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Document 52012PC0360
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on insurance mediation (recast)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla intermediazione assicurativa (rifusione)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla intermediazione assicurativa (rifusione)
/* COM/2012/0360 final - 2012/0175 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla intermediazione assicurativa (rifusione) /* COM/2012/0360 final - 2012/0175 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta La direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (IMD1)[1] è l’unico atto legislativo dell’Unione
che disciplina il punto di vendita dei prodotti assicurativi per garantire i
diritti del consumatore. La direttiva è stata adottata il 9 dicembre 2002,
mentre il recepimento da parte degli Stati membri era previsto entro il 15
gennaio 2005. La direttiva è uno strumento di armonizzazione minima che
stabilisce principi di alto livello. Vi sono differenze sostanziali nella sua
attuazione all’interno dei 27 Stati membri. La necessità di rivedere l’IMD1 era
già emersa nel corso delle verifiche sull’attuazione svolte dalla Commissione
nel periodo 2005-2008. Le attuali e recenti turbolenze finanziarie hanno
evidenziato quanto sia importante garantire un’efficace tutela dei consumatori
in tutti i settori finanziari. Nel novembre 2010, il G20 ha chiesto all’OCSE,
al Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board - FSB) e
ad altre organizzazioni internazionali competenti di elaborare dei principi
comuni nell’ambito dei servizi finanziari al fine di rafforzare la tutela dei
consumatori. Nel progetto di testo del G20 sui principi di alto livello in
materia di tutela dei consumatori si sottolinea la necessità di regolamentare
e/o vigilare su tutti i prestatori di servizi finanziari e agenti che operano a
diretto contatto con i consumatori. Tali principi stabiliscono che i
consumatori dovrebbero sempre essere tutelati da norme comparabili volte a
proteggere i loro interessi. L’attuale revisione dell’IMD1 dovrebbe essere
considerata alla luce di tali orientamenti e delle iniziative internazionali
correlate. Nel quadro delle
discussioni al Parlamento europeo sulla direttiva che disciplina l’approccio
basato sul rischio in materia di capitalizzazione e vigilanza sulle imprese di
assicurazione (solvibilità II)[2],
adottata nel 2009, è stata inoltre formulata una specifica richiesta di
revisione dell’IMD1. Alcuni membri del Parlamento e alcune associazioni dei
consumatori hanno sottolineato la necessità di rafforzare la protezione degli
assicurati a seguito della crisi economica e hanno evidenziato il potenziale di
miglioramento delle pratiche di vendita di diversi prodotti assicurativi. In
particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in merito alle norme per
la vendita di prodotti assicurativi vita con elementi di investimento. Al fine
di garantire la coerenza tra i diversi settori, il Parlamento europeo ha
chiesto che la revisione dell’IMD1 tenga conto della revisione in corso della
direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)[3]. Ciò significa che in tema di
regolamentazione delle pratiche di vendita di prodotti assicurativi vita con
elementi di investimento, la proposta di direttiva rivista (IMD2) dovrebbe
rispettare i medesimi standard di tutela dei consumatori della direttiva MiFID
II. 1.1. Obiettivi della proposta La direttiva rivista (IMD2) mira a migliorare in
maniera efficiente la regolamentazione nel mercato assicurativo al dettaglio.
Essa è volta a garantire condizioni paritarie tra tutti i soggetti che
partecipano alla vendita di prodotti assicurativi e a rafforzare la protezione
degli assicurati. Gli obiettivi globali dell’attuale riesame sono
una concorrenza non falsata, la tutela dei consumatori e l’integrazione dei
mercati. In termini concreti, il progetto di IMD2 dovrebbe comportare i
seguenti miglioramenti: ampliare il campo di applicazione dell’IMD1 a tutti i
canali di distribuzione (ad es., i cosiddetti direct writer
(sottoscrittori diretti), gli autonoleggi, ecc.); individuare, gestire e
attenuare i conflitti di interesse; aumentare il livello di armonizzazione
delle sanzioni e misure amministrative previste in caso di violazione delle principali
disposizioni dell’attuale direttiva; migliorare la pertinenza e l’obiettività
delle consulenze; garantire che le qualifiche professionali dei venditori siano
commisurate alla complessità dei prodotti venduti; semplificare e fare
convergere le procedure per l’accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi
in tutta l’UE. 1.2. Coerenza con altri obiettivi
e politiche dell’Unione Gli obiettivi della proposta sono coerenti con le
politiche e gli obiettivi dell’Unione. Il trattato prevede l’adozione di misure
intese a garantire la creazione e il funzionamento di un mercato interno
caratterizzato da un livello elevato di tutela del consumatore e dalla libera
prestazione dei servizi. L’attuale proposta è presentata ai fini dell’adozione,
nell’ambito di un pacchetto legislativo per le vendite al dettaglio ai
consumatori (Consumer Retail Package), insieme alla proposta PRIP
(prodotti di investimento al dettaglio preassemblati) sulle informazioni
relative ai prodotti di investimento e a UCITS V. L’iniziativa PRIP è volta a
garantire un approccio orizzontale coerente alle informazioni da fornire sui prodotti
di investimento e sui prodotti assicurativi con elementi di investimento (i
cosiddetti PRIP assicurativi[4]).
Le disposizioni sulle pratiche di vendita saranno incluse nelle revisioni dell’IMD1
e della MiFID. La proposta è inoltre coerente e complementare
rispetto ad altri atti normativi e altre politiche dell’UE, in particolare in
tema di tutela dei consumatori, protezione degli investitori e vigilanza prudenziale,
come Solvibilità II, MiFID II e l’iniziativa PRIP. L’IMD2 disciplinerà le pratiche di vendita che
riguardano tutti i prodotti assicurativi, dai prodotti assicurativi generali
come l’assicurazione di veicoli a motore, ai prodotti assicurativi vita unit-linked.
L’IMD2 continuerà a presentare le caratteristiche
di uno strumento giuridico di “armonizzazione minima”. Ciò significa che gli
Stati membri potranno decidere di andare oltre, se necessario ai fini della
tutela dei consumatori. Tuttavia, le norme minime contenute nell’IMD1
cresceranno in misura significativa. Alcune parti della nuova direttiva saranno
rafforzate con misure di livello 2 al fine di allineare le norme alla MiFID, in
particolare nel capo che disciplina la distribuzione delle polizze di
assicurazione vita con elementi di investimento. 2. Risultati delle consultazioni delle
parti interessate e valutazione dell’impatto I servizi della Commissione hanno chiesto il
parere dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o
professionali (AEAP, già CEIOPS) per quanto riguarda numerose questioni
relative alla revisione della direttiva IMD. La relazione finale dell’AEAP è
stata trasmessa a novembre 2010[5].
Nel corso del biennio 2010-2011, i servizi della Commissione hanno incontrato
regolarmente i rappresentanti del settore assicurativo, delle associazioni di
consumatori e delle autorità di vigilanza per discutere la prossima revisione.
Dal 26 novembre 2010 al 28 febbraio 2011 i servizi della Commissione hanno
lanciato una consultazione pubblica sull’IMD1. Anche i risultati della
consultazione hanno evidenziato un ampio sostegno all’approccio della revisione
indicato dai servizi della Commissione[6]. Il 10 dicembre 2010 si è svolta un’audizione
pubblica sull’IMD2. Il dibattito era incentrato sul campo di applicazione della
direttiva, sugli obblighi di informativa per gli intermediari assicurativi, sui
conflitti di interesse, sugli scambi transfrontalieri e sulle necessarie
qualifiche professionali[7].
L’11 aprile 2011 si è svolta una riunione tra esperti degli Stati membri e l’AEAP
per discutere i risultati della consultazione pubblica nonché le opzioni in
termini di struttura e contenuto dell’IMD2. La grande maggioranza delle parti
interessate intervenute a tali riunioni ha sostenuto l’approccio della
revisione dell’IMD1 indicato dai servizi della Commissione. La Commissione, in linea con la sua politica per
una migliore regolamentazione, ha effettuato una valutazione d’impatto delle
diverse opzioni politiche. La valutazione d’impatto si basa su diversi studi
specifici commissionati dai diversi servizi della Commissione. In primo luogo,
la DG MARKT ha incaricato PriceWaterhouseCoopers (PWC) di condurre uno studio
che fornisca una visione d’insieme del funzionamento del sistema della
distribuzione nel settore assicurativo dell’UE. La relazione, conclusa nel
luglio 2011, è stata pubblicata sul sito Internet della Commissione[8]. In secondo luogo, la presente
proposta tiene conto dei risultati di uno studio commissionato nel 2010 sui costi
e i benefici di possibili cambiamenti delle regole di distribuzione dei
prodotti assicurativi e dei prodotti di investimento assicurativi[9]. In terzo luogo, sono stati
considerati i risultati di uno studio che mira a valutare la qualità delle
consulenze offerte in tutta l’UE[10].
Inoltre è stato tenuto conto anche di un quarto studio, che si rifà all’economia
comportamentale analizzando i diversi fattori correlati alle decisioni degli
investitori[11]. Le opzioni strategiche analizzate nella
valutazione d’impatto sono state valutate sulla base dei seguenti criteri:
integrazione dei mercati per i partecipanti ai mercati, tutela e fiducia dei
consumatori, parità di condizioni per i vari partecipanti ai mercati,
efficienza sotto il profilo dei costi, ossia in che misura ciascun’opzione
permette di conseguire gli obiettivi auspicati e facilita il funzionamento dei
mercati assicurativi in modo efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi. Nel complesso, in base
al summenzionato studio di PWC e alle statistiche del settore, rielaborati dai
servizi della Commissione, le stime dell’onere amministrativo indicano che alla
luce del numero importante di imprese coinvolte (circa 1 milione), la proposta
avrà un costo medio relativamente moderato di circa 730 euro per ciascuna
impresa. La valutazione d’impatto
è stata ultimata nel 2012. Le raccomandazioni del comitato per la valutazione d’impatto
sono state prese in considerazione, in special modo per quanto riguarda i
risvolti per le PMI. Ad esempio, le PMI che svolgono attività di
intermediazione che sono attualmente al di fuori del campo di applicazione
della direttiva e che saranno considerate nell’attuale proposta sono
essenzialmente le imprese la cui attività principale è diversa dall’intermediazione
assicurativa (ove l’intermediazione è dunque meramente accessoria rispetto all’attività
principale, ad esempio nel caso di agenzie di viaggio o di autonoleggi). Tali
intermediari saranno oggetto di un regime semplificato (procedura di
dichiarazione, articolo 4 della presente proposta) in considerazione dell’approccio
proporzionato alla natura accessoria dell’attività di intermediazione
esercitata. Sul piano generale sono stati introdotti requisiti proporzionati al
fine di tenere conto delle preoccupazioni delle PMI e di rispettare il
principio che invoca “meno prodotti complessi e meno norme”. Ad esempio, alcuni
prodotti d’investimento sono venduti come polizze di assicurazione sulla vita.
Sarà dunque introdotto (cfr. capo VII) un regime più rigoroso per le pratiche
di vendita di tali prodotti (polizze di assicurazione sulla vita con elementi
di investimento [prodotti di investimento assicurativi o PRIP assicurativi]). 3. Elementi giuridici della proposta 3.1. Base giuridica La proposta si fonda
sull’articolo 53, paragrafo 1, e sull’articolo 62 del TFUE. Essa sostituirà la
direttiva 2002/92/CE e riguarda l’armonizzazione delle disposizioni nazionali
sugli intermediari assicurativi e altri venditori di prodotti assicurativi. La
proposta estende il campo di applicazione della direttiva a venditori a titolo
accessorio e ad attività di post-vendita, come quelle dei periti liquidatori e
dei gestori di sinistri. Essa chiarisce l’esercizio della libertà di
stabilimento e della libera prestazione di servizi nonché le competenze delle
autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro
ospitante. La presente proposta ha come obiettivo e come oggetto principali l’armonizzazione
delle disposizioni nazionali relative alle norme di comportamento per tutti i
venditori di prodotti assicurativi ed altre entità di mercato presenti nei
mercati di assicurazione e riassicurazione, le condizioni di governance
e il relativo quadro di vigilanza. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità In virtù del principio di sussidiarietà (articolo
5, paragrafo 3, del TUE), l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli
obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli
effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. La maggior parte degli aspetti presi in
considerazione dal riesame sono già contemplati dall’attuale quadro giuridico
dell’IMD1. Inoltre, i mercati assicurativi sono sempre di più di natura
transfrontaliera. Le condizioni in base alle quali le imprese e gli operatori
possono competere in un contesto simile, che riguardi le norme sulla
trasparenza o la protezione degli investitori, devono essere comparabili a
livello transfrontaliero e sono l’oggetto principale dell’attuale IMD1. È
necessario intervenire a livello europeo per aggiornare e modificare il quadro
normativo creato dall’IMD1, per tenere conto dei mutamenti intervenuti sui
mercati assicurativi dopo l’attuazione della direttiva. A seguito di tale integrazione,
un intervento nazionale isolato sarebbe molto meno efficace e comporterebbe una
frammentazione dei mercati, con il conseguente arbitraggio normativo e la
distorsione della concorrenza. L’AEAP dovrebbe rivestire un ruolo centrale nella
realizzazione di un nuovo quadro a livello dell’UE. Per migliorare il
funzionamento dei mercati assicurativi è necessario che l’AEAP disponga di
competenze specifiche in merito. La proposta accoglie pienamente il principio della
proporzionalità, ovvero che l’azione dell’UE deve essere adeguata per il
raggiungimento degli obiettivi e non eccedere quanto necessario. Essa è
compatibile con detto principio, in quanto tiene conto del giusto equilibrio
tra l’interesse pubblico in questione e il rapporto costi-efficienza delle
misure. In particolare, la necessità di trovare un equilibrio tra la tutela dei
consumatori, l’efficienza dei mercati e i costi del settore ha svolto un ruolo
fondamentale nella definizione di tali requisiti. In relazione a tale principio la proposta distingue
i diversi canali di vendita per prodotti assicurativi e prevede requisiti meno
onerosi in materia di registrazione e di qualifica professionale per coloro che
vendono prodotti assicurativi semplici. Ad esempio, coloro che vendono a titolo
accessorio prodotti assicurativi che presentano un rischio contenuto, come gli
autonoleggi e le agenzie di viaggio, sono soggetti a una procedura di
dichiarazione semplificata che sostituisce la registrazione obbligatoria per
gli intermediari assicurativi. La proposta opera anche una distinzione tra i
prodotti assicurativi vita e i prodotti assicurativi di natura generale per
quanto riguarda i requisiti in materia di trasparenza del compenso. Tali misure
di proporzionalità sono prese alla luce dei diversi livelli di complessità e di
rischi per i consumatori correlati ai diversi prodotti assicurativi e anche
alla luce dell’obiettivo di ridurre l’onere amministrativo per le PMI che
vendono prodotti assicurativi. 3.3. Osservanza degli articoli 290
e 291 del TFUE Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le
proposte relative ai regolamenti istitutivi dell’Autorità bancaria europea
(ABE), dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (AEAP) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (AESFEM). A tale riguardo la Commissione fa riferimento alla
dichiarazione in relazione agli articoli 290 e 291 del TFUE rilasciata in
occasione dell’adozione dei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza
europee, secondo la quale: “Per quanto riguarda la procedura per l’adozione
delle norme di regolamentazione la Commissione sottolinea l’originalità del
settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è
stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La
Commissione nutre tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo
in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano coerenti
con gli articoli 290 e 291 del TFUE.” 3.4. Riferimenti ad altre
direttive Visto che la direttiva 2009/138/CE in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
(Solvibilità II) non è ancora applicabile, la presente proposta fa riferimento
alle definizioni stabilite nelle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE.
Le direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE saranno abrogate dalla
direttiva 2009/138/CE. 3.5. Spiegazione dettagliata della
proposta Capo I – Campo
di applicazione e definizioni L’articolo 1 estende il campo di applicazione
dell’IMD1, includendo anche la vendita di contratti di assicurazione da parte
di imprese di assicurazione e riassicurazione senza coinvolgimento di un
intermediario assicurativo. L’articolo copre anche le attività di gestione dei
sinistri da parte di e per conto di imprese di assicurazione, la liquidazione
dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri. L’esclusione “de minimis” dal campo di
applicazione prevista dall’IMD1 rimane invariata (il venditore di polizze di
assicurazione lo fa a titolo accessorio alla vendita di beni, il premio su base
annua non eccede i 500 EUR su base annua e sono soddisfatti altri criteri a
titolo dell’esenzione), eccetto per il fatto che il massimale del premio su
base annua aumenta a 600 EUR pro rata (meno di 2 EUR al giorno). L’importo
summenzionato di 2 EUR è l’importo del premio per contratto e per giorno. Ad
esempio, un ottico che vende assicurazioni complementari sulle lenti rimane
escluso dal campo di applicazione della direttiva. Le polizze di assicurazione vendute
accessoriamente alla vendita di servizi rientrano nel campo di applicazione
della direttiva in seguito alla revisione. È, ad esempio, il caso delle polizze
di assicurazione di viaggi vendute da agenzie di viaggio, polizze generali di
assicurazione vendute da autonoleggi e società di leasing. L’articolo 2 riprende le definizioni di cui
alla direttiva IMD1, con alcune modifiche e nuove definizioni. · La definizione di “intermediazione assicurativa” è estesa in modo da
coprire l’ampliamento del campo di applicazione di cui all’articolo 1 e
specifica che determinate attività svolte da siti internet che confrontano
diversi assicuratori costituiscono un’intermediazione assicurativa. Viene meno
l’attività di “presentare”. Il concetto di “intermediazione riassicurativa” è
modificato di conseguenza. · I “prodotti di investimento assicurativo” sono definiti in maniera tale
da essere in linea con la definizione di prodotto d’investimento contenuta nel
regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di
investimento (regolamento PRIP). · La definizione di “intermediario assicurativo collegato” è estesa a
intermediari che operano sotto la responsabilità di un altro intermediario
assicurativo. · Il concetto di “consulenza” è definito come la fornitura di una
raccomandazione personale a un cliente, su richiesta o altrimenti. · Il “cliente professionale” è definito ai fini dell’esclusione dalle
disposizioni in materia di informazione. · L’espressione “pratica di vendita abbinata” definisce una pratica in
cui due o più prodotti sono raggruppati in un’unica vendita · La “commissione condizionata” è definita come una commissione in cui l’importo
dovuto è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati. · Con “stretti legami” si definiscono gli accordi con i soggetti connessi
e gli accordi che potrebbero pregiudicare una capacità di vigilanza efficace da
parte dell’autorità di vigilanza. · Il concetto di “compenso” è definito al fine di includere non solo i
pagamenti (onorari, commissioni, ecc.), ma anche benefici economici di
qualsiasi tipo. · Le definizioni di “Stato membro d’origine”, “Stato membro ospitante”, “intermediario
assicurativo”, “intermediario riassicurativo” e “supporto durevole” sono
oggetto di modifiche che ne precisano il senso. Capo II - requisiti per la registrazione L’articolo 3 lascia sostanzialmente
invariate le disposizioni in materia di registrazione stabilite nell’IMD1, ma
richiede all’AEAP di introdurre un registro unico elettronico (collegato alle
banche dati nazionali) e richiede la comunicazione di determinati accordi con
altri soggetti. Tale registro funzionerà come portale che rimanda a sua volta
ai registri nazionali. Inoltre, l’articolo esenta dalla registrazione i
soggetti che rientrano nel campo di applicazione della procedura di
dichiarazione (cfr. articolo 4). Capo III - Procedura di dichiarazione L’articolo 4 introduce una procedura
semplificata che esonera due gruppi di soggetti dalla procedura di
registrazione di cui sopra, consentendo loro di svolgere attività di intermediazione
in base ad una semplice dichiarazione. I due gruppi sono: · coloro che esercitano un’intermediazione assicurativa come attività
accessoria all’attività professionale principale e che soddisfano determinate
altre condizioni (come le agenzie di viaggio). Le altre condizioni sono date
dal fatto che i prodotti debbano essere complementari ad un altro prodotto o
servizio, che non debbano coprire rischi relativi ad un’assicurazione sulla
vita o di responsabilità civile diversi da quelli connessi a una copertura
accessoria, e · coloro le cui attività sono limitate alla gestione professionale di
sinistri o ai servizi di accertamento del danno. La procedura di dichiarazione copre soprattutto le
agenzie di viaggio, gli autonoleggi che vendono prodotti assicurativi nonché
periti liquidatori e gestori di sinistri. Capo IV - Libera prestazione dei servizi e
libertà di stabilimento Gli articoli 5, 6 e 7 riflettono le
disposizioni di cui all’articolo 5 dell’IMD1, della proposta MiFID rivista e
del protocollo di Lussemburgo[12].
