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Document 52012PC0458
Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2013 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico
/* COM/2012/0458 final - 2012/0223 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico /* COM/2012/0458 final - 2012/0223 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA · Motivazione e obiettivi della proposta Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002
del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca (PCP), sarebbe opportuno adottare misure intese a garantire
lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal
punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale
ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca
sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni
dello sforzo di pesca. Scopo della presente proposta è stabilire, per
il 2013, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock
ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico. Al fine di
semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali,
a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un
regolamento distinto. · Contesto generale La comunicazione della Commissione concernente
una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2013 (COM(2012) 278
definitivo) delinea il contesto della proposta. Il parere scientifico sugli stock del Mar
Baltico per il 2013 è stato formulato dal Consiglio internazionale per
l'esplorazione del mare (CIEM) nel maggio 2012 e dal Comitato scientifico,
tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel giugno 2012. La proposta si articola in due sezioni rilevanti
ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2013 mediante
possibilità di pesca: una prima sezione che fissa i TAC e i contingenti e una
seconda che regolamenta lo sforzo di pesca imponendo limiti alle attività dei
pescherecci (numero di giorni in mare). · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le possibilità di pesca e le modalità di
ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Lo
strumento più recente è costituito dal regolamento (UE) n. 1256/2011
del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le
possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel
Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010. Anche il regolamento (CE) n. 2187/2005
del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse
della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e
nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il
regolamento (CE) n. 88/98, è rilevante per la gestione delle attività di pesca
nel Mar Baltico. Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del
Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli
stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano
questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento
(CE) n. 779/97, definisce le necessarie misure di controllo e di monitoraggio
da applicare per la ricostituzione di tali stock. Esso definisce inoltre le
norme per la fissazione dei TAC relativi agli stock occidentale e orientale di
merluzzo bianco e le corrispondenti limitazioni dello sforzo di pesca. · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea Le misure proposte sono conformi agli
obiettivi e alle regole della politica comune della pesca e alla politica
dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO ·
Ricorso al parere di esperti Principali organizzazioni/esperti
consultati Le organizzazioni scientifiche consultate sono
il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato
scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Ogni anno l'Unione chiede il parere
scientifico del CIEM e dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti.
Il parere ricevuto verte su tutti gli stock del Mar Baltico per i quali sono
stati proposti TAC. · Consultazione delle parti interessate Il Consiglio consultivo regionale (CCR) per il
Mar Baltico è stato consultato in occasione della riunione del suo gruppo di
lavoro congiunto "Stock demersali e pelagici" nel giugno 2012, sulla
base della comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca.
La base scientifica della proposta è stata fornita dal CIEM e dallo CSTEP.
Nell'ambito di tale riunione sono state indicate le norme per la fissazione dei
TAC e dei contingenti per il 2013 sulla base della comunicazione. I pareri
preliminari espressi con riguardo a tutti gli stock ittici in questione sono
stati esaminati e presi in considerazione nell'elaborazione della proposta
nella misura in cui non erano in contrasto con le politiche esistenti e non
comportavano un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili. Il CCR per il Mar Baltico appoggia i tentativi
della Commissione di fissare TAC più coerenti con i pareri scientifici, nonché
l'applicazione del piano pluriennale per il merluzzo bianco con riguardo alla
fissazione dei TAC. · Valutazione dell'impatto I TAC per gli stock di merluzzo bianco del
Baltico orientale e occidentale sono stati ridotti in media del 6% in
conformità del piano pluriennale. Nell'ambito della proposta tre dei cinque TAC
pelagici aumenteranno e gli altri due subiranno una riduzione. In generale,
l'attuazione delle misure proposte comporterà complessivamente un leggero
aumento di circa il 2% delle possibilità di pesca in termini di catture per i
pescherecci dell'Unione nel Mar Baltico per tutte le specie in questione ad
eccezione degli stock di salmone e di passera di mare. La proposta non rispecchia solo preoccupazioni
legate al breve periodo ma rientra in una strategia più ampia volta a
ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo
termine. A medio e lungo termine l'approccio in linea con la proposta
consentirà di mantenere stabile lo sforzo di pesca e di aumentare i
contingenti. Gli effetti prevedibili a lungo termine sono un minore impatto
ambientale (in seguito alla riduzione dello sforzo di pesca), una riduzione
delle capacità di cattura (diminuzione del numero di pescherecci e/o dello
