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Document 52011PC0779
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico
/* COM/2011/0779 definitivo - 2011/0359 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico /* COM/2011/0779 definitivo - 2011/0359 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Le misure adottate in Europa ed altrove nel
mondo immediatamente dopo la crisi finanziaria erano incentrate prevalentemente
sulla necessità urgente di stabilizzare il sistema finanziario. Mentre il ruolo
di banche, fondi speculativi, agenzie di rating, autorità di vigilanza o banche
centrali è stato messo in discussione e analizzato in profondità in varie
occasioni, poca attenzione è stata dedicata al ruolo ricoperto, o che avrebbero
dovuto ricoprire, i revisori contabili. Considerando le perdite ingenti sulle
posizioni detenute sia in bilancio che fuori bilancio che numerose banche hanno
registrato dal 2007 al 2009, è difficile per molti cittadini e investitori
comprendere come i revisori contabili abbiano potuto fornire ai loro clienti
(soprattutto banche) relazioni di revisione favorevoli in quei periodi. È necessario migliorare tutti i componenti del
sistema finanziario alla luce di una crisi dove sono stati spesi 4 588,9
miliardi di euro di denaro dei contribuenti per sostenere le banche tra ottobre
2008 e ottobre 2009, aiuti pari al 39% del PIL dell'UE-27 nel 2009[1].
La solidità della revisione contabile è
essenziale per ritrovare fiducia nei mercati. Contribuisce infatti alla
protezione degli investitori fornendo informazioni facilmente accessibili, a
costi contenuti e attendibili sul bilancio delle società. Inoltre, riduce
potenzialmente il costo del capitale per le società sottoposte a revisione
contabile garantendo maggiore trasparenza e affidabilità dei bilanci. È altresì importante notare che la legge
affida ai revisori contabili il compito di effettuare revisioni legali dei
conti sul bilancio delle società a responsabilità limitata e/o che tali
revisori sono autorizzati a prestare servizi nel settore finanziario. Questo
compito corrisponde a un ruolo sociale, quello di fornire un giudizio in merito
al fatto che il bilancio delle società sottoposte a revisione contabile
presenti un quadro fedele. Le normative europee hanno parzialmente
disciplinato la revisione legale dei conti dal 1984, anno in cui una direttiva
(direttiva 1984/253/CEE) ha armonizzato le procedure per l'abilitazione dei
revisori contabili. La direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
e che abroga la direttiva 84/253/CEE
del Consiglio (in prosieguo la direttiva 2006/43/CE) è
stata adottata nel 2006 e ha ampliato
considerevolmente il campo di applicazione della precedente direttiva. La crisi finanziaria ha fatto emergere
debolezze nella revisione legale dei conti in particolare relativamente agli
enti di interesse pubblico (EIP), ovvero enti che sono di notevole interesse
pubblico per la loro attività, le loro dimensioni, il numero di dipendenti
impiegati o per via della loro forma giuridica, che è tale da riunire un'ampia
gamma di parti in causa. Pertanto, la presente proposta stabilisce le
condizioni alle quali effettuare la revisione legale dei conti sul bilancio
degli EIP. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI
INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO La Commissione ha svolto una consultazione dal
13 ottobre all'8 dicembre 2010[2]. Nel complesso, sono state ricevute quasi 700
risposte dalle diverse parti in causa. Tra di esse, si annoverano esercenti la
professione, autorità di vigilanza, investitori, ricercatori, società, autorità
governative, organizzazioni di categoria e persone fisiche. Dalla consultazione sono emersi sia un
desiderio che una resistenza al cambiamento; le parti in causa con una solida
posizione sul mercato sono quelle che si oppongono maggiormente alle modifiche.
Dall'altro lato, i professionisti di piccole e medie dimensioni e gli investitori
sono del parere che la recente crisi finanziaria abbia evidenziato delle gravi
lacune. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente
indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/summary_responses_en.pdf Inoltre, una conferenza di alto livello sulla
revisione dei conti tenuta dalla Commissione in data 10 febbraio 2011[3]
ha consentito un ulteriore scambio di vedute. Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha
adottato una relazione d'iniziativa su tale questione in risposta al Libro
verde della Commissione ed esorta la stessa a garantire trasparenza e
concorrenza nel mercato della revisione contabile[4].
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato una relazione
analoga in data 16 giugno 2011[5]. Tali problematiche sono state altresì portate
all'attenzione degli Stati membri durante la riunione del comitato per i
servizi finanziari tenutasi in data 16 maggio 2011, nonché nella riunione del
comitato di regolamentazione per la revisione contabile del 24 giugno
2011. In linea con i principi volti a migliorare la
regolamentazione, la valutazione dell'impatto individua le molteplici aree
problematiche che potrebbero richiedere un'azione normativa: ·
Vi è un divario nelle aspettative tra quello che le
parti in causa si aspettano da una revisione contabile e quello che i revisori
contabili fanno effettivamente. ·
L'indipendenza non è né garantita né dimostrabile,
in un contesto dove la revisione contabile è diventata a tutti gli effetti uno
dei servizi commerciali più diffusi. La mancanza di gare pubbliche per i
servizi di revisione e di una rotazione periodica delle imprese di revisione
contabile hanno privato la stessa della sua principale caratteristica, ovvero
lo scetticismo professionale. ·
La concentrazione del mercato e la mancanza di
scelta: il mercato è talmente polarizzato che raramente il revisore contabile
di un EIP è diverso da una delle imprese conosciute con il nome di "Big
Four". In gran parte degli Stati membri, le Big Four effettuano la
revisione contabile di oltre l'85% delle grandi società quotate. Dalla valutazione dell'impatto
sono state individuate le seguenti opzioni privilegiate: ·
Occorre chiarire e specificare il campo di
applicazione della revisione legale dei conti, nonché migliorare le
informazioni che il revisore contabile fornisce a utenti, enti sottoposti a
revisione contabile, comitati per il controllo interno e per la revisione
contabile e autorità di vigilanza. ·
Il divieto di prestare servizi diversi dalla
revisione contabile agli enti sottoposti a revisione e il divieto di prestare
servizi diversi dalla revisione contabile in generale consente di rafforzare l'indipendenza
e lo scetticismo professionale. Inoltre, delle regole più rigorose riguardanti
la procedura per designare i revisori contabili e l'introduzione di una
rotazione obbligatoria delle imprese di revisione contabile contribuiranno a
revisioni di maggiore qualità. ·
Per agevolare la scelta obiettiva di un fornitore
di servizi di revisione, è necessario vietare le clausole contrattuali volte a
limitare la scelta delle imprese di revisione contabile, incrementare la
trasparenza relativa alla qualità della revisione e alle imprese di revisione
contabile e prevedere un certificato attestante la qualità della revisione
stessa. ·
Per ampliare la scelta di fornitori di servizi di
revisione occorre abolire le restrizioni sulla proprietà. ·
Oltre a instaurare una cooperazione a livello
europeo in seno all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(AESFEM), è necessario potenziare le autorità nazionali preposte alla vigilanza
dei revisori contabili. La relazione sulla valutazione dell'impatto
relativa alla presente proposta è disponibile al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/index_en.htm 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1 Base giuridica La direttiva esistente 2006/43/CE si fonda
sull'articolo 50 del TFUE. I requisiti relativi allo stabilimento (ad es.
i requisiti che disciplinano l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei
revisori contabili) e le modifiche agli stessi rientrano tuttora nel campo di
applicazione della direttiva[6]. Nel presente regolamento, che si basa sull'articolo 114
del TFUE, sono definiti ulteriori requisiti specifici volti a disciplinare le
modalità di esecuzione di una revisione legale dei conti di un EIP. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità Fino a oggi, le normative europee hanno lasciato
agli Stati membri un ampio potere di discrezionalità, e questi ultimi a loro
volta hanno fatto largo affidamento sull'autoregolamentazione della
professione. La crisi ha dimostrato che sul lungo termine l'autoregolamentazione
non è adeguata. Inoltre, i problemi evidenziati nella valutazione dell'impatto
non possono essere risolti a livello nazionale, in quanto emergerebbero
divergenze significative nel quadro normativo, il che potrebbe a sua volta
compromettere seriamente il mercato unico. Vista la natura interconnessa dei mercati dei
valori mobiliari e degli operatori finanziari, la revisione contabile deve
essere condotta in tutta Europa nell'ambito di un quadro armonizzato. È di
primaria importanza trattare a livello dell'Unione il ruolo, l'indipendenza dei
revisori e la struttura del mercato in quanto gli EIP che operano in Europa
presentano spesso delle attività transfrontaliere. È opportuno notare che, a
livello dell'Unione, viene già applicata la legislazione in materia di
protezione degli investitori e di enti finanziari. Inoltre, un approccio coordinato a livello
dell'Unione, integrato da un supporto internazionale, ridurrà il rischio di
arbitraggio normativo. La proposta rispetta il principio di
proporzionalità e si limita a quanto è necessario per raggiungere gli scopi
perseguiti. 3.3. Illustrazione dettagliata
della proposta Gli articoli da 39 a 43 della direttiva
2006/43/CE contemplano già determinati requisiti applicabili alla revisione
legale dei conti degli EIP. Tali requisiti non saranno ulteriormente inclusi
nella direttiva, bensì integrati (e ulteriormente sviluppati) nel presente
regolamento. Un regolamento è uno strumento giuridico
idoneo e proporzionato per garantire revisioni contabili degli EIP di elevata
qualità. L'applicabilità diretta di un regolamento consente una maggiore
certezza del diritto. Inoltre, la legislazione si applicherà alla medesima data
in tutta l'Unione evitando, in tal modo, i problemi correlati al tardivo
recepimento da parte degli Stati membri[7]. Infine, un regolamento
consente di ottenere il grado di armonizzazione più elevato: le revisioni
legali dei conti saranno condotte ai sensi di norme sostanzialmente identiche
in tutti gli Stati membri. 3.3.1. Titolo I (Oggetto, campo di
applicazione e definizioni) Il regolamento si applica ai revisori
contabili che effettuano le revisioni legali dei conti degli EIP e agli EIP
sottoposti a revisione (ad es. le norme che disciplinano i comitati per il
controllo interno e per la revisione contabile che un EIP è tenuto a istituire).
Ai fini del regolamento, valgono le
definizioni applicabili alla direttiva 2006/43/CE modificata. Con l'evolversi
del settore finanziario, si assiste alla nascita, conformemente al diritto dell'Unione,
di nuove categorie di enti finanziari ed è pertanto opportuno che la
definizione di EIP comprenda altresì imprese di investimento, istituti di
pagamento, organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM),
istituti di moneta elettronica e fondi di investimento alternativi. 3.3.2. Titolo II (Condizioni ai sensi
delle quali effettuare una revisione legale dei conti di enti di interesse
pubblico) Capo I (Indipendenza e prevenzione dei
conflitti di interessi) Un revisore contabile deve definire politiche
e procedure atte a garantire la conformità agli obblighi enunciati nel
regolamento relativamente a indipendenza, sistemi interni di controllo della
qualità e vigilanza dei dipendenti. Non è consentito a precedenti revisori
contabili, responsabili della revisione o loro dipendenti di ricoprire, prima
che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla conclusione dell'incarico di revisione, una posizione
dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione, di diventare membri
del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente
sottoposto a revisione, di diventare membri senza incarichi esecutivi dell'organo
di amministrazione o di entrare a far parte dell'organo di controllo dell'ente
sottoposto a revisione. I corrispettivi per la fornitura all'ente
sottoposto a revisione di servizi finanziari correlati alla revisione non
devono superare il 10% dei corrispettivi versati da tale ente per la revisione
contabile. Inoltre, nel caso in cui i corrispettivi per la
revisione contabile e i servizi finanziari correlati alla revisione, versati da
un EIP e ricevuti da un revisore contabile, raggiungano una percentuale
significativa del totale dei corrispettivi annuali di quest'ultimo, devono
essere applicate idonee misure. Il revisore legale, l'impresa di revisione
contabile o un membro della rete a cui appartiene l'impresa di revisione non
saranno autorizzati a prestare agli enti di interesse pubblico per i quali
effettuano la revisione contabile determinati servizi diversi dalla revisione
che sostanzialmente sono incompatibili con la funzione indipendente e di
pubblico interesse della revisione contabile; per quanto riguarda gli altri
servizi che non rientrano nella sfera di revisione ma che non sono
sostanzialmente incompatibili con i servizi di revisione contabile, al comitato
per il controllo interno e per la revisione contabile o all'autorità competente
è conferito il potere di valutare, in base alle circostanze concrete, se tali
servizi possano essere o meno prestati all'ente sottoposto a revisione.
Tuttavia, potrebbero essere prestati servizi finanziari correlati alla
revisione. È conferito alla Commissione il potere di adattare gli elenchi
contenenti i servizi autorizzati o meno conformemente alle condizioni di cui al
titolo VI. Inoltre, le imprese di revisione contabile di dimensioni
significative devono incentrare la propria attività professionale sull'esecuzione
di revisioni legali e non è consentito loro prestare servizi diversi dalla
revisione. Prima di accettare o proseguire un incarico,
un revisore contabile è tenuto a valutare tutti i potenziali rischi per la sua
indipendenza e dare conferma della sua indipendenza al comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile. Capo II
(Riservatezza e segreto professionale) I revisori
contabili non devono invocare le norme in materia di segreto professionale al
fine di ostacolare l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente
proposta. L'articolo 13 garantisce lo scambio delle
informazioni necessarie durante l'esecuzione della revisione contabile. Tuttavia, tali norme non consentiranno a un revisore contabile di
cooperare con le autorità di paesi terzi esternamente ai canali di cooperazione
di cui al capo XI della direttiva 2006/43/CE. Capo III (Esecuzione della revisione legale
dei conti) Ai sensi del regolamento, il revisore
contabile è tenuto ad adottare le misure necessarie per formulare un giudizio
in merito a se il bilancio fornisca o meno un quadro fedele e sia stato
preparato secondo lo schema di regole dell'informativa
finanziaria applicabile. Non include pertanto la garanzia
sull'efficienza economico-finanziaria futura dell'ente sottoposto a revisione
né l'efficienza o l'efficacia con cui l'organo di direzione o di
amministrazione ha condotto o condurrà l'attività. Tuttavia, la suddetta esclusione
non deve compromettere le attività che un revisore contabile è tenuto a
svolgere per effettuare la revisione in modo corretto, né gli obblighi di
informativa. Lo scetticismo professionale ne esce
rafforzato. Il revisore contabile dovrà prestare costantemente attenzione alla
presenza di inesattezze rilevanti attribuibili a errori o frodi,
indipendentemente dall'esperienza pregressa con il medesimo ente. Sono stabiliti i requisiti di base per l'esecuzione
di una revisione legale. L'impresa di revisione contabile è tenuta a designare
almeno un responsabile che viene attivamente coinvolto nell'esecuzione della
revisione legale dei conti. Devono altresì essere previste risorse sufficienti.
Inoltre, deve essere mantenuto un fascicolo relativo al cliente ed è necessaria
la creazione di un dossier contenente i documenti di revisione (dossier di
revisione). Inoltre, il revisore contabile deve accertarsi che vengano
correttamente applicati tutti i requisiti organizzativi. Nel caso si verifichi un incidente che ha o
potrebbe avere serie ripercussioni sull'integrità dell'attività di revisione
legale, il revisore contabile è tenuto ad adottare misure appropriate per
gestire le conseguenze dell'incidente ed evitare che lo stesso si ripresenti. In caso di revisione del bilancio consolidato
in cui il revisore contabile del gruppo non sia in grado di documentare l'attività
di revisione condotta da revisori di paesi terzi, egli adotta misure
appropriate, compresa un'ulteriore attività di revisione, e ne informa le autorità
competenti. Un revisore/impresa di revisione contabile è
tenuto a condurre dei controlli interni della qualità prima di presentare le
relazioni di revisione. I controlli spettano ad un revisore contabile che non
ha preso parte alla revisione legale dei conti alla quale si riferisce il controllo interno della qualità. Capo IV (Relazioni di revisione) Il contenuto della relazione di revisione
comunicato al pubblico viene esteso in modo tale da illustrare la metodologia
utilizzata, in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state
verificate direttamente e quante sono state basate su prove di sistema e di
conformità, i livelli di significatività applicati all'esecuzione della
revisione, le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nei bilanci,
se la revisione legale dei conti era concepita in modo da rilevare frodi e, nel
caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di
emettere un giudizio, le motivazioni alla base di tale decisione. La suddetta
relazione illustra altresì le variazioni intervenute nell'entità delle prove di
validità e conformità effettuate rispetto all'anno precedente. Inoltre, il revisore contabile è tenuto a
preparare una relazione più lunga e dettagliata per il comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile. Tale relazione fornisce informazioni
maggiormente dettagliate sulla revisione effettuata, sulla situazione dell'impresa
in quanto tale (ad es. continuità aziendale) e sui risultati della revisione
accompagnati dalle necessarie spiegazioni. Inoltre, la suddetta relazione
aggiuntiva presenterà (e giustificherà) al comitato per il controllo interno e
per la revisione contabile l'attività di revisione contabile svolta. Tale
relazione più lunga dovrà essere presentata al comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile e all'organo di direzione dell'ente
sottoposto a revisione, ma non al pubblico (in quanto il contenuto della stessa
potrebbe includere segreti commerciali e informazioni potenzialmente idonee a influenzare
il prezzo). Tuttavia, su richiesta, il revisore contabile dovrà mettere tale
relazione a disposizione dell'autorità competente. In gran parte delle direttive sui servizi
finanziari, il revisore contabile è tenuto a comunicare eventuali eventi o
decisioni riguardanti un determinato EIP alle autorità competenti preposte alla
vigilanza dello stesso. Tale obbligo è ora esteso a tutti gli EIP. Inoltre, le
autorità competenti preposte alla vigilanza di enti creditizi e imprese di
assicurazione sono tenute a instaurare un dialogo regolare con i revisori
contabili. Capo V (Relazione di trasparenza da parte
di revisori legali e imprese di revisione contabile e conservazione dei
registri) I revisori contabili sono tenuti a comunicare
le informazioni finanziarie, in particolare il proprio fatturato totale
ripartito in corrispettivi per la revisione versati da EIP, corrispettivi per
la revisione corrisposti da altri enti e corrispettivi per altri servizi.
Inoltre, sono tenuti a comunicare le informazioni finanziarie a livello della
rete di cui fanno parte. Le relazioni di trasparenza dei revisori
contabili degli EIP dovranno essere integrate da una dichiarazione sul governo
societario delle imprese e da ulteriori informazioni sui corrispettivi per la
revisione destinate alle autorità competenti per agevolare le attività di
vigilanza di queste ultime. Il revisore contabile è tenuto a conservare
determinati documenti e informazioni per cinque anni. 3.3.3. Titolo III (Designazione di
revisori legali o di imprese di revisione contabile da parte di enti di
interesse pubblico) Per consolidare l'indipendenza e la capacità
del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, esso dovrà
essere composto da membri ai quali non sono stati assegnati incarichi
esecutivi, dei quali almeno uno ha maturato esperienza e presenta una
conoscenza approfondita delle revisioni e un altro della contabilità e/o delle
revisioni. La proposta all'assemblea degli azionisti
relativa alla designazione del revisore contabile dovrà basarsi su una
raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile. La decisione proposta dovrà sempre essere giustificata in tale
raccomandazione. Inoltre, a meno che non riguardi il rinnovo di un incarico di
revisione, la raccomandazione deve contenere quanto meno due alternative
(escluso l'attuale revisore contabile) e il comitato per il controllo interno e
per la revisione contabile è tenuto a esprimere una preferenza debitamente
giustificata per una delle due. La raccomandazione del comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile dovrà essere espressa al termine
di una regolare gara di appalto. Nel caso di enti creditizi o imprese di
assicurazione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile
dovrà presentare la propria raccomandazione all'autorità di vigilanza
prudenziale, che detiene il diritto di veto sulla scelta proposta. Eventuali clausole contrattuali con paesi
terzi volte a limitare la scelta di un revisore da parte di un ente sottoposto
a revisione contabile dovranno essere vietate. Per scongiurare il rischio di familiarità
derivante dal fatto che l'impresa sottoposta a revisione contabile tende a
designare per lunghi periodi la medesima impresa di revisione, il regolamento introduce
una rotazione obbligatoria delle imprese di revisione dopo un periodo massimo
di sei anni, con possibilità di proroga, in casi eccezionali, fino a otto anni.
