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Document 52012PC0617

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

/* COM/2012/0617 final - 2012/0295 (COD) */

52012PC0617

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti /* COM/2012/0617 final - 2012/0295 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1         Povertà e deprivazione materiale nell'Unione

Nel quadro della strategia Europa 2020 l'Unione europea si è posta l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone a rischio o in condizioni di povertà o esclusione sociale entro il 2020. La crisi economica ha tuttavia aggravato la povertà e l'esclusione sociale, sollevando preoccupazioni per le ripercussioni sociali sui singoli e sulla società in generale.

Nel 2010 circa un quarto dei cittadini europei (116 milioni) era a rischio di povertà o esclusione sociale. Si tratta di circa 2 milioni in più rispetto all'anno precedente e i primi dati disponibili per il 2011 confermano questa tendenza.

Mentre le necessità di chi si trova ai margini della società sono in continua crescita, la capacità degli Stati membri di sostenere queste persone è in molti casi diminuita. La coesione sociale è più che mai minacciata da vincoli di bilancio. In numerosi Stati membri le politiche decise a livello europeo sono ritenute in certa misura responsabili di tali sviluppi.

L'aumento della povertà si ripercuote negativamente sulle condizioni di vita dei cittadini europei, dei quali circa 40 milioni vivono in condizioni di grave deprivazione materiale. Il loro numero, notevolmente calato tra il 2005 e il 2008, è tornato a salire tra il 2009 e il 2010, quando in un solo anno altre 342 000 persone si sono trovate in condizioni di grave deprivazione materiale.

Una delle principali caratteristiche della deprivazione materiale è l'impossibilità di accedere adeguatamente ai prodotti alimentari in termini di quantità e qualità. La percentuale di popolazione dell'Unione che non può permettersi un pasto a base di carne, pollo o pesce (o equivalente vegetariano) ogni due giorni, definito un'esigenza vitale dall'Organizzazione mondiale della sanità, era pari all'8,7% nel 2010, vale a dire più di 43 milioni di persone e i dati relativi al 2011 mostrano un peggioramento di tale tendenza.

Una forma particolarmente grave di deprivazione materiale, ben al di là della deprivazione alimentare, è la mancanza di una fissa dimora. Le dimensioni del fenomeno sono difficili da quantificare, tuttavia le stime indicano che nel 2009/2010 vi erano 4,1 milioni di persone senza fissa dimora in Europa. La situazione si è recentemente aggravata a causa dell'impatto sociale di una crescita debole e disomogenea e dell'aumento della disoccupazione. Ancor più preoccupante è l'emergere di un nuovo profilo di persone senza fissa dimora, che comprende famiglie con bambini, giovani e migranti.

25,4 milioni di bambini sono a rischio di povertà o esclusione sociale nell'Unione. Nel complesso i bambini sono maggiormente a rischio di povertà o esclusione sociale rispetto al resto della popolazione (27% contro il 23%) e questo li espone a una deprivazione materiale che va al di là della (mal) nutrizione. Ad esempio 5,7 milioni di bambini non possiedono abiti nuovi (non di seconda mano) e 4,7 milioni non dispongono di due paia di scarpe del numero giusto (compreso un paio di scarpe per tutte le stagioni). I bambini soggetti a queste forme di deprivazione materiale hanno meno probabilità dei loro coetanei più agiati di andare bene a scuola, di essere in buona salute e di realizzare pienamente le loro potenzialità da adulti.

1.2         Risposta dell'Unione alla povertà e alla deprivazione materiale

Il principale strumento dell'Unione per sostenere l'occupabilità, combattere la povertà e promuovere l'inclusione sociale è e rimarrà il Fondo sociale europeo (FSE). Questo strumento strutturale investe direttamente nelle persone e nelle loro competenze e mira a migliorare le loro opportunità nel mercato del lavoro. Alcuni dei cittadini più vulnerabili dell'Unione, soggetti a forme estreme di povertà, sono tuttavia troppo distanti dal mercato del lavoro per poter beneficiare delle misure di inclusione sociale del Fondo sociale europeo.

Il programma dell'Unione europea per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (nel seguito "programma MDP" – Most deprived People) ha fornito aiuti alimentari a tali persone per oltre due decenni. È stato creato nel 1987 per utilizzare in modo adeguato le eccedenze agricole altrimenti destinate verosimilmente alla distruzione, rendendole disponibili per gli Stati membri che intendevano utilizzarle. Nel corso degli anni il programma MDP è diventato un'importante fonte di approvvigionamento per le organizzazioni che lavorano a contatto diretto con i membri più svantaggiati della società, fornendo loro prodotti alimentari. Il previsto esaurimento e la notevole imprevedibilità delle scorte d'intervento nel periodo 2011-2020, dovuto a riforme successive della politica agricola comune, ha privato della sua originaria ragione d'essere il programma MDP, che sarà quindi soppresso alla fine del 2013.

La deprivazione materiale tuttavia è ancora causa di gravi problemi e continua ad essere necessario un sostegno dell'UE per le persone più indigenti della società. Nella sua proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale la Commissione ha tenuto conto di questa situazione riservando un bilancio di 2,5 miliardi di EUR per un nuovo strumento di lotta contro le forme estreme di povertà e di esclusione.

In quest'ottica, il regolamento proposto istituisce per il periodo 2014-2020, un nuovo strumento, che integrerà gli attuali strumenti di coesione, in particolare il Fondo sociale europeo, per far fronte alle forme di povertà più gravi e socialmente problematiche, alla deprivazione alimentare così come alla mancanza di una fissa dimora e alla deprivazione materiale dei bambini, sostenendo nel contempo misure di accompagnamento per il reinserimento sociale dei più indigenti dell'Unione.

2            CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1      Posizione delle parti interessate

Le discussioni in sede di Consiglio e Parlamento europeo nonché con la società civile e le autorità locali sulle attuali forme di sostegno agli indigenti nel quadro del programma MDP hanno offerto idee e spunti significativi per il futuro. La Commissione si è inoltre mostrata aperta alle opinioni delle parti interessate e ha consultato le organizzazioni di coordinamento a livello di UE, rappresentative sia dei fornitori di aiuti alimentari sia dei destinatari finali.

La potenziale riduzione significativa del sostegno fornito nell'ambito del programma MDP nel 2012 è stata aspramente criticata dalle organizzazioni della società civile e i rappresentanti delle autorità regionali e locali hanno sottolineato l'importanza di tale sostegno dichiarandosi a favore del proseguimento del programma in un momento in cui le necessità sono in aumento.

Importanti associazioni di beneficienza, le organizzazioni della società civile che rappresentano le banche alimentari, nonché le organizzazioni attive nell'assistenza ai bambini e alle persone senza fissa dimora hanno espresso ripetutamente la necessità di un sostegno pubblico e, in particolare, dell'UE.

Sono state organizzate due riunioni con le associazioni di coordinamento delle organizzazioni rappresentative non solo dei beneficiari, ma anche degli effettivi destinatari finali. In generale le organizzazioni hanno accolto con favore il possibile ampliamento della portata del programma al di là degli aiuti alimentari e l'idea di un approccio orientato sulle persone.

Gli Stati membri hanno pareri divisi su tale strumento: sette Stati membri si sono dichiarati contrari a una continuazione del programma MDP dopo il 2013. Altri Stati membri hanno difeso con convinzione il programma. Tredici Stati membri hanno rilasciato una dichiarazione nel dicembre 2011, in cui hanno chiesto il proseguimento del programma MDP dopo il 2013.

Il Parlamento europeo ha più volte espresso il suo forte sostegno a favore del proseguimento del programma di aiuti alimentari ai fini una migliore coesione sociale in Europa.

Nel dicembre 2011, undici organizzazioni di coordinamento hanno scritto al commissario Andor e al direttore generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, chiedendo di progredire verso una strategia dell'Unione europea per i senzatetto. Il Parlamento europeo ha inoltre invocato detta strategia, prima in una dichiarazione scritta (2010) e poi in una risoluzione (2011).

Il patto per la crescita e l'occupazione, adottato dal Consiglio europeo il 29 giugno 2012 indica che "nell'attuare le raccomandazioni specifiche per paese, gli Stati membri insisteranno in particolare [sulla necessità di] lottare contro la disoccupazione e affrontare con efficacia conseguenze sociali della crisi […nonché] sviluppare e attuare politiche efficaci per combattere la povertà e fornire assistenza alle categorie vulnerabili".

2.2      Valutazione d'impatto

La questione centrale esaminata nella valutazione d'impatto ha riguardato la portata del nuovo strumento. Le opzioni prese in esame sono state le seguenti: 0) nessun finanziamento, 1) uno strumento destinato a succedere all'attuale programma MDP, limitato alla fornitura di aiuti alimentari, 2) uno strumento in grado di integrare la distribuzione di aiuti alimentari con un sostegno alle misure di accompagnamento per l'inclusione sociale dei destinatari di tali aiuti e 3) uno strumento completo in grado di offrire un soccorso concreto in termini di alimenti e beni per le persone senza fissa dimora e di beni per i bambini in condizioni di deprivazione materiale, combinato con misure di accompagnamento per il reinserimento sociale delle persone indigenti.

L'impatto netto dell'opzione zero dipende dalle modalità di riassegnazione dei fondi resi disponibili. Tale opzione tuttavia sarebbe certamente considerata una conferma del calo della solidarietà in Europa in un momento in cui la povertà è in aumento. Rispetto all'opzione 1, l'opzione 2 e ancor più l'opzione 3 comportano una riduzione degli aiuti alimentari distribuiti poiché parte delle risorse sono destinate ad altri tipi di azioni. Le misure di accompagnamento devono tuttavia assicurare anche una maggiore sostenibilità dei risultati ottenuti. Viene preferita l'opzione 3 poiché consente di adattare nel modo più mirato gli interventi basati sul sostegno alle esigenze locali.

3            ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'azione dell'UE è giustificata a norma dell'articolo 174 (TFUE), che contempla la necessità per l'Unione di "promuovere uno sviluppo armonioso" sviluppando e proseguendo "la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale", e dell'articolo 175 (TFUE), che specifica il ruolo dei Fondi strutturali dell'UE nella realizzazione di tale obiettivo e prevede l'adozione di azioni specifiche al di fuori dei Fondi strutturali.

