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Document 52012DC0630
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON COMMUNICATION ON THE SAFE USE OF CHEMICALS
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOE AL CONSIGLIOSULLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'USO SICURO DEI PRODOTTI CHIMICI
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOE AL CONSIGLIOSULLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'USO SICURO DEI PRODOTTI CHIMICI
/* COM/2012/0630 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOE AL CONSIGLIOSULLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'USO SICURO DEI PRODOTTI CHIMICI /* COM/2012/0630 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO SULLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'USO SICURO
DEI PRODOTTI CHIMICI (Testo rilevante ai fini dello SEE) Glossario ECHA Agenzia europea delle sostanze chimiche CLP Regolamento (CE)
n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele SGH Sistema mondiale armonizzato
di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici REACH Regolamento (CE) n.
1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
dei prodotti chimici RCN Rete di comunicazione dei rischi MSCA Autorità competente degli Stati membri SDS Scheda dei dati di sicurezza 1. Introduzione L'Unione europea ha sviluppato sistemi
per fornire informazioni sulle proprietà pericolose e le misure di controllo di
prodotti chimici dal 1967[1]
per le sostanze, e dal 1988[2]
per le miscele (che venivano allora definite "preparati"). I sistemi
di classificazione utilizzati in altri paesi differivano tuttavia tra di loro e
non erano sempre compatibili, rendendo spesso necessarie etichette e schede di
dati di sicurezza (SDS) multiple per uno stesso prodotto chimico. Pertanto, nel 1992 la Conferenza
delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo sviluppo ha emesso il mandato
internazionale di armonizzare la classificazione dei rischi entro l'anno 2000. Di
conseguenza, una prima versione generale del Sistema mondiale armonizzato di
classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (SGH) è stato approvato
nel 2002 ed è stato pubblicato l'anno successivo. Da allora, l'SGH è stato
aggiornato ogni due anni. L'SGH è un sistema delle Nazioni Unite volto a
determinare i rischi di una sostanza chimica e ad informarne gli utilizzatori mediante
simboli standard (pittogrammi) e menzioni sulle etichette degli imballaggi o
mediante una SDS. Il CLP è il regolamento dell'UE relativo alla classificazione, etichettatura
e imballaggio delle sostanze e delle miscele[3].
Tale atto allinea i precedenti strumenti dell'Unione in materia di classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche all'SGH. Il regolamento CLP
ha lo scopo di rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente, garantendo
al tempo stesso la libertà di circolazione delle sostanze e delle miscele
chimiche e stimolando la competitività e l'innovazione. Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009. In virtù di
tale atto, la scadenza per adeguare la classificazione delle sostanze alle nuove
regole era fissata al 1° dicembre 2010. Per le miscele, la scadenza sarà il 1° giugno
2015. A termine, dopo questo periodo transitorio, il regolamento CLP sostituirà
le regole precedenti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio
delle sostanze (direttiva 67/548/CEE) ed inoltre le regole vigenti sui preparati
(direttiva 1999/45/CE). L'articolo 34 del regolamento CLP stabilisce quanto segue: 1. Entro il 20 gennaio 2012 l'Agenzia procede a uno
studio sulla comunicazione al pubblico di informazioni sull'uso sicuro di sostanze
e miscele e eventuale necessità di maggiori informazioni sulle etichette. Tale
studio è effettuato in consultazione con le autorità competenti e i soggetti
interessati e, se del caso, facendo ricorso alle migliori prassi pertinenti. 2. Fatte salve le norme in materia di etichettatura
di cui al presente titolo, la Commissione presenta, sulla base dello studio di
cui al paragrafo 1, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se
del caso, una proposta legislativa per modificare il presente regolamento. L'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha valutato le
conclusioni di un'inchiesta Eurobarometro effettuata in tutta l'Europa e quelle
di un altro studio più mirato sulla percezione dei rischi. Ha quindi pubblicato
la sua analisi, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento CLP,
il 20 gennaio 2012. La presente relazione è stata stabilita sulla base delle analisi
effettuata dall'ECHA, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del
regolamento CLP. 2. Studio sulla
comunicazione di informazioni sui prodotti chimici al pubblico Il regolamento CLP integra nella
legislazione dell'UE i criteri di classificazione e le regole in materia di etichettatura
adottati a livello delle Nazioni Unite. I principi fondamentali sono di fatto
molto vicini a quelli della precedente legislazione dell'UE. Il regolamento obbliga
le imprese a classificare, etichettare e imballare in modo appropriato i prodotti
chimici pericolosi prima di immetterli sul mercato. Secondo il regolamento CLP, la comunicazione di pericoli[4] dei prodotti chimici mediante etichette
rimane il principale modo di informare il pubblico sull'uso sicuro di questi prodotti.
