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Document 52012PC0552
Amendment to the Commission proposal COM(2011) 625 final/3 for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy
Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 625 final/3 di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 625 final/3 di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
/* COM/2012/0552 final - 2011/0280 (COD) */
Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 625 final/3 di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune /* COM/2012/0552 final - 2011/0280 (COD) */
RELAZIONE 1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA L'adesione della Croazia
all'Unione europea è prevista per il 1° luglio 2013. Benché l'atto di
adesione[1] non sia stato ancora
ratificato da tutti gli Stati membri, recentemente la Commissione ha aggiornato
le proposte relative al quadro finanziario pluriennale[2]
in vista dell'adesione della Croazia. Un simile aggiustamento deve essere
apportato alle proposte di riforma della PAC per assicurare che, una volta
adottate, esse si applichino integralmente alla Croazia in quanto nuovo Stato
membro. 2.
CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO In relazione alla Croazia non è stato necessario consultare le parti
interessate né procedere a una valutazione dell'impatto, trattandosi di
aggiustamenti derivanti dall'atto di adesione. 3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA L'aggiustamento
assume la forma di una modifica della proposta COM(2011) 625 final/3
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, con la quale vengono introdotte nella proposta
stessa delle disposizioni specifiche per la Croazia che già si trovano nel
trattato di adesione. Le nuove disposizioni riguardano essenzialmente: - l'introduzione
progressiva dei pagamenti diretti in Croazia; - la possibilità di
concedere pagamenti diretti nazionali integrativi a complemento dei regimi di
sostegno elencati nell'allegato I che la Croazia applicherà in seguito
alla riforma; - alcuni aspetti
finanziari (dotazioni nazionali nell'allegato II, importi netti dopo
livellamento nell'allegato III, importo massimo erogabile dei pagamenti
diretti nazionali integrativi nell'allegato V), nonché - l'istituzione
della riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia. Questa riserva
per lo sminamento si riferisce ai terreni sminati che sono stati restituiti ad
usi agricoli. 4.
INCIDENZA SUL BILANCIO La presente
modifica non ha alcuna incidenza sul bilancio oltre a quelle già esposte nella
relazione che accompagna le proposte aggiornate del quadro finanziario
pluriennale. 2011/0280 (COD) Modifica della proposta della Commissione
COM(2011) 625 final/3 di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune La proposta COM(2011) 625 final/3 della
Commissione è così modificata: (1) nel considerando 5, la prima frase è
sostituita dalla seguente: “Per garantire condizioni uniformi di attuazione
del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o
discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno conferire alla Commissione
competenze di esecuzione in merito agli aspetti seguenti: l’autorizzazione di
pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia; la fissazione
dell’importo da inserire nella riserva nazionale speciale per lo sminamento in
Croazia; la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento
di base; l’adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti
all’aiuto; l’adozione di misure riguardanti il ritorno nella riserva nazionale
dei diritti all’aiuto non attivati; l’adozione degli obblighi in merito alla
comunicazione del trasferimento di diritti all’aiuto alle autorità nazionali e
i termini entro i quali devono avvenire tali comunicazioni; la fissazione del
massimale annuo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e
l’ambiente; la fissazione del massimale annuo del pagamento per le zone
soggette a vincoli naturali; la fissazione del massimale annuo del pagamento
per i giovani agricoltori; la fissazione dei massimali annui per il sostegno
accoppiato facoltativo; l’adozione di norme sulla procedura per la valutazione
e l’approvazione delle decisioni nell’ambito del sostegno accoppiato
facoltativo; l’adozione di norme sulla procedura di rilascio ai produttori
dell’autorizzazione per i terreni e le varietà, e le relative comunicazioni, ai
fini del pagamento specifico per il cotone; la fissazione di norme per il
calcolo della riduzione da applicare all’importo del pagamento specifico per il
cotone; l’adozione di norme riguardanti gli obblighi generali di
comunicazione.” (2) Il considerando (11) è sostituito
dal seguente: “(11) Al fine di garantire che gli importi
destinati al finanziamento della PAC rispettino i massimali annui di cui
all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento
orizzontale sulla PAC], è opportuno mantenere un aggiustamento del livello del
sostegno diretto nel corso di un dato anno civile. L’aggiustamento dei
pagamenti diretti deve essere applicato esclusivamente agli agricoltori che
ricevono oltre 5 000 EUR nell’anno civile considerato. Tenuto conto del livello
dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori della Bulgaria, della Croazia
e della Romania nell’ambito dell’applicazione del meccanismo di introduzione
progressiva a tutti i pagamenti diretti concessi in tali Stati membri, è
opportuno che tale strumento di disciplina finanziaria si applichi in Bulgaria
e Romania a decorrere dal 1º gennaio 2016 e in Croazia a decorrere
dal 1° gennaio 2022.” (3) Il considerando (12) è sostituito dal
seguente: “(12) Per tenere conto dell’evoluzione degli
importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi,
comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri
adotteranno in relazione agli storni tra il primo e il secondo pilastro e
quelle risultanti dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui
terreni sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli, è opportuno
conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi
dell’articolo 290 del trattato, allo scopo di rivedere i massimali nazionali e
i massimali netti stabiliti nel presente regolamento.” (4) Nel considerando 14, l’ultima frase
è sostituita dalla seguente: “Per garantire la parità di trattamento tra
gli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania i cui pagamenti
diretti sono soggetti all’introduzione progressiva, la soglia minima deve
essere basata sugli importi finali da concedere al termine del processo di
introduzione progressiva.” (5) Alla fine del considerando 19 è
aggiunta la frase seguente: “È opportuno dare la stessa possibilità anche alla
Croazia dove, in conformità all’atto di adesione, l’introduzione progressiva si
