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Document 52012PC0371
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing specific conditions to fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and provisions for fishing in international waters of the North-East Atlantic and repealing Regulation (EC) No 2347/2002
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002
/* COM/2012/0371 final - 2012/0179 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 /* COM/2012/0371 final - 2012/0179 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La pesca in acque profonde nell'Atlantico
nord-orientale è praticata principalmente da flotte costiere tradizionali
(Portogallo) e da grandi pescherecci "nomadi" con reti da traino
(Francia, Spagna). In totale essa rappresenta circa l'1% degli sbarchi in
provenienza dall'Atlantico nord-orientale, ma la redditività economica di
numerose comunità di pescatori dipende entro certi limiti da questo tipo di
pesca. La pesca in acque profonde è praticata nelle acque dell'Unione e nelle
acque internazionali disciplinate da accordi nell'ambito della Commissione per
la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC). Per stock di acque
profonde si intendono gli stock ittici catturati in acque situate al di là
delle principali zone di pesca della piattaforma continentale. Essi vivono
sulla scarpata continentale o intorno alle montagne sottomarine. Solo a partire
dal 2003 la pesca in acque profonde è soggetta a una gestione dettagliata sulla
base delle possibilità di pesca (totale ammissibile di catture, sforzo di pesca
massimo). In precedenza, essa si era sviluppata in gran parte al di fuori di
ogni ambito di regolamentazione e presentava alcuni sintomi caratteristici del
problema noto come "gara a chi pesca di più", che ha portato a un
depauperamento degli stock. A partire dall'avvio della gestione in base
alle possibilità di pesca sono state introdotte misure tecniche per limitare
l'uso di determinati attrezzi nelle acque più profonde o vietare la pesca in
determinate zone i cui fondali marini presentano un valore elevato sul piano
della biodiversità. Queste zone di divieto introdotte dalla politica comune
della pesca (PCP) fanno seguito alla designazione, da parte degli Stati membri,
dei siti NATURA 2000 a norma della direttiva Habitat[1] oppure costituiscono misure di
precauzione generali. Le misure della
NEAFC nel settore della pesca in acque profonde che sono state adottate e
recepite nel diritto unionale comprendono il divieto di uso delle reti da posta
impiglianti, la chiusura di determinate zone per proteggere gli habitat
bentonici che rappresentano le principali fonti di biodiversità (ecosistemi
marini vulnerabili), la limitazione dello sforzo di pesca totale annuo e la
mappatura dell'attività di pesca esistente al fine di rendere obbligatoria per
le nuove attività di pesca la realizzazione preliminare di una valutazione
d'impatto ambientale. Prima dell'entrata
in vigore del trattato di Lisbona, queste e altre misure tecniche raccomandate
dalla NEAFC venivano di solito attuate mediante un regolamento annuale del
Consiglio relativo alle possibilità di pesca; successivamente è entrato in
vigore un regime di transizione[2]
per l'insieme della regione dell'Atlantico nord-orientale che include le misure
adottate nell'ambito della NEAFC. Per le acque
internazionali non regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della
pesca, l'Unione ha adottato un regolamento specifico che vieta l'uso di
attrezzi di fondo in alto mare senza una valutazione preliminare dell'impatto
(regolamento (CE) n. 734/2008), in risposta alla risoluzione 61/105[3] dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite sulla gestione sostenibile della pesca in acque profonde. A partire dal
2002, l'Unione ha introdotto un regime specifico di accesso (regolamento (CE)
n. 2347/2002) per i pescherecci dediti alla pesca in acque profonde
nell'Atlantico nord-orientale che comprende quattro elementi: limitazione della
capacità, raccolta di dati, monitoraggio dello sforzo e controllo. Le misure sinora
adottare non hanno risolto in maniera efficace i principali problemi legati a
questo tipo di pesca, in particolare: (1)
l'alta vulnerabilità alla pesca degli stock
interessati; molti di essi, su un periodo più lungo, possono sostenere solo una
debole pressione di pesca che non risulta economicamente redditizia; (2)
le reti a strascico sono gli attrezzi da pesca che
presentano il maggior rischio di distruzione di ecosistemi marini vulnerabili e
insostituibili. L'entità dei danni già provocati non è nota; (3)
la pesca con reti a strascico di specie di acque
profonde comporta livelli elevati di catture indesiderate di tali specie (in
media dal 20 al 40% in peso, con picchi molto più elevati per talune specie); (4)
la determinazione del livello sostenibile della
pressione di pesca per mezzo di pareri scientifici risulta particolarmente
difficile. Data la loro estrema vulnerabilità alla pesca,
gli stock di acque profonde possono essere depauperati in un breve lasso di
tempo e la loro ricostituzione può risultare molto lunga o talvolta
impossibile. Lo stato biologico degli stock è in gran parte sconosciuto. Alcuni
si considerano esauriti, altri hanno cominciato a stabilizzarsi a bassi livelli
di sfruttamento. In generale, la pesca non è sostenibile. Da quando è
iniziata la regolamentazione delle possibilità di pesca, queste ultime sono
state riviste costantemente verso il basso. I dati biologici
ottenuti da studi scientifici continueranno probabilmente ad essere
insufficienti per permettere di realizzare valutazioni analitiche complete
degli stock nei prossimi anni. La Commissione sta studiando come
migliorare il sistema degli studi scientifici e della raccolta di dati relativi
alle specie di acque profonde per il prossimo periodo di programmazione. Allo
stadio attuale, il concetto di gestione volta a conseguire il rendimento
massimo sostenibile (MSY) non può essere applicato agli stock di acque profonde
a causa delle scarse informazioni disponibili. Un importante progetto
scientifico ("Deepfishman") è in corso fino al 2012. Il progetto è
volto a elaborare norme di sfruttamento fondate su indicatori secondari, dato
che gli indicatori primari (mortalità per pesca e dimensione degli stock) non
sono conosciuti (DEEPFISHMAN[4],
rif. 227390). L'obbligo che incombe agli Stati membri, a
norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, di
realizzare o mantenere un buono stato ecologico degli ecosistemi marini entro
il 2020[5] favorisce una valutazione critica delle condizioni di esercizio della
pesca in acque profonde, anche per quanto concerne gli aspetti legati all'ambiente
e alla biodiversità. L'obiettivo generale della proposta è di
garantire per quanto possibile lo sfruttamento sostenibile degli stock di acque
profonde riducendo l'impatto ambientale di questo tipo di pesca, nonché di
migliorare la base di informazioni necessaria per la valutazione scientifica.