Qualora un ente di interesse pubblico abbia designato due o più revisori legali
o imprese di revisione contabile, la durata massima dell'incarico sarà di nove
anni; a titolo derogatorio, tale durata può essere prorogata a dodici anni. Il
regolamento contempla altresì un periodo di pausa prima del quale un'impresa di
revisione non potrà nuovamente effettuare la revisione legale dei conti del
medesimo ente. Per garantire una transizione agevole, il revisore uscente è
tenuto a fornire al revisore entrante un fascicolo di passaggio contenente le
informazioni pertinenti. È conferito al comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile, a uno o più azionisti, alle autorità
competenti e alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli EIP il
potere di adire un giudice nazionale per la revoca del revisore contabile se
motivata da valide ragioni. 3.3.4. Titolo IV (Sorveglianza delle
attività di revisori e imprese di revisione contabile che effettuano la
revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico) Capo I (Autorità competenti) Qualunque Stato membro è tenuto a designare un'autorità
competente preposta alla vigilanza dei revisori e delle imprese di revisione
contabile che effettuano la revisione degli EIP. Tali autorità dovranno essere
dotate di un numero di dipendenti sufficienti e indipendenti dai revisori
contabili. Ai dipendenti delle autorità competenti si applicano gli obblighi
del segreto professionale. Alle autorità competenti sono conferiti tutti
i poteri di vigilanza e indagine necessari per l'esercizio della propria
funzione, sebbene le stesse non abbiano facoltà di interferire con il contenuto
di una relazione di revisione. Le autorità competenti dovranno collaborare a
livello nazionale con l'autorità responsabile dell'abilitazione e dell'iscrizione
all'albo di revisori legali e imprese di revisione contabile (direttiva
2006/43/CE) e con le altre autorità di vigilanza degli EIP, ad es. l'autorità
di vigilanza di banche e imprese di assicurazione. Capo II
(Controllo della qualità, indagine, monitoraggio del mercato, piani di
emergenza e trasparenza delle autorità competenti) Tra le attività
delle autorità competenti figurano: ·
l'esecuzione di controlli della qualità sulle
revisioni legali effettuate. Tali controlli dovranno essere proporzionati alle
dimensioni dell'attività del revisore sottoposto al controllo; ·
eventuali indagini volte a rilevare, correggere e
impedire revisioni legali degli EIP non corrette; ·
il monitoraggio degli sviluppi nel mercato per la
prestazione di servizi di revisione legale agli EIP; ·
il costante monitoraggio delle possibili minacce
alla continuità delle operazioni delle grandi imprese di revisione contabile,
compresi i rischi derivanti dall'elevata concentrazione, nonché la verifica che
le imprese di revisione contabile abbiano previsto dei piani di emergenza per
far fronte a tali minacce; ·
la preservazione della trasparenza relativa alle
loro attività, compresa la pubblicazione di relazioni riguardanti singoli
controlli della qualità. Capo III (Cooperazione tra autorità
competenti e relazioni con le autorità europee di vigilanza) Il regolamento prevede che sia posta in
essere, in seno all'AESFEM, una cooperazione a livello europeo tra autorità
competenti, in modo che venga adottato il meccanismo di cooperazione a livello
europeo sotto l'egida del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori
dei conti (EGAOB), un gruppo di esperti presieduto dalla Commissione europea. L'AESFEM è già attiva nel settore della revisione
contabile (e della contabilità) per gli EIP e il quadro giuridico contempla la
cooperazione nel settore della revisione contabile tra l'AESFEM, l'Autorità
bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali (AEAP) in seno al loro comitato congiunto. L'AESFEM è tenuta a creare un comitato interno
permanente composto quanto meno dalle autorità competenti nazionali. L'AESFEM è tenuta a emanare degli orientamenti
in merito a molteplici problematiche ad es. sul
contenuto e sulla presentazione della relazione di revisione e della relazione
aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile, sull'attività di vigilanza del comitato per il controllo interno e
per la revisione contabile o sull'esecuzione di controlli della qualità. È introdotta una certificazione volontaria e a
livello paneuropeo attestante la qualità della revisione al fine di
incrementare la visibilità, il riconoscimento e la reputazione di tutte le
imprese di revisione in grado di effettuare revisioni degli EIP di elevata
qualità. L'AESFEM è tenuta a pubblicare i requisiti da soddisfare per
conseguire il certificato ed eventuali implicazioni amministrative e spese
previste. Le autorità competenti nazionali dovranno essere coinvolte nell'esame
della candidatura per il rilascio del certificato. Relativamente a indagini e
ispezioni in loco, nel caso in cui delle autorità competenti ritengano che sono
in atto o sono state svolte attività contrarie alle disposizioni del presente
regolamento, le stesse sono tenute a informarne l'autorità competente dell'altro
Stato membro in questione. Inoltre, l'autorità competente di uno Stato membro
può esigere che l'autorità competente di un altro Stato membro conduca un'indagine
sul proprio territorio. Infine, l'AESFEM ha facoltà di istituire
collegi di autorità competenti su richiesta di una o più autorità competenti
per agevolare l'espletamento di determinate funzioni. Capo IV (Cooperazione con revisori di paesi
terzi e con organizzazioni e organismi internazionali) Le autorità competenti e l'AESFEM possono
concludere accordi di cooperazione tesi allo scambio di informazioni con le
autorità competenti di paesi terzi esclusivamente se le informazioni comunicate
sono soggette agli obblighi del segreto professionale e a condizione che
vengano osservate le norme in materia di protezione dei dati. 3.3.5. Titolo V (Misure di vigilanza
e sanzioni) Per incrementare la conformità ai requisiti
del presente regolamento e ai sensi della comunicazione della Commissione del 9
dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei
servizi finanziari"[8], sono stati estesi i
poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di vigilanza
e comminare sanzioni. In caso di violazioni accertate, sono altresì contemplate
sanzioni amministrative pecuniarie a carico di revisori contabili e EIP. Le
autorità dovranno garantire la trasparenza delle sanzioni e delle misure
adottate. 3.3.6. Titolo VI (Relazioni e
disposizioni transitorie e finali) È introdotto un regime transitorio relativo
all'entrata in vigore dell'obbligo di ruotare le imprese di revisione
contabile, all'obbligo di organizzare una procedura di selezione per la scelta
dell'impresa di revisione contabile e all'istituzione di imprese di revisione
contabile che prestano esclusivamente servizi di revisione. 3.3.7. Norme tecniche di
regolamentazione e conformità con l'articolo 290 del TFUE Per tenere conto degli sviluppi nel settore e
nel mercato della revisione contabile, l'AESFEM è tenuta a presentare alla
Commissione norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i requisiti
tecnici riguardanti il contenuto del fascicolo di passaggio che il nuovo
revisore dovrà ricevere e l'istituzione di un certificato di qualità europeo
per i revisori contabili che effettuano revisioni legali dei conti di EIP. È
conferito alla Commissione il potere di adottare le suddette norme tecniche
come atti delegati. Il 23 settembre 2009 la Commissione ha
adottato le proposte dei regolamenti istitutivi dell'Autorità bancaria europea
(ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (AEAP) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (AESFEM)[9]. A tale riguardo la
Commissione richiama la dichiarazione in relazione agli articoli 290 e 291
del TFUE rilasciata in occasione dell'adozione dei regolamenti istitutivi delle
autorità europee di vigilanza, secondo la quale: "Per quanto riguarda la
procedura per l'adozione di norme di regolamentazione la Commissione sottolinea
l'originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy,
che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al
TFUE. La Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo
ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in
linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE." 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta della Commissione non presenta un'incidenza
diretta o indiretta sul bilancio dell'Unione europea. In particolare, le
attività assegnate agli organismi di vigilanza europei previste nella proposta
non comporteranno l'erogazione di fondi UE supplementari. 2011/0359 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sui requisiti specifici relativi alla
revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo
ai Parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[10], sentito il Garante europeo della protezione
dei dati[11], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La legge affida a revisori legali e imprese di
revisione contabile il compito di effettuare revisioni legali per conto di enti
di interesse pubblico al fine di incrementare la fiducia del pubblico nel
bilancio annuale e consolidato dei suddetti enti. La funzione di interesse pubblico
della revisione legale dei conti implica il fatto che un vasto bacino di
persone ed enti fa affidamento sulla qualità dell'attività svolta dal revisore
legale. Una revisione di buona qualità contribuisce al regolare funzionamento
dei mercati in quanto rafforza l'integrità e l'efficienza dei bilanci. Per tale
motivo, i revisori contabili ricoprono un ruolo sociale particolarmente
importante. (2)
La legislazione dell'Unione prevede che i bilanci,
compresi i conti annuali e i conti consolidati, di enti creditizi, imprese di
assicurazione, emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, istituti di pagamento, OICVM, istituti di moneta elettronica e
fondi di investimento alternativi siano sottoposti a revisione da parte di una
o più persone autorizzate a effettuare tali revisioni conformemente al diritto
dell'Unione, in particolare: l'articolo 1, paragrafo 1, della
direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti
annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari[12],
l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio,
del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle
imprese di assicurazione[13], l'articolo 4,
paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari
sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e recante modifica
della direttiva 2001/34/CE[14], l'articolo 15,
paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE[15],
l'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM)[16], l'articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica,
recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/48CE e che abroga la
direttiva 2000/46/CE[17], e l'articolo 22,
paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, recante modifica delle direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e dei
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010[18].
Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari, recante modifica delle direttive
85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE[19]
del Consiglio, prevede anch'esso che il bilancio annuale delle imprese di
investimento sia sottoposto a revisione nel caso in cui non siano applicabili
la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti
annuali di taluni tipi di società[20], o la settima direttiva
83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati[21].
(3)
La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, recante modifica delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio[22]
definisce le condizioni riguardanti l'abilitazione dei soggetti preposti all'esecuzione
della revisione legale dei conti, nonché i requisiti minimi per l'esecuzione
della stessa. (4)
Nel corso della recente crisi finanziaria, numerose
banche hanno rivelato di aver registrato dal 2007 al 2009 perdite ingenti sulle
posizioni detenute sia in bilancio che fuori bilancio. Un tale fatto suscita
perplessità in merito alle modalità con le quali i revisori contabili abbiano
fornito ai rispettivi clienti relazioni di revisione senza rilievi per i
suddetti periodi, ma anche in merito alla sostenibilità e all'adeguatezza dell'attuale
quadro legislativo. Il 13 ottobre 2010 la Commissione ha pubblicato il Libro
verde "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti
della crisi"[23], che ha aperto un'ampia
consultazione pubblica nel contesto generale della riforma della
regolamentazione dei mercati finanziari, sul ruolo e il campo di applicazione
della revisione contabile e sui metodi attraverso i quali migliorare la
funzione di revisione affinché contribuisca a una maggiore stabilità
finanziaria. Dalla consultazione pubblica è emerso che le norme di cui alla
direttiva 2006/43/CE relative all'esecuzione della revisione legale sui conti
annuali e sui conti consolidati di enti di interesse pubblico possono essere
sensibilmente migliorate. Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha
adottato una relazione di iniziativa sul Libro verde. Il Comitato economico e
sociale europeo ha anch'esso adottato una relazione sul Libro verde in data 16
giugno 2011. (5)
È di particolare importanza definire norme
esaustive al fine di garantire che le revisioni legali dei conti di enti di
interesse pubblico presentino una qualità adeguata e siano effettuate da
revisori legali e imprese di revisione contabile soggette a requisiti rigorosi.
Un approccio normativo comune consente di migliorare l'integrità, l'indipendenza,
l'obiettività, la responsabilità, la trasparenza e l'affidabilità di revisori
legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei
conti di enti di interesse pubblico, e contribuisce alla qualità della
revisione stessa all'interno dell'Unione agevolando, in tal modo, il regolare
funzionamento del mercato interno e raggiungendo, al contempo, un elevato
livello di protezione dei consumatori e degli investitori. La produzione di un
atto distinto per gli enti di interesse pubblico garantisce un'armonizzazione
coerente e un'applicazione uniforme contribuendo, pertanto, a un funzionamento
più efficiente del mercato interno. (6)
Con l'evolversi del settore finanziario, si assiste
alla nascita, conformemente al diritto dell'Unione, di nuove categorie di enti
finanziari. L'importanza di nuovi enti e attività esterni al normale sistema
bancario aumenta di pari passo con il loro impatto sulla stabilità finanziaria.
Pertanto, è opportuno che la definizione di ente di interesse pubblico
comprenda altri enti ed istituti finanziari, quali imprese di investimento,
istituti di pagamento, organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM), istituti di moneta elettronica e fondi di investimento alternativi. (7)
La revisione del bilancio annuale e consolidato è
intesa come una misura di salvaguardia legale per investitori, prestatori e
controparti commerciali che detengono interessi commerciali in enti di
interesse pubblico. È dunque opportuno che i revisori legali e le imprese di
revisione contabile siano completamente indipendenti nel momento in cui
effettuano le revisioni legali dei conti dei suddetti enti e che vengano
evitati eventuali conflitti di interessi. Per valutare l'indipendenza dei
revisori e delle imprese di revisione contabile, è necessario prendere in esame
il concetto di rete all'interno della quale i revisori e le imprese di
revisione contabile operano. (8)
Un'organizzazione interna adeguata dei revisori
legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce a evitare qualunque
rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o
azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari di coloro che
dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale
dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività
del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di
revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di
revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni,
politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti
coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la
conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità
e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e
procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe
compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano
proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un
revisore legale o di un'impresa di revisione contabile. (9)
È necessario che revisori, imprese di revisione
contabile e rispettivi dipendenti si astengano dall'effettuare la revisione
contabile di un ente qualora presentino un interesse commerciale o finanziario
nello stesso e dal negoziare strumenti finanziari emessi, garantiti o
altrimenti sostenuti da un ente sottoposto a revisione, diversi dalle
partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati. È necessario
che il revisore legale e l'impresa di revisione contabile non rientrino nei
processi decisionali interni dell'ente sottoposto a revisione. Occorre che ai
revisori legali o ai rispettivi dipendenti non sia consentito ricoprire cariche
dirigenziali o amministrative nell'ente sottoposto a revisione, prima che sia
trascorso un periodo di tempo adeguato dalla conclusione dell'incarico di
revisione. (10)
Il livello dei corrispettivi ricevuti dall'ente
sottoposto a revisione e la struttura dei corrispettivi possono altresì
costituire un rischio per l'indipendenza di un revisore legale o di un'impresa
di revisione contabile. Pertanto, è importante garantire che i corrispettivi
per la revisione non siano subordinati ad alcuna condizione, indipendentemente
dalla natura della stessa. Nel caso in cui i corrispettivi per la revisione di
un singolo cliente siano elevati, è inoltre opportuno definire una procedura
volta a garantire la qualità della revisione. Se la dipendenza da un singolo
cliente è eccessiva, occorre che il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile si astenga dall'effettuare la revisione legale dei conti per quel
determinato cliente. (11)
La prestazione di servizi diversi dalla revisione
legale agli enti sottoposti a revisione da parte di revisori contabili, imprese
di revisione contabile o membri delle rispettive reti potrebbe compromettere l'indipendenza
di questi ultimi. Pertanto, è appropriato imporre al revisore legale, all'impresa
di revisione contabile o ai membri delle rispettive reti di non fornire servizi
diversi dalla revisione agli enti sottoposti a revisione. La prestazione di
servizi diversi dalla revisione a una società da parte di un'impresa di
revisione contabile impedirebbe a quest'ultima di effettuare la revisione
legale dei conti della società in questione, con conseguente riduzione delle
imprese di revisione contabile disponibili, in particolare sul mercato
altamente concentrato dei servizi di revisione offerti a grandi enti di
interesse pubblico. Di conseguenza, per garantire che vi siano un numero minimo
di imprese di revisione contabile in grado di fornire servizi di revisione a
grandi enti di interesse pubblico, è opportuno richiedere alle grandi imprese
di revisione contabile di incentrare la propria attività professionale sull'esecuzione
della revisione legale dei conti e non consentire a queste ultime di prestare
ulteriori servizi che esulano dalla medesima funzione, quali servizi di
consulenza. (12)
Per evitare eventuali conflitti di interessi, è
importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile, prima di
accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti per un ente di
interesse pubblico, valuti se siano stati soddisfatti i requisiti di
indipendenza e soprattutto se si presentano eventuali rischi per la sua
indipendenza riconducibili alla relazione con il suddetto ente. Per mantenere
questa indipendenza, è altresì importante che revisori legali e imprese di
revisione contabile conservino i registri di tutti i rischi per la loro
indipendenza e per quella dei rispettivi dipendenti e altri soggetti coinvolti
nel processo di revisione legale, nonché delle misure adottate per mitigare i
suddetti rischi. Inoltre, se si trovano in una situazione in cui i rischi per la
loro indipendenza sono troppo rilevanti, anche dopo l'applicazione di misure
volte a limitare tali rischi, dovrebbero rinunciare all'incarico di revisione
contabile o astenersene. Occorre che il revisore legale o l'impresa di
revisione contabile confermi la sua indipendenza con cadenza annuale al
comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente
sottoposto a revisione e discuta con il medesimo comitato qualunque rischio per
la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarle. (13)
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati[24] disciplina il
trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nell'ambito del
presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati
membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati
membri stessi. Il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[25],
disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dall'AESFEM nell'ambito
del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della
protezione dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di
informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle
norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che
gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte dell'AESFEM avvengano
conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al
regolamento (CE) n. 45/2001. (14)
È importante che i revisori legali e le imprese di
revisione contabile rispettino i diritti alla vita privata e alla protezione
dei dati dei loro clienti. Devono pertanto essere vincolati da regole severe in
materia di riservatezza e di segreto professionale, che tuttavia non devono
ostacolare l'applicazione corretta dei principi contabili del presente
regolamento o la cooperazione durante l'esecuzione della revisione contabile
del bilancio consolidato quando l'impresa madre ha sede in un paese terzo,
purché siano osservate le disposizioni previste nella direttiva 95/46/CE.
Tuttavia, tali norme non consentiranno a un revisore legale o un'impresa di
revisione contabile di cooperare con le autorità di paesi terzi esternamente ai
canali di cooperazione di cui al capo XI della direttiva 2006/43/CE. Tali
regole in materia di riservatezza dovrebbero del pari applicarsi ai revisori
legali o alle imprese di revisione contabile che non sono più coinvolti in uno
specifico compito di revisione. (15)
Al termine della revisione legale dei conti viene
fornito un giudizio sul fatto se il bilancio degli enti sottoposti a revisione
presenti un quadro fedele. Le parti in causa potrebbero tuttavia non conoscere
i limiti di una revisione contabile (significatività, tecniche di
campionamento, ruolo del revisore nell'individuazione della frode e
responsabilità dei dirigenti), il che potrebbe creare un divario di
aspettative. Al fine di ridurre il suddetto divario, è importante definire con
maggiore chiarezza il campo di applicazione della revisione legale. (16)
Se la principale responsabilità di fornire
informazioni finanziarie compete ai dirigenti delle società sottoposte a
revisione contabile, i revisori dal canto loro potrebbero avere il ruolo di
chiedere attivamente conto ai dirigenti del loro operato ponendosi dal punto di
vista dell'utilizzatore. Per incrementare la qualità della revisione, è
pertanto importante che venga rafforzato lo scetticismo professionale
esercitato dai revisori nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. Occorre
che i revisori riconoscano la possibilità che si verifichi un'inesattezza
rilevante attribuibile a frode o errore, nonostante l'onestà e l'integrità
dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione. È
necessario che la garanzia della qualità di una revisione sia il principale
criterio per organizzare l'attività di revisione e stanziare le risorse
necessarie all'esecuzione della stessa. L'integrità del revisore legale, dell'impresa
di revisione contabile e del loro personale è essenziale per garantire la
fiducia del pubblico nelle revisioni legali dei conti e nei mercati finanziari.
Pertanto, è necessario gestire in modo appropriato qualsiasi incidente che
potrebbe avere gravi ripercussioni sull'integrità delle revisioni legali. Il
revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono tenuti a documentare
debitamente l'attività di revisione. (17)
Per quanto riguarda i conti consolidati, è
importante che vi sia una chiara ripartizione delle responsabilità tra i
revisori legali che sottopongono a revisione diversi enti del gruppo. A tal
fine il revisore del gruppo dovrebbe assumersi la piena responsabilità per la
relazione di revisione. (18)
È opportuno condurre un controllo interno della
qualità esaustivo relativamente all'attività svolta in ogni incarico di
revisione legale per garantire una revisione di elevata qualità. Pertanto,
occorre che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non pubblichi
la relazione di revisione fino al completamento del suddetto controllo interno
della qualità. (19)
I risultati della revisione legale dei conti devono
essere presentati alle parti in causa nella relazione di revisione. Per
incrementare la fiducia delle parti in causa nel bilancio dell'ente sottoposto a
revisione, è di particolare importanza che la relazione di revisione abbia basi
solide e sia motivata, e il contenuto della stessa dovrebbe includere
informazioni aggiuntive in merito alla revisione effettuata. Più nello
specifico, occorre che la relazione di revisione includa sufficienti
informazioni sulla metodologia utilizzata nel corso della revisione, in
particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate
direttamente e quante sono state basate su prove di sistema e di conformità, i
livelli di significatività applicati all'esecuzione della revisione, le
principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale e
consolidato, se la revisione legale dei conti era concepita in modo da rilevare
frodi e, nel caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di
rifiuto di emettere un giudizio, le motivazioni alla base di tale decisione. (20)
La qualità della revisione legale dei conti dell'ente
sottoposto a revisione risulterebbe essere sostanzialmente migliore in presenza
di una maggiore comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile da un lato, e il comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile dall'altro. Accanto a un dialogo regolare in fase di esecuzione della
revisione, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile presenti al comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile una relazione aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati
della revisione legale dei conti. È possibile rendere disponibili tali
relazioni supplementari e maggiormente dettagliate alle autorità di vigilanza
degli enti di interesse pubblico, ma non al pubblico. (21)
I revisori legali o le imprese di revisione
contabile sono già tenute a fornire alle autorità di vigilanza degli enti di
interesse pubblico le informazioni su determinati eventi o decisioni che
potrebbero costituire una violazione delle norme volte a disciplinare le
attività dell'ente sottoposto a revisione o mettere a repentaglio la continuità
aziendale del medesimo ente. Le funzioni di vigilanza saranno altresì agevolate
nel caso in cui venga imposto agli organismi di vigilanza di enti creditizi e
istituti finanziari di instaurare un dialogo regolare con i propri revisori
legali o imprese di revisione contabile. (22)
Per incrementare la fiducia e la responsabilità di
revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione
legale dei conti di enti di interesse pubblico, è importante incrementare l'informativa
in materia di trasparenza alla quale sono sottoposti. Pertanto, i revisori
contabili e le imprese di revisione contabile saranno tenuti a comunicare le
informazioni finanziarie sottoposte a revisione, in particolare il proprio
fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione versati da EIP,
corrispettivi per la revisione corrisposti da altri enti e corrispettivi per
altri servizi. Inoltre, saranno tenuti a comunicare le informazioni finanziarie
a livello della rete di cui fanno parte. È necessario che le relazioni di trasparenza
delle imprese di revisione contabile siano corredate da una dichiarazione sul
governo societario per verificare che l'impresa di revisione applichi le
disposizioni volte a garantire un solido governo societario. È altresì
necessario fornire alle autorità competenti eventuali informazioni aggiuntive
sui corrispettivi per la revisione al fine di agevolare le funzioni di
vigilanza di queste ultime. (23)
I comitati per il controllo interno e per la
revisione contabile, o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno
all'ente sottoposto a revisione, ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a
revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza
rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile prevedendo che la maggioranza dei suoi
membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato
esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro
delle revisioni e/o della contabilità. La raccomandazione della Commissione,
del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi
esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e
sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza[26]
definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati per il
controllo interno e per la revisione contabile. Considerando tuttavia la
dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di
mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è
opportuno che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per
la revisione contabile per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni
equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in
toto dall'organo di amministrazione o di controllo. Occorre che gli enti di
interesse pubblico nella forma di OICVM o fondi di investimento alternativi
siano anch'essi esentati dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile. Una tale esenzione tiene conto del fatto
che, qualora tali fondi funzionino semplicemente al fine di mettere in comune
il patrimonio, il ricorso a un comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile non è opportuno. Gli OICVM, i fondi di investimento
alternativi e le loro società di gestione operano in un contesto normativo
rigidamente definito e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali
i controlli esercitati dal depositario. (24)
È altresì importante rafforzare il ruolo del
comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nella scelta di
un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea
generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di
prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una
proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito
la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È
opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico
di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in
modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per
fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione,
occorre che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile
utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente
sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile stesso. Per mezzo della suddetta procedura
di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le
imprese di revisione contabile, comprese quelli di minori dimensioni, ad
avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario
che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non
discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando
tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente
elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli
enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato
esentare tali enti dal suddetto obbligo. (25)
Il diritto di scegliere il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile che compete all'assemblea generale degli azionisti o dei
membri dell'ente sottoposto a revisione non avrà valore se l'ente sottoposto a
revisione conclude un contratto con una terza parte che prevede una restrizione
di tale scelta. Pertanto, occorre considerare nulle e prive di effetti eventuali
clausole contrattuali sottoscritte dall'ente sottoposto a revisione con una
terza parte relativamente alla designazione o alla restrizione della scelta di
un determinato revisore legale o impresa di revisione contabile. (26)
La designazione di più di un revisore legale o di
un'impresa di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico
rafforzerebbe lo scetticismo professionale e aumenterebbe la qualità della
revisione contabile. Inoltre, l'abbinamento di questa misura con la presenza di
imprese di revisione contabile di piccole dimensioni incrementerebbe la
capacità di queste ultime consentendo, in tal modo, agli enti di interesse
pubblico di poter scegliere tra un numero più elevato di revisori legali e
imprese di revisione contabile. Pertanto, è opportuno incoraggiare e
incentivare gli enti di interesse pubblico a designare più revisori legali o
imprese di revisione contabile per effettuare la revisione legale. (27)
Per scongiurare il rischio di familiarità e
rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di revisori e imprese di revisione
contabile, è importante stabilire una durata massima dell'incarico di revisione
applicabile a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un
determinato ente sottoposto a revisione. È necessario stabilire un meccanismo
di rotazione graduale appropriato per il personale di direzione con più anni di
esperienza coinvolto nella revisione legale, compresi i responsabili della
revisione legale per conto di un'impresa di revisione. È altresì importante
prevedere un periodo di tempo appropriato entro il quale non sarà consentito a
tale revisore legale o impresa di revisione contabile di effettuare la
revisione legale dei conti del medesimo ente. Per garantire una transizione
agevole, il revisore uscente è tenuto a fornire al revisore entrante un
fascicolo di passaggio contenente le informazioni pertinenti. (28)
Per tutelare l'indipendenza del revisore, è
importante che la sua revoca sia possibile solo se motivata da giusta causa e
se detta causa viene comunicata alle autorità responsabili della vigilanza. Nel
caso in cui vi sia giusta causa, ma l'ente sottoposto a revisione non prende
alcun provvedimento, deve essere conferito al comitato per il controllo interno
e per la revisione contabile, agli azionisti, alle autorità competenti preposte
alla vigilanza di revisori e imprese di revisione contabile e alle autorità
competenti responsabili della vigilanza di enti di interesse pubblico il potere
di adire un giudice nazionale per la revoca del revisore contabile. (29)
Per garantire un elevato livello di fiducia di
investitori e consumatori nel mercato interno evitando eventuali conflitti di
interessi, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile siano
sottoposti a opportuna vigilanza da parte delle autorità competenti, che sono
indipendenti dalla professione di revisore dei conti e che dispongono di
competenze, esperienza e risorse adeguate. Alle autorità competenti nazionali
saranno conferiti i poteri necessari per svolgere le funzioni di vigilanza,
compresa le capacità di accedere ai documenti, richiedere informazioni da
qualsiasi persona e condurre ispezioni. È opportuno che tali autorità siano
esperte nella vigilanza dei mercati finanziari, nella conformità agli obblighi
di informativa finanziaria o nel controllo delle revisioni legali. Tuttavia,
occorre consentire alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti
di interesse pubblico di effettuare una verifica della conformità agli obblighi
che i suddetti enti sono tenuti a osservare. Il finanziamento delle autorità
competenti dovrebbe essere esente da eventuali influenze indebite da parte di
revisori legali o imprese di revisione contabile. (30)
In presenza di una cooperazione efficace tra
autorità con compiti diversi a livello nazionale, la qualità della vigilanza
risulterebbe maggiore. Pertanto, è opportuno che le autorità preposte alla
vigilanza della conformità agli obblighi in materia di revisione legale dei
conti applicabili agli enti di interesse pubblico collaborino con le autorità
responsabili dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo dei revisori legali e
delle imprese di revisione contabile, con le autorità preposte alla vigilanza
degli enti di interesse pubblico e con le unità di informazione finanziaria di
cui alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2006, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il
finanziamento del terrorismo[27]. (31)
Il controllo esterno della qualità ai fini della
revisione legale dei conti si prefigura come un fattore chiave per garantire
una revisione di elevata qualità. Esso conferisce una maggiore credibilità alle
informazioni finanziarie pubblicate e consente una maggiore protezione di
azionisti, investitori, creditori e altre parti interessate. Occorre pertanto
che revisori legali e imprese di revisione contabile siano sottoposti a un
sistema di controllo della qualità sotto la responsabilità delle autorità
competenti, in modo da garantire l'obiettività e l'indipendenza dalla
professione di revisore dei conti. È opportuno che i controlli della qualità
siano organizzati in modo tale che ogni revisore legale o ogni impresa di
revisione contabile che effettua revisioni per conto di enti di interesse
pubblico sia sottoposto, quanto meno ogni tre anni, a un controllo della
qualità. La raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo
esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione
contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse
pubblico[28] fornisce informazioni
sulle modalità di esecuzione delle ispezioni. Occorre che i controlli della
qualità siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità dell'attività
del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile in questione. (32)
Le indagini hanno il compito di rilevare, impedire
e correggere un'esecuzione non adeguata della revisione legale dei conti di
enti di interesse pubblico. Pertanto, è necessario conferire alle autorità
competenti il potere di condurre indagini su revisori legali e imprese di
revisione contabile. (33)
Il mercato dei servizi di revisione legale dei
conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto
necessario che le autorità competenti prestino attenzione agli sviluppi nel
mercato, in particolare in presenza di una scelta limitata del revisore e di
eventuali rischi derivanti da un'elevata concentrazione del mercato. (34)
La scomparsa di importanti imprese di revisione
contabile potrebbe ostacolare gravemente la prestazione di servizi di revisione
e determinare un ulteriore accumulo strutturale di rischi sul mercato.
