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Document 52012IP0300

    Bielorussia, in particolare il caso di Andrzej Poczobut Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla Bielorussia, segnatamente il caso di Andrzej Poczobut (2012/2702(RSP))

    GU C 349E del 29.11.2013, p. 93–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 349/93


    Giovedì 5 luglio 2012
    Bielorussia, in particolare il caso di Andrzej Poczobut

    P7_TA(2012)0300

    Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla Bielorussia, segnatamente il caso di Andrzej Poczobut (2012/2702(RSP))

    2013/C 349 E/13

    Il Parlamento europeo,

    viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, in particolare quelle del 29 marzo 2012 (1), del 16 febbraio 2012 (2), del 15 settembre 2011 (3), del 12 maggio 2011 (4), del 10 marzo 2011 (5), del 20 gennaio 2011 (6), del 10 marzo 2010 (7) e del 17 dicembre 2009 (8),

    vista la dichiarazione resa il 28 giugno 2012 dall'alto rappresentante dell'Unione, Catherine Ashton, sulla situazione in Bielorussia,

    visto il comunicato stampa rilasciato il 22 giugno 2012 da Dunja Mijatovic, rappresentante dell'OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione, sull'arresto del giornalista polacco-bielorusso Andrzej Poczobut,

    vista la dichiarazione scritta n. 523 rilasciata il 26 giugno 2012 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella quale si chiede la liberazione del giornalista polacco-bielorusso Andrzej Poczobut incarcerato in Bielorussia,

    viste le conclusioni del Consiglio europeo del 1o e 2 marzo 2012, in cui viene espressa profonda preoccupazione per l'ulteriore deterioramento della situazione in Bielorussia,

    vista la decisione di esecuzione del Consiglio 2012/126/PESC, del 28 febbraio 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (9),

    viste le conclusioni del Consiglio sull'avvio di un dialogo europeo in materia di modernizzazione con la società bielorussa (3157a sessione del Consiglio "Affari esteri" svoltasi il 23 marzo 2012 a Bruxelles),

    visto il regolamento (UE) n. 354/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (10),

    vista la dichiarazione resa il 28 febbraio 2012 dall'alto rappresentante Catherine Ashton in merito alla sua decisione di richiamare il capo della delegazione dell'UE a Minsk e alla decisione del governo polacco di richiamare il proprio ambasciatore in Bielorussia,

    vista la decisione 2012/36/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (11),

    vista la risoluzione 1857(2012) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 25 gennaio 2012, sulla situazione in Bielorussia, in cui vengono condannate le continue persecuzioni cui sono sottoposti i membri dell'opposizione e le vessazioni cui sono soggetti gli attivisti della società civile, i mezzi d'informazione indipendenti e i difensori dei diritti umani in Bielorussia,

    vista la relazione dell' dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani del 10 aprile 2012 e la risoluzione n. 17/24 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo del 17 giugno 2011 sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia,

    viste la dichiarazione del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Praga dal 7 al 9 maggio 2009 e la dichiarazione sulla situazione in Bielorussia approvata durante il vertice per il partenariato orientale svoltosi a Varsavia il 30 settembre 2011,

    vista la dichiarazione congiunta rilasciata dai ministri degli Affari esteri dei paesi del gruppo di Visegrad e di Estonia, Lettonia e Lituania il 5 marzo 2012 a Praga,

    vista la dichiarazione della piattaforma nazionale bielorussa in seno al forum della società civile sul partenariato orientale, rilasciata il 2 marzo 2012 a Minsk,

    viste le conclusioni sulla Bielorussia adottate dal Consiglio durante la 3101a riunione del Consiglio "Affari esteri", il 20 giugno 2011 a Bruxelles,

    vista la dichiarazione resa il 10 aprile 2011 dal portavoce dell'alto rappresentante dell'UE, Catherine Ashton, sulla repressione dei mezzi d'informazione indipendenti in Bielorussia,

    visti l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    visti l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del dicembre 1998,

    visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, de son règlement,

    A.

    considerando che il 21 giugno 2012 è stato arrestato nella città di Grodno, in Bielorussia, il corrispondente del quotidiano polacco Gazeta Wyborcza Andrzej Poczobut, figura di spicco fra gli attivisti della minoranza polacca in Bielorussa e presidente del consiglio dell'Unione dei polacchi di Bielorussia;

    B.

    considerando che l'appartamento di Poczobut a Grodno è stato perquisito dall'Ufficio del procuratore e gli sono stati confiscati materiali; che le forze dell'ordine hanno quindi perquisito la sede di Grodno dell'Unione dei polacchi, di cui Poczobut è il locatario ufficiale, dove hanno sequestrato attrezzature informatiche;

    C.