Gli articoli in oggetto affrontano la ripartizione delle competenze tra
autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e dello Stato membro
ospitante, in particolare nei casi in cui un intermediario assicurativo o
riassicurativo non ottempera ai propri obblighi quando opera nello Stato membro
ospitante. Capo V – Altri requisiti organizzativi L’articolo 8 espone i requisiti
professionali e organizzativi previsti all’articolo 4 dell’IMD1: il requisito
di disporre di adeguate cognizioni e capacità; il requisito dell’onorabilità;
il requisito di disporre di un’assicurazione per la responsabilità
professionale e l’obbligo di adottare le misure necessarie per tutelare i
consumatori contro l’incapacità dell’intermediario di trasferire i premi all’impresa
di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione
assicurativa o di un ristorno di premio. L’articolo 8 prevede anche un
requisito di sviluppo professionale continuo. Per raggiungere un impatto
proporzionato, le regole che si applicano a coloro che svolgono attività di
intermediazione a titolo accessorio, o la cui attività è limitata alla gestione
professionale di sinistri, saranno commisurate alla complessità del prodotto
venduto. Di conseguenza, l’articolo 8 non si applica in toto a tali
intermediari. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati al fine di specificare il concetto di adeguate cognizioni e
capacità. L’articolo 9 riguarda la pubblicazione
delle norme di interesse generale. Tale articolo si discosta dall’articolo 6
dell’IMD1 e nella sua redazione attuale impone agli Stati membri di pubblicare
le norme di interesse generale e all’AEAP di raccogliere e di pubblicare
informazioni su tali regole (per un’illustrazione indicativa dei principi di interesse
generale in relazione alle terze direttive sulle assicurazioni si rimanda alla
comunicazione interpretativa della Commissione relativa alla libera prestazione
di servizi e all’interesse generale nel settore delle assicurazioni
(2000/C 43/03)). Gli articoli da 10 a 12 riprendono i
precedenti articoli 7, 9 e 10 sulle autorità competenti, sullo scambio di
informazioni tra Stati membri e sui mezzi di ricorso. L’articolo 13 riguarda procedure per la
risoluzione stragiudiziale delle controversie che coinvolgono i clienti. L’articolo
rafforza l’ex articolo 11 dell’IMD1, in quanto impone agli Stati membri
di istituire (e non solo di promuovere) procedure e di garantire che gli
operatori vi partecipino. L’articolo 14 riguarda la limitazione del
ricorso ad intermediari. Esso estende l’ex articolo 3, paragrafo 6, dell’IMD1
a imprese di riassicurazione e a intermediari assicurativi e riassicurativi e
tiene in considerazione la procedura di dichiarazione (cfr. l’articolo 4). Capo VI – Obblighi di informazione e norme di
comportamento Gli articoli da 15 a 20 ribadiscono gli
obblighi di comunicazione, l’esenzione relativa ai grandi rischi, le
disposizioni più rigorose previste dall’ex articolo 12 e le modalità d’informazione
di cui all’ex articolo 13. Tali articoli prevedono inoltre le seguenti
disposizioni aggiuntive: · il principio generale secondo cui gli intermediari dovrebbero agire
nell’interesse dei loro clienti; · requisiti di informazione simili per le imprese di assicurazione; · l’obbligo di comunicare la base e l’importo del compenso da parte degli
intermediari assicurativi; · l’obbligo di comunicare l’importo di ogni compenso variabile percepito
dai dipendenti incaricati delle vendite delle imprese di assicurazione e degli
intermediari assicurativi; · un regime obbligatorio di “informativa completa” per la vendita di
prodotti assicurativi vita e un regime “su richiesta” (ossia su richiesta del
cliente) per la vendita di prodotti assicurativi non vita, con un periodo di
transizione di 5 anni. Una volta trascorsi i 5 anni di transizione, il regime
di informativa completa si applicherà automaticamente anche alla vendita di
prodotti non vita. Durante il periodo di transizione la proposta distingue tra
prodotti vita e non vita. Il compenso (commissione) per i prodotti vita tende a
essere più elevato. Inoltre, i prodotti vita sono più vicini ai prodotto di
investimento e l’acquisto di un tale prodotto costituisce un investimento a
lungo termine. Per i prodotti non vita la situazione è diversa. Il compenso
solitamente è più basso (la commissione è di circa il 5%-10% del premio) e il
prodotto comporta meno rischi. Nella maggior parte dei paesi dell’UE i
consumatori possono passare ad altri prodotti intercambiabili in maniera molto
semplice e a prezzi abbordabili; · l’obbligo per le imprese di assicurazione e gli intermediari
assicurativi di fornire al cliente, prima della conclusione di un contratto di
assicurazione, informazioni sufficienti sul prodotto al fine di consentirgli di
prendere una decisione consapevole; · l’obbligo per l’AEAP di garantire che le informazioni ottenute relative
alle disposizioni nazionali più rigorose siano comunicate alle imprese di
assicurazione, agli intermediari e ai consumatori e · ulteriori eccezioni all’obbligo generale per quanto riguarda le informazioni
da fornire mediante un supporto durevole. Nell’ottica di una migliore tutela dei
consumatori, tali disposizioni mirano a garantire maggiore trasparenza rispetto
alla direttiva originaria (2002/92/CE) per quanto riguarda la natura, la
struttura e l’importo del compenso degli intermediari e fanno chiarezza per
quanto concerne la relazione tra principale e agente, comprese le ripercussioni
sulla consulenza. Negli ultimi anni sono stati conseguiti notevoli progressi in
materia di tutela dei consumatori, che oggi cercano di reperire sempre più
informazioni e hanno una maggiore consapevolezza dei costi. La comunicazione
dei diversi elementi che compongono il prezzo complessivo, incluso il compenso
dell’intermediario, consentirà al cliente di scegliere sulla base della
copertura assicurativa, dei servizi correlati (ad esempio se l’intermediario si
occupa o meno della gestione dei sinistri) e del prezzo. Ciò contribuirà a
mettere a disposizione dei consumatori prodotti e servizi di intermediazione
più validi e convenienti. La comunicazione obbligatoria del compenso percepito
dovrebbe avere effetti positivi sulla concorrenza nella distribuzione delle
assicurazioni, poiché consentirebbe ai consumatori di ottenere maggiori
informazioni sui prodotti e sui costi nonché su possibili conflitti di
interesse. Per i consumatori sarà più semplice confrontare le coperture
assicurative e i prezzi dei prodotti venduti mediante diversi canali di
distribuzione. Diversi Stati membri dell’UE richiedono già che sia comunicato il
compenso per determinati prodotti assicurativi e la direttiva MiFID II lo
richiederà per i prodotti di investimento. Queste nuove informazioni daranno ai
consumatori informazioni più complete sui servizi offerti dall’intermediario e
sui relativi costi. La comunicazione del compenso deve tuttavia avvenire in
modo tale da garantire un confronto tra intermediari e sottoscrittori diretti.
Le informazioni sul prezzo della copertura e sui costi di distribuzione
garantiranno la comparabilità. In particolare, per evitare conflitti di
interesse, le imprese di assicurazione dovrebbero inoltre comunicare la base di
calcolo del compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la vendita
di un prodotto. Tali disposizioni affrontano inoltre alcune problematiche fondamentali
connesse alla fornitura di servizi di intermediazione assicurativa
transfrontalieri: la mancanza di certezza giuridica e la mancanza di
comparabilità. In caso di miglioramento del quadro giuridico armonizzato, gli
intermediari e i loro clienti saranno più inclini a vendere o acquistare
prodotti assicurativi a livello transfrontaliero. Una migliore comunicazione
faciliterà il confronto tra prodotti e tra canali di distribuzione (come
indicato in precedenza), oggi particolarmente difficile nel quadro del
commercio transfrontaliero. L’articolo 21 introduce una disposizione
sulla vendita aggregata di prodotti e richiede che il cliente sia informato del
fatto che i prodotti possono essere acquistati separatamente e che gli siano
fornite determinate informazioni al riguardo. L’articolo in questione prevede
inoltre che l’AEAP elabori, e tenga aggiornati, degli orientamenti per la
vigilanza su tali pratiche. Capo VII – Requisiti supplementari per la
tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi L’articolo 22 riguarda il campo di
applicazione di tali disposizioni supplementari, rendendole applicabili agli
intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione nel momento in cui
vendono prodotti di investimento assicurativi. L’articolo 23 contiene ulteriori
disposizioni sui conflitti di interesse e richiede che tali conflitti siano
individuati. Esso conferisce alla Commissione il potere, mediante atto
delegato, di: · definire provvedimenti che si potranno rendere necessari per
individuare, prevenire, gestire e comunicare tali conflitti e · stabilire criteri per specificare i tipi di conflitti che potrebbero
ledere gli interessi dei clienti. L’articolo 24 è basato sull’articolo [23]
della direttiva MiFID II. Esso contiene il requisito contenuto nella MiFID di: · agire in modo onesto, imparziale e professionale per soddisfare al
meglio gli interessi dei clienti; · garantire che le informazioni siano imparziali, chiare e non
fuorvianti; · fornire informazioni circa l’impresa di assicurazione o l’intermediario
assicurativo e i suoi servizi (in particolare se la consulenza è fornita o meno
su base indipendente), sulla portata dell’analisi di mercato (se sarà fornita o
meno una valutazione continua sull’idoneità), sui prodotti proposti e sulle
strategie di investimento nonché sui costi. L’articolo precisa inoltre su quale base si può
sostenere che una consulenza è indipendente, includendo un requisito relativo
alla valutazione dei prodotti sul mercato e l’obbligo di non accettare alcun
compenso da terzi. La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati per garantire il rispetto dell’articolo in oggetto. L’articolo 25 precisa le modalità secondo
le quali vanno valutate l’idoneità e l’adeguatezza e stabilisce le informazioni
che devono essere ottenute dal cliente. Per le vendite senza consulenza, l’intermediario
o l’impresa devono ottenere informazioni sulle conoscenze ed esperienze del
cliente al fine di valutare l’idoneità del prodotto. Nel caso delle vendite con
consulenza, essi devono ottenere informazioni sulla situazione finanziaria del
cliente e sui suoi obiettivi di investimento per essere in grado di determinare
l’idoneità. Laddove il prodotto non fosse adeguato o idoneo, a seconda del
caso, essi devono informare il cliente. Il venditore deve anche tenere un
registro delle condizioni in base a cui fornirà servizi al cliente e fornire
relazioni a quest’ultimo. La Commissione è autorizzata a adottare atti delegati
per garantire il rispetto di tali disposizioni. Capo VIII – Sanzioni L’articolo 26 impone agli Stati membri di
garantire che le autorità competenti prevedano sanzioni e misure amministrative
efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni
nazionali adottate in applicazione della direttiva. Tali sanzioni e misure amministrative devono
essere applicate alle persone fisiche o giuridiche che, in base al diritto
nazionale, si rendono responsabili di una violazione. Alle autorità competenti devono essere conferiti
tutti i poteri di indagine necessari e le stesse devono collaborare su base
transfrontaliera. L’articolo 27 richiede che siano pubblicate
la sanzioni e le misure imposte in caso di violazione. L’articolo 28 specifica alcune violazioni e
stabilisce le sanzioni amministrative che si applicano agli intermediari,
compresa la revoca della registrazione, le interdizioni a carico di tutti i
membri dell’organo di gestione dell’impresa e le sanzioni pecuniarie fino al
doppio del beneficio derivante dalla violazione, se quest’ultimo può essere
determinato. La proposta non prevede sanzioni penali. L’articolo 29 stabilisce i fattori da
prendere in considerazione nel comminare sanzioni e adottare misure, tra cui i
benefici derivanti dalla violazione, le perdite subite da terzi e il livello di
collaborazione della persona responsabile, e richiede all’AEAP di pubblicare
degli orientamenti in merito alle sanzioni. L’articolo richiede anche che siano
comunicate tutte le sanzioni o misure applicate all’intermediario o all’impresa,
con la relativa giustificazione. L’articolo 30 richiede meccanismi efficaci
per incoraggiare la denuncia delle violazioni e una tutela adeguata per coloro
che segnalano la violazione e i relativi dati personali nonché la protezione
dei dati di persone fisiche sospettate di essere responsabili della violazione. L’articolo 31 prevede la comunicazione
annuale all’AEAP di informazioni aggregate sulle violazioni e la pubblicazione
di tali informazioni da parte dell’AEAP. La Commissione ha il potere di
adottare norme tecniche di attuazione in materia, che l’AEAP sarà tenuta ad
elaborare e a trasmettere alla Commissione [6] mesi dopo la pubblicazione della
direttiva. Capo IX – Disposizioni finali Gli articoli da 32 a 39 riprendono
(aggiornandole, se del caso) le disposizioni finali dell’IMD1 relative al
diritto al ricorso giurisdizionale, all’attuazione e all’entrata in vigore, all’abrogazione
di atti legislativi precedenti e ai destinatari. Inoltre, gli articoli 33 e
34 stabiliscono condizioni applicabili al potere della Commissione di
adottare atti delegati, così come specificato nella direttiva, mentre l’articolo
35 stabilisce un processo di riesame e valutazione della direttiva da parte
della Commissione dopo l’entrata in vigore. Tale riesame considera in
particolare l’impatto delle norme in materia di comunicazione di cui all’articolo
17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi non vita che sono piccole e
medie imprese. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO L’incidenza di bilancio specifica per la
Commissione è valutata nella scheda finanziaria che accompagna la presente
proposta. L’incidenza specifica della proposta sul bilancio riguarda i compiti
assegnati all’AEAP, come indicato nella scheda finanziaria legislativa allegata
alla presente proposta. La proposta inciderà sul bilancio della Comunità. ê 2002/92/CE
(adattato) 2012/0175 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla intermediazione assicurativa (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea
Ö sul
funzionamento dell’Unione europea Õ, in particolare l’articolo
47, paragrafo 2
Ö 53, paragrafo
1, e l’articolo 62 Õ e l’articolo 55, vista la proposta della Commissione europea, ò nuovo previa trasmissione
del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, ê 2002/92/CE visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, ò nuovo sentito il garante
europeo della protezione dei dati, ê 2002/92/CE ð nuovo deliberando secondo la procedura ð legislativa ordinaria ï di cui all’articolo
251 del trattato, considerando quanto segue: ò nuovo (1) È
necessario apportare determinate modifiche alla direttiva 2002/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione
assicurativa[13].
È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale
direttiva. (2) Poiché
l’obiettivo principale e l’oggetto della presente direttiva consistono
nell’armonizzare le disposizioni nazionali concernenti i settori menzionati, è
opportuno che sia basata sull’articolo 53, paragrafo 1, e sull’articolo 62 del
TFUE. La forma della direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni
di esecuzione nei settori contemplati dalla direttiva siano adeguate, ove
necessario, alle specificità del mercato e dell’ordinamento giuridico di
ciascuno Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì mirare al
coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa, inclusa la gestione
professionale dei sinistri e la liquidazione dei sinistri, e si basa pertanto
sull’articolo 53, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, trattandosi di un
settore che fornisce servizi in tutta l’Unione, la presente direttiva si basa
altresì sull’articolo 62 del trattato. ê 2002/92/CE
considerando 1 (adattato) (3) Gli intermediari assicurativi
e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti
assicurativi e riassicurativi nella Comunità Ö nell’Unione Õ. ê 2002/92/CE
considerando 2 Con la direttiva
77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a
facilitare l’effettivo esercizio della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le
attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI)
comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività[14], è stato compiuto un primo passo al fine di
agevolare l’esercizio della libertà di
stabilimento e della libera prestazione di
servizi da parte degli agenti e dei mediatori d’assicurazione. ê 2002/92/CE
considerando 3 La direttiva
77/92/CEE doveva rimanere applicabile sino all’entrata in vigore prescrizioni relative al coordinamento delle
disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di agente e di
mediatore d’assicurazione e di esercizio
delle medesime. ê 2002/92/CE
considerando 4 La raccomandazione
92/48/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1991, relativa agli
intermediari assicurativi[15],è stata ampiamente seguita dagli Stati membri ed
ha contribuito al ravvicinamento delle disposizioni nazionali sui requisiti
professionali e sulla registrazione degli intermediari assicurativi. ê 2002/92/CE considerando
9 ð nuovo (4) I prodotti assicurativi
possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali
agenti, mediatori ed operatori di «bancassicurazione», ð imprese di assicurazione, agenzie di
viaggio e autonoleggi ï. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei
consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste
categorie. ò nuovo (5) L’applicazione
della direttiva 2002/92/CE ha evidenziato che un certo numero di disposizioni
richiede ulteriori precisazioni intese a facilitare l’esercizio dell’intermediazione
assicurativa e riassicurativa e che per tutelare al meglio i consumatori è
necessario estendere il campo di applicazione di tale direttiva a tutte le
vendite di prodotti assicurativi, indipendentemente dal fatto che siano
effettuate da intermediari assicurativi o imprese di assicurazione. È opportuno
che, per quanto riguarda le attività di vendita e post-vendita e i processi di
trattamento dei sinistri, le imprese di assicurazione che vendono direttamente
prodotti assicurativi siano incluse nel campo di applicazione della nuova
direttiva analogamente agli agenti e ai mediatori d’assicurazione (broker).
