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Document 52012DC0777
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union Launching a European Debate
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Un piano per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita Avvio del dibattito europeo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Un piano per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita Avvio del dibattito europeo
/* COM/2012/0777 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Un piano per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita Avvio del dibattito europeo /* COM/2012/0777 final */
PIANO PER
UN'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA AUTENTICA E APPROFONDITA Avvio del
dibattito europeo 1.
Fondamenti, aspirazioni e benefici dell’UEM Nella lettera del trattato, l'Unione europea si prefigge
di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. L’Unione
si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di
mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell'ambiente. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e
la solidarietà tra gli Stati membri. L’Unione istituisce un’Unione economica e
monetaria (UEM) la cui moneta è l’euro (articolo 3 del TUE). Tappe
fondamentali dell’integrazione europea, la creazione dell’UEM e l’introduzione
dell’euro sono tra le realizzazioni più ambiziose dell’Unione europea, e l’euro
è uno dei suoi simboli più riconoscibili, tanto nell’UE che nel resto del
mondo. I fondatori dell’UEM hanno riposto nella moneta unica grandi aspettative
economiche e politiche, alcune diventate realtà, altre ancora da realizzare. Seconda
valuta di riserva al mondo, l’euro occupa un ruolo centrale nell’economia
mondiale, anche come moneta di conto internazionale. Permettendo raffronti
immediati tra i pezzi di merci e servizi dei vari paesi, l’euro ha contribuito
all’apertura del mercato interno agli oltre 330 milioni di cittadini che vivono
nella zona euro. Eliminando il rischio di cambio e i costi delle transazioni in
valuta estera, l’euro permette peraltro di distribuire meglio le risorse e
garantisce la piena trasparenza dei prezzi di beni e servizi tra un paese
all’altro. In un mondo elettronicamente interconnesso, queste condizioni di
parità del mercato unico sono una potente leva della crescita. L’euro agevola
innegabilmente gli scambi tra i paesi della zona euro e promuove gli
investimenti materiali e finanziari tra gli Stati membri. La sua stabilità attira
investimenti nella zona euro. Questi benefici in termini di scambi e
investimenti sostengono la crescita e l’occupazione. Nel periodo di incertezze
e turbolenze finanziarie, la messa a disposizione di liquidità da parte
dell’Eurosistema ha permesso di far fronte alle difficoltà del mercato
interbancario. La zona euro, formata attualmente da 17 Stati membri e destinata
ad allargarsi, è una costruzione dinamica e aperta. Nonostante la crisi,
l’adesione alla zona euro rimane una prospettiva allettante, come dimostrano
l’adesione della Slovacchia a gennaio 2009 e quella dell’Estonia a gennaio 2011.
Carenze dell’assetto
originario dell’UEM e rispetto delle regole
Quando
nel 2008 è scoppiata la crisi finanziaria, alcuni Stati membri della zona euro
avevano accumulato elevati livelli di debito pubblico e privato, perdite di
competitività e squilibri macroeconomici, che li hanno resi particolarmente
vulnerabili quando la crisi è esplosa, causando effetti di contagio notevoli
all’interno della zona euro quando la crisi si è trasformata in crisi del
debito sovrano. L’accumularsi di questi fattori di vulnerabilità è attribuibile
in parte allo scarso rispetto e alla limitata osservanza delle regole dell’UEM
definite dal patto di stabilità e crescita. Queste vulnerabilità sono però in
buona parte imputabili alle carenze che sin dall'origine caratterizzano
l’assetto istituzionale dell’UEM, in particolare all’assenza di uno strumento
in grado di compensare sistematicamente gli squilibri macroeconomici. Unica
nel suo genere tra le moderne unioni monetarie, l’UEM comporta, da un lato, una
politica monetaria centralizzata e, dall’altro, competenze decentralizzate per
gran parte delle politiche, anche se vincolate nel caso delle politiche di
bilancio. A differenza di altre unioni monetarie, l’UEM non ha una funzione
centralizzata per la politica fiscale e non ha capacità fiscale (bilancio
federale) [1].
Sin dall’introduzione dell’euro, la crescente interdipendenza tra gli Stati
membri della zona euro ha messo decisamente l’accento sulla necessità di
politiche economiche e di bilancio sane. Il patto di stabilità e crescita [2]
ha stabilito le norme per coordinare le politiche di bilancio e ha previsto
provvedimenti nei confronti degli Stati membri che non le rispettano, partendo
dal presupposto che questo coordinamento sarebbe bastato a garantire la
solidità delle politiche nazionali. Ma già nel 2008 la relazione della
Commissione UEM@10 [3]
individuava una serie di modifiche all’assetto dell’UEM, che la crisi ha reso
vieppiù necessarie. Dal 2008
è emersa una serie di problemi nella zona euro: a) il
patto di stabilità e crescita, rispettato in maniera insufficiente dagli Stati
membri, mancava di solidi meccanismi in grado di assicurare la sostenibilità
delle finanze pubbliche. Se da un lato l’applicazione del braccio preventivo
del patto di stabilità e crescita, che impone agli Stati membri di mantenere
una posizione di bilancio sottostante solida, è risultata troppo debole,
dall’altro gli stessi Stati non hanno approfittato dei periodi di costante
crescita per realizzare politiche di bilancio ambiziose. Allo stesso tempo, il
braccio correttivo del patto di stabilità e crescita non ha reso operativo
nella pratica il criterio del debito stabilito dal trattato. Risultato:
scostamenti di bilancio nei periodi di congiuntura positiva e incapacità dei
paesi altamente indebitati di ridurre il livello del debito; b) il
coordinamento delle politiche economiche nazionali non legato ai bilanci,
affidato a strumenti non vincolanti (pressioni dei pari e raccomandazioni), ha
avuto scarso impatto sull’operato dei singoli Stati membri della zona euro. Il
dispositivo si è rivelato inadeguato a colmare il divario in termini di
competitività e crescita che andava allargandosi tra gli Stati membri. Sono stati
peraltro sottovalutati gli effetti di ricaduta negativa dei provvedimenti
nazionali all’interno della zona euro e i responsabili delle politiche
economiche nazionali non hanno tenuto in debito conto il contesto europeo nel
quale operano le economie, il tutto avvalorato dall’assenza generalizzata di
rischi connessi ad un eccesso di liquidità dell’economia mondiale; c) i
mercati finanziari svolgono un importante ruolo di incentivo al risanamento
sostenibile delle finanze pubbliche perché il tasso di finanziamento del debito
pubblico rispecchia il livello di esposizione al rischio di inadempimento. Alla
fine degli anni ’90, man mano che a livello mondiale diminuiva la pressione
inflazionistica, si è assistito a una crescita rapida e sostenuta dell’offerta
di moneta da parte delle banche centrali, mentre il settore finanziario
adottava nuovi approcci al trasferimento del rischio; queste circostanze hanno
portato a un eccesso di liquidità generalizzata, a una ricerca capillare di
rendimento e, in fine, a un grave disallineamento tra prezzo e rischio delle
attività pubbliche e private. Parallelamente, con l’introduzione dell’euro, la
Banca centrale europea (BCE) ha fatto affidamento sui titoli di Stato per le
operazioni di mercato aperto, conferendo loro lo status di “qualità
elevatissima” richiesto per le garanzie alla banca centrale. Si è così prodotta
una forte convergenza dei rendimenti che ha notevolmente limitato la disciplina
di mercato, sebbene i paesi vantassero risultati di bilancio diversi. Questa
circostanza spiega anche il forte aumento di investimenti in titoli di Stato da
parte delle banche. Le economie della zona euro in fase di espansione ciclica e
con tassi di inflazione relativamente elevati si sono trovate a beneficiare di
tassi reali di interesse bassi, se non addirittura negativi. In alcuni paesi la
forte espansione del credito che ne è risultata ha alimentato bolle immobiliari
di notevole portata; d)
l’avvio dell’UEM ha dato una forte accelerazione al ritmo dell’integrazione
finanziaria, che, sebbene abbia offerto la possibilità di diversificare i
portafogli, ha anche reso più veloce la trasmissione degli shock oltre
frontiera. Sebbene i mercati diventassero sempre più integrati, la vigilanza
prudenziale e la gestione delle crisi sono rimaste prevalentemente di
competenza nazionale. Questa asimmetria tra mercati finanziari integrati, da un
lato, e un’architettura di stabilità finanziaria ancora segmentata a livello
nazionale, dall’altro, ha reso inadeguato il coordinamento tra le autorità
competenti in tute le fasi della crisi in corso. L’assenza nel settore
finanziario di regole comuni e di autorità di vigilanza e di risoluzione
competenti per l’intera zona euro è stato uno dei principali problemi
incontrati in risposta alla crisi. La mancanza di un quadro integrato a livello
di Unione e di un meccanismo che permettesse di trovare una risposta comune a
rischi indotti dal settore bancario in molti o in tutti gli Stati membri ha
innescato una serie di potenti spirali negative e controproducenti tra sistema
bancario e emittenti sovrani dei paesi vulnerabili. Queste spirali hanno
alimentato la crisi del debito, invertendo il flusso di capitali. Alcuni Stati
membri si sono così trovati nell’incapacità di accedere al mercato finanziario
e il rischio di contagio si è esteso all’intera zona euro. In questo contesto
l’assenza di un meccanismo efficace che garantisse agli Stati membri in
difficoltà la liquidità necessaria, riducendo il rischio di contagio e
tutelando la stabilità finanziaria della zona euro, ha reso oltremodo evidente
l’inadeguatezza delle modalità di gestione della crisi. L’Unione,
pur avendo risposto con determinazione a queste grandi sfide, è ora chiamata ad
approfondire l’Unione economica e monetaria. Il presente piano per un’Unione
economica e monetaria autentica e approfondita descrive gli elementi e le tappe
necessari per un’Unione bancaria, economica, fiscale e politica a pieno titolo.
2. Le misure fin qui
adottate: una risposta alla crisi
In
risposta alla crisi, la Commissione ha assunto un ruolo guida tutelando il
mercato unico dalle emergenti tendenze protezionistiche e dalla frammentazione
lungo le frontiere nazionali, soprattutto nel settore bancario, riformando la governance
economica dell’UEM per colmare le carenze della sorveglianza economica,
presentando importanti proposte legislative per avviare la riforma della
sorveglianza del settore finanziario, garantendo il controllo e il
coordinamento del salvataggio delle banche a livello dell’Unione e sostenendo
in prima linea l’economia reale nel quadro del piano europeo di ripresa
economica. La
velocità con cui queste iniziative sono andate avanti e le proposte legislative
sono state adottate deve molto al sostegno deciso del Parlamento europeo. Nel 2010
gli Stati membri hanno raggiunto un rapido consenso sulle proposte della
Commissione grazie alla task force istituita dal presidente del
Consiglio europeo per rafforzare la governance economica. Il susseguirsi
di riunioni del Consiglio europeo ha portato a impegni e decisioni importanti
assunti dagli Stati membri per far fronte alla crisi. Tutti gli Stati membri della
zona euro e la maggior parte degli Stati membri dell’Unione si sono impegnati a
integrare negli ordinamenti nazionali le disposizioni e i principi dell’Unione
sulla sorveglianza di bilancio sanciti dal trattato sulla stabilità, sul
coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria
(TSCG) firmato a marzo 2012 da tutti i paesi dell'Unione, ad eccezione della
Repubblica ceca e del Regno Unito. La creazione di un firewall
finanziario nella zona euro e le successive decisioni di estenderne le
dimensioni, di ampliare la flessibilità delle operazioni e di renderlo
permanente hanno rafforzato notevolmente la capacità di gestione della crisi.
2.1 Sorveglianza di bilancio
La
Commissione ha presentato una strategia per il rafforzamento della governance
economica in Europa nelle sue comunicazioni del 12 maggio e del 30 giugno 2010[4], seguite da un
pacchetto di proposte legislative adottato dalla Commissione il 29 settembre 2010. Il
processo legislativo è andato avanti rapidamente grazie all’efficiente
collaborazione interistituzionale, e il quadro europeo di sorveglianza
economica e di bilancio è stato rivisto nel dicembre 2011 con l'adozione di un
pacchetto di sei proposte legislative (“six-pack”) volto ad ovviare alle
carenze evidenziate dalla crisi economica e finanziaria, composto da tre
regolamenti che rafforzano il quadro europeo di sorveglianza di bilancio (il
patto di stabilità e crescita), due regolamenti che introducono una nuova
procedura di sorveglianza degli squilibri macroeconomici e una direttiva che
impone standard minimi per i quadri di bilancio nazionali degli Stati membri. Il
pacchetto legislativo ha potenziato radicalmente il braccio preventivo del
patto di stabilità e crescita, introducendo una norma di spesa che ancora
l'aumento della spesa al tasso di crescita a medio termine del PIL potenziale.
La normativa ha inoltre introdotto la possibilità di infliggere sanzioni nelle
prime fasi del processo. Da ora in poi, i paesi la cui posizione di bilancio
non è abbastanza forte dovranno costituire un deposito fruttifero pari allo 0,2%
del PIL. La nuova normativa prevede anche un'azione più energica per correggere
errori politici rilevanti nel quadro del braccio correttivo del patto di
stabilità e crescita e una nuova norma quantificata che impone agli Stati
membri che superano la soglia del debito prevista dal trattato di Maastricht di
ridurre rapidamente l'eccesso. Ora la procedura per i disavanzi eccessivi può essere
avviata sia in caso di evoluzione negativa del debito pubblico che in caso di
disavanzo pubblico elevato. L'introduzione della regola della maggioranza
qualificata invertita rafforza notevolmente il peso della Commissione nelle
decisioni relative alle sanzioni contro gli Stati membri della zona euro.
Mentre in passato queste decisioni dovevano essere appoggiate da una
maggioranza qualificata in Consiglio, in futuro la maggioranza qualificata
sarebbe necessaria per bloccare le sanzioni proposte dalla Commissione. Il
six-pack include anche una direttiva che definisce i requisiti minimi
che i quadri di bilancio nazionali degli Stati membri devono rispettare per
conformarsi alle norme UE. L'idea di garantire che i processi decisionali
nazionali siano finalizzati all'attuazione di politiche conformi ai requisiti
europei è parte integrante anche del trattato intergovernativo sulla stabilità,
sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG).
Gli Stati membri della zona euro firmatari del trattato si sono impegnati a
integrare direttamente i principi alla base del patto di stabilità e crescita
nell’ordinamento giuridico nazionale attraverso disposizioni vincolanti e
permanenti che comprenderanno un meccanismo nazionale di correzione posto sotto
il controllo di un organo di controllo indipendente per garantire la conformità
con gli obiettivi di bilancio del braccio preventivo del patto. Pur essendo
intergovernativo, il TSCG prevede l'integrazione delle sue disposizioni nel
diritto dell'Unione entro 5 anni. La Commissione sta già lavorando con il
Parlamento europeo e il Consiglio per integrare alcuni elementi del TSCG nel
diritto UE applicabile agli Stati membri della zona euro attraverso le proposte
legislative denominate “two-pack”, attualmente sottoposte al processo
decisionale dell'UE. Il two-pack,
che è composto da due regolamenti, è stato proposto dalla Commissione nel
novembre 2011 e mira a rafforzare ulteriormente il coordinamento e la
sorveglianza di bilancio per una prevenzione più mirata e un'azione correttiva
più efficace in caso di deviazioni dai requisiti in materia di politica di
bilancio derivanti dal patto di stabilità e crescita. Tutti gli Stati membri
della zona euro presenteranno, prima dell'adozione in parlamento, i loro
progetti di piani di bilancio per l'anno successivo alla Commissione e ai loro
partner della zona euro secondo un calendario comune. Il two-pack
rafforza altresì le procedure di controllo e sorveglianza per gli Stati membri
che hanno gravi problemi di stabilità finanziaria o che ricevono assistenza
finanziaria.
2.2 Sorveglianza
delle politiche economiche
Una
delle principali carenze delle modalità di sorveglianza esistenti prima della
crisi era la mancanza di una sorveglianza sistematica dell'andamento degli
squilibri macroeconomici e della competitività. Questi sviluppi venivano
analizzati nelle relazioni della Commissione sui singoli Stati membri, compresi
i pareri sui programmi di stabilità e di convergenza, e, ogni due anni, nelle
analisi informali della competitività nella zona euro, ma non esisteva uno
strumento formale per un'analisi sistematica e una verifica del seguito dato
attraverso raccomandazioni politiche concrete. Per ovviare a questa lacuna il six-pack
ha introdotto una nuova procedura per gli squilibri macroeconomici: un nuovo
meccanismo di sorveglianza per prevenire gli squilibri macroeconomici nonché
individuare le eventuali divergenze in termini di competitività e consentirne
la tempestiva correzione. Il meccanismo si basa su un sistema di allerta che
utilizza un quadro di valutazione composto da indicatori e studi approfonditi
sui singoli paesi per individuare gli squilibri e avviare, all'occorrenza, la
nuova procedura per gli squilibri eccessivi. La nuova procedura è completata da
disposizioni per assicurarne il rispetto, sotto forma di sanzioni finanziarie
per gli Stati membri della zona euro che non si conformano alla procedura per i
disavanzi eccessivi. Anche le diverse componenti della sorveglianza economica,
di bilancio e strutturale sono state pienamente integrate grazie ai cambiamenti
introdotti dall'inizio della crisi che hanno dato vita al semestre europeo. In
passato queste componenti venivano valutate separatamente, mentre adesso sono
oggetto di una sorveglianza parallela nei primi sei mesi di ogni anno civile,
il che consente agli Stati membri di integrare nei sei mesi successivi gli
orientamenti specifici per paese nella procedura nazionale di bilancio. Gli
Stati membri ricevono una consulenza sulle politiche prima di finalizzare il
loro progetto di bilancio per l'anno successivo.
2.3 Regolamentazione
e vigilanza finanziarie
Negli
ultimi quattro anni l'Unione europea ha preso misure decisive in materia di
regolamentazione e vigilanza finanziarie, ed è in fase di attuazione un
importante e ambizioso programma di riforme finanziarie. L'obiettivo è rendere
gli istituti e i mercati finanziari, che sono stati al centro della crisi, più
stabili, competitivi e resilienti. Il presidente della Commissione ha chiesto a
Jacques de Larosière, ex direttore generale del FMI e governatore della Banque
de France, di presentare una relazione globale sulle misure appropriate.
