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Document 52012PC0335
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for managing financial responsibility linked to investor-state dispute settlement tribunals established by international agreements to which the European Union is party
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte
/* COM/2012/0335 final - 2012/0163 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte /* COM/2012/0335 final - 2012/0163 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Introduzione Con l'entrata in vigore del trattato di
Lisbona gli investimenti esteri diretti sono entrati a far parte della politica
commerciale comune dell'Unione europea e quindi di un campo di competenza esclusiva
dell'Unione. Gli accordi internazionali in materia di investimenti esteri
diretti (generalmente detti "accordi per la protezione degli
investimenti") prevedono la possibilità per gli investitori di promuovere
un'azione contro uno Stato che ritengono abbia agito in maniera non conforme ai
termini dell'accordo per la protezione degli investimenti (in appresso
"risoluzione delle controversie investitore-Stato"). Quando una
controversia insorge, lo Stato interessato ne sostiene i costi (spese amministrative,
onorari di arbitri e legali) e, se perde, può essere condannato al pagamento di
un risarcimento. L'Unione è già parte di un accordo che prevede
la possibilità della risoluzione delle controversie investitore-Stato (trattato
sulla Carta dell'energia[1])
e cercherà di negoziare tali disposizioni negli accordi in corso di
negoziazione o che saranno negoziati in futuro. È pertanto necessario
riflettere su come gestire le conseguenze finanziarie di simili vertenze. Il
presente regolamento intende definire un quadro per la gestione di tali
conseguenze. Il principio organizzativo di questo
regolamento è che nelle controversie investitore-Stato la responsabilità
finanziaria spetta all'autore del trattamento oggetto del litigio. Questo
significa che quando il trattamento in questione è opera delle istituzioni
dell'Unione, è ad esse che incombe la responsabilità finanziaria. Quando il
trattamento in questione è opera di uno Stato membro dell'Unione, la
responsabilità finanziaria è di quello Stato. La responsabilità finanziaria
spetta all'Unione solo nel caso in cui l'azione dello Stato membro sia
prescritta dal diritto dell'UE. Questo principio centrale implica che si
consideri se e in quali circostanze l'Unione o lo Stato membro che ha messo in
atto il trattamento oggetto della controversia debba agire in qualità di parte
convenuta, come strutturare la cooperazione tra la Commissione e lo Stato
membro in casi specifici, come agire riguardo alla possibilità di concludere
transazioni e, infine, quali meccanismi siano necessari per dare efficacia
all'attribuzione della responsabilità finanziaria. Questi elementi addizionali devono tener conto
anche degli altri tre principi che sono alla base del regolamento. Il primo è
che l'attribuzione della responsabilità finanziaria non deve avere alcuna
incidenza sul bilancio dell'Unione, a carico del quale sono i soli costi
generati da atti delle sue istituzioni. In secondo luogo, il funzionamento del
meccanismo deve essere tale che l'investitore di un paese terzo non riceva un
pregiudizio dalla necessità di gestire la responsabilità finanziaria in seno
all'Unione. In altri termini, in caso di disaccordo tra l'Unione europea e lo
Stato membro l'investitore del paese terzo sarà risarcito e l'attribuzione delle
responsabilità all'interno dell'Unione sarà stabilita in seguito. In terzo
luogo, il meccanismo deve rispettare i principi fondamentali che regolano
l'azione esterna dell'Unione, stabiliti dai trattati e dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare i principi di
unità della rappresentanza esterna e di leale cooperazione. Va osservato che la Commissione ha previsto la
necessità di questo regolamento nella sua comunicazione "Verso una
politica europea globale degli investimenti internazionali"[2]. Il regolamento proposto è stato esplicitamente
richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla futura politica
europea in materia di investimenti internazionali (punto 35 della
risoluzione A7-0070/201, adottata il 22 aprile 2011). Inoltre, il
Consiglio ha chiesto alla Commissione di esaminare la questione nelle sue
conclusioni su una politica europea globale in materia di investimenti
internazionali del 25 ottobre 2010. Le successive discussioni in sede
di Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'adozione delle direttive di
negoziato pertinenti per certi accordi in corso di negoziazione, hanno
confermato il grande interesse del Consiglio per questa iniziativa. 1.2. La competenza dell'Unione a
concludere accordi di protezione degli investimenti e la sua responsabilità
internazionale nel quadro di tali accordi Secondo la Commissione, l'Unione europea ha
competenza esclusiva per la conclusione di accordi che riguardano tutte le
questioni relative agli investimenti esteri, sia diretti che di portafoglio[3]. L'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) conferisce a quest'ultima la competenza esclusiva in materia di
investimenti esteri diretti. La competenza dell'Unione per gli investimenti di
portafoglio si basa, a parere della Commissione, sull'articolo 63 del
TFUE. Tale articolo prevede che i movimenti di capitali tra Stati membri
dell'Unione e paesi terzi devono essere esenti da restrizioni.
L'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE stabilisce che l'Unione ha la
competenza esclusiva allorquando le disposizioni contenute in un accordo
internazionale possono "incidere su norme comuni o modificarne la
portata". Secondo la Commissione, l'Unione deve avere competenza esclusiva
anche in materia di investimenti di portafoglio in quanto le disposizioni
previste, che si applicheranno indistintamente agli investimenti di
portafoglio, possono pregiudicare l'effetto delle norme comuni relative ai
movimenti di capitali di cui all'articolo 63 del trattato. Inoltre, la Commissione è dell'avviso che
rientrano nell'ambito della competenza dell'Unione tutte le norme contenute nei
testi giuridici sulla protezione degli investimenti, comprese le clausole di
espropriazione. In primo luogo, secondo la giurisprudenza costante della Corte
di giustizia europea, la competenza dell'Unione in materia di politica
commerciale comune comprende anche gli obblighi che si applicano nelle fasi
successive all'ingresso sul mercato di merci e servizi (cioè dopo
l'importazione di un prodotto o lo stabilimento di un prestatore di servizi),
anche quando gli Stati membri conservano la facoltà di adottare disposizioni
interne[4].
Pertanto, è chiaramente stabilito che la competenza dell'Unione in materia di
scambi di merci non si limita alle misure alle frontiere, quali dazi o
contingenti all'importazione, ma riguarda anche questioni successive
all'importazione, ad esempio la concessione del trattamento nazionale e del
trattamento di nazione più favorita per quanto riguarda imposte, tasse e altre
disposizioni legislative e regolamentari interne[5],
o l'abolizione di inutili ostacoli agli scambi procedenti da regolamenti e
norme tecniche[6].
