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Document 52011PC0814

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite

    /* COM/2011/0814 definitivo - 2011/0392 (COD) */

    52011PC0814

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite /* COM/2011/0814 definitivo - 2011/0392 (COD) */


    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Il regolamento (CE) n. 683/2008, entrato in vigore il 25 luglio 2008, definisce il nuovo quadro della governance pubblica e del finanziamento dei programmi Galileo e EGNOS[1]. In particolare, grazie ad esso viene stanziata a loro favore la somma di 3 405 milioni di euro per il periodo dall’1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

    Come stabilito dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 683/2008, in data 18 gennaio 2011 la Commissione ha adottato[2] una relazione inviata al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia dei programmi europei di navigazione assistita da satellite. La relazione puntualizza in maniera circostanziata il modo in cui essi si sono svolti dopo la riforma della loro governance intervenuta nel 2007, presenta una stima dei costi e delle sfide future, soprattutto riguardo ai rischi, e formula una serie di proposte per farvi fronte e anche per riflettere le esigenze della gestione dei 2 sistemi nati dai programmi.

    Nelle conclusioni da esso adottate in data 31 marzo 2011, a seguito dell’invio della relazione della Commissione del 18 gennaio 2011, il Consiglio ha, tra l’altro, rinnovato il proprio sostegno ai programmi europei di radionavigazione assistita da satellite, definiti dal regolamento (CE) n. 683/2008. Il Consiglio ha anche preso nota delle stime sui costi complessivi che essi comportano e del fatto che la Commissione presenterà, nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, una proposta che comprenderà una serie di aggiornamenti al regime della governance. In proposito, esso ha chiesto alla Commissione di razionalizzare e di ottimizzare l’uso delle attualmente esistenti.

    Da parte sua, nella risoluzione da esso adottata in data 8 giugno 2011, anche il Parlamento riafferma il proprio sostegno ai programmi europei di radionavigazione assistita da satellite e ritiene che essi avrebbero dovuto essere finanziati principalmente dal bilancio dell’Unione. Esso sottolinea l’importanza di mettere in campo politiche rigorose tese a padroneggiare i costi e ad attenuare i rischi. Il Parlamento chiede alla Commissione di formulare rapidamente proposte legislative insistendo soprattutto sulla necessità di prevedere un quadro stabile a lungo termine, mirante in particolare, alla gestione dei sistemi.

    Nella sua comunicazione del 29 giugno 2011[3], che si accompagna a una proposta di regolamento del Consiglio, in data dello stesso giorno[4], la Commissione ha proposto di destinare al finanziamento dei programmi europei di radionavigazione via satellite nel corso del prossimo quadro finanziario pluriennale – che copre il periodo 2014-2020 - l’importo di [7 000] milioni di euro. In essa, la Commissione sottolinea anche la necessità di proseguire gli sforzi tesi a tenere sotto controllo i costi e l’opportunità di introdurre, in una prospettiva a lungo termine, nuove modalità di gestione. Si noti che la somma di [7 000] milioni di euro a prezzi costanti del 2011, rappresenta un massimale non oltrepassabile, ai sensi dell’articolo [14 della proposta] succitata di regolamento del Consiglio e corrisponde a un importo di [7 897] milioni di euro a prezzi correnti.

    È importante rilevare che l’esistenza di rischi, passibili di condurre a sovraccosti e ritardi, è sempre incombente su questo tipo di programmi ad alta complessità. Essi impongono l’attivazione di un sistema efficace di gestione dei rischi e possono portare all’adozione di decisioni assai delicate. In questo quadro, il rincaro della fase di progettazione, gestita dall’Agenzia spaziale europea, ammonta complessivamente a 500 milioni di euro circa. A richiesta degli Stati membri, la Commissione ha accettato di farsene carico per garantire la continuità del programma. La “convalida in orbita” rappresenta infatti la pietra angolare del programma Galileo e un finanziamento insufficiente ne avrebbe compromesso la prosecuzione con gravi perdite sul piano della tecnologia industriale e delle apparecchiature già in parte costruite.

    Il regolamento oggetto della proposta va incontro alle richieste del Parlamento e del Consiglio senza perdere di vista gli elementi contenuti nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011. Esso rappresenta l’atto di base dei programmi europei di radionavigazione via satellite durante il periodo coperto dal prossimo quadro finanziario pluriennale e ne assicura il finanziamento e il regime di governance. Data l’ampiezza delle modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 683/2008, è sembrato necessario proporne la sostituzione con un nuovo regolamento piuttosto che emendarlo.

    È opportuno rammentare che i programmi Galileo ed EGNOS sono per l’Unione dei “progetti faro”. Potente vettore per uscire dalla crisi, la promozione di questa tecnologia s’iscrive perfettamente nella strategia “Europa 2020” e nelle politiche di sviluppo durevole. Le nuove generazioni di servizi di radionavigazione via satellite ad alte prestazioni, offrono prospettive considerevoli per tutti i campi di attività e creano numerosi posti di lavoro legati al funzionamento di mercati che negli ultimi anni sono cresciuti a un ritmo annuo del 30%. In questo contesto, la Commissione mira a sviluppare un ecosistema di applicazioni per ottimizzare l’uso dei servizi forniti dai sistemi e massimizzare i ritorni socioeconomici. A tal fine, essa vara le 24 misure citate nel suo piano d’azione del 14 giugno 2010 sulle applicazioni GNSS[5]. Il piano prevede in particolare il finanziamento di progetti di R&S, il miglioramento dell’accesso al credito per le PMI e varie iniziative tese a promuovere i programmi Galileo ed EGNOS nel campo di settori prioritari come la crescita , l’innovazione e l’occupazione.

    Occorre anche insistere sul fatto che i programmi europei di radionavigazione via satellite non interessano solo gli Stati membri più coinvolti nella ricerca spaziale: essi riguardano tutti gli Stati membri dell’Unione. Tutti i cittadini dell’Unione, infatti, dovranno beneficiare dei molteplici servizi offerti dalle infrastrutture messe in atto. Inoltre, le PMI giocano - ovunque in Europa - un ruolo importante nei programmi poiché uno degli obiettivi dell’Unione è quello di promuovere la più ampia e la più aperta partecipazione possibile di tutte le imprese alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

    La Commissione dovrà, dunque, nell’ambito dell’iniziativa faro “Politica industriale per l’era della globalizzazione”, in seno a Europa 2020 “definire un’efficace politica spaziale onde dotarsi degli strumenti necessari per affrontare alcune delle sfide globali più importanti, in particolare per la realizzazione delle iniziative Galileo”.

    2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

    La proposta segue numerose e approfondite consultazioni con le parti interessate e il pubblico. E sono accompagnate da una valutazione d’impatto.

    Le parti interessate sono state consultate su vari aspetti tecnici, giuridici od operativi dei programmi come: la fornitura di servizi, il costo dell’infrastruttura e della sua gestione, le analisi sui rischi e i possibili regimi di governance. Con gli utenti sono stati organizzati “laboratori” tematici e conferenze nonché gruppi di lavoro mirati, alla presenza di esperti dell’agenzia spaziale europea, dell’agenzia del GNSS e degli Stati membri. Si sono tenuti incontri anche con esperti del settore spaziale e con rappresentanti degli ambienti industriali.

    Il pubblico è stato coinvolto nel quadro degli Eurobarometro del 2007 e del 2009 e ai fini dello studio sulla politica spaziale europea.

    Questo lavoro di scambio ha messo in evidenza che:

    · I cittadini sostengono lo sviluppo di un sistema autonomo di radionavigazione via satellite e riconoscono la sempre maggiore dipendenza delle società moderne dai servizi di radionavigazione;

    · Per garantire una gestione efficiente dei programmi sarà necessario escogitare una governance stabile e a lungo termine;

    · Il “servizio per la sicurezza della vita umana” (“Safety of Life Service” - SoL) offerto dal sistema Galileo dovrà essere ridefinito tenendo conto delle attese degli utenti;

    · Infine, le parti interessate in seno all’aviazione civile insistono sulla necessità di impegnarsi a lungo termine sulla fornitura dei servizi EGNOS. Si tratta di una condizione previa a qualsiasi autentica penetrazione di EGNOS sul mercato.

    D’altro canto, visti i più recenti sviluppi e le sfide da affrontare, la valutazione d’impatto si è concentrata sul proseguimento dell’attuazione dei programmi e si è focalizzata su 2 problemi principali: da un lato, la configurazione dei futuri servizi, partendo dal fatto che il bilancio stanziato per il periodo 2008-2013 è insufficiente per completare l’infrastruttura del sistema nato dal programma Galileo e per garantire la gestione di EGNOS; dall’altro, la definizione della governance riguardo alla gestione e al finanziamento necessari.

    Sul primo aspetto, riguardo al sistema nato dal programma Galileo, valutando le varie opzioni è emerso che la migliore consiste nel mantenere i servizi definiti inizialmente, escluso SoL. Tale soluzione, che richiede meno infrastrutture al suolo, si traduce in una riduzione dei costi.

    Riguardo a EGNOS, il sistema è operativo e numerosi utenti beneficiano già dei suoi vantaggi. Inoltre, allorché il servizio SoL venne dichiarato operativo, la Commissione si impegnò a garantire la continuità di tale servizio di fronte agli utenti che, di conseguenza, hanno effettuato sostanziosi investimenti. Porre fine al programma EGNOS non è, quindi, una strada percorribile.

    Sul secondo aspetto, lo studio d’impatto ritiene che la Commissione, che rappresenta l’Unione, dovrà continuare a essere responsabile dei programmi poiché l’Unione continuerà a finanziarli da sola, come proposto dalla Commissione nella citata comunicazione del 29 giugno 2011. La gestione della struttura dovrà invece essere affidata a un’agenzia di regolamentazione. Ciò permetterà sia di massimizzare le ricadute socioeconomiche attese dai sistemi e di garantire una miglior coerenza con le altre politiche dell’Unione, sia di definire accuratamente le responsabilità finanziarie e politiche delle varie parti interessate. In proposito, tenuto conto delle conclusioni del Consiglio del 31 marzo 2011, l’agenzia del GNSS europeo, istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 per eseguire compiti legati allo svolgimento dei programmi e che è già in funzione e attiva nel campo della radionavigazione via satellite, sembra la soluzione più naturale. Sarà nondimeno necessario riconfigurare la missione e le risorse di questa agenzia.

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Come il regolamento (CE) n. 683/2008 e altri testi dell’acquis dell’Unione relativi ai programmi europei di radionavigazione via satellite, anche la proposta della Commissione trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 172 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ex articolo 156 del trattato che istituisce la Comunità europea. La proposta mantiene inoltre la forma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio poiché, come il regolamento (CE) n. 683/2008 che dovrà sostituire, il testo ha portata generale e il suo contenuto deve essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

    La definizione dei programmi e dei sistemi, la determinazione delle risorse di bilancio loro destinate e la definizione del regime della loro governance rappresentano i principali provvedimenti della proposta che, nell’intento di razionalizzare l’acquis dell’Unione, prevede anche la modifica o la soppressione di altri testi di portata legislativa relativi ai programmi europei di radionavigazione via satellite.

    La proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L’obiettivo della proposta, cioè l’attuazione e la gestione di sistemi di radionavigazione via satellite, è superiore alle capacità finanziarie e tecniche di uno Stato membro che agisca da solo e non può essere raggiunto in modo soddisfacente che a livello dell’Unione. Essa, per contro, non va al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo, sia perché l’onere finanziario previsto corrisponde ai costi stimati in seguito ad analisi approfondite, sia perché il regime di governance prescelto sembra il più adeguato.

    4. INCIDENZA SUL BILANCIO

    Come indicato al punto 2, l’Unione continuerà a finanziare da sola i programmi Galileo ed EGNOS. Per il periodo 2014-2020, essa contribuirà ai programmi in misura non superiore a [7 897] milioni di euro a prezzi correnti, ai sensi dell’articolo [14 della proposta] di regolamento del Consiglio di cui al punto 1. Il contributo copre 3 attività centrali: il completamento della fase di spiegamento del programma Galileo, la fase di gestione dello stesso programma e la gestione del sistema EGNOS. Quest’ultima comprende il miglioramento permanente dei servizi offerti da sistema in modo da rispondere all’evoluzione delle necessità degli utenti.

    La stima dei costi dei programmi è il risultato di attente analisi. Essa si fonda anche sui risultati di discussioni con vari esperti, provenienti soprattutto dagli Stati membri, dall’agenzia spaziale europea e dall’agenzia del GNSS europeo. Sono state consultate anche parti interessate diverse, come le industrie del settore spaziale.

    Il mantenimento all’interno della Commissione delle esperienze acquisite è un punto qualificante per permettere ai programmi di essere continuati. Di conseguenza, la Commissione manterrà alle proprie dipendenze gli agenti temporanei attualmente in servizio per periodi stabiliti in funzione delle varie fasi in cui si trovano i programmi e trasferirà personale all’agenziale del GNSS europeo.

    5. ELEMENTI FACOLTATIVI

    Si noti che il presente regolamento prevede, in particolare, il regime di governance dei programmi e il loro finanziamento per il periodo 2014-2020. Secondo tale regime, una serie di compiti centrali legati alla gestione dei sistemi potranno essere affidati all’agenzia del GNSS europeo, un’agenzia dell’Unione ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom), n. 1605/2002 del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In proposito, la Commissione intende concludere con l’agenzia uno o più accordi di delega.

