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Document 52011PC0779

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

    /* COM/2011/0779 definitivo - 2011/0359 (COD) */

    52011PC0779

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico /* COM/2011/0779 definitivo - 2011/0359 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Le misure adottate in Europa ed altrove nel mondo immediatamente dopo la crisi finanziaria erano incentrate prevalentemente sulla necessità urgente di stabilizzare il sistema finanziario. Mentre il ruolo di banche, fondi speculativi, agenzie di rating, autorità di vigilanza o banche centrali è stato messo in discussione e analizzato in profondità in varie occasioni, poca attenzione è stata dedicata al ruolo ricoperto, o che avrebbero dovuto ricoprire, i revisori contabili. Considerando le perdite ingenti sulle posizioni detenute sia in bilancio che fuori bilancio che numerose banche hanno registrato dal 2007 al 2009, è difficile per molti cittadini e investitori comprendere come i revisori contabili abbiano potuto fornire ai loro clienti (soprattutto banche) relazioni di revisione favorevoli in quei periodi.

    È necessario migliorare tutti i componenti del sistema finanziario alla luce di una crisi dove sono stati spesi 4 588,9 miliardi di euro di denaro dei contribuenti per sostenere le banche tra ottobre 2008 e ottobre 2009, aiuti pari al 39% del PIL dell'UE-27 nel 2009[1].

    La solidità della revisione contabile è essenziale per ritrovare fiducia nei mercati. Contribuisce infatti alla protezione degli investitori fornendo informazioni facilmente accessibili, a costi contenuti e attendibili sul bilancio delle società. Inoltre, riduce potenzialmente il costo del capitale per le società sottoposte a revisione contabile garantendo maggiore trasparenza e affidabilità dei bilanci.

    È altresì importante notare che la legge affida ai revisori contabili il compito di effettuare revisioni legali dei conti sul bilancio delle società a responsabilità limitata e/o che tali revisori sono autorizzati a prestare servizi nel settore finanziario. Questo compito corrisponde a un ruolo sociale, quello di fornire un giudizio in merito al fatto che il bilancio delle società sottoposte a revisione contabile presenti un quadro fedele.

    Le normative europee hanno parzialmente disciplinato la revisione legale dei conti dal 1984, anno in cui una direttiva (direttiva 1984/253/CEE) ha armonizzato le procedure per l'abilitazione dei revisori contabili. La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (in prosieguo la direttiva 2006/43/CE) è stata adottata nel 2006 e ha ampliato considerevolmente il campo di applicazione della precedente direttiva.

    La crisi finanziaria ha fatto emergere debolezze nella revisione legale dei conti in particolare relativamente agli enti di interesse pubblico (EIP), ovvero enti che sono di notevole interesse pubblico per la loro attività, le loro dimensioni, il numero di dipendenti impiegati o per via della loro forma giuridica, che è tale da riunire un'ampia gamma di parti in causa. Pertanto, la presente proposta stabilisce le condizioni alle quali effettuare la revisione legale dei conti sul bilancio degli EIP.

    2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

    La Commissione ha svolto una consultazione dal 13 ottobre all'8 dicembre 2010[2].

    Nel complesso, sono state ricevute quasi 700 risposte dalle diverse parti in causa. Tra di esse, si annoverano esercenti la professione, autorità di vigilanza, investitori, ricercatori, società, autorità governative, organizzazioni di categoria e persone fisiche.

    Dalla consultazione sono emersi sia un desiderio che una resistenza al cambiamento; le parti in causa con una solida posizione sul mercato sono quelle che si oppongono maggiormente alle modifiche. Dall'altro lato, i professionisti di piccole e medie dimensioni e gli investitori sono del parere che la recente crisi finanziaria abbia evidenziato delle gravi lacune. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente indirizzo internet:

    http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/summary_responses_en.pdf

    Inoltre, una conferenza di alto livello sulla revisione dei conti tenuta dalla Commissione in data 10 febbraio 2011[3] ha consentito un ulteriore scambio di vedute.

    Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha adottato una relazione d'iniziativa su tale questione in risposta al Libro verde della Commissione ed esorta la stessa a garantire trasparenza e concorrenza nel mercato della revisione contabile[4]. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato una relazione analoga in data 16 giugno 2011[5].

    Tali problematiche sono state altresì portate all'attenzione degli Stati membri durante la riunione del comitato per i servizi finanziari tenutasi in data 16 maggio 2011, nonché nella riunione del comitato di regolamentazione per la revisione contabile del 24 giugno 2011.

    In linea con i principi volti a migliorare la regolamentazione, la valutazione dell'impatto individua le molteplici aree problematiche che potrebbero richiedere un'azione normativa:

    · Vi è un divario nelle aspettative tra quello che le parti in causa si aspettano da una revisione contabile e quello che i revisori contabili fanno effettivamente.

    · L'indipendenza non è né garantita né dimostrabile, in un contesto dove la revisione contabile è diventata a tutti gli effetti uno dei servizi commerciali più diffusi. La mancanza di gare pubbliche per i servizi di revisione e di una rotazione periodica delle imprese di revisione contabile hanno privato la stessa della sua principale caratteristica, ovvero lo scetticismo professionale.

    · La concentrazione del mercato e la mancanza di scelta: il mercato è talmente polarizzato che raramente il revisore contabile di un EIP è diverso da una delle imprese conosciute con il nome di "Big Four". In gran parte degli Stati membri, le Big Four effettuano la revisione contabile di oltre l'85% delle grandi società quotate.

    Dalla valutazione dell'impatto sono state individuate le seguenti opzioni privilegiate:

    · Occorre chiarire e specificare il campo di applicazione della revisione legale dei conti, nonché migliorare le informazioni che il revisore contabile fornisce a utenti, enti sottoposti a revisione contabile, comitati per il controllo interno e per la revisione contabile e autorità di vigilanza.

    · Il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile agli enti sottoposti a revisione e il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile in generale consente di rafforzare l'indipendenza e lo scetticismo professionale. Inoltre, delle regole più rigorose riguardanti la procedura per designare i revisori contabili e l'introduzione di una rotazione obbligatoria delle imprese di revisione contabile contribuiranno a revisioni di maggiore qualità.

    · Per agevolare la scelta obiettiva di un fornitore di servizi di revisione, è necessario vietare le clausole contrattuali volte a limitare la scelta delle imprese di revisione contabile, incrementare la trasparenza relativa alla qualità della revisione e alle imprese di revisione contabile e prevedere un certificato attestante la qualità della revisione stessa.

    · Per ampliare la scelta di fornitori di servizi di revisione occorre abolire le restrizioni sulla proprietà.

    · Oltre a instaurare una cooperazione a livello europeo in seno all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), è necessario potenziare le autorità nazionali preposte alla vigilanza dei revisori contabili.

    La relazione sulla valutazione dell'impatto relativa alla presente proposta è disponibile al seguente indirizzo internet:

    http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/index_en.htm

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    3.1         Base giuridica

    La direttiva esistente 2006/43/CE si fonda sull'articolo 50 del TFUE. I requisiti relativi allo stabilimento (ad es. i requisiti che disciplinano l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei revisori contabili) e le modifiche agli stessi rientrano tuttora nel campo di applicazione della direttiva[6].

    Nel presente regolamento, che si basa sull'articolo 114 del TFUE, sono definiti ulteriori requisiti specifici volti a disciplinare le modalità di esecuzione di una revisione legale dei conti di un EIP.

    3.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

    Fino a oggi, le normative europee hanno lasciato agli Stati membri un ampio potere di discrezionalità, e questi ultimi a loro volta hanno fatto largo affidamento sull'autoregolamentazione della professione. La crisi ha dimostrato che sul lungo termine l'autoregolamentazione non è adeguata. Inoltre, i problemi evidenziati nella valutazione dell'impatto non possono essere risolti a livello nazionale, in quanto emergerebbero divergenze significative nel quadro normativo, il che potrebbe a sua volta compromettere seriamente il mercato unico.

    Vista la natura interconnessa dei mercati dei valori mobiliari e degli operatori finanziari, la revisione contabile deve essere condotta in tutta Europa nell'ambito di un quadro armonizzato. È di primaria importanza trattare a livello dell'Unione il ruolo, l'indipendenza dei revisori e la struttura del mercato in quanto gli EIP che operano in Europa presentano spesso delle attività transfrontaliere. È opportuno notare che, a livello dell'Unione, viene già applicata la legislazione in materia di protezione degli investitori e di enti finanziari.

    Inoltre, un approccio coordinato a livello dell'Unione, integrato da un supporto internazionale, ridurrà il rischio di arbitraggio normativo.

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità e si limita a quanto è necessario per raggiungere gli scopi perseguiti.

    3.3.        Illustrazione dettagliata della proposta

    Gli articoli da 39 a 43 della direttiva 2006/43/CE contemplano già determinati requisiti applicabili alla revisione legale dei conti degli EIP. Tali requisiti non saranno ulteriormente inclusi nella direttiva, bensì integrati (e ulteriormente sviluppati) nel presente regolamento.

    Un regolamento è uno strumento giuridico idoneo e proporzionato per garantire revisioni contabili degli EIP di elevata qualità. L'applicabilità diretta di un regolamento consente una maggiore certezza del diritto. Inoltre, la legislazione si applicherà alla medesima data in tutta l'Unione evitando, in tal modo, i problemi correlati al tardivo recepimento da parte degli Stati membri[7]. Infine, un regolamento consente di ottenere il grado di armonizzazione più elevato: le revisioni legali dei conti saranno condotte ai sensi di norme sostanzialmente identiche in tutti gli Stati membri.

    3.3.1.     Titolo I (Oggetto, campo di applicazione e definizioni)

    Il regolamento si applica ai revisori contabili che effettuano le revisioni legali dei conti degli EIP e agli EIP sottoposti a revisione (ad es. le norme che disciplinano i comitati per il controllo interno e per la revisione contabile che un EIP è tenuto a istituire).

    Ai fini del regolamento, valgono le definizioni applicabili alla direttiva 2006/43/CE modificata. Con l'evolversi del settore finanziario, si assiste alla nascita, conformemente al diritto dell'Unione, di nuove categorie di enti finanziari ed è pertanto opportuno che la definizione di EIP comprenda altresì imprese di investimento, istituti di pagamento, organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), istituti di moneta elettronica e fondi di investimento alternativi.

    3.3.2.     Titolo II (Condizioni ai sensi delle quali effettuare una revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico)

    Capo I (Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interessi)

    Un revisore contabile deve definire politiche e procedure atte a garantire la conformità agli obblighi enunciati nel regolamento relativamente a indipendenza, sistemi interni di controllo della qualità e vigilanza dei dipendenti.

    Non è consentito a precedenti revisori contabili, responsabili della revisione o loro dipendenti di ricoprire, prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla conclusione dell'incarico di revisione, una posizione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione, di diventare membri del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione, di diventare membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione o di entrare a far parte dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione.

    I corrispettivi per la fornitura all'ente sottoposto a revisione di servizi finanziari correlati alla revisione non devono superare il 10% dei corrispettivi versati da tale ente per la revisione contabile. Inoltre, nel caso in cui i corrispettivi per la revisione contabile e i servizi finanziari correlati alla revisione, versati da un EIP e ricevuti da un revisore contabile, raggiungano una percentuale significativa del totale dei corrispettivi annuali di quest'ultimo, devono essere applicate idonee misure.

    Il revisore legale, l'impresa di revisione contabile o un membro della rete a cui appartiene l'impresa di revisione non saranno autorizzati a prestare agli enti di interesse pubblico per i quali effettuano la revisione contabile determinati servizi diversi dalla revisione che sostanzialmente sono incompatibili con la funzione indipendente e di pubblico interesse della revisione contabile; per quanto riguarda gli altri servizi che non rientrano nella sfera di revisione ma che non sono sostanzialmente incompatibili con i servizi di revisione contabile, al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o all'autorità competente è conferito il potere di valutare, in base alle circostanze concrete, se tali servizi possano essere o meno prestati all'ente sottoposto a revisione. Tuttavia, potrebbero essere prestati servizi finanziari correlati alla revisione. È conferito alla Commissione il potere di adattare gli elenchi contenenti i servizi autorizzati o meno conformemente alle condizioni di cui al titolo VI. Inoltre, le imprese di revisione contabile di dimensioni significative devono incentrare la propria attività professionale sull'esecuzione di revisioni legali e non è consentito loro prestare servizi diversi dalla revisione.

    Prima di accettare o proseguire un incarico, un revisore contabile è tenuto a valutare tutti i potenziali rischi per la sua indipendenza e dare conferma della sua indipendenza al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

    Capo II (Riservatezza e segreto professionale)

    I revisori contabili non devono invocare le norme in materia di segreto professionale al fine di ostacolare l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente proposta.

    L'articolo 13 garantisce lo scambio delle informazioni necessarie durante l'esecuzione della revisione contabile. Tuttavia, tali norme non consentiranno a un revisore contabile di cooperare con le autorità di paesi terzi esternamente ai canali di cooperazione di cui al capo XI della direttiva 2006/43/CE.

    Capo III (Esecuzione della revisione legale dei conti)

    Ai sensi del regolamento, il revisore contabile è tenuto ad adottare le misure necessarie per formulare un giudizio in merito a se il bilancio fornisca o meno un quadro fedele e sia stato preparato secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicabile. Non include pertanto la garanzia sull'efficienza economico-finanziaria futura dell'ente sottoposto a revisione né l'efficienza o l'efficacia con cui l'organo di direzione o di amministrazione ha condotto o condurrà l'attività. Tuttavia, la suddetta esclusione non deve compromettere le attività che un revisore contabile è tenuto a svolgere per effettuare la revisione in modo corretto, né gli obblighi di informativa.

    Lo scetticismo professionale ne esce rafforzato. Il revisore contabile dovrà prestare costantemente attenzione alla presenza di inesattezze rilevanti attribuibili a errori o frodi, indipendentemente dall'esperienza pregressa con il medesimo ente.

    Sono stabiliti i requisiti di base per l'esecuzione di una revisione legale. L'impresa di revisione contabile è tenuta a designare almeno un responsabile che viene attivamente coinvolto nell'esecuzione della revisione legale dei conti. Devono altresì essere previste risorse sufficienti. Inoltre, deve essere mantenuto un fascicolo relativo al cliente ed è necessaria la creazione di un dossier contenente i documenti di revisione (dossier di revisione). Inoltre, il revisore contabile deve accertarsi che vengano correttamente applicati tutti i requisiti organizzativi.

    Nel caso si verifichi un incidente che ha o potrebbe avere serie ripercussioni sull'integrità dell'attività di revisione legale, il revisore contabile è tenuto ad adottare misure appropriate per gestire le conseguenze dell'incidente ed evitare che lo stesso si ripresenti.

    In caso di revisione del bilancio consolidato in cui il revisore contabile del gruppo non sia in grado di documentare l'attività di revisione condotta da revisori di paesi terzi, egli adotta misure appropriate, compresa un'ulteriore attività di revisione, e ne informa le autorità competenti.

    Un revisore/impresa di revisione contabile è tenuto a condurre dei controlli interni della qualità prima di presentare le relazioni di revisione. I controlli spettano ad un revisore contabile che non ha preso parte alla revisione legale dei conti alla quale si riferisce il controllo interno della qualità.

    Capo IV (Relazioni di revisione)

    Il contenuto della relazione di revisione comunicato al pubblico viene esteso in modo tale da illustrare la metodologia utilizzata, in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quante sono state basate su prove di sistema e di conformità, i livelli di significatività applicati all'esecuzione della revisione, le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nei bilanci, se la revisione legale dei conti era concepita in modo da rilevare frodi e, nel caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, le motivazioni alla base di tale decisione. La suddetta relazione illustra altresì le variazioni intervenute nell'entità delle prove di validità e conformità effettuate rispetto all'anno precedente.

    Inoltre, il revisore contabile è tenuto a preparare una relazione più lunga e dettagliata per il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Tale relazione fornisce informazioni maggiormente dettagliate sulla revisione effettuata, sulla situazione dell'impresa in quanto tale (ad es. continuità aziendale) e sui risultati della revisione accompagnati dalle necessarie spiegazioni. Inoltre, la suddetta relazione aggiuntiva presenterà (e giustificherà) al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile l'attività di revisione contabile svolta. Tale relazione più lunga dovrà essere presentata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e all'organo di direzione dell'ente sottoposto a revisione, ma non al pubblico (in quanto il contenuto della stessa potrebbe includere segreti commerciali e informazioni potenzialmente idonee a influenzare il prezzo). Tuttavia, su richiesta, il revisore contabile dovrà mettere tale relazione a disposizione dell'autorità competente.

    In gran parte delle direttive sui servizi finanziari, il revisore contabile è tenuto a comunicare eventuali eventi o decisioni riguardanti un determinato EIP alle autorità competenti preposte alla vigilanza dello stesso. Tale obbligo è ora esteso a tutti gli EIP. Inoltre, le autorità competenti preposte alla vigilanza di enti creditizi e imprese di assicurazione sono tenute a instaurare un dialogo regolare con i revisori contabili.

    Capo V (Relazione di trasparenza da parte di revisori legali e imprese di revisione contabile e conservazione dei registri)

    I revisori contabili sono tenuti a comunicare le informazioni finanziarie, in particolare il proprio fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione versati da EIP, corrispettivi per la revisione corrisposti da altri enti e corrispettivi per altri servizi. Inoltre, sono tenuti a comunicare le informazioni finanziarie a livello della rete di cui fanno parte.

    Le relazioni di trasparenza dei revisori contabili degli EIP dovranno essere integrate da una dichiarazione sul governo societario delle imprese e da ulteriori informazioni sui corrispettivi per la revisione destinate alle autorità competenti per agevolare le attività di vigilanza di queste ultime.

    Il revisore contabile è tenuto a conservare determinati documenti e informazioni per cinque anni.

    3.3.3.     Titolo III (Designazione di revisori legali o di imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico)

    Per consolidare l'indipendenza e la capacità del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, esso dovrà essere composto da membri ai quali non sono stati assegnati incarichi esecutivi, dei quali almeno uno ha maturato esperienza e presenta una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro della contabilità e/o delle revisioni.

    La proposta all'assemblea degli azionisti relativa alla designazione del revisore contabile dovrà basarsi su una raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. La decisione proposta dovrà sempre essere giustificata in tale raccomandazione. Inoltre, a meno che non riguardi il rinnovo di un incarico di revisione, la raccomandazione deve contenere quanto meno due alternative (escluso l'attuale revisore contabile) e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è tenuto a esprimere una preferenza debitamente giustificata per una delle due. La raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dovrà essere espressa al termine di una regolare gara di appalto. Nel caso di enti creditizi o imprese di assicurazione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dovrà presentare la propria raccomandazione all'autorità di vigilanza prudenziale, che detiene il diritto di veto sulla scelta proposta.

    Eventuali clausole contrattuali con paesi terzi volte a limitare la scelta di un revisore da parte di un ente sottoposto a revisione contabile dovranno essere vietate.

    Per scongiurare il rischio di familiarità derivante dal fatto che l'impresa sottoposta a revisione contabile tende a designare per lunghi periodi la medesima impresa di revisione, il regolamento introduce una rotazione obbligatoria delle imprese di revisione dopo un periodo massimo di sei anni, con possibilità di proroga, in casi eccezionali, fino a otto anni. Qualora un ente di interesse pubblico abbia designato due o più revisori legali o imprese di revisione contabile, la durata massima dell'incarico sarà di nove anni; a titolo derogatorio, tale durata può essere prorogata a dodici anni. Il regolamento contempla altresì un periodo di pausa prima del quale un'impresa di revisione non potrà nuovamente effettuare la revisione legale dei conti del medesimo ente. Per garantire una transizione agevole, il revisore uscente è tenuto a fornire al revisore entrante un fascicolo di passaggio contenente le informazioni pertinenti.

    È conferito al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, a uno o più azionisti, alle autorità competenti e alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli EIP il potere di adire un giudice nazionale per la revoca del revisore contabile se motivata da valide ragioni.

