai fini del transito nel loro
territorio, conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio. –
All’accordo è allegata una dichiarazione comune
relativa all’applicazione dell’articolo 10 sui passaporti diplomatici. –
All’accordo è allegata una dichiarazione dell’Unione
europea sulla documentazione da allegare alla domanda di visto per soggiorni di
breve durata. –
All’accordo è allegata una dichiarazione comune
sulla cooperazione in materia di documenti di viaggio e sullo scambio regolare
di informazioni riguardanti la sicurezza dei documenti di viaggio. –
I riferimenti alle specifiche situazioni di
Danimarca, Regno Unito e Irlanda figurano nel preambolo. Una dichiarazione
comune allegata all’accordo dà atto della stretta associazione dell’Islanda,
della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. III. CONCLUSIONI In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio: –
decida che l’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti sia firmato a nome
dell’Unione e autorizzi la Commissione a designare la persona o le persone
abilitate a firmarlo a nome dell’Unione. 2012/0333 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell’accordo di
facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica
d’Armenia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in
combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La dichiarazione comune
rilasciata in occasione del vertice di Praga del 7 maggio 2009 sul
partenariato orientale attesta il sostegno politico alla liberalizzazione del
regime dei visti e l’intenzione di procedere per gradi verso la piena
liberalizzazione dei visti per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere
a tempo debito. (2) Il 19 dicembre 2011 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica
d’Armenia su un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione
europea e la Repubblica d’Armenia. I negoziati sono stati condotti a buon fine
e l’accordo è stato siglato il 18 ottobre 2012. (3) È opportuno che l’accordo sia
firmato dal negoziatore a nome dell’Unione europea, con riserva della sua
conclusione in data successiva. (4) A norma del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito
dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni del presente accordo non si
applicano al Regno Unito né all’Irlanda. (5) A norma del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni del presente
accordo non si applicano alla Danimarca, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione è autorizzata a firmare, a nome
dell’Unione europea, l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione
europea e la Repubblica d’Armenia e a designare le persone abilitate a
procedere alla firma. Il testo dell’accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO
tra
l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia
di facilitazione del rilascio dei visti L’UNIONE EUROPEA,
in prosieguo denominata “l’Unione”, e LA REPUBBLICA D’ARMENIA,
in prosieguo denominata “Armenia”, in prosieguo
denominate le “parti”, DESIDEROSE di
agevolare i contatti diretti tra le persone in quanto condizione importante per
un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di
altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini dell’Armenia, RICHIAMANDO l’accordo
di partenariato e di cooperazione che ha istituito un partenariato tra l’Unione
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, e l’intenzione
delle parti di concludere un accordo di associazione UE-Armenia, VISTE le
dichiarazioni comuni dei vertici di Praga e di Varsavia sul partenariato
orientale svoltisi rispettivamente il 7 maggio 2009 e il 30 settembre 2011, che
attestano il sostegno politico per una liberalizzazione del regime dei visti in
condizioni di sicurezza, RIBADENDO l’intenzione
di procedere per gradi verso la piena liberalizzazione dei visti per i loro
cittadini come obiettivo da raggiungere a tempo debito, purché sussistano le
condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza, CONSIDERANDO che
dal 10 gennaio 2013 sono esenti dall’obbligo del visto tutti i cittadini dell’Unione
che si recano in Armenia per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano
per il territorio dell’Armenia, RICONOSCENDO che,
se l’Armenia reintroducesse l’obbligo del visto per i cittadini dell’Unione o
per determinate categorie di cittadini dell’Unione, a questi si applicherebbero
automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal
presente accordo ai cittadini dell’Armenia, TENENDO PRESENTE
che l’obbligo del visto può essere reintrodotto unicamente per tutti i
cittadini dell’Unione o per determinate categorie di cittadini dell’Unione, RICONOSCENDO che
la facilitazione del rilascio dei visti non deve agevolare l’immigrazione
irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla
riammissione, TENENDO CONTO del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen
integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che
le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,
TENENDO CONTO del
protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che
le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca, HANNO CONVENUTO
QUANTO SEGUE: Articolo 1 Scopo e campo di applicazione 1. Scopo
del presente accordo è agevolare il rilascio dei visti ai cittadini dell’Armenia
per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180
giorni. 2. Se l’Armenia
reintroduce l’obbligo del visto per i cittadini dell’Unione o per determinate
categorie di cittadini dell’Unione, a questi si applicano automaticamente, per
reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai
cittadini dell’Armenia. Articolo 2 Clausola generale 1. Le
disposizioni volte a facilitare il visto contenute nel presente accordo si
applicano ai cittadini dell’Armenia solo qualora essi non siano esenti dall’obbligo
del visto in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione o
degli Stati membri, o previste dal presente accordo o da altri accordi
internazionali. 2. Le
questioni non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il
riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi
di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento,
sono disciplinate dal diritto nazionale dell’Armenia o degli Stati membri o dal
diritto dell’Unione. Articolo 3 Definizioni Ai fini del
