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Document 52012PC0458

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

/* COM/2012/0458 final - 2012/0223 (NLE) */

52012PC0458

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico /* COM/2012/0458 final - 2012/0223 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), sarebbe opportuno adottare misure intese a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2013, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico. Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un regolamento distinto.

· Contesto generale

La comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2013 (COM(2012) 278 definitivo) delinea il contesto della proposta.

Il parere scientifico sugli stock del Mar Baltico per il 2013 è stato formulato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel maggio 2012 e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel giugno 2012.

La proposta si articola in due sezioni rilevanti ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2013 mediante possibilità di pesca: una prima sezione che fissa i TAC e i contingenti e una seconda che regolamenta lo sforzo di pesca imponendo limiti alle attività dei pescherecci (numero di giorni in mare).

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Lo strumento più recente è costituito dal regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010.

Anche il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98, è rilevante per la gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico.

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97, definisce le necessarie misure di controllo e di monitoraggio da applicare per la ricostituzione di tali stock. Esso definisce inoltre le norme per la fissazione dei TAC relativi agli stock occidentale e orientale di merluzzo bianco e le corrispondenti limitazioni dello sforzo di pesca.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle regole della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

· Ricorso al parere di esperti

Principali organizzazioni/esperti consultati

Le organizzazioni scientifiche consultate sono il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno l'Unione chiede il parere scientifico del CIEM e dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere ricevuto verte su tutti gli stock del Mar Baltico per i quali sono stati proposti TAC.

· Consultazione delle parti interessate

Il Consiglio consultivo regionale (CCR) per il Mar Baltico è stato consultato in occasione della riunione del suo gruppo di lavoro congiunto "Stock demersali e pelagici" nel giugno 2012, sulla base della comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca. La base scientifica della proposta è stata fornita dal CIEM e dallo CSTEP. Nell'ambito di tale riunione sono state indicate le norme per la fissazione dei TAC e dei contingenti per il 2013 sulla base della comunicazione. I pareri preliminari espressi con riguardo a tutti gli stock ittici in questione sono stati esaminati e presi in considerazione nell'elaborazione della proposta nella misura in cui non erano in contrasto con le politiche esistenti e non comportavano un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.

Il CCR per il Mar Baltico appoggia i tentativi della Commissione di fissare TAC più coerenti con i pareri scientifici, nonché l'applicazione del piano pluriennale per il merluzzo bianco con riguardo alla fissazione dei TAC.

· Valutazione dell'impatto

I TAC per gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale sono stati ridotti in media del 6% in conformità del piano pluriennale. Nell'ambito della proposta tre dei cinque TAC pelagici aumenteranno e gli altri due subiranno una riduzione. In generale, l'attuazione delle misure proposte comporterà complessivamente un leggero aumento di circa il 2% delle possibilità di pesca in termini di catture per i pescherecci dell'Unione nel Mar Baltico per tutte le specie in questione ad eccezione degli stock di salmone e di passera di mare.

La proposta non rispecchia solo preoccupazioni legate al breve periodo ma rientra in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine. A medio e lungo termine l'approccio in linea con la proposta consentirà di mantenere stabile lo sforzo di pesca e di aumentare i contingenti. Gli effetti prevedibili a lungo termine sono un minore impatto ambientale (in seguito alla riduzione dello sforzo di pesca), una riduzione delle capacità di cattura (diminuzione del numero di pescherecci e/o dello sforzo di pesca medio per peschereccio) e quantitativi sbarcati stabili o addirittura superiori. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La proposta è volta a fissare i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca dell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

· Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

· Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

· Principio di proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Con riferimento all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) 2371/2002 gli Stati membri sono liberi di ripartire le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori come ritengono. Pertanto, gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico di loro scelta per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Tale specifico regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

4.           INCIDENZE SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

· Semplificazione

La proposta continua a prevedere la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), poiché contiene disposizioni analoghe al regolamento del 2012 sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico.