L'azione su scala UE è necessaria dato il livello di povertà e di esclusione sociale nell'Unione e l'inaccettabile diversità della situazione tra i singoli Stati membri, aggravati ulteriormente dalla crisi economica e finanziaria, che ha portato a un deterioramento della coesione sociale riducendo le possibilità di conseguire l'obiettivo della strategia Europa 2020 in materia di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale.

Il sostegno finanziario europeo contribuisce a catalizzare l'azione a livello nazionale, a coordinare gli sforzi e a sviluppare e a introdurre strumenti volti a promuovere l'inclusione sociale. In tal modo l'Unione può assumere un ruolo di guida e servire da esempio.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione di un quadro finanziario pluriennale prevede un importo di 2,5 miliardi di EUR per la politica di coesione nel periodo 2014-2020.

A norma dell'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/... (CPR) il sostegno accordato a uno Stato membro attraverso il Fondo è considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al Fondo sociale europeo.

Dotazione di bilancio proposta per il periodo 2014-2020 || Miliardi di EUR

Politica di coesione (Fondi strutturali) Di cui Fondo di aiuti europei agli indigenti || 339 2,5

* Tutti i dati sono espressi a prezzi costanti 2011.

5            Contenuto del regolamento

5.1         Obiettivi e campo d'intervento

L'obiettivo generale del Fondo di aiuti europei agli indigenti (nel seguito "il Fondo") è quello di promuovere la coesione sociale nell'Unione contribuendo al conseguimento dell'obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio o in condizioni di povertà e di esclusione sociale.

Ne consegue l'obiettivo specifico di sostenere i programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti tramite organizzazioni partner.

In termini di campo d'intervento, il Fondo affronta i problemi della deprivazione alimentare, alla mancanza di una fissa dimora e alla deprivazione materiale dei bambini. Ogni Stato membro può scegliere di lottare contro una o più di queste forme di deprivazione. È anche possibile sostenere misure di accompagnamento, ad integrazione del sostegno materiale, per contribuire al reinserimento sociale delle persone indigenti.

5.2         Destinatari e definizione di criteri

La popolazione ammessa a beneficiare di un sostegno materiale è costituita dalle persone più indigenti dell'Unione. La definizione dei criteri per individuare le persone indigenti da assistere sarà di competenza degli Stati membri o delle organizzazioni partner che sono nella posizione migliore per orientare l'assistenza in modo mirato, tenendo conto delle esigenze locali.

Precisando il tipo di beni da distribuire, vale a dire prodotti alimentari o beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone senza fissa dimora o ai bambini, il regolamento comprende anche un meccanismo indiretto di definizione dei criteri.

5.3         Organizzazioni partner

Le organizzazioni partner sono le organizzazioni che forniscono direttamente o indirettamente prodotti alimentari o beni alle persone indigenti. Al fine di assicurarsi che il Fondo contribuirà a una riduzione durevole della povertà nonché al miglioramento della coesione sociale, le organizzazioni partner che forniscono direttamente prodotti alimentari o beni dovranno svolgere esse stesse attività che integrano l'offerta di assistenza materiale e mirano all'integrazione sociale delle persone indigenti. Il Fondo può sostenere tali misure di accompagnamento.

Le autorità nazionali possono acquistare i prodotti alimentari o i beni, metterli a disposizione delle organizzazioni partner o fornire a queste ultime una dotazione finanziaria per acquistarli. Se l'acquisto di prodotti alimentari o beni è effettuato da un'organizzazione partner, quest'ultima può distribuirli direttamente o affidare la distribuzione ad altre organizzazioni partner.

5.4         Disposizioni di attuazione

Il Fondo sarà attuato secondo il modello della politica di coesione, vale a dire attraverso la gestione concorrente sulla base di un programma operativo di sette anni per Stato membro per il periodo 2014-2020.

Il regolamento segue l'approccio dei Fondi strutturali nelle modalità di attuazione consentendo in particolare agli Stati membri di ricorrere, se lo desiderano, alle strutture, alle autorità designate e alle procedure del Fondo sociale europeo al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi connessi al passaggio dall'attuale programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al nuovo Fondo di aiuti europei agli indigenti. Le disposizioni relative a programmazione, monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione sono tuttavia razionalizzate e semplificate al fine di essere commisurate alle specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo.

Le norme di ammissibilità sono state analogamente concepite in modo da tenere conto della natura del Fondo e dei vari soggetti coinvolti nella sua attuazione. In particolare, il regolamento prevede metodi semplificati di calcolo dei costi per la maggior parte delle categorie di spesa e apre opzioni per le altre categorie.

Anche il sistema di gestione e controllo finanziari si basa sulla logica dei Fondi strutturali. Alcune disposizioni sono state inoltre adattate e semplificate per essere pienamente adeguate ai tipi di interventi che saranno finanziati dal Fondo, in particolare per quanto riguarda il prefinanziamento, il contenuto delle domande di pagamento da presentare alla Commissione nonché la proporzionalità dei controlli.

Le organizzazioni partner hanno un capacità limitata di anticipare i fondi necessari. Analogamente, gli Stati membri possono incontrare difficoltà nel mobilitare le risorse necessarie al prefinanziamento degli interventi. È inoltre probabile che gli Stati membri con i maggiori vincoli di bilancio siano quelli con il numero maggiore di persone indigenti. Al fine di far fronte a tale situazione che potrebbe mettere a rischio il conseguimento dell'obiettivo del Fondo, il livello di prefinanziamento è fissato all'11% della dotazione complessiva di uno Stato membro. In tal modo sarà possibile coprire fino al 90% dei costi della campagna di aiuti del primo anno, senza contare l'assistenza tecnica, il trasporto, le spese amministrative e le misure di accompagnamento.

2012/0295 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con il quale è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri si sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020.

(2)       Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del regolamento (UE) n. …/…. [CPR] e in particolare di quelle del regolamento (UE) n. …/… [FSE].

(3)       L'articolo 174 del trattato stabilisce che l'Unione, al fine di favorire uno sviluppo armonioso, sviluppi e prosegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

(4)       Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la coesione sociale, contribuendo alla riduzione della povertà nell'Unione mediante il sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti per ridurre la deprivazione alimentare, la mancanza di una fissa dimora e la deprivazione materiale dei bambini.

(5)       In conformità all'articolo 317 del trattato e nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione e precisare le responsabilità in termini di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni deve consentire alla Commissione di ottenere la garanzia che gli Stati membri utilizzano il Fondo legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE) n. …/… del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[3] (nel seguito "regolamento finanziario").

(6)       Tali disposizioni garantiscono altresì che gli interventi finanziati siano conformi ai diritti dell'Unione e nazionali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei beni distribuiti alle persone indigenti.

(7)       Al fine di definire un adeguato quadro finanziario, la Commissione deve stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro utilizzando un metodo obiettivo e trasparente che rifletta le disparità in termini di povertà e deprivazione materiale.

(8)       Il programma operativo di ciascuno Stato membro deve individuare e giustificare le forme di deprivazione materiale da considerare nonché descrivere gli obiettivi e le caratteristiche dell'assistenza alle persone indigenti che sarà realizzata con il sostegno dei programmi nazionali. Deve inoltre contenere gli elementi necessari a garantire un'attuazione efficace ed efficiente del programma operativo.

(9)       Al fine di accrescere al massimo l'efficacia del Fondo, in particolare per quanto riguarda le situazioni nazionali, è opportuno stabilire una procedura per eventuali modifiche del programma operativo.

(10)     Gli scambi di esperienze e di pratiche ottimali hanno un notevole valore aggiunto, pertanto la Commissione deve favorirne la diffusione.

(11)     Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri devono redigere e fornire alla Commissione rapporti annuali e finali di esecuzione garantendo così la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate. Agli stessi fini è opportuno che la Commissione e ciascuno Stato membro si incontrino ogni anno per un riesame bilaterale, a meno che convengano diversamente.

(12)     Al fine di migliorare la qualità e la concezione di ogni programma operativo e di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo, occorre effettuare valutazioni ex ante ed ex post. Tali valutazioni dovranno essere integrate da indagini presso le persone indigenti che hanno beneficiato del programma operativo, e, se del caso, da valutazioni nel corso dell'attuazione del programma. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione a tale riguardo.

(13)     I cittadini hanno il diritto di sapere come e con quali risultati sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di provvedere a un'ampia diffusione delle informazioni sui risultati conseguiti dal Fondo e per assicurare l'accessibilità e la trasparenza delle opportunità di finanziamento, occorre definire modalità di informazione e comunicazione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità degli Stati membri e dei beneficiari.

(14)     Si applica la normativa dell'Unione sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[4].

(15)     È necessario stabilire il livello massimo del cofinanziamento a carico del Fondo per i programmi operativi in modo da ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione, mentre nel contempo occorre tenere conto della situazione degli Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio.

(16)     Ai fini del Fondo devono essere applicate in tutta l'Unione norme eque e uniformi relative al periodo di ammissibilità, agli interventi e alle spese. Le condizioni di ammissibilità devono riflettere la specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo, in particolare attraverso adeguati criteri di ammissibilità per gli interventi, le forme di sostegno nonché le norme e le condizioni di rimborso.

(17)     [La proposta di] regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)[5] dispone che i prodotti acquisiti come scorte dell'intervento pubblico siano messi a disposizione del programma di distribuzione gratuita di derrate alimentare agli indigenti nell'Unione, se tale programma lo prevede. Poiché, secondo le circostanze, l'acquisizione di prodotti alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il trattamento o la vendita di tali scorte potrebbe risultare l'opzione economicamente più vantaggiosa, è opportuno prevedere tale possibilità nel presente regolamento. Occorre che gli importi derivanti da una transazione riguardante le scorte siano utilizzati a favore degli indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cofinanziare il programma. Al fine di garantire l'impiego più efficace possibile delle scorte d'intervento e i proventi da esse derivanti, la Commissione deve, a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. …/… [OCM] adottare atti di esecuzione che stabiliscano le procedure di utilizzo, trattamento o vendita di tali scorte ai fini del programma a favore degli indigenti.