Fino a quando i dati disponibili e il metodo utilizzato non avranno raggiunto
il livello richiesto, che consente una gestione della pesca fondata sull'MSY,
le attività di pesca dovranno essere gestite conformemente all'approccio
precauzionale in materia di gestione della pesca. Al fine di ridurne
l'impatto distruttivo sull'ecosistema marino, le reti a strascico dovrebbero
essere progressivamente escluse da questo tipo di pesca, poiché risultano
estremamente dannose per gli ecosistemi marini vulnerabili e comportano livelli
elevati di catture indesiderate di specie di acque profonde. Le restrizioni
transitorie relative alle reti da posta ancorate nelle attività di pesca al di
sotto dei 600 m di profondità e nella fascia compresa fra 200 m e 600 m
dovrebbero essere accompagnate dal divieto di destinare tali reti alla cattura
di specie di acque profonde. La proposta
riguarda altresì l'opportunità di semplificare il sistema di gestione di tali
stock, attualmente soggetti a un doppio strumento: i limiti di cattura e la
limitazione della capacità/dello sforzo. Nei casi in cui non occorra ricorrere
a due strumenti per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, vengono
presentate proposte affinché le attività di pesca in questione siano regolate
con un solo strumento di gestione. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO A seguito della comunicazione al Consiglio e
al Parlamento europeo sull'esame del regime di accesso per il 2002[6], la Commissione ha realizzato
un'analisi d'impatto delle future opzioni strategiche con la partecipazione
degli Stati membri e dei consigli consultivi regionali (CCR). Essa ha inoltre
consultato il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)
su alcuni aspetti tecnici della gestione della pesca in acque profonde. Le risposte fornite alla consultazione hanno
rivelato un ampio consenso sulla necessità di migliorare il regime di accesso
del 2002. I punti di vista delle parti interessate divergevano tuttavia quanto
alle misure da adottare. Gli Stati membri hanno sottolineato il valore
limitato delle dichiarazioni di sforzo, della gestione dello sforzo e della
gestione della capacità nell'attuale contesto, tenuto conto in particolare del
fatto che la capacità registrata (sulla base delle autorizzazioni rilasciate)
non corrisponde alla realtà delle attività di pesca. Sembra che un numero
eccessivo di navi disponga di un'autorizzazione per la pesca di specie di acque
profonde, che costituiscono solo una quota limitata delle loro catture totali.
Tali navi non appartengono realmente al mestiere della pesca in acque profonde.
Gli Stati membri hanno inoltre criticato la pratica dei rigetti in mare,
sostenendo che fosse in parte indotta dalla legislazione relativa alla pesca.
Essi hanno inoltre sottolineato l'importanza di adattare il regime di accesso
al nuovo quadro di controllo. Si sono invece mostrati prudenti quanto a una
definizione preliminare dell'approccio alla gestione, almeno fino a quando non
saranno disponibili le conclusioni del progetto scientifico
"DEEPFISHMAN" attualmente in corso. Per quanto riguarda l'elenco delle specie
coperte, gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di disporre di
criteri coerenti ma hanno insistito sul fatto che qualsiasi cambiamento avrebbe
conseguenze sulla struttura e sulla gestione della pesca. Essi hanno inoltre
sottolineato l'importanza del rispetto dei diritti stabiliti in virtù del
principio della stabilità relativa. Infine, con riguardo agli obblighi
specifici in materia di raccolta dei dati, si sono opposti a un aumento della
copertura scientifica ottenuta tramite osservatori a bordo e hanno sostenuto la
necessità di un'integrazione della raccolta di dati specifici per la pesca in
acque profonde nel quadro più ampio della raccolta dei dati, nell'ambito del
quale alcuni mestieri incentrati sulle specie di acque profonde vengono già
sottoposti a campionamento. Sono stati espressi alcuni dubbi sul fatto che i
costi legati al passaggio verso valutazioni analitiche degli stock siano
giustificati, dato il volume limitato di attività di questo segmento, e se non
occorra piuttosto privilegiare un approccio precauzionale della gestione
fondato sulle tendenze osservate in materia di evoluzione degli stock. I CCR delle acque nord-occidentali e
sud-occidentali dell'Unione sono stati consultati e hanno sottolineato la
necessità di una definizione coerente della pesca in acque profonde,
mostrandosi favorevoli a misure di gestione mirate per le navi specializzate in
tale tipo di attività. Essi hanno tuttavia suggerito di non proibire la ripresa
di tale pesca alle navi che disponevano precedentemente di un'attività
comprovata nel settore e che hanno in seguito contribuito alla ricostituzione
dello stock dedicandosi ad altri tipi di pesca. È stata proposta la gestione
dello sforzo di pesca per mestiere che, per i gruppi costituiti da poche grandi
navi multimestiere, potrebbe risultare diversa rispetto ai gruppi costituiti da
molte piccole navi. Essi hanno inoltre invitato ad attuare un maggior numero di
azioni volte alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nonché un
sistema di concessione, rinnovo e revoca delle autorizzazioni di pesca. Un'unione di organizzazioni non governative
(la Deep-sea Conservation Coalition) ha indicato la necessità di introdurre
condizioni di utilizzo delle reti a strascico analoghe a quelle applicate in
alto mare e ha insistito sul problema ancora irrisolto delle catture
indesiderate di specie di acque profonde nell'ambito della pesca con reti da
traino. La valutazione degli impatti risultanti da
diverse scelte strategiche si è concentrata su cinque opzioni. Tre di esse sono
state scartate poiché non costituivano approcci di gestione interessanti, dato
che gli svantaggi superavano di gran lunga i benefici. Si tratta nella
fattispecie delle opzioni seguenti: a) proseguire l'attuale regime
applicandovi unicamente gli aggiornamenti necessari; b) vietare
completamente la pesca di specie di acque profonde e c) limitare il regime
a un semplice strumento volto a recepire le misure adottate nell'ambito della
NEAFC e ad applicarle anche nelle acque dell'Unione. Le due opzioni che presentano vantaggi
relativi sono le seguenti: d) eliminare gradualmente gli attrezzi da pesca
destinati alla cattura di specie di acque profonde che risultano
particolarmente dannosi, oppure e) introdurre nelle acque dell'Unione le norme
di gestione predisposte per la pesca di fondo in alto mare. È stata scelta
l'opzione d) in quanto strumento più semplice ed efficace, mentre l'opzione e)
avrebbe comportato ulteriori requisiti normativi con i vincoli ad essi
associati in materia di investimenti in un settore già in declino.
