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Document 52012PC0371

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002

/* COM/2012/0371 final - 2012/0179 (COD) */

52012PC0371

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 /* COM/2012/0371 final - 2012/0179 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La pesca in acque profonde nell'Atlantico nord-orientale è praticata principalmente da flotte costiere tradizionali (Portogallo) e da grandi pescherecci "nomadi" con reti da traino (Francia, Spagna). In totale essa rappresenta circa l'1% degli sbarchi in provenienza dall'Atlantico nord-orientale, ma la redditività economica di numerose comunità di pescatori dipende entro certi limiti da questo tipo di pesca. La pesca in acque profonde è praticata nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali disciplinate da accordi nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC).

Per stock di acque profonde si intendono gli stock ittici catturati in acque situate al di là delle principali zone di pesca della piattaforma continentale. Essi vivono sulla scarpata continentale o intorno alle montagne sottomarine. Solo a partire dal 2003 la pesca in acque profonde è soggetta a una gestione dettagliata sulla base delle possibilità di pesca (totale ammissibile di catture, sforzo di pesca massimo). In precedenza, essa si era sviluppata in gran parte al di fuori di ogni ambito di regolamentazione e presentava alcuni sintomi caratteristici del problema noto come "gara a chi pesca di più", che ha portato a un depauperamento degli stock.

A partire dall'avvio della gestione in base alle possibilità di pesca sono state introdotte misure tecniche per limitare l'uso di determinati attrezzi nelle acque più profonde o vietare la pesca in determinate zone i cui fondali marini presentano un valore elevato sul piano della biodiversità. Queste zone di divieto introdotte dalla politica comune della pesca (PCP) fanno seguito alla designazione, da parte degli Stati membri, dei siti NATURA 2000 a norma della direttiva Habitat[1] oppure costituiscono misure di precauzione generali.

Le misure della NEAFC nel settore della pesca in acque profonde che sono state adottate e recepite nel diritto unionale comprendono il divieto di uso delle reti da posta impiglianti, la chiusura di determinate zone per proteggere gli habitat bentonici che rappresentano le principali fonti di biodiversità (ecosistemi marini vulnerabili), la limitazione dello sforzo di pesca totale annuo e la mappatura dell'attività di pesca esistente al fine di rendere obbligatoria per le nuove attività di pesca la realizzazione preliminare di una valutazione d'impatto ambientale.

Prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, queste e altre misure tecniche raccomandate dalla NEAFC venivano di solito attuate mediante un regolamento annuale del Consiglio relativo alle possibilità di pesca; successivamente è entrato in vigore un regime di transizione[2] per l'insieme della regione dell'Atlantico nord-orientale che include le misure adottate nell'ambito della NEAFC.

Per le acque internazionali non regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, l'Unione ha adottato un regolamento specifico che vieta l'uso di attrezzi di fondo in alto mare senza una valutazione preliminare dell'impatto (regolamento (CE) n. 734/2008), in risposta alla risoluzione 61/105[3] dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla gestione sostenibile della pesca in acque profonde.

A partire dal 2002, l'Unione ha introdotto un regime specifico di accesso (regolamento (CE) n. 2347/2002) per i pescherecci dediti alla pesca in acque profonde nell'Atlantico nord-orientale che comprende quattro elementi: limitazione della capacità, raccolta di dati, monitoraggio dello sforzo e controllo.

Le misure sinora adottare non hanno risolto in maniera efficace i principali problemi legati a questo tipo di pesca, in particolare:

(1) l'alta vulnerabilità alla pesca degli stock interessati; molti di essi, su un periodo più lungo, possono sostenere solo una debole pressione di pesca che non risulta economicamente redditizia;

(2) le reti a strascico sono gli attrezzi da pesca che presentano il maggior rischio di distruzione di ecosistemi marini vulnerabili e insostituibili. L'entità dei danni già provocati non è nota;

(3) la pesca con reti a strascico di specie di acque profonde comporta livelli elevati di catture indesiderate di tali specie (in media dal 20 al 40% in peso, con picchi molto più elevati per talune specie);

(4) la determinazione del livello sostenibile della pressione di pesca per mezzo di pareri scientifici risulta particolarmente difficile.

Data la loro estrema vulnerabilità alla pesca, gli stock di acque profonde possono essere depauperati in un breve lasso di tempo e la loro ricostituzione può risultare molto lunga o talvolta impossibile. Lo stato biologico degli stock è in gran parte sconosciuto. Alcuni si considerano esauriti, altri hanno cominciato a stabilizzarsi a bassi livelli di sfruttamento. In generale, la pesca non è sostenibile. Da quando è iniziata la regolamentazione delle possibilità di pesca, queste ultime sono state riviste costantemente verso il basso.

I dati biologici ottenuti da studi scientifici continueranno probabilmente ad essere insufficienti per permettere di realizzare valutazioni analitiche complete degli stock nei prossimi anni. La Commissione sta studiando come migliorare il sistema degli studi scientifici e della raccolta di dati relativi alle specie di acque profonde per il prossimo periodo di programmazione. Allo stadio attuale, il concetto di gestione volta a conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY) non può essere applicato agli stock di acque profonde a causa delle scarse informazioni disponibili. Un importante progetto scientifico ("Deepfishman") è in corso fino al 2012. Il progetto è volto a elaborare norme di sfruttamento fondate su indicatori secondari, dato che gli indicatori primari (mortalità per pesca e dimensione degli stock) non sono conosciuti (DEEPFISHMAN[4], rif. 227390).

