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Document 52011PC0814
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite
/* COM/2011/0814 definitivo - 2011/0392 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite /* COM/2011/0814 definitivo - 2011/0392 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
Il regolamento (CE) n. 683/2008, entrato in
vigore il 25 luglio 2008, definisce il nuovo quadro della governance pubblica e
del finanziamento dei programmi Galileo e EGNOS[1].
In particolare, grazie ad esso viene stanziata a loro favore la somma di
3 405 milioni di euro per il periodo dall’1 gennaio 2007 al 31 dicembre
2013. Come stabilito dall’articolo 22 del
regolamento (CE) n. 683/2008, in data 18 gennaio 2011 la Commissione ha
adottato[2]
una relazione inviata al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione
intermedia dei programmi europei di navigazione assistita da satellite. La
relazione puntualizza in maniera circostanziata il modo in cui essi si sono
svolti dopo la riforma della loro governance intervenuta nel 2007, presenta una
stima dei costi e delle sfide future, soprattutto riguardo ai rischi, e formula
una serie di proposte per farvi fronte e anche per riflettere le esigenze della
gestione dei 2 sistemi nati dai programmi. Nelle conclusioni da esso adottate in data 31
marzo 2011, a seguito dell’invio della relazione della Commissione del 18
gennaio 2011, il Consiglio ha, tra l’altro, rinnovato il proprio sostegno ai
programmi europei di radionavigazione assistita da satellite, definiti dal
regolamento (CE) n. 683/2008. Il Consiglio ha anche preso nota delle stime sui
costi complessivi che essi comportano e del fatto che la Commissione
presenterà, nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, una
proposta che comprenderà una serie di aggiornamenti al regime della governance.
In proposito, esso ha chiesto alla Commissione di razionalizzare e di
ottimizzare l’uso delle attualmente esistenti. Da parte sua, nella risoluzione da esso
adottata in data 8 giugno 2011, anche il Parlamento riafferma il proprio
sostegno ai programmi europei di radionavigazione assistita da satellite e
ritiene che essi avrebbero dovuto essere finanziati principalmente dal bilancio
dell’Unione. Esso sottolinea l’importanza di mettere in campo politiche
rigorose tese a padroneggiare i costi e ad attenuare i rischi. Il Parlamento
chiede alla Commissione di formulare rapidamente proposte legislative
insistendo soprattutto sulla necessità di prevedere un quadro stabile a lungo
termine, mirante in particolare, alla gestione dei sistemi. Nella sua comunicazione del 29 giugno 2011[3], che si accompagna a una
proposta di regolamento del Consiglio, in data dello stesso giorno[4], la Commissione ha proposto di
destinare al finanziamento dei programmi europei di radionavigazione via
satellite nel corso del prossimo quadro finanziario pluriennale – che copre il
periodo 2014-2020 - l’importo di [7 000] milioni di euro. In essa, la
Commissione sottolinea anche la necessità di proseguire gli sforzi tesi a
tenere sotto controllo i costi e l’opportunità di introdurre, in una
prospettiva a lungo termine, nuove modalità di gestione. Si noti che la somma
di [7 000] milioni di euro a prezzi costanti del 2011, rappresenta un
massimale non oltrepassabile, ai sensi dell’articolo [14 della proposta] succitata
di regolamento del Consiglio e corrisponde a un importo di [7 897] milioni
di euro a prezzi correnti. È importante rilevare che l’esistenza di
rischi, passibili di condurre a sovraccosti e ritardi, è sempre incombente su
questo tipo di programmi ad alta complessità. Essi impongono l’attivazione di
un sistema efficace di gestione dei rischi e possono portare all’adozione di
decisioni assai delicate. In questo quadro, il rincaro della fase di
progettazione, gestita dall’Agenzia spaziale europea, ammonta complessivamente
a 500 milioni di euro circa. A richiesta degli Stati membri, la Commissione ha
accettato di farsene carico per garantire la continuità del programma. La
“convalida in orbita” rappresenta infatti la pietra angolare del programma
Galileo e un finanziamento insufficiente ne avrebbe compromesso la prosecuzione
con gravi perdite sul piano della tecnologia industriale e delle
apparecchiature già in parte costruite. Il regolamento oggetto della proposta va
incontro alle richieste del Parlamento e del Consiglio senza perdere di vista
gli elementi contenuti nella comunicazione della Commissione del 29 giugno
2011. Esso rappresenta l’atto di base dei programmi europei di radionavigazione
via satellite durante il periodo coperto dal prossimo quadro finanziario
pluriennale e ne assicura il finanziamento e il regime di governance. Data
l’ampiezza delle modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 683/2008, è
sembrato necessario proporne la sostituzione con un nuovo regolamento piuttosto
che emendarlo. È opportuno rammentare che i programmi Galileo
ed EGNOS sono per l’Unione dei “progetti faro”. Potente vettore per uscire
dalla crisi, la promozione di questa tecnologia s’iscrive perfettamente nella
strategia “Europa 2020” e nelle politiche di sviluppo durevole. Le nuove
generazioni di servizi di radionavigazione via satellite ad alte prestazioni,
offrono prospettive considerevoli per tutti i campi di attività e creano
numerosi posti di lavoro legati al funzionamento di mercati che negli ultimi
anni sono cresciuti a un ritmo annuo del 30%. In questo contesto, la
Commissione mira a sviluppare un ecosistema di applicazioni per ottimizzare
l’uso dei servizi forniti dai sistemi e massimizzare i ritorni socioeconomici.
A tal fine, essa vara le 24 misure citate nel suo piano d’azione del 14 giugno
2010 sulle applicazioni GNSS[5].
Il piano prevede in particolare il finanziamento di progetti di R&S, il
miglioramento dell’accesso al credito per le PMI e varie iniziative tese a
promuovere i programmi Galileo ed EGNOS nel campo di settori prioritari come la
crescita , l’innovazione e l’occupazione. Occorre anche insistere sul fatto che i
programmi europei di radionavigazione via satellite non interessano solo gli
Stati membri più coinvolti nella ricerca spaziale: essi riguardano tutti gli
Stati membri dell’Unione. Tutti i cittadini dell’Unione, infatti, dovranno
beneficiare dei molteplici servizi offerti dalle infrastrutture messe in atto.
Inoltre, le PMI giocano - ovunque in Europa - un ruolo importante nei programmi
poiché uno degli obiettivi dell’Unione è quello di promuovere la più ampia e la
più aperta partecipazione possibile di tutte le imprese alle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici. La Commissione dovrà, dunque, nell’ambito
dell’iniziativa faro “Politica industriale per l’era della globalizzazione”, in
seno a Europa 2020 “definire un’efficace politica spaziale onde dotarsi degli
strumenti necessari per affrontare alcune delle sfide globali più importanti,
in particolare per la realizzazione delle iniziative Galileo”.
2.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI
D’IMPATTO
La proposta segue numerose e approfondite
consultazioni con le parti interessate e il pubblico. E sono accompagnate da
una valutazione d’impatto. Le parti interessate sono state consultate su
vari aspetti tecnici, giuridici od operativi dei programmi come: la fornitura
di servizi, il costo dell’infrastruttura e della sua gestione, le analisi sui
rischi e i possibili regimi di governance. Con gli utenti sono stati organizzati
“laboratori” tematici e conferenze nonché gruppi di lavoro mirati, alla
presenza di esperti dell’agenzia spaziale europea, dell’agenzia del GNSS e
degli Stati membri. Si sono tenuti incontri anche con esperti del settore
spaziale e con rappresentanti degli ambienti industriali. Il pubblico è stato coinvolto nel quadro degli
Eurobarometro del 2007 e del 2009 e ai fini dello studio sulla politica
spaziale europea. Questo lavoro di scambio ha messo in evidenza
che: ·
I cittadini sostengono lo sviluppo di un sistema
autonomo di radionavigazione via satellite e riconoscono la sempre maggiore
dipendenza delle società moderne dai servizi di radionavigazione; ·
Per garantire una gestione efficiente dei programmi
sarà necessario escogitare una governance stabile e a lungo termine; ·
Il “servizio per la sicurezza della vita umana” (“Safety
of Life Service” - SoL) offerto dal sistema Galileo dovrà essere ridefinito
tenendo conto delle attese degli utenti; ·
Infine, le parti interessate in seno all’aviazione
civile insistono sulla necessità di impegnarsi a lungo termine sulla fornitura
dei servizi EGNOS. Si tratta di una condizione previa a qualsiasi autentica
penetrazione di EGNOS sul mercato. D’altro canto, visti i più recenti sviluppi e
le sfide da affrontare, la valutazione d’impatto si è concentrata sul
proseguimento dell’attuazione dei programmi e si è focalizzata su 2 problemi
principali: da un lato, la configurazione dei futuri servizi, partendo dal
fatto che il bilancio stanziato per il periodo 2008-2013 è insufficiente per
completare l’infrastruttura del sistema nato dal programma Galileo e per
garantire la gestione di EGNOS; dall’altro, la definizione della governance
riguardo alla gestione e al finanziamento necessari. Sul primo aspetto, riguardo al sistema nato dal
programma Galileo, valutando le varie opzioni è emerso che la migliore consiste
nel mantenere i servizi definiti inizialmente, escluso SoL. Tale soluzione, che
richiede meno infrastrutture al suolo, si traduce in una riduzione dei costi. Riguardo a EGNOS, il sistema è operativo e
numerosi utenti beneficiano già dei suoi vantaggi. Inoltre, allorché il
servizio SoL venne dichiarato operativo, la Commissione si impegnò a garantire
la continuità di tale servizio di fronte agli utenti che, di conseguenza, hanno
effettuato sostanziosi investimenti. Porre fine al programma EGNOS non è,
quindi, una strada percorribile. Sul secondo aspetto, lo studio d’impatto
ritiene che la Commissione, che rappresenta l’Unione, dovrà continuare a essere
responsabile dei programmi poiché l’Unione continuerà a finanziarli da sola,
come proposto dalla Commissione nella citata comunicazione del 29 giugno
2011. La gestione della struttura dovrà invece essere affidata a un’agenzia di
regolamentazione. Ciò permetterà sia di massimizzare le ricadute
socioeconomiche attese dai sistemi e di garantire una miglior coerenza con le
altre politiche dell’Unione, sia di definire accuratamente le responsabilità
finanziarie e politiche delle varie parti interessate. In proposito, tenuto
conto delle conclusioni del Consiglio del 31 marzo 2011, l’agenzia del GNSS
europeo, istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 settembre 2010 per eseguire compiti legati allo
svolgimento dei programmi e che è già in funzione e attiva nel campo della
radionavigazione via satellite, sembra la soluzione più naturale. Sarà
nondimeno necessario riconfigurare la missione e le risorse di questa agenzia.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Come il regolamento (CE) n. 683/2008 e altri
testi dell’acquis dell’Unione relativi ai programmi europei di
radionavigazione via satellite, anche la proposta della Commissione trova il
suo fondamento giuridico nell’articolo 172 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, ex articolo 156 del trattato che istituisce la Comunità
europea. La proposta mantiene inoltre la forma del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio poiché, come il regolamento (CE) n. 683/2008 che dovrà
sostituire, il testo ha portata generale e il suo contenuto deve essere
direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La definizione dei programmi e dei sistemi, la
determinazione delle risorse di bilancio loro destinate e la definizione del
regime della loro governance rappresentano i principali provvedimenti della
proposta che, nell’intento di razionalizzare l’acquis dell’Unione,
prevede anche la modifica o la soppressione di altri testi di portata
legislativa relativi ai programmi europei di radionavigazione via satellite. La proposta rispetta i principi di sussidiarietà
e di proporzionalità. L’obiettivo della proposta, cioè l’attuazione e la
gestione di sistemi di radionavigazione via satellite, è superiore alle
capacità finanziarie e tecniche di uno Stato membro che agisca da solo e non
può essere raggiunto in modo soddisfacente che a livello dell’Unione. Essa, per
contro, non va al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo, sia
perché l’onere finanziario previsto corrisponde ai costi stimati in seguito ad
analisi approfondite, sia perché il regime di governance prescelto sembra il
più adeguato.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Come indicato al punto 2, l’Unione continuerà
a finanziare da sola i programmi Galileo ed EGNOS. Per il periodo 2014-2020,
essa contribuirà ai programmi in misura non superiore a [7 897] milioni di
euro a prezzi correnti, ai sensi dell’articolo [14 della proposta] di
regolamento del Consiglio di cui al punto 1. Il contributo copre 3 attività
centrali: il completamento della fase di spiegamento del programma Galileo, la
fase di gestione dello stesso programma e la gestione del sistema EGNOS.
Quest’ultima comprende il miglioramento permanente dei servizi offerti da
sistema in modo da rispondere all’evoluzione delle necessità degli utenti. La stima dei costi dei programmi è il
risultato di attente analisi. Essa si fonda anche sui risultati di discussioni
con vari esperti, provenienti soprattutto dagli Stati membri, dall’agenzia
spaziale europea e dall’agenzia del GNSS europeo. Sono state consultate anche
parti interessate diverse, come le industrie del settore spaziale. Il mantenimento all’interno della Commissione
delle esperienze acquisite è un punto qualificante per permettere ai programmi
di essere continuati. Di conseguenza, la Commissione manterrà alle proprie
dipendenze gli agenti temporanei attualmente in servizio per periodi stabiliti
in funzione delle varie fasi in cui si trovano i programmi e trasferirà
personale all’agenziale del GNSS europeo.
5.
