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Document 52012PC0552

Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 625 final/3 di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

/* COM/2012/0552 final - 2011/0280 (COD) */

52012PC0552

Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 625 final/3 di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune /* COM/2012/0552 final - 2011/0280 (COD) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'adesione della Croazia all'Unione europea è prevista per il 1° luglio 2013. Benché l'atto di adesione[1] non sia stato ancora ratificato da tutti gli Stati membri, recentemente la Commissione ha aggiornato le proposte relative al quadro finanziario pluriennale[2] in vista dell'adesione della Croazia. Un simile aggiustamento deve essere apportato alle proposte di riforma della PAC per assicurare che, una volta adottate, esse si applichino integralmente alla Croazia in quanto nuovo Stato membro.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

In relazione alla Croazia non è stato necessario consultare le parti interessate né procedere a una valutazione dell'impatto, trattandosi di aggiustamenti derivanti dall'atto di adesione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'aggiustamento assume la forma di una modifica della proposta COM(2011) 625 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, con la quale vengono introdotte nella proposta stessa delle disposizioni specifiche per la Croazia che già si trovano nel trattato di adesione. Le nuove disposizioni riguardano essenzialmente:

- l'introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Croazia;

- la possibilità di concedere pagamenti diretti nazionali integrativi a complemento dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I che la Croazia applicherà in seguito alla riforma;

- alcuni aspetti finanziari (dotazioni nazionali nell'allegato II, importi netti dopo livellamento nell'allegato III, importo massimo erogabile dei pagamenti diretti nazionali integrativi nell'allegato V), nonché

- l'istituzione della riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia. Questa riserva per lo sminamento si riferisce ai terreni sminati che sono stati restituiti ad usi agricoli.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente modifica non ha alcuna incidenza sul bilancio oltre a quelle già esposte nella relazione che accompagna le proposte aggiornate del quadro finanziario pluriennale.

2011/0280 (COD)

Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 625 final/3 di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

La proposta COM(2011) 625 final/3 della Commissione è così modificata:

(1)          nel considerando 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione in merito agli aspetti seguenti: l’autorizzazione di pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia; la fissazione dell’importo da inserire nella riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia; la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base; l’adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti all’aiuto; l’adozione di misure riguardanti il ritorno nella riserva nazionale dei diritti all’aiuto non attivati; l’adozione degli obblighi in merito alla comunicazione del trasferimento di diritti all’aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali devono avvenire tali comunicazioni; la fissazione del massimale annuo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente; la fissazione del massimale annuo del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali; la fissazione del massimale annuo del pagamento per i giovani agricoltori; la fissazione dei massimali annui per il sostegno accoppiato facoltativo; l’adozione di norme sulla procedura per la valutazione e l’approvazione delle decisioni nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo; l’adozione di norme sulla procedura di rilascio ai produttori dell’autorizzazione per i terreni e le varietà, e le relative comunicazioni, ai fini del pagamento specifico per il cotone; la fissazione di norme per il calcolo della riduzione da applicare all’importo del pagamento specifico per il cotone; l’adozione di norme riguardanti gli obblighi generali di comunicazione.”

(2)          Il considerando (11) è sostituito dal seguente:

“(11) Al fine di garantire che gli importi destinati al finanziamento della PAC rispettino i massimali annui di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], è opportuno mantenere un aggiustamento del livello del sostegno diretto nel corso di un dato anno civile. L’aggiustamento dei pagamenti diretti deve essere applicato esclusivamente agli agricoltori che ricevono oltre 5 000 EUR nell’anno civile considerato. Tenuto conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania nell’ambito dell’applicazione del meccanismo di introduzione progressiva a tutti i pagamenti diretti concessi in tali Stati membri, è opportuno che tale strumento di disciplina finanziaria si applichi in Bulgaria e Romania a decorrere dal 1º gennaio 2016 e in Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022.”

(3)          Il considerando (12) è sostituito dal seguente:

“(12)  Per tenere conto dell’evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adotteranno in relazione agli storni tra il primo e il secondo pilastro e quelle risultanti dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui terreni sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 290 del trattato, allo scopo di rivedere i massimali nazionali e i massimali netti stabiliti nel presente regolamento.”