presente accordo si intende per: a) “Stato membro”:
qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca, la
Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito; b) “cittadino
dell’Unione europea”: qualsiasi cittadino di uno Stato membro quale definito
alla lettera a); c) “cittadino dell’Armenia”:
qualsiasi persona in possesso della cittadinanza armena in conformità con la
legislazione della Repubblica d’Armenia; d) “visto”: l’autorizzazione
rilasciata da uno Stato membro necessaria per l’ingresso a fini di transito o
di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni per un periodo di 180
giorni, nel territorio degli Stati membri; e) “persona che
soggiorna legalmente”: qualsiasi cittadino dell’Armenia autorizzato o
abilitato, in virtù del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, a
soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro. Articolo 4 Documenti giustificativi della finalità del viaggio 1. Per le
seguenti categorie di cittadini dell’Armenia, i documenti di seguito indicati
sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra
parte: a) per i parenti
stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e
nipoti — in visita a cittadini dell’Armenia che soggiornano legalmente negli
Stati membri o a cittadini dell’Unione europea che risiedono nel territorio
dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza: - una richiesta
scritta della persona ospitante; b) per i membri,
anche permanenti, di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia,
partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad
eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni
intergovernative: - una lettera
emessa da un’autorità competente dell’Armenia attestante che il richiedente è
membro della sua delegazione, o membro permanente della sua delegazione, in
viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi,
corredata di una copia dell’invito ufficiale; c) per gli
studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi
post-universitari, e per i docenti accompagnatori, che intraprendono viaggi di
studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre
attività scolastiche/accademiche: - una richiesta
scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola
ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da
frequentare; d) per le persone
che viaggiano per ragioni mediche e i necessari accompagnatori: - un documento
ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso
quell’istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della
sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche; e) per i
giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo
professionale: - un certificato
o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria o dal datore di
lavoro del richiedente, in cui si attesti che l’interessato è un giornalista
qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione
di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l’interessato fa parte del
personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale; f) per i
partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano
a titolo professionale: - una richiesta
scritta dell’organizzazione ospitante, di autorità competenti, di federazioni
sportive nazionali o di comitati olimpici nazionali degli Stati membri; g) per le persone
che viaggiano per affari e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria: - una richiesta
scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di
un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli
Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni
commerciali e industriali nel territorio di uno degli Stati membri, vistata
dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale; h) per i liberi
professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari
internazionali o altri eventi analoghi: - una richiesta
scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell’interessato
all’evento; i) per i
rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da
organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati
membri, in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari,
conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno
panarmeni e della comunità armena: - una richiesta
scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato
rappresenta l’organizzazione della società civile in questione o partecipa ad
attività di sostegno panarmene o della comunità armena, e il certificato
estratto dal pertinente registro con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza
di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale; j) per i
partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche,
inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo: - una richiesta
scritta di partecipazione a dette attività, rilasciata dall’organizzazione
ospitante; k) per gli
autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e
passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in
Armenia: - una richiesta
scritta dell’associazione (unione) nazionale dei trasportatori armeni relativa
a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, l’itinerario,
la durata e la frequenza dei viaggi; l) per i partecipanti
a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da altre
entità municipali: - una richiesta
scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città o autorità
municipali; m) per le persone
in visita a cimiteri militari o civili: - un documento
ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza
di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona
sepolta. 2. Ai fini del
presente articolo, la richiesta scritta deve indicare: a) per la
persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero
di passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e
eventualmente il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano; b) per la
persona che invita: nome, cognome e indirizzo; c) per la persona
giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e
indirizzo, nonché – se la
richiesta è emessa da un’organizzazione o da un’autorità, nome e funzione della
persona che firma la richiesta; – se la
persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una
filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro, il numero di iscrizione
nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.