L'etichetta di pericolo del regolamento CLP comprende in particolare i seguenti
elementi: (a) il
pittogramma di pericolo (come descritto all'allegato V del regolamento CLP), concepito
come una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici
destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione; (b) l'avvertenza,
vale a dire una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per
segnalare al lettore un potenziale pericolo (ad es. Attenzione, Pericolo); (c) il
consiglio di prudenza, vale a dire una frase che descrive la misura o le misure
raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi
dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego
o smaltimento (questi consigli di prudenza sono menzioni standard e sono definiti
all'allegato IV del regolamento CLP); (d) l'indicazione
di pericolo, che definisce la natura dei pericoli presentati da una sostanza o
da una miscela pericolosa, compreso eventualmente il grado di pericolo (le
indicazioni di pericolo sono menzioni standard e sono definite all'allegato IV del
regolamento CLP). Conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento
CLP, l'ECHA ha effettuato uno studio allo scopo di valutare la comunicazione al
pubblico delle informazioni concernenti la sicurezza di utilizzazione delle sostanze
e delle miscele e inoltre l'eventuale necessità di comunicare informazioni
supplementari sulle etichette. Questo studio si è basato su due principali
elementi: a) un sondaggio Eurobarometro realizzato nel 2010 sulle
percezioni dei cittadini europei per quanto riguarda la lettura delle etichette
e la comprensione dei pittogrammi di pericolo ad essi associati. Più di 26 000
persone in tutti gli Stati membri hanno partecipato a questa inchiesta e i risultati,
pubblicati nel 2011, sono stati considerati rappresentativi dell'opinione di
500 milioni di cittadini nell'UE; b) un nuovo studio qualitativo realizzato
nel 2011 (da un gruppo di universitari europei specializzati nell'analisi e
nella percezione dei rischi e della ricerca in materia di rischi) al fine di fornire
ulteriori elementi sulle percezioni pubbliche e i modelli comportamentali
individuali. Questo studio è consistito in colloqui con più di 240 cittadini in
tre Stati membri e aveva lo scopo di dimostrare come le persone valutano i
prodotti chimici e il rapporto tra tali giudizi e i comportamenti in materia di
sicurezza. Il 20 gennaio 2012, l'ECHA ha inviato alla Commissione la sua relazione
avente ad oggetto lo "Studio sulla comunicazione al pubblico di
informazioni concernenti l'uso sicuro delle sostanze chimiche"[5]. Nelle sezioni seguenti, la
presente relazione riassumerà le principali conclusioni dello studio e le confronterà
con quelle di altre relazioni dello stesso tipo elaborate dalle organizzazioni
riconosciute a livello internazionale (UN, UNITAR, ecc.) prima di pronunciarsi
sulla necessità o no di modificare il regolamento CLP. 3. Conclusioni concernenti
la comunicazione al pubblico di informazioni sui prodotti chimici 3.1. Riconoscimento
e comprensione dei pittogrammi del regolamento CLP e di altri elementi che
figurano sulle etichette Le inchieste effettuate per lo studio ECHA hanno messo in evidenza le
differenze tra uno Stato membro e l'altro per quanto riguarda il riconoscimento
e la comprensione dei nuovi pittogrammi di pericolo, nonché una relativamente
bassa comprensione delle misure di sicurezza da osservare al momento
dell'utilizzazione dei prodotti chimici. Hanno inoltre mostrato che la maggior
parte delle persone interrogate si riteneva moderatamente informata o malinformata
in merito ai pericoli associati ai prodotti chimici. L'inchiesta Eurobarometro ha in particolare mostrato che, per l'insieme
dell'UE, il modo più comune per sapere se un prodotto chimico è pericoloso era leggere
le istruzioni sulla sicurezza. Questa tendenza si è confermata per i prodotti considerati
più pericolosi, come gli antiparassitari e gli insetticidi (il 50% delle persone
interrogate leggono sempre le istruzioni di sicurezza prima di utilizzarli). D'altro
canto, per altre categorie di prodotti come i prodotti di manutenzione degli
autoveicoli e i detergenti domestici, meno di un terzo delle persone che hanno
partecipato all'inchiesta ha dichiarato di leggere queste istruzioni prima di
usare i prodotti. La seconda inchiesta, incentrata sulla percezione del rischio, ha sottolineato
il fatto che la correlazione tra tale percezione e i comportamenti nei
confronti del rischio era alquanto debole. Ciò significa che la percezione del
rischio non è sufficiente di per sé stessa a suscitare un comportamento sicuro.
Al contrario, i fattori emotivi e le esperienze passate sembrano svolgere un
ruolo molto più importante. Secondo le informazioni ricavate dalle due inchieste sopra descritte,
prese in considerazione nello studio dell'ECHA, alcuni nuovi pittogrammi di
pericolo sono ben riconosciuti dal pubblico (si veda la figura 1). È importante ricordare che molti nuovi pittogrammi introdotti dal
regolamento CLP sono molto simili alle etichette esistenti in base alla precedente
legislazione europea; per alcuni di essi, la sola differenza visibile riguarda
il colore di fondo (arancione per le vecchie etichette, bianco per le nuove) e
la forma (quadrata per i vecchi pittogrammi, una losanga rossa per i nuovi pittogrammi
del regolamento CLP). Figura 1: Nuovo pittogramma CLP
e vecchio pittogramma per l'infiammabilità, elevato livello di riconoscimento da
parte del pubblico (più dell'80%). Analogamente, il significato dei pittogrammi con un predecessore analogo
è spesso compresa in modo corretto (si veda la figura 2). Figura
2: Nuovo pittogramma CLP e vecchio pittogramma per "Esplosivi", elevato
livello di riconoscimento da parte del pubblico (più dell'80%). Come era da aspettarsi, i nuovi pittogrammi CLP che non avevano un
"predecessore" nella precedente legislazione europea sono poco
conosciuti o compresi dal pubblico (si veda la figura 3). Figura
3: Nuovo pittogramma CLP per i "Pericoli gravi per la salute", senza
predecessore, riconoscimento e comprensione da parte del pubblico molto bassi (rispettivamente
20% e 12%). In alcuni casi, tuttavia, i risultati dello studio sono
alquanto sorprendenti:
il nuovo pittogramma "punto esclamativo" (si
veda la figura 4) era conosciuto dal 59% delle persone interrogate, anche
se non aveva un precedente nel sistema dell'UE. Tuttavia, solo l'11% ne
comprendeva il significato (pericolo per la salute)[6];
il significato del pittogramma "teschio e tibie
incrociate" (si veda la figura 5) era compreso solo da un terzo delle
persone interrogate, anche se altri studi hanno mostrato un livello di comprensione
molto più elevato[7].
Figure 4: Nuovo pittogramma
CLP per i "Pericoli per la salute", conosciuto dal 59% del pubblico, ma
compreso solo dall' 11%. Figure 5: Nuovo pittogramma
CLP e vecchio pittogramma per la "Tossicità acuta", basso livello di comprensione
da parte del pubblico (33%). Per quanto riguarda le avvertenze, l'inchiesta Eurobarometro ha mostrato
che la parola "pericolo" era generalmente considerata più forte della
parola "avvertenza" dalla maggior parte del pubblico nell'UE. Tuttavia,
per un piccolo numero di Stati membri, i risultati sono stati diversi, e ciò
mostra sufficientemente che la normalizzazione e la traduzione nei 27 Stati
membri europei, con moltissime lingue differenti, rimane una sfida importante. Infine, non è stato fornito nessun risultato diretto per quanto
riguarda la comprensione delle indicazioni di pericolo e dei consigli di
prudenza. Considerata l'importanza che rivestono questi elementi nella comunicazione
di informazioni sui pericoli, dovrebbero essere effettuate ulteriori ricerche
al fine di valutare la comprensione da parte del pubblico di tali indicazioni e
consigli. 3.2 Attività
di sensibilizzazione e formazioni necessarie I livelli di riconoscimento e di comprensione dei
pittogrammi del regolamento CLP evidenziano in primo luogo il fatto che sono
necessarie attività di sensibilizzazione per migliorare tale riconoscimento e
comprensione da parte del pubblico in rapporto alle nuove etichette. È opportuno tuttavia notare che esse sono obbligatorie solo per le
sostanze chimiche, mentre la maggior parte dei prodotti chimici venduti al pubblico
sono attualmente miscele, alle quali il regolamento CLP si applicherà solo a
decorrere dal 1 giugno 2015. Cionondimeno, è importante informare meglio il pubblico
e promuovere la comprensione delle etichette di pericolo e delle relative
consegne di sicurezza. Secondo le conclusioni dello studio dell'ECHA, le attività di
sensibilizzazione devono tener conto dei modelli di percezione dei pericoli in
ciascun paese e avere l'obiettivo di raggiungere il pubblico in generale, nonché
pubblici più specifici come le famiglie, le persone che vivono da sole, gli