Basandosi sulla relazione di de Larosière la Commissione ha proposto un ampio
programma di riforma della regolamentazione finanziaria. La
quarta direttiva e il regolamento sui requisiti patrimoniali attualmente
all'esame propongono requisiti prudenziali più rigorosi per le banche. Per la
prima volta i requisiti di adeguatezza patrimoniale sono inseriti in un
regolamento e non in una direttiva. L'adozione del regolamento sui requisiti
patrimoniali sarà un notevole passo avanti verso il completamento del corpus
unico di norme per gli istituti finanziari nell'Unione europea. L'UE è
intervenuta anche in materia di governance introducendo norme vincolanti
sulle prassi remunerative per evitare l'assunzione eccessiva di rischi da parte
delle banche. L'UE ha
reso più rigorosa la vigilanza dei mercati finanziari istituendo un sistema
europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) composto da tre autorità europee di
vigilanza (AEV): l'Autorità bancaria europea (ABE), l’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP) e l’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), e, in qualità di organo
di controllo macroprudenziale, il Comitato europeo per il rischio sistemico
(CERS). Le tre autorità di vigilanza europee collaborano con le autorità di
vigilanza nazionali degli Stati membri per garantire regole armonizzate e
un'applicazione rigorosa e uniforme dei nuovi requisiti. Il CERS vigila sulle
minacce alla stabilità dell'intero sistema finanziario in modo da ovviare per
tempo alle eventuali carenze. Le
agenzie di rating del credito, che hanno avuto un ruolo importante nello
scoppio della crisi, sono oggetto di una stretta vigilanza da parte dell'AESFEM.
La normativa adottata nel 2012 garantirà che tutti i derivati OTC
standardizzati siano liquidati da controparti centrali, riducendo in tal modo
il rischio di inadempimento delle controparti. Inoltre, una volta adottata la
normativa proposta dalla Commissione, tutti i derivati standardizzati e
sufficientemente liquidi saranno negoziati su piattaforme regolamentate. La
questione delle vendite allo scoperto è già stata trattata con l'adozione di una
normativa volta ad aumentare la trasparenza.
2.4 Meccanismi
di risoluzione delle crisi
La
creazione di un meccanismo di risoluzione delle crisi tale da ovviare alla
fragilità del mercato finanziario e da attenuare i rischi di contagio fra gli
Stati membri è stata un elemento fondamentale della strategia di risoluzione
della crisi. Su iniziativa della Commissione, nel maggio 2010 sono stati
istituiti due meccanismi temporanei di risoluzione delle crisi: il meccanismo
europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e lo European Financial
Stability Facility (EFSF). IL MESF è uno strumento di sostegno finanziario
alimentato dalle risorse del bilancio dell'UE, a disposizione di tutti i 27
Stati membri dell'Unione europea e basato sui trattati vigenti. L'EFSF è una
società di proprietà degli Stati membri della zona euro con sede in
Lussemburgo, il cui funzionamento è disciplinato da un accordo
intergovernativo. La capacità di prestito dell'EFSF è coperta unicamente dalle
garanzie degli Stati membri partecipanti e accessibile solo agli Stati membri
della zona euro. Di
fronte all'ulteriore aggravamento della crisi, gli Stati membri della zona euro
hanno reso i meccanismi di sostegno esistenti più solidi e flessibili,
decidendo infine di creare un meccanismo permanente di risoluzione delle crisi
per tutelare meglio la stabilità finanziaria della zona euro e dei suoi Stati
membri. L'8 ottobre 2012 è stato quindi inaugurato il meccanismo europeo di
stabilità (MES), la protezione finanziaria permanente della zona euro, che ora
è pienamente operativo in quanto il relativo trattato è stato ratificato da
tutti gli Stati membri della zona euro. Il MES è l'istituzione finanziaria
internazionale con il capitale più elevato al mondo e il più grande firewall
regionale al mondo (500 miliardi di euro). La sua creazione è una tappa
fondamentale per garantire alla zona euro la capacità necessaria per il
salvataggio degli Stati membri in difficoltà finanziarie a causa di
inadempimento. Il 27 novembre 2012 la Corte di giustizia ha confermato che
il trattato sul MES, nella sua forma attuale, è in linea con il diritto
dell'Unione europea[5]. La
BCE ha avuto un ruolo determinante nella risposta della zona euro alla crisi
economica e finanziaria. In primo luogo, il tasso di rifinanziamento ufficiale
è stato ridotto quasi a zero in reazione al rallentamento dell'economia. In
secondo luogo, la BCE ha adottato una serie di misure per contrastare gli
effetti della crisi sul funzionamento dei mercati finanziari quando l'attività
del mercato interbancario si è quasi arrestata. Uno dei primi effetti di queste
misure è stato il prosciugamento dei finanziamenti all'ingrosso per le banche,
in un contesto di preoccupazione circa la qualità delle attività inserite in
bilancio. La BCE ha risposto estendendo l'accesso delle banche alle operazioni
di politica monetaria attraverso l'allentamento delle norme sulle garanzie
reali sia per le normali operazioni di rifinanziamento che per il sostegno di
emergenza alla liquidità. Nel maggio 2010 l'Eurosistema ha varato il Securities
Market Programme (SMP), il programma di acquisto di titoli pubblici
nell'ambito di interventi limitati e sterilizzati. Poiché l'accentuarsi dei
problemi di finanziamento nella seconda metà del 2011 minacciava la stabilità
finanziaria in tutta la zona euro, la BCE ha consentito alle banche di accedere
a operazioni di rifinanziamento eccezionalmente a lungo termine, con durata
fino a tre anni (mentre la durata massima prevista dalle procedure normali è di
tre mesi). Le tre operazioni di rifinanziamento a lungo termine hanno avuto
un'incidenza considerevole sul sentimento degli investitori, allentando
considerevolmente le pressioni sui mercati finanziari. Sebbene l'accesso ai
finanziamenti all'ingrosso rimanga problematico per molte banche, di recente vi
sono stati segni di un graduale ammorbidimento su questi mercati, specialmente
per le banche di maggiori dimensioni. L'estendersi
della crisi ai mercati del debito sovrano e l'innescarsi di circoli viziosi tra
banche e emittenti sovrani ha accentuato la frammentazione del sistema
finanziario della zona euro e creato il cosiddetto “rischio di ridenominazione”,
collegato ai timori circa la reversibilità dell'euro. La BCE ha adottato una
decisione quale base per effettuare operazioni monetarie definitive sui mercati
secondari dei titoli sovrani nel rispetto di condizioni rigorose ed effettive[6]. L'obiettivo è
salvaguardare la corretta trasmissione della politica della BCE all'economia
reale in tutta la zona euro e garantire l'unicità della politica monetaria. Le
operazioni si svolgerebbero in stretta conformità con il mandato della BCE
riguardante il mantenimento della stabilità dei prezzi a medio termine. Le
operazioni monetarie definitive sono subordinate a condizioni rigorose ed
effettive legate a un adeguato programma dello European Financial Stability
Facility/meccanismo europeo di stabilità (EFSF/MES). Fintanto che le
condizioni legate al programma vengono rispettate, il Consiglio direttivo della
BCE può prevedere operazioni monetarie definitive se giustificate dal punto di
vista della politica monetaria. Esse cesseranno una volta raggiunti gli
obiettivi o in caso di non conformità al programma di aggiustamento
macroeconomico o al programma precauzionale. La liquidità creata attraverso le
operazioni monetarie definitive sarà totalmente sterilizzata. L'annuncio del
programma relativo alle operazioni monetarie definitive, che sostituisce il
programma di acquisto di titoli pubblici, di portata più limitata, ha avuto
nuovamente una notevole incidenza sul sentimento degli investitori, provocando
un calo significativo del rendimento dei titoli sovrani negli Stati membri
vulnerabili. L'UEM
è stata riveduta, ma il lavoro non è ancora finito Tutte
le misure adottate finora costituiscono una risposta forte alla crisi,
specialmente se le si confronta con quello che era considerato politicamente
fattibile solo qualche anno fa. Ci è voluto tempo per introdurre molte di
queste misure, ad esempio gli strumenti riveduti per il coordinamento delle
politiche economiche e di bilancio o il firewall finanziario permanente.
Alcune di esse, inoltre, dovranno dimostrarsi efficaci per qualche tempo prima
di avere effetti positivi sulla fiducia. Questo è l'unico motivo per il quale,
nonostante una risposta forte, non è stato possibile impedire che le crisi del
debito sovrano si trasformassero in una crisi della fiducia che minaccia di
rimettere in discussione l'integrità della stessa zona euro. Quanto
precede è dovuto anche al divario fra la brusca accelerazione dell'integrazione
finanziaria nell'UEM e i progressi relativamente lenti dell'integrazione della
regolamentazione e della vigilanza finanziarie a livello di UE. L'assenza
di istituzioni sovranazionali forti incaricate della vigilanza bancaria a
livello di UE ha reso la gestione della crisi molto più difficile e costosa per
il contribuente. Cosa ancora più grave, in assenza di queste istituzioni la
crisi della fiducia, associata alla mancanza di una governance
appropriata del settore finanziario (architettura per la regolamentazione, la
vigilanza e la risoluzione), e la conseguente risposta delle autorità
pubbliche, basata sull'interesse nazionale, hanno nuovamente provocato una
frammentazione dei mercati finanziari, perché la valutazione del rischio basata
sulle obbligazioni di riferimento nazionali ha fatto sì che gli Stati membri
della zona euro applicassero condizioni di finanziamento diverse alle imprese e
alle famiglie, annullando molti benefici dell'integrazione finanziaria europea. Questo
ha ulteriormente frenato la crescita in alcuni Stati membri, perché le
condizioni di credito sono state rese più rigide nei settori già caratterizzati
da un rallentamento dell'attività, il che ha ulteriormente accentuato il
circolo vizioso tra banche e emittenti sovrani negli Stati membri interessati,
limitandone ulteriormente la capacità di sormontare la crisi e incidendo, in
ultima istanza, sia sulla loro capacità di rifinanziarsi sui mercati che sul
potenziale bisogno di assistenza finanziaria. Per contro, le condizioni di
credito sono state ulteriormente alleggerite negli Stati membri in cui l'attività
era già relativamente forte. Di
conseguenza, la mancanza di istituzioni forti e integrate a livello di UE ha
invertito il processo di integrazione e imposto condizioni diverse a imprese e
famiglie a seconda che fossero situate da una parte o dall'altra del confine
tra due Stati membri della zona euro. Imprese quasi identiche situate a pochi
chilometri sui due diversi lati del confine potrebbero non essere più in grado
di finanziare investimenti a condizioni paragonabili. Su un lato del confine si
potrebbero registrare una stasi degli investimenti e un aumento della
disoccupazione, perché i prestiti non vengono concessi a condizioni
accettabili. Sull'altro, in contemporanea, i costi degli investimenti e la
disoccupazione potrebbero scendere a livelli estremamente bassi. Lo stesso vale
per le condizioni di finanziamento concesse alle famiglie. Questi sviluppi
divergenti, che non sono collegati né ai fondamentali economici né alle necessità
dei cittadini e delle imprese, possono compromettere l'intero progetto di
integrazione europea. Il
circolo vizioso tra emittenti sovrani e banche e la concomitante
riframmentazione dei mercati finanziari dell'UE hanno finito col creare un
rischio di ridenominazione, ossia la scommessa da parte dei partecipanti al
mercato finanziario che questi sviluppi avrebbero minacciato, a termine,
l'esistenza della moneta unica. Anacronisticamente,
a più di 50 anni dalla fondazione dell'Unione europea la crisi di fiducia
sembra ripristinare il potere frenante delle frontiere nazionali, rimettere in
discussione il mercato unico e minacciare i risultati ottenuti finora e le
aspirazioni, non ancora realizzate, legate all’Unione economica e monetaria.
Questo minaccia anche il modello di economia di mercato sociale dell'Unione
europea. L'esperienza
acquisita dal 2008 ad oggi nel contesto delle crisi economica, finanziaria e
del debito sovrano ha dato luogo a una profonda revisione della governance
economica dell'Unione economica e monetaria, da cui sono scaturite misure senza
precedenti. Questa revisione ha reso l'UEM molto più forte di quanto non fosse
all'inizio della crisi. La crisi ha evidenziato chiaramente come
l'interdipendenza tra le nostre economie sia aumentata dalla creazione dell'UEM
e dimostrato, senza ombra di dubbio, che il successo o il fallimento dell'UEM
sarà un successo o un fallimento per tutte le parti interessate. La
minaccia insita nella crisi di fiducia è tuttavia molto più fondamentale e
richiede quindi una risposta molto più fondamentale. Una risposta che sia in
grado di rassicurare sul fatto che le realizzazioni del mercato unico e della
moneta unica non andranno perse e che quelle ancora in corso saranno completate
e mantenute a vantaggio dei cittadini e delle imprese. Per
essere efficace e credibile, la risposta deve ovviare anzitutto alle pressanti
difficoltà concrete incontrate attualmente da cittadini, imprese e Stati
membri. Un'Unione bancaria potrebbe porre fine alla disintegrazione del mercato
finanziario dell'UE, garantire condizioni di finanziamento ragionevolmente
simili per le famiglie e le imprese in tutta l'UE, contribuire a spezzare il
circolo vizioso tra Stati membri e banche e impedire che le divergenze tra i
cicli economici si accentuino artificialmente nella zona euro. In secondo
luogo, la risposta deve definire la visione di un'UEM più integrata da
realizzare in futuro. In terzo luogo, la risposta deve delineare un percorso
chiaro e realistico per raggiungere l'ambizioso obiettivo finale, in base a un
deciso impegno delle istituzioni e degli Stati membri dell'Unione europea. 3. Le
prossime fasi: combinare una notevole ambizione con una tempistica appropriata L'UEM
si trova di fronte ad una sfida fondamentale, specie per quanto riguarda la
zona euro, e deve essere rafforzata per garantire il futuro benessere economico
e sociale. Il Consiglio europeo del giugno 2012 ha invitato il presidente del
Consiglio europeo a presentare, in stretta collaborazione con il presidente
della Commissione, il presidente dell'Eurogruppo e il presidente della BCE, una
tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di
un'autentica UEM. Una relazione intermedia è stata presentata al Consiglio
europeo di ottobre e la relazione finale è prevista a dicembre. Il 20 novembre
il Parlamento europeo ha adottato la relazione dal titolo “Verso un'autentica
Unione economica e monetaria”, in cui esprime la sua preferenza per un'UEM più
integrata. Il presente piano contiene la proposta della Commissione per quanto
riguarda le prossime fasi. È
necessaria una visione globale relativa a un'UEM autentica e approfondita, che
favorisca un'architettura solida e stabile in campo finanziario, fiscale,
economico e politico a sostegno della stabilità e della prosperità. In questa
UEM autentica e approfondita, tutte le scelte fondamentali degli Stati membri a
livello di politica economica e fiscale devono essere oggetto di maggiore
coordinamento, approvazione e sorveglianza a livello europeo. Queste politiche
devono riguardare anche la fiscalità, l'occupazione e altri settori di
fondamentale importanza per il funzionamento dell'UEM. Un'UEM di questo tipo
presuppone inoltre una capacità fiscale autonoma e sufficiente, che assicuri un
effettivo sostegno alle scelte politiche derivanti dal processo di
coordinamento, Una congrua quota delle decisioni riguardanti le entrate, le
spese e l'emissione di debito deve essere oggetto di un processo decisionale e
di un'attuazione congiunti a livello dell'UEM. È
evidente che l'attuale UEM non può essere completata da un giorno all'altro
trasformandola in una versione approfondita e totalmente integrata,
specialmente in considerazione del notevole trasferimento supplementare di
poteri politici dal livello nazionale a quello europeo. Per far sì che l'UEM
garantisca permanentemente stabilità, sostenibilità e benessere ai cittadini,
occorre prendere già a breve termine (nei prossimi 6-12 mesi) misure decisive
volte al conseguimento di questo obiettivo, seguite da altre misure a medio e a
lungo termine. Ciascuna di queste misure deve basarsi sulle altre e costituirne
il proseguimento. Le
prossime fasi devono svolgersi in modo equilibrato, associando misure volte a
rafforzare la responsabilità e la disciplina economica con una maggiore
solidarietà e un sostegno finanziario più consistente. Questo equilibrio va
garantito in parallelo e in ciascuna fase dello sviluppo dell'UEM. Alla
maggiore integrazione della regolamentazione finanziaria, delle politiche
fiscali ed economiche e degli strumenti corrispondenti deve fare riscontro
un'integrazione politica equivalente, a garanzia della legittimità e della
responsabilità democratiche. Il
presente capitolo definisce le misure e le azioni necessarie a breve, medio e
lungo termine per arrivare, su base permanente, a un'UEM autentica e
approfondita: da un maggior coordinamento delle politiche alla capacità fiscale
e ad un maggior numero di decisioni comuni sulle entrate pubbliche, sulla spesa
pubblica e sull'emissione di debito pubblico. Alcuni strumenti
possono essere adottati nei limiti dei vigenti trattati, mentre altri
richiederanno la modifica dei trattati e l'attribuzione di nuove competenze
all'Unione. Sono quindi possibili progressi rapidi sui primi, che dovrebbero
essere completati, al massimo, a medio termine, mentre i secondi potranno
essere avviati solo a medio termine e completati a lungo termine. Deve essere
comunque sempre chiara l'impostazione olistica dell'intero processo, nel quale
ogni fase si basa su quella precedente. A breve
termine (nei prossimi 6-18 mesi), sebbene la priorità immediata
debba essere la piena utilizzazione dei nuovi strumenti di governance
economica introdotti dal six-pack e la rapida adozione delle attuali
proposte della Commissione, come il two-pack e il meccanismo di
vigilanza unico, si può fare di più mediante atti di diritto derivato, specie
per quanto riguarda il coordinamento delle politiche economiche e il sostegno
alle riforme strutturali necessarie per correggere gli squilibri e migliorare
la competitività. Una volta presa una decisione sul prossimo quadro finanziario
pluriennale per l'UE, la creazione nel bilancio dell'Unione di uno strumento
finanziario per sostenere il riequilibrio, l'aggiustamento e, di conseguenza,
la crescita delle economie dell'UEM costituirebbe la fase iniziale per la
costituzione di una capacità fiscale rafforzata, parallelamente alla maggiore
integrazione dei meccanismi per il coordinamento delle politiche. La prossima
fase del coordinamento delle politiche fiscali ed economiche e la fase iniziale
corrispondente della creazione di una capacità fiscale potrebbero essere
riunite in uno “strumento di convergenza e di competitività”. Dopo l'adozione
del meccanismo di vigilanza unico sarà proposto un meccanismo di risoluzione
unico per le banche. A
medio termine (18 mesi-5 anni) occorre rafforzare
ulteriormente il coordinamento di bilancio (compresa la possibilità di chiedere
la revisione di un bilancio nazionale in linea con gli impegni europei),
estendere il coordinamento delle politiche in materia di fiscalità e di
occupazione e creare una vera capacità fiscale autonoma dell’UEM per sostenere
l’attuazione delle scelte politiche derivanti dal maggiore coordinamento.