Pertanto, è necessario che le autorità competenti richiedano, come azione
preventiva, alle imprese di revisione contabile di grandi dimensioni in ogni
Stato membro di definire dei piani di emergenza volti a contrastare eventuali
minacce alla continuità aziendale dell'impresa in questione. Tali piani
potrebbero individuare delle misure volte a preparare il fallimento ordinato
dell'impresa interessata. (35)
La trasparenza delle attività poste in essere dalle
autorità competenti dovrebbe contribuire a incrementare la fiducia nel mercato
interno di investitori e consumatori. Pertanto, è opportuno che le autorità
competenti documentino regolarmente le rispettive attività e pubblichino
singole relazioni sulle ispezioni. (36)
La cooperazione tra le autorità competenti degli
Stati membri può prefigurarsi come un fattore chiave per garantire una qualità
uniformemente elevata delle revisioni legali dei conti effettuate nell'Unione.
Pertanto, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri collaborino
tra loro, laddove necessario, per l'esercizio delle rispettive funzioni di
vigilanza delle revisioni legali. Le stesse autorità sono tenute a rispettare
il principio della competenza, in materia di regolamentazione e di controllo
pubblico, dello Stato membro d'origine, nel quale il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile è stato abilitato e nel quale l'ente sottoposto alla
revisione contabile ha la sede legale. La cooperazione tra le autorità
competenti risulterebbe sensibilmente incrementata se organizzata nel quadro
del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (AEV), sotto la
guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)
istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce una Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)[29].
Occorre che l'AESFEM, coadiuvata dall'Autorità bancaria europea (ABE) istituita
dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, che istituisce una Autorità europea di vigilanza (Autorità
bancaria europea)[30], e dall'Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) istituita
dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, che istituisce una Autorità europea di vigilanza (Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)[31],
contribuisca a tale cooperazione fornendo consulenza e orientamenti alle
autorità competenti nazionali. (37)
Nell'ambito della suddetta cooperazione tra le
autorità competenti degli Stati membri dovrebbero rientrare lo scambio di
informazioni, la collaborazione in termini di controllo della qualità, l'assistenza
alle indagini relative all'esecuzione delle revisioni legali dei conti di enti
di interesse pubblico, compresi i casi in cui la condotta oggetto di indagine
non costituisce una violazione di alcuna disposizione legislativa o normativa
in vigore negli Stati membri interessati, nonché eventuali piani di emergenza.
Le modalità di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri
potrebbero includere l'istituzione di collegi di autorità competenti e la
delega di compiti tra gli stessi. Nel quadro di tale cooperazione, è opportuno
prendere in esame il concetto di rete all'interno della quale i revisori o le
imprese di revisione contabile operano. Le autorità competenti e le autorità
europee di vigilanza sono tenute a osservare norme adeguate in materia di
riservatezza e segreto professionale. (38)
Riconoscere l'idoneità dei revisori legali o delle
imprese di revisione contabile a effettuare revisioni legali dei conti di enti
di interesse pubblico consentirebbe loro un accesso agevolato a ulteriori
clienti. Pertanto, è importante prevedere un certificato di qualità a livello
europeo la cui elaborazione compete all'AESFEM. Le autorità competenti
nazionali saranno coinvolte nell'esame delle candidature per il rilascio del
certificato. (39)
Le relazioni esistenti tra i mercati dei capitali
rendono necessario conferire alle autorità competenti nazionali e alle autorità
europee di vigilanza il potere di cooperare con le autorità e gli organismi di
vigilanza di paesi terzi relativamente allo scambio di informazioni o ai
controlli della qualità. Tuttavia, laddove la cooperazione con le autorità di
paesi terzi riguardi carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali
o imprese di revisione contabile, è necessario applicare la procedura di cui
alla direttiva 2006/43/CE. (40)
Per garantire un regolare funzionamento dei mercati
dei capitali sono necessari una capacità di revisione sostenibile e un mercato
competitivo per i servizi di revisione legale in cui vi sia una scelta
sufficiente di imprese di revisione contabile in grado di svolgere la revisione
legale di enti di interesse pubblico. L'AESFEM dovrebbe presentare una
relazione sulle modifiche apportate alla struttura del mercato della revisione
contabile da questo regolamento. Nell'ambito di questa analisi, l'AESFEM
dovrebbe tenere in considerazione l'impatto delle norme nazionali in materia di
responsabilità civile per i revisori legali sulla struttura del mercato della
revisione. Sulla base di questa relazione e di altri elementi pertinenti, la
Commissione dovrebbe presentare una relazione relativa all'impatto delle norme
nazionali in materia di responsabilità per i revisori legali sulla struttura
del mercato della revisione contabile e dovrebbe adottare le misure che ritiene
appropriate in base ai propri riscontri. (41)
Per incrementare la conformità ai requisiti del
presente regolamento e conformemente alla comunicazione della Commissione del 9
dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei
servizi finanziari"[32], è necessario estendere
i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di
vigilanza e comminare sanzioni. In caso di violazioni accertate, è opportuno
prevedere delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di revisori legali,
imprese di revisione contabile ed enti di interesse pubblico. È opportuno che
le autorità competenti garantiscano la trasparenza delle sanzioni e delle
misure adottate. Occorre che l'adozione e la pubblicazione delle sanzioni
rispetti i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e
della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei
dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un
ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. (42)
Eventuali informatori potranno portare nuove
informazioni all'attenzione delle autorità competenti in modo da consentire a
queste ultime di rilevare e sanzionare irregolarità, frodi incluse. Tuttavia,
gli informatori potrebbero essere frenati nel farlo per paura di ritorsioni o
potrebbero non essere sufficientemente incentivati. Pertanto, è necessario che
gli Stati membri garantiscano che siano presenti disposizioni adeguate volte a
incoraggiare gli informatori a segnalare violazioni del presente regolamento e
proteggerli da eventuali ritorsioni. Gli Stati membri potrebbero altresì
prevedere degli incentivi a tale proposito; tuttavia, occorre che gli
informatori accedano a tali incentivi nel solo caso in cui rivelino nuove
informazioni che non sono giuridicamente tenuti a comunicare e laddove tali
informazioni conducano a una sanzione per una violazione del presente
regolamento. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i regimi per
le denunce di irregolarità implementati dagli stessi includano meccanismi volti
a fornire una protezione adeguata del soggetto segnalato, in particolare
relativamente al diritto alla protezione dei suoi dati personali e alle
procedure atte a garantire il diritto del soggetto segnalato di difendersi ed
essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione, nonché il diritto a un
ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro una decisione che lo riguarda. (43)
Per tenere conto degli sviluppi nel settore e nel
mercato della revisione contabile, occorre conferire alla Commissione il potere
di definire requisiti tecnici riguardanti il contenuto del fascicolo di
passaggio che il nuovo revisore dovrà ricevere e l'istituzione di un
certificato di qualità europeo per i revisori contabili che effettuano
revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico. (44)
Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati
finanziari, nel settore della revisione contabile e nella professione di
revisore dei conti e per specificare i requisiti previsti nel presente
regolamento, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti
delegati in ottemperanza all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In particolare, l'utilizzo di atti delegati si rende
necessario per adattare l'elenco di servizi connessi alla revisione e di
servizi diversi dalla revisione, nonché per definire l'entità dei costi che l'AESFEM
potrebbe addebitare per rilasciare il certificato di qualità europeo a revisori
legali e imprese di revisione contabile. È particolarmente importante che
la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni
adeguate, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della
stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca
contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (45)
Per garantire la certezza del diritto e una
transizione agevole al regime previsto nel presente regolamento, è importante
introdurre un regime transitorio che contempli l'obbligo di ruotare le imprese
di revisione, l'obbligo di prevedere una procedura di selezione per la scelta
dell'impresa di revisione contabile e la conversione delle imprese di revisione
contabile in imprese che prestano esclusivamente servizi di revisione. (46)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento,
segnatamente chiarire e definire in modo ottimale il ruolo della revisione
legale dei conti di enti di interesse pubblico, migliorare le informazioni che
il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisce all'ente
sottoposto a revisione o ad altre parti in causa, migliorare i canali di
comunicazione tra i revisori e le autorità di vigilanza degli enti di interesse
pubblico, impedire qualunque conflitto di interessi derivante dalla prestazione
di servizi diversi dalla revisione contabile a enti di interesse pubblico,
mitigare il rischio di potenziali conflitti di interessi attribuibili al
sistema esistente secondo il quale "l'ente sottoposto a revisione sceglie
e paga il revisore" o al rischio di familiarità, agevolare l'alternanza
tra revisori legali o imprese di revisione contabile e la scelta di un
fornitore di servizi di revisione per gli enti di interesse pubblico, ampliare
la scelta dei fornitori di servizi di revisione per gli enti di interesse
pubblico e migliorare l'efficacia, l'indipendenza e la coerenza della
regolamentazione e della vigilanza cui sono sottoposti revisori legali e
imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali per conto di
enti di interesse pubblico, compresa la cooperazione a livello dell'Unione, non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono
dunque, a motivo della loro dimensione, essere realizzati meglio a livello
comunitario, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà
di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (47)
Il presente regolamento rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della
vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla
protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8, il
diritto alla libera iniziativa privata di cui all'articolo 16, il diritto
a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47,
la presunzione di innocenza e i diritti della difesa di cui all'articolo 48,
i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene di cui
all'articolo 49, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo
stesso reato di cui all'articolo 50 e deve essere applicato
conformemente ai suddetti diritti e principi, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Titolo I Oggetto, campo di applicazione e definizioni Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i requisiti
per l'esecuzione della revisione legale del bilancio annuale e consolidato
degli enti di interesse pubblico, norme per l'organizzazione dei revisori
legali e delle imprese di revisione contabile e la loro selezione da parte
degli enti di interesse pubblico, volte a promuoverne l'indipendenza e ad
evitare eventuali conflitti di interessi, nonché norme in materia di vigilanza
sul rispetto dei suddetti requisiti da parte dei revisori contabili e delle
imprese di revisione contabile. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si
applica a: a) revisori legali e imprese di revisione
contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico;
b) enti di interesse pubblico. 2. Il presente regolamento si
applica senza pregiudizio della direttiva 2006/43/CE. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano
le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, eccetto
le definizioni di "relazione di revisione" e "autorità
competente". Articolo 4 Grandi enti di interesse pubblico Ai fini del presente regolamento, per "grandi
enti di interesse pubblico" si intende: a) in relazione agli enti di cui all'articolo 2,
punto 13, lettera a), della direttiva 2006/43/CE, i 10 principali emittenti di
azioni nello Stato membro secondo la capitalizzazione di mercato calcolata
sulla base delle quotazioni di fine anno e in ogni caso tutti gli emittenti di
azioni che abbiano avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione
media di mercato calcolata sulla base delle quotazioni di fine anno superiore a
1 000 000 000 EUR; b) in relazione agli enti di cui all'articolo 2,
punto 13, lettere da b) a f), della direttiva 2006/43/CE, qualunque ente che,
alla data di chiusura del bilancio, presenta un totale dello stato patrimoniale
superiore a 1 000 000 000 EUR; c) in relazione agli enti di cui all'articolo 2,
punto 13, lettere g) e h), della direttiva 2006/43/CE, qualunque ente che, alla
data di chiusura del bilancio, presenti attivi gestiti superiori a
1 000 000 000 EUR. Titolo
II Condizioni per effettuare una revisione legale dei
conti di enti di interesse pubblico CAPO I INDIPENDENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI
INTERESSI Articolo 5 Indipendenza e obiettività Un revisore legale o un'impresa di revisione
contabile adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'esecuzione di
una revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico non sia
influenzata da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o
relazione commerciale o di altro genere riguardante il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti e, laddove
appropriato, la sua rete, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti,
qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o
qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o
all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo. Articolo 6 Organizzazione interna di revisori e
imprese di revisione contabile 1.
Un revisore legale o un'impresa di revisione
contabile si conforma ai seguenti requisiti organizzativi: a) un'impresa di revisione contabile
stabilisce politiche e procedure atte a garantire che i propri titolari o
azionisti, nonché i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di
controllo dell'impresa stessa, o di un'affiliata, non intervengano nell'esecuzione
di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza
e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa
di revisione contabile; b) un revisore legale o un'impresa di revisione
contabile dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi
di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di
meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione
elettronica dei dati. Tali meccanismi di controllo interno sono
concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i
livelli dell'impresa di revisione contabile o della struttura di lavoro del
revisore legale. Un revisore legale o un'impresa di revisione
contabile applica e mantiene procedure decisionali e strutture organizzative
che specificano in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la
suddivisione delle funzioni e delle responsabilità; c) un revisore legale o un'impresa di revisione
contabile stabilisce politiche e procedure atte a garantire che i suoi
dipendenti nonché tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua
disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle
attività di revisione legale dei conti dispongano di conoscenze ed esperienze
adeguate ai compiti svolti; d) un revisore legale o un'impresa di
revisione contabile stabilisce politiche e procedure atte a garantire che l'esternalizzazione
di importanti funzioni di revisione non sia effettuata in modo da compromettere
la qualità del suo controllo interno, né la capacità delle autorità competenti
di vigilare sul rispetto degli obblighi enunciati nel presente regolamento da
parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile; e) un revisore legale o un'impresa di
revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative
opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e
rendere pubblici eventuali rischi per l'indipendenza di cui all'articolo 11,
paragrafo 2; f) un revisore legale o un'impresa di
revisione contabile stabilisce procedure e norme appropriate per effettuare le
revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico, nonché per formare,
monitorare ed esaminare le attività dei dipendenti e organizzare la struttura
del dossier di revisione di cui all'articolo 16, paragrafo 5; g) un revisore legale o un'impresa di
revisione contabile stabilisce un sistema interno di controllo della qualità
volto a garantire la qualità della revisione legale dei conti di enti di
interesse pubblico. Nel sistema di controllo della qualità rientrano quanto
meno le procedure e le norme di cui alla lettera f). Nel caso di un'impresa di
revisione contabile, la responsabilità del sistema interno di controllo della
qualità compete a una persona che ha la qualifica di revisore legale; h) un revisore legale o un'impresa di
revisione contabile impiega sistemi, risorse e procedure appropriati per
garantire la continuità e la regolarità nell'esecuzione delle attività di
revisione legale dei conti; i) un revisore legale o un'impresa di
revisione contabile definisce una politica per evitare il suo coinvolgimento o
quello dei propri dipendenti in qualsiasi reato o violazione della legge
durante lo svolgimento della sua attività. Il revisore legale o l'impresa di
revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative
opportune ed efficaci per fronteggiare e registrare eventuali incidenti che
hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità delle proprie
attività di revisione legale dei conti; j) un revisore legale o un'impresa di
revisione contabile dispone di politiche retributive atte a fornire incentivi
alle prestazioni sufficienti per garantire la qualità della revisione. In
particolare, la retribuzione e la valutazione del rendimento dei dipendenti non
dipendono dall'entità del fatturato che il revisore legale o l'impresa di
revisione contabile deriva dall'ente sottoposto a revisione; k) un revisore legale o un'impresa di
revisione contabile controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi
e dei meccanismi e delle disposizioni di controllo interno e di controllo
interno della qualità da esso stabiliti in applicazione del presente
regolamento e adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze. In
particolare, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conduce una
valutazione annuale del sistema interno di controllo della qualità di cui alla
lettera g). Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conserva la
documentazione dei risultati di tale valutazione e di eventuali misure proposte
per modificare il sistema interno di controllo della qualità. Le politiche e le procedure di cui al primo comma
sono documentate e comunicate ai dipendenti del revisore legale o dell'impresa
di revisione contabile. Qualsiasi esternalizzazione di funzioni di
revisione di cui alla lettera d) non influisce sulla responsabilità del
revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nei confronti dell'ente
sottoposto a revisione. 2.