L'obbligo che incombe agli Stati membri, a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, di realizzare o mantenere un buono stato ecologico degli ecosistemi marini entro il 2020[5] favorisce una valutazione critica delle condizioni di esercizio della pesca in acque profonde, anche per quanto concerne gli aspetti legati all'ambiente e alla biodiversità.

L'obiettivo generale della proposta è di garantire per quanto possibile lo sfruttamento sostenibile degli stock di acque profonde riducendo l'impatto ambientale di questo tipo di pesca, nonché di migliorare la base di informazioni necessaria per la valutazione scientifica. Fino a quando i dati disponibili e il metodo utilizzato non avranno raggiunto il livello richiesto, che consente una gestione della pesca fondata sull'MSY, le attività di pesca dovranno essere gestite conformemente all'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

Al fine di ridurne l'impatto distruttivo sull'ecosistema marino, le reti a strascico dovrebbero essere progressivamente escluse da questo tipo di pesca, poiché risultano estremamente dannose per gli ecosistemi marini vulnerabili e comportano livelli elevati di catture indesiderate di specie di acque profonde. Le restrizioni transitorie relative alle reti da posta ancorate nelle attività di pesca al di sotto dei 600 m di profondità e nella fascia compresa fra 200 m e 600 m dovrebbero essere accompagnate dal divieto di destinare tali reti alla cattura di specie di acque profonde.

La proposta riguarda altresì l'opportunità di semplificare il sistema di gestione di tali stock, attualmente soggetti a un doppio strumento: i limiti di cattura e la limitazione della capacità/dello sforzo. Nei casi in cui non occorra ricorrere a due strumenti per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, vengono presentate proposte affinché le attività di pesca in questione siano regolate con un solo strumento di gestione.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

A seguito della comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esame del regime di accesso per il 2002[6], la Commissione ha realizzato un'analisi d'impatto delle future opzioni strategiche con la partecipazione degli Stati membri e dei consigli consultivi regionali (CCR). Essa ha inoltre consultato il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) su alcuni aspetti tecnici della gestione della pesca in acque profonde.

Le risposte fornite alla consultazione hanno rivelato un ampio consenso sulla necessità di migliorare il regime di accesso del 2002. I punti di vista delle parti interessate divergevano tuttavia quanto alle misure da adottare.

Gli Stati membri hanno sottolineato il valore limitato delle dichiarazioni di sforzo, della gestione dello sforzo e della gestione della capacità nell'attuale contesto, tenuto conto in particolare del fatto che la capacità registrata (sulla base delle autorizzazioni rilasciate) non corrisponde alla realtà delle attività di pesca. Sembra che un numero eccessivo di navi disponga di un'autorizzazione per la pesca di specie di acque profonde, che costituiscono solo una quota limitata delle loro catture totali. Tali navi non appartengono realmente al mestiere della pesca in acque profonde. Gli Stati membri hanno inoltre criticato la pratica dei rigetti in mare, sostenendo che fosse in parte indotta dalla legislazione relativa alla pesca. Essi hanno inoltre sottolineato l'importanza di adattare il regime di accesso al nuovo quadro di controllo. Si sono invece mostrati prudenti quanto a una definizione preliminare dell'approccio alla gestione, almeno fino a quando non saranno disponibili le conclusioni del progetto scientifico "DEEPFISHMAN" attualmente in corso.

Per quanto riguarda l'elenco delle specie coperte, gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di disporre di criteri coerenti ma hanno insistito sul fatto che qualsiasi cambiamento avrebbe conseguenze sulla struttura e sulla gestione della pesca. Essi hanno inoltre sottolineato l'importanza del rispetto dei diritti stabiliti in virtù del principio della stabilità relativa. Infine, con riguardo agli obblighi specifici in materia di raccolta dei dati, si sono opposti a un aumento della copertura scientifica ottenuta tramite osservatori a bordo e hanno sostenuto la necessità di un'integrazione della raccolta di dati specifici per la pesca in acque profonde nel quadro più ampio della raccolta dei dati, nell'ambito del quale alcuni mestieri incentrati sulle specie di acque profonde vengono già sottoposti a campionamento. Sono stati espressi alcuni dubbi sul fatto che i costi legati al passaggio verso valutazioni analitiche degli stock siano giustificati, dato il volume limitato di attività di questo segmento, e se non occorra piuttosto privilegiare un approccio precauzionale della gestione fondato sulle tendenze osservate in materia di evoluzione degli stock.

I CCR delle acque nord-occidentali e sud-occidentali dell'Unione sono stati consultati e hanno sottolineato la necessità di una definizione coerente della pesca in acque profonde, mostrandosi favorevoli a misure di gestione mirate per le navi specializzate in tale tipo di attività. Essi hanno tuttavia suggerito di non proibire la ripresa di tale pesca alle navi che disponevano precedentemente di un'attività comprovata nel settore e che hanno in seguito contribuito alla ricostituzione dello stock dedicandosi ad altri tipi di pesca. È stata proposta la gestione dello sforzo di pesca per mestiere che, per i gruppi costituiti da poche grandi navi multimestiere, potrebbe risultare diversa rispetto ai gruppi costituiti da molte piccole navi. Essi hanno inoltre invitato ad attuare un maggior numero di azioni volte alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nonché un sistema di concessione, rinnovo e revoca delle autorizzazioni di pesca.

Un'unione di organizzazioni non governative (la Deep-sea Conservation Coalition) ha indicato la necessità di introdurre condizioni di utilizzo delle reti a strascico analoghe a quelle applicate in alto mare e ha insistito sul problema ancora irrisolto delle catture indesiderate di specie di acque profonde nell'ambito della pesca con reti da traino.

