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Document 52011XX0330(02)

Relazione finale del consigliere auditore — Caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato/riadozione della decisione

GU C 98 del 30.3.2011, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 98/14


Relazione finale del consigliere auditore (1)

Caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato/riadozione della decisione

2011/C 98/05

Il presente caso riguarda un presunto cartello tra otto fornitori italiani di tondo per cemento armato e tra questi fornitori e una delle loro associazioni.

La bozza di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

La prima decisione e la sentenza del Tribunale di primo grado

L'infrazione contestata è stata già oggetto della decisione della Commissione del 17 dicembre 2002 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 65 CECA (di seguito: la «prima decisione») (2).

Il Consigliere Auditore all'epoca responsabile ha riferito in merito alla procedura che ha condotto alla prima decisione nella sua relazione del 9 Dicembre 2002 (3).

In seguito all'appello presentato da alcuni dei destinatari, il Tribunale di primo grado (in seguito il «Tribunale») ha annullato la prima decisione nel 2007 (4). Il Tribunale ha dichiarato che, poiché il Trattato CECA era scaduto prima della data di adozione della prima decisione, la Commissione non poteva fondare la sua decisione sugli articoli 65 (4) e 65 (5) CECA allo scopo di constatare una violazione dell'articolo 65 (1) CECA e imporre delle ammende. Il Tribunale ha annullato detta decisione esclusivamente per questo motivo mentre le altre parti della decisione non sono state analizzate.

La procedura di riadozione

La Commissione ha successivamente proceduto alla riadozione della prima decisione senza modificarne la sostanza. Con lettera del 30 giugno 2008 (la «lettera»), ha dunque informato i destinatari della prima decisione della sua intenzione di riadottare la decisione sulla base del Regolamento (CE) n. 1/2003, della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2002 e della comunicazione degli addebiti complementare del 13 agosto 2002.

Nonostante quasi tutti i destinatari abbiano criticato l'intenzione della Commissione di riadottare la prima Decisione senza emettere una nuova comunicazione degli addebiti e seguire le altre misure procedurali previste dai Regolamenti (CE) n. 1/2003 e (CE) n. 773/2004, la Commissione non ha né adottato un'altra comunicazione degli addebiti né ha concesso alle parti una nuova audizione orale.

I diritti di difesa delle parti erano già stati rispettati prima dell'adozione della prima decisione. Dopo la notifica della comunicazione degli addebiti e della comunicazione degli addebiti complementare e in occasione dell'audizione orale iniziale le parti hanno potuto presentare le loro osservazioni in merito agli addebiti formulati dalla Commissione, i quali sono serviti in seguito quale base di valutazione per l'adozione della prima decisione. Per quanto riguarda in particolare la base giuridica utilizzata per la riadozione della decisione, le parti hanno già avuto modo di sviluppare le loro osservazioni in materia, dal momento che la comunicazione degli addebiti complementare indicava che il diritto procedurale CE (l'allora applicabile Regolamento n. 17) avrebbe costituito la base giuridica per l'adozione della prima decisione. Inoltre, le parti hanno avuto modo di formulare nuovamente le loro osservazioni a riguardo in seguito alla lettera della Commissione del 30 giugno 2008.

Inoltre, l'ambito di applicazione dei diritti di difesa è circoscritto alle questioni riguardanti la realtà e la rilevanza dei fatti e delle circostanze allegate nonché i documenti sui quali la Commissione ha fondato la propria affermazione dell'esistenza di un'infrazione alle norme sulla concorrenza. Nel caso di riadozione di una decisione, che è in tutti i suoi aspetti essenziali identica alla prima decisione, il diritto ad essere sentiti è rispettato allorché la decisione riadottata non contiene nuove obiezioni rispetto alla prima decisione. Questioni quali il decorso del tempo, i termini di prescrizione, la durata complessiva del procedimento amministrativo e lo sviluppo della giurisprudenza dopo l'adozione della decisione annullata, non alterano la sostanza degli addebiti né sono correlati a nuovi addebiti, dal momento che non riguardano alcuna condotta diversa che quella in relazione alla quale le imprese interessate sono state già sentite (5).

Il progetto di decisione

A mio parere, il progetto di decisione presentato alla Commissione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.

Nessuna questione o domanda supplementare è stata posta all'attenzione del consigliere auditore. Alla luce di ciò, e tenendo conto delle osservazioni che precedono, concludo che nel caso in oggetto il diritto delle parti di essere sentite è stato rispettato per tutti i destinatari del progetto di decisione.

Bruxelles, 22 settembre 2009.

Michael ALBERS


(1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.

(2)  COMP/37.956 — Tondo per cemento armato.

(3)  GU L 162, 19.6.2001, p. 21.

(4)  Sentenza del 25 ottobre 2007, nelle cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03, SP e altri contro Commissione (la «sentenza»).

(5)  Sentenza del 15 ottobre 2002 nelle cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 a C-252/99 P e C-254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij e altri (PVC II) Racc. pag. I-8375, punti 90-103.


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