Alcuni di questi elementi richiederanno la modifica dei trattati. Il
problema della riduzione dei debiti pubblici che superano ampiamente i criteri
del patto di stabilità e crescita potrebbe essere risolto mediante la creazione
di un fondo di rimborso. Per promuovere l’integrazione dei mercati finanziari
della zona euro e in particolare per stabilizzare i volatili mercati del debito
pubblico una possibile soluzione sarebbe l’emissione comune da parte degli
Stati membri della zona euro di titoli del debito pubblico a breve termine di
durata fino a 1-2 anni. Entrambe queste possibilità richiederebbero la modifica
dei trattati. A più
lungo termine (oltre 5 anni), sulla base di un’adeguata
condivisione di sovranità, responsabilità e solidarietà al livello europeo,
dovrebbe essere possibile creare un bilancio autonomo della zona euro, che
assicuri all'UEM la capacità fiscale per sostenere gli Stati membri colpiti da
shock. Un quadro di governance economica e fiscale veramente integrato
potrebbe inoltre consentire l’emissione comune di debito pubblico, che
migliorerebbe il funzionamento dei mercati e l’attuazione della politica
monetaria. Come indicato nel libro verde della Commissione del 23 novembre 2011
sulla fattibilità dell'introduzione di obbligazioni di stabilità (stability
bond)[7],
l'emissione congiunta di obbligazioni potrebbe dotare i governi di nuovi mezzi
per finanziare il loro debito nonché offrire ai risparmiatori e agli istituti
finanziari possibilità di investimenti sicuri e liquidi e un mercato
obbligazionario integrato della zona euro che sia comparabile, per dimensioni e
liquidità, al mercato delle obbligazioni in dollari statunitensi. L'ulteriore
e progressiva integrazione della zona euro verso un'Unione bancaria, fiscale ed
economica a tutti gli effetti richiederà misure parallele finalizzate a
un'Unione politica con una maggiore legittimità e responsabilità democratiche. I
progressi compiuti in termini di integrazione dovranno inoltre riflettersi
all'esterno, in particolare attraverso misure finalizzate a una rappresentanza
economica esterna unica della zona euro. Riquadro
n. 1: Principi giuridici di base Per
garantire la sostenibilità della moneta comune, bisogna poter approfondire
l'UEM in modo più rapido e globale rispetto all'UE considerata nel suo insieme,
pur tutelando l'integrità dell'Unione in senso lato. Questo
è possibile nel rispetto dei seguenti principi: in
primo luogo, l'approfondimento dell'UEM deve basarsi sul quadro istituzionale e
giuridico dei trattati per motivi di legittimità, di equità tra Stati membri e
di efficienza. La zona euro è frutto dei trattati e deve essere approfondita
nell'ambito dei trattati, in modo da evitare una frammentazione del quadro
giuridico che indebolirebbe l'Unione e metterebbe in discussione l'importanza
capitale del diritto UE per la dinamica dell'integrazione. Solo le norme
decisionali UE garantiscono un'efficienza totale, perché si basano sulla
maggioranza qualificata, anziché sul gravoso obbligo dell'unanimità, e su un
quadro democratico solido. Le
soluzioni intergovernative, pertanto, vanno prese in considerazione solo a
titolo eccezionale e transitorio, nei casi in cui una soluzione UE
richiederebbe una modifica dei trattati, e fino all'entrata in vigore della
modifica. Queste soluzioni devono inoltre essere strutturate in modo da
rispettare il diritto e la governance dell'UE, evitando di sollevare nuovi
problemi di responsabilità. In
secondo luogo, l'approfondimento dell'UEM deve sfruttare principalmente e
integralmente il potenziale degli strumenti a livello di UE, senza che ciò
pregiudichi l'adozione di misure specifiche per la zona euro. Il semestre
europeo, l'acquis sul mercato interno e il sostegno alla competitività e
alla coesione attraverso il bilancio UE rappresentano un valido punto di
partenza per sviluppare un quadro giuridico e finanziario globale per il
coordinamento economico, l'integrazione e la convergenza reale. Anche gli
sforzi in atto per rendere più efficaci queste politiche, come le condizioni
macroeconomiche cui è subordinata la concessione dei fondi strutturali o il
nuovo approccio alla governance del mercato unico, contribuiranno a
rafforzare l'UEM. Al
tempo stesso, devono essere creati strumenti supplementari di coordinamento
finanziario, fiscale e strutturale o di sostegno specifici per la zona euro,
ove ciò sia necessario e a complemento dei fondamenti dell'Unione. Il trattato
di Lisbona ha fornito un'utile base giuridica (articolo 136 del TFUE) per
approfondire l'integrazione della zona euro, che è già stata ampiamente
utilizzata per il six-pack e, successivamente, per il two-pack. Quando
ciò sia giuridicamente possibile, le misure della zona euro devono essere
aperte alla partecipazione degli altri Stati membri. Di fatto, sebbene i
trattati prevedano che un certo numero di norme si applichi esclusivamente agli
Stati membri della zona euro, l'attuale configurazione della zona euro è solo
temporanea, perché a norma dei trattati tutti gli Stati membri tranne due
(Danimarca e Regno Unito) sono destinati a diventare membri a tutti gli effetti
dell'UEM. In
terzo luogo, per progredire verso un'autentica UEM bisogna anzitutto sfruttare
integralmente le possibilità offerte dai trattati nella loro vigente
formulazione, attraverso l'adozione di atti di diritto derivato. La modifica
dei trattati deve essere presa in considerazione solo ove il quadro vigente non
consenta di intraprendere un'azione indispensabile per migliorare il
funzionamento dell'UEM. Le eventuali modifiche vanno preparate con cura, in
modo da garantire la titolarità politica e democratica necessaria perché il
processo di ratifica si svolga senza intoppi. 3.1 A
breve termine (nei prossimi 6-18 mesi): misure possibili mediante atti di
diritto secondario dell'UE per progredire verso l'Unione bancaria, migliorare
il coordinamento delle politiche, prendere una decisione sul prossimo quadro finanziario
pluriennale e creare uno “strumento di convergenza e di competitività” L'approfondimento
dell'UEM deve ovviare alle conseguenze di un accumulo eccessivo di debito
pubblico e privato, riducendo gli squilibri associati creatisi nell'economia
europea. L'aggiustamento si sta però dimostrando un processo lungo e difficile,
con restrizioni alla concessione di credito, pressioni sulle finanze pubbliche
e una crescita debole nel settore privato dato che le imprese e le famiglie
sono occupate a risanare i bilanci. L'impegno
a rispettare la disciplina di bilancio è fondamentale per tutelare la stabilità
della zona euro e una tappa obbligata verso un quadro di bilancio integrato a
tutti gli effetti. Questo garantirà politiche di bilancio sane a livello nazionale
e europeo contribuendo quindi alla crescita sostenibile e alla stabilità
macroeconomica. La prima priorità deve essere la piena utilizzazione dei nuovi
strumenti di governance economica e la rapida adozione delle proposte
attuali. Parallelamente, i progressi verso un'Unione bancaria devono iniziare
con l'adozione e l'attuazione delle proposte relative alla regolamentazione e
alla vigilanza finanziarie, in particolare la proposta relativa a un meccanismo
di vigilanza unico per la zona euro e gli Stati membri che desiderano farne
parte. Il buon
funzionamento dell'UEM presuppone un ulteriore rafforzamento del coordinamento
delle politiche economiche. Il peso dell'obiettivo di crescita e di
aggiustamento nella zona euro è in contrasto con la mancanza di un forte
coordinamento politico in materia di riforme strutturali. La dimostrata
esistenza di forti esternalità transnazionali impone di migliorare la gestione
delle politiche economiche nella zona euro. Il buon funzionamento dell'UEM
presuppone che gli Stati membri della zona euro definiscano insieme una
politica economica nel cui ambito, basandosi sugli attuali meccanismi di
coordinamento delle politiche economiche, intraprenderanno le azioni e le
misure necessarie in tutti i settori di fondamentale importanza per il buon
funzionamento della zona euro. Occorre in particolare istituire una procedura
per discutere ex ante di tutte le principali riforme della politica
economica, attuando in parallelo la fase iniziale della costruzione di una
capacità fiscale per l'UEM che consenta di fornire un sostegno finanziario
mirato agli Stati membri con problemi di aggiustamento. Ricordando
l'importanza che rivestono finanze pubbliche sane, riforme strutturali e
investimenti mirati per una crescita sostenibile, il 28-29 giugno 2012 i capi
di Stato o di governo hanno firmato il patto per la crescita e l'occupazione,
che dimostra la loro volontà di stimolare la creazione di posti di lavoro
parallelamente al loro impegno a risanare le finanze pubbliche. La Commissione
sta anche valutando l'incidenza delle forti restrizioni di bilancio sulla spesa
pubblica a favore della crescita e sugli investimenti pubblici. In tale
contesto, la zona euro deve garantire che gli investimenti siano mantenuti a
livelli sufficienti per creare condizioni generali favorevoli all'aumento della
competitività e contribuire alla crescita e all'occupazione. Tutte
le iniziative esposte in questa sezione possono essere adottate entro tempi
brevi e nei limiti dei trattati vigenti. 3.1.1
Piena attuazione del semestre europeo e del six-pack e rapida
approvazione e attuazione del two-pack Il
completamento e la piena attuazione dell'attuale quadro di governance
economica devono essere una priorità assoluta. L'introduzione
del semestre europeo e il pacchetto legislativo “six-pack” hanno integrato gli
insegnamenti fondamentali tratti dalla crisi prevedendo una riforma del patto
di stabilità e crescita, l'istituzione della procedura per gli squilibri
macroeconomici e l'introduzione di standard minimi per i quadri di bilancio
nazionali. Il semestre europeo e il six-pack rappresentano una svolta
fondamentale in termini di coordinamento delle politiche economiche che
promette un'attuazione più efficace delle politiche a livello nazionale, in
particolare negli Stati membri della zona euro, e il conseguente miglior
funzionamento dell'UEM, contribuendo quindi a ripristinare la fiducia. Ora la
promessa deve essere mantenuta utilizzando appieno, e in modo rigoroso, i nuovi
strumenti già creati. Il proposto pacchetto legislativo
two-pack deve essere approvato senza ulteriori indugi dai colegislatori,
perché si possa progredire verso un'UEM autentica e approfondita. Dato che il two-pack
contiene strumenti importanti per rafforzare la sorveglianza di bilancio e
gestire meglio le situazioni di instabilità finanziaria negli Stati membri, la
sua rapida adozione e la sua successiva attuazione dovrebbero rafforzare la
fiducia nell'impegno delle istituzioni UE a completare la revisione della governance
economica. 3.1.2
Regolamentazione e vigilanza finanziaria: corpus unico di norme e
proposte relative al meccanismo di vigilanza unico Il
vertice della zona euro tenutosi il 29 giugno 2012 ha segnato un punto di
svolta nell'approccio alla crisi. Ha riconosciuto che “è imperativo spezzare
il circolo vizioso tra banche e debito sovrano” che sta indebolendo le
finanze dei paesi della zona euro al punto da minacciare l’esistenza stessa
dell'UEM. In particolare, il consenso raggiunto sulla necessità di creare un
meccanismo di vigilanza unico è basato sulla convinzione che occorre superare
la frammentazione finanziaria e che la centralizzazione della vigilanza
bancaria è necessaria per assicurare che tutti i paesi della zona euro possano
avere piena fiducia nella qualità e nell’imparzialità della vigilanza bancaria. In effetti, una vera
Unione economica e monetaria deve prevedere la responsabilità condivisa delle
politiche relative al settore bancario e dell’intervento in caso di crisi.
Questo è l’unico modo per spezzare efficacemente il circolo vizioso che collega
le finanze pubbliche degli Stati membri e la solidità delle loro banche, e per
limitare gli effetti di ricaduta negativi a livello transfrontaliero. Un quadro finanziario
integrato, che nel tempo evolva in una piena Unione bancaria, darebbe un
contributo determinante, offrendo un insieme integrato di strumenti per
controllare e contenere più efficacemente i rischi che pesano sul sistema
finanziario. Ciò consentirebbe di porre un freno alla frammentazione
finanziaria, ridurrebbe considerevolmente la necessità di intervento pubblico,
contribuirebbe al riequilibrio e in tal modo migliorerebbe le prospettive di
crescita. Gli strumenti sono integrati, perché il loro impatto sarebbe minore
se uno dei relativi componenti fosse debole. Ci vorrà tempo per sviluppare
alcune parti necessarie del sistema, ma questo non deve ritardare la rapida
attuazione degli elementi che possono creare benefici immediati. Nella comunicazione del 12
settembre 2012 la Commissione ha delineato la visione di un’Unione bancaria in
graduale dispiegamento[8].
Il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione, il
presidente dell’Eurogruppo e il presidente della BCE hanno dato il loro
sostegno a questa visione in linea di principio[9]. Il Consiglio europeo
del 18 ottobre 2012 ha confermato che “[d]obbiamo procedere verso un
quadro finanziario integrato, per quanto possibile aperto a tutti gli Stati
membri che desiderano prendervi parte.”[10] Nella relazione “Verso
un’autentica Unione economica e monetaria” del novembre 2011 il Parlamento
europeo ha chiesto che le proposte della Commissione in materia siano adottate
il prima possibile. Il
primo, fondamentale passo su questa strada sarà il meccanismo di vigilanza
unico, che deve essere successivamente completato da un meccanismo di
risoluzione unico (cfr. 3.2.1). Il
meccanismo di vigilanza unico deve assicurare la piena condivisione delle
informazioni tra autorità di vigilanza in merito alle banche, strumenti comuni
di prevenzione e un’azione comune per affrontare i problemi in una fase quanto
più possibile precoce. Per ripristinare la fiducia tra banche, investitori e
autorità pubbliche nazionali, occorre anche prevedere che la vigilanza sia
effettuata in modo rigoroso e secondo criteri oggettivi, senza margini di tolleranza
a livello regolamentare. Il 12 settembre 2012 la
Commissione ha presentato le proposte legislative per la creazione del
meccanismo di vigilanza unico, composto dalla BCE e dalle autorità nazionali di
vigilanza[11],
e intese a modificare il regolamento del 2010 istitutivo dell’Autorità bancaria
europea, in modo da adeguarlo alla creazione del meccanismo di vigilanza unico
e garantire un equilibrio nelle strutture decisionali dell’Autorità tra Stati
membri della zona euro e Stati membri che non vi appartengono[12]. Il meccanismo di
vigilanza unico proposto dalla Commissione si basa sul trasferimento a livello
europeo di specifici compiti fondamentali di vigilanza delle banche situate
negli Stati membri della zona euro e delle banche stabilite in Stati membri non
appartenenti alla zona euro che decidono di aderire all’Unione bancaria. Ai
sensi di questo nuovo quadro, la BCE sarà responsabile della vigilanza di tutte
le banche nell’ambito dell’Unione bancaria, alle quali applicherà il corpus
unico di norme applicabili in tutto il mercato unico. Il quadro proposto dalla
Commissione garantisce una vigilanza efficace e uniforme in tutti gli Stati
membri partecipanti, per la quale farà appello alle competenze specifiche delle
autorità di vigilanza nazionali. È di fondamentale importanza che i negoziati
sul meccanismo di vigilanza unico siano completati prima della fine dell’anno,
e che l’attuazione prenda avvio all’inizio del 2013. A integrazione, l’Autorità
bancaria europea (ABE) sarà adeguata al nuovo quadro di vigilanza bancaria, al
fine di garantire l’integrità del mercato unico. In tal modo verrà aperta
la strada al ricorso, ove opportuno e a condizione che sia stato raggiunto un
accordo in materia, al meccanismo europeo di stabilità (MES) come sostegno pubblico
per ricapitalizzare direttamente le banche, conformemente alle conclusioni del
Consiglio europeo del 19 ottobre 2012. Spezzando il circolo vizioso tra banche
e rispettivi emittenti sovrani, ciò consentirà di rafforzare ulteriormente la
zona euro. La
fiducia dei depositanti e dei partecipanti al mercato è di fondamentale
importanza per risolvere le crisi bancarie. Per ottenere un livello di fiducia
del pubblico paragonabile alle migliori autorità di risoluzione al mondo,
occorrerà creare un sistema di risoluzione unico credibile associato ad un
forte sostegno finanziario. Nel breve termine tale responsabilità resta a
livello nazionale. Ma una volta che sarà stato creato, e conformemente ai
pertinenti orientamenti, è necessario che il MES possa concedere un sostegno
mutualizzato per ricapitalizzare direttamente le banche che non riescono a
raccogliere fondi sul mercato e che non possono essere salvate dallo Stato
membro d’origine senza mettere a repentaglio la sostenibilità delle sue finanze
pubbliche. Un
quadro finanziario integrato, comprendente un meccanismo di vigilanza unico e
successivamente un meccanismo di risoluzione unico, deve basarsi su un corpus
unico di norme. Pertanto, è essenziale concludere con urgenza i negoziati sulle
proposte della Commissione che stabiliscono un nuovo quadro normativo in
materia di vigilanza prudenziale delle banche, di garanzia dei depositi bancari
e di risanamento e risoluzione delle crisi delle banche. 3.1.3
Un meccanismo di risoluzione unico Un’Unione bancaria efficace
ha bisogno non solo di un meccanismo di vigilanza unico, che consenta una
vigilanza di elevata qualità in tutti gli Stati membri, ma anche di un
meccanismo di risoluzione unico per le banche in difficoltà. Lo ha riconosciuto
il 19 ottobre 2012 il Consiglio europeo, che ha dichiarato di “prende[re]
atto dell'intenzione della Commissione di proporre un unico meccanismo di
risoluzione per gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza
unico dopo l'adozione della proposta di direttiva sul risanamento e la
risoluzione delle crisi bancarie e della proposta di direttiva sul sistema di
garanzia dei depositi.” Pertanto, dopo
l’adozione del meccanismo di vigilanza unico la Commissione presenterà una
proposta relativa al meccanismo di risoluzione unico per la ristrutturazione e
la risoluzione delle crisi delle banche negli Stati membri partecipanti
all’Unione bancaria. Il meccanismo sarà articolato attorno ad una distinta
autorità europea di risoluzione, la quale gestirà la risoluzione delle crisi bancarie
e coordinerà in particolare l’applicazione degli strumenti di risoluzione. Il
meccanismo sarà più efficace di una rete di autorità nazionali di risoluzione,
in particolare per quanto riguarda i gruppi bancari transfrontalieri, per i
quali, in tempi di crisi, velocità e coordinamento sono fondamentali per
ridurre al minimo i costi e ripristinare la fiducia. Un tale meccanismo
consentirebbe anche notevoli economie di scala, ed eviterebbe le esternalità
negative che potrebbero derivare da decisioni puramente nazionali. Ogni intervento del
meccanismo di risoluzione unico dovrà basarsi sui seguenti principi: - la necessità di
interventi di risoluzione dovrebbe essere ridotta al minimo, grazie a rigorose
norme prudenziali comuni e ad un migliore coordinamento della vigilanza
nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico; - quando l’intervento
del meccanismo di risoluzione unico si rende necessario, gli azionisti e i
creditori dovrebbero sostenere i costi della risoluzione prima della
concessione di qualsiasi finanziamento esterno, conformemente alla proposta
della Commissione sul risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche; - ogni risorsa
aggiuntiva necessaria per finanziare il processo di ristrutturazione dovrebbe
essere fornita da meccanismi finanziati dal settore bancario, invece di
utilizzare il denaro dei contribuenti. Le
prossime proposte della Commissione per un meccanismo di risoluzione unico
saranno basate su tali principi. La
Commissione ritiene che il meccanismo di risoluzione unico, al pari di un
efficace meccanismo di vigilanza unico, può essere creato mediante atti di
diritto derivato senza modificare i trattati in vigore. 3.1.4 Una
rapida decisione in merito al prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) La
proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2014-2020
è determinante per promuovere gli investimenti, la crescita e l'occupazione a
livello di UE. La proposta prevede inoltre di collegare più sistematicamente i
finanziamenti erogati nell'ambito della politica di coesione, della politica di
sviluppo rurale e della politica europea per gli affari marittimi e la pesca
alle varie procedure di governance economica. Il quadro strategico
comune (che comprende i seguenti “fondi del QSC”: Fondo europeo di sviluppo
regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) crea un
forte collegamento fra questi fondi e i programmi nazionali di riforma, i
programmi di stabilità e di convergenza elaborati dagli Stati membri e le
raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio per ciascuno Stato
membro. Il QFP
sarà attuato attraverso contratti/accordi fra gli Stati membri e la
Commissione, soggetti a condizioni macroeconomiche rigorose. Secondo la
proposta della Commissione, le condizioni macroeconomiche vengono applicate in
due modi: 1.
riprogrammazione, nel caso di modifiche dei
contratti di partenariato e dei pertinenti programmi a sostegno delle
raccomandazioni del Consiglio o per ovviare a un disavanzo eccessivo, a
squilibri macroeconomici o ad altre difficoltà socioeconomiche o per
massimizzare l'impatto dei fondi del QSC in termini di crescita e di
competitività per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'UE.
