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Document 52012PC0262

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

/* COM/2012/0262 final - 2012/0135 (NLE) */

52012PC0262

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti /* COM/2012/0262 final - 2012/0135 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio[1], la Commissione europea ha condotto negoziati con la Repubblica di Guinea-Bissau per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau. In seguito a tali negoziati, il 10 febbraio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo copre un periodo di 3 anni a decorrere dalla data della firma.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

– 3 700 tonnellate di stazza lorda (tsl) per le navi da traino congelatrici adibite alla pesca dei gamberetti

– 3 500 tonnellate di stazza lorda (tsl) per le navi da traino congelatrici adibite alla pesca di pesci e cefalopodi

– 28 navi tonniere con reti a circuizione/pescherecci con palangari di superficie

– 12 tonniere con lenze e canne.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

Su detta base, la Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate a monte del negoziato nel quadro del consiglio consultivo regionale "Lunga distanza", che riunisce il settore della pesca e le ONG dei settori dell'ambiente e dello sviluppo. Sono stati inoltre consultati gli esperti degli Stati membri nell'ambito di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Guinea Bissau.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il nuovo protocollo dell'accordo di partenariato è stato trasmesso al Consiglio affinché ne approvi la firma e l'applicazione provvisoria. È stato inoltre trasmesso al Consiglio e al Parlamento nella prospettiva della sua conclusione.

2012/0135 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau[2] ("l'accordo di partenariato").

(2)       Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato ("il nuovo protocollo") è stato siglato il 10 febbraio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau in materia di pesca.

(3)       Il […] il Consiglio ha adottato la decisione n. …/2012/UE[3][4] relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)       È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

(5)       Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[5], qualora risulti che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

(6)       Poiché il protocollo in vigore giunge a scadenza il 15 giugno 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della firma del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti ("il protocollo") sono così distribuite tra gli Stati membri:

a) navi da traino congelatrici per la pesca dei gamberetti:

Spagna ||      2 500 TSL

Grecia ||         140 TSL

Portogallo ||      1 060 TSL

b) navi da traino congelatrici per la pesca di pesci e cefalopodi:

Spagna ||      2 900 TSL

Italia ||         375 TSL

Grecia ||         225 TSL

c) tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari:

Spagna ||           14 unità

Francia ||           12 unità

Portogallo ||             2 unità

d) navi tonniere con lenze e canne:

Spagna ||             9 unità

Francia ||             3 unità

2.           Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau.

3.           Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.           Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione comunica loro che le possibilità di pesca non sono esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del nuovo protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Adottato il 20 ottobre 2011 dal Consiglio "Agricoltura e pesca".

[2]               GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49.

[3]               GU C …*

[4]               GU: riferimenti del doc. 9791/11.

[5]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

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