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Document 52012DC0400
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Second Report on Effects of Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC on the Economic Cycle
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione sugli effetti delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sul ciclo economico
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione sugli effetti delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sul ciclo economico
/* COM/2012/0400 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione sugli effetti delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sul ciclo economico /* COM/2012/0400 final */
INDICE 1........... Introduzione................................................................................................................... 3 2........... Ciclicità dei requisiti
patrimoniali regolamentari................................................................. 4 3........... Impatto dei requisiti patrimoniali
sui livelli patrimoniali delle banche................................... 6 4........... Impatto dei livelli patrimoniali
delle banche sulla loro attività creditizia............................... 7 5........... Impatto della disponibilità di
credito sul ciclo economico.................................................. 8 6........... Misure contro la prociclicità............................................................................................ 9 6.1........ Un corpus unico di norme............................................................................................... 9 6.2........ Riserva di capitale anticiclica........................................................................................... 9 6.3........ Coefficiente di leva finanziaria........................................................................................ 10 6.4........ Agenzie di rating del credito......................................................................................... 10 6.5........ Piccole e medie imprese (PMI)..................................................................................... 11 7........... Conclusioni................................................................................................................... 12 8........... Riferimenti.................................................................................................................... 14 RELAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione sugli effetti delle
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sul ciclo economico 1. Introduzione 1. I requisiti patrimoniali prescritti a carico delle banche
dalla direttiva UE sui requisiti patrimoniali delle banche (CRD)[1], basata sul quadro di Basilea II, sono sensibili al rischio. Di
conseguenza, quando in fase di recessione economica il rischio di credito e
quello di mercato aumentano anche i requisiti minimi di capitale a carico delle
banche aumentano per coprire i maggiori rischi. È possibile che le banche
debbano raccogliere capitali aggiuntivi per soddisfare questi maggiori
requisiti in un momento in cui le loro risorse di capitale vengono erose dalle
perdite e le opportunità di raccolta del capitale si fanno scarse e costose.
Questa evoluzione potrebbe limitare la capacità di prestito delle banche all’economia,
amplificando la recessione. Analogamente, nei periodi di espansione economica
quando i prezzi sono in costante aumento e il numero di inadempimenti
diminuisce, è possibile che l’apparente riduzione del livello di rischio riduca
i requisiti patrimoniali incrementando le operazioni di prestito e favorendo
ulteriormente l’economia. Se la normativa sortisce tale effetto è detta “prociclica”. 2. La possibilità che la
direttiva sui requisiti patrimoniali possa contribuire alla prociclicità
osservata nel sistema finanziario con il precedente quadro Basilea I ha portato
all’inserimento nella direttiva sui requisiti patrimoniali dell’articolo 156[2] che impone alla Commissione
europea di controllare periodicamente se la direttiva “produce effetti
significativi sul ciclo economico” e di presentare una relazione ogni due anni
al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata da eventuali opportune
misure correttive. 3. La Commissione ha redatto la
prima relazione sulla prociclicità nel 2010. Questa seconda relazione si basa nuovamente
sull’analisi della BCE, supportata dall’Impact Study Group (ISG) istituito
congiuntamente dal Comitato per la stabilità finanziaria (Financial Stability
Committee - FSC) del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria
(CEBS) e dall’Autorità bancaria europea (ABE) nel 2011 e destinato a succedere
alla task force comune sull’impatto del nuovo quadro patrimoniale (Task
Force on the Impact of the new Capital Framework - JTFICF). La relazione della
BCE è incentrata sull’analisi quantitativa dei dati delle banche che utilizzano
il metodo IRB (internal ratings based approach), ma contiene anche una
breve trattazione della probabile prociclicità del metodo standardizzato,
inclusa nella presente relazione[3].
4. L’analisi del rapporto tra i
requisiti patrimoniali regolamentari e l’attività creditizia di natura
prociclica delle banche resta un esercizio complesso. Come evidenziato nella
prima relazione, i quesiti principali a cui rispondere sono i seguenti. (a)
I requisiti patrimoniali sono ciclici? (b)
Se sì, i requisiti patrimoniali ciclici hanno un
impatto sul livello patrimoniale auspicato o effettivo delle banche? (c)
Se sì, il livello patrimoniale auspicato o
effettivo delle banche può avere un impatto sulla ciclicità dell’attività creditizia? (d)
Se sì, l’attività creditizia ciclica ha un impatto
sul ciclo economico? 5. Nel luglio 2011, la
Commissione ha proposto un pacchetto legislativo per la riforma della normativa
bancaria composto da una direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements
Directive - CRD IV) e da un regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital
Requirements Regulation - CRR). La proposta della Commissione comprende alcune
misure in grado di attenuare la prociclicità. La presente relazione si
chiude con un’ipotesi su come le misure della politica controciclica potrebbero
attenuare l’impatto prociclico sul ciclo finanziario ed economico della CRD. 2. Ciclicità dei requisiti patrimoniali
regolamentari 6. È opinione diffusa tra le
autorità di vigilanza nazionali che hanno partecipato all’indagine dalla BCE
nel 2011 che i requisiti minimi di capitale della direttiva sui requisiti
patrimoniali siano più sensibili al rischio e tendano a essere più ciclici dei
precedenti requisiti di Basilea I. L’aumento della ciclicità dei requisiti
patrimoniali è attribuito principalmente alla maggiore sensibilità al rischio
del quadro complessivo, in particolare per quanto concerne il calcolo dei
requisiti patrimoniali secondo i metodi IRB. 7. L’analisi quantitativa della
BCE ha esaminato quanto i parametri di rischio dei modelli IRB, ossia la
probabilità di inadempimento (PD) e le stime sulle perdite in caso di
inadempimento (LGD). e le esposizioni sono correlati con i fattori
macroeconomici e qual è l’impatto sui requisiti minimi di capitale ciclici. I
dati riscontrati vanno considerati come indicazioni preliminari piuttosto che
come solidi risultati empirici[4].