(6) Al
fine di garantire ai consumatori lo stesso livello di tutela indipendentemente
dal canale attraverso il quale acquistano un prodotto assicurativo,
direttamente da un’impresa di assicurazione o indirettamente tramite un
intermediario, è necessario che il campo di applicazione della presente
direttiva si estenda non soltanto alle imprese di assicurazione, ma anche ad
altri partecipanti al mercato che vendono prodotti assicurativi a titolo
accessorio (ad es. agenzie di viaggio e autonoleggi, fornitori di beni che non
soddisfano le condizioni di esenzione). (7) È
opportuno che la presente direttiva si applichi ai soggetti la cui attività
consiste nel fornire assistenza (per conto sia di un cliente che di un’impresa
di assicurazione) nella gestione e nell’esecuzione di un contratto di assicurazione
o riassicurazione, compresa la gestione professionale dei sinistri o la
liquidazione dei sinistri o la consulenza in materia di sinistri. ê 2002/92/CE
considerando 5 (8) Ciononostante
sSussistono tuttora tra le normative
nazionali notevoli differenze che ostacolano l’avvio e lo svolgimento delle
attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. È pertanto opportuno sostituire la direttiva
77/92/CEE con una nuova direttiva. ò nuovo (9) Le
attuali e recenti turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia
importante garantire un’efficace tutela dei consumatori in tutti i settori
finanziari. È pertanto opportuno rafforzare la fiducia dei consumatori e
rendere più uniforme la regolamentazione concernente la distribuzione dei
diversi prodotti assicurativi al fine di assicurare un livello adeguato di
tutela dei consumatori in tutta l’Unione. Occorre che le misure destinate a
tutelare i consumatori siano adeguate alle specificità di ciascuna categoria di
clienti (professionali o altro). ê 2002/92/CE
considerando 11 ð nuovo (10) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di
intermediazione assicurativa ð o riassicurativa ï dietro compenso, che può essere pecuniario o sotto forma di altro
beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita.. ò nuovo (11) La
presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel
fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione o di
riassicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di
un sito Internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti
assicurativi o riassicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto,
quando l’acquirente è in grado di concludere direttamente un contratto
assicurativo alla fine del processo. Occorre che la direttiva non si applichi
ad attività di mera presentazione che consistono nel fornire dati e
informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione
o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti assicurativi o
riassicurativi o su un intermediario assicurativo o riassicurativo o un’impresa
di assicurazione o riassicurazione a potenziali assicurati. ê 2002/92/CE
considerando 12 (12) La presente direttiva non
dovrebbe applicarsi ai soggetti che svolgono un’altra attività professionale,
quali ad esempio consulenti fiscali o contabili, che forniscono consulenze in
materia di assicurazione a titolo accessorio nell’ambito di detta altra
attività professionale, né ai soggetti che forniscono semplici informazioni di
carattere generale sui prodotti assicurativi, sempre che l’obiettivo di questa
attività non sia quello di assistere il consumatore nella conclusione o nell’esecuzione
di un contratto assicurativo o riassicurativo, né la gestione a
titolo professionale dei sinistri di un’impresa
di assicurazione o riassicurazione, né attività di liquidazione sinistri e di
consulenza in materia di sinistri. ê 2002/92/CE
considerando 13 (adattato) ð nuovo (13) La presente direttiva non
dovrebbe applicarsi ai soggetti che esercitano Ö l’intermediazione
assicurativa a titolo accessorio, qualora Õ sussistanoendo determinate rigorose condizioni ð restrizioni relative alla polizza, in
particolare per quanto riguarda le cognizioni necessarie per venderla, i rischi
coperti e l’importo del premio.ï, l’intermediazione assicurativa come attività
secondaria. ê 2002/92/CE considerando
10 (adattato) (14) La presente direttiva contiene una definizione
di Ö definisce il
concetto di Õ«intermediario
assicurativo collegato» che tiene Ö in modo da
tenere Õ conto delle
caratteristiche di taluni mercati degli Stati membri ed il cui obiettivo è Ö e Õ stabilire le
condizioni di registrazione che
possono essere applicate a detti intermediari. Tale definizione
non è intesa a impedire agli Stati membri di avere nozioni analoghe
relativamente a intermediari assicurativi che, pur agendo in nome e per conto
di un’impresa di assicurazione e sotto la
totale responsabilità della stessa, sono abilitati a percepire premi o somme
destinati ai clienti secondo le condizioni
di garanzia finanziaria previste dalla presente direttiva. ê 2002/92/CE
considerando 14 ð nuovo (15) Gli intermediari assicurativi
e riassicurativi ð che sono persone fisiche ïdovrebbero essere registrati presso l’autorità competente dello Stato
membro in cui hanno la propria residenza o la propria sede
principale a condizione che siano in possesso di rigorosi requisiti
professionali attinenti alla competenza, onorabilità, copertura della
responsabilità professionale e capacità finanziaria;
ðle persone giuridiche dovrebbero essere
registrate presso l’autorità competente dello Stato membro in cui hanno la
propria sede legale (oppure, se la legislazione nazionale non prevede una sede
legale, la sede principale), a condizione che siano in possesso di rigorosi
requisiti professionali attinenti alle capacità, all’onorabilità, alla
copertura della responsabilità professionale e alla capacità finanziaria. Gli
intermediari assicurativi già registrati negli Stati membri non sono tenuti a
iscriversi nuovamente a norma della presente direttiva. ï ê 2002/92/CE
considerando 6 e considerando 15 (adattati) (adattato) ð nuovo (16) Gli intermediari assicurativi
e riassicurativi dovrebbero poter esercitare i diritti garantiti dal trattato
relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. Ö Pertanto, la Õ Tale
registrazione ð presso lo Stato membro d’origine o una
dichiarazione indirizzata a quest’ultimoï dovrebbe consentire agli intermediari assicurativi e riassicurativi di
operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento
e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un’adeguata
procedura di notificazione tra le autorità competenti. ê 2002/92/CE
considerando 16 (nuovo) (17) È necessario
prevedere adeguate sanzioni nei confronti dei soggetti che esercitano
l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere
registrati, nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione
che si avvalgono dei servizi prestati da intermediari non registrati, nei
confronti di intermediari che violano le disposizioni nazionali adottate in
forza della presente direttiva. ò nuovo (18) Al
fine di migliorare la trasparenza e gli scambi transfrontalieri, è opportuno
che l’AEAP elabori, pubblichi e aggiorni una banca dati unica elettronica in
cui siano registrati tutti gli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione che abbiano notificato l’intenzione di esercitare la libertà di
stabilimento o di prestare servizi. A tal fine, occorre che gli Stati membri
forniscano tempestivamente le informazioni rilevanti all’AEAP. È opportuno che
in tale banca dati sia inserito un link che rimandi all’autorità competente di
ciascuno Stato membro. Occorre che le autorità competenti dei singoli Stati
membri riportino sul loro sito Internet un link che rinvii alla banca dati. (19) Occorre
che siano stabiliti chiaramente i rispettivi diritti e le rispettive
responsabilità dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante in
materia di vigilanza degli intermediari assicurativi e riassicurativi da essi
registrati o che svolgono attività di intermediazione assicurativa o
riassicurativa nel loro territorio nell’esercizio dei diritti alla libertà di
stabilimento o di libera prestazione di servizi. (20) È
opportuno che gli Stati membri non applichino i requisiti di registrazione agli
intermediari che svolgono un’attività di intermediazione assicurativa a titolo
accessorio in relazione a determinati tipi di contratto di assicurazione o in
relazione alla gestione professionale dei sinistri, all’attività di
liquidazione dei sinistri o alla consulenza in materia di sinistri, a
condizione che siano conformi ai requisiti della presente direttiva in materia
di cognizioni e capacità nonché di onorabilità nonché ai requisiti in materia
di informazioni da fornire e norme di comportamento e a condizione che sia
stata presentata all’autorità competente una dichiarazione di attività. ê 2002/92/CE
considerando 7 (adattato) (21) Il fatto che gli intermediari
assicurativi non possano operare liberamente nella Comunità Ö nell’Unione Õ ostacola il corretto
funzionamento del mercato unico delle assicurazioni. ò nuovo (22) È
importante assicurare un elevato livello di professionalità e competenza tra
gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i dipendenti di assicuratori
diretti che partecipano ad attività svolte prima, durante e dopo la vendita di
polizze di assicurazione. Pertanto, è opportuno che le conoscenze professionali
degli intermediari, dei dipendenti di assicuratori diretti, di autonoleggi e
agenzie di viaggio, così come le conoscenze professionali delle persone che
svolgono attività di gestione dei sinistri, di liquidazione dei sinistri o di
consulenza in materia di sinistri siano commisurate alla complessità di tali
attività. Occorre inoltre che sia garantita la formazione continua. ê 2002/92/CE
considerando 8 ð nuovo (23) Il coordinamento delle
disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla
registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l’attività di
intermediazione assicurativa ð o riassicurativa ïpuò quindi concorrere sia
alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una
maggiore tutela dei consumatori in questo settore. ò nuovo (24) Per
promuovere gli scambi transfrontalieri, è opportuno che siano introdotti dei
principi che disciplinino il mutuo riconoscimento delle cognizioni e delle
capacità degli intermediari. (25) Occorre
che uno Stato membro ospitante accetti una qualifica nazionale pari o superiore
al livello 3 del Quadro europeo delle qualifiche, istituito a norma della
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente[16] a riprova del fatto che un
intermediario assicurativo o riassicurativo soddisfa i requisiti in materia di
cognizioni e capacità cui è subordinata la registrazione prevista dalla
presente direttiva. Il Quadro aiuta gli Stati membri, gli istituti di
istruzione, i datori di lavoro e i singoli cittadini a confrontare le
qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione dell’Unione. Si
tratta di uno strumento essenziale per lo sviluppo di un mercato del lavoro a
livello unionale. Tale quadro non è destinato a sostituire i sistemi nazionali
delle qualifiche, ma a integrare le azioni degli Stati membri facilitandone la
cooperazione. (26) Nonostante
gli attuali sistemi basati sul passaporto unico per assicuratori ed
intermediari, il mercato europeo delle assicurazioni rimane molto frammentato.
Al fine di favorire l’attività transfrontaliera e di migliorare la trasparenza
per i consumatori, è opportuno che gli Stati garantiscano che siano pubblicate
le norme di interesse generale applicabili nel loro territorio e che siano
pubblicamente accessibili un registro unico elettronico e informazioni su tutte
le norme di interesse generale relative all’intermediazione assicurativa e
riassicurativa applicate nei singoli Stati membri. ê 2002/92/CE
considerando 17 (27) La cooperazione e lo scambio
di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili
per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell’attività
assicurativa e riassicurativa nel mercato unico. ê 2002/92/CE
considerando 22 ð nuovo (28) Appaiono necessarie adeguate
ed efficaci procedure di reclamo e ricorso ð stragiudiziale ï negli Stati membri per la risoluzione delle controversie tra
intermediari assicurativi ð o imprese di assicurazione ïe consumatori, utilizzando, se del caso, le procedure già esistenti. ð È opportuno che siano disponibili
procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale efficaci per gestire le
controversie inerenti ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della
presente direttiva tra imprese di assicurazione o persone che vendono o offrono
prodotti assicurativi e i clienti. Al fine di rendere più efficaci le procedure
di risoluzione stragiudiziale di controversie che riguardano reclami presentati
da clienti, occorre che nella presente direttiva sia disposto che le imprese di
assicurazione o le persone che vendono o offrono prodotti assicurativi siano
tenute a partecipare a procedure di risoluzione di controversie che non danno
luogo ad una decisione vincolante, intentate contro loro stesse da clienti e
relative a diritti e obblighi istituiti a norma della presente direttiva. Tali
procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sarebbero
finalizzate a una composizione più rapida e meno costosa delle controversie tra
imprese di assicurazione o persone che vendono o offrono prodotti assicurativi
e i clienti; le procedure ridurrebbero inoltre gli oneri che gravano sul
sistema giudiziario. Tuttavia è opportuno che la risoluzione stragiudiziale
delle controversie non pregiudichi il diritto delle parti coinvolte in tali
procedure di intentare un’azione legale dinanzi ad un’autorità
giudiziaria. ï ê 2002/92/CE
considerando 23 ð nuovo Fatto salvo il diritto dei consumatori di adire
l’autorità giudiziaria, gli Stati membri dovrebbero ð garantire che gli organismi di
risoluzione stragiudiziale che si occupano delle controversie di cui alla
presente direttiva cooperino ï incoraggiare gli organi pubblici o privati
istituiti per la risoluzione stragiudiziale delle liti a cooperare
per la risoluzione delle controversie transfrontaliere. ð Occorre che gli Stati membri
incoraggino gli organismi di risoluzione stragiudiziale che si occupano di tali
controversie ad aderire a FIN-NET[17]. ï Questa cooperazione potrebbe essere finalizzata,
ad esempio, a consentire ai consumatori di sottoporre agli organi
stragiudiziali del proprio Stato membro di residenza i reclami relativi ad
intermediari assicurativi stabiliti in altri Stati membri. La creazione della
rete FIN-NET offre un’ulteriore assistenza ai consumatori che fanno ricorso a
servizi transfrontalieri. Nelle disposizioni relative alle procedure, si dovrebbe tener conto della
raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1798, riguardante i
principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo[18]. ò nuovo (29) La
gamma sempre più ampia di attività che molti intermediari assicurativi e
imprese di assicurazione esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità
che vi siano conflitti di interesse tra queste diverse attività e gli interessi
dei clienti. È pertanto necessario che gli Stati membri introducano norme volte
a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli
interessi dei clienti. (30) Occorre
che prima della vendita i consumatori dispongano di informazioni chiare sullo status
delle persone che vendono il prodotto assicurativo e sul compenso da esse
percepito. È necessario introdurre un’informativa obbligatoria sullo status
degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione europei.
Occorre che tali informazioni siano date al consumatore nella fase
precontrattuale. L’obiettivo è di indicare la relazione tra l’impresa di
assicurazione e l’intermediario (se del caso), così come la struttura e le
componenti del compenso degli intermediari. (31) Al
fine di attenuare il conflitto di interesse tra il venditore e l’acquirente di
un prodotto assicurativo, è necessario garantire una sufficiente informazione
in merito al compenso dei distributori di prodotti assicurativi. Di
conseguenza, per prodotti assicurativi vita è opportuno che l’intermediario e
il dipendente dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di assicurazione
siano tenuti a informare il cliente del loro compenso prima della vendita. Per
altri prodotti assicurativi oggetto di un periodo di transizione di 5 anni, il
cliente deve essere informato del suo diritto di richiedere tale informazione,
che dev’essere fornita al cliente che ne faccia richiesta. (32) Al
fine di fornire ai clienti informazioni paragonabili sui servizi di
intermediazione assicurativa forniti, indipendentemente dal fatto che il
cliente proceda all’acquisto tramite un intermediario o direttamente da un’impresa
di assicurazione, e al fine di evitare la distorsione della concorrenza
incoraggiando le imprese di assicurazione a vendere direttamente ai clienti
anziché tramite intermediari per eludere gli obblighi di informativa, occorre
che anche le imprese di assicurazione siano tenute a fornire ai clienti con cui
hanno un rapporto d’affari diretto per la prestazione di servizi di
intermediazione assicurativa informazioni circa il compenso che percepiscono
per la vendita di prodotti assicurativi. (33) Poiché
la presente direttiva mira a migliorare la tutela dei consumatori, alcune delle
disposizioni sono applicabili solo nelle relazioni tra imprese e consumatori (“business
to consumer”, “B2C”), in particolare quelle che disciplinano le norme di
comportamento degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti
assicurativi. (34) Onde
evitare vendite abusive, occorre che, ove opportuno, la vendita di prodotti
assicurativi sia accompagnata da una consulenza leale e professionale. ê 2002/92/CE
considerando 18 (35) Per il consumatore è
importantissimo sapere se l’intermediario con cui sta trattando fornisce
consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione
ovvero su prodotti forniti da un numero limitato di siffatte imprese. ê 2002/92/CE
considerando 20 ð nuovo (36) ðVisto che i consumatori dipendono sempre di
più da raccomandazioni personali, è appropriato definire il concetto di
consulenza. Prima di fornire una consulenza, è opportuno che l’intermediario
assicurativo o l’impresa di assicurazione valuti le esigenze, le richieste e la
situazione finanziaria del cliente. ï Qualora dichiari di fornire consulenze su prodotti offerti da una
vasta gamma di imprese di assicurazione, l’intermediario dovrebbe svolgere un’analisi
imparziale e sufficientemente ampia dei prodotti disponibili sul mercato. Tutti
gli intermediari ð assicurativi e tutte le imprese di
assicurazione ïdovrebbero inoltre indicare le ragioni su cui si fondano le scelte
consigliate. ò nuovo (37) Prima
di concludere un contratto, compresi i casi di vendita senza consulenza,
occorre che il cliente riceva le informazioni pertinenti sul prodotto
assicurativo che gli consentano di prendere una decisione informata. È
opportuno che l’intermediario assicurativo sia in grado di spiegare al cliente
quali sono le caratteristiche principali del prodotto assicurativo che vende. (38) Occorre
che siano stabilite regole uniformi al fine di dare alla persona che vende il
prodotto assicurativo una certa possibilità di scelta del supporto su cui
fornire tutte le informazioni al cliente, consentendo, laddove appropriato, l’uso
di comunicazioni per via elettronica, tenendo conto delle circostanze in cui
avviene l’operazione. Tuttavia
è opportuno che il cliente abbia la possibilità di ricevere le informazioni in
formato cartaceo. Nell’interesse dell’accesso del consumatore alle
informazioni, occorre che tutte le informazioni precontrattuali siano sempre
fornite a titolo gratuito. ê 2002/92/CE
considerando 21 ð nuovo (39) Le esigenze informative
appaiono minori nell’ipotesi in cui i consumatori siano società
richiedenti ð richiedano ï l’assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o
industriali ð o siano clienti professionali (cfr. l’allegato
I della direttiva) ï ê 2002/92/CE
considerando 19 (adattato) ð nuovo (40) La presente direttiva dovrebbe
precisare gli obblighi ð minimi delle imprese di
assicurazione eï degli intermediari assicurativi in materia di informazioni da fornire
ai consumatori. Al riguardo, Ö è opportuno
che Õ uno Stato membro possapuò mantenere o
adottare disposizioni più rigorose che possono essere imposte agli intermediari
assicurativi ð e alle imprese di assicurazione ï che esercitano le loro attività di intermediazione ð assicurativa ï sul suo territorio, indipendentemente ð dalle disposizioni dello Stato membro
d’origine ï dal loro luogo di residenza,
a condizione che dette disposizioni più rigorose siano conformi al diritto comunitarioÖ dell’Unione Õ, compresa la
direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul
commercio elettronico”)[19].