· Riesame/revisione/clausola di caducità

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2013 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

· Illustrazione dettagliata della proposta

La proposta stabilisce per il 2013 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

I valori proposti tengono conto del parere scientifico attuale, della consultazione con il CCR per il Mar Baltico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca. Ove del caso, i quantitativi teorici degli stock condivisi con la Federazione russa sono stati detratti dai TAC proposti.

Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica dell'Unione e gli impegni internazionali, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura del possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono indicati nell'allegato I del regolamento e i limiti dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

I TAC e le limitazioni dello sforzo proposti per gli stock di merluzzo bianco sono conformi al piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il piano è incentrato sulla progressiva riduzione della mortalità per pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo al fine di consentire la ricostituzione degli stock e garantire rese stabili ed elevate. Poiché la mortalità per pesca degli stock di merluzzo bianco è già ridotta ai livelli indicati nel piano pluriennale, non occorre ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca, ossia i giorni in mare, né aumentarlo.

Tutti gli stock pelagici del Mar Baltico, in particolare gli stock di aringhe e di spratto nella parte occidentale e centrale, nel Golfo di Riga e nel Golfo di Botnia, devono essere pescati a livelli di rendimento massimo sostenibile nel 2013, pertanto i TAC proposti corrispondono al tasso di mortalità per pesca che garantisce tale rendimento.

Con riguardo agli stock di salmone e passera di mare, il parere scientifico deve ancora essere comunicato in conformità al mandato prima di poter proporre un TAC. In attesa dell'esito di ulteriori contatti con il CIEM, i quantitativi corrispondenti non vengono indicati nella proposta ma saranno indicati in una fase successiva.

2012/0223 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)       Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[1], prevede che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali.

(3)       Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)       I totali ammissibili di catture (TAC) devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i Consigli consultivi regionali interessati.

(5)       Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici devono essere fissate in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico devono essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock[2] (Piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico).

(6)       Alla luce dei più recenti pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza determinare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità permetterebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera, giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la bandiera di detto Stato membro.

(7)       L’uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca[3] e, in particolare, ai suoi articoli 33 e 34 concernenti rispettivamente la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione tali dati.

(8)       Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[4], è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(9)       Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca in questione vengano aperte il 1° gennaio 2013. Per motivi di urgenza il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2013.

Articolo 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)": le zone geografiche specificate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund[5];

b) "Mar Baltico": sottodivisioni CIEM da 22 a 32;

c) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

d) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f) "giorno di assenza dal porto": qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui una nave è fuori dal porto.

Capo II Possibilità di pesca

Articolo 4 TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti, e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 5 Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.           La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)      gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)      le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)      gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)      i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)      le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.           Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti ad un TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento agli stock soggetti ad un TAC analitico.

Articolo 6 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 7 Limitazioni dello sforzo di pesca

1.           Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

2.           Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.

3.           Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.

Capo III Disposizioni finali

Articolo 8 Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO I TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è riportata in appresso una tavola comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:

Nome scientifico || Codice alfa a 3 lettere || Nome comune

Clupea harengus || HER || Aringa

Gadus morhua || COD || Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa || PLE || Passera di mare

Salmo salar || SAL || Salmone atlantico

Sprattus sprattus || SPR || Spratto

Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 30-31 || ||

|| Clupea harengus || || HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia || 81 248 || ||

Svezia || 17 852 || ||

|| || ||

Unione || 99 100 || ||

|| || ||

TAC || 99 100 || || TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 22-24

|| Clupea harengus || || HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. ||

Danimarca || 3 617 || ||

Germania || 14 234 ||

Finlandia || 2 || ||

Polonia || 3 357 ||

Svezia || 4 590 || ||

|| ||

Unione || 25 800 || ||

|| ||

TAC || 25 800 || || TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

|| ||

|| || ||

Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell'Unione)

|| Clupea harengus || || HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca || 1 873 || ||