allievi delle scuole, ecc. utilizzando una gamma di strumenti didattici (pagine
web, opuscoli, materiale audiovisivo , ecc.). La percezione dei pericoli collegati ad alcuni prodotti chimici varia
infatti notevolmente da uno Stato membro all'altro, ma anche tra vari sottogruppi
di popolazione all'interno di uno stesso paese. Di conseguenza, le attività di comunicazione
e di informazione e di sensibilizzazione dovranno essere indirizzate ai
pubblici nazionali in vari modi, tenendo conto delle barriere linguistiche e
utilizzando supporti adeguati, come le applicazioni mediali intelligenti o i
media sociali. Più in generale, queste
attività dovrebbero essere mirate allo scopo di:
riattualizzare
le conoscenze/familiarizzare il pubblico con i nuovi pittogrammi e le
nuove avvertenze;
incoraggiare il pubblico
a leggere effettivamente l'etichetta e a prendere in considerazione i pittogrammi,
le indicazioni prudenziali e di rischio per aumentare la consapevolezza del
pericolo;
informare sulle
possibili conseguenze di una manipolazione non corretta delle sostanze pericolose
al fine di ridurre un falso senso di sicurezza.
Le attività di sensibilizzazione devono essere configurate tenendo
conto delle capacità istituzionali e delle risorse disponibili del pubblico e degli
enti privati coinvolti. Dovrebbero inoltre essere adeguate ai vari contesti, con
messaggi mirati disponibili ad esempio nei punti vendita, negli spazi pubblici,
nelle scuole o nelle case. Tra i gruppi destinatari, i bambini sono probabilmente uno dei più
critici: essi dovrebbero essere ben informati sui pericoli dei vari prodotti. Dovrà
essere messo a punto uno specifico materiale educativo da distribuire nelle
scuole – alcuni Stati membri sono già impegnati in queste attività[8]. Per la preparazione e la realizzazione dello studio, l'ECHA si è basata
su un'ampia consultazione della "Rete di comunicazione dei rischi" (RCN)
creata nell'autunno 2008. Uno dei ruoli della RCN consiste nell'instaurare un
meccanismo per lo scambio di informazioni, di esperienze, di studi di casi e di
prassi esemplari tra le persone incaricate di coordinare le comunicazioni in materia
di rischi nell'ambito delle autorità competenti del sistema REACH (MSCA) e dell'ECHA.
In tal modo la rete può aiutare gli Stati membri a soddisfare le loro esigenze
in materia di comunicazione presso il pubblico a proposito dei rischi e dell'uso
sicuro dei prodotti chimici, evitando i messaggi contraddittori provenienti
dalle autorità pubbliche e stabilendo buone prassi in materia di comunicazione
sui rischi. Inoltre, gli scambi regolari dell'ECHA con le MSCA e i loro esperti CLP,
nonché le sue attività di sensibilizzazione presso i servizi nazionali di
assistenza tecnica del CLP (attraverso la rete HelpNet dei servizi nazionali di
assistenza tecnica REACH e CLP) pongono l'agenzia in un'ottima posizione per sostenere
e coordinare le attività di sensibilizzazione in materia di CLP. 3.3. Apparenza dei prodotti e informazioni concernenti i
pericoli sull'etichetta Lo studio dell'ECHA ha mostrato che le avvertenze sui pericoli
di un prodotto chimico espressi in modo esplicito o inerente sull'imballaggio rischiavano
di prevalere sulle avvertenze contenute in un'etichetta CLP. Ad esempio tutti i
fattori indicati di seguito sono suscettibili di avere un'influenza significativa
sulla percezione dei pericoli: ·
la forma e il colore del contenitore (vale a dire i
toni rossi e neri piuttosto che verdi o bianchi); ·
la presenza sul prodotto di elementi visivi
associati "all'innocenza" (come l'immagine di un bambino, di una
madre, di un fiore, di un albero, ecc.); ·
la notorietà e il successo del marchio; ·
l'idea che un prodotto è più "naturale" che
industriale mediante elementi visivi ambigui (motivi di animali selvaggi, di
foreste, ecc.). Lo studio dell'ECHA raccomanda di incoraggiare
le imprese a rendere l'apparenza e l'imballaggio dei loro prodotti più conformi
alle informazioni sui pericoli contenute nelle etichette, utilizzando dei
fattori determinanti del comportamento per amplificare il messaggio delle
etichette, promuovendo in tal modo l'utilizzazione sicura di questi prodotti da