ELEMENTI FACOLTATIVI
Si noti che il presente regolamento prevede,
in particolare, il regime di governance dei programmi e il loro finanziamento
per il periodo 2014-2020. Secondo tale regime, una serie di compiti centrali
legati alla gestione dei sistemi potranno essere affidati all’agenzia del GNSS
europeo, un’agenzia dell’Unione ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE,
Euratom), n. 1605/2002 del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In
proposito, la Commissione intende concludere con l’agenzia uno o più accordi di
delega. Secondo la Commissione, il ricorso ad accordi
di delega, comprendenti anche le condizioni generali di gestione dei fondi
affidati all’agenzia (come le misure di controllo e di monitoraggio dei costi),
rappresenta il mezzo più appropriato perché la Commissione, il Parlamento
europeo e il Consiglio possano esercitare pienamente i loro poteri di
controllo. Per consentire la Parlamento europeo e al
Consiglio di avere un panorama completo delle condizioni in cui l’agenzia del
GNSS europeo eseguirà i compiti ad essa affidati con il nuovo regime di
governance, come la gestione delle risorse, la Commissione presenterà, nel
2012, una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 e della scheda
finanziaria ad esso associata. Si noti che il bilancio stanziato per i
programmi, pari a [7 897] milioni di euro a prezzi correnti, tiene già
conto dei costi di gestione dei sistemi, compresi i costi di funzionamento
degli enti che effettueranno la gestione concretamente. In tal modo,
l’esecuzione da parte dell’agenzia dei nuovi compiti che le saranno affidati,
non comporterà in nessun caso alcun aumento delle spese di bilancio. La Commissione valuterà anche la compatibilità
del regolamento (UE) n. 912/2010 con il nuovo regime di governance rispetto
all’omologazione della sicurezza dei sistemi. Dovrà essere parimenti aggiornata l’Azione
comune 2004/552/PESC del Consiglio del 12 luglio 2004 sugli aspetti del
funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno
conseguenze per la sicurezza dell’Unione europea[6]. La semplificazione delle norme è una delle
parole chiave del nuovo approccio proposto dalla Commissione nel campo delle
spese di bilancio dell’Unione. Il testo, nella sua forma attuale, introduce
misure di semplificazione soprattutto riguardo ai punti che seguono: –
l’allineamento degli indicatori sugli obiettivi
della strategia 2020; –
la delega delle attività legate al funzionamento
dei sistemi, e in particolare la gestione dei contratti all’agenzia del GNSS
europeo. 2011/0392 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla realizzazione e al
funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l'articolo 172, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7], visto il parere del Comitato delle regioni[8], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La politica europea di radionavigazione via
satellite ha lo scopo di mettere a disposizione della Comunità 2 sistemi di
radionavigazione via satellite: il sistema nato dal programma Galileo e il
sistema EGNOS (in prosieguo denominati “i sistemi”). I sistemi discendono
rispettivamente dai programmi Galileo ed EGNOS (in prosieguo denominati “i
programmi”). Ciascuna delle 2 infrastrutture dispone di satelliti e di una rete
di stazioni terrestri. (2)
Il programma Galileo mira a realizzare e a far
funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via
satellite concepito espressamente per scopi civili. Il sistema nato dal
programma Galileo è completamente indipendente da altri sistemi già realizzati
o che potranno essere sviluppati. (3)
Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei
segnali dei sistemi globali di radionavigazione via satellite (detti “GNSS”, da
Global Navigation Satellite Systems) esistenti. (4)
Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato
economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno sempre,
indefessamente sostenuto questi programmi. (5)
Poiché i programmi sono ormai a uno stadio di
sviluppo avanzato e stanno per sfociare in sistemi che hanno raggiunto la fase
operativa, è necessario conferire loro una base giuridica specifica che
risponda alle loro necessità, soprattutto in termini di governance, e soddisfi
l’esigenza di una sana gestione finanziaria. (6)
I sistemi realizzati nel quadro dei programmi
europei di radionavigazione via satellite sono infrastrutture configurate come
reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati
membri. Inoltre, i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono poi a
sviluppare reti transeuropee nel campo delle infrastrutture dei trasporti,
delle telecomunicazioni e dell’energia. (7)
I programmi Galileo ed EGNOS costituiscono uno
strumento della politica industriale inseriti come sono nel contesto della
strategia Europa 2020, definita dalla comunicazione della Commissione del 17
novembre 2010 dal titolo “Una politica industriale integrata per l’era della
globalizzazione - Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e
sostenibilità”[9]
Essi compaiono anche nella comunicazione adottata dalla Commissione il 4 aprile
2011 dal titolo: “Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio
dei cittadini”[10].
Per l’economia e i cittadini dell’Unione, questi programmi presentano numerosi
vantaggi il cui valore cumulato è stato stimato intorno a 130 miliardi di euro
per il periodo 2014-2034. (8)
Dato il diffondersi della radionavigazione via
satellite in un’ampia gamma di settori d’attività, un’interruzione della
fornitura dei servizi può causare danni notevoli alle società contemporanee.
Inoltre, a causa della loro portata strategica, i sistemi di radionavigazione
via satellite sono infrastrutture sensibili, di cui è possibile fare un uso
illecito. Aspetti di questo tipo possono compromettere la sicurezza dell’Unione
e dei suoi Stati membri. È dunque opportuno tener conto delle esigenze di
sicurezza già in sede di progettazione ma poi anche in fase di realizzazione e
di operatività delle strutture derivate dai programmi Galileo ed EGNOS. (9)
Il programma Galileo comprende una fase di
definizione che è terminata, una fase di sviluppo e di convalida che dovrebbe
terminare nel 2013, di una fase di dispiegamento – iniziata nel 2008 e che
dovrebbe terminare nel 2020 e di una fase di entrata in funzione che, a partire
dal 2014/2015, in tappe successive dovrebbe permettere al sistema di essere
pienamente operativo nel 2020. (10)
Il programma EGNOS è in una fase di entrata in
funzione dopo che il servizio aperto che esso offre e il “Servizio per la
sicurezza della vita umana” (Safety of Life Service - SoL) sono stati
dichiarati operativi rispettivamente nell’ottobre 2009 e nel marzo 2011. (11)
Per ottimizzare l’uso dei servizi forniti, è
opportuno che sistemi, reti e servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS
siano compatibili e interoperabili tra loro e, nella misura del possibile,
anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, via satellite e
convenzionali. (12)
Poiché la Comunità sostiene in linea di principio
l’intero finanziamento dei programmi, è opportuno che essa resti proprietaria
di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei
programmi. Per poter esercitare pienamente i diritti fondamentali di proprietà,
è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli attuali proprietari,
soprattutto per le parti essenziali delle infrastrutture e la loro sicurezza.
Per agevolare la diffusione della radionavigazione via satellite, è opportuno
garantire che terzi possano fare un uso ottimale, in particolare sul piano
socioeconomico, soprattutto dei diritti di proprietà intellettuale derivanti
dai programmi e appartenenti all’Unione. (13)
Le fasi di dispiegamento e di esercizio del
programma Galileo e la fase di esercizio del programma EGNOS dovrebbero, in
linea di principio, essere interamente finanziate dall’Unione. Tuttavia, ai
sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee[11],
gli Stati membri dovranno avere la possibilità di apportare ai programmi fondi
supplementari o un contributo in natura, in base ad accordi ad hoc, per
permettere il finanziamento di elementi aggiuntivi dei programmi, di cui essi
chiedono la realizzazione, ad esempio nell’ambito dell’architettura dei sistemi
o di talune esigenze legate alla sicurezza. Anche paesi terzi e organizzazioni
internazionali dovranno poter contribuire ai programmi. (14)
Al fine di garantire la continuazione dei programmi
è necessario mettere in atto un quadro finanziario e giuridico adeguato che
consenta all’Unione di continuare a finanziarli. È anche bene indicare
l’importo necessario, per il periodo compreso tra l’l gennaio 2014 e il
31 dicembre 2020, per finanziare la conclusione della fase di
dispiegamento di Galileo e per avviare la fase di esercizio dei sistemi. (15)
In data 29 giugno 2011, il Parlamento europeo e il
Consiglio [hanno deciso], su proposta della Commissione, di destinare l’importo
massimo di [7 897] milioni di euro a prezzi correnti al finanziamento
delle attività legate ai programmi per il periodo tra l’1 gennaio 2014 e il 31
dicembre 2020. Va precisato che tali attività coprono anche la protezione dei
sistemi e del loro funzionamento già a partire dal lancio dei satelliti. In
proposito, una partecipazione alle spese necessarie per beneficiare dei servizi
in grado di garantire tale protezione, tra l’altro quelli forniti da sistemi
capaci di rappresentare la situazione nello spazio (come la cosiddetta
“Sorveglianza dell’ambiente spaziale”, Space Situational Awareness -
SSA), potrebbe essere finanziata dal bilancio destinato ai programmi se
emergono disponibilità grazie a una rigorosa gestione dei costi e nel rispetto
scrupoloso del suindicato importo totale, di cui all’articolo [x] del
regolamento XYZ del Consiglio, che fissa il quadro finanziario per il periodo
2014-2020. Il presente regolamento stabilisce, ai fini della continuazione dei
programmi, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento
privilegiato, ai sensi del punto [17] dell’accordo interistituzionale del
xx/yy/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
cooperazione in materia di bilancio e sulla corretta gestione finanziaria
nonché ai sensi dell’articolo 14 [della proposta di regolamento del Consiglio
del 29 giugno 2011] che fissa il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020[[12]]. (16)
È opportuno specificare le attività per le quali
sono autorizzati gli stanziamenti di bilancio dell’Unione destinati ai
programmi per il periodo 2014-2020 a titolo del presente regolamento. Tali
stanziamenti dovranno essere autorizzati soprattutto per le attività legate
alla fase di dispiegamento del programma Galileo, come le azioni di gestione e
di verifica di tale fase, e quelle legate alla fase operativa del sistema nato
dal programma Galileo, comprese quelle previe o preparatorie a tale fase , e
del sistema EGNOS. Essi dovranno essere autorizzati anche per finanziare alcune
altre attività necessarie alla gestione e alla realizzazione degli obiettivi
dei programmi (17)
È importante sottolineare che i costi degli
investimenti e della fase operativa dei sistemi stimati per il periodo
2014-2020 non tengono conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali
l’Unione potrebbe dover far fronte, come quelli connessi a responsabilità
extracontrattuali derivate dalla proprietà pubblica dei sistemi, specie nei
casi di forza maggiore o di avarie in seguito a catastrofi. Tali obblighi sono
oggetto di analisi specifiche da parte della Commissione. (18)
Si segnala anche che le risorse di bilancio
previste per il presente regolamento non coprono attività finanziate dai fondi
destinati al programma “Orizzonte 2020”, un Programma quadro per la ricerca e
l’innovazione, come quelle legate allo sviluppo delle applicazioni derivate dai
sistemi. Queste attività permetteranno di ottimizzare l’uso dei servizi offerti
nel quadro dei programmi, di garantire un adeguato ritorno in termini di
vantaggi socioeconomici sugli investimenti effettuati dall’Unione e di
accrescere le conoscenze delle imprese UE nei confronti della tecnologia della
radionavigazione via satellite. (19)
Sarà d’altronde necessario che le entrate generate
dai sistemi siano percepite dall’Unione in modo da compensare gli investimenti
da essa in precedenza autorizzati. Nei contratti che saranno stipulati con enti
del settore privato potrà inoltre essere previsto un meccanismo di ripartizione
degli introiti. (20)
Per evitare i l’aumento dei costi e i ritardi che
negli ultimi anni hanno reso difficoltoso lo svolgimento dei programmi, sono
necessari ulteriori sforzi tesi a padroneggiare i rischi che causano i
sovraccosti come chiedono il Consiglio e il Parlamento nelle loro conclusioni e
risoluzioni, rispettivamente del 31 marzo 2011 e 8 giugno 2011, e come risulta
dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 giugno
2011, dal titolo “Un bilancio per la strategia Europa 2020”[13]. (21)
Una corretta governance pubblica dei programmi
Galileo e EGNOS implica, da una parte, una netta ripartizione dei compiti,
soprattutto tra la Commissione, l’agenzia del GNSS europeo e l’agenzia spaziale
europea e, dall’altra, l’adattamento progressivo della governance alle esigenze
di funzionamento dei sistemi. (22)
Poiché rappresenta l’Unione che, in linea di
principio finanzia da sola una serie di programmi ed è proprietaria dei
sistemi, la Commissione dovrà essere responsabile dello svolgimento dei
programmi e assumersene la supervisione politica. Di conseguenza, essa dovrà
gestire i fondi destinati ai programmi a titolo del presente regolamento e
sovrintendere la realizzazione di tutte le attività dei programmi e la netta
suddivisione dei compiti, in particolare tra l’agenzia del GNSS europeo e
l’agenzia spaziale europea. In proposito, è opportuno assegnare alla
Commissione, oltre ai compiti legati a queste responsabilità generali e agli
altri che essa deve assolvere in virtù del presente regolamento, talune
mansioni specifiche, qui - non esaurientemente - elencate. Per ottimizzare
risorse e competenze della varie parti interessate, la Commissione dovrà poter
delegare alcuni compiti per mezzo di accordi di delega, ai sensi del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e soprattutto dell’articolo 54 del
medesimo. (23)
L’agenzia del GNSS europeo, istituita dal
regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il
regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei
programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento
(CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[14], deve raggiungere gli
obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS e svolgere una serie di compiti legati
allo svolgimento dei programmi. Essa è un’agenzia dell’Unione che, in quanto
organo ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002, è sottoposta agli obblighi applicabili alle agenzie
dell’Unione. È opportuno assegnarle alcuni compiti connessi alla sicurezza dei
programmi, alla sua eventuale designazione di autorità di responsabile per il
PRS (Public Regulated Service) e al suo contributo alla
commercializzazione dei sistemi. È anche opportuno che essa svolga le mansioni
che la Commissione può decidere di affidarle per mezzo di uno o più accordi di
delega riguardanti vari altri compiti specifici legati ai programmi e
comprendenti mansioni connesse alle fasi operative dei sistemi nonché alla
promozione delle applicazioni e dei servizi sul mercato della radionavigazione
via satellite. Affinché la Commissione, in qualità di rappresentante
dell’Unione, possa esercitare appieno il proprio potere di revisione contabile,
gli accordi di delega dovranno comprendere le condizioni generali per la
gestione dei fondi affidati al GNSS europeo. (24)
L’Unione dovrà stipulare con l’agenzia spaziale europea
un accordo di delega pluriennale che verta sugli aspetti tecnici e sulla
programmazione. Affinché la Commissione, in qualità di rappresentante
dell’Unione, possa esercitare appieno il proprio potere di revisione contabile,
l’accordo di delega dovrà comprendere le condizioni generali per la gestione
dei fondi affidati all’agenzia spaziale europea. Nel campo delle attività
finanziate esclusivamente dall’Unione, queste condizioni dovranno garantire un
grado di controllo comparabile a quello che sarebbe necessario se l’agenzia