La valutazione degli impatti risultanti da diverse scelte strategiche si è concentrata su cinque opzioni. Tre di esse sono state scartate poiché non costituivano approcci di gestione interessanti, dato che gli svantaggi superavano di gran lunga i benefici. Si tratta nella fattispecie delle opzioni seguenti: a) proseguire l'attuale regime applicandovi unicamente gli aggiornamenti necessari; b) vietare completamente la pesca di specie di acque profonde e c) limitare il regime a un semplice strumento volto a recepire le misure adottate nell'ambito della NEAFC e ad applicarle anche nelle acque dell'Unione.

Le due opzioni che presentano vantaggi relativi sono le seguenti: d) eliminare gradualmente gli attrezzi da pesca destinati alla cattura di specie di acque profonde che risultano particolarmente dannosi, oppure e) introdurre nelle acque dell'Unione le norme di gestione predisposte per la pesca di fondo in alto mare. È stata scelta l'opzione d) in quanto strumento più semplice ed efficace, mentre l'opzione e) avrebbe comportato ulteriori requisiti normativi con i vincoli ad essi associati in materia di investimenti in un settore già in declino. Tenuto conto dei tagli applicati alle amministrazioni responsabili della pesca per ragioni di austerità di bilancio, non esistono garanzie sufficienti quanto all'attuazione sul terreno di misure supplementari ed estensive.

Per quanto riguarda la semplificazione, occorre sopprimere l'attuale sistema di notifica dello sforzo di pesca per specie. Il monitoraggio dello sforzo di pesca può essere realizzato in modo più efficace trasformandolo in un esercizio regolare per mezzo di richieste annuali di dati nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati[7], accompagnate da domande amministrative di notifica ad hoc provenienti dalla Commissione; queste ultime andrebbero utilizzate, ad esempio, laddove sussistano dubbi quanto al rispetto dei limiti di sforzo o quando la qualità dei dati è insufficiente. Il campo di applicazione è stato precisato per far sì che il presente regolamento si applichi pienamente alle navi dedite alla pesca di specie di acque profonde, garantendo nel contempo che le navi che pescano queste specie come catture accessorie non espandano le loro attività. Le norme specifiche per la raccolta dei dati saranno inoltre allineate con il quadro per la raccolta dei dati al fine di garantire che gli Stati membri applichino le stesse norme statistiche e trasmettano i dati raccolti a un unico sistema di conservazione e trattamento dei dati. Il mancato rispetto delle norme in materia di raccolta dei dati scientifici porterebbe alla perdita di possibilità di pesca come misura di gestione precauzionale.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta stabilisce un regolamento quadro relativo all'esercizio di attività di pesca volte alla cattura di specie di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale, comprese le acque dell'Unione che includono le regioni ultraperiferiche della Spagna e del Portogallo, nonché le acque internazionali.

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, definisce il quadro normativo generale per la PCP. Le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono adottate conformemente all'articolo 4 del suddetto regolamento.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Gli Stati membri possono adottare misure per le proprie flotte che consentano una gestione maggiormente sostenibile delle risorse di acque profonde. Tuttavia, molti stock di acque profonde sono condivisi fra più Stati membri (in alcuni casi la flotta di uno Stato membro è in gran parte presente nelle acque di un altro Stato membro). Gli Stati membri sono dunque restii ad imporre alle proprie flotte misure restrittive se le stesse misure o misure equivalenti non vengono applicate anche alle flotte dei paesi vicini.

Lo strumento prescelto per l'azione è un regolamento a livello dell'Unione. L'autoregolamentazione non è presa in considerazione come possibilità. Tenuto conto dell'esperienza acquisita con lo sviluppo della pesca non regolamentata in acque profonde, non vi sono garanzie sufficienti che consentano di assicurare che il settore elaborerebbe e farebbe rispettare il proprio codice di condotta al fine di garantire uno sfruttamento responsabile delle risorse.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2012/0179 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea[8],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[10], prevede che vengano stabilite le misure comunitarie che regolano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca e che sono necessarie per garantire lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su una base sostenibile. L'articolo 2 del suddetto regolamento prevede l'applicazione degli approcci ecosistemici e precauzionali nell'adottare misure volte a ridurre al minimo le ripercussioni delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.

(2)       L'Unione si è impegnata a mettere in atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono agli Stati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di assicurare la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili situati in acque profonde dagli effetti distruttivi derivanti dall'utilizzo degli attrezzi da pesca di fondo, nonché di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di pesci di acque profonde.

(3)       La Commissione ha valutato il regolamento (CE) n. 2347/2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde[11]. Essa ha riscontrato[12], in particolare, che il campo di applicazione era troppo vasto quanto alla flotta interessata, che mancavano istruzioni relative al controllo nei porti designati e ai programmi di campionamento e che la qualità delle relazioni degli Stati membri sui livelli dello sforzo di pesca era troppo variabile.

(4)       Al fine di mantenere le necessarie riduzioni della capacità di pesca realizzate fino ad oggi nella pesca in acque profonde, è opportuno prevedere che la pesca delle specie di acque profonde sia soggetta a un'autorizzazione di pesca che limiti la capacità delle navi autorizzate a sbarcare specie di acque profonde. Per far sì che le misure di gestione si concentrino sulla parte della flotta maggiormente rilevante per la pesca in acque profonde, le autorizzazioni di pesca devono essere rilasciate per una determinata specie in quanto bersaglio o in quanto oggetto di catture accessorie.