Analogamente, è generalmente riconosciuto[7]
che la competenza dell'Unione per quanto riguarda gli "scambi di
servizi" non si limita alle questioni inerenti all'accesso ai mercati, ma
comprende anche aspetti quali il trattamento nazionale e il trattamento di
nazione più favorita sul piano delle disposizioni legislative e regolamentari
interne, nonché taluni obblighi legati alla gestione e al contenuto della
legislazione nazionale. In questa logica, la competenza dell'Unione in materia
di investimenti esteri diretti e di movimenti di capitali deve coprire anche le
clausole post-stabilimento, comprese quelle che riguardano il trattamento
nazionale e il trattamento della nazione più favorita, la concessione di un
trattamento equo e la protezione contro l'espropriazione senza indennizzo. Va inoltre notato che l'articolo 345 del
TFUE precisa unicamente che i trattati lasciano impregiudicato il regime di
proprietà esistente negli Stati membri. I trattati che prevedono la protezione
degli investimenti non hanno effetto sul regime di proprietà, ma impongono che
le espropriazioni siano soggette a determinate condizioni, consistenti, tra
l'altro, nel pagamento di un indennizzo. Di conseguenza, il disposto specifico
dell'articolo 345 non implica che l'Unione non abbia competenza per quanto
riguarda le norme sull'espropriazione figuranti in accordi per la protezione
degli investimenti. Infine, è stabilito che se l'Unione è competente a definire
e gestire le modalità di risoluzione delle controversie, lo è anche per quanto
riguarda la materia delle norme, in quanto i due aspetti coincidono[8]. Ne consegue che, quando l'accordo è concluso
unicamente dall'Unione, solo quest'ultima può essere citata in giudizio da un
investitore, anche nel caso in cui il trattamento oggetto di una controversia
investitore-Stato non sia stato messo in atto dall'Unione, ma da uno Stato
membro. Se sono parti di un accordo sia l'Unione europea che lo Stato membro e
occorre stabilire chi abbia la responsabilità, sul piano del diritto
internazionale, di un particolare atto, la Commissione ritiene che debba essere
determinante non l'autore dell'atto, bensì la competenza per la materia oggetto
delle norme internazionali in questione, come stabilita dal trattato. In questa
prospettiva, è irrilevante che uno Stato membro abbia competenza in forza delle
norme relative al mercato interno che lo autorizzano a legiferare nella sfera
nazionale. Questa logica è stata confermata dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia. Ad esempio, nel suo parere 1/91 la
Corte ha statuito (sottolineatura aggiunta): L'articolo 2, lettera c), dell'accordo
definisce la nozione di "parti contraenti". Per la Comunità ed i suoi
Stati membri, tale nozione comprende, a seconda dei casi, vuoi la Comunità e
gli Stati membri della stessa, vuoi la Comunità, vuoi gli Stati membri. La
scelta fra queste tre possibilità deve fondarsi sulle pertinenti norme
dell'accordo in ciascun caso di specie e sulle competenze rispettive della
Comunità e degli Stati membri, quali discendono dal Trattato CEE e dal
Trattato CECA[9]. Nel contesto internazionale, la Commissione
del diritto internazionale ha riconosciuto la possibilità che tra un'organizzazione
internazionale e i suoi membri si applichino norme speciali. Nel suo progetto
di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali, la
Commissione del diritto internazionale prevede che le sue norme in materia di
responsabilità possano, in circostanze specifiche, non essere applicate o
essere modificate[10]. Se, per le ragioni suesposte, l'Unione assume,
in via di principio, la responsabilità internazionale della violazione di
disposizioni che concernono materie di sua competenza esclusiva, è possibile,
in base al diritto dell'Unione, stabilire la ripartizione della responsabilità
finanziaria tra l'Unione e i suoi Stati membri. Come indicato al
punto 1.3, la Commissione ritiene opportuno che ciascuno Stato membro
assuma la responsabilità finanziaria dei propri atti, a meno che tali atti
siano prescritti del diritto dell'Unione. Analogamente, se, per le ragioni suesposte,
l'Unione deve, in via di principio, agire in qualità di parte convenuta in una
controversia avente per oggetto la presunta violazione di disposizioni di un
accordo internazionale che rientra nella sfera della sua competenza esclusiva,
anche se la violazione risulta dall'azione di uno Stato membro, è possibile,
come espressamente previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del TFUE,
autorizzare uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta in
determinate circostanze, dato l'onere rilevante (anche temporaneo) che
comporterebbe per il bilancio e per le risorse dell'Unione l'obbligo per la
stessa di agire in tutti i casi in qualità di parte convenuta. Questo implica
che è preferibile, anziché predisporre meccanismi che riflettano una stretta
applicazione delle norme sulla competenza, adottare soluzioni pragmatiche che
garantiscano all'investitore la certezza del diritto e prevedano tutti i
meccanismi necessari per la regolare conduzione dell'arbitrato e per
l'attribuzione appropriata della responsabilità finanziaria. Come indicato al
punto 1.4, la Commissione è del parere che gli Stati membri debbano essere
autorizzati ad agire in qualità di parte convenuta per difendere il loro
operato, tranne in casi particolari in cui l'interesse dell'Unione richiede che
si proceda diversamente. Questo deve avvenire nel rispetto del principio
dell'unità della rappresentanza esterna. 1.3. Attribuzione della
responsabilità finanziaria Come si è detto, la risoluzione delle
controversie investitore-Stato comporterà per le parti interessate costi in
termini di spese procedurali e di pagamento del risarcimento stabilito. È
importante separare la questione della conduzione e della gestione di un
arbitrato tra un investitore e uno Stato da quella dell'attribuzione della
responsabilità finanziaria. Questa distinzione è necessaria per assicurare
un'equa ripartizione dei costi, affinché il bilancio dell'UE - e, di
conseguenza, i bilanci degli Stati membri che non sono interessati dal
procedimento in questione – non abbia a sopportare i costi derivanti da un
trattamento messo in atto da un solo Stato membro. Perciò, che sia l'Unione o
uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, la responsabilità
finanziaria deve essere attribuita in funzione dell'origine del trattamento per
il quale l'investitore chiede riparazione. Se il trattamento è imputabile
esclusivamente a uno Stato membro, è quindi quest'ultimo che deve sostenere i
costi risultanti dalla risoluzione della controversia. Analogamente, se il
trattamento è imputabile alle istituzioni dell'Unione (anche quando la misura
in questione sia stata adottata da uno Stato membro in applicazione del diritto
dell'Unione), la responsabilità finanziaria deve essere assunta dall'Unione.
Anche la decisione sull'opportunità di concludere una transazione e sulla
responsabilità del pagamento del risarcimento concordato deve essere presa, di
norma, in funzione dell'origine del trattamento. Tuttavia, quantunque la ripartizione della
responsabilità finanziaria tra l'Unione e uno Stato membro possa dar luogo a
complesse considerazioni, un eventuale disaccordo tra l'Unione e lo Stato
membro non deve arrecare pregiudizio all'investitore ricorrente. Pertanto, è
necessario disporre che il risarcimento dell'investitore sia pagato
sollecitamente, indipendentemente dalla decisione relativa all'attribuzione
della responsabilità finanziaria. Inoltre, per evitare inutili prelievi dal
bilancio dell'Unione, devono essere disposti il versamento di contributi
periodici a tale bilancio a copertura dei costi dell'arbitrato e il rimborso
immediato da parte dello Stato membro interessato delle somme prelevate dal
bilancio dell'Unione. 1.4. Il ruolo dell'Unione e degli
Stati membri in relazione alla conduzione delle controversie La proposta distingue tre diverse situazioni
per quanto riguarda la ripartizione dei ruoli tra l'Unione e gli Stati membri
nella conduzione dei procedimenti di risoluzione delle controversie previsti da
accordi di cui l'Unione è parte. Nella prima, l'Unione agisce in qualità di
parte convenuta quando il trattamento presunto non conforme all'accordo è
imputabile a una o più istituzioni dell'UE. In questi casi l'Unione europea
assume la piena responsabilità finanziaria. Nella seconda, lo Stato membro agisce in
qualità di parte convenuta quando il trattamento in questione è imputabile allo
Stato membro, che in questi casi assume la piena responsabilità finanziaria. In
questa situazione, lo Stato membro deve tenere informata la Commissione degli
sviluppi del caso e consentirle di dare indirizzi su questioni specifiche[11]. Nella terza, l'Unione agisce in qualità di
parte convenuta in procedimenti riguardanti un trattamento messo in atto da uno
Stato membro. Questo avviene nel caso in cui lo Stato membro decida di non
agire in qualità di parte convenuta o nel caso in cui la Commissione stabilisca
che la responsabilità finanziaria, in base al diritto dell'Unione, può essere
attribuita, in tutto o in parte, all'Unione. Questa situazione si presenta
anche quando la Commissione ritiene che una posizione dell'Unione sia
necessaria per assicurare l'unità della rappresentanza esterna, perché è
probabile che contestazioni simili siano mosse nei confronti di altri Stati
membri o perché le controversie sollevano questioni di diritto non risolte che
potrebbero ripresentarsi in altre controversie. L'Unione sarà rappresentata
dalla Commissione, nel suo ruolo di rappresentanza esterna stabilito
