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Document 52012PC0141
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Annex I to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
/* COM/2012/0141 final - 2012/0070 (NLE) */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio /* COM/2012/0141 final - 2012/0070 (NLE) */
RELAZIONE L’articolo 3, punto 1, della
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio reca una
definizione generica di imballaggio nonché alcuni criteri per interpretare cosa
sia da considerarsi imballaggio e cosa no. L’allegato I della direttiva
contiene esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri. Secondo il
disposto dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE, la
Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della
definizione di imballaggio di cui all’allegato I. Ai fini di un’ulteriore
armonizzazione interpretativa della definizione di imballaggio a livello dell’UE,
la Commissione procede a una revisione dell’allegato I della direttiva 94/62/CE
con l’aggiunta di nuovi esempi illustrativi che sono stati discussi insieme
agli Stati membri. Il provvedimento risulta necessario per
chiarire i casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio
e ciò che non lo è rimane imprecisa. Lo scopo è quello di agevolare l’applicazione
e il rispetto del quadro normativo sugli imballaggi ponendo gli operatori
economici su un piano di parità nel mercato interno dell’UE. La Commissione ha pertanto presentato al
comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva un progetto di
direttiva da sottoporre al voto. Nella riunione del 12 dicembre 2011
il comitato non ha espresso alcun parere in merito al progetto di direttiva.
Tenendo conto della posizione espressa dal comitato, l’articolo “pellicole di
supporto di etichette autoadesive” è stato eliminato dalla proposta. Pertanto, in conformità alla procedura di cui
all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, una proposta
di direttiva del Consiglio è presentata al Consiglio e trasmessa al Parlamento
europeo. 2012/0070 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato I della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio[1], in particolare l’articolo 3,
punto 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’articolo 3,
punto 1, della direttiva 94/62/CE reca la definizione di “imballaggio” e
fissa una serie di criteri. Gli articoli elencati nell’allegato I della
direttiva sono esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri. (2) Ai fini della certezza del
diritto e di un’interpretazione armonizzata della definizione di “imballaggio”,
occorre rivedere e modificare l’elenco di esempi illustrativi in modo tale da
chiarire nuovi casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi
imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all’auspicio
degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l’applicazione
della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno. (3) Occorre pertanto modificare
in tal senso la direttiva 94/62/CE. (4) Il comitato istituito dall’articolo 21
della direttiva 94/62/CE non ha emesso un parere sulle misure previste dalla
presente direttiva e pertanto la Commissione ha presentato al Consiglio una
proposta in merito e l’ha trasmessa al Parlamento europeo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L’allegato I della direttiva 94/62/CE è
sostituito dal testo riportato in allegato alla presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2013.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 4 Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO “ALLEGATO
I ESEMPI ILLUSTRATIVI PER I CRITERI PREVISTI
ALL’ARTICOLO 3, PUNTO 1 Esempi illustrativi per il criterio i) Articoli considerati imballaggio Scatole per dolci Involucro che ricopre la custodia di un CD Buste a sacco per cataloghi e riviste (contenenti
le riviste) Pizzi per torte venduti con le torte Rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto
materiale flessibile (come ad es. pellicola, foglio di alluminio, carta),
eccetto i rotoli, tubi e cilindri considerati parti di macchinari di produzione
e non utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il
trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la durata
di vita di questa Bottiglie di vetro per soluzioni da iniettare Perni per CD (venduti con i CD, non destinati ad
essere usati per custodirli) Grucce per indumenti (vendute con l’indumento) Scatole di fiammiferi Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e
materiale necessario per preservare la sterilità del prodotto) Capsule per sistemi erogatori di bevande (come
caffè, cioccolata e latte) lasciati vuoti dopo l’uso Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di
vario tipo, esclusi gli estintori Articoli non
considerati imballaggio Vasi da fiori destinati a restare con la pianta
per tutta la durata di vita di questa Cassette di attrezzi Bustine da tè Rivestimenti di cera dei formaggi Budelli per salumi Grucce per indumenti (vendute separatamente) Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti
di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano
insieme al caffè usato Cartucce per stampanti Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute
insieme ai CD, DVD e alle videocassette) Perni per CD (venduti vuoti, destinati ad essere
usati per custodire i CD) Bustine solubili per detersivi Lumini per tombe (contenitori per candele) Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili,
ed es. macinapepe ricaricabile) Esempi illustrativi per il criterio ii) Articoli da imballaggio progettati e
destinati ad essere riempiti nel punto vendita Sacchetti o borse di carta o di plastica Piatti e tazze usa e getta Pellicola retrattile Sacchetti per panini Fogli di alluminio Foglio di plastica per gli indumenti puliti nelle
lavanderie Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di
vario tipo, esclusi gli estintori Articoli non considerati imballaggio Agitatori Posate usa e getta Carta da imballaggio (venduta separatamente) Forme di carta per prodotti da forno (vendute
vuote) Pizzi per torte venduti senza le torte Esempi
illustrativi per il criterio iii) Articoli
considerati imballaggio Etichette fissate
direttamente o attaccate al prodotto Articoli
considerati parti di imballaggio Spazzolino del mascara che fa parte del tappo
della confezione Etichette adesive incollate su un altro articolo
di imballaggio Graffette Fascette di plastica Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo
della confezione per i detersivi Macinini meccanici (integrati in recipienti non
ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe) Articoli non considerati imballaggio Etichette di
identificazione a radiofrequenza (RFID)” [1] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.