spaziale europea fosse un’agenzia dell’Unione. (25)
La responsabilità dello svolgimento dei programmi
comprende in particolare la responsabilità della loro sicurezza, di quella dei
sistemi e del loro funzionamento. Escluso il caso dell’applicazione dell’azione
comune 2004/552/PESC, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del
sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla
sicurezza dell’Unione europea[15],
che potrà essere adattato se necessario all’evoluzione dei programmi, alla loro
governance e al trattato di Lisbona, la Commissione è responsabile della
sicurezza anche se talune mansioni in materia di sicurezza sono affidati
all’agenzia del GNSS europeo. Spetta in particolare alla Commissione istituire
i meccanismi che garantiscano un adeguato coordinamento tra i vari organismi
responsabili della sicurezza. (26)
Il servizio europeo per l’azione esterna, data la
competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che esso intrattiene
con le amministrazioni dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali,
sembra essere l’organismo adatto per assistere la Commissione nell’esecuzione
di alcune delle sue funzioni relative alla sicurezza dei sistemi e dei
programmi nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione
2010/427/UE del Consiglio del 26 luglio 2010 che fissa l’organizzazione e il
funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna[16], in particolare l’articolo 2,
paragrafo 2. (27)
Per utilizzare i fondi dell’Unione europea
assegnati ai programmi, il cui importo costituisce il massimale che la
Commissione non deve superare, è essenziale applicare procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici efficaci e, in particolare, che i
contratti siano negoziati in modo da garantire uso ottimale delle risorse,
prestazioni soddisfacenti, proseguimento senza intoppi dei programmi, corretta
gestione dei rischi e rispetto del calendario proposto. L’amministrazione
aggiudicatrice deve cercare di soddisfare questi requisiti. (28)
Poiché, in linea di principio, i programmi saranno
finanziati dall’Unione, gli appalti pubblici nel quadro dei programmi dovranno
rispettare le regole dell’Unione nel campo degli appalti pubblici e dovranno
mirare anzitutto a ottimizzare le risorse, a controllare i costi, a ridurre i
rischi nonché a incrementare l’efficacia e a ridurre la dipendenza da singoli
fornitori. È opportuno far sì che lungo l’intera catena dell’approvvigionamento
sia garantita una concorrenza aperta e leale, che offra possibilità di
partecipazione equilibrate alle varie branche d’attività a tutti i livelli, in
particolare ai nuovi operatori e alle piccole e medie imprese (PMI). Dovranno
essere evitati eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza, per
periodi prolungati, da un solo fornitore. Per ridurre i rischi connessi al
programma, evitare la dipendenza da un’unica fonte di approvvigionamento e
garantire un migliore controllo generale dei programmi, dei loro costi e del
calendario, bisogna ricorrere a più fonti di approvvigionamento. Le industrie
dell’Unione dovranno avere la possibilità di ricorrere a fornitori esterni
all’Unione per taluni componenti e servizi, se esistono evidenti vantaggi di
qualità e di costo, tenuto conto della natura strategica dei programmi e dei
requisiti dell’Unione europea in materia di sicurezza e di controllo delle
esportazioni. Si dovrà approfittare degli investimenti, dell’esperienza e delle
competenze interne all’industria, comprese quelle acquisite nella fase di
definizione, di sviluppo e di convalida dei programmi, fatte salve le norme sui
bandi di gara competitivi. (29)
La radionavigazione via satellite è una tecnologia
nuova, complessa e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi
nel quadro dei programmi ciò significa incertezze e rischi, tanto più che gli
appalti possono riguardare apparecchiature o prestazione servizi a lungo
termine. Queste caratteristiche rendono indispensabile prevedere misure
particolari nel campo degli appalti pubblici da applicare oltre alle norme
previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. L’amministrazione
aggiudicatrice dovrà pertanto poter ristabilire condizioni eque di concorrenza
se una o più imprese disporranno, già prima di un bando di gara, di
informazioni privilegiate sulle attività connesse a tale bando di gara. Essa
dovrà anche poter aggiudicare appalti frazionati, introdurre un’eventuale
clausola aggiuntiva a un appalto nell’ambito della sua esecuzione o imporre
determinati livelli minimi di subappalto. Infine, date le incertezze
tecnologiche che caratterizzano i programmi, i prezzi degli appalti pubblici
non possono sempre essere valutati in modo preciso e sarà quindi auspicabile
concludere contratti di forma particolare che, pur non contenendo prezzi
definitivi e non rivedibili, comprenderanno clausole di tutela degli interessi
finanziari dell’Unione. (30)
È opportuno confermare che, ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri devono
astenersi dal prendere misure che nuociano al corretto svolgimento dei
programmi, in particolare nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e
riguardo alla continuità del funzionamento delle infrastrutture. È anche
opportuno chiarire che gli Stati membri interessati dovranno adottare tutte le
misure necessarie affinché le stazioni terrestri dei sistemi siano designate
come infrastrutture critiche europee. (31)
Data la vocazione globale dei sistemi, è essenziale
che l’Unione, nel quadro dei programmi, possa stipulare ai sensi dell’articolo
218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, accordi con paesi terzi
ed organizzazioni internazionali in particolare per garantire il loro buon
svolgimento, ottimizzare i servizi prestati ai cittadini dell’Unione e
soddisfare le esigenze dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. Sarà
anche utile, eventualmente, adattare gli accordi esistenti all’evoluzione dei
programmi. Nel preparare o nell’attuare tali accordi, la Commissione potrà
avvalersi dell’assistenza del servizio europeo per l’azione esterna,
dell’agenzia spaziale europea e dell’agenzia del GNSS europeo, nei limiti dei
compiti loro attribuiti nell’ambito del presente regolamento. (32)
È opportuno confermare che la Commissione,
nell’espletamento di alcune funzioni di tipo non normativo, può avvalersi,
eventualmente e nella misura del necessario, dell’assistenza tecnica di alcune
parti esterne. Anche altri organismi coinvolti nella governance pubblica dei
programmi possono beneficiare della stessa assistenza tecnica nell’esecuzione
di compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento. (33)
Nell’ambito dei programmi, è necessario garantire
la protezione dei dati personali e della vita privata. (34)
Gli interessi finanziari dell’Unione vanno tutelati
con provvedimenti adeguati durante l’intero ciclo della spesa, in particolare
prevenendo e individuando irregolarità, effettuando indagini, recuperando fondi
perduti, indebitamente versati o male eseguiti e applicando eventuali sanzioni. (35)
È necessario informare a scadenze regolari il
Parlamento europeo e il Consiglio sull’attuazione dei programmi, A tal fine, il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di
comitato interistituzionale Galileo conformemente alla dichiarazione comune del
9 luglio 2008 sul comitato interistituzionale Galileo. (36)
La Commissione dovrà effettuare delle valutazioni
al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate per
conseguire gli obiettivi dei programmi. (37)
Per definire le misure necessarie a garantire la
compatibilità e l’interoperabilità dei sistemi con altri sistemi di radionavigazione
via satellite o convenzionali e per garantire la sicurezza dei sistemi e il
loro funzionamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea per quanto riguarda questi due settori di competenza. È particolarmente
importante che il lavoro preparatorio della Commissione sia accompagnato da
ampie consultazioni, anche a livello di esperti. È opportuno che la
Commissione, mentre prepara ed elabora degli atti delegati, provveda al tempo
stesso alla tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (38)
Affinché il presente regolamento possa essere messo
in esecuzione a condizioni uniformi , occorre attribuire alla Commissione
competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in
conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[17]. (39)
Poiché la corretta governance pubblica impone una
gestione omogenea dei programmi, l’accelerazione del processo decisionale e un
accesso all’informazione in condizioni di parità, i rappresentanti dell’agenzia
del GNSS europeo e dell’Agenzia spaziale europea dovranno poter partecipare
come osservatori ai lavori del Comitato dei programmi GNSS europei istituito
dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento
dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e
Galileo)[18].
Per lo stesso motivo, anche i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni
internazionali che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione
dovranno poter partecipare ai lavori del Comitato dei programmi GNSS europei.
Questi rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo, dell’agenzia spaziale europea,
dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non possono prendere
parte alle votazioni del comitato. (40)
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè
la realizzazione e la gestione di sistemi di radionavigazione via satellite,
non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri perché
oltrepassa le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro ed è
più adeguato agire a livello dell’Unione per portare a buon fine questi
programmi, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In conformità al
principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. (41)
L’impresa comune Galileo, costituita dal
regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002,
relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo[19], ha cessato l’attività in data
31 dicembre 2006 e la procedura di scioglimento dell’impresa è terminata Ne
consegue la necessità di abrogare il regolamento (CE) n. 876/2002. (42)
Tenuto conto della necessità di valutare i
programmi, dell’ampiezza delle modifiche da apportare al testo e delle
preoccupazioni di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare il
regolamento (CE) n. 683/2008, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I DISPOSIZIONI
GENERALI Articolo 1 Sistemi
e programmi europei di radionavigazione via satellite 1. I programmi Galileo ed EGNOS
comprendono tutte le attività necessarie per definire, sviluppare, convalidare,
costruire, rendere operativi, aggiornare, migliorare e garantire la sicurezza
dei due sistemi di navigazione satellitare europei, il sistema cioè nato dal
programma Galileo e il sistema EGNOS,. 2. Il sistema nato dal programma
Galileo è un’infrastruttura autonoma del sistema globale di navigazione
satellitare (GNSS), comprendente una costellazione di satelliti e una rete
globale di stazioni terrestri. 3. Il sistema EGNOS è
un’infrastruttura che controlla e corregge i segnali emessi dai sistemi globali
attualmente in funzione di radionavigazione via satellite. Comprende stazioni
terrestri e diversi transponder installati su satelliti in orbita
geostazionaria. 4. Gli obiettivi specifici del
programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema nato
da questo programma possano essere utilizzati per esercitare le cinque seguenti
funzioni: (a)
offrire un “servizio aperto” (open service -
OS) gratuito per l’utente, che fornisca informazioni di posizionamento e
sincronizzazione e destinato ad applicazioni di radionavigazione via satellite; (b)
offrire un “servizio per la sicurezza della vita
umana” (Safety of Live Service - SoL) destinato a utenti per i quali la
sicurezza sia essenziale; questo servizio risponde anche alle esigenze di
continuità, disponibilità ed accuratezza imposte a taluni settori e comprende
una funzione di integrità che permette di avvertire l’utente in caso di guasto
del sistema; (c)
offrire un “servizio commerciale” (Commercial
Service - CS) per lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o
commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con valore aggiunto
superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto; (d)
offrire un “servizio pubblico regolamentato” (Public
Regulated Service - PRS) riservato unicamente a utenti autorizzati dai
governi, destinato ad applicazioni sensibili che richiedono una grande
continuità di servizio; questo servizio utilizza segnali criptati e resistenti; (e)
partecipare al “servizio di ricerca e salvataggio”
(Search and Rescue Support Service - SAR) del sistema COSPAS-SARSAT che
rileva i segnali di emergenza prodotti da radiofari e rinvia a questi ultimi
messaggi di risposta. 5. Gli obiettivi specifici del
programma EGNOS consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema EGNOS
possano essere usati per esercitare le cinque seguenti funzioni: (f)
offrire un “servizio aperto” (OS) gratuito per
l’utente, che fornisca informazioni di posizionamento e sincronizzazione,
destinato ad applicazioni di radionavigazione via satellite di massa nella zona
coperta dal sistema; (g)
offrire un “servizio di diffusione dei dati a
carattere commerciale” (EGNOS Data Access Service - EDAS) che permetta
lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a
prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a
quelli forniti dal servizio aperto; (h)
offrire un “servizio per la sicurezza della vita
umana” (SoL) destinato a utenti per i quali la sicurezza è essenziale. tale
servizio risponde in particolare alle esigenze di continuità, disponibilità ed
accuratezza caratteristiche di alcuni settori e comprende una funzione di
integrità che avverte l’utente in caso di guasto del sistema nella zona
coperta. Il programma EGNOS ha anche l’obiettivo specifico
di estendere la copertura geografica di questi servizi a tutto il territorio
dell’Unione e, nei limiti dei vincoli tecnici e sulla base di accordi
internazionali, ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei
paesi terzi cui si estende il cielo unico europeo. Articolo 2 Oggetto Il presente
regolamento stabilisce le norme relative alla realizzazione e alla messa in
funzione dei sistemi nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via
satellite, in particolare quelle riguardanti la governance e l’intervento
finanziario dell’Unione Articolo 3 Fasi
del programma Galileo Il programma GALILEO comprende le seguenti
fasi: (a)
una fase di definizione, conclusasi nel 2001, nel
corso della quale è stata concepita l’architettura del sistema e ne sono stati
determinati gli elementi; (b)
una fase di sviluppo e convalida, comprendente la
costruzione e il lancio dei primi satelliti, la realizzazione delle prime
infrastrutture terrestri e tutti i lavori e le operazioni necessari per la
convalida in orbita del sistema; l’obiettivo è quello di concludere questa fase
nel 2013; (c)
una fase di dispiegamento, comprendente la
realizzazione e la protezione di tutte le infrastrutture spaziali e terrestri e
le operazioni connesse a tale realizzazione e che comprende i preparativi per
la fase di messa i funzione; l’obiettivo è quello di concludere nel 2020 questa
fase apertasi nel 2008; (d)
una fase operativa, comprendente la gestione
dell’infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante,
l’aggiornamento e la protezione del sistema, le operazioni di certificazione e
normazione connesse al programma, la fornitura e la commercializzazione dei
servizi e ogni altra attività necessaria allo sviluppo del sistema e al
corretto svolgimento del programma; l’obiettivo è quello di avviare questa fase
per gradi successivi tra il 2014 e il 2015, con la fornitura dei primi servizi. Articolo 4 Fase
operativa del sistema EGNOS La fase operativa
del sistema EGNOS comprende principalmente la gestione dell’infrastruttura, la
manutenzione, il perfezionamento costante, l’aggiornamento e la protezione del
sistema, le operazioni di omologazione, di certificazione e di normazione
connesse al programma, l’insieme degli elementi che accreditano l’affidabilità
del sistema nonché la fornitura e la commercializzazione dei servizi.. Articolo 5 Compatibilità
e interoperabilità dei sistemi 1.
