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Document 52011XC0412(04)
Decision concerning a reorganisation measure in respect of Apra Leven NV (Publication pursuant to Article 6 of Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings)
Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV (Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)
Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV (Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)
GU C 114 del 12.4.2011, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/11 |
Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV
(Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)
2011/C 114/06
Impresa di assicurazione |
Apra Leven NV Indirizzo:
Agenzia con sede presso
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Data di entrata in vigore e natura della decisione |
4 marzo 2011 — Decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, comma 2, punto 2, della legge 9 luglio 1975, del comitato di direzione della commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo (in prosieguo CBFA), di sospendere tutti i contratti di assicurazione, tranne per il pagamento degli anticipi a) sui pagamenti di interessi o b) sulle prestazioni assicurative dovute dalla compagnia di assicurazione ad assicurati o a beneficiari nel quadro dell'esecuzione di un contratto di assicurazione giunto a scadenza e, per quanto concerne i punti a) e b), a condizione che tutti i premi siano stati pagati La decisione entra in vigore con effetto immediato. |
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Autorità competenti |
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Autorità di vigilanza |
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Amministratore designato |
n/a |
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Diritto applicabile |
Diritto belga — Art. 26, par. 1, comma 2, punto 2, della legge 9 luglio 1975 |
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Termine d'impugnazione |
La presente decisione costituisce un atto amministrativo che può essere impugnato da terzi mediante ricorso di annullamento al Consiglio di Stato. In conformità alla decisione del Reggente del 23 agosto 1948, che stabilisce la procedura dinanzi alla sezione dei ricorsi amministrativi del Consiglio di Stato, a pena di decadenza il ricorso deve essere presentato al Consiglio di Stato (33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgium) tramite lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione di cui trattasi È possibile presentare al Consiglio di Stato anche un'istanza di sospensione della decisione. L'istanza deve includere una nota esplicativa dei mezzi difensivi e dei fatti e deve essere sottoposta al Consiglio di Stato con lo stesso atto con cui è introdotta la richiesta di annullamento Per le persone residenti in un altro Stato membro il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |