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Document 52012PC0360

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla intermediazione assicurativa (rifusione)

    /* COM/2012/0360 final - 2012/0175 (COD) */

    52012PC0360

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla intermediazione assicurativa (rifusione) /* COM/2012/0360 final - 2012/0175 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           Contesto della proposta

    La direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (IMD1)[1] è l’unico atto legislativo dell’Unione che disciplina il punto di vendita dei prodotti assicurativi per garantire i diritti del consumatore. La direttiva è stata adottata il 9 dicembre 2002, mentre il recepimento da parte degli Stati membri era previsto entro il 15 gennaio 2005. La direttiva è uno strumento di armonizzazione minima che stabilisce principi di alto livello. Vi sono differenze sostanziali nella sua attuazione all’interno dei 27 Stati membri. La necessità di rivedere l’IMD1 era già emersa nel corso delle verifiche sull’attuazione svolte dalla Commissione nel periodo 2005-2008.

    Le attuali e recenti turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia importante garantire un’efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. Nel novembre 2010, il G20 ha chiesto all’OCSE, al Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board - FSB) e ad altre organizzazioni internazionali competenti di elaborare dei principi comuni nell’ambito dei servizi finanziari al fine di rafforzare la tutela dei consumatori. Nel progetto di testo del G20 sui principi di alto livello in materia di tutela dei consumatori si sottolinea la necessità di regolamentare e/o vigilare su tutti i prestatori di servizi finanziari e agenti che operano a diretto contatto con i consumatori. Tali principi stabiliscono che i consumatori dovrebbero sempre essere tutelati da norme comparabili volte a proteggere i loro interessi. L’attuale revisione dell’IMD1 dovrebbe essere considerata alla luce di tali orientamenti e delle iniziative internazionali correlate.

    Nel quadro delle discussioni al Parlamento europeo sulla direttiva che disciplina l’approccio basato sul rischio in materia di capitalizzazione e vigilanza sulle imprese di assicurazione (solvibilità II)[2], adottata nel 2009, è stata inoltre formulata una specifica richiesta di revisione dell’IMD1. Alcuni membri del Parlamento e alcune associazioni dei consumatori hanno sottolineato la necessità di rafforzare la protezione degli assicurati a seguito della crisi economica e hanno evidenziato il potenziale di miglioramento delle pratiche di vendita di diversi prodotti assicurativi. In particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in merito alle norme per la vendita di prodotti assicurativi vita con elementi di investimento. Al fine di garantire la coerenza tra i diversi settori, il Parlamento europeo ha chiesto che la revisione dell’IMD1 tenga conto della revisione in corso della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)[3]. Ciò significa che in tema di regolamentazione delle pratiche di vendita di prodotti assicurativi vita con elementi di investimento, la proposta di direttiva rivista (IMD2) dovrebbe rispettare i medesimi standard di tutela dei consumatori della direttiva MiFID II.

    1.1.        Obiettivi della proposta

    La direttiva rivista (IMD2) mira a migliorare in maniera efficiente la regolamentazione nel mercato assicurativo al dettaglio. Essa è volta a garantire condizioni paritarie tra tutti i soggetti che partecipano alla vendita di prodotti assicurativi e a rafforzare la protezione degli assicurati.

    Gli obiettivi globali dell’attuale riesame sono una concorrenza non falsata, la tutela dei consumatori e l’integrazione dei mercati. In termini concreti, il progetto di IMD2 dovrebbe comportare i seguenti miglioramenti: ampliare il campo di applicazione dell’IMD1 a tutti i canali di distribuzione (ad es., i cosiddetti direct writer (sottoscrittori diretti), gli autonoleggi, ecc.); individuare, gestire e attenuare i conflitti di interesse; aumentare il livello di armonizzazione delle sanzioni e misure amministrative previste in caso di violazione delle principali disposizioni dell’attuale direttiva; migliorare la pertinenza e l’obiettività delle consulenze; garantire che le qualifiche professionali dei venditori siano commisurate alla complessità dei prodotti venduti; semplificare e fare convergere le procedure per l’accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l’UE.

    1.2.        Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

    Gli obiettivi della proposta sono coerenti con le politiche e gli obiettivi dell’Unione. Il trattato prevede l’adozione di misure intese a garantire la creazione e il funzionamento di un mercato interno caratterizzato da un livello elevato di tutela del consumatore e dalla libera prestazione dei servizi.

    L’attuale proposta è presentata ai fini dell’adozione, nell’ambito di un pacchetto legislativo per le vendite al dettaglio ai consumatori (Consumer Retail Package), insieme alla proposta PRIP (prodotti di investimento al dettaglio preassemblati) sulle informazioni relative ai prodotti di investimento e a UCITS V. L’iniziativa PRIP è volta a garantire un approccio orizzontale coerente alle informazioni da fornire sui prodotti di investimento e sui prodotti assicurativi con elementi di investimento (i cosiddetti PRIP assicurativi[4]). Le disposizioni sulle pratiche di vendita saranno incluse nelle revisioni dell’IMD1 e della MiFID.

    La proposta è inoltre coerente e complementare rispetto ad altri atti normativi e altre politiche dell’UE, in particolare in tema di tutela dei consumatori, protezione degli investitori e vigilanza prudenziale, come Solvibilità II, MiFID II e l’iniziativa PRIP.

    L’IMD2 disciplinerà le pratiche di vendita che riguardano tutti i prodotti assicurativi, dai prodotti assicurativi generali come l’assicurazione di veicoli a motore, ai prodotti assicurativi vita unit-linked.

    L’IMD2 continuerà a presentare le caratteristiche di uno strumento giuridico di “armonizzazione minima”. Ciò significa che gli Stati membri potranno decidere di andare oltre, se necessario ai fini della tutela dei consumatori. Tuttavia, le norme minime contenute nell’IMD1 cresceranno in misura significativa. Alcune parti della nuova direttiva saranno rafforzate con misure di livello 2 al fine di allineare le norme alla MiFID, in particolare nel capo che disciplina la distribuzione delle polizze di assicurazione vita con elementi di investimento.

    2.           Risultati delle consultazioni delle parti interessate e valutazione dell’impatto

    I servizi della Commissione hanno chiesto il parere dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP, già CEIOPS) per quanto riguarda numerose questioni relative alla revisione della direttiva IMD. La relazione finale dell’AEAP è stata trasmessa a novembre 2010[5]. Nel corso del biennio 2010-2011, i servizi della Commissione hanno incontrato regolarmente i rappresentanti del settore assicurativo, delle associazioni di consumatori e delle autorità di vigilanza per discutere la prossima revisione. Dal 26 novembre 2010 al 28 febbraio 2011 i servizi della Commissione hanno lanciato una consultazione pubblica sull’IMD1. Anche i risultati della consultazione hanno evidenziato un ampio sostegno all’approccio della revisione indicato dai servizi della Commissione[6]. Il 10 dicembre 2010 si è svolta un’audizione pubblica sull’IMD2. Il dibattito era incentrato sul campo di applicazione della direttiva, sugli obblighi di informativa per gli intermediari assicurativi, sui conflitti di interesse, sugli scambi transfrontalieri e sulle necessarie qualifiche professionali[7]. L’11 aprile 2011 si è svolta una riunione tra esperti degli Stati membri e l’AEAP per discutere i risultati della consultazione pubblica nonché le opzioni in termini di struttura e contenuto dell’IMD2. La grande maggioranza delle parti interessate intervenute a tali riunioni ha sostenuto l’approccio della revisione dell’IMD1 indicato dai servizi della Commissione.

    La Commissione, in linea con la sua politica per una migliore regolamentazione, ha effettuato una valutazione d’impatto delle diverse opzioni politiche. La valutazione d’impatto si basa su diversi studi specifici commissionati dai diversi servizi della Commissione. In primo luogo, la DG MARKT ha incaricato PriceWaterhouseCoopers (PWC) di condurre uno studio che fornisca una visione d’insieme del funzionamento del sistema della distribuzione nel settore assicurativo dell’UE. La relazione, conclusa nel luglio 2011, è stata pubblicata sul sito Internet della Commissione[8]. In secondo luogo, la presente proposta tiene conto dei risultati di uno studio commissionato nel 2010 sui costi e i benefici di possibili cambiamenti delle regole di distribuzione dei prodotti assicurativi e dei prodotti di investimento assicurativi[9]. In terzo luogo, sono stati considerati i risultati di uno studio che mira a valutare la qualità delle consulenze offerte in tutta l’UE[10]. Inoltre è stato tenuto conto anche di un quarto studio, che si rifà all’economia comportamentale analizzando i diversi fattori correlati alle decisioni degli investitori[11].

    Le opzioni strategiche analizzate nella valutazione d’impatto sono state valutate sulla base dei seguenti criteri: integrazione dei mercati per i partecipanti ai mercati, tutela e fiducia dei consumatori, parità di condizioni per i vari partecipanti ai mercati, efficienza sotto il profilo dei costi, ossia in che misura ciascun’opzione permette di conseguire gli obiettivi auspicati e facilita il funzionamento dei mercati assicurativi in modo efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi.

    Nel complesso, in base al summenzionato studio di PWC e alle statistiche del settore, rielaborati dai servizi della Commissione, le stime dell’onere amministrativo indicano che alla luce del numero importante di imprese coinvolte (circa 1 milione), la proposta avrà un costo medio relativamente moderato di circa 730 euro per ciascuna impresa.

    La valutazione d’impatto è stata ultimata nel 2012. Le raccomandazioni del comitato per la valutazione d’impatto sono state prese in considerazione, in special modo per quanto riguarda i risvolti per le PMI. Ad esempio, le PMI che svolgono attività di intermediazione che sono attualmente al di fuori del campo di applicazione della direttiva e che saranno considerate nell’attuale proposta sono essenzialmente le imprese la cui attività principale è diversa dall’intermediazione assicurativa (ove l’intermediazione è dunque meramente accessoria rispetto all’attività principale, ad esempio nel caso di agenzie di viaggio o di autonoleggi). Tali intermediari saranno oggetto di un regime semplificato (procedura di dichiarazione, articolo 4 della presente proposta) in considerazione dell’approccio proporzionato alla natura accessoria dell’attività di intermediazione esercitata. Sul piano generale sono stati introdotti requisiti proporzionati al fine di tenere conto delle preoccupazioni delle PMI e di rispettare il principio che invoca “meno prodotti complessi e meno norme”. Ad esempio, alcuni prodotti d’investimento sono venduti come polizze di assicurazione sulla vita. Sarà dunque introdotto (cfr. capo VII) un regime più rigoroso per le pratiche di vendita di tali prodotti (polizze di assicurazione sulla vita con elementi di investimento [prodotti di investimento assicurativi o PRIP assicurativi]).

    3.           Elementi giuridici della proposta

    3.1.        Base giuridica

    La proposta si fonda sull’articolo 53, paragrafo 1, e sull’articolo 62 del TFUE. Essa sostituirà la direttiva 2002/92/CE e riguarda l’armonizzazione delle disposizioni nazionali sugli intermediari assicurativi e altri venditori di prodotti assicurativi. La proposta estende il campo di applicazione della direttiva a venditori a titolo accessorio e ad attività di post-vendita, come quelle dei periti liquidatori e dei gestori di sinistri. Essa chiarisce l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nonché le competenze delle autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante. La presente proposta ha come obiettivo e come oggetto principali l’armonizzazione delle disposizioni nazionali relative alle norme di comportamento per tutti i venditori di prodotti assicurativi ed altre entità di mercato presenti nei mercati di assicurazione e riassicurazione, le condizioni di governance e il relativo quadro di vigilanza.

    3.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

    In virtù del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

    La maggior parte degli aspetti presi in considerazione dal riesame sono già contemplati dall’attuale quadro giuridico dell’IMD1. Inoltre, i mercati assicurativi sono sempre di più di natura transfrontaliera. Le condizioni in base alle quali le imprese e gli operatori possono competere in un contesto simile, che riguardi le norme sulla trasparenza o la protezione degli investitori, devono essere comparabili a livello transfrontaliero e sono l’oggetto principale dell’attuale IMD1. È necessario intervenire a livello europeo per aggiornare e modificare il quadro normativo creato dall’IMD1, per tenere conto dei mutamenti intervenuti sui mercati assicurativi dopo l’attuazione della direttiva. A seguito di tale integrazione, un intervento nazionale isolato sarebbe molto meno efficace e comporterebbe una frammentazione dei mercati, con il conseguente arbitraggio normativo e la distorsione della concorrenza.

    L’AEAP dovrebbe rivestire un ruolo centrale nella realizzazione di un nuovo quadro a livello dell’UE. Per migliorare il funzionamento dei mercati assicurativi è necessario che l’AEAP disponga di competenze specifiche in merito.

    La proposta accoglie pienamente il principio della proporzionalità, ovvero che l’azione dell’UE deve essere adeguata per il raggiungimento degli obiettivi e non eccedere quanto necessario. Essa è compatibile con detto principio, in quanto tiene conto del giusto equilibrio tra l’interesse pubblico in questione e il rapporto costi-efficienza delle misure. In particolare, la necessità di trovare un equilibrio tra la tutela dei consumatori, l’efficienza dei mercati e i costi del settore ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione di tali requisiti.

    In relazione a tale principio la proposta distingue i diversi canali di vendita per prodotti assicurativi e prevede requisiti meno onerosi in materia di registrazione e di qualifica professionale per coloro che vendono prodotti assicurativi semplici. Ad esempio, coloro che vendono a titolo accessorio prodotti assicurativi che presentano un rischio contenuto, come gli autonoleggi e le agenzie di viaggio, sono soggetti a una procedura di dichiarazione semplificata che sostituisce la registrazione obbligatoria per gli intermediari assicurativi. La proposta opera anche una distinzione tra i prodotti assicurativi vita e i prodotti assicurativi di natura generale per quanto riguarda i requisiti in materia di trasparenza del compenso. Tali misure di proporzionalità sono prese alla luce dei diversi livelli di complessità e di rischi per i consumatori correlati ai diversi prodotti assicurativi e anche alla luce dell’obiettivo di ridurre l’onere amministrativo per le PMI che vendono prodotti assicurativi.

    3.3.        Osservanza degli articoli 290 e 291 del TFUE

    Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte relative ai regolamenti istitutivi dell’Autorità bancaria europea (ABE), dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). A tale riguardo la Commissione fa riferimento alla dichiarazione in relazione agli articoli 290 e 291 del TFUE rilasciata in occasione dell’adozione dei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee, secondo la quale: “Per quanto riguarda la procedura per l’adozione delle norme di regolamentazione la Commissione sottolinea l’originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione nutre tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano coerenti con gli articoli 290 e 291 del TFUE.”

    3.4.        Riferimenti ad altre direttive

    Visto che la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) non è ancora applicabile, la presente proposta fa riferimento alle definizioni stabilite nelle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE. Le direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE saranno abrogate dalla direttiva 2009/138/CE.

    3.5.        Spiegazione dettagliata della proposta

    Capo I – Campo di applicazione e definizioni

    L’articolo 1 estende il campo di applicazione dell’IMD1, includendo anche la vendita di contratti di assicurazione da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione senza coinvolgimento di un intermediario assicurativo. L’articolo copre anche le attività di gestione dei sinistri da parte di e per conto di imprese di assicurazione, la liquidazione dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri.

    L’esclusione “de minimis” dal campo di applicazione prevista dall’IMD1 rimane invariata (il venditore di polizze di assicurazione lo fa a titolo accessorio alla vendita di beni, il premio su base annua non eccede i 500 EUR su base annua e sono soddisfatti altri criteri a titolo dell’esenzione), eccetto per il fatto che il massimale del premio su base annua aumenta a 600 EUR pro rata (meno di 2 EUR al giorno). L’importo summenzionato di 2 EUR è l’importo del premio per contratto e per giorno. Ad esempio, un ottico che vende assicurazioni complementari sulle lenti rimane escluso dal campo di applicazione della direttiva.

    Le polizze di assicurazione vendute accessoriamente alla vendita di servizi rientrano nel campo di applicazione della direttiva in seguito alla revisione. È, ad esempio, il caso delle polizze di assicurazione di viaggi vendute da agenzie di viaggio, polizze generali di assicurazione vendute da autonoleggi e società di leasing.

    L’articolo 2 riprende le definizioni di cui alla direttiva IMD1, con alcune modifiche e nuove definizioni.

    · La definizione di “intermediazione assicurativa” è estesa in modo da coprire l’ampliamento del campo di applicazione di cui all’articolo 1 e specifica che determinate attività svolte da siti internet che confrontano diversi assicuratori costituiscono un’intermediazione assicurativa. Viene meno l’attività di “presentare”. Il concetto di “intermediazione riassicurativa” è modificato di conseguenza.

    · I “prodotti di investimento assicurativo” sono definiti in maniera tale da essere in linea con la definizione di prodotto d’investimento contenuta nel regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP).

    · La definizione di “intermediario assicurativo collegato” è estesa a intermediari che operano sotto la responsabilità di un altro intermediario assicurativo.

    · Il concetto di “consulenza” è definito come la fornitura di una raccomandazione personale a un cliente, su richiesta o altrimenti.

    · Il “cliente professionale” è definito ai fini dell’esclusione dalle disposizioni in materia di informazione.

