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Document 52012PC0617
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Fund for European Aid to the Most Deprived
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti
/* COM/2012/0617 final - 2012/0295 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti /* COM/2012/0617 final - 2012/0295 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1 Povertà e deprivazione
materiale nell'Unione Nel quadro della strategia Europa 2020
l'Unione europea si è posta l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il
numero di persone a rischio o in condizioni di povertà o esclusione sociale
entro il 2020. La crisi economica ha tuttavia aggravato la povertà e
l'esclusione sociale, sollevando preoccupazioni per le ripercussioni sociali
sui singoli e sulla società in generale. Nel 2010 circa un quarto dei cittadini europei
(116 milioni) era a rischio di povertà o esclusione sociale. Si tratta di circa
2 milioni in più rispetto all'anno precedente e i primi dati disponibili per il
2011 confermano questa tendenza. Mentre le necessità di chi si trova ai margini
della società sono in continua crescita, la capacità degli Stati membri di
sostenere queste persone è in molti casi diminuita. La coesione sociale è più
che mai minacciata da vincoli di bilancio. In numerosi Stati membri le
politiche decise a livello europeo sono ritenute in certa misura responsabili
di tali sviluppi. L'aumento della povertà si ripercuote
negativamente sulle condizioni di vita dei cittadini europei, dei quali circa
40 milioni vivono in condizioni di grave deprivazione materiale. Il loro
numero, notevolmente calato tra il 2005 e il 2008, è tornato a salire tra il
2009 e il 2010, quando in un solo anno altre 342 000 persone si sono
trovate in condizioni di grave deprivazione materiale. Una delle principali caratteristiche della
deprivazione materiale è l'impossibilità di accedere adeguatamente ai prodotti
alimentari in termini di quantità e qualità. La percentuale di popolazione
dell'Unione che non può permettersi un pasto a base di carne, pollo o pesce (o
equivalente vegetariano) ogni due giorni, definito un'esigenza vitale
dall'Organizzazione mondiale della sanità, era pari all'8,7% nel 2010, vale a
dire più di 43 milioni di persone e i dati relativi al 2011 mostrano un
peggioramento di tale tendenza. Una forma particolarmente grave di
deprivazione materiale, ben al di là della deprivazione alimentare, è la
mancanza di una fissa dimora. Le dimensioni del fenomeno sono difficili da
quantificare, tuttavia le stime indicano che nel 2009/2010 vi erano 4,1 milioni
di persone senza fissa dimora in Europa. La situazione si è recentemente
aggravata a causa dell'impatto sociale di una crescita debole e disomogenea e
dell'aumento della disoccupazione. Ancor più preoccupante è l'emergere di un
nuovo profilo di persone senza fissa dimora, che comprende famiglie con bambini,
giovani e migranti. 25,4 milioni di bambini sono a rischio di
povertà o esclusione sociale nell'Unione. Nel complesso i bambini sono
maggiormente a rischio di povertà o esclusione sociale rispetto al resto della
popolazione (27% contro il 23%) e questo li espone a una deprivazione materiale
che va al di là della (mal) nutrizione. Ad esempio 5,7 milioni di bambini non
possiedono abiti nuovi (non di seconda mano) e 4,7 milioni non dispongono di
due paia di scarpe del numero giusto (compreso un paio di scarpe per tutte le
stagioni). I bambini soggetti a queste forme di deprivazione materiale hanno
meno probabilità dei loro coetanei più agiati di andare bene a scuola, di
essere in buona salute e di realizzare pienamente le loro potenzialità da
adulti. 1.2 Risposta dell'Unione alla
povertà e alla deprivazione materiale Il principale strumento dell'Unione per
sostenere l'occupabilità, combattere la povertà e promuovere l'inclusione
sociale è e rimarrà il Fondo sociale europeo (FSE). Questo strumento strutturale
investe direttamente nelle persone e nelle loro competenze e mira a migliorare
le loro opportunità nel mercato del lavoro. Alcuni dei cittadini più
vulnerabili dell'Unione, soggetti a forme estreme di povertà, sono tuttavia
troppo distanti dal mercato del lavoro per poter beneficiare delle misure di
inclusione sociale del Fondo sociale europeo. Il programma dell'Unione europea per la
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (nel seguito "programma
MDP" – Most deprived People) ha fornito aiuti alimentari a tali
persone per oltre due decenni. È stato creato nel 1987 per utilizzare in modo
adeguato le eccedenze agricole altrimenti destinate verosimilmente alla
distruzione, rendendole disponibili per gli Stati membri che intendevano
utilizzarle. Nel corso degli anni il programma MDP è diventato un'importante
fonte di approvvigionamento per le organizzazioni che lavorano a contatto
diretto con i membri più svantaggiati della società, fornendo loro prodotti
alimentari. Il previsto esaurimento e la notevole imprevedibilità delle scorte
d'intervento nel periodo 2011-2020, dovuto a riforme successive della politica
agricola comune, ha privato della sua originaria ragione d'essere il programma
MDP, che sarà quindi soppresso alla fine del 2013. La deprivazione materiale tuttavia è ancora
causa di gravi problemi e continua ad essere necessario un sostegno dell'UE per
le persone più indigenti della società. Nella sua proposta per il prossimo
quadro finanziario pluriennale la Commissione ha tenuto conto di questa
situazione riservando un bilancio di 2,5 miliardi di EUR per un nuovo strumento
di lotta contro le forme estreme di povertà e di esclusione. In quest'ottica, il regolamento proposto
istituisce per il periodo 2014-2020, un nuovo strumento, che integrerà gli
attuali strumenti di coesione, in particolare il Fondo sociale europeo, per far
fronte alle forme di povertà più gravi e socialmente problematiche, alla
deprivazione alimentare così come alla mancanza di una fissa dimora e alla
deprivazione materiale dei bambini, sostenendo nel contempo misure di
accompagnamento per il reinserimento sociale dei più indigenti dell'Unione. 2 CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1 Posizione delle parti interessate Le discussioni in sede di Consiglio e
Parlamento europeo nonché con la società civile e le autorità locali sulle
attuali forme di sostegno agli indigenti nel quadro del programma MDP hanno
offerto idee e spunti significativi per il futuro. La Commissione si è inoltre
mostrata aperta alle opinioni delle parti interessate e ha consultato le
organizzazioni di coordinamento a livello di UE, rappresentative sia dei
fornitori di aiuti alimentari sia dei destinatari finali. La potenziale riduzione significativa del
sostegno fornito nell'ambito del programma MDP nel 2012 è stata aspramente
criticata dalle organizzazioni della società civile e i rappresentanti delle
autorità regionali e locali hanno sottolineato l'importanza di tale sostegno
dichiarandosi a favore del proseguimento del programma in un momento in cui le
necessità sono in aumento. Importanti associazioni di beneficienza, le
organizzazioni della società civile che rappresentano le banche alimentari,
nonché le organizzazioni attive nell'assistenza ai bambini e alle persone senza
fissa dimora hanno espresso ripetutamente la necessità di un sostegno pubblico
e, in particolare, dell'UE. Sono state organizzate due riunioni con le
associazioni di coordinamento delle organizzazioni rappresentative non solo dei
beneficiari, ma anche degli effettivi destinatari finali. In generale le
organizzazioni hanno accolto con favore il possibile ampliamento della portata
del programma al di là degli aiuti alimentari e l'idea di un approccio
orientato sulle persone. Gli Stati membri hanno pareri divisi su tale
strumento: sette Stati membri si sono dichiarati contrari a una continuazione
del programma MDP dopo il 2013. Altri Stati membri hanno difeso con convinzione
il programma. Tredici Stati membri hanno rilasciato una dichiarazione nel
dicembre 2011, in cui hanno chiesto il proseguimento del programma MDP dopo il
2013. Il Parlamento europeo ha più volte espresso il
suo forte sostegno a favore del proseguimento del programma di aiuti alimentari
ai fini una migliore coesione sociale in Europa. Nel dicembre 2011, undici organizzazioni di
coordinamento hanno scritto al commissario Andor e al direttore generale per
l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, chiedendo di progredire verso
una strategia dell'Unione europea per i senzatetto. Il Parlamento europeo ha
inoltre invocato detta strategia, prima in una dichiarazione scritta (2010) e
poi in una risoluzione (2011). Il patto per la crescita e l'occupazione,
adottato dal Consiglio europeo il 29 giugno 2012 indica che "nell'attuare
le raccomandazioni specifiche per paese, gli Stati membri insisteranno in
particolare [sulla necessità di] lottare contro la disoccupazione e affrontare
con efficacia conseguenze sociali della crisi […nonché] sviluppare e attuare
politiche efficaci per combattere la povertà e fornire assistenza alle
categorie vulnerabili". 2.2 Valutazione d'impatto La questione centrale esaminata nella
valutazione d'impatto ha riguardato la portata del nuovo strumento. Le opzioni
prese in esame sono state le seguenti: 0) nessun finanziamento, 1) uno
strumento destinato a succedere all'attuale programma MDP, limitato alla
fornitura di aiuti alimentari, 2) uno strumento in grado di integrare la
distribuzione di aiuti alimentari con un sostegno alle misure di
accompagnamento per l'inclusione sociale dei destinatari di tali aiuti e 3) uno
strumento completo in grado di offrire un soccorso concreto in termini di
alimenti e beni per le persone senza fissa dimora e di beni per i bambini in
condizioni di deprivazione materiale, combinato con misure di accompagnamento
per il reinserimento sociale delle persone indigenti. L'impatto netto dell'opzione zero dipende
dalle modalità di riassegnazione dei fondi resi disponibili. Tale opzione
tuttavia sarebbe certamente considerata una conferma del calo della solidarietà
in Europa in un momento in cui la povertà è in aumento. Rispetto all'opzione 1,
l'opzione 2 e ancor più l'opzione 3 comportano una riduzione degli aiuti
alimentari distribuiti poiché parte delle risorse sono destinate ad altri tipi
di azioni. Le misure di accompagnamento devono tuttavia assicurare anche una
maggiore sostenibilità dei risultati ottenuti. Viene preferita l'opzione 3
poiché consente di adattare nel modo più mirato gli interventi basati sul
sostegno alle esigenze locali. 3 ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA L'azione dell'UE è giustificata a norma
dell'articolo 174 (TFUE), che contempla la necessità per l'Unione di
"promuovere uno sviluppo armonioso" sviluppando e proseguendo
"la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione
economica, sociale e territoriale", e dell'articolo 175 (TFUE), che
specifica il ruolo dei Fondi strutturali dell'UE nella realizzazione di tale
obiettivo e prevede l'adozione di azioni specifiche al di fuori dei Fondi
strutturali. L'azione su scala UE è necessaria dato il
livello di povertà e di esclusione sociale nell'Unione e l'inaccettabile
diversità della situazione tra i singoli Stati membri, aggravati ulteriormente
dalla crisi economica e finanziaria, che ha portato a un deterioramento della
coesione sociale riducendo le possibilità di conseguire l'obiettivo della
strategia Europa 2020 in materia di lotta contro la povertà e l'esclusione
sociale. Il sostegno finanziario europeo contribuisce a
catalizzare l'azione a livello nazionale, a coordinare gli sforzi e a
sviluppare e a introdurre strumenti volti a promuovere l'inclusione sociale. In
tal modo l'Unione può assumere un ruolo di guida e servire da esempio. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta della Commissione di un quadro finanziario
pluriennale prevede un importo di 2,5 miliardi di EUR per la politica di
coesione nel periodo 2014-2020. A norma dell'articolo 84,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/... (CPR) il sostegno accordato a
uno Stato membro attraverso il Fondo è considerato parte della quota di Fondi
strutturali assegnata al Fondo sociale europeo. Dotazione di bilancio proposta per il periodo 2014-2020 || Miliardi di EUR Politica di coesione (Fondi strutturali) Di cui Fondo di aiuti europei agli indigenti || 339 2,5 * Tutti i dati sono espressi a prezzi
costanti 2011. 5 Contenuto del regolamento 5.1 Obiettivi e campo
d'intervento L'obiettivo generale del Fondo di aiuti
europei agli indigenti (nel seguito "il Fondo") è quello di
promuovere la coesione sociale nell'Unione contribuendo al conseguimento
dell'obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre di almeno 20 milioni il
numero delle persone a rischio o in condizioni di povertà e di esclusione
sociale. Ne consegue l'obiettivo specifico di sostenere
i programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria alle persone
indigenti tramite organizzazioni partner. In termini di campo d'intervento, il Fondo
affronta i problemi della deprivazione alimentare, alla mancanza di una fissa
dimora e alla deprivazione materiale dei bambini. Ogni Stato membro può
scegliere di lottare contro una o più di queste forme di deprivazione. È anche
possibile sostenere misure di accompagnamento, ad integrazione del sostegno
materiale, per contribuire al reinserimento sociale delle persone indigenti. 5.2 Destinatari e definizione di
criteri La popolazione ammessa a beneficiare di un
sostegno materiale è costituita dalle persone più indigenti dell'Unione. La
definizione dei criteri per individuare le persone indigenti da assistere sarà di
competenza degli Stati membri o delle organizzazioni partner che sono nella
posizione migliore per orientare l'assistenza in modo mirato, tenendo conto
delle esigenze locali. Precisando il tipo di beni da distribuire,
vale a dire prodotti alimentari o beni di consumo di base per uso personale,
destinati alle persone senza fissa dimora o ai bambini, il regolamento
comprende anche un meccanismo indiretto di definizione dei criteri. 5.3 Organizzazioni partner Le organizzazioni partner sono le organizzazioni
che forniscono direttamente o indirettamente prodotti alimentari o beni alle
persone indigenti. Al fine di assicurarsi che il Fondo contribuirà a una
riduzione durevole della povertà nonché al miglioramento della coesione
sociale, le organizzazioni partner che forniscono direttamente prodotti
alimentari o beni dovranno svolgere esse stesse attività che integrano
l'offerta di assistenza materiale e mirano all'integrazione sociale delle
persone indigenti. Il Fondo può sostenere tali misure di accompagnamento. Le autorità nazionali possono acquistare i
prodotti alimentari o i beni, metterli a disposizione delle organizzazioni
partner o fornire a queste ultime una dotazione finanziaria per acquistarli. Se
l'acquisto di prodotti alimentari o beni è effettuato da un'organizzazione
partner, quest'ultima può distribuirli direttamente o affidare la distribuzione
ad altre organizzazioni partner. 5.4 Disposizioni di attuazione Il Fondo sarà attuato secondo il modello della
politica di coesione, vale a dire attraverso la gestione concorrente sulla base
di un programma operativo di sette anni per Stato membro per il periodo
2014-2020. Il regolamento segue l'approccio dei Fondi