    3.3.4.     Titolo IV (Sorveglianza delle attività di revisori e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico)

    Capo I (Autorità competenti)

    Qualunque Stato membro è tenuto a designare un'autorità competente preposta alla vigilanza dei revisori e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione degli EIP. Tali autorità dovranno essere dotate di un numero di dipendenti sufficienti e indipendenti dai revisori contabili. Ai dipendenti delle autorità competenti si applicano gli obblighi del segreto professionale.

    Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari per l'esercizio della propria funzione, sebbene le stesse non abbiano facoltà di interferire con il contenuto di una relazione di revisione.

    Le autorità competenti dovranno collaborare a livello nazionale con l'autorità responsabile dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo di revisori legali e imprese di revisione contabile (direttiva 2006/43/CE) e con le altre autorità di vigilanza degli EIP, ad es. l'autorità di vigilanza di banche e imprese di assicurazione.

    Capo II (Controllo della qualità, indagine, monitoraggio del mercato, piani di emergenza e trasparenza delle autorità competenti)

    Tra le attività delle autorità competenti figurano:

    · l'esecuzione di controlli della qualità sulle revisioni legali effettuate. Tali controlli dovranno essere proporzionati alle dimensioni dell'attività del revisore sottoposto al controllo;

    · eventuali indagini volte a rilevare, correggere e impedire revisioni legali degli EIP non corrette;

    · il monitoraggio degli sviluppi nel mercato per la prestazione di servizi di revisione legale agli EIP;

    · il costante monitoraggio delle possibili minacce alla continuità delle operazioni delle grandi imprese di revisione contabile, compresi i rischi derivanti dall'elevata concentrazione, nonché la verifica che le imprese di revisione contabile abbiano previsto dei piani di emergenza per far fronte a tali minacce;

    · la preservazione della trasparenza relativa alle loro attività, compresa la pubblicazione di relazioni riguardanti singoli controlli della qualità.

    Capo III (Cooperazione tra autorità competenti e relazioni con le autorità europee di vigilanza)

    Il regolamento prevede che sia posta in essere, in seno all'AESFEM, una cooperazione a livello europeo tra autorità competenti, in modo che venga adottato il meccanismo di cooperazione a livello europeo sotto l'egida del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB), un gruppo di esperti presieduto dalla Commissione europea. L'AESFEM è già attiva nel settore della revisione contabile (e della contabilità) per gli EIP e il quadro giuridico contempla la cooperazione nel settore della revisione contabile tra l'AESFEM, l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) in seno al loro comitato congiunto. L'AESFEM è tenuta a creare un comitato interno permanente composto quanto meno dalle autorità competenti nazionali.

    L'AESFEM è tenuta a emanare degli orientamenti in merito a molteplici problematiche ad es. sul contenuto e sulla presentazione della relazione di revisione e della relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, sull'attività di vigilanza del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o sull'esecuzione di controlli della qualità.

    È introdotta una certificazione volontaria e a livello paneuropeo attestante la qualità della revisione al fine di incrementare la visibilità, il riconoscimento e la reputazione di tutte le imprese di revisione in grado di effettuare revisioni degli EIP di elevata qualità. L'AESFEM è tenuta a pubblicare i requisiti da soddisfare per conseguire il certificato ed eventuali implicazioni amministrative e spese previste. Le autorità competenti nazionali dovranno essere coinvolte nell'esame della candidatura per il rilascio del certificato. Relativamente a indagini e ispezioni in loco, nel caso in cui delle autorità competenti ritengano che sono in atto o sono state svolte attività contrarie alle disposizioni del presente regolamento, le stesse sono tenute a informarne l'autorità competente dell'altro Stato membro in questione. Inoltre, l'autorità competente di uno Stato membro può esigere che l'autorità competente di un altro Stato membro conduca un'indagine sul proprio territorio.

    Infine, l'AESFEM ha facoltà di istituire collegi di autorità competenti su richiesta di una o più autorità competenti per agevolare l'espletamento di determinate funzioni.

    Capo IV (Cooperazione con revisori di paesi terzi e con organizzazioni e organismi internazionali)

    Le autorità competenti e l'AESFEM possono concludere accordi di cooperazione tesi allo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi esclusivamente se le informazioni comunicate sono soggette agli obblighi del segreto professionale e a condizione che vengano osservate le norme in materia di protezione dei dati.

    3.3.5.     Titolo V (Misure di vigilanza e sanzioni)

    Per incrementare la conformità ai requisiti del presente regolamento e ai sensi della comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari"[8], sono stati estesi i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di vigilanza e comminare sanzioni. In caso di violazioni accertate, sono altresì contemplate sanzioni amministrative pecuniarie a carico di revisori contabili e EIP. Le autorità dovranno garantire la trasparenza delle sanzioni e delle misure adottate.

    3.3.6.     Titolo VI (Relazioni e disposizioni transitorie e finali)

    È introdotto un regime transitorio relativo all'entrata in vigore dell'obbligo di ruotare le imprese di revisione contabile, all'obbligo di organizzare una procedura di selezione per la scelta dell'impresa di revisione contabile e all'istituzione di imprese di revisione contabile che prestano esclusivamente servizi di revisione.

    3.3.7.     Norme tecniche di regolamentazione e conformità con l'articolo 290 del TFUE

    Per tenere conto degli sviluppi nel settore e nel mercato della revisione contabile, l'AESFEM è tenuta a presentare alla Commissione norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i requisiti tecnici riguardanti il contenuto del fascicolo di passaggio che il nuovo revisore dovrà ricevere e l'istituzione di un certificato di qualità europeo per i revisori contabili che effettuano revisioni legali dei conti di EIP. È conferito alla Commissione il potere di adottare le suddette norme tecniche come atti delegati.

    Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei regolamenti istitutivi dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)[9]. A tale riguardo la Commissione richiama la dichiarazione in relazione agli articoli 290 e 291 del TFUE rilasciata in occasione dell'adozione dei regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza, secondo la quale: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione di norme di regolamentazione la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE."

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta della Commissione non presenta un'incidenza diretta o indiretta sul bilancio dell'Unione europea. In particolare, le attività assegnate agli organismi di vigilanza europei previste nella proposta non comporteranno l'erogazione di fondi UE supplementari.

    2011/0359 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai Parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[10],

    sentito il Garante europeo della protezione dei dati[11],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) La legge affida a revisori legali e imprese di revisione contabile il compito di effettuare revisioni legali per conto di enti di interesse pubblico al fine di incrementare la fiducia del pubblico nel bilancio annuale e consolidato dei suddetti enti. La funzione di interesse pubblico della revisione legale dei conti implica il fatto che un vasto bacino di persone ed enti fa affidamento sulla qualità dell'attività svolta dal revisore legale. Una revisione di buona qualità contribuisce al regolare funzionamento dei mercati in quanto rafforza l'integrità e l'efficienza dei bilanci. Per tale motivo, i revisori contabili ricoprono un ruolo sociale particolarmente importante.

    (2) La legislazione dell'Unione prevede che i bilanci, compresi i conti annuali e i conti consolidati, di enti creditizi, imprese di assicurazione, emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, istituti di pagamento, OICVM, istituti di moneta elettronica e fondi di investimento alternativi siano sottoposti a revisione da parte di una o più persone autorizzate a effettuare tali revisioni conformemente al diritto dell'Unione, in particolare: l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari[12], l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione[13], l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e recante modifica della direttiva 2001/34/CE[14], l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE[15], l'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[16], l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/48CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE[17], e l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, recante modifica delle direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e dei regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010[18]. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, recante modifica delle direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE[19] del Consiglio, prevede anch'esso che il bilancio annuale delle imprese di investimento sia sottoposto a revisione nel caso in cui non siano applicabili la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società[20], o la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati[21].

    (3) La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio[22] definisce le condizioni riguardanti l'abilitazione dei soggetti preposti all'esecuzione della revisione legale dei conti, nonché i requisiti minimi per l'esecuzione della stessa.

    (4) Nel corso della recente crisi finanziaria, numerose banche hanno rivelato di aver registrato dal 2007 al 2009 perdite ingenti sulle posizioni detenute sia in bilancio che fuori bilancio. Un tale fatto suscita perplessità in merito alle modalità con le quali i revisori contabili abbiano fornito ai rispettivi clienti relazioni di revisione senza rilievi per i suddetti periodi, ma anche in merito alla sostenibilità e all'adeguatezza dell'attuale quadro legislativo. Il 13 ottobre 2010 la Commissione ha pubblicato il Libro verde "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi"[23], che ha aperto un'ampia consultazione pubblica nel contesto generale della riforma della regolamentazione dei mercati finanziari, sul ruolo e il campo di applicazione della revisione contabile e sui metodi attraverso i quali migliorare la funzione di revisione affinché contribuisca a una maggiore stabilità finanziaria. Dalla consultazione pubblica è emerso che le norme di cui alla direttiva 2006/43/CE relative all'esecuzione della revisione legale sui conti annuali e sui conti consolidati di enti di interesse pubblico possono essere sensibilmente migliorate. Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha adottato una relazione di iniziativa sul Libro verde. Il Comitato economico e sociale europeo ha anch'esso adottato una relazione sul Libro verde in data 16 giugno 2011.

    (5) È di particolare importanza definire norme esaustive al fine di garantire che le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico presentino una qualità adeguata e siano effettuate da revisori legali e imprese di revisione contabile soggette a requisiti rigorosi. Un approccio normativo comune consente di migliorare l'integrità, l'indipendenza, l'obiettività, la responsabilità, la trasparenza e l'affidabilità di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, e contribuisce alla qualità della revisione stessa all'interno dell'Unione agevolando, in tal modo, il regolare funzionamento del mercato interno e raggiungendo, al contempo, un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori. La produzione di un atto distinto per gli enti di interesse pubblico garantisce un'armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme contribuendo, pertanto, a un funzionamento più efficiente del mercato interno.

    (6) Con l'evolversi del settore finanziario, si assiste alla nascita, conformemente al diritto dell'Unione, di nuove categorie di enti finanziari. L'importanza di nuovi enti e attività esterni al normale sistema bancario aumenta di pari passo con il loro impatto sulla stabilità finanziaria. Pertanto, è opportuno che la definizione di ente di interesse pubblico comprenda altri enti ed istituti finanziari, quali imprese di investimento, istituti di pagamento, organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), istituti di moneta elettronica e fondi di investimento alternativi.

    (7) La revisione del bilancio annuale e consolidato è intesa come una misura di salvaguardia legale per investitori, prestatori e controparti commerciali che detengono interessi commerciali in enti di interesse pubblico. È dunque opportuno che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano completamente indipendenti nel momento in cui effettuano le revisioni legali dei conti dei suddetti enti e che vengano evitati eventuali conflitti di interessi. Per valutare l'indipendenza dei revisori e delle imprese di revisione contabile, è necessario prendere in esame il concetto di rete all'interno della quale i revisori e le imprese di revisione contabile operano.

    (8) Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce a evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari di coloro che dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile.

    (9) È necessario che revisori, imprese di revisione contabile e rispettivi dipendenti si astengano dall'effettuare la revisione contabile di un ente qualora presentino un interesse commerciale o finanziario nello stesso e dal negoziare strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti da un ente sottoposto a revisione, diversi dalle partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati. È necessario che il revisore legale e l'impresa di revisione contabile non rientrino nei processi decisionali interni dell'ente sottoposto a revisione. Occorre che ai revisori legali o ai rispettivi dipendenti non sia consentito ricoprire cariche dirigenziali o amministrative nell'ente sottoposto a revisione, prima che sia trascorso un periodo di tempo adeguato dalla conclusione dell'incarico di revisione.

    (10) Il livello dei corrispettivi ricevuti dall'ente sottoposto a revisione e la struttura dei corrispettivi possono altresì costituire un rischio per l'indipendenza di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile. Pertanto, è importante garantire che i corrispettivi per la revisione non siano subordinati ad alcuna condizione, indipendentemente dalla natura della stessa. Nel caso in cui i corrispettivi per la revisione di un singolo cliente siano elevati, è inoltre opportuno definire una procedura volta a garantire la qualità della revisione. Se la dipendenza da un singolo cliente è eccessiva, occorre che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si astenga dall'effettuare la revisione legale dei conti per quel determinato cliente.

    (11) La prestazione di servizi diversi dalla revisione legale agli enti sottoposti a revisione da parte di revisori contabili, imprese di revisione contabile o membri delle rispettive reti potrebbe compromettere l'indipendenza di questi ultimi. Pertanto, è appropriato imporre al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o ai membri delle rispettive reti di non fornire servizi diversi dalla revisione agli enti sottoposti a revisione. La prestazione di servizi diversi dalla revisione a una società da parte di un'impresa di revisione contabile impedirebbe a quest'ultima di effettuare la revisione legale dei conti della società in questione, con conseguente riduzione delle imprese di revisione contabile disponibili, in particolare sul mercato altamente concentrato dei servizi di revisione offerti a grandi enti di interesse pubblico. Di conseguenza, per garantire che vi siano un numero minimo di imprese di revisione contabile in grado di fornire servizi di revisione a grandi enti di interesse pubblico, è opportuno richiedere alle grandi imprese di revisione contabile di incentrare la propria attività professionale sull'esecuzione della revisione legale dei conti e non consentire a queste ultime di prestare ulteriori servizi che esulano dalla medesima funzione, quali servizi di consulenza.

    (12) Per evitare eventuali conflitti di interessi, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti per un ente di interesse pubblico, valuti se siano stati soddisfatti i requisiti di indipendenza e soprattutto se si presentano eventuali rischi per la sua indipendenza riconducibili alla relazione con il suddetto ente. Per mantenere questa indipendenza, è altresì importante che revisori legali e imprese di revisione contabile conservino i registri di tutti i rischi per la loro indipendenza e per quella dei rispettivi dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo di revisione legale, nonché delle misure adottate per mitigare i suddetti rischi. Inoltre, se si trovano in una situazione in cui i rischi per la loro indipendenza sono troppo rilevanti, anche dopo l'applicazione di misure volte a limitare tali rischi, dovrebbero rinunciare all'incarico di revisione contabile o astenersene. Occorre che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile confermi la sua indipendenza con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione e discuta con il medesimo comitato qualunque rischio per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarle.

    (13) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[24] disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri stessi. Il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[25], disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dall'AESFEM nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte dell'AESFEM avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

    (14) È importante che i revisori legali e le imprese di revisione contabile rispettino i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati dei loro clienti. Devono pertanto essere vincolati da regole severe in materia di riservatezza e di segreto professionale, che tuttavia non devono ostacolare l'applicazione corretta dei principi contabili del presente regolamento o la cooperazione durante l'esecuzione della revisione contabile del bilancio consolidato quando l'impresa madre ha sede in un paese terzo, purché siano osservate le disposizioni previste nella direttiva 95/46/CE. Tuttavia, tali norme non consentiranno a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile di cooperare con le autorità di paesi terzi esternamente ai canali di cooperazione di cui al capo XI della direttiva 2006/43/CE. Tali regole in materia di riservatezza dovrebbero del pari applicarsi ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile che non sono più coinvolti in uno specifico compito di revisione.

    (15) Al termine della revisione legale dei conti viene fornito un giudizio sul fatto se il bilancio degli enti sottoposti a revisione presenti un quadro fedele. Le parti in causa potrebbero tuttavia non conoscere i limiti di una revisione contabile (significatività, tecniche di campionamento, ruolo del revisore nell'individuazione della frode e responsabilità dei dirigenti), il che potrebbe creare un divario di aspettative. Al fine di ridurre il suddetto divario, è importante definire con maggiore chiarezza il campo di applicazione della revisione legale.

    (16) Se la principale responsabilità di fornire informazioni finanziarie compete ai dirigenti delle società sottoposte a revisione contabile, i revisori dal canto loro potrebbero avere il ruolo di chiedere attivamente conto ai dirigenti del loro operato ponendosi dal punto di vista dell'utilizzatore. Per incrementare la qualità della revisione, è pertanto importante che venga rafforzato lo scetticismo professionale esercitato dai revisori nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. Occorre che i revisori riconoscano la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a frode o errore, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione. È necessario che la garanzia della qualità di una revisione sia il principale criterio per organizzare l'attività di revisione e stanziare le risorse necessarie all'esecuzione della stessa. L'integrità del revisore legale, dell'impresa di revisione contabile e del loro personale è essenziale per garantire la fiducia del pubblico nelle revisioni legali dei conti e nei mercati finanziari. Pertanto, è necessario gestire in modo appropriato qualsiasi incidente che potrebbe avere gravi ripercussioni sull'integrità delle revisioni legali. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono tenuti a documentare debitamente l'attività di revisione.

    (17) Per quanto riguarda i conti consolidati, è importante che vi sia una chiara ripartizione delle responsabilità tra i revisori legali che sottopongono a revisione diversi enti del gruppo. A tal fine il revisore del gruppo dovrebbe assumersi la piena responsabilità per la relazione di revisione.

    (18) È opportuno condurre un controllo interno della qualità esaustivo relativamente all'attività svolta in ogni incarico di revisione legale per garantire una revisione di elevata qualità. Pertanto, occorre che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non pubblichi la relazione di revisione fino al completamento del suddetto controllo interno della qualità.

    (19) I risultati della revisione legale dei conti devono essere presentati alle parti in causa nella relazione di revisione. Per incrementare la fiducia delle parti in causa nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione, è di particolare importanza che la relazione di revisione abbia basi solide e sia motivata, e il contenuto della stessa dovrebbe includere informazioni aggiuntive in merito alla revisione effettuata. Più nello specifico, occorre che la relazione di revisione includa sufficienti informazioni sulla metodologia utilizzata nel corso della revisione, in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quante sono state basate su prove di sistema e di conformità, i livelli di significatività applicati all'esecuzione della revisione, le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale e consolidato, se la revisione legale dei conti era concepita in modo da rilevare frodi e, nel caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, le motivazioni alla base di tale decisione.

    (20) La qualità della revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione risulterebbe essere sostanzialmente migliore in presenza di una maggiore comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da un lato, e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dall'altro. Accanto a un dialogo regolare in fase di esecuzione della revisione, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenti al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile una relazione aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati della revisione legale dei conti. È possibile rendere disponibili tali relazioni supplementari e maggiormente dettagliate alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico, ma non al pubblico.

    (21) I revisori legali o le imprese di revisione contabile sono già tenute a fornire alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico le informazioni su determinati eventi o decisioni che potrebbero costituire una violazione delle norme volte a disciplinare le attività dell'ente sottoposto a revisione o mettere a repentaglio la continuità aziendale del medesimo ente. Le funzioni di vigilanza saranno altresì agevolate nel caso in cui venga imposto agli organismi di vigilanza di enti creditizi e istituti finanziari di instaurare un dialogo regolare con i propri revisori legali o imprese di revisione contabile.

    (22) Per incrementare la fiducia e la responsabilità di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, è importante incrementare l'informativa in materia di trasparenza alla quale sono sottoposti. Pertanto, i revisori contabili e le imprese di revisione contabile saranno tenuti a comunicare le informazioni finanziarie sottoposte a revisione, in particolare il proprio fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione versati da EIP, corrispettivi per la revisione corrisposti da altri enti e corrispettivi per altri servizi. Inoltre, saranno tenuti a comunicare le informazioni finanziarie a livello della rete di cui fanno parte. È necessario che le relazioni di trasparenza delle imprese di revisione contabile siano corredate da una dichiarazione sul governo societario per verificare che l'impresa di revisione applichi le disposizioni volte a garantire un solido governo societario. È altresì necessario fornire alle autorità competenti eventuali informazioni aggiuntive sui corrispettivi per la revisione al fine di agevolare le funzioni di vigilanza di queste ultime.

    (23) I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile, o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente sottoposto a revisione, ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prevedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro delle revisioni e/o della contabilità. La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza[26] definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati per il controllo interno e per la revisione contabile. Considerando tuttavia la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è opportuno che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo. Occorre che gli enti di interesse pubblico nella forma di OICVM o fondi di investimento alternativi siano anch'essi esentati dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Una tale esenzione tiene conto del fatto che, qualora tali fondi funzionino semplicemente al fine di mettere in comune il patrimonio, il ricorso a un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile non è opportuno. Gli OICVM, i fondi di investimento alternativi e le loro società di gestione operano in un contesto normativo rigidamente definito e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali i controlli esercitati dal depositario.