ð È opportuno che uno Stato membro che intende
applicare e applica disposizioni che disciplinano gli intermediari assicurativi
e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella
presente direttiva garantisca che gli oneri amministrativi derivanti da tali
disposizioni siano proporzionati all’obiettivo di tutelare i consumatori. Ai
fini della tutela dei consumatori e al fine di prevenire la vendita abusiva di
prodotti assicurativi, occorre che gli Stati membri, qualora lo ritengano
necessario e proporzionato, abbiano la possibilità di applicare in via
eccezionale i requisiti più rigorosi agli intermediari assicurativi che
esercitano l’intermediazione assicurativa a titolo accessorio.ï ò nuovo (41) Le
pratiche di vendita abbinata rappresentano una strategia comune per i
prestatori di servizi finanziari al dettaglio in tutta l’Unione. Tali pratiche
possono fornire benefici ai consumatori, ma possono anche non tenere conto
adeguatamente dei loro interessi. Alcune forme di vendita abbinata, in
particolare le pratiche di vendita vincolata in cui due o più servizi
finanziari sono venduti insieme in un pacchetto e almeno uno di tali servizi o
prodotti non è disponibile separatamente, possono creare distorsioni della
concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del consumatore e
sulla sua capacità di compiere scelte informate. Un esempio di pratiche di
vendita vincolata può essere l’obbligo, per un consumatore, di aprire un conto
corrente per il pagamento dei premi in relazione a un servizio di natura assicurativa
oppure la stipulazione obbligatoria di un contratto di assicurazione per un
veicolo a motore in relazione alla concessione di un credito al consumo al fine
di assicurare l’autovettura finanziata. Se è vero che anche le pratiche di
vendita aggregata in cui due o più servizi o prodotti finanziari sono venduti
insieme in un pacchetto, ma ogni servizio può essere anche acquistato
separatamente, possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi
negativamente sulla mobilità del consumatore e sulla sua capacità di compiere
scelte informate, esse lasciano almeno al cliente la scelta e pertanto
potenzialmente pongono meno rischi per quanto riguarda il rispetto, da parte
delle imprese di assicurazione, degli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Occorre valutare attentamente il ricorso a tali pratiche per promuovere la
concorrenza e la scelta del consumatore. (42) I
contratti di assicurazione che comportano investimenti sono spesso prospettati
ai clienti come possibile alternativa o in sostituzione di prodotti di
investimento soggetti alla direttiva [MiFID II][20]. Al fine di garantire una
valida protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio
normativo è importante che i prodotti di investimento al dettaglio (prodotti
assicurativi d’investimento così come definiti nel regolamento sui documenti
contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento) siano
assoggettati alle medesime norme di comportamento, tra cui adeguata
informazione, consulenza appropriata e restrizioni sugli incentivi nonché
requisiti per la gestione dei conflitti di interesse e, in caso di consulenti
indipendenti, restrizioni alla forma di compenso. È opportuno che l’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l’Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP)
collaborino, elaborando degli orientamenti, per raggiungere la massima coerenza
possibile delle norme di comportamento per i prodotti di investimento al
dettaglio soggetti alla [MiFID II] o alla presente direttiva. I prodotti di
investimento assicurativi sono soggetti sia alle regole contenute nella
presente direttiva che sono applicabili a tutti i contratti di assicurazione
(capo VII della presente direttiva), sia alle regole rafforzate per i prodotti
di investimento assicurativi. Di conseguenza, occorre che le persone che
svolgono attività di intermediazione assicurativa in relazione a prodotti di
investimento assicurativi rispettino le norme di comportamento applicabili a
tutti i contratti di assicurazione nonché le regole rafforzate cui sono
soggetti i prodotti di investimento assicurativi. (43) Al
fine di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva da
parte delle imprese di assicurazione e delle persone che svolgono attività di
intermediazione assicurativa e di garantire che siano soggette a un trattamento
analogo in tutta l’Unione, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a
prevedere sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e
dissuasive. Nella comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010
intitolata “Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi
finanziari”[21]
è stato effettuato un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e
della loro applicazione pratica volto a promuoverne la convergenza. Pertanto,
occorre che le sanzioni e le misure amministrative stabilite dagli Stati membri
soddisfino alcuni requisiti essenziali in relazione al destinatario, ai criteri
di cui tener conto in caso di applicazione di una sanzione o di una misura,
alla pubblicazione, ai poteri sanzionatori fondamentali e ai livelli delle sanzioni
amministrative pecuniarie. (44) In
particolare, occorre che le autorità competenti siano autorizzate a imporre
sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e
da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni e per i loro
dirigenti. (45) Al
fine di assicurare l’applicazione uniforme delle sanzioni negli Stati membri,
nel determinare il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle
sanzioni amministrative pecuniarie, occorre che gli Stati membri siano tenuti
ad assicurare che le autorità competenti prendano in considerazione tutte le
circostanze del caso. (46) Per
rafforzare l’effetto dissuasivo delle sanzioni sul grande pubblico e per
informare su violazioni delle regole che potrebbero compromettere la tutela dei
clienti, occorre che le sanzioni e le misure imposte siano pubblicate, ad
eccezione di determinate circostanze ben definite. Al fine di garantire il
rispetto del principio di proporzionalità, occorre che le sanzioni e le misure
imposte siano pubblicate in forma anonima qualora la pubblicazione possa
arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. (47) Per
individuare potenziali violazioni, occorre che le autorità competenti siano
dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per
incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive. (48) È
opportuno che la presente direttiva faccia riferimento sia alle sanzioni che
alle misure amministrative, indipendentemente dalla loro qualificazione come
sanzione o misura ai sensi del diritto nazionale. (49) Occorre
che la presente direttiva non pregiudichi disposizioni di legge degli Stati
membri in materia di reati. (50) Al
fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, occorre
che il potere di adottare gli atti a norma dell’articolo 290 del trattato sia
delegato alla Commissione per precisare il concetto di adeguate cognizioni e
capacità dell’intermediario, la gestione dei conflitti di interesse, le norme
di comportamento per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi al
dettaglio preassemblati nonché le procedure e i moduli per la presentazione di
informazioni in relazione alle sanzioni. È particolarmente importante che la
Commissione proceda ad adeguate consultazioni nel corso dei lavori preparatori,
anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la
Commissione provvede alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (51) Occorre
che le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano
un’armonizzazione coerente e una tutela adeguata dei consumatori in tutta
l’Unione. Trattandosi di un organismo con una competenza altamente
specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l’AEAP
dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di
regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione
alla Commissione. (52) Ai
sensi degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e in conformità con gli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE)
n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP)[22], occorre che la Commissione
adotti atti delegati per quanto riguarda il concetto di adeguate cognizioni e
capacità dell’intermediario come previsto all’articolo [8], la gestione di
conflitti di interesse come previsto agli articoli [17 e 23] e per quanto
riguarda gli obblighi di comportamento da rispettare in relazione ai prodotti
di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati come previsto agli
articoli [24 e 25] nonché le norme tecniche di attuazione di cui all’articolo
[30] per quanto riguarda le procedure e i moduli per la trasmissione di
informazioni relative alle sanzioni. È opportuno che i progetti di tali atti
delegati e tali norme tecniche di attuazione siano elaborati dall’AEAP. (53) Occorre
che il trattamento dei dati personali svolto dall’AEAP nel quadro della
presente direttiva sia disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, sotto la supervisione delle autorità
competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche
indipendenti da essi designate[23],
e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[24], sotto la supervisione del
garante europeo della protezione dei dati. (54) La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea contenuti
nel trattato. (55) Conformemente
alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione
sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono
impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro
misure di attuazione con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra
gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti
nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il
legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. (56) Occorre
che la presente direttiva sia riesaminata cinque anni dopo la data di entrata
in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e delle
evoluzioni in altri settori del diritto dell’Unione nonché delle esperienze
acquisite dagli Stati membri nell’applicazione del diritto dell’UE, in
particolare per quanto riguarda i prodotti assoggettati alla direttiva
2003/41/CE. ê 2002/92/CE
considerando 24 (adattato) (57) La direttiva 77/92/CEE
Ö 2002/92/CE Õ dovrebbe di
conseguenza essere abrogata. ò nuovo (58) È
opportuno che l’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno
sia limitato alle disposizioni che rappresentano modifiche sostanziali della direttiva
2002/92/CE. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate
discende dalla direttiva 2002/92/CE. (59) La
presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi
ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 2002/92/CE. ê 2002/92/CE HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1
Ambito d’applicazione ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo 1. La presente direttiva detta
disposizioni per
l’assunzione Ö relative all’assunzione Õ e all’esercizio delle attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa, ð inclusa la gestione professionale dei
sinistri e l’attività di liquidazione dei sinistri, ï da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro
o che desiderano stabilirvisi. ê 2002/92/CE
(adattato) 2. La presente direttiva non si
applica a soggetti che propongono Ö prestano Õ servizi di
intermediazione per contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le
condizioni seguenti: (a)
il contratto di assicurazione richiede soltanto
conoscenze sulla garanzia assicurativa fornita; (b)
non si tratta di un contratto di assicurazione
sulla vita; (c)
il contratto di assicurazione non copre i rischi di
responsabilità civile; (d)
l’attività professionale principale del proponente
il contratto non consiste nell’intermediazione assicurativa; ê 2002/92/CE
(adattato) (e)
l’assicurazione è complementare rispetto al prodotto o servizio Ö ai beni Õ fornitio dall’intermediario Ö dal
prestatore Õ e copre: i rischi di
deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti Ö dal
prestatore Õ dall’intermediario, oÖ ; Õ ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo (ii) danneggiamento o
perdita del bagaglio e altri rischi connessi
con il viaggio prenotato presso l’intermediario,
anche se si tratta di un contratto che assicura il ramo vita o i rischi di
responsabilità civile, purché la garanzia abbia natura accessoria rispetto alla
garanzia principale relativa ai rischi connessi con tale viaggio; (f)
l’importo del premio annuale ð per il contratto di assicurazione, se
ripartito proporzionalmente su base annua, ïnon eccede 500
Ö 600 ÕEUR e la durata complessiva del contratto di
assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni. ê 2002/92/CE
(adattato) 3. La presente direttiva non si
applica ai servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi
con rischi e impegni situati al di fuori della Comunità Ö dell’Unione Õ. ê 2002/92/CE ð nuovo La presente direttiva lascia impregiudicato il
diritto di uno Stato membro in materia di attività di intermediazione
assicurativa ð e riassicurativa ï esercitata da ð imprese di assicurazione e di
riassicurazione o da ï intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese
terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera
prestazione di servizi, purché sia garantita la parità di trattamento per tutti
i soggetti che esercitino o siano autorizzati ad esercitare attività di
intermediazione assicurativa ð e riassicurativa ï nel mercato in questione. La presente direttiva non disciplina le attività
di intermediazione assicurativa ð o riassicutativa ïesercitate in paesi terzi né le attività
delle imprese di assicurazione o riassicurazione comunitarie, quali definite
nella prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita(8), e nella prima
direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività
dell’assicurazione diretta sulla vita
ed il suo esercizio(9), esercitate tramite intermediari assicurativi in paesi
terzi. ò nuovo Gli Stati membri
informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai
propri intermediari assicurativi che intendono stabilirsi o esercitare attività
di intermediazione assicurativa in un paese terzo. ê 2002/92/CE ð nuovo Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: 1. “impresa di assicurazione”:
un’impresa che abbia ottenuto l’autorizzazione amministrativa di cui all’articolo
6 della direttiva 73/239/CEE o all’articolo 6 della direttiva 79/267/CEE; 2. “impresa di riassicurazione”:
un’impresa, diversa da un’impresa di assicurazione o da un’impresa
di assicurazione di un paese terzo, la cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di assicurazione di un paese terzo o
da altre imprese di riassicurazione
ð che abbia ottenuto l’autorizzazione
amministrativa a norma dell’articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ï; ê 2002/92/CE ð nuovo 3. “intermediazione assicurativa”:
le attività consistenti nel presentare
ð fornire consulenza ï , o proporre contratti di
assicurazione, o compiere altri atti
preparatori o relativi alla
conclusione di tali contratti, ovvero nel
collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione
ð e le attività di gestione professionale
dei sinistri e di liquidazione dei sinistri ï .Sono escluse le attività esercitate dalle imprese
di assicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa di assicurazione che
agiscono sotto la responsabilità di tale impresa.
ð Tali attività sono considerate come
intermediazione assicurativa anche se sono svolte da un’impresa di
assicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario assicurativo. ï ò nuovo Nessuna delle seguenti
attività si considera come intermediazione assicurativa ai fini della presente
direttiva: ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo (a)
Sono altresì escluse le attività Ö consistenti nel
fornire Õ di
informazioni fornite
ð a un cliente ïa titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale, sempre che l’obiettivo di questa attività non
sia quello di ð , se il fornitore non intraprende
ulteriori iniziative per ï assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di un
contratto di assicurazione o la gestione
di sinistri per un’impresa di assicurazione su base professionale o le attività
di liquidazione sinistri e di consulenza in
materia di sinistri; ò nuovo (b)
la mera fornitura di dati
e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o a imprese
di assicurazione oppure la trasmissione di informazioni su prodotti
assicurativi o su un intermediario assicurativo o su un’impresa di
assicurazione a potenziali assicurati; 4. “prodotto
di investimento assicurativo”: un contratto di assicurazione che potrebbe anche
essere classificato come “prodotto di investimento” ai sensi dell’articolo 2,
lettera a), del [regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave
per i prodotti di investimento (regolamento PRIP)]; ê 2002/92/CE ð nuovo 5. “intermediario assicurativo”:
qualsiasi persona fisica o giuridica ð che non sia un’impresa di assicurazione
e ïche inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione
assicurativa; ê 2002/92/CE ð nuovo 64. “intermediazione
riassicurativa”: le attività consistenti nel presentare
ð fornire consulenza, ï o proporre contratti di
riassicurazione, o compiere altri atti
preparatori o relativi alla
conclusione di tali contratti, ovvero nel
collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione
ð e le attività di gestione professionale
dei sinistri e di liquidazione dei sinistri. ï Sono escluse le attività esercitate dalle imprese
di riassicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa di riassicurazione che agiscono sotto la responsabilità di
tale impresa. ð Tali attività sono considerate come
intermediazione riassicurativa anche se sono svolte da un’impresa di
riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario
riassicurativo. ï ò nuovo Nessuna delle seguenti
attività si considera come intermediazione riassicurativa ai fini della
presente direttiva: ê 2002/92/CE (a)
Sono altresì escluse le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di
un’altra attività professionale sempre che l’obiettivo di questa attività non
sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di un
contratto di riassicurazione o la gestione
di sinistri per un’impresa di riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di
consulenza in materia di sinistri; ò nuovo (b)
la mera fornitura di dati
e informazioni su potenziali assicurati a intermediari riassicurativi o a
imprese di riassicurazione oppure la trasmissione di informazioni su prodotti
riassicurativi o su un intermediario riassicurativo o su un’impresa di
riassicurazione a potenziali assicurati; ê 2002/92/CE ð nuovo 76. “intermediario
riassicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica ð che non sia un’impresa di
riassicurazione ïche inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione
riassicurativa; 87. “intermediario
assicurativo collegato”: qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di
intermediazione assicurativa in nome e per conto di una o più imprese di
assicurazione, se i prodotti di assicurazione non entrano in
concorrenza, ma che non percepisca né i premi né le somme destinati al cliente
ð o di intermediari assicurativi ïe agisca sotto la piena responsabilità di tali imprese di assicurazione
per i prodotti che le riguardano rispettivamente.
ðo di tali intermediari assicurativi, a
condizione che gli intermediari assicurativi sotto la cui responsabilità il
soggetto agisce non agiscano a loro volta sotto la responsabilità di un’altra
impresa di assicurazione o di un altro intermediario assicurativoï; Si considera
inoltre come intermediario assicurativo collegato, che agisce sotto la responsabilità
di una o più imprese di assicurazione, per i prodotti che le riguardano
rispettivamente, qualsiasi soggetto, che eserciti un’attività di intermediazione assicurativa a complemento della sua
attività professionale principale, allorché l’assicurazione integri i beni e i servizi forniti nel quadro
di tale occupazione principale, e che non percepisca né i premi né le somme
destinati al cliente; ò nuovo 9. “consulenza”:
la prestazione di raccomandazioni a un cliente, su sua richiesta o su
iniziativa dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario assicurativo; ò nuovo 10. “commissione
condizionata”: un compenso sotto forma di commissione in cui l’importo dovuto è
fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati relativi al volume d’affari
realizzato dall’intermediario per l’assicuratore; ê 2002/92/CE 118. “grandi
rischi”: i rischi di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva
73/239/CEE; 129. “Stato
membro d’origine”: (a)
se l’intermediario è una persona fisica, lo Stato
membro nel quale risiede e nel quale
esercita l’attività; (b)
se l’intermediario è una persona giuridica, lo
Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del
proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel
quale è situata la sua sede principale; ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo 1310. “Stato
membro ospitante”: lo Stato membro in cui un intermediario assicurativo o
riassicurativo ha Ö una presenza
permanente o Õ una succursale
Ö stabile
organizzazione Õo presta servizi ð e che non è il suo Stato membro d’origine ï; 1412. “supporto
durevole”: qualsiasi mezzo che consenta al cliente di
registrare le informazioni a lui personalmente destinate in modo che siano
accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni
durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate.
ð un supporto durevole così come definito
all’articolo 2, lettera m), della direttiva 2009/65/CE; ï In particolare, il supporto durevole comprende i
dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e il disco fisso del computer del
consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica, ma non
comprende i siti web Internet, a meno che essi soddisfino i criteri di cui al
primo paragrafo. ò nuovo (15) “pratica
di vendita abbinata”: l’offerta di un servizio o prodotto assicurativo insieme
a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per
l’ottenimento di un altro accordo o pacchetto; (16) “stretti
legami”: la situazione di cui all’articolo 4, punto 31, della direttiva [MiFID
II]; (17) “principale
sede di attività”: il luogo a partire dal quale è gestita l’attività
principale; (18) “compenso”:
qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri
benefici economici di qualsiasi tipo, offerti o forniti in relazione ad
attività di intermediazione assicurativa; (19) “pratica
di vendita vincolata”: l’offerta di uno o più servizi secondari insieme ad un
servizio o prodotto assicurativo in un pacchetto laddove tale servizio o
prodotto assicurativo non viene messo a disposizione del consumatore separatamente;
(20) “pratica
di vendita aggregata”: l’offerta di uno o più servizi secondari insieme ad un
servizio o prodotto assicurativo in un pacchetto laddove tale servizio o
prodotto assicurativo viene messo a disposizione del consumatore separatamente,
ma non necessariamente alle stesse condizioni rispetto all’offerta aggregata ai
servizi secondari. ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo CAPO II REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE Articolo 3
Registrazione 1. ð Fatte salve le disposizioni dell’articolo
4, ïGgli
intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati presso un’autorità
competente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, nello
Stato membro d’origine. ðLe imprese di assicurazione registrate negli
Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE, della
direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE e i loro dipendenti non sono
tenuti a registrarsi nuovamente a norma della presente direttiva. ï Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri
possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione o altri
organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché nell’applicazione a
tali intermediari dei requisiti di cui all’articolo 48. In particolare, nel caso degli
intermediari assicurativi collegati, essi possono essere registrati presso ð da ï un’impresa di assicurazione o , un’associazione di imprese di
assicurazione ð o da un intermediario assicurativo o
riassicurativo ïsotto il controllo di un’autorità competente. ò nuovo Gli Stati membri possono
prevedere che, se un intermediario assicurativo o riassicurativo agisce sotto
la responsabilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un
altro intermediario assicurativo o riassicurativo registrato, quest’ultimo
intermediario o quest’ultima impresa debba garantire il rispetto delle
condizioni di registrazione previste nella presente direttiva. In tal caso, la
persona o entità che si assume la responsabilità, dopo che gli Stati membri le
hanno trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), del
presente articolo, deve essere soddisfatta per quanto concerne gli aspetti di
cui al paragrafo 7, lettera c), del presente articolo. Gli Stati membri possono
inoltre disporre che la persona o l’entità che si assume la responsabilità per
l’intermediario registri tale intermediario. ê 2002/92/CE ð nuovo Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il
requisito di cui al primo e al secondo comma a tutte le persone fisiche che
lavorano per un’impresa ð di assicurazione o riassicurazione o
per un intermediario assicurativo o riassicurativo registrato ï ed esercitano un’attività di intermediazione assicurativa o
riassicurativa. ê 2002/92/CE
(adattato) Nel caso
delle persone giuridiche, gGli
Stati membri le registrano Ö garantiscono la
registrazione delle persone giuridiche Õed indicano inoltre
nel registro il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza, che sono
responsabili delle attività di intermediazione. 2. Gli Stati membri possono
istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi,
purché siano stabiliti criteri in base ai quali gli intermediari devono essere
iscritti. ò nuovo Gli Stati membri istituiscono
un sistema di registrazione online costituito da un unico modulo di
registrazione disponibile su un sito Internet, che dovrebbe essere facilmente
accessibile agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione, e
fanno in modo che tale modulo possa essere integralmente compilato direttamente
online. ê 2002/92/CE 3. Gli Stati membri provvedono a
creare uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente
all’informazione proveniente da tali diversi registri istituiti
elettronicamente e aggiornati costantemente. Lo sportello consente anche di
identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro di cui al
paragrafo 1, primo comma. Inoltre, tale registro indica il paese o i paesi in
cui l’intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera
prestazione di servizi. ò nuovo 4. L’AEAP