Nel conformarsi ai requisiti di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, il revisore legale o l'impresa di
revisione contabile prende in considerazione le proprie dimensioni e la
complessità delle proprie attività. Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente di cui all'articolo 35,
paragrafo 1, che tale conformità è proporzionata alle dimensioni e alla
complessità delle sue attività. Articolo 7 Indipendenza dall'ente sottoposto a revisione 1. Un revisore legale o un'impresa
di revisione contabile, nonché qualsiasi titolare di diritti di voto in un'impresa
di revisione contabile, è indipendente dall'ente sottoposto a revisione e non è
coinvolto nel processo decisionale del medesimo ente. 2. Un revisore legale, un'impresa
di revisione contabile, i loro responsabili, i loro dipendenti, qualsiasi
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il
controllo di tale revisore legale o impresa e che partecipa direttamente alle
attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai
sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2004/72/CE della
Commissione[33] si astengono da
qualsiasi operazione di acquisto, vendita o altro tipo su qualsiasi strumento
finanziario emesso, garantito o altrimenti sostenuto da un ente sottoposto alla
loro revisione legale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di
investimento collettivo diversificati compresi fondi gestiti, quali fondi
pensione o assicurazione sulla vita. 3. Le persone o le imprese di
cui al paragrafo 2 non partecipano né influenzano la determinazione di una
revisione legale dei conti di un qualunque ente sottoposto a revisione se: a) possiedono strumenti finanziari dell'ente
sottoposto a revisione, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di
investimento collettivo diversificati; b) possiedono strumenti finanziari di
qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà
potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente
percepita come tale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di
investimento collettivo diversificati; c) hanno occupato di recente un posto presso
l'ente sottoposto a revisione o intrattengono con esso una relazione d'affari o
di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere
generalmente percepita come tale. 4. Le persone o le imprese di
cui al paragrafo 2 non sollecitano o accettano denaro, regali o favori da
chiunque presenti una relazione contrattuale con il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile. 5. Non si applicano le misure
nazionali in materia di deontologia professionale di cui all'articolo 21,
paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE che non sono compatibili con i
paragrafi 2, 3 e 4. Articolo 8 Assunzione da parte degli enti di interesse
pubblico di precedenti revisori legali o dipendenti di revisori legali o
imprese di revisione contabile 1 Un revisore legale o un
responsabile della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico
per conto di un'impresa di revisione contabile non è autorizzato, prima che sia
trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di
revisore legale o di responsabile della revisione: a) ad accettare una funzione dirigenziale di
rilievo nell'ente sottoposto a revisione; b) a diventare membro del comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione
o, nel caso in cui tale comitato non esista, dell'organo che espleta funzioni
equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile; c) a diventare membro senza incarichi
esecutivi dell'organo di amministrazione o membro dell'organo di controllo dell'ente
sottoposto a revisione. 2. I dipendenti di un revisore
legale o di un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale
dei conti di un ente di interesse pubblico, nonché qualsiasi altra persona
fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di
tale revisore legale o impresa, nel caso in cui tali dipendenti o altre persone
fisiche siano state personalmente abilitate ad esercitare la professione di
revisori legali, non accettano, prima che sia trascorso un periodo di almeno un
anno dal loro diretto coinvolgimento nelle attività di revisione contabile, le
funzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Articolo 9 Corrispettivi per la revisione 1. I corrispettivi per l'esecuzione
di revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico non dipendono dai
risultati. Ai fini del primo comma, i corrispettivi in
funzione dei risultati sono quei corrispettivi per incarichi di revisione
calcolati a partire da una base predeterminata connessa al risultato di una
transazione o al risultato del lavoro svolto. I corrispettivi non sono da
intendersi in funzione dei risultati se sono stati fissati da un giudice o da
un'autorità competente. 2. Nel caso in cui il revisore
legale o l'impresa di revisione contabile fornisca all'ente sottoposto a
revisione i servizi finanziari correlati alla revisione di cui all'articolo 10,
paragrafo 2, i corrispettivi per tali servizi sono limitati al 10% dei
corrispettivi versati da tale ente per la revisione legale dei conti. 3. Nel caso in cui il totale dei
corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico sottoposto a revisione
legale dei conti rappresenti oltre il 20% o, per due anni consecutivi, oltre il
15% del totale dei corrispettivi annuali ricevuti dal revisore legale o dall'impresa
di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti, tale
revisore o impresa informa il comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile specificando se i suddetti corrispettivi superino il 20% o
il 15% del totale dei corrispettivi annuali ricevuti e sono avviate le
discussioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera d). Prima
dell'emissione di una relazione di revisione, il comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile valuta se sottoporre l'incarico di
revisione a un controllo della qualità da parte di un ulteriore revisore legale
o impresa di revisione. Nel caso in cui il totale dei corrispettivi
versati da un ente di interesse pubblico sottoposto a revisione legale
rappresenti, per due anni consecutivi, il 15% o più del totale dei corrispettivi
annuali ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che
effettua la revisione legale dei conti, il revisore legale o l'impresa di
revisione contabile informa l'autorità competente di cui all'articolo 35,
paragrafo 1, di questa situazione. L'autorità competente di cui all'articolo 35,
paragrafo 1, decide sulla base di motivazioni oggettive presentate dal
revisore legale o dall'impresa di revisione contabile se il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile può continuare a svolgere la revisione legale per un
ulteriore periodo, comunque non superiore a due anni. Laddove l'ente sottoposto a revisione sia
esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo si impegna con il
revisore legale o l'impresa di revisione contabile ai fini degli obblighi
enunciati nel presente paragrafo. Articolo 10 Divieto di prestare servizi diversi dalla
revisione 1. Un revisore legale o un'impresa
di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di
interesse pubblico può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua
impresa madre e alle sue imprese controllate la revisione legale dei conti e
servizi finanziari correlati alla revisione. Nel caso in cui il revisore legale appartenga a
una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente sottoposto a revisione,
alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione
servizi di revisione legale dei conti o servizi finanziari correlati alla
revisione. 2. Ai fini del presente
articolo, per servizi finanziari correlati alla revisione si intendono: a) sottoporre a revisione o verifica il
bilancio intermedio; b) garantire la correttezza delle
dichiarazioni sul governo societario; c) garantire la correttezza per quanto
riguarda la responsabilità aziendale in campo sociale; d) garantire o attestare le comunicazioni
alle autorità di regolamentazione degli enti finanziari che esulano dal campo
di applicazione della revisione legale dei conti e assistono le suddette
autorità nell'adempimento dei loro compiti, in materia ad esempio di requisiti
patrimoniali o particolari coefficienti di solvibilità atti a determinare
quanto sia probabile che un'impresa continui a soddisfare i propri obblighi di
debito; e) fornire certificazione della conformità
agli obblighi fiscali se tale attestazione è richiesta dalla legislazione
nazionale; f) qualunque altro obbligo fissato per
legge correlato all'attività di revisione e imposto dalla legislazione dell'Unione
al revisore legale o impresa di revisione contabile. 3. Un revisore legale o un'impresa
di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di
interesse pubblico non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto
a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate servizi
diversi dalla revisione legale. Nel caso in cui il revisore legale appartenga a
una rete, nessun membro di tale rete fornisce all'ente sottoposto a revisione,
alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione
servizi diversi dalla revisione contabile. Ai fini del presente articolo, per servizi diversi
dalla revisione contabile si intendono: a) servizi che comportano un conflitto di
interessi in tutti i casi: i) servizi specializzati non relativi
alla revisione, consulenza fiscale, consulenza generale in materia di gestione
ed altri servizi di consulenza; ii) contabilità e preparazione delle
registrazioni contabili e del bilancio; iii) progettazione e realizzazione di
procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla
preparazione e/o al controllo di informazioni finanziarie incluse nel bilancio
e consulenza sui rischi; iv) servizi di valutazione che presentano
pareri sulla congruità o perizie su conferimenti in natura; v) servizi attuariali e legali, compresa
la risoluzione di controversie; vi) progettazione e realizzazione di
sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse
pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera da b) a j) della
direttiva 2006/43/CE; vii) partecipazione alla revisione interna
del cliente e fornitura di servizi correlati alla funzione di revisione
interna; viii) servizi di mediazione (broker)
o negoziazione (dealer), consulenza di investimento o servizi di investment
banking; b) servizi che possono comportare conflitti
di interessi: i) servizi che interessano le risorse
umane, compresa l'assunzione di membri dell'alta direzione; ii) fornitura di lettere di conforto per
gli investitori nel quadro dell'emissione dei titoli di un'impresa; iii) progettazione e realizzazione dei
sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse
pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera a) della direttiva
2006/43/CE; iv) servizi di due diligence al
venditore o all'acquirente in caso di potenziali fusioni e acquisizioni e
certificazione della correttezza di un ente sottoposto a revisione alle altre
parti di una transazione finanziaria o societaria. In deroga al primo e al secondo comma, i servizi
di cui alla lettera b), punti iii) e iv), possono essere forniti dal revisore
legale o dall'impresa di revisione contabile previa approvazione dell'autorità
competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1. In deroga al primo e al secondo comma, i servizi
di cui alla lettera b), punti i) e ii) possono essere forniti dal revisore
legale o dall'impresa di revisione previa approvazione del comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 31 del
presente regolamento. 4. Quando un membro della rete a
cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che
effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico
fornisce servizi diversi dalla revisione contabile a un'impresa costituita in
un paese terzo e controllata dall'ente di interesse pubblico, il revisore
legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura
di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia
compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica le
misure volte a mitigare i rischi causati da tale fornitura di servizi in un
paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare
a effettuare la revisione legale dell'ente di interesse pubblico soltanto se è
in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 11, che tale fornitura di
servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di
revisione. Il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente
sottoposto a revisione e la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3,
lettera a), punti ii) e iii) sono da ritenersi sempre come eventi che
compromettono l'indipendenza. La fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3,
lettera a), punti i) e da iv) a viii), è considerata tale da compromettere tale
indipendenza. Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile può rivolgersi all'autorità competente per ricevere un parere su tale
questione. 5. Nel caso in cui un'impresa di
revisione contabile derivi oltre un terzo dei suoi ricavi di revisione annui da
enti di interesse pubblico e appartenga a una rete i cui membri presentano
ricavi di revisione annui combinati che superano 1 500 milioni EUR all'interno
dell'Unione europea, la stessa impresa si conforma alle seguenti condizioni: a) non fornisce, direttamente o
indirettamente, a un qualsiasi ente di interesse pubblico servizi diversi dalla
revisione contabile; b) non appartiene a una rete che presta
servizi diversi dalla revisione contabile all'interno dell'Unione; c) qualunque ente che presta i servizi di
cui al paragrafo 3 non detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 5%
del capitale o dei diritti di voto nell'impresa di revisione contabile; d) gli enti che prestano i servizi di cui al
paragrafo 3 non detengono congiuntamente, direttamente o indirettamente,
oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto nell'impresa di revisione
contabile; e) tale impresa di revisione contabile non
detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 5% del capitale o dei diritti
di voto in qualunque ente che presta i servizi di cui al paragrafo 3. 6. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 ai fini di
adattare l'elenco dei servizi finanziari correlati alla revisione di cui al
paragrafo 2, nonché l'elenco dei servizi diversi dalla revisione di cui al
paragrafo 3 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la
Commissione prende in esame gli sviluppi della revisione contabile e della
professione di revisore dei conti. Articolo 11 Preparazione alla revisione legale dei
conti e valutazione dei rischi per l'indipendenza 1. Prima di accettare o
proseguire un incarico di revisione legale per conto di un ente di interesse
pubblico, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile valuta e
documenta: –
se è in regola con i requisiti organizzativi
interni di cui all'articolo 6; –
se è in regola con i requisiti di cui agli
articoli 7, 9 e 10; –
se dispone di dipendenti competenti, tempo e
risorse sufficienti per effettuare in modo opportuno la revisione; –
se, nel caso di un'impresa di revisione contabile,
il responsabile della revisione è abilitato a esercitare la professione di
revisore legale nello Stato membro in cui viene condotta la revisione legale
dei conti; –
se sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 33;
–
senza pregiudizio della direttiva 2005/60/CE, l'integrità
dell'ente di interesse pubblico. 2. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile valuta altresì la presenza di rischi per la sua
indipendenza. Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile non presta servizi di revisione legale dei conti nel caso in cui il
revisore legale, l'impresa di revisione contabile o la rete a cui appartiene
intrattenga una relazione finanziaria, d'affari o di altro tipo, sia essa
diretta o indiretta, con l'ente sottoposto a revisione sulla base della quale
un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza
del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulta compromessa. Nell'eventualità in cui l'indipendenza del
revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulti essere
compromessa da minacce di autoriesame o interesse personale, il revisore legale
o l'impresa di revisione contabile non effettua la revisione legale dei conti. Nell'eventualità in cui l'indipendenza del
revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulti essere
compromessa da minacce di esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia
eccessiva o intimidazione, il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile adotta misure volte a ridurre tali rischi. Nel caso in cui la
rilevanza dei rischi rispetto alle misure adottate è tale da compromettere l'indipendenza
del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, quest'ultimo non
effettua la revisione legale dei conti. 3. Un revisore legale o un'impresa
di revisione contabile conserva le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e
documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi significativi per la sua
indipendenza, nonché le misure adottate per mitigarli. 4 Un revisore legale o un'impresa
di revisione contabile: a) conferma per iscritto e con cadenza
annuale al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile la propria
indipendenza dall'ente sottoposto a revisione; b) conferma per iscritto e con cadenza
annuale al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile i
nominativi dei responsabili, del membro dell'alta direzione o del dirigente
responsabile del gruppo che effettua la revisione legale dei conti,
certificando l'assenza di eventuali conflitti di interessi; c) chiede l'autorizzazione del comitato per
il controllo interno e per la revisione contabile a fornire i servizi diversi
dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3,
lettera b), punti i) e ii), all'ente sottoposto a revisione; d) chiede l'autorizzazione dell'autorità
competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, per fornire i servizi
diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10,
paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), all'ente sottoposto a
revisione; e) discute con il comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile eventuali rischi per la sua indipendenza e
le misure adottate per mitigarli, come documentato dallo stesso revisore o
impresa di revisione contabile ai sensi del paragrafo 3. Laddove l'ente sottoposto a revisione sia
esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile, lo stesso ente decide quale organo espleta le funzioni
assegnate al suddetto comitato ai sensi del presente paragrafo. CAPO II RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE Articolo 12 Riservatezza e segreto professionale Revisori legali e imprese di revisione
contabile, compresi quelli che hanno cessato di partecipare ad uno specifico
incarico di revisione nonché i precedenti revisori legali o imprese di
revisione contabile, non invocano le norme in materia di riservatezza e segreto
professionale, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva
2006/43/CE, al fine di ostacolare l'applicazione delle disposizioni contenute
nel presente regolamento. Articolo 13 Comunicazione ai revisori e alle autorità
di paesi terzi 1. Nel caso in cui un revisore
legale o un'impresa di revisione contabile effettui la revisione legale dei
conti di un ente di interesse pubblico che appartiene a un gruppo di imprese la
cui impresa madre ha sede in un paese terzo, le norme in materia di
riservatezza e segreto professionale di cui all'articolo 23, paragrafo 1,
della direttiva 2006/43/CE non pregiudicano il trasferimento al revisore del
gruppo situato in un paese terzo, da parte del revisore legale o dell'impresa
di revisione contabile, della documentazione inerente all'attività di
revisione, se la suddetta documentazione è fondamentale per preparare la
revisione del bilancio consolidato dell'impresa madre. Il trasferimento delle informazioni al revisore
del gruppo situato in un paese terzo è effettuato ai sensi del capo IV della
direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati
di carattere personale. 2. Un revisore legale o un'impresa
di revisione contabile preposto alla revisione legale di un ente di interesse
pubblico che ha emesso valori mobiliari in un paese terzo o appartiene a un
gruppo che presenta il bilancio consolidato in un paese terzo può trasferire
all'autorità competente del paese terzo in questione le carte di lavoro o gli
altri documenti inerenti alla revisione dell'ente in causa che detiene soltanto
alle condizioni definite all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. CAPO III ESECUZIONE DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Articolo 14 Campo di applicazione della revisione
legale dei conti 1. Nell'effettuare la revisione
legale dei conti di un ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile adotta le misure necessarie per formulare un giudizio in
merito a se il bilancio annuale o consolidato dell'ente di interesse pubblico
fornisca o meno un quadro fedele secondo lo schema di regole dell'informativa
finanziaria applicabile e, laddove appropriato, se tale bilancio annuale o
consolidato sia conforme agli obblighi di legge di cui all'articolo 22. Le suddette misure includono quanto meno gli
obblighi enunciati negli articoli da 15 a 20. Il giudizio del revisore legale o dell'impresa di
revisione contabile è espresso conformemente agli articoli da 21 a 25. 2. Senza pregiudizio degli
obblighi di comunicazione di cui agli articoli 22 e 23, il campo di
applicazione della revisione legale dei conti non include la garanzia sull'efficienza
economico-finanziaria futura dell'ente sottoposto a revisione contabile né l'efficienza
o l'efficacia con cui l'organo di direzione o di amministrazione ha condotto o
condurrà l'attività. Articolo 15 Scetticismo professionale Nell'effettuare la revisione legale dei conti
di un ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile esercita per l'intera revisione lo scetticismo professionale,
riconoscendo la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante
attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi
frodi o errori, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla
direzione dell'ente sottoposto a revisione e dalle persone preposte al suo
governo. Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile preserva un approccio basato sullo scetticismo professionale in
particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione
riguardanti il fair value (valore equo) e la riduzione di valore dell'avviamento
e di altre attività immateriali e i flussi di cassa futuri utili per valutare
la continuità aziendale. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo
professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da una mentalità
diffidente, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare
una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione
critica della documentazione inerente alla revisione. Articolo 16 Organizzazione del lavoro 1. Se la revisione legale dei
conti di un ente di interesse pubblico è effettuata da un'impresa di revisione
contabile, la suddetta impresa designa quanto meno un responsabile della
revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili risorse
sufficienti per espletare in modo opportuno le loro funzioni. La qualità della revisione, l'indipendenza e la
competenza costituiscono i principali criteri che l'impresa di revisione
contabile considera nella scelta dei responsabili. I responsabili designati sono attivamente
coinvolti nell'esecuzione della revisione legale dei conti. 2. Se la revisione legale dei
conti di un ente di interesse pubblico è effettuata da un revisore legale, il
suddetto revisore dedica tempo a sufficienza all'incarico e assegna un numero
di dipendenti sufficienti per espletare in modo opportuno le proprie funzioni. 3. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile conserva una documentazione dei casi nei quali i suoi
dipendenti non rispettano il presente regolamento. Inoltre, conserva una
documentazione delle eventuali conseguenze del mancato rispetto, comprese le
misure adottate nei confronti dei suddetti dipendenti e le misure volte a
modificare il sistema interno di controllo della qualità. Il revisore legale o
l'impresa di revisione contabile prepara una relazione annuale contenente una
descrizione generale delle eventuali misure adottate e la distribuisce ai
dipendenti. Nel caso si rivolga a consulenti esterni, il
revisore legale o l'impresa di revisione contabile è tenuto a documentare la
richiesta presentata e i pareri ricevuti. 4. Un revisore legale o un'impresa
di revisione contabile mantiene un fascicolo relativo al cliente. Tale
fascicolo contiene i seguenti dati per ogni cliente sottoposto a revisione: a) il nome, l'indirizzo e il centro di
attività; b) nel caso di un'impresa di revisione
contabile, i responsabili della revisione; c) i corrispettivi per la revisione legale
dei conti e i corrispettivi per ulteriori servizi in ogni esercizio
finanziario. 5. Un revisore legale o un'impresa
di revisione contabile crea un dossier di revisione per ogni incarico ultimato.
Il dossier di revisione contiene quanto meno i seguenti dati e documenti, in
versione cartacea o elettronica: a) il contratto tra il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile e l'ente sottoposto a revisione, comprensivo di
eventuali modifiche allo stesso; b) la corrispondenza scambiata con l'ente
sottoposto a revisione in merito alla revisione legale dei conti; c) un piano di revisione volto a definire il
probabile campo di applicazione e il metodo della revisione legale dei conti; d) una descrizione della natura e della
portata delle attività di revisione effettuate; e) le date di inizio e fine delle fasi delle
procedure di revisione definite nel piano di revisione; f) i principali risultati delle procedure
di revisione effettuate; g) le conclusioni tratte dai risultati di
cui alla lettera f); h) il giudizio del revisore legale o del
responsabile della revisione espresso nelle bozze delle relazioni di cui agli
articoli 22 e 23; i) i dati registrati ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 3, degli
articoli 17 e 18 e dell'articolo 19, paragrafo 6; j) eventuali altri dati e documenti
pertinenti e rilevanti per supportare le relazioni di cui agli articoli 22
e 23 e per monitorare la conformità con il presente regolamento e altri
obblighi di legge applicabili. Il dossier di revisione è chiuso entro due mesi
dalla data nella quale viene sottoscritta la relazione di revisione di cui all'articolo 22.
6. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile conserva la documentazione di eventuali reclami relativi
all'esecuzione delle revisioni legali dei conti. Articolo 17 Integrità del mercato 1. In presenza di un incidente
che ha compromesso o potrebbe compromettere seriamente l'integrità delle
revisioni legali dei conti effettuate da un revisore legale o da un'impresa di
revisione contabile, quest'ultimo/a: a) conserva la documentazione dell'incidente; b) adotta misure appropriate volte a gestire
le conseguenze dell'incidente e impedire che si verifichi nuovamente; c) informa dell'incidente l'autorità
competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1. La documentazione di cui alla lettera a) del primo
comma contiene i fatti e le circostanze dell'incidente, le informazioni sulla
persona o sulle persone coinvolte e le spiegazioni delle misure adottate ai
sensi della lettera b) del suddetto comma. 2. Senza pregiudizio della
direttiva 2005/60/CE, se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile
che effettua la revisione legale di un ente di interesse pubblico sospetta o ha
validi motivi per sospettare che si siano verificati eventi o comportamenti
indicanti irregolarità, compreso il caso di frode relativa al bilancio dell'ente
sottoposto a revisione, o vi siano stati tentativi in tal senso, ne informa l'ente
sottoposto a revisione invitandolo a esaminare la questione, nonché adottare le
misure appropriate per porre rimedio alle suddette irregolarità ed evitare che
le stesse si ripresentino in futuro. Nel caso in cui l'ente sottoposto a revisione non
esamini la questione o non adotti alcuna misura, o laddove il revisore legale o
l'impresa di revisione contabile ritenga che le misure adottate dall'ente
stesso non siano sufficienti per porre rimedio alle suddette irregolarità, il
revisore legale o l'impresa di revisione contabile informa le autorità
competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico in merito a
tali irregolarità. La comunicazione in buona fede alle autorità
competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile,
di qualunque fatto di cui al primo comma non costituisce una violazione di
eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione
delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le
persone che effettuano la segnalazione. Articolo 18 Revisione del bilancio consolidato 1 Nel caso di una revisione
legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese la cui impresa madre è un
ente di interesse pubblico, il revisore del gruppo: a) si assume la piena responsabilità per la
relazione di revisione di cui all'articolo 22 e per la relazione
aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile di cui all'articolo 23 in relazione al bilancio consolidato; b) indica quale attività di
revisione è svolta da uno o più revisori di un paese terzo, revisori legali,
enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile,
ai fini della revisione del gruppo; c) effettua un riesame, e ne conserva la
documentazione, del lavoro di revisione svolto da uno o più revisori di un
paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o
imprese di revisione contabile, ai fini della revisione del gruppo. La
documentazione conservata dal revisore del gruppo consente all'autorità
competente di esaminare in modo opportuno il lavoro che tale revisore ha
svolto. Ai fini della lettera c) del primo comma, il
revisore del gruppo ottiene l'accordo di revisori di un paese terzo, revisori
legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione
contabile per il trasferimento della documentazione pertinente durante l'esecuzione
della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinché il revisore
del gruppo possa fidarsi del lavoro svolto dai suddetti revisori di un paese
terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese
di revisione contabile. 2. Se il revisore del gruppo non è
in grado di conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera c), tale
revisore adotta misure appropriate e ne informa l'autorità competente di cui
all'articolo 35, paragrafo 1. Tali misure possono includere un'ulteriore
attività di revisione della pertinente società controllata dell'ente di
interesse pubblico, che può avvenire sia direttamente sia tramite
esternalizzazione. 3. Se il revisore del gruppo è
soggetto a un controllo della qualità o a un'indagine riguardante la revisione
legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese la cui impresa madre è
un ente di interesse pubblico, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità
competente, laddove richiesto, la documentazione rilevante da egli stesso
conservata sul lavoro di revisione svolto da revisori di un paese terzo,
revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di
revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, comprese le relative
carte di lavoro. L'autorità competente chiede alle autorità
competenti interessate la documentazione supplementare sul lavoro di revisione
svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della
revisione del gruppo in ottemperanza al titolo IV, capo III del presente
regolamento. Quando la revisione di una componente di un gruppo
di imprese è effettuata da revisori o enti di revisione contabile di un paese
terzo, l'autorità competente chiede alle autorità competenti interessate del
paese terzo la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da
revisori o enti di revisione contabile del paese terzo in virtù degli accordi
di cooperazione di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. In deroga al terzo comma, quando la revisione di
una componente di un gruppo di imprese è effettuata da revisori o enti di
revisione contabile di un paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione
di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE, il revisore del gruppo
ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione
supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori contabili o dagli
enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro
pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente
consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una
copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli
enti di revisione contabile del paese terzo che potrà avere un accesso adeguato
e illimitato, su richiesta, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se
non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un paese
terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la
documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha
adottato le opportune misure per avere accesso alla documentazione di revisione
e, nel caso di ostacoli diversi da quelli derivanti dalla normativa del paese
terzo, la prova degli ostacoli incontrati. Articolo 19 Controllo interno della qualità 1. Prima di pubblicare le
relazioni di cui agli articoli 22 e 23, viene condotto un controllo
interno della qualità volto ad accertare se il revisore legale o il
responsabile della revisione siano ragionevolmente potuti giungere al giudizio
e alle conclusioni espressi nella bozza di tali relazioni. 2. Il suddetto controllo viene
effettuato da un soggetto preposto al controllo interno della qualità. Tale
soggetto è un revisore legale, ma non ha preso parte all'esecuzione della
revisione legale dei conti alla quale si riferisce il controllo interno della
qualità. 3. In fase di controllo interno
della qualità, il soggetto preposto raccoglie e conserva quanto meno le
informazioni seguenti: a) le informazioni orali e scritte fornite
dal revisore legale o dal responsabile della revisione, su richiesta o meno del
soggetto preposto al controllo interno della qualità, per sostenere i
principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni
tratte da tali risultati; b) il bilancio sottoposto a revisione; c) i principali risultati delle procedure di
revisione svolte e le conclusioni tratte da tali risultati; d) i giudizi del revisore legale o del
responsabile della revisione espressi nelle bozze delle relazioni di cui agli
articoli 22 e 23. 4. Il controllo interno della
qualità valuta quanto meno i seguenti elementi: a) l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa
di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione; b) i rischi significativi che il revisore
legale o il responsabile della revisione hanno identificato nel corso della
revisione legale dei conti e le misure adottate per gestire in modo opportuno
tali rischi; c) le argomentazioni del revisore legale o
del responsabile della revisione, in particolare riguardo alla significatività
e ai rischi significativi di cui alla lettera b); d) qualsiasi richiesta di consulenza
presentata ad esperti esterni e l'applicazione di tale consulenza; e) la natura e la portata delle inesattezze,
corrette o meno, individuate nel bilancio durante l'esecuzione della revisione
contabile; f) le problematiche discusse con il
comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e gli organi di
direzione e/o controllo dell'ente sottoposto a revisione; g) le problematiche discusse con le autorità
competenti e, laddove applicabile, con altre terze parti; h) se i documenti e le informazioni
selezionati dal dossier di revisione rispecchino in modo soddisfacente le
posizioni assunte dai dipendenti partecipanti alla revisione contabile, e se
tali documenti e informazioni supportino il giudizio del revisore legale o del
responsabile della revisione espresso nella bozza delle relazioni di cui agli
articoli 22 e 23. 5. Il soggetto preposto al
controllo interno della qualità discute i risultati del controllo da egli
condotto con il revisore legale e il responsabile della revisione. Il revisore
legale o l'impresa di revisione contabile definisce la procedura da seguire nel
caso in cui il soggetto preposto al controllo interno della qualità da un lato
e il revisore legale o il responsabile della revisione dall'altro non
concordano sui risultati del controllo. 6. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile conserva la documentazione dei risultati del controllo
interno della qualità accompagnati dalle considerazioni alla base degli stessi.