    (24) È altresì importante rafforzare il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile stesso. Per mezzo della suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese quelli di minori dimensioni, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo.

    (25) Il diritto di scegliere il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che compete all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione non avrà valore se l'ente sottoposto a revisione conclude un contratto con una terza parte che prevede una restrizione di tale scelta. Pertanto, occorre considerare nulle e prive di effetti eventuali clausole contrattuali sottoscritte dall'ente sottoposto a revisione con una terza parte relativamente alla designazione o alla restrizione della scelta di un determinato revisore legale o impresa di revisione contabile.

    (26) La designazione di più di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico rafforzerebbe lo scetticismo professionale e aumenterebbe la qualità della revisione contabile. Inoltre, l'abbinamento di questa misura con la presenza di imprese di revisione contabile di piccole dimensioni incrementerebbe la capacità di queste ultime consentendo, in tal modo, agli enti di interesse pubblico di poter scegliere tra un numero più elevato di revisori legali e imprese di revisione contabile. Pertanto, è opportuno incoraggiare e incentivare gli enti di interesse pubblico a designare più revisori legali o imprese di revisione contabile per effettuare la revisione legale.

    (27) Per scongiurare il rischio di familiarità e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di revisori e imprese di revisione contabile, è importante stabilire una durata massima dell'incarico di revisione applicabile a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un determinato ente sottoposto a revisione. È necessario stabilire un meccanismo di rotazione graduale appropriato per il personale di direzione con più anni di esperienza coinvolto nella revisione legale, compresi i responsabili della revisione legale per conto di un'impresa di revisione. È altresì importante prevedere un periodo di tempo appropriato entro il quale non sarà consentito a tale revisore legale o impresa di revisione contabile di effettuare la revisione legale dei conti del medesimo ente. Per garantire una transizione agevole, il revisore uscente è tenuto a fornire al revisore entrante un fascicolo di passaggio contenente le informazioni pertinenti.

    (28) Per tutelare l'indipendenza del revisore, è importante che la sua revoca sia possibile solo se motivata da giusta causa e se detta causa viene comunicata alle autorità responsabili della vigilanza. Nel caso in cui vi sia giusta causa, ma l'ente sottoposto a revisione non prende alcun provvedimento, deve essere conferito al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, agli azionisti, alle autorità competenti preposte alla vigilanza di revisori e imprese di revisione contabile e alle autorità competenti responsabili della vigilanza di enti di interesse pubblico il potere di adire un giudice nazionale per la revoca del revisore contabile.

    (29) Per garantire un elevato livello di fiducia di investitori e consumatori nel mercato interno evitando eventuali conflitti di interessi, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile siano sottoposti a opportuna vigilanza da parte delle autorità competenti, che sono indipendenti dalla professione di revisore dei conti e che dispongono di competenze, esperienza e risorse adeguate. Alle autorità competenti nazionali saranno conferiti i poteri necessari per svolgere le funzioni di vigilanza, compresa le capacità di accedere ai documenti, richiedere informazioni da qualsiasi persona e condurre ispezioni. È opportuno che tali autorità siano esperte nella vigilanza dei mercati finanziari, nella conformità agli obblighi di informativa finanziaria o nel controllo delle revisioni legali. Tuttavia, occorre consentire alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico di effettuare una verifica della conformità agli obblighi che i suddetti enti sono tenuti a osservare. Il finanziamento delle autorità competenti dovrebbe essere esente da eventuali influenze indebite da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile.

    (30) In presenza di una cooperazione efficace tra autorità con compiti diversi a livello nazionale, la qualità della vigilanza risulterebbe maggiore. Pertanto, è opportuno che le autorità preposte alla vigilanza della conformità agli obblighi in materia di revisione legale dei conti applicabili agli enti di interesse pubblico collaborino con le autorità responsabili dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, con le autorità preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico e con le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2006, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo[27].

    (31) Il controllo esterno della qualità ai fini della revisione legale dei conti si prefigura come un fattore chiave per garantire una revisione di elevata qualità. Esso conferisce una maggiore credibilità alle informazioni finanziarie pubblicate e consente una maggiore protezione di azionisti, investitori, creditori e altre parti interessate. Occorre pertanto che revisori legali e imprese di revisione contabile siano sottoposti a un sistema di controllo della qualità sotto la responsabilità delle autorità competenti, in modo da garantire l'obiettività e l'indipendenza dalla professione di revisore dei conti. È opportuno che i controlli della qualità siano organizzati in modo tale che ogni revisore legale o ogni impresa di revisione contabile che effettua revisioni per conto di enti di interesse pubblico sia sottoposto, quanto meno ogni tre anni, a un controllo della qualità. La raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico[28] fornisce informazioni sulle modalità di esecuzione delle ispezioni. Occorre che i controlli della qualità siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità dell'attività del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile in questione.

    (32) Le indagini hanno il compito di rilevare, impedire e correggere un'esecuzione non adeguata della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Pertanto, è necessario conferire alle autorità competenti il potere di condurre indagini su revisori legali e imprese di revisione contabile.

    (33) Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che le autorità competenti prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare in presenza di una scelta limitata del revisore e di eventuali rischi derivanti da un'elevata concentrazione del mercato.

    (34) La scomparsa di importanti imprese di revisione contabile potrebbe ostacolare gravemente la prestazione di servizi di revisione e determinare un ulteriore accumulo strutturale di rischi sul mercato. Pertanto, è necessario che le autorità competenti richiedano, come azione preventiva, alle imprese di revisione contabile di grandi dimensioni in ogni Stato membro di definire dei piani di emergenza volti a contrastare eventuali minacce alla continuità aziendale dell'impresa in questione. Tali piani potrebbero individuare delle misure volte a preparare il fallimento ordinato dell'impresa interessata.

    (35) La trasparenza delle attività poste in essere dalle autorità competenti dovrebbe contribuire a incrementare la fiducia nel mercato interno di investitori e consumatori. Pertanto, è opportuno che le autorità competenti documentino regolarmente le rispettive attività e pubblichino singole relazioni sulle ispezioni.

    (36) La cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri può prefigurarsi come un fattore chiave per garantire una qualità uniformemente elevata delle revisioni legali dei conti effettuate nell'Unione. Pertanto, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri collaborino tra loro, laddove necessario, per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza delle revisioni legali. Le stesse autorità sono tenute a rispettare il principio della competenza, in materia di regolamentazione e di controllo pubblico, dello Stato membro d'origine, nel quale il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è stato abilitato e nel quale l'ente sottoposto alla revisione contabile ha la sede legale. La cooperazione tra le autorità competenti risulterebbe sensibilmente incrementata se organizzata nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (AEV), sotto la guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce una Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)[29]. Occorre che l'AESFEM, coadiuvata dall'Autorità bancaria europea (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce una Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)[30], e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce una Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)[31], contribuisca a tale cooperazione fornendo consulenza e orientamenti alle autorità competenti nazionali.

    (37) Nell'ambito della suddetta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero rientrare lo scambio di informazioni, la collaborazione in termini di controllo della qualità, l'assistenza alle indagini relative all'esecuzione delle revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico, compresi i casi in cui la condotta oggetto di indagine non costituisce una violazione di alcuna disposizione legislativa o normativa in vigore negli Stati membri interessati, nonché eventuali piani di emergenza. Le modalità di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri potrebbero includere l'istituzione di collegi di autorità competenti e la delega di compiti tra gli stessi. Nel quadro di tale cooperazione, è opportuno prendere in esame il concetto di rete all'interno della quale i revisori o le imprese di revisione contabile operano. Le autorità competenti e le autorità europee di vigilanza sono tenute a osservare norme adeguate in materia di riservatezza e segreto professionale.

    (38) Riconoscere l'idoneità dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a effettuare revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico consentirebbe loro un accesso agevolato a ulteriori clienti. Pertanto, è importante prevedere un certificato di qualità a livello europeo la cui elaborazione compete all'AESFEM. Le autorità competenti nazionali saranno coinvolte nell'esame delle candidature per il rilascio del certificato.

    (39) Le relazioni esistenti tra i mercati dei capitali rendono necessario conferire alle autorità competenti nazionali e alle autorità europee di vigilanza il potere di cooperare con le autorità e gli organismi di vigilanza di paesi terzi relativamente allo scambio di informazioni o ai controlli della qualità. Tuttavia, laddove la cooperazione con le autorità di paesi terzi riguardi carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile, è necessario applicare la procedura di cui alla direttiva 2006/43/CE.

    (40) Per garantire un regolare funzionamento dei mercati dei capitali sono necessari una capacità di revisione sostenibile e un mercato competitivo per i servizi di revisione legale in cui vi sia una scelta sufficiente di imprese di revisione contabile in grado di svolgere la revisione legale di enti di interesse pubblico. L'AESFEM dovrebbe presentare una relazione sulle modifiche apportate alla struttura del mercato della revisione contabile da questo regolamento. Nell'ambito di questa analisi, l'AESFEM dovrebbe tenere in considerazione l'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità civile per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione. Sulla base di questa relazione e di altri elementi pertinenti, la Commissione dovrebbe presentare una relazione relativa all'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione contabile e dovrebbe adottare le misure che ritiene appropriate in base ai propri riscontri.

    (41) Per incrementare la conformità ai requisiti del presente regolamento e conformemente alla comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari"[32], è necessario estendere i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di vigilanza e comminare sanzioni. In caso di violazioni accertate, è opportuno prevedere delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di revisori legali, imprese di revisione contabile ed enti di interesse pubblico. È opportuno che le autorità competenti garantiscano la trasparenza delle sanzioni e delle misure adottate. Occorre che l'adozione e la pubblicazione delle sanzioni rispetti i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47.

    (42) Eventuali informatori potranno portare nuove informazioni all'attenzione delle autorità competenti in modo da consentire a queste ultime di rilevare e sanzionare irregolarità, frodi incluse. Tuttavia, gli informatori potrebbero essere frenati nel farlo per paura di ritorsioni o potrebbero non essere sufficientemente incentivati. Pertanto, è necessario che gli Stati membri garantiscano che siano presenti disposizioni adeguate volte a incoraggiare gli informatori a segnalare violazioni del presente regolamento e proteggerli da eventuali ritorsioni. Gli Stati membri potrebbero altresì prevedere degli incentivi a tale proposito; tuttavia, occorre che gli informatori accedano a tali incentivi nel solo caso in cui rivelino nuove informazioni che non sono giuridicamente tenuti a comunicare e laddove tali informazioni conducano a una sanzione per una violazione del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i regimi per le denunce di irregolarità implementati dagli stessi includano meccanismi volti a fornire una protezione adeguata del soggetto segnalato, in particolare relativamente al diritto alla protezione dei suoi dati personali e alle procedure atte a garantire il diritto del soggetto segnalato di difendersi ed essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione, nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro una decisione che lo riguarda.

    (43) Per tenere conto degli sviluppi nel settore e nel mercato della revisione contabile, occorre conferire alla Commissione il potere di definire requisiti tecnici riguardanti il contenuto del fascicolo di passaggio che il nuovo revisore dovrà ricevere e l'istituzione di un certificato di qualità europeo per i revisori contabili che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico.

    (44) Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, nel settore della revisione contabile e nella professione di revisore dei conti e per specificare i requisiti previsti nel presente regolamento, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in ottemperanza all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, l'utilizzo di atti delegati si rende necessario per adattare l'elenco di servizi connessi alla revisione e di servizi diversi dalla revisione, nonché per definire l'entità dei costi che l'AESFEM potrebbe addebitare per rilasciare il certificato di qualità europeo a revisori legali e imprese di revisione contabile. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (45) Per garantire la certezza del diritto e una transizione agevole al regime previsto nel presente regolamento, è importante introdurre un regime transitorio che contempli l'obbligo di ruotare le imprese di revisione, l'obbligo di prevedere una procedura di selezione per la scelta dell'impresa di revisione contabile e la conversione delle imprese di revisione contabile in imprese che prestano esclusivamente servizi di revisione.

    (46) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente chiarire e definire in modo ottimale il ruolo della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, migliorare le informazioni che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisce all'ente sottoposto a revisione o ad altre parti in causa, migliorare i canali di comunicazione tra i revisori e le autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico, impedire qualunque conflitto di interessi derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile a enti di interesse pubblico, mitigare il rischio di potenziali conflitti di interessi attribuibili al sistema esistente secondo il quale "l'ente sottoposto a revisione sceglie e paga il revisore" o al rischio di familiarità, agevolare l'alternanza tra revisori legali o imprese di revisione contabile e la scelta di un fornitore di servizi di revisione per gli enti di interesse pubblico, ampliare la scelta dei fornitori di servizi di revisione per gli enti di interesse pubblico e migliorare l'efficacia, l'indipendenza e la coerenza della regolamentazione e della vigilanza cui sono sottoposti revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali per conto di enti di interesse pubblico, compresa la cooperazione a livello dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro dimensione, essere realizzati meglio a livello comunitario, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (47) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8, il diritto alla libera iniziativa privata di cui all'articolo 16, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa di cui all'articolo 48, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene di cui all'articolo 49, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato di cui all'articolo 50 e deve essere applicato conformemente ai suddetti diritti e principi,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Titolo I

    Oggetto, campo di applicazione e definizioni

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'esecuzione della revisione legale del bilancio annuale e consolidato degli enti di interesse pubblico, norme per l'organizzazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile e la loro selezione da parte degli enti di interesse pubblico, volte a promuoverne l'indipendenza e ad evitare eventuali conflitti di interessi, nonché norme in materia di vigilanza sul rispetto dei suddetti requisiti da parte dei revisori contabili e delle imprese di revisione contabile.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1.           Il presente regolamento si applica a:

    a)      revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico;

    b)      enti di interesse pubblico.

    2.           Il presente regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 2006/43/CE.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, eccetto le definizioni di "relazione di revisione" e "autorità competente".

    Articolo 4

    Grandi enti di interesse pubblico

    Ai fini del presente regolamento, per "grandi enti di interesse pubblico" si intende:

    a)           in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettera a), della direttiva 2006/43/CE, i 10 principali emittenti di azioni nello Stato membro secondo la capitalizzazione di mercato calcolata sulla base delle quotazioni di fine anno e in ogni caso tutti gli emittenti di azioni che abbiano avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato calcolata sulla base delle quotazioni di fine anno superiore a 1 000 000 000 EUR;

    b)           in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettere da b) a f), della direttiva 2006/43/CE, qualunque ente che, alla data di chiusura del bilancio, presenta un totale dello stato patrimoniale superiore a 1 000 000 000 EUR;

    c)           in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettere g) e h), della direttiva 2006/43/CE, qualunque ente che, alla data di chiusura del bilancio, presenti attivi gestiti superiori a 1 000 000 000 EUR.

    Titolo II

    Condizioni per effettuare una revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

    CAPO I

    INDIPENDENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

    Articolo 5

    Indipendenza e obiettività

    Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'esecuzione di una revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione commerciale o di altro genere riguardante il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti e, laddove appropriato, la sua rete, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo.

    Articolo 6

    Organizzazione interna di revisori e imprese di revisione contabile

    1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile si conforma ai seguenti requisiti organizzativi:

    a)      un'impresa di revisione contabile stabilisce politiche e procedure atte a garantire che i propri titolari o azionisti, nonché i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo dell'impresa stessa, o di un'affiliata, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile;

    b)      un revisore legale o un'impresa di revisione contabile dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.

    Tali meccanismi di controllo interno sono concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'impresa di revisione contabile o della struttura di lavoro del revisore legale.

    Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile applica e mantiene procedure decisionali e strutture organizzative che specificano in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;

    c)      un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce politiche e procedure atte a garantire che i suoi dipendenti nonché tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di revisione legale dei conti dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti;

    d)      un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce politiche e procedure atte a garantire che l'esternalizzazione di importanti funzioni di revisione non sia effettuata in modo da compromettere la qualità del suo controllo interno, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto degli obblighi enunciati nel presente regolamento da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile;

    e)      un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici eventuali rischi per l'indipendenza di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

    f)       un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce procedure e norme appropriate per effettuare le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico, nonché per formare, monitorare ed esaminare le attività dei dipendenti e organizzare la struttura del dossier di revisione di cui all'articolo 16, paragrafo 5;

    g)      un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce un sistema interno di controllo della qualità volto a garantire la qualità della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Nel sistema di controllo della qualità rientrano quanto meno le procedure e le norme di cui alla lettera f). Nel caso di un'impresa di revisione contabile, la responsabilità del sistema interno di controllo della qualità compete a una persona che ha la qualifica di revisore legale;

    h)      un revisore legale o un'impresa di revisione contabile impiega sistemi, risorse e procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nell'esecuzione delle attività di revisione legale dei conti;

    i)       un revisore legale o un'impresa di revisione contabile definisce una politica per evitare il suo coinvolgimento o quello dei propri dipendenti in qualsiasi reato o violazione della legge durante lo svolgimento della sua attività. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per fronteggiare e registrare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità delle proprie attività di revisione legale dei conti;

    j)       un revisore legale o un'impresa di revisione contabile dispone di politiche retributive atte a fornire incentivi alle prestazioni sufficienti per garantire la qualità della revisione. In particolare, la retribuzione e la valutazione del rendimento dei dipendenti non dipendono dall'entità del fatturato che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deriva dall'ente sottoposto a revisione;

    k)      un revisore legale o un'impresa di revisione contabile controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi e dei meccanismi e delle disposizioni di controllo interno e di controllo interno della qualità da esso stabiliti in applicazione del presente regolamento e adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze. In particolare, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conduce una valutazione annuale del sistema interno di controllo della qualità di cui alla lettera g). Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e di eventuali misure proposte per modificare il sistema interno di controllo della qualità.

    Le politiche e le procedure di cui al primo comma sono documentate e comunicate ai dipendenti del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

    Qualsiasi esternalizzazione di funzioni di revisione di cui alla lettera d) non influisce sulla responsabilità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.

    2. Nel conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile prende in considerazione le proprie dimensioni e la complessità delle proprie attività.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, che tale conformità è proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle sue attività.

    Articolo 7

    Indipendenza dall'ente sottoposto a revisione

    1.           Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, nonché qualsiasi titolare di diritti di voto in un'impresa di revisione contabile, è indipendente dall'ente sottoposto a revisione e non è coinvolto nel processo decisionale del medesimo ente.

    2.           Un revisore legale, un'impresa di revisione contabile, i loro responsabili, i loro dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o impresa e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2004/72/CE della Commissione[33] si astengono da qualsiasi operazione di acquisto, vendita o altro tipo su qualsiasi strumento finanziario emesso, garantito o altrimenti sostenuto da un ente sottoposto alla loro revisione legale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

    3.           Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non partecipano né influenzano la determinazione di una revisione legale dei conti di un qualunque ente sottoposto a revisione se:

    a)      possiedono strumenti finanziari dell'ente sottoposto a revisione, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati;

    b)      possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati;

    c)      hanno occupato di recente un posto presso l'ente sottoposto a revisione o intrattengono con esso una relazione d'affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

    4.           Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non sollecitano o accettano denaro, regali o favori da chiunque presenti una relazione contrattuale con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile.

    5.           Non si applicano le misure nazionali in materia di deontologia professionale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE che non sono compatibili con i paragrafi 2, 3 e 4.

    Articolo 8

    Assunzione da parte degli enti di interesse pubblico di precedenti revisori legali o dipendenti di revisori legali o imprese di revisione contabile

    1            Un revisore legale o un responsabile della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico per conto di un'impresa di revisione contabile non è autorizzato, prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di revisore legale o di responsabile della revisione:

    a)      ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione;

    b)      a diventare membro del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione o, nel caso in cui tale comitato non esista, dell'organo che espleta funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile;

    c)      a diventare membro senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione o membro dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione.

