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Document 52012DC0367
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The financial statement accompanying a proposal for Regulation COM(2011) 747 final on credit rating agencies and a proposal for Directive COM(2011) 746 final on excessive reliance on credit ratings
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Scheda finanziaria che accompagna una proposta di regolamento COM(2011) 747 definitivo relativo alle agenzie di rating del credito e una proposta di direttiva COM(2011) 746 definitivo sull'eccessivo affidamento ai rating del credito
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Scheda finanziaria che accompagna una proposta di regolamento COM(2011) 747 definitivo relativo alle agenzie di rating del credito e una proposta di direttiva COM(2011) 746 definitivo sull'eccessivo affidamento ai rating del credito
/* COM/2012/0367 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Scheda finanziaria che accompagna una proposta di regolamento COM(2011) 747 definitivo relativo alle agenzie di rating del credito e una proposta di direttiva COM(2011) 746 definitivo sull'eccessivo affidamento ai rating del credito /* COM/2012/0367 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI Scheda finanziaria che accompagna una
proposta di regolamento COM(2011) 747 definitivo relativo alle
agenzie di rating del credito e una proposta di direttiva COM(2011) 746 definitivo
sull'eccessivo affidamento ai rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE) Il 15 novembre 2011 la Commissione ha adottato
una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che
modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating
del credito, nonché una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la
direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, per
quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (di seguito:
proposta di terza modifica per le agenzie di rating del credito o proposta ARC3). Per quanto riguarda l'incidenza della proposta
sul bilancio dell'Unione, nella sezione 4 della relazione che accompagna la
proposta di regolamento figura la seguente dichiarazione. La proposta
della Commissione non ha incidenza sul bilancio dell'Unione europea; in
particolare, i compiti che sarebbero affidati all'AESFEM [Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati] conformemente alla proposta non
comporterebbero un finanziamento supplementare dell'UE. Infine, l'articolo
19 del regolamento sulle agenzie di rating del credito [nota 11] dispone che le
spese sostenute dall'AESFEM per la registrazione e la vigilanza delle agenzie
di rating del credito conformemente al regolamento sono integralmente coperte
dalle commissioni versate dalle agenzie di rating del credito. Nota a piè di pagina 11: 1. L'AESFEM impone
alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni in conformità al
presente regolamento e al regolamento relativo alle commissioni di cui al
paragrafo 2. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM
per la registrazione, la certificazione e la vigilanza delle agenzie di rating
del credito e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità
competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in
particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30. Le implicazioni in termini di costi per le
singole misure sono stabilite nella valutazione d'impatto per la proposta ARC3,
in cui si indica che queste misure non dovrebbero avere alcuna incidenza sul
bilancio dell'Unione europea[1].
Tuttavia, dalle stime risulta che la proposta ARC3 comporterebbe un notevole
aumento del carico di lavoro per l'AESFEM e renderebbe necessarie maggiori
risorse umane per l'agenzia. Di conseguenza, nel progetto di bilancio generale
dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013 — COM(2012) 300[2] — (in appresso "progetto
di bilancio 2013"), la Commissione ha proposto di aumentare di 15 posti l'organico
dell'AESFEM. Questi posti saranno interamente finanziati mediante le
commissioni versate dalle agenzie di rating del credito (ARC) e pertanto non
avranno alcun effetto sul contributo dell'UE all'AESFEM. La presente comunicazione fornisce all'autorità
di bilancio informazioni dettagliate sotto forma di una scheda finanziaria
legislativa che accompagna la proposta ARC3, contenente inoltre informazioni
sulla ripartizione delle risorse necessarie alla luce dei compiti degli
obiettivi previsti per l'AESFEM dalla proposta ARC3. Infine nell'allegato 2
della presente comunicazione figura un quadro generale dell'impatto di tutte le
proposte della Commissione sulle risorse dell'AESFEM per il 2013. SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE)
n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito 1.2. Settori interessati nella
struttura ABM/ABB[3] Mercato
interno — mercati finanziari 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ý La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali
della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Contribuire
a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria e ripristinare la fiducia degli
investitori e degli altri partecipanti nei mercati finanziari stessi e nella