(5)       I titolari di un'autorizzazione di pesca che consenta la cattura di specie di acque profonde devono collaborare alle attività di ricerca scientifica che portano a un miglioramento della valutazione degli stock di acque profonde e degli ecosistemi di acque profonde.

(6)       Quando pescano altre specie in zone della scarpata continentale dove è anche autorizzata la pesca in acque profonde, i proprietari delle navi devono essere in possesso di un'autorizzazione di pesca che consenta le catture accessorie di specie di acque profonde.

(7)       Fra i vari attrezzi da pesca, le reti a strascico utilizzate per la pesca in acque profonde sono quelli che presentano i maggiori rischi per gli ecosistemi marini altamente vulnerabili e che registrano i tassi più elevati di catture indesiderate di specie di acque profonde. Occorre pertanto vietare definitivamente l'uso di reti a strascico per la pesca mirata di specie di acque profonde.

(8)       L'uso di reti da posta ancorate nella pesca in acque profonde è attualmente limitato dal regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011[13]. Tenuto conto dei tassi elevati di catture indesiderate dovute all'uso non sostenibile di tali reti in acque profonde, e in considerazione dell'impatto ambientale degli attrezzi perduti e abbandonati, anche l'uso di questi attrezzi deve essere definitivamente vietato per la pesca mirata di specie di acque profonde.

(9)       Tuttavia, al fine di concedere ai pescatori un termine sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti, le attuali autorizzazioni per la pesca con reti a strascico e con reti da posta ancorate devono rimanere valide per un periodo di tempo determinato.

(10)     Inoltre, le navi che devono cambiare attrezzo per poter continuare a praticare la pesca in acque profonde devono poter beneficiare dell'assistenza finanziaria del Fondo europeo per la pesca, a condizione che il nuovo attrezzo riduca gli effetti della pesca sulle specie non commerciali e che il programma operativo nazionale permetta di contribuire al finanziamento di queste misure.

(11)     Le navi dedite alla pesca di specie di acque profonde con altri attrezzi di fondo non devono estendere la portata delle operazioni consentite in base alla loro autorizzazione nell'ambito delle acque dell'Unione, a meno che non si possa accertare che tale espansione non comporta un rischio significativo di incidere negativamente sugli ecosistemi marini vulnerabili.

(12)     I pareri scientifici relativi a determinati stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono particolarmente vulnerabili se sottoposti a sfruttamento e che occorre quindi limitarne o ridurne la pesca a titolo di misura precauzionale. Le possibilità di pesca per gli stock di acque profonde non devono superare i livelli precauzionali indicati nei pareri scientifici. Qualora, per mancanza di informazioni sufficienti, non si disponga di un parere scientifico sugli stock o le specie, non deve essere concessa alcuna possibilità di pesca.

(13)     I pareri scientifici indicano inoltre che i limiti dello sforzo di pesca costituiscono uno strumento adeguato per determinare le possibilità di pesca nel caso della pesca in acque profonde. Tenuto conto della grande varietà di attrezzi e di pratiche di pesca esistenti nel settore della acque profonde, nonché della necessità di elaborare misure di accompagnamento che consentano di ovviare ai problemi ambientali posti da ciascun tipo di pesca, è opportuno che i limiti dello sforzo di pesca sostituiscano i limiti di cattura solo quando esistano garanzie che esse sono adattate a tipi di pesca specifici.

(14)     Per garantire una gestione adeguata di attività di pesca specifiche, gli Stati membri interessati devono avere la facoltà di adottare misure di conservazione di accompagnamento e di valutare annualmente la coerenza dei livelli di sforzo con i pareri scientifici in materia di sfruttamento sostenibile. Occorre altresì sostituire il limite globale attuale relativo allo sforzo di pesca adottato nel quadro della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) con limiti dello sforzo di pesca adattati alle condizioni regionali.

(15)     Dato che il miglior modo di provvedere alla raccolta di dati biologici è disporre di norme armonizzate per la raccolta dei dati, è opportuno integrare la raccolta di dati sui mestieri di pesca in acque profonde nel quadro generale della raccolta di dati scientifici, garantendo nel contempo la fornitura delle informazioni supplementari necessarie che consentano di comprendere le dinamiche della pesca. A fini di semplificazione, occorre eliminare la dichiarazione di sforzo per specie e sostituirla con l'analisi di richieste periodiche di dati scientifici agli Stati membri che contengono un capitolo specifico sui mestieri di pesca in acque profonde.

(16)     Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca[14], stabilisce i requisiti in materia di controllo ed esecuzione per quanto concerne i piani pluriennali. Le specie di acque profonde, per natura vulnerabili alla pesca, devono ricevere in materia di controllo la stessa attenzione riservata ad altre specie che sono oggetto di misure di conservazione e per le quali è stato approvato un piano di gestione pluriennale.

(17)     L'autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde deve essere revocata alle navi che non rispettano le misure di conservazione pertinenti.

(18)     La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale è stata approvata con la decisione 81/608/CEE ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982. Tale convenzione offre un quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionali delle risorse ittiche nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale. Le misure di gestione adottate dalla NEAFC comprendono misure tecniche per la conservazione e la gestione delle specie regolamentate nell'ambito della NEAFC nonché per la protezione degli habitat marini vulnerabili, incluse misure precauzionali.

(19)     Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di precisare le misure di accompagnamento dei limiti dello sforzo annuo qualora tali limiti non vengano adottati dagli Stati membri o se le misure da essi adottate non sono ritenute compatibili con gli obiettivi del presente regolamento o risultano insufficienti rispetto agli obiettivi indicati nel medesimo.