(18)     È necessario precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate in forma di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno del Fondo.

(19)     Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri devono avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo dei rispettivi programmi operativi.

(20)     Gli Stati membri devono adottare misure adeguate per provvedere alla corretta istituzione e al funzionamento dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo e regolare del Fondo. Occorre pertanto specificare gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.

(21)     È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per i rispettivi programmi operativi. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri devono inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare alcuni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri devono precisare le rispettive responsabilità e funzioni.

(22)     L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente del Fondo e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al monitoraggio del programma operativo, alla gestione e ai controlli finanziari nonché alla scelta dei progetti. Occorre definire le sue responsabilità e le sue funzioni.

(23)     L'autorità di certificazione deve compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Deve preparare i bilanci annuali, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa contabilizzata rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. Occorre definire le sue responsabilità e le sue funzioni.

(24)     L'autorità di audit deve provvedere allo svolgimento di attività di audit dei sistemi di gestione e controllo, di un campione adeguato di interventi e dei bilanci annuali. Occorre definire le sue responsabilità e le sue funzioni.

(25)     Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre assicurare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del presente regolamento e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità da ottenere dagli organismi di audit nazionali.

(26)     È opportuno definire i poteri e gli obblighi della Commissione relativi alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo nonché i suoi poteri e obblighi di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione deve inoltre avere la facoltà di effettuare audit mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sulle prestazioni del Fondo.

(27)     Gli impegni di bilancio dell'Unione sono assunti annualmente. Per garantire l'efficace gestione del programma, è necessario stabilire norme comuni per le richieste di pagamento intermedio, il pagamento del saldo annuale e il pagamento del saldo finale.

(28)     Al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli, le domande di pagamento intermedio devono essere rimborsate a un tasso del 90% delle spese ammissibili che figurano nella domanda di pagamento.

(29)     Un prefinanziamento all'avvio del programma operativo deve far sì che lo Stato membro disponga di mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione degli interventi a partire dall'adozione del programma operativo. Il prefinanziamento deve essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e i beneficiari devono ricevere finanziamenti sufficienti per avviare un intervento al momento in cui viene selezionato.

(30)     Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, occorrono misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano elementi che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento oppure in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'approvazione dei bilanci.

(31)     Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che assicurino un'attuazione efficace dei programmi, occorre prevedere misure che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti.

(32)     Per far sì che le spese finanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario siano effettuate nel rispetto delle norme applicabili, si deve istituire un quadro di riferimento adeguato per l'esame e l'approvazione annuale dei bilanci. In tale contesto, gli organismi designati devono presentare alla Commissione una dichiarazione di gestione del programma operativo corredata dei bilanci annuali certificati, di una sintesi annuale delle relazioni di audit definitivi e dei controlli effettuati nonché un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti.

(33)     È necessario specificare la procedura dettagliata per l'esame e l'approvazione annuale dei bilanci applicabile al Fondo al fine di garantire una base chiara e la certezza del diritto in relazione a questo aspetto. È importante prevedere che uno Stato membro abbia una possibilità limitata di definire un accantonamento nel proprio bilancio annuale corrispondente a un importo su cui è in corso una procedura dell'autorità di audit.

(34)     Per salvaguardare il bilancio dell'Unione e per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie apportate dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare definire le circostanze in cui le violazioni della normativa applicabile dell'Unione o nazionale può dar luogo a una rettifica finanziaria.

(35)     La frequenza dei controlli di audit sugli interventi deve essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare occorre ridurre il numero dei controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi 100 000 EUR. Deve tuttavia essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento ove emergano prove di irregolarità o frode o nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Affinché il livello di controlli di audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio, la Commissione deve avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o se le autorità di audit sono affidabili. La portata degli audit deve inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo e delle caratteristiche dei destinatari del Fondo.

(36)     Al fine di garantire la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio relativo a un programma operativo, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze anormali o imprevedibili, indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.

(37)     Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la responsabilità degli Stati membri concernente la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi versati indebitamente, le modalità di scambio di informazioni sugli interventi, le disposizioni per un'adeguata pista di controllo, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di designazione delle autorità di gestione e delle autorità di certificazione, l'indicazione dei supporti di dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(38)     La Commissione, quando prepara e redige gli atti delegati, deve garantire la trasmissione simultanea, puntuale e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti.

(39)     Alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni relative alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro, le decisioni che definiscono gli stanziamenti annuali per Stato membro, le decisioni di adozione dei programmi operativi, le decisioni di sospensione dei pagamenti, le decisioni sulle rettifiche finanziarie e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi.

(40)     Al fine di garantire condizioni di attuazione uniformi del presente regolamento, devono essere esercitati, in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[6], i poteri di esecuzione riguardanti il modello di rapporti annuali e finali di esecuzione e dell'elenco di indicatori comuni, il modello di indagine strutturata presso i destinatari finali, il sistema per lo scambio di dati elettronici tra gli Stati membri e la Commissione, il modello per la dichiarazione di gestione, i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e il rapporto annuale di controllo nonché la metodologia per il metodo di campionamento, le norme relative all'uso dei dati raccolti durante i controlli di audit e il modello per le domande di pagamento.

(41)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti del bambino, i diritti degli anziani, la parità tra donne e uomini e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(42)     Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare la coesione sociale nell'Unione e contribuire alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.           Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (nel seguito "il Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, il campo d'intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia del Fondo.

Articolo 2

Definizioni

Si intende per:

(1) "persone indigenti": persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi adottati dalle competenti autorità nazionali o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità;

(2) "organizzazioni partner": gli organismi pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari o beni direttamente o attraverso altre organizzazioni partner e i cui interventi sono stati selezionati dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b);

(3) "programmi nazionali": qualsiasi programma avente, almeno in parte, gli stessi obiettivi del Fondo e attuato a livello nazionale, regionale o locale da organismi pubblici od organizzazioni senza scopo di lucro;

(4) "intervento": un progetto, un contratto o un'azione selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo cui si riferisce;

(5) "intervento completato": un intervento materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il sostegno del programma operativo corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

(6) "beneficiario": un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi.

(7) "destinatario finale": le persone indigenti che ricevono i prodotti alimentari o i beni e/o che beneficiano di misure di accompagnamento;

(8) "sostegno pubblico": ogni sostegno finanziario accordato per gli interventi proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato al Fondo, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di un organismo disciplinato dal diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(9) "organismo intermedio": ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione agli interventi attuati dai beneficiari;

(10) "esercizio contabile": il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, eccettuato il primo esercizio contabile, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015, mentre l'esercizio contabile finale va da 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023;

(11) "esercizio finanziario": il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 3

Obiettivi

Il Fondo promuove la coesione sociale nell'Unione contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà nell'Unione, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti. Tale obiettivo è misurato in base al numero di persone che ricevono assistenza dal Fondo.

Articolo 4

Campo di intervento

1.           Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e beni di consumo di base destinati all'uso personale di persone senza fissa dimora o di bambini.

2.           Il Fondo può finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e beni e contribuiscono all'inclusione sociale delle persone indigenti.

3.           Il Fondo promuove l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle buone pratiche in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

Articolo 5

Principi

(1) La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che sarà fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

(2) La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.

(3) L'intervento del Fondo è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri.

(4) Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento in conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento.

(5) Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità rispetto al livello del sostegno assegnato.

(6) In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il Fondo sociale europeo e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione.

(7) La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento finanziario.

(8) La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

(9) La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

(10) La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di esecuzione del Fondo. La Commissione e gli Stati membri e adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo.

(11) Gli interventi finanziati dal Fondo sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale. In particolare, il Fondo può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

(12) Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla base di criteri obiettivi. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari.

TITOLO II - RISORSE E PROGRAMMAZIONE

Articolo 6

Risorse globali

1.           Le risorse globali disponibili, espresse in prezzi 2011, per gli impegni di bilancio a titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato II, ammontano a 2 500 000 000 EUR.

2.           Ai fini della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo delle risorse è indicizzato in ragione del 2% annuo.

3.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [CPR], fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, utilizzando i seguenti indicatori stabiliti da Eurostat:

(a) la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale;

(b) la popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa.

4.           Lo 0,35% delle risorse globali è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 7

Programma operativo

1.           Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un programma operativo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 contenente i seguenti elementi:

(a) le tipologie di deprivazione materiale da considerare individuate, motivandone debitamente la scelta, nell'ambito del programma operativo e una descrizione per ogni tipologia di deprivazione materiale considerato, delle principali caratteristiche e degli obiettivi della distribuzione di prodotti alimentari o beni nonché le misure di accompagnamento da prevedere, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità all'articolo 14;

(b) una descrizione del programma nazionale corrispondente per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato;

(c) una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

(d) i criteri di selezione degli interventi e una descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

(e) i criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

(f) una descrizione del meccanismo utilizzato per provvedere alla complementarità con il Fondo sociale europeo;

(g) una descrizione delle disposizioni di attuazione del programma operativo, contenente l'identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettua pagamenti nonché una descrizione della procedura di monitoraggio;

(h) una descrizione delle misure prese per associare le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché gli organismi che rappresentano la società civile e gli organismi per la promozione della parità e della non discriminazione nella preparazione del programma operativo;

(i) una descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 2, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini dell'attuazione del programma operativo;

(j) un piano di finanziamento contenente le seguenti tabelle:

i)        una tabella che specifichi, per ciascun anno, in conformità all'articolo 18, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento di cui all'articolo 18;

ii)       una tabella che specifichi, per l'intero periodo di attuazione del programma, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure di accompagnamento.

Le organizzazioni partner di cui alla lettera e) che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari o i beni svolgono esse stesse attività che integrano la prestazione di un'assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che tali attività siano finanziate dal Fondo.