    · L’espressione “pratica di vendita abbinata” definisce una pratica in cui due o più prodotti sono raggruppati in un’unica vendita

    · La “commissione condizionata” è definita come una commissione in cui l’importo dovuto è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati.

    · Con “stretti legami” si definiscono gli accordi con i soggetti connessi e gli accordi che potrebbero pregiudicare una capacità di vigilanza efficace da parte dell’autorità di vigilanza.

    · Il concetto di “compenso” è definito al fine di includere non solo i pagamenti (onorari, commissioni, ecc.), ma anche benefici economici di qualsiasi tipo.

    · Le definizioni di “Stato membro d’origine”, “Stato membro ospitante”, “intermediario assicurativo”, “intermediario riassicurativo” e “supporto durevole” sono oggetto di modifiche che ne precisano il senso.

    Capo II - requisiti per la registrazione

    L’articolo 3 lascia sostanzialmente invariate le disposizioni in materia di registrazione stabilite nell’IMD1, ma richiede all’AEAP di introdurre un registro unico elettronico (collegato alle banche dati nazionali) e richiede la comunicazione di determinati accordi con altri soggetti. Tale registro funzionerà come portale che rimanda a sua volta ai registri nazionali. Inoltre, l’articolo esenta dalla registrazione i soggetti che rientrano nel campo di applicazione della procedura di dichiarazione (cfr. articolo 4).

    Capo III - Procedura di dichiarazione

    L’articolo 4 introduce una procedura semplificata che esonera due gruppi di soggetti dalla procedura di registrazione di cui sopra, consentendo loro di svolgere attività di intermediazione in base ad una semplice dichiarazione. I due gruppi sono:

    · coloro che esercitano un’intermediazione assicurativa come attività accessoria all’attività professionale principale e che soddisfano determinate altre condizioni (come le agenzie di viaggio). Le altre condizioni sono date dal fatto che i prodotti debbano essere complementari ad un altro prodotto o servizio, che non debbano coprire rischi relativi ad un’assicurazione sulla vita o di responsabilità civile diversi da quelli connessi a una copertura accessoria, e

    · coloro le cui attività sono limitate alla gestione professionale di sinistri o ai servizi di accertamento del danno.

    La procedura di dichiarazione copre soprattutto le agenzie di viaggio, gli autonoleggi che vendono prodotti assicurativi nonché periti liquidatori e gestori di sinistri.

    Capo IV - Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

    Gli articoli 5, 6 e 7 riflettono le disposizioni di cui all’articolo 5 dell’IMD1, della proposta MiFID rivista e del protocollo di Lussemburgo[12]. Gli articoli in oggetto affrontano la ripartizione delle competenze tra autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante, in particolare nei casi in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo non ottempera ai propri obblighi quando opera nello Stato membro ospitante.

    Capo V – Altri requisiti organizzativi

    L’articolo 8 espone i requisiti professionali e organizzativi previsti all’articolo 4 dell’IMD1: il requisito di disporre di adeguate cognizioni e capacità; il requisito dell’onorabilità; il requisito di disporre di un’assicurazione per la responsabilità professionale e l’obbligo di adottare le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l’incapacità dell’intermediario di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio. L’articolo 8 prevede anche un requisito di sviluppo professionale continuo. Per raggiungere un impatto proporzionato, le regole che si applicano a coloro che svolgono attività di intermediazione a titolo accessorio, o la cui attività è limitata alla gestione professionale di sinistri, saranno commisurate alla complessità del prodotto venduto. Di conseguenza, l’articolo 8 non si applica in toto a tali intermediari.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di specificare il concetto di adeguate cognizioni e capacità.

    L’articolo 9 riguarda la pubblicazione delle norme di interesse generale. Tale articolo si discosta dall’articolo 6 dell’IMD1 e nella sua redazione attuale impone agli Stati membri di pubblicare le norme di interesse generale e all’AEAP di raccogliere e di pubblicare informazioni su tali regole (per un’illustrazione indicativa dei principi di interesse generale in relazione alle terze direttive sulle assicurazioni si rimanda alla comunicazione interpretativa della Commissione relativa alla libera prestazione di servizi e all’interesse generale nel settore delle assicurazioni (2000/C 43/03)).

    Gli articoli da 10 a 12 riprendono i precedenti articoli 7, 9 e 10 sulle autorità competenti, sullo scambio di informazioni tra Stati membri e sui mezzi di ricorso.

    L’articolo 13 riguarda procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che coinvolgono i clienti. L’articolo rafforza l’ex articolo 11 dell’IMD1, in quanto impone agli Stati membri di istituire (e non solo di promuovere) procedure e di garantire che gli operatori vi partecipino.

    L’articolo 14 riguarda la limitazione del ricorso ad intermediari. Esso estende l’ex articolo 3, paragrafo 6, dell’IMD1 a imprese di riassicurazione e a intermediari assicurativi e riassicurativi e tiene in considerazione la procedura di dichiarazione (cfr. l’articolo 4).

    Capo VI – Obblighi di informazione e norme di comportamento

    Gli articoli da 15 a 20 ribadiscono gli obblighi di comunicazione, l’esenzione relativa ai grandi rischi, le disposizioni più rigorose previste dall’ex articolo 12 e le modalità d’informazione di cui all’ex articolo 13. Tali articoli prevedono inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

    · il principio generale secondo cui gli intermediari dovrebbero agire nell’interesse dei loro clienti;

    · requisiti di informazione simili per le imprese di assicurazione;

    · l’obbligo di comunicare la base e l’importo del compenso da parte degli intermediari assicurativi;

    · l’obbligo di comunicare l’importo di ogni compenso variabile percepito dai dipendenti incaricati delle vendite delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi;

    · un regime obbligatorio di “informativa completa” per la vendita di prodotti assicurativi vita e un regime “su richiesta” (ossia su richiesta del cliente) per la vendita di prodotti assicurativi non vita, con un periodo di transizione di 5 anni. Una volta trascorsi i 5 anni di transizione, il regime di informativa completa si applicherà automaticamente anche alla vendita di prodotti non vita. Durante il periodo di transizione la proposta distingue tra prodotti vita e non vita. Il compenso (commissione) per i prodotti vita tende a essere più elevato. Inoltre, i prodotti vita sono più vicini ai prodotto di investimento e l’acquisto di un tale prodotto costituisce un investimento a lungo termine. Per i prodotti non vita la situazione è diversa. Il compenso solitamente è più basso (la commissione è di circa il 5%-10% del premio) e il prodotto comporta meno rischi. Nella maggior parte dei paesi dell’UE i consumatori possono passare ad altri prodotti intercambiabili in maniera molto semplice e a prezzi abbordabili;

    · l’obbligo per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi di fornire al cliente, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, informazioni sufficienti sul prodotto al fine di consentirgli di prendere una decisione consapevole;

    · l’obbligo per l’AEAP di garantire che le informazioni ottenute relative alle disposizioni nazionali più rigorose siano comunicate alle imprese di assicurazione, agli intermediari e ai consumatori e

    · ulteriori eccezioni all’obbligo generale per quanto riguarda le informazioni da fornire mediante un supporto durevole.

    Nell’ottica di una migliore tutela dei consumatori, tali disposizioni mirano a garantire maggiore trasparenza rispetto alla direttiva originaria (2002/92/CE) per quanto riguarda la natura, la struttura e l’importo del compenso degli intermediari e fanno chiarezza per quanto concerne la relazione tra principale e agente, comprese le ripercussioni sulla consulenza. Negli ultimi anni sono stati conseguiti notevoli progressi in materia di tutela dei consumatori, che oggi cercano di reperire sempre più informazioni e hanno una maggiore consapevolezza dei costi. La comunicazione dei diversi elementi che compongono il prezzo complessivo, incluso il compenso dell’intermediario, consentirà al cliente di scegliere sulla base della copertura assicurativa, dei servizi correlati (ad esempio se l’intermediario si occupa o meno della gestione dei sinistri) e del prezzo. Ciò contribuirà a mettere a disposizione dei consumatori prodotti e servizi di intermediazione più validi e convenienti. La comunicazione obbligatoria del compenso percepito dovrebbe avere effetti positivi sulla concorrenza nella distribuzione delle assicurazioni, poiché consentirebbe ai consumatori di ottenere maggiori informazioni sui prodotti e sui costi nonché su possibili conflitti di interesse. Per i consumatori sarà più semplice confrontare le coperture assicurative e i prezzi dei prodotti venduti mediante diversi canali di distribuzione. Diversi Stati membri dell’UE richiedono già che sia comunicato il compenso per determinati prodotti assicurativi e la direttiva MiFID II lo richiederà per i prodotti di investimento. Queste nuove informazioni daranno ai consumatori informazioni più complete sui servizi offerti dall’intermediario e sui relativi costi. La comunicazione del compenso deve tuttavia avvenire in modo tale da garantire un confronto tra intermediari e sottoscrittori diretti. Le informazioni sul prezzo della copertura e sui costi di distribuzione garantiranno la comparabilità. In particolare, per evitare conflitti di interesse, le imprese di assicurazione dovrebbero inoltre comunicare la base di calcolo del compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la vendita di un prodotto. Tali disposizioni affrontano inoltre alcune problematiche fondamentali connesse alla fornitura di servizi di intermediazione assicurativa transfrontalieri: la mancanza di certezza giuridica e la mancanza di comparabilità. In caso di miglioramento del quadro giuridico armonizzato, gli intermediari e i loro clienti saranno più inclini a vendere o acquistare prodotti assicurativi a livello transfrontaliero. Una migliore comunicazione faciliterà il confronto tra prodotti e tra canali di distribuzione (come indicato in precedenza), oggi particolarmente difficile nel quadro del commercio transfrontaliero.

    L’articolo 21 introduce una disposizione sulla vendita aggregata di prodotti e richiede che il cliente sia informato del fatto che i prodotti possono essere acquistati separatamente e che gli siano fornite determinate informazioni al riguardo. L’articolo in questione prevede inoltre che l’AEAP elabori, e tenga aggiornati, degli orientamenti per la vigilanza su tali pratiche.

    Capo VII – Requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi

    L’articolo 22 riguarda il campo di applicazione di tali disposizioni supplementari, rendendole applicabili agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione nel momento in cui vendono prodotti di investimento assicurativi.

    L’articolo 23 contiene ulteriori disposizioni sui conflitti di interesse e richiede che tali conflitti siano individuati. Esso conferisce alla Commissione il potere, mediante atto delegato, di:

    · definire provvedimenti che si potranno rendere necessari per individuare, prevenire, gestire e comunicare tali conflitti e

    · stabilire criteri per specificare i tipi di conflitti che potrebbero ledere gli interessi dei clienti.

    L’articolo 24 è basato sull’articolo [23] della direttiva MiFID II. Esso contiene il requisito contenuto nella MiFID di:

    · agire in modo onesto, imparziale e professionale per soddisfare al meglio gli interessi dei clienti;

    · garantire che le informazioni siano imparziali, chiare e non fuorvianti;

    · fornire informazioni circa l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo e i suoi servizi (in particolare se la consulenza è fornita o meno su base indipendente), sulla portata dell’analisi di mercato (se sarà fornita o meno una valutazione continua sull’idoneità), sui prodotti proposti e sulle strategie di investimento nonché sui costi.

    L’articolo precisa inoltre su quale base si può sostenere che una consulenza è indipendente, includendo un requisito relativo alla valutazione dei prodotti sul mercato e l’obbligo di non accettare alcun compenso da terzi.

    La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per garantire il rispetto dell’articolo in oggetto.

    L’articolo 25 precisa le modalità secondo le quali vanno valutate l’idoneità e l’adeguatezza e stabilisce le informazioni che devono essere ottenute dal cliente. Per le vendite senza consulenza, l’intermediario o l’impresa devono ottenere informazioni sulle conoscenze ed esperienze del cliente al fine di valutare l’idoneità del prodotto. Nel caso delle vendite con consulenza, essi devono ottenere informazioni sulla situazione finanziaria del cliente e sui suoi obiettivi di investimento per essere in grado di determinare l’idoneità. Laddove il prodotto non fosse adeguato o idoneo, a seconda del caso, essi devono informare il cliente. Il venditore deve anche tenere un registro delle condizioni in base a cui fornirà servizi al cliente e fornire relazioni a quest’ultimo. La Commissione è autorizzata a adottare atti delegati per garantire il rispetto di tali disposizioni.

    Capo VIII – Sanzioni

    L’articolo 26 impone agli Stati membri di garantire che le autorità competenti prevedano sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva.

    Tali sanzioni e misure amministrative devono essere applicate alle persone fisiche o giuridiche che, in base al diritto nazionale, si rendono responsabili di una violazione.

    Alle autorità competenti devono essere conferiti tutti i poteri di indagine necessari e le stesse devono collaborare su base transfrontaliera.

    L’articolo 27 richiede che siano pubblicate la sanzioni e le misure imposte in caso di violazione.

    L’articolo 28 specifica alcune violazioni e stabilisce le sanzioni amministrative che si applicano agli intermediari, compresa la revoca della registrazione, le interdizioni a carico di tutti i membri dell’organo di gestione dell’impresa e le sanzioni pecuniarie fino al doppio del beneficio derivante dalla violazione, se quest’ultimo può essere determinato.

    La proposta non prevede sanzioni penali.

    L’articolo 29 stabilisce i fattori da prendere in considerazione nel comminare sanzioni e adottare misure, tra cui i benefici derivanti dalla violazione, le perdite subite da terzi e il livello di collaborazione della persona responsabile, e richiede all’AEAP di pubblicare degli orientamenti in merito alle sanzioni. L’articolo richiede anche che siano comunicate tutte le sanzioni o misure applicate all’intermediario o all’impresa, con la relativa giustificazione.

    L’articolo 30 richiede meccanismi efficaci per incoraggiare la denuncia delle violazioni e una tutela adeguata per coloro che segnalano la violazione e i relativi dati personali nonché la protezione dei dati di persone fisiche sospettate di essere responsabili della violazione.

    L’articolo 31 prevede la comunicazione annuale all’AEAP di informazioni aggregate sulle violazioni e la pubblicazione di tali informazioni da parte dell’AEAP. La Commissione ha il potere di adottare norme tecniche di attuazione in materia, che l’AEAP sarà tenuta ad elaborare e a trasmettere alla Commissione [6] mesi dopo la pubblicazione della direttiva.

    Capo IX – Disposizioni finali

    Gli articoli da 32 a 39 riprendono (aggiornandole, se del caso) le disposizioni finali dell’IMD1 relative al diritto al ricorso giurisdizionale, all’attuazione e all’entrata in vigore, all’abrogazione di atti legislativi precedenti e ai destinatari. Inoltre, gli articoli 33 e 34 stabiliscono condizioni applicabili al potere della Commissione di adottare atti delegati, così come specificato nella direttiva, mentre l’articolo 35 stabilisce un processo di riesame e valutazione della direttiva da parte della Commissione dopo l’entrata in vigore. Tale riesame considera in particolare l’impatto delle norme in materia di comunicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi non vita che sono piccole e medie imprese.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    L’incidenza di bilancio specifica per la Commissione è valutata nella scheda finanziaria che accompagna la presente proposta. L’incidenza specifica della proposta sul bilancio riguarda i compiti assegnati all’AEAP, come indicato nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.

    La proposta inciderà sul bilancio della Comunità.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    2012/0175 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulla intermediazione assicurativa

    (rifusione)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell’Unione europea Õ, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2 Ö 53, paragrafo 1, e l’articolo 62 Õ e l’articolo 55,

    vista la proposta della Commissione europea,

    ò nuovo

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    ê 2002/92/CE

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    ò nuovo

    sentito il garante europeo della protezione dei dati,

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    deliberando secondo la procedura ð legislativa ordinaria ï di cui all’articolo 251 del trattato,

    considerando quanto segue:

    ò nuovo

    (1)       È necessario apportare determinate modifiche alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa[13]. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

    (2)       Poiché l’obiettivo principale e l’oggetto della presente direttiva consistono nell’armonizzare le disposizioni nazionali concernenti i settori menzionati, è opportuno che sia basata sull’articolo 53, paragrafo 1, e sull’articolo 62 del TFUE. La forma della direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni di esecuzione nei settori contemplati dalla direttiva siano adeguate, ove necessario, alle specificità del mercato e dell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì mirare al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, inclusa la gestione professionale dei sinistri e la liquidazione dei sinistri, e si basa pertanto sull’articolo 53, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, trattandosi di un settore che fornisce servizi in tutta l’Unione, la presente direttiva si basa altresì sull’articolo 62 del trattato.

    ê 2002/92/CE considerando 1 (adattato)

    (3)       Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nella Comunità Ö nell’Unione Õ.

    ê 2002/92/CE considerando 2

    Con la direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l’effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività[14], è stato compiuto un primo passo al fine di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte degli agenti e dei mediatori d’assicurazione.

    ê 2002/92/CE considerando 3

    La direttiva 77/92/CEE doveva rimanere applicabile sino all’entrata in vigore prescrizioni relative al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di agente e di mediatore d’assicurazione e di esercizio delle medesime.

    ê 2002/92/CE considerando 4

    La raccomandazione 92/48/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi[15],è stata ampiamente seguita dagli Stati membri ed ha contribuito al ravvicinamento delle disposizioni nazionali sui requisiti professionali e sulla registrazione degli intermediari assicurativi.