qualità dei rating 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivi specifici: Alla luce degli obiettivi generali riportati sopra, si perseguono i seguenti obiettivi specifici: · ridurre la dipendenza dai rating esterni · attenuare il rischio di effetti di contagio legati al debito sovrano · migliorare le condizioni esistenti nel mercato di rating del credito · garantire il diritto di ricorso per gli investitori · rafforzare l'indipendenza delle agenzie di rating del credito nonché migliorare metodologie e processi di rating del credito 1.4.3. Risultati e incidenza previsti · Riesame ed eventuale rimozione da parte dell'ABE, dell'AEAP e dell'AESFEM di tutti i riferimenti ai rating negli attuali orientamenti e raccomandazioni. · Miglioramento delle informazioni trasmesse su base regolare in merito ai prodotti finanziari strutturati; ciò indurrà gli investitori ad adoperare in maggior misura la dovuta diligenza e ridurrà l'eccessivo affidamento ai rating esterni. · Maggiore trasparenza sui rating sovrani; gli investitori avranno una migliore comprensione dei rating sovrani e saranno ridotti i rischi di contagio e gli effetti di ricadute negative. · Maggiore apertura del mercato del rating a nuovi operatori; le attuali principali agenzie di rating del credito dovranno affrontare una maggiore concorrenza; gli emittenti e gli investitori avranno maggiore scelta riguardo a dette agenzie. · Compensazione dei danni subiti dagli investitori a causa di comportamenti intenzionali o di gravi negligenze delle agenzie di rating del credito. · Attenuazione dei conflitti d'interesse causati dal cosiddetto modello "issuer-pays" e da relazioni d'affari di lunga durata. · Corretta comprensione delle metodologie seguite dalle agenzie di rating del credito da parte dei partecipanti al mercato, che saranno in grado di valutare dette metodologie per tutte le classi di attività. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza · Numero di riferimenti a rating esterni nei documenti pubblicati dall'AESFEM. · Modifiche nell'uso da parte degli istituti finanziari di approcci basati su rating standardizzati e interni a fini regolamentari. · Numero o proporzione di rating, sollecitati o meno, emessi per diverse classi di attività. · Frequenza del riesame e dell'emissione di rating, in particolare rating del debito sovrano. · Frequenza e tipo delle modifiche apportate alle metodologie delle agenzie di rating del credito, nonché percentuale dei casi in cui queste sono state respinte o contestate. · Numero di nuovi operatori e cambiamenti apportati alla struttura del mercato. Può esservi inclusa la quota di mercato degli operatori esistenti, in termini tanto di fatturato quanto di numero di rating in essere nelle diverse classi. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Le agenzie di rating del credito svolgono un ruolo importante nei mercati finanziari e devono essere disciplinate da un adeguato quadro giuridico. Il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito[4] (di seguito "il regolamento ARC"), entrato pienamente in vigore il 7 dicembre 2010, prevede che le agenzie di rating rispettino un codice di condotta rigoroso al fine di attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza. Le agenzie di rating esistenti hanno dovuto presentare una domanda di registrazione e conformarsi ai requisiti stabiliti dal regolamento entro il 7 settembre 2010. Il 1° giugno 2011 è entrata in vigore una modifica al regolamento ARC, regolamento (UE) n. 513/2011, che affida all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) poteri esclusivi di vigilanza sulle agenzie di rating registrate nell'UE in modo da centralizzarne e semplificarne la registrazione e la vigilanza a livello europeo[5]. Pur costituendo una buona base, il regolamento sulle ARC in vigore non ha tuttavia affrontato in misura sufficiente una serie di questioni concernenti le attività di rating del credito e l'uso dei rating. Si tratta, in particolare, di aspetti inerenti al rischio di eccessivo affidamento ai rating da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, all'elevato grado di concentrazione nel mercato del rating, alla responsabilità civile delle agenzie di rating nei confronti degli investitori, ai conflitti d'interesse derivanti dal modello "issuer-pays" (pagamento da parte dell'emittente) e alla struttura azionaria delle agenzie di rating. Inoltre il regolamento in vigore sulle ARC non ha affrontato in maniera specifica le peculiarità dei rating sovrani, manifestatesi nel corso dell'attuale crisi del debito sovrano. La Commissione europea ha sottolineato tali questioni ancora aperte nella comunicazione del 2 giugno 2010 ("Regolamentare i servizi finanziari per garantire una crescita sostenibile")[6] e in un documento di consultazione dei servizi della Commissione del 5 novembre 2010[7], che evidenzia la necessità di procedere a una revisione mirata del regolamento sulle ARC, cui ha fatto seguito il 15 novembre 2011 la proposta ARC3. L'8 giugno il Parlamento europeo ha pubblicato una risoluzione non legislativa sulle agenzie di rating del credito[8], in cui sostiene la necessità di rafforzare il quadro normativo per dette agenzie e di adottare misure intese a ridurre il rischio di eccessivo affidamento ai rating. Più specificamente, il Parlamento è tra l'altro a favore di un rafforzamento degli obblighi in materia di informazione sui rating sovrani, della creazione di un indice europeo di rating, della divulgazione di maggiori informazioni sugli strumenti finanziari strutturati e della responsabilità civile delle agenzie di rating del credito. Il