stabilisce, pubblica sul suo sito Internet e tiene aggiornato un registro unico
elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che abbiano
notificato l’intenzione di svolgere attività transfrontaliere conformemente al
capo IV. A tal fine, gli Stati membri forniscono tempestivamente le
informazioni rilevanti all’AEAP. Tale registro è provvisto di un link che
rimanda all’autorità competente di ciascuno Stato membro. Tale registro
contiene i link a ciascuno dei siti Internet delle autorità competenti degli
Stati membri ed è a sua volta accessibile tramite tali siti. ê 2002/92/CE 3 Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione degli
intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e
riassicurativi sia subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui
all’articolo 48. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli
intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e
riassicurativi che non sono più in possesso di tali requisiti siano cancellati
dal registro. La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione
da parte dell’autorità competente. Ove necessario, lo Stato membro di origine
informa con ogni mezzo appropriato
lo Stato membro ospitante di tale cancellazione. ò nuovo 5. Gli
Stati membri provvedono affinché le autorità competenti registrino gli
intermediari assicurativi e riassicurativi solo dopo essersi accertate che
possiedono i requisiti professionali di cui all’articolo 8. ê 2002/92/CE ð nuovo 4. Le autorità competenti possono rilasciare all’intermediario
assicurativo e riassicurativo un documento tale da consentire agli interessati
di verificare, consultando il o i
ð uno dei ï registri di cui al paragrafo 2, la sua regolare registrazione. Detto documento contiene, almeno, le informazioni
di cui all’articolo 12, paragrafo
16, lettere a) e b) e, nel caso di
una persona giuridica, il nome o i nomi della o delle persone fisiche di cui al
paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo. Lo Stato membro richiede che il documento sia
riconsegnato all’autorità competente che lo ha rilasciato qualora l’intermediario
assicurativo o riassicurativo non sia più registrato. 5. Gli intermediari assicurativi e
riassicurativi registrati sono ammessi ad iniziare e a svolgere l’attività di intermediazione assicurativa o
riassicurativa nella Comunità in regime di libero stabilimento e di libera
prestazione dei servizi. ò nuovo 6. Gli
Stati membri provvedono affinché le richieste di iscrizione al registro degli
intermediari siano trattate entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta
completa e il richiedente sia informato senza indugio della decisione. Gli Stati membri
garantiscono che le autorità competenti mettano in atto adeguate misure che
consentano loro di verificare che gli intermediari assicurativi e riassicurativi
continuino ad essere costantemente in possesso dei requisiti per la
registrazione di cui alla presente direttiva. 7. Gli
Stati membri fanno sì che le autorità competenti nazionali chiedano agli
intermediari assicurativi e riassicurativi come condizione per la
registrazione: (a)
di informare le
rispettive autorità competenti sui nominativi degli azionisti o dei soci, siano
essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore
al 10% nell’intermediario e l’importo di dette partecipazioni; (b)
di informare le
rispettive autorità competenti sui nominativi delle persone che hanno stretti
legami con l’intermediario assicurativo o riassicurativo; (c)
di dimostrare in maniera
soddisfacente che le partecipazioni o gli stretti legami non impediscono l’esercizio
efficace delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti. 8. Gli
Stati membri garantiscono che le autorità competenti non concedano la
registrazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di
un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le
quali l’intermediario assicurativo o riassicurativo ha stretti legami, ovvero
difficoltà inerenti all’applicazione di dette disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative, ostacolano l’effettivo esercizio delle loro
funzioni di vigilanza. CAPO III PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA –DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITÀ Articolo 4
Procedura di dichiarazione per la prestazione di intermediazione assicurativa
a titolo accessorio; gestione professionale dei sinistri o servizi di
accertamento del danno 1. I
requisiti di registrazione di cui all’articolo 3 non si applicano a un
intermediario assicurativo che esercita l’intermediazione assicurativa a titolo
accessorio, a condizione che tali attività soddisfino le seguenti condizioni: (a)
l’attività professionale
principale dell’intermediario assicurativo non consiste nell’intermediazione
assicurativa; (b)
l’intermediario
assicurativo si limita a fungere da intermediario per determinati prodotti
assicurativi complementari a un altro prodotto o servizio e li specifica
chiaramente nella dichiarazione; (c)
i prodotti assicurativi
in oggetto non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale
copertura non sia accessoria alla copertura principale. 2. I
requisiti di registrazione di cui all’articolo 3 non si applicano agli
intermediari assicurativi la cui unica attività è la gestione professionale dei
sinistri o i servizi di accertamento del danno. 3. Tutti
gli intermediari assicurativi soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2
del presente articolo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro d’origine
una dichiarazione con cui informano queste ultime della propria identità, del
proprio indirizzo e delle attività professionali svolte. 4. Gli
intermediari soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente
articolo sono soggetti alle disposizioni dei capi I, III, IV, V, VIII, IX nonché
degli articoli 15 e 16 della presente direttiva. CAPO IV LIBERA
PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 65
Notificazione
dello stabilimento e della prestazione di servizi negli altri Stati membri
ÖEsercizio della
libera prestazione dei servizi Õ 1. Qualsiasi intermediario
assicurativo o riassicurativo che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la
propria attività in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento ð sul territorio di un altro Stato
membro ïne informa le autorità
competenti ð trasmette le informazioni seguenti alle
autorità competenti ï dello Stato membro d’origine:. Entro un mese a
decorrere da tale notificazione le suddette autorità comunicano alle
autorità competenti degli Stati membri ospitanti che lo desiderano l’intenzione dell’intermediario assicurativo o riassicurativo e ne informano
contestualmente l’intermediario
interessato. L’intermediario assicurativo o riassicurativo può
iniziare la sua attività un mese dopo la data alla quale è stato informato
dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine della comunicazione di cui al secondo comma del presente
paragrafo. Tuttavia, detto intermediario può iniziare immediatamente la sua attività se lo Stato membro
ospitante non desidera essere informato. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione che desiderano essere informati ai sensi del
paragrafo 1. A sua volta la Commissione ne informa gli altri Stati membri. Le autorità
competenti dello Stato membro ospitante possono adottare i provvedimenti
necessari per l’adeguata pubblicazione
delle condizioni in cui, nell’interesse
generale, tali attività devono essere esercitate nel loro territorio. ò nuovo (a)
il nome, l’indirizzo e
l’eventuale numero di registrazione dell’intermediario; (b)
lo Stato membro o gli
Stati membri nei quali intende operare; (c)
la categoria di
intermediario alla quale appartiene e, se del caso, il nome delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione che rappresenta; (d)
i pertinenti rami
assicurativi, se del caso; (e)
un’attestazione sulle
cognizioni e capacità professionali. 2. Nel
mese seguente la ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità
competente dello Stato membro d’origine le trasmette all’autorità competente
dello Stato membro ospitante, che notifica la ricezione senza indugio. Lo Stato
membro d’origine informa l’intermediario assicurativo o riassicurativo per
iscritto che lo Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che
l’impresa di assicurazione o di riassicurazione può avviare la sua attività
nello Stato membro ospitante. Quando riceve le
informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante riconosce
l’esperienza anteriore in materia di attività di intermediazione assicurativa o
riassicurativa dimostrata da una prova della registrazione o della
dichiarazione nello Stato membro d’origine come attestazione delle necessarie
cognizioni e capacità. 3. L’avvenuta
registrazione o dichiarazione è dimostrata da una prova della registrazione
emessa o della dichiarazione ricevuta dall’autorità o dall’organismo competente
dello Stato membro d’origine del richiedente e che il richiedente allega alla
richiesta presentata allo Stato membro ospitante. 4. In
caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati
conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, l’intermediario assicurativo o
riassicurativo notifica per iscritto tali modifiche all’autorità competente
dello Stato membro d’origine almeno un mese prima della loro attuazione. Non
appena praticabile e non più tardi di un mese dalla data in cui ha ricevuto
l’informazione sulla modifica, l’autorità competente dello Stato membro di
origine ne informa anche l’autorità competente dello Stato membro ospitante. Articolo 6
Esercizio della libertà di stabilimento 1. Gli
Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi che
desiderano esercitare la libertà di stabilimento costituendo una succursale nel
territorio di un altro Stato membro lo notifichino preventivamente all’autorità
competente del loro Stato membro d’origine e le forniscano le informazioni
seguenti: (a)
il nome, l’indirizzo e il
numero registrazione (se del caso) dell’intermediario; (b)
lo Stato membro nel cui
territorio intendono stabilire una succursale o una presenza permanente; (c)
la categoria di
intermediario cui appartengono e, se del caso, il nome delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione che rappresentano; (d)
i pertinenti rami
assicurativi, se del caso; (e)
un programma operativo
indicante le attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa da
svolgere e la struttura organizzativa della stabile organizzazione, indicando
anche l’identità degli agenti, se l’intermediario intende avvalersene; (f)
l’indirizzo nello Stato
membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti; (g)
il nome di tutte le
persone responsabili della gestione della stabile organizzazione o della
presenza permanente. 2. Salvo nel caso in cui l’autorità
competente dello Stato membro d’origine abbia motivo di ritenere che la
struttura organizzativa o la situazione finanziaria dell’intermediario
assicurativo o riassicurativo sia inadeguata, tenendo conto delle attività di
intermediazione previste, nel mese seguente la ricezione delle informazioni di
cui al paragrafo 1 l’autorità le trasmette all’autorità competente dello Stato
membro ospitante, che notifica la ricezione senza indugio. Lo Stato membro
d’origine informa l’intermediario assicurativo o riassicurativo per iscritto
che lo Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l’impresa di
assicurazione o di riassicurazione può avviare la sua attività nello Stato
membro ospitante. 3. Quando
l’autorità competente dello Stato membro d’origine rifiuta di comunicare le
informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica,
entro un mese a decorrere dalla ricezione delle informazioni di cui al
paragrafo 1, le ragioni del suo rifiuto all’intermediario assicurativo o
riassicurativo. 4. In
caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati conformemente al
paragrafo 1, l’intermediario assicurativo o riassicurativo informa per iscritto
l’autorità competente del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima di
attuare la modifica prevista. L’autorità competente dello Stato membro
d’origine informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito
a tali modifiche non appena possibile e non oltre un mese dalla data in cui ha
ricevuto l’informazione. Articolo 7
Ripartizione delle competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro
ospitante 1. Se
la principale sede di attività di un intermediario assicurativo è in un altro
Stato membro, l’autorità competente di tale altro Stato membro può concordare
con l’autorità competente dello Stato membro d’origine di agire come se fosse
l’autorità competente dello Stato membro d’origine in relazione agli obblighi
stabiliti ai capi VI, VII e VIII della presente direttiva. In caso di tale
accordo, l’autorità competente dello Stato membro d’origine informa senza
indugio l’intermediario assicurativo e l’AEAP. 2. Spetta
all’autorità competente dello Stato membro ospitante assumersi la
responsabilità di garantire che i servizi prestati dalla stabile organizzazione
nel suo territorio ottemperino agli obblighi stabiliti ai capi VI e VII e nelle
misure adottate in applicazione di tali disposizioni. L’autorità competente
dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni
riguardanti la stabile organizzazione e di chiedere di apportarvi le modifiche
strettamente necessarie per consentire all’autorità competente di far
rispettare gli obblighi previsti ai capi VI e VII e dalle misure adottate in
applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi o le attività
prestate dalla stabile organizzazione nel suo territorio. 3. Quando
lo Stato membro ospitante ha motivo per concludere che un intermediario
assicurativo o riassicurativo operante nel suo territorio in regime di libera
prestazione dei servizi o attraverso una stabile organizzazione non ottemperi
agli obblighi di cui alla presente direttiva, ne informa l’autorità competente
dello Stato membro d’origine, che prende le misure appropriate. Se, nonostante
le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine,
l’intermediario assicurativo o riassicurativo persiste nell’agire in un modo
che mette chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato
membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati assicurativi e
riassicurativi, l’intermediario assicurativo o riassicurativo è soggetto alle
seguenti misure: (a)
l’autorità competente
dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello
Stato membro d’origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per
proteggere i consumatori e il corretto funzionamento dei mercati assicurativi e
riassicurativi, anche impedendo agli intermediari assicurativi e riassicurativi
in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio; l’autorità
competente dello Stato membro ospitante informa senza indugio la Commissione in
merito a tali misure; (b)
l’autorità competente
dello Stato membro ospitante può inoltre rinviare la questione all’AEAP e
chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1094/2010; in tal caso, l’AEAP può agire in conformità con i poteri
conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra autorità competenti
dello Stato membro ospitante e di quello d’origine. 4. Le
autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che un
intermediario assicurativo o riassicurativo che ha una stabile organizzazione
nel loro territorio non ottempera alle disposizioni legislative o regolamentari
adottate da detto Stato in attuazione di disposizioni della presente direttiva
implicanti la competenza delle autorità competenti dello Stato membro
ospitante, esigono che l’intermediario assicurativo o riassicurativo ponga
termine a tale situazione. Se, nonostante le misure
adottate dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’intermediario
assicurativo o riassicurativo persiste nell’agire in un modo che mette
chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro
ospitante o il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi,
l’intermediario assicurativo o riassicurativo è soggetto alle seguenti misure: (a)
l’autorità competente
dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello
Stato membro d’origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per
proteggere i consumatori e il corretto funzionamento dei mercati, anche
impedendo agli intermediari assicurativi e riassicurativi in questione di
avviare nuove operazioni nel suo territorio; l’autorità competente dello Stato
membro ospitante informa senza indugio la Commissione in merito a tali misure; (b)
l’autorità competente
dello Stato membro ospitante può inoltre rinviare la questione all’AEAP e
chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1094/2010; in tal caso, l’AEAP può agire in conformità con i poteri conferitile
da tale articolo in caso di disaccordo tra autorità competenti dello Stato
membro ospitante e di quello d’origine. CAPO V ALTRI REQUISITI
ORGANIZZATIVI ê 2002/92/CE ð nuovo Articolo 48
Requisiti professionali ð e organizzativi ï ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo 1. Gli intermediari assicurativi
e riassicurativi ð , compresi coloro che svolgono tali
attività a titolo accessorio, le persone che svolgono le attività di gestione
professionale dei sinistri, di liquidazione dei sinistri o di consulenza in
materia di sinistri nonché i membri del personale delle imprese di
assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa, ï devono possedere adeguate cognizioni e capacità, determinate ð dagli ïdai
rispettivi Stati membri d’origine ð degli intermediari o delle imprese, per
svolgere adeguatamente le proprie funzioni ed ottemperare ai propri obblighi in
maniera adeguata, dando prova di un’esperienza professionale adeguata alla
complessità dei prodotti per cui svolgono attività di intermediazione ï. ò nuovo Gli Stati membri
provvedono affinché gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i membri
del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di
intermediazione assicurativa aggiornino le loro cognizioni e capacità
attraverso lo sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello
di rendimento adeguato. ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo Gli Stati membri di origine
possono modulare le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in
base all’attività ð particolare ïdi intermediazione assicurativa o riassicurativa e ai prodotti offerti
Ö oggetto di
intermediazione Õ, più particolarmente
se l’intermediario esercita un’attività professionale principale diversa dall’intermediazione
assicurativa. In quest’ultimo caso, l’interessato può esercitare un’attività di
intermediazione assicurativa solo se un intermediario assicurativo che soddisfa
le condizioni di cui al presente articolo o un’impresa di assicurazione assumono
l’intera responsabilità dei suoi Ö degli Õatti Ödell’intermediarioÕ. Gli Stati membri possono prevedere che, per i Ö nei Õ casi di cui all’articolo
3, paragrafo 1, secondo comma, l’impresa di assicurazione ð o l’intermediario assicurativo ïverifichi se le cognizioni e le capacità degli intermediari interessati
sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo e,
eventualmente, impartisca a tali intermediari una formazione corrispondente ai
requisiti relativi ai prodotti proposti dagli intermediari in questione. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il
requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone
fisiche che lavorano per un’impresa ð di assicurazione o per un intermediario
assicurativo o riassicurativoïche esercita l’attività di intermediazione assicurativa o
riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché la dirigenza di tali
imprese comprenda una proporzione ragionevole di persone responsabili dell’intermediazione
in materia di prodotti assicurativi ð e riassicurativi ï e affinché ogni altra persona che partecipi direttamente all’attività
di intermediazione assicurativa o riassicurativa abbia dato prova delle
cognizioni e delle capacità necessarie per l’assolvimento dei propri compiti. 2. Gli intermediari assicurativi
e riassicurativi ð e i membri del personale delle imprese
di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa ïdevono possedere il requisito dell’onorabilità. Essi devono possedere
almeno un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in
riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o
altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati
dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del
diritto nazionale. Gli Stati membri possono consentire, in conformità
delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che l’impresa
di assicurazione verifichi l’onorabilità degli intermediari assicurativi. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il
requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone
fisiche che lavorano per un’impresa ð di assicurazione o per un
intermediario assicurativo o riassicurativoïed esercitano l’attività di intermediazione assicurativa o
riassicurativa. Essi provvedono affinché la dirigenza di tali imprese nonché i
dipendenti che partecipano direttamente all’attività di intermediazione
assicurativa o riassicurativa siano in possesso di tale requisito. ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo 3. Gli intermediari assicurativi
e riassicurativi devono essere in possesso di un’assicurazione per la
responsabilità professionale valida in tutto il territorio della Comunità
Ö dell’Unione Õo di analoga garanzia
per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della loro professione per
un importo di almeno 1 000 000 Ö 1 120 000 ÕEUR per ciascun
sinistro e di 1 500 000Ö 1 680 000 Õ EUR all’anno
globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga
garanzia sia già fornita dall’impresa di assicurazione, dall’impresa di
riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono
autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità
per i loro atti. ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo 4 Gli Stati membri adottano
tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l’incapacità dell’intermediario
assicurativo di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire
all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di
premio. Tali misure assumono una o più delle forme
seguenti: (a)
disposizioni di legge o contrattuali secondo cui
gli importi corrisposti dal cliente all’intermediario si considerano versati
all’impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti
da quest’ultima all’intermediario non si considerano versati all’assicurato
finché questi non li riceva effettivamente; (b)
norme secondo cui gli intermediari assicurativi
devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% della
somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 15000 Ö 16 800 ÕEUR; (c)
norme secondo cui le somme del cliente devono
essere trasferite attraverso conti-cliente Ö conti dei
clienti Õrigorosamente
separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di
altri creditori; (d)
l’istituzione di un fondo di garanzia. 5. L’esercizio dell’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa presuppone il possesso permanente
dei requisiti professionali di cui al presente articolo. 6. Gli Stati membri possono
rendere più rigorosi i requisiti di cui al presente articolo o aggiungerne
altri per gli intermediari assicurativi o riassicurativi registrati nel loro
territorio. 7. ðL’AEAP riesamina periodicamente ï Ggli importi di
cui ai paragrafi 3 e 4 formano oggetto di una revisione
periodica per tener conto delle variazioni dell’indice
europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. La prima revisione
ha luogo cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e le
revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale. Gli importi sono adeguati
automaticamente aumentando l’importo di
base in euro della variazione percentuale dell’indice summenzionato nel periodo tra l’entrata in vigore della presente direttiva e la data della prima
revisione o tra la data dell’ultima
revisione e la data della nuova revisione, e sono arrotondati all’euro superiore. L’AEAP elabora progetti
di norme tecniche di regolamentazione che adeguano l’importo di base in euro di
cui ai paragrafi 3 e 4 in funzione della variazione percentuale dell’indice
summenzionato nel periodo tra l’entrata in vigore della presente direttiva e la
data della prima revisione o tra la data dell’ultima revisione e la data della
nuova revisione, arrontondandolo all’euro superiore. L’AEAP trasmette tali
progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione cinque anni
dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e le revisioni successive
sono effettuate con cadenza quinquennale. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1094/2010. ò nuovo 8. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo
33. Tali atti delegati specificano (a)
il concetto di adeguate
cognizioni e capacità dell’intermediario nello svolgimento dell’attività di
intermediazione assicurativa con i suoi clienti, di cui al paragrafo 1 del
presente articolo; (b)
i criteri appropriati per
determinare, in particolare, il livello delle qualifiche professionali, le
esperienze e le competenze necessarie per svolgere l’attivitá di
intermediazione assicurativa; (c)
le misure che si possono
ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di
assicurazione per aggiornare le loro cognizioni e capacità attraverso lo
sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello di rendimento
adeguato. ê 2002/92/CE Articolo 5 Diritti acquisiti Gli Stati membri
possono prevedere che i soggetti che esercitavano un’attività di intermediazione anteriormente al 1o settembre 2000, erano
iscritti in un registro ed erano in possesso di una formazione e di un
livello di esperienza analoghi a quelli richiesti dalla presente direttiva
siano iscritti automaticamente nell’istituendo
registro, previo soddisfacimento dei requisiti stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4. ò nuovo Articolo 9
Pubblicazione delle norme di interesse generale 1. Gli
Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le loro
autorità competenti pubblichino adeguatamente le disposizioni giuridiche
nazionali di tutela dell’interesse generale applicabili allo svolgimento dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul loro territorio. 2. Uno
Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano gli
intermediari assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a
quelle stabilite nella presente direttiva garantisce che gli oneri
amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati ai fini della
tutela dei consumatori. Lo Stato membro continua a monitorare tali disposizioni
per verificare che rimangano tali. 3. L’AEAP
presenta un documento informativo standardizzato per le norme di interesse
generale che va compilato dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro.