    Secondo la Commissione, il ricorso ad accordi di delega, comprendenti anche le condizioni generali di gestione dei fondi affidati all’agenzia (come le misure di controllo e di monitoraggio dei costi), rappresenta il mezzo più appropriato perché la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare pienamente i loro poteri di controllo.

    Per consentire la Parlamento europeo e al Consiglio di avere un panorama completo delle condizioni in cui l’agenzia del GNSS europeo eseguirà i compiti ad essa affidati con il nuovo regime di governance, come la gestione delle risorse, la Commissione presenterà, nel 2012, una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 e della scheda finanziaria ad esso associata. Si noti che il bilancio stanziato per i programmi, pari a [7 897] milioni di euro a prezzi correnti, tiene già conto dei costi di gestione dei sistemi, compresi i costi di funzionamento degli enti che effettueranno la gestione concretamente. In tal modo, l’esecuzione da parte dell’agenzia dei nuovi compiti che le saranno affidati, non comporterà in nessun caso alcun aumento delle spese di bilancio.

    La Commissione valuterà anche la compatibilità del regolamento (UE) n. 912/2010 con il nuovo regime di governance rispetto all’omologazione della sicurezza dei sistemi.

    Dovrà essere parimenti aggiornata l’Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio del 12 luglio 2004 sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno conseguenze per la sicurezza dell’Unione europea[6].

    La semplificazione delle norme è una delle parole chiave del nuovo approccio proposto dalla Commissione nel campo delle spese di bilancio dell’Unione. Il testo, nella sua forma attuale, introduce misure di semplificazione soprattutto riguardo ai punti che seguono:

    – l’allineamento degli indicatori sugli obiettivi della strategia 2020;

    – la delega delle attività legate al funzionamento dei sistemi, e in particolare la gestione dei contratti all’agenzia del GNSS europeo.

    2011/0392 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite

    IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 172,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

    visto il parere del Comitato delle regioni[8],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) La politica europea di radionavigazione via satellite ha lo scopo di mettere a disposizione della Comunità 2 sistemi di radionavigazione via satellite: il sistema nato dal programma Galileo e il sistema EGNOS (in prosieguo denominati “i sistemi”). I sistemi discendono rispettivamente dai programmi Galileo ed EGNOS (in prosieguo denominati “i programmi”). Ciascuna delle 2 infrastrutture dispone di satelliti e di una rete di stazioni terrestri.

    (2) Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via satellite concepito espressamente per scopi civili. Il sistema nato dal programma Galileo è completamente indipendente da altri sistemi già realizzati o che potranno essere sviluppati.

    (3) Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali dei sistemi globali di radionavigazione via satellite (detti “GNSS”, da Global Navigation Satellite Systems) esistenti.

    (4) Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno sempre, indefessamente sostenuto questi programmi.

    (5) Poiché i programmi sono ormai a uno stadio di sviluppo avanzato e stanno per sfociare in sistemi che hanno raggiunto la fase operativa, è necessario conferire loro una base giuridica specifica che risponda alle loro necessità, soprattutto in termini di governance, e soddisfi l’esigenza di una sana gestione finanziaria.

    (6) I sistemi realizzati nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono poi a sviluppare reti transeuropee nel campo delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia.

    (7) I programmi Galileo ed EGNOS costituiscono uno strumento della politica industriale inseriti come sono nel contesto della strategia Europa 2020, definita dalla comunicazione della Commissione del 17 novembre 2010 dal titolo “Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione - Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità”[9] Essi compaiono anche nella comunicazione adottata dalla Commissione il 4 aprile 2011 dal titolo: “Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini”[10]. Per l’economia e i cittadini dell’Unione, questi programmi presentano numerosi vantaggi il cui valore cumulato è stato stimato intorno a 130 miliardi di euro per il periodo 2014-2034.

    (8) Dato il diffondersi della radionavigazione via satellite in un’ampia gamma di settori d’attività, un’interruzione della fornitura dei servizi può causare danni notevoli alle società contemporanee. Inoltre, a causa della loro portata strategica, i sistemi di radionavigazione via satellite sono infrastrutture sensibili, di cui è possibile fare un uso illecito. Aspetti di questo tipo possono compromettere la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri. È dunque opportuno tener conto delle esigenze di sicurezza già in sede di progettazione ma poi anche in fase di realizzazione e di operatività delle strutture derivate dai programmi Galileo ed EGNOS.

    (9) Il programma Galileo comprende una fase di definizione che è terminata, una fase di sviluppo e di convalida che dovrebbe terminare nel 2013, di una fase di dispiegamento – iniziata nel 2008 e che dovrebbe terminare nel 2020 e di una fase di entrata in funzione che, a partire dal 2014/2015, in tappe successive dovrebbe permettere al sistema di essere pienamente operativo nel 2020.

    (10) Il programma EGNOS è in una fase di entrata in funzione dopo che il servizio aperto che esso offre e il “Servizio per la sicurezza della vita umana” (Safety of Life Service - SoL) sono stati dichiarati operativi rispettivamente nell’ottobre 2009 e nel marzo 2011.

    (11) Per ottimizzare l’uso dei servizi forniti, è opportuno che sistemi, reti e servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro e, nella misura del possibile, anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, via satellite e convenzionali.

    (12) Poiché la Comunità sostiene in linea di principio l’intero finanziamento dei programmi, è opportuno che essa resti proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei programmi. Per poter esercitare pienamente i diritti fondamentali di proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli attuali proprietari, soprattutto per le parti essenziali delle infrastrutture e la loro sicurezza. Per agevolare la diffusione della radionavigazione via satellite, è opportuno garantire che terzi possano fare un uso ottimale, in particolare sul piano socioeconomico, soprattutto dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai programmi e appartenenti all’Unione.

    (13) Le fasi di dispiegamento e di esercizio del programma Galileo e la fase di esercizio del programma EGNOS dovrebbero, in linea di principio, essere interamente finanziate dall’Unione. Tuttavia, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[11], gli Stati membri dovranno avere la possibilità di apportare ai programmi fondi supplementari o un contributo in natura, in base ad accordi ad hoc, per permettere il finanziamento di elementi aggiuntivi dei programmi, di cui essi chiedono la realizzazione, ad esempio nell’ambito dell’architettura dei sistemi o di talune esigenze legate alla sicurezza. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali dovranno poter contribuire ai programmi.

    (14) Al fine di garantire la continuazione dei programmi è necessario mettere in atto un quadro finanziario e giuridico adeguato che consenta all’Unione di continuare a finanziarli. È anche bene indicare l’importo necessario, per il periodo compreso tra l’l gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, per finanziare la conclusione della fase di dispiegamento di Galileo e per avviare la fase di esercizio dei sistemi.

    (15) In data 29 giugno 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio [hanno deciso], su proposta della Commissione, di destinare l’importo massimo di [7 897] milioni di euro a prezzi correnti al finanziamento delle attività legate ai programmi per il periodo tra l’1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Va precisato che tali attività coprono anche la protezione dei sistemi e del loro funzionamento già a partire dal lancio dei satelliti. In proposito, una partecipazione alle spese necessarie per beneficiare dei servizi in grado di garantire tale protezione, tra l’altro quelli forniti da sistemi capaci di rappresentare la situazione nello spazio (come la cosiddetta “Sorveglianza dell’ambiente spaziale”, Space Situational Awareness - SSA), potrebbe essere finanziata dal bilancio destinato ai programmi se emergono disponibilità grazie a una rigorosa gestione dei costi e nel rispetto scrupoloso del suindicato importo totale, di cui all’articolo [x] del regolamento XYZ del Consiglio, che fissa il quadro finanziario per il periodo 2014-2020. Il presente regolamento stabilisce, ai fini della continuazione dei programmi, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto [17] dell’accordo interistituzionale del xx/yy/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla corretta gestione finanziaria nonché ai sensi dell’articolo 14 [della proposta di regolamento del Consiglio del 29 giugno 2011] che fissa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[[12]].

    (16) È opportuno specificare le attività per le quali sono autorizzati gli stanziamenti di bilancio dell’Unione destinati ai programmi per il periodo 2014-2020 a titolo del presente regolamento. Tali stanziamenti dovranno essere autorizzati soprattutto per le attività legate alla fase di dispiegamento del programma Galileo, come le azioni di gestione e di verifica di tale fase, e quelle legate alla fase operativa del sistema nato dal programma Galileo, comprese quelle previe o preparatorie a tale fase , e del sistema EGNOS. Essi dovranno essere autorizzati anche per finanziare alcune altre attività necessarie alla gestione e alla realizzazione degli obiettivi dei programmi

    (17) È importante sottolineare che i costi degli investimenti e della fase operativa dei sistemi stimati per il periodo 2014-2020 non tengono conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali l’Unione potrebbe dover far fronte, come quelli connessi a responsabilità extracontrattuali derivate dalla proprietà pubblica dei sistemi, specie nei casi di forza maggiore o di avarie in seguito a catastrofi. Tali obblighi sono oggetto di analisi specifiche da parte della Commissione.

    (18) Si segnala anche che le risorse di bilancio previste per il presente regolamento non coprono attività finanziate dai fondi destinati al programma “Orizzonte 2020”, un Programma quadro per la ricerca e l’innovazione, come quelle legate allo sviluppo delle applicazioni derivate dai sistemi. Queste attività permetteranno di ottimizzare l’uso dei servizi offerti nel quadro dei programmi, di garantire un adeguato ritorno in termini di vantaggi socioeconomici sugli investimenti effettuati dall’Unione e di accrescere le conoscenze delle imprese UE nei confronti della tecnologia della radionavigazione via satellite.

    (19) Sarà d’altronde necessario che le entrate generate dai sistemi siano percepite dall’Unione in modo da compensare gli investimenti da essa in precedenza autorizzati. Nei contratti che saranno stipulati con enti del settore privato potrà inoltre essere previsto un meccanismo di ripartizione degli introiti.

    (20) Per evitare i l’aumento dei costi e i ritardi che negli ultimi anni hanno reso difficoltoso lo svolgimento dei programmi, sono necessari ulteriori sforzi tesi a padroneggiare i rischi che causano i sovraccosti come chiedono il Consiglio e il Parlamento nelle loro conclusioni e risoluzioni, rispettivamente del 31 marzo 2011 e 8 giugno 2011, e come risulta dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 giugno 2011, dal titolo “Un bilancio per la strategia Europa 2020”[13].

    (21) Una corretta governance pubblica dei programmi Galileo e EGNOS implica, da una parte, una netta ripartizione dei compiti, soprattutto tra la Commissione, l’agenzia del GNSS europeo e l’agenzia spaziale europea e, dall’altra, l’adattamento progressivo della governance alle esigenze di funzionamento dei sistemi.

    (22) Poiché rappresenta l’Unione che, in linea di principio finanzia da sola una serie di programmi ed è proprietaria dei sistemi, la Commissione dovrà essere responsabile dello svolgimento dei programmi e assumersene la supervisione politica. Di conseguenza, essa dovrà gestire i fondi destinati ai programmi a titolo del presente regolamento e sovrintendere la realizzazione di tutte le attività dei programmi e la netta suddivisione dei compiti, in particolare tra l’agenzia del GNSS europeo e l’agenzia spaziale europea. In proposito, è opportuno assegnare alla Commissione, oltre ai compiti legati a queste responsabilità generali e agli altri che essa deve assolvere in virtù del presente regolamento, talune mansioni specifiche, qui - non esaurientemente - elencate. Per ottimizzare risorse e competenze della varie parti interessate, la Commissione dovrà poter delegare alcuni compiti per mezzo di accordi di delega, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e soprattutto dell’articolo 54 del medesimo.

    (23) L’agenzia del GNSS europeo, istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[14], deve raggiungere gli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS e svolgere una serie di compiti legati allo svolgimento dei programmi. Essa è un’agenzia dell’Unione che, in quanto organo ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, è sottoposta agli obblighi applicabili alle agenzie dell’Unione. È opportuno assegnarle alcuni compiti connessi alla sicurezza dei programmi, alla sua eventuale designazione di autorità di responsabile per il PRS (Public Regulated Service) e al suo contributo alla commercializzazione dei sistemi. È anche opportuno che essa svolga le mansioni che la Commissione può decidere di affidarle per mezzo di uno o più accordi di delega riguardanti vari altri compiti specifici legati ai programmi e comprendenti mansioni connesse alle fasi operative dei sistemi nonché alla promozione delle applicazioni e dei servizi sul mercato della radionavigazione via satellite. Affinché la Commissione, in qualità di rappresentante dell’Unione, possa esercitare appieno il proprio potere di revisione contabile, gli accordi di delega dovranno comprendere le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati al GNSS europeo.

    (24) L’Unione dovrà stipulare con l’agenzia spaziale europea un accordo di delega pluriennale che verta sugli aspetti tecnici e sulla programmazione. Affinché la Commissione, in qualità di rappresentante dell’Unione, possa esercitare appieno il proprio potere di revisione contabile, l’accordo di delega dovrà comprendere le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all’agenzia spaziale europea. Nel campo delle attività finanziate esclusivamente dall’Unione, queste condizioni dovranno garantire un grado di controllo comparabile a quello che sarebbe necessario se l’agenzia spaziale europea fosse un’agenzia dell’Unione.