Se uno Stato membro non risponde in modo soddisfacente alla richiesta, la
Commissione può sospendere, parzialmente o interamente, i pagamenti per i
programmi in questione; 2.
sospensione, quando uno Stato membro non adotta
azioni correttive nell'ambito delle procedure di governance economica.
In tal caso la Commissione sospende, parzialmente o interamente, i pagamenti e
gli impegni per i programmi in questione. I
contratti di partenariato e i programmi operativi garantiranno che gli
investimenti programmati cofinanziati dai fondi del QSC contribuiscano
efficacemente ad affrontare i problemi strutturali degli Stati membri. Nel caso
delle raccomandazioni del Consiglio a norma degli articoli 121 e 148 del
trattato e del braccio correttivo della procedura per gli squilibri
macroeconomici, si procederà alla riprogrammazione per le raccomandazioni
pertinenti per i fondi del QSC e connesse ai problemi strutturali che possono
essere affrontati attraverso strategie di investimento pluriennali. Queste raccomandazioni
riguardano tra l'altro: •
riforme volte a migliorare il funzionamento del
mercato del lavoro e a conciliare meglio l'offerta e la domanda di competenze; •
misure a sostegno della competitività, come il
miglioramento dei sistemi di istruzione o la promozione della R&S,
dell'innovazione e delle infrastrutture; •
misure per migliorare la qualità
dell’amministrazione, come il miglioramento della capacità amministrativa e
delle statistiche. La tempestiva adozione del QFP
e della normativa settoriale pertinente, in particolare il “regolamento recante
disposizioni comuni” per i fondi del QSC, permetterà di rafforzare rapidamente
gli incentivi e il sostegno per le riforme strutturali negli Stati membri. 3.1.5
Coordinamento ex ante delle grandi riforme e creazione dello “strumento
di convergenza e di competitività” Che le
politiche economiche degli Stati membri siano una questione di interesse comune
è stato messo in drammatica evidenza dall’esperienza della crisi, in
particolare nella zona euro. La lentezza nell’attuazione di importanti riforme
strutturali per lunghi periodi di tempo, o la mancanza di tale attuazione, ha
acuito i problemi di competitività, e ha compromesso la capacità di
aggiustamento degli Stati membri, in alcuni casi in misura significativa,
contribuendo ad accrescerne la vulnerabilità. I costi a breve termine, siano
essi politici o economici, agiscono spesso da deterrente all’attuazione delle
riforme, anche quando i benefici a medio e a lungo termine sono consistenti.
Gli effetti di ricaduta potenzialmente considerevoli associati alle riforme
strutturali nella zona euro giustificano il ricorso a strumenti specifici, come
è già stato fatto con il meccanismo di controllo del rispetto della normativa
introdotto dal six-pack. Alla luce di queste considerazioni, il vigente
quadro della governance economica della zona euro dovrebbe essere
ulteriormente rafforzato, assicurando un maggiore coordinamento ex ante
dei grandi progetti di riforma e, dopo la decisione sul prossimo quadro
finanziario pluriennale, con la creazione dello “strumento di convergenza e di
competitività” per fornire sostegno all’attuazione tempestiva delle riforme
strutturali (cfr. allegato 1 per una descrizione più dettagliata dell’impianto
previsto). Lo strumento combinerebbe approfondimento dell’integrazione della
politica economica e sostegno finanziario, e quindi rispetterebbe il principio
secondo cui i passi verso una maggiore responsabilità e un’accresciuta
disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà. In una
prossima proposta la Commissione definirà le precise condizioni dello
strumento. Coordinamento
ex ante delle grandi riforme Il
vigente quadro dell’UE in materia di sorveglianza economica costituisce già una
base del coordinamento delle politiche economiche. Questo quadro non prevede
però il coordinamento ex ante sistematico tra gli Stati membri dei piani
nazionali relativi alle grandi riforme di politica economica. La discussione e
il coordinamento ex ante dei grandi piani di riforma, come previsto all’articolo 11
del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance
(TSCG) consentirebbero alla Commissione e agli Stati membri di valutare i
potenziali effetti di ricaduta dei provvedimenti nazionali e di formulare
commenti sui piani prima dell’adozione definitiva delle decisioni a livello
nazionale. In una prossima proposta la Commissione proporrà un quadro per il
coordinamento ex ante delle grandi riforme strutturali nell’ambito del
semestre europeo. Lo “strumento
di convergenza e di competitività”: accordi contrattuali e sostegno finanziario La
proposta relativa allo “strumento di convergenza e di competitività”
includerebbe accordi contrattuali corredati da un sostegno finanziario. L'attuazione
delle riforme strutturali negli Stati membri della zona euro sarebbe agevolata
dalla conclusione di accordi contrattuali tra di loro e con la Commissione.
Questo nuovo sistema si baserebbe sul vigente quadro di sorveglianza UE, vale a
dire la procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici[13]. Gli accordi
sarebbero negoziati tra i singoli Stati membri e la Commissione, discussi
nell’Eurogruppo e conclusi dalla Commissione con lo Stato membro. Sarebbero
obbligatori per gli Stati membri della zona euro soggetti alla procedura per gli
squilibri eccessivi, e il piano di azione correttivo che essi sono tenuti a
presentare nel quadro della procedura costituirebbe la base dell’accordo da
negoziare con la Commissione. Per gli Stati membri della zona euro soggetti ad
un’azione preventiva in relazione ai loro squilibri macroeconomici, la
partecipazione sarebbe volontaria e comporterebbe la presentazione di un piano
di azione analogo a quello previsto ai sensi della procedura per gli squilibri
eccessivi. Gli
accordi sarebbero pertanto sempre basati sulle raccomandazioni specifiche per
paese formulate nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici,
che di norma si concentrano sul miglioramento della capacità di aggiustamento,
sull’incremento della competitività e sulla promozione della stabilità
finanziaria, ossia fattori fondamentali per il buon funzionamento dell’UEM. La
procedura per gli squilibri macroeconomici fissa, pertanto, un filtro adeguato
per le grandi riforme, che possono essere accompagnate da un sostegno
finanziario giustificato dalle esternalità ad esse associate in un’Unione
monetaria. Il
piano di azione presentato dallo Stato membro sarebbe in seguito valutato dalla
Commissione, e il pacchetto definitivo di riforme e di misure e i tempi della
loro attuazione sarebbero decisi con un accordo, il quale definirebbe le misure
specifiche che lo Stato membro si impegna ad attuare dopo aver ottenuto, se del
caso, l’approvazione del parlamento nazionale secondo le procedure nazionali.
Questo sistema di accordi negoziati migliorerebbe la qualità del dialogo tra la
Commissione e gli Stati membri, e rafforzerebbe l’impegno degli Stati membri a
realizzare le riforme e a farle proprie. Le
riforme stabilite negli accordi contrattuali beneficerebbero di un sostegno
finanziario, a complemento degli obblighi di disciplina finanziaria introdotti
dal six-pack. Tale sostegno dovrebbe consentire di giungere all’adozione
e all’attuazione tempestive della riforma, in quanto permetterebbe di
eliminare, o almeno di ridurre, i disincentivi politici ed economici.
Promuovendo le riforme strutturali per rafforzare la capacità di aggiustamento
di uno Stato membro, lo “strumento di convergenza e competitività”
migliorerebbe la capacità dell’economia di assorbire gli shock
asimmetrici, potenziando il funzionamento del mercato. Il
sostegno finanziario sarebbe concesso soltanto per pacchetti di riforme
concordati e che siano importanti sia per lo Stato membro in questione che per
il buon funzionamento dell’UEM. Esso andrebbe a sostenere gli sforzi dello Stato
membro e fornirebbe un aiuto in particolare nei casi in cui gli squilibri
emergano nonostante la piena conformità alle raccomandazioni specifiche che gli
sono state indirizzate in precedenza. Il
sostegno finanziario avrebbe chiaramente la valenza di un segnale, a
riconoscimento sia del costo della riforma per lo Stato membro in questione che
dei benefici derivanti dalle riforme nazionali al resto della zona euro, grazie
alle esternalità transfrontaliere positive (che, tuttavia, potrebbero rivelarsi
insufficienti per dare slancio alle riforme degli Stati membri). Qualora la
Commissione constatasse a posteriori che lo Stato membro non ha rispettato
pienamente il contratto, il sostegno finanziario potrebbe essere ritirato. Il
sostegno finanziario dovrebbe essere concepito come un’allocazione complessiva
da utilizzare a sostegno delle misure di finanziamento di riforme difficili. Ad
esempio, l’impatto a breve termine delle riforme miranti a rafforzare la
flessibilità del mercato del lavoro potrebbe essere accompagnato da programmi
di formazione finanziati in parte mediante il sostegno fornito nel quadro dello
“strumento per la convergenza e la competitività”. L’uso del sostegno
finanziario sarebbe definito nel quadro dell’accordo contrattuale concluso tra
lo Stato membro in questione e la Commissione. Per
sostenere questo meccanismo di sostegno finanziario potrebbe essere creato un
apposito strumento finanziario, in linea di principio nell’ambito del bilancio
UE. Lo
strumento sarebbe istituito mediante un atto di diritto derivato. Potrebbe
essere concepito come parte integrante della procedura per gli squilibri
macroeconomici, rafforzata dagli accordi contrattuali e dal sostegno
finanziario descritti in precedenza, e quindi essere basato sull’articolo 136
del TFUE. In alternativa si potrebbe prevedere il ricorso all’articolo 352 del
TFUE, se necessario mediante cooperazione rafforzata (associata ad una
decisione ai sensi dell’articolo 332 del TFUE sull’inclusione della spesa nel
bilancio UE). I
contributi finanziari necessari per lo strumento potrebbero essere basati su un
impegno degli Stati membri della zona euro o su un obbligo giuridico in tal
senso sancito nella normativa UE sulle risorse proprie. I contributi sarebbero
inseriti nel bilancio UE come entrate con destinazione specifica. Essendo
finanziato mediante entrate con destinazione specifica, lo strumento non
sarebbe soggetto ai massimali fissati nel regolamento che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale. Solo gli Stati membri contribuenti potrebbero
concludere un accordo contrattuale con la Commissione e beneficiare del
sostegno finanziario. Il sostegno offerto dallo strumento di convergenza e di
competitività sarebbe coerente e compatibile con il sostegno proveniente dai
fondi strutturali, in particolare il fondo sociale europeo. Il volume dello
strumento potrebbe rimanere limitato nella fase iniziale per poi aumentare a
medio termine, purché il meccanismo di sostegno si riveli efficace a promuovere
il riequilibrio, l’aggiustamento e, pertanto, la crescita sostenibile nella
zona euro. Nelle prossime proposte la
Commissione definirà le condizioni precise dello “strumento di convergenza e di
competitività” basato sugli accordi contrattuali e sul sostegno finanziario. 3.1.6
Promuovere gli investimenti nella zona euro Le
riforme strutturali sostenute, prima, dal quadro finanziario pluriennale e,
poi, dallo strumento di convergenza e di competitività saranno centrali per
accrescere il potenziale di crescita a medio termine e la capacità di adeguamento
agli shock degli Stati membri della zona euro. Un risanamento credibile
e favorevole alla crescita, che renda più efficienti i sistemi tributari e
migliori la qualità della spesa pubblica, contribuirà a stimolare la crescita.
Come raccomandano le analisi annuali della crescita del 2012 e del 2013, gli
Stati membri dovranno impegnarsi in particolare a mantenere un ritmo adeguato
di risanamento di bilancio, tutelando al tempo stesso gli investimenti
necessari per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 per la
crescita e l’occupazione. Il
quadro di bilancio dell’Unione permette di equilibrare la necessità in
investimenti pubblici produttivi con gli obiettivi della disciplina di
bilancio. Gli
investimenti pubblici rientrano tra i fattori significativi presi in
considerazione dalla Commissione nella relazione di cui all’articolo 126,
paragrafo 3, del TFUE, che valuta la posizione di bilancio di uno Stato membro
e precede l’avvio della procedura per i disavanzi eccessivi[14]. Con la
recente riforma del patto di stabilità e crescita, l’importanza di fattori
significativi come gli investimenti pubblici è notevolmente aumentata ai fini
della valutazione. A determinate condizioni, la procedura per i disavanzi
eccessivi nei confronti di uno Stato membro può non essere avviata in
considerazione dei fattori significativi [15];
questi stessi fattori vanno inoltre presi in considerazione nel formulare le
raccomandazioni sulla correzione del disavanzo eccessivo e sul percorso di
riduzione del disavanzo. Nel
braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, gli investimenti pubblici
sono presi in considerazione nel nuovo parametro di riferimento per la spesa,
utilizzato, insieme al saldo strutturale, per valutare i progressi verso
l’obiettivo di bilancio a medio termine. Nello specifico la formazione lorda di
capitale fisso dell’amministrazione pubblica è un valore medio calcolato su una
serie di anni in modo da evitare che picchi di investimento in un determinato
anno penalizzino gli Stati membri [16]. La
Commissione vaglierà altri metodi, nell’ambito del braccio preventivo, per
tener conto dei programmi di investimento in sede di valutazione dei programmi
di stabilità e convergenza. In particolare, a determinate condizioni, programmi
di investimenti pubblici straordinari con un impatto certo sulla stabilità
delle finanze pubbliche possono esser considerati una deviazione temporanea
dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di avvicinamento a
tale obiettivo [17].