    ê 2002/92/CE considerando 9

    ð nuovo

    (4)       I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di «bancassicurazione», ð imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi ï. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.

    ò nuovo

    (5)       L’applicazione della direttiva 2002/92/CE ha evidenziato che un certo numero di disposizioni richiede ulteriori precisazioni intese a facilitare l’esercizio dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa e che per tutelare al meglio i consumatori è necessario estendere il campo di applicazione di tale direttiva a tutte le vendite di prodotti assicurativi, indipendentemente dal fatto che siano effettuate da intermediari assicurativi o imprese di assicurazione. È opportuno che, per quanto riguarda le attività di vendita e post-vendita e i processi di trattamento dei sinistri, le imprese di assicurazione che vendono direttamente prodotti assicurativi siano incluse nel campo di applicazione della nuova direttiva analogamente agli agenti e ai mediatori d’assicurazione (broker).

    (6)       Al fine di garantire ai consumatori lo stesso livello di tutela indipendentemente dal canale attraverso il quale acquistano un prodotto assicurativo, direttamente da un’impresa di assicurazione o indirettamente tramite un intermediario, è necessario che il campo di applicazione della presente direttiva si estenda non soltanto alle imprese di assicurazione, ma anche ad altri partecipanti al mercato che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio (ad es. agenzie di viaggio e autonoleggi, fornitori di beni che non soddisfano le condizioni di esenzione).

    (7)       È opportuno che la presente direttiva si applichi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire assistenza (per conto sia di un cliente che di un’impresa di assicurazione) nella gestione e nell’esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione, compresa la gestione professionale dei sinistri o la liquidazione dei sinistri o la consulenza in materia di sinistri.

    ê 2002/92/CE considerando 5

    (8)       Ciononostante sSussistono tuttora tra le normative nazionali notevoli differenze che ostacolano l’avvio e lo svolgimento delle attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. È pertanto opportuno sostituire la direttiva 77/92/CEE con una nuova direttiva.

    ò nuovo

    (9)       Le attuali e recenti turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia importante garantire un’efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. È pertanto opportuno rafforzare la fiducia dei consumatori e rendere più uniforme la regolamentazione concernente la distribuzione dei diversi prodotti assicurativi al fine di assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutta l’Unione. Occorre che le misure destinate a tutelare i consumatori siano adeguate alle specificità di ciascuna categoria di clienti (professionali o altro).

    ê 2002/92/CE considerando 11

    ð nuovo

    (10)     La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di intermediazione assicurativa ð o riassicurativa ï dietro compenso, che può essere pecuniario o sotto forma di altro beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita..

    ò nuovo

    (11)     La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione o di riassicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito Internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi o riassicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto, quando l’acquirente è in grado di concludere direttamente un contratto assicurativo alla fine del processo. Occorre che la direttiva non si applichi ad attività di mera presentazione che consistono nel fornire dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi o su un intermediario assicurativo o riassicurativo o un’impresa di assicurazione o riassicurazione a potenziali assicurati.

    ê 2002/92/CE considerando 12

    (12)     La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che svolgono un’altra attività professionale, quali ad esempio consulenti fiscali o contabili, che forniscono consulenze in materia di assicurazione a titolo accessorio nell’ambito di detta altra attività professionale, né ai soggetti che forniscono semplici informazioni di carattere generale sui prodotti assicurativi, sempre che l’obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il consumatore nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo, né la gestione a titolo professionale dei sinistri di un’impresa di assicurazione o riassicurazione, né attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri.

    ê 2002/92/CE considerando 13 (adattato)

    ð nuovo

    (13)     La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che esercitano Ö l’intermediazione assicurativa a titolo accessorio, qualora Õ sussistanoendo determinate rigorose condizioni ð restrizioni relative alla polizza, in particolare per quanto riguarda le cognizioni necessarie per venderla, i rischi coperti e l’importo del premio.ï, l’intermediazione assicurativa come attività secondaria.

    ê 2002/92/CE considerando 10 (adattato)

    (14)     La presente direttiva contiene una definizione di Ö definisce il concetto di Õ«intermediario assicurativo collegato» che tiene Ö in modo da tenere Õ conto delle caratteristiche di taluni mercati degli Stati membri ed il cui obiettivo è Ö e Õ stabilire le condizioni di registrazione che possono essere applicate a detti intermediari. Tale definizione non è intesa a impedire agli Stati membri di avere nozioni analoghe relativamente a intermediari assicurativi che, pur agendo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione e sotto la totale responsabilità della stessa, sono abilitati a percepire premi o somme destinati ai clienti secondo le condizioni di garanzia finanziaria previste dalla presente direttiva.

    ê 2002/92/CE considerando 14

    ð nuovo

    (15)     Gli intermediari assicurativi e riassicurativi ð che sono persone fisiche ïdovrebbero essere registrati presso l’autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria residenza o la propria sede principale a condizione che siano in possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alla competenza, onorabilità, copertura della responsabilità professionale e capacità finanziaria; ðle persone giuridiche dovrebbero essere registrate presso l’autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale (oppure, se la legislazione nazionale non prevede una sede legale, la sede principale), a condizione che siano in possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alle capacità, all’onorabilità, alla copertura della responsabilità professionale e alla capacità finanziaria. Gli intermediari assicurativi già registrati negli Stati membri non sono tenuti a iscriversi nuovamente a norma della presente direttiva. ï

    ê 2002/92/CE considerando 6 e considerando 15 (adattati) (adattato)

    ð nuovo

    (16)     Gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovrebbero poter esercitare i diritti garantiti dal trattato relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. Ö Pertanto, la Õ Tale registrazione ð presso lo Stato membro d’origine o una dichiarazione indirizzata a quest’ultimoï dovrebbe consentire agli intermediari assicurativi e riassicurativi di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un’adeguata procedura di notificazione tra le autorità competenti.

    ê 2002/92/CE considerando 16 (nuovo)

    (17)     È necessario prevedere adeguate sanzioni nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere registrati, nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono dei servizi prestati da intermediari non registrati, nei confronti di intermediari che violano le disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

    ò nuovo

    (18)     Al fine di migliorare la trasparenza e gli scambi transfrontalieri, è opportuno che l’AEAP elabori, pubblichi e aggiorni una banca dati unica elettronica in cui siano registrati tutti gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione che abbiano notificato l’intenzione di esercitare la libertà di stabilimento o di prestare servizi. A tal fine, occorre che gli Stati membri forniscano tempestivamente le informazioni rilevanti all’AEAP. È opportuno che in tale banca dati sia inserito un link che rimandi all’autorità competente di ciascuno Stato membro. Occorre che le autorità competenti dei singoli Stati membri riportino sul loro sito Internet un link che rinvii alla banca dati.

    (19)     Occorre che siano stabiliti chiaramente i rispettivi diritti e le rispettive responsabilità dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante in materia di vigilanza degli intermediari assicurativi e riassicurativi da essi registrati o che svolgono attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nel loro territorio nell’esercizio dei diritti alla libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

    (20)     È opportuno che gli Stati membri non applichino i requisiti di registrazione agli intermediari che svolgono un’attività di intermediazione assicurativa a titolo accessorio in relazione a determinati tipi di contratto di assicurazione o in relazione alla gestione professionale dei sinistri, all’attività di liquidazione dei sinistri o alla consulenza in materia di sinistri, a condizione che siano conformi ai requisiti della presente direttiva in materia di cognizioni e capacità nonché di onorabilità nonché ai requisiti in materia di informazioni da fornire e norme di comportamento e a condizione che sia stata presentata all’autorità competente una dichiarazione di attività.

    ê 2002/92/CE considerando 7 (adattato)

    (21)     Il fatto che gli intermediari assicurativi non possano operare liberamente nella Comunità Ö nell’Unione Õ ostacola il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni.

    ò nuovo

    (22)     È importante assicurare un elevato livello di professionalità e competenza tra gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i dipendenti di assicuratori diretti che partecipano ad attività svolte prima, durante e dopo la vendita di polizze di assicurazione. Pertanto, è opportuno che le conoscenze professionali degli intermediari, dei dipendenti di assicuratori diretti, di autonoleggi e agenzie di viaggio, così come le conoscenze professionali delle persone che svolgono attività di gestione dei sinistri, di liquidazione dei sinistri o di consulenza in materia di sinistri siano commisurate alla complessità di tali attività. Occorre inoltre che sia garantita la formazione continua.

    ê 2002/92/CE considerando 8

    ð nuovo

    (23)     Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l’attività di intermediazione assicurativa ð o riassicurativa ïpuò quindi concorrere sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.

    ò nuovo

    (24)     Per promuovere gli scambi transfrontalieri, è opportuno che siano introdotti dei principi che disciplinino il mutuo riconoscimento delle cognizioni e delle capacità degli intermediari.

    (25)     Occorre che uno Stato membro ospitante accetti una qualifica nazionale pari o superiore al livello 3 del Quadro europeo delle qualifiche, istituito a norma della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente[16] a riprova del fatto che un intermediario assicurativo o riassicurativo soddisfa i requisiti in materia di cognizioni e capacità cui è subordinata la registrazione prevista dalla presente direttiva. Il Quadro aiuta gli Stati membri, gli istituti di istruzione, i datori di lavoro e i singoli cittadini a confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione dell’Unione. Si tratta di uno strumento essenziale per lo sviluppo di un mercato del lavoro a livello unionale. Tale quadro non è destinato a sostituire i sistemi nazionali delle qualifiche, ma a integrare le azioni degli Stati membri facilitandone la cooperazione.

    (26)     Nonostante gli attuali sistemi basati sul passaporto unico per assicuratori ed intermediari, il mercato europeo delle assicurazioni rimane molto frammentato. Al fine di favorire l’attività transfrontaliera e di migliorare la trasparenza per i consumatori, è opportuno che gli Stati garantiscano che siano pubblicate le norme di interesse generale applicabili nel loro territorio e che siano pubblicamente accessibili un registro unico elettronico e informazioni su tutte le norme di interesse generale relative all’intermediazione assicurativa e riassicurativa applicate nei singoli Stati membri.

    ê 2002/92/CE considerando 17

    (27)     La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell’attività assicurativa e riassicurativa nel mercato unico.

    ê 2002/92/CE considerando 22

    ð nuovo

    (28)     Appaiono necessarie adeguate ed efficaci procedure di reclamo e ricorso ð stragiudiziale ï negli Stati membri per la risoluzione delle controversie tra intermediari assicurativi ð o imprese di assicurazione ïe consumatori, utilizzando, se del caso, le procedure già esistenti. ð È opportuno che siano disponibili procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale efficaci per gestire le controversie inerenti ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva tra imprese di assicurazione o persone che vendono o offrono prodotti assicurativi e i clienti. Al fine di rendere più efficaci le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie che riguardano reclami presentati da clienti, occorre che nella presente direttiva sia disposto che le imprese di assicurazione o le persone che vendono o offrono prodotti assicurativi siano tenute a partecipare a procedure di risoluzione di controversie che non danno luogo ad una decisione vincolante, intentate contro loro stesse da clienti e relative a diritti e obblighi istituiti a norma della presente direttiva. Tali procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sarebbero finalizzate a una composizione più rapida e meno costosa delle controversie tra imprese di assicurazione o persone che vendono o offrono prodotti assicurativi e i clienti; le procedure ridurrebbero inoltre gli oneri che gravano sul sistema giudiziario. Tuttavia è opportuno che la risoluzione stragiudiziale delle controversie non pregiudichi il diritto delle parti coinvolte in tali procedure di intentare un’azione legale dinanzi ad un’autorità giudiziaria. ï

    ê 2002/92/CE considerando 23

    ð nuovo

    Fatto salvo il diritto dei consumatori di adire l’autorità giudiziaria, gli Stati membri dovrebbero ð garantire che gli organismi di risoluzione stragiudiziale che si occupano delle controversie di cui alla presente direttiva cooperino ï incoraggiare gli organi pubblici o privati istituiti per la risoluzione stragiudiziale delle liti a cooperare per la risoluzione delle controversie transfrontaliere. ð Occorre che gli Stati membri incoraggino gli organismi di risoluzione stragiudiziale che si occupano di tali controversie ad aderire a FIN-NET[17]. ï Questa cooperazione potrebbe essere finalizzata, ad esempio, a consentire ai consumatori di sottoporre agli organi stragiudiziali del proprio Stato membro di residenza i reclami relativi ad intermediari assicurativi stabiliti in altri Stati membri. La creazione della rete FIN-NET offre un’ulteriore assistenza ai consumatori che fanno ricorso a servizi transfrontalieri. Nelle disposizioni relative alle procedure, si dovrebbe tener conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1798, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo[18].

    ò nuovo

    (29)     La gamma sempre più ampia di attività che molti intermediari assicurativi e imprese di assicurazione esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti di interesse tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario che gli Stati membri introducano norme volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.

    (30)     Occorre che prima della vendita i consumatori dispongano di informazioni chiare sullo status delle persone che vendono il prodotto assicurativo e sul compenso da esse percepito. È necessario introdurre un’informativa obbligatoria sullo status degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione europei. Occorre che tali informazioni siano date al consumatore nella fase precontrattuale. L’obiettivo è di indicare la relazione tra l’impresa di assicurazione e l’intermediario (se del caso), così come la struttura e le componenti del compenso degli intermediari.

    (31)     Al fine di attenuare il conflitto di interesse tra il venditore e l’acquirente di un prodotto assicurativo, è necessario garantire una sufficiente informazione in merito al compenso dei distributori di prodotti assicurativi. Di conseguenza, per prodotti assicurativi vita è opportuno che l’intermediario e il dipendente dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di assicurazione siano tenuti a informare il cliente del loro compenso prima della vendita. Per altri prodotti assicurativi oggetto di un periodo di transizione di 5 anni, il cliente deve essere informato del suo diritto di richiedere tale informazione, che dev’essere fornita al cliente che ne faccia richiesta.

    (32)     Al fine di fornire ai clienti informazioni paragonabili sui servizi di intermediazione assicurativa forniti, indipendentemente dal fatto che il cliente proceda all’acquisto tramite un intermediario o direttamente da un’impresa di assicurazione, e al fine di evitare la distorsione della concorrenza incoraggiando le imprese di assicurazione a vendere direttamente ai clienti anziché tramite intermediari per eludere gli obblighi di informativa, occorre che anche le imprese di assicurazione siano tenute a fornire ai clienti con cui hanno un rapporto d’affari diretto per la prestazione di servizi di intermediazione assicurativa informazioni circa il compenso che percepiscono per la vendita di prodotti assicurativi.

    (33)     Poiché la presente direttiva mira a migliorare la tutela dei consumatori, alcune delle disposizioni sono applicabili solo nelle relazioni tra imprese e consumatori (“business to consumer”, “B2C”), in particolare quelle che disciplinano le norme di comportamento degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi.

    (34)     Onde evitare vendite abusive, occorre che, ove opportuno, la vendita di prodotti assicurativi sia accompagnata da una consulenza leale e professionale.

    ê 2002/92/CE considerando 18

    (35)     Per il consumatore è importantissimo sapere se l’intermediario con cui sta trattando fornisce consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione ovvero su prodotti forniti da un numero limitato di siffatte imprese.

    ê 2002/92/CE considerando 20

    ð nuovo

    (36)     ðVisto che i consumatori dipendono sempre di più da raccomandazioni personali, è appropriato definire il concetto di consulenza. Prima di fornire una consulenza, è opportuno che l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione valuti le esigenze, le richieste e la situazione finanziaria del cliente. ï Qualora dichiari di fornire consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione, l’intermediario dovrebbe svolgere un’analisi imparziale e sufficientemente ampia dei prodotti disponibili sul mercato. Tutti gli intermediari ð assicurativi e tutte le imprese di assicurazione ïdovrebbero inoltre indicare le ragioni su cui si fondano le scelte consigliate.

    ò nuovo

    (37)     Prima di concludere un contratto, compresi i casi di vendita senza consulenza, occorre che il cliente riceva le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo che gli consentano di prendere una decisione informata. È opportuno che l’intermediario assicurativo sia in grado di spiegare al cliente quali sono le caratteristiche principali del prodotto assicurativo che vende.

    (38)     Occorre che siano stabilite regole uniformi al fine di dare alla persona che vende il prodotto assicurativo una certa possibilità di scelta del supporto su cui fornire tutte le informazioni al cliente, consentendo, laddove appropriato, l’uso di comunicazioni per via elettronica, tenendo conto delle circostanze in cui avviene l’operazione. Tuttavia è opportuno che il cliente abbia la possibilità di ricevere le informazioni in formato cartaceo. Nell’interesse dell’accesso del consumatore alle informazioni, occorre che tutte le informazioni precontrattuali siano sempre fornite a titolo gratuito.