    (25) La responsabilità dello svolgimento dei programmi comprende in particolare la responsabilità della loro sicurezza, di quella dei sistemi e del loro funzionamento. Escluso il caso dell’applicazione dell’azione comune 2004/552/PESC, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell’Unione europea[15], che potrà essere adattato se necessario all’evoluzione dei programmi, alla loro governance e al trattato di Lisbona, la Commissione è responsabile della sicurezza anche se talune mansioni in materia di sicurezza sono affidati all’agenzia del GNSS europeo. Spetta in particolare alla Commissione istituire i meccanismi che garantiscano un adeguato coordinamento tra i vari organismi responsabili della sicurezza.

    (26) Il servizio europeo per l’azione esterna, data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che esso intrattiene con le amministrazioni dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, sembra essere l’organismo adatto per assistere la Commissione nell’esecuzione di alcune delle sue funzioni relative alla sicurezza dei sistemi e dei programmi nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio del 26 luglio 2010 che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna[16], in particolare l’articolo 2, paragrafo 2.

    (27) Per utilizzare i fondi dell’Unione europea assegnati ai programmi, il cui importo costituisce il massimale che la Commissione non deve superare, è essenziale applicare procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici efficaci e, in particolare, che i contratti siano negoziati in modo da garantire uso ottimale delle risorse, prestazioni soddisfacenti, proseguimento senza intoppi dei programmi, corretta gestione dei rischi e rispetto del calendario proposto. L’amministrazione aggiudicatrice deve cercare di soddisfare questi requisiti.

    (28) Poiché, in linea di principio, i programmi saranno finanziati dall’Unione, gli appalti pubblici nel quadro dei programmi dovranno rispettare le regole dell’Unione nel campo degli appalti pubblici e dovranno mirare anzitutto a ottimizzare le risorse, a controllare i costi, a ridurre i rischi nonché a incrementare l’efficacia e a ridurre la dipendenza da singoli fornitori. È opportuno far sì che lungo l’intera catena dell’approvvigionamento sia garantita una concorrenza aperta e leale, che offra possibilità di partecipazione equilibrate alle varie branche d’attività a tutti i livelli, in particolare ai nuovi operatori e alle piccole e medie imprese (PMI). Dovranno essere evitati eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza, per periodi prolungati, da un solo fornitore. Per ridurre i rischi connessi al programma, evitare la dipendenza da un’unica fonte di approvvigionamento e garantire un migliore controllo generale dei programmi, dei loro costi e del calendario, bisogna ricorrere a più fonti di approvvigionamento. Le industrie dell’Unione dovranno avere la possibilità di ricorrere a fornitori esterni all’Unione per taluni componenti e servizi, se esistono evidenti vantaggi di qualità e di costo, tenuto conto della natura strategica dei programmi e dei requisiti dell’Unione europea in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. Si dovrà approfittare degli investimenti, dell’esperienza e delle competenze interne all’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione, di sviluppo e di convalida dei programmi, fatte salve le norme sui bandi di gara competitivi.

    (29) La radionavigazione via satellite è una tecnologia nuova, complessa e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nel quadro dei programmi ciò significa incertezze e rischi, tanto più che gli appalti possono riguardare apparecchiature o prestazione servizi a lungo termine. Queste caratteristiche rendono indispensabile prevedere misure particolari nel campo degli appalti pubblici da applicare oltre alle norme previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. L’amministrazione aggiudicatrice dovrà pertanto poter ristabilire condizioni eque di concorrenza se una o più imprese disporranno, già prima di un bando di gara, di informazioni privilegiate sulle attività connesse a tale bando di gara. Essa dovrà anche poter aggiudicare appalti frazionati, introdurre un’eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell’ambito della sua esecuzione o imporre determinati livelli minimi di subappalto. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano i programmi, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere valutati in modo preciso e sarà quindi auspicabile concludere contratti di forma particolare che, pur non contenendo prezzi definitivi e non rivedibili, comprenderanno clausole di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

    (30) È opportuno confermare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri devono astenersi dal prendere misure che nuociano al corretto svolgimento dei programmi, in particolare nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e riguardo alla continuità del funzionamento delle infrastrutture. È anche opportuno chiarire che gli Stati membri interessati dovranno adottare tutte le misure necessarie affinché le stazioni terrestri dei sistemi siano designate come infrastrutture critiche europee.

    (31) Data la vocazione globale dei sistemi, è essenziale che l’Unione, nel quadro dei programmi, possa stipulare ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, accordi con paesi terzi ed organizzazioni internazionali in particolare per garantire il loro buon svolgimento, ottimizzare i servizi prestati ai cittadini dell’Unione e soddisfare le esigenze dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. Sarà anche utile, eventualmente, adattare gli accordi esistenti all’evoluzione dei programmi. Nel preparare o nell’attuare tali accordi, la Commissione potrà avvalersi dell’assistenza del servizio europeo per l’azione esterna, dell’agenzia spaziale europea e dell’agenzia del GNSS europeo, nei limiti dei compiti loro attribuiti nell’ambito del presente regolamento.

    (32) È opportuno confermare che la Commissione, nell’espletamento di alcune funzioni di tipo non normativo, può avvalersi, eventualmente e nella misura del necessario, dell’assistenza tecnica di alcune parti esterne. Anche altri organismi coinvolti nella governance pubblica dei programmi possono beneficiare della stessa assistenza tecnica nell’esecuzione di compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.

    (33) Nell’ambito dei programmi, è necessario garantire la protezione dei dati personali e della vita privata.

    (34) Gli interessi finanziari dell’Unione vanno tutelati con provvedimenti adeguati durante l’intero ciclo della spesa, in particolare prevenendo e individuando irregolarità, effettuando indagini, recuperando fondi perduti, indebitamente versati o male eseguiti e applicando eventuali sanzioni.

    (35) È necessario informare a scadenze regolari il Parlamento europeo e il Consiglio sull’attuazione dei programmi, A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di comitato interistituzionale Galileo conformemente alla dichiarazione comune del 9 luglio 2008 sul comitato interistituzionale Galileo.

    (36) La Commissione dovrà effettuare delle valutazioni al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate per conseguire gli obiettivi dei programmi.

    (37) Per definire le misure necessarie a garantire la compatibilità e l’interoperabilità dei sistemi con altri sistemi di radionavigazione via satellite o convenzionali e per garantire la sicurezza dei sistemi e il loro funzionamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda questi due settori di competenza. È particolarmente importante che il lavoro preparatorio della Commissione sia accompagnato da ampie consultazioni, anche a livello di esperti. È opportuno che la Commissione, mentre prepara ed elabora degli atti delegati, provveda al tempo stesso alla tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (38) Affinché il presente regolamento possa essere messo in esecuzione a condizioni uniformi , occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[17].

    (39) Poiché la corretta governance pubblica impone una gestione omogenea dei programmi, l’accelerazione del processo decisionale e un accesso all’informazione in condizioni di parità, i rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo e dell’Agenzia spaziale europea dovranno poter partecipare come osservatori ai lavori del Comitato dei programmi GNSS europei istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)[18]. Per lo stesso motivo, anche i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione dovranno poter partecipare ai lavori del Comitato dei programmi GNSS europei. Questi rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo, dell’agenzia spaziale europea, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non possono prendere parte alle votazioni del comitato.

    (40) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè la realizzazione e la gestione di sistemi di radionavigazione via satellite, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri perché oltrepassa le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro ed è più adeguato agire a livello dell’Unione per portare a buon fine questi programmi, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

    (41) L’impresa comune Galileo, costituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo[19], ha cessato l’attività in data 31 dicembre 2006 e la procedura di scioglimento dell’impresa è terminata Ne consegue la necessità di abrogare il regolamento (CE) n. 876/2002.

    (42) Tenuto conto della necessità di valutare i programmi, dell’ampiezza delle modifiche da apportare al testo e delle preoccupazioni di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 683/2008,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Sistemi e programmi europei di radionavigazione via satellite

    1.           I programmi Galileo ed EGNOS comprendono tutte le attività necessarie per definire, sviluppare, convalidare, costruire, rendere operativi, aggiornare, migliorare e garantire la sicurezza dei due sistemi di navigazione satellitare europei, il sistema cioè nato dal programma Galileo e il sistema EGNOS,.

    2.           Il sistema nato dal programma Galileo è un’infrastruttura autonoma del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), comprendente una costellazione di satelliti e una rete globale di stazioni terrestri.

    3.           Il sistema EGNOS è un’infrastruttura che controlla e corregge i segnali emessi dai sistemi globali attualmente in funzione di radionavigazione via satellite. Comprende stazioni terrestri e diversi transponder installati su satelliti in orbita geostazionaria.

    4.           Gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema nato da questo programma possano essere utilizzati per esercitare le cinque seguenti funzioni:

    (a) offrire un “servizio aperto” (open service - OS) gratuito per l’utente, che fornisca informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di radionavigazione via satellite;

    (b) offrire un “servizio per la sicurezza della vita umana” (Safety of Live Service - SoL) destinato a utenti per i quali la sicurezza sia essenziale; questo servizio risponde anche alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza imposte a taluni settori e comprende una funzione di integrità che permette di avvertire l’utente in caso di guasto del sistema;

    (c) offrire un “servizio commerciale” (Commercial Service - CS) per lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;

    (d) offrire un “servizio pubblico regolamentato” (Public Regulated Service - PRS) riservato unicamente a utenti autorizzati dai governi, destinato ad applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio; questo servizio utilizza segnali criptati e resistenti;

    (e) partecipare al “servizio di ricerca e salvataggio” (Search and Rescue Support Service - SAR) del sistema COSPAS-SARSAT che rileva i segnali di emergenza prodotti da radiofari e rinvia a questi ultimi messaggi di risposta.

    5.           Gli obiettivi specifici del programma EGNOS consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema EGNOS possano essere usati per esercitare le cinque seguenti funzioni:

    (f) offrire un “servizio aperto” (OS) gratuito per l’utente, che fornisca informazioni di posizionamento e sincronizzazione, destinato ad applicazioni di radionavigazione via satellite di massa nella zona coperta dal sistema;

    (g) offrire un “servizio di diffusione dei dati a carattere commerciale” (EGNOS Data Access Service - EDAS) che permetta lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;

    (h) offrire un “servizio per la sicurezza della vita umana” (SoL) destinato a utenti per i quali la sicurezza è essenziale. tale servizio risponde in particolare alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza caratteristiche di alcuni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l’utente in caso di guasto del sistema nella zona coperta.

    Il programma EGNOS ha anche l’obiettivo specifico di estendere la copertura geografica di questi servizi a tutto il territorio dell’Unione e, nei limiti dei vincoli tecnici e sulla base di accordi internazionali, ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi terzi cui si estende il cielo unico europeo.

    Articolo 2

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla realizzazione e alla messa in funzione dei sistemi nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite, in particolare quelle riguardanti la governance e l’intervento finanziario dell’Unione

    Articolo 3

    Fasi del programma Galileo

    Il programma GALILEO comprende le seguenti fasi:

    (a) una fase di definizione, conclusasi nel 2001, nel corso della quale è stata concepita l’architettura del sistema e ne sono stati determinati gli elementi;

    (b) una fase di sviluppo e convalida, comprendente la costruzione e il lancio dei primi satelliti, la realizzazione delle prime infrastrutture terrestri e tutti i lavori e le operazioni necessari per la convalida in orbita del sistema; l’obiettivo è quello di concludere questa fase nel 2013;

    (c) una fase di dispiegamento, comprendente la realizzazione e la protezione di tutte le infrastrutture spaziali e terrestri e le operazioni connesse a tale realizzazione e che comprende i preparativi per la fase di messa i funzione; l’obiettivo è quello di concludere nel 2020 questa fase apertasi nel 2008;

    (d) una fase operativa, comprendente la gestione dell’infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante, l’aggiornamento e la protezione del sistema, le operazioni di certificazione e normazione connesse al programma, la fornitura e la commercializzazione dei servizi e ogni altra attività necessaria allo sviluppo del sistema e al corretto svolgimento del programma; l’obiettivo è quello di avviare questa fase per gradi successivi tra il 2014 e il 2015, con la fornitura dei primi servizi.

    Articolo 4

    Fase operativa del sistema EGNOS

    La fase operativa del sistema EGNOS comprende principalmente la gestione dell’infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante, l’aggiornamento e la protezione del sistema, le operazioni di omologazione, di certificazione e di normazione connesse al programma, l’insieme degli elementi che accreditano l’affidabilità del sistema nonché la fornitura e la commercializzazione dei servizi..

    Articolo 5

    Compatibilità e interoperabilità dei sistemi

    1. I sistemi, le reti e i servizi nati dai programmi Galileo e EGNOS sono tra loro compatibili e interoperabili.

    2. I sistemi, le reti e i servizi nati dai programmi Galileo ed EGNOS sono, nella misura del possibile, compatibili e interoperabili anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, sia via satellite che convenzionali.

    3. La Commissione fissa mediante atti delegati, ai sensi dell’articolo 34, i requisiti e le norme atti a garantire la compatibilità e l’interoperabilità di cui al paragrafo 2.

    Articolo 6

    Proprietà

    L’Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei programmi; a tal fine, sarà eventualmente opportuno concludere accordi con terzi riguardanti i diritti di proprietà esistenti.