sforzo di pesca medio per peschereccio) e quantitativi sbarcati stabili o
addirittura superiori. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di
pesca è destinata ad aumentare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte La proposta è volta a fissare i limiti di
cattura e di sforzo applicabili alla pesca dell'Unione al fine di conseguire
l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di
pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale. · Base giuridica Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). · Principio di sussidiarietà La proposta rientra nella competenza esclusiva
dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto,
il principio di sussidiarietà non si applica. · Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di
proporzionalità per la ragione seguente. La politica comune della pesca è una politica
comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e
ripartizione delle possibilità di pesca. Il regolamento del Consiglio in questione
assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Con riferimento all'articolo
20, paragrafo 3, del regolamento (CE) 2371/2002 gli Stati membri sono liberi di
ripartire le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori come
ritengono. Pertanto, gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra sulle
decisioni relative al modello socioeconomico di loro scelta per sfruttare le
possibilità di pesca loro assegnate. La proposta non ha alcuna nuova implicazione
finanziaria per gli Stati membri. Tale specifico regolamento è adottato
ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne
l'applicazione sono già stati predisposti. · Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Si tratta di una proposta di gestione della
pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 20
del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. 4. INCIDENZE SUL BILANCIO Nessuna. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI · Semplificazione La proposta continua a prevedere la
semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche
(dell'Unione o nazionali), poiché contiene disposizioni analoghe al regolamento
del 2012 sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico. · Riesame/revisione/clausola di caducità La proposta riguarda un regolamento annuale
per il 2013 e non comprende pertanto una clausola di revisione. · Illustrazione dettagliata della proposta La proposta stabilisce per il 2013 le
possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati
membri operanti nel Mar Baltico. I valori proposti tengono conto del parere
scientifico attuale, della consultazione con il CCR per il Mar Baltico e del
quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione
della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca.
Ove del caso, i quantitativi teorici degli stock condivisi con la
Federazione russa sono stati detratti dai TAC proposti. Poiché la Commissione intende garantire
l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica
dell'Unione e gli impegni internazionali, mantenendo nel contempo stabili le
possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura
del possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati
membri sono indicati nell'allegato I del regolamento e i limiti dello sforzo di
pesca figurano nell'allegato II. I TAC e le limitazioni dello sforzo proposti
per gli stock di merluzzo bianco sono conformi al piano pluriennale per gli
stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano
tali stock. Il piano è incentrato sulla progressiva riduzione della mortalità
per pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo al
fine di consentire la ricostituzione degli stock e garantire rese stabili ed
elevate. Poiché la mortalità per pesca degli stock di merluzzo bianco è già
ridotta ai livelli indicati nel piano pluriennale, non occorre ridurre
ulteriormente lo sforzo di pesca, ossia i giorni in mare, né aumentarlo. Tutti gli stock pelagici del Mar Baltico, in
particolare gli stock di aringhe e di spratto nella parte occidentale e
centrale, nel Golfo di Riga e nel Golfo di Botnia, devono essere pescati a
livelli di rendimento massimo sostenibile nel 2013, pertanto i TAC proposti
corrispondono al tasso di mortalità per pesca che garantisce tale rendimento. Con riguardo agli stock di salmone e passera
di mare, il parere scientifico deve ancora essere comunicato in conformità al
mandato prima di poter proporre un TAC. In attesa dell'esito di ulteriori
contatti con il CIEM, i quantitativi corrispondenti non vengono indicati nella
proposta ma saranno indicati in una fase successiva. 2012/0223 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2013, le possibilità
di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'articolo 43, paragrafo 3,
del trattato, prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti
le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002
del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca[1],
prevede che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e
l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto
dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle
relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)
nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali. (3) Spetta al Consiglio adottare
le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di
pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del
caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di
pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a
ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno
stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della
politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. (4) I totali ammissibili di
catture (TAC) devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici
disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e
garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca,
nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in
particolare durante le riunioni con il Comitato consultivo per la pesca e