strutturali nelle modalità di attuazione consentendo in particolare agli Stati
membri di ricorrere, se lo desiderano, alle strutture, alle autorità designate
e alle procedure del Fondo sociale europeo al fine di ridurre al minimo gli
oneri amministrativi connessi al passaggio dall'attuale programma di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al nuovo Fondo di
aiuti europei agli indigenti. Le disposizioni relative a programmazione,
monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione sono tuttavia
razionalizzate e semplificate al fine di essere commisurate alle specificità degli
obiettivi e dei destinatari del Fondo. Le norme di ammissibilità sono state
analogamente concepite in modo da tenere conto della natura del Fondo e dei
vari soggetti coinvolti nella sua attuazione. In particolare, il regolamento
prevede metodi semplificati di calcolo dei costi per la maggior parte delle
categorie di spesa e apre opzioni per le altre categorie. Anche il sistema di gestione e controllo
finanziari si basa sulla logica dei Fondi strutturali. Alcune disposizioni sono
state inoltre adattate e semplificate per essere pienamente adeguate ai tipi di
interventi che saranno finanziati dal Fondo, in particolare per quanto riguarda
il prefinanziamento, il contenuto delle domande di pagamento da presentare alla
Commissione nonché la proporzionalità dei controlli. Le organizzazioni partner hanno un capacità
limitata di anticipare i fondi necessari. Analogamente, gli Stati membri
possono incontrare difficoltà nel mobilitare le risorse necessarie al
prefinanziamento degli interventi. È inoltre probabile che gli Stati membri con
i maggiori vincoli di bilancio siano quelli con il numero maggiore di persone
indigenti. Al fine di far fronte a tale situazione che potrebbe mettere a
rischio il conseguimento dell'obiettivo del Fondo, il livello di prefinanziamento
è fissato all'11% della dotazione complessiva di uno Stato membro. In tal modo
sarà possibile coprire fino al 90% dei costi della campagna di aiuti del primo
anno, senza contare l'assistenza tecnica, il trasporto, le spese amministrative
e le misure di accompagnamento. 2012/0295 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al Fondo di aiuti europei agli
indigenti IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1],
visto il parere del Comitato delle regioni[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) In linea con le conclusioni
del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con il quale è stata adottata la
strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
l'Unione e gli Stati membri si sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno
20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro
il 2020. (2) Il numero di persone che
vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in
aumento e tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle
misure di attivazione del regolamento (UE) n. …/…. [CPR] e in particolare di
quelle del regolamento (UE) n. …/… [FSE]. (3) L'articolo 174 del trattato
stabilisce che l'Unione, al fine di favorire uno sviluppo armonioso, sviluppi e
prosegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua
coesione economica, sociale e territoriale. (4) Il Fondo di aiuti europei
agli indigenti (nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la coesione
sociale, contribuendo alla riduzione della povertà nell'Unione mediante il
sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria alle
persone indigenti per ridurre la deprivazione alimentare, la mancanza di una
fissa dimora e la deprivazione materiale dei bambini. (5) In conformità all'articolo
317 del trattato e nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare
le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione e precisare le
responsabilità in termini di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di
tali condizioni deve consentire alla Commissione di ottenere la garanzia che
gli Stati membri utilizzano il Fondo legittimamente, regolarmente e
conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento
(UE) n. …/… del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[3] (nel seguito "regolamento
finanziario"). (6) Tali disposizioni
garantiscono altresì che gli interventi finanziati siano conformi ai diritti
dell'Unione e nazionali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei
beni distribuiti alle persone indigenti. (7) Al fine di definire un
adeguato quadro finanziario, la Commissione deve stabilire, mediante atti di
esecuzione, la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro
utilizzando un metodo obiettivo e trasparente che rifletta le disparità in termini
di povertà e deprivazione materiale. (8) Il programma operativo di
ciascuno Stato membro deve individuare e giustificare le forme di deprivazione
materiale da considerare nonché descrivere gli obiettivi e le caratteristiche
dell'assistenza alle persone indigenti che sarà realizzata con il sostegno dei
programmi nazionali. Deve inoltre contenere gli elementi necessari a garantire
un'attuazione efficace ed efficiente del programma operativo. (9) Al fine di accrescere al
massimo l'efficacia del Fondo, in particolare per quanto riguarda le situazioni
nazionali, è opportuno stabilire una procedura per eventuali modifiche del
programma operativo. (10) Gli scambi di esperienze e di
pratiche ottimali hanno un notevole valore aggiunto, pertanto la Commissione deve
favorirne la diffusione. (11) Al fine di monitorare i
progressi nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri devono
redigere e fornire alla Commissione rapporti annuali e finali di esecuzione
garantendo così la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate. Agli
stessi fini è opportuno che la Commissione e ciascuno Stato membro si
incontrino ogni anno per un riesame bilaterale, a meno che convengano
diversamente. (12) Al fine di migliorare la
qualità e la concezione di ogni programma operativo e di valutare l'efficacia e
l'efficienza del Fondo, occorre effettuare valutazioni ex ante ed ex post. Tali
valutazioni dovranno essere integrate da indagini presso le persone indigenti
che hanno beneficiato del programma operativo, e, se del caso, da valutazioni
nel corso dell'attuazione del programma. È opportuno precisare le
responsabilità degli Stati membri e della Commissione a tale riguardo. (13) I cittadini hanno il diritto
di sapere come e con quali risultati sono investite le risorse finanziarie
dell'Unione. Al fine di provvedere a un'ampia diffusione delle informazioni sui
risultati conseguiti dal Fondo e per assicurare l'accessibilità e la
trasparenza delle opportunità di finanziamento, occorre definire modalità di
informazione e comunicazione, in particolare per quanto riguarda la
responsabilità degli Stati membri e dei beneficiari. (14) Si applica la normativa
dell'Unione sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei
dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[4]. (15) È necessario stabilire il
livello massimo del cofinanziamento a carico del Fondo per i programmi
operativi in modo da ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse
dell'Unione, mentre nel contempo occorre tenere conto della situazione degli
Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio. (16) Ai fini del Fondo devono
essere applicate in tutta l'Unione norme eque e uniformi relative al periodo di
ammissibilità, agli interventi e alle spese. Le condizioni di ammissibilità
devono riflettere la specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo,
in particolare attraverso adeguati criteri di ammissibilità per gli interventi,
le forme di sostegno nonché le norme e le condizioni di rimborso. (17) [La proposta di] regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)[5] dispone che i prodotti
acquisiti come scorte dell'intervento pubblico siano messi a disposizione del
programma di distribuzione gratuita di derrate alimentare agli indigenti
nell'Unione, se tale programma lo prevede. Poiché, secondo le circostanze,
l'acquisizione di prodotti alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il
trattamento o la vendita di tali scorte potrebbe risultare l'opzione
economicamente più vantaggiosa, è opportuno prevedere tale possibilità nel
presente regolamento. Occorre che gli importi derivanti da una transazione
riguardante le scorte siano utilizzati a favore degli indigenti e non applicati
in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cofinanziare il programma.
Al fine di garantire l'impiego più efficace possibile delle scorte d'intervento
e i proventi da esse derivanti, la Commissione deve, a norma
dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. …/… [OCM] adottare
atti di esecuzione che stabiliscano le procedure di utilizzo, trattamento o
vendita di tali scorte ai fini del programma a favore degli indigenti. (18) È necessario precisare i tipi
di azioni che possono essere realizzate in forma di assistenza tecnica su
iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno del Fondo. (19) Conformemente al principio
della gestione concorrente, gli Stati membri devono avere la responsabilità
primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione
e del controllo dei rispettivi programmi operativi. (20) Gli Stati membri devono
adottare misure adeguate per provvedere alla corretta istituzione e al
funzionamento dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire
l'uso legittimo e regolare del Fondo. Occorre pertanto specificare gli obblighi
degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei
programmi operativi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle
irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione. (21) È necessario che gli Stati
membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e
un'autorità di audit funzionalmente indipendente per i rispettivi programmi
operativi. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto
all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità
che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di
gestione. Gli Stati membri devono inoltre poter designare organismi intermedi
cui affidare alcuni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di
certificazione. In tal caso gli Stati membri devono precisare le rispettive
responsabilità e funzioni. (22) L'autorità di gestione è la
responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente del Fondo e
svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al monitoraggio del
programma operativo, alla gestione e ai controlli finanziari nonché alla scelta
dei progetti. Occorre definire le sue responsabilità e le sue funzioni. (23) L'autorità di certificazione
deve compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Deve
preparare i bilanci annuali, certificarne la completezza, l'esattezza e la
veridicità e certificare che la spesa contabilizzata rispetta le norme
dell'Unione e nazionali applicabili. Occorre definire le sue responsabilità e
le sue funzioni. (24) L'autorità di audit deve
provvedere allo svolgimento di attività di audit dei sistemi di gestione e
controllo, di un campione adeguato di interventi e dei bilanci annuali. Occorre
definire le sue responsabilità e le sue funzioni. (25) Fatti salvi i poteri della
Commissione in materia di controllo finanziario, occorre assicurare la
cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del presente
regolamento e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare,
nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di
affidabilità da ottenere dagli organismi di audit nazionali. (26) È opportuno definire i poteri
e gli obblighi della Commissione relativi alla verifica del buon funzionamento
dei sistemi di gestione e di controllo nonché i suoi poteri e obblighi di
imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione deve
inoltre avere la facoltà di effettuare audit mirati su questioni relative alla
sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sulle prestazioni del
Fondo. (27) Gli impegni di bilancio
dell'Unione sono assunti annualmente. Per garantire l'efficace gestione del
programma, è necessario stabilire norme comuni per le richieste di pagamento
intermedio, il pagamento del saldo annuale e il pagamento del saldo finale. (28) Al fine di assicurare alla
Commissione garanzie ragionevoli, le domande di pagamento intermedio devono
essere rimborsate a un tasso del 90% delle spese ammissibili che figurano nella
domanda di pagamento. (29) Un prefinanziamento all'avvio
del programma operativo deve far sì che lo Stato membro disponga di mezzi per
fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione degli interventi a partire
dall'adozione del programma operativo. Il prefinanziamento deve essere
utilizzato esclusivamente a tale scopo e i beneficiari devono ricevere
finanziamenti sufficienti per avviare un intervento al momento in cui viene
selezionato. (30) Per salvaguardare gli
interessi finanziari dell'Unione, occorrono misure limitate nel tempo che
consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano
elementi che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del
sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una
domanda di pagamento oppure in caso di mancata presentazione di documenti ai
fini dell'esame e dell'approvazione dei bilanci. (31) Per salvaguardare gli
interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che assicurino un'attuazione
efficace dei programmi, occorre prevedere misure che consentano alla
Commissione di sospendere i pagamenti. (32) Per far sì che le spese
finanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario siano
effettuate nel rispetto delle norme applicabili, si deve istituire un quadro di
riferimento adeguato per l'esame e l'approvazione annuale dei bilanci. In tale
contesto, gli organismi designati devono presentare alla Commissione una
dichiarazione di gestione del programma operativo corredata dei bilanci annuali
certificati, di una sintesi annuale delle relazioni di audit definitivi e dei
controlli effettuati nonché un parere di audit e un rapporto di controllo
indipendenti. (33) È necessario specificare la
procedura dettagliata per l'esame e l'approvazione annuale dei bilanci
applicabile al Fondo al fine di garantire una base chiara e la certezza del
diritto in relazione a questo aspetto. È importante prevedere che uno Stato
membro abbia una possibilità limitata di definire un accantonamento nel proprio
bilancio annuale corrispondente a un importo su cui è in corso una procedura
dell'autorità di audit. (34) Per salvaguardare il bilancio
dell'Unione e per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è
opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche
finanziarie apportate dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare
definire le circostanze in cui le violazioni della normativa applicabile
dell'Unione o nazionale può dar luogo a una rettifica finanziaria. (35) La frequenza dei controlli di
audit sugli interventi deve essere proporzionale all'entità del sostegno
dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare occorre ridurre il
numero dei controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per
un intervento non superi 100 000 EUR. Deve tuttavia essere possibile
effettuare controlli di audit in qualsiasi momento ove emergano prove di
irregolarità o frode o nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit.