    considerando che considerando che Andrzej Poczobut è stato accusato di presunta diffamazione nei confronti del Presidente Alyaksandr Lukashenko ai sensi dell'articolo 367 del codice penale della Repubblica di Bielorussia, in ragione di dodici articoli pubblicati sui siti web di Charter 97 e Belarusian Partisan, imperniati, fra l'altro, sul processo agli autori dell'attentato nella metropolitana dell'anno scorso;

    D.

    considerando che Poczobut ha già scontato, in passato, tre mesi di carcere ed è già stato condannato a una pena di tre anni con la sospensione condizionale per il medesimo capo d'accusa, ovvero le presunte calunnie al Presidente contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano Gazeta Wyborcza e su un sito web bielorusso; che rischia una condanna a provvedimenti restrittivi o alla reclusione fino a sette anni e nove mesi, compresa la pena con la sospensione condizionale;

    E.

    considerando che il 30 giugno 2012 Poczobut è stato rilasciato dal carcere con la condizionale, dietro la firma di una dichiarazione in cui si impegna a non lasciare il suo domicilio;

    F.

    considerando che il 5 luglio 2011 il tribunale Leninski di Grodno ha emesso un verdetto di non colpevolezza nei confronti di Poczobut a norma dell'articolo 368, parte I, del codice penale per l'accusa di insulto al Presidente, dichiarandolo tuttavia colpevole, a norma dell'articolo 367, parte I, del medesimo codice per l'accusa di diffamazione nei confronti del Presidente;

    G.

    considerando che l'ultimo arresto di Poczobut il 21 giugno 2012 ha coinciso con una protesta pacifica, organizzata dall'Unione dei polacchi sotto la sua guida, contro la "russificazione" forzata di una scuola polacca di Grodno da parte del regime di Lukashenko, durante la quale sono state arrestate circa venti persone;

    H.

    considerando che la legge sui mezzi d'informazione bielorussa, entrata in vigore nel 2008, è per sua stessa natura restrittiva, in quanto prevede il controllo delle attività giornalistiche mediante vari provvedimenti, quali la censura televisiva e radiofonica, la sorveglianza dell'attività dei giornalisti indipendenti e il controllo esercitato sulle case editrici;

    I.

    considerando che, secondo l'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni e ha diritto alla libertà di espressione, mentre l'articolo 34 della Costituzione bielorussa garantisce la libertà di parola; che osservatori e giornalisti di mezzi d'informazione indipendenti e internazionali hanno ripetutamente denunciato le limitazioni attuate dal governo ai danni della libertà di parola e dei mezzi d'informazione;

    J.

    considerando che, in seguito al suo arresto nell'aprile 2011, Poczobut è stato riconosciuto da Amnesty International (come) prigioniero di coscienza;

    K.

    considerando che il caso di Andrzej Poczobut rientra in un contesto più ampio di continue e incessanti vessazioni ai danni della società civile, della minoranza polacca e dei difensori dei diritti umani che ha fatto seguito alle elezioni presidenziali del dicembre 2010, determinando un drastico peggioramento della situazione dei diritti umani e delle libertà civili e politiche in Bielorussia;

    L.

    considerando che vengono costantemente segnalate vessazioni sistematiche nei confronti di rappresentanti della società civile in Bielorussia; che di recente si sono verificati altri casi di arresto, nei confronti di personaggi come gli attivisti dell'opposizione democratica Alyaksandr Artsybashaw, Paval Vinahradaw e Siarhei Kavalenka, come pure la detenzione dei giornalisti Aliaksandr Barazenka, Siarhei Balai, Alina Radachynskaya e Ina Studzinskay e degli attivisti dell'organizzazione Tell the Truth Hanna Kurlovich, Mikhail Pashkevich, Aliaksandr Ulitsionak e Siarhei Vazniak;

    M.

    considerando che Ales Bialiatski, presidente dell'associazione Viasna e vicepresidente della Federazione internazionale dei diritti umani, detenuto in una colonia penale nella città di Bobruiks, è stato recentemente sottoposto a nuove pressioni e misure restrittive illegali da parte dell'amministrazione giudiziaria, nel chiaro intento di obbligarlo ad ammettere la propria presunta colpevolezza;

    N.

    considerando che il 24 maggio 2012 Aleh Volchek, ex presidente di Legal Aid to the Population, un'organizzazione che, fino alla sua chiusura nel 2003, forniva assistenza legale, è stato arrestato da agenti di polizia in borghese che l'hanno accusato di "turpiloquio in luogo pubblico"; che lo stesso giorno è stato condannato a scontare nove giorni di detenzione amministrativa a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del codice degli illeciti amministrativi ("ingiuria a pubblico ufficiale"); che Volchek era stato precedentemente condannato, nel gennaio 2012, a quattro giorni di detenzione amministrativa con l'accusa di aver usato un linguaggio osceno in pubblico; che il suo nome figura nell'elenco delle persone cui è proibito lasciare la Bielorussia;