    2.           I dipendenti di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o impresa, nel caso in cui tali dipendenti o altre persone fisiche siano state personalmente abilitate ad esercitare la professione di revisori legali, non accettano, prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno dal loro diretto coinvolgimento nelle attività di revisione contabile, le funzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

    Articolo 9

    Corrispettivi per la revisione

    1.           I corrispettivi per l'esecuzione di revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico non dipendono dai risultati.

    Ai fini del primo comma, i corrispettivi in funzione dei risultati sono quei corrispettivi per incarichi di revisione calcolati a partire da una base predeterminata connessa al risultato di una transazione o al risultato del lavoro svolto. I corrispettivi non sono da intendersi in funzione dei risultati se sono stati fissati da un giudice o da un'autorità competente.

    2.           Nel caso in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisca all'ente sottoposto a revisione i servizi finanziari correlati alla revisione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, i corrispettivi per tali servizi sono limitati al 10% dei corrispettivi versati da tale ente per la revisione legale dei conti.

    3.           Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico sottoposto a revisione legale dei conti rappresenti oltre il 20% o, per due anni consecutivi, oltre il 15% del totale dei corrispettivi annuali ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti, tale revisore o impresa informa il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile specificando se i suddetti corrispettivi superino il 20% o il 15% del totale dei corrispettivi annuali ricevuti e sono avviate le discussioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera d). Prima dell'emissione di una relazione di revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile valuta se sottoporre l'incarico di revisione a un controllo della qualità da parte di un ulteriore revisore legale o impresa di revisione.

    Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico sottoposto a revisione legale rappresenti, per due anni consecutivi, il 15% o più del totale dei corrispettivi annuali ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informa l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di questa situazione. L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, decide sulla base di motivazioni oggettive presentate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a svolgere la revisione legale per un ulteriore periodo, comunque non superiore a due anni.

    Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo si impegna con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ai fini degli obblighi enunciati nel presente paragrafo.

    Articolo 10

    Divieto di prestare servizi diversi dalla revisione

    1.           Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate la revisione legale dei conti e servizi finanziari correlati alla revisione.

    Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi di revisione legale dei conti o servizi finanziari correlati alla revisione.

    2.           Ai fini del presente articolo, per servizi finanziari correlati alla revisione si intendono:

    a)      sottoporre a revisione o verifica il bilancio intermedio;

    b)      garantire la correttezza delle dichiarazioni sul governo societario;

    c)      garantire la correttezza per quanto riguarda la responsabilità aziendale in campo sociale;

    d)      garantire o attestare le comunicazioni alle autorità di regolamentazione degli enti finanziari che esulano dal campo di applicazione della revisione legale dei conti e assistono le suddette autorità nell'adempimento dei loro compiti, in materia ad esempio di requisiti patrimoniali o particolari coefficienti di solvibilità atti a determinare quanto sia probabile che un'impresa continui a soddisfare i propri obblighi di debito;

    e)      fornire certificazione della conformità agli obblighi fiscali se tale attestazione è richiesta dalla legislazione nazionale;

    f)       qualunque altro obbligo fissato per legge correlato all'attività di revisione e imposto dalla legislazione dell'Unione al revisore legale o impresa di revisione contabile.

    3.           Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate servizi diversi dalla revisione legale.

    Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, nessun membro di tale rete fornisce all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi diversi dalla revisione contabile.

    Ai fini del presente articolo, per servizi diversi dalla revisione contabile si intendono:

    a)       servizi che comportano un conflitto di interessi in tutti i casi:

    i)           servizi specializzati non relativi alla revisione, consulenza fiscale, consulenza generale in materia di gestione ed altri servizi di consulenza;

    ii)          contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;

    iii)         progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo di informazioni finanziarie incluse nel bilancio e consulenza sui rischi;

    iv)         servizi di valutazione che presentano pareri sulla congruità o perizie su conferimenti in natura;

    v)          servizi attuariali e legali, compresa la risoluzione di controversie;

    vi)         progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera da b) a j) della direttiva 2006/43/CE;

    vii)        partecipazione alla revisione interna del cliente e fornitura di servizi correlati alla funzione di revisione interna;

    viii)       servizi di mediazione (broker) o negoziazione (dealer), consulenza di investimento o servizi di investment banking;

    b)       servizi che possono comportare conflitti di interessi:

    i)           servizi che interessano le risorse umane, compresa l'assunzione di membri dell'alta direzione;

    ii)          fornitura di lettere di conforto per gli investitori nel quadro dell'emissione dei titoli di un'impresa;

    iii)         progettazione e realizzazione dei sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera a) della direttiva 2006/43/CE;

    iv)         servizi di due diligence al venditore o all'acquirente in caso di potenziali fusioni e acquisizioni e certificazione della correttezza di un ente sottoposto a revisione alle altre parti di una transazione finanziaria o societaria.

    In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti iii) e iv), possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile previa approvazione dell'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

    In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti i) e ii) possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione previa approvazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 31 del presente regolamento.

    4.           Quando un membro della rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce servizi diversi dalla revisione contabile a un'impresa costituita in un paese terzo e controllata dall'ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza.

    Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica le misure volte a mitigare i rischi causati da tale fornitura di servizi in un paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a effettuare la revisione legale dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 11, che tale fornitura di servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione.

    Il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione e la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii) e iii) sono da ritenersi sempre come eventi che compromettono l'indipendenza.

    La fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, lettera a), punti i) e da iv) a viii), è considerata tale da compromettere tale indipendenza.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può rivolgersi all'autorità competente per ricevere un parere su tale questione.

    5.           Nel caso in cui un'impresa di revisione contabile derivi oltre un terzo dei suoi ricavi di revisione annui da enti di interesse pubblico e appartenga a una rete i cui membri presentano ricavi di revisione annui combinati che superano 1 500 milioni EUR all'interno dell'Unione europea, la stessa impresa si conforma alle seguenti condizioni:

    a)      non fornisce, direttamente o indirettamente, a un qualsiasi ente di interesse pubblico servizi diversi dalla revisione contabile;

    b)      non appartiene a una rete che presta servizi diversi dalla revisione contabile all'interno dell'Unione;

    c)      qualunque ente che presta i servizi di cui al paragrafo 3 non detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 5% del capitale o dei diritti di voto nell'impresa di revisione contabile;

    d)      gli enti che prestano i servizi di cui al paragrafo 3 non detengono congiuntamente, direttamente o indirettamente, oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto nell'impresa di revisione contabile;

    e)      tale impresa di revisione contabile non detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 5% del capitale o dei diritti di voto in qualunque ente che presta i servizi di cui al paragrafo 3.

    6.           È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 ai fini di adattare l'elenco dei servizi finanziari correlati alla revisione di cui al paragrafo 2, nonché l'elenco dei servizi diversi dalla revisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione prende in esame gli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.

    Articolo 11

    Preparazione alla revisione legale dei conti e valutazione dei rischi per l'indipendenza

    1.           Prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale per conto di un ente di interesse pubblico, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile valuta e documenta:

    – se è in regola con i requisiti organizzativi interni di cui all'articolo 6;

    – se è in regola con i requisiti di cui agli articoli 7, 9 e 10;

    – se dispone di dipendenti competenti, tempo e risorse sufficienti per effettuare in modo opportuno la revisione;

    – se, nel caso di un'impresa di revisione contabile, il responsabile della revisione è abilitato a esercitare la professione di revisore legale nello Stato membro in cui viene condotta la revisione legale dei conti;

    – se sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 33;

    – senza pregiudizio della direttiva 2005/60/CE, l'integrità dell'ente di interesse pubblico.

    2.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile valuta altresì la presenza di rischi per la sua indipendenza.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non presta servizi di revisione legale dei conti nel caso in cui il revisore legale, l'impresa di revisione contabile o la rete a cui appartiene intrattenga una relazione finanziaria, d'affari o di altro tipo, sia essa diretta o indiretta, con l'ente sottoposto a revisione sulla base della quale un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulta compromessa.

    Nell'eventualità in cui l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulti essere compromessa da minacce di autoriesame o interesse personale, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettua la revisione legale dei conti.

    Nell'eventualità in cui l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulti essere compromessa da minacce di esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile adotta misure volte a ridurre tali rischi. Nel caso in cui la rilevanza dei rischi rispetto alle misure adottate è tale da compromettere l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, quest'ultimo non effettua la revisione legale dei conti.

    3.           Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conserva le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi significativi per la sua indipendenza, nonché le misure adottate per mitigarli.

    4            Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile:

    a)      conferma per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile la propria indipendenza dall'ente sottoposto a revisione;

    b)      conferma per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile i nominativi dei responsabili, del membro dell'alta direzione o del dirigente responsabile del gruppo che effettua la revisione legale dei conti, certificando l'assenza di eventuali conflitti di interessi;

    c)      chiede l'autorizzazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile a fornire i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), all'ente sottoposto a revisione;

    d)      chiede l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, per fornire i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), all'ente sottoposto a revisione;

    e)      discute con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile eventuali rischi per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarli, come documentato dallo stesso revisore o impresa di revisione contabile ai sensi del paragrafo 3.

    Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale organo espleta le funzioni assegnate al suddetto comitato ai sensi del presente paragrafo.

    CAPO II

    RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

    Articolo 12

    Riservatezza e segreto professionale

    Revisori legali e imprese di revisione contabile, compresi quelli che hanno cessato di partecipare ad uno specifico incarico di revisione nonché i precedenti revisori legali o imprese di revisione contabile, non invocano le norme in materia di riservatezza e segreto professionale, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, al fine di ostacolare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

    Articolo 13

    Comunicazione ai revisori e alle autorità di paesi terzi

    1.           Nel caso in cui un revisore legale o un'impresa di revisione contabile effettui la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico che appartiene a un gruppo di imprese la cui impresa madre ha sede in un paese terzo, le norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE non pregiudicano il trasferimento al revisore del gruppo situato in un paese terzo, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è fondamentale per preparare la revisione del bilancio consolidato dell'impresa madre.

    Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un paese terzo è effettuato ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale.

    2.           Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile preposto alla revisione legale di un ente di interesse pubblico che ha emesso valori mobiliari in un paese terzo o appartiene a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un paese terzo può trasferire all'autorità competente del paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti inerenti alla revisione dell'ente in causa che detiene soltanto alle condizioni definite all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

    CAPO III

    ESECUZIONE DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

    Articolo 14

    Campo di applicazione della revisione legale dei conti

    1.           Nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile adotta le misure necessarie per formulare un giudizio in merito a se il bilancio annuale o consolidato dell'ente di interesse pubblico fornisca o meno un quadro fedele secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicabile e, laddove appropriato, se tale bilancio annuale o consolidato sia conforme agli obblighi di legge di cui all'articolo 22.

    Le suddette misure includono quanto meno gli obblighi enunciati negli articoli da 15 a 20.

    Il giudizio del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile è espresso conformemente agli articoli da 21 a 25.

    2.           Senza pregiudizio degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 22 e 23, il campo di applicazione della revisione legale dei conti non include la garanzia sull'efficienza economico-finanziaria futura dell'ente sottoposto a revisione contabile né l'efficienza o l'efficacia con cui l'organo di direzione o di amministrazione ha condotto o condurrà l'attività.

    Articolo 15

    Scetticismo professionale

    Nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esercita per l'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione e dalle persone preposte al suo governo.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile preserva un approccio basato sullo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti il fair value (valore equo) e la riduzione di valore dell'avviamento e di altre attività immateriali e i flussi di cassa futuri utili per valutare la continuità aziendale.

    Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da una mentalità diffidente, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

    Articolo 16

    Organizzazione del lavoro

    1.           Se la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la suddetta impresa designa quanto meno un responsabile della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili risorse sufficienti per espletare in modo opportuno le loro funzioni.

    La qualità della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri che l'impresa di revisione contabile considera nella scelta dei responsabili.

    I responsabili designati sono attivamente coinvolti nell'esecuzione della revisione legale dei conti.

    2.           Se la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico è effettuata da un revisore legale, il suddetto revisore dedica tempo a sufficienza all'incarico e assegna un numero di dipendenti sufficienti per espletare in modo opportuno le proprie funzioni.

    3.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva una documentazione dei casi nei quali i suoi dipendenti non rispettano il presente regolamento. Inoltre, conserva una documentazione delle eventuali conseguenze del mancato rispetto, comprese le misure adottate nei confronti dei suddetti dipendenti e le misure volte a modificare il sistema interno di controllo della qualità. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile prepara una relazione annuale contenente una descrizione generale delle eventuali misure adottate e la distribuisce ai dipendenti.

    Nel caso si rivolga a consulenti esterni, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è tenuto a documentare la richiesta presentata e i pareri ricevuti.

    4.           Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile mantiene un fascicolo relativo al cliente. Tale fascicolo contiene i seguenti dati per ogni cliente sottoposto a revisione:

    a)      il nome, l'indirizzo e il centro di attività;

    b)      nel caso di un'impresa di revisione contabile, i responsabili della revisione;

    c)      i corrispettivi per la revisione legale dei conti e i corrispettivi per ulteriori servizi in ogni esercizio finanziario.

    5.           Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile crea un dossier di revisione per ogni incarico ultimato. Il dossier di revisione contiene quanto meno i seguenti dati e documenti, in versione cartacea o elettronica:

    a)      il contratto tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile e l'ente sottoposto a revisione, comprensivo di eventuali modifiche allo stesso;

    b)      la corrispondenza scambiata con l'ente sottoposto a revisione in merito alla revisione legale dei conti;

    c)      un piano di revisione volto a definire il probabile campo di applicazione e il metodo della revisione legale dei conti;

    d)      una descrizione della natura e della portata delle attività di revisione effettuate;

    e)      le date di inizio e fine delle fasi delle procedure di revisione definite nel piano di revisione;

    f)       i principali risultati delle procedure di revisione effettuate;

    g)      le conclusioni tratte dai risultati di cui alla lettera f);

    h)      il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nelle bozze delle relazioni di cui agli articoli 22 e 23;

    i)       i dati registrati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 3, degli articoli 17 e 18 e dell'articolo 19, paragrafo 6;

    j)       eventuali altri dati e documenti pertinenti e rilevanti per supportare le relazioni di cui agli articoli 22 e 23 e per monitorare la conformità con il presente regolamento e altri obblighi di legge applicabili.

    Il dossier di revisione è chiuso entro due mesi dalla data nella quale viene sottoscritta la relazione di revisione di cui all'articolo 22.

    6.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva la documentazione di eventuali reclami relativi all'esecuzione delle revisioni legali dei conti.

    Articolo 17

    Integrità del mercato

    1.           In presenza di un incidente che ha compromesso o potrebbe compromettere seriamente l'integrità delle revisioni legali dei conti effettuate da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile, quest'ultimo/a:

    a)      conserva la documentazione dell'incidente;

    b)      adotta misure appropriate volte a gestire le conseguenze dell'incidente e impedire che si verifichi nuovamente;

    c)      informa dell'incidente l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

    La documentazione di cui alla lettera a) del primo comma contiene i fatti e le circostanze dell'incidente, le informazioni sulla persona o sulle persone coinvolte e le spiegazioni delle misure adottate ai sensi della lettera b) del suddetto comma.

    2.           Senza pregiudizio della direttiva 2005/60/CE, se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale di un ente di interesse pubblico sospetta o ha validi motivi per sospettare che si siano verificati eventi o comportamenti indicanti irregolarità, compreso il caso di frode relativa al bilancio dell'ente sottoposto a revisione, o vi siano stati tentativi in tal senso, ne informa l'ente sottoposto a revisione invitandolo a esaminare la questione, nonché adottare le misure appropriate per porre rimedio alle suddette irregolarità ed evitare che le stesse si ripresentino in futuro.

    Nel caso in cui l'ente sottoposto a revisione non esamini la questione o non adotti alcuna misura, o laddove il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ritenga che le misure adottate dall'ente stesso non siano sufficienti per porre rimedio alle suddette irregolarità, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informa le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico in merito a tali irregolarità.

    La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque fatto di cui al primo comma non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione.

    Articolo 18

    Revisione del bilancio consolidato

    1            Nel caso di una revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, il revisore del gruppo:

    a)      si assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'articolo 22 e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23 in relazione al bilancio consolidato;

    b)      indica quale attività di revisione è svolta da uno o più revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile, ai fini della revisione del gruppo;

    c)      effettua un riesame, e ne conserva la documentazione, del lavoro di revisione svolto da uno o più revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile, ai fini della revisione del gruppo. La documentazione conservata dal revisore del gruppo consente all'autorità competente di esaminare in modo opportuno il lavoro che tale revisore ha svolto.

    Ai fini della lettera c) del primo comma, il revisore del gruppo ottiene l'accordo di revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile per il trasferimento della documentazione pertinente durante l'esecuzione della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinché il revisore del gruppo possa fidarsi del lavoro svolto dai suddetti revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile.

    2.           Se il revisore del gruppo non è in grado di conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera c), tale revisore adotta misure appropriate e ne informa l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

    Tali misure possono includere un'ulteriore attività di revisione della pertinente società controllata dell'ente di interesse pubblico, che può avvenire sia direttamente sia tramite esternalizzazione.

    3.           Se il revisore del gruppo è soggetto a un controllo della qualità o a un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesto, la documentazione rilevante da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto da revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, comprese le relative carte di lavoro.

    L'autorità competente chiede alle autorità competenti interessate la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo in ottemperanza al titolo IV, capo III del presente regolamento.

    Quando la revisione di una componente di un gruppo di imprese è effettuata da revisori o enti di revisione contabile di un paese terzo, l'autorità competente chiede alle autorità competenti interessate del paese terzo la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori o enti di revisione contabile del paese terzo in virtù degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

    In deroga al terzo comma, quando la revisione di una componente di un gruppo di imprese è effettuata da revisori o enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori contabili o dagli enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo che potrà avere un accesso adeguato e illimitato, su richiesta, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le opportune misure per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli derivanti dalla normativa del paese terzo, la prova degli ostacoli incontrati.

    Articolo 19

    Controllo interno della qualità

    1.           Prima di pubblicare le relazioni di cui agli articoli 22 e 23, viene condotto un controllo interno della qualità volto ad accertare se il revisore legale o il responsabile della revisione siano ragionevolmente potuti giungere al giudizio e alle conclusioni espressi nella bozza di tali relazioni.

    2.           Il suddetto controllo viene effettuato da un soggetto preposto al controllo interno della qualità. Tale soggetto è un revisore legale, ma non ha preso parte all'esecuzione della revisione legale dei conti alla quale si riferisce il controllo interno della qualità.

    3.           In fase di controllo interno della qualità, il soggetto preposto raccoglie e conserva quanto meno le informazioni seguenti:

    a)      le informazioni orali e scritte fornite dal revisore legale o dal responsabile della revisione, su richiesta o meno del soggetto preposto al controllo interno della qualità, per sostenere i principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni tratte da tali risultati;

    b)      il bilancio sottoposto a revisione;

    c)      i principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni tratte da tali risultati;

    d)      i giudizi del revisore legale o del responsabile della revisione espressi nelle bozze delle relazioni di cui agli articoli 22 e 23.

    4.           Il controllo interno della qualità valuta quanto meno i seguenti elementi:

    a)      l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione;

    b)      i rischi significativi che il revisore legale o il responsabile della revisione hanno identificato nel corso della revisione legale dei conti e le misure adottate per gestire in modo opportuno tali rischi;

    c)      le argomentazioni del revisore legale o del responsabile della revisione, in particolare riguardo alla significatività e ai rischi significativi di cui alla lettera b);

    d)      qualsiasi richiesta di consulenza presentata ad esperti esterni e l'applicazione di tale consulenza;

    e)      la natura e la portata delle inesattezze, corrette o meno, individuate nel bilancio durante l'esecuzione della revisione contabile;

    f)       le problematiche discusse con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e gli organi di direzione e/o controllo dell'ente sottoposto a revisione;

    g)      le problematiche discusse con le autorità competenti e, laddove applicabile, con altre terze parti;

    h)      se i documenti e le informazioni selezionati dal dossier di revisione rispecchino in modo soddisfacente le posizioni assunte dai dipendenti partecipanti alla revisione contabile, e se tali documenti e informazioni supportino il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nella bozza delle relazioni di cui agli articoli 22 e 23.