8. La BCE ha riscontrato che le
PD di esposizioni verso imprese e al dettaglio non inadempienti tendono ad
aumentare in maniera più marcata in presenza di un’attività macroeconomica
contenuta, di un calo dei prezzi degli immobili e di una disoccupazione più
elevata, soddisfacendo uno dei presupposti dei requisiti patrimoniali ciclici.
In confronto, è stato riscontrato un impatto ciclico piuttosto limitato per le
LGD, che probabilmente sta a significare che i valori delle LGD utilizzati nei
modelli interni delle banche sono un po’ meno sensibili delle rispettive PD e
possono reagire pertanto in maniera meno immediata ai mutamenti del contesto
macroeconomico. Le modifiche delle esposizioni erano correlate a variazioni differite
della fiducia del settore industriale e della fiducia dei consumatori
(indicatori del ciclo economico) rispettivamente per i portafogli societari e
per i portafogli di clientela al dettaglio, indicando ciclicità: le banche
riducono le esposizioni ai suddetti portafogli in presenza di prospettive
economiche negative. Complessivamente, la valutazione dei parametri per
il calcolo dei requisiti minimi di capitale indica alcuni effetti di
controbilanciamento tra parametri di rischio ciclici quali le PD o le LGD da un
lato e l’andamento ciclico delle esposizioni dall’altro: in fase di recessione
l’effetto di una PD più elevata può essere compensato da una riduzione delle
esposizioni se entrambi gli elementi fungono da parametri per definire i requisiti
minimi di capitale. Tali effetti di controbilanciamento possono rendere poco
chiaro o addirittura instabile nel tempo l’effetto ciclico sui requisiti minimi
di capitale complessivi poiché la velocità di aggiustamento può variare in base
ai parametri e ai portafogli. 9. I risultati della stima delle
modifiche dei requisiti minimi di capitale complessivi a livello di banche non
indicano una stretta correlazione tra le modifiche dei requisiti minimi di
capitale e la crescita del PIL per l’intero campione a livello di banche (non
di portafoglio). Tuttavia, quando l’analisi è circoscritta alle banche del
gruppo 1[5]
vi è una significativa correlazione tra un calo della crescita del PIL e un
aumento dei requisiti minimi di capitale. Questo teoricamente indica una certa
ciclicità dei requisiti minimi di capitale per le banche del gruppo 1. 10. Va sottolineato che l’insieme
dei dati è circoscritto alle banche che utilizzano il metodo IRB con l’esclusione
di molte banche più piccole del gruppo 2 che usano il metodo standardizzato.