Parlamento europeo ritiene inoltre importante aumentare la concorrenza e auspica che la Commissione prenda in esame e valuti la possibilità di istituire un'agenzia europea di rating indipendente. Il 30 settembre e il 1° ottobre 2010, in occasione di riunioni informali dell'ECOFIN, il Consiglio dell'Unione europea ha riconosciuto la necessità di compiere ulteriori sforzi per affrontare una serie di questioni inerenti alle attività di rating del credito, in particolare i rischi di eccessivo affidamento a detti rating e di conflitti di interesse derivanti dal modello di remunerazione delle agenzie di rating. Il Consiglio europeo del 23 ottobre 2011 ha concluso che è necessario effettuare progressi al fine di ridurre l'eccessivo affidamento ai rating del credito. Inoltre, nelle riunioni del 9 novembre 2010 e del 19 settembre 2011, il comitato europeo dei valori mobiliari e il comitato bancario europeo, composti di rappresentanti dei ministeri delle Finanze degli Stati membri, hanno discusso l'esigenza di rafforzare ulteriormente il quadro normativo per le agenzie di rating del credito. A livello internazionale, nell'ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) ha emanato principi volti a ridurre l'affidamento fatto dalle autorità e dagli enti finanziari ai rating delle ARC[9]. Questi principi invitano a eliminare i riferimenti a detti rating nella legislazione o a sostituirli, ove siano disponibili idonei standard alternativi in materia di affidabilità creditizia, e a imporre agli investitori l'obbligo di procedere a loro specifiche valutazioni del credito. Tali principi sono stati avallati dal vertice del G20 di Seoul del novembre 2010. Nel contesto della riforma della legislazione bancaria[10], la Commissione ha recentemente affrontato la questione dell'eccessivo affidamento ai rating da parte degli enti finanziari. Essa ha proposto di introdurre una norma che obblighi le banche e le imprese di investimento a valutare esse stesse il rischio di credito delle entità e degli strumenti finanziari in cui investono, anziché affidarsi semplicemente ai rating esterni. Una disposizione simile è stata prospettata dalla Commissione nei progetti di modifica[11] della direttiva relativa agli OICVM[12] e della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi[13], che sono oggetto di una proposta presentata parallelamente alla proposta ARC3. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea In virtù del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Nonostante tutti i problemi connessi ai rating abbiano importanti implicazioni a livello di singoli Stati membri, il loro impatto complessivo può essere pienamente percepito soltanto in un contesto transfrontaliero. Questo perché i rating possono essere stabiliti in un paese per strumenti finanziari emessi in un altro. Di conseguenza le misure adottate a livello nazionale potrebbero non sortire alcun effetto, in quanto i rating possono continuare a essere stabiliti e utilizzati se sono stati prodotti nella giurisdizione di un altro Stato dell'UE o addirittura di un paese terzo. Pertanto le risposte nazionali all'emissione di rating rischiano di essere aggirate o inefficaci in assenza di un'iniziativa a livello dell'UE. Le iniziative future nel settore delle agenzie di rating del credito possono quindi essere più efficacemente attuate con un impegno comune. Di conseguenza, l'iniziativa dell'UE appare appropriata alla luce del principio di sussidiarietà. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe n/a 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Dopo
la serie di misure "di emergenza" per gestire la crisi finanziaria
scoppiata nel 2007, la Commissione ha varato un programma di riforme che attua
gli impegni assunti dal G20 ed è inteso a tener conto di questioni di carattere
più strutturale nel settore finanziario dell'UE e ad affrontare le principali
vulnerabilità rivelate dalla crisi, come: • bassi
livelli di capitale di elevata qualità e insufficiente liquidità nel settore
bancario, che in parte riflettono requisiti prudenziali inadeguati e prociclici
nonché errori nella valutazione e nella gestione dei rischi; • carenze
nella vigilanza, con riguardo segnatamente alla vigilanza di singoli istituti
che operano in un contesto transfrontaliero e al settore finanziario non
regolamentato; • carenze
a livello di governance societaria che hanno contribuito alle pratiche di
eccessiva assunzione di rischi negli istituti finanziari; • insufficiente
trasparenza del mercato e inadeguata divulgazione delle informazioni alle
autorità, incluse le autorità di vigilanza, segnatamente in materia di prodotti
finanziari strutturati complessi; • assenza
di regolamentazione e vigilanza adeguate delle agenzie di rating del credito; • sorveglianza
macroprudenziale del settore finanziario nel suo complesso insufficiente a
prevenire rischi macrosistemici di contagio; • assenza
di un quadro armonizzato che faciliti la liquidazione ordinata di banche e
istituti finanziari, fattore che ha contribuito a esercitare pressioni sugli
Stati membri affinché iniettassero denaro pubblico nelle banche allo scopo di
prevenire un crollo generale. Gli
elementi fondamentali di detto programma sono stati illustrati nella
comunicazione del 4 marzo 2009, "Guidare la ripresa in Europa",
e nella comunicazione del 2 giugno 2010, "Regolamentare i servizi
finanziari per una crescita sostenibile", che definiscono nei dettagli il
