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Document 52011XC0412(04)

Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV (Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

GU C 114 del 12.4.2011, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/11


Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV

(Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

2011/C 114/06

Impresa di assicurazione

Apra Leven NV

Indirizzo:

Jan Van Rijswijcklaan 66

2018 Antwerpen

BELGIË

Agenzia con sede presso

Consell De Cent, 389

Planta PR, Puerta 2

08009 Barcelona

ESPAÑA

Data di entrata in vigore e natura della decisione

4 marzo 2011 — Decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, comma 2, punto 2, della legge 9 luglio 1975, del comitato di direzione della commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo (in prosieguo CBFA), di sospendere tutti i contratti di assicurazione, tranne per il pagamento degli anticipi a) sui pagamenti di interessi o b) sulle prestazioni assicurative dovute dalla compagnia di assicurazione ad assicurati o a beneficiari nel quadro dell'esecuzione di un contratto di assicurazione giunto a scadenza e, per quanto concerne i punti a) e b), a condizione che tutti i premi siano stati pagati

La decisione entra in vigore con effetto immediato.

Autorità competenti

Commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo

Rue du Congrès/Congresstraat 12-14

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Autorità di vigilanza

Commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo

Rue du Congrès/Congresstraat 12-14

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Amministratore designato

n/a

Diritto applicabile

Diritto belga — Art. 26, par. 1, comma 2, punto 2, della legge 9 luglio 1975

Termine d'impugnazione

La presente decisione costituisce un atto amministrativo che può essere impugnato da terzi mediante ricorso di annullamento al Consiglio di Stato. In conformità alla decisione del Reggente del 23 agosto 1948, che stabilisce la procedura dinanzi alla sezione dei ricorsi amministrativi del Consiglio di Stato, a pena di decadenza il ricorso deve essere presentato al Consiglio di Stato (33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgium) tramite lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione di cui trattasi

È possibile presentare al Consiglio di Stato anche un'istanza di sospensione della decisione. L'istanza deve includere una nota esplicativa dei mezzi difensivi e dei fatti e deve essere sottoposta al Consiglio di Stato con lo stesso atto con cui è introdotta la richiesta di annullamento

Per le persone residenti in un altro Stato membro il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


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