Questo metodo potrebbe applicarsi, ad esempio, ai progetti pubblici di
investimento cofinanziati dall’Unione, coerentemente con il quadro relativo alle
condizioni macroeconomiche. Se da
un lato andrà elaborato un quadro vero e proprio che renda operative queste
condizioni (in particolare in termini di requisiti di
informazione/definizione), il trattamento specifico degli investimenti pubblici
dovrà permettere dall’altro unicamente una deviazione temporanea dall’obiettivo
di bilancio a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo. La
Commissione pubblicherà una comunicazione sul percorso adeguato verso
l’obiettivo di bilancio a medio termine nella primavera del 2013. Disposizioni
specifiche sui progetti di investimento non vanno confuse con la “regola aurea”,
che introduce una deroga permanente per tutti gli investimenti pubblici, perché
un tale approccio indiscriminato potrebbe mettere facilmente in pericolo
l’obiettivo principale del patto di stabilità e crescita e compromettere la sostenibilità
del debito pubblico. 3.1.7
Rappresentanza esterna della zona euro Partendo
dai progressi realizzati nella governance economica della zona euro,
occorrerà rafforzare e consolidare la sua rappresentanza esterna, obiettivo
perfettamente realizzabile sulla base dei trattati in vigore (articolo 17 del
TUE e articolo 138 del TFUE). Questo
rafforzamento è necessario per garantire alla zona euro una rappresentanza
proporzionata al proprio peso economico e che rifletta i cambiamenti in corso
nella governance economica interna. La zona euro deve poter svolgere un
ruolo più attivo in seno alle istituzioni e ai consessi multilaterali e nei
dialoghi bilaterali con i partner strategici in modo da esprimersi in maniera
univoca sulle questioni di politica economica e di bilancio della zona euro,
sulla sorveglianza macroeconomica, sulle politiche del tasso di cambio e sulla
stabilità finanziaria. Per
raggiungere questi obiettivi bisognerà concordare una tabella di marcia mirata
a semplificare e, se possibile, a unificare la rappresentanza esterna della
zona euro nelle organizzazioni e nei consessi economici e finanziari
internazionali. L’attenzione
è rivolta soprattutto al Fondo monetario internazionale (FMI) che, grazie
all’erogazione di prestiti e alla funzione di sorveglianza, è una colonna
portante della governance economica mondiale. La crisi ha dimostrato
quanto sia importante che la zona euro si esprima con una voce sola,
soprattutto sui programmi, sulle modalità di finanziamento e sulla strategia di
risoluzione della crisi dell’FMI. In tal senso occorrerà potenziare i
meccanismi di coordinamento della zona euro tra Bruxelles e Washington sulle
questioni riguardanti l’UEM in modo da riflettere i cambiamenti della governance
interna dell’Unione economica e monetaria e dare coerenza e incisività al
messaggio. La
rappresentanza della zona euro in seno all’FMI va rafforzata in due tempi. In
un primo tempo occorrerà riorganizzare i raggruppamenti dei paesi in seno
all’FMI in modo da creare raggruppamenti della zona euro, estesi eventualmente
anche ai futuri Stati membri dell’euro. Parallelamente bisognerà chiedere per
la zona euro[18]
lo status di osservatore in seno al consiglio esecutivo del Fondo. Queste misure dovrebbero
permettere, in un secondo tempo, di chiedere un seggio unico per la zona euro
in seno agli organi dell’FMI (consiglio esecutivo e comitato monetario e
finanziario internazionale). La Commissione presenterà a tempo debito proposte
formali, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, del TFUE, per stabilire una
posizione unitaria sul riconoscimento dello status di osservatore della zona
euro in seno consiglio esecutivo dell’FMI e successivamente per ottenere un
seggio unico. In forza dell’articolo 138 del TFUE, la Commissione è
l’istituzione deputata a rappresentare la zona euro in seno all’FMI, affiancata
dalla Banca centrale europea per le questioni di politica monetaria. La
rappresentanza esterna della zona euro è ripresa in dettaglio all’allegato 2. 3.2
A medio termine: maggiore integrazione della politica economica e di bilancio e
passi verso una vera capacità fiscale A
medio termine occorrerebbe rafforzare ulteriormente il
coordinamento di bilancio (compresa la possibilità di richiedere modifiche dei
bilanci nazionali o di porre il veto), estendere il coordinamento rafforzato
alle politiche in materia di fiscalità e di occupazione e creare una vera
capacità fiscale autonoma dell’UEM per sostenere l’attuazione delle scelte
politiche derivanti dal maggiore coordinamento. Alcuni di questi elementi
richiederanno la modifica dei trattati. Il
problema della riduzione dei debiti pubblici che superano ampiamente i criteri
del patto di stabilità e crescita potrebbe essere risolto mediante la creazione
di un fondo di rimborso. Per promuovere l’integrazione dei mercati finanziari
della zona euro e in particolare per stabilizzare i volatili mercati del debito
pubblico, una possibile soluzione sarebbe l’emissione comune da parte degli
Stati membri della zona euro di titoli del debito pubblico a breve termine con
durata fino a 1-2 anni. Entrambe queste possibilità richiederebbero la modifica
dei trattati[19]. 3.2.1
Rafforzamento dell’integrazione economica e di bilancio che richiederebbe una
modifica del trattato La
revisione della governance economica e di bilancio che la zona euro
realizzerà con l’adozione del two-pack e la disponibilità dello
strumento di convergenza e di competitività rappresenterebbero passi avanti
importanti nel garantire non solo la disciplina di bilancio ma anche la
competitività economica. Tuttavia,
per muoversi verso una maggiore mutualizzazione dei rischi finanziari sarebbe
necessario fare un ulteriore passo avanti nel coordinamento della politica di
bilancio, garantendo che in determinate situazioni la politica di bilancio
nazionale sia soggetta ad un controllo collettivo. In
particolare, con le innovazioni introdotte dal two-pack, in special modo
la possibilità di un parere della Commissione sui documenti programmatici di
bilancio e, in casi estremi, la possibilità di chiedere un nuovo documento
programmatico in caso di grave violazione degli obblighi degli Stati membri ai
sensi del patto di stabilità e crescita, si è raggiunto il limite delle
possibilità offerte dai trattati in materia di coordinamento e di intervento
dell’UE nella procedura di bilancio nazionale. Con il two-pack, una volta
adottato, l’UE avrà esaurito i limiti della propria competenza legislativa in
materia. Ulteriori
passi avanti in termini di controllo della politica nazionale di bilancio, ad
esempio con l’istituzione di un diritto europeo di esigere la revisione dei
bilanci nazionali in linea con gli impegni europei, richiederebbero una
modifica del trattato. Potrebbero
essere prese in considerazione le seguenti possibilità (elenco non esaustivo): • in
primo luogo, un obbligo a carico dello Stato membro di rivedere il suo
(progetto di) bilancio nazionale se l’UE lo esige in caso di deviazione dagli
obblighi in materia di disciplina di bilancio precedentemente fissati a livello
UE. A tale scopo bisognerebbe modificare la natura non vincolante del parere
sui bilanci nazionali prevista dal two-pack, rendendolo vincolante; • in
secondo luogo, sulla base della procedura di controllo e di coordinamento più
rigorosa prevista dal two-pack, in talune situazioni di particolare
gravità, da definire, il diritto di imporre, in linea con gli impegni europei,
la revisione di singole decisioni di esecuzione del bilancio che comportino una
grave deviazione dal percorso di risanamento del bilancio fissato a livello UE; • in
terzo luogo, la chiara competenza dell’UE ad armonizzare le legislazioni
nazionali in materia di bilancio (in linea con il trattato sulla stabilità, sul
coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria
(TSCG)[20])
e ad adire la Corte di giustizia in caso di inosservanza. Per
quanto riguarda la politica economica, la politica fiscale può sostenere il
coordinamento delle politiche economiche e contribuire al risanamento del
bilancio e alla crescita. Sulla base dell’esperienza acquisita con il dibattito
strutturato sulle questioni di politica fiscale, che verte principalmente sui
settori in cui si possono prevedere attività più ambiziose, in futuro si
potrebbe prevedere, in sede di modifica del trattato, la possibilità di
legiferare sul rafforzamento del coordinamento in materia nella zona euro. Un
altro ambito di importanza analoga, in cui potrebbero essere presi in
considerazione progressi di tale sorta, è rappresentato dal mercato del lavoro,
data l’importanza ai fini della capacità di aggiustamento e della crescita
nella zona euro di mercati del lavoro ben funzionanti e in particolare della
mobilità dei lavoratori. Dovrebbero
essere rafforzati il coordinamento e la sorveglianza delle politiche sociali e
del lavoro nel quadro della governance dell’UEM, e occorrerebbe
promuovere la convergenza in questi settori. Si potrebbero rafforzare i vigenti
indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia
di occupazione, fondendoli in un unico strumento. Queste modifiche creerebbero la
base sulla quale sviluppare una vera capacità fiscale per la zona euro, che
permetta di sostenere le riforme strutturali su ampia scala e che consenta
forme di mutualizzazione del debito, per facilitare la soluzione dei problemi
legati al debito elevato e alla segmentazione finanziaria, che sono tra i lasciti
della crisi. 3.2.2
Una vera capacità fiscale per la zona euro Un'apposita
capacità fiscale della zona euro dovrebbe essere creata sulla base
dell’esperienza del coordinamento ex ante sistematico delle grandi
riforme strutturali e dello strumento di convergenza e competitività. Dovrebbe
essere autonoma, nel senso che le relative entrate dovrebbero basarsi
esclusivamente su risorse proprie, e potrebbe eventualmente ricorrere a
prestiti. Dovrebbe essere efficace e fornire risorse sufficienti per sostenere
le grandi riforme strutturali in una grande economia in difficoltà. Questa vera capacità fiscale
per la zona euro potrebbe essere inizialmente sviluppata mediante atti di
diritto derivato, come indicato nella sezione 3.1.3. Tuttavia, al suo
potenziamento gioverebbe la previsione di nuove apposite norme nel trattato,
che si renderebbero necessarie per consentire il ricorso a prestiti. 3.2.3
Un fondo di rimborso Un
quadro di governance economica e fiscale chiaramente rafforzato
consentirebbe di risolvere il problema della riduzione dei debiti pubblici che
superano ampiamente i criteri del patto di stabilità e crescita, mediante la
creazione di un fondo di rimborso subordinato a condizioni rigorose. La
proposta iniziale di un fondo europeo di rimborso come strumento immediato di
risoluzione delle crisi è stata elaborata dal consiglio tedesco degli esperti
economici come parte di un’ampia strategia di riduzione del debito nella zona
euro. Al fine
di limitare l'azzardo morale e assicurare la stabilità della struttura e il
rimborso dei pagamenti, il consiglio tedesco degli esperti economici ha
proposto vari strumenti di vigilanza e di stabilizzazione: 1) condizioni
rigorose, analoghe alle norme approvate nell'ambito dei programmi EFSF/MES; 2)
pagamento immediato di penalità in caso di inosservanza delle norme; 3)
controllo rigoroso da parte di un'istituzione specializzata (ad es. la Corte di
giustizia europea); 4) stop immediato al trasferimento del debito al fondo
durante la fase di avviamento in caso di inosservanza delle norme; 5) impegno
delle riserve internazionali degli Stati membri (in valuta o in oro) come
garanzia a fronte delle loro passività e/o destinazione di imposte
(eventualmente di nuova istituzione) a copertura del servizio del debito (ad
esempio le entrate IVA) per limitare il rischio di passività. La
Commissione concorda sul fatto che un quadro economico e di bilancio forte è il
presupposto per l’istituzione di un fondo di rimborso efficace. Il
rafforzamento del potere di intervento nella definizione e nell'attuazione
delle politiche di bilancio nazionali, nonché una sorveglianza rafforzata di
tali politiche sarebbero giustificati, come illustrato nella precedente
sezione. Per dare credibilità ai piani di aggiustamento occorrerebbe fissare
appropriate condizioni di bilancio quando uno Stato membro aderisce al sistema.
Il rigoroso rispetto del percorso di aggiustamento verso l'obiettivo a medio
termine proposto dalla Commissione rappresenterebbe il minimo a tale riguardo. Un
fondo europeo di rimborso soggetto a tali condizioni rigorose (cfr. anche
l’allegato 3) potrebbe pertanto costituire un'ancora per la riduzione credibile
del debito pubblico, consentendo di riportare il livello del debito pubblico al
di sotto della soglia del 60% del PIL prevista dal trattato di Maastricht. L'introduzione
di un tale quadro potrebbe dare un ulteriore segnale della volontà e della
capacità degli Stati membri della zona euro di ridurre il loro livello di
debito e del loro impegno in tal senso. A sua volta ciò consentirebbe di
ridurre i costi complessivi di finanziamento degli Stati membri con debito
eccessivo. Assicurando il finanziamento della riduzione del “debito eccessivo”
a costi sostenibili, in combinazione con incentivi e con il controllo costante
della riduzione, esso potrebbe fornire agli Stati membri della zona euro la
possibilità di orientare la riduzione del debito in modo da favorire gli
investimenti in misure a sostegno della crescita. Inoltre, tale quadro potrebbe
contribuire ad una riduzione del debito realizzata in modo trasparente e
coordinato in tutta la zona euro, integrando in tal modo il coordinamento delle
politiche di bilancio. La
creazione di un tale fondo di rimborso del debito potrebbe essere ipotizzabile
solo nel contesto di una revisione dei vigenti trattati. Per ragioni di
responsabilità, l'atto istitutivo di un tale fondo dovrebbe essere formulato
con grande precisione giuridica, per quanto riguarda il debito massimo
trasferibile, la durata massima dell’operazione e tutte le altre caratteristiche
del fondo, per garantire la certezza del diritto sancita dalle costituzioni
nazionali. Un modello del fondo di
rimborso del debito che assicuri un'adeguata responsabilità potrebbe pertanto
essere concepito come segue: una nuova norma del trattato consentirebbe la
creazione del fondo mediante decisione del Consiglio, adottata all'unanimità
degli Stati membri della zona euro con l’accordo del Parlamento europeo e
soggetta a ratifica da parte degli Stati membri ai sensi delle rispettive norme
costituzionali. La decisione stabilirebbe il volume massimo, la durata e le
condizioni di partecipazione al fondo. Un organismo europeo di gestione del
debito in seno alla Commissione, responsabile nei confronti del Parlamento
europeo, gestirebbe i fondi conformemente alle norme fissate nella decisione
del Consiglio. 3.2.4 Euro-BOT (eurobills) Un
importante effetto della crisi è stata la rivalutazione del rischio di credito
sovrano nell'ambito della zona euro. Dopo oltre un decennio durante il quale
gli Stati membri hanno potuto contrarre prestiti a condizioni quasi identiche,
i mercati hanno cominciato nuovamente a differenziare i premi di rischio in
funzione del paese. I titoli di Stato emessi dagli Stati membri più deboli
della zona euro sono stati scambiati con rendimenti notevolmente superiori, con
conseguenze negative per la sostenibilità delle finanze pubbliche per gli
emittenti sovrani in questione nonché per la solvibilità degli istituti
finanziari detentori dei titoli di Stato. Questa segmentazione del rischio di
credito, insieme alla preferenza per i prodotti nazionali che caratterizza gli
istituti finanziari, si è rivelata un potente fattore di frammentazione
finanziaria nella zona euro. Le banche sovraesposte nei confronti degli
emittenti sovrani più deboli hanno sempre più difficoltà a rifinanziarsi, e le
condizioni del credito per il settore privato sono ora molto diverse in
funzione dell'ubicazione del richiedente. Allo stesso tempo la segmentazione
del mercato finanziario ostacola la trasmissione della politica monetaria, e
ogni alleggerimento a livello centrale non si traduce in un adeguato
miglioramento delle condizioni del credito lì dove sarebbe più giustificato. Alla
luce di questa situazione vi sono argomenti forti a favore della creazione di
un nuovo strumento sovrano della zona euro. Una soluzione possibile per
favorire l'integrazione dei mercati finanziari della zona euro e in particolare
per stabilizzare i volatili mercati del debito pubblico sono gli “euro-BOT”.
L'emissione comune da parte degli Stati membri della zona euro di titoli di
debito a breve termine con durata fino a 1-2 anni rappresenterebbe uno
strumento forte contro l'attuale frammentazione, che ridurrebbe il circolo
vizioso tra banche ed emittenti sovrani, limitando allo stesso tempo l'azzardo
morale. Inoltre, contribuirebbe anche a ripristinare l'adeguata trasmissione
della politica monetaria. Gli “euro-BOT” potrebbero sostituire gradualmente
l'attuale debito a breve termine senza aumentare l'importo complessivo del
debito nazionale a breve termine della zona euro. Gli “euro-BOT” potrebbero contribuire al completamento
dei mercati finanziari europei mediante la creazione di un grande mercato
mobiliare integrato a breve termine nella zona euro. Data l’importanza dei
titoli a breve termine per la gestione della tesoreria e proprio in virtù della
loro natura a breve termine, questi titoli beneficiano di norma di una qualità
del credito particolarmente elevata. Allo stesso tempo, la natura a breve
termine delle obbligazioni e il loro carattere rotativo consentono di adeguare
rapidamente i regimi di finanziamento alla condotta nazionale del bilancio,
fornendo in tal modo incentivi alla disciplina di bilancio. L'emissione
comune rafforzerebbe la stabilità finanziaria nella misura in cui assicurerebbe
una pronta disponibilità di liquidità a breve termine per tutti gli Stati
membri della zona euro. Creerebbe inoltre un pool di attività sicure in tutta
la zona euro che faciliterebbe notevolmente la gestione della liquidità degli
istituti finanziari, riducendo la loro preferenza, spesso marcata, per i
prodotti nazionali, rivelatasi estremamente negativa nelle situazioni di crisi.
Gli “euro-BOT” contribuirebbero in larga misura anche alla gestione della
politica monetaria nella zona euro, dato che i canali di trasmissione
verrebbero rafforzati e armonizzati. Gli “euro-BOT” sarebbero così pienamente
compatibili e complementari rispetto al concetto di fondo di rimborso. Dato il
loro carattere di strumenti finanziari che richiedono garanzie in solido da
parte degli Stati membri partecipanti, lo sviluppo di tali strumenti richiede
una modifica dei trattati. Gli “euro-BOT” non possono sostituire il
miglioramento della governance economica e della disciplina di bilancio.
L’attuazione di un tale strumento di debito comune richiederebbe un più stretto
coordinamento ed una maggiore sorveglianza della gestione del debito degli
Stati membri, al fine di assicurare politiche di bilancio nazionali sostenibili
ed efficienti. Questa funzione di controllo e di gestione potrebbe essere
svolta da un “Tesoro” dell'UEM in seno alla Commissione. 3.3
Una visione a più lungo termine per l’UEM A lungo
termine l’Unione europea evolverebbe verso una piena Unione bancaria, una piena
Unione fiscale e una piena Unione economica, che richiedono tutte, come quarto
elemento, un grado adeguato di legittimità e di responsabilità democratiche del
processo decisionale. Per una tale evoluzione sarà necessaria una grande
riforma del trattato. 3.3.1
Una piena Unione bancaria Nel
lungo periodo, la logica di mirare ad una piena Unione bancaria per tutte le
banche è inoppugnabile. La vigilanza diretta della BCE, che applicherà il corpus
unico di norme e le norme sviluppate dall'ABE, garantisce una vigilanza di
qualità uniformemente elevata in tutta la zona euro. Associando a ciò gli
strumenti di politica macroprudenziale a livello della zona euro, si avrà un
sistema efficace per controllare e contenere i rischi micro- e macroprudenziali
nel sistema finanziario. Tale
sistema, assieme ad un sistema comune di risoluzione delle crisi bancarie,
combinato a efficaci e solidi sistemi di garanzia dei depositi in tutti gli
Stati membri, consentirà di ridare per lungo tempo al settore bancario basi
solide e contribuirà a preservare la fiducia nella stabilità duratura della
zona euro. Al fine di accrescere la fiducia del pubblico, sarà inoltre
necessario mettere in atto un sostegno finanziario credibile ed efficace, che
in ultima istanza potrebbe essere facilitato dallo sviluppo di un’attività
sicura della zona euro. In quanto combina tutti
questi elementi, una piena Unione bancaria costituisce una parte fondamentale
di una visione a lungo termine di integrazione economica e fiscale[21].