    La Commissione provvede, in particolare, a un uso ottimale dei diritti di proprietà intellettuale dell’Unione.

    CAPO II

    CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO

    Articolo 7

    Attività interessate

    1.           Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione destinati ai programmi per il periodo 2014-2020 a titolo del presente regolamento sono concessi per finanziare:

    a)      le attività connesse alla fase di dispiegamento del programma Galileo, comprese le azioni di gestione e di controllo della fase stessa;

    b)      le attività connesse alla fase operativa del programma Galileo, compresi gli interventi preliminari o preparatori a tale fase;

    c)      le attività connesse al funzionamento del sistema EGNOS.         

    2.           Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione destinati ai programmi possono anche coprire spese della Commissione per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie alla loro gestione e alla realizzazione dei rispettivi obiettivi, in particolare le spese per:

    (a) gli studi e le riunioni di esperti;

    (b) le azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, purché abbiano legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento;

    (c) le reti di tecnologia dell’informazione (“IT”) il cui scopo sia l’elaborazione o lo scambio di informazioni;

    (d) ogni altra assistenza tecnica o amministrativa fornita alla Commissione per gestire i programmi.

    3.           Per consentire una chiara identificazione dei costi dei programmi e delle loro diverse fasi, la Commissione, in conformità al principio di una gestione trasparente, informa annualmente il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, della destinazione dei fondi dell’Unione a favore di ciascuna delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 8

    Finanziamento del programma Galileo

    1.           Le fasi di dispiegamento e di funzionamento sono finanziate dall’Unione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    2.           Gli Stati membri possono dotare il programma Galileo di fondi aggiuntivi. Le entrate provenienti da tali contributi sono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In conformità al principio della gestione trasparente, la Commissione informa il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, di tutti gli effetti che l’applicazione del presente paragrafo può avere sul programma Galileo.

    3.           Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma Galileo. Gli accordi di cui all’articolo 28 fissano le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

    Articolo 9

    Finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS

    1.           L’Unione finanzia la fase operativa del sistema EGNOS, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, senza pregiudicare eventuali contributi provenienti da altre fonti, comprese quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    2.           Gli Stati membri possono dotare il programma EGNOS di fondi aggiuntivi. Le entrate provenienti da tali contributi sono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In conformità al principio della gestione trasparente, la Commissione informa il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, di tutti gli effetti che l’applicazione del presente paragrafo può avere sul programma EGNOS.

    3.           Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma EGNOS. Gli accordi di cui all’articolo 28 fissano le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

    Articolo 10

    Risorse

    1.           L’importo massimo destinato dall’Unione alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, è di [7 897] milioni di euro a prezzi correnti per il periodo dall’1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

    2.           Gli stanziamenti sono eseguiti in conformità alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

    3.           Gli impegni di bilancio relativi ai programmi sono stanziati in annualità.

    Articolo 11

    Entrate generate dai programmi

    1.           Le entrate generate dalla fase operativa dei sistemi sono percepite dall’Unione, sono versate sul bilancio comunitario e assegnate ai programmi. Se il volume delle entrate risulta superiore a quanto necessario per finanziare le fasi operative dei programmi, ogni rettifica al principio dell’assegnazione deve essere approvata dall’autorità di bilancio in base a una proposta della Commissione.

    2.           Si potrà prevedere di inserire un meccanismo di ripartizione delle entrate negli appalti aggiudicati a imprese del settore privato.

    3.           Gli interessi maturati sui prefinanziamenti versati a organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto sono destinati ad attività oggetto dell’accordo di delega o del contratto stipulato tra la Commissione e l’organismo interessato. Ai sensi del principio di una corretta gestione finanziaria, gli organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto aprono dei conti che consentano di identificare i fondi e i relativi interessi.

    CAPO III

    GOVERNANCE PUBBLICA DEI PROGRAMMI

    Articolo 12

    Contesto generale della governance dei programmi

    La governance pubblica dei programmi si basa sul principio della rigida suddivisione dei compiti tra i vari organismi coinvolti e, in particolare, tra la Commissione, l’agenzia del GNSS europeo e l’agenzia spaziale europea.

    Articolo 13

    Ruolo della Commissione

    1.           La Commissione è incaricata della gestione dei programmi. Essa gestisce i fondi che le sono assegnati a titolo del presente regolamento e garantisce l’attuazione di tutte le attività dei programmi.

    2.           I compiti della Commissione ai sensi del presente regolamento, oltre a quelli a carattere generale di cui al paragrafo 1 e quelli previsti da altre disposizioni del presente regolamento, comprendono i compiti specifici seguenti

    (a) garantire una chiara suddivisione dei compiti tra i vari organismi coinvolti nei programmi e a tal fine affidare all’agenzia del GNSS europeo e all’agenzia spaziale europea, attraverso appositi accordi di delega, i compiti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d) e all’articolo 16;

    (b) adottare gli strumenti opportuni e le necessarie misure strutturali per individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi connessi ai programmi, soprattutto riguardo ai costi e alle scadenze di calendario;

    (c) gestire per conto dell’Unione e nella sua sfera di competenza, i rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

    (d) garantire la sicurezza dei programmi e introdurre meccanismi di coordinamento tra i vari organismi coinvolti.

    3.           Se necessarie al corretto svolgimento delle fasi del programma Galileo e al funzionamento del sistema EGNOS (v. articoli 3 e 4, rispettivamente), la Commissione adotta opportune misure per:

    (a) fissare la sede e garantire il funzionamento dell’infrastruttura terrestre dei sistemi;

    (b) definire i principali momenti decisionali per valutare la realizzazione dei programmi;

    (c) ridurre i rischi connessi allo svolgimento dei programmi.

    Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 35, paragrafo 3.

    Articolo 14

    Sicurezza dei sistemi e del loro il funzionamento

    1.           I sistemi e il loro funzionamento devono essere sicuri.

    2.           Fatti salvi gli articoli 15 e 17 del presente regolamento e l’articolo 8 della decisione 1104/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[20], la Commissione può adottare, con atti delegati conformi all’articolo 34, criteri e norme che garantiscano la sicurezza dei sistemi e del loro funzionamento, disposta al paragrafo 1. A tal fine, essa esercita una supervisione e interviene per inserire nell’insieme dei programmi gli opportuni requisiti di sicurezza, di cui valuterà gli effetti sul corretto svolgimento dei programmi, in particolare riguardo ai costi e al rispetto delle scadenze.

    3.           Il servizio europeo per l’azione esterna assiste la Commissione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2010/427/UE, nei compiti connessi alla sicurezza nel settore delle relazioni esterne. In questo campo, esso assiste la Commissione anche perché siano rispettate le norme minime comuni di cui alla decisione 1104/11/UE. A tal fine, esso riceve risorse adeguate e dispone di periodi di transizione per garantire la continuità dei programmi e dei servizi.

    Articolo 15

    Ruolo del GNSS europeo

    1            Per cogliere gli obiettivi dei programmi, l’agenzia del GNSS europeo contribuisce alla loro realizzazione e svolge le seguenti funzioni, in conformità agli orientamenti forniti dalla Commissione:

    (a) in relazione alla sicurezza dei programmi, e fatti salvi gli articoli 14 e 17, essa garantisce:

    (i)      entro e non oltre il 30 giugno 2016, l’omologazione nel campo della sicurezza di cui al capitolo III del regolamento (UE) n. 912/2010; a tal fine avvia e controlla l’attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua audit sulla sicurezza del sistema;

    (ii)      il funzionamento del centro di sicurezza Galileo, ai sensi delle norme e dei requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 3, e delle istruzioni fornite in virtù dell’azione comune 2004/552/PESC, di cui all’articolo 17;

    (b) svolge compiti di autorità responsabile per il PRS di cui all’articolo 5 della decisione n. 1104/11/UE, se in tal senso designata e assiste la Commissione affinché siano rispettate le norme minime comuni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, di tale decisione;

    (c) In seno ala fase operativa dei sistemi, contribuisce alla commercializzazione dei servizi, effettuando anche le necessarie analisi di mercato;

    (d) svolge anche altri compiti specifici, collegati ai programmi che possono esserle affidati dalla Commissione con un accordo di delega adottata in base a una decisione di delega, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, comprendenti:

    (i)      le attività operative a fini di gestione dell’infrastruttura, manutenzione, perfezionamento costante e rinnovo dei sistemi, operazioni di certificazione e normazione nel quadro dei programmi e fornitura dei servizi di cui all’articolo 3, lettera d) e dell’articolo 4;

    (ii)      promuovere applicazioni e servizi nel mercato della radionavigazione via satellite.

    2.           Oltre ai compiti di cui al paragrafo 1, e nei limiti della sua missione, l’agenzia del GNSS europeo mette a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e le fornisce le informazione necessarie perché assolva i suoi compiti nel quadro del presente regolamento.

    3.           Il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, in conformità alla procedura di consultazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2. Il comitato è informato degli accordi di delega da concludere tra l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e l’agenzia del GNSS europeo.

    Articolo 16

    Ruolo dell’agenzia spaziale europea

    1.           La Commissione conclude con l’agenzia spaziale europea un accordo di delega pluriennale in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Tale accordo copre l’esecuzione dei compiti e del bilancio oggetto della delega nel quadro della realizzazione dei programmi e, in particolare, del completamento dell’infrastruttura nata dal programma Galileo.

    2.           L’accordo di delega definisce , nella misura necessaria all’esecuzione dei compiti e del bilancio delegati ai sensi del paragrafo 1, le condizioni generali per gestire i fondi affidati all’agenzia spaziale europea e, in particolare, le azioni da realizzare, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di ispezione e controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione insoddisfacente degli appalti nonché il regime di proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.

    Le misure di monitoraggio e di controllo prevedono tra l’altro un sistema di previsione dei costi, un’informazione sistematica della Commissione sui costi e, in caso di differenza tra bilanci di previsione e spese sostenute, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle infrastrutture nei limiti delle risorse assegnate.

    3.           Il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità alla procedura di consultazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2. Il comitato è informato degli accordi di delega pluriennale da concludere tra la Commissione e l’agenzia spaziale europea.

    4.           Il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, viene informato dalla Commissione sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara e degli appalti che devono essere conclusi tra l’agenzia spaziale europea e le imprese.

    CAPO IV

    ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL’UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI CHE LA COMPONGONO

    Articolo 17

    Azione comune

    Se il funzionamento dei sistemi dovesse compromettere la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri, si applicano le procedure previste dall’azione comune 2004/552/PESC.

    Articolo 18

    Applicazione della normativa nel campo delle informazioni classificate

    1.           Ogni Stato membro fa sì che, nei confronti di tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e di tutte le persone giuridiche in esso stabilite che trattino informazioni classificate della UE riguardanti i programmi, si applichi una normativa di sicurezza che garantisca un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione, di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione[21], e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2011/292/UE del Consiglio[22].

    2.           Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’adozione di una normativa nazionale nel campo della sicurezza, di cui al paragrafo 1.

    3.           Le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2011/292/UE. Le norme di sicurezza dell’agenzia spaziale europea e la decisione 2011/C 304/05 dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza[23] sono considerate equivalenti a dette norme. L’equivalenza della regolamentazione nel campo della sicurezza applicata in un paese terzo può essere riconosciuta con un accordo concluso con detto paese.

    CAPO V

    APPALTI PUBBLICI

    SEZIONE I

    Disposizioni generali applicabili agli appalti conclusi nel quadro della fase di dispiegamento e della fase operativa dei programmi

    Articolo 19

    Principi generali

    Le norme della UE sugli appalti pubblici, di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, cioè una concorrenza aperta e leale lungo l’intera catena dell’approvvigionamento, gare d’appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, un’informazione chiara sulle norme applicabili agli appalti, ai criteri di selezione e di attribuzione e a ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali candidati in condizioni di parità, si applicano anche agli appalti pubblici conclusi nel quadro della fase di dispiegamento del programma Galileo e delle fasi operative dei programmi, fatte salve le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza della UE o la sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti della UE nel campo del controllo delle esportazioni.

    Articolo 20

    Obiettivi specifici

    Con la procedura di aggiudicazione degli appalti si perseguono i seguenti obiettivi:

    (a)     promuovere nell’intera Unione la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutte le imprese, in particolare quella dei nuovi operatori e delle PMI;

    (b)     evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza, per periodi prolungati, da un solo fornitore;

    (c)     approfittare dei investimenti pubblici antecedenti, degli insegnamenti da essi tratti, dell’esperienza e delle competenze dell’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione, di sviluppo, di convalida e di dispiegamento dei programmi, nel pieno rispetto delle norme sulle aggiudicazioni competitive..

    SEZIONE 2

    Disposizioni particolari applicabili agli appalti pubblici conclusi nel quadro della fase di dispiegamento e della fase operativa dei programmi

    Articolo 21

    Definizione di condizioni di concorrenza eque

    L’amministrazione aggiudicatrice deve adottare opportuni provvedimenti tesi a ottenere condizioni eque di concorrenza nei casi in cui la partecipazione di un’impresa ad attività connesse a quelle oggetto del bando di gara:

    (a) può procurare a tale impresa effettivi, notevoli vantaggio in termini di informazioni privilegiate e può pertanto suscitare timori in merito al rispetto della parità di trattamento; o

    (b) incide sulle normali condizioni di concorrenza, sull’imparzialità o sull’obiettività dell’attribuzione o dell’esecuzione dei contratti.