    ê 2002/92/CE considerando 21

    ð nuovo

    (39)     Le esigenze informative appaiono minori nell’ipotesi in cui i consumatori siano società richiedenti ð richiedano ï l’assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali ð o siano clienti professionali (cfr. l’allegato I della direttiva) ï

    ê 2002/92/CE considerando 19 (adattato)

    ð nuovo

    (40)     La presente direttiva dovrebbe precisare gli obblighi ð minimi delle imprese di assicurazione eï degli intermediari assicurativi in materia di informazioni da fornire ai consumatori. Al riguardo, Ö è opportuno che Õ uno Stato membro possapuò mantenere o adottare disposizioni più rigorose che possono essere imposte agli intermediari assicurativi ð e alle imprese di assicurazione ï che esercitano le loro attività di intermediazione ð assicurativa ï sul suo territorio, indipendentemente ð dalle disposizioni dello Stato membro d’origine ï dal loro luogo di residenza, a condizione che dette disposizioni più rigorose siano conformi al diritto comunitarioÖ dell’Unione Õ, compresa la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”)[19]. ð È opportuno che uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano gli intermediari assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisca che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati all’obiettivo di tutelare i consumatori. Ai fini della tutela dei consumatori e al fine di prevenire la vendita abusiva di prodotti assicurativi, occorre che gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario e proporzionato, abbiano la possibilità di applicare in via eccezionale i requisiti più rigorosi agli intermediari assicurativi che esercitano l’intermediazione assicurativa a titolo accessorio.ï

    ò nuovo

    (41)     Le pratiche di vendita abbinata rappresentano una strategia comune per i prestatori di servizi finanziari al dettaglio in tutta l’Unione. Tali pratiche possono fornire benefici ai consumatori, ma possono anche non tenere conto adeguatamente dei loro interessi. Alcune forme di vendita abbinata, in particolare le pratiche di vendita vincolata in cui due o più servizi finanziari sono venduti insieme in un pacchetto e almeno uno di tali servizi o prodotti non è disponibile separatamente, possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del consumatore e sulla sua capacità di compiere scelte informate. Un esempio di pratiche di vendita vincolata può essere l’obbligo, per un consumatore, di aprire un conto corrente per il pagamento dei premi in relazione a un servizio di natura assicurativa oppure la stipulazione obbligatoria di un contratto di assicurazione per un veicolo a motore in relazione alla concessione di un credito al consumo al fine di assicurare l’autovettura finanziata. Se è vero che anche le pratiche di vendita aggregata in cui due o più servizi o prodotti finanziari sono venduti insieme in un pacchetto, ma ogni servizio può essere anche acquistato separatamente, possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del consumatore e sulla sua capacità di compiere scelte informate, esse lasciano almeno al cliente la scelta e pertanto potenzialmente pongono meno rischi per quanto riguarda il rispetto, da parte delle imprese di assicurazione, degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Occorre valutare attentamente il ricorso a tali pratiche per promuovere la concorrenza e la scelta del consumatore.

    (42)     I contratti di assicurazione che comportano investimenti sono spesso prospettati ai clienti come possibile alternativa o in sostituzione di prodotti di investimento soggetti alla direttiva [MiFID II][20]. Al fine di garantire una valida protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio normativo è importante che i prodotti di investimento al dettaglio (prodotti assicurativi d’investimento così come definiti nel regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento) siano assoggettati alle medesime norme di comportamento, tra cui adeguata informazione, consulenza appropriata e restrizioni sugli incentivi nonché requisiti per la gestione dei conflitti di interesse e, in caso di consulenti indipendenti, restrizioni alla forma di compenso. È opportuno che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP) collaborino, elaborando degli orientamenti, per raggiungere la massima coerenza possibile delle norme di comportamento per i prodotti di investimento al dettaglio soggetti alla [MiFID II] o alla presente direttiva. I prodotti di investimento assicurativi sono soggetti sia alle regole contenute nella presente direttiva che sono applicabili a tutti i contratti di assicurazione (capo VII della presente direttiva), sia alle regole rafforzate per i prodotti di investimento assicurativi. Di conseguenza, occorre che le persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa in relazione a prodotti di investimento assicurativi rispettino le norme di comportamento applicabili a tutti i contratti di assicurazione nonché le regole rafforzate cui sono soggetti i prodotti di investimento assicurativi.

    (43)     Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese di assicurazione e delle persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa e di garantire che siano soggette a un trattamento analogo in tutta l’Unione, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Nella comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010 intitolata “Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari”[21] è stato effettuato un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e della loro applicazione pratica volto a promuoverne la convergenza. Pertanto, occorre che le sanzioni e le misure amministrative stabilite dagli Stati membri soddisfino alcuni requisiti essenziali in relazione al destinatario, ai criteri di cui tener conto in caso di applicazione di una sanzione o di una misura, alla pubblicazione, ai poteri sanzionatori fondamentali e ai livelli delle sanzioni amministrative pecuniarie.

    (44)     In particolare, occorre che le autorità competenti siano autorizzate a imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.

    (45)     Al fine di assicurare l’applicazione uniforme delle sanzioni negli Stati membri, nel determinare il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, occorre che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso.

    (46)     Per rafforzare l’effetto dissuasivo delle sanzioni sul grande pubblico e per informare su violazioni delle regole che potrebbero compromettere la tutela dei clienti, occorre che le sanzioni e le misure imposte siano pubblicate, ad eccezione di determinate circostanze ben definite. Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, occorre che le sanzioni e le misure imposte siano pubblicate in forma anonima qualora la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

    (47)     Per individuare potenziali violazioni, occorre che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.

    (48)     È opportuno che la presente direttiva faccia riferimento sia alle sanzioni che alle misure amministrative, indipendentemente dalla loro qualificazione come sanzione o misura ai sensi del diritto nazionale.

    (49)     Occorre che la presente direttiva non pregiudichi disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati.

    (50)     Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, occorre che il potere di adottare gli atti a norma dell’articolo 290 del trattato sia delegato alla Commissione per precisare il concetto di adeguate cognizioni e capacità dell’intermediario, la gestione dei conflitti di interesse, le norme di comportamento per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati nonché le procedure e i moduli per la presentazione di informazioni in relazione alle sanzioni. È particolarmente importante che la Commissione proceda ad adeguate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (51)     Occorre che le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano un’armonizzazione coerente e una tutela adeguata dei consumatori in tutta l’Unione. Trattandosi di un organismo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l’AEAP dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

    (52)     Ai sensi degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in conformità con gli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP)[22], occorre che la Commissione adotti atti delegati per quanto riguarda il concetto di adeguate cognizioni e capacità dell’intermediario come previsto all’articolo [8], la gestione di conflitti di interesse come previsto agli articoli [17 e 23] e per quanto riguarda gli obblighi di comportamento da rispettare in relazione ai prodotti di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati come previsto agli articoli [24 e 25] nonché le norme tecniche di attuazione di cui all’articolo [30] per quanto riguarda le procedure e i moduli per la trasmissione di informazioni relative alle sanzioni. È opportuno che i progetti di tali atti delegati e tali norme tecniche di attuazione siano elaborati dall’AEAP.

    (53)     Occorre che il trattamento dei dati personali svolto dall’AEAP nel quadro della presente direttiva sia disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti da essi designate[23], e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[24], sotto la supervisione del garante europeo della protezione dei dati.

    (54)     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea contenuti nel trattato.

    (55)     Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di attuazione con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

    (56)     Occorre che la presente direttiva sia riesaminata cinque anni dopo la data di entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e delle evoluzioni in altri settori del diritto dell’Unione nonché delle esperienze acquisite dagli Stati membri nell’applicazione del diritto dell’UE, in particolare per quanto riguarda i prodotti assoggettati alla direttiva 2003/41/CE.

    ê 2002/92/CE considerando 24 (adattato)

    (57)     La direttiva 77/92/CEE Ö 2002/92/CE Õ dovrebbe di conseguenza essere abrogata.

    ò nuovo

    (58)     È opportuno che l’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che rappresentano modifiche sostanziali della direttiva 2002/92/CE. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate discende dalla direttiva 2002/92/CE.

    (59)     La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 2002/92/CE.

    ê 2002/92/CE

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO I

    AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1 Ambito d’applicazione

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    1.           La presente direttiva detta disposizioni per l’assunzione Ö relative all’assunzione Õ e all’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ð inclusa la gestione professionale dei sinistri e l’attività di liquidazione dei sinistri, ï da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    2.           La presente direttiva non si applica a soggetti che propongono Ö prestano Õ servizi di intermediazione per contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla garanzia assicurativa fornita;

    (b) non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita;

    (c) il contratto di assicurazione non copre i rischi di responsabilità civile;

    (d) l’attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell’intermediazione assicurativa;

    ê 2002/92/CE (adattato)

    (e) l’assicurazione è complementare rispetto al prodotto o servizio Ö ai beni Õ fornitio dall’intermediario Ö dal prestatore Õ e copre: i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti Ö dal prestatore Õ dall’intermediario, oÖ ; Õ

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    (ii)      danneggiamento o perdita del bagaglio e altri rischi connessi con il viaggio prenotato presso l’intermediario, anche se si tratta di un contratto che assicura il ramo vita o i rischi di responsabilità civile, purché la garanzia abbia natura accessoria rispetto alla garanzia principale relativa ai rischi connessi con tale viaggio;

    (f) l’importo del premio annuale ð per il contratto di assicurazione, se ripartito proporzionalmente su base annua, ïnon eccede 500 Ö 600 ÕEUR e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    3.           La presente direttiva non si applica ai servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori della Comunità Ö dell’Unione Õ.

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di intermediazione assicurativa ð e riassicurativa ï esercitata da ð imprese di assicurazione e di riassicurazione o da ï intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi, purché sia garantita la parità di trattamento per tutti i soggetti che esercitino o siano autorizzati ad esercitare attività di intermediazione assicurativa ð e riassicurativa ï nel mercato in questione.

    La presente direttiva non disciplina le attività di intermediazione assicurativa ð o riassicutativa ïesercitate in paesi terzi né le attività delle imprese di assicurazione o riassicurazione comunitarie, quali definite nella prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita(8), e nella prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio(9), esercitate tramite intermediari assicurativi in paesi terzi.

    ò nuovo

    Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri intermediari assicurativi che intendono stabilirsi o esercitare attività di intermediazione assicurativa in un paese terzo.

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    Articolo 2 Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1.           “impresa di assicurazione”: un’impresa che abbia ottenuto l’autorizzazione amministrativa di cui all’articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o all’articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

    2.           “impresa di riassicurazione”: un’impresa, diversa da un’impresa di assicurazione o da un’impresa di assicurazione di un paese terzo, la cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di assicurazione di un paese terzo o da altre imprese di riassicurazione ð che abbia ottenuto l’autorizzazione amministrativa a norma dell’articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ï;

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    3.           “intermediazione assicurativa”: le attività consistenti nel presentare ð fornire consulenza ï , o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione ð e le attività di gestione professionale dei sinistri e di liquidazione dei sinistri ï .Sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa. ð Tali attività sono considerate come intermediazione assicurativa anche se sono svolte da un’impresa di assicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario assicurativo. ï

    ò nuovo

    Nessuna delle seguenti attività si considera come intermediazione assicurativa ai fini della presente direttiva:

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    (a) Sono altresì escluse le attività Ö consistenti nel fornire Õ di informazioni fornite ð a un cliente ïa titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale, sempre che l’obiettivo di questa attività non sia quello di ð , se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative per ï assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione o la gestione di sinistri per un’impresa di assicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

    ò nuovo

    (b) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o a imprese di assicurazione oppure la trasmissione di informazioni su prodotti assicurativi o su un intermediario assicurativo o su un’impresa di assicurazione a potenziali assicurati;

    4.           “prodotto di investimento assicurativo”: un contratto di assicurazione che potrebbe anche essere classificato come “prodotto di investimento” ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del [regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP)];

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    5.           “intermediario assicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica ð che non sia un’impresa di assicurazione e ïche inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa;

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    64.         “intermediazione riassicurativa”: le attività consistenti nel presentare ð fornire consulenza, ï o proporre contratti di riassicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione ð e le attività di gestione professionale dei sinistri e di liquidazione dei sinistri. ï Sono escluse le attività esercitate dalle imprese di riassicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa di riassicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa. ð Tali attività sono considerate come intermediazione riassicurativa anche se sono svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo. ï

    ò nuovo

    Nessuna delle seguenti attività si considera come intermediazione riassicurativa ai fini della presente direttiva:

    ê 2002/92/CE

    (a) Sono altresì escluse le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale sempre che l’obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di riassicurazione o la gestione di sinistri per un’impresa di riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

    ò nuovo

    (b) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari riassicurativi o a imprese di riassicurazione oppure la trasmissione di informazioni su prodotti riassicurativi o su un intermediario riassicurativo o su un’impresa di riassicurazione a potenziali assicurati;

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    76.         “intermediario riassicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica ð che non sia un’impresa di riassicurazione ïche inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione riassicurativa;

    87.         “intermediario assicurativo collegato”: qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di intermediazione assicurativa in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, se i prodotti di assicurazione non entrano in concorrenza, ma che non percepisca né i premi né le somme destinati al cliente ð o di intermediari assicurativi ïe agisca sotto la piena responsabilità di tali imprese di assicurazione per i prodotti che le riguardano rispettivamente. ðo di tali intermediari assicurativi, a condizione che gli intermediari assicurativi sotto la cui responsabilità il soggetto agisce non agiscano a loro volta sotto la responsabilità di un’altra impresa di assicurazione o di un altro intermediario assicurativoï;

    Si considera inoltre come intermediario assicurativo collegato, che agisce sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione, per i prodotti che le riguardano rispettivamente, qualsiasi soggetto, che eserciti un’attività di intermediazione assicurativa a complemento della sua attività professionale principale, allorché l’assicurazione integri i beni e i servizi forniti nel quadro di tale occupazione principale, e che non percepisca né i premi né le somme destinati al cliente;

    ò nuovo

    9.           “consulenza”: la prestazione di raccomandazioni a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario assicurativo;

    ò nuovo

    10.         “commissione condizionata”: un compenso sotto forma di commissione in cui l’importo dovuto è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati relativi al volume d’affari realizzato dall’intermediario per l’assicuratore;

    ê 2002/92/CE

    118.       “grandi rischi”: i rischi di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE;

    129.       “Stato membro d’origine”:

    (a) se l’intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede e nel quale esercita l’attività;

    (b) se l’intermediario è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    1310.     “Stato membro ospitante”: lo Stato membro in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo ha Ö una presenza permanente o Õ una succursale Ö stabile organizzazione Õo presta servizi ð e che non è il suo Stato membro d’origine ï;

    1412.     “supporto durevole”: qualsiasi mezzo che consenta al cliente di registrare le informazioni a lui personalmente destinate in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate. ð un supporto durevole così come definito all’articolo 2, lettera m), della direttiva 2009/65/CE; ï In particolare, il supporto durevole comprende i dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica, ma non comprende i siti web Internet, a meno che essi soddisfino i criteri di cui al primo paragrafo.

    ò nuovo

    (15)        “pratica di vendita abbinata”: l’offerta di un servizio o prodotto assicurativo insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento di un altro accordo o pacchetto;

    (16)        “stretti legami”: la situazione di cui all’articolo 4, punto 31, della direttiva [MiFID II];

    (17)        “principale sede di attività”: il luogo a partire dal quale è gestita l’attività principale;

    (18)        “compenso”: qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo, offerti o forniti in relazione ad attività di intermediazione assicurativa;

    (19)        “pratica di vendita vincolata”: l’offerta di uno o più servizi secondari insieme ad un servizio o prodotto assicurativo in un pacchetto laddove tale servizio o prodotto assicurativo non viene messo a disposizione del consumatore separatamente;

    (20)        “pratica di vendita aggregata”: l’offerta di uno o più servizi secondari insieme ad un servizio o prodotto assicurativo in un pacchetto laddove tale servizio o prodotto assicurativo viene messo a disposizione del consumatore separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni rispetto all’offerta aggregata ai servizi secondari.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    CAPO II

    REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

    Articolo 3 Registrazione

    1.           ð Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, ïGgli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati presso un’autorità competente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, nello Stato membro d’origine. ðLe imprese di assicurazione registrate negli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE e i loro dipendenti non sono tenuti a registrarsi nuovamente a norma della presente direttiva. ï

    Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione o altri organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché nell’applicazione a tali intermediari dei requisiti di cui all’articolo 48. In particolare, nel caso degli intermediari assicurativi collegati, essi possono essere registrati presso ð da ï un’impresa di assicurazione o , un’associazione di imprese di assicurazione ð o da un intermediario assicurativo o riassicurativo ïsotto il controllo di un’autorità competente.

    ò nuovo

    Gli Stati membri possono prevedere che, se un intermediario assicurativo o riassicurativo agisce sotto la responsabilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un altro intermediario assicurativo o riassicurativo registrato, quest’ultimo intermediario o quest’ultima impresa debba garantire il rispetto delle condizioni di registrazione previste nella presente direttiva. In tal caso, la persona o entità che si assume la responsabilità, dopo che gli Stati membri le hanno trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), del presente articolo, deve essere soddisfatta per quanto concerne gli aspetti di cui al paragrafo 7, lettera c), del presente articolo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la persona o l’entità che si assume la responsabilità per l’intermediario registri tale intermediario.

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo e al secondo comma a tutte le persone fisiche che lavorano per un’impresa ð di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo registrato ï ed esercitano un’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    Nel caso delle persone giuridiche, gGli Stati membri le registrano Ö garantiscono la registrazione delle persone giuridiche Õed indicano inoltre nel registro il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza, che sono responsabili delle attività di intermediazione.