Tenuto conto dei tagli applicati alle amministrazioni responsabili della
pesca per ragioni di austerità di bilancio, non esistono garanzie sufficienti
quanto all'attuazione sul terreno di misure supplementari ed estensive. Per quanto riguarda la semplificazione, occorre
sopprimere l'attuale sistema di notifica dello sforzo di pesca per specie. Il
monitoraggio dello sforzo di pesca può essere realizzato in modo più efficace
trasformandolo in un esercizio regolare per mezzo di richieste annuali di dati
nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati[7],
accompagnate da domande amministrative di notifica ad hoc provenienti dalla
Commissione; queste ultime andrebbero utilizzate, ad esempio, laddove
sussistano dubbi quanto al rispetto dei limiti di sforzo o quando la qualità
dei dati è insufficiente. Il campo di applicazione è stato precisato per far sì
che il presente regolamento si applichi pienamente alle navi dedite alla pesca
di specie di acque profonde, garantendo nel contempo che le navi che pescano
queste specie come catture accessorie non espandano le loro attività. Le norme
specifiche per la raccolta dei dati saranno inoltre allineate con il quadro per
la raccolta dei dati al fine di garantire che gli Stati membri applichino le
stesse norme statistiche e trasmettano i dati raccolti a un unico sistema di
conservazione e trattamento dei dati. Il mancato rispetto delle norme in
materia di raccolta dei dati scientifici porterebbe alla perdita di possibilità
di pesca come misura di gestione precauzionale. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La presente proposta stabilisce un regolamento
quadro relativo all'esercizio di attività di pesca volte alla cattura di specie
di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale, comprese le acque dell'Unione
che includono le regioni ultraperiferiche della Spagna e del Portogallo, nonché
le acque internazionali. La base giuridica è costituita dall'articolo
43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La
proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del
Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune
della pesca, definisce il quadro normativo generale per la PCP. Le misure
dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio
sostenibile delle attività di pesca sono adottate conformemente all'articolo 4
del suddetto regolamento. La proposta è conforme al principio di
proporzionalità. Gli Stati membri possono adottare misure per le proprie flotte
che consentano una gestione maggiormente sostenibile delle risorse di acque
profonde. Tuttavia, molti stock di acque profonde sono condivisi fra più
Stati membri (in alcuni casi la flotta di uno Stato membro è in gran parte
presente nelle acque di un altro Stato membro). Gli Stati membri sono dunque
restii ad imporre alle proprie flotte misure restrittive se le stesse misure o
misure equivalenti non vengono applicate anche alle flotte dei paesi vicini. Lo strumento prescelto per l'azione è un
regolamento a livello dell'Unione. L'autoregolamentazione non è presa in
considerazione come possibilità. Tenuto conto dell'esperienza acquisita con lo
sviluppo della pesca non regolamentata in acque profonde, non vi sono garanzie
sufficienti che consentano di assicurare che il settore elaborerebbe e farebbe
rispettare il proprio codice di condotta al fine di garantire uno sfruttamento
responsabile delle risorse. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell'Unione. 2012/0179 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce condizioni specifiche per la
pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e
disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico
nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea[8], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[9], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n.
2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e
allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della
politica comune della pesca[10],
prevede che vengano stabilite le misure comunitarie che regolano l'accesso alle
acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca e che
sono necessarie per garantire lo sfruttamento razionale e responsabile delle
risorse su una base sostenibile. L'articolo 2 del suddetto regolamento prevede
l'applicazione degli approcci ecosistemici e precauzionali nell'adottare misure
volte a ridurre al minimo le ripercussioni delle attività di pesca sugli ecosistemi
marini. (2) L'Unione si è impegnata a
mettere in atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono agli Stati e
alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di assicurare la
protezione degli ecosistemi marini vulnerabili situati in acque profonde dagli
effetti distruttivi derivanti dall'utilizzo degli attrezzi da pesca di fondo,
nonché di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di pesci di acque
profonde. (3) La Commissione ha valutato il
regolamento (CE) n. 2347/2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di
accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde[11]. Essa ha riscontrato[12], in particolare, che il campo
di applicazione era troppo vasto quanto alla flotta interessata, che mancavano
istruzioni relative al controllo nei porti designati e ai programmi di
campionamento e che la qualità delle relazioni degli Stati membri sui livelli
dello sforzo di pesca era troppo variabile. (4) Al fine di mantenere le
necessarie riduzioni della capacità di pesca realizzate fino ad oggi nella
pesca in acque profonde, è opportuno prevedere che la pesca delle specie di
acque profonde sia soggetta a un'autorizzazione di pesca che limiti la capacità
delle navi autorizzate a sbarcare specie di acque profonde. Per far sì che le
misure di gestione si concentrino sulla parte della flotta maggiormente
rilevante per la pesca in acque profonde, le autorizzazioni di pesca devono
essere rilasciate per una determinata specie in quanto bersaglio o in quanto
oggetto di catture accessorie. (5) I titolari di
un'autorizzazione di pesca che consenta la cattura di specie di acque profonde
devono collaborare alle attività di ricerca scientifica che portano a un miglioramento
della valutazione degli stock di acque profonde e degli ecosistemi di acque
profonde. (6) Quando pescano altre specie
in zone della scarpata continentale dove è anche autorizzata la pesca in acque
profonde, i proprietari delle navi devono essere in possesso di
un'autorizzazione di pesca che consenta le catture accessorie di specie di
acque profonde. (7) Fra i vari attrezzi da pesca,
le reti a strascico utilizzate per la pesca in acque profonde sono quelli che
presentano i maggiori rischi per gli ecosistemi marini altamente vulnerabili e
che registrano i tassi più elevati di catture indesiderate di specie di acque
profonde. Occorre pertanto vietare definitivamente l'uso di reti a strascico
per la pesca mirata di specie di acque profonde. (8) L'uso di reti da posta
ancorate nella pesca in acque profonde è attualmente limitato dal regolamento
(CE) n. 1288/2009 del Consiglio, che istituisce misure tecniche transitorie dal
1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011[13].