    Tali provvedimenti non devono ostacolare la concorrenza leale, la parità di trattamento e la riservatezza delle informazioni relative alle imprese, alle loro relazioni commerciali e alla loro struttura dei costi. Essi terranno conto della natura e delle modalità del contratto in questione.

    Articolo 22

    Appalti frazionati

    1.           L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato.

    2.           Un appalto frazionato si compone di una parte fissa, accompagnata da un impegno di bilancio, di una o più frazioni sottoposte a condizioni. I documenti dell’appalto indicano gli elementi specifici delle frazioni. Essi definiscono in particolare oggetto, prezzo o le modalità per determinare ed eseguire le prestazioni di ciascuna frazione.

    3.           Le prestazioni della parte fissa devono costituire un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti.

    4.           L’esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, notificata al contraente alle condizioni previste dall’appalto. Se una frazione sottoposta a condizioni non viene confermata ò lo è solo con ritardo, il contraente può beneficiare, se l’appalto lo prevede e alle condizioni da esso definite, di un’indennità di attesa o di una sanzione per inadempimento.

    Articolo 23

    Appalti remunerati in base alle spese certificate

    1.           Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, l’amministrazione aggiudicatrice può optare, in via eccezionale, per un appalto retribuito, interamente o parzialmente ma sempre nei limiti di un massimale, in base a spese certificate.

    A differenza di un appalto che remunera il risultato e per il quale prezzo o modalità che lo determinano sono fissati fin dall’inizio nei documenti contrattuali dell’appalto, un appalto basato su spese certificate remunera i mezzi impiegati e non un prodotto o un servizio portati a termine. Il prezzo da pagare è costituito dal rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute dal contraente per eseguire l’appalto, come manodopera, materiali, beni di consumo, uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all’esecuzione del contratto. Tali spese sono maggiorate di un importo forfettario comprendente le spese generali e il margine di utile oppure di un importo comprendente le spese generali e un premio commisurato al rispetto di obiettivi inerenti il risultato e delle scadenze.

    2.           L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate se è obiettivamente impossibile definire in modo preciso un prezzo fisso e se è ragionevolmente dimostrabile che il prezzo fisso sarebbe eccessivamente elevato a causa di incertezze connesse alla realizzazione dell’appalto, perché:

    (a) l’appalto riguarda aspetti estremamente complessi o frutto di una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici;

    (b) oppure, le attività oggetto dell’appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile fissare un prezzo totale definitivo non rivedibile, data l’esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell’appalto dall’esecuzione di altri appalti.

    3.           Il massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo pagabile. Può essere superato solo in casi eccezionali, debitamente giustificati, e con il consenso dell’autorità aggiudicatrice.

    4.           I documenti degli appalti remunerati, interamente o parzialmente, in base a spese certificate, devono precisare:

    (a) la natura dell’appalto, se cioè si tratta di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate entro i limiti di un massimale;

    (b) per un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate, gli elementi di esso oggetto delle spese certificate;

    (c) l’importo del massimale;

    (d) i criteri di aggiudicazione, che devono tra l’altro consentire di valutare l’attendibilità del bilancio di previsione, dei costi rimborsabili, dei meccanismi che determinano tali costi, dei venefici indicati nell’offerta;

    (e) il tipo di maggiorazione, di cui al paragrafo 1, da applicare alle spese;

    (f) le norme e le procedure che determinano l’ammissibilità dei costi previsti dall’offerente per eseguire il contratto, in base ai principi di cui al paragrafo 5;

    (g) le norme contabili cui devono conformarsi gli offerenti;

    (h) nel caso di un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate da convertire in appalto a prezzo fisso e definitivo, i parametri di tale conversione.

    5.           I costi sostenuti dal contraente nel corso dell’esecuzione di un appalto interamente o parzialmente remunerato in base a spese certificate, sono ammissibili solo se:

    (a) sono stati realmente sostenuti nel corso dell’appalto, escludendo le spese per apparecchiature, infrastrutture e immobilizzazioni immateriali necessarie all’esecuzione del contratto e che possono essere considerate ammissibili per il loro intero valore di acquisto;

    (b) sono indicati nel bilancio di previsione eventualmente riveduto dalle clausole aggiuntive al contratto iniziale;

    (c) sono necessari all’esecuzione dell’appalto;

    (d) emergono dall’esecuzione dell’appalto e sono ad esso imputabili;

    (e) sono identificabili, verificabili, registrati nella contabilità del contraente e fissati in conformità ai principi contabili indicati nel capitolato d’oneri e nell’appalto;

    (f) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

    (g) non derogano dalle condizioni dell’appalto;

    (h) sono ragionevoli, giustificati e rispettano i principi della corretta gestione finanziaria, in particolare riguardo all’efficienza e all’economicità.

    Il contraente è responsabile della contabilizzazione delle spese sostenute, della buona tenuta dei libri contabili o di ogni altra documentazione atta a dimostrare che i costi di cui chiede il rimborso sono stati sostenuti e si conformano ai principi sanciti dal presente articolo. Spese che il contraente non può giustificare sono inammissibili e non rimborsabili.

    6.           L’amministrazione aggiudicatrice effettua le seguenti operazioni per garantire la buona esecuzione degli appalti remunerati in base alle spese certificate:

    (a) Fissa il massimale nella misura più realistica possibile permettendo al tempo stesso la necessaria flessibilità per integrare i rischi tecnici;

    (b) converte un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate in un appalto a prezzo fisso e definitivo non appena sia possibile fissare, durante l’esecuzione dell’appalto, un prezzo fisso e definitivo; a tal fine, stabilisce i parametri di conversione da appalto remunerato in base a spese certificate in appalto a prezzo fisso e definitivo;

    (c) predispone misure di controllo e di monitoraggio che prevedano in particolare un sistema di previsione di anticipazione dei costi;

    (d) Fissa principi, strumenti e procedure adeguati per realizzare gli appalti, in particolare per identificare e controllare l’ammissibilità delle spese sostenute dal contraente o dai suoi subappaltatori durante l’esecuzione dell’appalto, e per introdurre modifiche al contratto;

    (e) verifica che il contraente e i suoi subappaltatori si conformino alle norme contabili stabilite nel contratto e all’obbligo di fornire documenti contabili aventi forza probante;

    (f) garantisce continuativamente, durante l’esecuzione dell’appalto, l’efficienza dei principi, degli strumenti e delle le procedure di cui al punto d).

    Articolo 24

    Clausole aggiuntive

    Il contratto può essere modificato da clausole aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni:

    (a)     non modifichino l’oggetto dell’appalto;

    (b)     non sconvolgano l’equilibrio economico dell’appalto;

    (c)     non introducano condizioni che, se fossero apparse già all’inizio nei documenti d’appalto, avrebbero permesso l’ammissione di offerenti diversi da quelli poi ammessi o avrebbero permesso l’aggiudicazione a un’offerta diversa da quella selezionata.

    Articolo 25

    Subappalto

    1. L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a ogni offerente di subappaltare, a vari livelli, parte del contratto a imprese non appartenenti al gruppo cui esso appartiene. Questo minimo di subappalto può variare tra una percentuale minima e una percentuale massima. Tale forcella è proporzionale all’oggetto e al valore dell’appalto nonché alla natura del settore di attività interessato, in particolare lo stato della concorrenza e il potenziale industriale osservato.

    2. L’amministrazione aggiudicatrice può respingere i subappaltatori selezionati dal candidato al momento della procedura di aggiudicazione dell’appalto principale o dall’offerente prescelto all’atto dell’esecuzione dell’appalto. Essa dovrà giustificare per iscritto tale rigetto, che si può fondare solo sui criteri applicati per la selezione degli offerenti per l’appalto principale.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI VARIE

    Articolo 26

    Programmazione

    La Commissione fissa un programma di lavoro pluriennale che definisca le azioni principali, il bilancio preventivo e il calendario necessari per raggiungere gli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5.

    In base al programma di lavoro pluriennale, la Commissione adotta un programma di lavoro annuale composto dal piano di attuazione del programma pluriennale e dal corrispondente finanziamento.

    Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all'articolo 35, paragrafo 3.

    Articolo 27

    Misure degli Stati membri

    1.           Gli Stati membri si astengono dal prendere misure che possano nuocere al corretto svolgimento dei programmi, ad esempio nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e riguardo alla continuità del funzionamento delle infrastrutture.

    2.           Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le stazioni terrestri dei sistemi siano designate in quanto infrastrutture critiche europee ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio[24].

    Articolo 28

    Accordi internazionali

    L’UE può stipulare accordi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel quadro dei programmi, compresi accordi di cooperazione, secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Articolo 29

    Assistenza tecnica

    Per assolvimento i compiti di tipo tecnico di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può chiedere la necessaria assistenza, soprattutto di esperti delle agenzie nazionali competenti in campo spaziale, di esperti indipendenti, di organismi in grado di fornire analisi e pareri imparziali sullo svolgimento dei programmi.

    Anche organismi diversi dalla Commissione coinvolti nella governance pubblica dei programmi, compresa l’agenzia del GNSS europeo e l’agenzia spaziale europea, possono ricevere la stessa assistenza tecnica nell’esecuzione dei compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 30

    Protezione dei dati personali e della vita privata

    1.           La Commissione fa sì che la protezione dei dati personali e della vita privata sia garantita fin dalla progettazione dei sistemi e sia integrata adeguatamente nella loro realizzazione.

    2.           Il trattamento di dati personali nell’ambito dell’espletamento delle mansioni e attività di cui al presente regolamento va effettuato in conformità alla legislazione nel campo della protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[25] e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26].

    Articolo 31

    Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

    1.           Nell’attuare azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, la Commissione adotta misure atte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’UE applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, effettuando controlli efficaci, recuperando, se emergessero irregolarità, gli importi indebitamente versati e ricorrendo, se necessario, a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

    2.           La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti dispongono di un potere di audit, esercitabile su scritture e con verifiche in loco, nei confronti di tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subappaltatori che abbiano ottenuto fondi UE a titolo del presente regolamento.

    L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare, secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[27], controlli e verifiche in loco su operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, a un finanziamento per accertare l’eventuale esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’UE nel quadro di un accordo di finanziamento, di una decisione di sovvenzione o di un appalto relativo a un finanziamento dell’UE.

    Fatte salve le disposizioni del primo e del secondo comma, gli accordi internazionali conclusi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di finanziamento e i contratti derivanti dall’applicazione del presente regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF possono procedere a tali verifiche e controlli e alle verifiche in loco.

    Articolo 32

    Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

    La Commissione garantisce la realizzazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, essa presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi.

    Articolo 33

    Valutazione dell’applicazione del presente regolamento

    1.           Entro e non oltre la data del 30 giugno 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finalizzata a una decisione riguardante il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e relative:

    (a) al conseguimento degli obiettivi di tali misure, sia in termini di risultati che di impatto;

    (b) all’efficacia nell’utilizzazione delle risorse;

    (c) al valore aggiunto sul piano europeo;

    La valutazione esamina anche le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la pertinenza di tutti gli obiettivi e il contributo delle misure alle priorità dell’UE in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa terrà conto dei risultati delle valutazioni d’impatto a lungo termine delle misure antecedenti.

    2.           La valutazione terrà conto dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, in base ai seguenti indicatori:

    (a) riguardo a Galileo: numero di satelliti operativi, versione dell’infrastruttura terrestre dispiegata e numero di servizi resi;

    (b) riguardo a EGNOS: numero degli sviluppi delle specifiche dei servizi presentate alle autorità di certificazione.

    3.           Gli organismi coinvolti nell’esecuzione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per consentire il controllo e la valutazione delle azioni interessate.

    CAPO VII

    DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE

    Articolo 34

    Esercizio della delega

    1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.           Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5 e 14 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall’1 gennaio 2014.

    3.           La delega di poteri di cui agli articoli 5 e 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere in essa specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione stessa. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.           L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 5 e 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 2 mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 35

    Procedura di comitato

    1.           La Commissione è assistita dal comitato dei programmi GNSS europei (in prosieguo, il “comitato”) istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 683/2008. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.           Rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo e dell’agenzia spaziale europea possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno.

    5.           Gli accordi stipulati dall’Unione ai sensi dell’articolo 28 possono prevedere la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno.

    CAPO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 36

    Abrogazioni

    1.           Il regolamento (CE) n. 876/2002 è abrogato a decorrere dall’1 gennaio 2014.

                  Tutti i provvedimenti adottati in base al regolamento (CE) n. 876/2002 restano validi.

    2.           Il regolamento (CE) n. 683/2008 è abrogato a decorrere dall’1 gennaio 2014.

                  Tutti i provvedimenti adottati in base al regolamento (CE) n. 683/2008 continuano a essere disciplinati da tale regolamento.

                  I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza che figura in allegato.