    2.           Gli Stati membri possono istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi, purché siano stabiliti criteri in base ai quali gli intermediari devono essere iscritti.

    ò nuovo

    Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online costituito da un unico modulo di registrazione disponibile su un sito Internet, che dovrebbe essere facilmente accessibile agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione, e fanno in modo che tale modulo possa essere integralmente compilato direttamente online.

    ê 2002/92/CE

    3.           Gli Stati membri provvedono a creare uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all’informazione proveniente da tali diversi registri istituiti elettronicamente e aggiornati costantemente. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma. Inoltre, tale registro indica il paese o i paesi in cui l’intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.

    ò nuovo

    4.           L’AEAP stabilisce, pubblica sul suo sito Internet e tiene aggiornato un registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che abbiano notificato l’intenzione di svolgere attività transfrontaliere conformemente al capo IV. A tal fine, gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni rilevanti all’AEAP. Tale registro è provvisto di un link che rimanda all’autorità competente di ciascuno Stato membro. Tale registro contiene i link a ciascuno dei siti Internet delle autorità competenti degli Stati membri ed è a sua volta accessibile tramite tali siti.

    ê 2002/92/CE

    3 Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione degli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi sia subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 48.

    Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi che non sono più in possesso di tali requisiti siano cancellati dal registro. La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell’autorità competente. Ove necessario, lo Stato membro di origine informa con ogni mezzo appropriato lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.

    ò nuovo

    5.           Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti registrino gli intermediari assicurativi e riassicurativi solo dopo essersi accertate che possiedono i requisiti professionali di cui all’articolo 8.

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    4. Le autorità competenti possono rilasciare all’intermediario assicurativo e riassicurativo un documento tale da consentire agli interessati di verificare, consultando il o i ð uno dei ï registri di cui al paragrafo 2, la sua regolare registrazione.

    Detto documento contiene, almeno, le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 16, lettere a) e b) e, nel caso di una persona giuridica, il nome o i nomi della o delle persone fisiche di cui al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo.

    Lo Stato membro richiede che il documento sia riconsegnato all’autorità competente che lo ha rilasciato qualora l’intermediario assicurativo o riassicurativo non sia più registrato.

    5. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi registrati sono ammessi ad iniziare e a svolgere l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nella Comunità in regime di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

    ò nuovo

    6.           Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di iscrizione al registro degli intermediari siano trattate entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta completa e il richiedente sia informato senza indugio della decisione.

    Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti mettano in atto adeguate misure che consentano loro di verificare che gli intermediari assicurativi e riassicurativi continuino ad essere costantemente in possesso dei requisiti per la registrazione di cui alla presente direttiva.

    7.           Gli Stati membri fanno sì che le autorità competenti nazionali chiedano agli intermediari assicurativi e riassicurativi come condizione per la registrazione:

    (a) di informare le rispettive autorità competenti sui nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10% nell’intermediario e l’importo di dette partecipazioni;

    (b) di informare le rispettive autorità competenti sui nominativi delle persone che hanno stretti legami con l’intermediario assicurativo o riassicurativo;

    (c) di dimostrare in maniera soddisfacente che le partecipazioni o gli stretti legami non impediscono l’esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti.

    8.           Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non concedano la registrazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’intermediario assicurativo o riassicurativo ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all’applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ostacolano l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

    CAPO III

    PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA –DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITÀ

    Articolo 4  Procedura di dichiarazione per la prestazione di intermediazione assicurativa a titolo accessorio; gestione professionale dei sinistri o servizi di accertamento del danno

    1.           I requisiti di registrazione di cui all’articolo 3 non si applicano a un intermediario assicurativo che esercita l’intermediazione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che tali attività soddisfino le seguenti condizioni:

    (a) l’attività professionale principale dell’intermediario assicurativo non consiste nell’intermediazione assicurativa;

    (b) l’intermediario assicurativo si limita a fungere da intermediario per determinati prodotti assicurativi complementari a un altro prodotto o servizio e li specifica chiaramente nella dichiarazione;

    (c) i prodotti assicurativi in oggetto non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non sia accessoria alla copertura principale.

    2.           I requisiti di registrazione di cui all’articolo 3 non si applicano agli intermediari assicurativi la cui unica attività è la gestione professionale dei sinistri o i servizi di accertamento del danno.

    3.           Tutti gli intermediari assicurativi soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro d’origine una dichiarazione con cui informano queste ultime della propria identità, del proprio indirizzo e delle attività professionali svolte.

    4.           Gli intermediari soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono soggetti alle disposizioni dei capi I, III, IV, V, VIII, IX nonché degli articoli 15 e 16 della presente direttiva.

    CAPO IV

    LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 65 Notificazione dello stabilimento e della prestazione di servizi negli altri Stati membri ÖEsercizio della libera prestazione dei servizi Õ

    1.           Qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento ð sul territorio di un altro Stato membro ïne informa le autorità competenti ð trasmette le informazioni seguenti alle autorità competenti ï dello Stato membro d’origine:.

    Entro un mese a decorrere da tale notificazione le suddette autorità comunicano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti che lo desiderano l’intenzione dell’intermediario assicurativo o riassicurativo e ne informano contestualmente l’intermediario interessato.

    L’intermediario assicurativo o riassicurativo può iniziare la sua attività un mese dopo la data alla quale è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine della comunicazione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Tuttavia, detto intermediario può iniziare immediatamente la sua attività se lo Stato membro ospitante non desidera essere informato.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione che desiderano essere informati ai sensi del paragrafo 1. A sua volta la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono adottare i provvedimenti necessari per l’adeguata pubblicazione delle condizioni in cui, nell’interesse generale, tali attività devono essere esercitate nel loro territorio.

    ò nuovo

    (a) il nome, l’indirizzo e l’eventuale numero di registrazione dell’intermediario;

    (b) lo Stato membro o gli Stati membri nei quali intende operare;

    (c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta;

    (d) i pertinenti rami assicurativi, se del caso;

    (e) un’attestazione sulle cognizioni e capacità professionali.

    2.           Nel mese seguente la ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro d’origine le trasmette all’autorità competente dello Stato membro ospitante, che notifica la ricezione senza indugio. Lo Stato membro d’origine informa l’intermediario assicurativo o riassicurativo per iscritto che lo Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione può avviare la sua attività nello Stato membro ospitante.

    Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante riconosce l’esperienza anteriore in materia di attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa dimostrata da una prova della registrazione o della dichiarazione nello Stato membro d’origine come attestazione delle necessarie cognizioni e capacità.

    3.           L’avvenuta registrazione o dichiarazione è dimostrata da una prova della registrazione emessa o della dichiarazione ricevuta dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro d’origine del richiedente e che il richiedente allega alla richiesta presentata allo Stato membro ospitante.

    4.           In caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, l’intermediario assicurativo o riassicurativo notifica per iscritto tali modifiche all’autorità competente dello Stato membro d’origine almeno un mese prima della loro attuazione. Non appena praticabile e non più tardi di un mese dalla data in cui ha ricevuto l’informazione sulla modifica, l’autorità competente dello Stato membro di origine ne informa anche l’autorità competente dello Stato membro ospitante.

    Articolo 6  Esercizio della libertà di stabilimento

    1.           Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi che desiderano esercitare la libertà di stabilimento costituendo una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifichino preventivamente all’autorità competente del loro Stato membro d’origine e le forniscano le informazioni seguenti:

    (a) il nome, l’indirizzo e il numero registrazione (se del caso) dell’intermediario;

    (b) lo Stato membro nel cui territorio intendono stabilire una succursale o una presenza permanente;

    (c) la categoria di intermediario cui appartengono e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano;

    (d) i pertinenti rami assicurativi, se del caso;

    (e) un programma operativo indicante le attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa da svolgere e la struttura organizzativa della stabile organizzazione, indicando anche l’identità degli agenti, se l’intermediario intende avvalersene;

    (f) l’indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;

    (g) il nome di tutte le persone responsabili della gestione della stabile organizzazione o della presenza permanente.

    2.           Salvo nel caso in cui l’autorità competente dello Stato membro d’origine abbia motivo di ritenere che la struttura organizzativa o la situazione finanziaria dell’intermediario assicurativo o riassicurativo sia inadeguata, tenendo conto delle attività di intermediazione previste, nel mese seguente la ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1 l’autorità le trasmette all’autorità competente dello Stato membro ospitante, che notifica la ricezione senza indugio. Lo Stato membro d’origine informa l’intermediario assicurativo o riassicurativo per iscritto che lo Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione può avviare la sua attività nello Stato membro ospitante.

    3.           Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine rifiuta di comunicare le informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro un mese a decorrere dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le ragioni del suo rifiuto all’intermediario assicurativo o riassicurativo.

    4.           In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati conformemente al paragrafo 1, l’intermediario assicurativo o riassicurativo informa per iscritto l’autorità competente del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche non appena possibile e non oltre un mese dalla data in cui ha ricevuto l’informazione.

    Articolo 7 Ripartizione delle competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante

    1.           Se la principale sede di attività di un intermediario assicurativo è in un altro Stato membro, l’autorità competente di tale altro Stato membro può concordare con l’autorità competente dello Stato membro d’origine di agire come se fosse l’autorità competente dello Stato membro d’origine in relazione agli obblighi stabiliti ai capi VI, VII e VIII della presente direttiva. In caso di tale accordo, l’autorità competente dello Stato membro d’origine informa senza indugio l’intermediario assicurativo e l’AEAP.

    2.           Spetta all’autorità competente dello Stato membro ospitante assumersi la responsabilità di garantire che i servizi prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio ottemperino agli obblighi stabiliti ai capi VI e VII e nelle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

    L’autorità competente dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la stabile organizzazione e di chiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all’autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti ai capi VI e VII e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi o le attività prestate dalla stabile organizzazione nel suo territorio.

    3.           Quando lo Stato membro ospitante ha motivo per concludere che un intermediario assicurativo o riassicurativo operante nel suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi o attraverso una stabile organizzazione non ottemperi agli obblighi di cui alla presente direttiva, ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine, che prende le misure appropriate. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’intermediario assicurativo o riassicurativo persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’intermediario assicurativo o riassicurativo è soggetto alle seguenti misure:

    (a) l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e il corretto funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, anche impedendo agli intermediari assicurativi e riassicurativi in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio; l’autorità competente dello Stato membro ospitante informa senza indugio la Commissione in merito a tali misure;

    (b) l’autorità competente dello Stato membro ospitante può inoltre rinviare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010; in tal caso, l’AEAP può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d’origine.

    4.           Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che un intermediario assicurativo o riassicurativo che ha una stabile organizzazione nel loro territorio non ottempera alle disposizioni legislative o regolamentari adottate da detto Stato in attuazione di disposizioni della presente direttiva implicanti la competenza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esigono che l’intermediario assicurativo o riassicurativo ponga termine a tale situazione.

    Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’intermediario assicurativo o riassicurativo persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’intermediario assicurativo o riassicurativo è soggetto alle seguenti misure:

    (a) l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e il corretto funzionamento dei mercati, anche impedendo agli intermediari assicurativi e riassicurativi in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio; l’autorità competente dello Stato membro ospitante informa senza indugio la Commissione in merito a tali misure;

    (b) l’autorità competente dello Stato membro ospitante può inoltre rinviare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010; in tal caso, l’AEAP può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d’origine.

    CAPO V

    ALTRI REQUISITI ORGANIZZATIVI

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    Articolo 48 Requisiti professionali ð e organizzativi ï

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    1.           Gli intermediari assicurativi e riassicurativi ð , compresi coloro che svolgono tali attività a titolo accessorio, le persone che svolgono le attività di gestione professionale dei sinistri, di liquidazione dei sinistri o di consulenza in materia di sinistri nonché i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa, ï devono possedere adeguate cognizioni e capacità, determinate ð dagli ïdai rispettivi Stati membri d’origine ð degli intermediari o delle imprese, per svolgere adeguatamente le proprie funzioni ed ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata, dando prova di un’esperienza professionale adeguata alla complessità dei prodotti per cui svolgono attività di intermediazione ï.

    ò nuovo

    Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa aggiornino le loro cognizioni e capacità attraverso lo sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello di rendimento adeguato.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    Gli Stati membri di origine possono modulare le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all’attività ð particolare ïdi intermediazione assicurativa o riassicurativa e ai prodotti offerti Ö oggetto di intermediazione Õ, più particolarmente se l’intermediario esercita un’attività professionale principale diversa dall’intermediazione assicurativa. In quest’ultimo caso, l’interessato può esercitare un’attività di intermediazione assicurativa solo se un intermediario assicurativo che soddisfa le condizioni di cui al presente articolo o un’impresa di assicurazione assumono l’intera responsabilità dei suoi Ö degli Õatti Ödell’intermediarioÕ.

    Gli Stati membri possono prevedere che, per i Ö nei Õ casi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, l’impresa di assicurazione ð o l’intermediario assicurativo ïverifichi se le cognizioni e le capacità degli intermediari interessati sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo e, eventualmente, impartisca a tali intermediari una formazione corrispondente ai requisiti relativi ai prodotti proposti dagli intermediari in questione.

    Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un’impresa ð di assicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativoïche esercita l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché la dirigenza di tali imprese comprenda una proporzione ragionevole di persone responsabili dell’intermediazione in materia di prodotti assicurativi ð e riassicurativi ï e affinché ogni altra persona che partecipi direttamente all’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa abbia dato prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.

    2.           Gli intermediari assicurativi e riassicurativi ð e i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa ïdevono possedere il requisito dell’onorabilità. Essi devono possedere almeno un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale.

    Gli Stati membri possono consentire, in conformità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che l’impresa di assicurazione verifichi l’onorabilità degli intermediari assicurativi.

    Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un’impresa ð di assicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativoïed esercitano l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Essi provvedono affinché la dirigenza di tali imprese nonché i dipendenti che partecipano direttamente all’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa siano in possesso di tale requisito.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    3.           Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio della Comunità Ö dell’Unione Õo di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 000 000 Ö 1 120 000 ÕEUR per ciascun sinistro e di 1 500 000Ö 1 680 000 Õ EUR all’anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall’impresa di assicurazione, dall’impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    4            Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l’incapacità dell’intermediario assicurativo di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.

    Tali misure assumono una o più delle forme seguenti:

    (a) disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all’intermediario si considerano versati all’impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest’ultima all’intermediario non si considerano versati all’assicurato finché questi non li riceva effettivamente;

    (b) norme secondo cui gli intermediari assicurativi devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 15000 Ö 16 800 ÕEUR;

    (c) norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti-cliente Ö conti dei clienti Õrigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;

    (d) l’istituzione di un fondo di garanzia.

    5.           L’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa presuppone il possesso permanente dei requisiti professionali di cui al presente articolo.

    6.           Gli Stati membri possono rendere più rigorosi i requisiti di cui al presente articolo o aggiungerne altri per gli intermediari assicurativi o riassicurativi registrati nel loro territorio.

    7.           ðL’AEAP riesamina periodicamente ï Ggli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 formano oggetto di una revisione periodica per tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. La prima revisione ha luogo cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.

    Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l’importo di base in euro della variazione percentuale dell’indice summenzionato nel periodo tra l’entrata in vigore della presente direttiva e la data della prima revisione o tra la data dell’ultima revisione e la data della nuova revisione, e sono arrotondati all’euro superiore.

    L’AEAP elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che adeguano l’importo di base in euro di cui ai paragrafi 3 e 4 in funzione della variazione percentuale dell’indice summenzionato nel periodo tra l’entrata in vigore della presente direttiva e la data della prima revisione o tra la data dell’ultima revisione e la data della nuova revisione, arrontondandolo all’euro superiore.

    L’AEAP trasmette tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

    ò nuovo

    8.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 33. Tali atti delegati specificano

    (a) il concetto di adeguate cognizioni e capacità dell’intermediario nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa con i suoi clienti, di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

    (b) i criteri appropriati per determinare, in particolare, il livello delle qualifiche professionali, le esperienze e le competenze necessarie per svolgere l’attivitá di intermediazione assicurativa;

    (c) le misure che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per aggiornare le loro cognizioni e capacità attraverso lo sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello di rendimento adeguato.

    ê 2002/92/CE

    Articolo 5

    Diritti acquisiti

    Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti che esercitavano un’attività di intermediazione anteriormente al 1o settembre 2000, erano iscritti in un registro ed erano in possesso di una formazione e di un livello di esperienza analoghi a quelli richiesti dalla presente direttiva siano iscritti automaticamente nell’istituendo registro, previo soddisfacimento dei requisiti stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4.

    ò nuovo

    Articolo 9 Pubblicazione delle norme di interesse generale

    1.           Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le loro autorità competenti pubblichino adeguatamente le disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell’interesse generale applicabili allo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul loro territorio.

    2.           Uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano gli intermediari assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisce che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati ai fini della tutela dei consumatori. Lo Stato membro continua a monitorare tali disposizioni per verificare che rimangano tali.

    3.           L’AEAP presenta un documento informativo standardizzato per le norme di interesse generale che va compilato dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Tale documento include i link verso i siti Internet dell’autorità competente nei quali sono pubblicate le informazioni sulle norme di interesse generale. Le autorità nazionali competenti aggiornano periodicamente tali informazioni e l’AEAP le rende pubblicamente accessibili sul suo sito Internet in lingua inglese, francese e tedesca, suddividendo le norme di interesse generale in diverse categorie a seconda dei rispettivi ambiti del diritto.