    5.           Il soggetto preposto al controllo interno della qualità discute i risultati del controllo da egli condotto con il revisore legale e il responsabile della revisione. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile definisce la procedura da seguire nel caso in cui il soggetto preposto al controllo interno della qualità da un lato e il revisore legale o il responsabile della revisione dall'altro non concordano sui risultati del controllo.

    6.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva la documentazione dei risultati del controllo interno della qualità accompagnati dalle considerazioni alla base degli stessi.

    Articolo 20

    Uso dei principi di revisione internazionali

    Nell'effettuare la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, i revisori legali o le imprese di revisione contabile osservano i principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE, purché tali principi siano conformi ai requisiti del presente regolamento.

    CAPO IV

    RELAZIONI DI REVISIONE

    Articolo 21

    Risultati della revisione legale dei conti

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile illustra i risultati della revisione legale dei conti nelle seguenti relazioni:

    – una relazione di revisione conformemente all'articolo 22;

    – una relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile conformemente all'articolo 23.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile illustra i risultati della revisione legale dei conti al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione in ottemperanza all'articolo 24 e alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico in ottemperanza all'articolo 25.

    Articolo 22

    Relazione di revisione

    1.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile illustra i risultati della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico in una relazione di revisione.

    2.           La relazione di revisione presenta forma scritta. Essa contiene quanto meno le seguenti informazioni:

    a)      identifica l'ente il cui bilancio annuale o consolidato è stato sottoposto a revisione;

    b)      specifica il bilancio annuale o consolidato, la data e il periodo a cui si riferisce;

    c)      spiega, nel caso siano state riesaminate ulteriori relazioni, la portata di tale riesame;

    d)      indica quale organo dell'ente sottoposto a revisione ha designato i revisori legali o le imprese di revisione contabile;

    e)      indica la data della designazione e il periodo di incarico ininterrotto, compresi eventuali prolungamenti e rinnovi;

    f)       indica che la revisione legale dei conti è stata effettuata conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 20;

    g)      indica il quadro di informativa finanziaria applicato alla preparazione del bilancio;

    h)      descrive la metodologia utilizzata, in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quante voci sono state basate su prove di sistema e di conformità;

    i)       spiega eventuali variazioni intervenute nell'entità delle prove di validità e conformità effettuate rispetto all'anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era stata condotta da altri revisori legali o imprese di revisione contabile;

    j)       fornisce le informazioni sul livello di significatività applicato in fase di esecuzione della revisione legale dei conti;

    k)      identifica le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale o consolidato, comprese stime contabili fondamentali o aree di incertezza di misurazione;

    l)       fornisce una dichiarazione sulla situazione dell'ente sottoposto a revisione o, in caso di revisione legale del bilancio consolidato, dell'impresa madre e del gruppo, in particolare una valutazione della capacità dell'ente o dell'impresa madre e del gruppo di adempiere ai propri obblighi nel prossimo futuro e di preservare, pertanto, la continuità aziendale;

    m)     valuta il sistema di controllo interno dell'ente o, nel caso di un bilancio consolidato, dell'impresa madre, comprese le lacune significative in termini di controllo interno individuate nel corso della revisione legale dei conti, nonché il sistema di contabilità e rendicontazione;

    n)      spiega in quale misura la revisione legale dei conti era concepita per rilevare irregolarità, frodi incluse;

    o)      indica e spiega qualsiasi violazione di norme contabili, leggi, statuti, decisioni in merito ai principi contabili e altre questioni rilevanti per il governo dell'ente;

    p)      conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23;

    q)      dichiara che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e che i revisori legali o le imprese di revisione contabile sono rimasti pienamente indipendenti nell'esecuzione della revisione. Se la revisione contabile è stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione identifica ogni membro del gruppo che partecipa all'incarico di revisione e dichiara che tutti i membri sono rimasti pienamente indipendenti e non presentano interessi diretti o indiretti nell'ente sottoposto a revisione;

    r)       indica i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione;

    s)       indica i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), che l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1 ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione;

    t)       fornisce un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, i conti annuali o consolidati diano o meno un quadro fedele e siano stati preparati secondo il quadro di informativa finanziaria pertinente e, laddove del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio. In caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, la relazione spiega le ragioni alla base di tale decisione;

    u)      indica le eventuali questioni su cui i revisori legali o le imprese di revisione contabile richiamano l'attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi;

    v)      fornisce un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio annuale del medesimo esercizio o altro;

    w)     indica dove sono stabiliti i revisori legali o le imprese di revisione contabile.

    3.           Se per effettuare la revisione legale dei conti dell'ente di interesse pubblico sono stati designati più revisori legali o imprese di revisione contabile, gli stessi concordano sui risultati della revisione contabile e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione contabile presenta il proprio giudizio separatamente. Se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile presenta un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, il giudizio globale è da ritenersi come un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio. Ogni revisore legale o impresa di revisione contabile illustra le ragioni del disaccordo in un paragrafo.

    4.           La relazione di revisione non supera le quattro pagine o i 10 000 caratteri (spazi esclusi). Essa non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23.

    5.           La relazione di revisione è firmata e datata dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata dal revisore legale/dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile.

    6.           L'articolo 35 della direttiva [XXX] relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese non si applica alle relazioni di revisione degli enti di interesse pubblico.

    7.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non utilizza il nome di qualsiasi autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi la relazione di revisione.

    Articolo 23

    Relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile

    1.           I revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico presentano una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente in questione.

    Se l'ente sottoposto a revisione non dispone di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, la relazione aggiuntiva è presentata all'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente stesso.

    Al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o all'organo che espleta funzioni equivalenti è consentito trasmettere la relazione aggiuntiva all'organo di direzione, amministrazione o controllo dell'ente sottoposto a revisione.

    La relazione aggiuntiva viene comunicata all'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione se l'organo di direzione o di amministrazione dell'ente stesso decide in tal senso.

    2.           La relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile presenta forma scritta. Essa spiega in dettaglio e in modo esplicito i risultati della revisione legale dei conti effettuata e quanto meno:

    a)      include una dichiarazione di indipendenza ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera q);

    b)      indica le date delle riunioni con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o con l'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione;

    c)      indica le date delle eventuali riunioni con l'organo di direzione, amministrazione o controllo dell'ente sottoposto a revisione;

    d)      descrive la procedura di designazione;

    e)      descrive la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e/o le imprese di revisione contabile;

    f)       indica e spiega i giudizi su sostanziali incertezze che potrebbero sollevare dubbi sulla capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità aziendale;

    g)      giustifica in dettaglio se la tenuta dei conti, la contabilità, tutti i documenti sottoposti a revisione, il bilancio annuale o consolidato e eventuali relazioni aggiuntive siano appropriati;

    h)      indica e spiega in dettaglio tutti i casi di non conformità, compresi quelli non rilevanti, qualora siano considerati importanti per consentire al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di espletare le proprie funzioni;

    i)       valuta i metodi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio annuale o consolidato, compreso l'impatto di eventuali modifiche;

    j)       fornisce informazioni esaurienti su tutte le garanzie, lettere di conforto, impegni di intervento pubblico e altre misure di supporto sulle quali si è fatto affidamento per valutare la continuità aziendale;

    k)      conferma la presenza ad inventariazioni nonché altre verifiche fisiche se sono state effettuate le suddette inventariazioni o verifiche;

    l)       indica e spiega i principi di consolidamento in caso di revisione legale di un bilancio consolidato;

    m)     indica quale attività di revisione è stata svolta da revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile in caso della revisione legale di un bilancio consolidato;

    n)      indica se l'ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti.

    3.           In caso di disaccordo tra i revisori legali o le imprese di revisione contabile designati in merito alle procedure di revisione, ai principi contabili o a qualsiasi altra questione riguardante l'esecuzione della revisione legale dei conti, i motivi di tale disaccordo sono illustrati nella relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

    4.           La relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è firmata e datata dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è firmata almeno dal revisore legale/dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile.

    5.           I revisori legali o le imprese di revisione contabile mettono senza indugio a disposizione delle autorità competenti la relazione aggiuntiva su richiesta di queste ultime.

    Articolo 24

    Controllo della revisione legale dei conti da parte del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile

    Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente di interesse pubblico monitora il lavoro dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti.

    I revisori legali o le imprese di revisione contabile comunicano al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile le principali problematiche incontrate durante la revisione legale dei conti, in particolare le debolezze rilevanti del controllo interno in relazione con il processo di informativa finanziaria. Su richiesta di una qualunque parte, i revisori legali o le imprese di revisione contabile discutono le suddette problematiche con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

    Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile informa l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile spiega in che modo la revisione legale dei conti ha contribuito all'integrità dell'informativa finanziaria e il suo ruolo in questo processo.

    Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo si impegna con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ai fini degli obblighi enunciati nel presente articolo.

    Articolo 25

    Comunicazione alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico

    1.           Senza pregiudizio dell'articolo 55 della direttiva 2004/39/CE, dell'articolo 53 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[34], dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2007/64/CE, dell'articolo 106 della direttiva 2009/65/CE, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE e dell'articolo 72 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[35], il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico fatti o decisioni riguardanti detto ente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti e tali da:

    a)      costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono, laddove appropriato, le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio delle attività di tale ente di interesse pubblico;

    b)      pregiudicare la continuità della gestione dell'ente di interesse pubblico;

    c)      comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni di cui sia venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa che ha stretti legami con l'ente di interesse pubblico per il quale effettua la revisione legale dei conti.

    2.           Le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione instaurano un dialogo regolare con i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese.

    L'ABE e l'AEAP emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti preposte alla vigilanza di enti creditizi e imprese di assicurazione, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010, al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma.

    3.           La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 o di qualunque fatto durante il dialogo di cui al paragrafo 2 non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione.

    CAPO V

    PRESENTAZIONE DI RELAZIONI DI TRASPARENZA DA PARTE DI REVISORI LEGALI E IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    Articolo 26

    Comunicazione delle informazioni finanziarie

    1.           Un'impresa di revisione contabile che effettua le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico pubblica la propria relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

    I revisori legali che effettuano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico pubblicano il proprio rendiconto economico annuale.

    2.           La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e corrispettivi derivati da servizi finanziari correlati alla revisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2.

    La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale sono sottoposti a revisione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

    3.           Se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartiene a una rete, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisce nella relazione finanziaria annuale o in allegato al rendiconto economico annuale le seguenti informazioni supplementari:

    a)      il nome di ogni revisore legale o impresa di revisione contabile che appartiene alla rete;

    b)      i paesi nei quali ogni revisore legale o impresa di revisione contabile che appartiene alla rete è abilitato a esercitare la professione di revisore dei conti o ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale;

    c)      il fatturato totale dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che appartengono alla rete derivante dalla revisione legale di bilanci annuali e consolidati;

    d)      il bilancio consolidato della rete sottoposto a revisione e, in presenza di un'entità giuridica che dirige la rete, il bilancio sottoposto a revisione della suddetta entità giuridica conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE.

    In deroga al primo comma, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può non fornire le informazioni supplementari nel caso esse provengano dall'entità giuridica che dirige la rete o da un altro rappresentante della rete. In tal caso, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile indica in allegato al rendiconto economico annuale o alla relazione finanziaria annuale dove è possibile reperire le suddette informazioni.

    4.           La relazione finanziaria annuale o il rendiconto economico annuale è pubblicato sul sito internet del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e resta disponibile su tale sito internet per almeno cinque anni.

                  I revisori legali e le imprese di revisione contabile comunicano alle autorità competenti che il rendiconto economico annuale o la relazione finanziaria annuale sono stati pubblicati sui rispettivi siti internet.

    Articolo 27

    Relazioni di trasparenza

    1.           Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico pubblica una relazione di trasparenza annuale entro tre mesi dalla fine dell'esercizio. La relazione di trasparenza annuale è pubblicata sul sito internet del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e resta disponibile su tale sito internet per almeno cinque anni.

    È consentito a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile di aggiornare la relazione di trasparenza annuale pubblicata. In tal caso, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile indica che tale documento è una versione aggiornata della relazione e che la versione originaria continua a essere disponibile sul rispettivo sito internet.

    I revisori legali e le imprese di revisione contabile comunicano all'AESFEM e alle autorità competenti di aver pubblicato sui rispettivi siti internet o, laddove del caso, di aver aggiornato la relazione di trasparenza.

    2.           La relazione di trasparenza annuale contiene quanto meno le informazioni seguenti:

    a)      una descrizione della struttura giuridica e proprietaria dell'impresa di revisione contabile;

    b)      se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartiene a una rete, una descrizione della rete e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;

    c)      una descrizione della struttura di governo dell'impresa di revisione contabile;

    d)      una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell'impresa di revisione contabile e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione sull'efficacia del suo funzionamento;

    e)      l'indicazione di quando si è svolto l'ultimo controllo della qualità di cui all'articolo 40;

    f)       un elenco di enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale a opera del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio precedente e un elenco degli enti dai quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deriva oltre il 5% dei ricavi annui;

    g)      una dichiarazione sulle prassi intese a garantire l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, che confermi altresì che è stata effettuata una verifica interna di tale indipendenza;

    h)      una dichiarazione sulla politica seguita dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile per quanto riguarda la formazione continua dei revisori legali di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE;

    i)       informazioni sulla base per il calcolo della remunerazione dei partner nelle imprese di revisione contabile;

    j)       una descrizione della politica relativa alla rotazione dei responsabili della revisione e del personale a norma dell'articolo 33, paragrafo 5;

    k)      laddove del caso, una dichiarazione sul governo societario.

    In circostanze eccezionali, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può, nella misura necessaria ad attenuare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona, decidere di non comunicare le informazioni di cui alla lettera f) del primo comma. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente l'esistenza di tale minaccia.

    3.           La relazione di trasparenza è firmata dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.

    Articolo 28

    Dichiarazione sul governo societario

    1.           Se un'impresa di revisione contabile riceve oltre un terzo dei ricavi annui dall'attività di revisione di grandi enti di interesse pubblico, essa pubblica una dichiarazione sul governo societario. Tale dichiarazione costituisce una sezione specifica della relazione di trasparenza.

    2.           La dichiarazione sul governo societario contiene quanto meno le informazioni seguenti:

    a)      un riferimento ad almeno uno dei seguenti:

    i)        al codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa di revisione contabile;

    ii)       al codice di governo societario che l'impresa di revisione contabile può aver deciso volontariamente di applicare;

    iii)      a tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate al di là degli obblighi previsti dal diritto nazionale.

    Laddove siano incluse le informazioni di cui ai punti i) e ii), l'impresa di revisione contabile indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Laddove siano incluse le informazioni di cui al punto iii), l'impresa di revisione contabile rende pubbliche le sue pratiche di governo societario.

    Nel caso in cui l'impresa di revisione contabile non sia soggetta a un codice di governo societario e non ne applichi volontariamente alcuno, essa è tenuta a comunicarlo;

    b)      nella misura in cui un'impresa di revisione contabile, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice sul governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), l'impresa stessa spiega da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta. Laddove l'impresa di revisione contabile abbia deciso di non applicare alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi;

    c)      una descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di informativa finanziaria;

    d)      le informazioni seguenti:

    i)        significative detenzioni di diritti di voto dirette e indirette pari o superiori al 5% dei diritti di voto totali nell'impresa di revisione contabile, comprese le detenzioni di diritti di voto indirette attraverso strutture piramidali e detenzioni di diritti di voto incrociate;

    ii)       l'identità dei possessori di diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti, indipendentemente che derivino dalla detenzione di valori mobiliari, contratti o altro;

    iii)      qualsiasi restrizione ai diritti di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto a una determinata percentuale o a un certo numero di voti e i termini imposti per l'esercizio dei diritti di voto;

    iv)      le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione e alla modifica dello statuto;

    v)       i poteri dei membri del consiglio di amministrazione;

    e)      salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti o dei possessori di diritti di voto e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti o dei possessori di diritti di voto e delle modalità del loro esercizio;

    f)       la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo e dei loro comitati.

    Articolo 29

    Informazioni destinate alle autorità competenti

    Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile fornisce con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in ordine di fatturato da essi generato.

    Articolo 30

    Conservazione delle informazioni

    I revisori legali e le imprese di revisione contabile conservano i documenti e le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 3, articolo 11, paragrafi 3 e 4, articolo 16, paragrafi da 2 a 6, articolo 17, paragrafi 1 e 2, articolo 18, paragrafi 1 e 3, articolo 19, paragrafi da 3 a 6, articoli 22, 23 e 24, articolo 25, paragrafi 1 e 2, articolo 29, articolo 32, paragrafi 2, 3, 5 e 6, articolo 33, paragrafo 6, e articolo 43, paragrafo 4, per cinque anni dalla produzione di tali documenti e informazioni.

    Gli Stati membri possono esigere che i revisori legali e le imprese di revisione contabile conservino i documenti e le informazioni di cui al primo comma per un periodo più lungo conformemente alle loro norme sulla protezione dei dati di carattere personale e alle loro procedure amministrative e giudiziarie.

    Titolo III

    Designazione di revisori legali o imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico

    Articolo 31

    Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile

    1.           Qualunque ente di interesse pubblico dispone di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile si compone di membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione e/o membri dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione e/o membri designati dall'assemblea generale degli azionisti del medesimo ente o, nel caso di enti privi di azionisti, da un organo equivalente.

    Quanto meno un membro del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è competente in materia di revisione contabile e un altro di contabilità e/o revisione contabile. I membri del comitato, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

    La maggioranza dei membri del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è indipendente. Il presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile viene nominato dai membri del comitato stesso ed è indipendente.

    2.           In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, negli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[36], le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile possono essere svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione che, se il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, lo stesso non ricopra altresì il ruolo di presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

    3.           In deroga al paragrafo 1, i seguenti enti di interesse pubblico possono optare per non avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile:

    a)      gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese controllate ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, se l'ente soddisfa, a livello del gruppo, i requisiti di cui paragrafi da 1 a 4 del suddetto articolo;

    b)      gli enti di interesse pubblico che costituiscono organismi di investimento collettivo (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o fondi di investimento alternativi (FIA) ai sensi della definizione contenuta all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

    c)      gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti nell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione[37];

    d)      gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché il totale dell'importo nominale di tutti i titoli di debito in questione resti inferiore a 100 000 000 EUR, e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE.

    Gli enti di interesse pubblico di cui alle lettere b) e c) spiegano al pubblico le ragioni per le quali non ritengono appropriato istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o conferire all'organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

    4.           In deroga al paragrafo 1, un ente di interesse pubblico avente un organo che svolge funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, istituito e operante in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione contabile, può decidere di non avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione.

    5.           Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato tra l'altro:

    a)      di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

    b)      di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

    c)      di monitorare la revisione legale dei bilanci annuali e consolidati e verificare la completezza e l'integrità delle bozze delle relazioni di revisione conformemente agli articoli 22 e 23;

    d)      di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli da 5 a 11, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto a revisione conformemente all'articolo 10;

    e)      di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione contabile da designare ai sensi dell'articolo 32;

    f)       di autorizzare caso per caso la fornitura all'ente sottoposto a revisione dei servizi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) del presente regolamento da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

    Articolo 32

    Designazione di revisori legali o imprese di revisione contabile

    1.           Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 della direttiva 2006/43/CE, alla designazione di revisori legali o imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico si applicano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

    Laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, l'ente di interesse pubblico informa l'autorità competente del ricorso ai sistemi o alle modalità alternativi di cui al suddetto articolo.

    2.           Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile presenta una raccomandazione all'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione per la designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile giustifica la propria raccomandazione.

    Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione contiene quanto meno due alternative e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile esprime una preferenza debitamente giustificata per una delle due.

    Qualora tale raccomandazione riguardi il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prende in esame, ai fini della preparazione della stessa, eventuali risultati e conclusioni sul revisore legale o impresa di revisione contabile raccomandato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d).