2.           I programmi operativi sono redatti dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata in cooperazione con le competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché con gli organismi che rappresentano la società civile e gli organismi per la promozione della parità e della non discriminazione.

3.           Gli Stati membri elaborano i programmi operativi secondo il modello di cui all'allegato I.

Articolo 8

Adozione del programma operativo

1.           La Commissione valuta la coerenza del programma operativo con il presente regolamento e il suo contributo agli obiettivi del Fondo tenendo conto della valutazione ex ante effettuata in conformità all'articolo 14.

2.           La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma operativo. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma operativo proposto.

3.           Ove siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le sue osservazioni formulate a norma del paragrafo 2, la Commissione approva il programma operativo mediante atti di esecuzione entro sei mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, ma non prima del 1° gennaio 2014.

Articolo 9

Modifiche del programma operativo

1.           Uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica del programma operativo corredata del programma operativo riveduto e della motivazione della modifica.

2.           La Commissione valuta le informazioni presentate a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro e può formulare osservazioni al riguardo; in tal caso lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

3.           La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la modifica di un programma operativo entro cinque mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, purché siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le osservazioni della Commissione.

Articolo 10

Piattaforma

La Commissione istituisce una piattaforma a livello di Unione per facilitare lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché la diffusione dei risultati pertinenti nell'ambito dell'assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo.

TITOLO III - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo 11

Rapporti di esecuzione e indicatori

1.           Dal 2015 al 2022 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto annuale sull'esecuzione del programma operativo nel precedente esercizio finanziario.

2.           Gli Stati membri elaborano il rapporto annuale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione, compreso l'elenco di indicatori comuni di input e di risultato.

3.           I rapporti annuali di esecuzione si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni richieste nel modello di cui al paragrafo 2, compresi gli indicatori comuni. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se il rapporto annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Ove la Commissione non invii tale informazione entro il termine stabilito, il rapporto è considerato ricevibile.

4.           La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati.

5.           Lo Stato membro presenta un rapporto finale di esecuzione del programma operativo entro il 30 settembre 2023.

Gli Stati membri elaborano il rapporto finale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione.

La Commissione esamina il rapporto finale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati.

6.           La Commissione adotta il modello di rapporto annuale di esecuzione, compreso l'elenco degli indicatori comuni, e il modello di rapporto finale di esecuzione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

7.           La Commissione può inviare a uno Stato membro osservazioni relative all'attuazione del programma operativo. L'autorità di gestione informa entro tre mesi la Commissione delle misure correttive prese.

8.           L'autorità di gestione provvede alla pubblicazione di una sintesi del contenuto di ogni rapporto annuale e finale di esecuzione.

Articolo 12

Riunione bilaterale di riesame

1.           La Commissione e ciascuno Stato membro si riuniscono ogni anno tra il 2014 e il 2022, salvo diverso accordo, per esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, tenuto conto del rapporto annuale di esecuzione e, se del caso, delle osservazioni della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 7.

2.           La riunione bilaterale di riesame è presieduta dalla Commissione.

3.           Lo Stato membro provvede affinché venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione successivamente alla riunione.

Articolo 13

Disposizioni generali relative alla valutazione

1.           Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e assicurano che siano predisposte procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari a tal fine, compresi i dati relativi agli indicatori comuni di cui all'articolo 11.

2.           Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma operativo. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche integralmente.

Articolo 14

Valutazione ex ante

1.           Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante del programma operativo.

2.           La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi operativi e viene presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi.

3.           Le valutazioni ex ante prendono in esame i seguenti elementi:

(a) il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata, tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale;

(b) la coerenza interna del programma operativo proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti;

(c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma operativo;

(d) il contributo delle realizzazioni previste ai risultati;

(e) l'idoneità delle procedure di monitoraggio del programma operativo e di raccolta dei dati necessari per lo svolgimento delle valutazioni.

Articolo 15

Valutazione durante il periodo di programmazione

1.           Durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione può effettuare valutazioni relative all'efficacia e all'efficienza del programma operativo.

2.           L'autorità di gestione svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2021, conformemente al modello fornito dalla Commissione. La Commissione adotta il modello mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

3.           La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi operativi.

Articolo 16

Valutazione ex post

La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 17

Informazione e comunicazione

1.           Gli Stati membri provvedono a iniziative di informazione e di pubblicità destinate alle persone indigenti, ai media e al pubblico in generale relative alle azioni finanziate dal Fondo. Tali iniziative valorizzano il ruolo dell'Unione e assicurano la visibilità del contributo del Fondo.

2.           Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo del Fondo, l'autorità di gestione tiene un elenco degli interventi finanziati dal Fondo in formato CSV o XML, accessibile tramite un sito web. Tale elenco comprende come minimo informazioni quali il nome e l'indirizzo del beneficiario, l'importo del finanziamento dell'Unione concesso nonché il tipo di deprivazione materiale considerato.

L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni dodici mesi.

3.           Durante l'attuazione di un intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, in un luogo facilmente visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in cui sono distribuiti i prodotti alimentari e i beni e sono attuate le misure di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione.

I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

4.           In tutte le misure di informazione e di comunicazione prese dal beneficiario e dalle organizzazioni partner viene riconosciuto il sostegno all'intervento ricevuto dal Fondo mediante l'apposizione del logo dell'Unione e un riferimento all'Unione e al Fondo.

5.           L'autorità di gestione informa i beneficiari sulla pubblicazione dell'elenco degli interventi di cui al paragrafo 2. L'autorità di gestione fornisce kit di informazione e pubblicità, compresi modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari e le organizzazioni partner a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3.

6.           Per il trattamento dei dati personali a norma del presente articolo l'autorità di gestione così come i beneficiari e le organizzazioni partner si conformano alla direttiva 95/46/CE.

TITOLO IV - SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAL FONDO

Articolo 18

Cofinanziamento

1.           Il tasso di cofinanziamento a livello del programma operativo non è superiore all'85% della spesa pubblica ammissibile.

2.           La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento applicabile a tale programma e l'importo massimo del sostegno del Fondo.

3.           Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Articolo 19

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1            Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100%, si applica alle richieste di pagamento relative all'esercizio contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e agli esercizi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

(a) se ha adottato l'euro, riceve un'assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio[7];

(b) se non ha adottato l'euro, riceve un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio[8];

(c) l'assistenza finanziaria è resa disponibile in conformità al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

2.           Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e l'importo massimo del contributo del Fondo stabiliti nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 20

Periodo di ammissibilità

1.           Le spese sono ammissibili a un sostegno del programma operativo se sono sostenute e pagate da un beneficiario tra il 1 ° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

2.           Non sono selezionati per il sostegno da parte del programma operativo gli interventi portati materialmente a termine o completamente attuati prima che il beneficiario abbia presentato all'autorità di gestione la domanda di finanziamento nell'ambito del programma operativo, a prescindere dal fatto che abbia effettuato tutti i relativi pagamenti.

3.           Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 25.

4.           In caso di modifica di un programma operativo, le spese che diventano ammissibili a seguito della modifica apportata al programma operativo lo diventano solo a partire dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione.

Articolo 21

Ammissibilità degli interventi

1.           Gli interventi sostenuti dal programma operativo sono situati nello Stato membro indicato in detto programma.

2.           Gli interventi possono ricevere un sostegno dal programma operativo purché siano stati selezionati secondo una procedura equa e trasparente, sulla base dei criteri definiti in detto programma.

3.           I prodotti alimentari e i beni per le persone senza fissa dimora o per i bambini possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.

In alternativa possono essere acquistati da un organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner. In tal caso i prodotti alimentari possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti delle scorte di intervento resi disponibili a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/… [OCM], purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle organizzazioni partner. Gli importi derivanti da una transazione riguardante tali scorte devono essere utilizzati a favore delle persone indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cui all'articolo 18 del presente regolamento di cofinanziare il programma.

La Commissione applica le procedure adottate a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. …/… [OCM] conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantire l'impiego più efficace possibile di tali scorte e dei proventi da esse derivanti.

4.           Tale assistenza materiale è distribuita gratuitamente alle persone indigenti.

5.           Un intervento sostenuto dal Fondo non può ricevere un sostegno da un altro strumento dell'Unione.

Articolo 22

Forme di sostegno

Il Fondo è impiegato dagli Stati membri per fornire un sostegno in forma di sovvenzioni, commesse o mediante una combinazione degli stessi.

Articolo 23

Forme di sovvenzioni

1.           Le sovvenzioni possono assumere le seguenti forme:

(a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati;

(b) rimborso sulla base di costi unitari;

(c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di sostegno pubblico;

(d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

2.           Le opzioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate unicamente se ciascuna si applica a diverse categorie di costi o se sono utilizzate per fasi successive di un intervento.

3.           Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di:

(a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno dei seguenti elementi:

i)        dati statistici o altre informazioni oggettive;

ii)       dati storici verificati dei singoli beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi;

(b) metodi e corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di programmi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;

(c) tassi stabiliti dal presente regolamento;

(d) caso per caso, con riferimento a una bozza di bilancio approvata a priori dall'autorità di gestione, se il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR.

4.           Gli importi calcolati nelle forme di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono considerati spese ammissibili sostenute e pagate dal beneficiario ai fini dell'applicazione del titolo VI.

5.           Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun intervento indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'intervento e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Articolo 24

Ammissibilità delle spese

1.           Le spese ammissibili a un sostegno del programma operativo sono:

(a) le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone senza fissa dimora o ai bambini;

(b) se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone senza fissa dimora o ai bambini e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o beni ai depositi delle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria dell'1% delle spese di cui alla lettera a);

(c) le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a);

(d) le spese per le attività a favore dell'inclusione sociale svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che prestano direttamente l'assistenza materiale alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a);

(e) le spese sostenute a norma dell'articolo 25.

2.           Non sono ammesse al sostegno del programma operativo le seguenti spese:

(a) interessi passivi;

(b) spese per beni di seconda mano;

(c) l'imposta sul valore aggiunto. Gli importi IVA sono tuttavia ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti non passivi quali definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio[9].