Affinché il livello di controlli di audit effettuati dalla Commissione sia
proporzionato al rischio, la Commissione deve avere la possibilità di ridurre
le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono
carenze significative o se le autorità di audit sono affidabili. La portata
degli audit deve inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo e delle
caratteristiche dei destinatari del Fondo. (36) Al fine di garantire la
disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una
parte dell'impegno di bilancio relativo a un programma operativo, in
particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando
i ritardi di attuazione derivano da circostanze anormali o imprevedibili,
indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, le cui conseguenze sono
inevitabili malgrado la diligenza dimostrata. (37) Al fine di integrare o
modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma
dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la responsabilità degli
Stati membri concernente la procedura di segnalazione delle irregolarità e il
recupero degli importi versati indebitamente, le modalità di scambio di
informazioni sugli interventi, le disposizioni per un'adeguata pista di
controllo, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di
designazione delle autorità di gestione e delle autorità di certificazione,
l'indicazione dei supporti di dati comunemente accettati e i criteri per
stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti. (38) La Commissione, quando prepara
e redige gli atti delegati, deve garantire la trasmissione simultanea, puntuale
e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti. (39) Alla Commissione deve essere
conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni
relative alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro, le
decisioni che definiscono gli stanziamenti annuali per Stato membro, le
decisioni di adozione dei programmi operativi, le decisioni di sospensione dei
pagamenti, le decisioni sulle rettifiche finanziarie e, in caso di disimpegno,
le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi. (40) Al fine di garantire
condizioni di attuazione uniformi del presente regolamento, devono essere
esercitati, in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[6], i poteri di esecuzione
riguardanti il modello di rapporti annuali e finali di esecuzione e dell'elenco
di indicatori comuni, il modello di indagine strutturata presso i destinatari
finali, il sistema per lo scambio di dati elettronici tra gli Stati membri e la
Commissione, il modello per la dichiarazione di gestione, i modelli per la
strategia di audit, il parere di audit e il rapporto annuale di controllo
nonché la metodologia per il metodo di campionamento, le norme relative all'uso
dei dati raccolti durante i controlli di audit e il modello per le domande di
pagamento. (41) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti in particolare
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto
della dignità umana, della vita privata e familiare, il diritto alla tutela dei
dati personali, i diritti del bambino, i diritti degli anziani, la parità tra
donne e uomini e il divieto di discriminazione. Il
presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e
principi. (42) Poiché l'obiettivo del
presente regolamento, vale a dire migliorare la coesione sociale nell'Unione e
contribuire alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, non può essere
conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere
conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base
al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento
istituisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il
31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (nel
seguito "il Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, il campo
d'intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e i criteri
per la loro ripartizione e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia
del Fondo. Articolo 2 Definizioni Si intende per: (1)
"persone indigenti": persone fisiche,
singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui
necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi
adottati dalle competenti autorità nazionali o definiti dalle organizzazioni
partner e approvati da dette autorità; (2)
"organizzazioni partner": gli organismi
pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono alle
persone indigenti prodotti alimentari o beni direttamente o attraverso altre
organizzazioni partner e i cui interventi sono stati selezionati dall'autorità
di gestione a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b); (3)
"programmi nazionali": qualsiasi
programma avente, almeno in parte, gli stessi obiettivi del Fondo e attuato a
livello nazionale, regionale o locale da organismi pubblici od organizzazioni
senza scopo di lucro; (4)
"intervento": un progetto, un contratto o
un'azione selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in
questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione
degli obiettivi del programma operativo cui si riferisce; (5)
"intervento completato": un intervento
materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i
pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il sostegno del
programma operativo corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari; (6)
"beneficiario": un organismo pubblico o
privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli
interventi. (7)
"destinatario finale": le persone
indigenti che ricevono i prodotti alimentari o i beni e/o che beneficiano di
misure di accompagnamento; (8)
"sostegno pubblico": ogni sostegno
finanziario accordato per gli interventi proveniente dal bilancio di
un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione
destinato al Fondo, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal
bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di un organismo
disciplinato dal diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9,
della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; (9)
"organismo intermedio": ogni organismo
pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di
gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità
in relazione agli interventi attuati dai beneficiari; (10)
"esercizio contabile": il periodo che va
dal 1° luglio al 30 giugno, eccettuato il primo esercizio contabile,
relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio
dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015, mentre l'esercizio contabile
finale va da 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023; (11)
"esercizio finanziario": il periodo che
va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Articolo 3 Obiettivi Il Fondo promuove la coesione sociale nell'Unione
contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero
delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della
strategia Europa 2020. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo
specifico di alleviare le forme più gravi di povertà nell'Unione, prestando
un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti. Tale obiettivo è misurato
in base al numero di persone che ricevono assistenza dal Fondo. Articolo 4 Campo di
intervento 1. Il Fondo sostiene programmi
nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati
membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e beni di
consumo di base destinati all'uso personale di persone senza fissa dimora o di
bambini. 2. Il Fondo può finanziare
misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e
beni e contribuiscono all'inclusione sociale delle persone indigenti. 3. Il Fondo promuove
l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle buone
pratiche in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti. Articolo 5 Principi (1)
La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo
è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la
Commissione, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza
tecnica su iniziativa della Commissione, che sarà fornita nell'ambito della
gestione diretta a norma dell'articolo 55, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento finanziario. (2)
La Commissione e gli Stati membri provvedono
affinché l'intervento del Fondo sia coerente con le politiche e le priorità
dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione. (3)
L'intervento del Fondo è eseguito in stretta
cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri. (4)
Gli Stati membri e gli organismi da essi designati
a tale scopo sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello
svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento in
conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro
e nel rispetto del presente regolamento. (5)
Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo,
in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la
rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del
principio di proporzionalità rispetto al livello del sostegno assegnato. (6)
In funzione delle rispettive competenze, la
Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il Fondo sociale
europeo e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione. (7)
La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari
applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 26
del regolamento finanziario. (8)
La Commissione e gli Stati membri provvedono ad
assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite il monitoraggio, la
rendicontazione e la valutazione. (9)
La Commissione e gli Stati membri svolgono i
rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri
amministrativi a carico dei beneficiari. (10)
La Commissione e gli Stati membri provvedono
affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di
genere siano promosse nel corso delle varie fasi di esecuzione del Fondo. La
Commissione e gli Stati membri e adottano le misure necessarie per prevenire
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini
dell'accesso al Fondo. (11)
Gli interventi finanziati dal Fondo sono conformi
alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale. In particolare, il Fondo
può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari
o beni conformi alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza dei
prodotti di consumo. (12)
Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i
prodotti alimentari e i beni sulla base di criteri obiettivi. I criteri di
selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre
conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della
riduzione degli sprechi alimentari. TITOLO II - RISORSE E PROGRAMMAZIONE Articolo 6 Risorse
globali 1. Le risorse globali
disponibili, espresse in prezzi 2011, per gli impegni di bilancio a titolo del
Fondo per il periodo 2014-2020 secondo la ripartizione annuale che figura
nell'allegato II, ammontano a 2 500 000 000 EUR. 2. Ai fini della programmazione
e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo
delle risorse è indicizzato in ragione del 2% annuo. 3. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, una decisione relativa alla ripartizione annuale
delle risorse globali per Stato membro a norma dell'articolo 84,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [CPR], fatte salve le
disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, utilizzando i
seguenti indicatori stabiliti da Eurostat: (a)
la popolazione in condizioni di grave deprivazione
materiale; (b)
la popolazione che vive in famiglie ad intensità di
lavoro molto bassa. 4. Lo 0,35% delle risorse
globali è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Articolo 7 Programma
operativo 1. Ogni Stato membro presenta
alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, un programma operativo per il periodo compreso tra il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 contenente i seguenti
elementi: (a)
le tipologie di deprivazione materiale da
considerare individuate, motivandone debitamente la scelta, nell'ambito del
programma operativo e una descrizione per ogni tipologia di deprivazione
materiale considerato, delle principali caratteristiche e degli obiettivi della
distribuzione di prodotti alimentari o beni nonché le misure di accompagnamento
da prevedere, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata
in conformità all'articolo 14; (b)
una descrizione del programma nazionale
corrispondente per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato; (c)
una descrizione del meccanismo per determinare i
criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario,
per tipo di deprivazione materiale considerato; (d)
i criteri di selezione degli interventi e una
descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo
di deprivazione materiale considerato; (e)
i criteri di selezione delle organizzazioni partner
differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato; (f)
una descrizione del meccanismo utilizzato per
provvedere alla complementarità con il Fondo sociale europeo; (g)
una descrizione delle disposizioni di attuazione
del programma operativo, contenente l'identificazione dell'autorità di
gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit
e dell'organismo al quale la Commissione effettua pagamenti nonché una
descrizione della procedura di monitoraggio; (h)
una descrizione delle misure prese per associare le
autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché gli organismi che
rappresentano la società civile e gli organismi per la promozione della parità
e della non discriminazione nella preparazione del programma operativo; (i)
una descrizione dell'utilizzo previsto
dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 2, comprese
le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai
fini dell'attuazione del programma operativo; (j)
un piano di finanziamento contenente le seguenti
tabelle: i) una tabella che specifichi, per ciascun
anno, in conformità all'articolo 18, l'importo della dotazione finanziaria
prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento di cui all'articolo 18; ii) una tabella che specifichi, per
l'intero periodo di attuazione del programma, l'importo della dotazione
finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo per
ciascun tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti
misure di accompagnamento. Le organizzazioni partner di cui alla lettera e)
che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari o i beni svolgono esse
stesse attività che integrano la prestazione di un'assistenza materiale e
mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal
fatto che tali attività siano finanziate dal Fondo. 2. I programmi operativi sono
redatti dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata in cooperazione
con le competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché
con gli organismi che rappresentano la società civile e gli organismi per la
promozione della parità e della non discriminazione. 3. Gli Stati membri elaborano i
programmi operativi secondo il modello di cui all'allegato I. Articolo 8 Adozione del
programma operativo 1. La Commissione valuta la
coerenza del programma operativo con il presente regolamento e il suo
contributo agli obiettivi del Fondo tenendo conto della valutazione ex ante
effettuata in conformità all'articolo 14. 2. La Commissione può formulare
osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma
operativo. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni
supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma operativo
proposto. 3. Ove siano state prese
adeguatamente in considerazione tutte le sue osservazioni formulate a norma del
paragrafo 2, la Commissione approva il programma operativo mediante atti
di esecuzione entro sei mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello
Stato membro, ma non prima del 1° gennaio 2014. Articolo 9 Modifiche del
programma operativo 1. Uno Stato membro può
presentare una richiesta di modifica del programma operativo corredata del
programma operativo riveduto e della motivazione della modifica. 2. La Commissione valuta le
informazioni presentate a norma del paragrafo 1, tenendo conto della
motivazione fornita dallo Stato membro e può formulare osservazioni al
riguardo; in tal caso lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le
informazioni supplementari necessarie. 3. La Commissione approva,
mediante atti di esecuzione, la modifica di un programma operativo entro cinque
mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, purché
siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le osservazioni della
Commissione. Articolo 10 Piattaforma La Commissione istituisce una piattaforma a
livello di Unione per facilitare lo scambio di esperienze, lo sviluppo di
capacità, il collegamento in rete nonché la diffusione dei risultati pertinenti
nell'ambito dell'assistenza non finanziaria alle persone indigenti. Almeno una volta all'anno la Commissione
consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner
a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo. TITOLO III - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE Articolo 11 Rapporti di
esecuzione e indicatori 1. Dal 2015 al 2022 gli Stati
membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, un
rapporto annuale sull'esecuzione del programma operativo nel precedente
esercizio finanziario. 2. Gli Stati membri elaborano il
rapporto annuale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione,
compreso l'elenco di indicatori comuni di input e di risultato. 3. I rapporti annuali di
esecuzione si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni
richieste nel modello di cui al paragrafo 2, compresi gli indicatori
comuni. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se il rapporto
annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dal
ricevimento dello stesso. Ove la Commissione non invii tale informazione entro
il termine stabilito, il rapporto è considerato ricevibile. 4. La Commissione esamina il
rapporto annuale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue
osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento dello stesso. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro
il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati. 5. Lo Stato membro presenta un
rapporto finale di esecuzione del programma operativo entro il 30 settembre
2023. Gli Stati membri elaborano il rapporto finale di
esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione. La Commissione esamina il rapporto finale di
esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi
dalla data di ricevimento dello stesso. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro
il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati. 6. La Commissione adotta il
modello di rapporto annuale di esecuzione, compreso l'elenco degli indicatori
comuni, e il modello di rapporto finale di esecuzione mediante un atto di
esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura
consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2. 7. La Commissione può inviare a
uno Stato membro osservazioni relative all'attuazione del programma operativo.