Pertanto, la ciclicità dei requisiti minimi di capitale per le banche dell’intero
gruppo 2 può anche essere significativa sebbene l’evidenza statistica di ciò
non rientri nell’ambito dello studio della BCE (cfr. il punto 13). 11. Vi
sono indicazioni di una certa ciclicità dei requisiti minimi di capitale a
livello di portafoglio. Per la crescita stagnante del PIL, indicatore
principale del ciclo economico, vi è una significativa correlazione negativa
solo con i requisiti minimi di capitale del portafoglio societario delle banche
del gruppo 1. Tuttavia, vi è altresì una notevole correlazione negativa tra la
stagnazione dei prezzi degli immobili commerciali e i requisiti minimi di
capitale dei portafogli societari di tutte le banche del campione. Anche per il
portafoglio clientela al dettaglio la crescita del PIL è correlata solo alle
banche del gruppo 1, sebbene a un livello di significatività inferiore. Le variazioni
dei tassi di disoccupazione hanno un impatto significativo sui requisiti minimi
di capitale dei portafogli al dettaglio dell’intero campione, senza differenze
di significatività per le banche del gruppo 1. 12. In
sintesi, gli effetti ciclici a livello di portafoglio appaiono attenuati a
livello delle banche. Come già indicato dai risultati sugli effetti ciclici di
controbilanciamento tra i parametri dei requisiti minimi di capitale, è
probabile che tali attenuazioni siano in primo luogo dovute ad aggiustamenti di
portafoglio riguardanti l’entità e la composizione dei portafogli complessivi
delle banche. Tuttavia, le riallocazioni delle attività sono state
probabilmente determinate dalla crisi finanziaria piuttosto che dalle modifiche
dei parametri di rischio sottostanti di per sé. Per esempio, è possibile che le
banche abbiano fissato come target un importo più elevato di attività
ammissibili come garanzia nelle operazioni di liquidità delle banche centrali
per migliorare la propria posizione di liquidità e riuscire a beneficiare di
finanziamenti a interesse ridotto delle banche centrali. In assenza di crisi,
quindi, i requisiti minimi di capitale avrebbero potuto essere più ciclici. 13. Un importante fattore aggiuntivo che può contribuire alla
ciclicità dei requisiti minimi di capitale deriva da rating esterni
relativi a specifiche attività presenti nei bilanci delle banche. Un numero
consistente di banche dei paesi dell’UE applica (interamente o in parte) il
metodo standardizzato per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali. Poiché
il metodo standardizzato ai fini normativi si basa in gran parte sull’uso di rating
esterni, l’eventuale ciclicità di questi ultimi determinerebbe a sua volta
variazioni cicliche dei requisiti patrimoniali[6]. Le banche
che usano il metodo standardizzato possono costituire un significativo impulso
aggiuntivo per la prociclicità dei crediti bancari dovuta alla direttiva sui
requisiti patrimoniali dell’attività creditizia delle banche. 14. Inoltre, i requisiti stabiliti
dalle agenzie di rating del credito rappresentano fattori importanti per
le decisioni in materia di allocazione del capitale delle banche poiché queste
spesso mirano a mantenere o raggiungere un rating target per
questioni di strategia commerciale, cosa che può comportare un coefficiente
patrimoniale più elevato e più ciclico rispetto a quello prescritto dalla direttiva
sui requisiti patrimoniali[7].
3. Impatto dei requisiti patrimoniali sui
livelli patrimoniali delle banche 15. La capacità e la disponibilità
delle banche a concedere presiti dipende in parte dal vincolo rappresentato dai
requisiti patrimoniali minimi. Un aumento prociclico di tali requisiti in fase
di recessione economica ridurrebbe notevolmente la riserva di capitale della
banca superiore al minimo, obbligando le banche prudenti alla ricerca di
ulteriore capitale o, in alternativa, a ridurre i requisiti minimi di capitale
diminuendo l’attività creditizia. 16. Gli studi sull’andamento delle
riserve di capitale delle banche nel corso del ciclo economico in generale
hanno riscontrato che le riserve di capitale delle banche superiori ai
requisiti minimi di capitale diminuiscono con l’aumento dell’attività
economica, indicando un’eccessiva assunzione di rischi in periodi di crescita
economica e una riduzione dell’attività creditizia in fase di recessione[8]. 17. L’analisi
empirica della BCE ha riscontrato correlazioni poco significative tra la
crescita del PIL e riserve di capitale proprio, il che implica un andamento
opposto: riserve di capitale più elevate in periodi di crescita economica e più
basse in fase di recessione. Tuttavia, alla luce della brevità dei periodi osservati
e dell’aumento delle riserve di capitale determinato dalla crisi nel secondo
semestre 2010 e nel primo semestre 2011, tali osservazioni vanno considerate
con cautela[9]. 18. I livelli patrimoniali delle
banche possono essere altresì influenzati dall’anticipazione di requisiti
regolamentari futuri. I requisiti futuri riguardano la regolamentazione stabilita
dall’accordo di “Basilea III”, le recenti misure adottate dall’ABE[10] ed eventuali altre regolamentazioni
nazionali in materia di coefficienti patrimoniali delle banche recentemente
approvati o la cui approvazione è prevista per l’immediato futuro.
Complessivamente, i risultati dell’indagine indicano un impatto notevole delle
modifiche normative sia sui bilanci che sulle politiche creditizie, compresi
gli standard di concessione del credito[11].