dall'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. Per la Commissione è evidente che, quando
l'Unione agisce in qualità di parte convenuta in relazione a un trattamento
messo in atto da uno Stato membro, è necessario garantire un elevato grado di
cooperazione con lo Stato membro interessato. Questo implica anche una stretta
cooperazione nella preparazione della difesa, dall'inizio alla fine del
procedimento. Deve quindi essere assicurato lo scambio di documenti e i
rappresentanti degli Stati membri devono far parte della delegazione
dell'Unione. Tuttavia, definire un ruolo specifico per tali rappresentanti
nelle audizioni o autorizzare il deposito di memorie difensive individuali
renderebbe il sistema troppo rigido e potrebbe nuocere all'unità della
rappresentanza esterna dell'Unione. Per questo motivo, anche se è intenzione
della Commissione garantire una stretta ed efficace cooperazione, il
regolamento si limita ad enunciare il principio della stretta cooperazione tra
l'Unione e gli Stati membri, senza specificare questi elementi. Nelle consultazioni informali svolte nel
quadro dell'elaborazione della presente proposta, la Commissione ha esaminato
varie alternative. Una di queste consisteva in un meccanismo in virtù del quale
Unione e Stato membro interessato agirebbero entrambi in qualità di parti
convenute. Secondo la Commissione questo meccanismo non è però adatto alla
risoluzione delle controversie investitore-Stato. Innanzitutto, non prevede un
adeguato meccanismo per la ripartizione della responsabilità finanziaria tra lo
Stato membro interessato e l'Unione. L'eventualità di uno Stato membro che
versi un risarcimento e poi ne chieda il rimborso all'Unione europea, sulla
base della propria interpretazione del diritto dell'Unione, non è né coerente
né efficace dal punto di vista delle procedure di bilancio e non tiene conto
del ruolo della Commissione nell'applicazione del diritto dell'Unione. In
secondo luogo, potrebbero aversi incoerenze nella difesa, nel caso in cui le
parti convenute avanzassero argomenti contraddittori o divergenti. Questo
sarebbe incompatibile con il principio dell'unità della rappresentanza esterna
stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. In terzo luogo,
potrebbe verificarsi il caso che il tribunale abbia a pronunciarsi sulla
ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, qualora le due
parti convenute abbiano al riguardo posizioni divergenti; l'eventualità di una
terza parte che si pronuncia su una questione puramente interna all'Unione è da
evitare. Infine, qualora, in caso di successo della difesa, alla parte
convenuta sia accordato il risarcimento delle spese sostenute, è improbabile
che un tribunale riconosca sia all'Unione che allo Stato membro il diritto a
recuperare le spese. Non è accettabile che il rimborso spettante all'Unione sia
decurtato per coprire le spese sostenute da uno Stato membro anch'esso parte
convenuta (o viceversa). Non si avrebbe in questo caso la restituzione
integrale dei fondi stanziati dall'Unione e di conseguenza non sarebbe
garantita la neutralità dell'operazione per il bilancio dell'Unione. 1.5. Riconoscimento ed esecuzione
delle sentenze pronunciate contro l'Unione È anche necessario stabilire norme applicabili
alle situazioni in cui la responsabilità è attribuita all'UE. In quanto parte
di tali accordi, l'Unione europea sarà soggetta all'obbligo internazionale di
accettare ogni sentenza pronunciata nei suoi confronti. L'Unione intende
onorare tale obbligo. Poiché la risoluzione delle controversie
investitore-Stato è basata sull'arbitrato, nella maggior parte dei paesi,
compresi gli Stati membri dell'UE, il riconoscimento e l'esecuzione delle
sentenze in materia di investimenti si fondano sulla pertinente legislazione
che disciplina l'arbitrato. A sua volta, questa è spesso basata sulla
convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e
l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere o sulla legge tipo
sull'arbitrato commerciale internazionale della Commissione delle Nazioni Unite
per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI) del 1985 (modificata nel
2006)[12].
La convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli
investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati ("convenzione
ICSID") prevede un quadro specifico per la risoluzione delle controversie
in materia di investimenti. L'articolo 54, paragrafo 1, così recita: "Ogni Stato contraente riconosce come
vincolanti le sentenze pronunciate nel quadro della presente convenzione e dà
nel proprio territorio esecuzione agli obblighi pecuniari imposti da tali
sentenze come se si trattasse di sentenze definitive di un proprio tribunale
nazionale. Uno Stato contraente con una costituzione federale può demandare
l'esecuzione di tali sentenze ai propri tribunali federali e disporre che tali tribunali
considerino tali sentenze alla stregua di sentenze definitive pronunciate da un
tribunale di uno Stato costituente." Le norme che si applicano al riconoscimento e
all'esecuzione delle sentenze in materia di investimenti sono quelle della
convenzione ICSID quando l'arbitrato in questione è condotto secondo le norme
di tale convenzione; negli altri casi, valgono le norme della convenzione di
New York e le disposizioni nazionali in materia di arbitrato. A quanto consta
alla Commissione, solo il Regno Unito e l'Irlanda prevedono, nel rispettivo
diritto nazionale, procedure specifiche per la gestione delle sentenze
arbitrali pronunciate nel quadro della convenzione ICSID[13]. Queste norme si applicano, se del caso, agli
arbitrati condotti in base agli accordi conclusi dall'Unione. Benché non si
abbia notizia di casi di rifiuto da parte dell'Unione o dei suoi Stati membri
di rispettare una decisione arbitrale, se un investitore ritenesse necessario
chiedere il riconoscimento o l'esecuzione di un lodo arbitrale, dovrebbe adire
le autorità giudiziarie degli Stati membri. Se la sentenza di cui è chiesta
l'esecuzione è stata pronunciata nei confronti dell'Unione, si applica
l'articolo 1 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità
dell'Unione europea: "I beni e gli averi dell'Unione non possono
essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o
giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia." Di conseguenza, è possibile che l'investitore
debba adire la Corte di giustizia dell'Unione europea se vuole ottenere
l'esecuzione di una sentenza pronunciata nei confronti dell'Unione La
Commissione ritiene che in simili situazioni la Corte di giustizia
applicherebbe il principio dell'immunità sovrana, con il risultato che la
situazione all'interno dell'Unione sarebbe comparabile a quella esistente in
altri paesi, compresi gli Stati membri dell'Unione europea, nella quale
entrerebbe in gioco il principio internazionale dell'immunità sovrana. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO La presente proposta non è stata oggetto di
una valutazione d'impatto in quanto il regolamento non contiene, di per sé,
disposizioni in materia di risoluzione delle controversie investitore-Stato
che, a loro volta, possano determinare la necessità di un arbitrato o dar luogo
a un obbligo di indennizzo. Nella misura in cui sia possibile analizzare gli
effetti potenziali di tali disposizioni, questo sarà fatto nella valutazione
dell'impatto degli accordi in questione. La sezione 4 contiene tuttavia
alcune indicazioni sulla probabile incidenza sul bilancio. La Commissione ha tenuto varie riunioni con i
rappresentanti degli Stati membri e con il Parlamento europeo nel quadro
dell'elaborazione della presente proposta. I pareri espressi in tali riunioni
sono stati debitamente presi in considerazione nella proposta allegata. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta si fonda sull'articolo 207,
paragrafo 2, del TFUE, che stabilisce la competenza esclusiva dell'Unione
per la politica commerciale comune e, in particolare, per gli investimenti
esteri diretti. 3.2. Presentazione della proposta La proposta di regolamento stabilisce un
quadro per l'attribuzione della responsabilità finanziaria nei procedimenti di
risoluzione delle controversie investitore-Stato condotti in conformità agli
accordi di cui l'Unione è parte. 3.2.1. Capo I: Disposizioni generali Questo capo definisce il campo d'applicazione
del regolamento proposto e contiene le definizioni dei termini utilizzati. Il
regolamento proposto si applica ai procedimenti di risoluzione delle
controversie promossi da un investitore di un paese terzo e condotti in
conformità ad un accordo di cui l'Unione è parte. Non si applica alle
controversie tra Stati concernenti disposizioni in materia di protezione degli
investimenti, perché queste non prevedono, in quanto tali, la possibilità di
una compensazione finanziaria. Perché uno Stato possa chiedere un indennizzo, è
necessario che gli investitori gli trasferiscano i corrispondenti diritti. 3.2.2. Capo II: Attribuzione della
responsabilità finanziaria Questo capo definisce i criteri in base ai
quali in un procedimento di risoluzione delle controversie la responsabilità
finanziaria è attribuita all'Unione, a uno Stato membro o a entrambi. Il principale criterio per l'attribuzione è
l'origine del trattamento contestato dall'investitore. Se il trattamento ha
origine da un atto dell'Unione, la responsabilità finanziaria è dell'Unione. Se
il trattamento ha origine da un atto di uno Stato membro, la responsabilità
finanziaria è dello Stato membro, tranne nel caso in cui il trattamento sia
stato prescritto dal diritto dell'Unione. Tuttavia, lo Stato membro deve
assumere la responsabilità finanziaria del trattamento prescritto dal diritto
dell'Unione nei casi in cui tale trattamento sia stato necessario per porre
rimedio a una preesistente violazione del diritto dell'Unione. Quando la responsabilità finanziaria è
attribuita a uno Stato membro, la Commissione può adottare una decisione che
stabilisce tale attribuzione. In deroga a questi criteri di attribuzione, se
uno Stato membro sceglie di accettare la responsabilità finanziaria in un
procedimento nel quale l'Unione è parte convenuta o agisce in qualità di parte
convenuta o di concludere una transazione, la responsabilità finanziaria è
assunta dallo Stato membro. Se uno Stato membro accetta di assumere la
responsabilità finanziaria in una controversia, la Commissione e lo Stato
membro possono concordare le modalità del pagamento dei costi dell'arbitrato e
dell'indennizzo. La Commissione informa il tribunale arbitrale e l'investitore
della decisione dello Stato membro di assumere la responsabilità finanziaria. 3.2.3. Capo III: Conduzione delle
controversie In questo capo sono enunciati i principi
relativi alla conduzione delle controversie riguardanti un trattamento messo in
atto dall'Unione o da uno Stato membro, in tutto o in parte. La sezione 1 prevede che l'Unione agisca
in qualità di parte convenuta quando la controversia riguarda un trattamento
messo in atto dall'Unione. La sezione 2 tratta del caso in cui la
controversia riguarda, in tutto o in parte, un trattamento messo in atto da uno
Stato membro. Non appena ha conoscenza di una richiesta di consultazioni da
parte di un investitore, in conformità alle disposizioni di un accordo di
protezione degli investimenti, la Commissione ne informa lo Stato membro
interessato. Lo Stato membro può partecipare alle consultazioni e fornisce alla
Commissione tutte le informazioni pertinenti. Non appena la Commissione o uno Stato membro
ricevono da un investitore comunicazione di un arbitrato in conformità alle
disposizioni di un accordo per la protezione degli investimenti, si informano
reciprocamente. Lo Stato membro può agire in qualità di parte convenuta, a meno
che la Commissione decida che è l'Unione a dover agire come tale o lo Stato
membro stesso voglia che l'Unione agisca come tale. La Commissione può decidere
che l'Unione agisca in qualità di parte convenuta quando: a) è probabile che l'Unione debba
assumere almeno in parte la responsabilità finanziaria; b) la controversia riguarda anche un
trattamento messo in atto dall'Unione; c) è probabile che procedimenti simili
siano promossi in relazione a trattamenti messi in atto da altri Stati membri; d) è probabile che la controversia
ponga questioni di diritto non risolte. Quando l'Unione agisce in qualità di parte
convenuta, lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione tutta
l'assistenza necessaria e può far parte della delegazione dell'Unione nel
procedimento arbitrale. La Commissione tiene lo Stato membro costantemente
informato di tutte le principali fasi della procedura, collabora strettamente
con lo Stato membro e lo consulta regolarmente. Se è lo Stato membro ad agire in qualità di
parte convenuta, deve fornire alla Commissione tutti i documenti relativi al
procedimento e autorizzarla a far parte della delegazione dello Stato membro
nel procedimento arbitrale. Lo Stato membro tiene informata la Commissione di tutte
le principali fasi della procedura e può essere tenuto ad adottare una
posizione specifica nella sua difesa quando vi sia un interesse dell'Unione. 3.2.4. Capo IV: Transazioni Se ritiene che gli interessi dell'Unione siano
meglio tutelati dalla transazione di una controversia concernente un
trattamento messo in atto esclusivamente dall'Unione, la Commissione può
adottare una decisione che approva la transazione. Tale decisione è adottata
secondo la procedura d'esame istituita dal regolamento (UE) n. 182/2011[14]. Se ritiene che gli interessi dell'Unione siano
meglio tutelati dalla transazione di una controversia concernente un
trattamento messo in atto da uno Stato membro o da uno Stato membro e
dall'Unione, la Commissione consulta lo Stato membro interessato. Se accetta la
transazione, lo Stato membro si adopera per concordare con la Commissione gli
elementi necessari per la negoziazione e l'attuazione della transazione. La
Commissione può decidere di concludere una transazione anche senza il consenso
dello Stato membro interessato, se ritiene che lo richieda l'interesse
superiore dell'Unione. I termini della transazione sono stabiliti secondo la
procedura d'esame. Se la controversia riguarda un trattamento
esclusivamente messo in atto da uno Stato membro, quest'ultimo può comporre la
controversia con una transazione a condizione che: a) lo Stato membro accetti ogni
responsabilità finanziaria risultante dalla transazione; b) la transazione sia esecutiva
unicamente nei confronti di tale Stato membro; c) i termini della transazione siano
compatibili con il diritto dell'Unione; d) non vi sia un interesse superiore
dell'Unione. Lo Stato membro consulta la Commissione, che
entro 90 giorni decide se siano soddisfatte tutte le condizioni di cui
sopra. 3.2.5. Capo V: Pagamento del
risarcimento stabilito da un lodo definitivo o previsto da una transazione Se lo Stato membro interessato ha agito in
qualità di parte convenuta, spetta ad esso il pagamento del risarcimento
stabilito da un lodo definitivo o previsto da una transazione. Se l'Unione ha agito in qualità di parte
convenuta, spetta ad essa il pagamento all'investitore del risarcimento
stabilito dal lodo definitivo in conformità alle norme dell'accordo pertinente,
a meno che uno Stato membro abbia accettato la responsabilità finanziaria per
la controversia. Nei casi in cui sia stata conclusa una transazione, la
Commissione paga il risarcimento secondo le regole stabilite nella transazione. Se la Commissione ritiene che il risarcimento
stabilito da un lodo definitivo o previsto da una transazione debba essere
pagato, in tutto o in parte, da uno Stato membro che non ha accettato la
responsabilità finanziaria, consulta lo Stato membro interessato. Se la
Commissione e lo Stato membro non raggiungono un accordo, la Commissione adotta
una decisione in cui fissa l'importo che lo Stato membro deve versare. Entro
tre mesi dalla data della decisione lo Stato membro versa l'importo in
questione, maggiorato degli interessi, al bilancio dell'Unione. Se lo Stato
membro contesta l'attribuzione della responsabilità finanziaria da parte della
Commissione, solleva un'obiezione. Se la Commissione non accoglie l'obiezione
dello Stato membro, adotta una decisione con cui chiede allo Stato membro di
versare l'importo in questione, maggiorato degli interessi, al bilancio
dell'Unione. Lo Stato membro può invocare l'articolo 263 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea per ottenere l'annullamento della decisione
in questione. Sarà poi la Corte di giustizia dell'Unione europea a pronunciarsi
sulla questione conformemente al presente regolamento. Questa procedura non
deve comportare alcun elemento che preveda il controllo della decisione della
Commissione da parte degli Stati membri. Si tratta di una decisione che si
applica a un solo Stato membro e riguardo alla quale l'applicazione da parte
della Commissione dei criteri stabiliti dal regolamento non deve essere
soggetta al controllo politico degli Stati membri. È fondamentale per il buon
funzionamento del regolamento che i criteri siano applicati in modo obiettivo e
rigoroso. Se lo Stato membro interessato adisce la Corte di giustizia
dell'Unione europea per ottenere l'annullamento della decisione della
Commissione, altri Stati membri aventi un interesse nell'interpretazione
possono intervenire nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Quando l'Unione agisce in qualità di parte
convenuta, i costi dell'arbitrato sono a carico dell'Unione o dello Stato
membro in funzione dell'attribuzione della responsabilità finanziaria nella
controversia. La Commissione può adottare una decisione che obbliga lo Stato
membro interessato a versare un contributo finanziario al bilancio dell'Unione
per coprire i pagamenti periodici dei costi dell'arbitrato. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Per definizione, non è possibile fornire
informazioni precise sui probabili costi legati alla risoluzione delle
controversie investitore-Stato. Tali costi dipendono da tutta una serie di
fattori, tra cui il volume dei flussi di capitale, la stabilità del contesto in
cui avviene l'investimento, ecc. L'esposizione dell'Unione a questa
responsabilità dipende naturalmente anche dal numero di accordi di cui essa è
parte. Attualmente, l'Unione è parte di un solo accordo che prevede la
risoluzione delle controversie investitore-Stato, ma altri accordi sono in
corso di negoziazione. È quindi impossibile, nel preparare un regolamento di
questo tipo, destinato ad avere un effetto orizzontale, indicare con precisione
le probabili conseguenze sul bilancio. Anche se non va sottovalutata la
difficoltà di stime precise, un'analisi più precisa è possibile caso per caso
nella valutazione di impatto predisposta per gli accordi specifici, e gli
accordi devono anche essere oggetto di una valutazione ex post. Schede
finanziarie saranno predisposte per tutti i futuri accordi da concludere a
norma dell'articolo 218 del trattato che rientrano nel campo di
applicazione del presente regolamento. È necessario prevedere nel bilancio generale
dell'Unione la copertura dei potenziali costi risultanti da accordi con paesi
terzi comprendenti un meccanismo di risoluzione delle controversie
investitore-Stato, come attuato dal presente regolamento. Tre sono gli elementi
da considerare: innanzitutto, occorre prevedere il pagamento di tutti i costi
del tribunale arbitrale e di ogni altra spesa connessa. In secondo luogo,
devono essere prese disposizioni per le situazioni in cui l'Unione è tenuta a
versare un indennizzo stabilito da un lodo definitivo o previsto da una
transazione in relazione ad atti delle sue istituzioni. In terzo luogo, nei
casi in cui l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ma è lo Stato membro
interessato, da ultimo, a dover essere considerato finanziariamente
responsabile, è necessario che l'Unione effettui tutti i necessari pagamenti e
che tali pagamenti le siano successivamente rimborsati dallo Stato membro
interessato. Occorre anche prevedere un meccanismo che permetta a uno Stato
membro che ha accettato la responsabilità finanziaria per un procedimento di
effettuare pagamenti periodici al bilancio dell'Unione per coprire i costi
dell'arbitrato. Questi pagamenti e rimborsi sono a carico della linea di
bilancio 20 02 01 — "Relazioni commerciali esterne,
compreso l'accesso al mercato dei paesi terzi". La Commissione ha ripreso
le necessarie disposizioni al riguardo nella sua proposta di bilancio per il
2013[15]
in forma di aggiunta alle osservazioni sulla citata linea di bilancio così
formulata: "Composizione
delle controversie tra investitori e Stati secondo gli accordi
internazionali" Sono finanziabili le seguenti spese: –
costi di arbitrato, consulenze giuridiche e spese
sostenuti dall'Unione quale parte nelle controversie connesse all'applicazione
degli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 207 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea; –
pagamento agli investitori di risarcimenti definitivi
in seguito a sentenza o importi concordati tra le parti nel contesto di tali
accordi internazionali." 2012/0163 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un quadro per la gestione
della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle
controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui
l'Unione europea è parte IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Con l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, l'Unione ha acquisito la competenza esclusiva per la
conclusione di accordi internazionali sulla protezione degli investimenti. L'Unione
è già parte del trattato sulla Carta dell'energia[16], che prevede la protezione
degli investimenti. (2) Gli accordi che prevedono la
protezione degli investimenti comprendono generalmente un meccanismo per la
risoluzione delle controversie tra investitori e Stati che permette agli
investitori dei paesi terzi di intentare un'azione contro lo Stato sul cui
territorio hanno effettuato gli investimenti. Un procedimento di risoluzione di
una controversia investitore-Stato può concludersi con la concessione di un
risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano
inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell'arbitrato e spese di difesa. (3) Secondo la giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea[17],
la responsabilità internazionale per un trattamento oggetto di un procedimento
di risoluzione delle controversie deve essere determinata sulla base della
ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri. Di
conseguenza, spetta in via di principio all'Unione la responsabilità della
difesa nei procedimenti aventi per oggetto la violazione di regole di un
accordo che rientra nell'ambito della sua competenza esclusiva,
indipendentemente dal fatto che il trattamento in questione sia messo in atto
dall'Unione o da uno Stato membro. (4) Se la responsabilità
internazionale per il trattamento messo in atto è dell'Unione, essa è tenuta,
in base al diritto internazionale, al pagamento del risarcimento e delle spese
in giudizio. Una condanna al risarcimento può tuttavia intervenire sia nel caso
di un trattamento messo in atto dall'Unione, sia nel caso di un trattamento
messo in atto da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del
bilancio dell'Unione il pagamento dei risarcimenti e dei costi dell'arbitrato
quando il trattamento è stato messo in atto da uno Stato membro. È di
conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il
diritto dell'Unione e fatta salva la responsabilità internazionale dell'Unione,
tra l'Unione e lo Stato membro responsabile del trattamento messo in atto sulla
base dei criteri stabiliti dal presente regolamento. (5) Nella sua risoluzione sulla
futura politica dell'UE in materia di investimenti internazionali[18], il Parlamento europeo ha
espressamente sollecitato la creazione del meccanismo previsto dal presente
regolamento. Inoltre, il Consiglio ha invitato la Commissione a esaminare la
questione nelle sue conclusioni del 25 ottobre 2010 su una politica
europea globale degli investimenti internazionali. (6) La responsabilità finanziaria
deve essere attribuita all'entità responsabile del trattamento giudicato non
conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo. È quindi l'Unione che deve
assumere la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è
messo in atto da un'istituzione, un organo o un'agenzia dell'Unione. Se il
trattamento in questione è messo in atto da uno Stato membro, la responsabilità
finanziaria è dello Stato membro in questione. Tuttavia, se lo Stato membro
agisce in un modo prescritto dal diritto dell'Unione, ad esempio dando
attuazione a una direttiva adottata dall'Unione, è questa a dover assumere la
responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è
prescritto dal diritto dell'Unione. Il regolamento deve anche prevedere la
possibilità che un procedimento riguardi sia un trattamento messo in atto da
uno Stato membro, sia un trattamento prescritto dal diritto dell'Unione, e
coprire tutte le azioni degli Stati membri e dell'Unione europea. (7) L'Unione, rappresentata dalla
Commissione, deve sempre agire in qualità di parte convenuta quando una
controversia riguarda esclusivamente un trattamento messo in atto da
istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, così da assumere la responsabilità
finanziaria potenziale risultante dalla controversia secondo i criteri di cui
sopra. (8) Se è invece uno Stato membro
ad assumere la potenziale responsabilità finanziaria risultante da una
controversia, è opportuno, in via di principio, che tale Stato sia autorizzato
ad agire in qualità di parte convenuta per difendere il trattamento che ha
riservato all'investitore. Il presente regolamento prevede questa possibilità.
L'importante vantaggio è che il bilancio e le risorse dell'Unione non sono
gravati, neppure temporaneamente, dalle spese procedurali o dal risarcimento
che lo Stato membro interessato è condannato a pagare. (9) Gli Stati membri possono
preferire, tuttavia, che l'Unione, rappresentata dalla Commissione, agisca in
qualità di parte convenuta in questo tipo di controversie, ad esempio per
ragioni di competenza tecnica. Gli Stati membri devono quindi avere la
possibilità di astenersi dall'agire in qualità di parte convenuta, ferma
restando la loro responsabilità finanziaria. (10) In certe circostanze, è
essenziale, affinché gli interessi dell'Unione possano essere adeguatamente
salvaguardati, che sia l'Unione stessa ad agire in qualità di parte convenuta
in controversie che riguardano un trattamento messo in atto da uno Stato
membro. Può essere questo il caso, in particolare, quando la controversia
riguarda anche un trattamento messo in atto dall'Unione, quando il trattamento
messo in atto da uno Stato membro è prescritto dal diritto dell'Unione, quando
è probabile che azioni simili siano intentate nei confronti di altri Stati
membri o quando il procedimento coinvolge questioni di diritto non risolte, la
cui soluzione può avere ripercussioni su eventuali azioni future intentate
contro altri Stati membri o contro l'Unione. Se la controversia riguarda in
parte un trattamento messo in atto dall'Unione o prescritto dal diritto
dell'Unione, l'Unione deve agire in qualità di parte convenuta, a meno che le
richieste di risarcimento riguardanti tale trattamento siano di importanza
minore, riguardo alla potenziale responsabilità finanziaria in questione e alle
questioni giuridiche sollevate, rispetto alle richieste riguardanti il
trattamento messo in atto dallo Stato membro. (11) È necessario prevedere la
possibilità per l'Unione di agire, in simili circostanze, in qualità di parte
convenuta, perché si possa tener conto degli interessi dell'Unione e, quindi,
dell'insieme degli Stati membri. Questa necessità trova espressione nei
principi dell'unità della rappresentanza esterna e dell'obbligo di
cooperazione, sanciti dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato
sull'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea[19],
che si applicano indipendentemente dalla rispettiva competenza. (12) È opportuno che la Commissione
decida, nel quadro stabilito dal presente regolamento, se debba agire in
qualità di parte convenuta l'Unione o uno Stato membro. (13) È necessario prevedere alcune
modalità pratiche per la conduzione dei procedimenti arbitrali in controversie
relative al trattamento messo in atto da uno Stato membro. Che sia l'Unione o
lo Stato ad agire come parte convenuta in tali controversie, tali modalità
devono permettere la migliore gestione possibile delle controversie e garantire
il rispetto dei principi dell'unità della rappresentanza esterna e dell'obbligo
di cooperazione, sanciti dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato
sull'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea[20].
