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Document 52012PC0141

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

/* COM/2012/0141 final - 2012/0070 (NLE) */

52012PC0141

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio /* COM/2012/0141 final - 2012/0070 (NLE) */


RELAZIONE

L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio reca una definizione generica di imballaggio nonché alcuni criteri per interpretare cosa sia da considerarsi imballaggio e cosa no. L’allegato I della direttiva contiene esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri. Secondo il disposto dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE, la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all’allegato I. Ai fini di un’ulteriore armonizzazione interpretativa della definizione di imballaggio a livello dell’UE, la Commissione procede a una revisione dell’allegato I della direttiva 94/62/CE con l’aggiunta di nuovi esempi illustrativi che sono stati discussi insieme agli Stati membri.

Il provvedimento risulta necessario per chiarire i casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. Lo scopo è quello di agevolare l’applicazione e il rispetto del quadro normativo sugli imballaggi ponendo gli operatori economici su un piano di parità nel mercato interno dell’UE.

La Commissione ha pertanto presentato al comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva un progetto di direttiva da sottoporre al voto. Nella riunione del 12 dicembre 2011 il comitato non ha espresso alcun parere in merito al progetto di direttiva. Tenendo conto della posizione espressa dal comitato, l’articolo “pellicole di supporto di etichette autoadesive” è stato eliminato dalla proposta.

Pertanto, in conformità alla procedura di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, una proposta di direttiva del Consiglio è presentata al Consiglio e trasmessa al Parlamento europeo.

2012/0070 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica l’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio[1], in particolare l’articolo 3, punto 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE reca la definizione di “imballaggio” e fissa una serie di criteri. Gli articoli elencati nell’allegato I della direttiva sono esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri.

(2)       Ai fini della certezza del diritto e di un’interpretazione armonizzata della definizione di “imballaggio”, occorre rivedere e modificare l’elenco di esempi illustrativi in modo tale da chiarire nuovi casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all’auspicio degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l’applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno.

(3)       Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 94/62/CE.

(4)       Il comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva 94/62/CE non ha emesso un parere sulle misure previste dalla presente direttiva e pertanto la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta in merito e l’ha trasmessa al Parlamento europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 94/62/CE è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

“ALLEGATO I

ESEMPI ILLUSTRATIVI PER I CRITERI PREVISTI ALL’ARTICOLO 3, PUNTO 1

Esempi illustrativi per il criterio i)

Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

Involucro che ricopre la custodia di un CD

Buste a sacco per cataloghi e riviste (contenenti le riviste)

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile (come ad es. pellicola, foglio di alluminio, carta), eccetto i rotoli, tubi e cilindri considerati parti di macchinari di produzione e non utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa

Bottiglie di vetro per soluzioni da iniettare

Perni per CD (venduti con i CD, non destinati ad essere usati per custodirli)

Grucce per indumenti (vendute con l’indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiale necessario per preservare la sterilità del prodotto)

Capsule per sistemi erogatori di bevande (come caffè, cioccolata e latte) lasciati vuoti dopo l’uso

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Articoli non considerati imballaggio

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa

Cassette di attrezzi

Bustine da tè

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salumi

Grucce per indumenti (vendute separatamente)

Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato

Cartucce per stampanti

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette)

Perni per CD (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD)

Bustine solubili per detersivi

Lumini per tombe (contenitori per candele)

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile)

Esempi illustrativi per il criterio ii)

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze usa e getta

Pellicola retrattile

Sacchetti per panini

Fogli di alluminio

Foglio di plastica per gli indumenti puliti nelle lavanderie

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Articoli non considerati imballaggio

Agitatori

Posate usa e getta

Carta da imballaggio (venduta separatamente)

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)

Pizzi per torte venduti senza le torte

Esempi illustrativi per il criterio iii)

Articoli considerati imballaggio

Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto

Articoli considerati parti di imballaggio

Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione

Etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio

Graffette

Fascette di plastica

Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe)

Articoli non considerati imballaggio

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)”

[1]               GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

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