L'autorità di gestione informa entro tre mesi la Commissione delle misure
correttive prese. 8. L'autorità di gestione
provvede alla pubblicazione di una sintesi del contenuto di ogni rapporto
annuale e finale di esecuzione. Articolo 12 Riunione
bilaterale di riesame 1. La Commissione e ciascuno
Stato membro si riuniscono ogni anno tra il 2014 e il 2022, salvo diverso
accordo, per esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del programma
operativo, tenuto conto del rapporto annuale di esecuzione e, se del caso,
delle osservazioni della Commissione di cui all'articolo 11,
paragrafo 7. 2. La riunione bilaterale di
riesame è presieduta dalla Commissione. 3. Lo Stato membro provvede
affinché venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della
Commissione successivamente alla riunione. Articolo 13 Disposizioni
generali relative alla valutazione 1. Gli Stati membri forniscono
le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e assicurano che siano
predisposte procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari a tal
fine, compresi i dati relativi agli indicatori comuni di cui
all'articolo 11. 2. Le valutazioni sono
effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili
dell'attuazione del programma operativo. Tutte le valutazioni vengono rese
pubbliche integralmente. Articolo 14 Valutazione ex
ante 1. Gli Stati membri effettuano
una valutazione ex ante del programma operativo. 2. La valutazione ex ante è
effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione
dei programmi operativi e viene presentata alla Commissione contemporaneamente
al programma operativo, unitamente a una sintesi. 3. Le valutazioni ex ante
prendono in esame i seguenti elementi: (a)
il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre
di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale
entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata, tenuto
conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e
deprivazione materiale; (b)
la coerenza interna del programma operativo
proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti; (c)
la coerenza dell'assegnazione delle risorse di
bilancio con gli obiettivi del programma operativo; (d)
il contributo delle realizzazioni previste ai
risultati; (e)
l'idoneità delle procedure di monitoraggio del
programma operativo e di raccolta dei dati necessari per lo svolgimento delle
valutazioni. Articolo 15 Valutazione
durante il periodo di programmazione 1. Durante il periodo di
programmazione l'autorità di gestione può effettuare valutazioni relative
all'efficacia e all'efficienza del programma operativo. 2. L'autorità di gestione svolge
un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2021,
conformemente al modello fornito dalla Commissione. La Commissione adotta il modello
mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato
conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2. 3. La Commissione può effettuare
di sua iniziativa valutazioni dei programmi operativi. Articolo
16 Valutazione
ex post La Commissione effettua, di propria iniziativa e
in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post con
l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e la
sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del
Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2023. Articolo 17 Informazione e
comunicazione 1. Gli Stati membri provvedono a
iniziative di informazione e di pubblicità destinate alle persone indigenti, ai
media e al pubblico in generale relative alle azioni finanziate dal Fondo. Tali
iniziative valorizzano il ruolo dell'Unione e assicurano la visibilità del
contributo del Fondo. 2. Al fine di garantire la
trasparenza del sostegno fornito a titolo del Fondo, l'autorità di gestione
tiene un elenco degli interventi finanziati dal Fondo in formato CSV o XML,
accessibile tramite un sito web. Tale elenco comprende come minimo informazioni
quali il nome e l'indirizzo del beneficiario, l'importo del finanziamento
dell'Unione concesso nonché il tipo di deprivazione materiale considerato. L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno
ogni dodici mesi. 3. Durante l'attuazione di un
intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul
sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni
sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto
dall'Unione, in un luogo facilmente visibile dal pubblico e in tutti i luoghi
in cui sono distribuiti i prodotti alimentari e i beni e sono attuate le misure
di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni
della distribuzione. I beneficiari e le organizzazioni partner che
dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione
dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione. 4. In tutte le misure di
informazione e di comunicazione prese dal beneficiario e dalle organizzazioni
partner viene riconosciuto il sostegno all'intervento ricevuto dal Fondo
mediante l'apposizione del logo dell'Unione e un riferimento all'Unione e al
Fondo. 5. L'autorità di gestione
informa i beneficiari sulla pubblicazione dell'elenco degli interventi di cui
al paragrafo 2. L'autorità di gestione fornisce kit di informazione e
pubblicità, compresi modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari
e le organizzazioni partner a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3. 6. Per il trattamento dei dati
personali a norma del presente articolo l'autorità di gestione così come i
beneficiari e le organizzazioni partner si conformano alla
direttiva 95/46/CE. TITOLO IV - SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAL FONDO Articolo 18 Cofinanziamento 1. Il tasso di cofinanziamento a
livello del programma operativo non è superiore all'85% della spesa pubblica
ammissibile. 2. La decisione della
Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento
applicabile a tale programma e l'importo massimo del sostegno del Fondo. 3. Le misure di assistenza
tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere
finanziate a un tasso del 100%. Articolo 19 Aumento dei
pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio 1 Su richiesta di uno Stato
membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere
aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento
applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato,
che non può superare il 100%, si applica alle richieste di pagamento relative
all'esercizio contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e
agli esercizi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle
seguenti condizioni: (a)
se ha adottato l'euro, riceve un'assistenza
macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del
Consiglio[7]; (b)
se non ha adottato l'euro, riceve un sostegno
finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del
Consiglio[8]; (c)
l'assistenza finanziaria è resa disponibile in conformità
al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. 2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e
i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e l'importo massimo
del contributo del Fondo stabiliti nella decisione della Commissione che
approva il programma operativo. Articolo 20 Periodo di
ammissibilità 1. Le spese sono ammissibili a
un sostegno del programma operativo se sono sostenute e pagate da un
beneficiario tra il 1 ° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022. 2. Non sono selezionati per il
sostegno da parte del programma operativo gli interventi portati materialmente
a termine o completamente attuati prima che il beneficiario abbia presentato
all'autorità di gestione la domanda di finanziamento nell'ambito del programma
operativo, a prescindere dal fatto che abbia effettuato tutti i relativi
pagamenti. 3. Il presente articolo lascia
impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su
iniziativa della Commissione di cui all'articolo 25. 4. In caso di modifica di un
programma operativo, le spese che diventano ammissibili a seguito della
modifica apportata al programma operativo lo diventano solo a partire dalla
data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione. Articolo 21 Ammissibilità
degli interventi 1. Gli interventi sostenuti dal
programma operativo sono situati nello Stato membro indicato in detto
programma. 2. Gli interventi possono
ricevere un sostegno dal programma operativo purché siano stati selezionati
secondo una procedura equa e trasparente, sulla base dei criteri definiti in
detto programma. 3. I prodotti alimentari e i
beni per le persone senza fissa dimora o per i bambini possono essere
acquistati direttamente dalle organizzazioni partner. In alternativa possono essere acquistati da un
organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner. In tal
caso i prodotti alimentari possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e
dalla vendita di prodotti delle scorte di intervento resi disponibili a norma
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/… [OCM], purché tale opzione
sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna
dei prodotti alimentari alle organizzazioni partner. Gli importi derivanti da
una transazione riguardante tali scorte devono essere utilizzati a favore delle
persone indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati
membri di cui all'articolo 18 del presente regolamento di cofinanziare il
programma. La Commissione applica le procedure adottate a
norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. …/… [OCM]
conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere
utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantire
l'impiego più efficace possibile di tali scorte e dei proventi da esse
derivanti. 4. Tale assistenza materiale è
distribuita gratuitamente alle persone indigenti. 5. Un intervento sostenuto dal
Fondo non può ricevere un sostegno da un altro strumento dell'Unione. Articolo 22 Forme di
sostegno Il Fondo è impiegato dagli Stati membri per
fornire un sostegno in forma di sovvenzioni, commesse o mediante una
combinazione degli stessi. Articolo 23 Forme di
sovvenzioni 1. Le sovvenzioni possono
assumere le seguenti forme: (a)
rimborso dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti e pagati; (b)
rimborso sulla base di costi unitari; (c)
somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di
sostegno pubblico; (d)
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando
una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite. 2. Le opzioni di cui al
paragrafo 1 possono essere combinate unicamente se ciascuna si applica a
diverse categorie di costi o se sono utilizzate per fasi successive di un
intervento. 3. Gli importi di cui al
paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di: (a)
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile,
basato su uno dei seguenti elementi: i) dati
statistici o altre informazioni oggettive; ii) dati storici verificati dei singoli
beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi; (b)
metodi e corrispondenti costi unitari, somme
forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di programmi di
sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per una
tipologia analoga di intervento e beneficiario; (c)
tassi stabiliti dal presente regolamento; (d)
caso per caso, con riferimento a una bozza di
bilancio approvata a priori dall'autorità di gestione, se il sostegno pubblico
non supera 100 000 EUR. 4. Gli importi calcolati nelle
forme di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono considerati spese
ammissibili sostenute e pagate dal beneficiario ai fini dell'applicazione del
titolo VI. 5. Il documento che specifica le
condizioni per il sostegno a ciascun intervento indica il metodo da applicare
per stabilire i costi dell'intervento e le condizioni per il pagamento della
sovvenzione. Articolo 24 Ammissibilità
delle spese 1. Le spese ammissibili a un
sostegno del programma operativo sono: (a)
le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e
beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone senza fissa
dimora o ai bambini; (b)
se un organismo pubblico acquista prodotti
alimentari o beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone
senza fissa dimora o ai bambini e li fornisce alle organizzazioni partner, le
spese di trasporto di tali prodotti alimentari o beni ai depositi delle
organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria dell'1% delle spese di
cui alla lettera a); (c)
le spese amministrative, di trasporto e di
magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale
forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a); (d)
le spese per le attività a favore dell'inclusione
sociale svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che prestano
direttamente l'assistenza materiale alle persone indigenti, a una percentuale
forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a); (e)
le spese sostenute a norma dell'articolo 25. 2. Non sono ammesse al sostegno
del programma operativo le seguenti spese: (a)
interessi passivi; (b)
spese per beni di seconda mano; (c)
l'imposta sul valore aggiunto. Gli importi IVA sono
tuttavia ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione
nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti non
passivi quali definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma,
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio[9]. Articolo 25 Assistenza
tecnica 1. Su iniziativa o per conto
della Commissione, entro un limite dello 0,35% della sua dotazione annuale, il
Fondo può finanziare le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza
tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione
necessarie all'attuazione del presente regolamento, nonché le attività connesse
alla piattaforma di cui all'articolo 10. 2. Su iniziativa degli Stati
membri, entro un limite del 4% della dotazione del Fondo, il programma
operativo può finanziare le attività di preparazione, gestione, monitoraggio,
assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e
valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento. Il programma
operativo può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle
capacità delle organizzazioni partner. TITOLO V - GESTIONE E CONTROLLO Articolo 26 Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati
membri I sistemi di gestione e controllo prevedono: (a)
una descrizione delle funzioni degli organismi che
intervengono nella gestione e nel controllo e della ripartizione delle funzioni
all'interno di ciascun organismo; (b)
l'osservanza del principio della separazione delle
funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; (c)
procedure atte a garantire la correttezza e la
regolarità delle spese dichiarate; (d)
sistemi informatici per la contabilità, per
l'archiviazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli
indicatori, per il monitoraggio e la rendicontazione; (e)
sistemi di rendicontazione e monitoraggio nei casi
in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro
organismo; (f)
disposizioni per l'audit del funzionamento dei
sistemi di gestione e di controllo; (g)
sistemi e procedure per garantire una pista di
controllo adeguata; (h)
la prevenzione, il rilevamento e la rettifica di
irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente
versati, compresi, se del caso, gli interessi. Articolo 27 Obblighi
degli Stati membri 1. Gli Stati membri adempiono
agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che
ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al
regolamento finanziario e nelle norme del presente regolamento. Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri
sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi. 2. Gli Stati membri prevengono,
individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente
versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica
alla Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti
amministrativi e giudiziari. Quando un importo indebitamente versato a un
beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno
Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al
bilancio generale dell'Unione. È conferito alla Commissione il potere di adottare
atti delegati in conformità all'articolo 59, per stabilire norme dettagliate
concernenti gli obblighi degli Stati membri specificati nel presente paragrafo. 3. Gli Stati membri istituiscono
e attuano una procedura per l'esame indipendente e la risoluzione dei reclami
concernenti la selezione o l'esecuzione di interventi cofinanziati dal Fondo.