pacchetto di riforme finanziarie. I
primi elementi sono stati introdotti nel periodo 2009-2010. Il più importante
di questi è costituito dalla nuova architettura di vigilanza finanziaria, che
prevedeva l'istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico, inteso a
garantire l'individuazione sufficientemente precoce dei rischi macroprudenziali
e macroeconomici, e tre nuove Autorità europee di vigilanza, responsabili dei
settori bancario (Autorità bancaria europea o ABE), assicurativo (Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali o AEAP)
e degli strumenti finanziari (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati o AESFEM) per garantire una maggiore vigilanza e un miglior
coordinamento tra le autorità incaricate di questo compito. Una
grave lacuna del regolamento è stata colmata grazie ai regolamenti relativi
alle agenzie di rating del credito ("ARC1" e "ARC2") che
prevedono requisiti rigorosi in materia di autorizzazione e di supervisione per
le agenzie di rating del credito e affidano all'AESFEM la vigilanza su dette
agenzie. Inoltre la direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements
Directive – CRD) è stata modificata ("CRD3") al fine di rafforzare le
disposizioni patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e per i prodotti
derivati complessi nonché di introdurre norme vincolanti sulle retribuzioni e
sui bonus negli istituti finanziari. Un'altra lacuna a livello di
regolamentazione e di vigilanza è stata colmata con la direttiva sui gestori di
fondi d'investimento alternativi, tra cui i fondi speculativi (direttiva sui
managers of alternative investment funds o AIFM) che prevede norme
regolamentari solide e armonizzate per tutti i gestori e migliora la
trasparenza nei confronti degli investitori. 1.6. Durata e incidenza finanziaria ý Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2013 al
2015, –
in seguito, funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[14] ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
ý organismi creati dalle Comunità[15] 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni L'articolo
81 del regolamento che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati (AESFEM) prevede che la Commissione pubblichi, entro il 2 gennaio
2014 e in seguito ogni tre anni, una relazione generale sull'esperienza
acquisita grazie al funzionamento dell'AESFEM. A tal fine, la Commissione
pubblicherà una relazione generale che sarà trasmessa al Parlamento europeo e
al Consiglio. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Un rischio specifico associato alla gestione degli stanziamenti dell'AESFEM con riguardo alla registrazione e alla vigilanza delle agenzie di rating del credito, deriva dal fatto che, a differenza di numerosi altri organismi istituiti dalle Comunità, la vigilanza delle agenzie di rating del credito è finanziata esclusivamente dalle stesse agenzie. Altrimenti, per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta, questa non dovrebbe secondo le stime determinare nuovi rischi che non siano già coperti dall'attuale quadro di controllo interno dell'AESFEM. 2.2.2. Modalità
di controllo previste Per
garantire un uso trasparente ed efficace di tali risorse da parte dell'AESFEM,
la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 272/2012, del 7
febbraio 2012, concernente le commissioni imposte alle agenzie di rating del
credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati[16]. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Al
fine di lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività
illegale, all'AESFEM si applicano senza alcuna restrizione le disposizioni del
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta
antifrode (OLAF). L'AESFEM
aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento
europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità
europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si
applicano a tutto il personale dell'AESFEM. Le
decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne
derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se
necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli
stanziamenti dell'AESFEM e presso gli agenti responsabili della loro
attribuzione. Gli
articoli 64 e 65 del regolamento che istituisce l'AESFEM stabiliscono le
disposizioni in materia di esecuzione e controllo del bilancio dell'AESFEM e le
disposizioni finanziarie applicabili. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti L'aumento delle spese di bilancio dell'AESFEM per
la vigilanza delle agenzie di rating del credito (ARC) è interamente coperto
dalle commissioni versate dalle ARC all'AESFEM[17]. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...…………………………………….] || SD/SND. ([18]) || di paesi EFTA[19] || di paesi candidati[20] || di paesi terzi || 12.0404 AESFEM — Sovvenzione di cui ai titoli 1, 2 e 3 || SD || NO || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2013[21] || Anno 2014 || Anno 2015 || || || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || Non pertinente || Non pertinente || Non pertinente || || || || || Non pertinente Pagamenti || Non pertinente || Non pertinente || Non pertinente || || || || || Non pertinente 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
ý La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
ý La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