3.3.2
Una piena Unione economica e fiscale Una
piena Unione economica e fiscale costituirebbe il completamento dell’UEM. Alla
fine del processo, questa Unione si presenterebbe come un’Unione politica con
un’adeguata condivisione di sovranità, con un bilancio centrale, come capacità
fiscale propria e come mezzo per imporre decisioni economiche e di bilancio ai
suoi membri in circostanze specifiche e ben definite. L'entità di tale bilancio
centrale dipenderà dalla profondità dell'integrazione desiderata e dalla
volontà di attuare le modifiche politiche necessarie. Tale profondo grado di
integrazione creerebbe le condizioni per l'emissione comune di titoli di debito
mediante le obbligazioni di stabilità (stability bonds) come previsto
nel libro verde della Commissione del 2011. L'assenza
di un bilancio centrale con funzione di stabilizzazione è stata da tempo
indicata come potenziale debolezza della zona euro rispetto ad altre unioni
monetarie di successo. Un
bilancio centrale che offra una capacità fiscale con funzione di
stabilizzazione L’attuale
architettura dell’UEM si basa su politiche di bilancio nazionali
decentralizzate soggette ad un quadro regolamentato. In questo contesto la
funzione di stabilizzazione della politica di bilancio si ritiene già
esercitata a livello nazionale, nei limiti delle disposizioni del trattato e del
patto di stabilità e crescita. In effetti, la visione tradizionale delle
modalità di funzionamento dell’UEM assegna alle politiche di bilancio nazionali
il compito di rispondere agli shock che colpiscono specificamente un paese, e
alla politica monetaria il compito di garantire la stabilità dei prezzi e in
tal modo stabilizzare le condizioni macroeconomiche nell’UEM. Inoltre gli
stabilizzatori automatici nazionali rappresentano un significativo potenziale
di stabilizzazione nei paesi dell’UEM, date le dimensioni relativamente
rilevanti dei welfare state. Sulla
base della capacità fiscale uno strumento di stabilizzazione a livello
dell’UEM, inteso a sostenere l’adeguamento agli shock asimmetrici, facilitando
una più forte integrazione e convergenza economiche ed evitando la messa in
atto di flussi di trasferimenti a lungo termine, potrebbe diventare una delle
componenti di un'autentica UEM. Un tale meccanismo dovrebbe essere strettamente
mirato ad affrontare le asimmetrie a breve termine e gli andamenti ciclici, al
fine di evitare trasferimenti permanenti lungo tutto il ciclo. Deve essere di
sostegno alle riforme strutturali e soggetto a rigorose condizioni politiche
per evitare l’azzardo morale. Uno
strumento comune dedicato alla stabilizzazione macroeconomica costituirebbe un
sistema di garanzia, in quanto consentirebbe di mettere in comune i rischi di shock
economici degli Stati membri, riducendo in tal modo le fluttuazioni del reddito
nazionale. In secondo luogo, potrebbe contribuire a migliorare la condotta
delle politiche di bilancio nazionali per tutta la durata del ciclo. In
particolare, potrebbe incoraggiare le restrizioni di bilancio durante i periodi
di boom economico, pur prevedendo un margine supplementare di manovra per
attuare una politica di bilancio di sostegno nei momenti di crisi. Nel
complesso, uno strumento condiviso potrebbe generare benefici netti in termini
di potere di stabilizzazione, rispetto al regime attuale. A
seconda della configurazione, il meccanismo potrebbe concentrarsi sugli shock
asimmetrici o comprendere anche gli shock comuni alla zona euro.
Tuttavia, questo secondo approccio, seppur più ampio, richiederebbe
salvaguardie più forti per mantenere la credibilità di bilancio, dato che il
più grande potere di stabilizzazione in caso di shock comuni sfavorevoli
potrebbe essere ottenuto solo aumentando efficacemente il flusso complessivo
dei prestiti della zona euro in tali periodi, e pertanto dovrebbe essere
finanziato da avanzi superiori nei periodi favorevoli. Nell’ambito di tale
approccio, il bilancio centrale dovrebbe probabilmente essere dotato della
capacità di assumere prestiti e di emettere obbligazioni. Inoltre, la politica
monetaria resterebbe lo strumento principale per far fronte agli shock
comuni. Nella
formulazione più semplice, un regime di stabilizzazione inteso a stabilizzare
gli shock asimmetrici potrebbe richiedere pagamenti monetari netti
negativi nei periodi di congiuntura favorevole e positivi nei periodi di
congiuntura sfavorevole. Ad esempio, in un regime semplice i contributi netti e
i pagamenti netti dei paesi sarebbero determinati in funzione del rispettivo
divario tra prodotto effettivo e potenziale (rispetto alla media). Non
verrebbero imposti ulteriori requisiti in merito all’uso dei pagamenti ricevuti
dal fondo. In
alternativa, i regimi possono esigere che i pagamenti del fondo siano destinati
a scopi definiti, con effetti anticiclici (ad esempio nel sistema statunitense
di indennità di disoccupazione, nel quale un fondo federale rimborsa il 50%
delle indennità di disoccupazione superiori alla durata standard fino ad un
massimo stabilito, a condizione che il tasso di disoccupazione abbia raggiunto
un certo livello e continui ad aumentare). Sebbene la destinazione dei
trasferimenti potrebbe accrescere il potere di stabilizzazione, non può essere
completamente evitato il rischio che i governi annullino l’impatto dei
trasferimenti attraverso misure fiscali aventi effetto opposto. I
meccanismi dovrebbero funzionare in maniera tale da evitare “trasferimenti permanenti”
tra paesi. In altre parole, dovrebbero essere concepiti in modo da evitare che
per un periodo di tempo troppo lungo un paese possa essere contribuente o
beneficiario netto del meccanismo. Una condizione necessaria è che le
differenze tra paesi nei trasferimenti netti al meccanismo non dipendano dalle
differenze assolute di reddito ma piuttosto dalle differenze tra le posizioni
del ciclo. Le differenze nel livello di reddito possono persistere per decenni,
mentre le posizioni del ciclo relative possono cambiare di segno nel corso di
un decennio. Si tratta di trovare un compromesso tra la misura in cui i
trasferimenti devono essere temporanei e la misura in cui potrebbero essere
compensati gli shock asimmetrici di lunga durata che incidono sulla domanda
(ad esempio, i deflussi di capitali associati alla riduzione
dell'indebitamento)[22]. Considerazioni
istituzionali Le
modifiche dei trattati necessarie per creare le basi giuridiche di una capacità
fiscale con funzione di stabilizzazione dovrebbero: •
introdurre una base giuridica esplicita che
permetta di istituire un fondo capace di servire obiettivi più ampi di quelli
attualmente previsti dall’articolo 136 del TFUE, anche ai fini della
stabilizzazione macroeconomica; •
introdurre una corrispondente procedura
specifica di bilancio e per le risorse proprie; •
introdurre a livello di Unione un nuovo potere
impositivo o un potere di generare entrate indebitandosi sui mercati (opzione
attualmente vietata dagli articoli 310 e 311 del TFUE); •
introdurre una struttura simile a un “Tesoro”
dell’UEM in seno alla Commissione; •
permettere infine a altri Stati membri che lo
desiderino di aderire liberamente a questa capacità fiscale, come tappa
preparatoria all’adesione alla zona euro. Per
realizzare un’UEM autentica e approfondita occorrono misure graduali, basate su
quanto sarà stato realizzato nel breve e medio termine e che conducano man mano
ad un’ulteriore integrazione, secondo un approccio imperniato sui singoli casi
e sulle singole politiche. In tal modo, partendo da un più stretto
coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e da strumenti di
sostegno finanziario che permettano di realizzare priorità politiche decise in
comune, si potrebbe arrivare a un bilancio centrale con meccanismi di
stabilizzazione comuni, con l’integrazione nel trattato del meccanismo europeo
di stabilità e con la graduale emissione comune di titoli del debito sovrano. Per
progredire verso un’UEM autentica e approfondita è necessario istituire nel
medio termine una struttura simile a “Tesoro” dell’UEM in seno alla Commissione
che organizzi le politiche condivise avviate grazie alla capacità fiscale
comune, nella misura in cui comportino l’impiego di risorse comuni e/o
l’assunzione comune di prestiti. Questa struttura, che incarnerà la nuova
autorità di bilancio e gestirà le risorse comuni, dovrà essere guidata da un
membro importante della Commissione, quale il Vicepresidente responsabile per
gli Affari economici e finanziari e per l’euro, adeguatamente coordinato con il
commissario responsabile per il Bilancio, e dovrà essere sostenuta da appropriate
strutture collegiali. I
trattati in vigore non escludono la possibilità di integrare il meccanismo
europeo di stabilità nell’Unione europea, operazione realizzabile con decisione
ex articolo 352 del TFUE e modificando la decisione sulle risorse proprie
dell’Unione; tuttavia, data l’importanza politica e finanziaria della misura e
degli adeguamenti giuridici che essa comporta, questa strada non risulterebbe
necessariamente meno impervia della modifica dei trattati. La modifica dei
trattati permetterebbe inoltre di introdurre procedure decisionali su misura. Le varie tappe illustrate sopra implicano
tutte un maggior trasferimento di sovranità, e quindi competenze più estese a
livello europeo. Questo processo deve andare quindi di pari passo con una
maggiore integrazione politica che garantisca la legittimità, la responsabilità
e il controllo democratici. 4. L’Unione politica: legittimità e
responsabilità democratiche e rafforzamento della governance di un’UEM
autentica e approfondita 4.1. Principi generali Qualsiasi
intervento in materia di legittimità democratica, quale pietra angolare di
un’UEM autentica, deve rispettare due principi fondamentali: primo, nei sistemi
di governance multilivello, deve essere assicurata la responsabilità al
livello al quale è adottata la decisione esecutiva interessata, tenendo però in
debito conto anche il livello su cui incide la decisione; secondo, nello
sviluppo dell’UEM, come nel processo di integrazione europea in generale, il
livello di responsabilità democratica deve rimanere commisurato al grado di
trasferimento della sovranità dagli Stati membri all’Unione europea. Ciò vale
tanto per le nuove competenze di sorveglianza di bilancio e di politica economica
quanto per le nuove regole dell'Unione sulla solidarietà tra gli Stati membri.
In sintesi: l’ulteriore condivisione delle prerogative finanziarie presuppone
una commisurata integrazione politica. La presente sezione individua una serie,
non esaustiva, di percorsi preliminari per il lavoro futuro. Dal
primo principio ne consegue che il Parlamento europeo ha il ruolo precipuo di
garantire la legittimità democratica di tutte le decisioni prese a livello
dell’Unione, in particolare dalla Commissione. Il potenziamento del ruolo delle
istituzioni dell’Unione deve andare quindi di pari passo con un adeguato
coinvolgimento del Parlamento europeo nelle procedure dell’UE. Al tempo stesso,
indipendentemente dall’assetto definitivo dell’UEM, il ruolo dei parlamenti nazionali
continuerà a essere determinante per la legittimità dell’operato degli Stati
membri in sede di Consiglio europeo e di Consiglio e dell’attuazione delle
politiche economiche e di bilancio in ambito nazionale, sebbene soggette a un
maggiore coordinamento a livello dell’Unione. Anche la cooperazione tra il
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali è preziosa perché rafforza la
comprensione reciproca e il sentimento di appartenenza comune all’UEM quale
sistema di governance multilivello. Sono quindi auspicabili misure
concrete che rafforzino questa cooperazione, conformemente alle disposizioni
del protocollo n. 1 dei trattati dell'Unione e all’articolo 13 del trattato
sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione
economica e monetaria. La cooperazione interparlamentare di per sé non
conferisce però alle decisioni dell’Unione la legittimità democratica che solo
un’assemblea parlamentare rappresentativa con diritto di voto può garantire, e
in tal senso il Parlamento europeo è e rimane l’unica assemblea parlamentare
dell’Unione e dell’euro. Il
secondo principio, secondo cui il livello di responsabilità deve essere
commisurato al trasferimento di sovranità e alla solidarietà all'interno di
un'Unione politica, porta a due considerazioni generali. Anzitutto
la questione della responsabilità ha implicazioni essenzialmente diverse se
riferita all’azione a breve termine, realizzabile mediante atti di diritto
derivato dell’Unione, o se riferita alle fasi successive, che implicano la
modifica dei trattati. Il trattato di Lisbona perfeziona il modello di
democrazia sovranazionale unico dell'Unione e, in linea di principio, definisce
un adeguato livello di legittimità democratica per le attuali competenze
dell’UE. Quindi finché l’UEM potrà svilupparsi partendo da questa base
giuridica, sarebbe improprio evocare problemi insormontabili di legittimità. Di
converso le discussioni sulle modifiche del trattato a medio e lungo termine
previste nelle sezioni 3.2 e 3.3 implicano una riflessione sull’adeguamento del
modello di legittimità democratica dell’UE. In
secondo luogo, se l’azione intergovernativa della zona euro andasse molto oltre
le pratiche attuali sorgerebbero comunque gravi problemi di responsabilità e di
governance. Tale sarebbe il caso se l’azione intergovernativa venisse
utilizzata per influenzare l’attuazione delle politiche economiche degli Stati
membri. In un’ipotesi del genere sorgerebbero innanzitutto problemi di
compatibilità con il diritto primario dell’Unione in questo settore. Come la
Corte di giustizia ha confermato, il trattato conferisce all’Unione il compito
di coordinare le politiche economiche degli Stati membri; il meccanismo europeo
di stabilità (MES) è conforme ai trattati proprio perché non ha ad oggetto il
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, bensì rappresenta
un meccanismo di finanziamento, e perché prevede disposizioni specifiche in
forza delle quali la condizionalità prevista dal trattato MES – che non
costituisce uno strumento di coordinamento delle politiche economiche degli
Stati membri – garantisce la conformità delle attività del MES con le misure di
coordinamento adottate dall’Unione. In più l’azione intergovernativa può
affidare alle istituzioni dell’Unione, come la Commissione o la Banca centrale
europea, solo compiti limitati, come il coordinamento di un’azione comune o la
gestione di un’assistenza finanziaria, da svolgere a nome degli Stati membri, a
condizione che tali compiti non snaturino le attribuzioni che i trattati
conferiscono a tali istituzioni[23].
Ad ogni modo non è chiaro dove si situi la responsabilità nei confronti del
Parlamento di un livello intergovernativo europeo che cerca di influenzare le
politiche economiche dei singoli Stati membri della zona euro. Nella
misura in cui si manifesti la necessità di rafforzare le strutture di governance
nell’ambito di un’UEM approfondita, queste vanno definite, in modo efficace e
legittimo, nell’alveo istituzionale dell’Unione e in linea con il metodo
comunitario. 4.2
Ottimizzare la responsabilità e la governance nel breve termine Alla
luce dei suddetti principi, la discussione su come assicurare una
responsabilità democratica e una governance ottimali senza modificare il
trattato deve concentrarsi su misure concrete, destinate in particolare a
favorire il dibattito parlamentare durante il semestre europeo. Il
punto di partenza in tal senso è il dialogo economico, recentemente istituito
dal six-pack, che prevede discussioni tra il Parlamento europeo, da un
lato, e Consiglio, Commissione, Consiglio europeo e Eurogruppo, dall’altro. Si
potrebbe pertanto prevedere che il Parlamento europeo partecipi alle
discussioni sull’analisi annuale della crescita della Commissione, in
particolare con due dibattiti in Parlamento in momenti chiave del semestre europeo,
uno prima che il Consiglio europeo discuta l’analisi annuale della crescita e
l’altro prima che il Consiglio adotti le raccomandazioni specifiche per paese.