19. L’ABE
ha pubblicato i primi dati sull’esercizio della ricapitalizzazione[12]. In totale, le azioni forniscono un dato preliminare complessivo di
eccedenza di capitale del 26% circa. Le azioni sono focalizzate prevalentemente
su misure che hanno un impatto diretto sul capitale, che rappresentano il 96%
del deficit di capitale e il 77% dell’importo totale delle azioni proposte. La
maggior parte di esse consiste in raccolta di capitali, utili non distribuiti e
conversione di strumenti ibridi in capitale di base (common equity). Le
misure che incidono sulle attività ponderate per il rischio rappresentano il
restante 23% del totale delle azioni. Tenendo contro delle misure derivanti
dalle decisioni sugli aiuti di Stato dell’UE relative alla ristrutturazione
delle banche o ad altri programmi nazionali, l’impatto delle azioni che
riducono il credito all’economia reale sarebbe inferiore all’1% dell’importo
totale. Tuttavia, la Commissione, l’ABE e la BCE intendono monitorare
attentamente il processo di riduzione della leva finanziaria, sia esso legato o
meno al piano di ricapitalizzazione. In particolare. poiché è probabile che la
riduzione della leva finanziaria avvenga con attività accessorie e/o al di
fuori della giurisdizione nazionale, è importante che vi sia una stretta collaborazione
tra paese di origine e paese ospitante sia all’interno dell’UE che al di fuori
dei suoi confini. Inoltre, la quota del totale dei crediti dei paesi
dell’Europa centrale e orientale (PECO) di pertinenza delle banche dell’area
dell’euro (47,3%) è elevata rispetto a quella di altre economie emergenti, a
indicare un livello molto alto di dipendenza dal credito e una sensibilità particolarmente
accentuata alle decisioni di riduzione della leva finanziaria delle entità
controllanti. Per determinati paesi della regione l’offerta creditizia è
controllata quasi interamente da gruppi bancari dell’area dell’euro[13]. 4. Impatto dei livelli patrimoniali delle
banche sulla loro attività creditizia 20. Gran
parte delle autorità di vigilanza nazionali ha dichiarato che vi sono evidenti legami
tra le politiche di gestione patrimoniale delle banche e la loro prassi di
concessione dei prestiti. Nella maggior parte dei casi i requisiti patrimoniali
regolamentari della direttiva sui requisiti patrimoniali rivestono un ruolo
importante. Tuttavia, le autorità non hanno individuato un chiaro impatto dei
requisiti patrimoniali regolamentari su determinate categorie di attività o di
prestito. Altri fattori alla base delle politiche di
gestione patrimoniale rendono difficile discernere l’influenza della direttiva
sui requisiti patrimoniali sull’attività creditizia delle banche. Tra di essi
si annoverano le politiche di propensione al rischio delle banche, le prove di
stress, i requisiti del Pilastro I/II, il RAROC[14] e i target di crescita
di portafoglio. Per quanto riguarda altri fattori relativi a domanda e offerta
in grado di influire sulla ciclicità delle esposizioni creditizie, le autorità
hanno opinioni divergenti, ma tali altri fattori sono in genere considerati più
importanti dei requisiti patrimoniali regolamentari. Tra i fattori rilevanti ai
fini dell’offerta creditizia sono inclusi il contesto macroeconomico (costo del
finanziamento, disponibilità di capitale e liquidità, fiducia del mercato) nonché
la strategia creditizia delle singole banche. La domanda creditizia è
influenzata soprattutto dalle condizioni macroeconomiche (tasso di crescita,
inflazione, disoccupazione, andamento del reddito, insolvenze, consumi
(previsti), esportazioni, ecc.), ma vengono incluse anche le condizioni del
mercato (tassi d’interesse, disponibilità di finanziamenti). Le autorità hanno
anche osservato una maggiore ciclicità di svalutazioni e stralci di crediti
rispetto ai requisiti patrimoniali regolamentari dei crediti in bonis.
Anche la contabilizzazione al valore equo e gli IFRS sono considerati fattori
importanti per l’attività creditizia delle banche. 5. Impatto della disponibilità di credito
sul ciclo economico 21. Quantificare gli impatti delle
modifiche dei requisiti minimi di capitale sull’attività creditizia e sul PIL
resta difficile. La BCE ha riesaminato i risultati di un’analisi effettuata dal
Macroeconomic Assessment Group (BRI, 2010) istituito dal Comitato di Basilea
per la vigilanza bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria per
valutare gli effetti macroeconomici della transizione ai requisiti patrimoniali
e di liquidità più elevati previsti da Basilea III. Tuttavia lo studio viene
citato a scopo meramente illustrativo poiché è incentrato sulla transizione una
tantum a requisiti più elevati piuttosto che sulla determinazione di un
movimento comune dei requisiti minimi di capitale, dell’attività creditizia e
del PIL. 22. Il Macroeconomic
Assessment Group (MAG) ha osservato che i modelli macroeconomici standard non
consentono con immediatezza di indagare direttamente sugli effetti delle modifiche
della politica prudenziale sull’attività creditizia e sul PIL. Sebbene i
diversi modelli impiegati dal MAG riescano a cogliere molti degli aspetti
fondamentali, non esiste un unico modello che comprenda tutti i meccanismi
rilevanti. Pertanto, lo studio presenta il risultato medio di diversi modelli
come stima del valore centrale dell’impatto in diversi modelli e paesi[15]. 23. Tuttavia, dati tutti gli
ostacoli rilevati nell’analisi quantitativa della BCE sulla ciclicità dei
requisiti minimi di capitale, ad esempio la scarsità dei dati disponibili e l’impatto
prodotto dalla crisi finanziaria attraverso le modifiche normative, gli
interventi dei governi e nuove linee di condotta, pare sia troppo presto per
una stima quantitativa dell’entità dell’impatto prociclico dei requisiti