I sistemi, le reti e i servizi nati dai programmi
Galileo e EGNOS sono tra loro compatibili e interoperabili. 2.
I sistemi, le reti e i servizi nati dai programmi
Galileo ed EGNOS sono, nella misura del possibile, compatibili e interoperabili
anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, sia via satellite che
convenzionali. 3.
La Commissione fissa mediante atti delegati, ai
sensi dell’articolo 34, i requisiti e le norme atti a garantire la
compatibilità e l’interoperabilità di cui al paragrafo 2. Articolo 6 Proprietà L’Unione è proprietaria di tutti i beni
materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei programmi; a tal
fine, sarà eventualmente opportuno concludere accordi con terzi riguardanti i
diritti di proprietà esistenti. La Commissione provvede, in particolare, a un
uso ottimale dei diritti di proprietà intellettuale dell’Unione. CAPO II CONTRIBUTI
E MECCANISMI DI BILANCIO Articolo 7 Attività
interessate 1. Gli stanziamenti di bilancio
dell’Unione destinati ai programmi per il periodo 2014-2020 a titolo del
presente regolamento sono concessi per finanziare: a) le attività connesse alla fase di
dispiegamento del programma Galileo, comprese le azioni di gestione e di
controllo della fase stessa; b) le attività connesse alla fase operativa
del programma Galileo, compresi gli interventi preliminari o preparatori a tale
fase; c) le attività connesse al funzionamento del
sistema EGNOS. 2. Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione
destinati ai programmi possono anche coprire spese della Commissione per
attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione
necessarie alla loro gestione e alla realizzazione dei rispettivi obiettivi, in
particolare le spese per: (a)
gli studi e le riunioni di esperti; (b)
le azioni di informazione e comunicazione, compresa
la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, purché
abbiano legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento; (c)
le reti di tecnologia dell’informazione (“IT”) il
cui scopo sia l’elaborazione o lo scambio di informazioni; (d)
ogni altra assistenza tecnica o amministrativa
fornita alla Commissione per gestire i programmi. 3. Per consentire una chiara
identificazione dei costi dei programmi e delle loro diverse fasi, la
Commissione, in conformità al principio di una gestione trasparente, informa
annualmente il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, della destinazione
dei fondi dell’Unione a favore di ciascuna delle attività di cui ai paragrafi 1
e 2. Articolo
8 Finanziamento del programma Galileo 1. Le fasi di dispiegamento e di
funzionamento sono finanziate dall’Unione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo
1, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Gli Stati membri possono
dotare il programma Galileo di fondi aggiuntivi. Le entrate provenienti da tali
contributi sono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18,
paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In conformità al
principio della gestione trasparente, la Commissione informa il comitato di cui
all’articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, di tutti gli effetti
che l’applicazione del presente paragrafo può avere sul programma Galileo. 3. Anche i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al
programma Galileo. Gli accordi di cui all’articolo 28 fissano le condizioni e
le modalità della loro partecipazione. Articolo 9 Finanziamento
della fase operativa del sistema EGNOS 1. L’Unione finanzia la fase
operativa del sistema EGNOS, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, senza
pregiudicare eventuali contributi provenienti da altre fonti, comprese quelle
di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Gli Stati membri possono
dotare il programma EGNOS di fondi aggiuntivi. Le entrate provenienti da tali
contributi sono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18,
paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In conformità al
principio della gestione trasparente, la Commissione informa il comitato di cui
all’articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, di tutti gli effetti
che l’applicazione del presente paragrafo può avere sul programma EGNOS. 3. Anche i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al
programma EGNOS. Gli accordi di cui all’articolo 28 fissano le condizioni e le
modalità della loro partecipazione. Articolo 10 Risorse 1. L’importo massimo destinato
dall’Unione alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 7, paragrafi
1 e 2, è di [7 897] milioni di euro a prezzi correnti per il periodo
dall’1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 2. Gli stanziamenti sono
eseguiti in conformità alle disposizioni del presente regolamento e del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 3. Gli impegni di bilancio
relativi ai programmi sono stanziati in annualità. Articolo 11 Entrate
generate dai programmi 1. Le entrate generate dalla
fase operativa dei sistemi sono percepite dall’Unione, sono versate sul
bilancio comunitario e assegnate ai programmi. Se il volume delle entrate
risulta superiore a quanto necessario per finanziare le fasi operative dei
programmi, ogni rettifica al principio dell’assegnazione deve essere approvata
dall’autorità di bilancio in base a una proposta della Commissione. 2. Si potrà prevedere di
inserire un meccanismo di ripartizione delle entrate negli appalti aggiudicati
a imprese del settore privato. 3. Gli interessi maturati sui
prefinanziamenti versati a organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto
sono destinati ad attività oggetto dell’accordo di delega o del contratto
stipulato tra la Commissione e l’organismo interessato. Ai sensi del principio
di una corretta gestione finanziaria, gli organismi che eseguono il bilancio in
modo indiretto aprono dei conti che consentano di identificare i fondi e i
relativi interessi. CAPO III GOVERNANCE
PUBBLICA DEI PROGRAMMI Articolo 12 Contesto
generale della governance dei programmi La governance pubblica dei programmi si basa
sul principio della rigida suddivisione dei compiti tra i vari organismi
coinvolti e, in particolare, tra la Commissione, l’agenzia del GNSS europeo e
l’agenzia spaziale europea. Articolo 13 Ruolo
della Commissione 1. La Commissione è incaricata
della gestione dei programmi. Essa gestisce i fondi che le sono assegnati a
titolo del presente regolamento e garantisce l’attuazione di tutte le attività
dei programmi. 2. I compiti della Commissione
ai sensi del presente regolamento, oltre a quelli a carattere generale di cui
al paragrafo 1 e quelli previsti da altre disposizioni del presente
regolamento, comprendono i compiti specifici seguenti (a)
garantire una chiara suddivisione dei compiti tra i
vari organismi coinvolti nei programmi e a tal fine affidare all’agenzia del
GNSS europeo e all’agenzia spaziale europea, attraverso appositi accordi di
delega, i compiti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d) e
all’articolo 16; (b)
adottare gli strumenti opportuni e le necessarie
misure strutturali per individuare, controllare, attenuare e monitorare i
rischi connessi ai programmi, soprattutto riguardo ai costi e alle scadenze di
calendario; (c)
gestire per conto dell’Unione e nella sua sfera di
competenza, i rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; (d)
garantire la sicurezza dei programmi e introdurre
meccanismi di coordinamento tra i vari organismi coinvolti. 3. Se necessarie al corretto
svolgimento delle fasi del programma Galileo e al funzionamento del sistema
EGNOS (v. articoli 3 e 4, rispettivamente), la Commissione adotta opportune
misure per: (a)
fissare la sede e garantire il funzionamento
dell’infrastruttura terrestre dei sistemi; (b)
definire i principali momenti decisionali per
valutare la realizzazione dei programmi; (c)
ridurre i rischi connessi allo svolgimento dei
programmi. Tali atti di esecuzione sono adottati in
conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 35, paragrafo 3. Articolo 14 Sicurezza
dei sistemi e del loro il funzionamento 1. I sistemi e il loro
funzionamento devono essere sicuri. 2. Fatti salvi gli articoli 15 e
17 del presente regolamento e l’articolo 8 della decisione 1104/11/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio[20],
la Commissione può adottare, con atti delegati conformi all’articolo 34,
criteri e norme che garantiscano la sicurezza dei sistemi e del loro
funzionamento, disposta al paragrafo 1. A tal fine, essa esercita una
supervisione e interviene per inserire nell’insieme dei programmi gli opportuni
requisiti di sicurezza, di cui valuterà gli effetti sul corretto svolgimento
dei programmi, in particolare riguardo ai costi e al rispetto delle scadenze. 3. Il servizio europeo per
l’azione esterna assiste la Commissione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2,
della decisione 2010/427/UE, nei compiti connessi alla sicurezza nel settore
delle relazioni esterne. In questo campo, esso assiste la Commissione anche
perché siano rispettate le norme minime comuni di cui alla decisione
1104/11/UE. A tal fine, esso riceve risorse adeguate e dispone di periodi di
transizione per garantire la continuità dei programmi e dei servizi. Articolo 15 Ruolo
del GNSS europeo 1 Per cogliere gli obiettivi
dei programmi, l’agenzia del GNSS europeo contribuisce alla loro realizzazione
e svolge le seguenti funzioni, in conformità agli orientamenti forniti dalla
Commissione: (a)
in relazione alla sicurezza dei programmi, e fatti
salvi gli articoli 14 e 17, essa garantisce: (i) entro e non oltre il 30 giugno 2016,
l’omologazione nel campo della sicurezza di cui al capitolo III del regolamento
(UE) n. 912/2010; a tal fine avvia e controlla l’attuazione delle
procedure di sicurezza ed effettua audit sulla sicurezza del sistema; (ii) il funzionamento del centro di
sicurezza Galileo, ai sensi delle norme e dei requisiti di cui all’articolo 14,
paragrafo 3, e delle istruzioni fornite in virtù dell’azione comune
2004/552/PESC, di cui all’articolo 17; (b)
svolge compiti di autorità responsabile per il PRS
di cui all’articolo 5 della decisione n. 1104/11/UE, se in tal senso
designata e assiste la Commissione affinché siano rispettate le norme minime
comuni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, di tale decisione; (c)
In seno ala fase operativa dei sistemi,
contribuisce alla commercializzazione dei servizi, effettuando anche le
necessarie analisi di mercato; (d)
svolge anche altri compiti specifici, collegati ai
programmi che possono esserle affidati dalla Commissione con un accordo di
delega adottata in base a una decisione di delega, ai sensi dell’articolo 54,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del
Consiglio, comprendenti: (i) le attività operative a fini di gestione
dell’infrastruttura, manutenzione, perfezionamento costante e rinnovo dei
sistemi, operazioni di certificazione e normazione nel quadro dei programmi e
fornitura dei servizi di cui all’articolo 3, lettera d) e dell’articolo 4; (ii) promuovere applicazioni e servizi nel
mercato della radionavigazione via satellite. 2. Oltre ai compiti di cui al
paragrafo 1, e nei limiti della sua missione, l’agenzia del GNSS europeo mette
a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e le fornisce le
informazione necessarie perché assolva i suoi compiti nel quadro del presente
regolamento. 3. Il comitato di cui
all’articolo 35, paragrafo 1, è consultato sulla decisione di delega di cui al
paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, in conformità alla procedura di
consultazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2. Il comitato è informato
degli accordi di delega da concludere tra l’Unione, rappresentata dalla
Commissione, e l’agenzia del GNSS europeo. Articolo 16 Ruolo
dell’agenzia spaziale europea 1. La Commissione conclude con
l’agenzia spaziale europea un accordo di delega pluriennale in base a una
decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 54,
paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Tale accordo
copre l’esecuzione dei compiti e del bilancio oggetto della delega nel quadro
della realizzazione dei programmi e, in particolare, del completamento
dell’infrastruttura nata dal programma Galileo. 2. L’accordo di delega definisce
, nella misura necessaria all’esecuzione dei compiti e del bilancio delegati ai
sensi del paragrafo 1, le condizioni generali per gestire i fondi affidati
all’agenzia spaziale europea e, in particolare, le azioni da realizzare, il
relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di ispezione e
controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione insoddisfacente degli
appalti nonché il regime di proprietà di tutti i beni materiali e immateriali. Le misure di monitoraggio e di controllo prevedono
tra l’altro un sistema di previsione dei costi, un’informazione sistematica
della Commissione sui costi e, in caso di differenza tra bilanci di previsione
e spese sostenute, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione
delle infrastrutture nei limiti delle risorse assegnate. 3. Il comitato di cui
all’articolo 35, paragrafo 1, è consultato sulla decisione di delega di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, in conformità alla procedura di
consultazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2. Il comitato è informato
degli accordi di delega pluriennale da concludere tra la Commissione e
l’agenzia spaziale europea. 4. Il comitato di cui
all’articolo 35, paragrafo 1, viene informato dalla Commissione sui risultati
parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara e degli appalti che
devono essere conclusi tra l’agenzia spaziale europea e le imprese. CAPO IV ASPETTI
RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL’UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI CHE LA COMPONGONO Articolo 17 Azione
comune Se il funzionamento dei sistemi dovesse
compromettere la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri, si applicano le
procedure previste dall’azione comune 2004/552/PESC. Articolo 18 Applicazione
della normativa nel campo delle informazioni classificate 1. Ogni Stato membro fa sì che,
nei confronti di tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e di
tutte le persone giuridiche in esso stabilite che trattino informazioni
classificate della UE riguardanti i programmi, si applichi una normativa di
sicurezza che garantisca un livello di protezione almeno equivalente a quello
garantito dalle norme di sicurezza della Commissione, di cui all’allegato della
decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione[21], e dalle norme di sicurezza
del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2011/292/UE del Consiglio[22]. 2. Gli Stati membri informano
immediatamente la Commissione dell’adozione di una normativa nazionale nel
campo della sicurezza, di cui al paragrafo 1. 3. Le persone fisiche residenti
in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono
trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi solo se sono
soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di
protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della
Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e
dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione
2011/292/UE. Le norme di sicurezza dell’agenzia spaziale europea e la decisione
2011/C 304/05 dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la
politica di sicurezza[23]
sono considerate equivalenti a dette norme. L’equivalenza della
regolamentazione nel campo della sicurezza applicata in un paese terzo può
essere riconosciuta con un accordo concluso con detto paese. CAPO V APPALTI
PUBBLICI SEZIONE I Disposizioni
generali applicabili agli appalti conclusi nel quadro della fase di
dispiegamento e della fase operativa dei programmi Articolo 19 Principi
generali Le norme della UE sugli appalti pubblici, di
cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, cioè una concorrenza aperta
e leale lungo l’intera catena dell’approvvigionamento, gare d’appalto basate
sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, un’informazione chiara
sulle norme applicabili agli appalti, ai criteri di selezione e di attribuzione
e a ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali
candidati in condizioni di parità, si applicano anche agli appalti pubblici
conclusi nel quadro della fase di dispiegamento del programma Galileo e delle
fasi operative dei programmi, fatte salve le misure necessarie per tutelare gli
interessi essenziali di sicurezza della UE o la sicurezza pubblica o per
rispettare i requisiti della UE nel campo del controllo delle esportazioni. Articolo 20 Obiettivi
specifici Con la procedura di aggiudicazione degli
appalti si perseguono i seguenti obiettivi: (a) promuovere nell’intera Unione la
partecipazione più ampia e aperta possibile di tutte le imprese, in particolare
quella dei nuovi operatori e delle PMI; (b) evitare eventuali abusi di posizione
dominante e la dipendenza, per periodi prolungati, da un solo fornitore; (c) approfittare dei investimenti pubblici
antecedenti, degli insegnamenti da essi tratti, dell’esperienza e delle
competenze dell’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione,
di sviluppo, di convalida e di dispiegamento dei programmi, nel pieno rispetto
delle norme sulle aggiudicazioni competitive.. SEZIONE 2 Disposizioni
particolari applicabili agli appalti pubblici conclusi nel quadro della fase di
dispiegamento e della fase operativa dei programmi Articolo 21 Definizione di condizioni di
concorrenza eque L’amministrazione aggiudicatrice deve adottare
opportuni provvedimenti tesi a ottenere condizioni eque di concorrenza nei casi
in cui la partecipazione di un’impresa ad attività connesse a quelle oggetto
del bando di gara: (a)
può procurare a tale impresa effettivi, notevoli
vantaggio in termini di informazioni privilegiate e può pertanto suscitare
timori in merito al rispetto della parità di trattamento; o (b)
incide sulle normali condizioni di concorrenza,
sull’imparzialità o sull’obiettività dell’attribuzione o dell’esecuzione dei
contratti. Tali provvedimenti non devono ostacolare la concorrenza
leale, la parità di trattamento e la riservatezza delle informazioni relative
alle imprese, alle loro relazioni commerciali e alla loro struttura dei costi.