(4)          Nel considerando 14, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

“Per garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania i cui pagamenti diretti sono soggetti all’introduzione progressiva, la soglia minima deve essere basata sugli importi finali da concedere al termine del processo di introduzione progressiva.”

(5)        Alla fine del considerando 19 è aggiunta la frase seguente:

“È opportuno dare la stessa possibilità anche alla Croazia dove, in conformità all’atto di adesione, l’introduzione progressiva si applicherà fino al 2021.”

(6)        Dopo il considerando 19 è inserito il considerando seguente:

“(19 bis) Il regolamento (CE) n. 73/2009, quale modificato dall’atto di adesione del 2011, ha previsto una riserva nazionale speciale per lo sminamento per la Croazia allo scopo di finanziare, per un periodo di dieci anni dopo l’adesione all’Unione, l’assegnazione di diritti all’aiuto ai terreni che saranno bonificati dalle mine e restituiti ad usi agricoli ogni anno. È opportuno stabilire le norme per la determinazione degli importi destinati a finanziare gli aiuti per tali terreni nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal presente regolamento e relative alla gestione della riserva. Per tener conto degli importi risultanti dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui terreni sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 290 del trattato, per la revisione di talune disposizioni finanziarie applicabili alla Croazia.”.

(7)          All’articolo 1, lettera b), il punto viii) è sostituito dal seguente:

“viii) un quadro per consentire alla Bulgaria, alla Croazia e alla Romania di integrare i pagamenti diretti.”

(8)          All’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.     Per tenere conto dell’evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell’articolo 14 e conseguenti all’applicazione dell’articolo 17 ter, secondo comma, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 55 allo scopo di rivedere i massimali nazionali fissati nell’allegato II.”

(9)          All’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.     Nel quadro dell’introduzione progressiva dei pagamenti diretti di cui all’articolo 16, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1º gennaio 2016 e alla Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022.”

(10)        All’articolo 10, alla fine del paragrafo 4 è aggiunta la frase seguente:

“Per gli anni 2014-2021, in Croazia l’importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base dell’importo stabilito nell’allegato V bis, sezione A, per l’anno corrispondente.”

(11)        Il titolo del capo 2 del titolo II è sostituito dal seguente:

“Disposizioni che si applicano alla Bulgaria, alla Croazia e alla Romania”

(12)        Il titolo dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Bulgaria e Romania”

(13)        È inserito il seguente articolo:

“Articolo 16 bis

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Croazia

In Croazia i pagamenti diretti sono introdotti in conformità al seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello dei pagamenti diretti applicabili a decorrere dal 2022:

– 25% nel 2013,

– 30% nel 2014,

– 35% nel 2015,

– 40% nel 2016,

– 50% nel 2017,

– 60% nel 2018,

– 70% nel 2019,

– 80% nel 2020,

– 90% nel 2021,

– 100% a decorrere dal 2022.”

(14)        Il titolo dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti in Bulgaria e Romania”

(15)        Nel capo 2 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 17 bis

Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1.      La Croazia ha la possibilità, previa autorizzazione della Commissione rilasciata mediante un atto di esecuzione senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 56, di integrare qualunque dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I, ove pertinente.

2.      L’importo integrativo che può essere concesso in un dato anno e per un dato regime di sostegno è limitato a una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

– a)            l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo la piena introduzione dei pagamenti diretti a norma dell’articolo 16 bis per l’anno civile 2022

– e

– b)            l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo l’applicazione dello schema di incrementi in conformità dell’articolo 16 bis nell’anno considerato.

3.      L’importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi concessi non supera il massimale fissato nell’allegato V bis, sezione B, per il corrispondente anno civile.

4.      La Croazia può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell’aiuto integrativo nazionale da erogare.

5.      L’autorizzazione della Commissione specifica il regime di sostegno a cui si riferisce e definisce il livello massimo per il quale possono essere versati i pagamenti diretti nazionali integrativi

Per quanto riguarda i pagamenti diretti nazionali integrativi destinati a integrare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, l’autorizzazione specifica anche i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all’articolo 38, paragrafo 2, ai quali possono riferirsi i pagamenti diretti nazionali integrativi.