Su richiesta, gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati di tale
esame. 4. Tutti gli scambi ufficiali di
informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un
sistema di scambio elettronico di dati istituito conformemente alle modalità e
alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 60, paragrafo 3. Articolo 28 Designazione
e organizzazione degli organismi di gestione e di controllo 1. Lo Stato membro designa
un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale quale autorità di
gestione. 2. Lo Stato membro designa
un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di
certificazione, fermo restando il paragrafo 3. 3. Lo Stato membro può designare
un'autorità di gestione che svolga anche le funzioni di autorità di
certificazione. 4. Lo Stato membro designa
un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di
audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di
certificazione. 5. Purché sia rispettato il
principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità
di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della
stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. 6. Lo Stato membro può designare
uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti
dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta
autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e
gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto. 7. Lo Stato membro o l'autorità
di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un
organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e
lo Stato membro o l'autorità di gestione. L'organismo intermedio garantisce la
propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché in materia di
gestione amministrativa e finanziaria. 8. Lo Stato membro definisce per
iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di
gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le
relazioni tra queste ultime e la Commissione. Articolo 29 Funzioni
dell'autorità di gestione 1. L'autorità di gestione è
responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio
della sana gestione finanziaria. 2. Per quanto riguarda la
gestione del programma operativo, l'autorità di gestione: (a)
elabora e presenta alla Commissione rapporti
annuali e finali di esecuzione; (b)
rende disponibili agli organismi intermedi e ai
beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro
compiti e l'attuazione degli interventi; (c)
istituisce un sistema di registrazione e
archiviazione informatizzata dei dati necessari per il monitoraggio, la valutazione,
la gestione finanziaria, la verifica e l'audit; (d)
provvede affinché i dati di cui al punto c) siano
raccolti, inseriti e archiviati nel sistema a norma della
direttiva 95/46/CE. 3. Per quanto riguarda la
selezione degli interventi, l'autorità di gestione: (a)
elabora e applica pertinenti procedure e criteri
non discriminatori e trasparenti; (b)
si assicura che l'intervento selezionato: i) rientri nel campo di intervento del
Fondo e del programma operativo; ii) rispetti i criteri stabili nel
programma operativo e negli articoli 20, 21 e 24; iii) tenga conto dei principi stabiliti
nell'articolo 5, punti 10), 11) e 12); (c)
fornisce al beneficiario un documento contenente le
condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, compresi i requisiti
specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito
dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione; (d)
si accerta che il beneficiario abbia la capacità
amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni definite
alla lettera c) prima dell'approvazione dell'intervento; (e)
si accerta che, ove l'intervento sia iniziato prima
della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione,
siano state osservate le norme nazionali e dell'Unione pertinenti per l'intervento; (f)
stabilisce il tipo di assistenza materiale cui è
attribuita la spesa relativa a uno specifico intervento. 4. Per quanto riguarda la
gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di
gestione: (a)
verifica che i prodotti e servizi cofinanziati
siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che
queste ultime siano conformi al diritto dell'Unione e nazionale, al programma
operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento; (b)
garantisce che i beneficiari coinvolti
nell'attuazione di interventi rimborsati a norma dell'articolo 23,
paragrafo 1, lettera a), tengano un sistema di contabilità separata o
una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un
intervento; (c)
istituisce misure antifrode efficaci e
proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati; (d)
stabilisce procedure per far sì che tutti i
documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di
controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 26,
lettera g); (e)
elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi
annuale di cui all'articolo 56, paragrafo 5, lettere a) e b),
del regolamento finanziario. 5. Le verifiche a norma del
paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure: (a)
verifiche amministrative rispetto a ciascuna
domanda di rimborso presentata dai beneficiari; (b)
verifiche in loco degli interventi. La frequenza e la portata delle verifiche in loco
sono proporzionali all'importo del sostegno pubblico a un intervento e al
livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati
dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo
complesso. 6. Le verifiche in loco di
singoli interventi a norma del paragrafo 5, lettera b), possono essere svolte a
campione. 7. Qualora l'autorità di
gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le
disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a),
garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni. 8. La Commissione adotta atti
delegati, in conformità all'articolo 59, che stabiliscono le modalità dello
scambio di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c). 9. La Commissione adotta atti
delegati, in conformità all'articolo 59, che stabiliscono le norme riguardanti
le disposizioni per la pista di controllo di cui al paragrafo 4,
lettera d). 10. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione di gestione di cui
al paragrafo 4, lettera e). Detti atti sono adottati secondo la procedura
consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2. Articolo 30 Funzioni
dell'autorità di certificazione L'autorità di certificazione è incaricata in
particolare dei compiti seguenti: 1. elaborare e trasmettere alla
Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di
contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e
sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione; 2. preparare i bilanci annuali
di cui all'articolo 56, paragrafo 5, lettera a) del regolamento
finanziario; 3. certificare la completezza,
l'esattezza e la veridicità dei bilanci annuali e che le spese in esse iscritte
sono conformi alle norme applicabili dell'Unione e nazionali e sono state
sostenute in rapporto ad interventi selezionati per il finanziamento
conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto
delle norme dell'Unione e nazionali; 4. garantire l'esistenza di un
sistema di registrazione e archiviazione informatizzata dei dati contabili per
ciascun intervento, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione
delle domande di pagamento e dei bilanci annuali, compresi i dati degli importi
recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o
parziale del contributo a favore di un intervento o di un programma operativo; 5. garantire, ai fini della
preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto
informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure
seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese; 6. tenere conto, nel preparare e
presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit
svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità; 7. tenere una contabilità
informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente
contributo pubblico versato ai beneficiari; 8. tenere una contabilità degli
importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione
totale o parziale del contributo a favore di un intervento. Gli importi
recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione prima della
chiusura del programma operativo, detraendoli dalla dichiarazione di spesa
successiva. Articolo 31 Funzioni
dell'autorità di audit 1. L'autorità di audit
garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e
controllo, su un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali. È conferito alla Commissione il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 59, relativi alle condizioni che tali
attività di audit devono soddisfare. 2. Qualora le attività di audit
siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si
accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale. 3. L'autorità di audit si
assicura che le attività di audit tengano conto degli standard riconosciuti a
livello internazionale in materia. 4. Entro sei mesi dall'adozione
del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia per lo
svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di
audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e
la pianificazione delle attività di audit in relazione all'esercizio contabile
corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata
annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. Su richiesta,
l'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit. 5. L'autorità di audit elabora
quanto segue: (a)
un parere di audit a norma dell'articolo 56,
paragrafo 5, del regolamento finanziario; (b)
un rapporto annuale di controllo che evidenzi i
risultati delle attività di audit svolte nel corso del precedente esercizio
contabile. Il rapporto di cui alla lettera b) evidenzia
eventuali carenze riscontrate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali
misure correttive adottate o proposte. 6. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, modelli per la strategia di audit, il parere di
audit e il rapporto annuale di controllo, nonché la metodologia per il metodo
di campionamento di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 3. 7. Le norme di attuazione
relative all'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari
della Commissione o da suoi rappresentanti autorizzati sono adottate dalla
Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 3. Articolo 32 Procedura
per la designazione delle autorità di gestione e di certificazione 1. Gli Stati membri notificano
alla Commissione la data e la forma della designazione dell'autorità di
gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione entro sei mesi
dall'adozione della decisione relativa all'adozione del programma operativo. 2. La designazione di cui al
paragrafo 1 si basa su una relazione e su un parere di un organismo di audit
indipendente che valuta il sistema di gestione e controllo, compreso il ruolo
degli organismi intermedi all'interno dello stesso e la sua conformità agli
articoli 26, 27, 29 e 30 conformemente ai criteri riguardanti l'ambiente
interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il
monitoraggio definiti dalla Commissione mediante un atto delegato a norma
dell'articolo 59. 3. L'organismo indipendente
svolge il proprio compito conformemente a standard internazionalmente
riconosciuti in materia di audit. 4. Gli Stati membri possono
decidere che un'autorità di gestione o un'autorità di certificazione designata
per un programma operativo cofinanziato dal Fondo sociale europeo a norma del
regolamento (UE) n. …/… [CPR] sia considerata designata ai fini del presente
regolamento. La Commissione può chiedere, entro due mesi dal
ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere
dell'organismo di audit indipendente nonché la descrizione del sistema di
gestione e di controllo. La Commissione può formulare osservazioni entro
due mesi dal ricevimento di tali documenti. 5. Lo Stato membro controlla
l'organismo designato e revoca la designazione con decisione formale se uno o
più dei criteri di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatti, a meno che
l'organismo adotti le necessarie misure correttive entro un periodo di prova
stabilito dallo Stato membro in base alla gravità del problema. Lo Stato membro
notifica immediatamente alla Commissione l'istituzione di un periodo di prova
stabilito per un organismo designato ed eventuali decisioni di revoca. Articolo 33 Poteri
e obblighi della Commissione 1. La Commissione si accerta,
sulla base delle informazioni disponibili, compresi le informazioni sulla
designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione, la
dichiarazione di gestione annuale, i rapporti annuali di controllo, il parere
di audit annuale, il rapporto annuale di esecuzione e gli audit effettuati da
organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto
sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali
sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione del programma
operativo. 2. Fatte salve le attività di
audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi
rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli di audit o verifiche in
loco dandone adeguato preavviso. L'ambito di tali controlli di audit o verifiche
può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei
sistemi di gestione e controllo di un programma operativo o di parte dello
stesso, e degli interventi nonché la valutazione della sana gestione
finanziaria degli interventi o del programma operativo. A detti controlli di
audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati
membri. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti
autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli di audit in loco,
hanno accesso a tutti i dati, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su
cui sono conservati, relativi ad interventi finanziati dal Fondo o ai sistemi
di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla
Commissione copie di tali dati, documenti e metadati. I poteri descritti nel presente paragrafo non
pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano alcuni
atti a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale. I
funzionari della Commissione e i suoi rappresentanti autorizzati non
partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori
formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia
accesso alle informazioni così raccolte. 3. La Commissione può chiedere a
uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace
funzionamento dei suoi sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle
spese in conformità al presente regolamento. 4. La Commissione può chiedere a
uno Stato membro di esaminare un reclamo ricevuto in merito all'attuazione di
interventi cofinanziati dal Fondo o al funzionamento del sistema di gestione e
controllo. Articolo 34 Cooperazione
con l'autorità di audit 1. La Commissione collabora con
le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia
immediatamente i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e
controllo. 2. La Commissione e le autorità
di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo
diverso accordo, per esaminare il rapporto di controllo annuale, il parere e la
strategia di audit, nonché per uno scambio di opinioni su questioni relative al
miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo. Titolo VI - Gestione finanziaria, esame e
approvazione dei bilanci, rettifiche finanziarie, disimpegni Capo 1. Gestione finanziaria Articolo 35 Impegni
di bilancio Gli impegni di bilancio dell'Unione per
ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della
Commissione di adottare un programma operativo costituisce la decisione di
finanziamento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento
finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno
giuridico ai sensi di tale regolamento. L'impegno di bilancio relativo alla prima rata
segue l'adozione del programma operativo da parte della Commissione. Gli impegni di bilancio relativi alle rate
successive sono assunti dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno,
sulla base della decisione di cui al secondo comma, salvo ove sia applicabile
l'articolo 13 del regolamento finanziario. Articolo 36 Pagamenti
da parte della Commissione 1. I pagamenti, da parte della
Commissione, dei contributi del Fondo a ciascun programma operativo sono
effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai
fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto
meno recente del Fondo. 2. I pagamenti avvengono in
forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo
annuale, se pertinente, e del saldo finale. Articolo 37 Pagamenti
intermedi, pagamento del saldo annuale e pagamento del saldo finale da parte
della Commissione 1. La Commissione rimborsa a
titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione
del tasso di cofinanziamento, stabilito nella decisione che adotta il programma
operativo, alle spese pubbliche ammissibili che figurano nella domanda di pagamento.