Essi terranno conto della natura e delle modalità del contratto in questione. Articolo 22 Appalti frazionati 1. L’amministrazione
aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato. 2. Un appalto frazionato si
compone di una parte fissa, accompagnata da un impegno di bilancio, di una o
più frazioni sottoposte a condizioni. I documenti dell’appalto indicano gli
elementi specifici delle frazioni. Essi definiscono in particolare oggetto,
prezzo o le modalità per determinare ed eseguire le prestazioni di ciascuna
frazione. 3. Le prestazioni della parte
fissa devono costituire un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni
di ciascuna frazione, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni
precedenti. 4. L’esecuzione di ciascuna
frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione
dell’amministrazione aggiudicatrice, notificata al contraente alle condizioni
previste dall’appalto. Se una frazione sottoposta a condizioni non viene
confermata ò lo è solo con ritardo, il contraente può beneficiare, se l’appalto
lo prevede e alle condizioni da esso definite, di un’indennità di attesa o di
una sanzione per inadempimento. Articolo 23 Appalti remunerati in base alle spese
certificate 1. Nelle circostanze di cui al
paragrafo 2, l’amministrazione aggiudicatrice può optare, in via eccezionale,
per un appalto retribuito, interamente o parzialmente ma sempre nei limiti di
un massimale, in base a spese certificate. A differenza di un appalto che remunera il
risultato e per il quale prezzo o modalità che lo determinano sono fissati fin
dall’inizio nei documenti contrattuali dell’appalto, un appalto basato su spese
certificate remunera i mezzi impiegati e non un prodotto o un servizio portati
a termine. Il prezzo da pagare è costituito dal rimborso di tutte le spese
effettivamente sostenute dal contraente per eseguire l’appalto, come
manodopera, materiali, beni di consumo, uso di apparecchiature e di
infrastrutture necessarie all’esecuzione del contratto. Tali spese sono
maggiorate di un importo forfettario comprendente le spese generali e il
margine di utile oppure di un importo comprendente le spese generali e un
premio commisurato al rispetto di obiettivi inerenti il risultato e delle
scadenze. 2. L’amministrazione
aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente
in base alle spese certificate se è obiettivamente impossibile definire in modo
preciso un prezzo fisso e se è ragionevolmente dimostrabile che il prezzo fisso
sarebbe eccessivamente elevato a causa di incertezze connesse alla
realizzazione dell’appalto, perché: (a)
l’appalto riguarda aspetti estremamente complessi o
frutto di una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici; (b)
oppure, le attività oggetto dell’appalto devono,
per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile
fissare un prezzo totale definitivo non rivedibile, data l’esistenza di
rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell’appalto
dall’esecuzione di altri appalti. 3. Il massimale di un appalto
remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo
massimo pagabile. Può essere superato solo in casi eccezionali, debitamente
giustificati, e con il consenso dell’autorità aggiudicatrice. 4. I documenti degli appalti
remunerati, interamente o parzialmente, in base a spese certificate, devono
precisare: (a)
la natura dell’appalto, se cioè si tratta di un
appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate entro
i limiti di un massimale; (b)
per un appalto parzialmente remunerato in base a
spese certificate, gli elementi di esso oggetto delle spese certificate; (c)
l’importo del massimale; (d)
i criteri di aggiudicazione, che devono tra l’altro
consentire di valutare l’attendibilità del bilancio di previsione, dei costi
rimborsabili, dei meccanismi che determinano tali costi, dei venefici indicati
nell’offerta; (e)
il tipo di maggiorazione, di cui al paragrafo 1, da
applicare alle spese; (f)
le norme e le procedure che determinano
l’ammissibilità dei costi previsti dall’offerente per eseguire il contratto, in
base ai principi di cui al paragrafo 5; (g)
le norme contabili cui devono conformarsi gli
offerenti; (h)
nel caso di un appalto parzialmente remunerato in
base a spese certificate da convertire in appalto a prezzo fisso e definitivo,
i parametri di tale conversione. 5. I costi sostenuti dal
contraente nel corso dell’esecuzione di un appalto interamente o parzialmente
remunerato in base a spese certificate, sono ammissibili solo se: (a)
sono stati realmente sostenuti nel corso
dell’appalto, escludendo le spese per apparecchiature, infrastrutture e
immobilizzazioni immateriali necessarie all’esecuzione del contratto e che
possono essere considerate ammissibili per il loro intero valore di acquisto; (b)
sono indicati nel bilancio di previsione
eventualmente riveduto dalle clausole aggiuntive al contratto iniziale; (c)
sono necessari all’esecuzione dell’appalto; (d)
emergono dall’esecuzione dell’appalto e sono ad
esso imputabili; (e)
sono identificabili, verificabili, registrati nella
contabilità del contraente e fissati in conformità ai principi contabili
indicati nel capitolato d’oneri e nell’appalto; (f)
soddisfano le disposizioni della legislazione
tributaria e sociale applicabili; (g)
non derogano dalle condizioni dell’appalto; (h)
sono ragionevoli, giustificati e rispettano i
principi della corretta gestione finanziaria, in particolare riguardo
all’efficienza e all’economicità. Il contraente è responsabile della
contabilizzazione delle spese sostenute, della buona tenuta dei libri contabili
o di ogni altra documentazione atta a dimostrare che i costi di cui chiede il
rimborso sono stati sostenuti e si conformano ai principi sanciti dal presente
articolo. Spese che il contraente non può giustificare sono inammissibili e non
rimborsabili. 6. L’amministrazione
aggiudicatrice effettua le seguenti operazioni per garantire la buona
esecuzione degli appalti remunerati in base alle spese certificate: (a)
Fissa il massimale nella misura più realistica
possibile permettendo al tempo stesso la necessaria flessibilità per integrare
i rischi tecnici; (b)
converte un appalto parzialmente remunerato in base
a spese certificate in un appalto a prezzo fisso e definitivo non appena sia
possibile fissare, durante l’esecuzione dell’appalto, un prezzo fisso e
definitivo; a tal fine, stabilisce i parametri di conversione da appalto
remunerato in base a spese certificate in appalto a prezzo fisso e definitivo; (c)
predispone misure di controllo e di monitoraggio
che prevedano in particolare un sistema di previsione di anticipazione dei
costi; (d)
Fissa principi, strumenti e procedure adeguati per
realizzare gli appalti, in particolare per identificare e controllare
l’ammissibilità delle spese sostenute dal contraente o dai suoi subappaltatori
durante l’esecuzione dell’appalto, e per introdurre modifiche al contratto; (e)
verifica che il contraente e i suoi subappaltatori
si conformino alle norme contabili stabilite nel contratto e all’obbligo di
fornire documenti contabili aventi forza probante; (f)
garantisce continuativamente, durante l’esecuzione
dell’appalto, l’efficienza dei principi, degli strumenti e delle le procedure
di cui al punto d). Articolo 24 Clausole
aggiuntive Il contratto può essere modificato da clausole
aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni: (a) non modifichino l’oggetto dell’appalto; (b) non sconvolgano l’equilibrio economico
dell’appalto; (c) non introducano condizioni che, se
fossero apparse già all’inizio nei documenti d’appalto, avrebbero permesso
l’ammissione di offerenti diversi da quelli poi ammessi o avrebbero permesso
l’aggiudicazione a un’offerta diversa da quella selezionata. Articolo 25 Subappalto 1.
L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a
ogni offerente di subappaltare, a vari livelli, parte del contratto a imprese
non appartenenti al gruppo cui esso appartiene. Questo minimo di subappalto può
variare tra una percentuale minima e una percentuale massima. Tale forcella è
proporzionale all’oggetto e al valore dell’appalto nonché alla natura del
settore di attività interessato, in particolare lo stato della concorrenza e il
potenziale industriale osservato. 2.
L’amministrazione aggiudicatrice può respingere i
subappaltatori selezionati dal candidato al momento della procedura di
aggiudicazione dell’appalto principale o dall’offerente prescelto all’atto
dell’esecuzione dell’appalto. Essa dovrà giustificare per iscritto tale rigetto,
che si può fondare solo sui criteri applicati per la selezione degli offerenti
per l’appalto principale. CAPO VI DISPOSIZIONI
VARIE Articolo 26 Programmazione La Commissione fissa un programma di lavoro
pluriennale che definisca le azioni principali, il bilancio preventivo e il
calendario necessari per raggiungere gli obiettivi dei programmi Galileo ed
EGNOS di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5. In base al programma di lavoro pluriennale, la
Commissione adotta un programma di lavoro annuale composto dal piano di
attuazione del programma pluriennale e dal corrispondente finanziamento. Tali atti di esecuzione sono adottati in
conformità alla procedura d’esame di cui all'articolo 35, paragrafo 3. Articolo 27 Misure
degli Stati membri 1. Gli Stati membri si astengono
dal prendere misure che possano nuocere al corretto svolgimento dei programmi,
ad esempio nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e riguardo alla
continuità del funzionamento delle infrastrutture. 2. Gli Stati membri adottano tutte
le misure necessarie affinché le stazioni terrestri dei sistemi siano designate
in quanto infrastrutture critiche europee ai sensi della direttiva 2008/114/CE
del Consiglio[24]. Articolo 28 Accordi
internazionali L’UE può stipulare accordi con i paesi terzi e
le organizzazioni internazionali nel quadro dei programmi, compresi accordi di
cooperazione, secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. Articolo 29 Assistenza
tecnica Per assolvimento i compiti di tipo tecnico di
cui all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può chiedere la necessaria
assistenza, soprattutto di esperti delle agenzie nazionali competenti in campo
spaziale, di esperti indipendenti, di organismi in grado di fornire analisi e
pareri imparziali sullo svolgimento dei programmi. Anche organismi diversi dalla Commissione
coinvolti nella governance pubblica dei programmi, compresa l’agenzia del GNSS
europeo e l’agenzia spaziale europea, possono ricevere la stessa assistenza
tecnica nell’esecuzione dei compiti loro assegnati ai sensi del presente
regolamento. Articolo 30 Protezione
dei dati personali e della vita privata 1. La Commissione fa sì che la
protezione dei dati personali e della vita privata sia garantita fin dalla
progettazione dei sistemi e sia integrata adeguatamente nella loro
realizzazione. 2. Il trattamento di dati
personali nell’ambito dell’espletamento delle mansioni e attività di cui al
presente regolamento va effettuato in conformità alla legislazione nel campo
della protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (CE)
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[25] e la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[26]. Articolo 31 Tutela
degli interessi finanziari dell’Unione 1. Nell’attuare azioni
finanziate ai sensi del presente regolamento, la Commissione adotta misure atte
a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’UE applicando misure
preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita,
effettuando controlli efficaci, recuperando, se emergessero irregolarità, gli
importi indebitamente versati e ricorrendo, se necessario, a sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti dispongono di un potere di audit,
esercitabile su scritture e con verifiche in loco, nei confronti di tutti i
beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subappaltatori che abbiano ottenuto
fondi UE a titolo del presente regolamento. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
può effettuare, secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE)
n. 2185/96 del Consiglio[27],
controlli e verifiche in loco su operatori economici interessati, direttamente
o indirettamente, a un finanziamento per accertare l’eventuale esistenza di una
frode, di un atto di corruzione o di altra attività illecita che leda gli
interessi finanziari dell’UE nel quadro di un accordo di finanziamento, di una
decisione di sovvenzione o di un appalto relativo a un finanziamento dell’UE. Fatte salve le disposizioni del primo e del
secondo comma, gli accordi internazionali conclusi con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di
finanziamento e i contratti derivanti dall’applicazione del presente
regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e
l’OLAF possono procedere a tali verifiche e controlli e alle verifiche in loco. Articolo 32 Informazione
del Parlamento europeo e del Consiglio La Commissione
garantisce la realizzazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento
della presentazione del progetto preliminare di bilancio, essa presenta una
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei
programmi. Articolo 33 Valutazione
dell’applicazione del presente regolamento 1. Entro e non oltre la data del
30 giugno 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione di valutazione finalizzata a una decisione riguardante il
rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure adottate ai sensi del
presente regolamento e relative: (a)
al conseguimento degli obiettivi di tali misure,
sia in termini di risultati che di impatto; (b)
all’efficacia nell’utilizzazione delle risorse; (c)
al valore aggiunto sul piano europeo; La valutazione esamina anche le possibilità di
semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la pertinenza di tutti gli
obiettivi e il contributo delle misure alle priorità dell’UE in termini di
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa terrà conto dei risultati
delle valutazioni d’impatto a lungo termine delle misure antecedenti. 2. La valutazione terrà conto
dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS
di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, in base ai seguenti indicatori: (a)
riguardo a Galileo: numero di satelliti operativi,
versione dell’infrastruttura terrestre dispiegata e numero di servizi resi; (b)
riguardo a EGNOS: numero degli sviluppi delle
specifiche dei servizi presentate alle autorità di certificazione. 3. Gli organismi coinvolti
nell’esecuzione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e
le informazioni necessari per consentire il controllo e la valutazione delle
azioni interessate. CAPO VII DELEGA
E MISURE DI ESECUZIONE Articolo 34 Esercizio
della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati di cui agli articoli 5 e 14 è conferito alla Commissione per un
periodo di tempo indeterminato a decorrere dall’1 gennaio 2014. 3. La delega di poteri di cui
agli articoli 5 e 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del
potere in essa specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione
stessa. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi degli articoli 5 e 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né
il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 2 mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 2 mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 35 Procedura
di comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato dei programmi GNSS europei (in prosieguo, il “comitato”) istituito
dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 683/2008. Tale comitato è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento
(UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento
(UE) n. 182/2011. 4. Rappresentanti dell’agenzia
del GNSS europeo e dell’agenzia spaziale europea possono partecipare in qualità
di osservatori ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo
regolamento interno. 5. Gli accordi stipulati
dall’Unione ai sensi dell’articolo 28 possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del
comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno. CAPO VIII DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 36 Abrogazioni 1. Il regolamento (CE)
n. 876/2002 è abrogato a decorrere dall’1 gennaio 2014. Tutti i provvedimenti
adottati in base al regolamento (CE) n. 876/2002 restano validi. 2. Il regolamento (CE) n. 683/2008
è abrogato a decorrere dall’1 gennaio 2014. Tutti i provvedimenti
adottati in base al regolamento (CE) n. 683/2008 continuano a essere
disciplinati da tale regolamento. I riferimenti al regolamento
abrogato s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la
tabella di corrispondenza che figura in allegato. Articolo 37 Entrata
in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere
dall’1 gennaio 2014. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
presidente ALLEGATO Tabella di corrispondenza Numerazione antecedente Règolamento (CE) n°683/2008[28] || Nuova numerazione (Presente regolamento) Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2 || Articolo 2 Articolo 3 || Articolo 3 Articolo 4 || Articolo 8 Articolo 5 || Articolo 4 Articolo 6 || Articolo 9 Articolo 7 || Articolo 5 Articolo 8 || Articolo 6 Articolo 9 || Articolo 7 Articolo 10 || Articolo 10 Articolo 11 || Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafi 2 e 3 || Articolo 12 Articolo 13 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafi 2 e 3 Articolo 13, paragrafo 4 || Articolo 13 Articolo 14 Articolo 17 Articolo 14 || Articolo 18 Articolo 15 || Articolo 26 Articolo 16 || Articolo 15 Articolo 17 || Articoli da 19 a 25 Articolo 18 || Articolo 16 Articolo 19 || Articolo 35 Articolo 20 || Articolo 30 Articolo 21 || Articolo 31 Articolo 22 || Articolo 32 Articolo 23 || Articolo 24 || Articolo 37 Allegato || Articolo 1 SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA
1.1.