    O.

    considerando che, dall'inizio del marzo 2012, quindici politici dell'opposizione, giornalisti indipendenti e difensori dei diritti umani si sono visti negare il diritto di lasciare il Paese con diversi pretesti, mentre le autorità bielorusse starebbero considerando la possibilità di stilare un elenco di 108 difensori dei diritti umani e oppositori al fine di interdire loro l'uscita dal Paese;

    P.

    considerando che il 14 giugno 2012 il Parlamento bielorusso ha approvato una serie di emendamenti alla legge sugli organi di sicurezza dello Stato, che conferiscono ampi poteri al KGB della Bielorussia, tra cui il libero ricorso a misure coercitive; che, in virtù della nuova legislazione, il KGB è autorizzato a violare liberamente il domicilio privato e ad arrestare, senza alcuna restrizione, cittadini bielorussi, diplomatici e rappresentanti di istituzioni internazionali;

    Q.

    considerando che nel corso del 2011 almeno 95 giornalisti sono stati detenuti durante le "manifestazioni silenziose", 22 giornalisti sono stati processati e 13 sono stati condannati alla detenzione amministrativa di diversa durata; che alla fine del 2011 le autorità bielorusse hanno ulteriormente inasprito i controlli su Internet, anche mediante l'introduzione di nuove misure di regolamentazione della rete;

    R.

    considerando il timore che i tentativi delle autorità bielorusse di avviare procedimenti penali nei confronti dei militanti dell'opposizione siano divenuti un pretesto per impedire legalmente a questi ultimi di lasciare il Paese e di interagire con le Nazioni Unite e altri organismi;

    1.

    condanna fermamente il recente arresto di Andrzej Poczobut, un giornalista del quotidiano polacco Gazeta Wyborcza, e le accuse mosse nei suoi confronti;

    2.

    si compiace per la liberazione di Andrzej Poczobut e insiste affinché siano abbandonate le indagini e ritirate le accuse nei suoi confronti;

    3.

    esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione degli attivisti per i diritti umani in Bielorussia e condanna tutte le minacce cui sono esposti i giornalisti e chiunque eserciti il proprio diritto alla libertà di espressione;

    4.

    invita i ministri degli Esteri del partenariato orientale, che terranno la loro quarta riunione il 23 e 24 luglio 2012 a Bruxelles, a esaminare e a discutere il deterioramento della situazione dei diritti umani in Bielorussia e il caso di Andrzej Poczobut;

    5.

    chiede la cessazione delle vessazioni giudiziarie nei confronti di giornalisti, attivisti della società civile e difensori dei diritti umani e invita le autorità bielorusse a porre fine alle loro attuali politiche repressive;

    6.

    ritiene, in tale contesto e tenuto conto della repressione senza precedenti nei confronti della società civile in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del dicembre 2010 e all'indomani delle stesse (durante le quali almeno 21 cronisti sono stati picchiati e 27 giornalisti sono stati posti in stato di fermo, 13 dei quali successivamente condannati a una pena detentiva di 10-15 giorni), che il procedimento intentato nei confronti di Andrzej Poczobut abbia una matrice politica e sia inteso a ostacolare la sua attività legittima di giornalista e di leader di una minoranza nazionale;

    7.

    esprime viva preoccupazione per la sospensione condizionale della pena detentiva di tre anni inflitta ad Andrzej Poczobut per presunti "reati" analoghi; teme che la sospensione possa essere revocata, in quanto la "sospensione condizionale" implica la possibilità di tornare in prigione, in qualsiasi momento, a totale discrezione del regime di Lukashenko, qualora le autorità decidano che Andrzej Poczobut abbia nuovamente "violato la legge" nell'esercizio della sua attività giornalistica; ritiene che ciò costituisca a tutti gli effetti una forma di intimidazione e un tentativo di obbligarlo ad autocensurarsi;

    8.

    deplora che le autorità bielorusse impediscano di fatto ai giornalisti di svolgere il loro lavoro, emanando leggi repressive volte a ridurre al silenzio la società civile e minacciando di ricorrere alle sanzioni penali per intimidire i difensori dei diritti umani e gli attivisti di minoranza;

    9.

    ritiene che le autorità bielorusse abbiano di proposito utilizzato in maniera impropria e strumentalizzato la legislazione bielorussa e i meccanismi internazionali;

    10.