Tenuto conto dei tassi elevati di catture indesiderate dovute all'uso non
sostenibile di tali reti in acque profonde, e in considerazione dell'impatto
ambientale degli attrezzi perduti e abbandonati, anche l'uso di questi attrezzi
deve essere definitivamente vietato per la pesca mirata di specie di acque
profonde. (9) Tuttavia, al fine di
concedere ai pescatori un termine sufficiente per conformarsi ai nuovi
requisiti, le attuali autorizzazioni per la pesca con reti a strascico e con
reti da posta ancorate devono rimanere valide per un periodo di tempo
determinato. (10) Inoltre, le navi che devono
cambiare attrezzo per poter continuare a praticare la pesca in acque profonde
devono poter beneficiare dell'assistenza finanziaria del Fondo europeo per la
pesca, a condizione che il nuovo attrezzo riduca gli effetti della pesca sulle
specie non commerciali e che il programma operativo nazionale permetta di
contribuire al finanziamento di queste misure. (11) Le navi dedite alla pesca di
specie di acque profonde con altri attrezzi di fondo non devono estendere la
portata delle operazioni consentite in base alla loro autorizzazione
nell'ambito delle acque dell'Unione, a meno che non si possa accertare che tale
espansione non comporta un rischio significativo di incidere negativamente
sugli ecosistemi marini vulnerabili. (12) I pareri scientifici relativi
a determinati stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono
particolarmente vulnerabili se sottoposti a sfruttamento e che occorre quindi
limitarne o ridurne la pesca a titolo di misura precauzionale. Le possibilità
di pesca per gli stock di acque profonde non devono superare i livelli
precauzionali indicati nei pareri scientifici. Qualora, per mancanza di
informazioni sufficienti, non si disponga di un parere scientifico sugli stock
o le specie, non deve essere concessa alcuna possibilità di pesca. (13) I pareri scientifici indicano
inoltre che i limiti dello sforzo di pesca costituiscono uno strumento adeguato
per determinare le possibilità di pesca nel caso della pesca in acque profonde.
Tenuto conto della grande varietà di attrezzi e di pratiche di pesca esistenti
nel settore della acque profonde, nonché della necessità di elaborare misure di
accompagnamento che consentano di ovviare ai problemi ambientali posti da
ciascun tipo di pesca, è opportuno che i limiti dello sforzo di pesca
sostituiscano i limiti di cattura solo quando esistano garanzie che esse sono
adattate a tipi di pesca specifici. (14) Per garantire una gestione
adeguata di attività di pesca specifiche, gli Stati membri interessati devono
avere la facoltà di adottare misure di conservazione di accompagnamento e di
valutare annualmente la coerenza dei livelli di sforzo con i pareri scientifici
in materia di sfruttamento sostenibile. Occorre altresì sostituire il limite
globale attuale relativo allo sforzo di pesca adottato nel quadro della
Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) con limiti dello
sforzo di pesca adattati alle condizioni regionali. (15) Dato che il miglior modo di
provvedere alla raccolta di dati biologici è disporre di norme armonizzate per
la raccolta dei dati, è opportuno integrare la raccolta di dati sui mestieri di
pesca in acque profonde nel quadro generale della raccolta di dati scientifici,
garantendo nel contempo la fornitura delle informazioni supplementari
necessarie che consentano di comprendere le dinamiche della pesca. A fini di
semplificazione, occorre eliminare la dichiarazione di sforzo per specie e
sostituirla con l'analisi di richieste periodiche di dati scientifici agli Stati
membri che contengono un capitolo specifico sui mestieri di pesca in acque
profonde. (16) Il regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca[14],
stabilisce i requisiti in materia di controllo ed esecuzione per quanto
concerne i piani pluriennali. Le specie di acque profonde, per natura
vulnerabili alla pesca, devono ricevere in materia di controllo la stessa
attenzione riservata ad altre specie che sono oggetto di misure di
conservazione e per le quali è stato approvato un piano di gestione
pluriennale. (17) L'autorizzazione di pesca che
consente la cattura di specie di acque profonde deve essere revocata alle navi
che non rispettano le misure di conservazione pertinenti. (18) La convenzione sulla futura
cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale è stata
approvata con la decisione 81/608/CEE ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.