Quando l'Unione agisce in qualità di parte convenuta, tali modalità devono
prevedere una cooperazione molto stretta, comprendente la notifica immediata di
ogni fase della procedura, la fornitura di documenti, consultazioni frequenti e
la partecipazione alla delegazione nei procedimenti. (14) Analogamente, quando è uno
Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, è opportuno che esso tenga
informata la Commissione degli sviluppi del procedimento e che questa possa, se
del caso, imporre allo Stato membro che agisce in qualità di parte convenuta di
adottare una posizione specifica su questioni di interesse dell'Unione. (15) Uno Stato membro può, in
qualsiasi momento, accettare di assumere la responsabilità finanziaria nel caso
in cui debba essere pagato un risarcimento. In tal caso lo Stato membro e la
Commissione possono concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e
per il pagamento del risarcimento. Questa accettazione non implica che lo Stato
membro riconosca la fondatezza della richiesta di risarcimento oggetto della
controversia. La Commissione deve poter adottare una decisione che imponga allo
Stato membro di provvedere alle spese. Nel caso in cui il tribunale attribuisca
a favore dell'Unione il pagamento delle spese, la Commissione deve disporre
l'immediato rimborso allo Stato membro interessato di ogni anticipo sulle spese
versato. (16) In alcuni casi può essere
opportuno concludere una transazione per evitare un oneroso e inutile
arbitrato. È necessario prevedere una procedura per la conclusione di tali
transazioni, per mezzo della quale la Commissione, agendo secondo la procedura
d'esame, possa comporre la controversia se questo è nell'interesse dell'Unione.
Se la controversia riguarda il trattamento messo in atto da uno Stato membro, è
opportuno che la Commissione e lo Stato membro interessato collaborino
strettamente e si consultino. Lo Stato membro deve restare libero di comporre
la controversia in qualsiasi momento, purché accetti la piena responsabilità
finanziaria e la transazione sia compatibile con il diritto dell'Unione e non
sia contraria agli interessi dell'Unione. (17) Se l'Unione europea è condannata a un risarcimento, tale
risarcimento deve essere pagato senza indugio. La Commissione deve provvedere
al pagamento, a meno che uno Stato membro abbia già accettato la responsabilità
finanziaria. (18) La Commissione deve
concertarsi strettamente con lo Stato membro interessato per raggiungere un
accordo sulla ripartizione della responsabilità finanziaria. Se la Commissione
stabilisce che la responsabilità è di uno Stato membro e lo Stato membro non
accetta questa attribuzione, la Commissione deve provvedere al pagamento del
risarcimento, ma deve adottare una decisione indirizzata allo Stato membro, con
cui gli impone di versare al bilancio dell'Unione europea gli importi in
questione, maggiorati dell'interesse applicabile. L'interesse da corrispondere
deve essere calcolato in base [all'articolo 71, paragrafo 4, del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del
25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile
al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato[21]][22]. Se uno Stato membro ritiene
la decisione non conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento, si
applica l'articolo 263 del trattato. (19) Il bilancio dell'Unione deve
coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione
dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle
controversie investitore-Stato. Se la responsabilità finanziaria, ai sensi del
presente regolamento, è degli Stati membri, l'Unione deve avere la possibilità
o di accumulare i contributi finanziari dello Stato membro interessato prima e
dare esecuzione alle spese in seguito, o di dare esecuzione alle spese prima ed
essere rimborsata dallo Stato membro interessato in seguito. Deve essere
possibile utilizzare entrambi i meccanismi di trattamento di bilancio, in
funzione della fattibilità, in particolare in termini di tempo. Per entrambi i
meccanismi, i contributi o i rimborsi versati dagli Stati membri devono essere
trattati come entrate interne a destinazione specifica del bilancio
dell'Unione. Gli stanziamenti risultanti da tali entrate devono non solo
coprire le spese in questione, ma anche potere essere utilizzati per
riapprovvigionare altre parti del bilancio dell'Unione dalle quali sono stati
prelevati inizialmente gli stanziamenti per l'esecuzione delle spese in
questione nel quadro del secondo meccanismo. (20) Per garantire condizioni
uniformi di attuazione del presente regolamento, devono essere conferite alla
Commissione competenze di esecuzione. (21) Le competenze di esecuzione in
relazione all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13,
paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 3, devono essere
esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione[23]. (22) Per l'adozione delle decisioni
relative alla transazione delle controversie ai sensi dell'articolo 14,
paragrafo 3, deve essere seguita la procedura consultiva, dato che tali
decisioni avranno al più un'incidenza solo temporanea sul bilancio dell'Unione,
in quanto lo Stato membro interessato dovrà assumere ogni responsabilità
finanziaria risultante dalla controversia, e in ragione dei criteri relativi
all'ammissibilità di tali transazioni specificati nel presente regolamento, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Disposizioni
generali Articolo 1 Campo
di applicazione 1. Il presente regolamento si
applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie tra investitori e
Stati condotti in forza di un accordo di cui l'Unione è parte e promossi da un
ricorrente di un paese terzo. 2. Per informazione, la Commissione
pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e tiene aggiornato
un elenco degli accordi che rientrano nel campo di applicazione del presente
regolamento. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: a) "accordo": un accordo
internazionale di cui l'Unione è parte e che prevede un meccanismo di
risoluzione delle controversie investitore - Stato; b) "costi dell'arbitrato":
gli onorari e i costi del tribunale arbitrale, nonché le spese di
rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale
arbitrale; c) "controversia": un'azione
legale intentata da un ricorrente nei confronti dell'Unione in forza di un
accordo e in merito al quale si pronuncia un tribunale arbitrale; d) "meccanismo di risoluzione delle
controversie investitore - Stato": un meccanismo previsto da un accordo,
per mezzo del quale il ricorrente può intentare un'azione nei confronti
dell'Unione; e) "Stato membro": uno o più
Stati membri dell'Unione europea; f) "Stato membro
interessato": lo Stato membro che ha messo in atto il trattamento ritenuto
incompatibile con l'accordo; g) "responsabilità
finanziaria": l'obbligo di pagare un risarcimento pecuniario stabilito da
un tribunale arbitrale o concordato nell'ambito di una transazione e comprendente
i costi dell'arbitrato; h) "transazione": l'accordo
concluso tra l'Unione o uno Stato membro o entrambi, da una parte, e un
ricorrente, dall'altra, con cui quest'ultimo acconsente a recedere dall'azione
legale in cambio del pagamento di una somma di denaro; la transazione può
essere registrata nella sentenza di un tribunale arbitrale; i) "tribunale arbitrale": la
persona o l'organismo designato nel quadro
di un accordo, cui spetta statuire su una controversia investitore - Stato; j) "ricorrente": la persona
fisica o giuridica che può promuovere un procedimento di risoluzione di una
controversia investitore – Stato previsto da un accordo, o la persona fisica o
giuridica che agisce legalmente in nome e per conto del ricorrente. CAPO
II Attribuzione
della responsabilità finanziaria Articolo 3 Criteri
di attribuzione 1. La responsabilità finanziaria
risultante da una controversia nel quadro di un accordo è attribuita secondo i
seguenti criteri: a) l'Unione assume la responsabilità
finanziaria risultante dal trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli
organi o dalle agenzie dell'Unione; b) lo Stato membro interessato assume la
responsabilità finanziaria risultante dal trattamento che esso ha messo in
atto, eccetto nel caso in cui tale trattamento sia prescritto dal diritto
dell'Unione. Nonostante la lettera b) del primo comma, se
lo Stato membro interessato è tenuto, in forza del diritto dell'Unione, ad
agire per porre rimedio all'incompatibilità con il diritto dell'Unione di un
precedente atto, assume la responsabilità finanziaria, a meno che l'adozione di
tale precedente atto sia stata prescritta dal diritto dell'Unione. 2. Nei casi previsti dal
presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la
responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di
cui al paragrafo 1. 3. Nonostante il
paragrafo 1, lo Stato membro interessato assume la responsabilità
finanziaria: a) se ha accettato la responsabilità
finanziaria potenziale ai sensi dell'articolo 11; b) se agisce in qualità di parte convenuta