    Articolo 37

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall’1 gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il Presidente                                                   Il presidente

    ALLEGATO

    Tabella di corrispondenza

    Numerazione antecedente Règolamento (CE) n°683/2008[28] || Nuova numerazione (Presente regolamento)

    Articolo 1 || Articolo 1

    Articolo 2 || Articolo 2

    Articolo 3 || Articolo 3

    Articolo 4 || Articolo 8

    Articolo 5 || Articolo 4

    Articolo 6 || Articolo 9

    Articolo 7 || Articolo 5

    Articolo 8 || Articolo 6

    Articolo 9 || Articolo 7

    Articolo 10 || Articolo 10

    Articolo 11 || Articolo 11

    Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafi 2 e 3 || Articolo 12 Articolo 13

    Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafi 2 e 3 Articolo 13, paragrafo 4 || Articolo 13 Articolo 14 Articolo 17

    Articolo 14 || Articolo 18

    Articolo 15 || Articolo 26

    Articolo 16 || Articolo 15

    Articolo 17 || Articoli da 19 a 25

    Articolo 18 || Articolo 16

    Articolo 19 || Articolo 35

    Articolo 20 || Articolo 30

    Articolo 21 || Articolo 31

    Articolo 22 || Articolo 32

    Articolo 23 ||

    Articolo 24 || Articolo 37

    Allegato || Articolo 1

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

                  1.1.    Denominazione della proposta/iniziativa

                  1.2.    Settori interessati nella struttura ABM/ABB

                  1.3.    Natura della proposta/iniziativa

                  1.4.    Obiettivi

                  1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

                  1.6.    Durata e incidenza finanziaria

                  1.7.    Modalità di gestione previste

    2.           MISURE DI GESTIONE

                  2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

                  2.2.    Sistema di gestione e di controllo

                  2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

                  3.1.    Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

                  3.2.    Incidenza prevista sulle spese

                  3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

                  3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

                  3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

                  3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

                  3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

                  3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

    Programmi europei di radionavigazione via satellite – GALILEO e EGNOS (Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria)

    1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB[29]

    Rubrica 02: Imprese

              Capitolo 02 05: programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)

    1.3. Natura della proposta/iniziativa

    La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[30]

    þ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

    1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

    È importante ricordare che i programmi di radionavigazione satellitare (di seguito "i programmi") costituiscono dei progetti faro dell'Unione. Essi s'iscrivono nel quadro della strategia Europa 2020 e nelle politiche di sviluppo sostenibile. Si tratta di fornire servizi di radionavigazione, che rappresentano un generatore di sviluppi considerevoli in diversi settori di attività, un fattore d'innovazione tecnologica e di sviluppo della competitività dell'economia europea, una fonte di creazione di posti di lavoro, di entrate commerciali e di benefici socio-economici.

    L'obiettivo della proposta è di sostenere la presenza europea nello spazio e lo sviluppo di servizi satellitari nonché, più specificamente, la messa a disposizione di due sistemi di radionavigazione satellitare.

    Più precisamente, il programma Galileo è volto a stabilire il sistema mondiale di navigazione satellitare dell'Europa (di seguito "GNSS"). Esso permetterà di fornire agli utenti di tutto il mondo servizi di posizionamento, sincronizzazione e navigazione per una vasta gamma di applicazioni, dai trasporti alla liquidazione dei titoli finanziari, nonché l'approvvigionamento di elettricità, le previsioni meteorologiche e i pedaggi stradali.

    EGNOS è un sistema europeo concepito per migliorare le performance del GPS americano sulla zona europea. Esso migliora i servizi esistenti di navigazione satellitare e va quindi a beneficio delle applicazioni critiche in termini di sicurezza, quali le applicazioni per il trasporto aereo o marittimo come il pilotaggio e l'atterraggio di un aereo o la traversata di un canale in nave.

    1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

    Obiettivo specifico n. 1

    Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi mondiali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2019

    Il programma Galileo, conformemente alla proposta di regolamento, mira a consentire l'utilizzo dei segnali emessi dal sistema per garantire le cinque funzioni descritte di seguito:

    - offrire un servizio aperto (open service o OS) gratuito per l'utilizzatore, inteso a fornire informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di massa;

    - offrire un servizio per la sicurezza della vita umana (Safety of Live Service - SoL) destinato agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale. Tale servizio risponde anche alle esigenze di continuità, disponibilità e precisione imposte a taluni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l'utilizzatore in caso di guasto del sistema; le ricerche continuano sulla ridefinizione del servizio SoL in modo da offrire una migliore risposta alle esigenze degli utenti, di ridurre l'impatto di questo servizio sui costi e di tenere conto della complementarietà al servizio SoL di EGNOS;

    - offrire un servizio commerciale (Commercial Service o CS) per lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;

    - offrire un "servizio pubblico regolamentato" (Public Regulated Service o PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dagli organismi governativi per applicazioni sensibili che richiedono un elevato livello di continuità di servizio. Il "servizio pubblico regolamentato" utilizza segnali criptati e resistenti;

    - partecipare al servizio di ricerca e salvataggio (Search and Rescue Support Service o SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza prodotti da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi.

    Obiettivo secondario n. 1:

    Sviluppare le infrastrutture di radionavigazione satellitare e fornire i servizi iniziali di Galileo entro il 2014-2015

    L'obiettivo del programma Galileo è di offrire i primi tre servizi iniziali entro il 2014-2015 (OS, PRS e SAR).

    Obiettivo specifico n. 2

    Fornire servizi satellitari che consentono di migliorare le performance del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS)

    Il programma EGNOS, che completa i segnali del GPS americano per fornire agli utenti un posizionamento più preciso nella zona europea[31], mira a fornire tre servizi:

    —      il servizio aperto (OS): per i ricevitori di massa e per le comuni applicazioni dell'utente. Esso fornisce segnali per il posizionamento liberamente accessibili. Esso è stato dichiarato operativo[32] nell'ottobre 2009 ed è già utilizzato in diversi settori, quali l'agricoltura;

    —      il servizio per la sicurezza della vita umana ("Safety of Life Service" - SoL): per le applicazioni critiche sul piano della sicurezza della vita umana nel settore dei trasporti, in particolare l'aviazione civile. Esso offre una garanzia di prestazione superiore e comporta un sistema di allerta relativo all'integrità. Esso è stato dichiarato operativo nel marzo 2011 ed è utilizzato per i settori del trasporto aereo in Europa;

    —      il servizio d'accesso ai dati EGNOS (EDAS), per le applicazioni superiori, fornisce un servizio di dati commerciali il cui accesso è controllato (ad esempio via internet o a partire dei telefoni portatili).

    Obiettivo secondario n. 2:

    Prendere le misure necessarie per garantire la continuità delle operazioni oltre il 2014 e migliorare gradualmente la qualità dei servizi entro il 2020.

    Attività ABM/ABB interessate

    Capitolo 02 05: programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO)

    1.4.3. Risultati ed effetti previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere su beneficiari/gruppi interessati.

    I programmi europei di radionavigazione satellitare sono stati avviati circa una decina d'anni fa con l'ambizione politica di sviluppare e di attuare un sistema con copertura mondiale che consentisse all'Unione europea di trarre vantaggi strategici ed economici e di fornire servizi di radionavigazione satellitare perfettamente adattati agli usi civili.

    Galileo e EGNOS apportano vantaggi socio-economici importanti all'Unione europea grazie a:

    i) i vantaggi diretti derivanti dalla crescita del mercato a valle GNSS (ricevitori e applicazioni). Ad esempio, se più aerei sono dotati di ricevitori GNSS i fabbricanti di questi ricevitori beneficeranno di entrate supplementari;

    ii) i vantaggi indiretti derivanti dall'emergenza di nuove applicazioni. Se la durata dei voli è ridotta grazie a una migliore navigazione, gli aerei inquineranno di meno e i passeggeri guadagneranno del tempo prezioso. Inoltre, modi di trasporto più sicuri e servizi d'emergenza più efficaci consentiranno di salvare più vite umane;

    iii) i vantaggi diretti derivanti dalla crescita del mercato a monte e dalle ripercussioni tecnologiche su altri settori. Gli investimenti effettuati nel segmento GNSS a monte porteranno vantaggi all'industria. Tuttavia anche altri settori approfitteranno dei nuovi sviluppi nel settore spaziale. Ad esempio, gli strumenti concepiti per valutare e seguire l'integrità strutturale dei vettori o dei serbatoi possono essere utilizzati nelle imprese del settore automobilistico, dell'edilizia e dell'energia, nonché nelle imprese di pubblica utilità.

    Anche se il sistema attuato dal programma Galileo sarà autonomo, i suoi servizi saranno ottimizzati grazie alla sua interoperatività con altri sistemi, quali il GPS americano o il GLONASS russo. Di conseguenza la cooperazione con altri paesi che forniscono servizi di navigazione satellitare consentirà l'ottimizzazione dei vantaggi per gli utenti, i cittadini o l'economia in generale.

    1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

    Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

    Obiettivo specifico n. 1

    Il programma Galileo mira a sviluppare e fornire infrastrutture e servizi mondiali di radionavigazione satellitare. A tal fine l'infrastruttura sviluppata deve essere costantemente sottoposta a manutenzione e se necessario i suoi componenti devono essere rinnovati.

    Indicatore connesso all'infrastruttura Galileo:

    –        numero totale di satelliti operativi: 18 satelliti entro il 2015, 30 entro il 2019

    –        versione dell'infrastruttura terrestre applicata: v2 entro il 2015

    Indicatore connesso alla fornitura di servizi Galileo:

    –        Numero di servizi realizzati: tre servizi iniziali entro il 2015, cinque servizi entro il 2020

    Obiettivo specifico n. 2

    Il programma EGNOS mira a fornire servizi di radionavigazione satellitare migliori in tutta Europea. La sua infrastruttura deve essere mantenuta a livello operativo e la copertura attuale deve essere estesa a tutta l'Unione europea, in modo che gli utenti possano beneficiare di questi servizi senza discriminazione in tutta l'Unione.

    Indicatori connessi alla qualità del servizio offerto e all'estensione geografica di EGNOS:

    –        numero di modifiche dei servizi presentati alle autorità di certificazione: 3 per il periodo 2014-2020.

    Tali modifiche saranno inserite nei documenti che definiscono i servizi. Tali documenti saranno disponibili al pubblico.

    1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

    Le tecnologie GNSS, grazie alla loro capacità di determinare la posizione, la velocità e il tempo con un'esattezza molto affidabile, sono fondamentali per migliorare l'efficienza in molti settori. L'esperienza acquisita con il GPS (sistema di posizionamento mondiale) americano ha dimostrato i vantaggi della navigazione satellitare e oggi negli Stati Uniti il GPS è considerato come il quinto servizio di utilità pubblica, dopo acqua, elettricità, gas e telefono. Gli utenti militari e civili americani hanno sviluppato una dipendenza importante dal GPS. Diversi altri paesi si sono resi conto della loro dipendenza e stanno costruendo il proprio sistema di navigazione satellitare mondiale (GNSS).

    Oggi gli utenti della navigazione satellitare in Europa possono utilizzare solo i segnali satellitari del GPS americano o del GLONASS per il posizionamento e la navigazione. Di conseguenza l'economia europea dipende sempre di più da un'infrastruttura militare che non è controllata dall'Europa e che non è essenzialmente concepita per servire gli interessi economici europei. Inoltre questi sistemi presentano delle lacune di disponibilità, in particolare nelle zone urbane ad alta densità di popolazione[33]. Tali sistemi non forniscono una garanzia sufficiente in termini di qualità e continuità del servizio offerto agli utenti civili europei.

    Da un punto di vista politico, quando il GPS è diventato pienamente operativo all'inizio degli anni 90 l'Unione europea si è resa conto che l'Europa aveva bisogno del proprio sistema di navigazione satellitare mondiale[34]. Prima della grande diffusione delle applicazioni basate sul GNSS, quali i servizi di localizzazione o i sistemi di navigazione di bordo, il Consiglio e il Parlamento hanno previsto che si sarebbe sviluppata una maggiore domanda di ausili per la navigazione. Essenzialmente è stata l'autonomia europea in materia di navigazione satellitare che ha motivato questo programma. Questa visione politica persegue gli obiettivi seguenti:

    •        creazione di una prima infrastruttura mondiale di navigazione e di posizionamento satellitare autonomo e sotto controllo civile, che garantisca servizi di GNSS ininterrotti e offra all'Europa un vantaggio strategico. Tuttavia, come si è visto in seguito, converrebbe perseguire[35] l'interoperatività con altri sistemi, in particolare il GPS americano, al fine di ottimizzare la qualità dei servizi che saranno forniti agli utenti e i vantaggi socio-economici;

    •        rafforzare la capacità di resistenza dell'infrastruttura economica europea prevedendo un sistema di backup in caso di malfunzionamento degli altri sistemi;

    •        ottimizzare i vantaggi economici indiretti consentendo alla società civile europea di poter fare affidamento su segnali più precisi, disponibili e robusti, sfruttando le nuove opportunità generate dalla navigazione satellitare di alta precisione in misura maggiore rispetto ad oggi;

    •        dimostrare la capacità dell'Europa di mettere a punto, attuare e sfruttare le infrastrutture spaziali complesse su grande scala.

    1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

    Il diritto dell'UE di agire si fonda sull'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sul regolamento GNSS concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo).

    I sistemi realizzati nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono a sviluppare reti transeuropee nel campo delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

    Uno Stato membro da solo non può attuare sistemi di navigazione satellitare perché una simile impresa andrebbe oltre le sue capacità finanziarie e tecniche. Di conseguenza solo un'azione a livello dell'Unione può avere successo.

    Inoltre il regolamento GNSS prevede che l'Unione europea sia proprietaria di tutti i beni materiali o immateriali creati o elaborati nel quadro dei programmi. In qualità di proprietario di tutti gli attivi materiali e immateriali connessi a questi programmi, l'Unione europea deve garantire che tutte le condizioni necessarie per gestire e sfruttare i sistemi siano in vigore alla data di introduzione dei primi servizi di posizionamento nel 2014-2015. Quindi la governance è de facto di natura europea.