Il saldo annuale viene determinato a norma dell'articolo 47,
paragrafo 2. 2. Fermo restando l'articolo 19,
il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo
finale non supera l'importo massimo del sostegno a titolo del Fondo, secondo
quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma
operativo. 3. Il totale cumulativo del
prefinanziamento, dei pagamenti intermedi e del saldo annuale da parte della
Commissione non supera il 95% del contributo del Fondo al programma operativo. 4. Una volta raggiunto il
massimale del 95%, gli Stati membri continuano a trasmettere alla Commissione
le richieste di pagamento. Articolo 38 Domande
di pagamento presentate alla Commissione 1. La domanda di pagamento da
presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la
Commissione possa compilare i conti a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, del
regolamento finanziario. 2. Le domande di pagamento per
il programma operativo nel suo insieme e per l'assistenza tecnica di cui
all'articolo 25, paragrafo 2, comprendono: (a)
l'importo totale delle spese ammissibili sostenute
e pagate dai beneficiari nell'attuazione degli interventi, quale contabilizzato
dall'autorità di certificazione; (b)
l'importo totale delle spese pubbliche ammissibili
sostenute nell'attuazione degli interventi, quali contabilizzate dall'autorità
di certificazione; (c)
il corrispondente contributo pubblico ammissibile
erogato ai beneficiari, quale contabilizzato dall'autorità di certificazione. 3. Le spese contenute in una
domanda di pagamento sono comprovate da fatture quietanzate o da documenti
contabili di valore probatorio equivalente. Per le forme di sovvenzione di cui
all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi indicati
nella domanda di pagamento sono quelli versati ai beneficiari dall'autorità di
gestione. 4. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, il modello per le domande di pagamento. Detti atti
sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 60,
paragrafo 2. Articolo 39 Pagamenti ai
beneficiari 1. L'autorità di gestione
provvede affinché, nel caso di sovvenzioni a favore delle organizzazioni
partner, i beneficiari dispongano di un flusso di cassa sufficiente a garantire
l'attuazione degli interventi. 2. L'autorità di gestione si
assicura che i beneficiari ricevano quanto prima e integralmente l'importo
totale del sostegno pubblico e in ogni caso prima dell'inserimento della spesa
corrispondente nella domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione o
trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente
che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari. Articolo 40 Uso
dell'euro 1. Gli importi che figurano nei
programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni di spesa,
le richieste di pagamento, i bilanci annuali e le spese indicate nei rapporti
di esecuzione annuali e finali sono espressi in euro. 2. Gli Stati membri che non
hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di
pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta
nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile
della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata
contabilizzata dall'autorità di gestione. Detto tasso è pubblicato ogni mese
dalla Commissione in formato elettronico. 3. Quando l'euro diventa la
valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1
continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di
gestione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso
tra la valuta nazionale e l'euro. Articolo 41 Pagamento
e liquidazione del prefinanziamento 1. A seguito della decisione che
adotta il programma operativo la Commissione versa, a titolo di
prefinanziamento, un importo pari all'11% del contributo totale del Fondo al
programma operativo interessato. 2. Il prefinanziamento è
utilizzato esclusivamente per effettuare pagamenti ai beneficiari
nell'attuazione del programma operativo e a tale scopo è messo immediatamente a
disposizione dell'organismo responsabile. 3. L'importo complessivo versato
a titolo di prefinanziamento viene rimborsato alla Commissione se per il
programma operativo interessato non viene inviata alcuna domanda di pagamento
entro 24 mesi dalla data in cui la Commissione paga la prima quota di
prefinanziamento. Tale rimborso non incide in alcun modo sul contributo
comunitario al programma operativo in questione. 4. La liquidazione contabile
dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente
dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma
operativo. Articolo 42 Termine
per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo
pagamento 1. L'autorità di certificazione
trasmette regolarmente una domanda di pagamento intermedio concernente gli
importi contabilizzati come sostegno pubblico pagato ai beneficiari
nell'esercizio contabile chiuso il 30 giugno. 2. L'autorità di certificazione
trasmette la domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio
successivo alla chiusura del precedente esercizio contabile e in ogni caso
anteriormente alla prima domanda di pagamento intermedio per il successivo
esercizio contabile. 3. La prima domanda di pagamento
intermedio non viene presentata anteriormente alla notifica alla Commissione
della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione
a norma dell'articolo 32, paragrafo 1. 4. Non sono effettuati pagamenti
intermedi per un programma operativo se il rapporto annuale di esecuzione non è
stato inviato alla Commissione a norma dell'articolo 11. 5. Compatibilmente con la
disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro
60 giorni dalla data di protocollazione della domanda di pagamento presso la
Commissione. Articolo 43 Interruzione
del termine di pagamento 1. Il termine di pagamento di
una domanda di pagamento intermedio può essere interrotto dall'ordinatore
delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di nove
mesi nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
a seguito di informazioni fornite da un organismo
di audit nazionale o dell'Unione, sussistono prove che facciano presumere
carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo; (b)
l'ordinatore delegato deve effettuare verifiche
supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese
contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con
gravi conseguenze finanziarie; (c)
non è stato presentato uno dei documenti richiesti
a norma dell'articolo 45, paragrafo 1. 2. L'ordinatore delegato ha
facoltà di limitare l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte
delle spese oggetto della richiesta di pagamento cui si riferiscano gli
elementi di cui al paragrafo 1. L'ordinatore delegato informa immediatamente lo
Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione,
invitandoli a porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine
all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie. Articolo 44 Sospensione
dei pagamenti 1. La Commissione può sospendere
integralmente o in parte i pagamenti intermedi qualora: (a)
il sistema di gestione e controllo del programma
operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure
correttive; (b)
le spese figuranti in una dichiarazione di spesa
siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è
stata rettificata; (c)
lo Stato membro non abbia adottato le azioni
necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a
un'interruzione ai sensi dell'articolo 43; (d)
sussistano gravi carenze nella qualità e
nell'affidabilità del sistema di monitoraggio o dei dati sugli indicatori. 2. La Commissione può decidere,
mediante atti di esecuzione, di sospendere integralmente o in parte i pagamenti
intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare
osservazioni. 3. La Commissione pone fine alla
sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo
Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Capo 2. Esame e approvazione dei bilanci Articolo 45 Presentazione
di informazioni 1. Per ogni esercizio, a partire
dal 2015 fino al 2022 compreso, gli organismi designati presentano alla
Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura
dell'esercizio contabile, i documenti e le informazioni seguenti in conformità
all'articolo 56 del regolamento finanziario: (a)
i bilanci annuali certificati dei pertinenti
organismi designati di cui all'articolo 32 a norma dell'articolo 56,
paragrafo 5, del regolamento finanziario; (b)
la dichiarazione di gestione a norma
dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento finanziario; (c)
una sintesi annuale dei rapporti di audit
definitivi e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della
portata degli errori e delle carenze individuati, così come le misure
correttive adottate o previste; (d)
un parere di audit dell'organismo di audit indipendente
designato di cui all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento
finanziario, corredato di un rapporto di controllo che evidenzi i risultati
delle attività di audit svolte in relazione all'esercizio contabile oggetto del
parere. 2. Su richiesta della
Commissione lo Stato membro fornisce ulteriori informazioni. Se uno Stato
membro non fornisce le informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla
Commissione per la loro presentazione, la Commissione può prendere la decisione
in merito all'approvazione dei bilanci sulla base delle informazioni in suo
possesso. Articolo 46 Contenuto
dei bilanci 1. I bilanci certificati per
ciascun programma operativo riguardano l'esercizio contabile e comprendono, per
l'insieme del programma e per le spese di assistenza tecnica di cui
all'articolo 25, paragrafo 2, i seguenti elementi: (a)
l'importo totale delle spese ammissibili
contabilizzate dall'autorità di certificazione come sostenute e pagate dai
beneficiari nell'esecuzione degli interventi, l'importo totale delle spese
pubbliche ammissibili sostenute nell'attuazione degli interventi e il
corrispondente contributo pubblico ammissibile che è stato versato ai
beneficiari; (b)
gli importi ritirati e recuperati nel corso
dell'esercizio contabile, gli importi da recuperare al termine dell'esercizio
contabile e gli importi non recuperabili; (c)
un raffronto tra le spese dichiarate a norma della
lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo esercizio contabile nelle
domande di pagamento, corredato di una spiegazione delle eventuali differenze. 2. L'autorità di certificazione
può prevedere nei bilanci un accantonamento non superiore al 5% della spesa
totale indicata nelle domande di pagamento presentate per un determinato
esercizio contabile se la valutazione della legittimità e regolarità della
spesa è oggetto di una procedura in corso presso l'autorità di audit. L'importo
interessato è escluso dall'importo totale delle spese ammissibili di cui al
paragrafo 1, lettera a). Tali importi sono inclusi o esclusi in via definitiva dai
bilanci annuali dell'esercizio successivo. Articolo 47 Esame
e approvazione dei bilanci 1. Entro il 30 aprile dell'anno
successivo alla chiusura dell'esercizio contabile la Commissione decide in
merito all'approvazione dei bilanci dei pertinenti organismi designati a norma
dell'articolo 28 per il programma operativo. La decisione di approvazione
riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei bilanci presentati e
non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive. 2. Ai fini del calcolo
dell'importo imputabile al Fondo per un esercizio contabile, la Commissione
tiene conto di quanto segue: (a)
le spese pubbliche ammissibili sostenute
nell'attuazione degli interventi e contabilizzate di cui all'articolo 46,
paragrafo 1, lettera a), alle quali si applica il tasso di cofinanziamento
stabilito all'articolo 18; (b)
l'importo totale dei pagamenti effettuati dalla
Commissione nel corso dell'esercizio contabile, costituito dall'importo dei
pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione a norma dell'articolo 37,
paragrafo 1, e dell'articolo 19. 3. Il saldo annuale che, a
seguito dell'approvazione dei bilanci, deve essere recuperato dallo Stato
membro è oggetto di un ordine di recupero della Commissione. Il saldo annuale
dovuto allo Stato membro è aggiunto al successivo pagamento intermedio
effettuato dalla Commissione a seguito dell'esame e dell'approvazione dei
bilanci. 4. Se, per motivi imputabili a
uno Stato membro, la Commissione non è in grado di approvare i bilanci entro il
30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di un esercizio contabile, la
Commissione comunica allo Stato membro le azioni che devono essere intraprese
dalle autorità di gestione o di audit, o le indagini aggiuntive che la
Commissione si propone di svolgere a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3. 5. Il pagamento del saldo
annuale da parte della Commissione si basa sulle spese dichiarate nei bilanci,
al netto di un eventuale accantonamento costituito a fronte di spese dichiarate
alla Commissione che sono oggetto di una procedura di contraddittorio con
l'autorità di audit. Articolo 48 Disponibilità
dei documenti 1. L'autorità di gestione
assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano
resi disponibili su richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea
per un periodo di tre anni, con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno della
decisione di approvazione dei bilanci da parte della Commissione a norma
dell'articolo 47 o, al più tardi, dalla data di pagamento del saldo finale. Questo periodo di tre anni è interrotto in caso di
procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata
della Commissione. 2. I documenti sono conservati
in forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati
comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali
o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. 3. I documenti sono conservati
in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate
solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i
dati sono rilevati o successivamente trattati. 4. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 59 per stabilire
quali supporti per i dati si possono considerare comunemente accettati. 5. La procedura per la
certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti
comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità
nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti
giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. 6. Laddove i documenti siano
disponibili esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici
utilizzati devono soddisfare le norme di sicurezza accettate, che garantiscono
che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano
affidabili ai fini dell'attività di audit. Articolo 49 Presentazione
dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale 1. Entro il 30 settembre 2023
gli Stati membri presentano i seguenti documenti: (a)
una domanda di pagamento del saldo finale; (b)
il rapporto finale di esecuzione del programma
operativo; (c)
i documenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1,
per l'esercizio contabile finale, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. 2. Il pagamento del saldo finale
avviene entro tre mesi dalla data di approvazione dei bilanci dell'esercizio
contabile finale o entro un mese dalla data di approvazione del rapporto finale
di esecuzione, se successiva. Capo 3. Rettifiche finanziarie e recuperi Articolo 50 Rettifiche
finanziarie effettuate dagli Stati membri 1. Spetta anzitutto agli Stati
membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche
finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel
caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini
a tutti gli interventi che potrebbero essere interessati. 2. Lo Stato membro procede alle
rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o
sistemiche individuate nell'ambito di interventi o del programma operativo. Le
rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del
contributo pubblico a un intervento o al programma operativo. Lo Stato membro
tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita
finanziaria che ne risulta per il Fondo e apporta una rettifica proporzionale.