Articolo 25

Assistenza tecnica

1.           Su iniziativa o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,35% della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento, nonché le attività connesse alla piattaforma di cui all'articolo 10.

2.           Su iniziativa degli Stati membri, entro un limite del 4% della dotazione del Fondo, il programma operativo può finanziare le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento. Il programma operativo può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner.

TITOLO V - GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 26

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri

I sistemi di gestione e controllo prevedono:

(a) una descrizione delle funzioni degli organismi che intervengono nella gestione e nel controllo e della ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

(b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

(c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

(d) sistemi informatici per la contabilità, per l'archiviazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la rendicontazione;

(e) sistemi di rendicontazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

(f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

(g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

(h) la prevenzione, il rilevamento e la rettifica di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi.

Articolo 27

Obblighi degli Stati membri

1.           Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e nelle norme del presente regolamento. Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi.

2.           Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio generale dell'Unione.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 59, per stabilire norme dettagliate concernenti gli obblighi degli Stati membri specificati nel presente paragrafo.

3.           Gli Stati membri istituiscono e attuano una procedura per l'esame indipendente e la risoluzione dei reclami concernenti la selezione o l'esecuzione di interventi cofinanziati dal Fondo. Su richiesta, gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati di tale esame.

4.           Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 3.

Articolo 28

Designazione e organizzazione degli organismi di gestione e di controllo

1.           Lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale quale autorità di gestione.

2.           Lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3.

3.           Lo Stato membro può designare un'autorità di gestione che svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4.           Lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione.

5.           Purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

6.           Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7.           Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché in materia di gestione amministrativa e finanziaria.

8.           Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 29

Funzioni dell'autorità di gestione

1.           L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2.           Per quanto riguarda la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

(a) elabora e presenta alla Commissione rapporti annuali e finali di esecuzione;

(b) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;

(c) istituisce un sistema di registrazione e archiviazione informatizzata dei dati necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;

(d) provvede affinché i dati di cui al punto c) siano raccolti, inseriti e archiviati nel sistema a norma della direttiva 95/46/CE.

3.           Per quanto riguarda la selezione degli interventi, l'autorità di gestione:

(a) elabora e applica pertinenti procedure e criteri non discriminatori e trasparenti;

(b) si assicura che l'intervento selezionato:

i)        rientri nel campo di intervento del Fondo e del programma operativo;

ii)       rispetti i criteri stabili nel programma operativo e negli articoli 20, 21 e 24;

iii)      tenga conto dei principi stabiliti nell'articolo 5, punti 10), 11) e 12);

(c) fornisce al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

(d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni definite alla lettera c) prima dell'approvazione dell'intervento;

(e) si accerta che, ove l'intervento sia iniziato prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, siano state osservate le norme nazionali e dell'Unione pertinenti per l'intervento;

(f) stabilisce il tipo di assistenza materiale cui è attribuita la spesa relativa a uno specifico intervento.

4.           Per quanto riguarda la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

(a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto dell'Unione e nazionale, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento;

(b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di interventi rimborsati a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), tengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento;

(c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

(d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 26, lettera g);

(e) elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 56, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

5.           Le verifiche a norma del paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

(a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;

(b) verifiche in loco degli interventi.

La frequenza e la portata delle verifiche in loco sono proporzionali all'importo del sostegno pubblico a un intervento e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6.           Le verifiche in loco di singoli interventi a norma del paragrafo 5, lettera b), possono essere svolte a campione.

7.           Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8.           La Commissione adotta atti delegati, in conformità all'articolo 59, che stabiliscono le modalità dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c).

9.           La Commissione adotta atti delegati, in conformità all'articolo 59, che stabiliscono le norme riguardanti le disposizioni per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d).

10.         La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, lettera e). Detti atti sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

Articolo 30

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

1.           elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;

2.           preparare i bilanci annuali di cui all'articolo 56, paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario;

3.           certificare la completezza, l'esattezza e la veridicità dei bilanci annuali e che le spese in esse iscritte sono conformi alle norme applicabili dell'Unione e nazionali e sono state sostenute in rapporto ad interventi selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali;

4.           garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e archiviazione informatizzata dei dati contabili per ciascun intervento, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci annuali, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento o di un programma operativo;

5.           garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

6.           tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

7.           tenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

8.           tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione prima della chiusura del programma operativo, detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 31

Funzioni dell'autorità di audit

1.           L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo, su un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 59, relativi alle condizioni che tali attività di audit devono soddisfare.

2.           Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3.           L'autorità di audit si assicura che le attività di audit tengano conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4.           Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione all'esercizio contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. Su richiesta, l'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit.

5.           L'autorità di audit elabora quanto segue:

(a) un parere di audit a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

(b) un rapporto annuale di controllo che evidenzi i risultati delle attività di audit svolte nel corso del precedente esercizio contabile.

Il rapporto di cui alla lettera b) evidenzia eventuali carenze riscontrate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali misure correttive adottate o proposte.

6.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per la strategia di audit, il parere di audit e il rapporto annuale di controllo, nonché la metodologia per il metodo di campionamento di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 3.

7.           Le norme di attuazione relative all'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da suoi rappresentanti autorizzati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 3.

Articolo 32

Procedura per la designazione delle autorità di gestione e di certificazione

1.           Gli Stati membri notificano alla Commissione la data e la forma della designazione dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione entro sei mesi dall'adozione della decisione relativa all'adozione del programma operativo.

2.           La designazione di cui al paragrafo 1 si basa su una relazione e su un parere di un organismo di audit indipendente che valuta il sistema di gestione e controllo, compreso il ruolo degli organismi intermedi all'interno dello stesso e la sua conformità agli articoli 26, 27, 29 e 30 conformemente ai criteri riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio definiti dalla Commissione mediante un atto delegato a norma dell'articolo 59.

3.           L'organismo indipendente svolge il proprio compito conformemente a standard internazionalmente riconosciuti in materia di audit.

4.           Gli Stati membri possono decidere che un'autorità di gestione o un'autorità di certificazione designata per un programma operativo cofinanziato dal Fondo sociale europeo a norma del regolamento (UE) n. …/… [CPR] sia considerata designata ai fini del presente regolamento.

La Commissione può chiedere, entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente nonché la descrizione del sistema di gestione e di controllo.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento di tali documenti.

5.           Lo Stato membro controlla l'organismo designato e revoca la designazione con decisione formale se uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatti, a meno che l'organismo adotti le necessarie misure correttive entro un periodo di prova stabilito dallo Stato membro in base alla gravità del problema. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione l'istituzione di un periodo di prova stabilito per un organismo designato ed eventuali decisioni di revoca.

Articolo 33

Poteri e obblighi della Commissione

1.           La Commissione si accerta, sulla base delle informazioni disponibili, compresi le informazioni sulla designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione, la dichiarazione di gestione annuale, i rapporti annuali di controllo, il parere di audit annuale, il rapporto annuale di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione del programma operativo.

2.           Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli di audit o verifiche in loco dandone adeguato preavviso. L'ambito di tali controlli di audit o verifiche può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma operativo o di parte dello stesso, e degli interventi nonché la valutazione della sana gestione finanziaria degli interventi o del programma operativo. A detti controlli di audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli di audit in loco, hanno accesso a tutti i dati, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi ad interventi finanziati dal Fondo o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali dati, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano alcuni atti a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e i suoi rappresentanti autorizzati non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte.

3.           La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento.

4.           La Commissione può chiedere a uno Stato membro di esaminare un reclamo ricevuto in merito all'attuazione di interventi cofinanziati dal Fondo o al funzionamento del sistema di gestione e controllo.

Articolo 34

Cooperazione con l'autorità di audit

1.           La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e controllo.

2.           La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare il rapporto di controllo annuale, il parere e la strategia di audit, nonché per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo.

Titolo VI - Gestione finanziaria, esame e approvazione dei bilanci, rettifiche finanziarie, disimpegni

Capo 1. Gestione finanziaria

Articolo 35

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

L'impegno di bilancio relativo alla prima rata segue l'adozione del programma operativo da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono assunti dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma, salvo ove sia applicabile l'articolo 13 del regolamento finanziario.

Articolo 36

Pagamenti da parte della Commissione

1.           I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi del Fondo a ciascun programma operativo sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente del Fondo.

2.           I pagamenti avvengono in forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo annuale, se pertinente, e del saldo finale.

Articolo 37

Pagamenti intermedi, pagamento del saldo annuale e pagamento del saldo finale da parte della Commissione

1.           La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, stabilito nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese pubbliche ammissibili che figurano nella domanda di pagamento. Il saldo annuale viene determinato a norma dell'articolo 47, paragrafo 2.

2.           Fermo restando l'articolo 19, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non supera l'importo massimo del sostegno a titolo del Fondo, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

3.           Il totale cumulativo del prefinanziamento, dei pagamenti intermedi e del saldo annuale da parte della Commissione non supera il 95% del contributo del Fondo al programma operativo.

4.           Una volta raggiunto il massimale del 95%, gli Stati membri continuano a trasmettere alla Commissione le richieste di pagamento.

Articolo 38

Domande di pagamento presentate alla Commissione

1.           La domanda di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa compilare i conti a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

2.           Le domande di pagamento per il programma operativo nel suo insieme e per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 2, comprendono:

(a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute e pagate dai beneficiari nell'attuazione degli interventi, quale contabilizzato dall'autorità di certificazione;

(b) l'importo totale delle spese pubbliche ammissibili sostenute nell'attuazione degli interventi, quali contabilizzate dall'autorità di certificazione;

(c) il corrispondente contributo pubblico ammissibile erogato ai beneficiari, quale contabilizzato dall'autorità di certificazione.

3.           Le spese contenute in una domanda di pagamento sono comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Per le forme di sovvenzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi indicati nella domanda di pagamento sono quelli versati ai beneficiari dall'autorità di gestione.

4.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello per le domande di pagamento. Detti atti sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

Articolo 39

Pagamenti ai beneficiari

1.           L'autorità di gestione provvede affinché, nel caso di sovvenzioni a favore delle organizzazioni partner, i beneficiari dispongano di un flusso di cassa sufficiente a garantire l'attuazione degli interventi.