Questa modifica potrebbe essere introdotta da un accordo interistituzionale tra
Parlamento europeo, Consiglio e Commissione. La Commissione e il Consiglio
potrebbero partecipare inoltre a riunioni interparlamentari tra i
rappresentanti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali da tenersi nel
semestre europeo. Per facilitare il compito dei parlamenti nazionali, i membri
della Commissione potrebbero poi, su richiesta dei primi, partecipare ai
dibattiti parlamentari nazionali sulle raccomandazioni specifiche per paese
dell’Unione. Occorre
rafforzare nella pratica l’applicazione del principio “rispetto o spiegazione”
secondo cui il Consiglio è pubblicamente responsabile – sostanzialmente nei
confronti del Parlamento europeo – per qualsiasi modifica che introduce alle
proposte di sorveglianza economica della Commissione, come le raccomandazioni
specifiche per paese. In
un’UEM approfondita, il Parlamento dovrebbe essere poi coinvolto più
direttamente nella scelta delle priorità pluriennali dell’Unione, definite
dagli orientamenti integrati del Consiglio (indirizzi di massima per le
politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione). Il
Parlamento europeo deve essere informato regolarmente sull’elaborazione e
sull’attuazione dei programmi di aggiustamento relativi agli Stati membri che
ricevono assistenza finanziaria, come previsto dal two-pack. Si fa
presente che queste condizioni di politica economica imposte agli Stati membri
interessati si accompagnano al coordinamento della politica economica
nell’ambito dell’Unione. Dal
canto suo il Parlamento europeo ha facoltà di adeguare la propria
organizzazione interna in funzione di un’UEM più forte, istituendo per esempio
una commissione speciale per le questioni riguardanti l’euro, preposta al
controllo e all’iter decisionale della zona euro. Senza
modificare il trattato possono essere prese peraltro anche altre misure
pratiche in grado di migliorare il funzionamento dell’Eurogruppo e la relativa
struttura preparatoria, in linea con la dichiarazione del vertice euro del 26
ottobre 2011. Ultimo argomento, questa volta
non specifico all’UEM: è possibile adottare una serie di misure molto
importanti per favorire l’affermarsi di una vera e propria sfera politica
europea. La più importante consiste nel rimettere ai partiti politici,
nell’ambito delle elezioni europee del 2014, la nomina dei candidati alla
presidenza della Commissione. Vi sono poi una serie di misure pragmatiche
attuabili nell’ambito della normativa elettorale dell’Unione attualmente in
vigore. Andrebbe infine adottata rapidamente la proposta di regolamento
presentata di recente dalla Commissione sullo statuto dei partiti politici
europei. 4.3
Questioni da esaminare in caso di modifica del trattato Nel
contesto di una riforma del trattato che attribuisca ulteriori poteri
sovranazionali all’UE, andrebbero esaminate le seguenti misure per assicurare
una responsabilità democratica proporzionalmente maggiore. In
primo luogo, per ragioni di visibilità, trasparenza e legittimità, gli attuali
indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia
di occupazione (attualmente presentati insieme come “orientamenti integrati”,
ma aventi due distinte basi giuridiche) dovrebbero essere fusi in un unico
strumento, che fissi le priorità pluriennali dell’Unione, e soprattutto, è
opportuno che tale strumento sia adottato mediante procedura legislativa
ordinaria in codecisione da Parlamento europeo e Consiglio. In
secondo luogo, per essere adeguatamente legittimato, un nuovo potere di imporre
la revisione del bilancio nazionale in linea con gli impegni europei, se
ritenuto necessario, dovrebbe essere previsto da un atto legislativo adottato
in codecisione. Questa soluzione, che assicura il massimo di legittimità
democratica, è giustificata, dato che i bilanci annuali degli Stati membri sono
anch’essi adottati dai rispettivi parlamenti, e hanno in generale carattere
legislativo. Per garantire un rapido processo decisionale, la modifica del
trattato dovrebbe creare una nuova procedura legislativa speciale che comporti
una sola lettura. L’integrazione
del MES nel quadro dell’UE, come auspicato nel presente piano, permetterebbe di
assoggettarlo ad un adeguato controllo del Parlamento europeo. Si
potrebbe anche considerare la possibilità di adattamenti istituzionali. Inoltre si potrebbero attribuire taluni speciali poteri
decisionali ad una “commissione dell’euro” del Parlamento europeo,
poteri che andrebbero oltre quelli conferiti ad altre commissioni, ad esempio
un peso maggiore nelle fasi parlamentari preparatorie o anche la possibilità di
svolgere determinate funzioni o di adottare determinati atti al posto della
plenaria. All’interno
della Commissione, le misure intese a rafforzare ancora di più rispetto
a oggi[24]
la posizione del Vicepresidente per gli Affari economici e monetari e l’euro
richiederebbero adattamenti al principio di collegialità e, di conseguenza,
modifiche del trattato. Potrebbero essere contemplate solo a lungo termine per
dare una direzione politica e per accrescere la responsabilità democratica di
una struttura analoga ad un “Tesoro” dell’UEM in seno alla Commissione. Al
riguardo, potrebbe essere istituito un rapporto speciale di fiducia e di
controllo tra il Vicepresidente per gli Affari economici e monetari e la “commissione
dell’euro” del Parlamento europeo. Tuttavia, la relativa configurazione dovrà
essere oggetto di attente riflessioni. Il principio di collegialità si applica
alle decisioni in tutti i settori politici di competenza della Commissione,
dalla concorrenza alla politica di coesione. Esso rappresenta un sistema di
controlli ed equilibri interni collettivi, che contribuiscono ad accrescere la
legittimità dell’azione della Commissione. Da
alcune parti è stato anche chiesto un ulteriore rafforzamento dell’Eurogruppo,
cui dovrebbe essere attribuita la competenza in merito alle decisioni
riguardanti la zona euro e i suoi Stati membri. Sarebbe necessaria una modifica
del trattato, dato che il carattere puramente informale dell’Eurogruppo, come
stabilito nel protocollo n. 14, ne fa semplice forum di discussione, privo di
competenze decisionali. Ciò detto, i vigenti trattati, agli articoli 136 e
138 del TFUE, hanno già creato il modello secondo il quale il Consiglio
adotta decisioni con il voto dei soli Stati membri della zona euro. Nel
presente piano, la Commissione sottolinea l’importanza di creare ulteriori basi
giuridiche nei trattati sulla base di questo modello. La principale differenza
pratica tra esso ed un Eurogruppo dotato di poteri decisionali consisterebbe
nel fatto che, nel secondo caso, i delegati degli Stati membri non appartenenti
alla zona euro sarebbero esclusi non solo dal voto ma anche dalle deliberazioni
e dal lavoro preparatorio svolto a livelli inferiori rispetto alle riunioni dei
ministri. La Commissione non ritiene che una tale situazione sia auspicabile,
perché in realtà ciò condurrebbe alla creazione di un “Consiglio della zona
euro” come istituzione separata, senza tenere in adeguata considerazione la
convergenza tra gli attuali e i futuri membri della zona euro. Inoltre,
un punto specifico da affrontare mediante modifica del trattato sarebbe il
rafforzamento della responsabilità democratica della BCE nella sua veste di
autorità di vigilanza delle banche, in particolare consentendo il normale
controllo di bilancio da parte del Parlamento europeo su tale attività. Allo
stesso tempo, si potrebbe modificare l’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, per
rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria e per eliminare alcune
delle restrizioni giuridiche che esso impone attualmente sulla configurazione
del meccanismo di vigilanza unico (ad es., sancire la possibilità di
partecipazione diretta e irrevocabile al meccanismo di vigilanza unico da parte
degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, al di là del modello della “stretta
cooperazione”; concedere agli Stati membri non appartenenti alla zona euro
partecipanti al meccanismo di vigilanza unico pieni e uguali poteri nelle
decisioni della BCE e andare oltre nella separazione interna della struttura
decisionale in materia di politica monetaria e di vigilanza). Potrebbe essere
presa in considerazione una modifica del trattato che crei uno status speciale
per le agenzie nel settore della regolamentazione finanziaria, che ne rafforzi
il carattere sovranazionale e la responsabilità democratica. Ciò non solo
consentirebbe di accrescere in misura significativa l’efficacia delle autorità
europee di vigilanza, ma permetterebbe di facilitare la costituzione e il
funzionamento del meccanismo di risoluzione unico che dovrà essere creato. Un
ulteriore strumento per rafforzare la legittimità dell'UE sarebbe anche
l’estensione delle competenze della Corte di giustizia, sopprimendo l’articolo 126,
paragrafo 10, del TFUE, e ammettendo così procedure di infrazione per gli Stati
membri o creando nuove procedure e competenze speciali, sebbene non bisogni
dimenticare che alcune delle questioni non si prestano ad un ricorso
giurisdizionale completo. Qualora
la riforma del trattato andasse oltre le questioni relative all’UEM, dovrebbe
includere l’obiettivo di generalizzare la procedura legislativa ordinaria,
ossia di rendere applicabile la procedura di codecisione del Parlamento europeo
e del Consiglio, con voto a maggioranza qualificata, per i casi restanti ai
quali si applica ancora la procedura legislativa speciale. Infine,
l’esigenza di garantire un’adeguata responsabilità democratica si porrebbe nel
caso in cui il trattato venga modificato per consentire la mutualizzazione
dell’emissione di debito sovrano coperta da una garanzia in solido di tutti gli
Stati membri della zona euro. Il sottostante problema di responsabilità risiede
nel fatto che una tale garanzia in solido, se reclamata dai creditori, potrebbe
provocare un notevole onere finanziario a carico delle finanze di un singolo
Stato membro, per le quali è responsabile il Parlamento dello Stato in questione,
benché l’onere sia il risultato di decisioni politiche che sono state prese nel
tempo da uno o più altri Stati membri sotto la responsabilità dei rispettivi
parlamenti. Finché all’UE non saranno attribuiti ampi poteri di determinare la
politica economica nella zona euro e finché il Parlamento europeo non sarà
responsabile delle decisioni sulle risorse di un consistente bilancio centrale,
questo fondamentale problema della responsabilità non potrà essere risolto
semplicemente affidando la gestione del debito sovrano mutualizzato ad un
esecutivo UE, per quanto responsabile nei confronti del Parlamento europeo. Al
contrario, il problema non si porrebbe più in una vera Unione economica e
fiscale che disponga di un consistente bilancio centrale che derivi le sue
risorse, per la parte dovuta, da un potere impositivo mirato e autonomo e dalla
possibilità di emettere debito sovrano proprio dell’UE, contestualmente alla
condivisione su ampia scala della sovranità sulla condotta della politica
economica a livello UE. Il Parlamento europeo godrebbe in tal caso di poteri
rafforzati di colegiferare su tale imposizione autonoma ed eserciterebbe il
necessario controllo democratico su tutte le decisioni prese dall'UE. Gli Stati
membri non sarebbero responsabili in solido per il debito sovrano degli altri,
ma al massimo per il debito sovrano dell’UE. Se il
trattato venisse modificato in modo da consentire, come passo intermedio,
l’emissione di “euro-BOT” a breve termine, combinata al rafforzamento dei
poteri di governance economica, bisognerebbe elaborare un modello di
responsabilità basato sia sul livello nazionale che su quello UE. Il Parlamento
europeo consentirebbe di garantire la necessaria responsabilità per le
decisioni relative alla gestione degli “euro-BOT” che dovrebbero essere
adottate da un “Tesoro” dell’UEM in seno alla Commissione. Tuttavia, anche il
Consiglio dovrebbe adottare decisioni, all’unanimità degli Stati membri della
zona euro con il consenso del Parlamento europeo, per l'istituzione iniziale e
per i successivi rinnovi periodici del meccanismo degli “euro-BOT”. Gli Stati
membri potrebbero garantire, in conformità dei rispettivi sistemi
costituzionali nazionali, per il tramite dei rispettivi parlamenti nazionali,
il grado di responsabilità che essi ritengono necessario per acconsentire alle
decisioni di istituzione e di rinnovo. La proposta di un fondo di
rimborso del debito solleva questioni di diversa natura legate alla
responsabilità. La concezione di un modello che assicuri l’adeguata
responsabilità del fondo di rimborso del debito presuppone che la relativa base
giuridica possa essere formulata con grande precisione giuridica per quanto
riguarda il debito massimo trasferibile, la durata massima dell’operazione e
tutte le altre caratteristiche, al fine di assicurare la certezza del diritto
sancita dagli ordinamenti costituzionali nazionali. Se questo potesse essere
assicurato, si potrebbe immaginare allora una nuova base giuridica nel trattato
che consentisse la creazione del fondo mediante decisione del Consiglio,
adottata all’unanimità degli Stati membri della zona euro con il consenso del
Parlamento europeo e soggetta a ratifica da parte degli Stati membri
conformemente alle rispettive norme costituzionali. Tale decisione stabilirebbe
il volume massimo, la durata e le condizioni precise della partecipazione al
fondo. La Commissione, che è chiamata a render conto al Parlamento europeo,
gestirebbe poi il fondo conformemente alle norme precise fissate nella
decisione del Consiglio. ALLEGATO
1 – Lo strumento di convergenza e di competitività I passi
avanti verso un’autentica UEM nel settore del coordinamento delle politiche
economiche dovrebbero basarsi sul sistema vigente e sul contestuale ulteriore
rafforzamento del processo. A tale scopo sarebbe fondamentale che le riforme
venissero fatte proprie a livello nazionale, parallelamente al progressivo
aumento dell’intrusività degli orientamenti della zona euro, nei casi in cui
gli Stati membri non adottino misure adeguate. Effetti di ricaduta con portata
più ampia nell’ambito dell’Unione monetaria impongono una procedura più
rigorosa di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri della
zona euro. Sulla base dei vigenti trattati il legislatore potrebbe pertanto
creare un quadro integrato per la sorveglianza delle politiche economiche
costituito da due elementi: 1) un meccanismo di coordinamento ex ante
sistematico di tutti i grandi progetti di riforma degli Stati membri nel quadro
del semestre europeo, previsto dall’articolo 11 del TSCG; 2) lo strumento di
convergenza e di competitività nel quadro della procedura per gli squilibri
macroeconomici, basato su accordi contrattuali tra Commissione e Stati membri
della zona euro, associato alla possibilità di un sostegno finanziario. Tale
quadro verrebbe a integrare la procedura per gli squilibri macroeconomici e il
vigente quadro per la sorveglianza della situazione di bilancio degli Stati
membri (il patto di stabilità e crescita). Il suo obiettivo sarebbe duplice: in
primo luogo, rafforzerebbe le procedure esistenti, in particolare potenziando
il coordinamento ex ante delle grandi riforme economiche; in secondo
luogo, rafforzerebbe il dialogo con gli Stati membri della zona euro per
accrescere l’appropriazione delle riforme a livello nazionale attraverso
l’introduzione di accordi contrattuali che saranno conclusi tra la Commissione
e gli Stati membri. Sarebbe associato ad un apposito sistema di sostegno
finanziario, che rappresenta la fase iniziale della creazione di una capacità
fiscale dell’UEM. Gli accordi contrattuali e il sostegno finanziario dovrebbero
essere raggruppati nello strumento di convergenza e di competitività per l’UEM. Nelle
prossime proposte la Commissione definirà le condizioni dettagliate sia per il
meccanismo di coordinamento ex ante delle riforme che per lo strumento
di convergenza e di competitività basato su accordi contrattuali associati ad
un sostegno finanziario. Le proposte della Commissione mireranno inoltre a
semplificare le attuali procedure create nel corso del tempo (semestre europeo,
programmi nazionali di riforma, procedura per gli squilibri macroeconomici,
ecc.). La
procedura prevista si svilupperebbe come segue Le
innovazioni del semestre europeo consisterebbero nell’introduzione di un
coordinamento ex ante sistematico delle grandi riforme economiche; in
un’intensificazione del dialogo con gli Stati membri; nell’introduzione di
accordi contrattuali, che verranno conclusi tra la Commissione e gli Stati
membri della zona euro e nel sostegno finanziario legato all’esecuzione degli
accordi contrattuali. 1. La
Commissione pubblica l'analisi annuale della crescita ed una proposta di
orientamenti integrati (indirizzi di massima per le politiche economiche e
orientamenti in materia di occupazione). Questi indicherebbero le priorità e
gli obiettivi (quantificati o no) per l’anno successivo, sia per le politiche
degli Stati membri che a livello di UE. Le misure a livello di UE potrebbero
includere proposte concrete, sulle quali i colegislatori dovranno agire una
volta approvate e varate. Il Parlamento europeo verrebbe consultato
(attualmente la consultazione è obbligatoria unicamente per gli orientamenti in
materia di occupazione; verrebbe concluso un accordo politico per consultare il
Parlamento europeo sull’intero pacchetto di orientamenti). In parallelo, la
Commissione presenta la relazione sul meccanismo di allerta che indica gli
Stati membri che si ritiene presentino squilibri e che saranno quindi oggetto
di esame approfondito (per valutare se gli squilibri esistono e, in caso affermativo,
se siano eccessivi). 2. Sulla
base degli orientamenti ogni Stato membri della zona euro presenta un programma
nazionale di riforma: un documento unico contenente proposte di misure
politiche fondamentali per migliorare la crescita e la competitività, e un
programma di stabilità, in cui figurano i piani di bilancio a medio termine. 3. La
Commissione valuta i programmi e presenta la sua valutazione in una serie di
documenti di lavoro dei suoi servizi, che evidenziano anche i problemi che
ancora sussistono. Tali documenti verrebbero pubblicati prima di quanto avviene
attualmente per consentire un dialogo sull’analisi. In parallelo la Commissione
redige una valutazione orizzontale delle proposte relative alle grandi riforme
economiche nei paesi della zona euro. Tale documento orizzontale e le sue
conclusioni sono discussi in seno all’Eurogruppo e al Consiglio ECOFIN in vista
del coordinamento ex ante sistematico dei grandi piani di riforma. 4. Successivamente,
la Commissione presenta una proposta di raccomandazioni specifiche per paese,
che illustra le specifiche misure politiche concordate nonché il calendario
previsto per l’attuazione. In parallelo, per gli Stati membri con squilibri
eccessivi, la Commissione presenta una raccomandazione che stabilisce l’esistenza
di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato membro in questione
l’adozione di misure correttive. Grazie al processo di dialogo informale
sull’analisi delle politiche, le raccomandazioni specifiche per paese saranno
più precise e puntuali. Le raccomandazioni specifiche per paese si concentrerebbero
su un numero limitato di elementi fondamentali relativi alla crescita e
all’aggiustamento delle debolezze dello Stato membro interessato. L’attenzione
e la specificità maggiori potrebbero dare un maggiore impulso agli sforzi di
riforma degli Stati membri. 5. Dopo
l’adozione delle raccomandazioni specifiche per paese, incluse le
raccomandazioni del Consiglio nel quadro della procedura per gli squilibri
macroeconomici, gli Stati membri soggetti al braccio preventivo e al braccio
correttivo presentano (su base volontaria nel primo e su base obbligatoria nel
secondo), una proposta di accordo contrattuale, comprendente i provvedimenti
politici specifici che intendono attuare e il relativo calendario, sulla base
delle predette raccomandazioni. Per gli Stati membri soggetti al braccio
correttivo della procedura per gli squilibri macroeconomici, il piano di azione
correttivo corrisponderebbe agli accordi contrattuali da concludere con la
Commissione. Per gli Stati membri soggetti al braccio preventivo della
procedura per gli squilibri macroeconomici, gli accordi contrattuali
consisterebbero in un piano di azione analogo a quello previsto nel quadro del
braccio correttivo. Per gli
Stati membri soggetti al braccio correttivo, i negoziati relativi agli accordi
contrattuali corrisponderebbero all’approvazione del piano di azione
correttivo, e, pertanto, si applicherebbero gli articoli da 8 a 12 del
regolamento (UE) n. 1176/2011. Anche
per gli Stati membri soggetti al braccio preventivo dovrebbero applicarsi una
procedura e tempi analoghi, tra l’altro anche per quanto riguarda il controllo
e la valutazione dell’attuazione delle misure previste negli accordi
contrattuali. Non si applicano tuttavia sanzioni. Ogni
anno gli Stati membri presenterebbero, con il programma nazionale di riforma,
una relazione sui progressi nell’esecuzione del rispettivo accordo
contrattuale. 6. Gli
accordi contrattuali sarebbero accompagnati da un sostegno finanziario.
Sarebbero correlati alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel
quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici, incentrata sul
rafforzamento della capacità di aggiustamento e della competitività degli Stati
membri, ossia ambiti in cui le riforme avrebbero notevoli ricadute positive in
altri Stati membri, e sono quindi necessarie per garantire il buon
funzionamento dell’UEM. Il
sostegno finanziario consisterebbe in un importo forfetario che verrebbe
attribuito con l’accordo contrattuale, senza destinarlo a riforme specifiche.