Articolo 20 Uso dei principi di revisione
internazionali Nell'effettuare la revisione legale dei conti
di enti di interesse pubblico, i revisori legali o le imprese di revisione
contabile osservano i principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26
della direttiva 2006/43/CE, purché tali principi siano conformi ai requisiti
del presente regolamento. CAPO IV RELAZIONI DI REVISIONE Articolo 21 Risultati della revisione legale dei conti Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile illustra i risultati della revisione legale dei conti nelle seguenti
relazioni: –
una relazione di revisione conformemente all'articolo 22; –
una relazione aggiuntiva destinata al comitato per
il controllo interno e per la revisione contabile conformemente all'articolo 23. Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile illustra i risultati della revisione legale dei conti al comitato per
il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a
revisione in ottemperanza all'articolo 24 e alle autorità di vigilanza
degli enti di interesse pubblico in ottemperanza all'articolo 25. Articolo 22 Relazione di revisione 1. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile illustra i risultati della revisione legale dei conti di
un ente di interesse pubblico in una relazione di revisione. 2. La relazione di revisione
presenta forma scritta. Essa contiene quanto meno le seguenti informazioni: a) identifica l'ente il cui bilancio annuale
o consolidato è stato sottoposto a revisione; b) specifica il bilancio annuale o
consolidato, la data e il periodo a cui si riferisce; c) spiega, nel caso siano state riesaminate
ulteriori relazioni, la portata di tale riesame; d) indica quale organo dell'ente sottoposto
a revisione ha designato i revisori legali o le imprese di revisione contabile;
e) indica la data della designazione e il
periodo di incarico ininterrotto, compresi eventuali prolungamenti e rinnovi; f) indica che la revisione legale dei conti
è stata effettuata conformemente ai principi di revisione internazionali di cui
all'articolo 20; g) indica il quadro di informativa
finanziaria applicato alla preparazione del bilancio; h) descrive la metodologia utilizzata, in
particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate
direttamente e quante voci sono state basate su prove di sistema e di
conformità; i) spiega eventuali variazioni intervenute
nell'entità delle prove di validità e conformità effettuate rispetto all'anno
precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era
stata condotta da altri revisori legali o imprese di revisione contabile; j) fornisce le informazioni sul livello di
significatività applicato in fase di esecuzione della revisione legale dei
conti; k) identifica le principali aree di rischio
di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale o consolidato, comprese stime
contabili fondamentali o aree di incertezza di misurazione; l) fornisce una dichiarazione sulla
situazione dell'ente sottoposto a revisione o, in caso di revisione legale del
bilancio consolidato, dell'impresa madre e del gruppo, in particolare una
valutazione della capacità dell'ente o dell'impresa madre e del gruppo di
adempiere ai propri obblighi nel prossimo futuro e di preservare, pertanto, la
continuità aziendale; m) valuta il sistema di controllo interno
dell'ente o, nel caso di un bilancio consolidato, dell'impresa madre, comprese
le lacune significative in termini di controllo interno individuate nel corso
della revisione legale dei conti, nonché il sistema di contabilità e rendicontazione;
n) spiega in quale misura la revisione
legale dei conti era concepita per rilevare irregolarità, frodi incluse; o) indica e spiega qualsiasi violazione di
norme contabili, leggi, statuti, decisioni in merito ai principi contabili e
altre questioni rilevanti per il governo dell'ente; p) conferma che il giudizio di revisione è
in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23; q) dichiara che non sono stati prestati
servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10,
paragrafo 3, e che i revisori legali o le imprese di revisione contabile
sono rimasti pienamente indipendenti nell'esecuzione della revisione. Se la
revisione contabile è stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, la
relazione identifica ogni membro del gruppo che partecipa all'incarico di
revisione e dichiara che tutti i membri sono rimasti pienamente indipendenti e
non presentano interessi diretti o indiretti nell'ente sottoposto a revisione; r) indica i servizi diversi dalla revisione
contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e
ii), che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ha
consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire
all'ente sottoposto a revisione; s) indica i servizi diversi dalla revisione
contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti iii)
e iv), che l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1 ha consentito
al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente
sottoposto a revisione; t) fornisce un giudizio sul bilancio che
indica chiaramente se, a parere del revisore legale o dell'impresa di revisione
contabile, i conti annuali o consolidati diano o meno un quadro fedele e siano
stati preparati secondo il quadro di informativa finanziaria pertinente e,
laddove del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul
bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un
giudizio negativo o, se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile
si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di
rifiuto di emettere un giudizio. In caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo
o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, la relazione spiega le
ragioni alla base di tale decisione; u) indica le eventuali questioni su cui i
revisori legali o le imprese di revisione contabile richiamano l'attenzione,
senza che ciò comporti un giudizio con rilievi; v) fornisce un giudizio sulla concordanza
della relazione sulla gestione con il bilancio annuale del medesimo esercizio o
altro; w) indica dove sono stabiliti i revisori
legali o le imprese di revisione contabile. 3. Se per effettuare la
revisione legale dei conti dell'ente di interesse pubblico sono stati designati
più revisori legali o imprese di revisione contabile, gli stessi concordano sui
risultati della revisione contabile e presentano una relazione e un giudizio
congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione
contabile presenta il proprio giudizio separatamente. Se un revisore legale o
un'impresa di revisione contabile presenta un giudizio con rilievi, un giudizio
negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, il giudizio
globale è da ritenersi come un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una
dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio. Ogni revisore legale o
impresa di revisione contabile illustra le ragioni del disaccordo in un
paragrafo. 4. La relazione di revisione non
supera le quattro pagine o i 10 000 caratteri (spazi esclusi). Essa non
contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al comitato
per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23. 5. La relazione di revisione è
firmata e datata dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile.
Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione
contabile, la relazione di revisione è firmata dal revisore legale/dai revisori
legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione
contabile. 6. L'articolo 35 della
direttiva [XXX] relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle
relative relazioni di taluni tipi di imprese non si applica alle relazioni di
revisione degli enti di interesse pubblico. 7. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile non utilizza il nome di qualsiasi autorità competente in
alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi la
relazione di revisione. Articolo 23 Relazione aggiuntiva per il comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile 1. I revisori legali o le
imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di
enti di interesse pubblico presentano una relazione aggiuntiva al comitato per
il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente in questione. Se l'ente sottoposto a revisione non dispone di un
comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, la relazione
aggiuntiva è presentata all'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente
stesso. Al comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile o all'organo che espleta funzioni equivalenti è consentito
trasmettere la relazione aggiuntiva all'organo di direzione, amministrazione o
controllo dell'ente sottoposto a revisione. La relazione aggiuntiva viene comunicata all'assemblea
generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione se l'organo di direzione
o di amministrazione dell'ente stesso decide in tal senso. 2. La relazione aggiuntiva
destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile
presenta forma scritta. Essa spiega in dettaglio e in modo esplicito i
risultati della revisione legale dei conti effettuata e quanto meno: a) include una dichiarazione di indipendenza
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera q); b) indica le date delle riunioni con il
comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o con l'organo
che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione; c) indica le date delle eventuali riunioni
con l'organo di direzione, amministrazione o controllo dell'ente sottoposto a
revisione; d) descrive la procedura di designazione; e) descrive la distribuzione dei compiti tra
i revisori legali e/o le imprese di revisione contabile; f) indica e spiega i giudizi su sostanziali
incertezze che potrebbero sollevare dubbi sulla capacità dell'ente di
continuare a operare come un'entità aziendale; g) giustifica in dettaglio se la tenuta dei
conti, la contabilità, tutti i documenti sottoposti a revisione, il bilancio
annuale o consolidato e eventuali relazioni aggiuntive siano appropriati; h) indica e spiega in dettaglio tutti i casi
di non conformità, compresi quelli non rilevanti, qualora siano considerati
importanti per consentire al comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile di espletare le proprie funzioni; i) valuta i metodi di valutazione applicati
alle diverse voci del bilancio annuale o consolidato, compreso l'impatto di
eventuali modifiche; j) fornisce informazioni esaurienti su
tutte le garanzie, lettere di conforto, impegni di intervento pubblico e altre
misure di supporto sulle quali si è fatto affidamento per valutare la
continuità aziendale; k) conferma la presenza ad inventariazioni
nonché altre verifiche fisiche se sono state effettuate le suddette
inventariazioni o verifiche; l) indica e spiega i principi di
consolidamento in caso di revisione legale di un bilancio consolidato; m) indica quale attività di revisione è stata
svolta da revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione
contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile in caso della
revisione legale di un bilancio consolidato; n) indica se l'ente sottoposto a revisione
ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti. 3. In caso di disaccordo tra i
revisori legali o le imprese di revisione contabile designati in merito alle
procedure di revisione, ai principi contabili o a qualsiasi altra questione
riguardante l'esecuzione della revisione legale dei conti, i motivi di tale
disaccordo sono illustrati nella relazione aggiuntiva destinata al comitato per
il controllo interno e per la revisione contabile. 4. La relazione aggiuntiva
destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è
firmata e datata dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile.
Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione
contabile, la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile è firmata almeno dal revisore legale/dai
revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di
revisione contabile. 5. I revisori legali o le
imprese di revisione contabile mettono senza indugio a disposizione delle
autorità competenti la relazione aggiuntiva su richiesta di queste ultime. Articolo 24 Controllo della revisione legale dei conti
da parte del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile Il comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile dell'ente di interesse pubblico monitora il lavoro dei
revisori legali o delle imprese di revisione contabile che effettuano la
revisione legale dei conti. I revisori legali o le imprese di revisione
contabile comunicano al comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile le principali problematiche incontrate durante la revisione legale
dei conti, in particolare le debolezze rilevanti del controllo interno in
relazione con il processo di informativa finanziaria. Su richiesta di una
qualunque parte, i revisori legali o le imprese di revisione contabile
discutono le suddette problematiche con il comitato per il controllo interno e
per la revisione contabile. Il comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile informa l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente
sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti. Il comitato
per il controllo interno e per la revisione contabile spiega in che modo la
revisione legale dei conti ha contribuito all'integrità dell'informativa
finanziaria e il suo ruolo in questo processo. Laddove l'ente sottoposto a revisione sia
esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo si impegna con il
revisore legale o l'impresa di revisione contabile ai fini degli obblighi
enunciati nel presente articolo. Articolo 25 Comunicazione alle autorità di vigilanza
degli enti di interesse pubblico 1. Senza pregiudizio dell'articolo 55
della direttiva 2004/39/CE, dell'articolo 53 della direttiva 2006/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[34], dell'articolo 15,
paragrafo 4, della direttiva 2007/64/CE, dell'articolo 106 della
direttiva 2009/65/CE, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2009/110/CE e dell'articolo 72 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[35], il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di
interesse pubblico ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità
competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico fatti o
decisioni riguardanti detto ente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione
della revisione legale dei conti e tali da: a) costituire una violazione sostanziale
delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che
stabiliscono, laddove appropriato, le condizioni per l'autorizzazione o
disciplinano in modo specifico l'esercizio delle attività di tale ente di
interesse pubblico; b) pregiudicare la continuità della gestione
dell'ente di interesse pubblico; c) comportare il rifiuto della
certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve. Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile ha altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni di cui sia
venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa
che ha stretti legami con l'ente di interesse pubblico per il quale effettua la
revisione legale dei conti. 2. Le autorità competenti
preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione
instaurano un dialogo regolare con i revisori legali e le imprese di revisione
contabile che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese. L'ABE e l'AEAP emanano orientamenti indirizzati
alle autorità competenti preposte alla vigilanza di enti creditizi e imprese di
assicurazione, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n.
1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010, al fine di facilitare l'esecuzione
dei compiti di cui al primo comma. 3. La comunicazione in buona
fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di
revisione contabile, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1
o di qualunque fatto durante il dialogo di cui al paragrafo 2 non
costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche
in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di
qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione. CAPO V PRESENTAZIONE DI RELAZIONI DI TRASPARENZA
DA PARTE DI REVISORI LEGALI E IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE E CONSERVAZIONE
DELLE INFORMAZIONI Articolo 26 Comunicazione delle informazioni
finanziarie 1. Un'impresa di revisione
contabile che effettua le revisioni legali dei conti di enti di interesse
pubblico pubblica la propria relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE entro quattro mesi dalla fine
dell'esercizio. I revisori legali che effettuano le revisioni
legali dei conti di enti di interesse pubblico pubblicano il proprio rendiconto
economico annuale. 2. La relazione finanziaria
annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale
ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e
consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo
di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per
la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e
corrispettivi derivati da servizi finanziari correlati alla revisione ai sensi
dell'articolo 10, paragrafo 2. La relazione finanziaria annuale e il rendiconto
economico annuale sono sottoposti a revisione conformemente alle disposizioni
del presente regolamento. 3. Se il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile appartiene a una rete, il revisore legale o l'impresa di
revisione contabile fornisce nella relazione finanziaria annuale o in allegato
al rendiconto economico annuale le seguenti informazioni supplementari: a) il nome di ogni revisore legale o impresa
di revisione contabile che appartiene alla rete; b) i paesi nei quali ogni revisore legale o
impresa di revisione contabile che appartiene alla rete è abilitato a
esercitare la professione di revisore dei conti o ha la sede legale, l'amministrazione
centrale o il centro di attività principale; c) il fatturato totale dei revisori legali e
delle imprese di revisione contabile che appartengono alla rete derivante dalla
revisione legale di bilanci annuali e consolidati; d) il bilancio consolidato della rete
sottoposto a revisione e, in presenza di un'entità giuridica che dirige la
rete, il bilancio sottoposto a revisione della suddetta entità giuridica
conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva
2004/109/CE. In deroga al primo comma, il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile può non fornire le informazioni supplementari nel caso
esse provengano dall'entità giuridica che dirige la rete o da un altro
rappresentante della rete. In tal caso, il revisore legale o l'impresa di
revisione contabile indica in allegato al rendiconto economico annuale o alla
relazione finanziaria annuale dove è possibile reperire le suddette
informazioni. 4. La relazione finanziaria
annuale o il rendiconto economico annuale è pubblicato sul sito internet del
revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e resta disponibile su
tale sito internet per almeno cinque anni. I revisori legali e le
imprese di revisione contabile comunicano alle autorità competenti che il
rendiconto economico annuale o la relazione finanziaria annuale sono stati
pubblicati sui rispettivi siti internet. Articolo 27 Relazioni di trasparenza 1. Un revisore legale o un'impresa
di revisione contabile che effettua le revisioni legali dei conti di enti di
interesse pubblico pubblica una relazione di trasparenza annuale entro tre mesi
dalla fine dell'esercizio. La relazione di trasparenza annuale è pubblicata sul
sito internet del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e resta
disponibile su tale sito internet per almeno cinque anni. È consentito a un revisore legale o a un'impresa
di revisione contabile di aggiornare la relazione di trasparenza annuale
pubblicata. In tal caso, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile
indica che tale documento è una versione aggiornata della relazione e che la
versione originaria continua a essere disponibile sul rispettivo sito internet. I revisori legali e le imprese di revisione
contabile comunicano all'AESFEM e alle autorità competenti di aver pubblicato
sui rispettivi siti internet o, laddove del caso, di aver aggiornato la
relazione di trasparenza. 2. La relazione di trasparenza
annuale contiene quanto meno le informazioni seguenti: a) una descrizione della struttura giuridica
e proprietaria dell'impresa di revisione contabile; b) se il revisore legale o l'impresa di
revisione contabile appartiene a una rete, una descrizione della rete e delle
disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano; c) una descrizione della struttura di
governo dell'impresa di revisione contabile; d) una descrizione del sistema interno di
controllo della qualità dell'impresa di revisione contabile e una dichiarazione
dell'organo di amministrazione o di direzione sull'efficacia del suo
funzionamento; e) l'indicazione di quando si è svolto l'ultimo
controllo della qualità di cui all'articolo 40; f) un elenco di enti di interesse pubblico
i cui conti sono stati oggetto della revisione legale a opera del revisore
legale o dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio precedente e un
elenco degli enti dai quali il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile deriva oltre il 5% dei ricavi annui; g) una dichiarazione sulle prassi intese a
garantire l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione
contabile, che confermi altresì che è stata effettuata una verifica interna di
tale indipendenza; h) una dichiarazione sulla politica seguita
dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile per quanto riguarda
la formazione continua dei revisori legali di cui all'articolo 13 della
direttiva 2006/43/CE; i) informazioni sulla base per il calcolo
della remunerazione dei partner nelle imprese di revisione contabile; j) una descrizione della politica relativa
alla rotazione dei responsabili della revisione e del personale a norma dell'articolo 33,
paragrafo 5; k) laddove del caso, una dichiarazione sul
governo societario. In circostanze eccezionali, il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile può, nella misura necessaria ad attenuare una minaccia
grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona, decidere di
non comunicare le informazioni di cui alla lettera f) del primo comma. Il
revisore legale o l'impresa di revisione contabile è in grado di dimostrare all'autorità
competente l'esistenza di tale minaccia. 3. La relazione di trasparenza è
firmata dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. Articolo 28 Dichiarazione sul governo societario 1. Se un'impresa di revisione
contabile riceve oltre un terzo dei ricavi annui dall'attività di revisione di
grandi enti di interesse pubblico, essa pubblica una dichiarazione sul governo
societario. Tale dichiarazione costituisce una sezione specifica della
relazione di trasparenza. 2. La dichiarazione sul governo
societario contiene quanto meno le informazioni seguenti: a) un riferimento ad almeno uno dei
seguenti: i) al codice di governo societario al
quale è soggetta l'impresa di revisione contabile; ii) al codice di governo societario che l'impresa
di revisione contabile può aver deciso volontariamente di applicare; iii) a tutte le informazioni pertinenti in
merito alle prassi di governo societario applicate al di là degli obblighi
previsti dal diritto nazionale. Laddove siano incluse le informazioni di cui ai
punti i) e ii), l'impresa di revisione contabile indica altresì dove i testi
pertinenti sono accessibili al pubblico. Laddove siano incluse le informazioni
di cui al punto iii), l'impresa di revisione contabile rende pubbliche le sue
pratiche di governo societario. Nel caso in cui l'impresa di revisione contabile
non sia soggetta a un codice di governo societario e non ne applichi
volontariamente alcuno, essa è tenuta a comunicarlo; b) nella misura in cui un'impresa di
revisione contabile, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice sul
governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), l'impresa stessa
spiega da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi
di tale scelta. Laddove l'impresa di revisione contabile abbia deciso di non
applicare alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla
lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi; c) una descrizione delle caratteristiche
principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione
al processo di informativa finanziaria; d) le informazioni seguenti: i) significative detenzioni di diritti di
voto dirette e indirette pari o superiori al 5% dei diritti di voto totali nell'impresa
di revisione contabile, comprese le detenzioni di diritti di voto indirette
attraverso strutture piramidali e detenzioni di diritti di voto incrociate; ii) l'identità dei possessori di diritti
speciali di controllo e una descrizione di questi diritti, indipendentemente
che derivino dalla detenzione di valori mobiliari, contratti o altro; iii) qualsiasi restrizione ai diritti di
voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto a una determinata percentuale
o a un certo numero di voti e i termini imposti per l'esercizio dei diritti di
voto; iv) le norme applicabili alla nomina e alla
sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione e alla modifica dello
statuto; v) i poteri dei membri del consiglio di
amministrazione; e) salvo che le informazioni siano già
pienamente fornite nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, la
descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti o dei possessori
di diritti di voto e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei
diritti degli azionisti o dei possessori di diritti di voto e delle modalità
del loro esercizio; f) la descrizione della composizione e del
funzionamento degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo e
dei loro comitati. Articolo 29 Informazioni destinate alle autorità
competenti Un revisore legale o un'impresa di revisione
contabile fornisce con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente un
elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in ordine di
fatturato da essi generato. Articolo 30 Conservazione delle informazioni I revisori legali e le imprese di revisione
contabile conservano i documenti e le informazioni di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 3, articolo 11,
paragrafi 3 e 4, articolo 16, paragrafi da 2 a 6,
articolo 17, paragrafi 1 e 2, articolo 18, paragrafi 1 e 3,
articolo 19, paragrafi da 3 a 6, articoli 22, 23 e 24,
articolo 25, paragrafi 1 e 2, articolo 29, articolo 32,
paragrafi 2, 3, 5 e 6, articolo 33, paragrafo 6, e
articolo 43, paragrafo 4, per cinque anni dalla produzione di tali
documenti e informazioni. Gli Stati membri possono esigere che i
revisori legali e le imprese di revisione contabile conservino i documenti e le
informazioni di cui al primo comma per un periodo più lungo conformemente alle
loro norme sulla protezione dei dati di carattere personale e alle loro
procedure amministrative e giudiziarie. Titolo III Designazione di revisori legali o imprese di
revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico Articolo 31 Comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile 1. Qualunque ente di interesse
pubblico dispone di un comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile si
compone di membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione e/o
membri dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione e/o membri
designati dall'assemblea generale degli azionisti del medesimo ente o, nel caso
di enti privi di azionisti, da un organo equivalente. Quanto meno un membro del comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile è competente in materia di
revisione contabile e un altro di contabilità e/o revisione contabile. I membri
del comitato, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente
sottoposto a revisione. La maggioranza dei membri del comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile è indipendente. Il presidente
del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile viene
nominato dai membri del comitato stesso ed è indipendente. 2. In deroga al paragrafo 1
del presente articolo, negli enti di interesse pubblico che soddisfano i
criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della
direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[36],
le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile possono essere svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel
suo insieme, a condizione che, se il presidente di tale organo è un membro con
incarichi esecutivi, lo stesso non ricopra altresì il ruolo di presidente del
comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. 3. In deroga al
paragrafo 1, i seguenti enti di interesse pubblico possono optare per non
avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile: a) gli enti di interesse pubblico che
costituiscono imprese controllate ai sensi dell'articolo 1 della direttiva
83/349/CEE, se l'ente soddisfa, a livello del gruppo, i requisiti di cui
paragrafi da 1 a 4 del suddetto articolo; b) gli enti di interesse pubblico che
costituiscono organismi di investimento collettivo (OICVM) quali definiti all'articolo 1,
paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o fondi di investimento
alternativi (FIA) ai sensi della definizione contenuta all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; c) gli enti di interesse pubblico la cui
unica attività consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di
operazioni di cartolarizzazione quali definiti nell'articolo 2, punto 5,
del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione[37]; d) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE le cui azioni non sono ammesse
alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo
continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, purché il totale dell'importo
nominale di tutti i titoli di debito in questione resti inferiore a
100 000 000 EUR, e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma
della direttiva 2003/71/CE. Gli enti di interesse pubblico di cui alle lettere
b) e c) spiegano al pubblico le ragioni per le quali non ritengono appropriato
istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o
conferire all'organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a
quelle del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. 4. In deroga al
paragrafo 1, un ente di interesse pubblico avente un organo che svolge
funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile, istituito e operante in conformità alle disposizioni
vigenti nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione
contabile, può decidere di non avere un comitato per il controllo interno e per
la revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge
tali funzioni e ne rende pubblica la composizione. 5. Fatta salva la responsabilità
dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di
altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente
sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile è incaricato tra l'altro: a) di monitorare il processo di informativa
finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità; b) di controllare l'efficacia dei sistemi di
controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del
rischio; c) di monitorare la revisione legale dei
bilanci annuali e consolidati e verificare la completezza e l'integrità delle
bozze delle relazioni di revisione conformemente agli articoli 22 e 23; d) di verificare e monitorare l'indipendenza
dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli
articoli da 5 a 11, in particolare per quanto concerne la prestazione di
servizi aggiuntivi all'ente sottoposto a revisione conformemente all'articolo 10; e) di essere responsabile della procedura
volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile
e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione contabile da
designare ai sensi dell'articolo 32; f) di autorizzare caso per caso la
fornitura all'ente sottoposto a revisione dei servizi di cui all'articolo 10,
paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) del presente regolamento da parte
del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile. Articolo 32 Designazione di revisori legali o imprese
di revisione contabile 1. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 37 della direttiva 2006/43/CE, alla designazione di revisori
legali o imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico
si applicano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente
articolo. Laddove si applichi l'articolo 37,
paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, l'ente di interesse pubblico
informa l'autorità competente del ricorso ai sistemi o alle modalità
alternativi di cui al suddetto articolo. 2. Il comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile presenta una raccomandazione all'organo di
amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione per la
designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile. Il
comitato per il controllo interno e per la revisione contabile giustifica la
propria raccomandazione. Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di
revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la
raccomandazione contiene quanto meno due alternative e il comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile esprime una preferenza
debitamente giustificata per una delle due. Qualora tale raccomandazione riguardi il rinnovo
di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1,
secondo comma, il comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile prende in esame, ai fini della preparazione della stessa, eventuali
risultati e conclusioni sul revisore legale o impresa di revisione contabile
raccomandato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicati dall'autorità
competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d). In tale raccomandazione, il comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile dichiara che la stessa non è
stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle
clausole contrattuali di cui al paragrafo 7. 3. Salvo quando riguarda il
rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33,
paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione del comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile di cui al paragrafo 2 del
presente articolo viene preparata sulla base della procedura di selezione
disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti: a) l'ente sottoposto a revisione è libero di
invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a
presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti
a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 33,
paragrafo 2, e che almeno uno dei revisori o imprese di revisione
contabile invitati non abbia ricevuto, nell'anno civile precedente, oltre il
15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da grandi enti di
interesse pubblico nello Stato membro di riferimento; b) l'ente sottoposto a revisione è libero di
scegliere il metodo per contattare i revisori legali o le imprese di revisione
contabile invitati e non è tenuto a pubblicare una gara di appalto nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e/o nei bollettini o giornali nazionali; c) l'ente sottoposto a revisione prepara i
documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese di revisione
contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere
l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei
conti da effettuare. I documenti di gara contengono criteri di selezione
trasparenti e non discriminatori che l'ente sottoposto a revisione impiega per
valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione
contabile; d) l'ente sottoposto a revisione è libero di
definire la procedura di selezione e può trattare direttamente con gli
offerenti interessati nel corso della stessa procedura; e) laddove, ai sensi della legislazione
nazionale o dell'Unione, le autorità competenti di cui all'articolo 35
richiedono ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di
conformarsi a taluni standard di qualità, tali standard sono inclusi nei
documenti di gara; f) l'ente sottoposto a revisione valuta le
proposte avanzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile
basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. L'ente
sottoposto a revisione prepara una relazione sulle conclusioni della procedura
di selezione; tale relazione viene convalidata dal comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile. L'ente sottoposto a revisione e il
comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prendono in
considerazione qualsiasi relazione di ispezione relativa al revisore legale o
impresa di revisione contabile candidato di cui all'articolo 40,
paragrafo 6, pubblicata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44,
lettera d); g) l'ente sottoposto a revisione è in grado
di dimostrare all'autorità competente di cui all'articolo 35 che la
procedura di selezione è stata condotta in modo corretto. Il comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile è responsabile della procedura di selezione di cui al primo
comma. Ai fini del primo comma, lettera a), l'autorità
competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, pubblica un elenco
contenente i revisori e le imprese di revisione contabile interessati da
aggiornare con cadenza annuale. Per effettuare i relativi calcoli, l'autorità
competente utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese
di revisione contabile ai sensi dell'articolo 28. 4. Gli enti di interesse
pubblico che soddisfano i criteri enunciati nell'articolo 2,
paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE non sono tenuti
ad applicare la procedura di selezione di cui al paragrafo 4. 5. La proposta dell'organo di
amministrazione o di controllo all'assemblea generale degli azionisti o dei
membri dell'ente sottoposto a revisione volta alla designazione dei revisori
legali o delle imprese di revisione contabile contiene la raccomandazione fatta
dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Se la proposta dell'organo di amministrazione o di
controllo si discosta dalla raccomandazione del comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile, la proposta contiene i motivi per i quali
si è deciso di non seguire la raccomandazione fornita dal comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile. 6. In caso di un ente creditizio
o impresa di assicurazione, l'organo di amministrazione o di controllo presenta
la bozza della sua proposta all'autorità competente di cui all'articolo 35,
paragrafo 2. L'autorità competente di cui all'articolo 35,
paragrafo 2, ha facoltà di opporsi alla scelta proposta nella
raccomandazione. Qualsiasi opposizione è adeguatamente giustificata. L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità
competente entro il termine prescritto a decorrere dalla presentazione della
raccomandazione da parte del comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile è da intendersi come un consenso tacito alla
raccomandazione. 7. Qualsiasi clausola
contrattuale stipulata tra un ente di interesse pubblico e una terza parte
volta a limitare la scelta dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri
dell'ente ai sensi dell'articolo 37 della direttiva 2006/43/CE a
determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione
contabile per l'esecuzione della revisione legale dei conti del succitato ente
è da considerarsi nulla e priva di effetti. L'ente di interesse pubblico informa le autorità
competenti di cui all'articolo 35 di qualsiasi tentativo di una terza
parte di imporre una tale clausola contrattuale o di influenzare in altro modo
la decisione dell'assemblea generale degli azionisti in merito alla selezione
del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile. 8. Laddove l'ente sottoposto a
revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo
espleta le funzioni assegnate al suddetto comitato ai fini degli obblighi
definiti nel presente articolo. 9. Gli Stati membri possono
decidere che, in determinate circostanze, gli enti di interesse pubblico
designino un numero minimo di revisori legali o imprese di revisione contabile
e fissare le condizioni volte a disciplinare le relazioni tra i revisori o le
imprese designati. Lo Stato membro che stabilisce un tale obbligo ne
informa la Commissione e l'AESFEM. 10. Per agevolare lo svolgimento
dei compiti dell'ente sottoposto a revisione relativamente all'organizzazione
di una procedura di selezione volta a designare il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti rivolti
agli enti di interesse pubblico sui criteri tesi a disciplinare la procedura di
selezione di cui al paragrafo 3, in conformità all'articolo 16 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e
del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 33 Durata dell'incarico di revisione 1. L'ente di interesse pubblico
designa un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un incarico
iniziale la cui durata non è inferiore ai due anni. L'ente di interesse pubblico può rinnovare tale
incarico una sola volta. La durata massima dei due incarichi combinati non
supera i sei anni. Qualora siano stati designati due revisori legali
o imprese di revisione contabile per un incarico continuativo di sei anni, la
durata massima dell'incarico di ciascun revisore contabile o impresa di
revisione non supera i nove anni. 2. Al termine della durata
massima dell'incarico di cui al paragrafo 1, il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile o qualsiasi membro della sua rete nell'Unione, se del
caso, non effettua la revisione legale dei conti dell'ente di interesse
pubblico in questione prima che sia trascorso un periodo di almeno quattro
anni. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in via eccezionale l'ente
di interesse pubblico può chiedere all'autorità competente di cui all'articolo 35,
paragrafo 1, di concedere una proroga per ridesignare il revisore legale o
l'impresa di revisione contabile per un incarico aggiuntivo. In caso di
designazione di due revisori legali o imprese di revisione contabile, il terzo
incarico non supera i tre anni. In caso di designazione di un revisore legale o
di un'impresa di revisione contabile, il terzo incarico non supera i due anni. 4. La partecipazione dei
responsabili della revisione legale nella revisione legale dei conti dell'ente
sottoposto alla revisione contabile si conclude una volta trascorso un periodo
di sette anni dalla data di designazione. I responsabili della revisione legale
possono nuovamente partecipare all'incarico di revisione legale dell'ente
decorso un periodo di almeno tre anni. Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile definisce un adeguato meccanismo di rotazione graduale relativamente
al personale di grado più alto partecipante alla revisione legale dei conti,
comprese quanto meno le persone iscritte all'albo dei revisori legali. Il
suddetto meccanismo è applicato a turno nei confronti dei singoli piuttosto che
di un intero gruppo. Esso è proporzionato alla portata e alle dimensioni dell'attività
svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente che tale meccanismo
è applicato e adattato efficacemente alla portata e alle dimensioni dell'attività
svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. 5. Se un revisore legale o un'impresa
di revisione contabile vengono sostituiti da un altro revisore legale o impresa
di revisione contabile, il revisore o impresa uscente fornisce un fascicolo di
passaggio al revisore o impresa entrante. Tale fascicolo contiene le
informazioni pertinenti sull'ente sottoposto a revisione ragionevolmente
necessarie per comprendere la natura dell'attività e l'organizzazione interna
del medesimo ente, nonché per garantire la continuità della revisione legale
dei conti e la compatibilità con le revisioni effettuate negli anni passati. Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile uscente consente altresì al revisore legale o all'impresa di
revisione contabile entrante di accedere alle relazioni aggiuntive degli anni
passati destinate al comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile di cui all'articolo 23 e a qualsiasi informazione trasmessa alle
autorità competenti a norma degli articoli 25 e 27. Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile uscente è in grado di dimostrare all'autorità competente l'effettiva
trasmissione delle suddette informazioni al revisore legale o all'impresa di
revisione contabile entrante. 6. L'AESFEM elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti tecnici relativi
al contenuto del fascicolo di passaggio di cui al paragrafo 5. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 conformemente
all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 34 Revoca e dimissioni dei revisori legali o
delle imprese di revisione contabile 1. Senza pregiudizio dell'articolo 38,
paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, l'ente sottoposto a revisione e
il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informano l'autorità
competente in merito alla revoca o alle dimissioni del revisore o dell'impresa
di revisione durante il mandato, fornendo una spiegazione adeguata delle
ragioni che le hanno motivate. Se uno Stato membro ha designato altre autorità
competenti ai fini del titolo III del presente regolamento, in ottemperanza all'articolo 35,
paragrafo 2, tale autorità competente inoltra le suddette informazioni all'autorità
competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1. 2. Il comitato per il controllo
interno e per la revisione contabile, uno o più azionisti e le autorità
competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1 o 2, hanno facoltà di
adire un giudice nazionale per la revoca dei revisori legali o delle imprese di
revisione contabile se motivata da valide ragioni. Laddove si applichi la condizione di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE, tale condizione si applica
altresì agli azionisti che esercitano il potere di cui al primo comma. Laddove l'ente sottoposto a revisione sia
esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la
revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo espleta le funzioni
assegnate al suddetto comitato ai fini degli obblighi definiti nel presente
paragrafo. Titolo IV Sorveglianza delle attività di revisori e imprese di
revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di
interesse pubblico CAPO I AUTORITÀ COMPETENTI Articolo 35 Designazione delle autorità competenti 1. Ciascuno Stato membro designa
un'autorità competente incaricata di svolgere i compiti previsti nel presente
regolamento e garantire che le disposizioni del presente regolamento siano
applicate. L'autorità competente è una delle seguenti: a) l'autorità competente di cui all'articolo 24,
paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE; b) l'autorità competente di cui all'articolo 24,
paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE; c) l'autorità competente di cui all'articolo 32
della direttiva 2006/43/CE. 2. In deroga al
paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che la responsabilità di
garantire l'applicazione di tutte o parte delle disposizioni del titolo III del
presente regolamento sia conferita, se opportuno, alle autorità competenti di
cui: a) all'articolo 24, paragrafo 1,
della direttiva 2004/109/CE; b) all'articolo 24, paragrafo 4,
lettera h), della direttiva 2004/109/CE; c) all'articolo 40 della direttiva
2006/48/CE; d) all'articolo 30 della direttiva
2009/138/CE; e) all'articolo 20 della direttiva
2007/64/CE; f) all'articolo 3, paragrafo 1,
della direttiva 2009/110/CE; g) all'articolo 48 della direttiva
2004/39/CE; h) all'articolo 97 della direttiva
2009/110/CE; i) all'articolo 44 della direttiva
2011/61/UE. 3. Se sono state designate più
autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le suddette autorità
sono organizzate in modo tale che i rispettivi compiti siano assegnati con
chiarezza. 4. I paragrafi 1, 2 e 3
sono senza pregiudizio della possibilità per uno Stato membro di concludere
accordi giuridici e amministrativi distinti per territori europei d'oltremare
per le cui relazioni esterne lo Stato membro è responsabile. 5. Le autorità competenti si
dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle
competenze, e delle risorse adeguate per poter espletare i compiti previsti nel
presente regolamento. 6. Gli Stati membri informano gli
altri Stati membri, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM conformemente alle disposizioni
applicabili dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e
n. 1095/2010, e informano la Commissione in merito alla designazione delle
autorità competenti ai fini del presente regolamento. L'AESFEM consolida e pubblica tali informazioni. Articolo 36 Condizioni di indipendenza Le autorità competenti e qualunque autorità
alla quale l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1,
ha delegato funzioni sono indipendenti dai revisori legali e dalle imprese di
revisione contabile. Non è consentito ad una persona di prendere
parte al governo di tali autorità se, nel corso dei tre anni precedenti, la
suddetta: a) ha effettuato revisioni legali dei
conti di enti di interesse pubblico; b) ha detenuto diritti di voto in un'impresa
di revisione contabile; c) è stata membro dell'organo di
amministrazione, di direzione o di controllo di un'impresa di revisione
contabile; d) è stata un dipendente o presentava
un rapporto di altra natura con un'impresa di revisione contabile. Il finanziamento di tali autorità competenti è
sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte di revisori legali e
imprese di revisione contabile. Articolo 37 Segreto professionale L'obbligo del segreto professionale si applica
a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività presso
autorità competenti o ulteriori autorità alle quali l'autorità competente di
cui all'articolo 35, paragrafo 1, ha delegato funzioni, compresi gli
esperti incaricati da tali autorità. Le informazioni coperte da segreto
professionale non possono essere divulgate ad altre persone o autorità se non
in forza degli obblighi di cui al presente regolamento o delle disposizioni
legislative, dei regolamenti o delle procedure amministrative di uno Stato
membro. Articolo 38 Poteri delle autorità competenti 1. Senza pregiudizio degli
articoli 40 e 41, nell'espletare i propri compiti ai sensi del presente
regolamento, le autorità competenti o qualunque altra autorità pubblica di uno
Stato membro non possono interferire con il contenuto delle relazioni di
revisione. 2. Per espletare le proprie
funzioni ai sensi del presente regolamento, sono conferiti alle autorità
competenti, conformemente alla legislazione nazionale, tutti i poteri di
vigilanza e indagine necessari. Le suddette autorità esercitano i propri poteri
in uno dei seguenti modi: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la loro responsabilità mediante
delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma dell'articolo 35,
paragrafo 1; d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie
competenti. 3. Per espletare le proprie
funzioni ai sensi del presente regolamento, è conferito alle autorità
competenti, conformemente alla legislazione nazionale e nel quadro della loro
funzione di vigilanza, il potere di: a) avere accesso a qualsiasi documento in
qualsiasi forma utile per l'espletamento delle funzioni e riceverne una copia; b) chiedere informazioni a qualsiasi persona
e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere
informazioni; c) eseguire ispezioni in loco con o senza
preavviso; d) richiedere la documentazione sul traffico
telefonico e sul traffico di dati che sono stati oggetto di trattamento da
parte dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile; e) riferire fatti ai fini della promozione
dell'azione penale; f) richiedere a esperti di condurre
verifiche o indagini; g) adottare le misure e sanzioni
amministrative di cui all'articolo 61. Le autorità competenti possono esercitare i poteri
di cui al primo comma unicamente nei confronti di revisori legali e imprese di
revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di
interesse pubblico, di persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e
delle imprese di revisore contabile che effettuano la revisione legale dei
conti di enti di interesse pubblico, di enti sottoposti a revisione contabile,
dei loro affiliati e terzi correlati, di terzi ai quali i revisori legali e le
imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di
enti di interesse pubblico hanno esternalizzato determinate funzioni o
attività, e di persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali e
alle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei
conti di enti di interesse pubblico. 4.
La richiesta di documentazione sul traffico
telefonico e sul traffico di dati di cui al paragrafo 3, lettera d),
richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria. 5. Qualora a una cooperativa, ai sensi dell'articolo 2,
punto 14), della direttiva 2006/43/CE, o a un ente analogo, di cui all'articolo 45
della direttiva 86/635/CEE, sia richiesto o consentito, in base alla normativa
nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua
revisioni, l'autorità competente di cui all'articolo 35,
paragrafo 1, può decidere che alcune disposizioni previste dal presente
regolamento non si applichino alla revisione legale di tale ente, a condizione
che il revisore legale che svolge la revisione legale e le persone che
potrebbero essere in posizione tale da influenzare la revisione legale
rispettino i principi di indipendenza di cui al capo I del presente
regolamento. Al fine di decidere su siffatte situazioni eccezionali di deroga
ad alcune disposizioni del presente regolamento, se opportuno l'autorità
competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, consulta l'autorità
di vigilanza della cooperativa o dell'ente analogo. L'autorità competente di cui
all'articolo 35, paragrafo 1, informa l'AESFEM di queste situazioni
straordinarie di deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento. Essa
comunica all'AESFEM l'elenco delle disposizioni del presente regolamento che
non sono state applicate alla revisione legale degli enti di cui al
paragrafo 5 e i motivi che hanno giustificato l'esenzione concessa per la
deroga. 6. Il trattamento dei dati
personali raccolti nell'esercizio dei poteri di vigilanza e indagine ai sensi
del presente articolo è condotto conformemente alla direttiva 95/46/CE. Articolo 39 Cooperazione con altre autorità competenti
a livello nazionale L'autorità competente designata conformemente
all'articolo 35, paragrafo 1 e, laddove appropriato, qualunque
autorità alla quale la suddetta autorità competente ha delegato funzioni
coopera a livello nazionale con: a) le autorità competenti responsabili
dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo di revisori legali e imprese di
revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE; b) le autorità di cui all'articolo 35,
paragrafo 2, indipendentemente che siano state designate o meno quali
autorità competenti ai fini del presente regolamento; c) le unità di informazione finanziaria
e le autorità competenti di cui agli articoli 21 e 37 della direttiva
2005/60/CE. CAPO II CONTROLLO DELLA QUALITÀ, INDAGINE,
MONITORAGGIO DEL MERCATO, PIANI DI EMERGENZA E TRASPARENZA DEI COMPITI DELLE
AUTORITÀ COMPETENTI Articolo 40 Controllo della qualità 1. Ai fini del presente
articolo si applicano le seguenti definizioni: a) "ispezioni": controlli della
qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile diretti da
un ispettore e che non sono indagini ai sensi dell'articolo 41; b) "ispettore": una persona
preposta al controllo della qualità che soddisfi i requisiti di cui al
paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del presente articolo e
dipendente di un'autorità competente; c) "esperto": una persona fisica
che dispone di una competenza specifica in materia di mercati finanziari,
informativa finanziaria, revisione o altre materie che presentano un interesse
per le ispezioni, compresi i revisori legali che esercitano la professione. 2. Le autorità competenti di cui
all'articolo 35, paragrafo 1, creano un sistema efficace di controllo
della qualità della revisione. L'autorità competente conduce, quanto meno ogni
tre anni, controlli della qualità di revisori legali e imprese di revisione
contabile che effettuano revisioni legali di enti di interesse pubblico. 3. L'autorità competente è
responsabile del sistema di controllo della qualità e lo organizza in modo che
sia indipendente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile
oggetto del controllo. L'autorità competente si assume le seguenti
responsabilità che non possono essere delegate a un'associazione o organismo
affiliato alle professioni di contabile o di revisore: a) l'approvazione e la modifica dei metodi
di ispezione, compresi i manuali sulle ispezioni e sulle relative verifiche
successive, i metodi di presentazione delle relazioni e i programmi di ispezione
periodica; b) l'approvazione e la modifica delle
relazioni di ispezione e delle relazioni sulle relative verifiche successive; c) l'approvazione e la designazione degli
ispettori per ogni ispezione. L'autorità competente assegna risorse adeguate al
sistema di controllo della qualità. 4. L'autorità competente
assicura che vengano attuate politiche e procedure appropriate in materia di
indipendenza e di obiettività del personale, compresi gli ispettori, e di
gestione del sistema di ispezione. Nel designare gli ispettori, l'autorità competente
si basa sui seguenti criteri: a) gli ispettori presentano un'adeguata
formazione professionale ed esperienze specifiche nella revisione legale dei
conti e nell'informativa finanziaria unitamente a una formazione apposita nel
settore dei controlli della qualità; b) una persona che esercita la professione
di revisore legale, è dipendente o associata in altro modo ad un revisore
legale o ad un'impresa di revisione contabile non è autorizzata a esercitare l'attività
di ispettore; c) una persona non è autorizzata a
partecipare come ispettore all'ispezione di un revisore legale o di un'impresa
di revisione contabile prima che siano trascorsi almeno due anni dalla
cessazione del rapporto di lavoro come partner o dipendente o di ogni altro
rapporto di associazione con il revisore legale o con l'impresa di revisione
contabile; d) gli ispettori dichiarano l'assenza di
conflitti di interessi tra di essi e il revisore legale o l'impresa di
revisione contabile da sottoporre a ispezione. Se il numero di ispettori in seno all'autorità non
è sufficiente, l'autorità competente può incaricare degli esperti per la
conduzione di specifiche ispezioni. L'autorità competente può altresì ricevere
l'assistenza di esperti se necessaria per la corretta conduzione di un'ispezione.
In questi casi, le autorità competenti e gli esperti si conformano ai requisiti
definiti nel presente paragrafo. Gli esperti sono indipendenti da associazioni
e organismi professionali. 5. Le ispezioni riguardano gli
elementi seguenti: a) una valutazione della struttura del
sistema interno di controllo della qualità dell'impresa di revisione contabile
o del revisore legale; b) una verifica adeguata della conformità
delle procedure e un esame del dossier di revisione degli enti di interesse
pubblico, per verificare l'efficacia del sistema interno di controllo della
qualità; c) alla luce dei risultati dell'ispezione
sugli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, una
valutazione del contenuto dell'ultima relazione di trasparenza annuale
pubblicata da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile a norma
dell'articolo 27. L'esame dovrebbe riguardare almeno le seguenti
politiche e procedure interne di controllo adottate dal revisore legale o dall'impresa
di revisione contabile: a) il rispetto da parte del revisore legale
o dell'impresa di revisione contabile delle norme applicabili in materia di
revisione e di controllo della qualità, dei requisiti di deontologia e di
indipendenza, in particolare quelli stabiliti dal capo IV della direttiva
2006/43/CE e dagli articoli da 5 a 10 del presente regolamento, nonché
delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello
Stato membro interessato; b) la quantità e la qualità delle risorse
utilizzate, in particolare il rispetto degli obblighi di formazione continua di
cui all'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE; c) il rispetto degli obblighi in materia di
corrispettivi percepiti di cui all'articolo 9. Ai fini della verifica della conformità, almeno
una parte consistente dei dossier di revisione è scelta sulla base di un'analisi
del rischio di un'esecuzione inadeguata della revisione legale dei conti. Le autorità competenti verificano inoltre
periodicamente le metodologie per condurre la revisione legale dei conti
utilizzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile. Le ispezioni sono appropriate e proporzionate alla
portata e alla complessità delle attività svolte dall'impresa di revisione
contabile o dal revisore legale sottoposto a ispezione. 6. I risultati delle ispezioni e
le conclusioni sulle quali sono basate le raccomandazioni, compresi i risultati
e le conclusioni relativi alla relazione di trasparenza, sono debitamente
comunicati al revisore legale o all'impresa di revisione contabile sottoposto a
ispezione e adeguatamente discussi con loro prima che la relazione di ispezione
venga finalizzata. Il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile sottoposti a ispezione danno seguito alle raccomandazioni formulate
in seguito ad un'ispezione entro un periodo di tempo ragionevole fissato dall'autorità
competente. Tale periodo non supera i dodici mesi nel caso di raccomandazioni
inerenti al sistema interno di controllo della qualità dell'impresa di
revisione contabile. 7. L'ispezione è oggetto di una
relazione contenente le principali conclusioni del controllo della qualità. Articolo 41 Indagine Le autorità competenti di cui all'articolo 35,
paragrafo 1, istituiscono sistemi di indagine efficaci volti a rilevare,
correggere e impedire inadeguatezze nelle revisioni legali dei conti di enti di
interesse pubblico. Se un'autorità competente assegna specifici
incarichi a esperti, la stessa autorità garantisce l'assenza di conflitti di
interessi tra gli esperti e il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile sottoposti a indagine. Articolo 42 Monitoraggio del mercato 1. Le autorità competenti di cui
all'articolo 35, paragrafo 1, monitorano costantemente gli sviluppi
nel mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di
interesse pubblico. Le autorità competenti valutano in particolare i
seguenti aspetti: a) i rischi derivanti da un'elevata
concentrazione, in particolare la scomparsa di imprese di revisione contabile
con quote di mercato significative, l'interruzione della fornitura di servizi
di revisione legale dei conti sia in un singolo settore che in più settori, l'ulteriore
accumulo di rischi nel mercato e l'impatto sulla stabilità complessiva del
settore finanziario; b) la necessità di adottare misure volte a
mitigare i suddetti rischi. 2. Entro il X X 20XX [due
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno
ogni due anni, ogni autorità competente prepara una relazione su tale
problematica e la presenta all'AESFEM, all'ABE e all'AEAP. L'AESFEM, l'ABE e l'AEAP utilizzano le suddette
relazioni per preparare una relazione congiunta sulla situazione a livello dell'Unione.