l'acquacoltura e i Consigli consultivi regionali interessati. (5) Le possibilità di pesca applicabili
a stock soggetti a piani pluriennali specifici devono essere fissate in
conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti
delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel
Mar Baltico devono essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nel
regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che
istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar
Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock[2] (Piano per il merluzzo bianco
del Mar Baltico). (6) Alla luce dei più recenti
pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per
gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza
compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e
senza determinare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità
permetterebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i
contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro
e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe
pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera,
giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di
assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la bandiera di detto
Stato membro. (7) L’uso delle possibilità di
pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle
norme della politica comune della pesca[3]
e, in particolare, ai suoi articoli 33 e 34 concernenti rispettivamente la
registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati
sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i
codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli
Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione tali dati. (8) Ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che
introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei
contingenti[4],
è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate. (9) Al fine di evitare
un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai
pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca in questione
vengano aperte il 1° gennaio 2013. Per motivi di urgenza il presente
regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce le
possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico
per il 2013. Articolo 2
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica ai
pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico. Articolo 3
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende
per: a) "zone del Consiglio internazionale per
l'esplorazione del mare (CIEM)": le zone geografiche specificate
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21
dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso
misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund[5]; b) "Mar Baltico": sottodivisioni CIEM
da 22 a 32; c) "peschereccio dell'Unione": un
peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; d) "totale ammissibile di catture
(TAC)": il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni
stock; e) "contingente": la quota del TAC
assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; f) "giorno di assenza dal porto":
qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui una nave è
fuori dal porto. Capo II
Possibilità di pesca Articolo 4
TAC e loro ripartizione I TAC, i contingenti, e, se del caso, le
condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I. Articolo 5
Disposizioni speciali in
materia di ripartizione 1. La ripartizione tra gli Stati
membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non
pregiudica: a) gli scambi a norma dell'articolo 20,
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo
37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) gli sbarchi supplementari autorizzati a
norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma degli
articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2. Salvo se diversamente
specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti ad un TAC precauzionale
e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento agli stock
soggetti ad un TAC analitico. Articolo 6
Condizioni per lo sbarco
delle catture e delle catture accessorie La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci
provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono
consentiti unicamente se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato
membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Articolo 7
Limitazioni dello sforzo di
pesca 1. Le limitazioni dello sforzo
di pesca figurano nell'allegato II. 2. Le limitazioni di cui al
paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno che
la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali
sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera
b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento. 3. Le limitazioni di cui al
paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la
Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento si
applicano a tale sottodivisione. Capo III
Disposizioni finali Articolo 8
Trasmissione dei dati Per la trasmissione alla Commissione dei dati
relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli
articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si
avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente
regolamento. Articolo 9
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO I
TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC
PER SPECIE E PER ZONA Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e
i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa
indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente
collegate. I riferimenti alle zone di pesca si intendono
fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici
figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento è riportata
in appresso una tavola comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini
utilizzati: Nome scientifico || Codice alfa a 3 lettere || Nome comune Clupea harengus || HER || Aringa Gadus morhua || COD || Merluzzo bianco Pleuronectes platessa || PLE || Passera di mare Salmo salar || SAL || Salmone atlantico Sprattus sprattus || SPR || Spratto Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 30-31 || || || Clupea harengus || || HER/3D30.; HER/3D31. Finlandia || 81 248 || || Svezia || 17 852 || || || || || Unione || 99 100 || || || || || TAC || 99 100 || || TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 22-24 || Clupea harengus || || HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. || Danimarca || 3 617 || || Germania || 14 234 || Finlandia || 2 || || Polonia || 3 357 || Svezia || 4 590 || || || || Unione || 25 800 || || || || TAC || 25 800 || || TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. || || || || || Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell'Unione) || Clupea harengus || || HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32. Danimarca || 1 873 || || Germania || 497 || || Estonia || 9 567 || || Finlandia || 18 674 || || Lettonia || 2 361 || || Lituania || 2 486 || || Polonia || 21 216 || || Svezia || 28 481 || || || || || Unione || 85 155 || || || || || TAC || Non pertinente || TAC analitico Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisione 28.1 || Clupea harengus || || HER/03D.RG || || || Estonia || 12 764 || || Lettonia || 14 876 || || || || || Unione || 27 640 || || || || || TAC || 27 640 || || TAC analitico || || || Specie || Merluzzo bianco || Zona: || Sottodivisioni 25-32 (acque dell'Unione) || Gadus morhua || || COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. Danimarca || 14 143 || || Germania || 5 626 || || Estonia || 1 378 || || Finlandia || 1 082 || || Lettonia || 5 259 || || Lituania || 3 464 || || Polonia || 16 285 || || Svezia || 14 328 || || || || || Unione || 61 565 || || || || || TAC || Non pertinente || TAC analitico || || || Specie: || Merluzzo bianco || || Zona: || Sottodivisioni 22-24 || || Gadus morhua || || COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. Danimarca || 9 080 || || Germania || 4 439 || || Estonia || 201 || || Finlandia || 178 || || Lettonia || 751 || || Lituania || 487 || || Polonia || 2 429 || || Svezia || 3 235 || || || || || Unione || 20 800 || || || || || TAC || 20 800 || || TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. || || || Specie: || Passera di mare || || Zona: || Sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) || || Pleuronectes platessa || || PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. Danimarca || 2 443 || || Germania || 271 || || Polonia || 511 || || Svezia || 184 || || || || || Unione || 3 409 || || || || || TAC || 3 409 || || TAC precauzionale Specie: || Salmone atlantico || Zona: || Sottodivisioni 22-31 (acque dell'Unione) || Salmo salar || || SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. Danimarca || 22 538 || (1) || Germania || 2 508 || (1) || Estonia || 2 291 || (1) || Finlandia || 28 103 || (1) || Lettonia || 14 335 || (1) || Lituania || 1 685 || (1) || Polonia || 6 837 || (1) || Svezia || 30 465 || (1) || || || || Unione || 108 762 || (1) || || || || TAC || Non pertinente || TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. __________ || || || (1) Numero di individui Specie: || Salmone atlantico || Zona: || Sottodivisione 32 (acque dell'Unione) || Salmo salar || || SAL/3D32. || || || Estonia || 1 581 || (1) || Finlandia || 13 838 || (1) || || || || Unione || 15 419 || (1) || || || || TAC || Non pertinente || TAC precauzionale __________ || || || (1) Numero di individui Specie: || Spratto || || Zona: || Sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) || || Sprattus sprattus || || SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. Danimarca || 24 659 || (1) || Germania || 15 622 || (1) || Estonia || 28 634 || (1) || Finlandia || 12 908 || (1) || Lettonia || 34 583 || (1) || Lituania || 12 510 || (1) || Polonia || 73 392 || (1) || Svezia || 47 670 || (1) || || || || Unione || 249 978 || || || || || TAC || Non pertinente || || TAC analitico __________ (1) Almeno il 92 % degli sbarchi imputati al contingente deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8% del contingente (HER/*3BCDC). ALLEGATO II
LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA 1. Gli Stati membri assegnano il
diritto alle navi che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da
traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o
superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e
tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari
fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura
per la tecnica della "jigging" il diritto fino ad un massimo di: a) 163 giorni di assenza dal porto nelle
sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile,
in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1098/2007, e b) 160 giorni di assenza dal porto nelle
sottodivisioni CIEM 25, 26, 27 e 28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31
agosto, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1098/2007. 2. Il numero massimo annuo di
giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle
due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli
attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni
di assenza dal porto assegnato per una delle due zone. 3. In deroga ai punti 1 e 2, e
ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato
membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a
giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di
assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che
sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la
capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o
superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci
riceventi non può superare il 10% del numero totale di pescherecci dello Stato
membro interessato, come indicato al punto 1. [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [2] GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1. [3] GU L 343 del 22.12.2009, pag.1. [4] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. [5] GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.