    1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    Anche se è la prima volta che l'Unione è unico proprietario di un'infrastruttura di queste dimensioni e che la Commissione gestisce un programma così complesso, l'esperienza acquisita dal 2007 consente di apportare miglioramenti importanti al proseguimento dell'attuazione di Galileo e EGNOS.

    Come descritto nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Valutazione intermedia dei programmi europei di radionavigazione via satellite"[36] e nella proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla continuazione dell'attuazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione satellitare, si possono trarre i seguenti insegnamenti:

    <Gestione del programma>

    In seguito alla revisione dei programmi del 2008, la Commissione ha creato all'interno dei suoi servizi una struttura che consente di gestire i programma nella loro fase attuale. Numerosi progressi sono stati compiuti, ma la gestione dei programmi deve evolvere per consentire di integrare le funzioni più operative connesse al funzionamento dei sistemi.

    Dal punto di vista dell'interazione tra le diverse parti (principalmente l'agenzia spaziale europea e l'agenzia europea GNSS) la nuova ripartizione delle competenze produce risultati buoni (l'agenzia spaziale europea è diventata di fatto un'agenzia di attuazione che agisce a nome dell'UE), ma essa dovrà essere adattata all'evoluzione dei programmi e alle future sfide dell'operazione dei sistemi.

    <Controllo dei costi e strumenti finanziari>

    Galileo e EGNOS sono due progetti complessi. Il loro sviluppo si basa in larga misura su nuove tecnologie concepite specificamente per rispondere ai bisogni del programma. Quindi è difficile privilegiare un approccio unico per la gestione dei costi; diversi fattori influenzano i costi e un numero molto elevato rischi può compromettere la buona esecuzione dei programmi.

    In passato i programmi hanno subito ritardi e sovraccosti, in particolare a causa delle maggiori esigenze di sicurezza degli Stati membri. Come indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"[37] e richiesto dal Consiglio e dal Parlamento europeo, sarà necessario proseguire gli sforzi tesi a contenere i costi. Questa esigenza è già stata inclusa nel nuovo quadro di governance e già oggi la Commissione si adopera per contenere i rischi e i costi.

    - Tutti i rischi dei programmi sono centralizzati in un registro, vale a dire quelli connessi alla catena di fornitura industriale, all'agenzia spaziale europea, all'agenzia europea GNSS, ai fattori esterni quali l'influenza delle istanze politiche e delle esigenze di sicurezza o ai fattori interni come l'organizzazione dei programmi. Ad ogni rischio viene attribuita una probabilità e un grado d'impatto. Il registro dei rischi comprende inoltre un elenco di azioni volte a ridurre tali probabilità.

    - La Commissione prevede la possibilità di ridefinire il servizio SoL in modo da ridurre il suo impatto sui costi globali.

    - La Commissione si adopera anche per assicurare una gestione efficace dei programmi in modo da evitare le derive e consentire la messa a punto di un programma di governance solido per il futuro.

    La Commissione, in associazione con l'agenzia spaziale europea, fa pressioni sull'industria in modo che quest'ultima mantenga sotto controllo i prezzi dei diversi elementi dell'infrastruttura Galileo.

    - Per controllare i costi vengono prese anche altre misure a livello del programma, ad esempio una durata ottimale del contratto, un nuovo appalto per l'acquisto di satelliti supplementari oppure l'approvvigionamento di vettori da due fonti diverse.

    - Infine la Commissione si adopera per rafforzare la cooperazione con gli esperti (indipendenti e degli Stati membri) al fine di analizzare le esigenze tecniche dei sistemi, i relativi costi e le potenziali alternative.

    <Requisiti di sicurezza>

    In materia di sicurezza occorre ricordare che anche se la Commissione è responsabile della gestione della sicurezza dei sistemi a norma del regolamento, la sua libertà in questo settore è limitata in due modi:

    - Innanzitutto, sono gli Stati membri che in realtà definiscono le esigenze in materia di sicurezza. I rischi che possono influenzare la sicurezza di infrastrutture sensibili come quelle della radionavigazione satellitare variano sempre. La concezione dei sistemi deve quindi essere costantemente adeguata a questa evoluzione. Coprire una parte di questi rischi compete agli Stati membri.

    - In secondo luogo il regolamento GNSS (CE) n. 683/2008 in vigore affida il compito dell'omologazione della sicurezza dei sistemi all'agenzia dell'UE. La separazione delle funzioni di gestione e di omologazione fa parte di una pratica di buona governance ed è la prassi abituale ed essenziale per questo tipo di progetto.

    Nei due casi le scelte o le decisioni prese possono avere un impatto considerevole sui costi e sulle scadenze dei programmi.

    Visto l'impatto delle esigenze di sicurezza sui costi e sui ritardi, la Commissione sottolinea l'importanza di modificare il quadro di governance dei programmi e di affidare più responsabilità alle diverse parti (in particolare ai loro contraenti e nel quadro delle disposizioni generali delle convenzioni di delega).

    1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    Sono possibili sinergie con altri programmi spaziali esistenti o futuri, ad esempio per l'espansione dei segmenti utenti (le applicazioni per il mercato a valle) o per la protezione degli elementi del sistema prodotti dal programma Galileo nello spazio o in occasione dei lanci.

    Si tratterà inoltre di cercare di stabilire sinergie con le altre direzioni della Commissione europea in materia di ricerca e innovazione. Le applicazioni e le tecnologie GNSS utilizzati nei sistemi di navigazione satellitare possono avere un impatto su diversi settori dell'economia e della società, quali l'informazione, i trasporti e l'energia. È importante garantire che i programmi di ricerca e innovazione siano coordinati a livello della Commissione al fine di ottimizzare gli utile sugli investimenti.

    1.6. Durata e incidenza finanziaria

    ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

    ¨         Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [] al []

    ¨         Incidenza finanziaria dal 2014 al AAAA

    þ Proposta/iniziativa di durata illimitata[38]

    – Attuazione con un periodo di avviamento dal 2008 al 2020,

    – seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

    1.7. Modalità di gestione previste[39]

    þ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

    þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

    – ¨  agenzie esecutive

    – þ  organismi creati dalle Comunità[40]

    – þ  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico[41]

    – þ  organizzazione internazionale[42]

    – ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

    ¨ Gestione condivisa con gli Stati membri

    ¨ Gestione decentrata con paesi terzi

    ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

    Osservazioni

    Il quadro della governance attuale è stato creato per la fase di concezione e attuazione di Galileo, nonché per il funzionamento iniziale di EGNOS, vale a dire per il periodo 2008-2013. Questo quadro deve essere rivisto, in quanto la fase di attuazione di Galileo andrà oltre il 2013 e una nuova fase del programma inizierà nel 2014 con la fornitura dei servizi iniziali. Sarebbe inoltre opportuno definire la governance di EGNOS poiché il sistema è entrato nella sua fase operativa.

    Per la fase di attuazione di Galileo conviene definire un quadro di governance stabile, durevole e a lungo termine. Tale quadro deve ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo delle strutture esistenti e assicurare una transizione progressiva tra la fase di attuazione e la fase di operatività, garantendo la continuazione del servizio. La governance sarà inoltre adattata ai diversi servizi offerti, giacché le loro esigenze e i loro utenti sono diversi.

    La Commissione europea sarà responsabile principalmente per la supervisione politica generale dei programmi. Essa potrà delegare la gestione delle attività operative all'agenzia europea GNSS e all'agenzia spaziale europea, in funzione dei rispettivi settori di competenza.

    Inoltre avrà la possibilità di consultare esperti e agenzie spaziali nazionali in merito a questioni tecniche specifiche.

    2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

    Precisare frequenza e condizioni.

    La Commissione garantirà che tutti i contratti e le convenzioni conclusi nel quadro dei programmi GNSS prevedano il monitoraggio e il controllo finanziario. Nel quadro di tutti i meccanismi di sorveglianza e valutazione un'attenzione particolare sarà dedicata al controllo dei costi dei programmi fornendo nel contempo i servizi senza ritardi.

    Se del caso, sarà richiesta l'assistenza di esperti esterni per il controllo e la messa in opera dei programmi. In base ai risultati dei controlli la Commissione provvederà, se del caso, ad adeguare il volume o le condizioni di concessione del contributo finanziario inizialmente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

    La Commissione proporrà:

    - un quadro strategico comprendente le principali azioni, la stima di bilancio e il calendario necessari per la realizzazione degli obiettivi dei programmi Galileo e EGNOS entro il 20 giugno 2014;

    - un programma di lavoro annuale che traduce il quadro strategico in misure e indicatori dettagliati che saranno proposti il 15 dicembre dell'anno precedente;

    - una relazione annuale sulla messa in opera comprendente una valutazione della realizzazione del programma di lavoro annuale, da presentare entro il 15 marzo dell'anno successivo all'anno in oggetto;

    - una valutazione intermedia dei programmi Galileo e EGNOS basta sui risultati quantitativi e qualitativi ottenuti, al più tardi entro il 30 giugno 2018 ma con un anticipo sufficiente per consentire la preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale.

    Oltre a queste misure standard, la Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di supervisione politica dei programmi Galileo e EGNOS, rafforzerà i meccanismi per il follow-up e la valutazione dell'entità incaricata di amministrare il programma, chiedendo a tale entità i piani annuali di gestione e le relazioni sull'attuazione, organizzando riunioni periodiche sullo stato di avanzamento dei programmi ed eseguendo degli audit finanziari e tecnologici.

    Inoltre, la sorveglianza dei programmi deve associare gli Stati membri, ad esempio sollecitando le loro capacità tecniche di fornire dati sulla sorveglianza tecnica dei programmi e di proporre indicatori di prestazioni chiave per valutare i programmi.

    Infine nel quadro della gestione quotidiana la Commissione applicherà un meccanismo di gestione dei rischi e utilizzerà strumenti di gestione appropriati per controllare i costi connessi ai programmi basandosi su una migliore stima dei costi e facendo un bilancio delle esperienze passate e della reale messa in opera del sistema.

    2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

    La Commissione ha messo al centro dei suoi lavori la questione della gestione dei rischi, la cui importanza è stata sottolineata in occasione della riforma della governance del 2007. Tutti i rischi dei programmi sono centralizzati in un registro che comprende i rischi riguardanti la catena di fornitura industriale, l'ESA, l'agenzia dell'UE, i fattori esterni quali l'influenza delle istanze politiche e le esigenze di sicurezza, nonché i fattori interni come l'organizzazione dei programmi. Ad ogni rischio viene attribuita una probabilità e un grado d'impatto. Il registro dei rischi comprende inoltre un elenco di azioni volte a ridurre tali probabilità. I rischi sono classificati nel modo seguente:

    - Rischi tecnologici: la navigazione satellitare fa ricorso a tecnologie di punta che non sono ancora state convalidate e quindi le specifiche evolvono di continuo.

    - Rischi industriali: la realizzazione di infrastrutture implica numerosi operatori industriali in paesi diversi, quindi è importante coordinare efficacemente i lavori per realizzare sistemi affidabili e perfettamente integrati, in particolare per quanto riguarda la sicurezza.

    - Rischio di mercato: occorre evitare che prestazioni tecniche inferiori a quelle annunciate abbiano un impatto negativo sugli utenti nel mondo e che di conseguenza l'infrastruttura rimanga inutilizzata. Inoltre è necessario garantire la disponibilità di ricevitori affidabili a partire dal 2014-2015 per i diversi servizi iniziali di Galileo, in particolare per i PRS.

    - Rischio di ritardi: qualsiasi ritardo dell'attuazione metterebbe a rischio la finestra d'opportunità e potrebbe comportare sovraccosti non previsti.

    - Rischio di governance: la governance dei programmi implica diverse entità che devono collaborare e quindi è importante garantire la stabilità e un'organizzazione adeguata. Occorre inoltre tenere conto delle divergenze d'opinioni tra i diversi attori, in particolare tra gli Stati membri, su più questioni importanti. In questo contesto è opportuno prevedere la condivisione di certi rischi, in particolare i rischi finanziari e di sicurezza, tra gli attori più capaci di affrontarli.

    - Rischio connesso alla responsabilità: come qualsiasi infrastruttura, i due sistemi europei possono causare direttamente o indirettamente danni agli utenti o a terzi. In base all'esame eseguito dalla Commissione, lo stato attuale del diritto applicabile non offre un quadro giuridico pertinente che assicuri un giusto equilibrio tra gli interessi delle vittime e quelli dei proprietari e gestori dei sistemi europei di radionavigazione satellitare. È pertanto opportuno, a livello europeo e mondiale, prendere le iniziative necessarie per rimediare a questa situazione prima del 2014. La Commissione, in concertazione con altre istanze internazionali, sta eseguendo gli studi appropriati.