Tale convenzione offre un quadro adeguato per una cooperazione multilaterale
nel settore della conservazione e della gestione razionali delle risorse
ittiche nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale. Le misure di
gestione adottate dalla NEAFC comprendono misure tecniche per la conservazione
e la gestione delle specie regolamentate nell'ambito della NEAFC nonché per la
protezione degli habitat marini vulnerabili, incluse misure precauzionali. (19) Occorre conferire alla
Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290
del TFUE al fine di precisare le misure di accompagnamento dei limiti dello
sforzo annuo qualora tali limiti non vengano adottati dagli Stati membri o se
le misure da essi adottate non sono ritenute compatibili con gli obiettivi del
presente regolamento o risultano insufficienti rispetto agli obiettivi indicati
nel medesimo. (20) Occorre conferire alla
Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290
del TFUE che possano risultare necessari per modificare o integrare elementi
non essenziali del presente regolamento nei casi in cui gli Stati membri non
abbiano adottato misure di accompagnamento connesse ai limiti di sforzo
annuali, quando questi sostituiscono i limiti di cattura, o qualora tali misure
siano insufficienti. (21) È dunque necessario introdurre
nuove norme volte a disciplinare la pesca degli stock di acque profonde
nell'Atlantico nord-orientale e abrogare il regolamento (CE) n. 2347/2002. (22) Nel contesto della
preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione
garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Obiettivi Il presente regolamento ha i seguenti
obiettivi: (a)
garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie
di acque profonde riducendo al minimo l'impatto delle attività di pesca in
acque profonde sull'ambiente marino; (b)
migliorare le conoscenze scientifiche sulle specie
di acque profonde e i loro habitat ai fini di cui alla lettera a); (c)
attuare le misure tecniche relative alla gestione
della pesca raccomandate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico
nord-orientale (NEAFC). Articolo 2
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica alle
attività di pesca esercitate o previste nelle acque seguenti: a) le sotto-zone da II a XI delle acque
unionali del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e le
zone 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 delle acque unionali del Comitato per la pesca
nell'Atlantico centro-orientale (COPACE); b) le acque internazionali delle zone
COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2. e c) la zona di regolamentazione della
NEAFC. Articolo 3
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si
applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
2371/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio[15]. 2. Si applicano inoltre le seguenti
definizioni: a) "zone CIEM": le zone definite dal
regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[16]; b) "zone COPACE": le zone definite
dal regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]; c) "zona di regolamentazione della
NEAFC": le acque oggetto della convenzione sulla futura cooperazione
multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che sono situate al di
là delle acque soggette alla giurisdizione di pesca delle parti contraenti
della convenzione; d) "specie di acque profonde": le
specie di cui all'allegato I; e) "specie più vulnerabili": le
specie di acque profonde indicate nella terza colonna ("Specie più
vulnerabile (x)") della tabella di cui all'allegato I; f) "mestiere": le attività di
pesca volte alla cattura di determinate specie per mezzo di un dato attrezzo in
una zona determinata; g) "mestiere di acque profonde": un
mestiere volto alla cattura di specie di acque profonde secondo le indicazioni
previste all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento; h) "centro di controllo della pesca":
un centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato delle
apparecchiature e dei programmi informatici necessari per consentire la
ricezione automatica, il trattamento e la trasmissione elettronica dei dati; i) "organismo scientifico consultivo":
un organismo scientifico internazionale di pesca che rispetta le norme
internazionali in materia di pareri scientifici fondati sulla ricerca; j) "rendimento massimo
sostenibile": il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato
da uno stock ittico per un tempo indefinito. CAPO II
AUTORIZZAZIONI DI PESCA Articolo 4
Tipi di autorizzazioni di pesca 1. Le attività di pesca volte
alla cattura di specie di acque profonde e condotte da un peschereccio
dell'Unione sono soggette a un'autorizzazione di pesca che indica come specie
bersaglio le specie di acque profonde. 2. Ai fini del paragrafo 1, si
considera che le attività di pesca sono volte alla cattura di specie di acque
profonde nei casi seguenti: a) le specie di acque profonde sono indicate
come specie bersaglio nel calendario di pesca della nave, oppure b) un attrezzo impiegato esclusivamente per
la cattura di specie di acque profonde è trasportato a bordo della nave o
utilizzato nella zona delle operazioni, oppure c) il capitano della nave registra nel
giornale di bordo una percentuale di specie di acque profonde pari o superiore
al 10% del peso totale delle catture della giornata di pesca interessata. 3. Le attività di pesca non
volte alla cattura di specie di acque profonde, ma che pescano specie di acque
profonde come catture accessorie, e che sono effettuate da un peschereccio
dell'Unione, sono soggette a un'autorizzazione di pesca che indica le specie di
acque profonde come catture accessorie. 4. I due tipi di autorizzazioni
di pesca di cui ai paragrafi 1 e 3 rispettivamente sono chiaramente
distinguibili nella banca dati elettronica di cui all'articolo 116 del
regolamento (CE) n. 1224/2009. 5. In deroga ai paragrafi 1 e 3,
i pescherecci possono catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare
qualsiasi quantitativo di specie di acque profonde senza essere in possesso di
un'autorizzazione di pesca qualora tale quantitativo sia inferiore ad una
soglia fissata a 100 kg di una qualsiasi cattura mista di specie di acque
profonde per bordata di pesca. Articolo 5
Gestione della capacità La capacità di pesca globale, misurata in
tonnellate di stazza lorda e in kilowatt, di tutti i pescherecci in possesso di
un'autorizzazione di pesca rilasciata da uno Stato membro che consenta la
cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture
accessorie, non supera in nessun momento la capacità di pesca globale delle
navi di tale Stato membro che hanno sbarcato 10 tonnellate o più di specie
di acque profonde nel corso di quello dei due anni civili precedenti l'entrata
in vigore del presente regolamento che presenta il valore più elevato. Articolo 6
Requisiti generali per le domande di autorizzazioni di pesca Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca
che consente la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio
che come catture accessorie, nonché le domande di rinnovo, sono accompagnate da
una descrizione della zona in cui si intendono svolgere le attività di pesca,
del tipo di attrezzi, della forchetta di profondità a cui le attività saranno
svolte nonché di ciascuna delle specie bersaglio. Articolo 7
Requisiti specifici relativi alle domande e al rilascio di autorizzazioni
di pesca che consentano l'uso di attrezzi di fondo nell'ambito di attività di
pesca volte alla cattura di specie di acque profonde 1. In aggiunta ai requisiti di
cui all'articolo 6, ciascuna domanda di autorizzazione di pesca per la cattura
di specie di acque profonde, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, che consenta
l'uso di attrezzi da fondo nelle acque dell'Unione di cui all'articolo 2,
lettera a), è accompagnata da un piano di pesca dettagliato che specifica: a) la localizzazione delle attività previste
destinate alla cattura di specie di acque profonde nel mestiere di acque
profonde. Tale localizzazione è definita mediante coordinate in conformità al
sistema geodetico mondiale del 1984; b) l'eventuale localizzazione delle attività
del mestiere in acque profonde nel corso degli ultimi tre anni civili completi.