ai sensi dell'articolo 8; o c) se conclude una transazione ai sensi
dell'articolo 12. CAPO III Conduzione
delle controversie Sezione
1 Conduzione
delle controversie riguardanti un trattamento messo in atto dall'Unione Articolo 4 Trattamento
messo in atto dall'Unione L'Unione agisce in qualità di parte convenuta
quando la controversia riguarda un trattamento messo in atto dalle istituzioni,
dagli organi o dalle agenzie dell'Unione. Sezione
2 Conduzione
delle controversie riguardanti un trattamento messo in atto da uno Stato membro Articolo 5 Trattamento
messo in atto da uno Stato membro Le disposizioni della presente sezione si applicano
alle controversie riguardanti, in tutto o in parte, un trattamento messo in
atto da uno Stato membro. Articolo 6 Consultazioni 1. Non appena riceve una
richiesta di consultazioni presentata da un ricorrente in conformità alle
disposizioni di un accordo, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato
membro interessato. Uno Stato membro che è stato informato di una richiesta di
consultazioni o ha ricevuto una richiesta di consultazioni ne informa
immediatamente la Commissione. 2. I rappresentanti dello Stato
membro interessato fanno parte della delegazione dell'Unione che partecipa alle
consultazioni. 3. Lo Stato membro interessato
fornisce immediatamente alla Commissione tutte le informazioni che possono
essere pertinenti al caso. Articolo 7 Apertura
di un procedimento arbitrale Non appena riceve comunicazione dell'intenzione
di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità alle
disposizioni di un accordo, la Commissione lo notifica allo Stato membro
interessato. Lo Stato membro che riceve comunicazione
dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale lo
notifica immediatamente alla Commissione. Articolo 8 Status
di parte convenuta 1. Se l'accordo prevede questa
possibilità, lo Stato membro interessato agisce in qualità di parte convenuta,
eccetto nelle situazioni seguenti: a) la Commissione ha adottato una decisione
ai sensi del paragrafo 2; o b) lo Stato membro non ha confermato per
iscritto alla Commissione la sua intenzione di agire in qualità di parte
convenuta entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione o della
notificazione di cui all'articolo 7. Se si presenta una delle situazioni di cui alle
lettere a) e b), l'Unione agisce in qualità di parte convenuta. 2. La Commissione può decidere,
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione o della notificazione di
cui all'articolo 7, che l'Unione agisce in qualità di parte convenuta se
si danno una o più delle seguenti circostanze: a) è probabile che l'Unione assuma almeno in
parte la potenziale responsabilità finanziaria risultante dalla controversia
secondo i criteri di cui all'articolo 3; b) la controversia riguarda anche un
trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi o dalle agenzie
dell'Unione; c) è probabile che nel quadro dello stesso
accordo siano intentate azioni simili nei riguardi del trattamento messo in
atto da altri Stati membri e la Commissione è nella posizione migliore per
assicurare una difesa efficace e coerente; d) la controversia pone questioni di diritto
non risolte che possono ripresentarsi in altre controversie nel quadro dello
stesso accordo o di altri accordi dell'Unione relative al trattamento messo in
atto dall'Unione o da altri Stati membri. 3. Non appena ricevono la
comunicazione o la notificazione di cui all'articolo 7, la Commissione e
lo Stato membro interessato si consultano su come gestire il caso in conformità
al presente articolo. La Commissione e lo Stato membro interessato provvedono a
che siano rispettate le scadenze fissate nell'accordo. 4. La Commissione informa gli
altri Stati membri e il Parlamento europeo di ogni controversia in cui è
applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato. Articolo 9 Conduzione
del procedimento arbitrale da parte di uno Stato membro 1. Nel caso in cui agisca in
qualità di parte convenuta, lo Stato membro a) fornisce alla Commissione tutti i
documenti relativi al procedimento; b) informa la Commissione di tutte le
principali fasi della procedura e procede a consultazioni regolarmente e, in
ogni caso, quando la Commissione lo richiede; c) autorizza i rappresentanti della
Commissione, su richiesta di quest'ultima, a far parte della delegazione che
rappresenta lo Stato membro. 2. La Commissione può, in
qualsiasi momento, chiedere allo Stato membro interessato di prendere una
particolare posizione su questioni di diritto poste dalla controversia o su
qualsiasi elemento che presenti interesse per l'Unione. 3. Se un accordo o le regole cui
esso fa riferimento prevedono la possibilità di annullamento, ricorso o riesame
di una questione di diritto oggetto di un lodo arbitrale, la Commissione può
chiedere allo Stato membro, se ritiene che la correttezza e la coerenza
dell'interpretazione dell'accordo lo giustifichino, di presentare una domanda
di annullamento, ricorso o riesame. In tali circostanze i rappresentanti della
Commissione fanno parte della delegazione e possono esprimere il punto di vista
dell'Unione sulla questione di diritto in discussione. Articolo 10 Conduzione
del procedimento arbitrale da parte dell'Unione Se l'Unione agisce in qualità di parte
convenuta ai sensi dell'articolo 8, nel corso del procedimento arbitrale
si applicano le seguenti disposizioni: a) la Commissione adotta tutte le misure
necessarie per la difesa del trattamento in questione; b) lo Stato membro interessato fornisce alla
Commissione l'assistenza necessaria; c) la Commissione fornisce allo Stato membro
tutti i documenti relativi al procedimento, in modo da garantire una difesa
quanto più efficace possibile; d) la Commissione e lo Stato membro
interessato preparano la difesa in stretta collaborazione con i rappresentanti
dello Stato membro interessato, che sono abilitati a far parte della
delegazione dell'Unione nel procedimento. Articolo 11 Accettazione
da parte dello Stato membro interessato della potenziale responsabilità
finanziaria quando la parte convenuta è l'Unione Se è l'Unione ad agire in qualità parte
convenuta ai sensi dell'articolo 8, lo Stato membro interessato può, in
qualsiasi momento, accettare ogni potenziale responsabilità finanziaria
risultante dall'arbitrato. A questo scopo, lo Stato membro interessato e la
Commissione possono concludere accordi che prevedono, tra l'altro: a) meccanismi per il pagamento periodico
delle spese risultanti dall'arbitrato; b) meccanismi per il pagamento dei
risarcimenti a carico dell'Unione. CAPO IV Transazioni Articolo 12 Transazione
delle controversie relative a un trattamento messo in atto dall'Unione 1. Se la Commissione ritiene che
la transazione di una controversia relativa ad un trattamento messo in atto
esclusivamente dall'Unione sia nell'interesse dell'Unione, quest'ultima può
adottare una decisione di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 20, paragrafo 3, per approvare la transazione. 2. Se una transazione comporta
potenzialmente un'azione diversa dal pagamento di una somma di denaro, si
applicano le procedure idonee per tale azione. Articolo 13 Transazione
delle controversie relative a un trattamento messo in atto da uno Stato membro 1. Se l'Unione è parte convenuta
in una controversia relativa ad un trattamento messo in atto, in tutto o in
parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della
controversia sia nell'interesse dell'Unione, consulta dapprima lo Stato membro
interessato. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la
Commissione. 2. Se lo Stato membro
interessato acconsente a comporre la controversia, si adopera per concludere un
accordo con la Commissione che definisca gli elementi necessari per la
negoziazione e l'attuazione della transazione. 3. Se lo Stato membro non
acconsente a comporre la controversia, la Commissione può comporla quando lo
esigano interessi superiori dell'Unione. 4. I termini della transazione
sono approvati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20,
paragrafo 3. Articolo 14 Transazione
conclusa da uno Stato membro 1. Se l'Unione è parte convenuta
in una controversia relativa esclusivamente a un trattamento messo in atto da
uno Stato membro, lo Stato membro interessato può comporre la controversia se: a) esso accetta ogni responsabilità
finanziaria risultante dalla transazione; b) la transazione è esecutiva solo nei
confronti dello Stato membro interessato; c) i termini della transazione sono
compatibili con il diritto dell'Unione europea; d) non vi è un interesse superiore dell'Unione
che si oppone alla transazione. 2. La Commissione e lo Stato
membro interessato possono consultarsi per valutare l'intenzione di uno Stato
membro di comporre una controversia. 3. Lo Stato membro interessato
notifica alla Commissione il progetto di transazione. La transazione è
considerata approvata dalla Commissione, salvo diversa decisione della stessa
adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 20,