(20)     Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE che possano risultare necessari per modificare o integrare elementi non essenziali del presente regolamento nei casi in cui gli Stati membri non abbiano adottato misure di accompagnamento connesse ai limiti di sforzo annuali, quando questi sostituiscono i limiti di cattura, o qualora tali misure siano insufficienti.

(21)     È dunque necessario introdurre nuove norme volte a disciplinare la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e abrogare il regolamento (CE) n. 2347/2002.

(22)     Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Obiettivi

Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

(a) garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie di acque profonde riducendo al minimo l'impatto delle attività di pesca in acque profonde sull'ambiente marino;

(b) migliorare le conoscenze scientifiche sulle specie di acque profonde e i loro habitat ai fini di cui alla lettera a);

(c) attuare le misure tecniche relative alla gestione della pesca raccomandate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC).

Articolo 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle attività di pesca esercitate o previste nelle acque seguenti:

a)           le sotto-zone da II a XI delle acque unionali del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e le zone 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 delle acque unionali del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE);

b)           le acque internazionali delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2. e

c)           la zona di regolamentazione della NEAFC.

Articolo 3 Definizioni

1.           Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio[15].

2.           Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)      "zone CIEM": le zone definite dal regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[16];

b)      "zone COPACE": le zone definite dal regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[17];

c)      "zona di regolamentazione della NEAFC": le acque oggetto della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che sono situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione di pesca delle parti contraenti della convenzione;

d)      "specie di acque profonde": le specie di cui all'allegato I;

e)      "specie più vulnerabili": le specie di acque profonde indicate nella terza colonna ("Specie più vulnerabile (x)") della tabella di cui all'allegato I;

f)       "mestiere": le attività di pesca volte alla cattura di determinate specie per mezzo di un dato attrezzo in una zona determinata;

g)      "mestiere di acque profonde":    un mestiere volto alla cattura di specie di acque profonde secondo le indicazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento;

h)      "centro di controllo della pesca": un centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato delle apparecchiature e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione automatica, il trattamento e la trasmissione elettronica dei dati;

i)       "organismo scientifico consultivo": un organismo scientifico internazionale di pesca che rispetta le norme internazionali in materia di pareri scientifici fondati sulla ricerca;

j)       "rendimento massimo sostenibile": il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito.

CAPO II AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Articolo 4 Tipi di autorizzazioni di pesca

1.           Le attività di pesca volte alla cattura di specie di acque profonde e condotte da un peschereccio dell'Unione sono soggette a un'autorizzazione di pesca che indica come specie bersaglio le specie di acque profonde.

2.           Ai fini del paragrafo 1, si considera che le attività di pesca sono volte alla cattura di specie di acque profonde nei casi seguenti:

a)      le specie di acque profonde sono indicate come specie bersaglio nel calendario di pesca della nave, oppure

b)      un attrezzo impiegato esclusivamente per la cattura di specie di acque profonde è trasportato a bordo della nave o utilizzato nella zona delle operazioni, oppure

c)      il capitano della nave registra nel giornale di bordo una percentuale di specie di acque profonde pari o superiore al 10% del peso totale delle catture della giornata di pesca interessata.

3.           Le attività di pesca non volte alla cattura di specie di acque profonde, ma che pescano specie di acque profonde come catture accessorie, e che sono effettuate da un peschereccio dell'Unione, sono soggette a un'autorizzazione di pesca che indica le specie di acque profonde come catture accessorie.

4.           I due tipi di autorizzazioni di pesca di cui ai paragrafi 1 e 3 rispettivamente sono chiaramente distinguibili nella banca dati elettronica di cui all'articolo 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.           In deroga ai paragrafi 1 e 3, i pescherecci possono catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi quantitativo di specie di acque profonde senza essere in possesso di un'autorizzazione di pesca qualora tale quantitativo sia inferiore ad una soglia fissata a 100 kg di una qualsiasi cattura mista di specie di acque profonde per bordata di pesca.

Articolo 5 Gestione della capacità

La capacità di pesca globale, misurata in tonnellate di stazza lorda e in kilowatt, di tutti i pescherecci in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata da uno Stato membro che consenta la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, non supera in nessun momento la capacità di pesca globale delle navi di tale Stato membro che hanno sbarcato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde nel corso di quello dei due anni civili precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento che presenta il valore più elevato.

Articolo 6 Requisiti generali per le domande di autorizzazioni di pesca

Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, nonché le domande di rinnovo, sono accompagnate da una descrizione della zona in cui si intendono svolgere le attività di pesca, del tipo di attrezzi, della forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte nonché di ciascuna delle specie bersaglio.

Articolo 7 Requisiti specifici relativi alle domande e al rilascio di autorizzazioni di pesca che consentano l'uso di attrezzi di fondo nell'ambito di attività di pesca volte alla cattura di specie di acque profonde

1.           In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 6, ciascuna domanda di autorizzazione di pesca per la cattura di specie di acque profonde, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, che consenta l'uso di attrezzi da fondo nelle acque dell'Unione di cui all'articolo 2, lettera a), è accompagnata da un piano di pesca dettagliato che specifica:

a)      la localizzazione delle attività previste destinate alla cattura di specie di acque profonde nel mestiere di acque profonde. Tale localizzazione è definita mediante coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale del 1984;

b)      l'eventuale localizzazione delle attività del mestiere in acque profonde nel corso degli ultimi tre anni civili completi. Tale localizzazione è definita mediante coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale del 1984 e delimita le operazioni di pesca con la maggiore precisione possibile.