    2.2.2. Modalità di controllo previste

    La maggioranza dei crediti è gestita indirettamente mediante convenzioni di delega. È importante sapere che il bilancio GNSS è applicato mediante gare d'appalto. La metodologia di controllo interno si basa sul controllo ex ante delle procedure di gara (valutazione e selezione del contraente) nonché sul monitoraggio delle transazioni nel quadro delle convenzioni di delega e del piano di gestione dei progetti che hanno definito i ruoli di tutte le parti interessate e hanno attuato procedure precise per i workflow e le attività di controllo. In particolare, si tratta di:

    - la partecipazione a riunioni periodiche (amministrative e tecniche)

    - l'obbligo di redigere relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento del programma

    - l'obbligo di redigere relazioni trimestrali sull'utilizzo dei fondi comunitari con indicazioni chiare degli utilizzi mediante contratto firmato con gli industriali nonché un aggiornamento degli elenchi dei beni di valore.

    Inoltre per quanto riguarda i contratti, la metodologia di controllo non sarà cambiata. Essa si basa principalmente sull'esecuzione di fasi tecniche legalmente associate ai pagamenti per contratto.

    I compiti amministrativi della Commissione consistono nel monitorare i pagamenti effettuati dall'agente delegato all'industria, mediante le relazioni sopra indicate. Un équipe composta di almeno 5 – 10 ETP è necessaria per controllare l'attuazione amministrativa e tecnica delle convenzioni di delega. La Commissione verificherà che non ci sia una duplicazione dei finanziamenti per certi elementi mediante il programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020.

    Inoltre, come descritto al paragrafo 1.5.3, la Commissione ha messo a punto un registro dei rischi per sorvegliare gli elementi che potrebbero influenzare i programmi.

    Infine, come indicata all'[articolo 29 del regolamento], le entità incaricate della gestione dei programmi disporranno dell'assistenza tecnica necessaria.

    Vista la natura molto tecnica e specializzata dei programmi GNSS, non si prevedono cambiamenti importanti dei controlli applicati.

    Si prevede che la percentuale di non conformità sia equivalente a quella attuale. Ogni anno vengono effettuati audit ex post per verificare le transazioni dell'anno precedente. Il tasso di errore è inferiore all'1% per il 2009 (adeguamento finanziario raccomandato in % dell'importo totale pagato). Questa percentuale dovrebbe persino diminuire viste le raccomandazioni impartite all'agenzia spaziale europea dai revisori dei conti. Vista la natura dei contratti, questa percentuale può essere estrapolata all'insieme del bilancio GNSS.

    2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

    Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con i paesi terzi partecipanti e le organizzazioni internazionali, contemplano un'ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti o di OLAF, eventualmente anche in loco.

    3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

    · Linee di bilancio di spesa esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    || SD/SND[43] || di paesi EFTA[44] || di paesi candidati[45] || di paesi terzi[46] || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

    [1] || 02010405 Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) — Spese per la gestione amministrativa || SND || SÌ || NO || SÌ || NO

    [1] || 020501 Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) || SD || SÌ || NO || SÌ || NO

    · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    Numero [Rubrica………………………………..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

    [1] || 020503 Realizzazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) || SD || SÌ || NO || SÌ || NO

    3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1 || Crescita intelligente e inclusiva

    DG: Imprese || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 - 2030 || TOTALE

    Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || || || || ||

    020501 || Impegni || (1) || 1 163,5 || 1 187,5 || 990,25 || 1 010 || 799,75 || 1 049,5 || 1 668 || 0 || 0 || 0 || 7 868,5

    Pagamenti || (2) || 1 011,5 || 1 181,5 || 955,25 || 1 011 || 672,75 || 1 010,5 || 898 || 500 || 480 || 148 || 7 868,5

    Stanziamenti di natura amministrativa finanziati da certi programmi specifici[47] || || || || || || || || ||

    02010405 || || (3) || 3,5 || 3,5 || 3,75 || 4 || 4,25 || 4,5 || 5 || 0 || 0 || 0 || 28,5

    Stanziamenti totali per la DG Imprese || Impegni || =1+1a +3 || 1 167 || 1 191 || 994 || 1 014 || 804 || 1 054 || 1 673 || 0 || 0 || 0 || 7 897

    Pagamenti || =2+2a +3 || 1 015 || 1 185 || 959 || 1 015 || 677 || 1 015 || 903 || 500 || 480 || 148 || 7 897

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || x || || || || || || ||

    Pagamenti || (5) || x || || || || || || ||

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || x || || || || || || ||

    Stanziamenti TOTALI per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || x || || || || || || ||

    Pagamenti || =5+ 6 || x || || || || || || ||

    Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

    Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

    Stanziamenti TOTALI per le RUBRICHE 1 - 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || ||

    Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

    DG: ENTR ||

    Ÿ Risorse umane || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,392 || 8,884 || 8,884 || 66,252

    Ÿ Altre spese amministrative || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 5,950

    TOTALE DG ENTR || Stanziamenti || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202[48]

    Stanziamenti TOTALI per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023-2030 || TOTALE

    Stanziamenti TOTALI per le RUBRICHE 1 - 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1 177,623 || 1 201,623 || 1 004,623 || 1 024,623 || 814,242 || 1 063,734 || 1 682,734 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 7 969,202

    Pagamenti || 1 025,623 || 1 195,623 || 969,623 || 1 025,623 || 687,242 || 1 024,734 || 912,734 || 500,000 || 480,000 || 148,000 || 7 969,202

    3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    ¨         La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

    þ         La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE ||

    RISULTATI

    Tipo di risultato[49] || Tipo di risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale || Costo totale

    OBIETTIVO SPECIFICO n. 1[50] Sviluppo e fornitura di infrastrutture e servizi mondiali di radionavigazione satellitare (Galileo) || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Galileo || 5 servizi || N.A. || 3 || 930,5 || 3 || 942,5 || 3 || 744,25 || 3 || 763 || 3 || 552,75 || 3/5 || 802,5 || 5 || 1 421 || 5 || 6 156,5

    Totale parziale dell'Obiettivo n. 1 || || 930,5 || || 942,5 || || 744,25 || || 763 || || 552,75 || || 802,5 || || 1 421 || || 6 156,5

    OBIETTIVO SPECIFICO n. 2[51] Fornitura di servizi satellitari che consentono di migliorare le prestazioni del GPS per l'Europa (EGNOS) || || || || || || || || || || || || || || || ||

    EGNOS || 3 servizi || N.A. || 3 || 233 || 3 || 245 || 3 || 246 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 247 || 3 || 1 712

    Totale parziale dell'Obiettivo n. 2 || || 233 || || 245 || || 246 || || 247 || || 247 || || 247 || || 247 || || 1 712

    COSTO TOTALE || N.A. || 1 163,5 || N.A. || 1 187,5 || N.A. || 990,25 || N.A. || 1 010 || N.A. || 799,75 || N.A. || 1 049,5 || N.A. || 1 668 || N.A. || 7 868,5

    3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi

    ¨         La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa

    þ         La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

    RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

    Risorse umane || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,773 || 9,392 || 8,884 || 8,884 || 66,252

    Altre spese amministrative || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 0,850 || 5,950

    Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202

    Esclusa la RUBRICA 5[52] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

    Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    Altre spese di natura amministrativa || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    TOTALE || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,623 || 10,242 || 9,734 || 9,734 || 72,202

    3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

    ¨         La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane.

    þ         La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

    || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

    Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)

    02 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 63 || 63 || 63 || 63 || 60 || 56 || 56

    02 01 01 02 (nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    02 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    10 01 05 01 (ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[53]

    02 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26

    02 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    02 01 04 aa[54] || - in sede[55] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    - nelle delegazioni || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    02 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    Altre linee di bilancio (specificare) || N.A. || N.A. || N.A. || N.A. || N.A. || N.A. || N.A.

    TOTALE || 89 || 89 || 89 || 89 || 86 || 82 || 82

    XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Descrizione dei compiti da svolgere

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. La DG ENTR prevede un processo di esternalizzazione parziale ad un'agenzia esistente. Gli importi e le imputazioni saranno adattati in base ai risultati del processo di esternalizzazione previsto.

    Funzionari e agenti temporanei || - Sorvegliare l'attuazione dei programmi del GNSS europeo riguardanti la messa in opera e il funzionamento efficace e coerente di EGNOS e Galileo; - Fornire un'analisi giuridica e regolamentare a sostegno del processo di decisione politica; - Assicurare la conformità delle soluzioni proposte alle regole applicabili; - Garantire una sana gestione finanziaria; - Svolgere le attività previste per assicurare un controllo efficace dei costi; - Gestire le attività connesse alla cooperazione internazionale

    Personale esterno || Sostenere i compiti descritti sopra

    3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    þ         La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 conformemente alla comunicazione della Commissione COM(2011)500 del 29 giugno 2011.

    ¨         La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

    Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    – ¨  La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[56].

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

    – ¨ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

    – þ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    Sono in corso negoziati con la Svizzera e la Norvegia, ma non è ancora stata raggiunto un accordo formale e non è prevista la conclusione di un accordo a breve termine. Quindi non si può tenere conto di alcun finanziamento di terzi in questo stadio. È opportuno notare che questi paesi non cofinanzieranno direttamente i programma GNSS in quanto tali (quindi non vi saranno stanziamenti supplementari mediante le entrate assegnate al bilancio dell'Unione), ma forniranno un contributo esterno.

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

    Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

    TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

    3.3. Incidenza prevista sulle entrate

    – ¨  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

    Non si prevedono entrate prima del completamento della costellazione in quanto le prestazioni dei servizi iniziali offerti non saranno in linea con le attese dei potenziali utenti prima della realizzazione completa delle infrastrutture.

    Fino ad allora si dovranno analizzare le modalità di gestione delle spese in modo da definire l'entità (pubblica/privata) che incasserà le entrate, i tipi esatti di entrate nonché l'importo delle entrate possibili.

    – þ  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    – ¨         sulle risorse proprie

    – þ         sulle entrate varie

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[57]

    2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

    || || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

    Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

    Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

    [1]               GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

    [2]               COM(2011) 5 definitivo

    [3]               COM(2011) 500 definitivo. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo: “Un bilancio per la strategia Europa 2020”

    [4]               COM(2011) 398 definitivo. Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

    [5]               COM(2010) 308

    [6]               GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

    [7]               GU C […] del […], pag. […].

    [8]               GU C […] del […], pag. […].

    [9]               COM(2010) 614 definitivo/2

    [10]             COM(2011) 152

    [11]             GU L 248 del 16. 9.2002, pag. 1.

    [12]             COM(2011) 398 definitivo.

    [13]             COM(2011) 500 definitivo.

    [14]             GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

    [15]             GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

    [16]             GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

    [17]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [18]             GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

    [19]             GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

    [20]             GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1.

    [21]             GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

    [22]             GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

    [23]             GU C 304 del 15.10.2011, pag. 7.

    [24]             GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75. .

    [25]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    [26]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    [27]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    [28]             GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

    [29]             ABM: gestione basata sulle attività (Activity Based Management) – ABB: bilancio per attività (Activity-Based Budgeting).

    [30]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

    [31]             La zona europea del sistema EGNOS è la zona costituita dai 44 Stati membri della conferenza europea dell'aviazione civile.

    [32]             Il documento che definisce il servizio aperto di EGNOS è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/egnos/files/brochures-leaflets/egnos-os-sdd_en.pdf

    [33]             Studio sull'impatto della perdita dei segnali GPS sui servizi commerciali e interni britannici (2001): http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/topics/research/topics/other/gpsreport/gps-report.pdf

    [34]             Risoluzione del Consiglio sul contributo europeo alla messa in opera di un sistema mondiale di navigazione satellitare (GNSS) del 19 dicembre 1994.

    [35]             Accordo internazionale di giugno 2004 sulla promozione, la fornitura e l'utilizzo di sistemi di navigazione satellitare di Galileo e del GPS e delle applicazioni collegate.

    [36]             COM(2011) 5 definitivo.

    [37]             COM(2011) 500 definitivo.

    [38]             Il programma Galileo si articola in quattro assi prioritari. la definizione, lo sviluppo, l'attuazione e la messa in funzione. La fase dell'attuazione terminerà nel 2019. La fase della piena operatività sarà in corso e proseguirà anche dopo il 2020; il funzionamento del sistema e l'aggiornamento della costellazione continueranno per diversi anni per evitare qualsiasi interruzione dei servizi.

    [39]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

    [40]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. L'agenzia del GNSS europea sarà associata alla governance di programmi GNSS.

    [41]             Le agenzie spaziali nazionali in Europa.

    [42]             ASE (Agenzia spaziale europea)

    [43]             SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

    [44]             EFTA: Associazione europea di libero scambio. Saranno avviati negoziati con la Norvegia in materia della sua partecipazione al bilancio 2014-2020.

    [45]             Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

    [46]             Sono in corso negoziati con la svizzera per la sua partecipazione al bilancio 2014-2020.

    [47]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA").

    [48]             La riduzione delle risorse umane direttamente connessa alla nuova governance e all'attribuzione di compiti connessi al funzionamento dei sistemi all'agenzia del GNSS europea sarà presentata in dettaglio in occasione della revisione del regolamento 912 dell'agenzia. Si prevede che le conoscenze tecniche attualmente garantite dalla Commissione saranno trasferite all'agenzia nella misura del necessario per consentire l'esecuzione dei compiti affidati a quest'ultima.

    [49]             I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es., numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite…).

    [50]             Quale descritto nella sezione 1.4.2.

    [51]             Quale descritto nella sezione 1.4.2.

    [52]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [53]             AC = agente contrattuale, INT = personale interinale; JED = giovane esperto in delegazione AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.

    [54]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

    [55]             Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

    [56]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

    [57]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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