applicherà fino al 2021.” (6) Dopo il considerando 19 è inserito
il considerando seguente: “(19 bis) Il regolamento (CE)
n. 73/2009, quale modificato dall’atto di adesione del 2011, ha
previsto una riserva nazionale speciale per lo sminamento per la Croazia allo
scopo di finanziare, per un periodo di dieci anni dopo l’adesione all’Unione,
l’assegnazione di diritti all’aiuto ai terreni che saranno bonificati dalle
mine e restituiti ad usi agricoli ogni anno. È opportuno stabilire le norme per
la determinazione degli importi destinati a finanziare gli aiuti per tali
terreni nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal presente regolamento e
relative alla gestione della riserva. Per tener conto degli importi risultanti
dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui terreni sottoposti
a sminamento e restituiti ad usi agricoli è opportuno conferire alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 290 del
trattato, per la revisione di talune disposizioni finanziarie applicabili alla
Croazia.”. (7) All’articolo 1,
lettera b), il punto viii) è sostituito dal seguente: “viii) un quadro per consentire alla Bulgaria,
alla Croazia e alla Romania di integrare i pagamenti diretti.” (8) All’articolo 6, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: “2. Per tenere conto dell’evoluzione degli
importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi
comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano
in forza dell’articolo 14 e conseguenti all’applicazione dell’articolo 17 ter,
secondo comma, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati
in conformità all’articolo 55 allo scopo di rivedere i massimali nazionali
fissati nell’allegato II.” (9) All’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito
dal seguente: “2. Nel quadro dell’introduzione progressiva
dei pagamenti diretti di cui all’articolo 16, il paragrafo 1 del presente
articolo si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1º gennaio
2016 e alla Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022.” (10) All’articolo 10, alla fine del
paragrafo 4 è aggiunta la frase seguente: “Per
gli anni 2014-2021, in Croazia l’importo richiesto o da concedere di cui al
paragrafo 1 è calcolato sulla base dell’importo stabilito nell’allegato V bis,
sezione A, per l’anno corrispondente.” (11) Il titolo del capo 2 del titolo II è
sostituito dal seguente: “Disposizioni che si applicano alla Bulgaria, alla
Croazia e alla Romania” (12) Il titolo dell’articolo 16 è
sostituito dal seguente: “Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in
Bulgaria e Romania” (13) È inserito il seguente articolo: “Articolo 16 bis Introduzione progressiva dei pagamenti
diretti in Croazia In Croazia i pagamenti diretti sono introdotti in
conformità al seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del
livello dei pagamenti diretti applicabili a decorrere dal 2022: –
25% nel 2013, –
30% nel 2014, –
35% nel 2015, –
40% nel 2016, –
50% nel 2017, –
60% nel 2018, –
70% nel 2019, –
80% nel 2020, –
90% nel 2021, –
100% a decorrere dal 2022.” (14) Il titolo dell’articolo 17 è
sostituito dal seguente: “Pagamenti diretti nazionali integrativi e
pagamenti diretti in Bulgaria e Romania” (15) Nel capo 2 sono inseriti i seguenti
articoli: “ “Articolo 17 bis Pagamenti diretti nazionali integrativi in
Croazia 1. La Croazia ha la possibilità, previa
autorizzazione della Commissione rilasciata mediante un atto di esecuzione
senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 56, di integrare qualunque
dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I, ove pertinente. 2. L’importo integrativo che può essere
concesso in un dato anno e per un dato regime di sostegno è limitato a una
dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra: –
a) l’importo del sostegno diretto
disponibile per un dato regime di sostegno dopo la piena introduzione dei
pagamenti diretti a norma dell’articolo 16 bis per l’anno
civile 2022 –
e –
b) l’importo del sostegno diretto
disponibile per un dato regime di sostegno dopo l’applicazione dello schema di
incrementi in conformità dell’articolo 16 bis nell’anno
considerato. 3. L’importo complessivo dei pagamenti
diretti nazionali integrativi concessi non supera il massimale fissato
nell’allegato V bis, sezione B, per il corrispondente anno civile. 4. La Croazia può decidere, in base a
criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli
importi dell’aiuto integrativo nazionale da erogare. 5. L’autorizzazione della Commissione
specifica il regime di sostegno a cui si riferisce e definisce il livello
massimo per il quale possono essere versati i pagamenti diretti nazionali
integrativi Per quanto riguarda i
pagamenti diretti nazionali integrativi destinati a integrare il sostegno
accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, l’autorizzazione specifica
anche i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui
all’articolo 38, paragrafo 2, ai quali possono riferirsi i pagamenti diretti
nazionali integrativi. 6. Le condizioni di ammissibilità dei
pagamenti diretti nazionali integrativi sono quelle applicabili al sostegno
nell’ambito dei corrispondenti regimi di sostegno stabiliti dal presente
regolamento. 7. I pagamenti diretti nazionali integrativi
sono soggetti agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli
sviluppi della politica agricola comune (PAC). Essi sono concessi secondo
criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli
agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. 8. La Croazia
presenta una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti
diretti nazionali integrativi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro
applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi: –
a) qualsiasi modifica della situazione
relativa ai pagamenti diretti nazionali integrativi; –
b) per ciascun pagamento diretto
nazionale integrativo, il numero di beneficiari, l’importo totale dell’aiuto
nazionale integrativo erogato nonché il numero di ettari, di animali o di altre
unità per cui l’aiuto è stato concesso; c) una
relazione sulle misure di controllo applicate in merito ai pagamenti diretti
nazionali integrativi concessi.” Articolo 17 ter Riserva nazionale speciale per lo
sminamento in Croazia 1. A partire dal 2014 la Croazia comunica
alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le superfici
identificate in conformità all’articolo 57 bis, paragrafo 10, del
regolamento (CE) n. 73/2009 e che sono state restituite ad usi agricoli
nell’anno civile precedente. La Croazia comunica anche il numero di diritti
all’aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre dell’anno civile
precedente e l’importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per