ý La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse
umane Osservazioni: La proposta ARC3 non implica la necessità di
ulteriori risorse umane e amministrative per la DG MARKT. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
ý La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
ý La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
ý La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. Allegato 1. Il personale esterno (CAS e END) occorrente
all'AESFEM nel 2014 e nel 2015 per l'esecuzione dei compiti temporanei previsti
dalla proposta ARC3 non deve determinare un ulteriore aumento del personale
esterno dell'AESFEM. Tabella 1. Valutazione delle risorse
occorrenti all'AESFEM per l'attuazione della proposta ARC3. Nuovi compiti per l'AESFEM || Risorse umane occorrenti || || Risorse TI supplementari || Tempo-ranee || Altre risorse 2014-2015 sotto forma di esperti nazionali distaccati (END) o agenti contrattuali (AC), espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP) || Osservazioni || 1) Revisione e, se del caso, eliminazione dei riferimenti ai rating in tutti gli orientamenti, le raccomandazioni e le norme tecniche di regolamentazione (NTR) esistenti || || - 0,5 ETP || || 2) Adozione di 5 nuove NTR concernenti: — informazioni da comunicare sui prodotti finanziari strutturati — rotazione delle ARC (fascicolo di passaggio) — scala di rating standard armonizzata — EURIX — commissioni dalle ARC || || - 3,5 ETP || Stima basata sul carico di lavoro richiesto nel 2011 per la preparazione dei quattro progetti di NTR e sulle particolari metodologie avanzate occorrenti in base alle tematiche. || 3) Adozione di 2 nuovi orientamenti e raccomandazioni concernenti: — coordinamento della comunicazione di informazioni sulle commissioni delle ARC — acquisizione di dati sulla concentrazione del mercato || || - 1,5 ETP || Stima basata sul processo di consultazione e di adozione previsto per gli orientamenti e le raccomandazioni e sulle particolari metodologie avanzate occorrenti per le due tematiche. || 4) Rinnovo della dichiarazione di avallo di paesi terzi || || - 3,5 ETP || Stima basata sul carico di lavoro richiesto nel corso del 2011 per il processo di avallo || 5) — Creazione e gestione di una pagina web centralizzata sugli aggregati di attività sottostanti ai prodotti finanziari strutturati e andamento dei relativi rating || 1,8 ETP Unità ARC : 1,0 ETP IT: 0,8 ETP (analista produ-zione + commer-ciale) || - 2,3 ETP Unità ARC : 1,0 ETP IT: 1,3 ETP (responsabile di progetto + 0,5 architetto + 0,3 esperto appalti) || || Ipotesi (durata del progetto 1,5 anni): 1) costi del software: 300 000 euro HT 2) costi dell'hardware: 30 000 euro HT 3) servizi: fase di concezione: 1 ETP esperto (6 mesi*1200 euro *22) = 158 000 verifica/attuazione: 1 ETP junior (12 mesi *700*22) = 185 000 TOTALE : 673 000 6) — Valutazione preliminare dei nuovi metodi delle agenzie di rating del credito || 6 ETP || — || Questa stima rappresenta una media di effettivi che va da 2 a 22 ETP, in funzione della redazione definitiva delle disposizioni, che richiederebbe all'AESFEM 50 o 500 valutazioni circa all'anno. || 7) Verifica dell'evoluzione del mercato ed elaborazione di altri requisiti che le ARC devono rispettare: — controllo degli incroci azionari delle ARC — controllo della rotazione obbligatoria delle ARC e degli analisti principali — controllo degli interessi dei principali azionisti delle ARC e dei servizi di consulenza delle entità valutate — verifica del rispetto dell'obbligo di doppio rating per gli strumenti finanziari strutturati — verifica degli obblighi in materia di pubblicazione di rating sovrani (dopo la chiusura dei mercati e almeno un'ora prima dell'apertura delle borse dell'UE) — controllo dell'obbligo di informare le entità valutate con almeno un'intera giornata lavorativa di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating e delle prospettive — controllo dell'obbligo delle ARC di comunicare tutti i rating preliminari — controllo delle commissioni imposte alle ARC — sviluppo di nuove metodologie e controllo dei rischi di concentrazione del mercato || 4,8 ETP || — || || 8) Istituzione e gestione dell'indice europeo di rating (EURIX) e della piattaforma europea di rating, tra l'altro elaborazione e gestione della base dati sulle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito || 2,4 ETP Unità ARC: 1,4 ETP IT: 1 ETP (analista produ-zione + commer-ciale) || — || Stima basata sulle particolari metodologie avanzate occorrenti || Ipotesi (durata del progetto 1 anno): attuazione sulla base delle sinergie con CEREP e SoCRAT; calcoli EURIX effettuati dalle agenzie di rating del credito): 1) costi del software: 200 000 euro HT 2) costi dell'hardware: 15 000 euro HT 3) servizi: fase di concezione: 2,25 ETP (responsabile di progetto, architetto e altri esperti; 6 mesi*1 200 euro *22)=356 000 verifica/attuazione: 1 ETP junior (6 mesi *700*22)=93 000 TOTALE : 664 000 Totale || 15 || 11,3 || || In base alle previsioni il regolamento entrerà
in vigore prima del 2013 e pertanto le ulteriori risorse per l'AESFEM saranno
necessarie a decorrere dal 2013. Il fabbisogno di ulteriore personale è stato
stimato unicamente per le norme tecniche, gli orientamenti e le relazioni che l'AESFEM
dovrà presentare. La proposta della Commissione include i compiti attribuiti
all'AESFEM che richiederanno la creazione di 15 posti temporanei a partire dal 2013.