6.      Le condizioni di ammissibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi sono quelle applicabili al sostegno nell’ambito dei corrispondenti regimi di sostegno stabiliti dal presente regolamento.

7.      I pagamenti diretti nazionali integrativi sono soggetti agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della politica agricola comune (PAC). Essi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

8.      La Croazia presenta una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

– a)            qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali integrativi;

– b)            per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo, il numero di beneficiari, l’importo totale dell’aiuto nazionale integrativo erogato nonché il numero di ettari, di animali o di altre unità per cui l’aiuto è stato concesso;

c)       una relazione sulle misure di controllo applicate in merito ai pagamenti diretti nazionali integrativi concessi.”

Articolo 17 ter

Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia

1.      A partire dal 2014 la Croazia comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le superfici identificate in conformità all’articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che sono state restituite ad usi agricoli nell’anno civile precedente.

La Croazia comunica anche il numero di diritti all’aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre dell’anno civile precedente e l’importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento alla stessa data.

Se pertinente, le comunicazioni di cui al primo e al secondo comma sono trasmesse per regione quale definita ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1.

2.      La Commissione calcola su base annua l’importo da aggiungere agli importi stabiliti per la Croazia nell’allegato II, all’atto della revisione di tale allegato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, per finanziare il sostegno da concedere nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I per le superfici di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Il suddetto importo è calcolato in base ai dati comunicati dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all’anno considerato.

L’importo massimo da aggiungere in virtù del primo comma, in base alle superfici comunicate dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 fino al 2022, è pari a 9 600 000 EUR ed è soggetto all’applicazione dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 16 bis, quale riportato nell’allegato V ter.

3.      La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la percentuale dell’importo da aggiungere, in virtù del paragrafo 2, che la Croazia include nella riserva nazionale speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all’aiuto alle superfici di cui al paragrafo 1, primo comma. Questa percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale del pagamento di base e l’importo fissato nell’allegato II prima dell’incremento in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

4.      Per il periodo dal 2014 al 2022 la Croazia fa uso della riserva nazionale speciale per lo sminamento per assegnare diritti all’aiuto agli agricoltori in base alle superfici sminate da essi dichiarate nell’anno considerato alle seguenti condizioni:

– a)            si tratta di superficie ammissibile ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2,

– b)            la superficie è stata restituita ad usi agricoli nel corso dell’anno civile precedente,

– c)            la superficie è stata comunicata alla Commissione conformemente al paragrafo 1.

5.      Il valore dei diritti all’aiuto fissato a norma del presente articolo è il valore medio nazionale o regionale dei diritti all’aiuto nell’anno dell’assegnazione, nei limiti dell’importo disponibile nella riserva nazionale speciale per lo sminamento.

6.       È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 55 al fine di adattare gli importi fissati nell’allegato V bis per tener conto dell’applicazione del presente articolo.”

(16)        All’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.     Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all’aiuto a norma del presente regolamento mediante l’assegnazione a norma dell’articolo 17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell’articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell’articolo 23 o per trasferimento a norma dell’articolo 27.”

(17)        All’articolo 19, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Il primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all’applicazione dell’articolo 17 ter, paragrafo 2.”

(18)        All’articolo 21, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Ricevono diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che nel 2011, o nel caso della Croazia nel 2013, hanno attivato almeno un diritto all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori abbiano diritto all’assegnazione di pagamenti diretti a norma dell’articolo 9.”

(19)        All’articolo 49, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.     In deroga al paragrafo 2, in Croazia, a Cipro e a Malta l’importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR ma non inferiore a 200 EUR.”

(20)        Nell’allegato II dopo la voce relativa alla Francia è inserito il testo seguente:

Croazia || 111 900 || 130 550 || 149 200 || 186 500 || 223 800 || 261 100*

*           Per la Croazia, il massimale nazionale per l’anno civile 2020 è pari a 298 400 000 EUR, per il 2021 è pari a 335 700 000 EUR e per il 2022 a 373 000 000 EUR.”