Tale documento include i link verso i siti Internet dell’autorità competente nei
quali sono pubblicate le informazioni sulle norme di interesse generale. Le
autorità nazionali competenti aggiornano periodicamente tali informazioni e l’AEAP
le rende pubblicamente accessibili sul suo sito Internet in lingua inglese,
francese e tedesca, suddividendo le norme di interesse generale in diverse
categorie a seconda dei rispettivi ambiti del diritto. 4. Gli
Stati membri istituiscono un punto di contatto unico competente per fornire
informazioni sulle norme di interesse generale nel rispettivo territorio. Tale
punto di contatto dovrebbe essere l’autorità competente interessata. 5. Prima
del X X 20XX [tre anni dopo l’entrata in vigore della direttiva], l’AEAP
elabora una relazione in cui esamina le norme di interesse generale pubblicate
dagli Stati membri conformemente a quanto disposto nel presente articolo, nel
contesto del buon funzionamento della presente direttiva e del mercato interno,
e ne informa la Commissione. ê 2002/92/CE Articolo 710
Autorità competenti 1. Gli Stati membri designano le
autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva. Essi ne
informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali
funzioni. 2. Le autorità di cui al
paragrafo 1 possono essere pubbliche autorità, enti riconosciuti dal diritto
nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla
legislazione nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o
riassicurazione. 3. Le autorità competenti devono
disporre dei poteri necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Qualora nel
suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far
sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l’effettivo
espletamento delle rispettive funzioni. ò nuovo Articolo 8 Sanzioni 1. Gli Stati
membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti di chiunque eserciti l’attività di intermediazione assicurativa o
riassicurativa senza essere registrato in uno degli Stati membri e non
contemplato dall’articolo 1, paragrafo
2. 2. Gli Stati
membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti delle imprese di
assicurazione o riassicurazione che si avvalgano di servizi di intermediazione
assicurativa o riassicurativa prestati da soggetti non registrati in uno
degli Stati membri e non contemplati dall’articolo
1, paragrafo 2. 3. Gli Stati
membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti degli intermediari
assicurativi o riassicurativi che violino le disposizioni nazionali adottate a
norma della presente direttiva. 4. La presente
direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di
adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel
loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi
adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di
impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di
avviare nuove attività nel loro territorio. 5. Qualsiasi
misura adottata che comporti sanzioni o restrizioni per le attività dell’intermediario assicurativo o riassicurativo
deve essere debitamente motivata e comunicata all’intermediario interessato. Ciascuna di tali misure è impugnabile in
sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata. ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 911
Scambio di informazioni tra Stati membri 1. Le autorità competenti dei
diversi Stati membri cooperano tra loro al fine di assicurare la corretta
applicazione delle disposizioni della presente direttiva. 2. Le autorità competenti si
scambiano informazioni riguardo agli intermediari assicurativi e riassicurativi
a cui siano state irrogate le sanzioni di cui all’articolo
8, paragrafo 3, o abbiano formato oggetto di una misura di cui all’articolo 8, paragrafo 4Ö al capo
VIII Õ, informazioni che
possono condurre alla cancellazione dal registro di tali intermediari. Inoltre,
le competenti autorità possono scambiarsi ogni informazione pertinente su
richiesta di una di esse. 3. Le persone competenti a
ricevere o comunicare le informazioni di cui alla presente direttiva sono
tenute al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/49/CEE
del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)(10),
e dell’articolo 15 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che
modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione
vita)(11). Articolo 1012
Mezzi di ricorso Gli Stati membri provvedono ad istituire
procedure che consentano ai consumatori e ad altri interessati, in particolare
le associazioni di consumatori, di presentare ricorso contro gli intermediari
assicurativi o riassicurativi ð e le imprese di assicurazione o
riassicurazione ï. In ogni caso, ai ricorsi viene data risposta. ê 2002/92/CE Articolo 1113
Risoluzione stragiudiziale delle controversie ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo 1. Gli Stati membri promuovono
l’istituzione di Ö garantiscono che siano istituite Õadeguate ed
efficaci procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle
controversie insorte tra gli intermediari assicurativi e i consumatori ð e
tra le imprese di assicurazione e i consumatori che siano adeguate, efficaci,
imparziali e indipendenti ï, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. ð Gli
Stati membri garantiscono inoltre che tutte le imprese di assicurazione e gli
intermediari assicurativi partecipino alle procedure per la risoluzione
stragiudiziale delle controverse che soddisfano le seguenti condizioni: (a)
la procedura comporta
decisioni non vincolanti; (b)
il decorso del termine
per ricorrere al giudice è sospeso per la durata della procedura di risoluzione
alternativa delle controversie; (c)
il decorso del termine di
prescrizione relativo al sinistro è sospeso per la durata della procedura; (d)
la procedura è gratuita o
ha un costo moderato; (e)
i mezzi elettronici non
sono l’unico modo di accesso delle parti alla procedura e (f)
misure provvisorie sono
possibili in casi eccezionali qualora l’urgenza della situazione lo esiga. ï 2. Gli Stati membri promuovono la cooperazione
tra Ö garantiscono che Õ tali organi Ö cooperino Õ ai fini della
risoluzione delle controversie transfrontaliere. Articolo 16 14
Attuazione
Ö Restrizioni sul
ricorso ad intermediari Õ ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo Gli Stati membri provvedono affinché le
imprese di assicurazione ð e di riassicurazione e gli intermediari
assicurativi e riassicurativi ïsi avvalgano unicamente dei servizi di intermediazione assicurativa o
riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi iscritti
negli appositi registri, nonché dai soggetti di cui all’articolo 1,
paragrafo 2 ð o dai soggetti che hanno adempito la
procedura di dichiarazione di cui all’articolo 4 ï. CAPO VI
III ê 2002/92/CE
(adattato) OBBLIGHI D’INFORMAZIONE DEGLI INTERMEDIARI Ö E NORME DI
COMPORTAMENTO Õ ò nuovo Articolo 15 Principi generali 1. Gli
Stati membri prescrivono che, nello svolgere un’intermediazione assicurativa
con o per i clienti, gli intermediarii assicurativi e le imprese di
assicurazione agiscano in modo onesto, imparziale e professionale per servire
al meglio gli interessi dei clienti. 2. Tutte
le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dagli
intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione a clienti o
potenziali clienti sono imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni
di marketing sono chiaramente identificabili come tali. ê 2002/92/CE ð nuovo Articolo 1216
Informazioni ð generali ïfornite dall’intermediario assicurativo ð o dall’impresa di assicurazione ï ò nuovo Gli Stati membri
stabiliscono norme che garantiscano che (a)
prima della conclusione
di qualsiasi contratto di assicurazione, l’intermediario assicurativo, compreso
l’intermediario collegato, fornisca le seguenti informazioni ai clienti: i) la sua
identità, il suo indirizzo e il suo status di intermediario
assicurativo; ii) se fornisce
un qualsiasi tipo di consulenza sui prodotti assicurativi venduti; ê 2002/92/CE
(adattato) (eiii) le procedure di cui all’articolo 10
12, che consentono ai consumatori
e agli altri interessati di presentare ricorso nei confronti degli Ö contro gli Õ intermediari
assicurativi e riassicurativi nonché, se del caso,
le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all’articolo 11.
13; ò nuovo (iv) il registro in
cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente
registrato nonché (v) se l’intermediario
rappresenta il cliente o se agisce per e per conto di un’impresa di
assicurazione; (b)
prima della conclusione
di qualsiasi contratto di assicurazione, l’impresa di assicurazione fornisce le
seguenti informazioni ai clienti: (i) la sua
identità, il suo indirizzo e il suo status di impresa di assicurazione; (ii) se fornisce un
qualsiasi tipo di consulenza sui prodotti assicurativi venduti; (iii) le procedure
di cui all’articolo 12, che consentono ai consumatori e agli altri interessati
di presentare ricorso contro le imprese di assicurazione e le procedure di
reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all’articolo 13. ê 2002/92/CE
(adattato) Articolo 12 17
ÖConflitti di
interesse e trasparenza Õ ê 2002/92/CE ð nuovo 1. Previamente alla conclusione
di qualsiasi contratto di assicurazione iniziale e, se
necessario, in occasione della relativa modifica o rinnovo,
l’intermediario assicurativo, ð compreso l’intermediario
collegato, ïfornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni: (a)
la sua identità ed
il suo indirizzo; (b)
il registro in cui
egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente
registrato; (ca) se sia detentore di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei
diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione; (db) se una determinata impresa di
assicurazione, o l’impresa controllante di una determinata impresa di
assicurazione, sia detentrice di una partecipazione diretta o indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario
assicurativo; ê 2002/92/CE (adattato) ð nuovo (c) Inoltre, l’intermediario
assicurativo fornisce al consumatore le seguenti informazioni
riguardo al contratto proposto, (i) se egli fornisca consulenze fondate sull’obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire
Ö in base a Õun’analisi
imparziale; o ê 2002/92/CE
(adattato) (ii) se sia tenuto, in virtù di un obbligo
contrattuale, a esercitare l’attività di intermediazione assicurativa
esclusivamente con una o più imprese di assicurazione. In tal caso, egli
comunica, su
richiesta del consumatore, la denominazione di tali imprese;
o (iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo
contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa
esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze
fondate sull’obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire
Ö in base a Õun’analisi
imparziale. In tal caso, egli comunica, su richiesta del consumatore,
la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe
avere rapporti d’affari. Ö ; Õ Nei casi in cui
si preveda che determinate informazioni debbano essere fornite soltanto su
richiesta del consumatore, quest’ultimo è
informato del suo diritto di richiedere tali informazioni. ò nuovo (d) la natura del
compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione; (e) se in relazione
al contratto di assicurazione, opera: (i) sulla base di
un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal cliente; o (ii) sulla base di
una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nei premio
assicurativo; o (iii) sulla base di
una combinazione tra i) e ii); (f) se
l’intermediario percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo,
l’intero importo del compenso relativo ai prodotti assicurativi offerti o
considerati o, se non è possibile quantificare l’importo preciso, la base di
calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di
entrambi; (g) se l’importo
della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie
relative al volume d’affari realizzato dall’intermediario per un assicuratore,
tali obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento. 2. In
deroga al paragrafo 1, lettera f), per cinque anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente direttiva, l’intermediario di contratti di
assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all’allegato
I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della conclusione di
tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di
onorario o commissione, (a)
dell’importo oppure, se
l’importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo
dell’onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il
cliente lo chiede; (b)
del diritto del cliente
di chiedere l’informazione di cui alla lettera a). 3. L’impresa
di assicurazione o l’intermediario assicurativo informa anche il cliente della
natura e della base di calcolo dell’eventuale compenso variabile percepito dai
propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo
in oggetto. 4. Se
il cliente effettua dei pagamenti previsti dal contratto di assicurazione dopo
averlo stipulato, l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo gli
comunicano le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali
pagamenti. 5. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi
dell’articolo 33. Tali atti delegati specificano (a)
opportuni criteri per
determinare le modalità di comunicazione del compenso dell’intermediario,
incluse le commissioni condizionate, al cliente, come previsto al paragrafo 1,
lettere f) e g) e al paragrafo 2 del presente articolo; (b)
opportuni criteri per
determinare, in particolare, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte
le commissioni o della combinazione di entrambi; (c)
le misure ai fini della
comunicazione del loro compenso al cliente che si possono ragionevolmente
richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione. ê 2002/92/CE (adattato)
ð nuovo Articolo 1218
ðConsulenza e norme per le vendite senza
consulenza ï 31. Previamente
alla conclusione di qualsiasi contratto, l’intermediario assicurativo, ð incluso l’intermediario collegato, o l’impresa
di assicurazione ïdeve, basandosi in particolare sulle
informazioni fornite dal consumatore, quanto meno
precisare (a) Ö individuare Õ le richieste e le
esigenze di tale consumatore e (b) Ö specificare,
nei confronti del cliente, Õle ragioni su cui si
fonda qualsiasi consulenza ð eventualmente ïfornita su un determinatoÖ uno
specifico Õ prodotto Ö assicurativo Õ. 32. TaliLe
precisazioni ð di cui al paragrafo 1, lettere a) e
b) ïsi articolano secondo la complessità del contrattoprodotto assicurativo
proposto ð e il livello di rischio finanziario per
il cliente ï. ê 2002/92/CE ð nuovo 23. Quando
l’intermediario assicurativo ð o l’impresa di assicurazione ïcomunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un’analisi
imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull’analisi di un numero
sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli
consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in
merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del
consumatore. ò nuovo 4. Previamente
alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno
una consulenza, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione
fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una
forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione
informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo
di cliente. ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 12 19
ð Esenzioni dall’obbligo di informativa e
clausola di flessibilità ï 41. Le
informazioni di cui ai
paragrafi 1,2, 3 e 16 Ö agli articoli
16, 17 e 18 Õnon devono essere
fornite dagli intermediari assicurativi ð o dalle imprese di assicurazione ï che operano nel settore dell’assicurazione dei grandi rischi, né dagli intermediari
riassicurativi ð o dalle imprese di riassicurazione,
oppure in relazione ai clienti professionali di cui all’allegato I ï . 52. Gli
Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto
riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al paragrafo 1Ö agli articoli
16, 17 e 18 Õ, se tali
disposizioni sono conformi al diritto comunitarioÖ dell’Unione Õ. Gli Stati membri
comunicano ð all’AEAP e ïalla Commissione le Ö tali Õdisposizioni
nazionali di cui al primo comma. 3. Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con
ogni mezzo idoneo, la Commissione
ð l’AEAP ïprovvede affinché le informazioni relative alle disposizioni nazionali
che le sono comunicate siano trasmesse anche ai consumatori,e
agli intermediari assicurativi ð e alle imprese di assicurazione ï. ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 1320
Modalità dell’informazione 1. Qualsiasi informazione da
fornire ai clienti a norma dell’articolo 12 Ö degli articoli
16, 17 e 18 Õ deve essere
comunicata ð ai clienti ï: (a)
su supporto cartaceo o altro supporto durevole
disponibile ed accessibile per il consumatore; (b)
in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile
per il consumatore; ð e ï ê 2002/92/CE ð nuovo (c)
in una lingua ufficiale dello Stato membro ð in cui è situato il rischio o dello
Stato membro ïdell’impegno oppure in un’altra lingua concordata dalle parti. ðL’informazione è fornita a titolo gratuito.ï ò nuovo 2. In
deroga al paragrafo 1, lettera a), l’informazione di cui agli articoli 16,17 e
18 può essere fornita al cliente tramite uno dei seguenti supporti: (a)
mediante un supporto
durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al
paragrafo 4; o (b)
tramite un sito Internet,
laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5. 3. Tuttavia,
se le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 sono fornite per mezzo di
un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, il cliente su sua
richiesta ne ottiene gratuitamente una copia in formato cartaceo. 4. Le
informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 possono essere fornite tramite un
supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti
condizioni: (a)
l’utilizzo di un supporto
durevole è appropriato nel quadro di un’operazione commerciale tra l’intermediario
o l’impresa di assicurazione e il cliente; e (b)
il cliente, potendo
scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e il supporto durevole, ha
scelto quest’ultimo. 5. Le
informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 possono essere fornite tramite un
sito Internet se è previsto un accesso personalizzato per il cliente e laddove
siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
la fornitura delle
informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 tramite un sito Internet è
appropriata nel quadro di un’operazione commerciale tra l’intermediario o l’impresa
di assicurazione e il cliente; (b)
il cliente ha
acconsentito alla fornitura delle informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18
tramite un sito Internet; (c)
il cliente è stato
informato per via elettronica dell’indirizzo del sito Internet e del punto del
sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni di cui agli
articoli 16, 17 e 18; (d)
è garantito che le
informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 rimangano accessibili sul sito
Internet per il tempo ragionevolmente necessario al cliente per consultarle. 6. Ai
fini dei paragrafi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto
durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata
nel quadro di un’operazione commerciale tra l’intermediario o l’impresa di
assicurazione e il cliente, laddove sia provato che il cliente ha regolarmente
accesso ad Internet. La fornitura, da parte del cliente, di un indirizzo di posta
elettronica ai fini dell’operazione commerciale in oggetto è considerata una
prova in tal senso. ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo 73. In caso
di vendita per telefono, l’informazione preliminare fornita al consumatore deve
essere conforme alle norme comunitarieÖ dell’Unione Õ applicabili alla
vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre l’informazione
è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 ð o 2 ïsubito dopo la conclusione del contratto di assicurazione. ò nuovo Articolo 21 Vendita abbinata 1. Gli
Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, ma non le pratiche di
vendita vincolata. 2. Se
un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o
prodotto come parte di un pacchetto, l’impresa di assicurazione, o, laddove
applicabile, l’intermediario assicurativo, propone al cliente e lo informa
della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del
pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente
del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l’intermediario o
dall’impresa. 3. L’AEAP
elabora al più tardi entro il 31 dicembre [20XX] e aggiorna periodicamente
orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita
abbinata, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche di vendita
abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 o
al paragrafo 1 del presente articolo. CAPO VII requisiti SUPPLEMENTARI per la tutela dei consumatori in relazione ai
prodotti di investimento assicurativi Articolo 22
Ambito d’applicazione Il presente capo
stabilisce i requisiti supplementari per l’intermediazione assicurativa svolta
in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di: (a)
un intermediario
assicurativo; (b)
un’impresa di
assicurazione. Articolo 23
Conflitti di interesse 1. Gli
Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e le imprese di
assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di
interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i
dipendenti e gli intermediari assicurativi collegati o le persone direttamente
o indirettamente con loro collegate e i loro clienti o tra due clienti al
momento della prestazione di qualunque servizio di intermediazione
assicurativa. 2. Quando
le misure adottate dall’intermdiario assicurativo o dall’impresa di
assicurazione in ottemperanza agli articoli 15, 16, e 17 non sono sufficienti
per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere
agli interessi dei clienti e potenziali clienti a causa di conflitti di
interesse, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione informa
chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale o
delle fonti di tali conflitti di interesse. 3. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 33 al fine di precisare: (a)
le misure e le
disposizioni organizzative e amministrative efficaci che si possono
ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di
assicurazione per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse
quando prestano servizi di intermediazione assicurativa; (b)
opportuni criteri per
determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere
gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi
o delle imprese di assicurazione. Articolo 24
Principi di carattere generale e informazione del cliente 1. Gli
Stati membri prescrivono che, nella prestazione di servizi di intermediazione
assicurativa con o per conto di clienti, un intermediario assicurativo o un’impresa
di assicurazione agisca in modo onesto, equo e professionale, per servire al
meglio gli interessi dei propri clienti, e che rispetti in particolare i
principi di cui al presente articolo e all’articolo 25. 2. Tutte
le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate
dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione a clienti o
potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di
marketing sono chiaramente identificabili come tali. 3. Ai
clienti o potenziali clienti vengono fornite informazioni appropriate: (a)
sull’intermediario
assicurativo o sull’impresa di assicurazione e i relativi servizi. In caso di
prestazione di consulenza le informazioni specificano se la consulenza è
fornita su base indipendente e se è basata su un’analisi del mercato ampia o
più ristretta e indicano se l’intermediario assicurativo o l’impresa di
assicurazione fornirà al cliente la valutazione continua dell’idoneità dei
prodotti assicurativi consigliati; (b)
sui prodotti assicurativi
e sulle strategie di investimento proposte. Le informazioni dovrebbero
comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli
investimenti relativi a tali prodotti o a determinate strategie di investimento
e (c)
sui costi e gli oneri connessi. 4. Le
informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite in una forma
comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano
ragionevolmente comprendere la natura dello specifico prodotto assicurativo che
viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano
prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali
informazioni possono essere fornite in formato standardizzato. 5. Quando
l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione informa il cliente
che la consulenza in materia assicurativa è fornita su base indipendente,
l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione: (a)
valuta un numero
sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. I
prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro
tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non devono essere limitati ai
prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con
l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione e (b)
non accetta né riceve
onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da
una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del
servizio ai clienti. 6. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 33 riguardo a misure intese ad assicurare che gli intermediari
assicurativi e le imprese di assicurazione rispettino i principi di cui al
presente articolo quando prestano un servizio di intermediazione assicurativa
ai loro clienti. Tali atti delegati specificano (a)
la natura dei servizi
proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo,
dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni e (b)
la natura dei prodotti
proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti assicurativi. Articolo 25
Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti 1. Quando
effettua una consulenza, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione
ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del
cliente o potenziale cliente nell’ambito rilevante per il tipo specifico di
prodotto o servizio, nonché in merito alla sua situazione finanziaria e ai suoi
obiettivi di investimento, informazioni sulle quali l’intermediario
assicurativo o l’impresa di assicurazione si basa per raccomandare i prodotti
assicurativi adatti al cliente o al potenziale cliente. 2. Gli
Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di intermediazione
assicurativa in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, gli intermediari
assicurativi e le imprese di assicurazione chiedano al cliente o potenziale
cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia
di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o
chiesto, al fine di consentire all’intermediario assicurativo o all’impresa di
assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in
questione è adatto al cliente. Qualora l’intermediario
assicurativo o l’impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle
informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto o il
servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l’intermediario assicurativo
o l’impresa di assicurazione avverte quest’ultimo di tale situazione.
Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. Qualora i clienti o
potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure
forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze e esperienze,
l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione li avverte che non è
in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a loro.
Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 3. L’intermediario
assicurativo o l’impresa di assicurazione predispone una registrazione che
comprende il documento o i documenti, ad esempio un contratto, concordati tra
l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione e il cliente, in cui
sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni
alle quali l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornirà
servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono
essere incorporati mediante un riferimento ad altri documenti o testi
giuridici. 4. I
clienti devono ricevere dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di
assicurazione adeguate relazioni sui servizi prestati ai loro clienti. Tali relazioni
includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e
della complessità dei prodotti assicurativi in questione e della natura del
servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei
servizi prestati per conto dei clienti. Quando presta servizi di consulenza,
l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione specifica come la
consulenza prestata corrisponda alle caratteristiche personali del cliente. 5. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 33 per garantire che gli intermediari assicurativi e le imprese di
assicurazione rispettino i principi di cui al presente articolo quando prestano
un servizio di intermediazione assicurativa ai loro clienti. Tali atti delegati
specificano (a)
la natura dei servizi
proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo,
dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni; (b)
la natura dei prodotti
proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti assicurativi. CAPO VIII SANZIONI E MISURE Articolo 26
Sanzioni e misure amministrative 1. Gli
Stati membri provvedono affinché le loro misure e sanzioni amministrative siano
effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli
Stati membri si assicurano che, in caso di violazione degli obblighi che
incombono alle imprese di assicurazione e riassicurazione o agli intermediari
assicurativi e riassicurativi, possano essere adottate sanzioni e misure
amministrative nei confronti dei membri del loro organo di gestione oltre che
di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi della legislazione
nazionale, sono responsabili della violazione. 3. Alle
autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l’esercizio
delle loro funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità
competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure
producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi
transfrontalieri. Articolo 27
Pubblicazione delle sanzioni Gli Stati membri
provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura
applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione
della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni
sul tipo e la natura della violazione e l’identità delle persone responsabili,
a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio i mercati
assicurativi e riassicurativi. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare
un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano
le sanzioni in forma anonima. Articolo 28
Violazioni 1. Il
presente articolo si applica: (a)
agli intermediari
assicurativi o riassicurativi che non sono registrati in uno Stato membro e non
rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, o
dell’articolo 4; (b)
alle persone che
esercitano attività assicurative a titolo accessorio senza aver presentato una
dichiarazione di cui all’articolo 4 o che hanno presentato una dichiarazione di
questo tipo, ma per le quali i requisiti di cui all’articolo 4 non sono
soddisfatti; (c)
alle imprese di
assicurazione o di riassicurazione o agli intermediari assicurativi o
riassicurativi che si avvalgono dei servizi di intermediazione assicurativa o
riassicurativa di persone che non sono né registrate in uno Stato membro, né
contemplate dall’articolo 1, paragrafo 2, e che non hanno presentato una
dichiarazione di cui all’articolo 4; (d)
agli intermediari
assicurativi o riassicurativi che hanno ottenuto una registrazione mediante
false dichiarazioni o altri mezzi irregolari, in violazione dell’articolo 3; (e)
agli intermediari
assicurativi o riassicurativi o alle imprese di assicurazione che non
rispettano le disposizioni dell’articolo 8; (f)
alle imprese di
assicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che non
soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento conformemente ai
capi VI e VII. 2. Gli
Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni e
le misure amministrative che possono essere applicate comprendano almeno quanto
segue: (a)
una dichiarazione
pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione; (b)
un ordine che impone alla
persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di
astenersi dal ripeterlo; (c)
nel caso di un
intermediario assicurativo o riassicurativo, la revoca della registrazione a
norma dell’articolo 3; (d)
l’interdizione, per tutti
i membri dell’organo di gestione di intermediari assicurativi o riassicurativi
o di imprese di assicurazione e riassicurazione o di ogni altra persona fisica
considerata responsabile, dall’esercizio di funzioni in seno a intermediari
assicurativi o riassicurativi o imprese di assicurazione o riassicurazione; (e)
nel caso di una persona
giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato
complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario
precedente; se la persona giuridica è una impresa figlia di un’impresa madre,
il fatturato annuo complessivo è il fatturato annuo complessivo risultante nei
conti consolidati dell’impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario
precedente; (f)
nel caso di una persona
fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino
a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l’euro
come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data
di entrata in vigore della presente direttiva. Se è possibile
determinare il beneficio derivante dalla violazione, gli Stati membri si
assicurano che il livello massimo non sia inferiore al doppio dell’importo di
tale beneficio. Articolo 29
Applicazione efficace delle sanzioni 1. Gli
Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura
amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le
autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui: (a)
la gravità e la durata
della violazione; (b)
il grado di
responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile; (c)
la capacità finanziaria
della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato
complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della
persona fisica responsabile; (d)
l’entità dei profitti
realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile,
nella misura in cui possano essere determinati; (e)
le perdite subite da
terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; (f)
il livello di
collaborazione con l’autorità competente da parte della persona fisica o
giuridica responsabile e (g)
precedenti violazioni da
parte della persona fisica o giuridica responsabile. 2. L’AEAP
emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente
all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 sui tipi di misure e sanzioni
amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie. 3. La
presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti
di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel
loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi
adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di
impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di
avviare nuove attività nel loro territorio. Articolo 30
Segnalazione di violazioni 1. Gli
Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi
efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni delle
disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. 2. Detti
meccanismi includono almeno: (a)
le procedure specifiche
per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito; (b)
la protezione adeguata
dei dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione o degli
intermediari assicurativi e riassicurativi che denunciano violazioni commesse
all’interno di tali entità e (c)
la protezione dei dati
personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona
fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai
principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE. Articolo 31
Invio di informazioni all’AEAP in relazione alle sanzioni 1. Gli
Stati membri inviano all’AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate
relative a tutte le misure o le sanzioni amministrative adottate o comminate in
conformità dell’articolo 26. L’AEAP pubblica tali
informazioni in una relazione annuale. 2. Se
l’autorità competente ha reso pubbliche una misura o una sanzione
amministrativa, lo comunica contestualmente all’AEAP. 3. L’AEAP
elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai
moduli per l’invio delle informazioni di cui al presente articolo. L’AEAP presenta tali
progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [XX/ inserire
la data effettiva a 6 mesi dalla data di entrata in vigore/applicazione della
presente direttiva]. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1094/2010. ê 2002/92/CE CAPO IV IX DISPOSIZIONI FINALI Articolo 14
Ricorso giurisdizionale Gli Stati membri
provvedono affinché le decisioni adottate nei confronti di un intermediario
assicurativo o riassicurativo o di un’impresa
di assicurazione ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative adottate a norma della presente direttiva siano impugnabili in
sede giurisdizionale. ò nuovo Articolo 32
Protezione dei dati 1. Ai
sensi della presente direttiva, gli Stati membri applicano la direttiva
95/46/CE al trattamento dei dati di carattere personale effettuato nel loro
territorio. 2. Il
regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati di carattere
personale effettuato dall’AEAP conformemente alla presente direttiva. Articolo 33
Atti delegati Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 34 con
riguardo alle disposizioni degli articoli 8, 17, 23, 24 e 25. Articolo 34
Esercizio della delega 1. Il
potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle
condizioni stabilite dal presente articolo. 2. Il
potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 è
conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. 3. La
delega di poteri di cui agli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 può essere revocata in
qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di
revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della
decisione di revoca decorrono dal giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data
successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non
appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica
al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. Un
atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 entra in
vigore solo se non ha sollevato l’obiezione del Parlamento europeo o del
Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure
se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni.
Detto termine può essere prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio. Articolo 35
Riesame e valutazione 1. Cinque
anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede
al suo riesame. Tale riesame include un’indagine generale sull’applicazione
pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente
conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e
delle esperienze acquisite nell’applicazione pratica della presente direttiva
nonché del regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i
prodotti di investimento (regolamento PRIP) e [della MiFID II]. Il riesame
valuterà una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva
ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE.
Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere un’analisi specifica dell’impatto dell’articolo
17, paragrafo 2, tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato
dei servizi di intermediazione per contratti che non rientrano nei rami
specificati all’allegato I della direttiva 2002/83/CE nonché dell’impatto degli
obblighi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi
che sono piccole e medie imprese. 2. Previa
consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la
Commissione trasmette una prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 3. Entro
il X X 20XX [quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva], e
in seguito almeno ogni due anni, l’AEAP prepara una seconda relazione sull’applicazione
della presente direttiva. L’AEAP consulta l’AESFEM prima di pubblicare la
propria relazione. 4. In
una terza relazione da preparare entro il X X 20XX [due anni dall’entrata in
vigore della presente direttiva], l’AEAP effettua una valutazione della
struttura del mercato degli intermediari assicurativi. 5. In
una relazione da preparare entro il X X 20XX [quattro anni dall’entrata in
vigore della presente direttiva], come indicato al paragrafo 3, l’AEAP esamina
se le autorità competenti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, godano
di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro
funzioni. 6. La
relazione di cui al paragrafo 3 prende in esame almeno i seguenti elementi: (a)
le modifiche nella
struttura del mercato degli intermediari assicurativi; (b)
le modifiche nelle
dinamiche delle attività transfrontaliere; (c)
una valutazione
intermedia sul miglioramento della qualità delle consulenze e dei metodi di
vendita e sull’impatto della presente direttiva sugli intermediari assicurativi
che sono piccole e medie imprese. 7. Tale
relazione contiene altresì una valutazione dell’AEAP sull’impatto della
presente direttiva. ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 1636
Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 gennaio 2005
ð agli articoli [1-39] e all’allegato I
della presente direttiva al più tardi entro il [data] ï . Essi Ö comunicano Õ ne informano
immediatamente alla Commissione ð il testo di tali disposizioni ï. Tali disposizioni ð Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste ï contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di
un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. ð Esse recano altresì l’indicazione che i
riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s’intendono
fatti alla presente direttiva. ï Le
modalità di tale riferimento ð nonché la forma redazionale di detta
indicazione ï sono adottate ð determinate ï dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione le disposizioni ð essenziali di diritto interno ï legislative, regolamentari e amministrative
che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale comunicazione essi forniscono una tabella
che indichi, a fronte della presente direttiva, le disposizioni nazionali
corrispondenti. Articolo 1537
Abrogazione La direttiva 77/92/CEE Ö 2002/92/CE Õ è abrogata con
effetto a decorrere dalla data di cui all’articolo 16,
paragrafo 1 ð dal [data di adozione 20XX]), fatti
salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel
diritto nazionale di detta direttiva. ï ò nuovo I riferimenti alla
direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. ê 2002/92/CE
(adattato) ð nuovo Articolo1738
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ð ventesimo ï giorno ð successivo alla pubblicazione ïnella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ö dell’Unione
europea Õ. ê 2002/92/CE Articolo 1839
Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Parlamento europeo Per il Consiglio ò nuovo ALLEGATO I
CLIENTI PROFESSIONALI Un cliente
professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la
competenza necessarie per prendere le proprie decisioni e valutare
correttamente i rischi che assume. Dovrebbero essere considerati clienti
professionali per tutti i servizi e le attività in ambito assicurativo e i
prodotti assicurativi ai fini della presente direttiva: 1. i
soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei
mercati finanziari. Si intendono inclusi nell’elenco sottostante tutti i
soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati,
che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una
direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro
senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o
regolamentati da un paese terzo: (a)
enti creditizi; (b)
intermediari assicurativi
e riassicurativi e imprese di investimento; (c)
altri istituti finanziari
autorizzati o regolamentati; (d)
imprese di assicurazione
e di riassicurazione; (e)
organismi di investimento
collettivo e società di gestione di tali organismi; (f)
fondi pensione e società
di gestione di tali fondi; (g)
negoziatori per conto
proprio di merci e strumenti derivati su merci; (h)
singoli membri di una
borsa; (i)
altri investitori
istituzionali; 2. le
imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad
almeno due dei seguenti criteri dimensionali: –
totale di bilancio:
20 000 000 EUR –
fatturato netto: 40 000
000 EUR –
fondi propri: 2 000 000
EUR. 3. i
governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione
del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le
istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la
BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe; 4. altri
investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti
finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre
operazioni finanziarie. I soggetti summenzionati sono considerati clienti
professionali. Devono tuttavia essere autorizzati a richiedere un trattamento
non professionale e le imprese possono convenire di fornire loro un livello più
elevato di protezione. Quando il cliente di un’impresa è un’impresa come
definita in precedenza, l’impresa deve informarla, prima di qualunque prestazione
di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene
considerata un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l’impresa
e il cliente convengano diversamente. L’impresa deve inoltre informare il
cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell’accordo per
ottenere un maggior livello di protezione. Spetta al cliente
considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione se
ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi
assunti. Questo livello maggiore di protezione verrà concesso quando un cliente
considerato professionale conclude un accordo scritto con l’impresa per non
essere considerato come cliente professionale ai fini delle norme di
comportamento applicabili. Tale accordo dovrebbe precisare quale o quali sono i
servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di prodotti o operazioni ai quali si
applica. ò nuovo ALLEGATO II
DOCUMENTI ESPLICATIVI Conformemente alla
dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui
documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati
ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di
recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli
elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali
di recepimento. Per quanto
riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene che la trasmissione di
tali documenti sia giustificata per i seguenti motivi. Complessità della
direttiva e del settore disciplinato Il settore
assicurativo e della distribuzione di prodotti assicurativi è particolarmente
complesso e può risultare molto tecnico per professionisti che non sono
specializzati in questo campo. In assenza di documenti esplicativi ben
strutturati il compito di vigilare sul recepimento richiederebbe un
investimento di tempo sproporzionato. L’attuale proposta costituisce una
revisione, dove il testo delle direttive sulla intermediazione finanziaria
(IMD) è stato oggetto di rifusione. Sebbene molte delle disposizioni non siano
state modificate sostanzialmente, sono state introdotte diverse nuove
disposizioni e diverse altre sono state riviste o abrogate. La struttura, la
forma e la presentazione dei testi è completamente nuova. Questa nuova
struttura si è resa necessaria per poter dare un ordine più chiaro e più logico
alle disposizioni giuridiche, ma ne conseguirà la necessità di un approccio
strutturato in sede di vigilanza sul recepimento. Alcune disposizioni
della direttiva proposta possono potenzialmente avere un impatto su diversi
settori dell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri, come ad
esempio il diritto societario, commerciale o tributario o altre aree
legislative. Le disposizioni possono inoltre avere ripercussioni sul diritto
derivato nazionale, incluse le leggi e le norme generali di comportamento per
intermediari finanziari o assicurativi. L’interrelazione degli elementi
trattati con tutti questi settori limitrofi potrebbe implicare, a seconda del
sistema applicato negli Stati membri, che alcune disposizioni siano attuate per
mezzo di norme nuove o già in vigore in tali ambiti, per cui è necessario
disporre di una visione globale. Coerenza e
interrelazione con altre iniziative L’attuale proposta è
presentata ai fini dell’adozione, nell’ambito di un pacchetto legislativo per
le vendite al dettaglio ai consumatori (Consumer Retail Package),
insieme alla proposta PRIP sulle informazioni relative ai prodotti di
investimento, (regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per
i prodotti di investimento e che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/65/CE)
e a UCITS V. L’iniziativa PRIP è volta a garantire un approccio orizzontale
coerente alle informazioni sui prodotti tenendo conto anche dei prodotti di
investimento e dei prodotti assicurativi con elementi di investimento (i
cosiddetti investimenti assicurativi). Le disposizioni sulle pratiche di
vendita saranno incluse nelle revisioni dell’IMD e della MiFID (direttiva relativa
ai mercati degli strumenti finanziari). La proposta è inoltre coerente e
complementare rispetto ad altri atti normativi e altre politiche dell’UE, in
particolare in tema di tutela dei consumatori, protezione degli investitori e
vigilanza prudenziale, come Solvibilità II (direttiva 2009/138/CE), MiFID II
(la rifusione della MiFID) e la summenzionata iniziativa PRIP. La nuova IMD
continuerebbe a presentare le caratteristiche di uno strumento giuridico di
“armonizzazione minima”. Ciò significa che gli Stati membri potranno decidere
di andare oltre, se necessario ai fini della tutela dei consumatori. Tuttavia,
le norme minime contenute nell’IMD aumenteranno in misura significativa. Alcune
parti della nuova direttiva saranno rafforzate con misure di secondo livello al
fine di allineare le norme alla MiFID II: in particolare nel capo che
disciplina la distribuzione delle polizze di assicurazione vita con elementi di
investimento (qui di seguito: investimenti assicurativi – vedasi in appresso).