Inoltre, gli altri compiti in precedenza indicati saranno svolti facendo
ricorso a personale esterno, END e agenti contrattuali nel periodo 2014 – 2015:
5,8 (persone/anno) per il 2014 e 5,5 (persone/anno) per il 2015. Altre ipotesi: ·
i costi salariali annuali medi per le diverse
categorie di personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG; ·
il coefficiente di ponderazione salariale per
Parigi e 1,161; ·
i costi di formazione sono stimati a 1 000 EUR
per equivalente a tempo pieno (ETP) all'anno; ·
i costi di missione sono di 10 000 EUR, in
base alle stime del progetto di bilancio 2012 per le missioni, per persona; ·
i costi connessi alle assunzioni (viaggio, albergo,
visite mediche, costi di insediamento e altre indennità, costi di
trasferimento, ecc.) sono pari a 12 700 EUR, in base alle stime del
progetto di bilancio 2012 per l'assunzione di ogni nuova persona. Il metodo utilizzato per calcolare l'aumento
del bilancio in questione nei prossimi tre anni è illustrato in modo più
dettagliato nella tabella che segue. Il calcolo rispecchia il fatto che tutti i
costi relativi alla vigilanza delle agenzie di rating del credito sono coperti
dalle commissioni pagate all'AESFEM da dette agenzie. Tabella 2. Ripartizione dei costi Tipologia di costo || Calcolo || Importo (in milioni di EUR) || || 2013 || 2014 || 2015 || Totale || || || || || Titolo 1: spese di personale || || || || || || || || || || 11 Stipendi e indennità || || || || || — di cui agenti temporanei || =15*127*1,161 || 2,212 || 2,212 || 2,212 || 6,635 — di cui END || = (4,8 per il 2014, 4,5 per il 2015))*73*1,161 || 0 || 407 || 381 || 788 — di cui agenti contrattuali || =1*64*1,161 || 0 || 74 || 74 || 148 || || || || || 12 Spese collegate all'assunzione || = (15 per il 2013, 5 per il 2014)*12,7 || 191 || 64 || 0 || 255 || || || || || 13 Spese di missione || = (15 per il 2013, 20,8 per il 2014 e 20,5 per il 2015)*10 || 150 || 208 || 205 || 563 || || || || || 15 Formazione || = (15 per il 2013, 20,8 per il 2014 e 20,5 per il 2015)*1 || 15 || 21 || 21 || 56 || || || || || Totale titolo 1: spese di personale || || 2,568 || 2,986 || 2,893 || 8,445 || || || || || || || || || || Titolo 2: spese per infrastrutture e spese di funzionamento || = (15 per il 2013, 20,8 per il 2014 e 20,5 per il 2015)*30 || 450 || 624 || 615 || 1,689 || || || || || Totale titolo 2: spese per infrastrutture e spese di funzionamento || || 450 || 624 || 615 || 1,689 || || || || || || || || || || Titolo 3: spese operative || || || || || || || || || || EURIX || || 664 || 0 || 0 || 664 Pagina web centralizzata sulla qualità dei rating dei prodotti finanziari strutturati || || 0 || 300 || 373 || 673 || || || || || Totale titolo 3: spese operative || || 664 || 300 || 373 || 1337 || || || || || Totale || || 3,682 || 3,910 || 3,881 || 11,471 Di cui, entrate provenienti dalle commissioni di registrazione e vigilanza a carico delle agenzie di rating del credito (100%) || || 3,682 || 3,910 || 3,881 || 11,471 Tabella 3. Organigramma proposto per i quindici
posti di agente temporaneo Gruppo di funzione e grado || Posti temporanei || AD 8 || 2 AD 7 || 3 AD 6 || 5 AD 5 || 5 || Totale AD || 15 Tabella 4. Suddivisione dei costi stimati in
base agli obiettivi e ai risultati previsti dalla proposta ARC3[22] Obiettivi e risultati ò || || || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || TOTALE || || Tipo (+/-) || Costo medio || Risultato || Costo totale || Risultato || Costo totale || Risultato || Costo totale || Risultato || Costo totale || || Costo totale || Obiettivo n. 1 Ridurre la dipendenza dai rating esterni || || || || || || || || || || || I riferimenti a rating esterni nei documenti pubblicati dall'AESFEM sono stati riesaminati e il loro numero è stato ridotto || || || — || 0 || — || 0 || + || 67 || + || 0 || || 67 || La pagina web centralizzata sugli aggregati di attività sottostanti ai prodotti finanziari strutturati e sull'andamento dei relativi rating è stata creata ed è operativa || || || — || 0 || — || 362 || — || 814 || + || 836 || || 2012 || Previsione di nuove norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni da divulgare riguardo agli strumenti finanziari strutturati || || || — || 0 || — || 0 || + || 94 || — || 0 || || 94 || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 0 || || 362 || || 975 || || 836 || || 2173 || Obiettivo n. 2 Attenuare il rischio di effetti di contagio legati al debito sovrano || || || || || || || || || || || Relazioni