lo sminamento alla stessa data. Se pertinente, le comunicazioni di cui al primo e
al secondo comma sono trasmesse per regione quale definita ai sensi
dell’articolo 20, paragrafo 1. 2. La Commissione calcola su base annua
l’importo da aggiungere agli importi stabiliti per la Croazia nell’allegato II,
all’atto della revisione di tale allegato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2,
per finanziare il sostegno da concedere nell’ambito dei regimi elencati
nell’allegato I per le superfici di cui al paragrafo 1, primo comma, del
presente articolo. Il suddetto importo è calcolato in base ai dati comunicati
dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 e alla media stimata dei pagamenti
diretti per ettaro in Croazia relativamente all’anno considerato. L’importo massimo da
aggiungere in virtù del primo comma, in base alle superfici comunicate dalla
Croazia in virtù del paragrafo 1 fino al 2022, è pari a
9 600 000 EUR ed è soggetto all’applicazione dello schema di
introduzione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 16 bis, quale
riportato nell’allegato V ter. 3. La Commissione stabilisce, mediante atti
di esecuzione, la percentuale dell’importo da aggiungere, in virtù del
paragrafo 2, che la Croazia include nella riserva nazionale speciale per lo
sminamento allo scopo di assegnare diritti all’aiuto alle superfici di cui al paragrafo
1, primo comma. Questa percentuale è calcolata in base al rapporto tra il
massimale del pagamento di base e l’importo fissato nell’allegato II prima
dell’incremento in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 56, paragrafo
2. 4. Per il periodo dal 2014 al 2022 la
Croazia fa uso della riserva nazionale speciale per lo sminamento per assegnare
diritti all’aiuto agli agricoltori in base alle superfici sminate da essi
dichiarate nell’anno considerato alle seguenti condizioni: –
a) si tratta di superficie ammissibile
ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, –
b) la superficie è stata restituita ad
usi agricoli nel corso dell’anno civile precedente, –
c) la superficie è stata comunicata alla
Commissione conformemente al paragrafo 1. 5. Il valore dei diritti all’aiuto fissato a
norma del presente articolo è il valore medio nazionale o regionale dei diritti
all’aiuto nell’anno dell’assegnazione, nei limiti dell’importo disponibile
nella riserva nazionale speciale per lo sminamento. 6. È conferito alla Commissione il potere
di adottare atti delegati in conformità all’articolo 55 al fine di adattare gli
importi fissati nell’allegato V bis per tener conto
dell’applicazione del presente articolo.” (16) All’articolo 18, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente: “1. Il sostegno nell’ambito del regime di
pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti
all’aiuto a norma del presente regolamento mediante l’assegnazione a norma dell’articolo
17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell’articolo
21, dalla riserva nazionale a norma dell’articolo 23 o per trasferimento a
norma dell’articolo 27.” (17) All’articolo 19, paragrafo 3, è
aggiunto il seguente comma: “Il
primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all’applicazione
dell’articolo 17 ter, paragrafo 2.” (18) All’articolo 21, paragrafo 2, il primo comma è
sostituito dal seguente: “Ricevono diritti all’aiuto nel primo anno di
applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che nel 2011, o
nel caso della Croazia nel 2013, hanno attivato almeno un diritto all’aiuto
nell’ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno
nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a
norma del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori abbiano
diritto all’assegnazione di pagamenti diretti a norma dell’articolo 9.” (19) All’articolo
49, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. In deroga al paragrafo 2, in Croazia, a
Cipro e a Malta l’importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore
inferiore a 500 EUR ma non inferiore a 200 EUR.” (20) Nell’allegato
II dopo la voce relativa alla Francia è inserito il testo seguente: “ Croazia || 111 900 || 130 550 || 149 200 || 186 500 || 223 800 || 261 100* * Per la
Croazia, il massimale nazionale per l’anno civile 2020 è pari a
298 400 000 EUR, per il 2021 è pari a
335 700 000 EUR e per il 2022 a 373 000 000 EUR.” (21) Nell’allegato III dopo la voce
relativa alla Francia è inserito il testo seguente: “ Croazia* || 111,9 || 130,6 || 149,2 || 186,5 || 223,8 || 261,1 * Per la
Croazia il massimale netto stimato per l’anno civile 2020 è
di 298,4 Mio EUR, per il 2021 è di 335,7 Mio EUR
e per il 2022 è di 373 Mio EUR.” (22) Nell’allegato IV dopo la voce
relativa alla Francia è inserito il testo seguente: “ Croazia || 100 || 1 ha ” (23) È inserito un nuovo allegato V bis: “ALLEGATO V bis
Disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia a norma degli articoli
10 e 17 bis A. Importi per l’applicazione dell’articolo
10: (in
migliaia di EUR) || Croazia || 373 000 B. Importo complessivo dei pagamenti diretti
nazionali integrativi di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 3: (in
migliaia di EUR) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 Croazia || 261 100 || 242 450 || 223 800 || 186 500 || 149 200 || 111 900 || 74 600 || 37 300 ” (24) È inserito un nuovo allegato V ter: “ALLEGATO V ter
Importo massimo da aggiungere agli importi fissati nell’allegato II in
conformità all’articolo 17 ter, paragrafo 2 (in
migliaia di EUR) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 Croazia || 2 880 || 3 360 || 3 840 || 4 800 || 5 760 || 6 720 || 7 680 || 8 640 || 9 600 ” (25) Nell’allegato VI dopo la voce
relativa alla Francia è inserito il testo seguente: “ Croazia || 5,9 ” (26) L’allegato VII è così modificato: a) dopo la riga relativa all’articolo 57 del
regolamento (CE) n. 73/2009 è inserita la seguente: “ Articolo 57 bis || Articolo 17 ter || - ” b) la riga relativa all’articolo 121 del
regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituita dalla seguente: “ Articolo 121 || Articoli 16 e 16 bis || - ” c) la riga relativa all’articolo 132 del
regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituita dalla seguente: “ Articolo 132 || Articoli 17 e 17 bis || - ” SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo
della proposta/iniziativa - Modifica
della proposta della Commissione COM(2011) 625 final/3 di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune - Modifica
della proposta della Commissione COM(2011) 626 final/3 di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) - Modifica
della proposta della Commissione COM(2011) 627 final/3 di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Modifica
della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB[3] Settore:
titolo 05 della rubrica 2 1.3. Natura
della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013) x La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[4] x La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente x La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione
1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi
strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Per promuovere
l’efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva dell’agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Unione in linea con la
strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono: - la produzione
alimentare redditizia; - la gestione
sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima; - uno sviluppo
territoriale equilibrato. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi
specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivi specifici del settore 05 Obiettivo specifico n. 1: Fornitura
di beni pubblici ambientali Obiettivo specifico n. 2: Offrire
una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli
naturali specifici Obiettivo specifico n. 3: Portare
avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l’adattamento ai medesimi Obiettivo specifico n. 4: Gestire
il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli Obiettivo specifico n. 5: Migliorare
la competitività del settore dell’agricoltura e rafforzarne il valore nella
filiera alimentare Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti Obiettivo specifico n. 6: Contribuire
ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito
agricolo Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale Obiettivo specifico n. 7: Rafforzare
la crescita verde attraverso l’innovazione Obiettivo specifico n. 8: Supportare
l’occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali Obiettivo specifico n. 9: Migliorare
l’economia rurale e promuovere la diversificazione Obiettivo specifico n. 10: Permettere la diversità strutturale nei sistemi di
produzione agricola 1.4.3. Risultati
e incidenza previsti In
questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori
di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione,
i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali
indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall’impatto di una serie di
fattori esterni che, in base all’esperienza recente, sono diventati
considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che
saranno ultimate per il periodo successivo al 2013. Per
quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di
decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate
componenti dei regimi dei pagamenti diretti. Per
lo sviluppo rurale, i risultati e l’impatto attesi dipenderanno dai programmi
di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli
Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi. 1.4.4. Indicatori
di risultato e di impatto Le
proposte prevedono l’elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di
valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune.
Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla
valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le
misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l’applicazione della
condizionalità. L’incidenza
di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti
obiettivi: a) la produzione alimentare redditizia, con
particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la
stabilità dei prezzi; b) la gestione sostenibile delle risorse
naturali e l’azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni
di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque; c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con
particolare attenzione per l’occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle
zone rurali. Mediante
atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici
a tali obiettivi e settori. Inoltre,
per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di
monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità:
a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale
e valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza dei relativi
interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e
c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull’attività di
monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione
stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche. 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità
da coprire nel breve e lungo termine Per
conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono
direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d’Europa, nonché per
adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo
– modificate per tener conto dell’atto di adesione della Croazia – mirano a
stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo
dopo il 2013. 1.5.2. Valore
aggiunto dell’intervento dell’Unione europea La
PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una
parte piccola, per quanto essenziale, dell’economia dell’Unione, ma sarà anche
una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l’ambiente e
l’equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica
comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di
bilancio per mantenere un’agricoltura sostenibile in tutto il territorio
dell’Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il
cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Come
indicato nella comunicazione della Commissione “Un bilancio per la strategia
Europa 2020”[5], la PAC è una vera
politica europea. Anziché lavorare con 28 politiche agricole separate
e 28 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro
risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È
ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio
dell’Unione, ma quest’approccio è certamente più efficiente ed economico di
approcci nazionali non coordinati tra loro. 1.5.3. Insegnamenti
tratti da esperienze analoghe Sulla
scorta dell’esame dell’attuale quadro politico, di un’ampia consultazione delle
parti interessate e di un’analisi delle sfide e necessità future è stata
eseguita un’approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori
dettagli alla valutazione di impatto e alla relazione che accompagna le
proposte legislative. 1.5.4. Coerenza
ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti Le
proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite
nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme
comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di
coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in
termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si
spendono le risorse dell’Unione e di attuazione pratica della semplificazione.
Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per
tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno
finanziati da tali Fondi. Il
quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le
priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il
FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso
integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni. Il
quadro strategico comune definirà inoltre meccanismi di coordinamento con altri
strumenti e politiche pertinenti dell’Unione. Inoltre,
per quanto riguarda la PAC, l’armonizzazione e l’allineamento delle norme in
materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il
secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti
sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra
FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le
strutture già operanti negli Stati membri. 1.6. Durata
e incidenza finanziaria x Proposta/iniziativa di durata limitata (per i
progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale
e per i regolamenti transitori) –
x Proposta/iniziativa in vigore dall’1.1.2014 al
31.12.2020 –
x Incidenza finanziaria per il periodo del
prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui
pagamenti fino al 2023. x Proposta/iniziativa di durata illimitata (per
il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale). –
Attuazione a partire dal 2014. 1.7. Modalità
di gestione prevista[6] x Gestione centralizzata diretta da parte
della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[7] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario x Gestione concorrente con gli Stati membri
¨ Gestione decentrata con paesi terzi ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in
altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte
legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente
con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a
rientrare nell’ambito della gestione diretta centralizzata da parte della
Commissione. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni In
termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la
prima volta entro la fine del 2017. Sono
previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della
PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare
mediante atti di esecuzione. Anche
per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il
monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli
altri Fondi e abbinate a valutazioni ex ante, in itinere e ex post. 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi
individuati I
beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno
nell’ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede
criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi. Si
può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel
campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore
attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli
ultimi anni. L’intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un
tasso di errore inferiore al 2%. 2.2.2. Modalità
di controllo previste Il
pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal
regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa
obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi
pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell’esecuzione dei controlli a
livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni
anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una
dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza,
l’esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei
sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni
sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un
parere su tutti e tre questi elementi. La
Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in
base ad un’impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si
concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se
dall’audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme
dell’Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento
unionale nell’ambito del sistema della verifica di conformità. Per
quanto riguarda i costi dei controlli, nell’allegato 8 della valutazione
d’impatto che accompagna le proposte legislative figura un’analisi dettagliata
di tali costi. Inoltre
la pubblicazione di informazioni sui beneficiari del FEAGA e del FEASR
rafforzerà il controllo pubblico dell’uso del denaro e contribuirà alla
visibilità della PAC e a una migliore comprensione di tale politica. 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità Il
pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di
controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con
caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle
specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono
controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto,
controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano
ritenuti opportuni, nonché l’esecuzione di controlli in loco prima del
pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati
al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero
elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In
questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato
di gestione e di controllo (SIGC) che nell’esercizio finanziario 2010 ha
coperto circa l’80% della spesa totale sostenuta nell’ambito del FEAGA e del
FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano
correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di
autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco. Il
pacchetto di misure prevede inoltre l’obbligo, per gli Stati membri, di
prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione
unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati
di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi
di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro
anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di
procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato
membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché
gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più
rapidamente possibile. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Gli importi indicati nella presente scheda
finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni. Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte
legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le
stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna
incidenza finanziaria. Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in
questa fase non può essere esclusa l’applicazione della disciplina finanziaria.
Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri
fattori come ad esempio l’esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi
sui mercati agricoli. Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali
netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta della
Commissione relativa all’applicazione dei pagamenti diretti nell’anno di
transizione 2013 (COM(2011) 630)[8] sono più elevati degli
importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento.
Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la
legislazione attualmente in vigore nell’ipotesi di uno scenario in cui tutti
gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l’eventuale necessità
di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria. Le proposte di riforma contengono disposizioni che
danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell’assegnazione dei
propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove
gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno
conseguenze finanziarie all’interno degli importi finanziari stabiliti, che in
questa fase non possono essere quantificate. La proposta di riforma dei pagamenti diretti
contiene una disposizione sulla progressiva riduzione e sul livellamento dei
pagamenti diretti. Per stabilire i massimali netti dei pagamenti diretti è
stato stimato il prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale
(allegato III della proposta). La stima è basata su ipotesi che riguardano
l’attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto
riveduta non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in
materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è
possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da
una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che
il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà
riveduta non appena vi saranno dati disponibili. La presente scheda finanziaria non tiene conto
dell’eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi
presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull’ipotesi
di assenza di acquisti all’intervento pubblico e di assenza di altre misure
connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore. 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate Tabella 1: Importi relativi alla PAC
compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e
nelle proposte di riforma della PAC Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 || || || || || || || || || || Compresi nel QFP || || || || || || || || || || Rubrica 2 || || || || || || || || || || Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4) (5) || 44 939 || 45 304 || 44 956 || 45 199 || 45 463 || 45 702 || 45 729 || 45 756 || 45 783 || 318 589 Stima entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704 || || || || || || || || || || P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica) (5) || 45 611 || 45 976 || 45 628 || 45 871 || 46 135 || 46 374 || 46 401 || 46 428 || 46 455 || 323 293 || || || || || || || || || || P2 Sviluppo rurale (4) || 14 817 || 14 451 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 103 488 || || || || || || || || || || Totale || 60 428 || 60 428 || 60 412 || 60 655 || 60 919 || 61 159 || 61 186 || 61 212 || 61 239 || 426 781 Rubrica 1 || || || || || || || || || || QSC Ricerca agricola e innovazione || N.A. || N.A. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072 Indigenti || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 Totale || N.A. || N.A. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889 Rubrica 3 || || || || || || || || || || Sicurezza alimentare || N.A. || N.A. || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 2 465 || || || || || || || || || || Non compresi nel QFP || || || || || || || || || || Riserva per le crisi nel settore agricolo || N.A. || N.A. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) || || || || || || || || || || di cui importo disponibile massimo per l’agricoltura: (6) || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 || || || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || || || || TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 62 735 || 63 017 || 63 322 || 63 602 || 63 671 || 63 740 || 63 810 || 443 898 TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 61 825 || 62 089 || 62 376 || 62 637 || 62 686 || 62 736 || 62 786 || 437 136 Note: (1) Tenendo
conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione
volontaria per il Regno Unito e l’articolo 136 “importi non spesi” cesseranno
di applicarsi entro la fine del 2013. (2) Gli
importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va
tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla
liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con
destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle
entrate stimate nella pagina seguente. (3) Le
cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e
fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca. (4) Gli
importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati
nella comunicazione della Commissione “Un bilancio per la strategia Europa
2020” (COM(2011) 500 del 29 giugno 2011) e nella proposta
modificata della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020 (COM(2012) 388 del 6 luglio 2012). Tuttavia resta da decidere se
il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal
2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale
di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio
EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente,
al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi
sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel
quadro finanziario pluriennale. (5) Comprende
i massimali della riserva speciale per lo sminamento in Croazia. (6) In
conformità alla comunicazione della Commissione “Un bilancio per la strategia
Europa 2020” (COM(2011) 500 definitivo), nell’ambito del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo
fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno
supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione.
Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo indicativa.
La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana
gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il
FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011. 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell’incidenza prevista sulle spese Tabella 2: Stima delle entrate e delle
spese per il settore 05 nella rubrica 2 Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 (1) || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 ENTRATE || || || || || || || || || || 123 – Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 125 || 125 || || || || || || 250 || || || || || || || || || || 67 03 – Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187 di cui: ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 795 || 795 || 866 || 866 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 437 SPESE || || || || || || || || || || 05 02 – Mercati (2) || 3 311 || 3 311 || 2 652 || 2 671 || 2 700 || 2 729 || 2 752 || 2 740 || 2 729 || 18 974 05 03 – Aiuti diretti (prima del livellamento) (3) || 42 170 || 42 535 || 42 970 || 43 193 || 43 428 || 43 637 || 43 641 || 43 678 || 43 715 || 304 261 05 03 – Aiuti diretti (dopo il livellamento) (3) (4) || 42 170 || 42 535 || 42 970 || 43 028 || 43 256 || 43 453 || 43 455 || 43 492 || 43 530 || 303 184 || || || || || || || || || || 05 04 – Sviluppo rurale (prima del livellamento) || 14 817 || 14 451 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 103 516 05 04 – Sviluppo rurale (dopo il livellamento) (4) || 14 817 || 14 451 || 14 788 || 14 952 || 14 960 || 14 973 || 14 974 || 14 974 || 14 974 || 104 594 05 07 01 06 – Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Totale || 60 229 || 60 229 || 60 410 || 60 652 || 60 916 || 61 155 || 61 181 || 61 207 || 61 232 || 426 751 BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione || || || 59 669 || 59 911 || 60 175 || 60 414 || 60 440 || 60 466 || 60 491 || 421 564 Note: (1) A fini di
raffronto le cifre del 2013 sono mantenute invariate rispetto alle proposte
iniziali della Commissione del 12 ottobre 2011. (2) Per il 2013 le
stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle
modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il
vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché
di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non
vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno
dovute a turbative del mercato o crisi. (3) L’importo del 2013
include una stima per l’estirpazione dei vigneti nel 2012. Gli importi per il
periodo 2014-2020, figuranti nella tabella 2, non includono la riserva speciale
per lo sminamento in Croazia, mentre gli importi corrispondenti figuranti nella
tabella 1 includono la riserva speciale. (4) Il prodotto del
livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l’attuazione dei
pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non
appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di
attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare
in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima
approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del
livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi
saranno dati disponibili. Tabella 3: Calcolo dell’incidenza
finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per
quanto riguarda le entrate e le spese della PAC Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 (1) || 2013 aggiustato (1) || || TOTALE 2014-2020 || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || ENTRATE || || || || || || || || || || || 123 – Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || || || 67 03 – Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 || di cui: ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 || Totale || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 || SPESE || || || || || || || || || || || 05 02 – Mercati (2) || 3 311 || 3 311 || -659 || -640 || -611 || -582 || -559 || -571 || -582 || -4 203 || 05 03 – Aiuti diretti (prima del livellamento) (3) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913 || 05 03 – Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento (4) da trasferire allo sviluppo rurale || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078 || 05 04 – Sviluppo rurale (prima del livellamento) (5) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28 || 05 04 – Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento (4) che sarà trasferito dagli aiuti diretti || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078 || 05 07 01 06 – Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 || Totale || 60 229 || 60 229 || -1 046 || -1 059 || -1 072 || -1 085 || -1 103 || -1 114 || -1 126 || -7 605 || BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica || || || -1 115 || -1 128 || -1 141 || -1 154 || -1 172 || -1 183 || -1 195 || -8 088 || Note: (1) A fini di
raffronto le cifre del 2013 sono mantenute invariate rispetto alle proposte
iniziali della Commissione del 12 ottobre 2011. (2) Per il 2013 le
stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle
modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il
vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché
di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non
vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno
dovute a turbative del mercato o crisi. (3) L’importo del
2013 include una stima per l’estirpazione dei vigneti nel 2012. Gli importi per
il periodo 2014-2020, figuranti nella tabella 3, non includono la riserva
speciale per lo sminamento in Croazia, mentre gli importi corrispondenti
figuranti nella tabella 1 includono la riserva speciale. (4) Il prodotto del
livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l’attuazione dei
pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non
appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di
attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare
in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima
approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del
livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi
saranno dati disponibili. (5) La modifica
rispetto al 2013 è dovuta esclusivamente alla proposta di trasferimento della
dotazione nazionale per il cotone allo sviluppo rurale (4 Mio EUR all’anno).