    4.           Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto unico competente per fornire informazioni sulle norme di interesse generale nel rispettivo territorio. Tale punto di contatto dovrebbe essere l’autorità competente interessata.

    5.           Prima del X X 20XX [tre anni dopo l’entrata in vigore della direttiva], l’AEAP elabora una relazione in cui esamina le norme di interesse generale pubblicate dagli Stati membri conformemente a quanto disposto nel presente articolo, nel contesto del buon funzionamento della presente direttiva e del mercato interno, e ne informa la Commissione.

    ê 2002/92/CE

    Articolo 710 Autorità competenti

    1.           Gli Stati membri designano le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.

    2.           Le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere pubbliche autorità, enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione.

    3.           Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l’effettivo espletamento delle rispettive funzioni.

    ò nuovo

    Articolo 8

    Sanzioni

    1. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti di chiunque eserciti l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere registrato in uno degli Stati membri e non contemplato dall’articolo 1, paragrafo 2.

    2. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgano di servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da soggetti non registrati in uno degli Stati membri e non contemplati dall’articolo 1, paragrafo 2.

    3. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti degli intermediari assicurativi o riassicurativi che violino le disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.

    4. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di avviare nuove attività nel loro territorio.

    5. Qualsiasi misura adottata che comporti sanzioni o restrizioni per le attività dell’intermediario assicurativo o riassicurativo deve essere debitamente motivata e comunicata all’intermediario interessato. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 911 Scambio di informazioni tra Stati membri

    1.           Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

    2.           Le autorità competenti si scambiano informazioni riguardo agli intermediari assicurativi e riassicurativi a cui siano state irrogate le sanzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, o abbiano formato oggetto di una misura di cui all’articolo 8, paragrafo 4Ö al capo VIII Õ, informazioni che possono condurre alla cancellazione dal registro di tali intermediari. Inoltre, le competenti autorità possono scambiarsi ogni informazione pertinente su richiesta di una di esse.

    3.           Le persone competenti a ricevere o comunicare le informazioni di cui alla presente direttiva sono tenute al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)(10), e dell’articolo 15 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)(11).

    Articolo 1012 Mezzi di ricorso

    Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure che consentano ai consumatori e ad altri interessati, in particolare le associazioni di consumatori, di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi o riassicurativi ð e le imprese di assicurazione o riassicurazione ï. In ogni caso, ai ricorsi viene data risposta.

    ê 2002/92/CE

    Articolo 1113 Risoluzione stragiudiziale delle controversie

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    1.           Gli Stati membri promuovono l’istituzione di Ö garantiscono che siano istituite Õadeguate ed efficaci procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra gli intermediari assicurativi e i consumatori ð e tra le imprese di assicurazione e i consumatori che siano adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti ï, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. ð Gli Stati membri garantiscono inoltre che tutte le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi partecipino alle procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controverse che soddisfano le seguenti condizioni:

    (a) la procedura comporta decisioni non vincolanti;

    (b) il decorso del termine per ricorrere al giudice è sospeso per la durata della procedura di risoluzione alternativa delle controversie;

    (c) il decorso del termine di prescrizione relativo al sinistro è sospeso per la durata della procedura;

    (d) la procedura è gratuita o ha un costo moderato;

    (e) i mezzi elettronici non sono l’unico modo di accesso delle parti alla procedura e

    (f) misure provvisorie sono possibili in casi eccezionali qualora l’urgenza della situazione lo esiga. ï

    2.           Gli Stati membri promuovono la cooperazione tra Ö garantiscono che Õ tali organi Ö cooperino Õ ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

    Articolo 16 14 Attuazione Ö Restrizioni sul ricorso ad intermediari Õ

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di assicurazione ð e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi ïsi avvalgano unicamente dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi iscritti negli appositi registri, nonché dai soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 ð o dai soggetti che hanno adempito la procedura di dichiarazione di cui all’articolo 4 ï.

    CAPO VI III

    ê 2002/92/CE (adattato)

    OBBLIGHI D’INFORMAZIONE DEGLI INTERMEDIARI Ö E NORME DI COMPORTAMENTO Õ

    ò nuovo

    Articolo 15

    Principi generali

    1.           Gli Stati membri prescrivono che, nello svolgere un’intermediazione assicurativa con o per i clienti, gli intermediarii assicurativi e le imprese di assicurazione agiscano in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

    2.           Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione a clienti o potenziali clienti sono imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    Articolo 1216 Informazioni ð generali ïfornite dall’intermediario assicurativo ð o dall’impresa di assicurazione ï

    ò nuovo

    Gli Stati membri stabiliscono norme che garantiscano che

    (a) prima della conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, l’intermediario assicurativo, compreso l’intermediario collegato, fornisca le seguenti informazioni ai clienti:

    i)       la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di intermediario assicurativo;

    ii)       se fornisce un qualsiasi tipo di consulenza sui prodotti assicurativi venduti;

    ê 2002/92/CE (adattato)

    (eiii)   le procedure di cui all’articolo 10 12, che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso nei confronti degli Ö contro gli Õ intermediari assicurativi e riassicurativi nonché, se del caso, le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all’articolo 11. 13;

    ò nuovo

    (iv)    il registro in cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato nonché

    (v)     se l’intermediario rappresenta il cliente o se agisce per e per conto di un’impresa di assicurazione;

    (b) prima della conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, l’impresa di assicurazione fornisce le seguenti informazioni ai clienti:

    (i)      la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di impresa di assicurazione;

    (ii)     se fornisce un qualsiasi tipo di consulenza sui prodotti assicurativi venduti;

    (iii)     le procedure di cui all’articolo 12, che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso contro le imprese di assicurazione e le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all’articolo 13.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    Articolo 12 17  ÖConflitti di interesse e trasparenza Õ

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    1.           Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione iniziale e, se necessario, in occasione della relativa modifica o rinnovo, l’intermediario assicurativo, ð compreso l’intermediario collegato, ïfornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:

    (a) la sua identità ed il suo indirizzo;

    (b) il registro in cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;

    (ca)   se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;

    (db)   se una determinata impresa di assicurazione, o l’impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario assicurativo;

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    (c)     Inoltre, l’intermediario assicurativo fornisce al consumatore le seguenti informazioni riguardo al contratto proposto,

    (i)      se egli fornisca consulenze fondate sull’obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire Ö in base a Õun’analisi imparziale; o

    ê 2002/92/CE (adattato)

    (ii)      se sia tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l’attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione. In tal caso, egli comunica, su richiesta del consumatore, la denominazione di tali imprese; o

    (iii)     se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze fondate sull’obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire Ö in base a Õun’analisi imparziale. In tal caso, egli comunica, su richiesta del consumatore, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari. Ö ; Õ

    Nei casi in cui si preveda che determinate informazioni debbano essere fornite soltanto su richiesta del consumatore, quest’ultimo è informato del suo diritto di richiedere tali informazioni.

    ò nuovo

    (d)     la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;

    (e)     se in relazione al contratto di assicurazione, opera:

    (i)      sulla base di un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal cliente; o

    (ii)      sulla base di una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nei premio assicurativo; o

    (iii)     sulla base di una combinazione tra i) e ii);

    (f)      se l’intermediario percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo, l’intero importo del compenso relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l’importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

    (g)     se l’importo della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie relative al volume d’affari realizzato dall’intermediario per un assicuratore, tali obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento.

    2.           In deroga al paragrafo 1, lettera f), per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l’intermediario di contratti di assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all’allegato I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della conclusione di tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di onorario o commissione,

    (a) dell’importo oppure, se l’importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell’onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;

    (b) del diritto del cliente di chiedere l’informazione di cui alla lettera a).

    3.           L’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo dell’eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.

    4.           Se il cliente effettua dei pagamenti previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo gli comunicano le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.

    5.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 33. Tali atti delegati specificano

    (a) opportuni criteri per determinare le modalità di comunicazione del compenso dell’intermediario, incluse le commissioni condizionate, al cliente, come previsto al paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2 del presente articolo;

    (b) opportuni criteri per determinare, in particolare, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

    (c) le misure ai fini della comunicazione del loro compenso al cliente che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 1218 ðConsulenza e norme per le vendite senza consulenza ï

    31.         Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l’intermediario assicurativo, ð incluso l’intermediario collegato, o l’impresa di assicurazione ïdeve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal consumatore, quanto meno precisare

    (a)     Ö individuare Õ le richieste e le esigenze di tale consumatore e

    (b)     Ö specificare, nei confronti del cliente, Õle ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza ð eventualmente ïfornita su un determinatoÖ uno specifico Õ prodotto Ö assicurativo Õ.

    32.         TaliLe precisazioni ð di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) ïsi articolano secondo la complessità del contrattoprodotto assicurativo proposto ð e il livello di rischio finanziario per il cliente ï.

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    23.         Quando l’intermediario assicurativo ð o l’impresa di assicurazione ïcomunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un’analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull’analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

    ò nuovo

    4.           Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 12 19  ð Esenzioni dall’obbligo di informativa e clausola di flessibilità ï

    41.         Le informazioni di cui ai paragrafi 1,2, 3 e 16 Ö agli articoli 16, 17 e 18 Õnon devono essere fornite dagli intermediari assicurativi ð o dalle imprese di assicurazione ï che operano nel settore dell’assicurazione dei grandi rischi, né dagli intermediari riassicurativi ð o dalle imprese di riassicurazione, oppure in relazione ai clienti professionali di cui all’allegato I ï .

    52.         Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al paragrafo 1Ö agli articoli 16, 17 e 18 Õ, se tali disposizioni sono conformi al diritto comunitarioÖ dell’Unione Õ. Gli Stati membri comunicano ð all’AEAP e ïalla Commissione le Ö tali Õdisposizioni nazionali di cui al primo comma.

    3.           Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con ogni mezzo idoneo, la Commissione ð l’AEAP ïprovvede affinché le informazioni relative alle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai consumatori,e agli intermediari assicurativi ð e alle imprese di assicurazione ï.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 1320 Modalità dell’informazione

    1.           Qualsiasi informazione da fornire ai clienti a norma dell’articolo 12 Ö degli articoli 16, 17 e 18 Õ deve essere comunicata ð ai clienti ï:

    (a) su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il consumatore;

    (b) in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore; ð e ï

    ê 2002/92/CE

    ð nuovo

    (c) in una lingua ufficiale dello Stato membro ð in cui è situato il rischio o dello Stato membro ïdell’impegno oppure in un’altra lingua concordata dalle parti. ðL’informazione è fornita a titolo gratuito.ï

    ò nuovo

    2.           In deroga al paragrafo 1, lettera a), l’informazione di cui agli articoli 16,17 e 18 può essere fornita al cliente tramite uno dei seguenti supporti:

    (a) mediante un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4; o

    (b) tramite un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5.

    3.           Tuttavia, se le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, il cliente su sua richiesta ne ottiene gratuitamente una copia in formato cartaceo.

    4.           Le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    (a) l’utilizzo di un supporto durevole è appropriato nel quadro di un’operazione commerciale tra l’intermediario o l’impresa di assicurazione e il cliente; e

    (b) il cliente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e il supporto durevole, ha scelto quest’ultimo.

    5.           Le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 possono essere fornite tramite un sito Internet se è previsto un accesso personalizzato per il cliente e laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    (a) la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 tramite un sito Internet è appropriata nel quadro di un’operazione commerciale tra l’intermediario o l’impresa di assicurazione e il cliente;

    (b) il cliente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 tramite un sito Internet;

    (c) il cliente è stato informato per via elettronica dell’indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18;

    (d) è garantito che le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 rimangano accessibili sul sito Internet per il tempo ragionevolmente necessario al cliente per consultarle.

    6.           Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata nel quadro di un’operazione commerciale tra l’intermediario o l’impresa di assicurazione e il cliente, laddove sia provato che il cliente ha regolarmente accesso ad Internet. La fornitura, da parte del cliente, di un indirizzo di posta elettronica ai fini dell’operazione commerciale in oggetto è considerata una prova in tal senso.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    73.         In caso di vendita per telefono, l’informazione preliminare fornita al consumatore deve essere conforme alle norme comunitarieÖ dell’Unione Õ applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre l’informazione è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 ð o 2 ïsubito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

    ò nuovo

    Articolo 21

    Vendita abbinata

    1.           Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, ma non le pratiche di vendita vincolata.

    2.           Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l’impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l’intermediario assicurativo, propone al cliente e lo informa della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l’intermediario o dall’impresa.

    3.           L’AEAP elabora al più tardi entro il 31 dicembre [20XX] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 o al paragrafo 1 del presente articolo.

    CAPO VII

    requisiti SUPPLEMENTARI per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi

    Articolo 22 Ambito d’applicazione

    Il presente capo stabilisce i requisiti supplementari per l’intermediazione assicurativa svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

    (a) un intermediario assicurativo;

    (b) un’impresa di assicurazione.

    Articolo 23 Conflitti di interesse

    1.           Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli intermediari assicurativi collegati o le persone direttamente o indirettamente con loro collegate e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di intermediazione assicurativa.

    2.           Quando le misure adottate dall’intermdiario assicurativo o dall’impresa di assicurazione in ottemperanza agli articoli 15, 16, e 17 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti e potenziali clienti a causa di conflitti di interesse, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse.

    3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 al fine di precisare:

    (a) le misure e le disposizioni organizzative e amministrative efficaci che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando prestano servizi di intermediazione assicurativa;

    (b) opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione.

    Articolo 24 Principi di carattere generale e informazione del cliente

    1.           Gli Stati membri prescrivono che, nella prestazione di servizi di intermediazione assicurativa con o per conto di clienti, un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione agisca in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti, e che rispetti in particolare i principi di cui al presente articolo e all’articolo 25.

    2.           Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.

    3.           Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite informazioni appropriate:

    (a) sull’intermediario assicurativo o sull’impresa di assicurazione e i relativi servizi. In caso di prestazione di consulenza le informazioni specificano se la consulenza è fornita su base indipendente e se è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione continua dell’idoneità dei prodotti assicurativi consigliati;

    (b) sui prodotti assicurativi e sulle strategie di investimento proposte. Le informazioni dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali prodotti o a determinate strategie di investimento e

    (c) sui costi e gli oneri connessi.

    4.           Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dello specifico prodotto assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato.

    5.           Quando l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione informa il cliente che la consulenza in materia assicurativa è fornita su base indipendente, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione:

    (a) valuta un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. I prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione e

    (b) non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

    6.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 riguardo a misure intese ad assicurare che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione rispettino i principi di cui al presente articolo quando prestano un servizio di intermediazione assicurativa ai loro clienti. Tali atti delegati specificano

    (a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni e

    (b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti assicurativi.

    Articolo 25 Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti

    1.           Quando effettua una consulenza, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente nell’ambito rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, nonché in merito alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento, informazioni sulle quali l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione si basa per raccomandare i prodotti assicurativi adatti al cliente o al potenziale cliente.

    2.           Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di intermediazione assicurativa in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di consentire all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione è adatto al cliente.

    Qualora l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione avverte quest’ultimo di tale situazione. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

    Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze e esperienze, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a loro. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

    3.           L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione predispone una registrazione che comprende il documento o i documenti, ad esempio un contratto, concordati tra l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione e il cliente, in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.

    4.           I clienti devono ricevere dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione adeguate relazioni sui servizi prestati ai loro clienti. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. Quando presta servizi di consulenza, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione specifica come la consulenza prestata corrisponda alle caratteristiche personali del cliente.

    5.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 per garantire che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione rispettino i principi di cui al presente articolo quando prestano un servizio di intermediazione assicurativa ai loro clienti. Tali atti delegati specificano

    (a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;

    (b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti assicurativi.

    CAPO VIII

    SANZIONI E MISURE

    Articolo 26 Sanzioni e misure amministrative

    1.           Gli Stati membri provvedono affinché le loro misure e sanzioni amministrative siano effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.           Gli Stati membri si assicurano che, in caso di violazione degli obblighi che incombono alle imprese di assicurazione e riassicurazione o agli intermediari assicurativi e riassicurativi, possano essere adottate sanzioni e misure amministrative nei confronti dei membri del loro organo di gestione oltre che di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi della legislazione nazionale, sono responsabili della violazione.

    3.           Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

    Articolo 27 Pubblicazione delle sanzioni

    Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l’identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio i mercati assicurativi e riassicurativi. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

    Articolo 28 Violazioni

    1.           Il presente articolo si applica:

    (a) agli intermediari assicurativi o riassicurativi che non sono registrati in uno Stato membro e non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, o dell’articolo 4;

    (b) alle persone che esercitano attività assicurative a titolo accessorio senza aver presentato una dichiarazione di cui all’articolo 4 o che hanno presentato una dichiarazione di questo tipo, ma per le quali i requisiti di cui all’articolo 4 non sono soddisfatti;

    (c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che si avvalgono dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa di persone che non sono né registrate in uno Stato membro, né contemplate dall’articolo 1, paragrafo 2, e che non hanno presentato una dichiarazione di cui all’articolo 4;

    (d) agli intermediari assicurativi o riassicurativi che hanno ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o altri mezzi irregolari, in violazione dell’articolo 3;

    (e) agli intermediari assicurativi o riassicurativi o alle imprese di assicurazione che non rispettano le disposizioni dell’articolo 8;

    (f) alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento conformemente ai capi VI e VII.