annue dell'AESFEM sul rispetto da parte delle ARC delle disposizioni in materia di rating sovrani || || || — || 0 || — || 241 || + || 226 || + || 226 || || 693 || Totale parziale obiettivo specifico 2 || || 0 || || 241 || || 226 || || 226 || || 693 || Obiettivo n. 3 Migliorare le condizioni esistenti nel mercato di rating del credito || || || || || || || || || || || EURIX (indice europeo di rating /piattaforma europea di rating) è istituito, operativo e aggiornato || || || — || 0 || — || 1147 || + || 452 || + || 452 || || 2051 || Previsione di nuove NTR su EURIX, sulla scala di rating armonizzata e sulla rotazione delle ARC || || || — || 0 || — || 0 || + || 243 || + || 37 || || 280 || Nuovi orientamenti e raccomandazioni su: — coordinamento delle informazioni sulle commissioni delle ARC — acquisizione di dati sulla concentrazione del mercato || || || — || 0 || — || 0 || + || 202 || — || 0 || || 202 || Relazioni annue dell'AESFEM sull'evoluzione del mercato del rating del credito || || || — || 0 || — || 483 || + || 452 || + || 452 || || 1387 || Totale parziale obiettivo specifico 3 || || 0 || — || 1630 || + || 1349 || + || 941 || || 3920 || Obiettivo n. 4 Garantire il diritto di ricorso per gli investitori || || || || || || || || || || || Totale parziale obiettivo specifico 4 || || 0 || + || 0 || + || 0 || + || 0 || || 0 || Obiettivo n. 5 Rafforzare l'indipendenza delle ARC nonché migliorare metodologie e processi di rating del credito || || || || || || || || || || || Valutazione preliminare da parte dell'AESFEM di tutte le nuove metodologie delle ARC || || || — || 0 || — || 1207 || + || 1131 || + || 1131 || || 3469 || NTR sulle commissioni delle ARC || || || — || 0 || — || 0 || — || 0 || + || 87 || || 87 || Relazioni annue dell'AESFEM sui rischi in materia di indipendenza connessi a proprietà e controllo || || || — || 0 || — || 241 || + || 226 || + || 226 || || 693 || Totale parziale obiettivo specifico 5 || — || 0 || — || 1448 || + || 1357 || + || 1444 || || 4249 || Realizzazione derivata degli obiettivi da 2 a 5 — nuova valutazione dell'avallo di paesi terzi || || || || || || || + || 433 || || 433 || COSTO TOTALE || || 0 || || 3681 || — || 3907 || — || 3880 || || 11468 || Allegato 2. Quadro generale dell'impatto delle
proposte legislative sul bilancio dell'AESFEM 2013nel periodo 2011-2013. Fin dall'istituzione dell'AESFEM, le risposte
date dall'UE alla crisi economica e finanziaria hanno richiesto l'adozione di
una serie di nuove importanti proposte, molte delle quali hanno comportato un
significativo ampliamento dei poteri dell'AESFEM e pertanto il potenziamento
del personale assegnato all'autorità, come indicato nelle seguenti tabelle. La revisione della direttiva relativa ai
mercati degli strumenti finanziari ha lo scopo di garantire strutture di
mercato più robuste ed efficienti, al fine di tenere conto delle innovazioni
tecnologiche, di migliorare la trasparenza delle attività di negoziazione, di
rafforzare i poteri di vigilanza e di prevedere un quadro più rigoroso per i
mercati dei derivati su prodotti di base nonché di rafforzare la tutela degli
investitori. All'AESFEM sono stati affidati un ruolo fondamentale nello
sviluppo della maggior parte delle misure di attuazione tecnica necessarie a
garantire la piena operatività del quadro di regolamentazione e compiti di
vigilanza specifici, come il ruolo più importante da svolgere al fine di
determinare la conformità con la direttiva relativa ai mercati degli strumenti
finanziari di singoli casi in cui piattaforme di negoziazione propongono di
derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ("dark pools"). La revisione della direttiva sugli abusi di
mercato ha lo scopo di potenziare la lotta contro gli abusi di mercato nei
mercati delle merci e degli strumenti derivati collegati, di rafforzare i
poteri di sanzione delle autorità di regolamentazione e di ridurre gli oneri
amministrativi per piccoli e medi emittenti. All'AESFEM è stato affidato tra l'altro
l'incarico di assicurare il coordinamento delle norme concernenti i mezzi
tecnici intesi a garantire l'adeguata comunicazione di informazioni
privilegiate, le procedure per lo scambio di informazioni fra le autorità
competenti dell'UE e di paesi terzi nonché per coordinare, quando ne viene
fatta richiesta, indagini e ispezioni nei casi transfrontalieri di abusi di
mercato. La proposta relativa ai depositari centrali di
titoli è intesa ad armonizzare i tempi e lo svolgimento del regolamento titoli