patrimoniali della direttiva sull’attività creditizia e sul PIL. 6. Misure contro la prociclicità 24. Nel
luglio 2011, la Commissione ha proposto un pacchetto legislativo per la riforma
della normativa bancaria composto da una direttiva (CRD IV) e da un regolamento
(CRR). Ciò è seguito all’accordo di Basilea III e consentirà di raggiungere l’obiettivo
principale del mantenimento dell’offerta creditizia all’economia reale nell’UE. 25. La proposta comprende una
serie di misure in grado di attenuare la prociclicità dell’attività creditizia
delle banche: un corpus unico di norme, una riserva di capitale
anticiclica, l’introduzione di un coefficiente di leva finanziaria, una minore
dipendenza dalle agenzie di rating del credito ai fini dei requisiti
prudenziali e l’adozione di ulteriori misure volte ad accrescere la
disponibilità creditizia per le piccole e medie imprese. 6.1. Un corpus
unico di norme 26. Come osservato al punto 19, a
causa dell’integrazione del settore bancario dell’UE, la riduzione della leva
finanziaria dei crediti delle banche internazionali in risposta ai requisiti
regolamentari stabiliti dalle autorità di vigilanza nazionali può aver luogo al
di fuori delle giurisdizioni di origine. L’introduzione di un corpus
unico di norme non solo ridurrà l’arbitraggio regolamentare ma attenuerà anche
gli effetti prociclici della riduzione della leva finanziaria nei “paesi
ospitanti”. 6.2. Riserva di capitale
anticiclica 27. Una risposta regolamentare
fondamentale alla prociclicità dell’attività creditizia delle banche è la
riserva di capitale anticiclica che forma parte integrante della proposta di CRD
IV della Commissione. Questa riserva aggiuntiva, accumulata progressivamente
durante periodi di condizioni economiche più favorevoli, può essere sbloccata
in fase di recessione economica per consentire alle banche di assorbire
adeguatamente le perdite in modo da non determinare aumenti del prezzo del
credito, cosa che potrebbe aggravare la recessione. La riserva attenuerà sia l’attuale
mancanza di sensibilità dei requisiti regolamentari all’accumulo di rischi
macroeconomici che la loro ciclicità. 28. Poiché le dinamiche possono variare notevolmente nei
diversi mercati, le riserve di capitale sono determinate in base al mercato
nazionale. Il Comitato europeo per il rischio sistemico sarebbe preposto alla
formulazione di orientamenti e alla semplificazione e al coordinamento di tale
strumento macroprudenziale nell’ambito del suo mandato. 29. La relazione della BCE
evidenzia che nonostante alcuni problemi concettuali relativi all’attuazione
pratica della riserva di capitale anticiclica[16],
il suo importo complessivo avrebbe seguito una chiara tendenza anticiclica. In
linea con la crescita del credito degli anni precedenti alla crisi e sulla base
di un’ipotetica attuazione della riserva di capitale anticiclica nel 2005, il valore
di riferimento per le riserve di capitale sarebbe aumentato gradualmente fino a
raggiungere il picco di 290 miliardi di euro per tutti i paesi dell’UE nel 2007[17]. 6.3. Coefficiente di leva
finanziaria 30. Il coefficiente di leva finanziaria è un requisito
patrimoniale aggiuntivo che, al di sopra di un determinato multiplo di attività
rispetto al capitale di classe 1 (Tier 1), può diventare un limite massimo
vincolante della leva finanziaria. Ciò contribuirebbe a limitare un’eccessiva
attività creditizia delle banche in periodi di crescita del ciclo economico,
quando le banche tendono a espandere i bilanci senza gli opportuni aumenti di
capitale. 31. In linea con Basilea III, la
Commissione ha proposto il coefficiente di leva finanziaria come una delle
misure del Pilastro 2 “in vista di una migrazione a uno strumento vincolante
(Pilastro 1), dopo il riesame e la calibrazione opportuni”. Poiché il
coefficiente di leva finanziaria è un nuovo strumento per l’UE (e, nella sua
forma attuale, quasi per tutto il mondo) la Commissione ha proposto un
approccio diligente con un riesame completo e un periodo di prova parallelo
prima di decidere la forma definitiva dello strumento[18]. 6.4. Agenzie di rating del
credito 32. Le
agenzie di rating del credito così come i modelli del capitale economico
possono svolgere un ruolo importante nella determinazione del livello
patrimoniale effettivo delle banche. Come osservato al punto 13, i rating
esterni sono strettamente correlati al ciclo economico, il che implica che
anche i requisiti patrimoniali ad essi collegati seguono un chiaro andamento
ciclico, almeno a livello delle singole esposizioni. Il significativo
affidamento sui rating esterni del metodo standardizzato per il rischio
di credito indica che la questione è particolarmente rilevante per le banche
che non sono ancora passate al metodo IRB. 33. Alla luce di ciò, la proposta
della CRD IV incoraggia l’uso dei rating interni, riducendo il numero
dei riferimenti ai rating esterni e consolidando le disposizioni sulle
modalità consentite per l’uso dei rating esterni[19]. La proposta rispetta il
principio di proporzionalità consentendo agli enti creditizi più piccoli e alle
imprese di investimento di optare per il metodo IRB, meno dipendente dalle
agenzie di rating del credito (e più sensibile al rischio), permettendo
l’uso delle procedure di rating più semplici possibili[20]. L’uso del metodo IRB richiede
una capacità indipendente di valutazione del rischio e inoltre incentiva
tecniche migliori di gestione del rischio per il controllo del rischio di
credito dei portafogli bancari. 34. Inoltre, il 15 novembre 2011
la Commissione ha adottato una proposta legislativa[21] che prevede l’obbligo generale
per tutti gli enti creditizi regolamentati di effettuare le proprie valutazioni
del rischio e proposte analoghe per gli assicuratori seguiranno nel corso del 2012.