    In tale raccomandazione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dichiara che la stessa non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole contrattuali di cui al paragrafo 7.

    3.           Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata sulla base della procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti:

    a)      l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e che almeno uno dei revisori o imprese di revisione contabile invitati non abbia ricevuto, nell'anno civile precedente, oltre il 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da grandi enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento;

    b)      l'ente sottoposto a revisione è libero di scegliere il metodo per contattare i revisori legali o le imprese di revisione contabile invitati e non è tenuto a pubblicare una gara di appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e/o nei bollettini o giornali nazionali;

    c)      l'ente sottoposto a revisione prepara i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I documenti di gara contengono criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che l'ente sottoposto a revisione impiega per valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile;

    d)      l'ente sottoposto a revisione è libero di definire la procedura di selezione e può trattare direttamente con gli offerenti interessati nel corso della stessa procedura;

    e)      laddove, ai sensi della legislazione nazionale o dell'Unione, le autorità competenti di cui all'articolo 35 richiedono ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di conformarsi a taluni standard di qualità, tali standard sono inclusi nei documenti di gara;

    f)       l'ente sottoposto a revisione valuta le proposte avanzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. L'ente sottoposto a revisione prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione; tale relazione viene convalidata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. L'ente sottoposto a revisione e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prendono in considerazione qualsiasi relazione di ispezione relativa al revisore legale o impresa di revisione contabile candidato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d);

    g)      l'ente sottoposto a revisione è in grado di dimostrare all'autorità competente di cui all'articolo 35 che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto.

    Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è responsabile della procedura di selezione di cui al primo comma.

    Ai fini del primo comma, lettera a), l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, pubblica un elenco contenente i revisori e le imprese di revisione contabile interessati da aggiornare con cadenza annuale. Per effettuare i relativi calcoli, l'autorità competente utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi dell'articolo 28.

    4.           Gli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE non sono tenuti ad applicare la procedura di selezione di cui al paragrafo 4.

    5.           La proposta dell'organo di amministrazione o di controllo all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione volta alla designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile contiene la raccomandazione fatta dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

    Se la proposta dell'organo di amministrazione o di controllo si discosta dalla raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, la proposta contiene i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione fornita dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

    6.           In caso di un ente creditizio o impresa di assicurazione, l'organo di amministrazione o di controllo presenta la bozza della sua proposta all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2. L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, ha facoltà di opporsi alla scelta proposta nella raccomandazione. Qualsiasi opposizione è adeguatamente giustificata.

    L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente entro il termine prescritto a decorrere dalla presentazione della raccomandazione da parte del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è da intendersi come un consenso tacito alla raccomandazione.

    7.           Qualsiasi clausola contrattuale stipulata tra un ente di interesse pubblico e una terza parte volta a limitare la scelta dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente ai sensi dell'articolo 37 della direttiva 2006/43/CE a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione contabile per l'esecuzione della revisione legale dei conti del succitato ente è da considerarsi nulla e priva di effetti.

    L'ente di interesse pubblico informa le autorità competenti di cui all'articolo 35 di qualsiasi tentativo di una terza parte di imporre una tale clausola contrattuale o di influenzare in altro modo la decisione dell'assemblea generale degli azionisti in merito alla selezione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

    8.           Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo espleta le funzioni assegnate al suddetto comitato ai fini degli obblighi definiti nel presente articolo.

    9.           Gli Stati membri possono decidere che, in determinate circostanze, gli enti di interesse pubblico designino un numero minimo di revisori legali o imprese di revisione contabile e fissare le condizioni volte a disciplinare le relazioni tra i revisori o le imprese designati.

    Lo Stato membro che stabilisce un tale obbligo ne informa la Commissione e l'AESFEM.

    10.         Per agevolare lo svolgimento dei compiti dell'ente sottoposto a revisione relativamente all'organizzazione di una procedura di selezione volta a designare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti rivolti agli enti di interesse pubblico sui criteri tesi a disciplinare la procedura di selezione di cui al paragrafo 3, in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 33

    Durata dell'incarico di revisione

    1.           L'ente di interesse pubblico designa un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un incarico iniziale la cui durata non è inferiore ai due anni.

    L'ente di interesse pubblico può rinnovare tale incarico una sola volta.

    La durata massima dei due incarichi combinati non supera i sei anni.

    Qualora siano stati designati due revisori legali o imprese di revisione contabile per un incarico continuativo di sei anni, la durata massima dell'incarico di ciascun revisore contabile o impresa di revisione non supera i nove anni.

    2.           Al termine della durata massima dell'incarico di cui al paragrafo 1, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile o qualsiasi membro della sua rete nell'Unione, se del caso, non effettua la revisione legale dei conti dell'ente di interesse pubblico in questione prima che sia trascorso un periodo di almeno quattro anni.

    3.           In deroga ai paragrafi 1 e 2, in via eccezionale l'ente di interesse pubblico può chiedere all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di concedere una proroga per ridesignare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile per un incarico aggiuntivo. In caso di designazione di due revisori legali o imprese di revisione contabile, il terzo incarico non supera i tre anni. In caso di designazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile, il terzo incarico non supera i due anni.

    4.           La partecipazione dei responsabili della revisione legale nella revisione legale dei conti dell'ente sottoposto alla revisione contabile si conclude una volta trascorso un periodo di sette anni dalla data di designazione. I responsabili della revisione legale possono nuovamente partecipare all'incarico di revisione legale dell'ente decorso un periodo di almeno tre anni.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile definisce un adeguato meccanismo di rotazione graduale relativamente al personale di grado più alto partecipante alla revisione legale dei conti, comprese quanto meno le persone iscritte all'albo dei revisori legali. Il suddetto meccanismo è applicato a turno nei confronti dei singoli piuttosto che di un intero gruppo. Esso è proporzionato alla portata e alle dimensioni dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente che tale meccanismo è applicato e adattato efficacemente alla portata e alle dimensioni dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.

    5.           Se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile vengono sostituiti da un altro revisore legale o impresa di revisione contabile, il revisore o impresa uscente fornisce un fascicolo di passaggio al revisore o impresa entrante. Tale fascicolo contiene le informazioni pertinenti sull'ente sottoposto a revisione ragionevolmente necessarie per comprendere la natura dell'attività e l'organizzazione interna del medesimo ente, nonché per garantire la continuità della revisione legale dei conti e la compatibilità con le revisioni effettuate negli anni passati.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscente consente altresì al revisore legale o all'impresa di revisione contabile entrante di accedere alle relazioni aggiuntive degli anni passati destinate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23 e a qualsiasi informazione trasmessa alle autorità competenti a norma degli articoli 25 e 27.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscente è in grado di dimostrare all'autorità competente l'effettiva trasmissione delle suddette informazioni al revisore legale o all'impresa di revisione contabile entrante.

    6.           L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti tecnici relativi al contenuto del fascicolo di passaggio di cui al paragrafo 5.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 34

    Revoca e dimissioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile

    1.           Senza pregiudizio dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, l'ente sottoposto a revisione e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informano l'autorità competente in merito alla revoca o alle dimissioni del revisore o dell'impresa di revisione durante il mandato, fornendo una spiegazione adeguata delle ragioni che le hanno motivate.

    Se uno Stato membro ha designato altre autorità competenti ai fini del titolo III del presente regolamento, in ottemperanza all'articolo 35, paragrafo 2, tale autorità competente inoltra le suddette informazioni all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

    2.           Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, uno o più azionisti e le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1 o 2, hanno facoltà di adire un giudice nazionale per la revoca dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile se motivata da valide ragioni.

    Laddove si applichi la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE, tale condizione si applica altresì agli azionisti che esercitano il potere di cui al primo comma.

    Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo espleta le funzioni assegnate al suddetto comitato ai fini degli obblighi definiti nel presente paragrafo.

    Titolo IV

    Sorveglianza delle attività di revisori e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

    CAPO I

    AUTORITÀ COMPETENTI

    Articolo 35

    Designazione delle autorità competenti

    1.           Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di svolgere i compiti previsti nel presente regolamento e garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate.

    L'autorità competente è una delle seguenti:

    a)      l'autorità competente di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE;

    b)      l'autorità competente di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE;

    c)      l'autorità competente di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE.

    2.           In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che la responsabilità di garantire l'applicazione di tutte o parte delle disposizioni del titolo III del presente regolamento sia conferita, se opportuno, alle autorità competenti di cui:

    a)      all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE;

    b)      all'articolo 24, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE;

    c)      all'articolo 40 della direttiva 2006/48/CE;

    d)      all'articolo 30 della direttiva 2009/138/CE;

    e)      all'articolo 20 della direttiva 2007/64/CE;

    f)       all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE;

    g)      all'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE;

    h)      all'articolo 97 della direttiva 2009/110/CE;

    i)       all'articolo 44 della direttiva 2011/61/UE.

    3.           Se sono state designate più autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le suddette autorità sono organizzate in modo tale che i rispettivi compiti siano assegnati con chiarezza.

    4.           I paragrafi 1, 2 e 3 sono senza pregiudizio della possibilità per uno Stato membro di concludere accordi giuridici e amministrativi distinti per territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne lo Stato membro è responsabile.

    5.           Le autorità competenti si dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, e delle risorse adeguate per poter espletare i compiti previsti nel presente regolamento.

    6.           Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM conformemente alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, e informano la Commissione in merito alla designazione delle autorità competenti ai fini del presente regolamento.

    L'AESFEM consolida e pubblica tali informazioni.

    Articolo 36

    Condizioni di indipendenza

    Le autorità competenti e qualunque autorità alla quale l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, ha delegato funzioni sono indipendenti dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile.

    Non è consentito ad una persona di prendere parte al governo di tali autorità se, nel corso dei tre anni precedenti, la suddetta:

    a)           ha effettuato revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico;

    b)           ha detenuto diritti di voto in un'impresa di revisione contabile;

    c)           è stata membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo di un'impresa di revisione contabile;

    d)           è stata un dipendente o presentava un rapporto di altra natura con un'impresa di revisione contabile.

    Il finanziamento di tali autorità competenti è sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte di revisori legali e imprese di revisione contabile.

    Articolo 37

    Segreto professionale

    L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività presso autorità competenti o ulteriori autorità alle quali l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, ha delegato funzioni, compresi gli esperti incaricati da tali autorità. Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate ad altre persone o autorità se non in forza degli obblighi di cui al presente regolamento o delle disposizioni legislative, dei regolamenti o delle procedure amministrative di uno Stato membro.

    Articolo 38

    Poteri delle autorità competenti

    1.           Senza pregiudizio degli articoli 40 e 41, nell'espletare i propri compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti o qualunque altra autorità pubblica di uno Stato membro non possono interferire con il contenuto delle relazioni di revisione.

    2.           Per espletare le proprie funzioni ai sensi del presente regolamento, sono conferiti alle autorità competenti, conformemente alla legislazione nazionale, tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari. Le suddette autorità esercitano i propri poteri in uno dei seguenti modi:

    a)      direttamente;

    b)      in collaborazione con altre autorità;

    c)      sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma dell'articolo 35, paragrafo 1;

    d)      rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

    3.           Per espletare le proprie funzioni ai sensi del presente regolamento, è conferito alle autorità competenti, conformemente alla legislazione nazionale e nel quadro della loro funzione di vigilanza, il potere di:

    a)      avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma utile per l'espletamento delle funzioni e riceverne una copia;

    b)      chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

    c)      eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

    d)      richiedere la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati che sono stati oggetto di trattamento da parte dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;

    e)      riferire fatti ai fini della promozione dell'azione penale;

    f)       richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini;

    g)      adottare le misure e sanzioni amministrative di cui all'articolo 61.

    Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al primo comma unicamente nei confronti di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, di persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle imprese di revisore contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, di enti sottoposti a revisione contabile, dei loro affiliati e terzi correlati, di terzi ai quali i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico hanno esternalizzato determinate funzioni o attività, e di persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

    4. La richiesta di documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati di cui al paragrafo 3, lettera d), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria.

    5.           Qualora a una cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2006/43/CE, o a un ente analogo, di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, sia richiesto o consentito, in base alla normativa nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, può decidere che alcune disposizioni previste dal presente regolamento non si applichino alla revisione legale di tale ente, a condizione che il revisore legale che svolge la revisione legale e le persone che potrebbero essere in posizione tale da influenzare la revisione legale rispettino i principi di indipendenza di cui al capo I del presente regolamento. Al fine di decidere su siffatte situazioni eccezionali di deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, se opportuno l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, consulta l'autorità di vigilanza della cooperativa o dell'ente analogo.

                  L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, informa l'AESFEM di queste situazioni straordinarie di deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento. Essa comunica all'AESFEM l'elenco delle disposizioni del presente regolamento che non sono state applicate alla revisione legale degli enti di cui al paragrafo 5 e i motivi che hanno giustificato l'esenzione concessa per la deroga.

    6.           Il trattamento dei dati personali raccolti nell'esercizio dei poteri di vigilanza e indagine ai sensi del presente articolo è condotto conformemente alla direttiva 95/46/CE.

    Articolo 39

    Cooperazione con altre autorità competenti a livello nazionale

    L'autorità competente designata conformemente all'articolo 35, paragrafo 1 e, laddove appropriato, qualunque autorità alla quale la suddetta autorità competente ha delegato funzioni coopera a livello nazionale con:

    a)           le autorità competenti responsabili dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo di revisori legali e imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE;

    b)           le autorità di cui all'articolo 35, paragrafo 2, indipendentemente che siano state designate o meno quali autorità competenti ai fini del presente regolamento;

    c)           le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti di cui agli articoli 21 e 37 della direttiva 2005/60/CE.

    CAPO II

    CONTROLLO DELLA QUALITÀ, INDAGINE, MONITORAGGIO DEL MERCATO, PIANI DI EMERGENZA E TRASPARENZA DEI COMPITI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

    Articolo 40

    Controllo della qualità

    1.           Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

    a)      "ispezioni": controlli della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile diretti da un ispettore e che non sono indagini ai sensi dell'articolo 41;

    b)      "ispettore": una persona preposta al controllo della qualità che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del presente articolo e dipendente di un'autorità competente;

    c)      "esperto": una persona fisica che dispone di una competenza specifica in materia di mercati finanziari, informativa finanziaria, revisione o altre materie che presentano un interesse per le ispezioni, compresi i revisori legali che esercitano la professione.

    2.           Le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, creano un sistema efficace di controllo della qualità della revisione.

    L'autorità competente conduce, quanto meno ogni tre anni, controlli della qualità di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali di enti di interesse pubblico.

    3.           L'autorità competente è responsabile del sistema di controllo della qualità e lo organizza in modo che sia indipendente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile oggetto del controllo.

    L'autorità competente si assume le seguenti responsabilità che non possono essere delegate a un'associazione o organismo affiliato alle professioni di contabile o di revisore:

    a)      l'approvazione e la modifica dei metodi di ispezione, compresi i manuali sulle ispezioni e sulle relative verifiche successive, i metodi di presentazione delle relazioni e i programmi di ispezione periodica;

    b)      l'approvazione e la modifica delle relazioni di ispezione e delle relazioni sulle relative verifiche successive;

    c)      l'approvazione e la designazione degli ispettori per ogni ispezione.

    L'autorità competente assegna risorse adeguate al sistema di controllo della qualità.

    4.           L'autorità competente assicura che vengano attuate politiche e procedure appropriate in materia di indipendenza e di obiettività del personale, compresi gli ispettori, e di gestione del sistema di ispezione.

    Nel designare gli ispettori, l'autorità competente si basa sui seguenti criteri:

    a)      gli ispettori presentano un'adeguata formazione professionale ed esperienze specifiche nella revisione legale dei conti e nell'informativa finanziaria unitamente a una formazione apposita nel settore dei controlli della qualità;

    b)      una persona che esercita la professione di revisore legale, è dipendente o associata in altro modo ad un revisore legale o ad un'impresa di revisione contabile non è autorizzata a esercitare l'attività di ispettore;

    c)      una persona non è autorizzata a partecipare come ispettore all'ispezione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile prima che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come partner o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con il revisore legale o con l'impresa di revisione contabile;

    d)      gli ispettori dichiarano l'assenza di conflitti di interessi tra di essi e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da sottoporre a ispezione.

    Se il numero di ispettori in seno all'autorità non è sufficiente, l'autorità competente può incaricare degli esperti per la conduzione di specifiche ispezioni. L'autorità competente può altresì ricevere l'assistenza di esperti se necessaria per la corretta conduzione di un'ispezione. In questi casi, le autorità competenti e gli esperti si conformano ai requisiti definiti nel presente paragrafo. Gli esperti sono indipendenti da associazioni e organismi professionali.

    5.           Le ispezioni riguardano gli elementi seguenti:

    a)      una valutazione della struttura del sistema interno di controllo della qualità dell'impresa di revisione contabile o del revisore legale;

    b)      una verifica adeguata della conformità delle procedure e un esame del dossier di revisione degli enti di interesse pubblico, per verificare l'efficacia del sistema interno di controllo della qualità;

    c)      alla luce dei risultati dell'ispezione sugli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, una valutazione del contenuto dell'ultima relazione di trasparenza annuale pubblicata da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 27.

    L'esame dovrebbe riguardare almeno le seguenti politiche e procedure interne di controllo adottate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile:

    a)      il rispetto da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile delle norme applicabili in materia di revisione e di controllo della qualità, dei requisiti di deontologia e di indipendenza, in particolare quelli stabiliti dal capo IV della direttiva 2006/43/CE e dagli articoli da 5 a 10 del presente regolamento, nonché delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato;

    b)      la quantità e la qualità delle risorse utilizzate, in particolare il rispetto degli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE;

    c)      il rispetto degli obblighi in materia di corrispettivi percepiti di cui all'articolo 9.

    Ai fini della verifica della conformità, almeno una parte consistente dei dossier di revisione è scelta sulla base di un'analisi del rischio di un'esecuzione inadeguata della revisione legale dei conti.

    Le autorità competenti verificano inoltre periodicamente le metodologie per condurre la revisione legale dei conti utilizzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile.

    Le ispezioni sono appropriate e proporzionate alla portata e alla complessità delle attività svolte dall'impresa di revisione contabile o dal revisore legale sottoposto a ispezione.

    6.           I risultati delle ispezioni e le conclusioni sulle quali sono basate le raccomandazioni, compresi i risultati e le conclusioni relativi alla relazione di trasparenza, sono debitamente comunicati al revisore legale o all'impresa di revisione contabile sottoposto a ispezione e adeguatamente discussi con loro prima che la relazione di ispezione venga finalizzata.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sottoposti a ispezione danno seguito alle raccomandazioni formulate in seguito ad un'ispezione entro un periodo di tempo ragionevole fissato dall'autorità competente. Tale periodo non supera i dodici mesi nel caso di raccomandazioni inerenti al sistema interno di controllo della qualità dell'impresa di revisione contabile.

    7.           L'ispezione è oggetto di una relazione contenente le principali conclusioni del controllo della qualità.

    Articolo 41

    Indagine

    Le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, istituiscono sistemi di indagine efficaci volti a rilevare, correggere e impedire inadeguatezze nelle revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico.

    Se un'autorità competente assegna specifici incarichi a esperti, la stessa autorità garantisce l'assenza di conflitti di interessi tra gli esperti e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sottoposti a indagine.

    Articolo 42

    Monitoraggio del mercato

    1.           Le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, monitorano costantemente gli sviluppi nel mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico.

    Le autorità competenti valutano in particolare i seguenti aspetti:

    a)      i rischi derivanti da un'elevata concentrazione, in particolare la scomparsa di imprese di revisione contabile con quote di mercato significative, l'interruzione della fornitura di servizi di revisione legale dei conti sia in un singolo settore che in più settori, l'ulteriore accumulo di rischi nel mercato e l'impatto sulla stabilità complessiva del settore finanziario;

    b)      la necessità di adottare misure volte a mitigare i suddetti rischi.

    2.           Entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno ogni due anni, ogni autorità competente prepara una relazione su tale problematica e la presenta all'AESFEM, all'ABE e all'AEAP.