(21)        Nell’allegato III dopo la voce relativa alla Francia è inserito il testo seguente:

Croazia* || 111,9 || 130,6 || 149,2 || 186,5 || 223,8 || 261,1

*           Per la Croazia il massimale netto stimato per l’anno civile 2020 è di 298,4 Mio EUR, per il 2021 è di 335,7 Mio EUR e per il 2022 è di 373 Mio EUR.”

(22)        Nell’allegato IV dopo la voce relativa alla Francia è inserito il testo seguente:

Croazia || 100 || 1 ha

(23)        È inserito un nuovo allegato V bis:

“ALLEGATO V bis Disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia a norma degli articoli 10 e 17 bis

A.      Importi per l’applicazione dell’articolo 10:

(in migliaia di EUR)

||

Croazia || 373 000

B.      Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 3:

(in migliaia di EUR)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021

Croazia || 261 100 || 242 450 || 223 800 || 186 500 || 149 200 || 111 900 || 74 600 || 37 300

(24)        È inserito un nuovo allegato V ter:

“ALLEGATO V ter Importo massimo da aggiungere agli importi fissati nell’allegato II in conformità all’articolo 17 ter, paragrafo 2

(in migliaia di EUR)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022

Croazia || 2 880 || 3 360 || 3 840 || 4 800 || 5 760 || 6 720 || 7 680 || 8 640 || 9 600

(25)        Nell’allegato VI dopo la voce relativa alla Francia è inserito il testo seguente:

Croazia || 5,9

(26)        L’allegato VII è così modificato:

a)      dopo la riga relativa all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 73/2009 è inserita la seguente:

Articolo 57 bis || Articolo 17 ter || -

b)      la riga relativa all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituita dalla seguente:

Articolo 121 || Articoli 16 e 16 bis || -

c)      la riga relativa all’articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituita dalla seguente:

Articolo 132 || Articoli 17 e 17 bis || -

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

-        Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 625 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

-        Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 626 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

-        Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 627 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

-        Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[3]

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3.        Natura della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013)

x La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[4]

x La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

x La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Per promuovere l’efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell’agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Unione in linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono:

- la produzione alimentare redditizia;

- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;

- uno sviluppo territoriale equilibrato.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici del settore 05

Obiettivo specifico n. 1:

Fornitura di beni pubblici ambientali

Obiettivo specifico n. 2:

Offrire una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli naturali specifici

Obiettivo specifico n. 3:

Portare avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi

Obiettivo specifico n. 4:

Gestire il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria

Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli

Obiettivo specifico n. 5:

Migliorare la competitività del settore dell’agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare

Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti

Obiettivo specifico n. 6:

Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo

Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale

Obiettivo specifico n. 7:

Rafforzare la crescita verde attraverso l’innovazione

Obiettivo specifico n. 8:

Supportare l’occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali

Obiettivo specifico n. 9:

Migliorare l’economia rurale e promuovere la diversificazione

Obiettivo specifico n. 10:

Permettere la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

In questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione, i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall’impatto di una serie di fattori esterni che, in base all’esperienza recente, sono diventati considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per il periodo successivo al 2013.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate componenti dei regimi dei pagamenti diretti.

Per lo sviluppo rurale, i risultati e l’impatto attesi dipenderanno dai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di impatto

Le proposte prevedono l’elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l’applicazione della condizionalità.

L’incidenza di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti obiettivi:

a)       la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;

b)       la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

c)       lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l’occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici a tali obiettivi e settori.

Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità: a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza dei relativi interventi,  b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull’attività di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Per conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d’Europa, nonché per adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo – modificate per tener conto dell’atto di adesione della Croazia – mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo dopo il 2013.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

La PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell’economia dell’Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l’ambiente e l’equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un’agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell’Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione della Commissione “Un bilancio per la strategia Europa 2020”[5], la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 28 politiche agricole separate e 28 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell’Unione, ma quest’approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell’esame dell’attuale quadro politico, di un’ampia consultazione delle parti interessate e di un’analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un’approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione di impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell’Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

Il quadro strategico comune definirà inoltre meccanismi di coordinamento con altri strumenti e politiche pertinenti dell’Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la PAC, l’armonizzazione e l’allineamento delle norme in materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture già operanti negli Stati membri.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di durata limitata (per i progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale e per i regolamenti transitori)

– x   Proposta/iniziativa in vigore dall’1.1.2014 al 31.12.2020

– x   Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti fino al 2023.

x Proposta/iniziativa di durata illimitata (per il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale).