La Commissione fornisce il proprio contributo e dà il proprio sostegno ai
lavori in corso a Basilea volti a ridurre l’importanza dei rating come
criterio per definire le attività liquide e a cercare alternative per calcolare
i requisiti patrimoniali per gli investimenti in cartolarizzazioni. Tutto ciò
dovrebbe ridurre la prociclicità della normativa finanziaria derivante dall’eccessivo
ricorso alle agenzie di rating del credito. 6.5. Piccole e medie imprese (PMI) 35. Le PMI, in quanto spina
dorsale dell’economia europea[22],
dipendono maggiormente dalle banche poiché hanno meno opportunità di reperire fonti
di finanziamento alternative e l’eventuale prociclicità dei requisiti
patrimoniali potrebbe avere un impatto molto significativo sulla crescita dell’economia
reale a causa di un’attività creditizia contenuta nei confronti delle stesse PMI.
36. L’indagine “SAFE” della BCE
riferita al periodo aprile-settembre 2011 ha riscontrato un deterioramento dell’accesso
ai prestiti bancari da parte delle PMI e tale tendenza è stata confermata nell’indagine
riferita al periodo ottobre 2011-marzo 2012. Sulla base dei risultati di quest’
ultima indagine condotta, nell’area dell’euro il fabbisogno di finanziamenti
delle PMI è cresciuto nel periodo di riferimento, con il 19% delle imprese che
ha segnalato un aumento del proprio fabbisogno (domanda) di prestiti bancari,
in aumento dal 17%, mentre l’11% ha segnalato una diminuzione, rispetto al
precedente 12%. Il saldo netto delle imprese che hanno segnalato un
peggioramento della disponibilità (offerta) dei prestiti bancari è stato del
20%, in aumento rispetto al 14% dell’indagine precedente[23]. Contestualmente,
nell’ultimo studio trimestrale sull’attività creditizia delle banche (Bank
Lending Survey) condotto dalla BCE (aprile 2012) l’inasprimento degli standard
di concessione del credito alle PMI è calato nettamente dal 28% del quarto
trimestre 2011 all’1% del primo trimestre 2012, con un inasprimento degli
standard di concessione del credito al gruppo delle imprese non finanziarie in forte
calo dal 35% al 9%, una flessione nettamente superiore a quanto previsto dai
partecipanti allo studio all’epoca dell’indagine precedente. Ciò è ascrivibile
alla marcata flessione della percentuale netta di banche dell’area dell’euro
che hanno segnalato che il costo del finanziamento e i limiti che pesano sui
bilanci avevano contribuito a un inasprimento degli standard di concessione dei
crediti – l’8% delle banche ha segnalato una situazione difficile per i
finanziamenti rispetto al precedente 28%. Tuttavia, la sospensione di un
ulteriore inasprimento degli standard di concessione dei crediti non migliora
la difficile situazione dei finanziamenti per le PMI. 37. Le
esposizioni delle PMI sono soggette a un trattamento favorevole ai sensi della
direttiva sui requisiti patrimoniali attualmente in vigore. Nella proposta per
la CRD IV i requisiti patrimoniali sono stati innalzati in maniera
generalizzata per tutte le esposizioni al rischio di credito, il che significa
che le PMI mantengono il trattamento preferenziale previsto da Basilea II
rispetto ad altre esposizioni. Nonostante ciò, la Commissione ha richiesto all’ABE
di analizzare e presentare una relazione sulle ponderazioni per il rischio del
credito alle PMI e sulle soglie utilizzate per individuare le PMI nel contesto
dei nuovi standard di Basilea III. Tra le opzioni volte a migliorare ulteriormente
il trattamento favorevole delle esposizioni delle PMI figurano per esempio la
riduzione della ponderazione per il rischio dal 75% al 50% o l’innalzamento
della soglia delle esposizioni per le PMI da 1 milione di euro a 2 milioni
di euro o a 5 milioni di euro. La Commissione valuterà attentamente tali
opzioni nell’ambito dell’obiettivo generale della CRD IV di miglioramento della
stabilità finanziaria. 38. Va inoltre sottolineato che si
prevede che le PMI, in presenza di credito razionato da parte delle banche,
saranno le beneficiarie principali della riduzione della prociclicità favorita dal
rafforzamento delle misure controcicliche della CRD IV. 7. Conclusioni 39. Per le banche più grandi del gruppo
1 che usano il metodo IRB per il rischio di credito la BCE ha riscontrato una
ciclicità dei requisiti minimi di capitale determinata da PD cicliche,
compensata in una certa misura dalle esposizioni cicliche (ossia ridotte in
fase di recessione). Sebbene i requisiti minimi di capitale ciclici siano individuati