3. Per le
categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono
rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri
inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla
normativa delle parti. Articolo 5 Rilascio di visti per ingressi multipli 1. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per
ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di persone: a) i coniugi, i
figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l’età di 21 anni o a
carico, e i genitori (anche tutori) che fanno visita a cittadini dell’Armenia
che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell’Unione
europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la
cittadinanza; b) membri di
governi nazionali e regionali e membri della Corte costituzionale e della Corte
suprema, che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente
accordo, nell’esercizio delle loro funzioni; c) membri
permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all’Armenia,
partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di
scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni
intergovernative. Tuttavia, se la
necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è
chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi
multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando - per le persone
di cui alla lettera a), il periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno
regolare dei cittadini dell’Armenia che soggiornano nell’Unione europea, - per le persone
di cui alla lettera b), la durata dell’incarico, - per le persone di
cui alla lettera c), la durata della qualifica di membro permanente di una
delegazione ufficiale, è inferiore a
cinque anni. 2. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per
ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a
condizione che, nell’anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto
almeno un visto e l’abbiano usato nel rispetto della legislazione che
disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato: a) membri di
delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all’Armenia,
partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di
scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da
organizzazioni intergovernative; b) rappresentanti
di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni
senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, che si
recano negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari,
conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno
panarmeni e della comunità armena; c) liberi
professionisti che si recano periodicamente negli Stati membri per partecipare
a esposizioni e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri
eventi analoghi; d) partecipanti
ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi
universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri; e) studenti,
anche di corsi post-universitari, che effettuano periodicamente viaggi di
studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio; f) partecipanti a
programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità
municipali; g) persone che
effettuano visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori; h) giornalisti e
personale tecnico che li accompagna a titolo professionale; i) persone che
viaggiano per affari e rappresentanti di organizzazioni di categoria che si
recano periodicamente negli Stati membri; j) partecipanti a
manifestazioni sportive internazionali e persone che li accompagnano a titolo
professionale; k)
autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e
passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in
Armenia. Tuttavia, se la
necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è
chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi
multipli è limitata a tale periodo. 3. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per
ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle
categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due
anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi
multipli di validità annuale nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso
e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato, salvo che la necessità o l’intenzione
di viaggiare frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un
periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è
limitata a tale periodo. 4. La durata
totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai
paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180
giorni. Articolo 6 Diritti per il trattamento delle domande di visto 1. I
diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR. Detto importo può
essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4. 2. Fatto
salvo il disposto del paragrafo 3, sono esenti dai diritti per il trattamento
delle domande di visto le seguenti categorie di persone: a) pensionati; b) minori di età
inferiore a 12 anni; c) membri di
governi nazionali e regionali e membri della Corte costituzionale e della Corte
suprema, che non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù del presente
accordo; d) persone con
disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari; e) parenti
stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e
nipoti — in visita a cittadini dell’Armenia che soggiornano legalmente nel
territorio degli Stati membri o a cittadini dell’Unione europea che risiedono
nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza; f) membri, anche
permanenti, di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia,
partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a
eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni
intergovernative; g) studenti di
scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti
accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito
di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche; h) giornalisti e
personale tecnico che li accompagna a titolo professionale; i) partecipanti a
manifestazioni sportive internazionali e persone che li accompagnano a titolo
professionale; j) rappresentanti
di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni
senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, in
viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche
nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della
comunità armena; k) partecipanti
ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i
programmi di scambi universitari o di altro tipo; l) persone che
hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la
necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso
agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di
visitare un parente stretto gravemente malato. 3. Se uno Stato membro
coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti,
tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato.
Detti oneri sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di
servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR.
Gli Stati membri mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di
presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati. Per l’Unione, il
fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei
visti e nel pieno rispetto della legislazione armena. Articolo 7 Termini per il trattamento delle domande di visto 1. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla
domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di
ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del
visto. 2. In
singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda,
il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario. 3. In
casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto
a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore. 4. Se i
richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della
domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando
viene chiesto. In giustificati casi d’urgenza il consolato può autorizzare i
richiedenti a presentare la domanda senza chiedere l’appuntamento, o tale
appuntamento è dato immediatamente. Articolo 8 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti I cittadini dell’Unione
europea e dell’Armenia che abbiano subito il furto o la perdita dei documenti
di identità durante il soggiorno nel territorio dell’Armenia o degli Stati
membri possono lasciare quel territorio esibendo un documento di identità
valido, rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare degli Stati