– Attuazione a partire dal 2014.

1.7.        Modalità di gestione prevista[6]

x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[7]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

x Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell’ambito della gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la prima volta entro la fine del 2017.

Sono previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare mediante atti di esecuzione.

Anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli altri Fondi e abbinate a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell’ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi.

Si può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli ultimi anni. L’intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un tasso di errore inferiore al 2%.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell’esecuzione dei controlli a livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti e tre questi elementi.

La Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in base ad un’impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall’audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell’Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell’ambito del sistema della verifica di conformità.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, nell’allegato 8 della valutazione d’impatto che accompagna le proposte legislative figura un’analisi dettagliata di tali costi.

Inoltre la pubblicazione di informazioni sui beneficiari del FEAGA e del FEASR rafforzerà il controllo pubblico dell’uso del denaro e contribuirà alla visibilità della PAC e a una migliore comprensione di tale politica.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l’esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell’esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l’80% della spesa totale sostenuta nell’ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco.

Il pacchetto di misure prevede inoltre l’obbligo, per gli Stati membri, di prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più rapidamente possibile.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in questa fase non può essere esclusa l’applicazione della disciplina finanziaria. Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri fattori come ad esempio l’esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta della Commissione relativa all’applicazione dei pagamenti diretti nell’anno di transizione 2013 (COM(2011) 630)[8] sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in vigore nell’ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l’eventuale necessità di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell’assegnazione dei propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all’interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

La proposta di riforma dei pagamenti diretti contiene una disposizione sulla progressiva riduzione e sul livellamento dei pagamenti diretti. Per stabilire i massimali netti dei pagamenti diretti è stato stimato il prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale (allegato III della proposta). La stima è basata su ipotesi che riguardano l’attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduta non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

La presente scheda finanziaria non tiene conto dell’eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull’ipotesi di assenza di acquisti all’intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Tabella 1: Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020

|| || || || || || || || || ||

Compresi nel QFP || || || || || || || || || ||

Rubrica 2 || || || || || || || || || ||

Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4) (5) || 44 939 || 45 304 || 44 956 || 45 199 || 45 463 || 45 702 || 45 729 || 45 756 || 45 783 || 318 589

Stima entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704

|| || || || || || || || || ||

P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica) (5) || 45 611 || 45 976 || 45 628 || 45 871 || 46 135 || 46 374 || 46 401 || 46 428 || 46 455 || 323 293

|| || || || || || || || || ||

P2 Sviluppo rurale (4) || 14 817 || 14 451 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 103 488

|| || || || || || || || || ||

Totale || 60 428 || 60 428 || 60 412 || 60 655 || 60 919 || 61 159 || 61 186 || 61 212 || 61 239 || 426 781

Rubrica 1 || || || || || || || || || ||

QSC Ricerca agricola e innovazione || N.A. || N.A. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072

Indigenti || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818

Totale || N.A. || N.A. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889

Rubrica 3 || || || || || || || || || ||

Sicurezza alimentare || N.A. || N.A. || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 2 465

|| || || || || || || || || ||

Non compresi nel QFP || || || || || || || || || ||

Riserva per le crisi nel settore agricolo || N.A. || N.A. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) || || || || || || || || || ||

di cui importo disponibile massimo per l’agricoltura: (6) || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818

|| || || || || || || || || ||

TOTALE || || || || || || || || || ||

TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 62 735 || 63 017 || 63 322 || 63 602 || 63 671 || 63 740 || 63 810 || 443 898

TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 61 825 || 62 089 || 62 376 || 62 637 || 62 686 || 62 736 || 62 786 || 437 136

Note:

(1)           Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l’articolo 136 “importi non spesi” cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

(2)           Gli importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente.

(3)           Le cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca.