a livello dei portafogli (“societario” e “clienti al dettaglio”), tale effetto
sembra essere attenuato a livello delle banche se si considera l’intero
campione di banche. 40. L’attenuazione può essere in
primo luogo ascrivibile all’aggiustamento di portafoglio determinato dalla
crisi, per esempio alla definizione come target di un maggior numero di
attività ammissibili come garanzia nelle operazioni di liquidità delle banche
centrali, e quindi in assenza della crisi si sarebbe evidenziata più chiaramente
la ciclicità dei requisiti minimi di capitale. Anche le banche che usano il
metodo standardizzato possono avere requisiti minimi di capitale ciclici poiché
il metodo fa affidamento sulle agenzie di rating del credito i cui rating
sono ciclici. 41. La capacità e la disponibilità
delle banche a concedere prestiti dipende in parte dal vincolo rappresentato
dai limiti patrimoniali minimi. Sebbene i requisiti minimi di capitale
calcolati ai sensi dell’attuale direttiva sui requisiti patrimoniali possano
aver avuto un certo impatto sui livelli patrimoniali effettivi delle banche, le
attese di futuri requisiti regolamentari più rigorosi sommate a diversi altri
fattori potrebbero aver determinato target patrimoniali nettamente al di
sopra dei requisiti minimi di capitale, con un impatto significativo sui
bilanci e sulle politiche di concessione dei prestiti. Tuttavia, si tratta di
un fattore diverso dalla ciclicità dell’attuale legislazione. 42. La CRD IV, che darà attuazione
a Basilea III nell’UE, rappresenterà una rottura strutturale rispetto al
passato, con requisiti minimi di capitale più impegnativi in termini di qualità
e quantità di capitale richiesto, nonché nuovi requisiti di liquidità e leva
finanziaria. È importante notare che comprenderà una serie di misure di
politica controciclica, tra cui un corpus unico di norme, una riserva di
capitale anticiclica, un coefficiente di leva finanziaria e misure relative
alle agenzie di rating del credito e alle PMI. Laddove opportuno, le
misure verranno introdotte progressivamente allo scopo di evitare effetti
prociclici. 8. Riferimenti Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria,
Banca dei regolamenti internazionali, 16 dicembre 2010, “Basilea III –
Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento della banche e
dei sistemi bancari”, disponibile su internet all’indirizzo: http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf
BRI (2010), Macroeconomic Assessment Group:
relazione intermedia, “Assessing the macroeconomic impact of the transition to
stronger capital and liquidity requirements”, agosto 2010, disponibile su
internet all’indirizzo: http://www.bis.org/publ/othp10.pdf BCE, ABE (2012), Pro-Cyclicality of Capital
Requirements, seconda relazione BCE (2010), “EU Banking Structures”, disponibile su internet
all’indirizzo: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eubankingstructures201009en.pdf
Commissione europea, giugno 2010, “Relazione
della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli effetti delle
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sul ciclo economico”, disponibile su Internet
all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/monitoring/23062010_report_it.pdf
Comprende ulteriori riferimenti Commissione
europea, luglio 2011, New proposals on capital requirements (CRD IV), ulteriori
informazioni disponibili su internet all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm
[1] Vi sono ricomprese la direttiva 2006/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’accesso all’attività degli
enti creditizi ed al suo esercizio e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento e degli enti creditizi. [2] Modificata nel 2009 dalla direttiva 2009/111/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. [3] La valutazione quantitativa della BCE comprende i dati
trimestrali dal quarto trimestre 2008 al secondo trimestre 2011 di circa 80
banche che utilizzano il metodo basato sui rating interni (metodo IRB)
per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali. La valutazione qualitativa si
basa sui dati di un indagine condotta dalle autorità di vigilanza nazionali e
sullo studio di Eurosystem sull’attività creditizia delle banche (Bank Lending
Survey). [4] Restano due ostacoli principali: l’attuazione della
direttiva sui requisiti patrimoniali è relativamente recente (i modelli