membri o dell’Armenia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza
necessità di visto o altre autorizzazioni. Articolo 9 Casi eccezionali di proroga del visto Se, per motivi di
forza maggiore o per ragioni umanitarie, i cittadini dell’Armenia non possono
lasciare il territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto,
il visto è prorogato gratuitamente in conformità della normativa dello Stato
ospitante per il tempo necessario al loro ritorno nello Stato di residenza. Articolo 10 Passaporti diplomatici 1. I
cittadini dell’Armenia titolari di un passaporto diplomatico valido possono
entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto. 2. Le
persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare senza visto nei territori
degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni. Articolo 11 Validità territoriale dei visti Nel rispetto
delle disposizioni nazionali sulla sicurezza nazionale degli Stati membri e
delle norme dell’Unione europea in materia di visti a validità territoriale
limitata, i cittadini dell’Armenia possono viaggiare all’interno del territorio
degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea. Articolo 12 Comitato misto di gestione dell’accordo Le parti
istituiscono un comitato misto di esperti (in prosieguo “il comitato”),
composto di rappresentanti dell’Unione europea e dell’Armenia. L’Unione è
rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati
membri. 2. Il
comitato svolge in particolare i seguenti compiti: a) controlla l’applicazione
del presente accordo; b) suggerisce
modifiche o aggiunte al presente accordo; c) dirime
eventuali controversie sull’interpretazione o sull’applicazione delle
disposizioni del presente accordo. 3. Il
comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti
necessario, su richiesta di una delle parti. 4. Il
comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 13 Relazione tra il presente accordo e gli accordi bilaterali conclusi tra
gli Stati membri e l’Armenia A partire dall’entrata
in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su
quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i
singoli Stati membri e l’Armenia, nella misura in cui queste ultime
disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo. Articolo 14 Disposizioni finali 1. Il
presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle
rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese
successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto
espletamento di tali procedure. 2. In
deroga al paragrafo 1, l’accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata
in vigore dell’accordo di riammissione tra l’Unione europea e l’Armenia, se
tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1. 3. Il
presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di
denuncia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo. 4. Il
presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto delle parti. Le
modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente
l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 5. Ciascuna
parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di
ordine pubblico, protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica.
La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore
prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della
sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra
parte. 6. Ciascuna
parte può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all’altra
parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della
notifica. Fatto a XXX il
XXX, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese,
polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca,
ungherese e armena, ciascun testo facente ugualmente fede. ALLEGATO PROTOCOLLO dell’accordo relativo agli Stati membri che non applicano integralmente
l’acquis di Schengen Gli Stati membri
che sono vincolati dall’acquis di Schengen, ma che non rilasciano ancora i
visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo,
rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio. Conformemente
alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,
che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle
frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati
documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro
visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio[1], sono stati adottati
provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di
un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli
Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen. Dichiarazione comune relativa all’articolo 10 dell’accordo sui
passaporti diplomatici L’Unione europea
o l’Armenia possono invocare la sospensione parziale dell’accordo e in
particolare dell’articolo 10, conformemente alla procedura di cui all’articolo 14,
paragrafo 5, qualora l’altra parte abusi nell’applicare l’articolo 10 ovvero
ove l’applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la
sicurezza pubblica. In caso di
sospensione dell’articolo 10, entrambe le parti avviano consultazioni in seno
al comitato misto istituito dall’accordo al fine di risolvere i problemi che
hanno occasionato la sospensione. In via
prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato
livello di sicurezza dei passaporti diplomatici, inserendovi in particolare gli
identificatori biometrici. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa
sicurezza è garantita in conformità delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 2252/2004, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle
caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei
documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri[2]. Dichiarazione dell’Unione europea sulla documentazione da allegare alla
domanda di visto per soggiorni di breve durata L’Unione europea
si impegnerà per tentare di stilare, prima dell’entrata in vigore dell’accordo
UE-Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, un elenco di requisiti
minimi affinché i richiedenti armeni ricevano informazioni di base coerenti e
uniformi, a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del
codice dei visti, e siano tenuti a presentare, in linea di massima, la stessa
documentazione giustificativa. Le suddette
informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati,
tramite opuscoli, su internet, ecc.). Dichiarazione comune relativa alla Danimarca Le parti prendono
atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei
visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari della Danimarca. In tali
circostanze è auspicabile che le autorità della Danimarca e dell’Armenia
concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei
visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo
tra l’Unione europea e l’Armenia. Dichiarazione comune relativa al Regno Unito e all’Irlanda Le parti prendono
atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e
dell’Irlanda. In tali
circostanze è auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e dell’Armenia
concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti. Dichiarazione comune relativa all’Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera
e al Liechtenstein Le parti prendono
atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea e la Svizzera, l’Islanda,
la Norvegia e il Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18
maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. In tali
circostanze è auspicabile che le autorità di Svizzera, Islanda, Liechtenstein e
Norvegia e dell’Armenia concludano quanto prima accordi bilaterali di
facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni
analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione europea e l’Armenia. Dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di
viaggio Le parti
convengono che, nel controllare l’applicazione dell’accordo, il comitato misto
istituito in forza dell’articolo 12 debba valutare in che misura il livello di
sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo.
A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle
misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per
potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico e sulle misure relative al
processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti. *** [1] GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30. [2] GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.