Germania ||  497 || ||

Estonia || 9 567 || ||

Finlandia || 18 674 || ||

Lettonia || 2 361 || ||

Lituania || 2 486 || ||

Polonia || 21 216 || ||

Svezia || 28 481 || ||

|| || ||

Unione || 85 155 || ||

|| || ||

TAC || Non pertinente || TAC analitico

Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisione 28.1

|| Clupea harengus || || HER/03D.RG || || ||

Estonia || 12 764 || ||

Lettonia || 14 876 || ||

|| || ||

Unione || 27 640 || ||

|| || ||

TAC || 27 640 || || TAC analitico

|| || ||

Specie || Merluzzo bianco || Zona: || Sottodivisioni 25-32 (acque dell'Unione)

|| Gadus morhua || || COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca || 14 143 || ||

Germania || 5 626 || ||

Estonia || 1 378 || ||

Finlandia || 1 082 || ||

Lettonia || 5 259 || ||

Lituania || 3 464 || ||

Polonia || 16 285 || ||

Svezia || 14 328 ||   ||

|| || ||

Unione || 61 565 || ||

|| || ||

TAC || Non pertinente || TAC analitico

|| || ||

Specie: || Merluzzo bianco || || Zona: || Sottodivisioni 22-24 ||

|| Gadus morhua || || COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca || 9 080 || ||

Germania || 4 439 || ||

Estonia ||  201 || ||

Finlandia ||  178 || ||

Lettonia ||  751 || ||

Lituania ||  487 || ||

Polonia || 2 429 || ||

Svezia || 3 235 || ||

|| || ||

Unione || 20 800 || ||

|| || ||

TAC || 20 800 || || TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

|| || ||

Specie: || Passera di mare || || Zona: || Sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) ||

|| Pleuronectes platessa || || PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca || 2 443 || ||

Germania || 271 || ||

Polonia || 511 || ||

Svezia || 184 || ||

|| || ||

Unione || 3 409 || ||

|| || ||

TAC || 3 409 || || TAC precauzionale

Specie: || Salmone atlantico || Zona: || Sottodivisioni 22-31 (acque dell'Unione)

|| Salmo salar || || SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca || 22 538 || (1) ||

Germania || 2 508 || (1) ||

Estonia || 2 291 || (1) ||

Finlandia || 28 103 || (1) ||

Lettonia || 14 335 || (1) ||

Lituania || 1 685 || (1) ||

Polonia || 6 837 || (1) ||

Svezia || 30 465 || (1) ||

|| || ||

Unione || 108 762 || (1) ||

|| || ||

TAC || Non pertinente || TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

__________ || || ||

(1)           Numero di individui

Specie: || Salmone atlantico || Zona: || Sottodivisione 32 (acque dell'Unione)

|| Salmo salar || || SAL/3D32. || || ||

Estonia || 1 581 || (1) ||

Finlandia || 13 838 || (1) ||

|| || ||

Unione || 15 419 || (1) ||

|| || ||

TAC || Non pertinente || TAC precauzionale

__________ || || ||

(1)           Numero di individui

Specie: || Spratto || || Zona: || Sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) ||

|| Sprattus sprattus || || SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca || 24 659 || (1) ||

Germania || 15 622 || (1) ||

Estonia || 28 634 || (1) ||

Finlandia || 12 908 || (1) ||

Lettonia || 34 583 || (1) ||

Lituania || 12 510 || (1) ||

Polonia || 73 392 || (1) ||

Svezia || 47 670 || (1) ||

|| || ||

Unione || 249 978 || ||

|| || ||

TAC || Non pertinente || || TAC analitico

__________ (1)           Almeno il 92 % degli sbarchi imputati al contingente deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8% del contingente (HER/*3BCDC).

ALLEGATO II LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1.           Gli Stati membri assegnano il diritto alle navi che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della "jigging" il diritto fino ad un massimo di:

a)      163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007, e

b)      160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25, 26, 27 e 28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.           Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3.           In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 10% del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.

[1]               GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2]               GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

[3]               GU L 343 del 22.12.2009, pag.1.

[4]               GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

[5]               GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

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