L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci annuali
dell'esercizio contabile nel quale è decisa la soppressione. 3. Il contributo a titolo del
Fondo soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato
membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo quanto
disposto al paragrafo 4. 4. Il contributo soppresso a
norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per gli interventi oggetto
della rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità
sistemica, per gli interventi interessati da tale irregolarità sistemica. 5. L'applicazione di una
rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo
dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma del presente articolo. Articolo 51 Rettifiche
finanziarie effettuate dalla Commissione 1. La Commissione procede,
mediante un atto di esecuzione, a rettifiche finanziarie sopprimendo integralmente
o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo e procedendo al
recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento
dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile dell'Unione e
nazionale, anche per carenze nei sistemi di gestione e controllo degli Stati
membri individuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea. 2. Una violazione della
normativa applicabile dell'Unione o nazionale determina una rettifica
finanziaria solo ove ricorra una delle seguenti condizioni: (a)
la violazione ha o potrebbe aver influenzato la
selezione da parte dell'autorità di gestione di un intervento ammesso al
sostegno del Fondo; (b)
la violazione ha o potrebbe aver influenzato
l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio
dell'Unione. Articolo 52 Criteri
per la rettifica finanziaria della Commissione 1. La Commissione procede a
rettifiche finanziarie se dopo aver effettuato l'esame necessario conclude che: (a)
il sistema di gestione e di controllo del programma
operativo presenta gravi carenze, tali da compromettere il contributo
dell'Unione già versato al programma operativo; (b)
lo Stato membro non si è conformato agli obblighi
previsti dall'articolo 50 anteriormente all'avvio della procedura di
rettifica a norma del presente paragrafo; (c)
le spese figuranti in una domanda di pagamento sono
irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente
all'avvio della procedura di rettifica a norma del presente paragrafo. La Commissione fonda le proprie rettifiche
finanziarie su singoli casi di irregolarità individuati, valutando se si tratta
di un'irregolarità sistemica. Quando non è possibile quantificare con
precisione l'importo di spesa irregolare addebitato al Fondo, la Commissione
applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione. 2. Nel decidere l'importo di una
rettifica a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e
della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni
finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel
programma operativo. 3. Ove si basi su rapporti di
revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni
circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo
Stato membro interessato a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, le notifiche
inviate a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, e le eventuali risposte dello
Stato membro. 4. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 59 che
definiscono i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da
applicare. Articolo 53 Procedura
per le rettifiche finanziarie della Commissione 1. Prima di decidere in merito a
una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo
Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere
osservazioni entro un termine di due mesi. 2. Se la Commissione propone una
rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data
la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della
documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore
alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato
membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati
della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati,
il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi
successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1. 3. La Commissione tiene conto di
ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti
ai paragrafi 1 e 2. 4. Se non accetta le conclusioni
provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per
un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano
a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito
all'applicazione della rettifica finanziaria. 5. Per applicare le rettifiche
finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione,
entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di
ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di
presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte
le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se
l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la
data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione. 6. Se la Commissione o la Corte
dei conti europea rileva irregolarità che influiscono sui bilanci annuali, le
conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno del Fondo al programma
operativo. Articolo 54 Rimborsi
al bilancio dell'Unione - Recuperi 1. Ogni importo dovuto al
bilancio generale dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato
nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 77 del regolamento
finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese
successivo all'emissione dell'ordine. 2. Ogni ritardo nel provvedere
al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla
data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso
di tale interesse è superiore di un punto e mezzo percentuale rispetto al tasso
applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine. Articolo 55 Proporzionalità
in materia di controllo dei programmi operativi 1. Gli interventi per i quali la
spesa totale ammissibile non supera 100 000 EUR non sono soggetti a più di un
audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima dell'esame di
tutte le spese interessate a norma dell'articolo 47. Altri
interventi non sono soggetti a più di un audit per esercizio contabile da parte
dell'autorità di audit e della Commissione prima dell'esame di tutte le spese
interessate a norma dell'articolo 47. Tali disposizioni lasciano impregiudicati
i paragrafi 5 e 6. 2. L'audit di un intervento può
riguardare tutte le fasi della sua attuazione e tutti i livelli della catena di
distribuzione, eccettuato il controllo dei destinatari finali, a meno che una
valutazione dei rischi indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi. 3. Ove il parere di audit più
recente sul programma operativo non segnali l'esistenza di carenze
significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel
successivo incontro di cui all'articolo 34, paragrafo 2, che il livello di
audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio
individuato. In tal caso la Commissione svolgerà i propri audit in loco solo
qualora vi siano elementi che facciano presumere carenze nel sistema di
gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un
esercizio contabile i cui bilanci sono stati approvati. 4. Se la Commissione conclude di
potersi basare sul parere dell'autorità di audit relativo al programma
operativo, può concordare con la stessa di limitare i propri audit in loco alla
verifica dell'operato dell'autorità di audit, salvo quando vi siano elementi
che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un
esercizio contabile i cui bilanci sono stati approvati. 5. L'autorità di audit e la
Commissione possono effettuare audit relativi agli interventi in qualsiasi
momento qualora da una valutazione del rischio emerga un rischio specifico di
irregolarità o di frode, qualora vi siano elementi che facciano presumere gravi
carenze nel sistema di gestione e controllo del programma operativo, e durante
i tre anni successivi all'approvazione di tutte le spese di un intervento a
norma dell'articolo 47, nel quadro di un campione di audit. 6. La Commissione può effettuare
in qualsiasi momento audit relativi agli interventi allo scopo di valutare
l'operato di un'autorità di audit, mediante la ripetizione della sua attività
di audit. Capo 4. Disimpegno Articolo 56 Regole
sul disimpegno 1. La Commissione procede al
disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma
in rapporto a un programma operativo, che non sia stata utilizzata per il
pagamento del prefinanziamento, per i pagamenti intermedi e per il saldo
annuale entro il 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo a
quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la
quale non sia stata inviata, a norma dell'articolo 42, una domanda di pagamento
redatta a norma dell'articolo 38. Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola
l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al
contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio
dal 2015 al 2020. 2. In deroga al paragrafo 1,
primo comma, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di
bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014. 3. Se il primo impegno di
bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il
2015, in deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si
applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo
annuo per il 2015. In questi casi la Commissione calcola l'importo a norma del
paragrafo 1, primo comma, aggiungendo un quinto dell'impegno di bilancio
annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli
impegni di bilancio dal 2016 al 2020. 4. La parte di impegni ancora
aperti il 31 dicembre 2022 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia
ricevuto i documenti prescritti a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, entro il
30 settembre 2023. Articolo 57 Eccezioni
al disimpegno 1. L'importo interessato dal
disimpegno si intende ridotto degli importi che l'organismo responsabile non è
stato in grado di dichiarare alla Commissione a causa di: (a)
interventi sospesi a causa di un procedimento giudiziario
o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; (b)
cause di forza maggiore che compromettono
gravemente l'attuazione del programma operativo, in tutto o in parte; le
autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze
dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma operativo; (c)
la riduzione può essere richiesta una volta se la
sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno, o diverse
volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero
di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che
sospende l'esecuzione dell'intervento e la data della decisione finale. 2. Entro il 31 gennaio lo Stato
membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al
paragrafo 1 per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio
precedente. Articolo 58 Procedura
per i disimpegni 1. La Commissione informa in
tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un
rischio di applicazione del disimpegno a norma dell'articolo 56. 2. Sulla base delle informazioni
di cui dispone al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e
l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante dalle informazioni
in suo possesso. 3. Lo Stato membro dispone di
due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere
osservazioni. 4. Entro il 30 giugno lo Stato
membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette,
per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo
al programma operativo. In caso di mancata presentazione la Commissione
modifica il piano finanziario riducendo il contributo del Fondo per l'esercizio
finanziario interessato. 5. La Commissione modifica la
decisione che approva il programma operativo, mediante un atto di esecuzione
entro il 30 settembre. TITOLO
VII - DELEGA DI POTERI, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI Articolo 59 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo.
2. La delega di poteri di cui al
presente regolamento è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla
data di entrata in vigore dello stesso. 3. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 4. L'atto delegato entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Se, alla scadenza di tale periodo, né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni nei confronti
dell'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di
tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato
la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano
obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva
obiezioni le motiva. Articolo 60 Procedura di
comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Qualora il parere del comitato di cui ai paragrafi
2 e 3 debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si
intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del
parere, il presidente del comitato decida in tal senso o (…) [numero di membri]
(una maggioranza ... di) [maggioranza da precisare: semplice, due terzi, ecc.]
membri del comitato lo richiedano/richieda. Quando il comitato non fornisce un parere, la
Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica
l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 61 Entrata in
vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente Allegato I - Modello di programma operativo Capo Parte Sottoparte || Descrizione / Osservazioni || Dimensioni (caratteri) 1 Individuazione || Indicare chiaramente in questa parte solo i dati per l'individuazione del programma, in particolare i seguenti: Stato membro Nome del programma operativo CCI || 200 2 Formulazione del programma || || 2.1 Situazione || Individuazione e giustificazione della o delle deprivazioni materiali da considerare || 4000 || Indicazione del tipo di deprivazione materiale oggetto del programma operativo || 200 2.x Deprivazione materiale X considerata || Riprodurre questa parte (e le corrispondenti sottoparti) per ogni tipo di deprivazione materiale da considerare || 2.x.1 Descrizione || Descrizione delle principali caratteristiche e degli obiettivi dell'assistenza materiale da prestare e delle misure di accompagnamento corrispondenti || 4000 2.x.2 Programmi nazionali || Descrizione dei programmi nazionali destinati a beneficiare di un sostegno || 2000 2.4 Altro || Ogni altra informazione ritenuta necessaria || 4000 3 Attuazione || || 3.1 Identificazione degli indigenti || Descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato || 2000 3.2 Selezione degli interventi || Criteri di selezione degli interventi e descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato || 2000 3.3 Selezione delle organizzazioni partner || Criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato || 2000 3.4 Complementarità con il FSE || Descrizione del meccanismo destinato a garantire la complementarità con il FSE || 4000 3.4 Assetto istituzionale || Descrizione delle disposizioni di attuazione del programma operativo, contenente l'identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettuerà pagamenti || 4000 3.5 Monitoraggio e valutazione || Descrizione del metodo seguito per monitorare l'attuazione del programma, in particolare degli indicatori da utilizzare a tale fine. Tra gli indicatori devono essere considerati gli indicatori finanziari riguardanti le spese ripartite e gli indicatori di realizzazione relativi agli interventi che beneficiano di un sostegno. || 4000 3.6 Assistenza tecnica || Descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo X, paragrafo 2, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini della sana gestione finanziaria degli interventi || 4000 4. PIANO FINANZIARIO || Questa parte deve comprendere: 1) una tabella che specifica, per ciascun anno, in conformità all'articolo 18, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento; 2) una tabella che specifica, per l'intero periodo di attuazione del programma, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del sostegno del programma operativo per tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure di accompagnamento. || Testo: 1000 Dati in formato CSV o XML || || || || Formato
dei dati finanziari (parte 4): 4.1 .1. Piano di finanziamento del programma
operativo indicante l'impegno annuale del Fondo e il corrispondente
cofinanziamento nazionale al programma operativo (in EUR) || Totale || 2014 || 2015 || …. || 2020 Fondo a) || || || || || Cofinanziamento nazionale b) || || || || || Spese pubbliche ammissibili c) = a) + b) || || || || || Tasso di cofinanziamento*: d) = a) / c) || || * Questo tasso può essere approssimato al
numero intero più vicino nella tabella. Il tasso esatto utilizzato per il
rimborso delle spese è il tasso d). 4.1.2. Piano finanziario indicante l'importo
delle dotazioni finanziarie complessive del sostegno del programma operativo
per tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure
di accompagnamento (in EUR) Settore d'intervento || Spese pubbliche ammissibili || || || || Totale || || || || || Assistenza tecnica || || || || || Deprivazione alimentare || || || || || di cui, misure di accompagnamento || || || || || Mancanza di una fissa dimora || || || || || di cui, misure di accompagnamento || || || || || Deprivazione materiale dei bambini || || || || || di cui, misure di accompagnamento || || || || || ALLEGATO II Ripartizione annuale degli stanziamenti
d'impegno per il periodo 2014-2002 SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza
prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di
aiuti europei agli indigenti 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[10] 4
Occupazione ed affari sociali 0406
Indigenti 1.3. Natura della
proposta/iniziativa § La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[11]
¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Il
Fondo promuove la coesione sociale nell'Unione e contribuisce al conseguimento
degli obiettivi di riduzione della povertà della strategia Europa 2020. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 1 Oltre
all'obiettivo generale, il programma contribuisce al conseguimento
dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà
nell'Unione, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti. Attività ABM/ABB interessate 0406
Indigenti 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Il
nuovo strumento consentirà agli Stati membri di assistere circa due milioni di
persone indigenti in più all'anno con un'incidenza positiva sulla salute di
tali persone, sull'inclusione sociale, sull'occupazione e sul mercato del
lavoro. Si prevede tuttavia che il Fondo di aiuti europei agli indigenti abbia
un'incidenza sociale ben maggiore. 1. Offrendo
agli operatori una piattaforma per lo scambio di informazioni e di esperienze,
apporterà notevoli vantaggi a numerose parti interessate in termini di
miglioramento del processo. 2. L'attuazione
a medio e lungo termine del Fondo di aiuti europei agli indigenti mediante
programmi operativi, basata su dati probanti, promuoverà il dialogo tra i
diversi gruppi di parti interessate e un approccio strategico per il futuro. Il
miglioramento dei meccanismi di distribuzione (in particolare la
semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi) dovrebbe assicurare
che gli effetti dei processi continuino ad essere pertinenti. Il Fondo di aiuti
europei agli indigenti costituirà uno strumento volto a conciliare le priorità
europee e le politiche di coesione sociale. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di monitorare l'attuazione della proposta/iniziativa. Le
istituzioni che effettivamente distribuiscono l'assistenza materiale si
affidano prevalentemente al volontariato e beneficiano di donazioni. È quindi
opportuno evitare, per quanto possibile, di imporre loro gravosi obblighi di
rendicontazione. È tuttavia prevedibile che tali organizzazioni dovranno informare
delle loro attività non solo la Commissione, ma gli altri donatori e i
volontari perché non perdano la loro motivazione. Gli indicatori proposti sono
stati oggetto di discussione con le organizzazioni europee di coordinamento e
sono stati giudicati adeguati e realistici. La
prima serie di indicatori, relativi al volume delle risorse fornite, riguarda: 1)
i contributi in natura del programma; 2)
le risorse finanziarie ripartite in base alla loro origine (UE e altre fonti). La
seconda serie di indicatori comuni informa sul volume di aiuti erogati e
riguarda il numero di pacchi distribuiti, di pasti preparati/distribuiti e di
persone indigenti assistite. Tali
dati saranno trasmessi alla Commissione dalle autorità di gestione nei rapporti
di esecuzione annuali. A
questo rapporto annuale di base si aggiungono indagini strutturate. La
Commissione farà realizzare tali indagini almeno due volte durante il periodo
di attuazione del programma. Le indagini forniranno informazioni sugli
utilizzatori finali, in particolare sull'eventuale predominio di determinate
fasce di età o minoranze, sull'importanza dei contributi in natura diversi dai
beni, ad esempio lavoro e servizi volontari e sugli effetti del programma su di
essi. Tali informazioni saranno prevedibilmente fornite solo sulla base di
supposizioni informate, poiché in numerosi casi gli utilizzatori finali
accetteranno l'aiuto solo a condizione di mantenere l'anonimato. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Il
programma previsto contribuirà all'obiettivo di coesione sociale dell'Unione.
La base giuridica del nuovo strumento proposto è l'articolo 175, terzo
comma, del TFUE, che prevede azioni specifiche al di fuori dei Fondi
strutturali. Nel
2010 circa un quarto di tutti i cittadini europei (116 milioni) era a rischio
di povertà o esclusione sociale. La povertà e l'esclusione sociale non sono
distribuite in modo uniforme nell'UE. In generale i problemi sono più acuti
negli Stati membri dell'Europa orientale e meridionale. La crisi economica
(associata alle pressioni per il risanamento dei bilanci connesse alla crisi
del debito pubblico), oltre ad aggravare le preesistenti condizioni di povertà
e di esclusione sociale, ha inoltre ridotto la capacità di alcuni Stati membri
di sostenerne le spese e gli investimenti sociali a livelli sufficienti per
invertire questa tendenza negativa. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea La
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva si
fonda su un programma equilibrato di crescita economica e di progresso sociale
basato su obiettivi ambiziosi in materia di occupazione, istruzione e riduzione
della povertà. La povertà e l'esclusione sociale sono gli ostacoli maggiori al
conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Affrontando
le necessità di base, lo strumento proposto aiuterà ad alleviare la povertà e
l'esclusione sociale delle persone che si trovano in condizioni di grave
deprivazione. Consentendo ai membri più indigenti della società di mantenere la
loro dignità e il loro capitale umano, contribuirà a rafforzare il capitale
sociale e la coesione nelle loro comunità. Un
intervento su scala UE è reso necessario dal livello e dalla natura della
povertà e dell'esclusione sociale nell'Unione, ulteriormente aggravati dalla
crisi economica e dall'incertezza relativa alla capacità di tutti gli Stati
membri di sostenerne le spese sociali a un livello sufficiente a far sì che la
coesione sociale non si deteriori maggiormente e che gli obiettivi della
strategia Europa 2020 vengano realizzati. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Si
tratta di un nuovo strumento. L'esperienza acquisita nell'attuazione del
programma di aiuti agli indigenti (MDP) è comunque utile. Con la prevista
assenza di scorte d'intervento il programma MDP ha perso la sua ragione
d'essere e sarà soppresso dopo il completamento del piano annuale del 2013. Nel
corso degli anni il programma MDP è tuttavia diventato un'importante fonte di approvvigionamento
per le organizzazioni che lavorano a contatto diretto con le persone più
svantaggiate della nostra società fornendo loro prodotti alimentari. Una
sintesi degli insegnamenti tratti figura nella valutazione d'impatto allegata
alla proposta. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Il
Fondo di aiuti europei agli indigenti proposto avrà una dotazione di
2 500 000 000 EUR proveniente dai Fondi strutturali a
titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" dotato di risorse globali che ammontano a 327 115 655
850 EUR. Il Fondo di aiuti europei agli indigenti sarà considerato parte
della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE. Integrerà gli strumenti
della politica sociale esistenti senza sovrapporvisi, attraverso azioni
correttive temporanee che consentiranno ai membri più indigenti della società
di uscire dall'indigenza. Assieme
ad altri tipi di sostegno ammessi al cofinanziamento, in particolare a titolo
del FSE, lo strumento proposto può contribuire a migliorare l'occupabilità dei
beneficiari finali, consentendo loro di apportare un contributo all'economia. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria § Proposta/iniziativa di durata limitata
–
§ Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2020 –
§ Incidenza finanziaria dal 2014 al 2022 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[12] ¨ Gestione diretta centralizzata da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[13]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario § Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Le
autorità di gestione presenteranno un rapporto di esecuzione annuale, che sarà
basato sui dati e conterrà gli indicatori comuni di cui al punto 1.4.4. A
tali rapporti si aggiungeranno indagini strutturate e valutazioni che la
Commissione farà effettuare a medio termine e alla fine del periodo di
attuazione del programma. In riunioni bilaterali verranno esaminati i progressi
compiuti nell'attuazione di ciascun programma. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Il
sistema di gestione e di controllo è stato in gran parte ripreso dalla politica
di coesione. Sebbene questo piano di spesa sia diverso rispetto alla politica
di coesione in termini di destinatari finali e di partner esecutivi, si prevede
che i fattori di rischio siano simili, in particolare, a quelli del FSE. La
principale fonte di errori per il FSE nell'attuale periodo di attuazione dei
programmi è costituita da problemi a livello di ammissibilità (58% di tutti gli
errori quantificabili cumulati), di accuratezza (7%) e di pista di controllo
(35%). Per risolvere tali problemi le norme relative all'ammissibilità sono
integralmente contemplate nel progetto di regolamento, che prevede anche un
ricorso maggiore ai tassi forfettari. Un fattore di aumento dei rischi è però
costituito dal fatto che la distribuzione degli aiuti ai destinatari finali
dipenderà in gran parte da ONG e da organizzazioni della società civile, alcune
delle quali dispongono di amministrazioni ridotte che dipendono prevalentemente
dal volontariato. La Corte dei conti ha già sollevato questo problema riguardo
al programma MDP nella sua relazione del 2009. Per le organizzazioni di questo
tipo rimarrà possibile limitare le risorse destinate all'assistenza materiale
acquistata centralmente dalle autorità di gestione e il ricorso a tassi
forfettari. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Conformemente
al principio della gestione concorrente, gli Stati membri hanno la responsabilità
primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo,
dell'attuazione e del controllo dei rispettivi programmi operativi. Gli Stati
membri designeranno un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e
un'autorità di audit funzionalmente indipendente per i rispettivi programmi
operativi. La Commissione ha la facoltà di effettuare audit mirati su questioni
relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sulle
prestazioni del Fondo, nonché la possibilità di operare interruzioni,
sospensioni e rettifiche finanziarie. Nella
politica di coesione le attività di controllo (a livello nazionale e regionale,
esclusi i costi della Commissione) sono stimati pari al 2% circa dei
finanziamenti totali. Tali costi sono imputabili ai seguenti ambiti di
controllo: l'1% è dovuto al coordinamento e alla predisposizione del programma
a livello nazionale, l'82% è ascrivibile alla gestione del programma, il 4%
alla certificazione e il 13% agli audit. Rispetto
a quanto previsto per la politica di coesione tuttavia una serie di fattori
dovrebbe contribuire a ridurre il tasso di errori e i costi di controllo: il
nuovo programma verterà solo su tre settori d'azione, viene fatto maggiormente
ricorso all'opzione dei costi semplificati e, data la natura degli interventi e
dei gruppi beneficiari, i destinatari finali non saranno soggetti ad audit, a
meno che la valutazione dei rischi evidenzi un rischio specifico di
irregolarità o di frode. Questi fattori cumulati dovrebbero ridurre l'onere
amministrativo per i beneficiari e il tasso di errori e accrescere la fiducia,
contribuendo così alla riduzione dei costi di controllo. L'attuale
tasso di errori della DG EMPL (il tasso di errori della Corte dei conti) è del
2,2%. Si stima che i fattori descritti dovrebbero consentire una riduzione
dell'1%, portando il tasso di errori previsto dei programmi all'1,2%. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. I
servizi dei Fondi strutturali unitamente all'OLAF hanno creato una strategia
congiunta di lotta contro le frodi che prevede una serie di azioni che la
Commissione e gli Stati membri devono porre in essere per prevenire le frodi in
azioni strutturali nell'ambito della gestione concorrente. Tale strategia
congiunta di lotta contro le frodi sarà applicabile al Fondo di aiuti europei
agli indigenti. La
proposta include inoltre un obbligo esplicito di mettere in atto tali misure a
norma dell'articolo 32, paragrafo 4. In tal modo dovrebbe essere rafforzata
negli Stati membri la consapevolezza in merito alle frodi presso tutti gli
organismi coinvolti nella gestione e nel controllo del Fondo di aiuti europei
agli indigenti, con una conseguente riduzione del rischio di frode. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…………………………] || Diss./Non diss. ([14]) || di paesi EFTA[15] || di paesi candidati[16] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario 1 Crescita intelligente e inclusiva Nuove rubriche per il periodo 2014-2020 || 04.06.00.00 Persone indigenti || Diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine
delle rubriche del
quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica……………………………………...] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 1 || Crescita intelligente e inclusiva DG: EMPL || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || 343,957 || 349,166 || 353,425 || 356,742 || 359,925 || 362,704 || 365,331 || 2 491,250 Pagamenti || (2) || 274,038 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 277,152 || 1 936,950 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[17] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 8,750 Totale degli stanziamenti per la DG EMPL[18] || Impegni || =1+1a +3 || 345,207 || 350,416 || 354,675 || 357,992 || 361,175 || 363,954 || 366,581 || 2 500,000 Pagamenti || =2+2a +3 || 275,288 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 278,402 || 1 945,700 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || Totale degli stanziamenti per la RUBRICA <…> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: EMPL || Risorse umane || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112 Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG EMPL || Stanziamenti || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112 Totale degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[19] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || Pagamenti || || || || || || || || 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi. –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito. Il Fondo sarà attuato attraverso la
gestione concorrente. Mentre le priorità strategiche sono stabilite dall'UE
mediante il regolamento, l'effettiva gestione quotidiana è attribuita alle
autorità di gestione. Mentre gli indicatori comuni sono proposti dalla
Commissione, gli obiettivi effettivi sono proposti dagli Stati membri a livello
dei programmi operativi e approvati dalla Commissione. È pertanto impossibile
indicare obiettivi in termini di risultati finché i programmi non saranno stati
elaborati, negoziati e approvati nel 2013/2014. Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[20] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[21]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112 Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 1,016 || 7,112 Esclusa la RUBRICA 5[22] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,896 Altre spese di natura amministrativa || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 1,122 || 7,854 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 1,250 || 8,750 TOTALE || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 2,266 || 15,862 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) 04 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE)[23] XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || 04 01 04 01[24] || - in sede[25] || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT - Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT - Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Contribuire all'analisi, alla negoziazione, alla modifica e alla preparazione di proposte di programmi e progetti negli Stati membri, in vista della loro approvazione. Contribuire a gestire, monitorare e valutare l'attuazione dei programmi e dei progetti approvati. Garantire il rispetto delle norme che disciplinano i programmi. Personale esterno || Idem e/o sostegno amministrativo. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
¨ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[26]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
¨ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[27] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo…………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] GU L […] del […], pag. […]. [2] GU L […] del […], pag. […]. [3] GU L […] del […], pag. […]. [4] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [5] GU L […] del […], pag. […]. [6] GU L 55 del 28.2.2011, pag.13. [7] GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1. [8] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1. [9] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. [10] ABM: Activity Based Management (gestione per
attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [11] A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [12] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html . [13] A norma dell'articolo 200 del regolamento
finanziario. [14] Diss.
= Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati. [15] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [16] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [17] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [18] Tali stanziamenti fanno parte dei Fondi strutturali nel
quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", dotato di impegni per un importo di 327 115 655 850 EUR. Il
Fondo di aiuti europei agli indigenti sarà considerato parte della quota di
Fondi strutturali assegnata al FSE. [19] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [20] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [21] Quale descritto nel punto 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi
specifici…". [22] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [23] AC = agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire);
JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL =
agente locale; END = esperto nazionale distaccato. [24] Entro i limiti del massimale per il personale esterno
previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [25] Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [26] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [27] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi nel settore dello zucchero), gli importi indicati devono
essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese
di riscossione.