Denominazione della proposta/iniziativa
Programmi
europei di radionavigazione via satellite – GALILEO e EGNOS (Servizio europeo
di copertura per la navigazione geostazionaria)
1.2.
Settori interessati nella struttura ABM/ABB[29]
Rubrica
02: Imprese Capitolo
02 05: programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[30]
þ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
È
importante ricordare che i programmi di radionavigazione satellitare (di
seguito "i programmi") costituiscono dei progetti faro dell'Unione.
Essi s'iscrivono nel quadro della strategia Europa 2020 e nelle politiche di
sviluppo sostenibile. Si tratta di fornire servizi di radionavigazione, che
rappresentano un generatore di sviluppi considerevoli in diversi settori di
attività, un fattore d'innovazione tecnologica e di sviluppo della
competitività dell'economia europea, una fonte di creazione di posti di lavoro,
di entrate commerciali e di benefici socio-economici. L'obiettivo
della proposta è di sostenere la presenza europea nello spazio e lo sviluppo di
servizi satellitari nonché, più specificamente, la messa a disposizione di due
sistemi di radionavigazione satellitare. Più
precisamente, il programma Galileo è volto a stabilire il sistema mondiale di
navigazione satellitare dell'Europa (di seguito "GNSS"). Esso
permetterà di fornire agli utenti di tutto il mondo servizi di posizionamento,
sincronizzazione e navigazione per una vasta gamma di applicazioni, dai
trasporti alla liquidazione dei titoli finanziari, nonché l'approvvigionamento
di elettricità, le previsioni meteorologiche e i pedaggi stradali. EGNOS
è un sistema europeo concepito per migliorare le performance del GPS americano
sulla zona europea. Esso migliora i servizi esistenti di navigazione
satellitare e va quindi a beneficio delle applicazioni critiche in termini di
sicurezza, quali le applicazioni per il trasporto aereo o marittimo come il
pilotaggio e l'atterraggio di un aereo o la traversata di un canale in nave.
1.4.2.
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico n. 1 Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi mondiali di
radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2019 Il
programma Galileo, conformemente alla proposta di regolamento, mira a
consentire l'utilizzo dei segnali emessi dal sistema per garantire le cinque
funzioni descritte di seguito: - offrire un servizio aperto (open service o OS) gratuito
per l'utilizzatore, inteso a fornire informazioni di posizionamento e
sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di
massa; - offrire un servizio per la sicurezza della vita umana
(Safety of Live Service - SoL) destinato agli utilizzatori per i quali la
sicurezza è essenziale. Tale servizio risponde anche alle esigenze di
continuità, disponibilità e precisione imposte a taluni settori e comprende una
funzione di integrità che avverte l'utilizzatore in caso di guasto del sistema;
le ricerche continuano sulla ridefinizione del servizio SoL in modo da offrire
una migliore risposta alle esigenze degli utenti, di ridurre l'impatto di
questo servizio sui costi e di tenere conto della complementarietà al servizio
SoL di EGNOS; - offrire un servizio commerciale (Commercial Service o CS)
per lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali attraverso
prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a
quelli forniti dal servizio aperto; - offrire un "servizio pubblico regolamentato"
(Public Regulated Service o PRS) riservato unicamente agli utilizzatori
autorizzati dagli organismi governativi per applicazioni sensibili che
richiedono un elevato livello di continuità di servizio. Il
"servizio pubblico regolamentato" utilizza segnali criptati e
resistenti; - partecipare al servizio di ricerca e salvataggio (Search
and Rescue Support Service o SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali
di emergenza prodotti da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi. Obiettivo secondario n. 1: Sviluppare le infrastrutture di radionavigazione satellitare e fornire
i servizi iniziali di Galileo entro il 2014-2015 L'obiettivo
del programma Galileo è di offrire i primi tre servizi iniziali entro il
2014-2015 (OS, PRS e SAR). Obiettivo specifico n. 2 Fornire servizi satellitari che consentono di migliorare le performance
del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della conferenza
europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS) Il programma EGNOS, che completa i segnali del GPS americano
per fornire agli utenti un posizionamento più preciso nella zona europea[31], mira a fornire tre servizi: — il servizio aperto (OS):
per i ricevitori di massa e per le comuni applicazioni dell'utente. Esso
fornisce segnali per il posizionamento liberamente accessibili. Esso è stato
dichiarato operativo[32]
nell'ottobre 2009 ed è già utilizzato in diversi settori, quali l'agricoltura; — il servizio per la
sicurezza della vita umana ("Safety of Life Service" - SoL): per le
applicazioni critiche sul piano della sicurezza della vita umana nel settore
dei trasporti, in particolare l'aviazione civile. Esso offre una garanzia di
prestazione superiore e comporta un sistema di allerta relativo all'integrità.
Esso è stato dichiarato operativo nel marzo 2011 ed è utilizzato per i settori
del trasporto aereo in Europa; — il servizio d'accesso ai dati EGNOS
(EDAS), per le applicazioni superiori, fornisce un servizio di dati commerciali
il cui accesso è controllato (ad esempio via internet o a partire dei telefoni
portatili). Obiettivo secondario n. 2: Prendere le misure necessarie per garantire la continuità delle
operazioni oltre il 2014 e migliorare gradualmente la qualità dei servizi entro
il 2020. Attività ABM/ABB interessate Capitolo
02 05: programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO)
1.4.3.
Risultati ed effetti previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere su beneficiari/gruppi interessati. I programmi europei di radionavigazione satellitare sono
stati avviati circa una decina d'anni fa con l'ambizione politica di sviluppare
e di attuare un sistema con copertura mondiale che consentisse all'Unione
europea di trarre vantaggi strategici ed economici e di fornire servizi di
radionavigazione satellitare perfettamente adattati agli usi civili. Galileo e EGNOS apportano vantaggi socio-economici
importanti all'Unione europea grazie a: i) i vantaggi diretti derivanti dalla crescita del mercato a
valle GNSS (ricevitori e applicazioni). Ad esempio, se più aerei sono dotati di
ricevitori GNSS i fabbricanti di questi ricevitori beneficeranno di entrate
supplementari; ii) i vantaggi indiretti derivanti dall'emergenza di nuove
applicazioni. Se la durata dei voli è ridotta grazie a una migliore
navigazione, gli aerei inquineranno di meno e i passeggeri guadagneranno del
tempo prezioso. Inoltre, modi di trasporto più sicuri e servizi d'emergenza più
efficaci consentiranno di salvare più vite umane; iii) i vantaggi diretti derivanti dalla crescita del mercato
a monte e dalle ripercussioni tecnologiche su altri settori. Gli investimenti
effettuati nel segmento GNSS a monte porteranno vantaggi all'industria.
Tuttavia anche altri settori approfitteranno dei nuovi sviluppi nel settore
spaziale. Ad esempio, gli strumenti concepiti per valutare e seguire
l'integrità strutturale dei vettori o dei serbatoi possono essere utilizzati
nelle imprese del settore automobilistico, dell'edilizia e dell'energia, nonché
nelle imprese di pubblica utilità. Anche se il sistema attuato dal programma Galileo sarà
autonomo, i suoi servizi saranno ottimizzati grazie alla sua interoperatività
con altri sistemi, quali il GPS americano o il GLONASS russo. Di conseguenza la
cooperazione con altri paesi che forniscono servizi di navigazione satellitare
consentirà l'ottimizzazione dei vantaggi per gli utenti, i cittadini o
l'economia in generale.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Obiettivo specifico n. 1 Il
programma Galileo mira a sviluppare e fornire infrastrutture e servizi mondiali
di radionavigazione satellitare. A tal fine l'infrastruttura sviluppata deve
essere costantemente sottoposta a manutenzione e se necessario i suoi
componenti devono essere rinnovati. Indicatore
connesso all'infrastruttura Galileo: – numero
totale di satelliti operativi: 18 satelliti entro il 2015, 30 entro il 2019 – versione
dell'infrastruttura terrestre applicata: v2 entro il 2015 Indicatore
connesso alla fornitura di servizi Galileo: – Numero
di servizi realizzati: tre servizi iniziali entro il 2015, cinque servizi entro
il 2020 Obiettivo specifico n. 2 Il
programma EGNOS mira a fornire servizi di radionavigazione satellitare migliori
in tutta Europea. La sua infrastruttura deve essere mantenuta a livello
operativo e la copertura attuale deve essere estesa a tutta l'Unione europea,
in modo che gli utenti possano beneficiare di questi servizi senza
discriminazione in tutta l'Unione. Indicatori
connessi alla qualità del servizio offerto e all'estensione geografica di
EGNOS: – numero
di modifiche dei servizi presentati alle autorità di certificazione: 3 per il
periodo 2014-2020. Tali
modifiche saranno inserite nei documenti che definiscono i servizi. Tali
documenti saranno disponibili al pubblico.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Le
tecnologie GNSS, grazie alla loro capacità di determinare la posizione, la
velocità e il tempo con un'esattezza molto affidabile, sono fondamentali per
migliorare l'efficienza in molti settori. L'esperienza acquisita con il GPS
(sistema di posizionamento mondiale) americano ha dimostrato i vantaggi della
navigazione satellitare e oggi negli Stati Uniti il GPS è considerato come il
quinto servizio di utilità pubblica, dopo acqua, elettricità, gas e telefono.
Gli utenti militari e civili americani hanno sviluppato una dipendenza
importante dal GPS. Diversi altri paesi si sono resi conto della loro
dipendenza e stanno costruendo il proprio sistema di navigazione satellitare
mondiale (GNSS). Oggi
gli utenti della navigazione satellitare in Europa possono utilizzare solo i
segnali satellitari del GPS americano o del GLONASS per il posizionamento e la
navigazione. Di conseguenza l'economia europea dipende sempre di più da
un'infrastruttura militare che non è controllata dall'Europa e che non è
essenzialmente concepita per servire gli interessi economici europei. Inoltre
questi sistemi presentano delle lacune di disponibilità, in particolare nelle
zone urbane ad alta densità di popolazione[33].
Tali sistemi non forniscono una garanzia sufficiente in termini di qualità e
continuità del servizio offerto agli utenti civili europei. Da
un punto di vista politico, quando il GPS è diventato pienamente operativo
all'inizio degli anni 90 l'Unione europea si è resa conto che l'Europa aveva
bisogno del proprio sistema di navigazione satellitare mondiale[34]. Prima della grande diffusione
delle applicazioni basate sul GNSS, quali i servizi di localizzazione o i
sistemi di navigazione di bordo, il Consiglio e il Parlamento hanno previsto
che si sarebbe sviluppata una maggiore domanda di ausili per la navigazione.