L’obiettivo è dato dall’armonizzazione delle vendite degli investimenti
assicurativi nell’UE tramite misure di livello 2[25]. Ciò rappresenta un’innovazione rispetto al
testo della direttiva originaria. È importante che la Commissione sia in
condizione di confrontare le conseguenti situazioni che si verranno a creare
nei vari Stati membri e di svolgere pertanto il proprio compito di vigilanza
sull’applicazione della normativa dell’Unione. Inoltre, la direttiva prevede
una clausola di revisione e, al fine di poter raccogliere tutte le informazioni
rilevanti sul funzionamento di tali norme, la Commissione dovrà essere in
grado, fin dall’inizio, di monitorarne l’attuazione. Capo
sull’investimento assicurativo:
Il testo della proposta contiene un capo che introduce ulteriori requisiti per
la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento
assicurativi. Vi è una forte
volontà politica di realizzare questo tipo di disposizioni, ma al contempo in
questo nuovo ambito l’esperienza è ancora molto limitata. Pertanto è molto
importante che la Commissione ottenga i documenti che riportano le modalità con
cui gli Stati membri hanno recepito tali disposizioni. Onere
amministrativo aggiuntivo contenuto derivante dalla richiesta di documenti
esplicativi agli Stati membri:
Come già menzionato, il testo attuale è in vigore dal 2002 (quando è stata
adottata la direttiva originaria). Pertanto per gli Stati membri non sarà
oneroso notificare le relative disposizioni di attuazione, visto che di norma
hanno notificato gran parte di esse già molto tempo fa. L’onere amministrativo
aggiuntivo stimato in relazione alla richiesta di fornire documenti esplicativi
agli Stati membri sulle nuove parti della direttiva è proporzionato e
necessario affinché la Commissione possa svolgere il proprio compito di
vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione. Sulla base di quanto
esposto, la Commissione ritiene che la richiesta di fornire documenti
esplicativi in relazione alla direttiva proposta sia proporzionata e che non
vada oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di svolgere in maniera
efficiente il compito di vigilare su un’accurata attuazione della normativa. ò nuovo SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni da presentare 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e
linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione
della proposta/iniziativa Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla intermediazione assicurativa (IMD2) che abroga la direttiva 2002/92/CE
sulla intermediazione assicurativa (IMD1) 1.2. Settori
interessati nella struttura ABM/ABB[26]
Mercato interno – mercati finanziari 1.3. Natura
della proposta/iniziativa X La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[27]
¨La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un’azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova
azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi
strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa migliorare la sicurezza e l’efficienza dei mercati
finanziari; stimolare il mercato interno dei servizi bancari. 1.4.2. Obiettivi
specifici e attività ABM/ABB interessate creare parità di condizioni; ridurre i conflitti di
interesse; ottimizzare la consulenza per prodotti complessi; ridurre gli oneri
per l’accesso transfrontaliero al mercato. 1.4.3. Risultati
ed effetti previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La proposta mira a: ampliare il campo di applicazione
dell’IMD1 a tutti i canali di distribuzione; individuare, gestire e attenuare i
conflitti di interesse; aumentare il livello di armonizzazione delle sanzioni
amministrative in caso di violazione delle norme che disciplinano la vendita;
migliorare la pertinenza e l’obiettività delle consulenze; garantire che le
qualifiche professionali dei venditori siano commisurate alla complessità dei
prodotti venduti; semplificare e fare convergere le diverse procedure per
l’accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l’UE. 1.4.4. Indicatori
di risultato e di incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Dovrebbero essere elaborate delle relazioni sulla
tutela dei consumatori; sui progressi compiuti nel conseguimento di una
concorrenza senza distorsioni; sugli sviluppi nelle attività transfrontaliere e
sull’impatto delle misure proposte sui mercati assicurativi. 1.5 Motivazione
della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità
da coprire nel breve e lungo termine In seguito all’applicazione negli Stati membri della
direttiva rivista: • le nuove regole aumenterebbero le
possibilità di scelta per i consumatori e la qualità dei servizi ricevuti; • si raggiungerebbe un livello di informazioni
migliore e una maggiore trasparenza, che probabilmente andrebbero a vantaggio
della concorrenza e degli intermediari più efficienti; • l’autorizzazione e la vigilanza degli
intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi
sarebbero armonizzate e il coordinamento tra gli organismi nazionali di
vigilanza sarebbe rafforzato; • tutti i venditori di prodotti assicurativi
che operano nell’UE sarebbero soggetti a una regolamentazione adeguata, proporzionata
e in linea con le esigenze delle PMI; • le qualifiche professionali di tutti i
venditori di prodotti assicurativi sarebbero commisurate alla complessità dei
prodotti venduti; • è prevedibile un aumento dell’accesso
transfrontaliero al mercato; • il regime di sanzioni si rafforzerebbe
grazie all’istituzione di un apposito quadro armonizzato volto a prevenire e
gestire le violazioni delle disposizioni principali della direttiva; 1.5.2. Valore
aggiunto dell’intervento dell’Unione europea 1) Un mosaico di norme può comportare maggiori costi
amministrativi e di arbitraggio normativo. 2) Un mancato intervento a livello dell’UE
probabilmente implicherà un aumento del numero di casi di vendita abusiva di
prodotti assicurativi. 1.5.3. Principali
insegnamenti tratti da esperienze simili Mentre le pratiche di vendita di prodotti di
investimento puro sono già disciplinate dalla direttiva relativa ai mercati
degli strumenti finanziari (MiFID), i prodotti d’investimento assicurativi che
possono sostituire tali prodotti d’investimento saranno disciplinati in maniera
analoga a livello dell’UE una volta che sarà approvata la proposta di direttiva
IMD2. La MiFID ha comportato un aumento della concorrenza tra gli strumenti
finanziari, possibilità di scelta più ampie per gli investitori e migliori
norme a tutela dei consumatori. 1.5.4. Compatibilità
ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti La revisione della IMD proposta segue il programma
proposto dalla Commissione europea nelle sue comunicazioni “Guidare la ripresa
in Europa” e “Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”. È inoltre in linea con l’iniziativa PRIP, nonché con
la proposta di MiFID II e Solvency II. 1.6 Durata
dell’azione e dell’incidenza finanziaria ý Proposta/iniziativa di durata limitata[28] –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a
decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA –
X Incidenza
finanziaria dal 2014 al 2016 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo
di avviamento dal AAAA al AAAA –
seguito da un
funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità
di gestione previste[29]
¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
ý organismi creati dalle Comunità[30] –
¨ organismi pubblici
nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni
specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono
essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del
regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con paesi terzi ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce
“Osservazioni”. Osservazioni - 2. MISURE
DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare Precisare frequenza e
condizioni. L’articolo 81 del regolamento istitutivo
delll’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o
professionali (AEAP) prevede la valutazione delle esperienze acquisite grazie
all’operato dell’AEAP entro tre anni dall’avvio effettivo delle sue attività. A
tal fine, la Commissione pubblicherà una relazione generale che sarà trasmessa
al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi
individuati Le risorse aggiuntive da assegnare all’AEAP previste
a seguito della presente proposta sono necessarie al fine di consentire all’AEAP
di svolgere i propri compiti, in particolare per: • elaborare, pubblicare e tenere aggiornato un
registro elettronico unico; • garantire l’armonizzazione e il
coordinamento delle norme della direttiva IMD2 mediante l’elaborazione di norme
di regolamentazione; • rafforzare e garantire un’applicazione
coerente delle competenze nazionali di regolamentazione tramite l’elaborazione
di orientamenti e la redazione di norme tecniche di attuazione; • raccogliere e pubblicare informazioni
relative alla sanzioni e alle norme di interesse generale; • monitorare e valutare la proposta (3
relazioni). La mancanza di risorse potrebbe non garantire lo
svolgimento tempestivo ed efficiente del ruolo dell’AEAP. 2.2.2. Modalità
di controllo previste I sistemi di gestione e controllo previsti dal
regolamento che istituisce l’AEAP si applicano altresì al ruolo attribuito
all’AEAP dalla presente proposta. 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e protezione esistenti e previste. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e
qualsiasi altra attività illegale, all’AEAP saranno applicate senza restrizioni
le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio
per la lotta antifrode (OLAF). L’AEAP aderisce all’accordo interistituzionale del 25
maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la
Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le
disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’AEAP. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate ·
Linee di bilancio di
spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione………………………...……….] || SD/SND ([31]) || di paesi EFTA[32] || di paesi candidati[33] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || 12.0403.01 [AEAP – Sovvenzione di cui ai titoli 1 e 2 (spese di personale e amministrative)] || Diss. || SÌ || NO || NO || NO ·
Nuove linee di bilancio
di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell’incidenza prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || Competitività per la crescita e l’occupazione DG: MARKT || || || Anno 2014[34] || Anno 2015 || Anno 2016 || || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 12.0404.01 || Impegni || (1) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Pagamenti || (2) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[35] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Pagamenti || (5) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Pagamenti || =5+ 6 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Osservazioni: Dopo i primi 3
anni (2014-2016), nel corso dei quali l’AEAP svolgerà in prevalenza compiti una
tantum, la situazione dovrà essere riesaminata al fine di determinare il
livello appropriato di risorse umane effettivamente necessario per svolgere i
compiti previsti dalla presente direttiva ed esaminare eventuali riassegnazioni. Gli stanziamenti
operativi sopra indicati sono connessi ai compiti specifici conferiti all’AEAP
in base alla proposta. 1) Compiti
connessi all’elaborazione, alla pubblicazione e all’aggiornamento di un
registro elettronico unico È opportuno che l’AEAP
elabori, pubblichi e aggiorni una banca dati unica elettronica in cui siano
registrati tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che abbiano
notificato l’intenzione di esercitare la libertà di stabilimento o di prestare
servizi. Al fine di consentire una corretta gestione di tale registro, gli
Stati membri forniscono le informazioni rilevanti all’AEAP. È opportuno che in
tale registro sia inserito un link che rimandi all’autorità competente di
ciascuno Stato membro. 2) Compiti
connessi alla necessità di garantire l’armonizzazione e il coordinamento delle
norme della direttiva IMD2 mediante l’elaborazione di norme (5 atti delegati e
compiti permanenti) È opportuno che l’AEAP
fornisca il proprio contributo per raggiungere la massima coerenza possibile
delle norme di comportamento per i prodotti di investimento al dettaglio
soggetti alla MiFID II o alla IMD2. L’AEAP avrà il compito
di elaborare cinque atti delegati riguardanti 1) la
specificazione dei concetti di adeguate cognizioni e capacità professionali
dell’intermediario; 2) i conflitti di
interesse connessi alla vendita di prodotti di investimento assicurativi; 3) i principi
generali per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi e le
informazioni da fornire ai clienti in materia; 4) criteri
dettagliati per valutare l’idoneità e l’adeguatezza dei prodotti di
investimento assicurativi venduti; 5) le modalità
secondo cui il compenso, incluse le commissioni condizionate, è comunicato al
cliente. Compito permanente L’AEAP svolgerà anche
una serie di altri compiti permanenti, ad es. quella di intervenire in caso di
disaccordo tra le autorità di vigilanza del paese d’origine e del paese
ospitante, in particolare in situazioni in cui un intermediario assicurativo o
riassicurativo non si attiene agli obblighi relativi all’esercizio della sua
attività nello Stato membro ospitante. 3) Compiti
connessi all’applicazione coerente delle competenze nazionali di
regolamentazione tramite l’elaborazione di orientamenti e la redazione di norme
tecniche di attuazione (1 norma tecnica di attuazione, 2 orientamenti, compiti
permanenti) L’AEAP avrà il compito
di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e
ai moduli per l’invio delle informazioni riguardanti le misure e le sanzioni
amministrative prescritte dagli Stati membri. L’AEAP dovrà inoltre
emanare orientamenti relativi alla vigilanza sulle pratiche di vendita abbinata
(vincolata). L’AEAP avrà il compito di elaborare orientamenti sui diversi tipi
di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative
pecuniarie. 4) Compiti
connessi alla raccolta e alla pubblicazione di informazioni (registro e compiti
permanenti)) L’AEAP dovrà presentare
un documento informativo standardizzato per le norme di interesse generale che
va compilato dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Essa svolgerà anche
alcuni compiti permanenti: L’AEAP sarà tenuta a
raccogliere e pubblicare informazioni sulle norme di interesse generale. L’AEAP
dovrà garantire che le informazioni ottenute relative alle disposizioni
nazionali più rigorose relative agli obblighi di informativa e ai conflitti di
interesse siano comunicate alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi
e ai consumatori. Essa pubblica inoltre le informazioni sulle sanzioni nella
sua relazione annuale. 5) Compiti
connessi al monitoraggio e alla valutazione della proposta (3 relazioni) L’AEAP dovrà elaborare
due relazioni sull’applicazione della presente direttiva (una dopo il 4° anno
dall’entrata in vigore, l’altra dopo 6 anni). In queste relazioni, l’AEAP dovrà
valutare la struttura dei mercati degli intermediari assicurativi. L’AEAP
verificherà se le autorità competenti hanno competenze sufficienti e le risorse
adeguate per svolgere i propri compiti. L’AEAP dovrà valutare, in una relazione
distinta, se le attuali norme di interesse generale sono in linea con gli
obiettivi del mercato interno. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || || || TOTALE DG: MARKT || Risorse umane || 0 || 0 || 0 || || || || || Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTALE DG MARKT || Stanziamenti || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0 || 0 || 0 || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014[36] || Anno 2015 || Anno 2016 || || || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Pagamenti || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta
l’utilizzazione di stanziamenti operativi –
ý La proposta/iniziativa comporta
l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Gli obiettivi specifici
della proposta sono illustrati al punto 1.4.2. Essi saranno conseguiti
attraverso le misure legislative proposte, da attuare a livello nazionale, e
mediante il coinvolgimento dell’AEAP. Non è possibile attribuire risultati
numerici concreti a ciascun obiettivo operativo, ma il ruolo dell’AEAP e il suo
contributo agli obiettivi della proposta sono descritti in modo dettagliato
alla sezione 3.2.1. 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi
–
X La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti di natura
amministrativa –
¨ La proposta/iniziativa comporta
l’utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di
seguito: 3.2.3.2. Fabbisogno
previsto di risorse umane –
X La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa comporta
l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito: Osservazioni: La proposta non implica
la necessità di risorse umane e amministrative aggiuntive per la DG MARKT.
Continueranno a essere impiegate le risorse attualmente impiegate per seguire
la direttiva 2002/92/CE. 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale –
X La
proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. –
¨ La proposta/iniziativa implica una
riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario
pluriennale. La proposta prevede compiti straordinari che verranno
eseguiti dall’AEAP. Questo richiederà delle risorse aggiuntive alla linea di
bilancio 12.0403.01. Ciò è già stato incluso nel quadro finanziario pluriennale
proposto per il periodo 2014-2020. –
¨ La proposta/iniziativa richiede
l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro
finanziario pluriennale[37]. 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento –
¨ La proposta/iniziativa non prevede
il cofinanziamento da parte di terzi –
ý La proposta/iniziativa prevede il
cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || || || Totale Stati membri attraverso autorità nazionali di vigilanza UE* || 0,452 || 0,407 || 0,407 || || || || || 1,266 TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,452 || 0,407 || 0,407 || || || || || 1,266 Stima basata sul
vigente meccanismo di finanziamento previsto dal regolamento istitutivo
dell’AEAP (Stati membri 60%, Unione 40%). 3.3. Incidenza
prevista sulle entrate –
ý La proposta/iniziativa non ha alcuna
incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente
incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Allegato
alla scheda finanziaria legislativa della proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa e la vendita di
prodotti assicurativi che abroga la direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione
assicurativa (IMD) I costi relativi ai
compiti che l’AEAP dovrà svolgere sono stati valutati come spese per il
personale (Titolo 1), conformemente alla classificazione dei costi contenuta
nel progetto di bilancio dell’AEAP per il 2012 presentato alla Commissione. La
proposta della Commissione comprende disposizioni che prevedono che l’AEAP
elabori e rediga 5 atti delegati e 1 norma tecnica di attuazione. Inoltre,
l’AEAP dovrà sviluppare anche 2 orientamenti, volti essenzialmente a garantire
una cooperazione efficiente ed efficace tra le autorità, nonché 3 relazioni che
mirano a monitorare e valutare l’efficacia della direttiva. Inoltre l’AEAP
gestirà il registro degli intermediari che intendono operare a livello
transfrontaliero e si occuperà di una serie di altri compiti permanenti. Si
prevede che la direttiva entrerà in vigore alla fine del 2013 e che per questo
motivo l’AEAP avrà bisogno di risorse a partire dal 2014. Si stima che vi sia
bisogno di personale aggiuntivo per le norme tecniche, gli orientamenti e le
relazioni che dovranno essere presentati dall’AEAP nonché per altri compiti
permanenti. Per quanto riguarda la natura dei posti da coprire, la tempestiva
pubblicazione delle nuove norme tecniche richiederà in particolare l’assunzione
di altri amministratori per gli aspetti giuridici, politici e relativi alla
valutazione dell’impatto. La valutazione
dell’impatto sul numero di ETP necessari per l’elaborazione degli atti
delegati, delle norme tecniche, degli orientamenti e delle relazioni è basata
sulle seguenti ipotesi: 1. un amministratore
in media redige 1,5 atti delegati/norme tecniche all’anno e lo stesso amministratore
può elaborare gli orientamenti e le relazioni connesse. È previsto anche lo
svolgimento di compiti relativi alla raccolta e alla pubblicazione di
informazioni e di compiti permanenti (cfr. sopra). Ciò implica che sono
necessari 4 amministratori; 2. un amministratore
esperto di valutazione dell’impatto è necessario per le norme tecniche
summenzionate; 3. un
giurista è necessario per la redazione delle norme tecniche e di un
orientamento di cui sopra. Ciò significa che
dal 2014 sono necessari altri 6 ETP. Si ritiene che tale
aumento di ETP sarà mantenuto nel 2015 e nel 2016, poiché con tutta probabilità
le norme saranno terminate solamente nel 2015 e nel 2016 e potrebbero rendersi
necessarie delle modifiche. Altre ipotesi: 1. in
base alla distribuzione degli ETP nel progetto di bilancio per il 2012, i 6 ETP
aggiuntivi dovrebbero essere composti da 4 agenti temporanei (74%), 1 esperto
nazionale distaccato (16%) e 1 agente contrattuale (10%); 2. i
costi salariali annuali medi per le diverse categorie di personale si basano
sugli orientamenti della DG BUDG; 3. coefficiente
di ponderazione salariale per Francoforte dello 0,948; 4. costi
di formazione stimati a 1 000 EUR per EPT all’anno; 5. costi
di missione di 10 000 EUR, stimati sulla base del progetto di bilancio del
2012 per persona; 6. costi
relativi alle assunzioni (viaggio, albergo, visite mediche, costi di
insediamento e altre indennità, costi di trasferimento, ecc.) pari a
12 700 EUR, stimati sulla base del progetto di bilancio per il 2012 per
l’assunzione di nuovi collaboratori. La tabella riportata
di seguito illustra in dettaglio il metodo di calcolo relativo all’incremento
del bilancio necessario per i prossimi tre anni. Il calcolo tiene conto del
fatto che il bilancio dell’Unione finanzia il 40% dei costi. Tipologia di costo || Calcoli || Importo (in migliaia) 2014 || 2015 || 2016 || Totale Titolo 1: Spese per il personale: 11 Stipendi e indennità - di cui agenti temporanei - di cui END - di cui agenti contrattuali 12 Spese relative alle assunzioni 13 Spese di missione 15 Formazione Totale titolo 1: spese per il personale di cui contributo dell’Unione (40%) di cui contributo per Stato membro (60%) || =4*127*0,948 =1*73*0,948 =1*64*0,948 =6*12,7 =6*10 =6*1 || 482 69 61 76 60 6 754 302 452 || 482 69 61 60 6 678 271 407 || 482 69 61 60 6 678 271 407 || 1 446 207 183 76 180 18 2 110 844 1 266 La tabella che segue
presenta l’organigramma proposto per i quattro posti di agente temporaneo: ò nuovo [1] GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3. [2] Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilità II), GU L 355 del 17.12.2009, pag. 1. [3] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Rifusione); COM(2011) 656
definitivo. [4] Per quanto riguarda il campo di applicazione, cfr. la
valutazione d’impatto sui PRIP: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/investment_products/29042009_impact_assessment_en.pdf [5] https://www.ceiops.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/IMD-advice-20101111/20101111-CEIOPS-Advice-on-IMD-Revision.pdf [6] I
risultati sono pubblicati sulla pagina web:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/insurance-mediation_en.htm [7] Il resoconto dell’audizione può essere consultato sulla
pagina web:
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/20101210hearing/panel-summary_en.pdf. [8] L’analisi dei costi si basa sulle cifre fornite dallo
studio di PWC e riviste dai servizi della Commissione. Lo studio ha preso in
considerazione cinque Stati membri (BE, DE, FR, FI, UK). Alcuni partecipanti
non erano disposti a fornire stime precise dei costi o non erano in grado di
fornirle. Dalla valutazione effettuata dai
servizi della Commissione si può dedurre che alcuni partecipanti hanno fornito
cifre che appaiono molto elevate senza una chiara spiegazione o
giustificazione. [9] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/prips/costs_benefits_study_en.pdf [10] http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/investment_advice_study_en.pdf [11] http://ec.europa.eu/consumers/strategy/consumer_behaviour_en.htm [12] Protocollo relativo alla cooperazione tra le autorità
competenti degli Stati membri dell’Unione europea in particolare per quanto
riguarda l’applicazione della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa [13] GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3. [14] GU L 26
del 31.1.1977, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione
del 1994. [15] GU L 17 del 28.1.1992, pag. 32. [16] GU C 111 del 6.5.2008,pag. 1. [17] http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm [18] GU L 113
del 13.4.1998, pag. 31. [19] GU L 138 del 13.7.2000, pag. 1. [20] Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la
direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Rifusione);
COM(2011) 656 definitivo. [21] COM(2010) 716. [22] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48. [23] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [24] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [25] Il riesame della direttiva IMD si basa sulla “procedura
Lamfalussy” (un approccio normativo articolato su quattro livelli raccomandato
dal comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori
mobiliari, presieduto dal Barone Alexandre Lamfalussy e adottato dal Consiglio
europeo di Stoccolma nel mese di marzo 2001 volto a una regolamentazione più
efficace dei mercati dei valori mobiliari) ulteriormente sviluppato dal
regolamento (UE) n. 1034/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali): al primo livello, il
Parlamento europeo e il Consiglio adottano una direttiva in codecisione
contenente dei principi quadro e che abilita la Commissione ad agire al secondo
livello per adottare gli atti delegati (articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea C 115/47) o gli atti di esecuzione (articolo
291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea C 115/47). Nella
preparazione degli atti delegati, la Commissione si consulterà con esperti
nominati dagli Stati membri. Su richiesta della Commissione, l’AEAP fornisce
pareri alla Commissione sulle informazioni tecniche da includere nella
legislazione di secondo livello. Inoltre, la legislazione di primo livello può
abilitare l’AEAP a elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e
attuazione ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento AEAP che possono
essere adottate dalla Commissione (fermo restando un diritto di opposizione da
parte del Consiglio e del Parlamento in caso di norme tecniche di
regolamentazione). Al terzo livello, l’AEAP elabora altresì raccomandazioni,
linee guida e confronta le pratiche di regolamentazione tramite revisioni
paritetiche volte a garantire un’implementazione e un’applicazione coerenti
delle norme adottate al primo e secondo livello. Infine, la Commissione
verifica la conformità degli Stati membri con la legislazione UE e può
promuovere un’azione giudiziaria nei confronti degli Stati membri non
conformi. [26] ABM: Activity Based Management – ABB:
Activity Based Budgeting. [27] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6,
lettera a) o b), del regolamento finanziario. [28] La proposta ha durata illimitata, ma
dopo i primi 3 anni (nel corso dei quali l’AEAP svolgerà prevalentemente
compiti una tantum), i compiti permanenti dell’AEAP dovranno essere garantiti
tramite reimpiego del personale [29] Le spiegazioni sulle modalità di
gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito
BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [30] A norma dell’articolo 185 del
regolamento finanziario. [31] SD = Stanziamenti dissociati / SND =
Stanziamenti non dissociati [32] EFTA: European Free Trade Association. [33] Paesi candidati e, se del caso, paesi
candidati potenziali dei Balcani occidentali. [34] L’anno N è l’anno di inizio
dell’attuazione della proposta/iniziativa. [35] Assistenza tecnica e/o amministrativa e
spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee
“BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [36] L’anno N è l’anno di inizio
dell’attuazione della proposta/iniziativa. [37] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo
interistituzionale.