Inoltre le proposte aggiornate sul QFP (COM(2012) 388) prevedono un
importo aggiuntivo di 333 Mio EUR all’anno. Tabella 4: Calcolo dell’incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese
della PAC connesse al mercato Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso || || artt. 154, 155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Soppressione dell’intervento per il frumento duro e il sorgo || || ex art.10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Programmi alimentari per gli indigenti || (2) || ex art. 27 del reg. 1234/2007 || 500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -3 500,0 Ammasso privato (fibre di lino) || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (3) || ex art. 5 del reg. 637/2008 || 10,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -28,0 Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli || || ex art. 117 || 30,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || -15,0 || -15,0 || -30,0 || -30,0 || -90,0 Programma frutta nelle scuole || || art. 21 || 90,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 420,0 Abolizione delle OP nel settore del luppolo || || ex art. 111 || 2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -15,9 Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Abolizione dell’aiuto per l’uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina || || ex art. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Ammasso privato facoltativo per il burro || (4) || art. 16 || 14.0 || [-1,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-85,0] Abolizione del prelievo promozionale per il latte || || ex art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - TOTALE 05 02 || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma (5) (6) || || || || -446,3 || -446,3 || -446,3 || -461,3 || -461,3 || -476,3 || -476,3 || -3 213,9 Note: (1) Il fabbisogno
del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione,
tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla
scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche
legislative già approvate. (2) L’importo del 2013 corrisponde al massimale fissato dal
regolamento (UE) n. 121/2012. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata
nell’ambito della rubrica 1. (3) La dotazione per
il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio
EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione
per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire
dal 2018 (già deciso). (4) Effetto stimato in caso di non applicazione della misura. (5) Oltre alle spese
dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all’interno dei
capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate
al FEAGA. (6) La tabella 4
indica l’effetto netto delle proposte di riforma per le misure di mercato
interessate, mentre nella tabella 3 le cifre nella voce “05 02 – Mercati”
indicano la differenza tra l’importo aggiustato per il 2013 e gli importi
stimati disponibili relativi alle spese connesse al mercato nel periodo
2014-2020. Tabella 5: Calcolo dell’incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti
diretti Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || 2013 (1) || 2013 aggiustato (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 || || || || || || || || || || || || Aiuti diretti (3) || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 434,2 || 493,0 || 720,1 || 917,2 || 919,7 || 957,0 || 994,3 || 5 435,6 - modifiche già decise: || || || || || || || || || || || || Introduzione progressiva UE 12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1 Ristrutturazione settore cotone || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4 Health Check || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8 Riforme precedenti || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2 || || || || || || || || || || || || - introduzione progressiva in Croazia (3) || || || || || 93,3 || 111,9 || 130,6 || 149,2 || 186,5 || 223,8 || 261,1 || 1 156,3 || || || || || || || || || || || || - modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 di cui: livellamento (4) || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 || || || || || || || || || || || || TOTALE 05 03 || || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 TOTALE DELLE SPESE || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 969,7 || 43 028,4 || 43 255,6 || 43 452,6 || 43 455,2 || 43 492,5 || 43 529.8 || 303 183,6 Note: (1) L’importo del 2013 include una stima per l’estirpazione
dei vigneti nel 2012. (2) Tenendo conto
delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per
il Regno Unito e l’articolo 136 “importi non spesi” cesseranno di applicarsi
entro la fine del 2013. (3) Non comprende la riserva speciale per lo sminamento in
Croazia. (4) Il prodotto del
livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l’attuazione dei
pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non
appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di
attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare
in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima
approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del
livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi
saranno dati disponibili. Tabella 6: Componenti degli aiuti
diretti Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2015-2020 Allegato II || || || || || 42 519,1 || 42 754,0 || 42 963,3 || 42 966,8 || 43 004,1 || 43 041,4 || 257 248,6 Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (30%) || || || || || 12 900,1 || 12 894,5 || 12 889,0 || 12 890,0 || 12 901,2 || 12 912,4 || 77 387,2 Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%) || || || || || 860,0 || 859,6 || 859,3 || 859,3 || 860,1 || 860,8 || 5 159,1 Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo || || || || || 28 759,0 || 28 999,9 || 29 215,1 || 29 217,4 || 29 242,8 || 29 268,1 || 174 702,2 Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%) || || || || || 4 300,0 || 4 298,2 || 4 296,3 || 4 296,7 || 4 300,4 || 4 304,1 || 25 795,7 Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell’allegato II (1) || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1 Livellamento (2) || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 Cotone || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6 POSEI/Isole minori del Mar Egeo || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4 (1) Gli aiuti diretti
per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti
vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli
Stati membri per il 2013. Per la Croazia non è stato possibile effettuare
la stima poiché nel 2013 non saranno attuati programmi nazionali nel settore
vitivinicolo e la Croazia non ha finora comunicato trasferimenti. (2) Il prodotto del
livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l’attuazione dei
pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non
appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di
attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare
in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su
informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo
per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili. Tabella 7: Calcolo dell’incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure
transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014 Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || 2013 (1) || 2013 aggiustato || 2014 (2) Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9 Introduzione progressiva UE 10 || || || || || 616,1 Health Check || || || || || -64,3 Riforme precedenti || || || || || -9,9 TOTALE 05 03 || || || || || TOTALE DELLE SPESE || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4 Note: (1) L’importo
del 2013 include una stima per l’estirpazione dei vigneti nel 2012. (2) I
massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli
al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli
Stati membri per il 2013. Tabella 8: Calcolo dell’incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo
rurale Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Assegnazione allo sviluppo rurale || Modifiche rispetto al 2013 || || || || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Programmi di sviluppo rurale || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || || Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0 Prodotto del livellamento degli aiuti diretti || (3) || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7 Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l’assistenza tecnica || (4) || || || || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -65,2 Assistenza tecnica || (4) || || 27,6 || 27,6 || 9,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 35,2 Premio per progetti di cooperazione locale innovativa || (5) || || N.A. || N.A. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0 Importo supplementare per lo sviluppo rurale (in linea con la proposta COM(2012) 388) || || || N.A. || N.A. || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 2 331,0 TOTALE 05 04 || || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7 TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 103 516,5 TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 788,1 || 14 952,2 || 14 960,2 || 14 972,8 || 14 973,7 || 14 973,7 || 14 973,7 || 104 594,2 Note: (1) Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore
applicabili solo fino alla fine dell’esercizio finanziario 2013. (2) Gli importi
figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella
comunicazione della Commissione “Un bilancio per la strategia Europa 2020”
(COM(2011) 500 definitivo) e nella proposta modificata della Commissione
sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2012) 388
del 6 luglio 2012). Tuttavia resta da decidere se il QFP
rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014,
della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di
ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio
EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e,
rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono
stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro
finanziario pluriennale. (3) Il prodotto del
livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l’attuazione dei
pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non
appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di
attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare
in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su
informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo
per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili. (4) L’importo del 2013 per l’assistenza tecnica è stato
fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i
trasferimenti dal pilastro 1). L’assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è
fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale. (5) Coperto dall’importo disponibile per l’assistenza
tecnica.. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) Nota: Si stima che le proposte legislative
non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in
altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con
l’attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Nelle cifre sotto
indicate non si è ancora tenuto conto dell’impatto dell’adesione della Croazia. || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: AGRI || Risorse umane || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 TOTALE DG AGRI || Stanziamenti || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[9] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || Pagamenti || || || || || || || || 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE OUTPUTS Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || Nota: Per gli obiettivi specifici i risultati devono ancora essere
determinati (vedi sopra sezione 1.4.2.) 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane [10] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 3.2.3.2. Fabbisogno
previsto di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito: Nota: Si stima che le proposte legislative non
abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre
parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l’attuale
livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo
2014-2020 si basano sulla situazione del 2011. Nelle cifre sotto indicate non
si è ancora tenuto conto dell’impatto dell’adesione della Croazia. Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[11] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy || - in sede || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE[12] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale –
x La proposta/iniziativa è compatibile con le PROPOSTE
DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020 –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale. 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
X La proposta relativa allo sviluppo rurale
(FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM TOTALE stanziamenti cofinanziati[13] || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare 3.3. Incidenza
prevista sulle entrate –
x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
x sulle risorse proprie –
x sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[14] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || || || || || || || || Per
quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le
linee di spesa interessate. V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1. [1] GU L 112 del 24.4.2012. [2] COM(2012) 388 del 6 luglio 2012. [3] ABM: Activity Based Management (gestione per attività)
– ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [4] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [5] COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011. [6] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html [7] A norma dell’articolo 185 del regolamento
finanziario. [8] ll Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero adottare
il regolamento nell’autunno 2012. [9] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [10] In base ad un costo medio di 127 000 EUR per
posto della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei. [11] AC= agente contrattuale; INT= personale interinale
(intérimaire); JED= giovane esperto in delegazione (jeune expert en
délégation); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato. [12] Non include il massimale parziale per la linea di bilancio
05.010404. [13] L’importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che
saranno presentati dagli Stati membri. [14] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.