    L'AESFEM, l'ABE e l'AEAP utilizzano le suddette relazioni per preparare una relazione congiunta sulla situazione a livello dell'Unione. La relazione è presentata alla Commissione, alla Banca centrale europea e al Comitato europeo per il rischio sistemico.

    Articolo 43

    Piani di emergenza

    1.           Senza pregiudizio dell'articolo 52, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, richiedono ad almeno le sei principali imprese di revisione contabile di ogni Stato membro in termini di revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico di definire dei piani di emergenza volti a fronteggiare un'eventuale minaccia che potrebbe compromettere la continuità delle operazioni dell'impresa interessata.

    L'autorità competente pubblica e aggiorna con cadenza annuale un elenco contenente le imprese interessate di cui al primo comma. L'autorità competente utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi dell'articolo 28 per determinare quali sono le sei principali imprese di revisione contabile.

    2.           I piani di emergenza identificano le misure volte a evitare l'interruzione della fornitura di servizi di revisione legale dei conti agli enti di interesse pubblico, impedire che l'effetto contagio si propaghi ad altre imprese di revisione contabile, indipendentemente che appartengano o meno alla stessa rete, a seguito di responsabilità o rischi di reputazione, nonché impedire un ulteriore accumulo strutturale di rischi nel mercato.

    I piani di emergenza indicano:

    a)      il livello di responsabilità di ogni partner in seno all'impresa di revisione contabile;

    b)      la misura in cui la responsabilità legale può diffondersi a ulteriori imprese di revisione contabile che appartengono alla stessa rete, a livello nazionale, dell'Unione e internazionale.

    3.           Senza pregiudizio delle legislazioni nazionali applicabili in materia di insolvenza, le autorità competenti possono esigere specificatamente che i piani di emergenza identifichino le misure tese a preparare un fallimento ordinato dell'impresa interessata.

    4.           Le imprese di revisione contabile interessate presentano i rispettivi piani di emergenza alle autorità competenti entro un termine definito dalle medesime autorità. I piani di emergenza sono aggiornati se del caso.

    Le autorità competenti non approvano formalmente né avallano i piani di emergenza. Tuttavia, possono esprimere un parere sui piani di emergenza o sulle bozze degli stessi, qualora le imprese di revisione contabile le consultino prima di presentarli.

    Articolo 44

    Trasparenza delle autorità competenti

    Le autorità competenti sono trasparenti e pubblicano quanto meno:

    a)           le relazioni annuali sull'attività relative alle funzioni previste nel presente regolamento;

    b)           i programmi di lavoro annuali relativi alle funzioni previste nel presente regolamento;

    c)           una relazione annuale sui risultati generali del sistema di controllo della qualità. La relazione contiene le informazioni sulle raccomandazioni formulate, sul seguito dato alle raccomandazioni e sulle misure di vigilanza adottate e le sanzioni inflitte. Essa comprende anche le informazioni quantitative e altre informazioni essenziali sulle prestazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie, il personale e l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo della qualità;

    d)           i risultati delle ispezioni e le conclusioni di cui all'articolo 40, paragrafo 6.

    CAPO III

    COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI E RELAZIONI CON LE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA

    Articolo 45

    Obbligo di cooperazione

    Le autorità competenti degli Stati membri collaborano laddove necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento, anche nei casi in cui la condotta oggetto d'indagine non costituisce una violazione di alcuna disposizione normativa o regolamentare in vigore nel loro Stato membro.

    Articolo 46

    AESFEM

    1.           La cooperazione tra le autorità competenti è organizzata nel quadro dell'AESFEM.

    A tale scopo, l'AESFEM istituisce un comitato interno permanente ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tale comitato interno si compone quanto meno delle autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento. Le autorità competenti di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE sono invitate a partecipare alle riunioni del suddetto comitato interno nelle quali sono discusse le questioni legate all'abilitazione e all'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, nonché le relazioni con i paesi terzi nella misura in cui le stesse siano pertinenti ai fini della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

    L'AESFEM coopera con l'ABE e l'AEAP nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito in virtù dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    L'AESFEM assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB) istituito dalla decisione 2005/909/CE.

    2.           L'AESFEM fornisce consulenza alle autorità competenti nei casi previsti nel presente regolamento. Le autorità competenti valutano tale consulenza prima di prendere una decisione definitiva ai sensi del presente regolamento.

    3.           Al fine di facilitare l'espletamento delle funzioni di cui al presente regolamento, l'AESFEM emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se del caso, in merito a:

    a)      standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 22;

    b)      standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 23;

    c)      standard comuni sull'attività di controllo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 24;

    d)      standard comuni e buone pratiche sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 27, compresa la dichiarazione di cui all'articolo 28;

    e)      standard comuni e buone pratiche sul meccanismo di rotazione graduale di cui all'articolo 33;

    f)       standard comuni e buone pratiche sulla revoca dei revisori contabili, in particolare sull'esistenza di una giusta causa di cui all'articolo 34;

    g)      pratiche e attività volte a garantire il rispetto delle regole che le autorità competenti sono tenute a svolgere ai sensi del presente regolamento;

    h)      standard comuni e buone pratiche per condurre i controlli della qualità previsti all'articolo 40, prendendo in considerazione in particolare:

    i)        la portata e le dimensioni dell'attività svolta dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile, nonché le relative politiche;

    ii)       gli standard di qualità, le politiche e le procedure che accomunano i membri delle reti di revisori legali e imprese di revisione contabile;

    i)       standard comuni e buone pratiche per condurre le indagini di cui all'articolo 41;

    j)       procedure per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 48;

    k)      procedure e modalità per la cooperazione relativamente ai controlli della qualità di cui all'articolo 49;

    l)       procedure e modalità per le indagini e le ispezioni comuni di cui all'articolo 51;

    m)     il funzionamento operativo dei collegi di cui all'articolo 53, comprese le modalità per determinare la composizione di siffatti collegi, la selezione dei facilitatori, le disposizioni scritte relative al funzionamento dei collegi nonché le disposizioni di coordinamento tra gli stessi.

    L'AESFEM consulta l'ABE e l'AEAP prima di emanare gli orientamenti di cui al primo comma.

    4.           Entro il X X 20XX [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno ogni due anni, l'AESFEM prepara una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

    L'AESFEM consulta l'ABE e l'AEAP prima di pubblicare la propria relazione.

    In una relazione da preparare entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM effettua una valutazione della struttura del mercato della revisione contabile.

    Ai fini di tale relazione, l'AESFEM esamina l'influenza sulla struttura del mercato

    della revisione contabile dei regimi di responsabilità civile per i revisori legali in vigore negli Stati membri.

    In una relazione da preparare entro il X X 20XX [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.

    In una relazione da preparare entro il X X 20XX [sei anni dalla conclusione del periodo transitorio], l'AESFEM esamina le questioni seguenti:

    a)      le modifiche che hanno interessato la struttura del mercato della revisione contabile;

    b)      le modifiche che hanno interessato l'attività transfrontaliera, in particolare a seguito delle modifiche al capo II della direttiva 2006/43/CE introdotte dalla direttiva xxxx/xx/UE;

    c)      una valutazione intermedia sul miglioramento della qualità delle revisioni contabili e l'impatto del presente regolamento sulle piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico.

    In una relazione, da preparare entro il X X 20XX [dodici anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM procede a una valutazione dell'impatto del presente regolamento.

    5.           Prima del X X 20XX [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione, sulla base delle relazioni dell'AESFEM e di altri elementi pertinenti, relativa all'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione contabile. Sulla base di questa relazione, la Commissione adotta le misure che ritiene appropriate alla luce dei suoi risultati.

    Articolo 47

    Principio dello Stato membro di origine

    1.           Gli Stati membri rispettano il principio della competenza, in materia di regolamentazione e vigilanza, dello Stato membro di origine, ovvero lo Stato membro nel quale il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono abilitati e l'ente sottoposto a revisione ha la sede legale.

    2.           In caso di una revisione legale del bilancio consolidato, lo Stato membro che prescrive la revisione legale del bilancio consolidato non può imporre rispetto ad essa obblighi aggiuntivi in materia di iscrizione all'albo, controllo della qualità, principi di revisione, deontologia professionale e indipendenza a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un'impresa controllata con sede in un altro Stato membro.

    3.           Nel caso di un'impresa i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamento di uno Stato membro diverso da quello in cui la suddetta impresa ha la sede legale, lo Stato membro in cui i titoli in questione sono negoziati non può imporre obblighi aggiuntivi in materia di iscrizione all'albo, controllo della qualità, principi di revisione, deontologia professionale e indipendenza a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale del bilancio annuale o consolidato della suddetta impresa.

    Articolo 48

    Scambio di informazioni

    1.           Le autorità competenti di cui all'articolo 35 si inviano a vicenda e forniscono alle autorità europee di vigilanza pertinenti, senza indebito ritardo, le informazioni richieste per l'espletamento delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento.

    2.           Quando riceve una richiesta di informazioni da un'altra autorità competente o da un'autorità europea di vigilanza, l'autorità competente cui la richiesta è indirizzata adotta, senza indebito ritardo, le misure necessarie al fine di reperire le informazioni richieste. Se l'autorità competente destinataria della richiesta non è in grado di fornire, senza indebito ritardo, le informazioni richieste, essa notifica all'autorità competente richiedente i motivi dell'impedimento.

    3.           Le autorità competenti possono rifiutare di soddisfare una richiesta di informazioni in una delle seguenti circostanze:

    a)      la loro comunicazione potrebbe pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta o violare norme nazionali di sicurezza;

    b)      dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro gli stessi revisori legali o le stesse imprese di revisione legale;

    c)      le autorità competenti dello Stato membro destinatario della richiesta hanno già pronunciato una sentenza definitiva per gli stessi fatti e a carico degli stessi revisori legali o delle stesse imprese di revisione legale.

    Fatti salvi gli obblighi che loro incombono nell'ambito di procedimenti giudiziari, le autorità competenti o le autorità europee di vigilanza che ricevono informazioni a norma del paragrafo 1 possono utilizzarle esclusivamente per l'espletamento delle loro funzioni, così come definite nel presente regolamento, e nell'ambito di azioni amministrative o giudiziarie specificamente legate all'esercizio di tali funzioni.

    4.           Le autorità competenti possono trasmettere alle autorità competenti preposte alla vigilanza di enti di interesse pubblico, a banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, in quanto autorità monetarie, e al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni riservate destinate all'esercizio delle loro funzioni. Nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste possano aver bisogno per l'adempimento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento.

    Articolo 49

    Cooperazione in merito ai controlli della qualità

    1.           Le autorità competenti adottano misure volte a garantire una cooperazione efficace a livello dell'Unione relativamente ai controlli della qualità.

    2.           L'autorità competente di uno Stato membro può richiedere assistenza all'autorità competente di un altro Stato membro relativamente ai controlli della qualità di revisori legali o imprese di revisione contabile appartenenti a una rete che svolge attività significative in quello Stato membro.

    L'autorità competente richiedente informa l'AESFEM di tale richiesta. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono richiedere all'AESFEM di coordinare le suddette.

    3.           Se un'autorità competente riceve dall'autorità competente di un altro Stato membro una richiesta di partecipare al controllo della qualità di revisori legali o imprese di revisione contabile appartenenti a una rete che svolge attività significative in quello Stato membro, la suddetta autorità destinataria della richiesta consente all'autorità richiedente di prendere parte al controllo della qualità.

    L'autorità competente richiedente non ha diritto di accedere alle informazioni la cui comunicazione potrebbe pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta o violare norme nazionali di sicurezza.

    Articolo 50

    Certificato di qualità europeo

    1.           L'AESFEM istituisce un certificato di qualità europeo per i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico.

    Il certificato di qualità europeo soddisfa le seguenti condizioni:

    a)      il certificato di qualità europeo viene rilasciato dall'AESFEM ed è valido in tutta l'Unione;

    b)      i revisori e le imprese di revisione contabile dell'Unione che soddisfano i relativi requisiti hanno il diritto di chiedere il certificato di qualità europeo;

    c)      l'AESFEM pubblica i requisiti necessari per conseguire il certificato di qualità europeo. Tali requisiti si basano sulla qualità della revisione e sull'esperienza dei sistemi di controllo della qualità di cui all'articolo 30 della direttiva 2006/43/CE e all'articolo 40 del presente regolamento;

    d)      l'AESFEM applica commissioni ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile richiedenti il rilascio del certificato di qualità europeo, conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM per il rilascio del certificato e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente articolo;

    e)      l'AESFEM rende note le ragioni per il rilascio o meno del certificato;

    f)       un revisore legale o un'impresa di revisione contabile rispetta in qualsiasi momento le condizioni per la concessione iniziale del certificato;

    g)      l'AESFEM ha facoltà di riesaminare qualsiasi certificato concesso a revisori legali o imprese di revisione contabile, sia su richiesta di un'autorità competente che di propria iniziativa. I risultati dei controlli della qualità sono oggetto di attenta considerazione;

    h)      l'AESFEM ha facoltà di ritirare il certificato di qualità europeo se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non soddisfa più le condizioni per il suo conseguimento;

    i)       l'AESFEM mantiene un registro dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che hanno conseguito il certificato;

    j)       il certificato di qualità europeo presenta carattere volontario e non è una condizione che i revisori legali o le imprese di revisione contabile sono tenuti a osservare per poter effettuare revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico, per essere abilitati in un altro Stato membro conformemente all'articolo 14 della direttiva 2006/43/CE o per essere riconosciuti in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 3 bis della suddetta direttiva.

    2.           L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la procedura volta al conseguimento di un certificato di qualità europeo per i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico. Dette norme tecniche rispettano i seguenti principi:

    a)      le domande sono presentate all'AESFEM in una lingua accettata nello Stato membro nel quale il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è abilitato o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

    Qualora a presentare la domanda per conseguire il certificato di qualità europeo sia un gruppo di imprese di revisione contabile, i membri possono delegarne una che presenta tutte le domande per conto del gruppo;

    b)      l'AESFEM trasmette una copia della domanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati;

    c)      le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano congiuntamente la domanda in seno al collegio di autorità competenti di cui all'articolo 53. Tale esame si incentra sulla completezza della domanda e sul soddisfacimento delle condizioni per il conseguimento del certificato. In questo esame vengono utilizzate le informazioni raccolte nei controlli della qualità condotti su un determinato richiedente;

    d)      le autorità competenti degli Stati membri interessati dalla domanda prestano una consulenza all'AESFEM in merito all'idoneità a conseguire il certificato da parte del richiedente;

    e)      all'AESFEM compete la decisione finale sulla domanda;

    f)       l'AESFEM determina l'iter procedurale e le scadenze;

    Ai fini della lettera b, gli Stati membri sono quanto meno:

    – se il richiedente è un revisore legale, gli Stati membri in cui il revisore legale è abilitato conformemente all'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE e, se applicabile, gli Stati membri in cui il revisore legale è abilitato conformemente all'articolo 14 della suddetta direttiva e/o gli Stati membri in cui il revisore legale svolge il tirocinio di adattamento ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2006/43/CE;

    – se il richiedente è un'impresa di revisione contabile, gli Stati membri in cui l'impresa di revisione contabile è abilitata conformemente all'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE e, se applicabile, gli Stati membri in cui l'impresa di revisione contabile è riconosciuta conformemente all'articolo 3 bis della suddetta direttiva e/o gli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate, le affiliate o l'impresa madre dell'impresa di revisione contabile.

    3.           L'AESFEM presenta alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2 entro [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2 conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    4.           È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 al fine di definire le commissioni di cui al paragrafo 1, lettera d).

    Gli atti delegati definiscono in particolare le tipologie delle commissioni e i casi nei quali tali commissioni sono applicabili, l'importo delle commissioni, le modalità di pagamento delle stesse e le modalità per il rimborso da parte dell'AESFEM dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente articolo.

    L'importo di una commissione applicata a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile copre la totalità dei costi amministrativi.

    Articolo 51

    Cooperazione relativa a indagini e ispezioni in loco

    1.           Se un'autorità competente giunge alla conclusione che sono in atto o sono state svolte attività contrarie alle disposizioni del presente regolamento sul territorio di un altro Stato membro, essa notifica tale conclusione nel modo più preciso possibile all'autorità competente dell'altro Stato membro. Quest'ultima adotta le misure opportune. Essa informa l'autorità competente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, degli eventuali sviluppi intermedi significativi della sua azione.

    2.           L'autorità competente di uno Stato membro può altresì chiedere che vengano compiute indagini sul territorio di un altro Stato membro, ad opera dell'autorità competente di quest'ultimo.

    Essa può inoltre chiedere che venga consentito ad alcuni suoi rappresentanti di accompagnare il personale dell'autorità competente dell'altro Stato membro nell'espletamento delle indagini, anche in caso di ispezioni in loco.

    L'autorità competente che avanza una tale richiesta informa l'AESFEM di qualsiasi richiesta di cui al primo e seconda comma.

    Le indagini o le ispezioni sono soggette al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio esse hanno luogo. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono tuttavia richiedere all'AESFEM di coordinare le suddette.

    3.           Le autorità competenti possono rifiutarsi di accogliere una richiesta di compiere indagini a norma del paragrafo 2, primo comma, o di acconsentire a che il loro personale sia accompagnato da personale di un'autorità competente di un altro Stato membro a norma del paragrafo 2, secondo comma, qualora:

    a)      le indagini o le ispezioni in loco in questione possano pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta;

    b)      dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone;

    c)      le autorità dello Stato membro destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva per gli stessi fatti e a carico delle stesse persone.

    Articolo 52

    Cooperazione relativa ai piani di emergenza

    Se le imprese di revisione contabile interessate dall'obbligo di cui all'articolo 43 appartengono a reti operative almeno a livello dell'Unione, le autorità competenti cooperano in seno all'AESFEM per garantire che i diversi obblighi nazionali prendano in esame le dimensioni della rete.

    Le autorità competenti mettono a disposizione dell'AESFEM e delle altre autorità competenti i piani di emergenza ricevuti a norma dell'articolo 43, paragrafo 4.

    L'AESFEM non approva formalmente né avalla i piani di emergenza, ma può esprimere un parere sugli stessi.

    Articolo 53

    Collegi di autorità competenti

    1.           I collegi di autorità competenti possono essere istituti per agevolare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 40, 41, 50, 51, 52 e 61 relativamente a specifici revisori legali, imprese di revisione contabile o alle rispettive reti.

    2.           Relativamente a specifici revisori legali o imprese di revisione contabile, i collegi di autorità competenti sono istituiti dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

    Il collegio si compone dell'autorità competente dello Stato membro di origine e di qualunque altra autorità competente di altri Stati membri, a condizione che:

    a)      il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisca servizi di revisione a enti di interesse pubblico sul suo territorio; ovvero

    b)      una succursale che fa parte dell'impresa di revisione contabile sia stabilita sul suo territorio.

    L'autorità competente dello Stato membro di origine agisce come facilitatore.

    3.           Relativamente a reti specifiche, i collegi di autorità competenti sono istituiti dall'AESFEM su richiesta di una o più autorità competenti.

    Il collegio si compone delle autorità competenti degli Stati membri in cui la rete svolge attività significative.

    4.           Entro quindici giorni lavorativi dall'istituzione del collegio di autorità competenti relativamente a una determinata rete, i membri dello stesso collegio selezionano un facilitatore. In mancanza di un accordo, l'AESFEM designa un facilitatore.

    I membri del collegio riesaminano la selezione del facilitatore con cadenza almeno quinquennale, onde garantire che il facilitatore selezionato resti il più adeguato.

    5.           Il facilitatore presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e garantisce lo scambio efficace di informazioni tra i suoi membri.

    6.           Il facilitatore adotta, entro dieci giorni lavorativi dalla sua selezione, disposizioni scritte di coordinamento all'interno del collegio in ordine ai seguenti punti:

    a)      le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi;

    b)      i casi in cui le autorità competenti devono consultarsi;

    c)      i casi in cui le autorità competenti possono delegare compiti di vigilanza conformemente all'articolo 54.