Tale localizzazione è definita mediante coordinate in conformità al sistema
geodetico mondiale del 1984 e delimita le operazioni di pesca con la maggiore
precisione possibile. 2. Qualsiasi autorizzazione di
pesca rilasciata sulla base di una domanda effettuata a norma del paragrafo 1
precisa gli attrezzi di fondo da utilizzare e limita le attività di pesca
autorizzate alla zona in cui l'attività di pesca prevista, quale definita al
paragrafo 1, lettera a), e l'attività di pesca esistente, quale definita al
paragrafo 1, lettera b), si sovrappongono. Tuttavia, la zona dell'attività di
pesca prevista può essere estesa oltre la zona dell'attività di pesca esistente
a condizione che lo Stato membro abbia valutato e documentato, sulla base di
pareri scientifici, che una tale estensione non avrebbe effetti nefasti sugli
ecosistemi marini vulnerabili. Articolo 8
Partecipazione dei pescherecci alle attività di raccolta di dati sulla pesca in
acque profonde Gli Stati membri includono in tutte le
autorizzazioni di pesca rilasciate a norma dell'articolo 4 le condizioni
necessarie per garantire che la nave interessata partecipi, in collaborazione
con l'istituto scientifico competente, a qualsiasi sistema di raccolta dei dati
il cui campo di applicazione includa le attività di pesca per cui è rilasciata
un'autorizzazione. Articolo 9
Scadenza delle autorizzazioni di pesca volta alla cattura di specie di acque
profonde per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta
ancorate Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo
4, paragrafo 1, per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta
ancorate scadono al massimo al termine di un periodo di due anni dall'entrata
in vigore del presente regolamento. Dopo tale data, le autorizzazioni di pesca
per la cattura di specie di acque profonde con i suddetti attrezzi non verranno
né rilasciate né rinnovate. CAPO III
POSSIBILITÀ DI PESCA E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO Sezione 1
Disposizioni generali Articolo 10
Principi 1. Le possibilità di pesca delle
specie di acque profonde sono fissate in modo da rispettare un tasso di
sfruttamento compatibile con il rendimento massimo sostenibile per le specie in
questione. 2. Quando, sulla base delle
migliori informazioni scientifiche disponibili, non è possibile determinare
tassi di sfruttamento compatibili con il rendimento massimo sostenibile, le
possibilità di pesca sono fissate come segue: a) quando le migliori informazioni
scientifiche disponibili permettono di determinare tassi di sfruttamento
corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di
pesca, le possibilità di pesca per il periodo di gestione della pesca in
questione non possono essere fissate a un livello superiore a tali tassi; b) quando le migliori informazioni
scientifiche disponibili non identificano tassi di sfruttamento corrispondenti
all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca a causa
dell'insufficienza di dati disponibili con riguardo a un determinato stock o a
una determinata specie, non possono essere concesse possibilità di pesca per il
tipo di pesca in questione. Sezione 2
Gestione mediante limiti dello sforzo di pesca Articolo 11
Fissazione delle possibilità di pesca unicamente per mezzo di limiti dello
sforzo di pesca 1. Il Consiglio, deliberando a
norma del trattato, può decidere di passare dalla fissazione di possibilità di
pesca annuali per le specie di acque profonde sia in termini di limiti dello
sforzo di pesca che di limiti di catture alla sola fissazione di limiti dello
sforzo di pesca riservati a determinati tipi di pesca. 2. Ai fini del paragrafo 1, i
livelli di sforzo di pesca per ciascun mestiere di acque profonde che devono
servire da riferimento nel caso in cui sia richiesta una modifica al fine di
rispettare i principi stabiliti all'articolo 10 sono i livelli di sforzo di pesca
ritenuti, sulla base di informazioni scientifiche, coerenti con le catture
effettuate dai mestieri di pesca profonda interessati nel corso dei due anni
civili precedenti. 3. I limiti dello sforzo di
pesca fissati a norma dei paragrafi 1 e 2 indicano: a) il mestiere di pesca in acque profonde
specifico a cui il limite dello sforzo di pesca si applica rispetto
all'attrezzo regolamentato, alle specie bersaglio e alle zone CIEM o COPACE in
cui lo sforzo di pesca autorizzato può essere effettuato; nonché b) l'unità dello sforzo di pesca da
utilizzare ai fini della gestione. Articolo 12
Misure di accompagnamento 1. Laddove i limiti dello sforzo
di pesca annuo abbiano sostituito i limiti di cattura a norma dell'articolo 11,
paragrafo 1, gli Stati membri mantengono o predispongono, per le navi battenti
la loro bandiera, le seguenti misure di accompagnamento: a) misure volte ad evitare un aumento della
capacità di cattura globale delle navi interessate dai limiti dello sforzo; b) misure volte ad evitare un aumento delle
catture accessorie delle specie più vulnerabili nonché c) disposizioni che consentano una
prevenzione efficace dei rigetti in mare. Tali disposizioni sono volte allo
sbarco dell'insieme dei pesci catturati detenuti a bordo, a meno che ciò non
sia contrario alle norme in vigore nel quadro della politica comune della
pesca. 2. Le suddette misure restano in
vigore per tutto il tempo in cui sussista la necessità di prevenire o mitigare
i rischi identificati al paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3. La Commissione valuta
l'efficacia delle misure di accompagnamento adottate dagli Stati membri a
partire dal momento dell'adozione. Articolo 13
Misure della Commissione in caso di assenza o insufficienza di misure di
accompagnamento adottate dagli Stati membri 1. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati per definire misure di accompagnamento dei limiti
dello sforzo di pesca annuo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b)
o c), e a norma dell'articolo 20: a) qualora lo Stato membro interessato non
notifichi alla Commissione alcuna misura adottata a norma dell'articolo 12
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei limiti dello sforzo di
pesca; b) qualora le misure adottate a norma
dell'articolo 12 cessino di essere in vigore ma sussista la necessità di
prevenire o mitigare i rischi identificati all'articolo 12, paragrafo 1,
lettere a), b) e c).] 2. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per la definizione di misure
di accompagnamento dei limiti dello sforzo di pesca annuo, di cui all'articolo
12, lettere a), b) o c), qualora, sulla base di una valutazione
effettuata a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, a) le misure di uno Stato membro non siano
ritenute compatibili con gli obiettivi del suddetto regolamento, oppure b) le misure di uno Stato membro siano