in Europa nonché le norme applicabili ai depositari centrali di titoli
incaricati di gestire le infrastrutture che permettono il regolamento. Con
riguardo al regolamento, la proposta armonizza i tempi e la disciplina del
regolamento titoli nell'UE. Quanto ai depositari centrali di titoli, la
proposta istituisce, per la prima volta a livello europeo, un loro quadro
comune in materia di autorizzazione, supervisione e regolamentazione. Nel quadro del regolamento sui depositari
centrali di titoli, all'AESFEM è affidato il compito di elaborare norme
tecniche per l'applicazione di detto regolamento, complessivamente 22 norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione; prevedere orientamenti/buone
prassi di vigilanza per la disciplina del regolamento titoli e le misure sui
depositari centrali di titoli — in tutto 3 orientamenti; garantire l'applicazione
coerente del regolamento sui depositari centrali di titoli; riconoscere i
depositari centrali di titoli e i requisiti in materia di comunicazione di
paesi terzi (relazione annuale sugli sviluppi del mercato, in particolare sull'efficienza
del regolamento, sul regolamento internalizzato, sull'attività
transfrontaliera). Il ruolo dell'AESFEM nel quadro del
regolamento sulle agenzie di rating del credito modificato (ARC3) è esposto
nella parte principale della scheda finanziaria legislativa. Tabella 1. Quadro generale del fabbisogno di
personale e della relativa incidenza finanziaria Quadro generale
del fabbisogno di personale Stima del fabbisogno di personale statutario || Stima del fabbisogno di personale esterno || TOTALE della stima del fabbisogno di personale 2013 || 2014 || 2015 || 2013 || 2014 || 2015 || 2013 || 2014 || 2015 || || || || || || || || I. 8 || 8 || 8 || 3 || 3 || 3 || 11 || 11 || 11 II. 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 6 || 6 || 6 III. 4 || 4 || 4 || 2 || 2 || 2 || 6 || 6 || 6 IV. 15 || 15 || 15 || 0 || 5,8 || 5,5 || 15 || 20,8 || 20,5 in cui: I — proposta relativa ai mercati degli
strumenti finanziari COM(2011) 656 definitivo [2011/0298 (COD)] II — proposta relativa agli abusi di mercato
COM(2011) 651 definitivo [2011/0295 (COD)] III — proposta relativa ai depositari centrali
di titoli COM(2012) 73 definitivo [2012/0029 (COD)] IV — proposta di regolamento relativo alle
agenzie di rating del credito (ARC3) COM(2011) 747 definitivo e 746
definitivo [0361 (COD) e 0360 (COD)]. [1] Cfr.
pag. 59 della valutazione dell'impatto
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/SEC_2011_1354_en.pdf. [2] http://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB2013/EN/SEC03.pdf,
pag. 801. [3] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based
Budgeting. [4] Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating
del credito, GU L 302 del 17.11.2009. [5] Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante modifica del
regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del
credito, GU L 145 del 31.5.2011. [6] COM(2010) 301 definitivo. [7] Disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/mad_en.htm [8] http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2302. [9] http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf. [10] Proposta della Commissione del 20 luglio 2011 per una
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli
enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario, COM(2011) 453 definitivo.
Cfr. articolo 77, lettera b). [11] Proposta della Commissione del 15
novembre 2011 per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la
direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, per
quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito, COM(2011) 746
definitivo. [12] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32. [13] GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1. [14] Le spiegazioni sulle modalità di
gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito
BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [15] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [16] GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6. [17] Per maggiori informazione, cfr. allegato 1. [18] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [19] EFTA: European Free Trade Association (Associazione
europea di libero scambio). [20] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [21] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [22] A causa degli arrotondamenti, è possibile vi siano
imprecisioni.