2.           Qualsiasi autorizzazione di pesca rilasciata sulla base di una domanda effettuata a norma del paragrafo 1 precisa gli attrezzi di fondo da utilizzare e limita le attività di pesca autorizzate alla zona in cui l'attività di pesca prevista, quale definita al paragrafo 1, lettera a), e l'attività di pesca esistente, quale definita al paragrafo 1, lettera b), si sovrappongono. Tuttavia, la zona dell'attività di pesca prevista può essere estesa oltre la zona dell'attività di pesca esistente a condizione che lo Stato membro abbia valutato e documentato, sulla base di pareri scientifici, che una tale estensione non avrebbe effetti nefasti sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Articolo 8 Partecipazione dei pescherecci alle attività di raccolta di dati sulla pesca in acque profonde

Gli Stati membri includono in tutte le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma dell'articolo 4 le condizioni necessarie per garantire che la nave interessata partecipi, in collaborazione con l'istituto scientifico competente, a qualsiasi sistema di raccolta dei dati il cui campo di applicazione includa le attività di pesca per cui è rilasciata un'autorizzazione.

Articolo 9 Scadenza delle autorizzazioni di pesca volta alla cattura di specie di acque profonde per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate scadono al massimo al termine di un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo tale data, le autorizzazioni di pesca per la cattura di specie di acque profonde con i suddetti attrezzi non verranno né rilasciate né rinnovate.

CAPO III POSSIBILITÀ DI PESCA E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Sezione 1 Disposizioni generali

Articolo 10 Principi

1.           Le possibilità di pesca delle specie di acque profonde sono fissate in modo da rispettare un tasso di sfruttamento compatibile con il rendimento massimo sostenibile per le specie in questione.

2.           Quando, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, non è possibile determinare tassi di sfruttamento compatibili con il rendimento massimo sostenibile, le possibilità di pesca sono fissate come segue:

a)      quando le migliori informazioni scientifiche disponibili permettono di determinare tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca, le possibilità di pesca per il periodo di gestione della pesca in questione non possono essere fissate a un livello superiore a tali tassi;

b)      quando le migliori informazioni scientifiche disponibili non identificano tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca a causa dell'insufficienza di dati disponibili con riguardo a un determinato stock o a una determinata specie, non possono essere concesse possibilità di pesca per il tipo di pesca in questione.  

Sezione 2 Gestione mediante limiti dello sforzo di pesca

Articolo 11 Fissazione delle possibilità di pesca unicamente per mezzo di limiti dello sforzo di pesca

1.           Il Consiglio, deliberando a norma del trattato, può decidere di passare dalla fissazione di possibilità di pesca annuali per le specie di acque profonde sia in termini di limiti dello sforzo di pesca che di limiti di catture alla sola fissazione di limiti dello sforzo di pesca riservati a determinati tipi di pesca.

2.           Ai fini del paragrafo 1, i livelli di sforzo di pesca per ciascun mestiere di acque profonde che devono servire da riferimento nel caso in cui sia richiesta una modifica al fine di rispettare i principi stabiliti all'articolo 10 sono i livelli di sforzo di pesca ritenuti, sulla base di informazioni scientifiche, coerenti con le catture effettuate dai mestieri di pesca profonda interessati nel corso dei due anni civili precedenti.

3.           I limiti dello sforzo di pesca fissati a norma dei paragrafi 1 e 2 indicano:

a)      il mestiere di pesca in acque profonde specifico a cui il limite dello sforzo di pesca si applica rispetto all'attrezzo regolamentato, alle specie bersaglio e alle zone CIEM o COPACE in cui lo sforzo di pesca autorizzato può essere effettuato; nonché

b)      l'unità dello sforzo di pesca da utilizzare ai fini della gestione.

Articolo 12 Misure di accompagnamento

1.           Laddove i limiti dello sforzo di pesca annuo abbiano sostituito i limiti di cattura a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri mantengono o predispongono, per le navi battenti la loro bandiera, le seguenti misure di accompagnamento:

a)      misure volte ad evitare un aumento della capacità di cattura globale delle navi interessate dai limiti dello sforzo;

b)      misure volte ad evitare un aumento delle catture accessorie delle specie più vulnerabili nonché

c)      disposizioni che consentano una prevenzione efficace dei rigetti in mare. Tali disposizioni sono volte allo sbarco dell'insieme dei pesci catturati detenuti a bordo, a meno che ciò non sia contrario alle norme in vigore nel quadro della politica comune della pesca.

2.           Le suddette misure restano in vigore per tutto il tempo in cui sussista la necessità di prevenire o mitigare i rischi identificati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3.           La Commissione valuta l'efficacia delle misure di accompagnamento adottate dagli Stati membri a partire dal momento dell'adozione.

Articolo 13 Misure della Commissione in caso di assenza o insufficienza di misure di accompagnamento adottate dagli Stati membri

1.           La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per definire misure di accompagnamento dei limiti dello sforzo di pesca annuo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) o c), e a norma dell'articolo 20:

a)      qualora lo Stato membro interessato non notifichi alla Commissione alcuna misura adottata a norma dell'articolo 12 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei limiti dello sforzo di pesca;

b)      qualora le misure adottate a norma dell'articolo 12 cessino di essere in vigore ma sussista la necessità di prevenire o mitigare i rischi identificati all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c).]