(4)           Gli importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione “Un bilancio per la strategia Europa 2020” (COM(2011) 500 del 29 giugno 2011) e nella proposta modificata della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2012) 388 del 6 luglio 2012). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.

(5)           Comprende i massimali della riserva speciale per lo sminamento in Croazia.

(6)           In conformità alla comunicazione della Commissione “Un bilancio per la strategia Europa 2020” (COM(2011) 500 definitivo), nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo indicativa. La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Tabella 2: Stima delle entrate e delle spese per il settore 05 nella rubrica 2

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio || 2013 (1) || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020

ENTRATE || || || || || || || || || ||

123 – Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 125 || 125 || || || || || || 250

|| || || || || || || || || ||

67 03 – Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187

di cui: ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

Totale || 795 || 795 || 866 || 866 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 437

SPESE || || || || || || || || || ||

05 02 – Mercati (2) || 3 311 || 3 311 || 2 652 || 2 671 || 2 700 || 2 729 || 2 752 || 2 740 || 2 729 || 18 974

05 03 – Aiuti diretti (prima del livellamento) (3) || 42 170 || 42 535 || 42 970 || 43 193 || 43 428 || 43 637 || 43 641 || 43 678 || 43 715 || 304 261

05 03 – Aiuti diretti (dopo il livellamento) (3) (4) || 42 170 || 42 535 || 42 970 || 43 028 || 43 256 || 43 453 || 43 455 || 43 492 || 43 530 || 303 184

|| || || || || || || || || ||

05 04 – Sviluppo rurale (prima del livellamento) || 14 817 || 14 451 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 103 516

05 04 – Sviluppo rurale (dopo il livellamento) (4) || 14 817 || 14 451 || 14 788 || 14 952 || 14 960 || 14 973 || 14 974 || 14 974 || 14 974 || 104 594

05 07 01 06 – Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Totale || 60 229 || 60 229 || 60 410 || 60 652 || 60 916 || 61 155 || 61 181 || 61 207 || 61 232 || 426 751

BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione || || || 59 669 || 59 911 || 60 175 || 60 414 || 60 440 || 60 466 || 60 491 || 421 564

Note:

(1)          A fini di raffronto le cifre del 2013 sono mantenute invariate rispetto alle proposte iniziali della Commissione del 12 ottobre 2011.

(2)          Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.

(3)          L’importo del 2013 include una stima per l’estirpazione dei vigneti nel 2012. Gli importi per il periodo 2014-2020, figuranti nella tabella 2, non includono la riserva speciale per lo sminamento in Croazia, mentre gli importi corrispondenti figuranti nella tabella 1 includono la riserva speciale.

(4)          Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l’attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

Tabella 3: Calcolo dell’incidenza finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le entrate e le spese della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio || 2013 (1) || 2013 aggiustato (1) || || TOTALE 2014-2020

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

ENTRATE || || || || || || || || || || ||

123 – Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

|| || || || || || || || || || ||

67 03 – Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 ||

di cui: ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 ||

Totale || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 ||

SPESE || || || || || || || || || || ||

05 02 – Mercati (2) || 3 311 || 3 311 || -659 || -640 || -611 || -582 || -559 || -571 || -582 || -4 203 ||

05 03 – Aiuti diretti (prima del livellamento) (3) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913 ||

05 03 – Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento (4) da trasferire allo sviluppo rurale || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078 ||

05 04 – Sviluppo rurale (prima del livellamento) (5) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28 ||

05 04 – Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento (4) che sarà trasferito dagli aiuti diretti || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078 ||

05 07 01 06 – Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 ||

Totale || 60 229 || 60 229 || -1 046 || -1 059 || -1 072 || -1 085 || -1 103 || -1 114 || -1 126 || -7 605 ||

BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica || || || -1 115 || -1 128 || -1 141 || -1 154 || -1 172 || -1 183 || -1 195 || -8 088 ||

Note:

(1)           A fini di raffronto le cifre del 2013 sono mantenute invariate rispetto alle proposte iniziali della Commissione del 12 ottobre 2011.

(2)           Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.