2.           L'autorità di gestione si assicura che i beneficiari ricevano quanto prima e integralmente l'importo totale del sostegno pubblico e in ogni caso prima dell'inserimento della spesa corrispondente nella domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

Articolo 40

Uso dell'euro

1.           Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci annuali e le spese indicate nei rapporti di esecuzione annuali e finali sono espressi in euro.

2.           Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di gestione. Detto tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione in formato elettronico.

3.           Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di gestione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 41

Pagamento e liquidazione del prefinanziamento

1.           A seguito della decisione che adotta il programma operativo la Commissione versa, a titolo di prefinanziamento, un importo pari all'11% del contributo totale del Fondo al programma operativo interessato.

2.           Il prefinanziamento è utilizzato esclusivamente per effettuare pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma operativo e a tale scopo è messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

3.           L'importo complessivo versato a titolo di prefinanziamento viene rimborsato alla Commissione se per il programma operativo interessato non viene inviata alcuna domanda di pagamento entro 24 mesi dalla data in cui la Commissione paga la prima quota di prefinanziamento. Tale rimborso non incide in alcun modo sul contributo comunitario al programma operativo in questione.

4.           La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma operativo.

Articolo 42

Termine per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1.           L'autorità di certificazione trasmette regolarmente una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati come sostegno pubblico pagato ai beneficiari nell'esercizio contabile chiuso il 30 giugno.

2.           L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente esercizio contabile e in ogni caso anteriormente alla prima domanda di pagamento intermedio per il successivo esercizio contabile.

3.           La prima domanda di pagamento intermedio non viene presentata anteriormente alla notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1.

4.           Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo se il rapporto annuale di esecuzione non è stato inviato alla Commissione a norma dell'articolo 11.

5.           Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda di pagamento presso la Commissione.

Articolo 43

Interruzione del termine di pagamento

1.           Il termine di pagamento di una domanda di pagamento intermedio può essere interrotto dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di nove mesi nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, sussistono prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

(b) l'ordinatore delegato deve effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

(c) non è stato presentato uno dei documenti richiesti a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.

2.           L'ordinatore delegato ha facoltà di limitare l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento cui si riferiscano gli elementi di cui al paragrafo 1. L'ordinatore delegato informa immediatamente lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, invitandoli a porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

Articolo 44

Sospensione dei pagamenti

1.           La Commissione può sospendere integralmente o in parte i pagamenti intermedi qualora:

(a) il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure correttive;

(b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

(c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 43;

(d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di monitoraggio o dei dati sugli indicatori.

2.           La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere integralmente o in parte i pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3.           La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

Capo 2. Esame e approvazione dei bilanci

Articolo 45

Presentazione di informazioni

1.           Per ogni esercizio, a partire dal 2015 fino al 2022 compreso, gli organismi designati presentano alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, i documenti e le informazioni seguenti in conformità all'articolo 56 del regolamento finanziario:

(a) i bilanci annuali certificati dei pertinenti organismi designati di cui all'articolo 32 a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

(b) la dichiarazione di gestione a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

(c) una sintesi annuale dei rapporti di audit definitivi e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati, così come le misure correttive adottate o previste;

(d) un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato di cui all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento finanziario, corredato di un rapporto di controllo che evidenzi i risultati delle attività di audit svolte in relazione all'esercizio contabile oggetto del parere.

2.           Su richiesta della Commissione lo Stato membro fornisce ulteriori informazioni. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla Commissione per la loro presentazione, la Commissione può prendere la decisione in merito all'approvazione dei bilanci sulla base delle informazioni in suo possesso.

Articolo 46

Contenuto dei bilanci

1.           I bilanci certificati per ciascun programma operativo riguardano l'esercizio contabile e comprendono, per l'insieme del programma e per le spese di assistenza tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 2, i seguenti elementi:

(a) l'importo totale delle spese ammissibili contabilizzate dall'autorità di certificazione come sostenute e pagate dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi, l'importo totale delle spese pubbliche ammissibili sostenute nell'attuazione degli interventi e il corrispondente contributo pubblico ammissibile che è stato versato ai beneficiari;

(b) gli importi ritirati e recuperati nel corso dell'esercizio contabile, gli importi da recuperare al termine dell'esercizio contabile e gli importi non recuperabili;

(c) un raffronto tra le spese dichiarate a norma della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo esercizio contabile nelle domande di pagamento, corredato di una spiegazione delle eventuali differenze.

2.           L'autorità di certificazione può prevedere nei bilanci un accantonamento non superiore al 5% della spesa totale indicata nelle domande di pagamento presentate per un determinato esercizio contabile se la valutazione della legittimità e regolarità della spesa è oggetto di una procedura in corso presso l'autorità di audit. L'importo interessato è escluso dall'importo totale delle spese ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali importi sono inclusi o esclusi in via definitiva dai bilanci annuali dell'esercizio successivo.

Articolo 47

Esame e approvazione dei bilanci

1.           Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile la Commissione decide in merito all'approvazione dei bilanci dei pertinenti organismi designati a norma dell'articolo 28 per il programma operativo. La decisione di approvazione riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei bilanci presentati e non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive.

2.           Ai fini del calcolo dell'importo imputabile al Fondo per un esercizio contabile, la Commissione tiene conto di quanto segue:

(a) le spese pubbliche ammissibili sostenute nell'attuazione degli interventi e contabilizzate di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), alle quali si applica il tasso di cofinanziamento stabilito all'articolo 18;

(b) l'importo totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione nel corso dell'esercizio contabile, costituito dall'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, e dell'articolo 19.

3.           Il saldo annuale che, a seguito dell'approvazione dei bilanci, deve essere recuperato dallo Stato membro è oggetto di un ordine di recupero della Commissione. Il saldo annuale dovuto allo Stato membro è aggiunto al successivo pagamento intermedio effettuato dalla Commissione a seguito dell'esame e dell'approvazione dei bilanci.

4.           Se, per motivi imputabili a uno Stato membro, la Commissione non è in grado di approvare i bilanci entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di un esercizio contabile, la Commissione comunica allo Stato membro le azioni che devono essere intraprese dalle autorità di gestione o di audit, o le indagini aggiuntive che la Commissione si propone di svolgere a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3.

5.           Il pagamento del saldo annuale da parte della Commissione si basa sulle spese dichiarate nei bilanci, al netto di un eventuale accantonamento costituito a fronte di spese dichiarate alla Commissione che sono oggetto di una procedura di contraddittorio con l'autorità di audit.

Articolo 48

Disponibilità dei documenti

1.           L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di tre anni, con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno della decisione di approvazione dei bilanci da parte della Commissione a norma dell'articolo 47 o, al più tardi, dalla data di pagamento del saldo finale.

Questo periodo di tre anni è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2.           I documenti sono conservati in forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

3.           I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

4.           È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 59 per stabilire quali supporti per i dati si possono considerare comunemente accettati.

5.           La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6.           Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici utilizzati devono soddisfare le norme di sicurezza accettate, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Articolo 49

Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1.           Entro il 30 settembre 2023 gli Stati membri presentano i seguenti documenti:

(a) una domanda di pagamento del saldo finale;

(b) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo;

(c) i documenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per l'esercizio contabile finale, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

2.           Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di approvazione dei bilanci dell'esercizio contabile finale o entro un mese dalla data di approvazione del rapporto finale di esecuzione, se successiva.

Capo 3. Rettifiche finanziarie e recuperi

Articolo 50

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1.           Spetta anzitutto agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutti gli interventi che potrebbero essere interessati.

2.           Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di interventi o del programma operativo. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un intervento o al programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il Fondo e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci annuali dell'esercizio contabile nel quale è decisa la soppressione.

3.           Il contributo a titolo del Fondo soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4.

4.           Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per gli interventi oggetto della rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per gli interventi interessati da tale irregolarità sistemica.

5.           L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma del presente articolo.

Articolo 51

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.           La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a rettifiche finanziarie sopprimendo integralmente o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile dell'Unione e nazionale, anche per carenze nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.

2.           Una violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale determina una rettifica finanziaria solo ove ricorra una delle seguenti condizioni:

(a) la violazione ha o potrebbe aver influenzato la selezione da parte dell'autorità di gestione di un intervento ammesso al sostegno del Fondo;

(b) la violazione ha o potrebbe aver influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione.

Articolo 52

Criteri per la rettifica finanziaria della Commissione

1.           La Commissione procede a rettifiche finanziarie se dopo aver effettuato l'esame necessario conclude che:

(a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze, tali da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

(b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi previsti dall'articolo 50 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica a norma del presente paragrafo;

(c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica a norma del presente paragrafo.

La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuati, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato al Fondo, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2.           Nel decidere l'importo di una rettifica a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3.           Ove si basi su rapporti di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4.           È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 59 che definiscono i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare.

Articolo 53

Procedura per le rettifiche finanziarie della Commissione

1.           Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2.           Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3.           La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2.

4.           Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

5.           Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

6.           Se la Commissione o la Corte dei conti europea rileva irregolarità che influiscono sui bilanci annuali, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno del Fondo al programma operativo.

Articolo 54

Rimborsi al bilancio dell'Unione - Recuperi

1.           Ogni importo dovuto al bilancio generale dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 77 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2.           Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo percentuale rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Articolo 55

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1.           Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 100 000 EUR non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima dell'esame di tutte le spese interessate a norma dell'articolo 47. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per esercizio contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima dell'esame di tutte le spese interessate a norma dell'articolo 47. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i paragrafi 5 e 6.

2.           L'audit di un intervento può riguardare tutte le fasi della sua attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, eccettuato il controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.

3.           Ove il parere di audit più recente sul programma operativo non segnali l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 34, paragrafo 2, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso la Commissione svolgerà i propri audit in loco solo qualora vi siano elementi che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un esercizio contabile i cui bilanci sono stati approvati.