avanzati sono utilizzati dal 2008) con la conseguente limitazione dei dati
rilevanti per un intero ciclo economico, quindi l’analisi dipende dalle
differenze delle fasi del ciclo economico nei diversi paesi, e il periodo
campione disponibile copre la recente crisi finanziaria in cui i cambiamenti
comportamentali e interventi politici indotti dalla crisi possono aver distorto
i rapporti comportamentali generali. [5] Una banca rientra nel gruppo 1 se il suo capitale di
classe 1 (Tier 1) supera i 3 miliardi di EUR, è ben diversificata e opera a
livello internazionale. Tutte le altre banche sono classificate come banche del
gruppo 2. [6] Cfr. relazione esplicativa e tabelle 1, 2 e 3 del
relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione. [7] Cfr. anche la sezione 6.4. [8] Cfr. per esempio Ayuso, Perez e Saurina (2004), Bikker e
Metzemakers (2004), Lindquist (2004). Jokipii e Milne (2008) e Stolz e Wedow
(2011). [9] Tuttavia la BCE osserva che alcuni documenti teorici
(p.es. Heid (2007), Zhu (2008), Jokivuolle, Kiema e Vesala (2009) e Repullo e
Suarez (2009)) hanno suggerito la possibilità di una variazione dell’andamento
delle riserve di capitale delle banche in concomitanza con il passaggio al
quadro di Basilea II. Le banche potrebbero decidere di operare con riserve di
capitale supplementari e in maniera più lungimirante per evitare requisiti
minimi di capitale più ciclici. Ciò potrebbe dar luogo a riserve di capitale
che variano con il ciclo: aumentano nei periodi di crescita economica e
viceversa. [10] L’ABE ha fissato i target di capitale di 70 banche
europee, composti da due parti da attuare entro giugno 2012. La prima parte è
una riserva di capitale temporanea contro le esposizioni sovrane ai prezzi di
mercato di settembre 2011. La seconda parte consiste nell’aumento dei propri
coefficienti di capitale di base di classe 1 (core Tier 1) al 9%. [11] Cfr. tabelle 4, 5, 6 e 7 con alcuni risultati dello studio
sull’attività creditizia delle banche (Bank Lending Survey) dell’area dell’euro
sull’impatto delle modifiche normative sull’andamento dell’attività creditizia
delle banche. Tuttavia, va sottolineato che si tratta di un fenomeno differente
rispetto alla prociclicità dei requisiti esistenti. [12] Sito web dell’ABE, 9 febbraio 2012,
http://www.eba.europa.eu/News--Communications/Year/2012/The-EBAs-Board-of-Supervisors-makes-its-first-agg.aspx
[13] Cfr. Tabella 1: attività bancarie dell’UE, e le tabelle 8
e 9 del documento di lavoro dei servizi della Commissione per ulteriori
informazioni e approfondimenti sull’offerta creditizia transfrontaliera. [14] "Risk adjusted return on capital", un
valore di redditività basato sul rischio. [15] Cfr. tabella 10: risultati dello studio sui modelli del
Macroeconomic Assessment Group nel documento di lavoro dei servizi della
Commissione. [16] La BCE ha esaminato la guida di riferimento di Basilea II,
il rapporto credito/PIL in diversi Stati membri. [17] Cfr. tabella 11 del documento di lavoro dei servizi della
Commissione. [18] La proposta di CRD IV incarica l’ABE di redigere una
relazione sull’efficacia e l’impatto del coefficiente di leva finanziaria da
sottoporre alla Commissione entro giugno 2016. Sulla base della relazione
dell’ABE, la Commissione dovrà trasmettere una relazione al Parlamento europeo
e al Consiglio entro il 31 dicembre 2016 sull’efficacia e l’impatto del
coefficiente di leva finanziaria e "se opportuno" presentare nel 2018
una proposta legislativa per l’introduzione di un coefficiente di leva
finanziaria (articolo 482, comma 1). [19] A
livello internazionale, nell’ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità
finanziaria (FSB) ha emanato i principi volti a ridurre l’affidamento delle
autorità e degli enti creditizi sui rating delle agenzie di rating
del credito.
(http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf). [20] Considerando 28-29 della proposta del CRR di luglio 2011. [21] Cfr.
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm per
ulteriori informazioni. [22] Le PMI rappresentano il 99,8% delle imprese, il 66,9% dei
lavoratori dipendenti e il 58,4% del valore aggiunto lordo dell’UE-27 (stima
2010, Eurostat/National Statistics Offices of Member States/Cambridge
Econometrics/Ecorys). [23] Survey on the access to finance of SMEs in the euro area
(SAFE), disponibile alla pagina http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/sme/html/index.en.html