    7.           In assenza di accordo riguardo alle disposizioni scritte di coordinamento di cui al paragrafo 6, qualsiasi membro del collegio può rinviare la questione all'AESFEM. Il facilitatore tiene opportunamente conto del parere espresso dall'AESFEM sulle disposizioni scritte di coordinamento prima di concordare il testo finale. Le disposizioni scritte di coordinamento figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dall'AESFEM. Il facilitatore trasmette le disposizioni scritte di coordinamento ai membri del collegio e all'AESFEM.

    Articolo 54

    Delega di compiti

    L'autorità competente dello Stato membro di origine può delegare qualsiasi suo compito all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell'autorità competente delegante.

    Articolo 55

    Riservatezza e segreto professionale nei confronti dell'AESFEM

    1.           L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'AESFEM, o per qualsiasi altra persona cui l'AESFEM ha delegato i suoi compiti, compresi gli esperti incaricati dall'AESFEM. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono rivelate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione a procedimenti giudiziari.

    2.           Il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 37 non ostano allo scambio di informazioni riservate tra l'AESFEM e le autorità competenti. Le informazioni scambiate sono coperte dal segreto professionale cui sono altresì tenute le persone che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti.

    3.           Tutte le informazioni scambiate tra l'AESFEM, le autorità competenti e altre autorità e organismi in applicazione del presente regolamento sono considerate riservate, salvo il caso in cui l'AESFEM, l'autorità competente o l'altra autorità o organismo interessato dichiari al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o se tale divulgazione è necessaria in relazione a procedimenti giudiziari.

    Articolo 56

    Protezione dei dati personali

    1.           Ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati di carattere personale effettuato nel loro territorio.

    2.           Nel quadro del presente regolamento, al trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall'AESFEM, dall'ABE e dall'AEAP si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

    CAPO IV

    COOPERAZIONE CON AUTORITÀ DI PAESI TERZI E CON ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI

    Articolo 57

    Accordo sullo scambio di informazioni

    1.           Le autorità competenti e l'AESFEM possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se le informazioni comunicate sono coperte, nel paese terzo interessato, da garanzie di segreto professionale almeno equivalenti a quelle previste dagli articoli 37 e 55.

    Tale scambio di informazioni è finalizzato all'espletamento delle funzioni di tali autorità competenti.

    Se lo scambio di informazioni prevede il trasferimento di dati personali a un paese terzo, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE e l'AESFEM si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.

    2.           Le autorità competenti cooperano con le autorità competenti o con altri organismi pertinenti di paesi terzi relativamente ai controlli della qualità e alle indagini nei confronti di revisori e imprese di revisione contabile. L'AESFEM contribuisce alla suddetta cooperazione.

    L'AESFEM contribuisce alla creazione di una convergenza in materia di vigilanza con i paesi terzi.

    3.           Se la cooperazione o lo scambio di informazioni riguarda carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile, si applica l'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

    Articolo 58

    Comunicazione di informazioni ricevute da paesi terzi

    L'autorità competente di uno Stato membro o l'AESFEM può comunicare le informazioni ricevute da un'autorità competente di un paese terzo soltanto se essa ha ottenuto l'accordo esplicito dell'autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le comunica esclusivamente per le finalità per le quali l'autorità competente ha espresso il suo accordo o se tale comunicazione è necessaria in relazione a procedimenti giudiziari.

    Articolo 59

    Comunicazione di informazioni trasmesse a paesi terzi

    L'autorità competente di uno Stato membro o l'AESFEM impone che le informazioni comunicate a un'autorità competente di un paese terzo possano essere divulgate dalla suddetta autorità competente a terzi o ad altre autorità soltanto se essa ha ottenuto l'accordo esplicito dell'autorità competente che ha trasmesso le informazioni, conformemente alla sua legislazione nazionale e purché le informazioni siano divulgate esclusivamente per le finalità per le quali l'autorità competente dello Stato membro o l'AESFEM ha espresso il suo accordo o se tale divulgazione è necessaria in relazione a procedimenti giudiziari.

    Articolo 60

    Cooperazione con organizzazioni e organismi internazionali

    L'AESFEM coopera con le organizzazioni e gli organismi internazionali che stabiliscono i principi di revisione internazionali.

    Titolo V

    Sanzioni e misure amministrative

    Articolo 61

    Sanzioni e misure amministrative

    1.           Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e misure amministrative applicabili nel caso in cui si verifichino le violazioni delle disposizioni del presente regolamento di cui all'allegato nei confronti delle persone responsabili di tali violazioni e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni e misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

    2.           Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi ne comunicano senza indugio alla Commissione e all'AESFEM ogni successiva modifica.

    3.           Il presente articolo e gli articoli da 62 a 66 sono senza pregiudizio delle disposizioni del diritto penale nazionale.

    Articolo 62

    Poteri sanzionatori

    1.           Il presente articolo si applica alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento di cui all'allegato.

    2.           Senza pregiudizio dei poteri di vigilanza che spettano alle autorità competenti conformemente all'articolo 38, in caso di violazione di cui al paragrafo 1, le autorità compenti hanno il potere, conformemente alla legislazione nazionale, di imporre quanto meno le seguenti misure e sanzioni amministrative:

    a)      un ordine che impone alla persona responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

    b)      una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile e la natura della violazione, pubblicata sul sito internet delle autorità competenti;

    c)      un'interdizione temporanea a carico del revisore legale, dell'impresa di revisione contabile o del responsabile della revisione che effettua le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico e/o che firma le relazioni di revisione ai sensi dell'articolo 22, valida nell'intera Unione, fino a quando non viene posto fine alla violazione;

    d)      dichiarare che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 22, fino a quando non viene posto fine alla violazione;

    e)      un'interdizione temporanea, a carico di un membro di un'impresa di revisione contabile o dell'organo di amministrazione o direzione di un ente di interesse pubblico, ad esercitare funzioni in seno alle imprese di revisione contabile o agli enti di interesse pubblico;

    f)       sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

    g)      nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

    h)      nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del suo fatturato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa madre, così come definito agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, il fatturato complessivo annuo è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

    3.           Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ulteriori poteri sanzionatori oltre a quelli di cui al paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie più elevate rispetto a quelle definite nel suddetto paragrafo.

    Articolo 63

    Applicazione efficace delle sanzioni

    1.           Nel determinare il tipo di sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti prendono in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

    a)      la gravità e la durata della violazione;

    b)      il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;

    c)      la solidità finanziaria della persona responsabile, come indicato dal fatturato complessivo dell'impresa responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;

    d)      l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;

    e)      il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità competente, senza pregiudizio della necessità di garantire la restituzione dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla suddetta persona;

    f)       precedenti violazioni della persona responsabile.

    Le autorità competenti possono prendere in esame fattori aggiuntivi se gli stessi sono specificati nella legislazione nazionale.

    2.           L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano congiuntamente orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare ai singoli casi nel quadro della legislazione nazionale.

    Articolo 64

    Pubblicazione di sanzioni e misure

    Si pubblica, senza indebito ritardo, qualsiasi misura o sanzione amministrativa imposta per violazione del presente regolamento, fornendo almeno informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le misure e le sanzioni in forma anonima.

    Le autorità competenti informano l'AESFEM, senza indebito ritardo, in merito a qualsiasi sanzione o misura adottata a seguito di una violazione del presente regolamento.

    La pubblicazione delle sanzioni rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

    Articolo 65

    Ricorso

    Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate dall'autorità competente conformemente al presente regolamento siano soggette al diritto di ricorso.

    Articolo 66

    Segnalazione di violazioni

    1.           Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di promuovere la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni del presente regolamento.

    2.           I meccanismi di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno:

    a)      procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche successive;

    b)      protezione adeguata di quanti segnalano potenziali o effettive violazioni;

    c)      protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala potenziali o effettive violazioni sia la persona presunta responsabile della violazione conformemente ai principi previsti nella direttiva 95/46/CE;

    d)      procedure atte a garantire il diritto del presunto responsabile di difendersi ed essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione, nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro una decisione o una misura che lo riguarda.

    3.           Le imprese di revisione contabile e gli enti di interesse pubblico stabiliscono procedure interne appropriate rivolte ai loro dipendenti per la segnalazione, attraverso uno specifico canale, di potenziali o effettive violazioni del presente regolamento.

    Articolo 67

    Scambio di informazioni con l'AESFEM

    1.           Le autorità competenti e giudiziarie trasmettono ogni anno all'AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le misure e le sanzioni amministrative, anche di natura pecuniaria, applicate a norma degli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66. L'AESFEM pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

    2.           Se l'autorità competente divulga misure e sanzioni amministrative, anche di natura pecuniaria, informa simultaneamente l'AESFEM.

    Titolo VI

    Atti delegati, relazioni e disposizioni transitorie e finali

    Articolo 68

    Esercizio della delega

    1.           Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

    2.           È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 6 e all'articolo 50, paragrafo 4 per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

    3.           La delega di poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 6, e all'articolo 50, paragrafo 4, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.           Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.           L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, e dell'articolo 50, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 69

    Relazioni

    Entro il X X 20XX [cinque anni dopo la conclusione del periodo transitorio], la Commissione prepara una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione tiene debitamente conto della relazione preparata dall'AESFEM di cui all'articolo 46, paragrafo 4, quarto comma.

    Articolo 70

    Disposizione transitoria

    1.           In deroga agli articoli 32 e 33, ai contratti per la fornitura di servizi di revisione legale dei conti agli enti di interesse pubblico si applicano i seguenti requisiti in vigore al [data di entrata in vigore del presente regolamento]:

    a)      qualsiasi contratto di revisione concluso prima del XX/XX/XXXX [data di adozione della proposta della Commissione] ancora in vigore al [data di entrata in vigore del presente regolamento] resta applicabile per un periodo massimo di quattro esercizi contabili dopo il [data di entrata in vigore del presente regolamento];

    b)      qualsiasi contratto di revisione concluso dopo il XX/XX/XXXX [data di adozione della proposta della Commissione] ma prima del XX/XX/XXXX [data di entrata in vigore del presente regolamento] e ancora in vigore, resta applicabile per un periodo massimo di cinque esercizi contabili dopo il XX/XX/XXXX [data di entrata in vigore del presente regolamento];

    c)      se un contratto di revisione di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo giunge a scadenza o è interrotto, l'ente di interesse pubblico può rinnovarlo una singola volta con lo stesso revisore legale o impresa di revisione contabile, senza che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Tale contratto rinnovato è soggetto alle seguenti durate massime:

    i)        1 anno: se il revisore ha prestato servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo superiore a 100 anni;

    ii)       2 anni: se il revisore ha prestato servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo compreso tra 51 e 100 anni;

    iv)      3 anni: se il revisore ha prestato servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo compreso tra 21 e 50 anni;

    v)       4 anni: se il revisore ha prestato servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo compreso tra 11 e 20 anni;

    vi)      5 anni: se il revisore ha prestato servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo non superiore ai 10 anni.

    In deroga ai criteri definiti alla lettera c), il contratto di revisione può restare applicabile fino al termine del primo esercizio contabile che si chiude dopo il [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].

    In deroga alle lettere da a) a c), se le norme nazionali fissano una durata massima della relazione contrattuale tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile e l'ente sottoposto a revisione non superiore ai nove anni e richiedono all'ente sottoposto a revisione di selezionare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile diverso una volta raggiunta tale durata massima, il contratto di revisione può restare applicabile fino al raggiungimento della suddetta durata massima.

    2.           A qualsiasi contratto di revisione concluso dopo il […] [data di entrata in vigore del presente regolamento] ma prima del […] [[due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33.

    L'articolo 32, paragrafo 3 si applica esclusivamente dopo la scadenza o l'interruzione del primo rinnovo del suddetto contratto.

    Articolo 71

    Disposizioni nazionali

    Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'applicazione efficace del presente regolamento.

    Articolo 72

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Si applica dal [due anni dall'entrata in vigore].

    Tuttavia, l'articolo 32, paragrafo 7, si applica dal […] [data di entrata in vigore del presente regolamento] e l'articolo 10, paragrafo 5, si applica dal […] [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    ALLEGATO

    I.          Violazioni da parte di revisori legali, imprese di revisione contabile o responsabili          della revisione

    A. Violazioni connesse ai conflitti di interessi e ai requisiti organizzativi o operativi

    1.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 6, paragrafo 1, quando non stabilisce politiche e procedure atte a garantire la conformità agli obblighi organizzativi minimi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k).

    2.           Il revisore legale o il responsabile che effettua una revisione legale per conto di un'impresa di revisione contabile viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), quando accetta una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o di responsabile della revisione.

    3.           Il revisore legale o il responsabile della revisione che effettua una revisione legale per conto di un'impresa di revisione contabile viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), quando diventa membro del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione o di un organo equivalente prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o di responsabile della revisione.

    4.           Il revisore legale o il responsabile della revisione che effettua una revisione legale per conto di un'impresa di revisione contabile viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), quando diventa membro senza poteri esecutivi dell'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o di responsabile della revisione.

    5.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 9, paragrafo 2, quando non si accerta che i servizi finanziari correlati alla revisione prestati all'ente sottoposto a revisione non superino il 10% dei corrispettivi versati dall'ente stesso per i servizi di revisione legale dei conti.

    6.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 10 quando presta servizi diversi dalla revisione legale dei conti o dai servizi finanziari correlati alla revisione all'ente sottoposto a revisione.

    B. Violazioni connesse all'esecuzione della revisione legale dei conti

    7.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 16, paragrafo 3, quando non conserva la documentazione dei casi in cui i rispettivi dipendenti non rispettano le disposizioni contenute nel presente regolamento o quando non prepara la relazione annuale contenente le misure adottate per garantire la conformità alle medesime disposizioni.

    8.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 16, paragrafo 4, quando non conserva un fascicolo relativo al cliente contenente i dati di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo paragrafo.

    9.           Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 16, paragrafo 5, quando non crea un dossier di revisione per ogni revisione legale dei conti effettuata contenente le informazioni di cui alle lettere da a) a j) del medesimo paragrafo.

    10.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), quando non informa l'autorità competente di cui all'articolo 36 di un incidente che ha compromesso o potrebbe compromettere l'integrità delle revisioni legali dei conti effettuate.

    11.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 17, paragrafo 2, quando non informa l'autorità competente preposta alla vigilanza degli enti di interesse pubblico di qualsiasi frode commessa o tentata relativamente al bilancio dell'ente sottoposto a revisione.

    12.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 19 quando non garantisce la conduzione di un controllo interno della qualità conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 di detto articolo.

    C. Violazioni connesse alle relazioni di revisione

    13.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 22 quando non fornisce un giudizio di revisione formulato conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 7 di detto articolo.

    14.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 23 quando non presenta una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione, preparata conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 di detto articolo.

    15.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 25 quando non segnala tempestivamente alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico fatti o decisioni riguardanti detto ente di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti e che potrebbero essere legati a una violazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a c).

    D. Violazioni delle disposizioni in materia di informativa

    16.         L'impresa di revisione contabile viola l'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 4, quando non pubblica sul proprio sito internet la relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio e quando non la rende disponibile per almeno cinque anni.

    17.         Il revisore legale viola l'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 1, quando non pubblica sul proprio sito internet il rendiconto economico annuale e non lo rende disponibile per almeno cinque anni.

    18.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 26, paragrafo 2, quando non riporta separatamente nel proprio rendiconto economico o relazione finanziaria annuale i corrispettivi ricevuti per la revisione legale del bilancio annuale e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di società la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, i corrispettivi ricevuti per la revisione legale del bilancio annuale e consolidato di altri enti e i corrispettivi per i servizi finanziari correlati alla revisione ai sensi dell'articolo 10.

    19.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che appartiene a una rete viola l'articolo 26, paragrafo 3, quando non fornisce in allegato al rendiconto economico annuale o alla relazione finanziaria annuale le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettere da a) a d), salvo quando si applica la deroga di cui al secondo comma di detto paragrafo.

    20.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 27 quando non pubblica tempestivamente o non pubblica affatto una relazione di trasparenza contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo e, laddove applicabile, le informazioni di cui all'articolo 28.

    21.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 29 quando non fornisce con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in termini di fatturato da essi generato.

    22.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 30, paragrafo 1, quando non conserva i documenti e le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

    E. Violazioni connesse alla designazione di revisori legali o imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico

    23.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 33, paragrafo 2, quando effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico dopo la scadenza dei due incarichi consecutivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, prima che sia trascorso un periodo di almeno quattro anni.

    24.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 33, paragrafo 6, quando, al termine dell'incarico di revisione, non fornisce al revisore legale o all'impresa di revisione contabile entrante un fascicolo di passaggio completo.

    F. Violazioni connesse al controllo della qualità

    25.         Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 40, paragrafo 6, quando non segue le raccomandazioni delle ispezioni entro un periodo di tempo definito dall'autorità competente.

    II.        Violazioni da parte degli enti di interesse pubblico

    A.        Violazioni connesse alla designazione di revisori legali o imprese di revisione contabile

    1.           Senza pregiudizio dell'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4, un ente di interesse pubblico viola l'articolo 31, paragrafo 1, quando non istituisce un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e/o quando non designa il numero richiesto di membri indipendenti o il numero richiesto di membri competenti in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

    2.           Un ente di interesse pubblico viola l'articolo 32, paragrafo 1, quando non designa i revisori legali o le imprese di revisione contabile conformemente alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi da 2 a 6.

    3.           Un ente di interesse pubblico viola l'articolo 33 quando impiega il medesimo revisore legale o la medesima impresa di revisione contabile per un periodo superiore a quello riportato nell'articolo 33.

    4.           Un ente di interesse pubblico viola l'articolo 34 quando revoca un revisore legale o un'impresa di revisione contabile senza giusta causa.

    [1]               Gli elevati importi di aiuto autorizzati a titolo dei regimi si possono spiegare col fatto che alcuni Stati membri hanno adottato regimi di garanzia globale che coprono la totalità del debito delle loro banche. Gli Stati membri hanno fatto ricorso soprattutto a misure di garanzia. L'importo approvato per le misure di ricapitalizzazione è pari a 546,08 miliardi di euro (4,5% del PIL), di cui nel 2009 gli Stati membri hanno utilizzato circa 141,5 miliardi. Nel periodo compreso tra ottobre 2008 e ottobre 2010, la Commissione ha autorizzato misure in risposta alla crisi finanziaria in materia di aiuti di Stato in 22 Stati membri, ovvero tutti gli Stati membri eccetto Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Malta e Romania.

    [2]               Commissione europea, Libro verde La politica in materia di revisione contabile:gli insegnamenti della crisi, COM (2010)561, del 13.10.2010.

    [3]               http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/conferenc_20110209_en.htm

    [4]               http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2011/2037

    [5]               COM(2010)561 definitivo, GU C 248, del 25.8.2011, pag. 92.

    [6]               Per maggiori informazioni sul campo di applicazione di ciascuna proposta, si veda la sezione 4.3 della relazione sulla proposta di modifica della direttiva 2006/43/CE.

    [7]               Soggetta, laddove appropriato, ad adeguate disposizioni transitorie.

    [8]               COM(2010) 716 definitivo.

    [9]               COM(2009) 501 definitivo, COM(2009) 502 definitivo, COM (2009) 503 definitivo.

    [10]             GU C del , pag. .

    [11]             Data del parere espresso dal GEPD.

    [12]             GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

    [13]             GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

    [14]             GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

    [15]             GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

    [16]             GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

    [17]             GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

    [18]             GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1.

    [19]             GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

    [20]             GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

    [21]             GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

    [22]             GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

    [23]             COM(2010)561 definitivo.

    [24]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    [25]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    [26]             GU L 52 del 25.2.2005, pag. 51.

    [27]             GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

    [28]             GU L 120 del 7.5.2008, pag. 20.

    [29]             GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

    [30]             GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

    [31]             GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

    [32]             COM(2010)716 definitivo.

    [33]             GU L 162 del 30.4.2004, pag.70.

    [34]             GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

    [35]             GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

    [36]             GU L 345 del 31.12.2003 pag. 64.

    [37]             GU L 149 del 30.04.2004, pag. 1.

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