2.           La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per la definizione di misure di accompagnamento dei limiti dello sforzo di pesca annuo, di cui all'articolo 12, lettere a), b) o c), qualora, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 12, paragrafo 3,

a)      le misure di uno Stato membro non siano ritenute compatibili con gli obiettivi del suddetto regolamento, oppure

b)      le misure di uno Stato membro siano ritenute insufficienti con riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3.           Le misure di accompagnamento adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel presente regolamento. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, tutte le misure adottate dallo Stato membro cessano di applicarsi.

CAPO IV CONTROLLO

Articolo 14 Applicazione delle disposizioni di controllo per i piani pluriennali

1.           Il presente regolamento deve intendersi come un "piano pluriennale" ai fini del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.           Le specie di acque profonde sono considerate "specie soggette a un piano pluriennale" e "stock soggetti a un piano pluriennale" ai fini del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 15 Porti designati

Non è consentito sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati per lo sbarco di specie di acque profonde.

Articolo 16 Notifica preventiva

In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti di tutte le navi dell'Unione che intendono sbarcare 100 kg o più di specie di acque profonde sono tenuti a notificare tale intenzione all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera, indipendentemente dalla lunghezza della nave.

Articolo 17 Registrazioni nel giornale di bordo relative alle acque profonde

Fatti salvi gli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci in possesso di un'autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 3, quando praticano un mestiere di acque profonde o quando pescano a una profondità superiore a 400 m sono tenuti:

a)      a inserire una nuova riga nel giornale di bordo cartaceo dopo ogni nuova cala, o

b)      se utilizzano il sistema di registrazione e di comunicazione elettronico, a fare una registrazione separata per ogni cala.

Articolo 18 Ritiro delle autorizzazioni di pesca

1.           Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del presente regolamento sono ritirate per un periodo di almeno un anno nei casi seguenti:

a)      mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione di pesca per quanto concerne i limiti relativi all'uso degli attrezzi da pesca, alle zone di operazione autorizzate o, se del caso, i limiti di cattura o di sforzo applicati alle specie per le quali è autorizzata la pesca come specie bersaglio; o

b)      mancato rispetto dell'obbligo di far salire a bordo un osservatore scientifico o di permettere il campionamento delle catture a fini scientifici secondo quanto previsto all'articolo 19 del presente regolamento.

2.           Il paragrafo 1 non si applica qualora le inadempienze ivi indicate siano dovute a cause di forza maggiore.

CAPO V RACCOLTA DI DATI

Articolo 19 Norme relative alla raccolta e alla notifica dei dati

1.           Gli Stati membri raccolgono i dati relativi a ciascun mestiere di acque profonde conformemente alle norme sulla raccolta dei dati e sui livelli di precisione previsti nel programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici adottato a norma del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio[18] e in altre misure adottate nell'ambito del suddetto regolamento.

2.           Il comandante di una nave, o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di una nave, è tenuto ad accogliere a bordo l'osservatore scientifico designato dallo Stato membro per la sua nave, salvo ove ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza. Il comandante facilita l'esecuzione dei compiti dell'osservatore scientifico.

3.           Gli osservatori scientifici:

a)      svolgono i compiti ricorrenti relativi alla raccolta di dati, secondo quanto indicato al paragrafo 1,

b)      determinano e documentano il peso dei coralli duri, dei coralli molli, delle spugne o di altri organismi che appartengono allo stesso ecosistema, presi a bordo dall'attrezzo della nave.

4.           In aggiunta agli obblighi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono soggetti ai requisiti specifici in materia di raccolta e notifica dei dati indicati nell'allegato II per il mestiere di acque profonde.

5.           I dati raccolti in relazione al mestiere di acque profonde, compresi tutti i dati raccolti conformemente all'allegato II, sono trattati conformemente al processo di gestione dei dati previsto al capo III del regolamento (CE) n. 199/2008.

6.           Gli Stati membri notificano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, relazioni mensili contenenti dati suddivisi per mestiere relativi allo sforzo di pesca messo in atto e/o alle catture effettuate.

CAPO V ATTI DELEGATI

Articolo 20 Esercizio dei poteri delegati

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione a tempo indeterminato.

3.           La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPITOLO VI VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 Valutazione

1.           Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, sulla base delle relazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici che essa a tal fine richiede, valuta l'effetto delle misure stabilite dal presente regolamento e determina in che misura gli obiettivi previsti all'articolo 1, lettere a) e b), sono stati raggiunti.

2.           La valutazione si concentra sull'evoluzione della situazione per quanto riguarda i punti seguenti:

a)      le navi che hanno optato per attrezzi aventi un'incidenza ridotta sui fondali marini e l'evoluzione dei loro livelli di rigetti;

b)      la portata delle operazioni delle navi impegnate in ciascun mestiere di acque profonde;

c)      la completezza e l'affidabilità dei dati che gli Stati membri mettono a disposizione degli organismi scientifici ai fini della valutazione degli stock, o della Commissione in caso di richiesta di dati specifici;

d)      gli stock di acque profonde per i quali i pareri scientifici sono migliorati;

e)      le attività di pesca che sono gestite unicamente in base ai limiti dello sforzo di pesca e l'efficacia delle misure di accompagnamento volte ad eliminare i rigetti e a ridurre le catture delle specie più vulnerabili.

Articolo 22 Disposizioni transitorie

Le autorizzazioni di pesca speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 restano valide fino a quando non vengano sostituite da autorizzazioni di pesca che consentano la cattura di specie di acque profonde, rilasciate conformemente al presente regolamento, ma non saranno in ogni caso più valide dopo il 30 settembre 2012.