(3)           L’importo del 2013 include una stima per l’estirpazione dei vigneti nel 2012. Gli importi per il periodo 2014-2020, figuranti nella tabella 3, non includono la riserva speciale per lo sminamento in Croazia, mentre gli importi corrispondenti figuranti nella tabella 1 includono la riserva speciale.

(4)           Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l’attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

(5)           La modifica rispetto al 2013 è dovuta esclusivamente alla proposta di trasferimento della dotazione nazionale per il cotone allo sviluppo rurale (4 Mio EUR all’anno). Inoltre le proposte aggiornate sul QFP (COM(2012) 388) prevedono un importo aggiuntivo di 333 Mio EUR all’anno.

Tabella 4: Calcolo dell’incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 ||

|| || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020

Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso || || artt. 154, 155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Soppressione dell’intervento per il frumento duro e il sorgo || || ex art.10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

Programmi alimentari per gli indigenti || (2) || ex art. 27 del reg. 1234/2007 || 500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -3 500,0

Ammasso privato (fibre di lino) || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (3) || ex art. 5 del reg. 637/2008 || 10,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -28,0

Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli || || ex art. 117 || 30,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || -15,0 || -15,0 || -30,0 || -30,0 || -90,0

Programma frutta nelle scuole || || art. 21 || 90,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 420,0

Abolizione delle OP nel settore del luppolo || || ex art. 111 || 2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -15,9

Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Abolizione dell’aiuto per l’uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina || || ex art. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

Ammasso privato facoltativo per il burro || (4) || art. 16 || 14.0 || [-1,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-85,0]

Abolizione del prelievo promozionale per il latte || || ex art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

TOTALE 05 02 || || || || || || || || || || ||

Effetto netto delle proposte di riforma (5) (6) || || || || -446,3 || -446,3 || -446,3 || -461,3 || -461,3 || -476,3 || -476,3 || -3 213,9

Note:

(1)           Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate.

(2)           L’importo del 2013 corrisponde al massimale fissato dal regolamento (UE) n. 121/2012. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell’ambito della rubrica 1.

(3)           La dotazione per il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso).

(4)           Effetto stimato in caso di non applicazione della misura.

(5)           Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all’interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA.

(6)           La tabella 4 indica l’effetto netto delle proposte di riforma per le misure di mercato interessate, mentre nella tabella 3 le cifre nella voce “05 02 – Mercati” indicano la differenza tra l’importo aggiustato per il 2013 e gli importi stimati disponibili relativi alle spese connesse al mercato nel periodo 2014-2020.

Tabella 5: Calcolo dell’incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 ||

|| || 2013 (1) || 2013 aggiustato (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020

|| || || || || || || || || || || ||

Aiuti diretti (3) || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 434,2 || 493,0 || 720,1 || 917,2 || 919,7 || 957,0 || 994,3 || 5 435,6

- modifiche già decise: || || || || || || || || || || || ||

Introduzione progressiva UE 12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1

Ristrutturazione settore cotone || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4

Health Check || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8

Riforme precedenti || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2

|| || || || || || || || || || || ||

- introduzione progressiva in Croazia (3) || || || || || 93,3 || 111,9 || 130,6 || 149,2 || 186,5 || 223,8 || 261,1 || 1 156,3

|| || || || || || || || || || || ||

- modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3

di cui: livellamento (4) || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7

|| || || || || || || || || || || ||

TOTALE 05 03 || || || || || || || || || || || ||

Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3

TOTALE DELLE SPESE || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 969,7 || 43 028,4 || 43 255,6 || 43 452,6 || 43 455,2 || 43 492,5 || 43 529.8 || 303 183,6

Note:

(1)           L’importo del 2013 include una stima per l’estirpazione dei vigneti nel 2012.

(2)           Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l’articolo 136 “importi non spesi” cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

(3)           Non comprende la riserva speciale per lo sminamento in Croazia.