4.           Se la Commissione conclude di potersi basare sul parere dell'autorità di audit relativo al programma operativo, può concordare con la stessa di limitare i propri audit in loco alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, salvo quando vi siano elementi che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un esercizio contabile i cui bilanci sono stati approvati.

5.           L'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi agli interventi in qualsiasi momento qualora da una valutazione del rischio emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano elementi che facciano presumere gravi carenze nel sistema di gestione e controllo del programma operativo, e durante i tre anni successivi all'approvazione di tutte le spese di un intervento a norma dell'articolo 47, nel quadro di un campione di audit.

6.           La Commissione può effettuare in qualsiasi momento audit relativi agli interventi allo scopo di valutare l'operato di un'autorità di audit, mediante la ripetizione della sua attività di audit.

Capo 4. Disimpegno

Articolo 56

Regole sul disimpegno

1.           La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma in rapporto a un programma operativo, che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento, per i pagamenti intermedi e per il saldo annuale entro il 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata inviata, a norma dell'articolo 42, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 38.

Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020.

2.           In deroga al paragrafo 1, primo comma, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014.

3.           Se il primo impegno di bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il 2015, in deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015. In questi casi la Commissione calcola l'importo a norma del paragrafo 1, primo comma, aggiungendo un quinto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2016 al 2020.

4.           La parte di impegni ancora aperti il 31 dicembre 2022 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, entro il 30 settembre 2023.

Articolo 57

Eccezioni al disimpegno

1.           L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi che l'organismo responsabile non è stato in grado di dichiarare alla Commissione a causa di:

(a) interventi sospesi a causa di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo;

(b) cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo, in tutto o in parte; le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma operativo;

(c) la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno, o diverse volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'intervento e la data della decisione finale.

2.           Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1 per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 58

Procedura per i disimpegni

1.           La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del disimpegno a norma dell'articolo 56.

2.           Sulla base delle informazioni di cui dispone al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante dalle informazioni in suo possesso.

3.           Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4.           Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo al programma operativo. In caso di mancata presentazione la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo del Fondo per l'esercizio finanziario interessato.

5.           La Commissione modifica la decisione che approva il programma operativo, mediante un atto di esecuzione entro il 30 settembre.

TITOLO VII - DELEGA DI POTERI, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59

Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di poteri di cui al presente regolamento è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

3.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.           L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Se, alla scadenza di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni nei confronti dell'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni le motiva.

Articolo 60

Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il parere del comitato di cui ai paragrafi 2 e 3 debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o (…) [numero di membri] (una maggioranza ... di) [maggioranza da precisare: semplice, due terzi, ecc.] membri del comitato lo richiedano/richieda.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 61

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

Allegato I - Modello di programma operativo

Capo Parte Sottoparte || Descrizione / Osservazioni || Dimensioni (caratteri)

1 Individuazione || Indicare chiaramente in questa parte solo i dati per l'individuazione del programma, in particolare i seguenti: Stato membro Nome del programma operativo CCI || 200

2 Formulazione del programma || ||

2.1 Situazione || Individuazione e giustificazione della o delle deprivazioni materiali da considerare || 4000

|| Indicazione del tipo di deprivazione materiale oggetto del programma operativo || 200

2.x Deprivazione materiale X considerata || Riprodurre questa parte (e le corrispondenti sottoparti) per ogni tipo di deprivazione materiale da considerare ||

2.x.1 Descrizione || Descrizione delle principali caratteristiche e degli obiettivi dell'assistenza materiale da prestare e delle misure di accompagnamento corrispondenti || 4000

2.x.2 Programmi nazionali || Descrizione dei programmi nazionali destinati a beneficiare di un sostegno || 2000

2.4 Altro || Ogni altra informazione ritenuta necessaria || 4000

3 Attuazione || ||

3.1 Identificazione degli indigenti || Descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato || 2000

3.2 Selezione degli interventi || Criteri di selezione degli interventi e descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato || 2000

3.3 Selezione delle organizzazioni partner || Criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato || 2000

3.4 Complementarità con il FSE || Descrizione del meccanismo destinato a garantire la complementarità con il FSE || 4000

3.4 Assetto istituzionale || Descrizione delle disposizioni di attuazione del programma operativo, contenente l'identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettuerà pagamenti || 4000

3.5 Monitoraggio e valutazione || Descrizione del metodo seguito per monitorare l'attuazione del programma, in particolare degli indicatori da utilizzare a tale fine. Tra gli indicatori devono essere considerati gli indicatori finanziari riguardanti le spese ripartite e gli indicatori di realizzazione relativi agli interventi che beneficiano di un sostegno. || 4000

3.6 Assistenza tecnica || Descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo X, paragrafo 2, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini della sana gestione finanziaria degli interventi || 4000

4. PIANO FINANZIARIO || Questa parte deve comprendere: 1)         una tabella che specifica, per ciascun anno, in conformità all'articolo 18, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento; 2)         una tabella che specifica, per l'intero periodo di attuazione del programma, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del sostegno del programma operativo per tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure di accompagnamento. || Testo: 1000 Dati in formato CSV o XML

|| ||

|| ||

Formato dei dati finanziari (parte 4):

4.1 .1. Piano di finanziamento del programma operativo indicante l'impegno annuale del Fondo e il corrispondente cofinanziamento nazionale al programma operativo (in EUR)

|| Totale || 2014 || 2015 || …. || 2020

Fondo a) || || || || ||

Cofinanziamento nazionale b) || || || || ||

Spese pubbliche ammissibili c) = a) + b) || || || || ||

Tasso di cofinanziamento*: d) = a) / c) || ||

* Questo tasso può essere approssimato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso esatto utilizzato per il rimborso delle spese è il tasso d).

4.1.2. Piano finanziario indicante l'importo delle dotazioni finanziarie complessive del sostegno del programma operativo per tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure di accompagnamento (in EUR)

Settore d'intervento || Spese pubbliche ammissibili || || || ||

Totale || || || || ||

Assistenza tecnica || || || || ||

Deprivazione alimentare || || || || ||

di cui, misure di accompagnamento || || || || ||

Mancanza di una fissa dimora || || || || ||

di cui, misure di accompagnamento || || || || ||

Deprivazione materiale dei bambini || || || || ||

di cui, misure di accompagnamento || || || || ||

ALLEGATO II

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2002

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[10]

4 Occupazione ed affari sociali

0406 Indigenti

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

§ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[11]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il Fondo promuove la coesione sociale nell'Unione e contribuisce al conseguimento degli obiettivi di riduzione della povertà della strategia Europa 2020.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1

Oltre all'obiettivo generale, il programma contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà nell'Unione, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

Attività ABM/ABB interessate

0406 Indigenti

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il nuovo strumento consentirà agli Stati membri di assistere circa due milioni di persone indigenti in più all'anno con un'incidenza positiva sulla salute di tali persone, sull'inclusione sociale, sull'occupazione e sul mercato del lavoro. Si prevede tuttavia che il Fondo di aiuti europei agli indigenti abbia un'incidenza sociale ben maggiore.

1.       Offrendo agli operatori una piattaforma per lo scambio di informazioni e di esperienze, apporterà notevoli vantaggi a numerose parti interessate in termini di miglioramento del processo.

2.       L'attuazione a medio e lungo termine del Fondo di aiuti europei agli indigenti mediante programmi operativi, basata su dati probanti, promuoverà il dialogo tra i diversi gruppi di parti interessate e un approccio strategico per il futuro. Il miglioramento dei meccanismi di distribuzione (in particolare la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi) dovrebbe assicurare che gli effetti dei processi continuino ad essere pertinenti. Il Fondo di aiuti europei agli indigenti costituirà uno strumento volto a conciliare le priorità europee e le politiche di coesione sociale.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di monitorare l'attuazione della proposta/iniziativa.

Le istituzioni che effettivamente distribuiscono l'assistenza materiale si affidano prevalentemente al volontariato e beneficiano di donazioni. È quindi opportuno evitare, per quanto possibile, di imporre loro gravosi obblighi di rendicontazione. È tuttavia prevedibile che tali organizzazioni dovranno informare delle loro attività non solo la Commissione, ma gli altri donatori e i volontari perché non perdano la loro motivazione. Gli indicatori proposti sono stati oggetto di discussione con le organizzazioni europee di coordinamento e sono stati giudicati adeguati e realistici.

La prima serie di indicatori, relativi al volume delle risorse fornite, riguarda:

1) i contributi in natura del programma;

2) le risorse finanziarie ripartite in base alla loro origine (UE e altre fonti).

La seconda serie di indicatori comuni informa sul volume di aiuti erogati e riguarda il numero di pacchi distribuiti, di pasti preparati/distribuiti e di persone indigenti assistite.

Tali dati saranno trasmessi alla Commissione dalle autorità di gestione nei rapporti di esecuzione annuali.

A questo rapporto annuale di base si aggiungono indagini strutturate. La Commissione farà realizzare tali indagini almeno due volte durante il periodo di attuazione del programma. Le indagini forniranno informazioni sugli utilizzatori finali, in particolare sull'eventuale predominio di determinate fasce di età o minoranze, sull'importanza dei contributi in natura diversi dai beni, ad esempio lavoro e servizi volontari e sugli effetti del programma su di essi. Tali informazioni saranno prevedibilmente fornite solo sulla base di supposizioni informate, poiché in numerosi casi gli utilizzatori finali accetteranno l'aiuto solo a condizione di mantenere l'anonimato.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il programma previsto contribuirà all'obiettivo di coesione sociale dell'Unione. La base giuridica del nuovo strumento proposto è l'articolo 175, terzo comma, del TFUE, che prevede azioni specifiche al di fuori dei Fondi strutturali.