    2.           Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni e le misure amministrative che possono essere applicate comprendano almeno quanto segue:

    (a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

    (b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

    (c) nel caso di un intermediario assicurativo o riassicurativo, la revoca della registrazione a norma dell’articolo 3;

    (d) l’interdizione, per tutti i membri dell’organo di gestione di intermediari assicurativi o riassicurativi o di imprese di assicurazione e riassicurazione o di ogni altra persona fisica considerata responsabile, dall’esercizio di funzioni in seno a intermediari assicurativi o riassicurativi o imprese di assicurazione o riassicurazione;

    (e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una impresa figlia di un’impresa madre, il fatturato annuo complessivo è il fatturato annuo complessivo risultante nei conti consolidati dell’impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario precedente;

    (f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l’euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    Se è possibile determinare il beneficio derivante dalla violazione, gli Stati membri si assicurano che il livello massimo non sia inferiore al doppio dell’importo di tale beneficio.

    Articolo 29 Applicazione efficace delle sanzioni

    1.           Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

    (a) la gravità e la durata della violazione;

    (b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

    (c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;

    (d) l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

    (e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

    (f) il livello di collaborazione con l’autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile e

    (g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

    2.           L’AEAP emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.

    3.           La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di avviare nuove attività nel loro territorio.

    Articolo 30 Segnalazione di violazioni

    1.           Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

    2.           Detti meccanismi includono almeno:

    (a) le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito;

    (b) la protezione adeguata dei dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione o degli intermediari assicurativi e riassicurativi che denunciano violazioni commesse all’interno di tali entità e

    (c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.

    Articolo 31 Invio di informazioni all’AEAP in relazione alle sanzioni

    1.           Gli Stati membri inviano all’AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le misure o le sanzioni amministrative adottate o comminate in conformità dell’articolo 26.

    L’AEAP pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

    2.           Se l’autorità competente ha reso pubbliche una misura o una sanzione amministrativa, lo comunica contestualmente all’AEAP.

    3.           L’AEAP elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l’invio delle informazioni di cui al presente articolo.

    L’AEAP presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [XX/ inserire la data effettiva a 6 mesi dalla data di entrata in vigore/applicazione della presente direttiva].

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

    ê 2002/92/CE

    CAPO IV IX

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 14 Ricorso giurisdizionale

    Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate nei confronti di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un’impresa di assicurazione ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma della presente direttiva siano impugnabili in sede giurisdizionale.

    ò nuovo

    Articolo 32 Protezione dei dati

    1.           Ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati di carattere personale effettuato nel loro territorio.

    2.           Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall’AEAP conformemente alla presente direttiva.

    Articolo 33 Atti delegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 34 con riguardo alle disposizioni degli articoli 8, 17, 23, 24 e 25.

    Articolo 34 Esercizio della delega

    1.           Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

    2.           Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    3.           La delega di poteri di cui agli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.           Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 entra in vigore solo se non ha sollevato l’obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Detto termine può essere prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 35 Riesame e valutazione

    1.           Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede al suo riesame. Tale riesame include un’indagine generale sull’applicazione pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell’applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP) e [della MiFID II]. Il riesame valuterà una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE. Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere un’analisi specifica dell’impatto dell’articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato dei servizi di intermediazione per contratti che non rientrano nei rami specificati all’allegato I della direttiva 2002/83/CE nonché dell’impatto degli obblighi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.

    2.           Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione trasmette una prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

    3.           Entro il X X 20XX [quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva], e in seguito almeno ogni due anni, l’AEAP prepara una seconda relazione sull’applicazione della presente direttiva. L’AEAP consulta l’AESFEM prima di pubblicare la propria relazione.

    4.           In una terza relazione da preparare entro il X X 20XX [due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva], l’AEAP effettua una valutazione della struttura del mercato degli intermediari assicurativi.

    5.           In una relazione da preparare entro il X X 20XX [quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva], come indicato al paragrafo 3, l’AEAP esamina se le autorità competenti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.

    6.           La relazione di cui al paragrafo 3 prende in esame almeno i seguenti elementi:

    (a) le modifiche nella struttura del mercato degli intermediari assicurativi;

    (b) le modifiche nelle dinamiche delle attività transfrontaliere;

    (c) una valutazione intermedia sul miglioramento della qualità delle consulenze e dei metodi di vendita e sull’impatto della presente direttiva sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.

    7.           Tale relazione contiene altresì una valutazione dell’AEAP sull’impatto della presente direttiva.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 1636 Attuazione

    1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 gennaio 2005 ð agli articoli [1-39] e all’allegato I della presente direttiva al più tardi entro il [data] ï . Essi Ö comunicano Õ ne informano immediatamente alla Commissione ð il testo di tali disposizioni ï.

    Tali disposizioni ð Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ï contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. ð Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s’intendono fatti alla presente direttiva. ï Le modalità di tale riferimento ð nonché la forma redazionale di detta indicazione ï sono adottate ð determinate ï dagli Stati membri.

    2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni ð essenziali di diritto interno ï legislative, regolamentari e amministrative che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale comunicazione essi forniscono una tabella che indichi, a fronte della presente direttiva, le disposizioni nazionali corrispondenti.

    Articolo 1537 Abrogazione

    La direttiva 77/92/CEE Ö 2002/92/CE Õ è abrogata con effetto a decorrere dalla data di cui all’articolo 16, paragrafo 1 ð dal [data di adozione 20XX]), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale di detta direttiva. ï

    ò nuovo

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

    ê 2002/92/CE (adattato)

    ð nuovo

    Articolo1738 Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ð ventesimo ï giorno ð successivo alla pubblicazione ïnella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ö dell’Unione europea Õ.

    ê 2002/92/CE

    Articolo 1839 Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    ò nuovo

    ALLEGATO I CLIENTI PROFESSIONALI

    Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni e valutare correttamente i rischi che assume. Dovrebbero essere considerati clienti professionali per tutti i servizi e le attività in ambito assicurativo e i prodotti assicurativi ai fini della presente direttiva:

    1.           i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell’elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo:

    (a) enti creditizi;

    (b) intermediari assicurativi e riassicurativi e imprese di investimento;

    (c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;

    (d) imprese di assicurazione e di riassicurazione;

    (e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;

    (f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;

    (g) negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;

    (h) singoli membri di una borsa;

    (i) altri investitori istituzionali;

    2.           le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

    – totale di bilancio: 20 000 000 EUR

    – fatturato netto: 40 000 000 EUR

    – fondi propri: 2 000 000 EUR.

    3.           i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;

    4.           altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. I soggetti summenzionati sono considerati clienti professionali. Devono tuttavia essere autorizzati a richiedere un trattamento non professionale e le imprese possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente di un’impresa è un’impresa come definita in precedenza, l’impresa deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l’impresa e il cliente convengano diversamente. L’impresa deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell’accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

    Spetta al cliente considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. Questo livello maggiore di protezione verrà concesso quando un cliente considerato professionale conclude un accordo scritto con l’impresa per non essere considerato come cliente professionale ai fini delle norme di comportamento applicabili. Tale accordo dovrebbe precisare quale o quali sono i servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di prodotti o operazioni ai quali si applica.

    ò nuovo

    ALLEGATO II DOCUMENTI ESPLICATIVI

    Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

    Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata per i seguenti motivi.

    Complessità della direttiva e del settore disciplinato

    Il settore assicurativo e della distribuzione di prodotti assicurativi è particolarmente complesso e può risultare molto tecnico per professionisti che non sono specializzati in questo campo. In assenza di documenti esplicativi ben strutturati il compito di vigilare sul recepimento richiederebbe un investimento di tempo sproporzionato. L’attuale proposta costituisce una revisione, dove il testo delle direttive sulla intermediazione finanziaria (IMD) è stato oggetto di rifusione. Sebbene molte delle disposizioni non siano state modificate sostanzialmente, sono state introdotte diverse nuove disposizioni e diverse altre sono state riviste o abrogate. La struttura, la forma e la presentazione dei testi è completamente nuova. Questa nuova struttura si è resa necessaria per poter dare un ordine più chiaro e più logico alle disposizioni giuridiche, ma ne conseguirà la necessità di un approccio strutturato in sede di vigilanza sul recepimento.

    Alcune disposizioni della direttiva proposta possono potenzialmente avere un impatto su diversi settori dell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri, come ad esempio il diritto societario, commerciale o tributario o altre aree legislative. Le disposizioni possono inoltre avere ripercussioni sul diritto derivato nazionale, incluse le leggi e le norme generali di comportamento per intermediari finanziari o assicurativi. L’interrelazione degli elementi trattati con tutti questi settori limitrofi potrebbe implicare, a seconda del sistema applicato negli Stati membri, che alcune disposizioni siano attuate per mezzo di norme nuove o già in vigore in tali ambiti, per cui è necessario disporre di una visione globale.

    Coerenza e interrelazione con altre iniziative

    L’attuale proposta è presentata ai fini dell’adozione, nell’ambito di un pacchetto legislativo per le vendite al dettaglio ai consumatori (Consumer Retail Package), insieme alla proposta PRIP sulle informazioni relative ai prodotti di investimento, (regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento e che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/65/CE) e a UCITS V. L’iniziativa PRIP è volta a garantire un approccio orizzontale coerente alle informazioni sui prodotti tenendo conto anche dei prodotti di investimento e dei prodotti assicurativi con elementi di investimento (i cosiddetti investimenti assicurativi). Le disposizioni sulle pratiche di vendita saranno incluse nelle revisioni dell’IMD e della MiFID (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari). La proposta è inoltre coerente e complementare rispetto ad altri atti normativi e altre politiche dell’UE, in particolare in tema di tutela dei consumatori, protezione degli investitori e vigilanza prudenziale, come Solvibilità II (direttiva 2009/138/CE), MiFID II (la rifusione della MiFID) e la summenzionata iniziativa PRIP.

    La nuova IMD continuerebbe a presentare le caratteristiche di uno strumento giuridico di “armonizzazione minima”. Ciò significa che gli Stati membri potranno decidere di andare oltre, se necessario ai fini della tutela dei consumatori. Tuttavia, le norme minime contenute nell’IMD aumenteranno in misura significativa. Alcune parti della nuova direttiva saranno rafforzate con misure di secondo livello al fine di allineare le norme alla MiFID II: in particolare nel capo che disciplina la distribuzione delle polizze di assicurazione vita con elementi di investimento (qui di seguito: investimenti assicurativi – vedasi in appresso). L’obiettivo è dato dall’armonizzazione delle vendite degli investimenti assicurativi nell’UE tramite misure di livello 2[25]. Ciò rappresenta un’innovazione rispetto al testo della direttiva originaria. È importante che la Commissione sia in condizione di confrontare le conseguenti situazioni che si verranno a creare nei vari Stati membri e di svolgere pertanto il proprio compito di vigilanza sull’applicazione della normativa dell’Unione. Inoltre, la direttiva prevede una clausola di revisione e, al fine di poter raccogliere tutte le informazioni rilevanti sul funzionamento di tali norme, la Commissione dovrà essere in grado, fin dall’inizio, di monitorarne l’attuazione.

    Capo sull’investimento assicurativo: Il testo della proposta contiene un capo che introduce ulteriori requisiti per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi.

    Vi è una forte volontà politica di realizzare questo tipo di disposizioni, ma al contempo in questo nuovo ambito l’esperienza è ancora molto limitata. Pertanto è molto importante che la Commissione ottenga i documenti che riportano le modalità con cui gli Stati membri hanno recepito tali disposizioni.

    Onere amministrativo aggiuntivo contenuto derivante dalla richiesta di documenti esplicativi agli Stati membri: Come già menzionato, il testo attuale è in vigore dal 2002 (quando è stata adottata la direttiva originaria). Pertanto per gli Stati membri non sarà oneroso notificare le relative disposizioni di attuazione, visto che di norma hanno notificato gran parte di esse già molto tempo fa. L’onere amministrativo aggiuntivo stimato in relazione alla richiesta di fornire documenti esplicativi agli Stati membri sulle nuove parti della direttiva è proporzionato e necessario affinché la Commissione possa svolgere il proprio compito di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione.

    Sulla base di quanto esposto, la Commissione ritiene che la richiesta di fornire documenti esplicativi in relazione alla direttiva proposta sia proporzionata e che non vada oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di svolgere in maniera efficiente il compito di vigilare su un’accurata attuazione della normativa.

    ò nuovo

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

                  1.1.    Denominazione della proposta/iniziativa

                  1.2.    Settori interessati nella struttura ABM/ABB

                  1.3.    Natura della proposta/iniziativa

                  1.4.    Obiettivi

                  1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

                  1.6.    Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

                  1.7.    Modalità di gestione previste

    2.           MISURE DI GESTIONE

                  2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

                  2.2.    Sistema di gestione e di controllo

                  2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

                  3.1.    Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

                  3.2.    Incidenza prevista sulle spese

                  3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

                  3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

                  3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

                  3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

                  3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

                  3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

    1.1.        Denominazione della proposta/iniziativa

    Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (IMD2) che abroga la direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa (IMD1)

    1.2.        Settori interessati nella struttura ABM/ABB[26]

    Mercato interno – mercati finanziari

    1.3.        Natura della proposta/iniziativa

    X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[27]

    ¨La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

    1.4.        Obiettivi

    1.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

    migliorare la sicurezza e l’efficienza dei mercati finanziari; stimolare il mercato interno dei servizi bancari.

    1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

    creare parità di condizioni; ridurre i conflitti di interesse; ottimizzare la consulenza per prodotti complessi; ridurre gli oneri per l’accesso transfrontaliero al mercato.

    1.4.3.     Risultati ed effetti previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    La proposta mira a: ampliare il campo di applicazione dell’IMD1 a tutti i canali di distribuzione; individuare, gestire e attenuare i conflitti di interesse; aumentare il livello di armonizzazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme che disciplinano la vendita; migliorare la pertinenza e l’obiettività delle consulenze; garantire che le qualifiche professionali dei venditori siano commisurate alla complessità dei prodotti venduti; semplificare e fare convergere le diverse procedure per l’accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l’UE.

    1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

    Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

    Dovrebbero essere elaborate delle relazioni sulla tutela dei consumatori; sui progressi compiuti nel conseguimento di una concorrenza senza distorsioni; sugli sviluppi nelle attività transfrontaliere e sull’impatto delle misure proposte sui mercati assicurativi.

    1.5         Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

    In seguito all’applicazione negli Stati membri della direttiva rivista:

    •        le nuove regole aumenterebbero le possibilità di scelta per i consumatori e la qualità dei servizi ricevuti;

    •        si raggiungerebbe un livello di informazioni migliore e una maggiore trasparenza, che probabilmente andrebbero a vantaggio della concorrenza e degli intermediari più efficienti;

    •        l’autorizzazione e la vigilanza degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi sarebbero armonizzate e il coordinamento tra gli organismi nazionali di vigilanza sarebbe rafforzato;

    •        tutti i venditori di prodotti assicurativi che operano nell’UE sarebbero soggetti a una regolamentazione adeguata, proporzionata e in linea con le esigenze delle PMI;

    •        le qualifiche professionali di tutti i venditori di prodotti assicurativi sarebbero commisurate alla complessità dei prodotti venduti;

    •        è prevedibile un aumento dell’accesso transfrontaliero al mercato;

    •        il regime di sanzioni si rafforzerebbe grazie all’istituzione di un apposito quadro armonizzato volto a prevenire e gestire le violazioni delle disposizioni principali della direttiva;

    1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

    1) Un mosaico di norme può comportare maggiori costi amministrativi e di arbitraggio normativo.

    2) Un mancato intervento a livello dell’UE probabilmente implicherà un aumento del numero di casi di vendita abusiva di prodotti assicurativi.

    1.5.3.     Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

    Mentre le pratiche di vendita di prodotti di investimento puro sono già disciplinate dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), i prodotti d’investimento assicurativi che possono sostituire tali prodotti d’investimento saranno disciplinati in maniera analoga a livello dell’UE una volta che sarà approvata la proposta di direttiva IMD2. La MiFID ha comportato un aumento della concorrenza tra gli strumenti finanziari, possibilità di scelta più ampie per gli investitori e migliori norme a tutela dei consumatori.

    1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    La revisione della IMD proposta segue il programma proposto dalla Commissione europea nelle sue comunicazioni “Guidare la ripresa in Europa” e “Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. È inoltre in linea con l’iniziativa PRIP, nonché con la proposta di MiFID II e Solvency II.

    1.6         Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

    ý Proposta/iniziativa di durata limitata[28]

    – ¨         Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

    – X          Incidenza finanziaria dal 2014 al 2016

    ¨      Proposta/iniziativa di durata illimitata

    – Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

    – seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

    1.7.        Modalità di gestione previste[29]

    ¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

    ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

    – ¨         agenzie esecutive

    – ý         organismi creati dalle Comunità[30]

    – ¨         organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

    – ¨         persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

    ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

    ¨ Gestione decentrata con paesi terzi

    ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

    Osservazioni

    -

    2.           MISURE DI GESTIONE

    2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

    Precisare frequenza e condizioni.