paragrafo 2, ed entro 90 giorni dalla notificazione del progetto di
transazione da parte dello Stato membro, motivata dalla non rispondenza della
transazione a tutte le condizioni di cui al paragrafo 1. CAPO V Pagamento
del risarcimento stabilito da un lodo definitivo o previsto da una transazione Articolo 15 Campo
d'applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano
quando l'Unione agisce in qualità di parte convenuta in una controversia. Articolo 16 Procedura
per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una
transazione 1. Il ricorrente che ha ottenuto
un risarcimento stabilito da un lodo definitivo nel quadro di un accordo può
presentare alla Commissione una richiesta di pagamento del risarcimento. La
Commissione procede al pagamento entro i termini stabiliti nell'accordo, tranne
nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia accettato la responsabilità
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, nel qual caso è lo Stato membro che
effettua il pagamento. 2. Se una transazione approvata
dall'Unione ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 13 non è
registrata in una sentenza, il ricorrente può presentare alla Commissione una
richiesta di pagamento del risarcimento previsto dalla transazione. La
Commissione procede al pagamento entro i termini stabiliti nella transazione. Articolo 17 Procedura
in assenza di accordo sulla responsabilità finanziaria 1. Se l'Unione agisce in qualità
di parte convenuta ai sensi
dell'articolo 8 e la Commissione ritiene che il risarcimento stabilito da
un lodo o previsto da una transazione debba essere pagato, in tutto o in parte,
dallo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai
paragrafi da 2 a 5. 2. La Commissione e lo Stato
membro interessato si consultano immediatamente per trovare un accordo sulla
responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato e, se del caso,
dell'Unione. 3. Entro tre mesi dal
ricevimento della richiesta di pagamento del risarcimento stabilito dal lodo definitivo
o previsto dalla transazione, la Commissione adotta una decisione indirizzata
allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve
pagare. 4. Se, entro un mese, non
solleva obiezione contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro
interessato, entro tre mesi da tale determinazione, versa al bilancio
dell'Unione la somma corrispondente al risarcimento stabilito dal lodo o
previsto dalla transazione. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare
l'interesse maturato, calcolato al tasso applicato alle altre somme dovute al
bilancio dell'Unione. 5. Se lo Stato membro solleva
obiezione, la Commissione, se non accoglie l'obiezione, adotta entro tre mesi
dal ricevimento dell'obiezione dello Stato membro una decisione che impone allo
Stato membro interessato di rimborsare la somma versata dalla Commissione,
maggiorata dell'interesse calcolato al tasso applicato alle altre somme dovute
al bilancio dell'Unione. Articolo 18 Versamento
di anticipi sulle spese dell'arbitrato 1. La Commissione può adottare
una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare un contributo
finanziario al bilancio dell'Unione per coprire le spese dell'arbitrato, se
ritiene che lo Stato membro sarà tenuto al pagamento del risarcimento secondo i
criteri di cui all'articolo 3. 2. Se le spese dell'arbitrato sono
attibuite dal tribunale arbitrale a favore dell'Unione e lo Stato membro
interessato ha versato anticipi periodici su tali spese, la Commissione dispone
che le somme versate siano trasferite allo Stato membro. Articolo 19 Pagamento
da parte di uno Stato membro Il rimborso o il versamento di uno Stato
membro al bilancio dell'Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da
un lodo o previsto da una transazione o di altri costi sono considerati entrate
interne con destinazione specifica ai sensi dell'[articolo 18 del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002
che stabilisce il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee[24]].
Possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi
in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la
risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli
stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento del risarcimento
stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi. CAPO VI Disposizioni
finali Articolo 20 1. La Commissione è assistita
dal [comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento
[2010/197 COD]. Tale comitato è un comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento
(UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 182/2011. Articolo 21 Relazioni e riesame 1. La Commissione presenta a
intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull'attuazione del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro
quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive
sono trasmesse ogni quattro anni. 2. Insieme alla relazione di cui
al paragrafo 1 e sulla base delle sue conclusioni, la Commissione può
anche presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica
del presente regolamento. Articolo 22 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 380 del 31.12.1994, pag. 1. [2] COM(2010) 343 definitivo, pag. 10. [3] Ibidem, pag. 8. [4] Parere 1/94 della Corte di giustizia europea [1994]
Racc. I-5267, in particolare punti 29, 32 e 33
"32) Secondo il governo olandese, la
partecipazione congiunta della Comunità e degli Stati membri all'Accordo OMC è
giustificata dal fatto che gli Stati membri dispongono di una competenza propria
in materia di ostacoli tecnici agli scambi, dalla natura facoltativa di alcune
direttive comunitarie in questo settore e dalla circostanza che
un'armonizzazione completa non è stata realizzata né è prevista in questa
materia.
33) Tale argomento non può essere accolto. L'Accordo sulle barriere tecniche al commercio deve essere considerato
facente parte della politica commerciale comune poiché le sue disposizioni sono
semplicemente destinate ad evitare che i regolamenti tecnici e le norme, nonché
le procedure di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici e alle
norme, creino indebiti ostacoli al commercio internazionale (v. la motivazione
e gli artt. 2.2 e 5.1.2 dell'Accordo)."
[5] Cfr. articolo I:1 e articolo III dell'accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e parere 1/94, punto 34. [6] Cfr. articolo 2.2 dell'accordo OMC sugli ostacoli
tecnici agli scambi (TBT) e parere 1/94, punti 31-33. [7] Nel suo parere 1/08 la Corte di giustizia europea ha
respinto la tesi della Spagna secondo cui la competenza della Comunità per
quanto riguarda gli scambi di servizi a norma dell'articolo 133 CE è limitata
ai servizi forniti in modalità 2 (cioè i servizi transfrontalieri). Secondo la
Corte di giustizia europea, dall'entrata in vigore del trattato di Nizza,
l’articolo 133 CE riguardava anche le altre tre modalità di fornitura di
servizi previste nel quadro del GATS, ivi compresi i servizi prestati
attraverso la creazione di una "presenza commerciale" (modalità 3).
Si veda il parere 1/2008, punti 120-123. Inoltre, nel parere 1/08 non vi è
alcuna indicazione che, per quanto riguarda i settori di esclusiva competenza
della CE, tale competenza non fosse estesa agli impegni in materia di
trattamento nazionale [8] Parere 1/91 della Corte di giustizia europea, Racc.1991,
I-60709. [9] Parere 1/91, punto 33. [10] Si veda l'articolo 64 del documento A/CN.4/L.778 del 30
maggio 2011 e la relazione della Commissione del diritto internazionale,
sessantunesima sessione (A/64/10) pagg. 173-175. [11] Così come disposto dall'articolo 13 del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce disposizioni transitorie per
gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di
investimenti [2010/197 COD]. [12] Tali strumenti presentano numerose analogie. [13] Cfr. per il Regno Unito la legge del 1996
"Arbitration (International Investment Disputes) Act" e per l’Irlanda
la legge del 1980, "Arbitration Act (Part IV). [14] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L
55 del 28.2.2011, pag. 13). [15] Proposta adottata dalla Commissione il 25 maggio 2012
[COM(2012)300]. [16] GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1. [17] Parere 1/91 della Corte di giustizia europea [1991]
Racc. I-60709. [18] Punto 35 della risoluzione A7 0070/2011 del 22 aprile
2011. [19] Parere 1/94 della Corte europea di giustizia europea
[1994] Racc. I-5267; Commissione c/ Consiglio (FAO), [1996] Racc. I-1469. [20] Parere 1/94 della Corte di giustizia europea [1994]
Racc. I-5267; Commissione c/ Consiglio (FAO), [1996] Racc. I-1469. [21] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [22] Riferimenti da sostituire con i riferimenti al
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione [2010/395(COD)], una volta adottato. [23] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [24] Riferimenti da sostituire con i
riferimenti al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale
dell'Unione [2010/395(COD)], una volta adottato.