La definizione e l’uso degli importi e delle modalità di erogazione (che può
prevedere più di una rata) dipenderanno dalle condizioni (misure e/o riforme
che gli Stati membri devono attuare) e andrebbero altresì specificate
nell’accordo contrattuale. Oltre
alle sanzioni e alla relativa procedura applicabile agli Stati membri soggetti
al braccio correttivo (come previsto dal regolamento (UE) n. 1174/2011), gli
accordi contrattuali avrebbero forza esecutiva, dato che la Commissione può
rivolgere avvertimenti (conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, del TFUE),
se uno Stato membro non rispetta l’accordo contrattuale. Gli avvertimenti, che
la Commissione può emanare in modo autonomo, potrebbero comprendere un invito
agli Stati membri a correggere la deviazione, con l’indicazione dei relativi
tempi. Qualora l’invito non venisse rispettato, il sostegno finanziario
potrebbe essere ritirato. Il
sostegno finanziario sarà finanziato da uno speciale fondo/strumento
finanziario, come indicato nel testo del presente piano. Gli Stati membri della
zona euro saranno tenuti a contribuire al fondo, sulla base di un coefficiente
di contribuzione basato sul RNL. Quando presenterà la sua
proposta sul rafforzamento e la razionalizzazione delle attuali procedure, la
Commissione tratterà anche il rischio di potenziali conseguenze indesiderate
derivanti dall’introduzione di un tale sostegno finanziario, quali l’azzardo
morale (ad esempio la ricompensa di risultati relativamente mediocri) e le
perdite secche (riforme che sarebbero state comunque attuate anche senza
incentivi supplementari). ALLEGATO
2 - Rappresentanza esterna della zona euro I
progressi che verranno decisi verso un’ulteriore integrazione dovranno
riflettersi sul versante esterno, garantendo all’Unione, e più nello specifico
alla zona euro, una rappresentazione economica unitaria. Rafforzare la voce
dell’Unione economica e monetaria rientra in pieno negli sforzi in corso mirati
a migliorare la governance economica della zona euro. Uno
degli insegnamenti più importanti della crisi è che, di fronte a uno shock
mondiale che richiede una risposta collettiva, ciò che permette di influenzare
il tipo di risposte politiche che saranno adottate nelle istituzioni e nei
consessi internazionali sono le dimensioni della zona euro. Negli ultimi anni
l’Unione è diventata, soprattutto grazie all’euro, l’interlocutore naturale
delle principali potenze economiche nelle discussioni sulla crescita mondiale,
sull’assistenza finanziaria o sulla regolamentazione finanziaria. La zona euro
non gode però di una leadership e di un’influenza commisurate al suo
peso economico perché la sua rappresentanza in seno alle istituzioni e ai
consessi finanziari internazionali è attualmente frammentata. Per
essere pienamente efficaci, gli sforzi mirati a rafforzare la governance
economica della zona euro dovranno andare di pari passo con un’azione che
conferisca maggiore unità e coerenza alla rappresentanza esterna della zona
euro e che rifletta il rafforzamento significativo della governance economica
interna. Per
permettere alla zona euro di svolgere un ruolo più attivo nelle istituzioni e
nei consessi multilaterali, come anche nei dialoghi bilaterali con i partner
strategici, occorre rafforzare la sua rappresentanza esterna[25] in
modo da veicolare un messaggio coeso su questioni di politica economica e di
bilancio, sulla sorveglianza macroeconomica, sulle politiche del tasso di
cambio e sulla stabilità finanziaria. Per
raggiungere questi obiettivi bisognerà concordare una tabella di marcia mirata
a semplificare e a unificare la rappresentanza esterna della zona euro nelle
organizzazioni e nei consessi economici e finanziari internazionali. L’attenzione
è rivolta soprattutto al Fondo monetario internazionale (FMI) che, grazie
all’erogazione di prestiti e alla funzione di sorveglianza, è una colonna
portante della governance economica mondiale. Attualmente i 17 Stati
membri della zona euro sono divisi in otto raggruppamenti e seggi, e ricoprono
fino a cinque incarichi di direttore esecutivo, mentre la presenza delle
istituzioni dell’Unione in seno all’FMI è molto limitata. La Banca centrale
europea ha lo status di osservatore nel consiglio esecutivo e nel comitato
monetario e finanziario internazionale mentre la Commissione europea ha lo
status di osservatore solo nel comitato monetario e finanziario internazionale. L’articolo
138, paragrafo 2, del TFUE prevede l’adozione di misure opportune per garantire
una rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e conferenze
finanziarie internazionali. Nell’intenzione dei costituenti, l’obiettivo del
disposto era garantire agli Stati membri della zona euro, tramite l’Unione, una
rappresentanza più forte e unificata in queste istituzioni e conferenze, dal
momento che l’efficacia degli attuali accordi informali relativi alla
rappresentanza della zona euro era stata ritenuta insoddisfacente[26]. È
necessario potenziare l’infrastruttura di coordinamento della zona euro tra
Bruxelles e Washington, migliorare il processo di coordinamento all’interno
della zona euro e fare in modo che gli Stati membri siano tenuti a veicolare un
messaggio comune. Bisogna inoltre riorganizzare i raggruppamenti in seno
all’FMI in modo da creare raggruppamenti di paesi della zona euro, estesi
eventualmente anche ai futuri Stati membri dell’euro. Parallelamente bisognerà
chiedere per la zona euro lo status di osservatore in senso al consiglio
esecutivo del Fondo. Tutto ciò rende necessari negoziati con l’FMI. Gli Stati
membri della zona euro condividono una moneta unica, una politica monetaria
unica e una politica dei tassi di cambio unica e le loro riserve estere sono
gestite dal Sistema europeo di banche centrali. I recenti cambiamenti della governance
della zona euro hanno modificato profondamente le modalità di coordinamento
delle politiche economiche e di bilancio a livello europeo. La Commissione
europea è diventata un interlocutore naturale dell’FMI sulle questioni
riguardanti la zona euro. Negli ultimi tempi la Commissione e la Banca centrale
europea hanno collaborato fianco a fianco con l’FMI per negoziare i pacchetti
di assistenza finanziaria per la zona euro e per gli Stati membri dell’Unione e
collaborano in generale nell’ambito della sorveglianza. Dati questi presupposti
il riconoscimento dello status di osservatore alla zona euro, rappresentata
dalla Commissione europea, affiancata dalla BCE per le questioni di politica
monetaria, è essenziale per rendere più fruttuosa la cooperazione tra l’FMI e
le istituzioni che sono al centro della gestione quotidiana della zona euro. Un
seggio unico per la zona euro in seno all’FMI è un obiettivo di lungo termine
da perseguire secondo un approccio graduale che permetta a tutti gli attori
coinvolti di adottare le necessarie disposizioni istituzionali per accogliere
questa modifica. In termini
concreti, la Commissione europea: · presenterà
una tabella di marcia per consolidare la rappresentanza della zona euro in seno
all’FMI e ottenere nel tempo un seggio unico; · presenterà
a tempo debito proposte formali, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, del
TFUE, per stabilire una posizione unitaria sul riconoscimento dello status di
osservatore della zona euro in seno al consiglio esecutivo dell’FMI e
successivamente per un ottenere un seggio unico; · presenterà
una proposta per migliorare il coordinamento tra gli Stati membri in seno
all’FMI sulle questioni riguardanti l’UEM; · valuterà
di sfruttare la possibilità offerta dall’articolo 138, paragrafo 1, del TFUE di
proporre posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse
particolare per l’Unione economica e monetaria nell’ambito delle competenti
istituzioni e conferenze finanziarie internazionali; · promuoverà
ulteriormente la rappresentanza della zona euro nell’ambito delle relazioni
bilaterali con i principali partner economici. A tal fine potrebbe servire da
modello il quadro delle discussioni con la Cina sulle questioni macroeconomiche
e relative ai tassi di cambio (che vengono attualmente trattate da una
delegazione per la zona euro[27]). ALLEGATO
3 – Un fondo europeo di rimborso Il concetto di fondo di
rimborso è stato avanzato per la prima volta nel 2011 dal consiglio tedesco
degli esperti economici. L’idea alla base del fondo di rimborso è quella di
istituire un quadro per riportare il debito pubblico degli Stati membri della
zona euro a livelli sostenibili, riducendo i costi di finanziamento complessivi
in cambio di impegni aggiuntivi a favore della governance di bilancio. Come
approccio di base, il debito pubblico degli Stati membri verrebbe diviso in due
parti: 1) una parte pari al 60% del PIL, ossia la soglia fissata dal patto
di stabilità e crescita, che resterebbe di responsabilità dei singoli Stati
membri; e 2) una parte rappresentata dal debito pubblico superiore alla soglia
del 60% del PIL, che verrebbe trasferita e messa in comune nel fondo di
rimborso, e che quindi sarebbe di proprietà del fondo, anche se gli Stati
membri sarebbero tenuti a rimborsare autonomamente il debito trasferito nel
corso di uno specifico periodo di tempo (ad esempio: 25 anni). Il fondo di
rimborso si autofinanzierebbe con l’emissione di obbligazioni proprie, il cui
servizio sarebbe assicurato congiuntamente da tutti gli Stati membri
partecipanti. Al fine di suscitare interesse per le obbligazioni del fondo di
rimborso e per creare il relativo mercato, gli investitori chiederebbero
garanzie sufficientemente forti sulla loro qualità creditizia. Pertanto, le
obbligazioni del fondo di rimborso dovrebbero essere coperte da una garanzia in
solido di tutti gli Stati membri della zona euro. La garanzia in solido sulle
obbligazioni del fondo di rimborso si tradurrebbe in un costo relativamente
basso di finanziamento per gli Stati membri partecipanti, il che alleggerirebbe
l’onere complessivo del rispettivo servizio del debito. I tempi del rimborso
per ogni Stato membro dovranno essere fissati con precisione e basarsi su una
chiave di calcolo trasparente che specifichi la tipologia delle rate (uguali
nel tempo o dipendenti dalla situazione economica, ad esempio in percentuale
del PIL, il che consentirebbe di adeguare i versamenti annuali al ciclo
economico). La struttura di un tale quadro è illustrata nella figura 1. Figura
1. Struttura del fondo europeo di rimborso Un problema dell’azzardo
morale è inerente all’approccio di un fondo di rimborso, in quanto la garanzia
in solido e la riduzione dei costi di finanziamento che ne derivano per gli
Stati membri potrebbero creare incentivi inattesi all’assunzione di ulteriori
debiti. Il problema dell’azzardo morale dovrebbe essere risolto prevedendo
l’assunzione da parte degli Stati membri di impegni supplementari in materia di
governance economica. Come condizione preliminare per la partecipazione
al fondo di rimborso, verrebbe delineato un percorso di risanamento del
bilancio e di riforme strutturali per ogni Stato membro, che obbligherebbe lo
Stato membro a rimborsare in maniera autonoma i debiti trasferiti per un
determinato periodo di tempo. Gli accordi di risanamento e di riforma, che sono
una condizione essenziale di credibilità, potrebbero comprendere: i) un vincolo
di destinazione specifica delle entrate fiscali per soddisfare le obbligazioni
di pagamento nei confronti del fondo di rimborso; ii) il deposito di garanzie
reali, iii) l’impegno vincolante a realizzare le riforme strutturali e le
misure di risanamento precedentemente concordate. In caso di non conformità, il
trasferimento del debito nazionale al fondo di rimborso potrebbe essere
immediatamente interrotto. Nella pratica, i
rimborsi del debito in scadenza e il nuovo fabbisogno di finanziamento degli
Stati membri partecipanti verrebbero finanziati con il denaro raccolto con la
vendita di obbligazioni del fondo di rimborso[28]
fino a quando le passività trasferite non raggiungano gli importi concordati.
Sarà necessario un quadro giuridico/contratto chiaro e rigoroso che disciplini
il trasferimento del debito, per definire in particolare: i) gli importi
massimi da trasferire[29],
ii) le modalità di rimborso, e iii) il rango superiore delle obbligazioni
emesse dal fondo di rimborso rispetto alle obbligazioni nazionali. A seguito del
trasferimento al fondo di rimborso, il debito totale di un paese verrebbe
diviso in due parti: il debito pubblico nazionale e le obbligazioni emesse dal
fondo di rimborso[30]
(cfr. figura 2). Figura 2. Struttura del debito degli Stati
membri nella struttura del fondo di rimborso Fonte:
Commissione europea previsioni di autunno 2012, previsioni dei dati sul debito
per il 2013 La creazione di un fondo
di rimborso porrebbe diversi problemi. In primo luogo, sebbene l’intera zona
euro trarrebbe beneficio dalla riduzione del rischio sovrano e del rischio
sistemico, grazie alla riduzione dei livelli complessivi del debito e in
particolare del livello del debito dei paesi più vulnerabili, gli Stati membri
con qualità creditizia elevata sembrerebbero trarre benefici relativamente
inferiori dal fondo. Pertanto, dovranno essere previsti incentivi alla
partecipazione di questi Stati membri. In secondo luogo, una volta coperto
dalla garanzia in solido il debito eccessivo si trasformerebbe in un’attività
relativamente a basso rischio. Di conseguenza, l’effetto di disciplina del
mercato risulterebbe fortemente indebolito. In effetti, la funzione di
disciplina verrebbe trasferita interamente ai co-garanti. In terzo luogo, il
fondo di rimborso è inteso come mezzo per ridurre i livelli del debito e gli
Stati membri non dovrebbero avere incentivi a prolungare inutilmente la
partecipazione al fondo di rimborso unicamente per beneficiare di bassi costi
di finanziamento. Infine, dalla prospettiva del mercato, una durata limitata di
questo meccanismo ridurrebbe la liquidità del mercato nel periodo finale del
meccanismo. Ciò metterebbe in discussione la funzione e l’uso come parametro di
riferimento delle obbligazioni emesse in comune, nonché la possibilità di
creare mercati dei derivati adeguati. Dopo la scadenza dell’emissione comune,
il mercato dei titoli di Stato della zona euro presenterebbe lo stesso basso
grado di integrazione che attualmente, e non si avrebbe nessuno dei benefici potenziali
dell’emissione comune. [1] Per “fiscale” si intende nel testo “di bilancio”. [2]
Il quadro delle
politiche dell’UEM è definito da una serie di disposizioni specifiche del
trattato che a) istituiscono la Banca centrale europea (BCE) quale autorità
monetaria indipendente della zona euro; b) elaborano un corpus di norme
che disciplinano la condotta delle politiche di bilancio nazionali (procedura
per i disavanzi eccessivi, divieto di facilitazione creditizia e di acceso
privilegiato e il cosiddetto principio del “non salvataggio finanziario”); c)
disciplinano più in generale la sorveglianza delle politiche economiche negli
Stati membri. [3]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0238:FIN:IT:PDF [4] Cfr. le comunicazioni
della Commissione del 12 maggio 2010 (COM (2010) 250 definitivo) e del 30
giugno 2010 (COM(2010) 367 definitivo) e le sue proposte legislative contenute
nel “six pack” del 29 settembre 2010 (COM (2010) 522-527 definitivo). [5] Sentenza del 27 novembre 2012 nella causa C-370/12
Pringle. La Corte ha inoltre confermato che la decisione 2011/199 del Consiglio
europeo, che modifica l'articolo 136 del TFUE, era valida e che gli Stati
membri potevano procedere alla conclusione e alla ratifica del trattato MES
prima dell’entrata in vigore della decisione. [6] Comunicato stampa della BCE del 6 settembre 2012
sulle caratteristiche tecniche delle operazioni monetarie definitive:
http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html [7] COM(2011)818. [8] Cfr. la comunicazione della Commissione dal titolo
“Una tabella di marcia verso l’ Unione bancaria”, in cui la Commissione delinea
la sua visione complessiva della realizzazione dell’Unione bancaria,
comprensiva del corpus unico di norme, della tutela comune dei depositi
e di un meccanismo di risoluzione unico per il settore bancario (COM (2012) 510.
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/committees/reform/20120912-com-2012-510_it.pdf [9] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/132809.pdf.
[10] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/132986.pdf
[11] http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/committees/reform/20120912-com-2012-511_it.pdf [12] http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/committees/reform/20120912-com-2012-512_it.pdf [13] Regolamento (EU) n. 1176/2011. [14] L’articolo 126, paragrafo 3, TFUE precisa infatti:
“La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra
il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di
tutti gli altri fattori significativi (...)”. [15] In primo luogo la procedura può non essere
avviata se lo Stato membro, pur avendo violato il criterio del disavanzo, ha un
rapporto debito pubblico/PIL inferiore al valore di riferimento. In secondo
luogo la violazione del parametro di riferimento per la riduzione del debito
porta all’avvio della procedura solo dopo aver considerato i fattori
significativi. [16] Nel valutare il rispetto del parametro di
riferimento per la spesa, non viene peraltro tenuto conto della spesa per i
programmi dell’Unione, e quindi anche della spesa per investimenti, se
interamente compensata dalle entrate di finanziamenti dell’UE. [17] Il patto di stabilità e crescita prevede
disposizioni specifiche in merito. Regolamento (CE) n. 1466/97, articolo 5,
paragrafo 1: “Nel definire il percorso di avvicinamento all’obiettivo di
bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto
e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati
membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno
margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che
si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine
entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono
conto soltanto dell’attuazione di importanti riforme strutturali idonee a
generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento
del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto
quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.”. [18] Ovvero l'Unione europea in rappresentanza degli Stati
membri della zona euro, conformemente ai trattati. [19] Cfr. sentenza del 27 novembre 2012 nella causa C-370/12,
Pringle, punti 137 e 138. [20] In ogni caso, il contenuto del trattato verrebbe
incorporato nel diritto dell'Unione, come previsto dall’articolo 16 dello
stesso trattato. [21] Cfr. la comunicazione della Commissione dal titolo
“Una tabella di marcia verso l’ Unione bancaria”, in cui la Commissione delinea
la sua visione complessiva della realizzazione dell’Unione bancaria,
comprensiva del corpus unico di norme, della tutela comune dei depositi
e di un meccanismo di risoluzione unico per il settore bancario (COM (2012) 510.
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/committees/reform/20120912-com-2012-510_it.pdf [22] Alcune analisi esistenti valutano econometricamente
il contributo degli attuali meccanismi di trasferimento negli Stati federali
all’assorbimento degli shock asimmetrici. Ad esempio, le stime sulla
capacità di stabilizzazione dei trasferimenti tra gli Stati federati americani
variano dal 10% al 30% degli shock compensati da trasferimenti negli
Stati Uniti. [23] Sentenza della Corte di giustizia nella
causa C-3070/12, Pringle, punti 109 – 111 e 158 – 162. [24] Va ricordato che, nell’ottobre e nel novembre
2011 la posizione del commissario per gli Affari economici e monetari è stata
già notevolmente rafforzata da diversi atti adottati entro i limiti fissati
dalle vigenti norme dei trattati, al fine di garantire l’indipendenza,
l’obiettività e l’efficienza nell’esercizio da parte della Commissione delle competenze
di coordinamento, di sorveglianza e di controllo del rispetto delle norme nel
settore della governance economica dell’Unione e della zona euro. In
particolare, a seguito di una modifica del regolamento interno della
Commissione, le decisioni della Commissione in materia sono adottate su
proposta del Vicepresidente responsabile per gli Affari economici e monetari e
per l’euro secondo una speciale procedura scritta, il che consente una gestione
più obiettiva ed efficace del processo decisionale. Il Vicepresidente è anche
autorizzato ad adottare, di concerto con il Presidente, decisioni per conto
della Commissione in diversi settori disciplinati dal six-pack e in
relazione ai programmi di aggiustamento economico nel quadro del MESF,
dell’EFSF e del MES. Infine, tutte le iniziative della Commissione che hanno un
potenziale impatto sulla crescita, la competitività e la stabilità economica
richiedono la preventiva consultazione dei servizi del Vicepresidente. [25] Ovvero dell'Unione europea in rappresentanza degli
Stati membri della zona euro, conformemente ai trattati. [26] Si vedano Convenzione europea, Relazione
finale del Gruppo VI “Governance economica”, WG VI 17 del 21.10.2002,
pag. 8, e Relazione finale del Gruppo VII “Azione esterna”, WG VII 17
del 16.12.2002, pag. 32. [27] La delegazione è composta dal commissario per gli
Affari economici e monetari, dal presidente dell’Eurogruppo e dal presidente
della Banca centrale europea. [28] La gestione
del fondo di rimborso sarebbe affidata ad un’istituzione apposita che verrebbe
istituita in base al trattato, ossia un organo per la gestione del debito
europeo in seno alla Commissione, responsabile nei confronti del Parlamento
europeo. [29] Il
contratto dovrebbe anche specificare chiaramente che gli importi da trasferire
concordati non sono aumentabili. [30] Le
dimensioni complessive del fondo di rimborso potrebbero ammontare a 3 000
miliardi di euro. Il calcolo è stato effettuato sulla base delle previsioni di
autunno 2012 dei servizi della Commissione europea.