La relazione è presentata alla Commissione, alla Banca centrale europea e al
Comitato europeo per il rischio sistemico. Articolo 43 Piani di emergenza 1. Senza pregiudizio dell'articolo 52,
le autorità competenti designate a norma dell'articolo 35,
paragrafo 1, richiedono ad almeno le sei principali imprese di revisione
contabile di ogni Stato membro in termini di revisioni legali dei conti di enti
di interesse pubblico di definire dei piani di emergenza volti a fronteggiare
un'eventuale minaccia che potrebbe compromettere la continuità delle operazioni
dell'impresa interessata. L'autorità competente pubblica e aggiorna con
cadenza annuale un elenco contenente le imprese interessate di cui al primo
comma. L'autorità competente utilizza le informazioni fornite dai revisori
legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi dell'articolo 28
per determinare quali sono le sei principali imprese di revisione contabile. 2. I piani di emergenza
identificano le misure volte a evitare l'interruzione della fornitura di
servizi di revisione legale dei conti agli enti di interesse pubblico, impedire
che l'effetto contagio si propaghi ad altre imprese di revisione contabile,
indipendentemente che appartengano o meno alla stessa rete, a seguito di
responsabilità o rischi di reputazione, nonché impedire un ulteriore accumulo
strutturale di rischi nel mercato. I piani di emergenza indicano: a) il livello di responsabilità di ogni
partner in seno all'impresa di revisione contabile; b) la misura in cui la responsabilità legale
può diffondersi a ulteriori imprese di revisione contabile che appartengono
alla stessa rete, a livello nazionale, dell'Unione e internazionale. 3. Senza pregiudizio delle
legislazioni nazionali applicabili in materia di insolvenza, le autorità
competenti possono esigere specificatamente che i piani di emergenza
identifichino le misure tese a preparare un fallimento ordinato dell'impresa
interessata. 4. Le imprese di revisione
contabile interessate presentano i rispettivi piani di emergenza alle autorità
competenti entro un termine definito dalle medesime autorità. I piani di
emergenza sono aggiornati se del caso. Le autorità competenti non approvano formalmente
né avallano i piani di emergenza. Tuttavia, possono esprimere un parere sui
piani di emergenza o sulle bozze degli stessi, qualora le imprese di revisione
contabile le consultino prima di presentarli. Articolo 44 Trasparenza delle autorità competenti Le autorità competenti sono trasparenti e
pubblicano quanto meno: a) le relazioni annuali sull'attività
relative alle funzioni previste nel presente regolamento; b) i programmi di lavoro annuali
relativi alle funzioni previste nel presente regolamento; c) una relazione annuale sui risultati
generali del sistema di controllo della qualità. La relazione contiene le
informazioni sulle raccomandazioni formulate, sul seguito dato alle
raccomandazioni e sulle misure di vigilanza adottate e le sanzioni inflitte.
Essa comprende anche le informazioni quantitative e altre informazioni
essenziali sulle prestazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie, il
personale e l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo della qualità; d) i risultati delle ispezioni e le
conclusioni di cui all'articolo 40, paragrafo 6. CAPO III COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI E
RELAZIONI CON LE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA Articolo 45 Obbligo di cooperazione Le autorità competenti degli Stati membri
collaborano laddove necessario ai fini dell'applicazione del presente
regolamento, anche nei casi in cui la condotta oggetto d'indagine non
costituisce una violazione di alcuna disposizione normativa o regolamentare in
vigore nel loro Stato membro. Articolo 46 AESFEM 1. La cooperazione tra le
autorità competenti è organizzata nel quadro dell'AESFEM. A tale scopo, l'AESFEM istituisce un comitato
interno permanente ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Tale comitato interno si compone quanto meno delle autorità competenti di cui
all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento. Le autorità
competenti di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE sono invitate
a partecipare alle riunioni del suddetto comitato interno nelle quali sono
discusse le questioni legate all'abilitazione e all'iscrizione all'albo dei
revisori legali e delle imprese di revisione contabile, nonché le relazioni con
i paesi terzi nella misura in cui le stesse siano pertinenti ai fini della
revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. L'AESFEM coopera con l'ABE e l'AEAP nel quadro del
comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito in virtù dell'articolo 54
del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'AESFEM assume, se del caso, tutti i compiti
esistenti e in corso del gruppo europeo degli organismi di controllo dei
revisori dei conti (EGAOB) istituito dalla decisione 2005/909/CE. 2. L'AESFEM fornisce consulenza
alle autorità competenti nei casi previsti nel presente regolamento. Le
autorità competenti valutano tale consulenza prima di prendere una decisione
definitiva ai sensi del presente regolamento. 3. Al fine di facilitare l'espletamento
delle funzioni di cui al presente regolamento, l'AESFEM emana orientamenti,
conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se
del caso, in merito a: a) standard comuni sul contenuto e sulla
presentazione della relazione di cui all'articolo 22; b) standard comuni sul contenuto e sulla
presentazione della relazione di cui all'articolo 23; c) standard comuni sull'attività di
controllo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di
cui all'articolo 24; d) standard comuni e buone pratiche sul
contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 27,
compresa la dichiarazione di cui all'articolo 28; e) standard comuni e buone pratiche sul
meccanismo di rotazione graduale di cui all'articolo 33; f) standard comuni e buone pratiche sulla
revoca dei revisori contabili, in particolare sull'esistenza di una giusta
causa di cui all'articolo 34; g) pratiche e attività volte a garantire il
rispetto delle regole che le autorità competenti sono tenute a svolgere ai
sensi del presente regolamento; h) standard comuni e buone pratiche per
condurre i controlli della qualità previsti all'articolo 40, prendendo in
considerazione in particolare: i) la portata e le dimensioni dell'attività
svolta dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile, nonché le
relative politiche; ii) gli standard di qualità, le politiche e
le procedure che accomunano i membri delle reti di revisori legali e imprese di
revisione contabile; i) standard comuni e buone pratiche per
condurre le indagini di cui all'articolo 41; j) procedure per lo scambio delle
informazioni di cui all'articolo 48; k) procedure e modalità per la cooperazione
relativamente ai controlli della qualità di cui all'articolo 49; l) procedure e modalità per le indagini e
le ispezioni comuni di cui all'articolo 51; m) il funzionamento operativo dei collegi di
cui all'articolo 53, comprese le modalità per determinare la composizione
di siffatti collegi, la selezione dei facilitatori, le disposizioni scritte
relative al funzionamento dei collegi nonché le disposizioni di coordinamento
tra gli stessi. L'AESFEM consulta l'ABE e l'AEAP prima di emanare
gli orientamenti di cui al primo comma. 4. Entro il X X 20XX [quattro
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno
ogni due anni, l'AESFEM prepara una relazione sull'applicazione del presente
regolamento. L'AESFEM consulta l'ABE e l'AEAP prima di
pubblicare la propria relazione. In una relazione da preparare entro il X X 20XX [due
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM effettua
una valutazione della struttura del mercato della revisione contabile. Ai fini di tale
relazione, l'AESFEM esamina l'influenza sulla struttura del mercato della revisione
contabile dei regimi di responsabilità civile per i revisori legali in vigore
negli Stati membri. In una relazione da preparare entro il X X 20XX [quattro
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM esamina se
le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, godano di
sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro
funzioni. In una relazione da preparare entro il X X 20XX [sei
anni dalla conclusione del periodo transitorio], l'AESFEM esamina le
questioni seguenti: a) le modifiche che hanno interessato la
struttura del mercato della revisione contabile; b) le modifiche che hanno interessato l'attività
transfrontaliera, in particolare a seguito delle modifiche al capo II della
direttiva 2006/43/CE introdotte dalla direttiva xxxx/xx/UE; c) una valutazione intermedia sul
miglioramento della qualità delle revisioni contabili e l'impatto del presente
regolamento sulle piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico. In una relazione, da preparare entro il X X 20XX [dodici
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM procede a
una valutazione dell'impatto del presente regolamento. 5. Prima del X X 20XX [tre
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione
presenta una relazione, sulla base delle relazioni dell'AESFEM e di altri
elementi pertinenti, relativa all'impatto delle norme nazionali in materia di
responsabilità per i revisori legali sulla struttura del mercato della
revisione contabile. Sulla base di questa relazione, la Commissione adotta le
misure che ritiene appropriate alla luce dei suoi risultati. Articolo 47 Principio dello Stato membro di origine 1. Gli Stati membri rispettano
il principio della competenza, in materia di regolamentazione e vigilanza,
dello Stato membro di origine, ovvero lo Stato membro nel quale il revisore
legale o l'impresa di revisione contabile sono abilitati e l'ente sottoposto a
revisione ha la sede legale. 2. In caso di una revisione
legale del bilancio consolidato, lo Stato membro che prescrive la revisione
legale del bilancio consolidato non può imporre rispetto ad essa obblighi
aggiuntivi in materia di iscrizione all'albo, controllo della qualità, principi
di revisione, deontologia professionale e indipendenza a un revisore legale o a
un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di
un'impresa controllata con sede in un altro Stato membro. 3. Nel caso di un'impresa i cui
titoli sono negoziati in un mercato regolamento di uno Stato membro diverso da
quello in cui la suddetta impresa ha la sede legale, lo Stato membro in cui i
titoli in questione sono negoziati non può imporre obblighi aggiuntivi in
materia di iscrizione all'albo, controllo della qualità, principi di revisione,
deontologia professionale e indipendenza a un revisore legale o a un'impresa di
revisione contabile che effettua la revisione legale del bilancio annuale o
consolidato della suddetta impresa. Articolo 48 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti di cui
all'articolo 35 si inviano a vicenda e forniscono alle autorità europee di
vigilanza pertinenti, senza indebito ritardo, le informazioni richieste per l'espletamento
delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento. 2. Quando riceve una richiesta
di informazioni da un'altra autorità competente o da un'autorità europea di
vigilanza, l'autorità competente cui la richiesta è indirizzata adotta, senza
indebito ritardo, le misure necessarie al fine di reperire le informazioni
richieste. Se l'autorità competente destinataria della richiesta non è in grado
di fornire, senza indebito ritardo, le informazioni richieste, essa notifica
all'autorità competente richiedente i motivi dell'impedimento. 3. Le autorità competenti
possono rifiutare di soddisfare una richiesta di informazioni in una delle
seguenti circostanze: a) la loro comunicazione potrebbe pregiudicare
la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario
della richiesta o violare norme nazionali di sicurezza; b) dinanzi alle autorità dello Stato membro
destinatario della richiesta è già stato avviato un procedimento giudiziario
per gli stessi fatti e contro gli stessi revisori legali o le stesse imprese di
revisione legale; c) le autorità competenti dello Stato membro
destinatario della richiesta hanno già pronunciato una sentenza definitiva per
gli stessi fatti e a carico degli stessi revisori legali o delle stesse imprese
di revisione legale. Fatti salvi gli obblighi che loro incombono nell'ambito
di procedimenti giudiziari, le autorità competenti o le autorità europee di
vigilanza che ricevono informazioni a norma del paragrafo 1 possono
utilizzarle esclusivamente per l'espletamento delle loro funzioni, così come
definite nel presente regolamento, e nell'ambito di azioni amministrative o
giudiziarie specificamente legate all'esercizio di tali funzioni. 4. Le autorità competenti
possono trasmettere alle autorità competenti preposte alla vigilanza di enti di
interesse pubblico, a banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e
alla Banca centrale europea, in quanto autorità monetarie, e al Comitato
europeo per il rischio sistemico le informazioni riservate destinate all'esercizio
delle loro funzioni. Nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati
comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste possano aver
bisogno per l'adempimento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento. Articolo 49 Cooperazione in merito ai controlli della
qualità 1. Le autorità competenti
adottano misure volte a garantire una cooperazione efficace a livello dell'Unione
relativamente ai controlli della qualità. 2. L'autorità competente di uno
Stato membro può richiedere assistenza all'autorità competente di un altro
Stato membro relativamente ai controlli della qualità di revisori legali o
imprese di revisione contabile appartenenti a una rete che svolge attività
significative in quello Stato membro. L'autorità competente richiedente informa l'AESFEM
di tale richiesta. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti
transfrontalieri, le autorità competenti possono richiedere all'AESFEM di
coordinare le suddette. 3. Se un'autorità competente
riceve dall'autorità competente di un altro Stato membro una richiesta di
partecipare al controllo della qualità di revisori legali o imprese di
revisione contabile appartenenti a una rete che svolge attività significative
in quello Stato membro, la suddetta autorità destinataria della richiesta
consente all'autorità richiedente di prendere parte al controllo della qualità. L'autorità competente richiedente non ha diritto
di accedere alle informazioni la cui comunicazione potrebbe pregiudicare la
sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario
della richiesta o violare norme nazionali di sicurezza. Articolo 50 Certificato di qualità europeo 1. L'AESFEM istituisce un
certificato di qualità europeo per i revisori legali e le imprese di revisione
contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse
pubblico. Il certificato di qualità europeo soddisfa le
seguenti condizioni: a) il certificato di qualità europeo viene
rilasciato dall'AESFEM ed è valido in tutta l'Unione; b) i revisori e le imprese di revisione
contabile dell'Unione che soddisfano i relativi requisiti hanno il diritto di
chiedere il certificato di qualità europeo; c) l'AESFEM pubblica i requisiti necessari
per conseguire il certificato di qualità europeo. Tali requisiti si basano
sulla qualità della revisione e sull'esperienza dei sistemi di controllo della
qualità di cui all'articolo 30 della direttiva 2006/43/CE e all'articolo 40
del presente regolamento; d) l'AESFEM applica commissioni ai revisori
legali e alle imprese di revisione contabile richiedenti il rilascio del
certificato di qualità europeo, conformemente all'atto delegato di cui al
paragrafo 4 del presente articolo. Dette commissioni coprono totalmente i
costi sostenuti dall'AESFEM per il rilascio del certificato e per il rimborso
dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere
attività a norma del presente articolo; e) l'AESFEM rende note le ragioni per il
rilascio o meno del certificato; f) un revisore legale o un'impresa di
revisione contabile rispetta in qualsiasi momento le condizioni per la
concessione iniziale del certificato; g) l'AESFEM ha facoltà di riesaminare
qualsiasi certificato concesso a revisori legali o imprese di revisione
contabile, sia su richiesta di un'autorità competente che di propria
iniziativa. I risultati dei controlli della qualità sono oggetto di attenta
considerazione; h) l'AESFEM ha facoltà di ritirare il
certificato di qualità europeo se il revisore legale o l'impresa di revisione
contabile non soddisfa più le condizioni per il suo conseguimento; i) l'AESFEM mantiene un registro dei
revisori legali e delle imprese di revisione contabile che hanno conseguito il
certificato; j) il certificato di qualità europeo
presenta carattere volontario e non è una condizione che i revisori legali o le
imprese di revisione contabile sono tenuti a osservare per poter effettuare
revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico, per essere abilitati
in un altro Stato membro conformemente all'articolo 14 della direttiva
2006/43/CE o per essere riconosciuti in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 3
bis della suddetta direttiva. 2. L'AESFEM elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione per specificare la procedura volta al
conseguimento di un certificato di qualità europeo per i revisori legali e le
imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di
enti di interesse pubblico. Dette norme tecniche rispettano i seguenti principi: a) le domande sono presentate all'AESFEM in
una lingua accettata nello Stato membro nel quale il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile è abilitato o in una lingua comunemente utilizzata negli
ambienti della finanza internazionale. Qualora a presentare la domanda per conseguire il
certificato di qualità europeo sia un gruppo di imprese di revisione contabile,
i membri possono delegarne una che presenta tutte le domande per conto del
gruppo; b) l'AESFEM trasmette una copia della
domanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati; c) le autorità competenti degli Stati membri
interessati esaminano congiuntamente la domanda in seno al collegio di autorità
competenti di cui all'articolo 53. Tale esame si incentra sulla
completezza della domanda e sul soddisfacimento delle condizioni per il
conseguimento del certificato. In questo esame vengono utilizzate le
informazioni raccolte nei controlli della qualità condotti su un determinato
richiedente; d) le autorità competenti degli Stati membri
interessati dalla domanda prestano una consulenza all'AESFEM in merito all'idoneità
a conseguire il certificato da parte del richiedente; e) all'AESFEM compete la decisione finale
sulla domanda; f) l'AESFEM determina l'iter procedurale e
le scadenze; Ai fini della lettera b, gli Stati membri sono
quanto meno: –
se il richiedente è un revisore legale, gli Stati
membri in cui il revisore legale è abilitato conformemente all'articolo 3
della direttiva 2006/43/CE e, se applicabile, gli Stati membri in cui il
revisore legale è abilitato conformemente all'articolo 14 della suddetta
direttiva e/o gli Stati membri in cui il revisore legale svolge il tirocinio di
adattamento ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2006/43/CE; –
se il richiedente è un'impresa di revisione
contabile, gli Stati membri in cui l'impresa di revisione contabile è abilitata
conformemente all'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE e, se applicabile,
gli Stati membri in cui l'impresa di revisione contabile è riconosciuta
conformemente all'articolo 3 bis della suddetta direttiva e/o gli
Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate, le affiliate o l'impresa
madre dell'impresa di revisione contabile. 3. L'AESFEM presenta alla
Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al
paragrafo 2 entro [tre anni dall'entrata in vigore del presente
regolamento]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2 conformemente
all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 al fine di
definire le commissioni di cui al paragrafo 1, lettera d). Gli atti delegati definiscono in particolare le
tipologie delle commissioni e i casi nei quali tali commissioni sono
applicabili, l'importo delle commissioni, le modalità di pagamento delle stesse
e le modalità per il rimborso da parte dell'AESFEM dei costi eventualmente
sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del
presente articolo. L'importo di una commissione applicata a un
revisore legale o a un'impresa di revisione contabile copre la totalità dei
costi amministrativi. Articolo 51 Cooperazione relativa a indagini e
ispezioni in loco 1. Se un'autorità competente
giunge alla conclusione che sono in atto o sono state svolte attività contrarie
alle disposizioni del presente regolamento sul territorio di un altro Stato
membro, essa notifica tale conclusione nel modo più preciso possibile all'autorità
competente dell'altro Stato membro. Quest'ultima adotta le misure opportune.