Nel 2010 circa un quarto di tutti i cittadini europei (116 milioni) era a rischio di povertà o esclusione sociale. La povertà e l'esclusione sociale non sono distribuite in modo uniforme nell'UE. In generale i problemi sono più acuti negli Stati membri dell'Europa orientale e meridionale. La crisi economica (associata alle pressioni per il risanamento dei bilanci connesse alla crisi del debito pubblico), oltre ad aggravare le preesistenti condizioni di povertà e di esclusione sociale, ha inoltre ridotto la capacità di alcuni Stati membri di sostenerne le spese e gli investimenti sociali a livelli sufficienti per invertire questa tendenza negativa.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva si fonda su un programma equilibrato di crescita economica e di progresso sociale basato su obiettivi ambiziosi in materia di occupazione, istruzione e riduzione della povertà. La povertà e l'esclusione sociale sono gli ostacoli maggiori al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

Affrontando le necessità di base, lo strumento proposto aiuterà ad alleviare la povertà e l'esclusione sociale delle persone che si trovano in condizioni di grave deprivazione. Consentendo ai membri più indigenti della società di mantenere la loro dignità e il loro capitale umano, contribuirà a rafforzare il capitale sociale e la coesione nelle loro comunità.

Un intervento su scala UE è reso necessario dal livello e dalla natura della povertà e dell'esclusione sociale nell'Unione, ulteriormente aggravati dalla crisi economica e dall'incertezza relativa alla capacità di tutti gli Stati membri di sostenerne le spese sociali a un livello sufficiente a far sì che la coesione sociale non si deteriori maggiormente e che gli obiettivi della strategia Europa 2020 vengano realizzati.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Si tratta di un nuovo strumento. L'esperienza acquisita nell'attuazione del programma di aiuti agli indigenti (MDP) è comunque utile. Con la prevista assenza di scorte d'intervento il programma MDP ha perso la sua ragione d'essere e sarà soppresso dopo il completamento del piano annuale del 2013. Nel corso degli anni il programma MDP è tuttavia diventato un'importante fonte di approvvigionamento per le organizzazioni che lavorano a contatto diretto con le persone più svantaggiate della nostra società fornendo loro prodotti alimentari. Una sintesi degli insegnamenti tratti figura nella valutazione d'impatto allegata alla proposta.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il Fondo di aiuti europei agli indigenti proposto avrà una dotazione di 2 500 000 000 EUR proveniente dai Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" dotato di risorse globali che ammontano a 327 115 655 850 EUR. Il Fondo di aiuti europei agli indigenti sarà considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE. Integrerà gli strumenti della politica sociale esistenti senza sovrapporvisi, attraverso azioni correttive temporanee che consentiranno ai membri più indigenti della società di uscire dall'indigenza.

Assieme ad altri tipi di sostegno ammessi al cofinanziamento, in particolare a titolo del FSE, lo strumento proposto può contribuire a migliorare l'occupabilità dei beneficiari finali, consentendo loro di apportare un contributo all'economia.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

§ Proposta/iniziativa di durata limitata

– §   Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2020

– §   Incidenza finanziaria dal 2014 al 2022

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[12]

¨ Gestione diretta centralizzata da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[13]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

§ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le autorità di gestione presenteranno un rapporto di esecuzione annuale, che sarà basato sui dati e conterrà gli indicatori comuni di cui al punto 1.4.4. A tali rapporti si aggiungeranno indagini strutturate e valutazioni che la Commissione farà effettuare a medio termine e alla fine del periodo di attuazione del programma. In riunioni bilaterali verranno esaminati i progressi compiuti nell'attuazione di ciascun programma.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Il sistema di gestione e di controllo è stato in gran parte ripreso dalla politica di coesione. Sebbene questo piano di spesa sia diverso rispetto alla politica di coesione in termini di destinatari finali e di partner esecutivi, si prevede che i fattori di rischio siano simili, in particolare, a quelli del FSE. La principale fonte di errori per il FSE nell'attuale periodo di attuazione dei programmi è costituita da problemi a livello di ammissibilità (58% di tutti gli errori quantificabili cumulati), di accuratezza (7%) e di pista di controllo (35%). Per risolvere tali problemi le norme relative all'ammissibilità sono integralmente contemplate nel progetto di regolamento, che prevede anche un ricorso maggiore ai tassi forfettari. Un fattore di aumento dei rischi è però costituito dal fatto che la distribuzione degli aiuti ai destinatari finali dipenderà in gran parte da ONG e da organizzazioni della società civile, alcune delle quali dispongono di amministrazioni ridotte che dipendono prevalentemente dal volontariato. La Corte dei conti ha già sollevato questo problema riguardo al programma MDP nella sua relazione del 2009. Per le organizzazioni di questo tipo rimarrà possibile limitare le risorse destinate all'assistenza materiale acquistata centralmente dalle autorità di gestione e il ricorso a tassi forfettari.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo dei rispettivi programmi operativi. Gli Stati membri designeranno un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per i rispettivi programmi operativi. La Commissione ha la facoltà di effettuare audit mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sulle prestazioni del Fondo, nonché la possibilità di operare interruzioni, sospensioni e rettifiche finanziarie.

Nella politica di coesione le attività di controllo (a livello nazionale e regionale, esclusi i costi della Commissione) sono stimati pari al 2% circa dei finanziamenti totali. Tali costi sono imputabili ai seguenti ambiti di controllo: l'1% è dovuto al coordinamento e alla predisposizione del programma a livello nazionale, l'82% è ascrivibile alla gestione del programma, il 4% alla certificazione e il 13% agli audit.

Rispetto a quanto previsto per la politica di coesione tuttavia una serie di fattori dovrebbe contribuire a ridurre il tasso di errori e i costi di controllo: il nuovo programma verterà solo su tre settori d'azione, viene fatto maggiormente ricorso all'opzione dei costi semplificati e, data la natura degli interventi e dei gruppi beneficiari, i destinatari finali non saranno soggetti ad audit, a meno che la valutazione dei rischi evidenzi un rischio specifico di irregolarità o di frode. Questi fattori cumulati dovrebbero ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari e il tasso di errori e accrescere la fiducia, contribuendo così alla riduzione dei costi di controllo.

L'attuale tasso di errori della DG EMPL (il tasso di errori della Corte dei conti) è del 2,2%. Si stima che i fattori descritti dovrebbero consentire una riduzione dell'1%, portando il tasso di errori previsto dei programmi all'1,2%.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

I servizi dei Fondi strutturali unitamente all'OLAF hanno creato una strategia congiunta di lotta contro le frodi che prevede una serie di azioni che la Commissione e gli Stati membri devono porre in essere per prevenire le frodi in azioni strutturali nell'ambito della gestione concorrente. Tale strategia congiunta di lotta contro le frodi sarà applicabile al Fondo di aiuti europei agli indigenti.

La proposta include inoltre un obbligo esplicito di mettere in atto tali misure a norma dell'articolo 32, paragrafo 4. In tal modo dovrebbe essere rafforzata negli Stati membri la consapevolezza in merito alle frodi presso tutti gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo del Fondo di aiuti europei agli indigenti, con una conseguente riduzione del rischio di frode.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…………………………] || Diss./Non diss. ([14]) || di paesi EFTA[15] || di paesi candidati[16] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario

1 Crescita intelligente e inclusiva Nuove rubriche per il periodo 2014-2020 || 04.06.00.00 Persone indigenti || Diss. || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Rubrica……………………………………...] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 1 || Crescita intelligente e inclusiva

DG: EMPL || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || 343,957 || 349,166 || 353,425 || 356,742 || 359,925 || 362,704 || 365,331 || 2 491,250

Pagamenti || (2) || 274,038 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 1 936,950

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2a) || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati  dalla dotazione di programmi specifici[17] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 8,750

Totale degli stanziamenti per la DG EMPL[18] || Impegni || =1+1a +3 || 345,207 || 350,416 || 354,675 || 357,992 || 361,175 || 363,954 || 366,581 || 2 500,000

Pagamenti || =2+2a +3 || 275,288 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 1 945,700

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

Totale degli stanziamenti per la RUBRICA <…> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

DG: EMPL ||

Ÿ Risorse umane || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || || ||

TOTALE DG EMPL || Stanziamenti || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112

Totale degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[19] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || ||

Pagamenti || || || || || || || ||

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi.

– ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito. Il Fondo sarà attuato attraverso la gestione concorrente. Mentre le priorità strategiche sono stabilite dall'UE mediante il regolamento, l'effettiva gestione quotidiana è attribuita alle autorità di gestione. Mentre gli indicatori comuni sono proposti dalla Commissione, gli obiettivi effettivi sono proposti dagli Stati membri a livello dei programmi operativi e approvati dalla Commissione. È pertanto impossibile indicare obiettivi in termini di risultati finché i programmi non saranno stati elaborati, negoziati e approvati nel 2013/2014.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato[20] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[21]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112

Altre spese amministrative || || || || || || || ||

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112

Esclusa la RUBRICA 5[22] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,896

Altre spese di natura amministrativa || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 7,854

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 8,750

TOTALE || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 15,862

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)

04 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE)[23]

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

04 01 04 01[24] || - in sede[25] || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

- nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT - Ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT - Ricerca diretta) || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

TOTALE || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Contribuire all'analisi, alla negoziazione, alla modifica e alla preparazione di proposte di programmi e progetti negli Stati membri, in vista della loro approvazione. Contribuire a gestire, monitorare e valutare l'attuazione dei programmi e dei progetti approvati. Garantire il rispetto delle norme che disciplinano i programmi.

Personale esterno || Idem e/o sostegno amministrativo.

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ¨  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[26].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– ¨  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[27]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo…………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[1]               GU L […] del […], pag. […].

[2]               GU L […] del […], pag. […].

[3]               GU L […] del […], pag. […].

[4]               GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[5]               GU L […] del […], pag. […].

[6]               GU L 55 del 28.2.2011, pag.13.

[7]               GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

[8]               GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

[9]               GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[10]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[11]             A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[12]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .

[13]             A norma dell'articolo 200 del regolamento finanziario.

[14]             Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[15]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[16]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[17]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[18]             Tali stanziamenti fanno parte dei Fondi strutturali nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", dotato di impegni per un importo di 327 115 655 850 EUR. Il Fondo di aiuti europei agli indigenti sarà considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

[19]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[20]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[21]             Quale descritto nel punto 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…".

[22]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[23]             AC = agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.

[24]             Entro i limiti del massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[25]             Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[26]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[27]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi nel settore dello zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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