    L’articolo 81 del regolamento istitutivo delll’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP) prevede la valutazione delle esperienze acquisite grazie all’operato dell’AEAP entro tre anni dall’avvio effettivo delle sue attività. A tal fine, la Commissione pubblicherà una relazione generale che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

    2.2.        Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.     Rischi individuati

    Le risorse aggiuntive da assegnare all’AEAP previste a seguito della presente proposta sono necessarie al fine di consentire all’AEAP di svolgere i propri compiti, in particolare per:

    •        elaborare, pubblicare e tenere aggiornato un registro elettronico unico;

    •        garantire l’armonizzazione e il coordinamento delle norme della direttiva IMD2 mediante l’elaborazione di norme di regolamentazione;

    •        rafforzare e garantire un’applicazione coerente delle competenze nazionali di regolamentazione tramite l’elaborazione di orientamenti e la redazione di norme tecniche di attuazione;

    •        raccogliere e pubblicare informazioni relative alla sanzioni e alle norme di interesse generale;

    •        monitorare e valutare la proposta (3 relazioni).

    La mancanza di risorse potrebbe non garantire lo svolgimento tempestivo ed efficiente del ruolo dell’AEAP.

    2.2.2.     Modalità di controllo previste

    I sistemi di gestione e controllo previsti dal regolamento che istituisce l’AEAP si applicano altresì al ruolo attribuito all’AEAP dalla presente proposta.

    2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

    Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all’AEAP saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

    L’AEAP aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’AEAP.

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

    3.1.        Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

    · Linee di bilancio di spesa esistenti

    Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    Numero [Denominazione………………………...……….] || SD/SND ([31]) || di paesi EFTA[32] || di paesi candidati[33] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

    || 12.0403.01 [AEAP – Sovvenzione di cui ai titoli 1 e 2 (spese di personale e amministrative)] || Diss. || SÌ || NO || NO || NO

    · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    3.2.        Incidenza prevista sulle spese

    3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || Competitività per la crescita e l’occupazione

    DG: MARKT || || || Anno 2014[34] || Anno 2015 || Anno 2016 || || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

    Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

    12.0404.01 || Impegni || (1) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844

    Pagamenti || (2) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844

    Stanziamenti di natura amministrativa finanziati  dalla dotazione di programmi specifici[35] || || || || || || || ||

    Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || ||

    TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844

    Pagamenti || =2+2a +3 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844

    Pagamenti || (5) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844

    Pagamenti || =5+ 6 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844

    Osservazioni:

    Dopo i primi 3 anni (2014-2016), nel corso dei quali l’AEAP svolgerà in prevalenza compiti una tantum, la situazione dovrà essere riesaminata al fine di determinare il livello appropriato di risorse umane effettivamente necessario per svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva ed esaminare eventuali riassegnazioni.

    Gli stanziamenti operativi sopra indicati sono connessi ai compiti specifici conferiti all’AEAP in base alla proposta.

    1)           Compiti connessi all’elaborazione, alla pubblicazione e all’aggiornamento di un registro elettronico unico

    È opportuno che l’AEAP elabori, pubblichi e aggiorni una banca dati unica elettronica in cui siano registrati tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che abbiano notificato l’intenzione di esercitare la libertà di stabilimento o di prestare servizi. Al fine di consentire una corretta gestione di tale registro, gli Stati membri forniscono le informazioni rilevanti all’AEAP. È opportuno che in tale registro sia inserito un link che rimandi all’autorità competente di ciascuno Stato membro.

    2)           Compiti connessi alla necessità di garantire l’armonizzazione e il coordinamento delle norme della direttiva IMD2 mediante l’elaborazione di norme (5 atti delegati e compiti permanenti)

    È opportuno che l’AEAP fornisca il proprio contributo per raggiungere la massima coerenza possibile delle norme di comportamento per i prodotti di investimento al dettaglio soggetti alla MiFID II o alla IMD2.

    L’AEAP avrà il compito di elaborare cinque atti delegati riguardanti

    1)      la specificazione dei concetti di adeguate cognizioni e capacità professionali dell’intermediario;

    2)      i conflitti di interesse connessi alla vendita di prodotti di investimento assicurativi;

    3)      i principi generali per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi e le informazioni da fornire ai clienti in materia;

    4)      criteri dettagliati per valutare l’idoneità e l’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi venduti;

    5)      le modalità secondo cui il compenso, incluse le commissioni condizionate, è comunicato al cliente.

    Compito permanente

    L’AEAP svolgerà anche una serie di altri compiti permanenti, ad es. quella di intervenire in caso di disaccordo tra le autorità di vigilanza del paese d’origine e del paese ospitante, in particolare in situazioni in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo non si attiene agli obblighi relativi all’esercizio della sua attività nello Stato membro ospitante.

    3)           Compiti connessi all’applicazione coerente delle competenze nazionali di regolamentazione tramite l’elaborazione di orientamenti e la redazione di norme tecniche di attuazione (1 norma tecnica di attuazione, 2 orientamenti, compiti permanenti)

    L’AEAP avrà il compito di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l’invio delle informazioni riguardanti le misure e le sanzioni amministrative prescritte dagli Stati membri.

    L’AEAP dovrà inoltre emanare orientamenti relativi alla vigilanza sulle pratiche di vendita abbinata (vincolata). L’AEAP avrà il compito di elaborare orientamenti sui diversi tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.

    4)           Compiti connessi alla raccolta e alla pubblicazione di informazioni (registro e compiti permanenti))

    L’AEAP dovrà presentare un documento informativo standardizzato per le norme di interesse generale che va compilato dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro.

    Essa svolgerà anche alcuni compiti permanenti:

    L’AEAP sarà tenuta a raccogliere e pubblicare informazioni sulle norme di interesse generale. L’AEAP dovrà garantire che le informazioni ottenute relative alle disposizioni nazionali più rigorose relative agli obblighi di informativa e ai conflitti di interesse siano comunicate alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi e ai consumatori. Essa pubblica inoltre le informazioni sulle sanzioni nella sua relazione annuale.

    5)           Compiti connessi al monitoraggio e alla valutazione della proposta (3 relazioni)

    L’AEAP dovrà elaborare due relazioni sull’applicazione della presente direttiva (una dopo il 4° anno dall’entrata in vigore, l’altra dopo 6 anni). In queste relazioni, l’AEAP dovrà valutare la struttura dei mercati degli intermediari assicurativi. L’AEAP verificherà se le autorità competenti hanno competenze sufficienti e le risorse adeguate per svolgere i propri compiti. L’AEAP dovrà valutare, in una relazione distinta, se le attuali norme di interesse generale sono in linea con gli obiettivi del mercato interno.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || || || TOTALE

    DG: MARKT ||

    Ÿ Risorse umane || 0 || 0 || 0 || || || || ||

    Ÿ Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || || || || ||

    TOTALE DG MARKT || Stanziamenti || 0 || 0 || 0 || || || || ||

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0 || 0 || 0 || || || || ||

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || || || Anno 2014[36] || Anno 2015 || Anno 2016 || || || TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844

    Pagamenti || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844

    3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    – ¨         La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi

    – ý La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Gli obiettivi specifici della proposta sono illustrati al punto 1.4.2. Essi saranno conseguiti attraverso le misure legislative proposte, da attuare a livello nazionale, e mediante il coinvolgimento dell’AEAP. Non è possibile attribuire risultati numerici concreti a ciascun obiettivo operativo, ma il ruolo dell’AEAP e il suo contributo agli obiettivi della proposta sono descritti in modo dettagliato alla sezione 3.2.1.

    3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

    3.2.3.1.  Sintesi

    – X          La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa

    – ¨         La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

    3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

    – X       La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane

    – ¨      La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Osservazioni:

    La proposta non implica la necessità di risorse umane e amministrative aggiuntive per la DG MARKT. Continueranno a essere impiegate le risorse attualmente impiegate per seguire la direttiva 2002/92/CE.

    3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    – X          La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

    – ¨         La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

    La proposta prevede compiti straordinari che verranno eseguiti dall’AEAP. Questo richiederà delle risorse aggiuntive alla linea di bilancio 12.0403.01. Ciò è già stato incluso nel quadro finanziario pluriennale proposto per il periodo 2014-2020.

    – ¨         La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[37].

    3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

    – ¨         La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

    – ý         La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || || || Totale

    Stati membri attraverso autorità nazionali di vigilanza UE* || 0,452 || 0,407 || 0,407 || || || || || 1,266

    TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,452 || 0,407 || 0,407 || || || || || 1,266

    Stima basata sul vigente meccanismo di finanziamento previsto dal regolamento istitutivo dell’AEAP (Stati membri 60%, Unione 40%).

    3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

    – ý      La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

    – ¨      La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    – ¨         sulle risorse proprie

    – ¨         sulle entrate varie

    Allegato alla scheda finanziaria legislativa della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa e la vendita di prodotti assicurativi che abroga la direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa (IMD)

    I costi relativi ai compiti che l’AEAP dovrà svolgere sono stati valutati come spese per il personale (Titolo 1), conformemente alla classificazione dei costi contenuta nel progetto di bilancio dell’AEAP per il 2012 presentato alla Commissione. La proposta della Commissione comprende disposizioni che prevedono che l’AEAP elabori e rediga 5 atti delegati e 1 norma tecnica di attuazione. Inoltre, l’AEAP dovrà sviluppare anche 2 orientamenti, volti essenzialmente a garantire una cooperazione efficiente ed efficace tra le autorità, nonché 3 relazioni che mirano a monitorare e valutare l’efficacia della direttiva. Inoltre l’AEAP gestirà il registro degli intermediari che intendono operare a livello transfrontaliero e si occuperà di una serie di altri compiti permanenti. Si prevede che la direttiva entrerà in vigore alla fine del 2013 e che per questo motivo l’AEAP avrà bisogno di risorse a partire dal 2014. Si stima che vi sia bisogno di personale aggiuntivo per le norme tecniche, gli orientamenti e le relazioni che dovranno essere presentati dall’AEAP nonché per altri compiti permanenti. Per quanto riguarda la natura dei posti da coprire, la tempestiva pubblicazione delle nuove norme tecniche richiederà in particolare l’assunzione di altri amministratori per gli aspetti giuridici, politici e relativi alla valutazione dell’impatto.

    La valutazione dell’impatto sul numero di ETP necessari per l’elaborazione degli atti delegati, delle norme tecniche, degli orientamenti e delle relazioni è basata sulle seguenti ipotesi:

    1.           un amministratore in media redige 1,5 atti delegati/norme tecniche all’anno e lo stesso amministratore può elaborare gli orientamenti e le relazioni connesse. È previsto anche lo svolgimento di compiti relativi alla raccolta e alla pubblicazione di informazioni e di compiti permanenti (cfr. sopra). Ciò implica che sono necessari 4 amministratori;

    2.           un amministratore esperto di valutazione dell’impatto è necessario per le norme tecniche summenzionate;

    3.           un giurista è necessario per la redazione delle norme tecniche e di un orientamento di cui sopra.

    Ciò significa che dal 2014 sono necessari altri 6 ETP.

    Si ritiene che tale aumento di ETP sarà mantenuto nel 2015 e nel 2016, poiché con tutta probabilità le norme saranno terminate solamente nel 2015 e nel 2016 e potrebbero rendersi necessarie delle modifiche.

    Altre ipotesi:

    1.           in base alla distribuzione degli ETP nel progetto di bilancio per il 2012, i 6 ETP aggiuntivi dovrebbero essere composti da 4 agenti temporanei (74%), 1 esperto nazionale distaccato (16%) e 1 agente contrattuale (10%);

    2.           i costi salariali annuali medi per le diverse categorie di personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG;

    3.           coefficiente di ponderazione salariale per Francoforte dello 0,948;

    4.           costi di formazione stimati a 1 000 EUR per EPT all’anno;

    5.           costi di missione di 10 000 EUR, stimati sulla base del progetto di bilancio del 2012 per persona;

    6.           costi relativi alle assunzioni (viaggio, albergo, visite mediche, costi di insediamento e altre indennità, costi di trasferimento, ecc.) pari a 12 700 EUR, stimati sulla base del progetto di bilancio per il 2012 per l’assunzione di nuovi collaboratori.

    La tabella riportata di seguito illustra in dettaglio il metodo di calcolo relativo all’incremento del bilancio necessario per i prossimi tre anni. Il calcolo tiene conto del fatto che il bilancio dell’Unione finanzia il 40% dei costi.

    Tipologia di costo || Calcoli || Importo (in migliaia)

    2014 || 2015 || 2016 || Totale

    Titolo 1: Spese per il personale: 11 Stipendi e indennità - di cui agenti temporanei - di cui END - di cui agenti contrattuali 12 Spese relative alle assunzioni 13 Spese di missione 15 Formazione Totale titolo 1: spese per il personale di cui contributo dell’Unione (40%) di cui contributo per Stato membro (60%) || =4*127*0,948 =1*73*0,948 =1*64*0,948 =6*12,7 =6*10 =6*1 || 482 69 61 76 60 6 754 302 452 || 482 69 61 60 6 678 271 407 || 482 69 61 60 6 678 271 407 || 1 446 207 183 76 180 18 2 110 844 1 266

    La tabella che segue presenta l’organigramma proposto per i quattro posti di agente temporaneo:

    ò nuovo

    [1]               GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

    [2]               Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), GU L 355 del 17.12.2009, pag. 1.

    [3]               Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Rifusione); COM(2011) 656 definitivo.

    [4]               Per quanto riguarda il campo di applicazione, cfr. la valutazione d’impatto sui PRIP: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/investment_products/29042009_impact_assessment_en.pdf

    [5]               https://www.ceiops.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/IMD-advice-20101111/20101111-CEIOPS-Advice-on-IMD-Revision.pdf

    [6]               I risultati sono pubblicati sulla pagina web:    http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/insurance-mediation_en.htm

    [7]               Il resoconto dell’audizione può essere consultato sulla pagina web:         http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/20101210hearing/panel-summary_en.pdf.

    [8]               L’analisi dei costi si basa sulle cifre fornite dallo studio di PWC e riviste dai servizi della Commissione. Lo studio ha preso in considerazione cinque Stati membri (BE, DE, FR, FI, UK). Alcuni partecipanti non erano disposti a fornire stime precise dei costi o non erano in grado di fornirle. Dalla valutazione effettuata dai servizi della Commissione si può dedurre che alcuni partecipanti hanno fornito cifre che appaiono molto elevate senza una chiara spiegazione o giustificazione.

    [9]               http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/prips/costs_benefits_study_en.pdf

    [10]             http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/investment_advice_study_en.pdf

    [11]             http://ec.europa.eu/consumers/strategy/consumer_behaviour_en.htm

    [12]             Protocollo relativo alla cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea in particolare per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

    [13]             GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

    [14]             GU L 26 del 31.1.1977, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 1994.

    [15]             GU L 17 del 28.1.1992, pag. 32.

    [16]             GU C 111 del 6.5.2008,pag. 1.

    [17]             http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

    [18]             GU L 113 del 13.4.1998, pag. 31.

    [19]             GU L 138 del 13.7.2000, pag. 1.

    [20]             Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Rifusione); COM(2011) 656 definitivo.

    [21]             COM(2010) 716.

    [22]             GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

    [23]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    [24]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    [25]             Il riesame della direttiva IMD si basa sulla “procedura Lamfalussy” (un approccio normativo articolato su quattro livelli raccomandato dal comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari, presieduto dal Barone Alexandre Lamfalussy e adottato dal Consiglio europeo di Stoccolma nel mese di marzo 2001 volto a una regolamentazione più efficace dei mercati dei valori mobiliari) ulteriormente sviluppato dal regolamento (UE) n. 1034/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali): al primo livello, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una direttiva in codecisione contenente dei principi quadro e che abilita la Commissione ad agire al secondo livello per adottare gli atti delegati (articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea C 115/47) o gli atti di esecuzione (articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea C 115/47). Nella preparazione degli atti delegati, la Commissione si consulterà con esperti nominati dagli Stati membri. Su richiesta della Commissione, l’AEAP fornisce pareri alla Commissione sulle informazioni tecniche da includere nella legislazione di secondo livello. Inoltre, la legislazione di primo livello può abilitare l’AEAP a elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e attuazione ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento AEAP che possono essere adottate dalla Commissione (fermo restando un diritto di opposizione da parte del Consiglio e del Parlamento in caso di norme tecniche di regolamentazione). Al terzo livello, l’AEAP elabora altresì raccomandazioni, linee guida e confronta le pratiche di regolamentazione tramite revisioni paritetiche volte a garantire un’implementazione e un’applicazione coerenti delle norme adottate al primo e secondo livello. Infine, la Commissione verifica la conformità degli Stati membri con la legislazione UE e può promuovere un’azione giudiziaria nei confronti degli Stati membri non conformi.

    [26]             ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

    [27]             A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

    [28]             La proposta ha durata illimitata, ma dopo i primi 3 anni (nel corso dei quali l’AEAP svolgerà prevalentemente compiti una tantum), i compiti permanenti dell’AEAP dovranno essere garantiti tramite reimpiego del personale

    [29]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

    [30]             A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

    [31]             SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati

    [32]             EFTA: European Free Trade Association.

    [33]             Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

    [34]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

    [35]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [36]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

    [37]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

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