Essenzialmente è stata l'autonomia europea in materia di navigazione
satellitare che ha motivato questo programma. Questa visione politica persegue
gli obiettivi seguenti: • creazione
di una prima infrastruttura mondiale di navigazione e di posizionamento
satellitare autonomo e sotto controllo civile, che garantisca servizi di GNSS
ininterrotti e offra all'Europa un vantaggio strategico. Tuttavia, come si è
visto in seguito, converrebbe perseguire[35]
l'interoperatività con altri sistemi, in particolare il GPS americano, al fine
di ottimizzare la qualità dei servizi che saranno forniti agli utenti e i
vantaggi socio-economici; • rafforzare
la capacità di resistenza dell'infrastruttura economica europea prevedendo un
sistema di backup in caso di malfunzionamento degli altri sistemi; • ottimizzare
i vantaggi economici indiretti consentendo alla società civile europea di poter
fare affidamento su segnali più precisi, disponibili e robusti, sfruttando le
nuove opportunità generate dalla navigazione satellitare di alta precisione in
misura maggiore rispetto ad oggi; • dimostrare
la capacità dell'Europa di mettere a punto, attuare e sfruttare le
infrastrutture spaziali complesse su grande scala.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
Il
diritto dell'UE di agire si fonda sull'articolo 172 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e sul regolamento GNSS concernente il proseguimento
dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e
Galileo). I
sistemi realizzati nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via
satellite sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va
ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti
grazie a questi sistemi contribuiscono a sviluppare reti transeuropee nel campo
delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Uno
Stato membro da solo non può attuare sistemi di navigazione satellitare perché
una simile impresa andrebbe oltre le sue capacità finanziarie e tecniche. Di
conseguenza solo un'azione a livello dell'Unione può avere successo. Inoltre
il regolamento GNSS prevede che l'Unione europea sia proprietaria di tutti i
beni materiali o immateriali creati o elaborati nel quadro dei programmi. In
qualità di proprietario di tutti gli attivi materiali e immateriali connessi a
questi programmi, l'Unione europea deve garantire che tutte le condizioni
necessarie per gestire e sfruttare i sistemi siano in vigore alla data di
introduzione dei primi servizi di posizionamento nel 2014-2015. Quindi la
governance è de facto di natura europea.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Anche
se è la prima volta che l'Unione è unico proprietario di un'infrastruttura di
queste dimensioni e che la Commissione gestisce un programma così complesso,
l'esperienza acquisita dal 2007 consente di apportare miglioramenti importanti
al proseguimento dell'attuazione di Galileo e EGNOS. Come
descritto nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio "Valutazione intermedia dei programmi europei di
radionavigazione via satellite"[36]
e nella proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla continuazione
dell'attuazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione
satellitare, si possono trarre i seguenti insegnamenti: <Gestione
del programma> In
seguito alla revisione dei programmi del 2008, la Commissione ha creato
all'interno dei suoi servizi una struttura che consente di gestire i programma
nella loro fase attuale. Numerosi progressi sono stati compiuti, ma la gestione
dei programmi deve evolvere per consentire di integrare le funzioni più
operative connesse al funzionamento dei sistemi. Dal
punto di vista dell'interazione tra le diverse parti (principalmente l'agenzia
spaziale europea e l'agenzia europea GNSS) la nuova ripartizione delle
competenze produce risultati buoni (l'agenzia spaziale europea è diventata di
fatto un'agenzia di attuazione che agisce a nome dell'UE), ma essa dovrà essere
adattata all'evoluzione dei programmi e alle future sfide dell'operazione dei
sistemi. <Controllo
dei costi e strumenti finanziari> Galileo
e EGNOS sono due progetti complessi. Il loro sviluppo si basa in larga
misura su nuove tecnologie concepite specificamente per rispondere ai bisogni
del programma. Quindi è difficile privilegiare un approccio unico per la
gestione dei costi; diversi fattori influenzano i costi e un numero
molto elevato rischi può compromettere la buona esecuzione dei programmi. In
passato i programmi hanno subito ritardi e sovraccosti, in particolare a causa
delle maggiori esigenze di sicurezza degli Stati membri. Come indicato
nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa
2020"[37]
e richiesto dal Consiglio e dal Parlamento europeo, sarà necessario proseguire
gli sforzi tesi a contenere i costi.
Questa esigenza è già stata inclusa nel nuovo quadro di governance e già oggi
la Commissione si adopera per contenere i rischi e i costi. -
Tutti i rischi dei programmi sono centralizzati in un registro, vale a dire
quelli connessi alla catena di fornitura industriale, all'agenzia spaziale
europea, all'agenzia europea GNSS, ai fattori esterni quali l'influenza delle
istanze politiche e delle esigenze di sicurezza o ai fattori interni come
l'organizzazione dei programmi. Ad ogni rischio viene attribuita una
probabilità e un grado d'impatto. Il registro dei rischi comprende
inoltre un elenco di azioni volte a ridurre tali probabilità. -
La Commissione prevede la possibilità di ridefinire il servizio SoL in modo da
ridurre il suo impatto sui costi globali. -
La Commissione si adopera anche per assicurare una gestione efficace dei
programmi in modo da evitare le derive e consentire la messa a punto di un
programma di governance solido per il futuro. La
Commissione, in associazione con l'agenzia spaziale europea, fa pressioni
sull'industria in modo che quest'ultima mantenga sotto controllo i prezzi dei
diversi elementi dell'infrastruttura Galileo. -
Per controllare i costi vengono prese anche altre misure a livello del
programma, ad esempio una durata ottimale del contratto, un nuovo appalto per
l'acquisto di satelliti supplementari oppure l'approvvigionamento di vettori da
due fonti diverse. -
Infine la Commissione si adopera per rafforzare la cooperazione con gli esperti
(indipendenti e degli Stati membri) al fine di analizzare le esigenze tecniche
dei sistemi, i relativi costi e le potenziali alternative. <Requisiti
di sicurezza> In
materia di sicurezza occorre ricordare che anche se la Commissione è
responsabile della gestione della sicurezza dei sistemi a norma del
regolamento, la sua libertà in questo settore è limitata in due modi: -
Innanzitutto, sono gli Stati membri che in realtà definiscono le esigenze in
materia di sicurezza. I rischi che possono influenzare la sicurezza di
infrastrutture sensibili come quelle della radionavigazione satellitare variano
sempre. La concezione dei sistemi deve quindi essere costantemente adeguata a
questa evoluzione. Coprire una parte di questi rischi compete agli Stati
membri. - In secondo luogo il regolamento GNSS (CE) n. 683/2008 in
vigore affida il compito dell'omologazione della sicurezza dei sistemi
all'agenzia dell'UE. La separazione delle funzioni di gestione e di
omologazione fa parte di una pratica di buona governance ed è la prassi
abituale ed essenziale per questo tipo di progetto. Nei
due casi le scelte o le decisioni prese possono avere un impatto considerevole
sui costi e sulle scadenze dei programmi. Visto
l'impatto delle esigenze di sicurezza sui costi e sui ritardi, la Commissione
sottolinea l'importanza di modificare il quadro di governance dei programmi e
di affidare più responsabilità alle diverse parti (in particolare ai loro
contraenti e nel quadro delle disposizioni generali delle convenzioni di
delega).
1.5.4.
Compatibilità ed eventuale sinergia con altri
strumenti pertinenti
Sono possibili sinergie con altri programmi spaziali
esistenti o futuri, ad esempio per l'espansione dei segmenti utenti (le
applicazioni per il mercato a valle) o per la protezione degli elementi del
sistema prodotti dal programma Galileo nello spazio o in occasione dei lanci. Si
tratterà inoltre di cercare di stabilire sinergie con le altre direzioni della
Commissione europea in materia di ricerca e innovazione. Le applicazioni e le
tecnologie GNSS utilizzati nei sistemi di navigazione satellitare possono avere
un impatto su diversi settori dell'economia e della società, quali l'informazione,
i trasporti e l'energia. È importante garantire che i programmi di ricerca e
innovazione siano coordinati a livello della Commissione al fine di ottimizzare
gli utile sugli investimenti.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
¨ Proposta/iniziativa di durata limitata ¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [] al [] ¨ Incidenza finanziaria dal 2014 al AAAA þ Proposta/iniziativa di durata
illimitata[38] –
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2008 al
2020, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Modalità di gestione previste[39]
þ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
þ organismi creati dalle Comunità[40]
–
þ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico[41]
–
þ organizzazione internazionale[42]
–
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione condivisa con gli Stati
membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni Il quadro
della governance attuale è stato creato per la fase di concezione e attuazione
di Galileo, nonché per il funzionamento iniziale di EGNOS, vale a dire per il
periodo 2008-2013. Questo quadro deve essere rivisto, in quanto la fase di
attuazione di Galileo andrà oltre il 2013 e una nuova fase del programma
inizierà nel 2014 con la fornitura dei servizi iniziali. Sarebbe inoltre
opportuno definire la governance di EGNOS poiché il sistema è entrato nella sua
fase operativa. Per la fase di
attuazione di Galileo conviene definire un quadro di governance stabile,
durevole e a lungo termine. Tale quadro deve ottimizzare e razionalizzare
l'utilizzo delle strutture esistenti e assicurare una transizione progressiva
tra la fase di attuazione e la fase di operatività, garantendo la continuazione
del servizio. La governance sarà inoltre adattata ai diversi servizi offerti,
giacché le loro esigenze e i loro utenti sono diversi. La Commissione
europea sarà responsabile principalmente per la supervisione politica generale
dei programmi. Essa potrà delegare la gestione delle attività operative
all'agenzia europea GNSS e all'agenzia spaziale europea, in funzione dei
rispettivi settori di competenza. Inoltre avrà
la possibilità di consultare esperti e agenzie spaziali nazionali in merito a
questioni tecniche specifiche.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni da presentare
Precisare frequenza e
condizioni. La Commissione garantirà che tutti i contratti e le
convenzioni conclusi nel quadro dei programmi GNSS prevedano il monitoraggio e
il controllo finanziario. Nel quadro di tutti i meccanismi di sorveglianza e
valutazione un'attenzione particolare sarà dedicata al controllo dei costi dei
programmi fornendo nel contempo i servizi senza ritardi. Se del caso, sarà richiesta l'assistenza di esperti esterni
per il controllo e la messa in opera dei programmi. In base ai risultati dei
controlli la Commissione provvederà, se del caso, ad adeguare il volume o le
condizioni di concessione del contributo finanziario inizialmente approvato,
nonché il calendario dei pagamenti. La Commissione proporrà: - un quadro strategico comprendente le principali azioni, la
stima di bilancio e il calendario necessari per la realizzazione degli
obiettivi dei programmi Galileo e EGNOS entro il 20 giugno 2014; - un programma di lavoro annuale che traduce il quadro
strategico in misure e indicatori dettagliati che saranno proposti il 15
dicembre dell'anno precedente; - una relazione annuale sulla messa in opera comprendente
una valutazione della realizzazione del programma di lavoro annuale, da
presentare entro il 15 marzo dell'anno successivo all'anno in oggetto; - una valutazione intermedia dei programmi Galileo e EGNOS
basta sui risultati quantitativi e qualitativi ottenuti, al più tardi entro il
30 giugno 2018 ma con un anticipo sufficiente per consentire la preparazione
del prossimo quadro finanziario pluriennale. Oltre a queste misure standard, la Commissione,
nell'esercizio dei suoi poteri di supervisione politica dei programmi Galileo e
EGNOS, rafforzerà i meccanismi per il follow-up e la valutazione dell'entità
incaricata di amministrare il programma, chiedendo a tale entità i piani annuali
di gestione e le relazioni sull'attuazione, organizzando riunioni periodiche
sullo stato di avanzamento dei programmi ed eseguendo degli audit finanziari e
tecnologici. Inoltre, la sorveglianza dei programmi deve associare gli
Stati membri, ad esempio sollecitando le loro capacità tecniche di fornire dati
sulla sorveglianza tecnica dei programmi e di proporre indicatori di
prestazioni chiave per valutare i programmi. Infine nel quadro della gestione quotidiana la Commissione
applicherà un meccanismo di gestione dei rischi e utilizzerà strumenti di
gestione appropriati per controllare i costi connessi ai programmi basandosi su
una migliore stima dei costi e facendo un bilancio delle esperienze passate e
della reale messa in opera del sistema.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
La
Commissione ha messo al centro dei suoi lavori la questione della gestione dei
rischi, la cui importanza è stata sottolineata in occasione della riforma della
governance del 2007. Tutti i rischi dei programmi sono centralizzati in un
registro che comprende i rischi riguardanti la catena di fornitura industriale,
l'ESA, l'agenzia dell'UE, i fattori esterni quali l'influenza delle istanze
politiche e le esigenze di sicurezza, nonché i fattori interni come l'organizzazione
dei programmi. Ad ogni rischio viene attribuita una probabilità e un grado
d'impatto. Il registro dei rischi comprende inoltre un elenco di azioni volte a
ridurre tali probabilità. I rischi sono classificati nel modo seguente: -
Rischi tecnologici: la navigazione satellitare fa ricorso a tecnologie di punta
che non sono ancora state convalidate e quindi le specifiche evolvono di
continuo. -
Rischi industriali: la realizzazione di infrastrutture implica numerosi
operatori industriali in paesi diversi, quindi è importante coordinare
efficacemente i lavori per realizzare sistemi affidabili e perfettamente
integrati, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. -
Rischio di mercato: occorre evitare che prestazioni tecniche inferiori a quelle
annunciate abbiano un impatto negativo sugli utenti nel mondo e che di
conseguenza l'infrastruttura rimanga inutilizzata. Inoltre è necessario
garantire la disponibilità di ricevitori affidabili a partire dal 2014-2015 per
i diversi servizi iniziali di Galileo, in particolare per i PRS. -
Rischio di ritardi: qualsiasi ritardo dell'attuazione metterebbe a rischio la
finestra d'opportunità e potrebbe comportare sovraccosti non previsti. -
Rischio di governance: la governance dei programmi implica diverse entità che
devono collaborare e quindi è importante garantire la stabilità e
un'organizzazione adeguata. Occorre inoltre tenere conto delle divergenze
d'opinioni tra i diversi attori, in particolare tra gli Stati membri, su più
questioni importanti. In questo contesto è opportuno prevedere la condivisione
di certi rischi, in particolare i rischi finanziari e di sicurezza, tra gli
attori più capaci di affrontarli. -
Rischio connesso alla responsabilità: come qualsiasi infrastruttura, i due
sistemi europei possono causare direttamente o indirettamente danni agli utenti
o a terzi. In base all'esame eseguito dalla Commissione, lo stato attuale del
diritto applicabile non offre un quadro giuridico pertinente che assicuri un
giusto equilibrio tra gli interessi delle vittime e quelli dei proprietari e
gestori dei sistemi europei di radionavigazione satellitare. È pertanto
opportuno, a livello europeo e mondiale, prendere le iniziative necessarie per
rimediare a questa situazione prima del 2014. La Commissione, in concertazione
con altre istanze internazionali, sta eseguendo gli studi appropriati.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
La
maggioranza dei crediti è gestita indirettamente mediante convenzioni di
delega. È importante sapere che il bilancio GNSS è applicato mediante gare
d'appalto. La metodologia di controllo interno si basa sul controllo ex ante
delle procedure di gara (valutazione e selezione del contraente) nonché sul
monitoraggio delle transazioni nel quadro delle convenzioni di delega e del
piano di gestione dei progetti che hanno definito i ruoli di tutte le parti
interessate e hanno attuato procedure precise per i workflow e le attività di
controllo. In particolare, si tratta di: -
la partecipazione a riunioni periodiche (amministrative e tecniche) -
l'obbligo di redigere relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento del
programma -
l'obbligo di redigere relazioni trimestrali sull'utilizzo dei fondi comunitari
con indicazioni chiare degli utilizzi mediante contratto firmato con gli
industriali nonché un aggiornamento degli elenchi dei beni di valore. Inoltre
per quanto riguarda i contratti, la metodologia di controllo non sarà cambiata.