(4)           Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l’attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

 

Tabella 6: Componenti degli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2015-2020

Allegato II || || || || || 42 519,1 || 42 754,0 || 42 963,3 || 42 966,8 || 43 004,1 || 43 041,4 || 257 248,6

Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (30%) || || || || || 12 900,1 || 12 894,5 || 12 889,0 || 12 890,0 || 12 901,2 || 12 912,4 || 77 387,2

Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%) || || || || || 860,0 || 859,6 || 859,3 || 859,3 || 860,1 || 860,8 || 5 159,1

Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo || || || || || 28 759,0 || 28 999,9 || 29 215,1 || 29 217,4 || 29 242,8 || 29 268,1 || 174 702,2

Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%) || || || || || 4 300,0 || 4 298,2 || 4 296,3 || 4 296,7 || 4 300,4 || 4 304,1 || 25 795,7

Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell’allegato II (1) || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1

Livellamento (2) || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7

Cotone || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6

POSEI/Isole minori del Mar Egeo || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4

(1)           Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013. Per la Croazia non è stato possibile effettuare la stima poiché nel 2013 non saranno attuati programmi nazionali nel settore vitivinicolo e la Croazia non ha finora comunicato trasferimenti.

(2)           Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l’attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

Tabella 7: Calcolo dell’incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013

|| || || 2013 (1) || 2013 aggiustato || 2014 (2)

Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9

Introduzione progressiva UE 10 || || || || || 616,1

Health Check || || || || || -64,3

Riforme precedenti || || || || || -9,9

TOTALE 05 03 || || || || ||

TOTALE DELLE SPESE || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4

Note:

(1)           L’importo del 2013 include una stima per l’estirpazione dei vigneti nel 2012.

(2)           I massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 8: Calcolo dell’incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo rurale

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Assegnazione allo sviluppo rurale || Modifiche rispetto al 2013 ||

|| || || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020

Programmi di sviluppo rurale || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || ||

Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0

Prodotto del livellamento degli aiuti diretti || (3) || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7

Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l’assistenza tecnica || (4) || || || || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -65,2

Assistenza tecnica || (4) || || 27,6 || 27,6 || 9,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 35,2

Premio per progetti di cooperazione locale innovativa || (5) || || N.A. || N.A. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0

Importo supplementare per lo sviluppo rurale (in linea con la proposta COM(2012) 388) || || || N.A. || N.A. || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 2 331,0

TOTALE 05 04 || || || || || || || || || || || ||

Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7

TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 103 516,5

TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 788,1 || 14 952,2 || 14 960,2 || 14 972,8 || 14 973,7 || 14 973,7 || 14 973,7 || 104 594,2

Note:

(1)           Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell’esercizio finanziario 2013.

(2)           Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione “Un bilancio per la strategia Europa 2020” (COM(2011) 500 definitivo) e nella proposta modificata della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2012) 388 del 6 luglio 2012). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.

(3)           Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l’attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

(4)           L’importo del 2013 per l’assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1).

L’assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale.

(5)           Coperto dall’importo disponibile per l’assistenza tecnica..

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Nota:     Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l’attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Nelle cifre sotto indicate non si è ancora tenuto conto dell’impatto dell’adesione della Croazia.

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

DG: AGRI ||

Ÿ Risorse umane || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986

Ÿ Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928

TOTALE DG AGRI || Stanziamenti || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[9] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || ||

Pagamenti || || || || || || || ||

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi

– x   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

OUTPUTS

Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

Nota: Per gli obiettivi specifici i risultati devono ancora essere determinati (vedi sopra sezione 1.4.2.)

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– x   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane [10] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986

Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane

– x   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l’attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020 si basano sulla situazione del 2011. Nelle cifre sotto indicate non si è ancora tenuto conto dell’impatto dell’adesione della Croazia.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Ÿ Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[11] ||

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 04 yy || - in sede || || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

TOTALE[12] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei ||

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– x   La proposta/iniziativa è compatibile con le PROPOSTE DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– X  La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM

TOTALE stanziamenti cofinanziati[13] || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– x   La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– x   sulle risorse proprie

– x   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[14]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

|| || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1.

[1]               GU L 112 del 24.4.2012.

[2]               COM(2012) 388 del 6 luglio 2012.

[3]               ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[4]               A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[5]               COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

[6]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html

[7]               A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[8]               ll Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero adottare il regolamento nell’autunno 2012.

[9]               L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[10]             In base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei.

[11]             AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato.

[12]             Non include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404.

[13]             L’importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati membri.

[14]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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