ritenute insufficienti con riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 12,
paragrafo 1, lettere a), b) o c). 3. Le misure di accompagnamento
adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli
obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel presente
regolamento. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte
della Commissione, tutte le misure adottate dallo Stato membro cessano di
applicarsi. CAPO IV
CONTROLLO Articolo 14
Applicazione delle disposizioni di controllo per i piani pluriennali 1. Il presente regolamento deve
intendersi come un "piano pluriennale" ai fini del regolamento (CE)
n. 1224/2009. 2. Le specie di acque profonde
sono considerate "specie soggette a un piano pluriennale" e
"stock soggetti a un piano pluriennale" ai fini del regolamento (CE)
n. 1224/2009. Articolo 15
Porti designati Non è consentito sbarcare catture miste di
specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati per
lo sbarco di specie di acque profonde. Articolo 16
Notifica preventiva In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE)
n. 1224/2009, i comandanti di tutte le navi dell'Unione che intendono sbarcare
100 kg o più di specie di acque profonde sono tenuti a notificare tale
intenzione all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera,
indipendentemente dalla lunghezza della nave. Articolo 17
Registrazioni nel giornale di bordo relative alle acque profonde Fatti salvi gli articoli 14 e 15 del
regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci in possesso di
un'autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 3, quando praticano un
mestiere di acque profonde o quando pescano a una profondità superiore a 400 m
sono tenuti: a) a inserire una nuova riga nel giornale di
bordo cartaceo dopo ogni nuova cala, o b) se utilizzano il sistema di registrazione
e di comunicazione elettronico, a fare una registrazione separata per ogni
cala. Articolo 18
Ritiro delle autorizzazioni di pesca 1. Fatto salvo l'articolo 7,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorizzazioni di pesca di
cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del presente regolamento sono ritirate per
un periodo di almeno un anno nei casi seguenti: a) mancato rispetto delle condizioni fissate
nell'autorizzazione di pesca per quanto concerne i limiti relativi all'uso
degli attrezzi da pesca, alle zone di operazione autorizzate o, se del caso, i
limiti di cattura o di sforzo applicati alle specie per le quali è autorizzata
la pesca come specie bersaglio; o b) mancato rispetto dell'obbligo di far
salire a bordo un osservatore scientifico o di permettere il campionamento
delle catture a fini scientifici secondo quanto previsto all'articolo 19 del
presente regolamento. 2. Il paragrafo 1 non si applica
qualora le inadempienze ivi indicate siano dovute a cause di forza maggiore. CAPO V
RACCOLTA DI DATI Articolo 19
Norme relative alla raccolta e alla notifica dei dati 1. Gli Stati membri raccolgono i
dati relativi a ciascun mestiere di acque profonde conformemente alle norme
sulla raccolta dei dati e sui livelli di precisione previsti nel programma
comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati
biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici adottato a norma del
regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio[18] e in altre misure adottate
nell'ambito del suddetto regolamento. 2. Il comandante di una nave, o
qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di una nave, è tenuto ad
accogliere a bordo l'osservatore scientifico designato dallo Stato membro per
la sua nave, salvo ove ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza. Il
comandante facilita l'esecuzione dei compiti dell'osservatore scientifico. 3. Gli osservatori scientifici: a) svolgono i compiti ricorrenti relativi
alla raccolta di dati, secondo quanto indicato al paragrafo 1, b) determinano e documentano il peso dei
coralli duri, dei coralli molli, delle spugne o di altri organismi che
appartengono allo stesso ecosistema, presi a bordo dall'attrezzo della nave. 4. In aggiunta agli obblighi di
cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono soggetti ai requisiti specifici in
materia di raccolta e notifica dei dati indicati nell'allegato II per il
mestiere di acque profonde. 5. I dati raccolti in relazione
al mestiere di acque profonde, compresi tutti i dati raccolti conformemente
all'allegato II, sono trattati conformemente al processo di gestione dei
dati previsto al capo III del regolamento (CE) n. 199/2008. 6. Gli Stati membri notificano
alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, relazioni mensili contenenti
dati suddivisi per mestiere relativi allo sforzo di pesca messo in atto e/o
alle catture effettuate. CAPO V
ATTI DELEGATI Articolo 20
Esercizio dei poteri delegati 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione a tempo
indeterminato. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o
da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai
sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi
su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. CAPITOLO VI
VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 21
Valutazione 1. Entro sei anni dall'entrata
in vigore del presente regolamento la Commissione, sulla base delle relazioni
degli Stati membri e dei pareri scientifici che essa a tal fine richiede,
valuta l'effetto delle misure stabilite dal presente regolamento e determina in
che misura gli obiettivi previsti all'articolo 1, lettere a) e b),
sono stati raggiunti. 2. La valutazione si concentra
sull'evoluzione della situazione per quanto riguarda i punti seguenti: a) le navi che hanno optato per attrezzi
aventi un'incidenza ridotta sui fondali marini e l'evoluzione dei loro livelli
di rigetti; b) la portata delle operazioni delle navi
impegnate in ciascun mestiere di acque profonde; c) la completezza e l'affidabilità dei dati
che gli Stati membri mettono a disposizione degli organismi scientifici ai fini
della valutazione degli stock, o della Commissione in caso di richiesta di dati
specifici; d) gli stock di acque profonde per i quali i
pareri scientifici sono migliorati; e) le attività di pesca che sono gestite
unicamente in base ai limiti dello sforzo di pesca e l'efficacia delle misure
di accompagnamento volte ad eliminare i rigetti e a ridurre le catture delle
specie più vulnerabili. Articolo 22
Disposizioni transitorie Le autorizzazioni di pesca speciali rilasciate
a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 restano valide fino a quando non
vengano sostituite da autorizzazioni di pesca che consentano la cattura di
specie di acque profonde, rilasciate conformemente al presente regolamento, ma
non saranno in ogni caso più valide dopo il 30 settembre 2012. Articolo 23
Abrogazione 1. Il regolamento (CE) n.