Articolo 23 Abrogazione

1.           Il regolamento (CE) n. 2347/2002 è abrogato.

2.           I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente […]                                                                […]     

ALLEGATO I

Sezione 1: Specie di acque profonde

Nome scientifico || Nome comune || Specie più vulnerabile (x)

Centrophorus granulosus Centrophorus squamosus Centroscyllium fabricii Centroscymnus coelolepis Centroscymnus crepidater Dalatias licha Etmopterus princeps Apristuris spp Chlamydoselachus anguineus Deania calcea Galeus melastomus Galeus murinus Hexanchus griseus Etmopterus spinax Oxynotus paradoxus Scymnodon ringens Somniosus microcephalus || Sagrì Sagrì atlantico Pescecane nero Pailona Squalo musolungo Zigrino Pesce diavolo maggiore Gattuccio Squalo serpente Squalo becco d'uccello Boccanera Gattuccio islandese Squalo capopiatto Sagrì nero Pesce porco atlantico Cagnolo atlantico Squalo di Groenlandia || x x x x x x x x

Alepocephalidae Alepocephalus Bairdii Alepocephalus rostratus || Alepocefalidi Alepocefalo Alepocefalo ||

Aphanopus carbo || Pesce sciabola nero ||

Argentina silus || Argentina ||

Beryx spp. || Berici ||

Chaceon (Geryon) affinis || Granchio rosso di fondale ||

Chimaera monstrosa Hydrolagus mirabilis Rhinochimaera atlantica || Chimera Chimera Chimera atlantica ||

Coryphaenoides rupestris || Granatiere ||

Epigonus telescopus || Re di triglie nero || x

Helicolenus dactilopterus || Scorfano di fondale ||

Hoplostethus atlanticus || Pesce specchio atlantico || x

Macrourus berglax || Granatiere ||

Molva dypterigia || Molva azzurra ||

Mora moro Antimora rostrata || Mora Antimora blu ||

Pagellus bogaraveo || Occhialone ||

Phycis blennoides || Musdea bianca ||

Polyprion americanus || Cernia di fondale ||

Reinhardtius hippoglossoides || Ippoglosso nero ||

Cataetyx laticeps || ||

Hoplosthetus mediterraneus || Pesce specchio ||

Macrouridae diversi dal Coryphaenoides rupestris e dal Macrourus berglax || Granatieri (pesci ratti) diversi dal Coryphaenoides rupestris e dal Macrourus berglax ||

Nesiarchus nasutus || Tirsite musolungo ||

Notocanthus chemnitzii || Notacanto spinoso ||

Raja fyllae Raja hyperborea Raja nidarosiensis || Razza rotonda Razza Razza norvegese ||

Trachyscorpia cristulata || Scorfano di acque profonde ||

Sezione 2: Specie regolamentate anche nell'ambito della NEAFC

Brosme brosme || Brosmio ||

Conger conger || Grongo ||

Lepidopus caudatus || Pesce sciabola ||

Lycodes esmarkii || Licode maggiore ||

Molva molva || Molva ||

Sebastes viviparus || Scorfano atlantico ||

Allegato II Norme specifiche sulla raccolta e la notifica dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 4

1.           Gli Stati membri provvedono affinché i dati raccolti per una zona che comprende sia acque dell'Unione che acque internazionali siano oggetto di un'ulteriore ripartizione in modo da poter essere riferiti separatamente alle acque dell'Unione o alle acque internazionali.

2.           Quando l'attività del mestiere di acque profonde si sovrappone all'attività di un altro mestiere nella stessa zona, la raccolta dei dati relativi al primo mestiere è effettuata separatamente dalla raccolta dei dati relativi al secondo.

3.           I rigetti sono oggetto di un campionamento in tutti i mestieri di acque profonde. La strategia di campionamento per gli sbarchi e i rigetti copre tutte le specie elencate all'allegato I nonché quelle appartenenti all'ecosistema dei fondali marini, come i coralli di acque profonde, le spugne o altri organismi appartenenti allo stesso ecosistema.

4.           Quando il piano pluriennale di raccolta dei dati applicabile prevede la raccolta dei dati relativi allo sforzo di pesca espressi in ore di pesca con reti da traino e in tempo di immersione degli attrezzi passivi, lo Stato membro raccoglie ed è in grado di presentare, insieme a tali dati relativi allo sforzo di pesca, i seguenti dati aggiuntivi:

a)      localizzazione geografica delle attività di pesca per ogni singola cala, a partire dai dati del sistema di sorveglianza dei pescherecci trasmessi dalla nave al centro di sorveglianza della pesca;

b)      le profondità di pesca alle quali gli attrezzi sono utilizzati nel caso in cui la nave effettui le notifiche per mezzo del giornale di bordo elettronico. Il comandante della nave notifica la profondità di pesca rispettando il formato standard di notifica.

[1]               Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

[2]               Regolamento (CE) n. 1288/2009 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).

[3]               A/RES/61/105 dell'8 dicembre 2006 — Pesca sostenibile, segnatamente mediante l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e strumenti connessi.

[4]                http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_ES&ACTION=D&DOC=19&CAT=PROJ&QUERY=01308a670983:f6dc:57618e7e&RCN=90982

[5]               Cfr. la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, direttiva 2008/56/CE, GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

[6]               COM(2007) 30 definitivo.

[7]               Sulla base del regolamento (CE) n. 199/2008.

[8]               , , pag. .

[9]               , , pag. .

[10]             GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[11]             GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

[12]             COM(2007) 30 definitivo.

[13]             GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

[14]             GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

[15]             GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8.

[16]             GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

[17]             GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

[18]             GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

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