Essa si basa principalmente sull'esecuzione di fasi tecniche legalmente
associate ai pagamenti per contratto. I
compiti amministrativi della Commissione consistono nel monitorare i pagamenti
effettuati dall'agente delegato all'industria, mediante le relazioni sopra
indicate. Un équipe composta di almeno 5 – 10 ETP è necessaria per controllare
l'attuazione amministrativa e tecnica delle convenzioni di delega. La
Commissione verificherà che non ci sia una duplicazione dei finanziamenti per
certi elementi mediante il programma quadro per la ricerca e l'innovazione
Orizzonte 2020. Inoltre,
come descritto al paragrafo 1.5.3, la Commissione ha messo a punto un registro
dei rischi per sorvegliare gli elementi che potrebbero influenzare i programmi. Infine,
come indicata all'[articolo 29 del regolamento], le entità incaricate della
gestione dei programmi disporranno dell'assistenza tecnica necessaria. Vista
la natura molto tecnica e specializzata dei programmi GNSS, non si prevedono
cambiamenti importanti dei controlli applicati. Si
prevede che la percentuale di non conformità sia equivalente a quella attuale.
Ogni anno vengono effettuati audit ex post per verificare le transazioni
dell'anno precedente. Il tasso di errore è inferiore all'1% per il 2009
(adeguamento finanziario raccomandato in % dell'importo totale pagato). Questa
percentuale dovrebbe persino diminuire viste le raccomandazioni impartite
all'agenzia spaziale europea dai revisori dei conti. Vista la natura dei
contratti, questa percentuale può essere estrapolata all'insieme del bilancio
GNSS.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e protezione esistenti e previste. Gli
accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi
conclusi con i paesi terzi partecipanti e le organizzazioni internazionali,
contemplano un'ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione
o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili
della Corte dei conti o di OLAF, eventualmente anche in loco.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione || SD/SND[43] || di paesi EFTA[44] || di paesi candidati[45] || di paesi terzi[46] || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario [1] || 02010405 Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) — Spese per la gestione amministrativa || SND || SÌ || NO || SÌ || NO [1] || 020501 Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) || SD || SÌ || NO || SÌ || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica………………………………..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario [1] || 020503 Realizzazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) || SD || SÌ || NO || SÌ || NO
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1 || Crescita intelligente e inclusiva DG: Imprese || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 - 2030 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || || || 020501 || Impegni || (1) || 1 163,5 || 1 187,5 || 990,25 || 1 010 || 799,75 || 1 049,5 || 1 668 || 0 || 0 || 0 || 7 868,5 Pagamenti || (2) || 1 011,5 || 1 181,5 || 955,25 || 1 011 || 672,75 || 1 010,5 || 898 || 500 || 480 || 148 || 7 868,5 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati da certi programmi specifici[47] || || || || || || || || || 02010405 || || (3) || 3,5 || 3,5 || 3,75 || 4 || 4,25 || 4,5 || 5 || 0 || 0 || 0 || 28,5 Stanziamenti totali per la DG Imprese || Impegni || =1+1a +3 || 1 167 || 1 191 || 994 || 1 014 || 804 || 1 054 || 1 673 || 0 || 0 || 0 || 7 897 Pagamenti || =2+2a +3 || 1 015 || 1 185 || 959 || 1 015 || 677 || 1 015 || 903 || 500 || 480 || 148 || 7 897 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || x || || || || || || || Pagamenti || (5) || x || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || x || || || || || || || Stanziamenti TOTALI per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || x || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || x || || || || || || || Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || Stanziamenti TOTALI per le RUBRICHE 1 - 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE DG: ENTR || Risorse umane || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,392 || 8,884 || 8,884 || 66,252 Altre spese amministrative || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 5,950 TOTALE DG ENTR || Stanziamenti || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202[48] Stanziamenti TOTALI per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023-2030 || TOTALE Stanziamenti TOTALI per le RUBRICHE 1 - 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1 177,623 || 1 201,623 || 1 004,623 || 1 024,623 || 814,242 || 1 063,734 || 1 682,734 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 7 969,202 Pagamenti || 1 025,623 || 1 195,623 || 969,623 || 1 025,623 || 687,242 || 1 024,734 || 912,734 || 500,000 || 480,000 || 148,000 || 7 969,202
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di
stanziamenti operativi þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE || RISULTATI Tipo di risultato[49] || Tipo di risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO n. 1[50] Sviluppo e fornitura di infrastrutture e servizi mondiali di radionavigazione satellitare (Galileo) || || || || || || || || || || || || || || || || Galileo || 5 servizi || N.A. || 3 || 930,5 || 3 || 942,5 || 3 || 744,25 || 3 || 763 || 3 || 552,75 || 3/5 || 802,5 || 5 || 1 421 || 5 || 6 156,5 Totale parziale dell'Obiettivo n. 1 || || 930,5 || || 942,5 || || 744,25 || || 763 || || 552,75 || || 802,5 || || 1 421 || || 6 156,5 OBIETTIVO SPECIFICO n. 2[51] Fornitura di servizi satellitari che consentono di migliorare le prestazioni del GPS per l'Europa (EGNOS) || || || || || || || || || || || || || || || || EGNOS || 3 servizi || N.A. || 3 || 233 || 3 || 245 || 3 || 246 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 1 712 Totale parziale dell'Obiettivo n. 2 || || 233 || || 245 || || 246 || || 247 || || 247 || || 247 || || 247 || || 1 712 COSTO TOTALE || N.A. || 1 163,5 || N.A. || 1 187,5 || N.A. || 990,25 || N.A. || 1 010 || N.A. || 799,75 || N.A. || 1 049,5 || N.A. || 1 668 || N.A. || 7 868,5
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di
stanziamenti di natura amministrativa þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di
stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,392 || 8,884 || 8,884 || 66,252 Altre spese amministrative || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 5,950 Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202 Esclusa la RUBRICA 5[52] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Altre spese di natura amministrativa || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse
umane. þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse
umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) 02 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 63 || 63 || 63 || 63 || 60 || 56 || 56 02 01 01 02 (nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 02 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 01 (ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[53] 02 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 02 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 02 01 04 aa[54] || - in sede[55] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 - nelle delegazioni || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 02 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Altre linee di bilancio (specificare) || N.A. || N.A. || N.A. || N.A. || N.A. || N.A. || N.A. TOTALE || 89 || 89 || 89 || 89 || 86 || 82 || 82 XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Descrizione dei
compiti da svolgere Il fabbisogno di
risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione
dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato
dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. La DG ENTR prevede un processo di esternalizzazione parziale ad
un'agenzia esistente. Gli importi e le imputazioni saranno adattati in base ai
risultati del processo di esternalizzazione previsto. Funzionari e agenti temporanei || - Sorvegliare l'attuazione dei programmi del GNSS europeo riguardanti la messa in opera e il funzionamento efficace e coerente di EGNOS e Galileo; - Fornire un'analisi giuridica e regolamentare a sostegno del processo di decisione politica; - Assicurare la conformità delle soluzioni proposte alle regole applicabili; - Garantire una sana gestione finanziaria; - Svolgere le attività previste per assicurare un controllo efficace dei costi; - Gestire le attività connesse alla cooperazione internazionale Personale esterno || Sostenere i compiti descritti sopra
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale 2014-2020 conformemente alla comunicazione della Commissione
COM(2011)500 del 29 giugno 2011. ¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità
o la revisione del quadro finanziario pluriennale[56]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
¨ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi –
þ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Sono in corso negoziati con la Svizzera e la
Norvegia, ma non è ancora stata raggiunto un accordo formale e non è prevista
la conclusione di un accordo a breve termine. Quindi non si può tenere conto di
alcun finanziamento di terzi in questo stadio. È opportuno notare che questi
paesi non cofinanzieranno direttamente i programma GNSS in quanto tali (quindi
non vi saranno stanziamenti supplementari mediante le entrate assegnate al
bilancio dell'Unione), ma forniranno un contributo esterno. Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
¨ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. Non si prevedono entrate prima del
completamento della costellazione in quanto le prestazioni dei servizi iniziali
offerti non saranno in linea con le attese dei potenziali utenti prima della
realizzazione completa delle infrastrutture. Fino ad allora si dovranno analizzare le
modalità di gestione delle spese in modo da definire l'entità
(pubblica/privata) che incasserà le entrate, i tipi esatti di entrate nonché
l'importo delle entrate possibili. –
þ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
þ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[57] 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica,
precisare le linee di spesa interessate. Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza
sulle entrate. [1] GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1. [2] COM(2011) 5 definitivo [3] COM(2011) 500 definitivo. Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo: “Un bilancio per la
strategia Europa 2020” [4] COM(2011) 398 definitivo. Proposta di regolamento del
Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020 [5] COM(2010) 308 [6] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] COM(2010) 614 definitivo/2 [10] COM(2011) 152 [11] GU L 248 del 16. 9.2002, pag. 1. [12] COM(2011) 398 definitivo. [13] COM(2011) 500 definitivo. [14] GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1. [15] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30. [16] GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30. [17] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [18] GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1. [19] GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1. [20] GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1. [21] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. [22] GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17. [23] GU C 304 del 15.10.2011, pag. 7. [24] GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75. . [25] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [26] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [27] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [28] GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1. [29] ABM: gestione basata sulle attività (Activity Based
Management) – ABB: bilancio per attività (Activity-Based Budgeting). [30] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [31] La zona europea del sistema EGNOS è la zona costituita dai
44 Stati membri della conferenza europea dell'aviazione civile. [32] Il
documento che definisce il servizio aperto di EGNOS è disponibile al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/egnos/files/brochures-leaflets/egnos-os-sdd_en.pdf [33] Studio sull'impatto della perdita dei segnali GPS sui
servizi commerciali e interni britannici (2001): http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/topics/research/topics/other/gpsreport/gps-report.pdf
[34] Risoluzione del Consiglio sul contributo europeo alla
messa in opera di un sistema mondiale di navigazione satellitare (GNSS) del 19
dicembre 1994. [35] Accordo internazionale di giugno 2004 sulla promozione, la
fornitura e l'utilizzo di sistemi di navigazione satellitare di Galileo e del
GPS e delle applicazioni collegate. [36] COM(2011) 5 definitivo. [37] COM(2011) 500 definitivo. [38] Il programma Galileo si articola in quattro assi
prioritari. la definizione, lo sviluppo, l'attuazione e la messa in funzione. La
fase dell'attuazione terminerà nel 2019. La fase della piena operatività sarà
in corso e proseguirà anche dopo il 2020; il funzionamento del sistema e
l'aggiornamento della costellazione continueranno per diversi anni per evitare
qualsiasi interruzione dei servizi. [39] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [40] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. L'agenzia del GNSS europea sarà associata alla governance di
programmi GNSS. [41] Le agenzie spaziali nazionali in Europa. [42] ASE (Agenzia spaziale europea) [43] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [44] EFTA: Associazione europea di libero scambio. Saranno
avviati negoziati con la Norvegia in materia della sua partecipazione al
bilancio 2014-2020. [45] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali
dei Balcani occidentali. [46] Sono in corso negoziati con la svizzera per la sua
partecipazione al bilancio 2014-2020. [47] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"). [48] La riduzione delle risorse umane direttamente connessa
alla nuova governance e all'attribuzione di compiti connessi al funzionamento
dei sistemi all'agenzia del GNSS europea sarà presentata in dettaglio in
occasione della revisione del regolamento 912 dell'agenzia. Si prevede che le
conoscenze tecniche attualmente garantite dalla Commissione saranno trasferite
all'agenzia nella misura del necessario per consentire l'esecuzione dei compiti
affidati a quest'ultima. [49] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che
saranno forniti (ad es., numero di scambi di studenti finanziati, numero di km
di strade costruite…). [50] Quale descritto nella sezione 1.4.2. [51] Quale descritto nella sezione 1.4.2. [52] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [53] AC = agente contrattuale, INT = personale interinale; JED
= giovane esperto in delegazione AL = agente locale; END = esperto nazionale
distaccato. [54] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [55] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [56] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [57] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.