2347/2002 è abrogato. 2. I riferimenti al regolamento
abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la
tavola di concordanza che figura all'allegato III del presente regolamento. Articolo 24
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente
[…] […] ALLEGATO I Sezione 1: Specie di acque profonde Nome scientifico || Nome comune || Specie più vulnerabile (x) Centrophorus granulosus Centrophorus squamosus Centroscyllium fabricii Centroscymnus coelolepis Centroscymnus crepidater Dalatias licha Etmopterus princeps Apristuris spp Chlamydoselachus anguineus Deania calcea Galeus melastomus Galeus murinus Hexanchus griseus Etmopterus spinax Oxynotus paradoxus Scymnodon ringens Somniosus microcephalus || Sagrì Sagrì atlantico Pescecane nero Pailona Squalo musolungo Zigrino Pesce diavolo maggiore Gattuccio Squalo serpente Squalo becco d'uccello Boccanera Gattuccio islandese Squalo capopiatto Sagrì nero Pesce porco atlantico Cagnolo atlantico Squalo di Groenlandia || x x x x x x x x Alepocephalidae Alepocephalus Bairdii Alepocephalus rostratus || Alepocefalidi Alepocefalo Alepocefalo || Aphanopus carbo || Pesce sciabola nero || Argentina silus || Argentina || Beryx spp. || Berici || Chaceon (Geryon) affinis || Granchio rosso di fondale || Chimaera monstrosa Hydrolagus mirabilis Rhinochimaera atlantica || Chimera Chimera Chimera atlantica || Coryphaenoides rupestris || Granatiere || Epigonus telescopus || Re di triglie nero || x Helicolenus dactilopterus || Scorfano di fondale || Hoplostethus atlanticus || Pesce specchio atlantico || x Macrourus berglax || Granatiere || Molva dypterigia || Molva azzurra || Mora moro Antimora rostrata || Mora Antimora blu || Pagellus bogaraveo || Occhialone || Phycis blennoides || Musdea bianca || Polyprion americanus || Cernia di fondale || Reinhardtius hippoglossoides || Ippoglosso nero || Cataetyx laticeps || || Hoplosthetus mediterraneus || Pesce specchio || Macrouridae diversi dal Coryphaenoides rupestris e dal Macrourus berglax || Granatieri (pesci ratti) diversi dal Coryphaenoides rupestris e dal Macrourus berglax || Nesiarchus nasutus || Tirsite musolungo || Notocanthus chemnitzii || Notacanto spinoso || Raja fyllae Raja hyperborea Raja nidarosiensis || Razza rotonda Razza Razza norvegese || Trachyscorpia cristulata || Scorfano di acque profonde || Sezione 2: Specie regolamentate anche
nell'ambito della NEAFC Brosme brosme || Brosmio || Conger conger || Grongo || Lepidopus caudatus || Pesce sciabola || Lycodes esmarkii || Licode maggiore || Molva molva || Molva || Sebastes viviparus || Scorfano atlantico || Allegato II
Norme specifiche sulla raccolta e la notifica dei dati di cui all'articolo 18,
paragrafo 4 1. Gli Stati membri provvedono
affinché i dati raccolti per una zona che comprende sia acque dell'Unione che
acque internazionali siano oggetto di un'ulteriore ripartizione in modo da
poter essere riferiti separatamente alle acque dell'Unione o alle acque
internazionali. 2. Quando l'attività del
mestiere di acque profonde si sovrappone all'attività di un altro mestiere
nella stessa zona, la raccolta dei dati relativi al primo mestiere è effettuata
separatamente dalla raccolta dei dati relativi al secondo. 3. I rigetti sono oggetto di un
campionamento in tutti i mestieri di acque profonde. La strategia di
campionamento per gli sbarchi e i rigetti copre tutte le specie elencate
all'allegato I nonché quelle appartenenti all'ecosistema dei fondali
marini, come i coralli di acque profonde, le spugne o altri organismi
appartenenti allo stesso ecosistema. 4. Quando il piano pluriennale
di raccolta dei dati applicabile prevede la raccolta dei dati relativi allo
sforzo di pesca espressi in ore di pesca con reti da traino e in tempo di
immersione degli attrezzi passivi, lo Stato membro raccoglie ed è in grado di
presentare, insieme a tali dati relativi allo sforzo di pesca, i seguenti dati
aggiuntivi: a) localizzazione geografica delle attività
di pesca per ogni singola cala, a partire dai dati del sistema di sorveglianza
dei pescherecci trasmessi dalla nave al centro di sorveglianza della pesca; b) le profondità di pesca alle quali gli
attrezzi sono utilizzati nel caso in cui la nave effettui le notifiche per
mezzo del giornale di bordo elettronico. Il comandante della nave notifica
la profondità di pesca rispettando il formato standard di notifica. [1] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. [2] Regolamento (CE) n. 1288/2009 (GU L 347 del 24.12.2009,
pag. 6). [3] A/RES/61/105 dell'8 dicembre 2006 — Pesca sostenibile,
segnatamente mediante l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10
dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici
transzonali e degli stock ittici altamente migratori e strumenti connessi. [4] http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_ES&ACTION=D&DOC=19&CAT=PROJ&QUERY=01308a670983:f6dc:57618e7e&RCN=90982 [5] Cfr. la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente
marino, direttiva 2008/56/CE, GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19. [6] COM(2007) 30 definitivo. [7] Sulla base del regolamento (CE) n. 199/2008. [8] , , pag. . [9] , , pag. . [10] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [11] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. [12] COM(2007) 30 definitivo. [13] GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6. [14] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. [15] GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8. [16] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70. [17] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1. [18] GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.