Essa informa l'autorità competente notificante dell'esito e, nella misura del
possibile, degli eventuali sviluppi intermedi significativi della sua azione. 2. L'autorità competente di uno
Stato membro può altresì chiedere che vengano compiute indagini sul territorio
di un altro Stato membro, ad opera dell'autorità competente di quest'ultimo. Essa può inoltre chiedere che venga consentito ad
alcuni suoi rappresentanti di accompagnare il personale dell'autorità
competente dell'altro Stato membro nell'espletamento delle indagini, anche in
caso di ispezioni in loco. L'autorità competente che avanza una tale
richiesta informa l'AESFEM di qualsiasi richiesta di cui al primo e seconda
comma. Le indagini o le ispezioni sono soggette al
controllo generale dello Stato membro nel cui territorio esse hanno luogo. Nel
caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità
competenti possono tuttavia richiedere all'AESFEM di coordinare le suddette. 3. Le autorità competenti
possono rifiutarsi di accogliere una richiesta di compiere indagini a norma del
paragrafo 2, primo comma, o di acconsentire a che il loro personale sia
accompagnato da personale di un'autorità competente di un altro Stato membro a
norma del paragrafo 2, secondo comma, qualora: a) le indagini o le ispezioni in loco in
questione possano pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico
dello Stato membro destinatario della richiesta; b) dinanzi alle autorità dello Stato membro
destinatario della richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario
per gli stessi fatti e contro le stesse persone; c) le autorità dello Stato membro
destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva
per gli stessi fatti e a carico delle stesse persone. Articolo 52 Cooperazione relativa ai piani di emergenza Se le imprese di revisione contabile
interessate dall'obbligo di cui all'articolo 43 appartengono a reti
operative almeno a livello dell'Unione, le autorità competenti cooperano in
seno all'AESFEM per garantire che i diversi obblighi nazionali prendano in
esame le dimensioni della rete. Le autorità competenti mettono a disposizione
dell'AESFEM e delle altre autorità competenti i piani di emergenza ricevuti a
norma dell'articolo 43, paragrafo 4. L'AESFEM non approva formalmente né avalla i
piani di emergenza, ma può esprimere un parere sugli stessi. Articolo 53 Collegi di autorità competenti 1. I collegi di autorità
competenti possono essere istituti per agevolare l'esercizio delle funzioni di
cui agli articoli 40, 41, 50, 51, 52 e 61 relativamente a specifici
revisori legali, imprese di revisione contabile o alle rispettive reti. 2. Relativamente a specifici
revisori legali o imprese di revisione contabile, i collegi di autorità
competenti sono istituiti dall'autorità competente dello Stato membro di
origine. Il collegio si compone dell'autorità competente
dello Stato membro di origine e di qualunque altra autorità competente di altri
Stati membri, a condizione che: a) il revisore legale o l'impresa di
revisione contabile fornisca servizi di revisione a enti di interesse pubblico
sul suo territorio; ovvero b) una succursale che fa parte dell'impresa
di revisione contabile sia stabilita sul suo territorio. L'autorità competente dello Stato membro di
origine agisce come facilitatore. 3. Relativamente a reti
specifiche, i collegi di autorità competenti sono istituiti dall'AESFEM su
richiesta di una o più autorità competenti. Il collegio si compone delle autorità competenti
degli Stati membri in cui la rete svolge attività significative. 4. Entro quindici giorni
lavorativi dall'istituzione del collegio di autorità competenti relativamente a
una determinata rete, i membri dello stesso collegio selezionano un
facilitatore. In mancanza di un accordo, l'AESFEM designa un facilitatore. I membri del collegio riesaminano la selezione del
facilitatore con cadenza almeno quinquennale, onde garantire che il
facilitatore selezionato resti il più adeguato. 5. Il facilitatore presiede le
riunioni del collegio, ne coordina le azioni e garantisce lo scambio efficace
di informazioni tra i suoi membri. 6. Il facilitatore adotta, entro
dieci giorni lavorativi dalla sua selezione, disposizioni scritte di
coordinamento all'interno del collegio in ordine ai seguenti punti: a) le informazioni che le autorità
competenti sono tenute a scambiarsi; b) i casi in cui le autorità competenti
devono consultarsi; c) i casi in cui le autorità competenti
possono delegare compiti di vigilanza conformemente all'articolo 54. 7. In assenza di accordo
riguardo alle disposizioni scritte di coordinamento di cui al paragrafo 6,
qualsiasi membro del collegio può rinviare la questione all'AESFEM. Il
facilitatore tiene opportunamente conto del parere espresso dall'AESFEM sulle
disposizioni scritte di coordinamento prima di concordare il testo finale. Le
disposizioni scritte di coordinamento figurano in un unico documento contenente
una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al
parere espresso dall'AESFEM. Il facilitatore trasmette le disposizioni scritte
di coordinamento ai membri del collegio e all'AESFEM. Articolo 54 Delega di compiti L'autorità competente dello Stato membro di
origine può delegare qualsiasi suo compito all'autorità competente di un altro
Stato membro, previa accettazione di quest'ultima. La delega di compiti non
modifica la responsabilità dell'autorità competente delegante. Articolo 55 Riservatezza e segreto professionale nei
confronti dell'AESFEM 1. L'obbligo del segreto
professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la
loro attività per l'AESFEM, o per qualsiasi altra persona cui l'AESFEM ha
delegato i suoi compiti, compresi gli esperti incaricati dall'AESFEM. Le
informazioni coperte dal segreto professionale non sono rivelate ad altra
persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in
relazione a procedimenti giudiziari. 2. Il paragrafo 1 del
presente articolo e l'articolo 37 non ostano allo scambio di informazioni
riservate tra l'AESFEM e le autorità competenti. Le informazioni scambiate sono
coperte dal segreto professionale cui sono altresì tenute le persone che
prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti. 3. Tutte le informazioni
scambiate tra l'AESFEM, le autorità competenti e altre autorità e organismi in
applicazione del presente regolamento sono considerate riservate, salvo il caso
in cui l'AESFEM, l'autorità competente o l'altra autorità o organismo
interessato dichiari al momento della loro comunicazione che le informazioni
possono essere divulgate o se tale divulgazione è necessaria in relazione a
procedimenti giudiziari. Articolo 56 Protezione dei dati personali 1. Ai sensi del presente
regolamento, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE
al trattamento dei dati di carattere personale effettuato
nel loro territorio. 2. Nel quadro del presente
regolamento, al trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall'AESFEM,
dall'ABE e dall'AEAP si applica il regolamento (CE)
n. 45/2001. CAPO IV COOPERAZIONE CON AUTORITÀ DI PAESI TERZI E
CON ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI Articolo 57 Accordo sullo scambio di informazioni 1. Le autorità competenti e l'AESFEM
possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di
informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se le informazioni
comunicate sono coperte, nel paese terzo interessato, da garanzie di segreto
professionale almeno equivalenti a quelle previste dagli articoli 37 e 55. Tale scambio di informazioni è finalizzato all'espletamento
delle funzioni di tali autorità competenti. Se lo scambio di informazioni prevede il
trasferimento di dati personali a un paese terzo, gli Stati membri applicano la
direttiva 95/46/CE e l'AESFEM si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001. 2. Le autorità competenti
cooperano con le autorità competenti o con altri organismi pertinenti di paesi
terzi relativamente ai controlli della qualità e alle indagini nei confronti di
revisori e imprese di revisione contabile. L'AESFEM contribuisce alla suddetta
cooperazione. L'AESFEM contribuisce alla creazione di una
convergenza in materia di vigilanza con i paesi terzi. 3. Se la cooperazione o lo
scambio di informazioni riguarda carte di lavoro o altri documenti detenuti da
revisori legali o imprese di revisione contabile, si applica l'articolo 47
della direttiva 2006/43/CE. Articolo 58 Comunicazione di informazioni ricevute da
paesi terzi L'autorità competente di uno Stato membro o l'AESFEM
può comunicare le informazioni ricevute da un'autorità competente di un paese
terzo soltanto se essa ha ottenuto l'accordo esplicito dell'autorità competente
che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le comunica esclusivamente per
le finalità per le quali l'autorità competente ha espresso il suo accordo o se
tale comunicazione è necessaria in relazione a procedimenti giudiziari. Articolo 59 Comunicazione di informazioni trasmesse a
paesi terzi L'autorità competente di uno Stato membro o l'AESFEM
impone che le informazioni comunicate a un'autorità competente di un paese
terzo possano essere divulgate dalla suddetta autorità competente a terzi o ad
altre autorità soltanto se essa ha ottenuto l'accordo esplicito dell'autorità
competente che ha trasmesso le informazioni, conformemente alla sua
legislazione nazionale e purché le informazioni siano divulgate esclusivamente
per le finalità per le quali l'autorità competente dello Stato membro o l'AESFEM
ha espresso il suo accordo o se tale divulgazione è necessaria in relazione a
procedimenti giudiziari. Articolo 60 Cooperazione con organizzazioni e organismi
internazionali L'AESFEM coopera con le organizzazioni e gli
organismi internazionali che stabiliscono i principi di revisione
internazionali. Titolo V Sanzioni e misure amministrative Articolo 61 Sanzioni e misure amministrative 1. Gli Stati membri stabiliscono
le norme relative alle sanzioni e misure amministrative applicabili nel caso in
cui si verifichino le violazioni delle disposizioni del presente regolamento di
cui all'allegato nei confronti delle persone responsabili di tali violazioni e
adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni
e misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. Entro [24 mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano le norme di
cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi ne comunicano senza
indugio alla Commissione e all'AESFEM ogni successiva modifica. 3. Il presente articolo e gli
articoli da 62 a 66 sono senza pregiudizio delle disposizioni del diritto
penale nazionale. Articolo 62 Poteri sanzionatori 1. Il presente articolo si
applica alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento di cui all'allegato. 2. Senza pregiudizio dei poteri
di vigilanza che spettano alle autorità competenti conformemente all'articolo 38,
in caso di violazione di cui al paragrafo 1, le autorità compenti hanno il
potere, conformemente alla legislazione nazionale, di imporre quanto meno le
seguenti misure e sanzioni amministrative: a) un ordine che impone alla persona
responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi
dal ripeterlo; b) una dichiarazione pubblica indicante la
persona responsabile e la natura della violazione, pubblicata sul sito internet
delle autorità competenti; c) un'interdizione temporanea a carico del
revisore legale, dell'impresa di revisione contabile o del responsabile della
revisione che effettua le revisioni legali dei conti di enti di interesse
pubblico e/o che firma le relazioni di revisione ai sensi dell'articolo 22,
valida nell'intera Unione, fino a quando non viene posto fine alla violazione; d) dichiarare che la relazione di revisione
non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 22, fino a quando non viene
posto fine alla violazione; e) un'interdizione temporanea, a carico di
un membro di un'impresa di revisione contabile o dell'organo di amministrazione
o direzione di un ente di interesse pubblico, ad esercitare funzioni in seno
alle imprese di revisione contabile o agli enti di interesse pubblico; f) sanzioni amministrative pecuniarie fino
al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie
alla violazione, se possono essere determinati; g) nel caso di una persona fisica, sanzioni
amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri
non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta
nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento; h) nel caso di una persona giuridica, sanzioni
amministrative pecuniarie fino al 10% del suo fatturato complessivo annuo nell'esercizio
finanziario precedente; se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa
madre, così come definito agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE,
il fatturato complessivo annuo è il fatturato complessivo annuo risultante nel
conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario
precedente. 3. Gli Stati membri possono
conferire alle autorità competenti ulteriori poteri sanzionatori oltre a quelli
di cui al paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni amministrative
pecuniarie più elevate rispetto a quelle definite nel suddetto paragrafo. Articolo 63 Applicazione efficace delle sanzioni 1. Nel determinare il tipo di
sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti prendono in esame
tutte le circostanze pertinenti, tra cui: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona
che ha commesso la violazione; c) la solidità finanziaria della persona responsabile,
come indicato dal fatturato complessivo dell'impresa responsabile o dal reddito
annuo della persona fisica responsabile; d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle
perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati; e) il livello di cooperazione della persona
responsabile con l'autorità competente, senza pregiudizio della necessità di
garantire la restituzione dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla
suddetta persona; f) precedenti violazioni della persona responsabile. Le autorità competenti possono prendere in esame
fattori aggiuntivi se gli stessi sono specificati nella legislazione nazionale. 2. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM
emanano congiuntamente orientamenti rivolti alle autorità competenti
conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi
di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative
pecuniarie da applicare ai singoli casi nel quadro della legislazione
nazionale. Articolo 64 Pubblicazione di sanzioni e misure Si pubblica, senza indebito ritardo, qualsiasi
misura o sanzione amministrativa imposta per violazione del presente
regolamento, fornendo almeno informazioni sul tipo e la natura della violazione
e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta
gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la
pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le
autorità competenti pubblicano le misure e le sanzioni in forma anonima. Le autorità competenti informano l'AESFEM,
senza indebito ritardo, in merito a qualsiasi sanzione o misura adottata a
seguito di una violazione del presente regolamento. La pubblicazione delle sanzioni rispetta i
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e
il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Articolo 65 Ricorso Gli Stati membri garantiscono che le decisioni
adottate dall'autorità competente conformemente al presente regolamento siano
soggette al diritto di ricorso. Articolo 66 Segnalazione di violazioni 1. Gli Stati membri stabiliscono
meccanismi efficaci al fine di promuovere la segnalazione alle autorità
competenti delle violazioni del presente regolamento. 2. I meccanismi di cui al
paragrafo 1 comprendono quanto meno: a) procedure specifiche per il ricevimento
di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche successive; b) protezione adeguata di quanti segnalano
potenziali o effettive violazioni; c) protezione dei dati personali concernenti
sia la persona che segnala potenziali o effettive violazioni sia la persona
presunta responsabile della violazione conformemente ai principi previsti nella
direttiva 95/46/CE; d) procedure atte a garantire il diritto del
presunto responsabile di difendersi ed essere ascoltato prima dell'adozione di
una decisione, nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice
contro una decisione o una misura che lo riguarda. 3. Le imprese di revisione
contabile e gli enti di interesse pubblico stabiliscono procedure interne
appropriate rivolte ai loro dipendenti per la segnalazione, attraverso uno
specifico canale, di potenziali o effettive violazioni del presente
regolamento. Articolo 67 Scambio di informazioni con l'AESFEM 1. Le
autorità competenti e giudiziarie trasmettono ogni anno all'AESFEM le
informazioni aggregate relative a tutte le misure e le sanzioni amministrative,
anche di natura pecuniaria, applicate a norma degli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66. L'AESFEM pubblica le suddette informazioni in una
relazione annuale. 2. Se l'autorità competente
divulga misure e sanzioni amministrative, anche di natura pecuniaria, informa
simultaneamente l'AESFEM. Titolo VI Atti delegati, relazioni e disposizioni transitorie e
finali Articolo 68 Esercizio della delega 1. Il potere conferito alla
Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal
presente articolo. 2. È conferito alla Commissione
il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10,
paragrafo 6 e all'articolo 50, paragrafo 4 per un periodo di
tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente
regolamento]. 3. La delega di poteri di cui
all'articolo 10, paragrafo 6, e all'articolo 50,
paragrafo 4, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere
ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a
quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca
lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adottato un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai
sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, e dell'articolo 50,
paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
[due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 69 Relazioni Entro il X X 20XX [cinque anni dopo la
conclusione del periodo transitorio], la Commissione prepara una relazione
sull'applicazione del presente regolamento. La relazione tiene debitamente
conto della relazione preparata dall'AESFEM di cui all'articolo 46,
paragrafo 4, quarto comma. Articolo 70 Disposizione transitoria 1. In deroga agli
articoli 32 e 33, ai contratti per la fornitura di servizi di revisione
legale dei conti agli enti di interesse pubblico si applicano i seguenti
requisiti in vigore al [data di entrata in vigore del presente regolamento]: a) qualsiasi contratto di revisione concluso
prima del XX/XX/XXXX [data di adozione della proposta della Commissione]
ancora in vigore al [data di entrata in vigore del presente regolamento]
resta applicabile per un periodo massimo di quattro esercizi contabili dopo il
[data di entrata in vigore del presente regolamento]; b) qualsiasi contratto di revisione concluso
dopo il XX/XX/XXXX [data di adozione della proposta della Commissione]
ma prima del XX/XX/XXXX [data di entrata in vigore del presente regolamento]
e ancora in vigore, resta applicabile per un periodo massimo di cinque esercizi
contabili dopo il XX/XX/XXXX [data di entrata in vigore del presente
regolamento]; c) se un contratto di revisione di cui alle
lettere a) o b) del presente paragrafo giunge a scadenza o è interrotto, l'ente
di interesse pubblico può rinnovarlo una singola volta con lo stesso revisore
legale o impresa di revisione contabile, senza che si applichino le
disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Tale contratto
rinnovato è soggetto alle seguenti durate massime: i) 1 anno: se il revisore ha prestato
servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo
superiore a 100 anni; ii) 2 anni: se il revisore ha prestato
servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo
compreso tra 51 e 100 anni; iv) 3 anni: se il revisore ha prestato
servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo
compreso tra 21 e 50 anni; v) 4 anni: se il revisore ha prestato
servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo
compreso tra 11 e 20 anni; vi) 5 anni: se il revisore ha prestato
servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo non
superiore ai 10 anni. In deroga ai criteri definiti alla lettera c), il
contratto di revisione può restare applicabile fino al termine del primo
esercizio contabile che si chiude dopo il [due anni dall'entrata in vigore
del presente regolamento]. In deroga alle lettere da a) a c), se le norme
nazionali fissano una durata massima della relazione contrattuale tra il
revisore legale o l'impresa di revisione contabile e l'ente sottoposto a
revisione non superiore ai nove anni e richiedono all'ente sottoposto a
revisione di selezionare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile
diverso una volta raggiunta tale durata massima, il contratto di revisione può
restare applicabile fino al raggiungimento della suddetta durata massima. 2. A qualsiasi contratto di
revisione concluso dopo il […] [data di entrata in vigore del presente
regolamento] ma prima del […] [[due anni dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento] si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33.
L'articolo 32, paragrafo 3 si applica
esclusivamente dopo la scadenza o l'interruzione del primo rinnovo del suddetto
contratto. Articolo 71 Disposizioni nazionali Gli Stati membri prendono le disposizioni
appropriate per assicurare un'applicazione efficace del presente regolamento. Articolo 72 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Si applica dal [due anni dall'entrata in
vigore]. Tuttavia, l'articolo 32,
paragrafo 7, si applica dal […] [data di entrata in vigore del presente
regolamento] e l'articolo 10, paragrafo 5, si applica dal […] [tre
anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I. Violazioni da parte di revisori
legali, imprese di revisione contabile o responsabili della revisione A. Violazioni connesse ai conflitti di
interessi e ai requisiti organizzativi o operativi 1. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 6, paragrafo 1, quando non
stabilisce politiche e procedure atte a garantire la conformità agli obblighi
organizzativi minimi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k). 2. Il revisore legale o il
responsabile che effettua una revisione legale per conto di un'impresa di
revisione contabile viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
quando accetta una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a
revisione prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue
dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o
di responsabile della revisione. 3. Il revisore legale o il
responsabile della revisione che effettua una revisione legale per conto di un'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), quando diventa membro del comitato per il controllo interno e
per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione o di un organo
equivalente prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue
dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o
di responsabile della revisione. 4. Il revisore legale o il
responsabile della revisione che effettua una revisione legale per conto di un'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 8, paragrafo 1,
lettera c), quando diventa membro senza poteri esecutivi dell'organo di
amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione prima che sia
trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di
revisione legale dei conti in qualità di revisore o di responsabile della
revisione. 5. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 9, paragrafo 2, quando non si
accerta che i servizi finanziari correlati alla revisione prestati all'ente
sottoposto a revisione non superino il 10% dei corrispettivi versati dall'ente
stesso per i servizi di revisione legale dei conti. 6. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 10 quando presta servizi diversi
dalla revisione legale dei conti o dai servizi finanziari correlati alla
revisione all'ente sottoposto a revisione. B. Violazioni connesse all'esecuzione della
revisione legale dei conti 7. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 16, paragrafo 3, quando non
conserva la documentazione dei casi in cui i rispettivi dipendenti non
rispettano le disposizioni contenute nel presente regolamento o quando non
prepara la relazione annuale contenente le misure adottate per garantire la
conformità alle medesime disposizioni. 8. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 16, paragrafo 4, quando non
conserva un fascicolo relativo al cliente contenente i dati di cui alle lettere
a), b) e c) del medesimo paragrafo. 9. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 16, paragrafo 5, quando non
crea un dossier di revisione per ogni revisione legale dei conti effettuata
contenente le informazioni di cui alle lettere da a) a j) del medesimo
paragrafo. 10. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c),
quando non informa l'autorità competente di cui all'articolo 36 di un
incidente che ha compromesso o potrebbe compromettere l'integrità delle
revisioni legali dei conti effettuate. 11. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 17, paragrafo 2, quando non
informa l'autorità competente preposta alla vigilanza degli enti di interesse
pubblico di qualsiasi frode commessa o tentata relativamente al bilancio dell'ente
sottoposto a revisione. 12. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 19 quando non garantisce la
conduzione di un controllo interno della qualità conformemente ai requisiti di
cui ai paragrafi da 2 a 6 di detto articolo. C. Violazioni connesse alle relazioni di
revisione 13. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 22 quando non fornisce un giudizio
di revisione formulato conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi 2,
3, 4, 5 e 7 di detto articolo. 14. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 23 quando non presenta una
relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile dell'ente sottoposto a revisione, preparata conformemente ai
requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 di detto articolo. 15. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 25 quando non segnala tempestivamente
alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse
pubblico fatti o decisioni riguardanti detto ente di cui essa sia venuta a
conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti e che potrebbero
essere legati a una violazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1,
lettere da a) a c). D. Violazioni delle disposizioni in materia
di informativa 16. L'impresa di revisione
contabile viola l'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, in combinato
disposto con l'articolo 26, paragrafo 4, quando non pubblica sul
proprio sito internet la relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE entro quattro mesi dalla fine
dell'esercizio e quando non la rende disponibile per almeno cinque anni. 17. Il revisore legale viola l'articolo 28,
paragrafo 2, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 27,
paragrafo 1, quando non pubblica sul proprio sito internet il rendiconto
economico annuale e non lo rende disponibile per almeno cinque anni. 18. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 26, paragrafo 2, quando non
riporta separatamente nel proprio rendiconto economico o relazione finanziaria
annuale i corrispettivi ricevuti per la revisione legale del bilancio annuale e
consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo
di società la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, i
corrispettivi ricevuti per la revisione legale del bilancio annuale e
consolidato di altri enti e i corrispettivi per i servizi finanziari correlati
alla revisione ai sensi dell'articolo 10. 19. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile che appartiene a una rete viola l'articolo 26,
paragrafo 3, quando non fornisce in allegato al rendiconto economico
annuale o alla relazione finanziaria annuale le informazioni di cui all'articolo 26,
paragrafo 3, lettere da a) a d), salvo quando si applica la deroga di cui
al secondo comma di detto paragrafo. 20. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 27 quando non pubblica
tempestivamente o non pubblica affatto una relazione di trasparenza contenente
le informazioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo e,
laddove applicabile, le informazioni di cui all'articolo 28. 21. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 29 quando non fornisce con cadenza
annuale alla rispettiva autorità competente di cui all'articolo 35,
paragrafo 1, un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a
revisione in termini di fatturato da essi generato. 22. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 30, paragrafo 1, quando non
conserva i documenti e le informazioni di cui all'articolo 30,
paragrafo 1. E. Violazioni connesse alla designazione di
revisori legali o imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse
pubblico 23. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 33, paragrafo 2, quando
effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico dopo la
scadenza dei due incarichi consecutivi di cui all'articolo 33,
paragrafo 1, prima che sia trascorso un periodo di almeno quattro anni. 24. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 33, paragrafo 6, quando, al
termine dell'incarico di revisione, non fornisce al revisore legale o all'impresa
di revisione contabile entrante un fascicolo di passaggio completo. F. Violazioni connesse al controllo della
qualità 25. Il revisore legale o l'impresa
di revisione contabile viola l'articolo 40, paragrafo 6, quando non
segue le raccomandazioni delle ispezioni entro un periodo di tempo definito
dall'autorità competente. II. Violazioni da parte degli enti
di interesse pubblico A. Violazioni connesse alla
designazione di revisori legali o imprese di revisione contabile 1. Senza pregiudizio dell'articolo 31,
paragrafi 2, 3 e 4, un ente di interesse pubblico viola l'articolo 31,
paragrafo 1, quando non istituisce un comitato per il controllo interno e
per la revisione contabile e/o quando non designa il numero richiesto di membri
indipendenti o il numero richiesto di membri competenti in materia di
contabilità e/o di revisione contabile. 2. Un ente di interesse pubblico
viola l'articolo 32, paragrafo 1, quando non designa i revisori legali
o le imprese di revisione contabile conformemente alle condizioni di cui all'articolo 32,
paragrafi da 2 a 6. 3. Un ente di interesse pubblico
viola l'articolo 33 quando impiega il medesimo revisore legale o la
medesima impresa di revisione contabile per un periodo superiore a quello
riportato nell'articolo 33. 4. Un ente di interesse pubblico
viola l'articolo 34 quando revoca un revisore legale o un'impresa di
revisione contabile senza giusta causa. [1] Gli elevati importi di aiuto autorizzati a titolo dei
regimi si possono spiegare col fatto che alcuni Stati membri hanno adottato
regimi di garanzia globale che coprono la totalità del debito delle loro banche.
Gli Stati membri hanno fatto ricorso soprattutto a misure di garanzia. L'importo
approvato per le misure di ricapitalizzazione è pari a 546,08 miliardi di euro
(4,5% del PIL), di cui nel 2009 gli Stati membri hanno utilizzato circa 141,5
miliardi. Nel periodo compreso tra ottobre 2008 e ottobre 2010, la Commissione
ha autorizzato misure in risposta alla crisi finanziaria in materia di aiuti di
Stato in 22 Stati membri, ovvero tutti gli Stati membri eccetto Bulgaria,
Repubblica Ceca, Estonia, Malta e Romania. [2] Commissione europea, Libro verde La politica in
materia di revisione contabile:gli insegnamenti della crisi, COM (2010)561,
del 13.10.2010. [3] http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/conferenc_20110209_en.htm [4] http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2011/2037 [5] COM(2010)561 definitivo, GU C 248, del 25.8.2011, pag. 92. [6] Per maggiori informazioni sul campo di applicazione di
ciascuna proposta, si veda la sezione 4.3 della relazione sulla proposta di
modifica della direttiva 2006/43/CE. [7] Soggetta, laddove appropriato, ad adeguate disposizioni
transitorie. [8] COM(2010) 716 definitivo. [9] COM(2009) 501 definitivo, COM(2009) 502 definitivo, COM
(2009) 503 definitivo. [10] GU C del , pag. . [11] Data del parere espresso dal GEPD. [12] GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. [13] GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7. [14] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38. [15] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1. [16] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32. [17] GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7. [18] GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1. [19] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [20] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. [21] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. [22] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. [23] COM(2010)561 definitivo. [24] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [25] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [26] GU L 52 del 25.2.2005, pag. 51. [27] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. [28] GU L 120 del 7.5.2008, pag. 20. [29] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84. [30] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12. [31] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48. [32] COM(2010)716 definitivo. [33] GU L 162 del 30.4.2004, pag.70. [34] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. [35] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. [36] GU L 345 del 31.12.2003 pag. 64. [37] GU L 149 del 30.04.2004, pag. 1.