parte dei consumatori. Di fatto, per l'ECHA, un'apparenza particolarmente attraente dell'imballaggio non dovrebbe
far sì che i consumatori ignorino o prendano troppo alla leggera le avvertenze
che il regolamento CLP ha reso obbligatorie. Pertanto, gli sforzi per evidenziare i "messaggi"
sui pericoli dei prodotti nel contesto dell'apparenza esterna e del contenuto delle etichette potrà
consentire di sensibilizzare il pubblico e di migliorare i comportamenti sull'uso
sicuro delle sostanze chimiche. A tale riguardo, le autorità, i fabbricanti e i
distributori potrebbero tentare di promuovere, mediante un'azione volontaria
comune tra soggetti privati e pubblici, le iniziative di autoregolamentazione
(da notare che queste iniziative già esistono laddove le
imprese hanno lanciato campagne di informazione volontarie al fine di
sensibilizzare i consumatori e incoraggiare l'uso
sicuro dei loro prodotti[9]). È infine opportuno tenere conto anche del fatto che gli studi precedenti
sulla percezione delle avvertenze di pericolo da parte dei consumatori hanno mostrato che l'attenzione di
questi ultimi poteva essere distratta da un eccesso di informazioni su un'etichetta
comprendente tutti i potenziali pericoli[10].
Le avvertenze riguardanti pericoli specifici (come i pittogrammi) potrebbero
invece favorire una maggiore attenzione e rafforzare la protezione dei
consumatori. Di conseguenza, qualunque eventuale modifica dei requisiti in materia
di etichettatura dovrebbe puntare sulla semplificazione del messaggio e sul
miglioramento della sua presentazione, piuttosto che proporre l'aggiunta di nuove
informazioni. 3.4. Una nuova analisi dopo il 2015 Come segnalato in precedenza le due inchieste effettuate sul terreno
hanno consentito di avere maggiori informazioni sul riconoscimento e la
comprensione (o no) dei principali elementi della comunicazione in materia di
rischi e dei pittogrammi del regolamento CLP. I risultati dimostrano che alcuni
pittogrammi di pericolo sono molto poco conosciuti o compresi. Ciò non deve destare meraviglia, dal momento che le disposizioni dei titoli
III e IV del regolamento CLP, rispettivamente “Comunicazione dei pericoli per
mezzo dell'etichettatura” e “Imballaggio” sono entrati in vigore per
le singole sostanze solo a decorrere dal 1° dicembre 2010 (si veda l'articolo
62 del regolamento CLP). Inoltre, la grande maggioranza dei prodotti chimici utilizzati dai
consumatori sono in realtà miscele contenenti più sostanze. Le disposizioni del
regolamento CLP saranno vincolanti per le miscele solo a decorrere dal
1° giugno 2015. Durante il periodo di transizione, continua ad applicarsi
il precedente sistema di etichettatura e di pittogrammi di pericolo per le miscele
(direttiva 1999/45/CE). Pertanto, i consumatori continueranno a vedere
soprattutto i vecchi pittogrammi sui prodotti chimici che essi acquistano. Considerando che l'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento CLP ha fissato
una scadenza al 20 gennaio 2012, lo studio dell'ECHA doveva essere realizzato
in certo qual modo prematuramente, poiché l'inchiesta Eurobarometro era già in
corso in un periodo (tra il novembre e il dicembre 2010) in cui il pubblico era
stato confrontato solo di rado con i nuovi pittogrammi nella vita quotidiana. Quando
la "ricerca qualitativa" (nel luglio 2011) si è proposta di
raccogliere ulteriori informazioni, l'obbligo di utilizzare i pittogrammi del regolamento
CLP nell'etichettatura e nell'imballaggio delle sostanze era in vigore da meno
di un anno, mentre le miscele erano ancora etichettate quasi esclusivamente
secondo la vecchia normativa. In queste condizioni, sarebbe opportuno rivalutare il livello di comprensione
dei cittadini europei un po' più tardi, quando la loro esperienza e la loro familiarità
con i pittogrammi saranno maggiori, preferibilmente dopo che i pittogrammi del
regolamento CLP saranno divenuti obbligatori per le miscele. Una nuova analisi dell'impatto
di questi pittogrammi sul comportamento e la comprensione dei cittadini dell'UE
dovrebbe essere effettuata dopo il mese di giugno del 2015. 4. Conclusione Considerando i risultati dello studio dell'ECHA, realizzato conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del