    invita le autorità bielorusse a garantire, in qualsiasi circostanza, il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e agli strumenti internazionali e regionali sui diritti umani ratificati dalla Bielorussia; sottolinea che la libertà mediatica e la libertà d'espressione figurano tra i fondamenti della democrazia che le autorità bielorusse si sono impegnate a rispettare;

    11.

    esorta le autorità bielorusse a riformare il diritto e a conformare la legislazione del Paese, segnatamente quella in materia di libertà di associazione e di espressione, alle norme internazionali, ad abolire la prassi della censura e dell'autocensura, nonché ad astenersi dal compiere ulteriori abusi di legge, quali ad esempio l'incarcerazione di oppositori politici, la riduzione al silenzio di giornalisti, le vessazioni nei confronti di avvocati difensori indipendenti e l'applicazione di misure di controllo su Internet;

    12.

    esorta le autorità della Bielorussia ad abrogare gli emendamenti a diversi atti normativi adottati dal parlamento nell'ottobre 2011, volti a limitare ulteriormente la libertà di associazione, di riunione, di opinione e di espressione;

    13.

    esorta altresì le autorità bielorusse a porre fine alle detenzioni arbitrarie di breve durata e alle interdizioni arbitrarie di viaggio, che sembrano essere finalizzate a intimidire i difensori dei diritti umani, i media, l'opposizione politica e gli attivisti della società civile, impedendo loro di svolgere il proprio lavoro;

    14.

    ritiene che il trasferimento di Mykola Statkevych in segregazione cellulare costituisca un atto di repressione e un tentativo di obbligarlo a firmare la richiesta di grazia; invita pertanto la Commissione e il SEAE a intervenire a tale riguardo;

    15.

    invita le autorità bielorusse a porre immediatamente termine a qualsiasi forma di pressione sui giornalisti e i professionisti dei media e a ritirare tutte le accuse nei confronti di giornalisti perseguiti per la loro attività professionale, nonché ad adottare misure volte a riabilitarli; chiede alle medesime autorità di garantire la libertà d'espressione e di creare un ambiente legale e prassi giuridiche che favoriscano l'effettiva libertà dei media, di abolire la pratica della censura e dell'autocensura, nonché di garantire che le misure di controllo su Internet non superino un livello minimo e che la regolamentazione del settore non comporti la censura dei media elettronici e della libertà di parola;

    16.

    sottolinea che un eventuale impegno dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia è soggetto a condizioni rigorose e subordinato all'impegno da parte bielorussa a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, come affermato nella dichiarazione comune del vertice di Praga per il partenariato orientale del 7 maggio 2009, sottoscritta anche dal governo bielorusso;

    17.

    invita il Consiglio e la Commissione a intensificare il loro impegno nei confronti delle organizzazioni della società civile in Bielorussia e a promuovere i contatti interpersonali;

    18.

    chiede agli Stati membri dell'Unione europea che siedono attualmente nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a non tralasciare alcuno sforzo in seno a tale organo al fine di istituire, per un periodo minimo di due anni, un mandato specifico, come ad esempio un relatore speciale, sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia; rileva che un siffatto meccanismo svolgerebbe altresì un ruolo importante nel documentare le violazioni in maniera indipendente e nel verificare l'attuazione delle raccomandazioni di diversi organismi delle Nazioni Unite, in particolare di quelle formulate nell'ultimo rapporto dell'Alto commissario per i diritti umani;

    19.

    ribadisce la necessità di approfondire i rapporti e il dialogo politico tra l'Unione europea e i paesi limitrofi orientali nel quadro del partenariato orientale, ivi inclusa la sua dimensione parlamentare, l'Assemblea parlamentare Euronest, nel comune intento di garantire le riforme democratiche in Bielorussia;

    20.

    esorta le autorità bielorusse, in vista delle elezioni politiche del 2012, a proseguire la riforma della legge e della prassi elettorale, tenendo conto di tutte le raccomandazioni formulate dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE e dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, attenendosi nel contempo a tutte le norme democratiche internazionali;

    21.

    invita gli Stati membri a valutare l'efficacia delle vigenti misure restrittive nei confronti della Bielorussia e a considerare la possibilità di inasprire le sanzioni in vigore, ampliando l'elenco dei cittadini bielorussi soggetti al divieto di rilascio del visto e al congelamento dei beni;

    22.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e al parlamento e al governo della Bielorussia.


    (1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0112.

    (2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0063.

    (3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0392.

    (4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0244.

    (5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0099.

    (6)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 57.

    (7)  GU C 349 E, del 22.12.2010, pag. 37.

    (8)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 16.

    (9)  GU L 55 del 29.2.2012, pag. 19.

    (10)  GU L 113 del 25.4.2012, pag. 1.

    (11)  GU L 19 del 24.1.2012, pag. 31.


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