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Document 52011PC0697

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOa norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio riguardo all’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione a talune disposizioni in materia di pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)

/* COM/2011/0697 definitivo - 2009/0129 (COD) */

52011DC0697

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOa norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio riguardo all’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione a talune disposizioni in materia di pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) /* COM/2011/0697 definitivo - 2009/0129 (COD) */


2009/0129 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la

posizione del Consiglio riguardo all’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione a talune disposizioni in materia di pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2009) 477 def. - 2009/0129 COD): | 16.9.2009. |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 17.3.2010. |

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: | 8.3.2011. |

Data di trasmissione della proposta modificata: | 29.3.2011. |

Data di adozione della posizione del Consiglio: | 20.10.2011. |

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta è volta a recepire nel diritto UE le raccomandazioni adottate nel quadro dell’accordo per la creazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e a modificare il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio. Tali misure internazionali di conservazione e di gestione sono già in vigore e vincolanti per l’UE e per gli Stati membri. Il recepimento è tuttavia necessario per rendere le suddette misure internazionali applicabili alle persone fisiche o giuridiche a livello UE e per garantirne la certezza giuridica.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio

La Commissione concorda sul fatto che il recepimento delle nuove raccomandazioni CGPM deva essere soggetto alla procedura legislativa ordinaria ma ha sempre sostenuto che la Commissione dovrebbe essere dotata di poteri delegati al fine di recepire nel diritto UE almeno le modifiche a tutte le misure vigenti. La posizione del Consiglio rappresenta un passo significativo verso la posizione originale della Commissione, pur non corrispondendo pienamente ad essa. La posizione del Consiglio può essere approvata, al fine di evitare ulteriori ritardi nel recepimento di misure vincolanti della CGPM nel diritto UE che verrebbero causati da una lunga seconda lettura.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

– integrati nella posizione del Consiglio in prima lettura: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 45, 46, 50, 51 e 52.

– non integrati nella posizione del Consiglio in prima lettura: 41, 42, 43 e 44 relativi alla delega; 26 relativo al primo termine per la trasmissione dell’elenco dei pescherecci da traino per la pesca demersale nel Mar Nero; 47 e 13 relativi rispettivamente ai considerandi sull’attuazione e agli atti delegati; 48 e 49 relativi agli atti di esecuzione.

Nel preparare la sua posizione comune il Consiglio ha accolto tutti gli emendamenti consensuali del Parlamento e ha apportato ulteriori cambiamenti che riflettono l’esito del dialogo a tre del 21 giugno 2011. I servizi giuridici e i giuristi linguisti delle due istituzioni sono stati incaricati di effettuare tutti gli adeguamenti pertinenti nel testo. Il documento che ne è risultato rappresenta pertanto la proposta della Commissione modificata secondo gli emendamenti approvati del Parlamento e contenente l’integrazione dell’esito del dialogo a tre sulle questioni particolarmente delicate.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione a tale riguardo

Su richiesta della Presidenza la Commissione ha elaborato un elenco di articoli adeguati agli atti di esecuzione: articolo 9 (informazioni - relazione sulle attività di pesca), articolo 12, paragrafi 4 e 6 (sui periodi di divieto), articolo 14 (raccolta di dati), articolo 15, paragrafo 3 (dimensione minima delle maglie delle reti nel Mar Nero), articolo 23 (cooperazione e informazione) e articolo 24, paragrafo 4 (matrici statistiche). Tale elenco è stato comunicato durante lo svolgimento del gruppo di lavoro del Consiglio del 16 giugno 2011. In merito a tale elenco non è stata sollevata nessuna obiezione durante il dialogo a tre svoltosi il 21 giugno 2011.

Il Consiglio nella sua posizione attuale ha introdotto le suddette specifiche, nei confronti delle quali la Commissione non solleva obiezioni.

Altre modifiche minori derivano dal fatto che il testo è stato rivisto da esperti giuristi-linguisti ed è stato uniformato in conformità alle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, alle formule standard basate sul nuovo regolamento comitatologia (UE) n. 182/2011 e all’intesa comune tra le istituzioni sugli atti delegati. I considerandi sono stati adattati al contenuto finale delle disposizioni operative della proposta.

La Commissione non ha obiezioni riguardo alle suddette modifiche.

3.4. Problemi incontrati in sede di adozione della posizione in prima lettura e posizione della Commissione a tale riguardo

La proposta della Commissione è stata redatta e presentata anteriormente all’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Pertanto le disposizioni relative alla comitatologia hanno dovuto essere adeguate al trattato di Lisbona, prevedendo atti delegati e atti di esecuzione in conformità agli articoli 290 e 291 del TFUE. Ciò ha comportato lunghe discussioni. La Commissione, a tale riguardo, ha sempre sostenuto che poteri delegati dovrebbero esserle conferiti almeno ai fini del recepimento nel diritto UE almeno per quanto riguarda le modifiche alle misure vigenti.

4. CONCLUSIONI

La Commissione può accettare la posizione del Consiglio risultante dalle discussioni con il Parlamento europeo in vista di una rapida adozione del regolamento. Tuttavia, la Commissione teme che i poteri limitati ad essa delegati dai colegislatori possano incidere sulla capacità dell’Unione europea di assicurare un tempestivo recepimento nel diritto UE delle misure stabilite in futuro dalla CGPM, che rivedono o aggiornano le misure internazionali di conservazione e di gestione di tale organizzazione. Di conseguenza, la Commissione presenta la seguente dichiarazione:

La Commissione teme che i poteri limitati, ad essa delegati dai colegislatori, possano incidere sulla capacità dell’Unione europea di assicurare un tempestivo recepimento nel diritto UE delle misure stabilite in futuro dalla CGPM, che rivedono o aggiornano le misure internazionali di conservazione e di gestione di tale organizzazione.

La Commissione può pertanto proporre modifiche al regolamento intese ad ampliare il numero di misure adottabili mediante atti delegati qualora il recepimento attraverso la procedura legislativa ordinaria comportasse ritardi che metterebbero a rischio la capacità dell’UE di rispettare i propri obblighi internazionali.

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