regolamento CLP, e gli altri studi sullo stesso soggetto, non si raccomanda di
apportare modifiche ai pittogrammi stessi, nella misura in cui è preferibile
consentire al pubblico di abituarsi al nuovo sistema globale, migliorando progressivamente
la comprensione generale dei pericoli che presentano
i prodotti chimici e incoraggiando un uso più sicuro, in particolare per i prodotti
chimici domestici. D'altro canto, considerando che una proposta di
modifica dei pittogrammi del regolamento
CLP richiederebbe una rinegoziazione delle disposizioni pertinenti del GHS,
stabilite in un contesto multilaterale alle Nazioni Unite, l'alterazione delle
convenzioni stabilite in materia di etichettatura non presenta attualmente
alcun interesse. D'altra parte, in questa fase transitoria, è opportuno mettere
l'accento sulle attività di sensibilizzazione e di promozione delle conoscenze. Di conseguenza, la Commissione ritiene che
allo stato attuale delle cose una proposta di modifica del regolamento CLP non
sia giustificata e raccomanda quanto segue:
una serie di attività di
sensibilizzazione dovrebbero essere preparate e realizzate
per rafforzare la sicurezza dell'utilizzazione dei prodotti chimici da
parte dei cittadini dell'UE, sotto l'egida/su iniziativa delle reti di comunicazione
dei rischi e dei servizi di assistenza dell' ECHA, di preferenza nel
periodo che precede la scadenza del termine dopo il quale le disposizioni
del regolamento CLP in materia di etichettatura
si applicheranno alle miscele chimiche (1° giugno 2015);
i fabbricanti e gli importatori dovrebbero essere incoraggiati ad adeguare l'apparenza e l'imballaggio dei prodotti alle informazioni
sui pericoli contenute nelle etichette;
dovrebbero essere incoraggiati la semplificazione dei contenuti e il miglioramento della grafica
sulle etichette delle sostanze e delle miscele (ad esempio fornendo ulteriori
orientamenti su come evitare alcuni elementi d'informazione e sulle regole
di priorità);
una nuova analisi della comprensione e dell'uso sicuro delle sostanze
e delle miscele sarà effettuata dopo il 1° giugno 2015 (dovrebbero essere
anche presi in considerazione i consigli di prudenza e le menzioni di pericolo).
[1] Direttiva 67/548/CEE del
Consiglio, del 27 giungo 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del
16.8.1967, pagg. 1–98. [2] Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giungo 1988,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 187 del
16.7.1988, pagg. 14–30. [3] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, GU L 353 del 31.12.2008, pag.
1. [4] Il termine pericolo si riferisce alla capacità intrinseca
delle sostanze o delle miscele chimiche di provocare effetti nocivi sulla
salute umana o sull'ambiente secondo quanto previsto in conformità con i
criteri posti dal regolamento CLP. [5] Lo studio può essere consultato sul sito dell'ECHA:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13559/clp_study_en.pdf [6] Si ritiene che la familiarità con il simbolo derivi dal
fatto che il pubblico vede questo segno di esclamazione in altri contesti, ad
es. sui pannelli di segnalazione stradale. [7] Environmental research 108 (2008) pagg. 419-427, e
progetto "Seguridad de los productos: nuevos pictogramas de peligro y
redes de alerta" dell'istituto spagnolo del consumo (Instituto
Nacional del Consumo) 2011. Da notare tuttavia che per lo studio dell'ECHA è stato
chiesto direttamente ai consumatori di indicare il senso dei pittogrammi senza
proporre loro un elenco di scelte multiple, come potrebbe essere avvenuto nel
caso degli altri studi. [8] La rete di comunicazione dei rischi ECHA è il forum
istituzionale per lo scambio delle esperienze degli Stati membri nel campo
della comunicazione relativa all'uso sicuro delle sostanze chimiche http://echa.europa.eu/en/web/guest/about-us/partners-and-networks/risk-communication-network [9] http://www.cleanright.eu/ [10] Studio sulla intelligibilità delle etichette basato sulla
direttiva 88/379/CEE sui preparati pericolosi, 1999, Commissione europea, DG
III; UN GHS 4a edizione rivista, 2012 allegato 5 Consumer Product
labelling based on the likelihood of injury.